Giancarlo Lotti

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Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia Mentre prosegue la preziosa trascrizione delle udienza del processo ai Compagni di Merende (1997-98) su Insufficienza di Prove, Paolo Cochi ha messo a disposizione sul proprio canale Youtube la videocassetta contenente la registrazione dell'arringa finale del difensore di Vanni avvocato Mazzeo (04.03.1998). In questo interessantissimo documento, (che finora non era stato diffuso in quanto Radio Radicale non ha pubblicato le registrazioni audio del processo di I grado, ma solo di quello di appello) Mazzeo affronta, in maniera a mio giudizio, molto chiara ed efficace, alcune problematiche centrali in quel processo, inerenti la valutazione della confessione, della chiamata in correità, degli indizi o riscontri esterni. Vale la pena, per chi non avesse il tempo o la pazienza di ascoltare tutto l'intervento del difensore, riportarne qui alcuni punti. Questa di seguito è la parte introduttiva, in cui Mazzeo cita ampiamente la fondamentale Sentenza 1653/93 (caso Sofri-Marino). Per maggior chiarezza metto in corsivo le citazioni e tra parentesi i commenti estemporanei dell'avvocato. La Corte di Cassazione su questo argomento così delicato, così infido come la chiamata di correo ha ritenuto opportuno pronunciarsi a Sezioni Unite e ha formulato una regola di giudizio (…) è il caso Sofri, sentenza Marino + altri (…) dove la Suprema Corte dice: "I problemi relativi all'interpretazione dell'art. 192 comma 3 del C.P.P. vigente, per la parte concernente la corretta valutazione della chiamata in correità, unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, presuppone nell'ordine logico la risoluzione degli interrogativi che la stessa chiamata in correità in sé considerata pone, sotto un duplice aspetto (…): in primo luogo occorre sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (il problema della credibilità del Lotti, confidente e accusatore, ha confessato e accusato) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al

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Giancarlo Lotti collaboratore di giustizia.Una disamina delle sue dichiarazioni contrastanti

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Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia

Mentre prosegue la preziosa trascrizione delle udienza del processo ai Compagni di Merende (1997-98) su Insufficienza di Prove, Paolo Cochi ha messo a disposizione sul proprio canale Youtube la videocassetta contenente la registrazione dell'arringa finale del difensore di Vanni avvocato Mazzeo (04.03.1998). In questo interessantissimo documento, (che finora non era stato diffuso in quanto Radio Radicale non ha pubblicato le registrazioni audio del processo di I grado, ma solo di quello di appello) Mazzeo affronta, in maniera a mio giudizio, molto chiara ed efficace, alcune problematiche centrali in quel processo, inerenti la valutazione della confessione, della chiamata in correit, degli indizi o riscontri esterni.Vale la pena, per chi non avesse il tempo o la pazienza di ascoltare tutto l'intervento del difensore, riportarne qui alcuni punti.Questa di seguito la parte introduttiva, in cui Mazzeo cita ampiamente la fondamentale Sentenza 1653/93 (caso Sofri-Marino). Per maggior chiarezza metto in corsivo le citazioni e tra parentesi i commenti estemporanei dell'avvocato.

La Corte di Cassazione su questo argomento cos delicato, cos infido come la chiamata di correo ha ritenuto opportuno pronunciarsi a Sezioni Unite e ha formulato una regola di giudizio () il caso Sofri, sentenza Marino + altri () dove la Suprema Corte dice:"I problemi relativi all'interpretazione dell'art. 192 comma 3 del C.P.P. vigente, per la parte concernente la corretta valutazione della chiamata in correit, unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilit, presuppone nell'ordine logico la risoluzione degli interrogativi che la stessa chiamata in correit in s considerata pone, sotto un duplice aspetto (): in primo luogo occorre sciogliere il problema della credibilit del dichiarante (il problema della credibilit del Lotti, confidente e accusatore, ha confessato e accusato) in relazione alla sua personalit, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correit (rapporti Lotti-Vanni, per esempio), e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici (il catartico sentimento di autoliberazione di cui si parlava prima. Quindi allora, primo esame che deve fare il giudice: la credibilit; () In secondo luogo, dice la Cassazione, il problema della verifica della intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle sue dichiarazioni (Allora: intanto vediamo la persona, poi vediamo cosa ci dice) alla luce dei criteri che l'esperienza giurisprudenziale ha individuato (e quali sono i criteri per stabilire se il racconto del Lotti ha l'apparenza della verit, incredibile o credibile? I criteri sono): precisione, coerenza, costanza, spontaneit ( e cos via. Avete notato che non mette pi disinteresse) Ovviamente i problemi ora accennati e quelli relativi ai riscontri cosiddetti esterni o oggettivi, concettualmente distinti, possono concretamente intrecciarsi e tuttavia il giudice deve compiere l'esame seguendo l'ordine logico sopra indicato (personalit, attendibilit, credibilit, veridicit delle sue narrazioni, riscontri oggettivi) perch non si pu procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correit unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilit se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in s, () indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

