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Set Informativo - GenMar - Mod. 61501T23 Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni. Il presente Set informativo, contenente: - DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni; - DIP Aggiuntivo Responsabilità Civile Auto - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto; - Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. GenMar Ultimo aggiornamento 01/01/2019 Generali Italia S.p.A.

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Set Informativo - GenMar - Mod. 61501T23

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni.

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni;

- DIP Aggiuntivo Responsabilità Civile Auto - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto;

- Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

GenMar

Ultimo aggiornamento 01/01/2019

Generali Italia S.p.A.

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DIP - GenMar - Mod. 61501T23 Pagina 1 di 4

Assicurazione per la copertura dai rischi di responsabilità civile Auto e dei danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "GENMAR"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile derivanti dalla navigazione a motore.

Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i danni involontariamente causati a:

Terzi dalla navigazione o dalla gia-cenza in acqua del natante descritto in polizza.

L’assicurazione è estesa:

Alla navigazione e giacenza in acque private.

Alla responsabilità civile dei traspor-tat i per i danni involontar iamente causati terzi durante la navigazione o giacenza in acqua.

Alla responsabilità dell’istruttore du-rante la scuola guida.

Sono disponibili garanzie aggiuntive.

Che cosa non è assicurato?

La copertura non assicura:

I danni conseguenti a gare e competi-zioni sportive, alle relative prove uffi-ciali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Il conducente non abilitato alla guida.

Natante ut i l izzato per esercitazione alla guida se al fianco dell’allievo non vi è una persona abilitata alla funzione di istruttore.

Natante con navigazione temporanea se la stessa avviene senza l’osservan-za delle norma prescritte che ne disci-plinano l’autorizzazione.

Nel caso di danni subiti dai terzi tra-sportati, se il trasporto non è effet-tuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certifica-to o licenza di navigazione.

Natante condotto da persona in sotto di ebbrezza o sotto l’influenza di so-stanze stupefacenti o psicotrope in violazione delle disposizioni vigenti.

Danni a cose di terzi trasportate sul natante adibito a trasporto pubblico.

Responsabilità Civile

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DIP - GenMar - Mod. 61501T23Pagina 2 di 4

Nel caso di natante utilizzato per l’at-tività idrosciatoria, traino di paraca-dute ascensionale o di deltaplano.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

Il conducente del natante.

e, limitatamente ai danni alle cose:

I l coniuge, i genitor i , i f ig l i del l ’as-s icurato e tut t i i component i del la sua famiglia risultanti dal cert if icato Stato di famiglia.

Nel caso in cui l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappre-sentante, il socio a responsabilità il-limitata, l’amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti del punto precedente.

Il proprietario del veicolo, l’usufrut-tuario o l’acquirente con patto di ri-servato dominio.

Le esclusioni sono contenute nelle con-dizioni di assicurazione e sono contrad-distinte dal carattere grassetto.

Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede dei limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchi-gia l’importo, in cifra fissa, stabilito dal contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistro) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato) che variano a seconda delle ga-ranzie effettivamente attivate.

Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere grassetto.

Dove vale la copertura?

L’assicurazione ti copre in Italia, nella Cit tà del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell’Unione Europea. Vale inoltre per gli stati elencati e non barrati sulla car ta verde. In caso di circolazione all’estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i l imiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

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DIP - GenMar - Mod. 61501T23 Pagina 3 di 4

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assi-curato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, posso-no comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la cessazione del contratto.

Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegna-ta la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento, semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali pattuite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (3.000 euro per la garanzia R.C.A. e 750,00 euro per le garanzie accessorie). Il premio è comprensivo di imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pa-gamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, l’assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente nel caso di pagamento del premio successivo.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in polizza a meno che entro questi 15 giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per lo stesso rischio nel qual caso il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto.

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DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod. 61501T23 Pagina 1 di 12

Assicurazione per la copertura dai rischi di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni

Settore: NATANTI (SETTORI VIII e IX)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: GENMAR

Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo R.C. Auto pubblicato: 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicura-tivi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, CAP 31021 - Tel: 041 54 92 111 - sito internet: www.generali.it - email: [email protected] - PEC: [email protected]. Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’A-zionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.

I l patrimonio netto ammonta a 10.911.100.000 euro, di cui la par te relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.600.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 8.697.100.000 euro.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell’impresa.

http://www.generali.it /Chi-siamo/Generali-Italia/compagnia/dati

Si specifica che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 7.211.600.000 euro;

- il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 2.835.800.000 euro;

- i fondi ammissibili (EOF) sono pari a 18.503.200.000 euro;

- l’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legislazione nazionale.

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DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod. 61501T23Pagina 2 di 12

Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

La garanzia è prestata per le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella polizza.

QUALI OPZIONI/PERSONALIZZAZIONI È POSSIBILE ATTIVARE?

Massimali I massimali minimi per legge sono:- 6.070.000,00 euro nel caso di danni alle persone;- 1.220.000,00 nel caso di danni alle cose.

È prevista la possibilità di stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati dietro pagamento del corrispon-dente premio di tariffa.

Garanzie estese In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, con la garanzia R.C.A. sono inoltre coperti:- i danni involontar iamente cagionati a terzi nel l’esecuzione

delle operazioni di car ico e scar ico da terra al veicolo e viceversa.

Tipo di guida Non sono previste personalizzazioni in base al tipo di conducente.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non sono previste opzioni che prevedano una riduzione del premio R.C.A.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Dietro pagamento del relativo premio, è prevista la possibilità per l’assicurato di acquistare una delle seguenti opzioni alla garanzia R.C.A.

- La copertura per i danni a cose di terzi trasportati, quali indumenti ed oggetti di comune uso personale, cagionati durante la navigazione o giacenza in acqua di natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.

- L’attività idrosciatoria, il traino di paracadute ascensio-nale o di deltaplano per coprire i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall’esercizio dell’attività di traino.

- L’Estensione dei limiti di operatività affinchè la garanzia sia estesa a coste e acque territoriali e internazionali ulteriori, come ad esempio le acque mediterranee dei paesi africani.

- La limitazione alla rivalsa di Generali Italia in caso di sinistro con guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

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DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod. 61501T23 Pagina 3 di 12

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza di seguito riportati:

INFORTUNI - sottoscrizione opzionale

Garanzie di base La garanzia prevede le seguenti prestazioni: Morte: la somma assicurata verrà versata agli eredi testamen-tari o legittimi in parti uguali, o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati.

Morte presunta: qualora il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, l’Impresa liquiderà il capitale previsto per il caso di morte.

Invalidità permanente: verrà versata una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di invalidità.

Indennità giornaliera di ricovero: verrà corrisposta l’inden-nità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- L’assicurazione non è operante:

se il Conducente/Comandante non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;

se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme vigenti o alle indicazioni del certi ficato o licenza di navigazione;

se l’unità da diporto è utilizzata per scopi diversi dalla naviga-zione da diporto;

se l’unità da diporto è concessa in locazione o a noleggio;

nel caso di unità da diporto condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

- Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:

gli infortuni verificatisi durante le operazioni di messa in acqua e ricovero a riva dell’unità da diporto;

gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di sua ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefa-centi o allucinogene;

gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi alle-namenti e prove, salvo che si tratti di regate veliche;

le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure di radiazioni provocate dall’accelera-zione artificiale di particelle atomiche;

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DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod. 61501T23Pagina 4 di 12

gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occu-pazione militare, conflitto o guerra civile, insurrezione, mine, bombe, torpedini o altri ordigni bellici;

le lesioni da sforzo, le ernie e gli infarti da qualsiasi causa determinati;

gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, alluvioni, inonda-zioni, eruzioni vulcaniche;

gli infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose dell’Assicurato;

le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche, derivanti da atto terroristico o guerra.

ASSISTENZA AUTO - sottoscrizione opzionale

Garanzie di base Sono previste le seguenti prestazioni: invio di personale tecnico;

invio pezzi di ricambio;

invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio;

rientro dell’Assicurato;

rientro sanitario;

rientro con un accompagnatore assicurato;

consulenze mediche;

anticipo di denaro.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Le prestazioni possono essere erogate:

per un massimo di tre volte nel corso dell’annualità assicurativa

- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

gare motonautiche e relative prove ed allenamenti;

guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, scioperi, terremoto, mare-moto, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

dolo dell’Assicurato;

abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeu-tico di stupefacenti e di allucinogeni;

tentato suicidio o suicidio.

- Le prestazioni non sono inoltre dovute:

in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichia-rata o di fatto;

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DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod. 61501T23 Pagina 5 di 12

per danni causati dall’intervento dalle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circo-stanza fortuita ed imprevedibile che impedisca o limiti o ritardi l’erogazione della prestazione;

per le imbarcazioni che l ’Assicurato sot topone ad uso impropr io.

ASSICURAZIONE PER DANNI ALL’UNITÀ DA DIPORTO - sottoscrizione opzionale

Garanzie di base Sono assicurati i danni:

- per MAESTRALE:

derivanti dalla perdita totale e abbandono;

allo scafo derivanti da qualsiasi avvenimento;

all’apparato motore, all’impianto elettrico, alle vele e alle parti pneumatiche derivanti da determinate casistiche quali ad esempio incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina;

- per LIBECCIO:

derivanti dalla perdita totale e abbandono;

parziali derivanti da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto e rapina;

- per GRECALE:

derivanti dalla perdita totale e abbandono esclusi furto e rapina.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Sono previste le ulteriori estensioni con premio aggiuntivo:

l’estensione ai danni verificatisi quando il natante è utilizzato in locazione con equipaggio e/o scuola vela/guida oppure in locazione senza equipaggio;

la rinuncia alla rivalsa nei confronti del cantiere o rimes-saggio per i danni derivanti dall’incendio dal natante;

l’estensione ai danni verificatisi durante i trasferimenti a terra;

l’estensione ai danni derivanti da eventi sociopolitici; l’estensione della garanzia in coste e acque territoriali e internazionali ulteriori, come ad esempio le acque mediter-ranee dei paesi africani;

l’estensione della garanzia in acque non protette;

l’estensione ai danni derivanti da alluvione, inondazione, terremoto ed eruzione vulcanica;

l’estensione ai danni a bagagli ed oggetti personali; l’estensione ai danni parziali all’apparato motore ed all’im-pianto elettrico;

la possibilità che non venga applicata la regola proporzio-nale nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell’unità da diporto al momento del sinistro fino al limite del 20%.

