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Giovanni Claudio Zuffo – S.A.L.U.Te. Cgil – Cisl – Uil Verona CGIL-CISL-UIL Verona Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro NUOVO TESTO UNICO LE BUONE LEGGI CI SONO, APPLICHIAMOLE Assemblea provinciale RLS –RLST - RSU Martedì 10 Giugno 2008 Sala polifunzionale del Presidio Ospedaliero di Marzana (VR) Piazza Lambranzi, 1

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CGIL-CISL-UIL Verona

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

NUOVO TESTO UNICOLE BUONE LEGGI CI SONO,

APPLICHIAMOLE

Assemblea provinciale RLS –RLST - RSU

Martedì 10 Giugno 2008

Sala polifunzionale del Presidio Ospedaliero di Marzana (VR)

Piazza Lambranzi, 1

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precisazione iniziale…precisazione iniziale…

Il D.Lgs. 81/08 non è il tanto atteso “TESTO UNICO” !!!

Perché non ha abrogato e quindi assorbito TUTTE le leggi e le norme preesistenti…

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Vengono abrogati Vengono abrogati (solamente…):(solamente…):

• DPR 547/55• DPR 164/56• DPR 303/56 (tranne

art. 64 - ISPETTORI)

• D.Lgs. 277/91• D.Lgs.626/94• D.Lgs.493/96 (seg.)• D.Lgs.494/96 (d.c.)

• D.Lgs.187/05 (vibr.)• Art, 36 bis, c.1 e 2

D.L.223/06 (convertito e modificato L.248/06 - contr. evasione)

• L.123/07 (tranne artt.4, 8,9,10,11,12)

• Ogni altra disposizione legislativa incompatibile…

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E’ pur sempre un E’ pur sempre un “unico “unico testo normativotesto normativo “

• 306 articoli• XIII Titoli • 51 Allegati (Compresi all.3A e 3B)

È complesso ma non complicatoInnova ma non stravolge…

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TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO III GESTIONE DELLA

PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO IILuoghi di lavoro

TITOLO IIIUso delle attrezzature

di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale

TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili

TITOLO VSegnaletica di salute e

sicurezza sul lavoro

TITOLO VI: Movimentazione Manuale

dei Carichi

TITOLO VIIAttrezzature munite di Video Terminale

Titolo VIII Agenti Fisici

Titolo IXSostanze pericolose

Titolo XEsposizione ad Agenti

biologici

Titolo XIProtezione atmosfere

esplosive

Titolo XIIDisposizioni diverse

in materia penale

Allegati dal I al LI

Lo schemaLo schema

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Giudizio di CGIL CISL UILGiudizio di CGIL CISL UIL

POSITIVO: Per le moltissime luci presenti

anche se contiene qualche “ombra”e tanti rinvii….

Ma o così o niente per altri anni!

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Le finalità (art.1)Le finalità (art.1)• Riaffermazione dell’uniformità delle tutele Riaffermazione dell’uniformità delle tutele

per tutte le specificità:per tutte le specificità:

• di generedi genere

• di etàdi età

• di condizione (immigrati)di condizione (immigrati)

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Filosofia dell’art.2087Filosofia dell’art.2087Le principali novità sostanzialiLe principali novità sostanziali• Inserimento filosofia art. 2087 C.C. nella

stessa definizione di “prevenzione” !!! (Art. 2, c. 1, lett. n)

E’ un grande risultato di cui possiamo essere fieri, è stato raggiunto dopo averlo “ricercato” continuamente per anni, in tutte le normative, …

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Art. 2, c. 1 - DefinizioniArt. 2, c. 1 - DefinizioniLeggiamo assieme l’ Leggiamo assieme l’ Art. 2, c. 1, lett. n::

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,

per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

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Art. 2, c. 1 - DefinizioniArt. 2, c. 1 - Definizioni Questo significa che ogni volta che comapare

«prevenzione»: occorre attuare il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,

per evitare o diminuire i rischi professionali ….;

• nelle misure di Prevenzione, nel Servizio di Prevenzione, ecc.

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Campo di applicazione (art.3)Campo di applicazione (art.3)

• Viene ampliato a:• Lavoratori autonomi

• Imprese familiari

• Tutte le tipologie contrattuali”flessibili”

Universalità del diritto alla salute

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Rischio Chimico Rischio Chimico ((Titolo IX)

Viene finalmente soppressa l’opzione “MODERATO”

sostituita con:• “irrilevante per la salute e basso per

la sicurezza” … con le ovvie ricadute per la sorveglianza sanitaria….

