Gestione separata ENPAPI – Titolari di rapporto di collaborazione e committenti
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GESTIONE SEPARATA – TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE E COMMITTENTI
Con decorrenza dal 01/01/2012 è stata modificata la normativa previdenziale applicata agli Iscritti
titolari di rapporto di collaborazione anche non abituale (cd. mini co.co.co.).
Con l’istituzione della Gestione Separata ENPAPI, l’obbligo di dichiarare i compensi percepiti e di
versare la contribuzione dovuta non è più in capo all’iscritto ma grava sul Committente, così come
avviene per i titolari di rapporto di collaborazione iscritti all’INPS.
Dal 01/01/2012 variano, altresì, le aliquote di contribuzione e la ripartizione dell’onere come di
seguito descritto.
1. TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE NON CONTESTUALMENTE ASSICURATI PRESSO
ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO
Anno Aliquota IVS
2012 e 2013 27%
2014 28%
In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente, allo
0,72% destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno
per il nucleo familiare, e dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera.
2. TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CONTESTUALMENTE ASSICURATI PRESSO ALTRA
FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO
Anno Aliquota IVS
2012 18%
2013 20%
2014 21%
La contribuzione, compresa la percentuale dello 0,72% qualora dovuta, è posta per due terzi (2/3)
a carico del committente e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore. Il pagamento del
contributo ed i relativi adempimenti contributivi gravano sul committente.
COME REGOLARIZZAZIONE LE ANNUALITÀ 2012 E 2013
Come detto, la modifica normativa ha decorrenza retroattiva, dal 01/01/2012.
Sarà pertanto necessario provvedere alla regolarizzazione del periodo pregresso già interessato
dall’applicazione della nuova disciplina.
IL COLLABORATORE
L’iscritto titolare di rapporto di collaborazione che non svolga altra attività di lavoro autonomo con
obbligo di iscrizione ad ENPAPI (es. titolare di partita Iva, associato a studio professionale ecc). E’
tenuto a:
restituire al committente la maggiorazione destinata al pagamento del contributo
integrativo (pari al 4% se il committente è un privato, pari al 2% se il committente è
un’Amministrazione Pubblica) applicata sui compensi percepiti dal 01/01/2012 in poi;
corrispondere al committente la quota di contribuzione a carico del collaboratore (pari ad
1/3 del totale) sui compensi percepiti dall’01/01/2012. Ai fini della determinazione
dell’aliquota, il Collaboratore deve comunicare al committente la propria situazione
previdenziale.
Il collaboratore dovrà in ogni caso accordarsi con il proprio committente sulle modalità da adottare
per il recupero dei suddetti importi.
Si fa presente che gli adempimenti descritti devono essere posti in essere anche da coloro che,
obbligati per almeno un periodo successivo al 01/01/2012, abbiano cessato l’attività sotto forma
di collaborazione.
BOLLETTINI MAV 2013 (ACCONTI 2013 ED ANTICIPO DEL SALDO PER L’ANNO 2012)
Si invita a non effettuare il versamento dei bollettini M.Av. 2013 nel caso in cui l’Iscritto
destinatario eserciti l’attività libero professionale esclusivamente mediante rapporto di
collaborazione.
ESEMPI:
CASISTICA DEVO VESARE I MAV 2013?
TITOLARE DI RAPPORTO DI
COLLABORAZIONE CONTESTUALMENTE
LAVORATORE DIPENDENTE
NO
IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA È IN CAPO
AL COMMITTENTE (2/3 A CARICO DEL COMMITTENTE – 1/3
A CARICO DEL COLLABORATORE)
TITOLARE DI RAPPORTO DI
COLLABORAZIONE CONTESTUALMENTE
SI
LA CONTRIBUZIONE CALCOLATA SUI REDDITI PRODOTTI
TITOLARE DI PARTITA IVA CON LA PARTITA IVA DEVE ESSERE VERSATA ALL’ENPAPI DAL
PROFESSIONISTA; LA CONTRIBUZIONE CALCOLATA SUI
REDDITI DA COLLABORATORE DEVE ESSERE VERSATA DAL
COMMITTENTE (2/3 A CARICO DEL COMMITTENTE – 1/3 A
CARICO DEL COLLABORATORE)
TITOLARE DI RAPPORTO DI
COLLABORAZIONE CONTESTUALMENTE
ASSOCIATO A STUDIO PROFESSIONALE
SI
LA CONTRIBUZIONE CALCOLATA SUI REDDITI PRODOTTI
CON LO STUDIO ASSOCIATO DEVE ESSERE VERSATA
ALL’ENPAPI DAL PROFESSIONISTA; LA CONTRIBUZIONE
CALCOLATA SUI REDDITI DA COLLABORATORE DEVE ESSERE
VERSATA DAL COMMITTENTE (2/3 A CARICO DEL
COMMITTENTE – 1/3 A CARICO DEL COLLABORATORE)
ASSOCIATO A STUDIO PROFESSIONALE
ED AMMINISTRATORE DI STUDIO
PROFESSIONALE
SI
LA CONTRIBUZIONE CALCOLATA SUI REDDITI PRODOTTI PER
L’ASSOCIAZIONE A STUDIO PROFESSIONALE DEVE ESSERE
VERSATA ALL’ENPAPI DAL PROFESSIONISTA; LA
CONTRIBUZIONE CALCOLATA SUI REDDITI DA
