Gestione Terre e Rocce da scavo per i grandi cantieri (DM 161/2012) e riutilizzo in sito dei terreni...

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Gestione Terre e Rocce da scavo per i grandi Gestione Terre e Rocce da scavo per i grandi cantieri (DM 161/2012) e riutilizzo in sito dei cantieri (DM 161/2012) e riutilizzo in sito dei terreni ai sensi dell’Art. 185 (D. Lgs 152/06). terreni ai sensi dell’Art. 185 (D. Lgs 152/06). Dott. Geol. Tommaso Magro Coordinatore Cantieri [email protected] 28 Marzo 2013

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Corso di Formazione e Aggiornamento: "GESTIONE INTEGRATA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO. Riutilizzo, recupero e smaltimento per grandi e piccoli cantieri". Intervento di Tommaso Magro, eAmbiente Srl. 28 marzo 2013 Venezia.

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Gestione Terre e Rocce da scavo per i grandi cantieri Gestione Terre e Rocce da scavo per i grandi cantieri

(DM 161/2012) e riutilizzo in sito dei terreni ai sensi (DM 161/2012) e riutilizzo in sito dei terreni ai sensi

dell’Art. 185 (D. Lgs 152/06). dell’Art. 185 (D. Lgs 152/06).

Dott. Geol. Tommaso

Magro

Coordinatore Cantieri

[email protected]

28 Marzo 2013

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LE TERRE DA SCAVO, EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALELE TERRE DA SCAVO, EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE

Il tema delle Terre e Rocce da Scavo è stato negli anni oggetto di

molteplici e sempre nuove rivisitazioni legislative nazionali e

regionali, per citare le principali:

CONTINUA E PROGRESSIVA EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE

Legge n. 443/2001 (art. 1, commi 17, 18 e 19)

Legge n. 306/2003 (art. 23 che modifica Legge 443/2001)

D.Lgs. n. 152/2006 (art. 186)

D.Lgs. n. 205/2010 (IV° correttivo del D.Lgs. 152/06 che anticipa con l’art. 39 l’abrogazione dell’art. 186)

D.Lgs. n. 4/2008 (II° Correttivo al D.Lgs. 152/06)

DM 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

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LE TERRE DA SCAVO, EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALELE TERRE DA SCAVO, EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE

Nel caso della Regione del Veneto, il tema della gestione delle

Terre e Rocce da Scavo è stato normato dai seguenti provvedimenti

normativi;

CONTINUA E PROGRESSIVA EVOLUZIONE NORMATIVA ANCHE A LIVELLO REGIONALE!

(e non finirà qui…)

D.G.R. 23/4/2004, n. 1126

D.G.R. 21/1/2005, n. 80

L.R. 20/2007 - Art. 17

DGR 794/2009 (Integrazioni a D.G.R. 2424/08)

DGR 2424/2008

DGR 179/2013 (SOLO PER PICCOLI CANTIERI)

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LE TERRE DA SCAVO – L’ETICHETTA DEFINISCE LA PROCEDURALE TERRE DA SCAVO – L’ETICHETTA DEFINISCE LA PROCEDURA

RIFIUTORIFIUTO SOTTOPRODOTTOSOTTOPRODOTTO «MATERIA PRIMA»«MATERIA PRIMA»

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LE TERRE DA SCAVO – PANORAMICA DELLE MODALITA’ DI GESTIONELE TERRE DA SCAVO – PANORAMICA DELLE MODALITA’ DI GESTIONE

Riutilizzo IN SITU

Discarica, Impianto di recupero

Cantiere con produzione di Terre

da Scavo

GESTIONE COME RIFIUTO:•Procedure Amministrative Parte IV , Titolo I, D.Lgs. 152/06;•Normativa di riferimento: D.Lgs. 36/2003; D.M. 27/09/2010•Codice CER; Trasporto con Formulario, Ditta autorizzata iscritta Albo Gestori Ambientali, …

GESTIONE AI SENSI DI ART. 185 D.Lgs.