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Art. 2, c. 1 - DefinizioniArt. 2, c. 1 - Definizioniq) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e

documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

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Sistema IstituzionaleSistema Istituzionale•Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art.5);

•Commissione Consultiva Nazionale (art.6);

•Comitati Regionali di Coordinamento (art.7);

•Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (art.9)

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Art 13 VigilanzaArt 13 Vigilanza5. Il personale delle P.A., assegnato

agli uffici che svolgono attività di vigilanza (SPISAL, ISP.LAV., VV.F, ecc.), non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza (conflitto d’interessi…).

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Art 13 VigilanzaArt 13 Vigilanza

6. L’importo delle somme che lo SPISAL dell’ULSS, …, ammette a pagare in sede amministrativa (D.Lgs. 758/94), integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti di Prevenzione che comprendono anche gli SPISAL.

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Art. 14 lotta a lavoro neroArt. 14 lotta a lavoro neroConfermati i provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale

qualora riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 % dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale

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Art. 18 Art. 18 Obblighi datore del dirigenteObblighi datore del dirigente

Oltre a quelli “classici”, tra i nuovi:

- comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS;

- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

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Figura del PREPOSTOFigura del PREPOSTO

• Definita più dettagliatamente ed inserita in modo chiaro nell’organizzazione aziendale

• Sovraintende, vigila, controlla, verifica e attua le direttive ricevute (rapporto di subalternità) (art. c.1 lett.e)

• Formata in maniera adeguata, specifica e periodicamente (art.19 c.1 lett. g)

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Art. 26 – Contratti AppaltoArt. 26 – Contratti Appalto

Confermato il DUVRI (L.123/07)3. Il datore di lavoro committente promuove la

cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

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COS’E’ IL DUVRI?Il D.U.V.R.I. e’ lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTE individua e valuta i rischi generati all’interno dei suoi ambienti dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di APPALTATORI

Ambiente di lavoro

COMMITTENTE

Rischi per i dipendenti

Rischi

APPALTATORE

A

Rischi

APPALTATORE

C

Rischi

APPALTATORE

B

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DUVRI (Proroga)

Ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 (ed ancora in corso alla data del 31 dicembre

2008), il DUVRI dovrà essere allegato il DUVRI dovrà essere allegato entro il 31/12/2008entro il 31/12/2008. .

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Art. 26 – Contratti AppaltoArt. 26 – Contratti Appalto

5. Nei singoli contratti di subappalto, di Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al 15.5.08qualora in essere al 15.5.08, di cui agli articoli , di cui agli articoli 1559, …, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, 1559, …, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena devono essere specificamente indicati a pena di nullitàdi nullità … … i costi relativi alla sicurezza del i costi relativi alla sicurezza del lavorolavoro con particolare riferimento a quelli con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appaltopropri connessi allo specifico appalto

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Costi sicurezza nei contratti Costi sicurezza nei contratti d’appalto (proroga)d’appalto (proroga)

Con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008.

N.B.: A tali dati possono accedere, su richiesta: RLS e Organizzazioni Sindacali dei lavoratoriRLS e Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

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Art. 26 – Contratti AppaltoArt. 26 – Contratti Appalto

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offertevalutazione dell'anomalia delle offerte nelle nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezzaal costo relativo alla sicurezza, , il quale deve essere il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruospecificamente indicato e risultare congruo rispetto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle fornitureo delle forniture..

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Art. 28 - Art. 28 - Valutazione dei rischiValutazione dei rischi

1. Il documento deve avere data certa e contenere:a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la

sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo sicurezza;

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Art. 28 - Art. 28 - Valutazione dei rischiValutazione dei rischi

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o del RLST e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

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Art. 28 - Art. 28 - Valutazione dei rischiValutazione dei rischi

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

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La violazione è sanzionata! Occorrerà quindi valutare la professionalità dei lavoratori con contratto a somministrazione …..

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Art. 29 - Art. 29 - Valutazione dei rischiValutazione dei rischi

3. La valutazione e il documento debbono essere rielaborati, ... in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative …, o in relazione al grado di evoluzione

della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

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Art. 29 - Art. 29 - Valutazione dei rischiValutazione dei rischi

5. I datori di lavoro che occupano I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratorifino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzateprocedure standardizzate …. Fino alla scadenza del …. Fino alla scadenza del 18.o18.o mese e, comunque, mese e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012non oltre il 30 giugno 2012, , gli stessi gli stessi datori di lavoro possono autocertificaredatori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. l’effettuazione della valutazione dei rischi. Non si Non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g).lettere a), b), c), d) e g). (aziende a rischi elevati: (aziende a rischi elevati: Seveso, centrali term., Indust. Estrattive e Ospedali Seveso, centrali term., Indust. Estrattive e Ospedali > di 50 dipendenti, …)> di 50 dipendenti, …)

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Art. 29 - Art. 29 - Valutazione dei rischiValutazione dei rischi

6. I datori di lavoro che occupano I datori di lavoro che occupano fino a 50 fino a 50 lavoratorilavoratori possono effettuare la valutazione dei possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di rischi sulla base di procedure standardizzateprocedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).