COLLABORATORE (AMMINISTRATORE DELLO STUDIO) DEVE
ESSERE VERSATA DAL COMMITTENTE (2/3 A CARICO DEL
COMMITTENTE – 1/3 A CARICO DEL COLLABORATORE)
TITOLARE DI RAPPORTO DI
COLLABORAZIONE PRESSO UNA
COOPERATIVA – NON SVOLGO ALTRE
ATTIVITÀ
NO
IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA È IN CAPO
AL COMMITTENTE (2/3 A CARICO DEL COMMITTENTE – 1/3
A CARICO DEL COLLABORATORE)
TITOLARE DI RAPPORTO DI
COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ
(MINI CO.CO.CO.) CONTESTUALMENTE
LAVORATORE DIPENDENTE
NO
IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA È IN CAPO
AL COMMITTENTE (2/3 A CARICO DEL COMMITTENTE – 1/3
A CARICO DEL COLLABORATORE)
NOTA BENE
L’eventuale invio dei bollettini MAV 2013 ad un titolare di rapporto di collaborazione “esclusivo”
(che non abbia obbligo di iscrizione all’ENPAPI per lo svolgimento di altra attività libero
professionale) è frutto del mancato aggiornamento dei dati professionali relativi all’Assicurato; si
chiede all’Iscritto di comunicare all’ENPAPI aggiornamenti in merito alla modalità di esercizio
dell’attività.
Nel caso in cui l’Iscritto titolare di partita Iva o Associato a studio Professionale non abbia ricevuto
i bollettini M.Av., si invita l’interessato a comunicare all’ENPAPI i propri dati professionali
aggiornati ed a richiede agli Uffici l’emissione dei bollettini per l’anno in corso.
IL COMMITTENTE
Il committente è tenuto al versamento della contribuzione dovuta alla Gestione Separata con
decorrenza dal 01/01/2012. Il versamento è dovuto anche per i collaboratori che, attualmente,
hanno cessato lo svolgimento dell’attività di collaborazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un periodo transitorio utile ai committenti che
debbano adeguarsi al nuovo regime: la denuncia complessiva (ovvero le singole denunce
periodiche) dei compensi erogati ai collaboratori dal 01/01/2012 in poi devono pervenire,
unitamente ai relativi pagamenti, entro il 30/06/2014.
Decorso questo termine, gli eventuali inadempimenti saranno soggetti all’applicazione del regime
sanzionatorio ordinario (previsto dalla Legge 388/2000).
Il committente, pertanto, dovrà:
recuperare dal collaboratore la maggiorazione del 4% o del 2% erogata a suo tempo sui
compensi lordi dei collaboratori;
farsi comunicare dal collaboratore la sua situazione previdenziale (se pensionato o iscritto
ad altra forma di previdenza obbligatoria) ai fini dell’applicazione dell’aliquota spettante;
recuperare la quota a carico del collaboratore, pari ad 1/3 della contribuzione
complessivamente dovuta;
presentare la/e denuncia/e retributive e contributive ed effettuare il/i pagamento/i
dell’importo complessivamente dovuto entro il 30/06/2014.
ESEMPIO SU COME RECUPERARE I VERSAMENTI DOVUTI PER IL 2012 E PER IL 2013
L’Ente ha stabilito un regime transitorio al fine di consentire ai committenti di regolarizzare la
propria posizione. È preferibile presentare un’unica denuncia contributiva (comprensiva di tutti i
compensi arretrati corrisposti ai collaboratori) ed effettuare il corrispondente versamento in
un’unica soluzione.
Rimane comunque possibile al committente presentare più denunce contributive ed effettuare più
versamenti (fino a concorrenza dell’importo complessivamente dovuto) entro il 30/06/2014.
Ipotizzando che l’iscritto abbia esercitato l’attività infermieristica mediante rapporto di
collaborazione fin dal 01/01/2012 e che siano stati corrisposti € 1.200,00 lordi mensili, il
committente deve trasmettere i dati retributivi e procedere al versamento dei contributi arretrati in
un’unica soluzione, entro e non oltre il 30/06/2014.
Il Committente, una volta presentata la domanda di registrazione e ricevuto i codici di accesso,
può scaricare il DARC presentare già la denuncia retributiva della mensilità corrente comprensiva
delle mensilità arretrate.
Figura 1 – denuncia intero anno 2012 e mensilità pregresse 2013
In tal caso il committente deve inserire all’interno del mese 4/2013 (periodo di pagamento) tutte
le mensilità in cui ci sia stata erogazione del compenso dal 01/01/2012 al 30/04/2013 (periodi
lavorati).
Il versamento da effettuare dovrà essere sempre corrispondente all’importo complessivamente
denunciato. Eventuali difformità tra importo denunciato ed importo versato non permetteranno la
corretta imputazione dei contributi nella posizione del committente né in quella del collaboratore.
In alternativa il committente può scegliere di presentare più denunce contributive ed effettuare il
versamento, di volta in volta, dei contributi corrispondenti alla singola denuncia.