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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE GIORNATA DELLA TRASPARENZA Cassino, 12 dicembre 2017 La trasparenza nella P.A. e la tutela del dipendente che segnala illeciti RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (Dott. Matteo Russi)

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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI

CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE GIORNATA DELLA TRASPARENZA

Cassino, 12 dicembre 2017

La trasparenza nella P.A. e la tutela del dipendente che segnala illeciti

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA

(Dott. Matteo Russi)

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Normativa di riferimentoLegge 

agosto 

1990, 

n. 

241 

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi) e s.m.i.

Legge 

novembre 

2012, 

n. 

190 

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità

nella pubblica amministrazione)

Decreto 

legislativo 

14 

marzo 

2013, 

n. 

33 

(Riordino 

della 

disciplina 

riguardante 

gli 

obblighi 

di 

pubblicità

e diffusione delle informazioni da parte della P.A.)

Decreto 

legislativo 

aprile 

2013, 

n. 

39 

(Disposizioni in materia di inconferibilità

e incompatibilità

di 

incarichi presso la P.A. e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012)

D.P.R. 

16 

aprile 

2013, 

n. 

62 

(Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art. 54 del D. Lgs. N. 165/2001)

Legge 

agosto 

2015, 

n. 

124 

(Delega 

al 

Governo 

in 

materia 

di 

organizzazione 

delle 

pubbliche 

amministrazioni)  

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97  (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità

e trasparenza, correttivo della legge 6 nov. 2012, n. 190 e del

D.Lgs.

14 marzo 2013, n. 

33….)«Disposizioni 

per 

la 

tutela 

degli 

autori 

di 

segnalazioni 

di 

reati

irregolarità

di 

cui 

siano 

venuti 

conoscenza 

nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».(Modifica dell’art. 54‐bis del D.Lgs.

165/2001, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti).

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PRINCIPIO DI TRASPARENZA• Trasparenza: l’essere trasparente, lasciarsi attraversare 

dalla 

luce, 

permettendo 

l’individuazione 

con 

chiarezza  degli oggetti retrostanti;

• Trasparenza 

amministrativa: 

attitudine 

dell’attività degli uffici ad essere resa nota;

• Esigenza 

di 

chiarezza, 

comprensibilità, 

non 

equivocità di 

una 

struttura 

del 

suo 

agire, 

al 

fine 

di 

garantire 

l’imparzialità

ed 

il 

buon 

andamento    dell’azione  amministrativa, 

intesa 

come 

efficienza, 

efficacia, 

economicità, cui va aggiunta la quarta E di etica.

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FINALITA’ del principio della trasparenza

• Garantire, 

attraverso 

la 

conoscibilità

dell’azione  amministrativa, 

il 

controllo 

democratico 

sulla 

stessa, 

attraverso la pubblicità

ed il diritto di accesso;• Pubblicità

e diritto di accesso: strumenti utili a garantire la 

trasparenza.• Trasparenza: regola del procedimento e dell’organizzazione 

amministrativa; 

mezzo 

di 

contrasto 

della 

corruzione  attraverso una forma di controllo diffuso.

• Conoscenza 

diffusa: 

strumento 

per 

conseguire 

una  maggiore accountability dell’amministrazione.

• Accountability: 

obbligo 

di 

dare 

conto 

del 

corretto 

utilizzo  delle risorse pubbliche.

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Legge 7 agosto 1990, n. 241(Nota come legge sulla trasparenza)

•Obbligo di motivazione•Responsabile del procedimento•Partecipazione•Avviso di avvio del procedimento•Pubblicità

dell’azione amministrativa

•Diritto di accesso. Limiti

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Legge 11 febbraio 2005, n. 15 (modifiche ed integrazioni alla l. 241/90)

•Introduzione 

della 

trasparenza 

tra 

principi 

generali  dell’azione amministrativa per interesse pubblico, per favorire  partecipazione e assicurare imparzialità

e trasparenza.

•Accessibilità

totale: 

pubblicazione 

sui 

siti 

internet 

di 

ogni  aspetto dell’organizzazione della P.A.