(nelle more rimane tutto come oggi)(nelle more rimane tutto come oggi)- Non si applica alle attività di cui all’articolo Non si applica alle attività di cui all’articolo

31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) aziende aziende a rischi elevati: Seveso, centrali term., Ind. a rischi elevati: Seveso, centrali term., Ind. Estrattive e Ospedali > di 50 dipendenti, …)Estrattive e Ospedali > di 50 dipendenti, …)

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Art. 30 – Art. 30 – Modelli D.Lgs. 231/01Modelli D.Lgs. 231/01

1. 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente dellaavere efficacia esimente della responsabilità responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società amministrativa delle persone giuridiche, delle società e … di cui al D.Lgs. 231/01e … di cui al D.Lgs. 231/01, , deve essere adottato ed deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurandoefficacemente attuato, assicurando un sistema un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;agenti chimici, fisici e biologici;

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Art. 30 – Art. 30 – Modelli D.Lgs. 231/01Modelli D.Lgs. 231/01

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del verifica, valutazione, gestione e controllo del

rischio, rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.indicate nel modello.

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Art. 30 – Art. 30 – Modelli D.Lgs. 231/01Modelli D.Lgs. 231/01

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un 4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni relative alla prevenzione degli infortuni e e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e in relazione al progresso scientifico e tecnologico.tecnologico.

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Art. 30 – Art. 30 – Modelli D.Lgs. 231/01Modelli D.Lgs. 231/01

5.5. In sede di prima applicazione, i modelli di In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) o al British Standard OHSAS (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 18001:2007 si presumono conformi ai si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedentirequisiti di cui ai commi precedenti per le per le parti corrispondentiparti corrispondenti

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Art. 34 – RSPP/datore di lavoroArt. 34 – RSPP/datore di lavoro

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP, di RSPP, deve frequentare corsi di deve frequentare corsi di formazione, di formazione, di durata minima di 16 ore e durata minima di 16 ore e massima di 48 oremassima di 48 ore, …., ….

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 al comma 1 è altresì tenuto a frequentare è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamentocorsi di aggiornamento

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Art. 36 - informazioneArt. 36 - informazione

4. 4. Il contenuto della informazione deve essere Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibilefacilmente comprensibile per i lavoratori e per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,lavoratori immigrati, essa avviene previa essa avviene previa verifica della comprensione della linguaverifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.utilizzata nel percorso informativo.

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Art. 37 – in-formazione Lavoratori e RLSArt. 37 – in-formazione Lavoratori e RLS

1. Il datore di lavoro assicura che 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguatariceva una formazione sufficiente ed adeguata …, …, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con con particolare riferimento a:particolare riferimento a:

concetti di concetti di rischiorischio, , dannodanno, , prevenzioneprevenzione, , protezioneprotezione, , organizzazione della prevenzione aziendaleorganizzazione della prevenzione aziendale, , diritti diritti e doveri dei vari soggetti aziendalie doveri dei vari soggetti aziendali, organi di , organi di vigilanza, controllo, assistenza;vigilanza, controllo, assistenza;

rischi riferiti alle mansionirischi riferiti alle mansioni e ai e ai possibili danni e possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezionee protezione caratteristici del settore o comparto di caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.appartenenza dell’azienda.

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Art. 41 - Sorveglianza san.Art. 41 - Sorveglianza san.3. Le visite mediche ……. non possono essere

effettuate:

a) in fase preassuntiva (dal 1.1.09);

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

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Art. 42 - Art. 42 - inidoneità mans. mans.Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica1. Il datore di lavoro, …, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

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Art. 47 - RLSArt. 47 - RLS

1. Il RLS è istituito a livello aziendale (RLS) territoriale (RLST) di sito produttivo (RLSdS)

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Art. 49 - RLSdSArt. 49 - RLSdS1. I RLS di sito produttivo sono individuati nei

contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

a) i portib) centri intermodali di trasporto c) impianti siderurgici;d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giornoe) contesti produttivi con complesse problematiche legate

alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

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Art. 50 - RLSArt. 50 - RLSIl RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della

sua funzione, riceve:

- Copia del DVR

- Copia del DUVRI

- Informazioni e documentazione aziendale inerente gli infortuni e le Malattie professionali

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Art. 52 – “Fondo”Art. 52 – “Fondo”1. 1. Presso l’INAIL è costituito il fondo di

sostegno alla piccola e media impresa, ai RLS, RLST e alla pariteticità.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:a) da un contributo delle aziende (senza RLS), in

misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato

b) dalle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente …..

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Art. 52 – “SOSTEGNO Art. 52 – “SOSTEGNO ATTIVITA’ RLST”ATTIVITA’ RLST”

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.