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Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

Non sono assicurati i danni da:

dolo e colpa grave del Contraente, Assicurato o della persona alla quale è affidata l’unità da diporto;

alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;

insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio;

innavigabilità dell’unità da diporto;

partecipazione a competizioni motonautiche o veliche;

guerra, guerra civi le, r ivoluzione, r ibel l ione, insurrezione o lot te civi l i .

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’UNITÀ DA DIPORTO NON

DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE A MOTORE - sottoscrizione opzionale

Garanzie di base Sono assicurati i danni:

- per GIACENZA A TERRA:

da urto, collisione o caduta dell’unità da diporto quando la stessa si trovi in giacenza a terra;

- per RICORSO TERZI: a terzi derivanti dall’incendio del natante non in navigazione;

parziali derivanti da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto e rapina;

- per NAVIGAZIONE A VELA:

a terzi derivanti dalla navigazione del natante con il solo ausilio delle vele.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Sono previste le ulteriori estensioni con premio aggiuntivo:

l’estensione della garanzia durante la partecipazione del natante a regate veliche;

l’estensione della garanzia in coste e acque territoriali e internazionali ulteriori, come ad esempio le acque mediter-ranee dei paesi africani;

l’estensione della garanzia quando il natante sia adibito a scuola di vela.

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

Non sono assicurati i danni da:

sabotaggio, sciopero, causa di forza maggiore, disposizioni di Pubblica Autorità;

atti di terrorismo;

inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;

interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d’acqua;

partecipazione a gare e relativi allenamenti e prove;

adibizione del natante a scuola di vela.

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DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod. 61501T23 Pagina 7 di 12

Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Ci sono limiti di copertura?

In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP,- l’assicurazione vale per la navigazione nelle acque interne e mediterranee dei Paesi

europei, nonché nelle acque internazionali del mare Mediterraneo, e per la giacenza a terra nei Paesi europei bagnati dal predetto mare

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistroL’Assicurato in caso di sinistro deve:- presentare entro 3 giorni denuncia presso l’Agenzia o la sede

di Generali Italia oppure telefonare al numero verde 800 880 880

Risarcimento DirettoNon previsto

Richieste di risarcimento da indirizzare alla ControparteLa procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di “risarcimento diretto”

Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap- Il Fondo di garanzia per le Vittime della strada risarcisce in

caso d’incidenti provocati da:

veicoli o imbarcazioni non identificati;

veicoli o imbarcazioni non assicurati.- Per richiedere il risarcimento dei danni elencati nei due punti

precedenti si deve:

inviare con raccomandata la richiesta di risarcimento danni a Consap S.p.a. Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it) gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e alla Compagnia designata sul territorio.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.consap.it

Assistenza diretta/in convenzioneLe prestazioni relative alla garanzia Assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di EuropAssistance.

Rimborso del sinistro per evitare il malusNon previsto

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Gestione dei sinistri da parte di altre imprese:- In caso di garanzia Assistenza: Generali Italia ha scelto di

affidare la gestione dei sinistri di Assistenza a: EUROPASSI-STANCE - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto:Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarci-mento del danno all’assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

Dichiarazioni inesatte e reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Obblighi dell’Impresa Ricevuta la richiesta di risarcimento da parte dell’assicurato, la Compagnia di Assicurazione del responsabile dell’incidente formula un’offerta di risarcimento o comunica i motivi di rifiuto nei tempi indicati dalla legge:

30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i Conducenti/Comandanti coinvolti;

60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;

90 giorni da quando ha ricevuto la richiesta danni contenente tutti i requisiti previsti dall’art 148 Codice delle Assicurazioni.

Garanzie diverse dall’R.C.A.L’indennizzo è liquidato dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Quando e come devo pagare?

Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Rimborso Per la garanzia R.C.A., in caso di cessazione del rischio (alienazione o furto e rapina totali) il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, al netto delle imposte e del contributo SSN.

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DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod. 61501T23 Pagina 9 di 12

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Sospensione La sospensione del contratto non è prevista.

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo

In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, per le garanzie diverse dall’R.C.A.:- non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza

annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto.

Ripensamento dopo la stipulazione

Non previsto.

Risoluzione I l contraente può richiedere la r isoluzione contrattuale nei seguenti casi:

distr ibuzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;

esportazione definitiva del veicolo

vendita o deposito in conto vendita

furto o rapina

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari di natanti che:- debbano adempiere all’obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi

derivanti dalla navigazione del proprio natante;- voglia assicurare il proprio natante per i rischi accessori.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari è:- per la garanzia R.C.A.: 11%;- per le altre garanzie: 13%.

Come posso presentare reclami e risolvere le controversie?

All’Impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

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DIP Aggiuntivo - GenMar - Mod. 61501T23Pagina 10 di 12

Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: [email protected].

Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente fornirà una risposta al reclamo entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso.

All’Ivass Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC [email protected], info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AV VALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Mediazione Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

Negoziazione assistita L’esperimento dell’azione giudiziaria è subordinato, quale condi-zione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l’assistenza di un legale.

La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a:

Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) Pec: [email protected]

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

- Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall’Ac-cordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della concilia-zione paritetica.

È inoltre possibile attivare la conciliazione paritetica per le:- Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e

stima dei danni nell’ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i rischi Incendio, Furto, ed altri danni ai beni stessi;

- Controversie in materia assicurativa su questioni mediche - ramo Infortuni;

- Controversie nell’ambito delle garanzie del ramo Tutela Legale;- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen-

tare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

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PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo “costruito” la guida che stai leggendo. Per aiutar ti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all’util izzo della tua polizza, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi. Il “navigatore” è il punto di par tenza della guida che stai sfogliando, ti presentiamo la sequenza degli argo-menti che incontrerai nel Set Informativo GenMar.

All’interno delle sezioni troverai:

Guida alla consultazione

Contratto

Sezione A

Il Tuo Contratto, sezione che illustra i principali documenti contrattuali e la modulistica più utile.

Le aree: R.C. Auto con condizioni aggiuntive, Infortuni , Danni al veicolo, Assistenza, Tutela legale e Informazioni, che corri-spondono alle diverse necessità di utilizzo del contratto.

- Come si legge il Documento di Polizza.

- Come si legge il Certificato di Assicurazione.

- Cosa fare in caso d’incidente.

Responsabilità civile derivante dalla navigazione a motore.

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Sezione C

Sezione D

Sezione E

Assistenza in navigazione.

Assicurazione per danni all'unità da diporto.

Assicurazione per la responsabilità civile dell'unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore.

L’area Informazioni che presenta i riferimenti normativi e le definizioni.

Sezione B

Infor tuni del Conducente/Comandante e traspor tati dall'unità da dipor to.

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Indice generale

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Definizioni 11

Norme comuni a tutte le sezioni 18

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio 18

Art. 2 Limiti di operatività 18

Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 19

Art. 4 Foro competente 19

Art. 5 Oneri a carico del Contraente e dell’Assicurato 19

Art. 6 Modifiche dell’assicurazione 20

Art. 7 Rinvio alle norme di legge 20

Informazioni

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Art. 1 Oggetto dell’assicurazione 21

Art. 2 Esclusioni e rivalsa 22

Art. 3 Modalità per la denuncia dei sinistri 23

Art. 4 Gestione delle vertenze 23

Art. 5 Risoluzione anticipata del contratto 24

Art. 6 Durata ed efficacia dell’assicurazione 25

Condizioni Aggiuntive 25

Clausola E Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone 25

Clausola G Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano 26

Clausola L Estensione dei limiti di operatività 26

Clausola M Guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 26

Sezione AResponsabilità Civile derivante dalla navigazione a motore

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Art. 1 Oggetto dell’assicurazione 27

Art. 2 Esclusioni 28

Art. 3 Situazioni di aggravamento del rischio 29

Art. 4 Somme assicurate e loro suddivisione 29

Art. 5 Invalidità permanente 30

Art. 6 Morte 33

Art. 7 Morte presunta 33

Art. 8 Indennità giornaliera di ricovero 34

Art. 9 Denuncia dell’infortunio 34

Art. 10 Criteri d’indennizzabilità 35

Art. 11 Controversie - Arbitrato irrituale 35

Art. 12 Esonero denuncia altre assicurazioni 35

Art. 13 Rinuncia all’azione di surroga 36

Art. 14 Durata ed efficacia dell’assicurazione 36

Sezione B Infortuni del Conducente/Comandante e trasportati dall’unità da diporto

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Art. 1 Oggetto dell’assicurazione 37

Art. 2 Limite per anno assicurativo 44

Art. 3 Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni 44

Art. 4 Modalità per la richiesta di assistenza 45

Art. 5 Colpa grave 46

Art. 6 Sostituzione del contratto per cambio dell’unità assicurata 46

Art. 7 Durata ed efficacia dell’assicurazione 46

Sezione CAssistenza in navigazione

Sezione D - Assicurazione per danni all’unità da diporto

Art. 1 Oggetto assicurato 47

Art. 2 Somma assicurata 48

Art. 3 Operatività della garanzia 48

Art. 4 Rischi assicurati 49

Art. 5 Rischi esclusi 50

Art. 6 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 51

Art. 7 Accertamento del danno 52

Art. 8 Limite di indennizzo e spese ammesse al risarcimento 52

Art. 9 Perdita totale 52

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Condizioni di Assicurazione - GenMar - Mod. 61501T23 Pagina 9 di 68