•Diritto 

di 

accesso 

come 

diritto 

degli 

interessati 

(interesse  diretto, 

concreto 

ed 

attuale) 

di 

prendere 

visione 

ed 

estrarre 

copia dei documenti). Limiti per tutelare l’amministrazione da  eccessivi intralci.

•Introduzione a fianco al diritto di accesso «partecipativo»

del  diritto di accesso «conoscitivo».  

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D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

• Trasparenza 

come 

accessibilità

totale 

delle  informazioni 

relative 

ad 

ogni 

aspetto 

della 

P.A., 

all’organizzazione, 

agli 

indicatori, 

ai 

risultati, 

per  favorire 

forme 

diffuse 

di 

controllo 

del 

rispetto 

dei 

principi 

di 

buon 

andamento 

imparzialità. 

Costituisce  livello 

essenziale 

delle 

prestazioni 

erogate 

dalle 

amministrazioni pubbliche.• Programma 

triennale 

per 

la 

trasparenza 

l’integrità: 

pubblicazione 

sul 

sito 

istituzionale 

dei 

premi, 

dei  criteri, 

dei 

curricula 

di 

dirigenti 

titolari 

fi 

funzioni 

organizzative, 

delle 

retribuzioni 

dei 

dirigenti, 

degli  incarichi. 

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La legge 6 novembre 2012, n. 190 (anticorruzione)

• Assicura la trasparenza mediante pubblicazione, nei siti istituzionali,  di 

informazioni 

relative 

ai 

procedimenti 

amministrativi, 

con 

criteri 

di 

facile 

accessibilità, 

completezza 

facilità

di 

consultazione.  Segreto di Stato. 

• Nel 

concetto 

di 

«corruzione»

sono 

comprese 

tutte 

le 

situazioni 

in  cui, 

nel 

corso 

dell’attività

amministrativa, 

si 

riscontri 

l’abuso, 

da 

parte 

di 

un 

soggetto, 

del 

potere 

lui 

affidato, 

al 

fine 

di 

ottenere  vantaggi 

privati 

(delitti 

contro 

la 

pubblica 

amministrazione, 

uso 

fini 

provati 

delle 

funzioni, 

inquinamento 

dell’azione  amministrativa). 

• Ridurre le opportunità

che si manifestino quali casi di corruzione;• Aumentare la capacità

di scoprire casi di corruzione;

• Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

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Strumenti della legge 190/2012

• Nomina del responsabile della prevenzione  della corruzione

• Predisposizione del Piano triennale della  prevenzione della corruzione

• Attività

formativa ed informativa• Gestione del rischio e misure di prevenzione• Osservanza del codice di comportamento• Sospensione e rotazione del personale

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Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione delle informazioni da parte delle P.A.)

Trasparenza:•intesa 

non 

come 

fine, 

ma 

strumento 

per 

una 

amministrazione 

che 

opera 

con 

etica 

ed 

in 

modo  efficiente ed efficace;

•concorre 

ad 

attuare 

il 

principio 

democratico 

ed 

i  principi 

di 

eguaglianza, 

imparzialità, 

buon 

andamento, 

responsabilità, 

efficacia 

ed 

efficienza  nella 

gestione 

delle 

risorse 

pubbliche, 

integrità

lealtà

nel servizio alla Nazione. 

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D.Lgs. N. 33/2013

Art. 

1  ‐

Trasparenza 

come 

accessibilità

totale 

delle 

informazioni  concernenti 

l’organizzazione 

l’attività

della 

P. 

A. 

allo 

scopo 

di 

favorire 

forme 

diffuse 

di 

controllo 

sul 

perseguimento 

delle 

funzioni 

istituzionali 

e  sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Artt. 

Diritto 

di 

chiunque 

di 

accedere 

ai 

siti 

direttamente 

ed  immediatamente, 

senza 

autenticazione 

ed 

identificazione, 

correlato 

all’obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni  e 

dati 

concernenti 

l’organizzazione 

della 

P.A. 

con 

diritto 

di 

conoscere, 

fruirne, utilizzarli e riutilizzarli.