A questo punto, l'avvocato Mazzeo passa ad esaminare il caso concreto in applicazione della sentenza della Cassazione.

"I dubbi che si addensano sulla chiamata in s con riferimento al Lotti. Allora andiamo ad esaminare ad esempio la personalit. Prima di tutto che bisogna fare? La verifica del dichiarante in relazione alla sua personalit. E' assolutamente condivisibile il rappresentante della pubblica accusa laddove vi ha illustrato la personalit del Lotti. Cito testualmente la requisitoria del Pubblico Ministero. Dobbiamo esaminare la sua personalit. Dice cos (Ndr: citazioni in corsivo). E' un emarginato, una personalit debole e sottomettibile, cede alle personalit pi forti, portato a subire qualunque minaccia, anzi, la ingigantisce; uno che non riesce ad elaborare nessuna difesa, subisce; una persona che non ha valori (che non ha valori; quanto pu essere credibile una persona che non ha valori? Un uomo in vendita, commenterei io; ma andiamo avanti, sentiamo quello che dice il Pubblico Ministero), il mondo intorno a lui inesistente (quindi problemi di coscienza se deve mettere nei guai qualcuno non se ne porr; lo dice il Pubblico Ministero e il Pubblico Ministero, direbbe Marco Antonio, un uomo d'onore, bisogna credergli). L'unica cosa che gli interessa la soddisfazione di bisogni elementari, primari: un tetto, una macchina seppure usata, le 50.000 lire per andare con le prostitute (mamma mia che personalit); non coltiva sentimenti religiosi (non vi fate fuorviare dal fatto che fosse l in quella comunit gestita da un prete); sta in comunit soltanto perch ha bisogno di un tetto. (che cosa si pu aggiungere, quale commento bisogna fare? Uno solo, questo lo faccio io, non del Pubblico Ministero: tipo ideale di calunniatore per proprio tornaconto).

Se il giudice deve prima di tutto, nell'ordine logico dettato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, esaminare la personalit per evidentemente fugare i dubbi, chiarire gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in s, quindi prima di tutto la personalit, lasciamo perdere quello che ha dichiarato, che elemento questo? E qui c' da allargare le braccia, signori. Questo il peggior tipo di chiamante in correit che si pu trovare sulla sua strada un giudice () che deve decidere sul destino delle persone con uno che non ha valori, il mondo intorno a lui inesistente, l'unica cosa che gli interessa son le cinquantamila lire per andare con le prostitute, non coltiva sentimenti religiosi () Qui si parte da un materiale, signori, che () qui abbiamo raschiato il fondo del barile con un uomo cos, si parla di attendibile, inattendibile, questo la quintessenza dell'inattendibilit."

Dopo di che, l'avvocato Mazzeo si dilunga in un parallelismo con la Storia della Colonna Infame di Alessandro Manzoni (gi peraltro adombrato dal giudice Ferri nel titolo stesso del suo pamphlet), culturalmente interessante, ma che qui omettiamo per brevit. Sentiamo ora cosa dice l'avvocato Mazzeo sulla valenza giudiziaria della confessione.