Art. 10 Abbandono 53

Art. 11 Danni parziali 53

Art. 12 Franchigie e scoperti 53

Art. 13 Rinuncia alla rivalsa contro il Comandante o il Conducente 54

Art. 14 Pagamento dell’indennizzo 54

Art. 15 Alienazione dell’unità da diporto 55

Art. 16 Durata ed efficacia dell’assicurazione 55

Condizioni aggiuntive 55

D. Regate Veliche 55

E. Locazione con equipaggio e/o scuola vela/guida 57

F. Locazione a scafo nudo (senza equipaggio) 57

G. Rinuncia all’azione di rivalsa per danni da incendio 57

H. Trasferimenti terrestri 57

I. Eventi socio-politici 57

L. Estensione dei limiti di operatività 58

K. Altri danni all’apparato motore ed all’impianto elettrico 58

M. Acque non protette 58

N. Alluvione, inondazione, terremoto ed eruzione vulcanica 59

P. Bagagli ed oggetti personali 59

Q. Deroga alla regola proporzionale per danni parziali 59

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Art. 1 Oggetto dell’assicurazione 61

Art. 2 Pluralità di assicurati 63

Art. 3 Navigazione in acque interne 63

Art. 4 Esclusioni 63

Art. 5 Rischi atomici e danni all’ambiente 64

Art. 6 Variazione nella persona dell’Assicurato e alienazione dell’unità da diporto 64

Art. 7 Assicurazioni complementari 65

Art. 8 Denuncia dei sinistri 65

Art. 9 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 65

Art. 10 Recesso in caso di sinistro 65

Art. 11 Proroga dell’assicurazione 66

Condizioni particolari 66

D. Regate veliche 66

E. Estensione dei limiti di operatività 66

F. Scuola di vela 66

Sezione E Assicurazione per la Responsabilità Civile dell’unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore

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Definizioni

Aggravamento del rischio

Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità del verificarsi del danno.

Alaggio Manovra consistente nel trarre in secco il natante.

Alienazione Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del natante (es. vendita, successione caso morte).

Anno/annuo/annuale Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell’anno di calendario civile cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferi-mento al numero di giorni.

Apparato motore Il motore propulsore con il relativo equipaggia-mento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l’invertitore, la linea d’asse od il piede poppiero, l’elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausi-liari di bordo.

Armamento frazionato Quando l’attacco dello strallo di prua dell’albero

è posizionato ad una altezza inferiore del 95% della lunghezza dell’albero stesso, misurata dalla coperta.

Informazioni

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Assicurato Nella Sezione Responsabilità Civile derivante dalla navigazione a motore e nella Sezione Responsabilità Civile non derivante dalla naviga-zione a motore: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

Nella Sezione Infor tuni: i l Comandante/Condu-cente ed i trasportati dall’unità da diporto.

Nelle altre Sezioni: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Assicurazione Il contratto di assicurazione.

Atto terroristico Un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizza-zione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Avaria Si intende il sinistro subito dall’unità da diporto per: usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione. Tale sinistro deve rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dell’unità da diporto in condizioni normali.

Boma Asta su cui viene inferita la base della randa: è collegato all’albero dell’unità da diporto a vela ed aiuta a mantenere tesa la base della randa e a regolarne l’andamento.

Certificato di assicurazione

Il documento rilasciato al contraente contestual-mente al pagamento del premio o della rata di premio.

Codice (Codice delle Assicurazioni Private)

Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Comandante/ Conducente

Il soggetto abilitato al comando e/o alla conduzione del natante/dell’unità da diporto al quale è affidata la navigazione dello/a stesso/a nonché la/le perso-na/e che, indipendentemente dai rapporti contrat-tuali con l’Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre del natante/dell’unità da diporto.

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Contraente La persona f isica o giur idica - anche diversa dall’Assicurato - che stipula il contratto.

Crocette acquartierate

Le crocette dell’albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è maggiore o uguale a 21 gradi.

Day Hospital La degenza in Istituto di cura a regime esclusiva-mente diurno.

Denuncia Avviso del verif icarsi di un sinistro comunicato dall’Assicurato all’Impresa che attivi validamente il processo di liquidazione del danno.

Disdetta (solo per la Sezione E)

Atto con cui il Contraente e/o l’Impresa comu-nicano la volontà di far cessare i l rappor to assicurativo.

Doloso Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.

Ebbrezza Superamento, da parte del Comandante/Condu-cente, della soglia alcolemica massima consen-tita dalle disposizioni in vigore per il comando e/o la conduzione del natante.

Esplosione Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fiocco Vela triangolare fissata all’albero di prua.

Franchigia La somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’Assicurato e del Contraente per ogni sinistro.

Furto La sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).

Genoa Vela di prua di dimensioni maggiori del fiocco.

Guasto (solo per la Sezione C)

Il danno subito dall’unità da diporto, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.

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Impianto elettrico Le batter ie, i generatori di corrente elet tr ica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Impresa Generali Italia S.p.A.

Incendio La combustione del natante o di sue par ti con sviluppo di f iamma. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di f iamma.

Indennizzo/ Risarcimento

La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

Inferire Inserire l’inferitura della vela all’albero, allo strallo, al boma nell’apposita canaletta.

Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettiva-mente constatabili, le quali abbiano per conse-guenza la morte, un’invalidità permanente o una inabilità temporanea, intendendosi per quest’ul-tima la perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell’Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali.

Invalidità permanente La perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indi-pendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura L’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria ambu-latoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

Malattia L’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Massimali L’importo fino a concorrenza del quale l’Impresa presta l’assicurazione.

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Mese Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario civile cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Natante Tutte le unità da diporto indipendentemente dalla loro lunghezza, i motori amovibili di qualsiasi potenza, i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate adibiti ad uso privato o al servizio pubblico di trasporto di persone.

Nodo L’unità di misura della velocità in mare corrispon-dente ad un miglio nautico per ora.

Ormeggio Serie di operazioni e manovre per fermare, fissare il natante in un porto impedendo con ancore, catene e cime, che venti, moto ondoso e correnti possano spostarlo dalla posizione prescelta.

Periodo di assicurazione

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Pirateria Brigantaggio marittimo esercitato dai pirati, nel loro personale interesse, nei confronti di unità da diporto. Atto illegittimo di violenza, detenzione o depredazione commesso dall’equipaggio o dai passeggeri di una unità da diporto.

Polizza Il documento sottoscritto dal Contraente con il quale l’Impresa presta la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte.

Premio La somma di denaro dovuta dal Contraente all’Im-presa quale corrispettivo dell’obbligazione da quest’ultimo assunta, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge.

Prestazioni (solo per la Sezione C)

Le assistenze prestate all’Assicurato: tali presta-zioni sono fornite utilizzando la Struttura Organiz-zativa che agisce in nome e per conto dell’Impresa.

Quadrante La quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

Randa Vela triangolare inserita all’albero col suo lato verticale prodiero e al boma con quello inferiore.

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Rapina È il reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a se o altri un ingiusto profitto (art. 628 del codice Penale).

Relitto Unità da diporto danneggiata le cui spese di ripa-razione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale dell’unità da diporto stessa al momento del sinistro.

Ricovero La degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento.

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa/Azione di rivalsa

Il diritto dell’Impresa di recuperare nei confronti del Contraente e dell’Assicurato l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l’Impresa stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sartie Ciascuna delle manovre dormienti, in cavo metal-lico che sostengono lateralmente l’albero sotto sforzo (possono essere alte, intermedie e basse).

Sartie volanti Le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell’al-bero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono consi-derate strutturali quando, in presenza di arma-mento frazionato, l’albero non è dotato di crocette acquartierate.

Scafo L’unità assicurata esclusi accessori, dotazioni extra, apparato motore, battelli di servizio e motori fuoribordo.

Scoperto Percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico del Contraente e dell’Assicurato per ogni sinistro, con il minimo indicato in polizza.

Scoppio Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

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Spinnaker Vela di prua di grandi dimensioni non inferita, leggera e usata in andature dal traverso alla poppa.

Struttura Organizzativa (solo per la Sezione C)

La struttura di EuropAssistance - P.zza Trento, n. 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto dell’Impresa al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico dell’Impresa.

Unità da diporto (unità)

Ogni costruzione di qualunque t ipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita dal Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e successive modificazioni.

Valore commerciale Il valore attribuito all’unità da diporto dal corrente mercato dell’usato.

Varo Messa in acqua dell’unità da diporto (vedasi le considerazioni espresse per la def inizione di “Alaggio”) che è stata per un periodo di tempo in secco, per mezzo di appropriati strumenti (gru, paranchi, funi, ecc.).

Vizio occulto Vizio latente non scopribile mediante l’ordinaria diligenza che compromette l’attitudine dell’unità da diporto assicurata alla navigazione.

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Norme comuni a tutte le sezioni

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggrava-mento del rischio (esclusa la Sezione Assistenza in navigazione)

Dichiarazioni inesatte e reticenze

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Aggravamento del rischio

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come la variazione delle caratteristiche tecniche del natante), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l’ar t. 144 del Codice, l’Impresa eserciterà dirit to di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.

