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1 LIBRO BIANCO SUL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA UNO SPACCATO - ALL’OMBRA DI GRANDI INTERESSI ECONOMICI - DI MALA AMMINISTRAZIONE, DI OSCURI RAPPORTI TRA PUBBLICO E PRIVATO, DI VIOLAZIONE DI NORME, DI DELEGITTIMAZIONI ED INTIMIDAZIONI RITORSIVE, DI PARERI MIRATI DELL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE, DI MOLTIPLICAZIONI DI UFFICI E DI ELARGIZIONI DI LAUTE PREBENDE PREELETTORALI. ********** PREMESSA A cinque anni dalla legge di riforma della Pubblica Amministrazione regionale, la n. 10 del 2000, l’apparato burocratico offre un’immagine sempre più antitetica ai principi ispiratori della legge stessa, sia per quanto riguarda la struttura mastodontica raggiunta che il cattivo funzionamento complessivo, con una desolante

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LIBRO BIANCO SUL DIPARTIMENTO

TERRITORIO E AMBIENTE DELLA

REGIONE SICILIANA

UNO SPACCATO - ALL’OMBRA DI GRANDI

INTERESSI ECONOMICI - DI MALA

AMMINISTRAZIONE, DI OSCURI RAPPORTI TRA

PUBBLICO E PRIVATO, DI VIOLAZIONE DI NORME,

DI DELEGITTIMAZIONI ED INTIMIDAZIONI

RITORSIVE, DI PARERI MIRATI DELL’UFFICIO

LEGISLATIVO E LEGALE, DI MOLTIPLICAZIONI DI

UFFICI E DI ELARGIZIONI DI LAUTE PREBENDE

PREELETTORALI.

**********

PREMESSA

A cinque anni dalla legge di riforma della Pubblica

Amministrazione regionale, la n. 10 del 2000, l’apparato

burocratico offre un’immagine sempre più antitetica ai

principi ispiratori della legge stessa, sia per quanto riguarda

la struttura mastodontica raggiunta che il cattivo

funzionamento complessivo, con una desolante

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penalizzazione della tanto declamata efficienza ed efficacia

dell’azione amministrativa e con un’impennata vorticosa

della spesa.

Altro che snellimento delle strutture ed eliminazione

degli sprechi, altro che compattazione ed omogeneizzazione

delle competenze, altro che separazione del potere politico

dalle funzioni di gestione amministrativa, altro che

affermazione dei principi di autonomia ed imparzialità nei

procedimenti: lo spettacolo offerto è proprio tutto l’opposto,

dalla dilatazione e polverizzazione dei compiti alla

proliferazione e duplicazione degli uffici (sia interni ai

Dipartimenti che speciali), il tutto condito con assegnazioni

degli incarichi dirigenziali senza criteri di trasparenza e di

motivazioni e con i mai dismessi tentativi di ingerenza e di

condizionamento dei procedimenti.

Questo Libro bianco vuole offrire la testimonianza di

uno spaccato di situazioni ed avvenimenti verificatisi negli

ultimi due anni al Dipartimento Territorio e Ambiente

dell’omonimo Assessorato Regionale, assurti negativamente

anche alla cronaca degli organi di stampa ed alcuni dei

quali attualmente oggetto di indagini dell’Autorità

Giudiziaria, come esempio del clima pesante, intimidatorio

e punitivo in cui si trova spesso costretto ad operare chi ha

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soltanto il “torto” di fare quotidianamente il proprio dovere

d’ufficio nel rispetto delle norme e della legalità.

Il Libro mette a fuoco, principalmente, le vicende

connesse al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in

atmosfera delle Distillerie Bertolino (Partinico) e Trapas

(Petrosino) da parte dei Dirigenti Chimici del Servizio 3 del

Dipartimento, Dott. Gioacchino Genchi e Dott. Alessandro

Pellerito, contro il cui legittimo operato, oltre alle due Ditte,

si sono ripetutamente mossi, a vario titolo e con ogni

mezzo a disposizione, Dirigenti Generali, Assessori,

Presidente della Regione, Capo di Gabinetto del Ministero

dell’Ambiente e persino la Segreteria del Ministro

Giovanardi (!), in una vorticosa escalation di azioni e

comportamenti tendenti a delegittimare ed isolare

pericolosamente i due Dirigenti non solo deferendoli per

provvedimenti disciplinari, ma additandoli a responsabili

persino agli occhi degli operatori del settore vitivinicolo.

