Gianni Penzo Doria La trasparenza nelle università italiane Rimini, 28 settembre 2013.
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Gianni Penzo Doria
La trasparenzanelle università italiane
Rimini, 28 settembre 2013
• Il contesto normativo• Il metodo• Cosa abbiamo fatto• Cosa resta da fare
per un sistema universitario nazionale• La coalescenza e l’interoperabilità
intellettuale: divisi cadiamo
Oggi a Rimini vediamo
art. 1
L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza.
Da dove partiamo?Legge 7 agosto 1990, n. 241
Alcuni concetti da richiamare
Legge241/1990
D.Lgs.150/2009
• Diritto di accesso• Imparzialità
• Diritto all’informazione• Imparzialità
TRASPARENZA
art. 22Definizioni e princìpi in materia di accesso
(versione attuale)
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’àmbito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela
Legge 7 agosto 1990, n. 241
art. 11Trasparenza
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
art. 24Esclusione dal diritto di accesso
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
Legge 7 agosto 1990, n. 241
UN ROVESCIAMENTO EPOCALE
Alcuni concetti da richiamare
Legge241/1990
D.Lgs.150/2009
• Documenti• Istanza• No al controllo
sociale• Posizione qualificata
e interesse diretto, concreto e attuale
• Informazioni• Senza istanza• Sì al controllo sociale• Non serve una
posizione qualificata, ma i dati sono pubblici
DISTINZIONI
Alcuni concetti da richiamare
Pubblicitàinformativ
a
Pubblicitàlegale
• dipende dalla sensibilitàdelle amministrazioni
• finalizzata alla trasparenza e a un “controllo sociale”
• prevista da norme• vincolo
procedimentale inerente all’efficacia
PUBBLICITÀ
Sito informatico istituzionale
SITO INTERNETSEZIONE
TRASPARENZA
ALBO ON-LINE
PUBBLICITÀ
Pubblicità notizia
Pubblicità legale
art. 1Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. (segue)
Legge 6 novembre 2012, n. 190
art. 1Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione
(segue) 15. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
Legge 6 novembre 2012, n. 190
art. 1Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione
16. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimomodificato dal comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubblicheamministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
Legge 6 novembre 2012, n. 190
art. 1Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione
a) autorizzazione o concessione;b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.
Legge 6 novembre 2012, n. 190
art. 1Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono inogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elencodegli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamentodell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni,relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formatodigitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Legge 6 novembre 2012, n. 190
art. 1Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione
(segue) 32. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti icittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Legge 6 novembre 2012, n. 190
art. 1Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione
35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
entro il 29 giugno 2013
Legge 6 novembre 2012, n. 190
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Piano triennale per la trasparenza e l’integrità
Deliberazione 14 ottobre 2010, n. 105 – Linee guida per la predisposizione del Piano triennale per la trasparenza e l’integritàDeliberazione 5 gennaio 2012, n. 2 – Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità
Piano triennale per la trasparenza e l’integrità
Deliberazione 24 settembre 2013, n. 50 – Linee guida per l’aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e l’integritàDeliberazione 1° agosto 2013, n. 71 – Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione
PRIMA DI PROSEGUIRE…per un lessico comune e condiviso:mettiamoci d’accordo sulle parole,perché la norma è un algoritmo!
ATTODOCUMENTO
INFORMAZIONE
PROCEDURAPROCESSO
PROCEDIMENTO
AFFAREATTIVITÀ
non sono sinonimi !
Gianni Penzo Doria
Atto amministrativo - Sandulli
L’atto amministrativo è un atto unilaterale avente rilevanza esterna, posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa.
Gianni Penzo Doria
Atto amministrativo - Zanobini
Qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio, compiuta da un soggetto della pubblica amministrazione nell’esercizio di una potestà amministrativa
Gianni Penzo Doria
Atto amministrativo - Virga
L’atto amministrativo è qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio o di natura mista avente rilevanza esterna, posta in essere da un’autorità amministrativa per un caso concreto e per destinatari determinati o determinabili.
Gianni Penzo Doria
Atto amministrativo: distinzioni
autorizzazioniconcess ioniordin id ispense
A ttinegozia l i
regis trazioniisc r iz ioni
A ccertam enticos ti tutivi
PRO V V E D IM E NT I
A tti d i conoscenzae g iudiz ioC erti fica tiNoti ficazioniA utenticazioni
M E RI A T T I
a tti d i contro l loa tti ispe ttivid iffide
A T T I M IS T I
A T T O A M M INIS T RA T IV O
Gianni Penzo Doria
Qualche definizione preliminare...