Art. 2 - Limiti di operatività

L’assicurazione vale per la navigazione nelle acque interne e mediterranee dei Paesi europei, nonché nelle acque internazionali del mare Mediterraneo, e per la giacenza a terra nei Paesi europei bagnati dal predetto mare.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certi-ficato di assicurazione e il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi:

a. assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa o all’intermediario;

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b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’Impresa;

c. denaro contante, nel limite dell’importo di euro 750,00 (settecentocin-quanta/00) per annualità assicurativa con riferimento ai premi relativi alle garanzie diverse da quelle di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, Assistenza in navigazione e Infortuni dei Conducenti/Comandanti e trasportati dall’unità da diporto;

d. denaro contante, nel limite dell’importo di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna rata di premio con riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, Assistenza in navigazione e Infortuni dei Conducenti/Comandanti e trasportati dall’unità da diporto.

È comunque rimessa all’Agenzia (o Ufficio), cui è assegnato il contratto, la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati all’Impresa o all’intermediario.

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il fraziona-mento in più rate. L’Impresa rilascia, su richiesta del Contraente, un dupli-cato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui tali documenti siano stati sottratti, smarriti, distrutti o si siano deteriorati. In tale ultima fattispecie l’Impresa rilascia il duplicato previa restituzione dei documenti stessi deteriorati.

L’Impresa si r iserva la facoltà di r ichiedere, in caso di sottrazione, smar-rimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

Art. 4 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.

Art. 5 - Oneri a carico del Contraente e dell’Assicurato

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente e dell’Assicu-rato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.

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Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiana.

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Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione

L’Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnan-dosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involonta-riamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in Polizza.

Estensioni - Coperture sempre incluse

L’assicurazione è inoltre operante per i rischi sottoindicati non compresi nell’assicurazione obbligatoria in base al Codice.

Le somme indicate nella Polizza (massimali) sono destinate anzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi sottoindicati.

Navigazione o giacenza in acque private

L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navi-gazione o giacenza del natante in acque private.

Sezione A - Responsabilità civile derivante dalla navigazione a motore

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tiResponsabilità civile dei trasportati

L’Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi per eventi connessi alla navigazione o giacenza in acqua del natante stesso.

Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del natante, nonché i danni al natante stesso.

Natante destinato a scuola guida

Qualora venga dichiarato in Polizza che il natante è destinato a scuola guida, l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore.

Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.

Rischi esclusi

Gare e competizioni sportive

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L’assicurazione non è operante:

a. se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposi-zioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;

b. nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;

c. nel caso di natanti con “autorizzazione alla navigazione temporanea”, se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’autorizzazione;

d. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;

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e. nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’in-fluenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti;

f. per danni a cose di terzi traspor tati su natanti adibiti al traspor to pubblico di persone;

g. nel caso di natante utilizzato per lo svolgimento di attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

La denuncia del sinistro deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia può essere ef fettuata anche telefonando al numero verde 800 880 880.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonchè nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 4 - Gestione delle vertenze

L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.

L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

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tiArt. 5 - Risoluzione anticipata del contratto

Trasferimento della proprietà del natante

In caso di trasferimento della proprietà del natante assicurato il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa restituendo il certifi-cato di assicurazione, il contrassegno, nonché idonea documentazione che comprovi la vendita, così da poter richiedere una delle seguenti soluzioni.

Sostituzione del contratto

Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata per il natante venduto sia resa valida per un altro natante di proprietà della stessa persona o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, l’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito.

Annullamento del contratto

Nel caso in cui il Contraente chieda l’annullamento del contratto, l’Impresa riconosce - in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e contributi) - il rimborso del premio non usufruito dal momento della consegna del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Cessione del contratto

Nel caso in cui il Contraente ceda all’acquirente insieme al natante anche il contratto di assicurazione, l’Impresa emette un documento di variazione del contratto (appendice di cessione) rilasciando, su richiesta dell’acqui-rente, il nuovo certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Il contratto ceduto non può subire variazioni di rischio e sarà valido sino alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso natante l’acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.

Furto del natante Assicurato o rapina

In caso di furto del natante assicurato o rapina il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa restituendo - se ancora in possesso - il certificato di assicurazione ed il contrassegno, nonché fornendo copia della denuncia presentata alle Autorità competenti, così da poter richiedere una delle seguenti soluzioni:

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Sostituzione del contratto

Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata per il natante oggetto di furto o rapina sia resa valida per un altro natante di proprietà della stessa persona o di proprietà del coniuge in regime di comu-nione dei beni, l’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito.

Annullamento del contratto

Nel caso in cui il Contraente chieda l’annullamento del contratto, l’Impresa riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e contributi) dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti.

Art. 6 - Durata ed efficacia dell’assicurazione

L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente r innovabile.

Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Condizioni aggiuntive(operanti solo se espressamente richiamate nella Polizza)

Clausola E - Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

A parziale deroga dell’art.2 lettera f ) della presente Sezione, l’Impresa assi-cura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla naviga-zione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 104,00 per ogni persona danneggiata.

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tiClausola G - Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

A parziale deroga dell’art. 2 lettera g) della presente Sezione, l’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall’esercizio dell’attività di traino.

Clausola L - Estensione dei limiti di operatività

I limiti di navigazione di cui all’art. 2 delle Norme Comuni a tutte le Sezioni vengono estesi alle coste orientali dell’Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie, nonché alle acque territoriali atlantiche di Francia, Portogallo e Spagna. Vengono estesi altresì alle acque mediterranee dei paesi africani, della Turchia nonché alle acque internazionali del Mar Nero e alle acque territoriali della Turchia bagnate dal predetto mare.

Clausola M - Guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali di cui alla Sezione Responsabilità Civile limiterà il diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera e) dello stesso articolo ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di euro 515,00.

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La garanzia Infortuni del Conducente/Comandante e trasportati dall’unità da diporto è operante in quanto le rispettive somme assicurate siano indi-cate in polizza.

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione

L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dall’Assicurato mentre si trova a bordo dell’unità da diporto indicata in Polizza. Sono comprese le fasi di imbarco e sbarco, incluso l’imbarco e sbarco a mezzo di un battello di servizio.

Sono compresi anche gli infortuni:

a. occorsi durante le operazioni di messa in moto, le manovre a remi e l’esercizio della pesca con lenza dall’unità da diporto;

b. conseguenti a capovolgimento o affondamento dell’unità da diporto ovvero a caduta in acqua, in quanto accidentale;

c. cagionati dall’approntamento e messa in acqua degli attrezzi da pesca subacquea a bordo dell’unità da diporto;

d. sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato.

14Sezione B - Infortuni del Conducente/Comandante e trasportati dall’unità da diporto

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iSono considerati infortuni e compresi dalla presente assicurazione, anche:

e. le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;

f. l’assideramento e il congelamento;

g. le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita, restando comunque escluso quanto previsto dal successivo art. 2 lett. g);

h. l’asfissia per fuga di gas o vapori;

i. l’annegamento;

l. le conseguenze delle infezioni dovute ad infor tunio indennizzabile a termini di polizza, escluse in ogni caso le malattie, nonché degli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa comunque la malaria;

m. le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza.

Art. 2 - Esclusioni

L’assicurazione non è operante:

a. se il Conducente/Comandante non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il Conducente/Comandante rinnovi il docu-mento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;

b. se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;

c. se l’unità da diporto è utilizzata per scopi diversi dalla navigazione da diporto;

d. se l’unità da diporto è concessa in locazione o a noleggio;

e. nel caso di unità da diporto condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:

f. gli infortuni verificatisi durante le operazioni di messa in acqua e rico-vero a riva dell’unità da diporto;

g. gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di sua ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;

h. gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, salvo che si tratti di regate veliche;

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i. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di parti-celle atomiche;

j. gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occupazione mili-tare, conflitto o guerra civile, insurrezione, mine, bombe, torpedini o altri ordigni bellici;

k. le lesioni da sforzo, le ernie e gli infarti da qualsiasi causa determinati;

l. gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche;

m. gli infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose dell’Assicurato;

n. le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biolo-giche, derivanti da atto terroristico o guerra.

Art. 3 - Situazioni di aggravamento del rischio

Premesso che, qualora l’Impresa fosse stata a conoscenza che l’Assicu-rato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme mania-co-depressive, non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applicano le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.

Art. 4 - Somme assicurate e loro suddivisione

Le somme assicurate per ciascuna persona si determinano suddividendo gli importi indicati in Polizza nel quadro “somme assicurate” per il numero massimo di persone trasportabili dall’unità da diporto, indipendentemente dal numero di persone che siano ef fettivamente a bordo dell’unità al momento dell’infortunio.

Per numero massimo delle persone trasportabili si intende quello stabilito in base alle disposizioni vigenti; in particolare, nel caso delle imbarcazioni, si intende quello indicato nel certificato o licenza di navigazione; nel caso dei natanti, se questi sono omologati, si intende quello riportato nel certifi-cato di omologazione rilasciato dall’Ente tecnico, in caso contrario, quello stabilito dalla normativa in materia.

Tale numero dovrà essere dichiarato in Polizza, fermo il diritto dell’Impresa ad effettuare le necessarie verifiche in caso di sinistro.

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iArt. 5 - Invalidità permanente

a. L’accertamento del grado di invalidità

In caso di invalidità permanente verificatasi anche successivamente alla scadenza del contratto, l’I manente totale, in relazione al grado di inva-lidità accertato secondo i valori e criteri della tabella di seguito indicata.