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D.Lgs. N. 33/2013

Art. 5 (Accesso civico)•Diritto 

di 

chiunque 

(richiesta 

non 

motivata 

ed 

effettuata 

senza 

formalità

al responsabile della trasparenza) che l’amm.ne pubblichi tali  dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

•Non sostituisce il diritto di accesso di cui all’art. 22 della legge 241/90:  questo, 

infatti, 

è strumento 

finalizzato 

proteggere 

interessi 

giuridici 

particolari 

da 

parte 

di 

soggetti 

che 

sono 

portatori 

di 

un 

«interesse  diretto, 

concreto 

ed 

attuale, 

corrispondente 

ad 

una 

situazione 

giuridicamente 

tutelata   e 

collegata 

al 

documento 

al 

quale 

è chiesto  l’accesso 

si 

esercita 

con 

la 

visione 

l’estrazione 

di 

copia 

di 

documenti amministrativi.•Non 

sono 

ammissibili 

istanze 

di 

accesso 

preordinate 

ad 

un 

controllo 

generalizzato 

sull’operato 

della 

P.A., 

che 

generino 

un 

rallentamento  della attività

amministrativa.

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D.Lgs. N. 33/2013Art. 4 – Limiti alla trasparenza•I 

limiti 

sono 

circoscritti: 

dati 

sensibili 

giudiziari, 

dati 

personali 

non 

pertinenti, 

segreto 

di 

Stato, 

segreto  d’ufficio 

segreto 

statistico. 

La 

trasparenza 

pubblica 

deve integrare un rilevante interesse pubblico.•Non 

sono 

ostensibili 

le 

notizie 

concernenti 

la 

natura 

delle 

infermità

degli 

impedimenti 

personali 

familiari  che 

causino 

l’astensione 

dal 

lavoro, 

nonché

le 

notizie 

concernenti la valutazione e il rapporto di lavoro idonee a  rivelare dati sensibili.

•Dati 

sensibili 

riguardanti: 

salute 

vita 

sessuale, 

stato  socio‐economico, orientamento politico, …)

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D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (modifiche alla legge n. 190/2012 e d.lgs. N. 33/2013)

Trasparenza 

intesa 

come 

«accessibilità

totale 

dei 

dati 

dei 

documenti  detenuti 

dalle 

pubbliche 

amministrazioni 

allo 

scopo 

di 

tutelare 

diritti 

dei 

cittadini, 

promuovere 

la 

partecipazione 

degli 

interessati 

all’attività amministrativa».

Garantire 

la 

libertà

di 

accesso 

ai 

dati 

in 

possesso 

della 

P.A. 

tramite 

l’accesso  civico, 

precedentemente 

(D.Lgs 

33) 

diritto 

di 

chiunque 

di 

chiedere 

documenti, 

informazioni 

dati 

che 

la 

P.A. 

aveva 

omesso 

di 

pubblicare 

se  obbligata 

(accesso 

non 

libero, 

ma 

conseguenza 

del 

mancato 

rispetto 

di 

pubblicazione).Si 

amplia 

la 

possibilità: 

accesso 

dati 

documenti 

ulteriori 

rispetto 

quelli 

oggetto di pubblicazione allo scopo di favorire «forme diffuse di controllo sul  perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche  e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico».

FOIA 

– (Freedom 

of 

information 

act) 

– Consente 

ai 

cittadini 

di 

richiedere  anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno obbligo  di pubblicare , con i limiti per la tutela di interessi pubblici. 

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D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (modifiche alla legge n. 190/2012 e d.lgs. N. 33/2013)

• Procedura di accesso consentita senza alcuna limitazione soggettiva• Non bisogna dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto 

ed attuale ad una posizione giuridica qualificata.• Richiesta 

non 

motivata 

ed 

accesso 

gratuito, 

salvo 

rimborso 

del 

costo 

sostenuto dall’amministrazione per la riproduzione.• La procedura di richiesta di accesso civico si conclude con provvedimento 

motivato entro trenta giorni dalla richiesta.• In 

caso 

di 

diniego 

possibilità

di 

richiesta 

di 

riesame 

al 

responsabile 

per 

la 

prevenzione 

della 

corruzione 

che 

decide 

con 

provvedimento 

motivato  entro venti giorni.