152/06:•Esclusioni dall’ambito di applicazione disciplina rifiuti;•Comma c: suolo non contaminato …, ove sia certo che esso verrà riutilizzato … allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato •Verifica analitica suoli oggetto di scavo;

GESTIONE COME

SOTTOPRODOTTO:

•Ripristini Ambientali, Impianti Produttivi•Procedure Amministrative DM 161/2012;•Piano di Utilizzo•DDT, DAU, …

Riutilizzo EX SITU (Volumi > 6000 mc)

GESTIONE COME

SOTTOPRODOTTO:•Ripristini Ambientali, Impianti Produttivi•DGRV 179/2013

Riutilizzo EX SITU (Volumi < 6000 mc)

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L’Art. 185 definisce le ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE delle procedure previste dalla parte IV del

D.Lgs. 152/06

TERRE DA SCAVO – IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185, D.LGS. 152/06

TERRE DA SCAVO – IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185, D.LGS. 152/06

PERTANTO:

I MATERIALI CHE SODDISFANO I REQUISITI previsti da tale articolo non sono

soggetti alle regolamentazioni previste dalla «disciplina rifiuti» così come articolata

nella Parte IV del D.Lgs. 152/06, e possono essere gestiti come vere e proprie

MATERIE PRIME quando non sono regolati da altre disposizioni normative

comunitarie…

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L’Art. 185 definisce le ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE delle procedure previste dalla parte IV del

D.Lgs. 152/06

TERRE DA SCAVO – IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185, D.LGS. 152/06

TERRE DA SCAVO – IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185, D.LGS. 152/06

IN MERITO ALLE TERRE DA SCAVO

Comma 1: «Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a)…

b)…

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di

costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello

stesso sito in cui è stato escavato;

d)…»

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L’Art. 185 definisce le ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE delle procedure previste dalla parte IV del

D.Lgs. 152/06

TERRE DA SCAVO – IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185, D.LGS. 152/06

TERRE DA SCAVO – IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185, D.LGS. 152/06

Leggendo tra le righe il comma 1

Suolo Non Contaminato: non è effettivamente specificato se lo stato di «contaminato» è

definito in relazione alla destinazione d’uso del sito od in termini assoluti (per cui il rispetto dei

limiti previsti da Col. A , Tab. 1, All.V, Pt.IV, Tit, V, D.Lgs. 152/06 – Siti ad uso verde pubblico o

residenziale)… Non sono peraltro definite nemmeno le specifiche minime per poter dichiarare

come non contaminato del terreno da scavo…Allo stato naturale: non sembra contemplata la possibilità di eseguire le normali operazioni

di pratica industriale (es. stabilizzazione a calce, ecc…), in altre parole non è specificato se

l’esecuzione delle suddette pratiche comporta il mantenimento dei requisiti previsti dal comma 1

dell’Art. 185…

Riutilizzato … nello stesso sito in cui è stato escavato: NESSUN DUBBIO,

L’APPLICABILITÀ DI TALE ARTICOLO VALE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL RIUTILIZZO IN SITU

DEL TERRENO DA SCAVO

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TERRE DA SCAVO - I CHIARIMENTI DEL MATTM - NOTA 0036288 DEL 14/11/12TERRE DA SCAVO - I CHIARIMENTI DEL MATTM - NOTA 0036288 DEL 14/11/12

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Il riutilizzo OFF SITE di Terre da Scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni (più di 6.000 metri cubi) è normato dal DM

161/2012

IL RIUTILIZZO OFF SITE DELLE TERRE DA SCAVO - IL D.M. 10/08/2012, N. 161IL RIUTILIZZO OFF SITE DELLE TERRE DA SCAVO - IL D.M. 10/08/2012, N. 161

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Ambiti di applicazione ed

esclusione

Art. 4 - Disposizioni generali

Art. 5 - Piano di Utilizzo

Art. 6 - Situazioni di emergenza

Art. 7 - Obblighi generali

Art. 8 - Modifica del Piano di Utilizzo

Art. 9 - Realizzazione del Piano di Utilizzo

Art. 10 - Deposito in attesa di utilizzo

Art. 11 - Trasporto

Art. 12 - Dichiarazione di avvenuto

utilizzo - D.A.U.