Perdita totale, anatomica o funzionale di DX SX- un arto superiore 70% 60%- una mano o un avambraccio 60% 50%- un pollice 18% 16%- un indice 14% 12%- un medio 8% 6%- un anulare 8% 6%- un mignolo 12% 10%- la falange ungueale del pollice 9% 8%- una falange di altro dito della mano 1/3 del dito

Anchilosi DX SX- della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole,

ma con immobilità della scapola25% 20%

- del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° (con prono-supinazione libera)

20% 15%

- del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)

10% 8%

Paralisi completa del DX SX- nervo radiale 35% 30%- nervo ulnare 20% 17%

Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore %- al di sopra della metà della coscia 70%- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60%- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba 50%

Perdita totale, anatomica o funzionale di %- un piede 40%- ambedue i piedi 100%- un alluce 5%- un altro dito del piede 1%- la falange ungueale dell’alluce 2,5%

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Anchilosi %- dell’anca in posizione favorevole 35%- del ginocchio in estensione 25%- della tibio-tarsica ad angolo retto 10%- della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragalica 15%- Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15%

Perdita totale, anatomica e funzionale di %- un occhio 25%- ambedue gli occhi 100%

Sordità completa di %- un orecchio 10%- ambedue gli orecchi 40%

Stenosi nasale assoluta %- monolaterale 4%- bilaterale 10%

Esiti di frattura scomposta di una costa 1%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di- una vertebra cervicale 12%- una vertebra dorsale 5%- 12a dorsale 10%- una vertebra lombare 10%

Esiti di frattura di un metamero sacrale 3%

Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%

Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo

2%

Perdita anatomica- di un rene 15%- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%

La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

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iLa perdita totale o parziale, anatomica e funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, f ino a raggiungere il massimo valore del 100%.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, l’Im-presa riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attri-buita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanenti non specificati nella tabella di cui sopra, la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto o organo già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Qualora permanga un residuo deficit visivo verrà corrisposta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l’uso di occhiali o lenti a contatto a permanenza.

b. La determinazione dell’indennizzo

L’indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per persona per invalidità permanente totale indi-viduata secondo i criteri di cui all’art. 4, la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertata in base alla precedente lettera a), dedotti 3 punti (franchigia assoluta del 3%).

In caso di perdita anatomica totale o parziale e non di riduzione funzionale di un organo o un arto, l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

Inoltre, in tutti i casi in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 12% della totale, l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato

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o comunque offerto in misura determinata, l’Impresa paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.

Nel caso di decesso dell’assicurato successivo a sinistro regolarmente denunciato e per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, che avvenga prima della liquidazione dell’indennizzo ma dopo il consolidamento di uno stato di Invalidità Permanente obiettivamente verificato, Generali Italia corrisponderà agli eredi l’indennizzo liquidabile, sulla base del grado di IP che risulterà dimostrato attraverso documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

Art. 6 - Morte

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza del contratto, l’Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamen-tari dell’Assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati.

Gli indennizzi per morte e invalidità non sono cumulabili; Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell’infortunio l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Nel caso di premorienza dell’assicurato rispetto al termine per l’accer-tamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dalla malattia o dall’infortunio o all’accertamento medico legale dell’Impresa, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, l’Impresa prevede che gli eredi dell’assicurato possano dimostrare la sussistenza del diritto all’inden-nizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

Art. 7 - Morte presunta

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, l’Impresa liquiderà il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, l’Impresa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata.

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iA restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.

Art. 8 - Indennità giornaliera di ricovero

Se in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicu-rato viene ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a tre giorni, l’impresa liquida un’indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo per Assicurato di 60 giorni - anche non consecutivi - da quello dell’infortunio.

L’indennità giornaliera per Assicurato è pari alla somma assicurata indicata in Polizza nel quadro “somme assicurate - Indennità giornaliera di rico-vero”, suddivisa per il numero massimo di persone trasportabili dall’unità da diporto, secondo i criteri di cui dall’art. 4.

Il giorno di dimissione non è indennizzabile. In caso di Day Hospital, l’Im-presa liquida una speciale indennità pari al 50% dell’indennità prevista per il ricovero in istituto di cura.

Art. 9 - Denuncia dell’infortunio

La denuncia dell’infor tunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata da cer tif icato medico, deve essere fatta per iscrit to dall’Assicurato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto cono-scenza o possibil ità ai sensi dell’ar t. 1913 del Codice Civile. I l decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori cer tif icati medici, sino a guarigione avvenuta.

Qualora sia operante la garanzia “indennità giornaliera di ricovero”, in caso di ricovero, devono essere presentati i relativi certificati.

L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato imme-diatamente avviso all’Impresa.

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

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Art. 10 - Criteri d’indennizzabilità

L’Impresa liquida l’indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’in-fortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 11 - Controversie - Arbitrato irrituale

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente nonché sulla applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all’art. 10, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Art. 12 - Esonero denuncia altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assi-curazioni infortuni che egli o l’Assicurato avessero in corso o dovessero

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istipulare con l’Impresa o con altri assicuratori; deve tuttavia dare comuni-cazione della loro esistenza al momento della denuncia del sinistro.

Art. 13 - Rinuncia all’azione di surroga

L’Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.

Art. 14 - Durata ed efficacia dell’assicurazione

L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente r innovabile.

Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

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La garanzia Assistenza in navigazione è operante in quanto sia espressa-mente convenuta in polizza.

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione

Nei limiti ed alle condizioni che seguono, viene prestata assistenza all’Assi-curato nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di incendio, furto dell’unità, guasto, avaria o incidente della navigazione, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

a. Invio di personale tecnico

Quando

L’unità resta immobilizzata in seguito a guasto, avaria o incidente della navigazione e viene rilevata tramite consulto tecnico tra la Struttura Orga-nizzativa e l’Assicurato la necessità dell’intervento di personale tecnico specializzato, in quanto non reperibile entro 48 ore sul posto.

Come

La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico qualificato con il mezzo più rapido (auto, aereo, ecc.). Le spese di viaggio andata e ritorno, vitto, alloggio e retribuzione delle ore di viaggio del tecnico sono a carico dell’Impresa. L’Assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per le ripa-

Sezione C - Assistenza in navigazione

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razioni al tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa e ad accertarsi che le riparazioni vengano eseguite accuratamente.

Esclusioni

La retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la ripa-razione dell’unità sul posto resta a carico dell’Assicurato che provvederà direttamente a saldare il tecnico.

Istruzioni

Comunicare alla Struttura Organizzativa i dati dell’unità.

b. Invio pezzi di ricambio

Quando

In seguito a guasto, avaria o incidente della navigazione, i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dell’apparato di propulsione o della timoneria dell’unità e ritenuti indispensabili dalla Struttura Organizzativa alla navigazione non sono reperibili sul posto.

Come

La Struttura Organizzativa provvede al reperimento dei pezzi di r icambio e al loro invio con il mezzo più rapido, solitamente per aereo, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di r icambio. Le spese di spedizione restano a carico dell’Impresa fino ad un massimo di euro 520,00 per sinistro e per anno assicurativo, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall’Assicurato al rientro e, comunque, entro 30 giorni dall’invio. L’Impresa non assume responsabilità per eventuali r itardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi r ichiesti presso i concessionari italiani.

Esclusioni

Pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l’impiego di mezzi di trasporto eccezionali. Spese doganali per il ritiro di pezzi a destinazione.

Istruzioni

Comunicare i seguenti dati:

- per l’unità: cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione;

- per il motore: tipo, numero di matricola, anno di costruzione, potenza HP.

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Inoltre fornire ogni altra informazione necessaria ad identificare con preci-sione particolari richiesti: numero di riferimento della casa costruttrice, ecc...

La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti.

c. Invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio

Quando

a. L’unità, a seguito di guasto, avaria o incidente della navigazione resta immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall’avvenuta segna-lazione alla Struttura Organizzativa e l’Assicurato non può attendere sul posto che la riparazione venga ultimata;

b. in caso di furto dell’unità stessa, quando questa viene ritrovata dopo il rientro dell’Assicurato;

c. l’Assicurato non è abilitato a condurre l’unità in seguito a malattia o infortunio dello skipper.

Come

La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare skipper ed eventuale equipaggio in treno o aereo con spese di viaggio a carico dell’Impresa per raggiungere l’unità e, successivamente, per rientrare dalla località dove è stata condotta l’unità stessa. Oppure, a scelta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo o ferroviario per permettergli di recuperare l’unità.

Esclusioni

Spese di carburante, retribuzione e mantenimento dello skipper e dell’even-tuale equipaggio.

Istruzioni

a. Fornire alla Struttura Organizzativa il nome e il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;

b. comunicare il nome e il recapito telefonico del medico che ha accertato l’impossibilità a condurre l’unità.

In ogni caso lasciare sull’unità le istruzioni per l’uso degli accessori e dei documenti dell’unità stessa e i documenti di bordo.

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d. Rientro dell’Assicurato

Quando

a. L’unità, a seguito di guasto, avaria o incidente della navigazione resta immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall’avvenuta segnala-zione alla Struttura Organizzativa;

b. in caso di perdita totale o furto dell’unità.

Come

La Struttura Organizzativa provvede a fornire all’Assicurato un biglietto ferroviario prima classe, o aereo classe economica, per permettere il raggiungimento della propria residenza in Italia. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi.

Esclusioni

Le persone in eccedenza rispetto al numero massimo di persone trasporta-bili così come riportato sui documenti di navigazione dell’unità.

Istruzioni

a. Fornire alla Struttura Organizzativa il nome e il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni e farsi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;

b. denunciare il furto alle Autorità locali e inviare una copia della denuncia all’Impresa.

In ogni caso richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettere a disposizione i biglietti di viaggio.

e. Rientro sanitario

Quando

In caso di infortunio a seguito di incidente della navigazione le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti telefonici diretti tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendono necessario il trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza.

Come

Con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:

- l’aereo sanitario;

- l’aereo di linea classe economica eventualmente in barella;

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- il treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;

- l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta neces-saria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi. La Struttura Organizza-tiva organizza ed effettua anche il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia; l’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di euro 2.600,00.