• Possibilità

di ricorso al TAR in caso di ulteriore diniego.

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Tipi di accesso

• Accesso agli atti L. 241/1990 (documentale)Esercizio 

delle 

facoltà

partecipative 

e/o 

oppositive 

difensive 

tutela 

di 

posizioni 

giuridiche 

qualificate. 

Possesso 

di 

interesse 

diretto,

concreto 

ed  attuale, 

situazione 

giuridicamente 

tutelata 

collegata 

al 

documento 

cui 

si 

chiede l’accesso

• Accesso civico  (semplice)Circoscritto 

ai 

soli 

atti, 

documenti 

ed 

informazioni 

oggetto 

di 

obblighi 

di 

pubblicazione

• Accesso generalizzatoIndipendente 

da 

obblighi 

di 

pubblicazione, 

è

riconosciuto 

alla 

scopo 

di 

favorire 

forme 

diffuse 

di 

controllo, 

perseguimento 

funzioni 

istituzionali,  promuovere la partecipazione al dibattito pubblico

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TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI WHISTLEBLOWING

• «Soffiatore di fischietto»• Identifica 

un 

individuo 

che 

denunci 

pubblicamente o riferisca 

alle 

autorità

attività illecite 

fraudolente 

all’interno 

del 

governo, 

di 

una 

organizzazione 

pubblica 

privata 

di  una azienda

[email protected]

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Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Art. 1 comma 51

• Istituto 

introdotto 

dalla 

legge 

190/2012 

in 

tema 

di 

prevenzione 

della 

corruzione,  che ha inserito l’art. 54‐bis al D.Lgs. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che  segnala illeciti)

• Cambiamento 

culturale 

della 

P.A. 

del 

cittadino 

per 

un 

atteggiamento 

positivo 

e  favorevole

• Segnalazione: 

richiamare 

l’attenzione 

delle 

autorità

su 

condotte 

di 

illegalità, 

di  corruzione intesa come comportamenti di mala administration;

• Finalità: 

riportare 

procedure 

amministrative 

comportamenti 

dei 

pubblici  dipendenti sui binari della legalità

in una ottica di prevenzione della corruzione

• Cultura 

di 

trasparenza 

ed 

integrità: 

far 

emergere 

disfunzioni, 

irregolarità

e  illegalità

• Collaborazione 

P.A./dipendente: 

controllo 

diffuso 

sull’operato 

in 

chiave  collaborativa per salvaguardare bene pubblico ed immagine.

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La nuova legge «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni

di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o

privato».Art. 

Modifica 

dell’art. 

54‐bis 

del 

D.Lgs. 

165/2001, 

in 

materia 

di 

tutela 

del 

dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165Articolo 54‐bis. (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)1)Destinatari della segnalazione:•Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)•Autorità

Nazionale Anticorruzione (ANAC)

•Autorità

giudiziaria ordinaria•Autorità

giudiziaria contabile (Corte dei conti)

Oggetto della segnalazione o denuncia•Condotte illecite di cui si è

venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 

lavoro.

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Garanzie verso il segnalante

• Il 

segnalante 

non 

può 

essere 

sanzionato, 

demansionato,  licenziato, 

trasferito 

sottoposto 

ad 

altra 

misura 

organizzativa 

avente 

effetti 

negativi, 

diretti 

indiretti, 

sulle  condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

• Le misure ritorsive eventualmente adottate, sono comunicate  all’ANAC 

dall’interessato 

dalle 

organizzazioni 

sindacali 

maggiormente rappresentative.• L’ANAC informa il Dipartimento della Funziona Pubblica o altri 

organismi 

di 

garanzia 

di 

disciplina 

per 

attività

ed 

eventuali  provvedimenti di competenza.