Art. 13 - Gestione dei dati

Art. 14 - Controlli e ispezioni

Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 - Clausola di riconoscimento

reciproco

DM 161/2012 – La Struttura

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…i 9 Allegati:

Allegato 1 – caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo

Allegato 2 – procedure di campionamento in fase di progettazione

Allegato 3 – normale pratica industriale

Allegato 4 – procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle

qualità ambientali

Allegato 5 – piano di utilizzo

Allegato 6 – documento di trasporto

Allegato 7 – dichiarazione di avvenuto utilizzo (d.a.u.)

Allegato 8 – procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le

ispezioni

Allegato 9 – materiali di riporto di origine antropica

IL RIUTILIZZO OFF SITE DELLE TERRE DA SCAVO - IL D.M. 10/08/2012, N. 161IL RIUTILIZZO OFF SITE DELLE TERRE DA SCAVO - IL D.M. 10/08/2012, N. 161

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DEVE COMPRENDERE

1.ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo;

2.ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei

materiali da scavo;

3.operazioni di normale pratica industriale;

4.modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali

da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in particolare:

i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento;

le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi, indicazione del

set di parametri;

indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera;

5.ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo e

tempi di deposito;

6.individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo tra le

diverse aree impiegate nel processo di gestione.

D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 5 PIANO DI UTILIZZOD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 5 PIANO DI UTILIZZO

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IL PIANO DI UTILIZZO DEFINISCE LA DURATA DI VALIDITÀ DEL PIANO STESSO

Salvo deroghe i lavori devono cominciare entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo. Decorso il termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti.

ALLO SCADERE DEI TERMINI INDICATI NEL PIANO DI UTILIZZO IL MATERIALE DEVE ESSERE TRATTATO COME RIFIUTO

È prevista la facoltà di presentare entro 2 mesi dalla scadenza dei termini indicati nel Piano di Utilizzo un nuovo piano di Utilizzo con validità massima di un anno.

IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI NEL PIANO DI UTILIZZO IL MATERIALE DEVE ESSERE SMALTITO COME RIFIUTO

D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 5 P.U. - VALIDITÀD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 5 P.U. - VALIDITÀ

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Per siti con presenza di fenomeni di fondo naturale in fase di predisposizione del piano di utilizzo il proponente:

Segnala il superamento all’Autorità Competente;

Presenta un piano di accertamento eseguito in contraddittorio con ARPA

Presenta il Piano di Utilizzo sulla base dei valori definiti dal piano di accertamento.

NOTA: Il materiale di scavo deve essere utilizzato nell’ambito dello stesso sito o nell’ambito di un sito con fondo naturale analogo

Per siti sottoposti ad interventi di bonifica o ripristino ambientale:

Previa richiesta del proponente ARPA o APPA comunicano al proponente entro 60

giorni se per i materiali di scavo i valori non superano i limiti tabellari relativi alla

destinazione d’uso indicata in sede di richiesta;

In caso di esito positivo il proponente può presentare il Piano di Utilizzo;

D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 5 P.U. - CASI PARTICOLARID.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 5 P.U. - CASI PARTICOLARI

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1. In deroga all'articolo 5, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza

maggiore, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, è attestata

all'Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della

predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di

quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha

rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque presentare

il Piano di Utilizzo secondo le modalità previste dall'articolo 5.

2. E' facoltà dell'Autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e

integrazioni alla documentazione presentata.

3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata a quanto disciplinato

all'articolo 5, comma 5 (siti con interventi di bonifica in corso).

D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 6 SITUAZIONI DI EMERGENZAD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 6 SITUAZIONI DI EMERGENZA

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Art. 9 - Realizzazione del Piano di Utilizzo:

Il proponente deve comunicare all’Autorità Competente l’indicazione dell’esecutore

del Piano di Utilizzo prima dell’inizio della realizzazione dell’opera;

Dalla data di comunicazione l’esecutore del Piano ne è responsabile;

L’esecutore redigerà la modulistica per la tracciabilità del materiale.

Art. 10 - Deposito in attesa di Utilizzo:

Il deposito del materiale in attesa di utilizzo avviene all’interno del sito di produzione

o dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo;

Il materiale escavato viene tenuto separato da materiale proveniente da altri piani di

utilizzo;

Il periodo di deposito non può essere superiore a quello del Piano di Utilizzo.