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Formazione RLSFormazione RLS

• Durata iniziale: 32 ore di cui 12 ore sui rischi specifici aziendali e misure di prevenzione e protezione

• Aggiornamento periodico:

- 4 ore/anno (per aziende da 15-50 dipendenti;

- 8 ore/anno (per aziende > 50 dipendenti

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Formazione RLSTFormazione RLST

• minimo 62 ore entro tre mesi dalla designazione

• 8 ore di aggiornamento periodico

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Art.51- Organismi PariteticiArt.51- Organismi Paritetici

• Nuove funzioni:Nuove funzioni:- supportare le imprese nell’individuare supportare le imprese nell’individuare

soluzioni tecniche ed organizzative;soluzioni tecniche ed organizzative;

- Effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro;Effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro;

- Relazionare la loro attività ai Comitati Relazionare la loro attività ai Comitati Regionali di CoordinamentoRegionali di Coordinamento

- Trasmettere alle imprese i nominativi dei Trasmettere alle imprese i nominativi dei RLST RLST

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SANZIONISANZIONIVengono riviste in base alla legge delega:

- Solo Arresto per l’omesso DVR - Ma il Giudice può applicare la pena

dell’ammenda da 8.000 a 24.000 Euro se sono eliminate tutte le irregolarità prima della chiusura del dibattimento

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SANZIONISANZIONI- Solo ARRESTO per l’omessa redazione del

DVR ma solo in particolari aziende e solo se la violazione abbia un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro o commesso da soggetto già condannato in via definitiva per violazione delle norme sulla prevenzione infortuni

(il reato si estingue decorsi 3 anni…)

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SANZIONISANZIONI1. E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, lettere q) e z) prima parte;

b) che non provvede alla nomina del R.S.P.P ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall’articolo 34;

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SANZIONISANZIONI2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena

dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f;

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

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SANZIONISANZIONIArticolo 56 - Sanzioni per il preposto

1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:

• con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f);

• con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d);

• con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g).

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SANZIONISANZIONI2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena

dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f;

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

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LE OMBRELE OMBREIl D.Lgs.81/08 presenta qualche Il D.Lgs.81/08 presenta qualche

ombra…ombra…

• Decreti di rinvio (es. Campo applicazione, definizione rischi stress-lavoro,..)

• Indicate importanti novità, poi non riprese (es. “Responsabilità sociale imprese, Formazione dirigenti,…)

• Controllo Sicurezza in Sanità (ora ULSS controllore/controllato)

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LE OMBRELE OMBRE•Annullato obbligo invio nomina RSPP•Alcune sanzioni poco “deterrenti” o ridotte in “zona Cesarini”del tutto comprensibile per la necessità di chiudere il provvedimento, vista l’opposizione forte delle Associazioni imprenditoriali

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L’attuazione …L’attuazione …• Il provvedimento è in vigore dal 15 Il provvedimento è in vigore dal 15

maggio 2008, maggio 2008, • ma ma per le disposizioni di cui agli artt. per le disposizioni di cui agli artt.

17, c. 1, lett.a) e 28, le altre disposizioni 17, c. 1, lett.a) e 28, le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi … in tema di valutazione dei rischi … comprese le relative disposizioni comprese le relative disposizioni sanzionatoriesanzionatorie entrerà definitivamente in entrerà definitivamente in vigore il 29 luglio 2008…vigore il 29 luglio 2008…

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L’attuazione …L’attuazione … Dobbiamo quindi impegnarci a Dobbiamo quindi impegnarci a

conoscere e attuare il D.Lgs.81/08 conoscere e attuare il D.Lgs.81/08 fin da subito:fin da subito:

• Questa prima assemblea unitariaQuesta prima assemblea unitaria• Corsi di Formazione (Segretari e Corsi di Formazione (Segretari e

Funzionari di categoria, RLS, RSU)Funzionari di categoria, RLS, RSU)

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LA NOSTRA ATTIVITA’ A BREVE E MEDIO TERMINE

• Confronti (SPISAL, INAIL, ISPETT. LAVORO, ecc.) • Contrattazione con ASS.DATORIALI ed AZIENDE :

- Istituire / rafforzare O.P.P.

- Istituire RLST/RLS di sito

- Formare RLS e lavoratori

- Integrativi aziendali che favoriscano migliori procedure relazionali (RLS, RSU – RLS, D.L. – RLS/O.V. )

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LE BUONE LEGGI CI SONO,

APPLICHIAMOLE

Sportello CGIL: Via L.Settembrini 6 – Verona

045/8674669 - 348.5290411 - [email protected]

Sportello CISL: Lungadige Galtarossa 22– Verona

045/8096014 - 334.6624321 - [email protected]

Sportello UIL: Via Giolfino 10 – Verona

045/8873118 - 349.5328806 - [email protected]