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Segnalante ‐

• Dipendente 

delle 

pubbliche 

amministrazioni 

di 

cui  all’art. 

1, 

comma 

(165/2001) 

(amministrazioni dello Stato, scuole, 

università, 

aziende 

autonome, 

regioni, 

provincie, 

comuni, 

comunità

montane, 

servizio 

sanitario,…);

• Dipendente 

delle 

pubbliche 

amministrazioni 

di 

cui  all’art. 

3, 

(165/2001) 

(magistrati, avvocati dello Stato, militari, diplomatici, 

prefetti, professori e ricercatori universitari…);

• Dipendente 

di 

ente 

pubblico 

economico 

di 

ente 

di  diritto privato sottoposto a controllo pubblico 

(c.d. società

controllate);• Lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o 

servizi che realizzano opere in favore della P.A.

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Tutela dell’identità L’identità

del segnalante non può essere rivelata 

Procedimento 

penale: 

identità

protetta 

da 

segreto 

nei  modi 

nei 

limiti 

previsti 

dall’art. 

329 

del 

C.P.P. 

(…

fino 

quando 

l’imputato 

non 

ne 

possa 

avere 

conoscenza 

e, 

comunque, 

non 

oltre 

la

chiusura 

delle 

indagini 

preliminari…);

Procedimento 

innanzi 

alla 

Corte 

dei 

conti: 

identità protetta sino alla chiusura della fase istruttoria;

Procedimento 

disciplinare: 

identità

non 

può 

essere  rilevata se la contestazione dell’addebito disciplinare si fonda  su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;

Se 

invece 

è fondata 

anche 

solo 

parzialmente 

sulla  segnalazione, e se necessario ai fini della difesa, l’identità

può 

essere rivelata dietro consenso del segnalante.ESCLUSIONE DELLE SEGNALAZIONI IN FORMA ANONIMA

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Accesso

• La 

segnalazione 

è

sottratta 

all’accesso  previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge  7 agosto 14.

(Comma 

4  ‐ Non 

sono 

accessibili 

le 

informazioni 

in 

possesso 

di 

una 

pubblica 

amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo…)

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Linee guida

• L’ANAC, 

sentito 

il 

Garante 

per 

la 

protezione 

dei  dati 

personali, 

dovrà

predisporre 

apposite 

linee 

guida 

per 

la 

presentazione 

la 

gestione 

delle  segnalazioni

con utilizzo:

di modalità

anche informatiche‐

di strumenti di crittografia

per garantire la riservatezza:‐

dell’identità

del segnalante

del contenuto delle segnalazioni‐

della relativa documentazione. 

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Le sanzioni dell’ANAC• Accertamento 

di 

misure 

discriminatorie 

da 

parte 

delle 

amministrazioni: 

sanzione 

amministrativa 

da 

5.000 

a  30.000 euro nei confronti del responsabile.

• Accertata 

assenza 

di 

procedure 

per 

inoltro 

gestione  delle 

segnalazioni: 

sanzione 

amministrativa 

da 

5.000 

50.000 euro nei confronti del responsabile.• Mancata 

verifica 

ed 

analisi 

delle 

segnalazioni 

ricevute: 

sanzione 

amministrativa 

da 

5.000 

50.000 

euro 

nei  confronti del responsabile.

L’entità

della 

sanzione 

tiene 

conto 

delle 

dimensioni  dell’amministrazione.

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Onere della prova

• In caso di adozione di misure discriminatorie o  ritorsive 

adottate 

nei 

confronti 

del 

segnalante, 

è

onere 

delle 

amministrazioni 

la  dimostrazione che queste sono state adottate  per ragioni estranee alla segnalazione stessa.

• Altrimenti, tali atti sono nulli.