Esclusioni

Non danno luogo alla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;

- le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazioni di norme sanitarie nazionali o internazionali;

- le malattie croniche, neuropsichiatriche e quelle insorte prima dell’inizio del viaggio;

- gli stati di gravidanza dopo il 6° mese;

- le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.

f. Rientro con un accompagnatore assicurato

Quando

In caso di rientro sanitario dell’Assicurato in base alle condizioni del punto precedente, i medici della Struttura Organizzativa non ritengono necessaria l’assistenza di un medico o un infermiere durante il viaggio.

Come

La Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell’accompagnatore con il mezzo utilizzato per il trasporto sanitario del paziente, fino al luogo di ricovero in Italia. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi.

Esclusioni

Le spese di soggiorno dell’accompagnatore.

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g. Viaggio di un familiare

Quando

L’Assicurato è ricoverato in ospedale a seguito di infortunio dovuto a inci-dente della navigazione e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 10 giorni.

Come

La Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto ferroviario prima classe, o aereo classe economica, di andata e ritorno per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. L’Impresa terrà a proprio carico le spese dei biglietti.

Esclusioni

Le spese di soggiorno del familiare.

h. Consulenze mediche

Quando

In caso di infortunio in seguito a incidente della navigazione, è necessario valutare lo stato di salute dell’Assicurato per decidere quale sia la presta-zione più opportuna da effettuare in suo favore.

Come

Tramite un collegamento telefonico diretto effettuato dai medici della Strut-tura Organizzativa e l’Assicurato o il medico che l’ha in cura sul posto.

Istruzioni

Comunicare i l nome del l’eventuale medico curante ed i l suo recapito telefonico.

i. Interprete o legale a disposizione

Quando

a. L’Assicurato in caso di ricovero in ospedale per infortunio o arresto o minaccia di arresto all’estero in seguito a incidente della navigazione, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale;

b. l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto all’estero in seguito a incidente della navigazione, necessita di assistenza legale.

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Come

a. La Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete. L’Impresa terrà a proprio carico i costi dell’interprete fino ad un massimo di 8 ore lavorative;

b. la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato un legale. L’Impresa potrà anticipare all’Assicurato per tale prestazione fino ad un massimo di euro 520,00 per sinistro. L’onorario del legale resta a carico dell’Assicurato.

j. Anticipi di denaro

Quando

a. L’Assicurato, a seguito di incendio, furto dell’unità, guasto, avaria o incidente della navigazione, non può provvedere direttamente e imme-diatamente a pagare le spese che ne derivano;

b. l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto all’estero, in seguito a incidente della navigazione in cui sia coinvolta l’unità assi-curata, è tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non può provvedere direttamente ed immediatamente.

Come

La Struttura Organizzativa provvederà:

a. a titolo di prestito gratuito a pagare in nome e per conto dell’Assicurato le spese fino a euro 260,00 complessive per sinistro;

b. a versare all’estero la cauzione penale per conto dell’Assicurato, a titolo di prestito gratuito, fino a euro 3.620,00 per sinistro.

Esclusioni

Nei casi in cui il trasferimento di valuta all’estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia e qualora l’Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

Istruzioni

Nei casi in cui il trasferimento di valuta all’estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e qualora l’Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa, anche per mezzo di persona da lui indicata, adeguate garanzie di restituzione.

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Art. 2 - Limite per anno assicurativo

Ciascuna prestazione di assistenza non è fornita più di tre volte per anno assicurativo.

Art. 3 - Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni e le deroghe riportate nelle singole presta-zioni, valgono inoltre le condizioni di seguito riportate.

- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

a. gare motonautiche e relative prove ed allenamenti;

b. guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, scioperi, terremoto, maremoto, allu-vione, inondazione, eruzione vulcanica, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c. dolo dell’Assicurato;

d. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;

e. tentato suicidio o suicidio.

- Non sono fornite le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

- L’Impresa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento dalle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile che impedisca o limiti o ritardi l’erogazione della prestazione.

- Ogni diritto nei confronti dell’Impresa, derivante dalla presente Polizza, si prescrive entro il termine tassativo di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.

- Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

- Le prestazioni non sono dovute per le imbarcazioni che l’Assicurato sottopone ad uso improprio.

- All’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

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- Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Codice della Navigazione.

Art. 4 - Modalità per la richiesta di assistenza

Nel caso in cui l’Assicurato si trovi in una delle situazioni sopra descritte ed abbia necessità di usufruire di una delle prestazioni oggetto della presente Sezione, dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24,

al Numero Verde 800 880 880o al numero 02 58 286 701 (per le chiamate dall’estero)

Per chiamare la Struttura Organizzativa in teleselezione da alcuni paesi europei, comporre i seguenti numeri:

Cipro 00 390 258 241

Croazia 99 390 258 241

Francia 19 390 258 241 (solo da alcune località)

Grecia 00 390 258 241

Slovenia 00 390 258 241

Spagna 07 390 258 241

Svizzera 00 390 258 241

nel caso in cui l’Assicurato si trovi nel l’impossibi l i tà di te lefonare, la richiesta potrà essere effettuata tramite telefax al numero 02 58 477 201 o telegramma a EUROPASSISTANCE - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Nel corso della navigazione il collegamento con la Struttura Organizza-tiva può essere effettuato tramite le stazioni radio costiere utilizzando le frequenze VHF o HF sui canali prestabiliti e richiedendo il successivo collegamento telefonico con il 58.241. Qualsiasi corrispondenza relativa a questo servizio dovrà essere inviata a:

EUROPASSISTANCE - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

Per guadagnare tempo, alla prima chiamata comunicare con precisione:

- la natura del problema (sanitario o tecnico);

- il cognome e nome;

- il numero della polizza;

- indirizzo del luogo da cui si effettua la chiamata e recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà richiamare nel corso dell’assistenza.

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Inoltre l’Assicurato dovrà seguire attentamente le istruzioni per la richiesta di assistenza indicate per ogni prestazione.

Importante

Ogni prestazione deve essere sempre richiesta alla Struttura Organiz-zativa che interverrà direttamente.

Art. 5 - Colpa grave

Verrà prestata assistenza anche se gli eventi per i quali sono previste le prestazioni sopraindicate sono determinati da colpa grave dell’Assicurato.

Art. 6 - Sostituzione del contratto per cambio dell’unità assicurata

Nel caso di sostituzione dell’unità assicurata per vendita, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata per l’unità sostituita sia resa valida per un altra unità di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione di beni.

L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto e procede all’eventuale conguaglio del premio.

Art. 7 - Durata ed efficacia dell’assicurazione

L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

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Art. 1 - Oggetto assicurato

L’unità da diporto è costituita da scafo, apparato motore, impianto elet-trico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (partita «a-corpo» della polizza).

L’unità da diporto comprende anche le seguenti altre partite purché ne siano indicate in polizza le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del rischio:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio e audiovisivi stabil-mente fissati all’unità da diporto (partita «b-dotazioni» della polizza);

- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita «a-corpo» (partita «c-vele extra» della polizza);

- battelli di servizio e/o motori di servizio (partita «d-battelli e/o motori di servizio» della polizza).

Sezione D - Assicurazione per danni all’unità da diporto

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aSi intendono sempre esclusi dall’assicurazione oggetti personali quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparec-chiature fotografiche e da ripresa;

- attrezzature da pesca e da immersione subacquea;

- computer, videogiochi, telefoni cellulari;

- biciclette, ciclomotori, moto d’acqua (salvo che non rappresentino unico mezzo di salvataggio dell’unità da diporto);

- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;

- oggetti d’arte e d’antiquariato.

Art. 2 - Somma assicurata

La somma assicurata è quella indicata nella polizza. Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita «a-corpo», salvo che sia provata, alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle partite «b», «c», «d».

Agli effetti dell’art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente non equivalgono a stima.

Art. 3 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante quando l’unità da diporto è usata per la navigazione da diporto senza fini di lucro durante:

- la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;

- le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;

- la giacenza senza persone a bordo:

- in porto;

- in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola);

- nelle acque interne;

- a terra;

- l’alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell’ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;

- l’ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico dell’Impresa;

purché l’unità da diporto e il Comandante/Conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

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Qualora l’assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia “A” e l’unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nella polizza, I’assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia “B”.

Art. 4 - Rischi assicurati

L’Impresa assicura i danni materiali e diretti subiti dall’unità da diporto descritta nella polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nella stessa.

“A” - MAESTRALE

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l’abbandono.

L’assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:

a. i danni allo scafo e ad altre parti dell’unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c) e d) sono indennizzabili in quanto siano conse-guenza di qualsiasi avvenimento;

b. i danni all’apparato motore ed all’impianto elettrico sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell’unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;

c. i danni alle vele sono indennizzabili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, incaglio, urto o collisione dell’unità da diporto;

d. i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto e rapina.

“B” - LIBECCIO

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l’abbandono.

I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto e rapina.

“C” - GRECALE

La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l’abbandono esclusi i casi di furto e rapina.