Il Libro affronta anche la vicenda della costruzione e

delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera dei quattro

mega impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani -

impropriamente definiti termovalorizzatori – previsti dal

Piano dei Rifiuti a Palermo, Augusta, Paternò e

Casteltermini-Campofranco, sui quali i due Dirigenti del

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Servizio 3 avrebbero dovuto emanare il relativo

provvedimento di competenza, ma che, nel frattempo, li ha

portati ad evidenziare procedure quantomeno anomale da

parte della Struttura Commissariale per l’emergenza rifiuti e

la tutela delle acque, laddove questa ha già provveduto ad

adottare autorizzazioni ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97

(installazione e gestione impianti di smaltimento rifiuti)

senza il preventivo rilascio di quelle ex D.P.R. 203/88

(emissioni in atmosfera) come previsto per legge. Appare

superfluo ricordare che in capo alle decisioni dei due

Dirigenti del Servizio 3 si giocherebbe una partita di opere

dal costo di molte centinaia di milioni di euro, su cui è

altrettanto superfluo non ritenere che non vi sia stato fin

dall’inizio una specifica attenzione dei “poteri” a tutto

campo.

Infine, il Libro denuncia con estrema durezza il

cumulo di illegittimità, violazioni di legge e dei diritti

sindacali con cui è stata imbastita dal vertice politico ed

amministrativo dell’Assessorato la manovra di fittizia

ristrutturazione del Dipartimento Territorio e Ambiente, la

quale, oltre a manifestarsi di stretto stampo clientelare e

pre elettorale, viene a costituire “finalmente” l’occasione

per “saldare il conto” con i Dirigenti non duttili né malleabili

ai “poteri”.

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**********

La ristrutturazione del Dipartimento Territorio e

Ambiente

Il 07/07/05, con nota DTA n. 790, circa ad una settimana

dal suo insediamento e senza avere praticamente messo piede

in Assessorato, l’Avv. Lo Bue, subentrato al Dott. Marinese alla

direzione del Dipartimento Territorio e Ambiente, comunica a

tutti i Dirigenti che “…è emersa la necessità di effettuare una

ristrutturazione degli uffici ed una rivisitazione dei contratti

individuali di lavoro, al fine di ottimizzare l’uso delle risorse

umane disponibili e migliorare l’organizzazione degli uffici,

anche alla luce delle esperienze e dei risultati sinora

conseguiti…” e che “ai sensi dell’art. 96 della l.r. 26 marzo

2002, n. 2, entro 90 giorni dall’insediamento dello scrivente si

procederà alla revoca di tutti i contratti individuali di lavoro

già stipulati ed alla stipula di nuovi contratti”.

Contestualmente, l’Avv. Lo Bue chiede ai Dirigenti l’invio dei

propri curricula.

E’ bene tenere a mente quanto afferma l’Avv. Lo Bue in

relazione a quello che invece saranno i suoi comportanti ed il

suo operato futuri, contraddistinti da una serie impressionante

di decisioni organizzative illegittime, illogiche, arbitrarie, prive

di qualsiasi trasparenza, il tutto all’insegna della negazione

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dei principi più elementari e fondamentali di buona e corretta

amministrazione del pubblico denaro.

Il Dirigente generale “dimentica” di fornire le dovute

informazioni alle Organizzazioni Sindacali, incorrendo nella

prima di quella che diventerà nel giro di qualche mese una

lunga serie di violazioni delle relazioni sindacali.

Il 19/07/05, con nota DTA n. 827, l’Avv. Lo Bue,

imitando il passo del gambero, chiede a tutti i Dirigenti una

relazione illustrativa sull’attività svolta nel primo semestre

2005. Alla luce di questa richiesta, se pure ce ne fosse stato

bisogno, appare subito incomprensibile su quali basi e su quali

informazioni precedenti in suo possesso l’Avv. Lo Bue avesse

fondato la propria convinzione di ristrutturare il Dipartimento

per migliorarne l’organizzazione in rapporto ai risultati

conseguiti (a lui ovviamente sconosciuti).

Il 01/09/05, dopo un periodo di assoluta quiescenza,

l’Avv. Lo Bue convoca per il giorno 06/09/05 le Organizzazioni

Sindacali per “discutere” le modifiche al funzionigramma del

Dipartimento. Il documento, che egli stesso riferisce

candidamente essere stato redatto dall’Assessore Cascio,

viene distribuito all’inizio della riunione, suscitando le

proteste dei rappresentanti sindacali che lamentano la

mancata informazione preventiva.