D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZOD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO

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Art. 11 - Trasporto:

In tutte le fasi successive all’ uscita il materiale escavato è accompagnato dai

documenti di trasporto (cfr. Allegato 6 - documento di trasporto)

La documentazione sarà redatta in triplice copia (per esecutore, trasportatore e

destinatario) sono previste quattro copie se il proponente e l’esecutore sono diversi.

Art. 12 - Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.):

L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato

dall'esecutore all'autorità competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto

di notorietà corredata (cfr. Allegato 7 - dichiarazione di avvenuto utilizzo (d.a.u.))

Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un

utilizzo.

La dichiarazione è conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo

ed è resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia

richiesta.

D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZOD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO

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Art. 13 - Gestione dei dati:

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati ogni Autorità competente

comunica i pareri in merito ai piani di utilizzo ad ISPRA;

ISPRA entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica

sul proprio sito web un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli

standard e le modalità di trasmissione.

Art 14 - Controlli e ispezioni:

Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le

autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche

necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo.

D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: GESTIONE DEI DATI E CONTROLLID.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: GESTIONE DEI DATI E CONTROLLI

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La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la sussistenza dei

requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella

progettazione dell’opera.

La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in fase

progettuale e comunque prima dell’inizio dello scavo, nel rispetto di quanto

riportato agli allegati 2 e 4.

Caratterizzazione ambientale mediante scavi esplorativi (ed in subordine con

sondaggi).

Densità dei punti di indagine basata su un modello concettuale preliminare delle

aree (campionamento ragionato campionamento sistematico su griglia o

casuale).

Numero di PUNTI d'indagine(cfr. allegato 2 - procedure di campionamento in fase di progettazione):

D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTOD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO

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Nel caso di opere infrastrutturali lineari: campionamento ogni 500 m o

ogni 2000 m in fase preliminare.

Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione dovrà essere effettuata

prevedendo almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente

ogni 1.000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di

progettazione preliminare, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per

sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso dovrà essere

effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTOD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO

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La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli

scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come

minimo:

• campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;

• campione 2: nella zona di fondo scavo;

• campione 3: nella zona intermedia tra i due;

e in ogni caso andrà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte

stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche

di potenziale contaminazione.

Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre

ad analisi chimico-fisiche possono essere almeno due: uno per ciascun metro di

profondità.

Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun

sondaggio oltre ai campioni sopra elencati sarà necessario acquisire un campione

delle acque sotterranee, preferibilmente e compatibilmente con la situazione

locale, con campionamento dinamico.

D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTOD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO

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Parametri indicatori set minimale:

Il set di parametri dovrà essere definito

considerando:

1.Sostanze ricollegabili ad attività

antropiche;

2.Contaminazioni pregresse;

3.Fondo naturale.

Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo

compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità

dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano

condotte sulla lista completa delle sostanze di tabella.

D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: VERIFICHE ANALITICHED.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: VERIFICHE ANALITICHE

D.M. 161/2012 DGR 2424/08Parametro Parametro

Arsenico ArsenicoCadmio CadmioCobalto Nichel NichelPiombo PiomboRame RameZinco ZincoMercurio Idrocarburi C>12 Idrocarburi C>12Cromo tot Cromo totCromo VI Cromo VIAmianto BTEX IPA IPA PCB

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La caratterizzazione ambientale può essere eseguita in corso d'opera solo nel caso

in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale

propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione dei

materiali da scavo (cfr. Allegato 8)Parte A

La caratterizzazione dei materiali da scavo in corso d'opera potrà avvenire:

• su cumuli

• direttamente sull'area di scavo e/o sul

fronte di avanzamento,

• sul fondo o sulle pareti di corpi idrici

superficiali;

• nell'intera area di intervento.

Il set analitico, le metodologie di analisi, i limiti di riferimenti ai fini di riutilizzo, devono essere conformi a quanto indicato negli Allegati 2 e 4.

Parte A

La caratterizzazione dei materiali da scavo in corso d'opera potrà avvenire:

• su cumuli

• direttamente sull'area di scavo e/o sul

fronte di avanzamento,

• sul fondo o sulle pareti di corpi idrici

superficiali;

• nell'intera area di intervento.