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aSono comprese inoltre nell’assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso d’assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

Art. 5 - Rischi esclusi

Per le garanzie “A”, “B” e “C”, previste dall’ar t. 4 (Rischi assicurati) sono esclusi dall’assicurazione i danni derivanti da:

a. dolo del Contraente, dell’Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l’unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del Conducente/Comandante e dell’equipaggio dell’unità da diporto;

b. colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l’unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche Conducente/Comandante dell’unità da diporto, I’Impresa risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 del Codice della Navigazione);

c. insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell’unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea, sia stagionale, in acqua o a terra;

d. innavigabilità dell’unità da diporto, deficiente manutenzione, usura, vizi occulti, errori di progetto e difetti di costruzione;

e. alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;

f. atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di sciope-ranti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l’esercizio del lavoro;

g. guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o deten-zione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati; atti di pirateria;

h. radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall’utilizzazione di combu-stibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque peri-colosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impie-ghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

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La garanzia non vale:

i. quando l’unità da diporto venga usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove;

e inoltre, per le garanzie “A” e “B”, previste dall’art. 4 (Rischi Assicurati)

l. quando, in caso di furto, l’unità da diporto e/o gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all’unità da diporto stessa, inclusi i battelli di servizio, non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra), ovvero l’Assicurato non dimostri di aver stipulato un contratto di ormeggio, dietro corri-spettivo, per l’unità da diporto assicurata ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno anti-furto. Il suddetto disposto non vale per i mezzi di salvataggio quando l’unità da diporto si trova con persone a bordo;

m. per i danni all’apparato motore a seguito di ostruzione dell’impianto di raffreddamento o delle prese a mare.

Infine per la garanzia “A”, prevista dall’art. 4 (Rischi Assicurati), sono esclusi dall’assicurazione:

n. i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;

o. i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conse-guenza di urto, collisione, incaglio;

p. i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Art. 6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l’Assicurato, pena la decadenza della copertura assicu-rativa, è tenuto a:

a. procedere alla messa in sicurezza dell’unità da diporto prendendo tutte le misure necessarie (art. 1914 del Codice Civile) per evitare o diminuire il danno. Ogni eventuale intervento diretto dell’Impresa a salvaguardia dell’unità da diporto non pregiudica i suoi diritti e non vale quale ammis-sione di risarcibilità del sinistro;

b. astenersi:

• dal concordare qualsiasi compenso senza preventiva autorizzazione scritta dell’Impresa con gli eventuali salvatori o recuperatori;

• dall’effettuare operazioni di rimozione del relitto salvo disposizioni urgenti delle Autorità competenti.

L’Impresa non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell’unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori;

c. far pervenire all’Impresa avviso scritto, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicu-rato ne sia venuto a conoscenza.

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aIl predetto avviso all’Impresa deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l’indicazione esatta di dove si trova l’unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell’inizio delle riparazioni;

d. compiere gli atti necessari per salvaguardare l’azione di rivalsa dell’Im-presa contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1916 del Codice Civile.

Su richiesta ed a rischio e spese dell’Impresa devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;

e. far pervenire all’Impresa nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di «Avvenimento straordinario» fatta tempestivamente all’Au-torità Marittima (all’Autorità Consolare se all’estero) all’arrivo in porto ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e successive modificazioni.

Nei casi di furto, rapina ed altri sinistri derivanti da reato, deve inoltre far pervenire all’Impresa copia della denuncia fatta all’Autorità Giudiziaria o ai competenti Organi di Polizia. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero la denuncia deve essere reiterata all’Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata all’Impresa.

Art. 7 - Accertamento del danno

L’Impresa ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione e della rimozione del relitto.

Art. 8 - Limite di indennizzo e spese ammesse al risarcimento

Il limite massimo dell’obbligazione dell’Impresa è pari alla somma assicu-rata, salvo quanto previsto dall’art. 2. Il valore indicato in polizza per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali.

Art. 9 - Perdita totale

Fermo il limite indicato nell’articolo che precede, l’indennizzo per perdita totale dell’unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro. Si ha la perdita totale quando sia perduto il «corpo» dell’unità da diporto (partita. «a» di polizza) e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

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Art. 10 - Abbandono

L’Assicurato può abbandonare l’unità da diporto all’Impresa ed esigere l’indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l’unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l’unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;

- l’unità da diporto si presume perita ai sensi dell’art. 162 del Codice della Navigazione;

- l’ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall’unità di diporto raggiunge il valore commerciale dell’unità stessa al momento del sinistro.

Dall’indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Art. 11 - Danni parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a indennizzo solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell’Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 del Codice della Navigazione).

L’indennizzo per danni parziali è soggetto alla «regola proporzionale» prevista dall’art. 1907 del Codice Civile nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell’unità da diporto al momento del sinistro.

Art. 12 - Franchigie e scoperti

Gli indennizzi che risultassero dovuti dall’Impresa, ad eccezione della perdita totale e dell’abbandono, saranno pagate previa deduzione della seguente franchigia fissa, che rimane a carico dell’Assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento:

- somma assicurata fino a euro 200.000,00;

- unità da diporto fino a 9 anni di età: 0,75%, da calcolarsi sulla somma assicurata, con il massimo di euro 750,00 ed il minimo di euro 200,00;

- unità da diporto oltre 9 anni di età: 1,25%, da calcolarsi sulla somma assicurata, con il massimo di euro 1.000,00 ed il minimo di euro 200,00;

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a- somma assicurata

- oltre euro 200.000,00 e fino a euro 400.000,00 euro 1.500,00

- oltre euro 400.000,00 e fino a euro 500.000,00 euro 2.000,00

- oltre euro 500.000,00 e fino a euro 600.000,00 euro 2.500,00

- oltre euro 600.000,00: franchigia superiore da stabilire con patto speciale.

Nei seguenti casi gli indennizzi saranno decurtati di uno scoperto del 20%, dell’importo indennizzabile - che rimane a carico dell’Assicurato - se supe-riore alle predette franchigie:

a. perdita totale o abbandono dell’unità da diporto costruita in ferrocemento;

b. sottrazione totale o parziale di unità da diporto in conseguenza di furto e rapina: ma, ove l’evento non sia accaduto all’interno di un porto dotato di guardiania anche notturna e di funzionante impianto di videosorve-glianza, lo scoperto viene elevato al 30%;

c. perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro-bordo o entrofuoribordo:

- a benzina;

- diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffredda-mento ad acqua;

d. danni parziali derivanti dall’eventuale estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva D) «Regate Veliche»;

e. perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo.

Art. 13 - Rinuncia alla rivalsa contro il Comandante o il Conducente

L’Impresa rinuncia alla rivalsa contro il Comandante/Conducente dell’unità da diporto.

Art. 14 - Pagamento dell’indennizzo

L’Impresa pagherà l’indennizzo a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compresa la relazione di perizia.

In caso di furto e rapina andrà prodotto il «certificato di chiusa inchiesta» qualora richiesto dall’Impresa e, in caso di perdita totale e furto totale, l’estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell’u-nità da diporto, se immatricolata o soggetta ad iscrizione.

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In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall’accettazione dell’abbandono da parte dell’Impresa o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell’abbandono stesso.

In caso di sinistro per il quale, da parte dell’Autorità Marittima, Giudiziaria od Amministrativa, siano in corso procedimenti per l’accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà dell’Impresa di sospendere la liquidazione degli indennizzi che potessero essere dovuti all’Assicurato, fino a chiusura dell’inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Art. 15 - Alienazione dell’unità da diporto

In caso di trasferimento di proprietà dell’unità da diporto a qualsiasi titolo, l’as-sicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che l’Impresa abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità da diporto di proprietà dell’Assicurato previo conguaglio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del solo premio (al netto di addizionale di gestione ed imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto, da conteggiarsi dalla data in cui l’assicuratore è stato messo a conoscenza della vendita.

Art. 16 - Durata ed efficacia dell’assicurazione

L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Condizioni aggiuntive

Sono operanti, solo se espressamente richiamate in polizza e se sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata nella polizza stessa (garanzia “A” oppure “B” oppure “C”), e sono soggetti alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalla presente Sezione di polizza.

D. Regate veliche

A parziale deroga di quanto previsto all’art. 5 lettera i) della presente Sezione, si conviene di estendere la validità dell’assicurazione durante la partecipazione dell’unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela:

- con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali;

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a- con scafo o albero in carbonio;

- multiscafi;

- prototipi.

Alle suindicate definizioni si attribuisce il seguente significato.

Armamento frazionato

Quando l’attacco dello strallo di prua dell’albero è posizionato ad una altezza inferiore del 95% della lunghezza dell’albero stesso, misurata dalla coperta.

Crocette acquartierate

Le crocette dell’albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è maggiore o uguale a 21 gradi.

Sartie volanti

Le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell’albero ad armamento frazio-nato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l’albero non è dotato di crocette acquartierate.

L’assicurazione è prestata:

D-1. negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta (“A” o “B” o “C”). Nel caso di scelta della forma di garanzia “A” i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell’unità da diporto;

oppure

D-2. esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia “A”, nei limiti della stessa. I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker, gennaker o similari di ugual tessuto e comunque non inferiti sullo strallo e i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.

I suddetti patti speciali (D-1 e D-2) non valgono durante la normale naviga-zione. L’indennizzo che risultasse dovuto dall’Impresa sarà soggetto all’ap-plicazione dello scoperto e della franchigia previsti dall’art. 12.

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E. Locazione con equipaggio e/o scuola vela/guida

A parziale deroga di quanto previsto all’art. 3 della presente Sezione, si conviene di estendere la validità dell’assicurazione all’unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di noleggio (locazione con equipaggio) ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso che preveda a bordo la presenza di una o più persone stabilmente incari-cate alla gestione dell’unità da diporto stessa.

Si conviene altresì di estendere la validità dell’assicurazione all’unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

F. Locazione a scafo nudo (senza equipaggio)

A parziale deroga di quanto previsto all’art. 3 della presente Sezione, si conviene di estendere la validità dell’assicurazione all’unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione a scafo nudo (locazione senza equipaggio). La franchigia di polizza si intende automaticamente raddoppiata.