Procedura
Processo
Procedimento
Fascicoliper “Pratica”
AFFARE ATTIVITÀ PROCEDIMENTO
Fascicoliper “Pratica”
AFFARE ATTIVITÀ PROCEDIMENTO
Gianni Penzo Doria
Il fascicolo di affare
Il fascicolo di affare conserva i documenti relativi ad una competenza non procedimentalizzata, per la quale, dunque, non è previsto l’adozione di un provvedimento finale.
2008 - I/6.23 «Gruppo di lavoro sul sistema informativo»
2009 - VII/14.35 «Corso di formazione sul procedimento amministrativo»
Fascicoliper “Pratica”
AFFARE ATTIVITÀ PROCEDIMENTO
Gianni Penzo Doria
Il fascicolo di attività
Il fascicolo di attività conserva i documenti relativi ad una competenza proceduralizzata, per la quale esistono documenti vincolati o attività di aggiornamento di banche e per la quale, non è previsto l’adozione di un provvedimento finale.
2008 - V/1.14 «Richieste dei bollettini informativi dei corsi di studio»
2008 - I/12.14 «Statistiche e reportistica per il 1° trimestre 2008»
2010 - I/14.2 «Comunicati stampa dicembre 2010»
Fascicoliper “Pratica”
AFFARE ATTIVITÀ PROCEDIMENTO
Gianni Penzo Doria
Il fascicolo di procedimento amministrativo
Il fascicolo di procedimento amministrativo conserva i documenti relativi ad una pluralità di atti tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso fine, cioè alla emanazione di un provvedimento finale.
2008 – VII/1.14 «Concorso a tempo indeterminato per personale amministrativo di categoria C»
2008 – X/4.81 «Gara per la fornitura di dieci fotocopiatrici per il settore Affari generali»
Gianni Penzo Doria
Documento, procedimento e azione
Il documento rappresenta la fase statica;
Il procedimento rappresenta la fase dinamica.
Gianni Penzo Doria
Una rete, più che un puzzle…
UOR
RPA
Conferenza di servizi
FaseIstruttoria
Gianni Penzo Doria
Un domino, più che un puzzle…
Gianni Penzo Doria
Il procedimento amministrativo
Il procedimento amministrativo è come un torrente di montagna, che trascina a valle tronchi, detriti di ogni genere: assistiamo a “loop” incredibili
Ci vuole un temporale per “metterlo in moto” Esiste una fase “tennistica” del procedimento Output è diverso da Outcome Mandarinismo della amministrazione pubblica Miglioramento incrementale o reingegnerizzazione Rivoluzione / Riformismo
Fonte: Pietro di Benedetto – UniDOC 2008
Cosa hanno pubblicato nella Sezione Trasparenza gli atenei italiani finora?
Perché dobbiamo sempre ripartire da zero? Titulus 97
Esiste un sistema di mappatura delle funzioni amministrative delle università
italiane?
Gianni Penzo Doria
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29Art. 5 (oggi abrogato D.Lgs. 165/2001)
art. 5
Criteri di organizzazione
1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
Gianni Penzo Doria
Funzioni e competenze
Il titolario di classificazione va progettato tenendo conto delle funzionifunzioni di un ente produttore.
Esse possono essere: Funzioni primarieFunzioni primarie Funzioni finaliFunzioni finali Funzioni strumentali o di supportoFunzioni strumentali o di supporto
Gianni Penzo Doria
Applicazione pratica
I - Amministrazione
II - Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia
III - Didattica, di ricerca, programmazione e sviluppo
IV - Attività giuridico-legale
V - Studenti e laureati
VI - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio
VII - Personale
VIII - Finanza, contabilità e bilancio
IX - Edilizia e territorio
X - Patrimonio, provveditorato ed economato
XI - Oggetti diversi
Funzione primariacostitutiva
Funzioni gestionali
Funzionifinali
Funzioni strumentalie di supporto
Eterogenee Non si ricorre a una mappatura funzionale,
ma a cluster per missione Bolgia tabellare anarchica
Le tabelle in rete finora sono
Il principio di tipicità dell’azione amministrativa
Procedimenti identici, processi e procedure personalizzabili e semplificabili
Il procedimento non si può semplificare, la procedura e il processo invece sì
Procedimenti tipici, attività e affari dipendenti dalle variabili di contesto
Procedimenti solo a scorporo, funzioni non esercitabili oppure non esercitate
Possiamo ipotizzare una tabella nazionale
Un progetto di formazione-interventodel Coinfo con 32 Atenei italiani e il
CODAU
PROCEDimenti AMministratividelle Università degli Studi
Un database da condividere e la tempistica
28 settembre 2013 – Presentazione 30 settembre 2013 – Disseminazione 10 ottobre 2013 – Osservazioni 16 ottobre 2013 – Approvazione nazionale
Grazie per l’attenzioneUniversità degli Studi di Trieste