Il set analitico, le metodologie di analisi, i limiti di riferimenti ai fini di riutilizzo, devono essere conformi a quanto indicato negli Allegati 2 e 4.

Parte B:

Verifiche per i controlli e le ispezioni

ARPA/APPA

1. Le verifiche possono essere eseguite

sia a completamento che durante la

posa in opera del materiale.

2. Sono utilizzati gli stessi criteri adottati

per il controllo in corso d'opera.

Parte B:

Verifiche per i controlli e le ispezioni

ARPA/APPA

1. Le verifiche possono essere eseguite

sia a completamento che durante la

posa in opera del materiale.

2. Sono utilizzati gli stessi criteri adottati

per il controllo in corso d'opera.

D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: CAMPIONAMENTO IN FASE ESECUTIVAD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: CAMPIONAMENTO IN FASE ESECUTIVA

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I riporti si configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine

antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia,

ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo;

Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono

riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima

del 20% (in massa), sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di

materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti

ceramici, intonaci.

D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: DEFINIZIONE DI RIPORTOD.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: DEFINIZIONE DI RIPORTO

Riporto

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Normale Pratica Industriale: operazioni, anche condotte non singolarmente,

finalizzate al miglioramento caratteristiche merceologiche del materiale da scavo

per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali

operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i

sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale ….

selezione granulometrica

riduzione volumetrica

stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata

stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione

riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici

(frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti, …)

D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: NORMALE PRATICA INDUSTRIALED.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la

presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai

requisiti tecnici/prestazionali per l’utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente

fattibile ed economicamente sostenibile

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Adempimenti DM 161/2012Adempimenti DGR 2424/08

Presentazione, indipendentemente dall’iter

tecnico amministrativo del progetto

dell’opera, del Piano di Utilizzo comprensivo

di indagini svolte:

1.In fase progettuale;

2.In fase esecutiva

Nonché di:

Doc. di trasporto;

D.A.U.

Interventi sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A.:

(progetto, dichiarazione, indagine, MOD2 e

MOD3)

Interventi sottoposti a permesso a

costruire:

(progetto, indagine, MOD1,MOD2 e MOD 3)

Interventi sottoposti a D.I.A.:

(Indagine, MOD1, MOD2 e MOD3)

Lavori pubblici non soggetti né a V.I.A. o

A.I.A., né a permesso a costruire, né a

D.I.A.:

(progetto, dichiarazione, MOD2 e MOD3)

Interventi non sottoposti né a V.I.A., né a

A.I.A., né a permesso a costruire, né a

D.I.A.:

(progetto, dichiarazione, MOD2 e MOD3)

CONFRONTO ADEMPIMENTI DGR 2424/08 – DM 161/2012CONFRONTO ADEMPIMENTI DGR 2424/08 – DM 161/2012

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Sanzioni

Rif. Normativo D.Lgs. 152/06 Sintesi Sanzioni D.Lgs. 152/06

Art. 242 c.3 Mancata notifica di superamento delle CSC

• Arresto da 3 mesi ad 1 anno o con ammenda da 1.000-26.000 €

Art. 255 c.1 Abbandono di rifiuti • Amm. Pecuniaria da 300 a 3.000 € se rifiuti pericolosi aumento sino al doppio

Art. 256 c.1 Gestione non autorizzata• Arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € per non pericolosi• Arresto 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 € per pericolosi

Art. 256 c.3 Discarica non autorizzata• Arresto 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 / da 1 a 3 anni con sanzione

da 5.200 a 52.000 € se rif. peric. / confisca dell’area fatti salvi gliobblighi di bonifica.

Art. 257 c.1 Procurare inquinamento per suolo e/o falda

• Arresto da 6 mesi ad 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € se non provvede secondo art. 242 TUA

Art. 258 c.4 Trasporto senza formulario• Sanz. Amm. da 1.600 a 9.300 € / reclusione fino a 2 anni per attestazioni false a

pubblico ufficiale

SANZIONI E RESPONSABILITÀSANZIONI E RESPONSABILITÀ

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.eambiente.itwww.eenergiagroup.it