G. Rinuncia all’azione di rivalsa per danni da incendio

L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimes-saggio presso il quale si trova l’unità da diporto per danni allo stesso imputabili - salvo in caso di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell’unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l’azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

H. Trasferimenti terrestri

A parziale deroga di quanto previsto all’art. 3 della presente Sezione, si conviene di estendere la validità dell’assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell’unità da diporto effettuati per ferrovia o a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell’ambito dei Paesi europei di cui all’art. 2 delle Norme Comuni a tutte le Sezioni. Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

I. Eventi socio-politici

In deroga a quanto previsto dall’art. 5 lettera f ) della presente Sezione, si conviene di estendere la validità dell’assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti

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ao di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l’esercizio del lavoro.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di coper-tura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comu-nicato tale recesso.

L. Estensione dei limiti di operatività

I limiti di navigazione di cui all’art. 2 delle Norme Comuni a tutte le Sezioni vengono estesi alle coste orientali dell’Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie, nonché alle acque territoriali atlantiche di Francia, Portogallo e Spagna. Vengono estesi altresì alle acque mediterranee dei paesi africani, della Turchia nonché alle acque internazionali del Mar Nero e alle acque territoriali della Turchia bagnate dal predetto mare.

K. Altri danni all’apparato motore ed all’impianto elettrico(Solo per la garanzia tipo “A” e per unità di valore assicurato superiore a euro 200.000,00)

Premesso che il Contraente dichiara che l’apparato motore dell’unità da diporto è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o protezione in caso di surriscaldamento, l’assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all’apparato motore ed all’impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell’apparato motore a seguito di ostru-zione dell’impianto di raffreddamento o delle prese a mare.

La presente estensione comprende altresì i danni parziali all’apparato motore ed all’impianto elettrico conseguenti a vizio occulto non ricondu-cibili alla garanzia prestata dal produttore, ferma l’esclusione delle parti affette da vizio.

Gli indennizzi che risultassero dovuti dall’Impresa, per questa estensione di garanzia, saranno pagati previa deduzione dello scoperto del 30% che rimane a carico dell’Assicurato, se superiore alla franchigia.

M. Acque non protette

In parziale deroga all’art. 3 della presente Sezione, la garanzia è operante anche quando l’unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle ore diurne.

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Restano ferme le esclusioni di cui all’art. 5 della presente Sezione.

N. Alluvione, inondazione, terremoto ed eruzione vulcanica

In deroga all’art. 5 lettera e) della presente Sezione, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione, inondazione, terremoto ed eruzione vulcanica.

P. Bagagli ed oggetti personali

In parziale deroga all’ar t. 1 della presente Sezione, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrez-zature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclo-motori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, f iltri, lampeggiatori, batterie, ecc.), sono considerati quale unico oggetto.

Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d’arte e di antiquariato.

L’assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell’Assicurato e dei loro familiari e si trovino sull’unità da diporto descritta in polizza.

I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l’unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, urto, colli-sione, affondamento, sommersione o allagamento dell’unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalla presente Sezione.

Gli indennizzi saranno pagati in base al valore commerciale degli oggetti perduti danneggiati previa deduzione dello scoperto del 20% dell’importo indennizzabile e con limite di euro 250,00 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell’unità da diporto.

Q. Deroga alla regola proporzionale per danni parziali

In deroga all’art. 11, terzo comma, della presente Sezione, agli indennizzi per danni parziali non verrà applicata la «regola proporzionale» prevista dall’art. 1907 del Codice Civile, nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell’unità da diporto al momento del sinistro fino al limite del 20%.

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Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione

L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determi-nati (in seguito denominati danni materiali), involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi definiti alle lettere A), B) e C), per i quali è stipulata l’assicurazione, con riguardo all’unità da diporto indicata in polizza.

Si conviene che la garanzia opera esclusivamente per i rischi che rientrano nella combinazione indicata in polizza tra quelle seguenti:

Combinazione 1) C (Navigazione a vela)

Combinazione 2) A+B (Giacenza a terra e Ricorso terzi)

Combinazione 3) A+B+C (Navigazione a vela, Giacenza a terra e Ricorso terzi)

L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa deri-vare all’Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette all’attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali debba rispon-dere ai sensi dei legge.

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Sezione E - Assicurazione per la responsabilità civile dell’unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore

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L’assicurazione vale, nell’ambito del limite per danni a cose, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conse-guenti ad un sinistro risarcibile ai termini del precedente comma.

A. Giacenza a terra

L’Impresa assicura la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni invo-lontariamente cagionati a terzi da urto, collisione o caduta dell’unità da diporto quando la stessa si trovi in giacenza a terra, nonché in conseguenza delle operazioni di alaggio, varo e trasporto sulla terraferma.

Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 del Codice, sono inoltre esclusi i danni:

- al mezzo che effettua l’alaggio, il varo e il trasporto dell’unità da diporto sulla terraferma;

- da circolazione provocati dal mezzo che trasporta l’unità da diporto o provocati da caduta dell’unità da diporto trasportata;

- ai dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato addetti al servizio dell’u-nità da diporto e a coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e trasporto dell’unità da diporto sulla terraferma.

La presente garanzia opera con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500,00 per ogni sinistro.

B. Ricorso terzi

L’Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall’incendio dell’unità da diporto descritta in polizza quando la stessa non si trovi in navigazione.

Restano ferme le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 del Codice. La presente garanzia opera con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500,00 per ogni sinistro.

C. Navigazione a vela

L’Impresa assicura la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni invo-lontariamente cagionati a terzi dall’unità da diporto descritta in polizza quando la stessa navighi con il solo ausilio delle vele, e sempreché la navi-gazione non avvenga contro la volontà di chi ha diritto di disporre dell’unità da diporto stessa.

Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 del Codice, non sono altresì considerati terzi:

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- le persone che prendono parte alle manovre dell’unità da diporto o alle attività lavorative in genere, indipendentemente dai rapporti contrattuali con il Contraente/Assicurato;

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione;

- i dipendenti dell’Assicurato, del Conducente/Comandante, addetti al servizio dell’unità da diporto indicata in polizza.

La presente garanzia non comprende inoltre i danni cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli cagionati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell’unità da diporto indicata in polizza.

L’assicurazione non vale:

- se l’unità da diporto indicata in polizza è condotta da persona non munita della prescritta patente di abilitazione e degli altri requisiti richiesti dalla Legge e in ogni caso se la stessa è condotta da persona di età inferiore a 16 anni;

- durante la partecipazione a gare e relativi allenamenti e prove;

- nel caso in cui l’unità da diporto indicata in polizza sia adibita a scuola di vela.

Art. 2 - Pluralità di assicurati

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarci-mento restano ad ogni effetto unici anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest’ultimo - sempre nei limiti conve-nuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

Art. 3 - Navigazione in acque interne

A parziale deroga dell’art. 1 della presente Sezione E, resta convenuto che relativamente ai danni materiali, diretti ed indiretti, derivanti da urto ad attrezzature ed infrastrutture, moli, banchine, pontili fissi o mobili e verificatisi durante la navigazione in acque interne la garanzia opera con l’applicazione di una franchigia di euro 1.500,00.

Art. 4 - Esclusioni

L’assicurazione non comprende i danni:

a. da sabotaggio, sciopero, causa di forza maggiore, disposizioni di Pubblica Autorità;

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b. direttamente o indirettamente causati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;

c. causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intra-presa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Per “atto di terrorismo” s’intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Art. 5 - Rischi atomici e danni all’ambiente

Sono esclusi dall’assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall’im-piego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di parti-celle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di parti-celle atomiche.

Sono esclusi altresì dall’assicurazione i danni, di qualunque natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:

a. inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;

b. inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;

c. interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d’acqua;

d. alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 6 - Variazione nella persona dell’Assicurato e alienazione dell’u-nità da diporto

Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l’erede o con gli eredi cui sia stata asse-gnata l’unità da diporto indicata in polizza.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi del Contraente all’Impresa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

In caso di alienazione dell’unità da diporto indicata in polizza, il Contraente deve darne comunicazione all’Impresa e trasmettere all’acquirente l’obbligo di continuare il contratto.

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L’assicurazione, se il premio è stato pagato, continua a favore dell’acquirente per quindici giorni da quello dell’alienazione. Trascorso questo termine, se l’acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l’assicurazione cessa.

Art. 7 - Assicurazioni complementari

Il Contraente deve dare comunicazione all’Impresa della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione.

Art. 8 - Denuncia dei sinistri

Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.

L’Assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente all’Impresa ogni istanza di mediazione ricevuta, rilasciando ove richiesto dalla Società idonea procura per la partecipazione alla mediazione stessa.

Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa ed Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

L’Impresa non riconosce peraltro spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, Contraente ed Impresa possono

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recedere dal contratto dandone avviso all’altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso esercitato dall’Impresa ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l’Impresa mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpre-tati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 11 - Proroga dell’assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Condizioni particolari

Sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza e se sia stato pagato il relativo sovrapremio, e sono soggetti alle prescrizioni, delimita-zioni ed esclusioni previste dalla presente Sezione E.

D. Regate veliche

A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1 lettera C) della presente Sezione, si conviene di estendere la validità dell’assicurazione alla partecipazione dell’u-nità da diporto alle regate veliche, compresi relativi allenamenti e prove.

E. Estensione dei limiti di operatività

I limiti di navigazione di cui all’art. 2 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni vengono estesi alle coste orientali dell’Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie, nonché alle acque territoriali atlantiche di Francia, Portogallo e Spagna. Vengono estesi altresì alle acque mediterranee dei Paesi africani e della Turchia, nonché alle acque internazionali del Mar Nero ed a quelle della Turchia bagnate da quest’ultimo mare.

F. Scuola di vela

A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1 lettera C) della presente Sezione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all’unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela, durante la conduzione dell’allievo, purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di Legge.

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