Questa è la seconda violazione, in ordine di tempo, in cui

incorre l’Avv. Lo Bue nei rapporti sindacali in ordine alla

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mancata informazione preventiva. Inoltre, la redazione del

funzionigramma operata dall’Assessore Cascio, come

comunicato dall’Avv. Lo Bue, rappresenta una palese

ingerenza del potere politico in materia non più prevista dalla

legge, oltre che una precisa violazione della stessa.

Peraltro, lo stesso Dirigente Generale non appare

neppure in grado di motivare il contenuto della proposta né di

giustificare la proliferazione indiscriminata delle Aree e dei

Servizi ivi prevista. In realtà, il nuovo funzionigramma, per un

verso, palesa subito connotati di stampo apertamente

clientelare e pre elettorale, mentre, per un altro, sembra la

conferma definitiva alle voci che anticipavano la necessità di

dovere rimuovere quei Dirigenti “scomodi” già oggetto nei

mesi scorsi di maldestri tentativi di defenestrazione

(deferimento alla Commissione di disciplina ed alla Giunta di

Governo).

Il fatto è che, diventata insostenibile la posizione del

Dott. Marinese e non andati a buon fine i suoi tentativi,

bisognava trovare altre soluzioni per ristabilire “l’ordine”

all’interno dell’Assessorato e magari, con l’occasione, si

veniva a sfruttare la possibilità di piazzare nell’immediato un

po’ di poltrone (4 da aggiungere ai 10 esistenti) per Dirigenti

di provata “fede e fiducia” e se ne prenotava un altro cospicuo

60% (otto da aggiungere ai 14) da attivare in periodo di

scadenza elettorale. In un’unica operazione, quindi, si

“innocuizzava” qualche Dirigente “scomodo”, con ciò dando

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un segnale intimidatorio per gli altri, e si gonfiavano gli Uffici

del 120% (da 10 a 22) .

Ecco escogitarsi, allora, l’arrivo dell’Avv. Lo Bue,

fedelissimo ed organico dell’Assessore Cascio, ed il ricorso a

quello che può ben definirsi il famigerato art. 96 della l.r. 26

marzo 2002, n. 2, cioè l’arma dello spoil system della

dirigenza posta nelle mani del Dirigente Generale, ovverosia

del soggetto che è emanazione diretta del potere politico, il

tutto in una rappresentazione farsesca della pretesa

separazione del potere politico dalla gestione amministrativa.

Ma, per spiegare gli antefatti e trovare alcune delle radici

che stanno all’origine di questa manovra occorre fare un passo

indietro e ripercorrere alcune ben note vicende.

Il caso della Distilleria Bertolino

23/10/2003 Il Servizio 3 del Dipartimento Territorio e Ambiente,

competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in

atmosfera di pertinenza dell’Assessorato T.A. (Dott. Genchi,

Responsabile del Servizio, ed Ing. Lucia, Responsabile dell’Unità

Operativa S3-I “Autorizzazioni ex D.P.R. 203/88” nel periodo

maggio 2002 - novembre 2003, poi sostituito dal Dott. Pellerito)

comunica alla Distilleria l’inizio del procedimento amministrativo

volto alla revisione del D.A. n. 134/17, con il quale l’Assessorato, ai

sensi dell’art. 12 del D.P.R. 203/88, aveva autorizzato la Ditta al

proseguimento delle emissioni in atmosfera in quanto impianto

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preesistente al 1988, data di entrata in vigore del suddetto D.P.R.

La revisione si impone a causa del mutato quadro normativo

avvenuto con il D.M. 05/02/98 relativamente all’utilizzo come

combustibile del materiale denominato “vinacce esauste” e del

composto denominato “biogas”, proveniente dalla fermentazione di

rifiuti, in alcune caldaie.

Passano solo uno o due giorni ed il Dott. Genchi è convocato dal

Dirigente Generale del Dipartimento, Dott. Ignazio Marinese, che,

in termini perentori, gli chiede conto e ragione del motivo per cui si

voglia “chiudere” la Distilleria Bertolino e perché egli non sia stato

informato dell’iniziativa. Posto di fronte alle motivazioni dell’avvio

del procedimento amministrativo e preso atto di figurare, senza

essersene avveduto, tra gli indirizzi della missiva, il Dott. Marinese

provvede subito ad informare ed a rassicurare un interlocutore

telefonico. Questo episodio costituisce il primo tangibile

interessamento diretto del Dott. Marinese nel caso Bertolino e la

sua prima manifestazione di ostilità comportamentale nei confronti

del Dott. Genchi. E come considerare la stessa telefonata in diretta

se non una ostentata esibizione di sicurezza a dimostrazione della

disponibilità di importanti rapporti amicali.