"Se c' una prova, un mezzo di prova che veramente delicatissimo, e queste sono parole della suprema Corte di Cassazione, proprio la confessione. () E quindi, la confessione non quella specie di meccanismo automatico o semiautomatico che vi ha descritto il Pubblico Ministero, un mezzo di prova delicatissimo perch le motivazioni che possono indurre una persona, in un giudizio penale, ad andare in qualche modo contro natura accusandosi, perch l'istinto naturale, primordiale dell'uomo quello di difendersi, non di accusarsi, quello di negare le proprie responsabilit, non di ammetterle, quindi ci troviamo gi di fronte ad una situazione in cui il giudizio deve essere particolarmente sveglio, ecco, c' uno che confessa, la prima regola, la prima regola vorrei dire pratica, di buon senso comune, non di giudizio positivo, di dire: ma perch confessa costui? Chiediamoci perch? Se lo chiede molto bene, dai tempi dei tempi, il legislatore che ha previsto infatti nel codice penale il reato di autocalunnia. L'autocalunnia la fattispecie in cui c' un soggetto il quale falsamente confessa di essere colpevole di qualche reato. Il legislatore l'ha previsto questo come figura autonoma di reato contro l'amministrazione della giustizia, perch chi confessa falsamente di aver commesso un reato in pratica intralcia il libero corso della giustizia, perch magari distoglie l'attenzione degli inquirenti e dei giudici dal vero colpevole. Quali sono le motivazioni che possono spingere una persona a confessarsi colpevole? Esemplificazioni di (false) confessioni dovute ad infermit di mente, altro squilibrio psichico, a fanatismo, ad auto- ed etero-suggestione, a ragioni di lucro, a spirito di omert. () Noi siamo qui per stabilire se la confessione che riguarda questo processo vera o falsa. () Dice la Cassazione in quella sentenza 26 settembre 1996 n. 8724: quando si dice appunto > niente riscontri oggettivi, non necessariamente, una confessione pu essere ritenuta valida, vera, al di l dei riscontri oggettivi, semplicemente alla base di una valutazione congrua, evidentemente, e logicamente corretta della credibilit intrinseca e della attendibilit intrinseca, non estrinseca, senza riscontri, di colui che si confessa (colpevole). Per esempio una confessione evidentemente frutto di un catartico sentimento di espiazione e questo certamente non il caso del Lotti quella potrebbe essere considerata sufficiente, di per s, senza bisogno di riscontri, una prova sufficiente a fondare la condanna di chi? Di colui che si confessa colpevole, cio a dire del Lotti, per tornare a noi. () Dice la Cassazione ():

Il quadro abbastanza chiaro. Di mio, aggiungo una citazione da un articolo del giurista Franco Cordero (La confessione nel quadro decisorio): >. Guardate quante parole: impressioni, suggestioni, immaginazioni, sospetti, ipotesi di lavoro, desideri; hanno desiderato che in quelle macchine che giravano intorno a Vicchio quella sera ci fosse il Vanni, ma nessuno l'ha detto che c'era Vanni. Il Vanni non lo nomina nessuno: quello sarebbe stato un indizio, perbacco, dice: . Cassazione (ndr: non cita gli estremi): . Questi (ndr:intende il fatto che i testimoni descrivono delle macchine - vedi sopra) non sono neanche indizi, sono sospetti."

Sulla base di queste massime di Cassazione citate dall'avvocato Mazzeo possiamo per conto nostro valutare la forza degli indizi che furono raccolti non solo nel processo ai Compagni di merende (dove in realt i riscontri oggettivi mancano totalmente, essendo il Vanni stato condannato unicamente sulla base delle accuse del Lotti), ma anche in precedenza.

Ad esempio: Salvatore Vinci: per la morte della prima moglie, nessuno; per i delitti seriali uno straccio con macchie di sangue e residui di polvere da sparo, che per non pot essere direttamente collegato n all'arma dei delitti n alle vittime.

Pietro Pacciani: un album da disegno che non certo appartenesse alle vittime tedesche, un proiettile cal. 22 che non certo fosse stato incamerato nell'arma dei delitti.

Un ben misero raccolto, dal quale ancor pi risalta il valore di prova diretta e definitiva della confessione, che per andrebbe molto attentamente vagliata dal giudice per quanto riguarda la propria intrinseca credibilit. Non un caso che in tutta la storia gli unici processi che si concludono con la condanna dei presunti colpevoli sono quelli fondati sulla confessione: il processo Mele del 1970, il processo ai Compagni di Merende 1997-98. Ne parleremo nella prossima e ultima puntata.Per trattare l'attendibilit intrinseca delle dichiarazioni auto-accusatorie del Lotti, trasferiamoci ora, sempre in compagnia dell'avvocato Mazzeo, al processo di Appello (1999), che argomenta ancora sulla base della Sentenza di Cassazione a Sezioni Unite gi citata (quella del caso Marino Sofri) criticando l'assunto con il quale la Corte di Assise ha giustificato le innumerevoli incoerenze ed evoluzioni del racconto di Lotti nel tempo, dai primi interrogatori in qualit di teste al dibattimento.

"Quindi, credibilit del personaggio, dice la Suprema Corte a sezioni unite,