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Reintegrazione

Il 

lavoratore 

licenziato 

causa 

della  segnalazione ha diritto (ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 23/2015):

•Ad essere reintegrato nel posto di lavoro•Risarcimento del danno•Versamento 

dei 

contributi 

previdenziali 

ed 

assistenziali 

per 

il 

periodo 

dalla 

data 

di  licenziamento a quella di reintegro

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Calunnie

Le 

tutele 

non 

si 

applicano 

quando 

nei 

confronti  del segnalante:

•Vi 

è

condanna 

in 

sede 

penale 

(anche 

di 

primo  grado) 

per 

calunnia, 

diffamazione 

altri 

reati 

commessi con la denuncia;•È accertata 

la 

sua 

responsabilità

civile 

per 

dolo 

o colpa grave.

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Art. 2 – Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

Tutela 

del 

lavoratore 

che 

segnala 

illeciti 

estesa 

anche 

al 

settore  privato, con modifica al D.Lgs. n. 231/2001:

Art. 6, comma 2‐bis (disciplina i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati)

. a)uno o più

canali che consentano segnalazioni circostanziate di 

condotte 

illecite, 

con 

garanzia 

della 

riservatezza 

della 

identità del segnalante;

b)almeno 

un 

canale 

alternativo 

con 

modlaità

informatiche 

con  garanzia di riservatezza;

c)divieto 

di 

atti 

di 

ritorsione 

discriminatori, 

diretti 

indiretti,  nei confronti del segnalante;

d)sanzioni 

nei 

confronti 

di 

chi 

viola 

le 

misure 

di 

tutela 

di 

chi,  con dolo o colpa grave, effettua segnalazioni infondate.

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Comma 2‐terDenuncia 

da 

parte 

del 

segnalante 

delle 

organizzazioni 

sindacali 

di 

adozione 

di 

misure  discriminatorie 

nei 

confronti 

dei 

soggetti 

che 

effettuano segnalazioni all’Ispettorato nazionale  del lavoro. 

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Comma 2‐quater•Nullità

dei 

licenziamenti 

ritorsivi 

discriminatori 

nei 

confronti 

del 

soggetto  segnalante.

•Nullità

del 

mutamento 

di 

mansioni 

di 

ogni  altra misura ritorsiva o discriminatoria.

•Onere 

del 

datore 

di 

lavoro 

dimostrare 

che 

le  misure 

non 

sono 

conseguenza 

della 

segnalazione

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Art. 3 – Integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, personale, scientifico ed industriale

• Il dipendente persegue, in caso di segnalazione di  illeciti, 

l’interesse 

alla 

integrità

delle 

amministrazioni, 

pubbliche 

private, 

la  prevenzione e repressione delle malversazioni.

• Ciò 

costituisce 

giusta 

causa

per 

la 

rivelazione 

del  segreto d’ufficio (art. 326 c.p.), professionale  (art. 622 c.p.),  scientifico 

ed 

industriale 

(art. 

623 

c.p.), 

violazione 

dell’obbligo 

di 

fedeltà

all’imprenditore 

(art. 

2105  c.c.).

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La giusta causa non opera:•se 

l’obbligo 

del 

segreto 

deriva 

da 

rapporto 

di 

consulenza professionale o di assistenza;•se 

la 

rivelazione 

eccede 

la 

finalità

dell’eliminazione 

dell’illecito, 

fuori 

dal 

canale  di comunicazione predisposto a tal fine.

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Conclusioni

La 

conoscenza 

è

alla 

base 

delle 

iniziative 

positive. 

La  trasmissione della conoscenza è

presupposto delle buone 

pratiche, 

che 

impediscono, 

quantomeno 

limitano, 

i  rischi di corruttela. 

Il 

controllo 

sull’attività

dell’Amministrazione 

non 

deve  essere considerato una sorta di repressione e limitazione  alla 

libertà

di 

decisione 

degli 

organi 

di 

governo, 

ma 

lo 

strumento, 

in 

forma 

collaborativa 

non 

repressiva, 

per  manifestare 

la 

massima 

trasparenza 

nell’esercizio 

della 

funzione 

amministrativa, 

portando 

disposizione 

del  cittadino la più

ampia forma di democrazia.