12/01/2004 A seguito di sopralluoghi e riunioni effettuati con

rappresentanti della Provincia regionale di Palermo ed il

Dipartimento periferico dell’ARPA di Palermo, nonché per una serie

di inadempienze riscontrate a carico della Distilleria, il Servizio 3

diffida la Ditta a fornire la documentazione, mai esibita,

comprovante il possesso delle apparecchiature di controllo previste

dalla legge e le relative registrazioni delle concentrazioni dei

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parametri inquinanti. Il provvedimento riguarda anche l’utilizzo

come combustibile delle sostanze sottoposte al regime del D.M.

05/02/98 (vinacce, buccette e biogas) in assenza dei previsti

analizzatori automatici in continuo. C’è da rilevare che nel corso

delle verbalizzazioni dei sopralluoghi anzidetti la titolare della

Distilleria ostenta un atteggiamento apertamente intimidatorio e di

ricerca della rissa, arrivando a definire il funzionario responsabile

della Provincia come persona che “si prostituisce sulla stampa”.

Nel corso delle riunioni emerge un’unità di vedute e di convinzioni

tra il Servizio 3 e gli altri Enti (Provincia, Dipartimento ARPA di

Palermo e USL) riguardo alla normativa da applicare alle caldaie

Marchesi e Girola, nonchè all’essiccatore, cioè il D.M. 05/02/98.

19/01/2004 La Distilleria presenta un ricorso gerarchico al Dott.

Marinese contro la diffida, le cui controdeduzioni sono affidate al

Servizio 3.

Nella stessa mattinata, mentre è in corso un accertamento ispettivo

presso la Distilleria da parte della Polizia Provinciale su incarico del

Servizio 3, il Dott. Marinese convoca nella sua stanza il Dott.

Genchi ed alla presenza della titolare della Distilleria manifesta con

tono acceso e risentito il suo aperto dissenso sull’operazione in

atto. Il Dott. Genchi fa presente l’inopportunità di discutere

questioni d’ufficio in presenza della controparte. La sig.ra Bertolino,

quasi da “padrona di casa”, incoraggiata dal clima creatosi, si lancia

persino in affermazioni provocatorie riguardo la professionalità di

chimico del Dott. Genchi, nell’assenza più totale di un qualsiasi

accenno d’intervento da parte del Dott. Marinese. Dopo un duro

scontro verbale il Dott. Genchi ritiene di non dovere più proseguire

la discussione e si allontana.

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L’episodio stigmatizza bene il tipo di rapporti ostentati dal Dott.

Marinese e dalla sig.ra Bertolino e, ancor più, il clima pesante di

prevaricazione e l’ingerenza autoritaria che si cerca di imporre sin

d’allora sulla conduzione del procedimento con aperta tracotanza.

18/02/2004 Nonostante l’accuratezza delle controdeduzioni fornite

dal Servizio 3, quale unico Organo competente in materia, che

conclude per il rigetto del ricorso gerarchico, il Dott. Marinese, con

D.D.G. n. 137, ne dispone invece il riesame e sospende gli effetti

della diffida del 12 gennaio. Il Dott. Marinese, infatti, aveva affidato

“altre” controdeduzioni a due dirigenti “terzi” dell’A.R.T.A., l’ing.

Sergio Lucia (da qualche mese ritenuto più idoneo dallo stesso

Dott. Marinese a ricoprire la carica di Responsabile dell’Unità

Operativa “Affari del Personale” con un raddoppio dell’indennità

stipendiale, da 7000 a 14000 euro) e l’ing. Giacomo Talluto

(Responsabile dell’Unità Operativa “Affari Generali” della Direzione,

mai occupatosi di inquinamento atmosferico). I due ingegneri non

solo hanno ritenuto fondato il ricorso, ma hanno rilevato – a loro

dire - anche la sussistenza di presunti atti illegittimi compiuti dal

Servizio 3. Tale atto sancisce l’inizio ufficiale della “stretta

collaborazione” tra il Dott. Marinese, l’Ing. Talluto e l’Ing. Lucia.

12/03/2004 Il Servizio 3 confuta punto per punto le argomentazioni

dei due “esperti” del Dott. Marinese, rilevandone incongruenze ed

errori macroscopici, oltre che ignoranza di questioni sia tecniche

che amministrative basilari. A questo punto il Dott. Marinese è in

possesso di tutti gli elementi di conoscenza per definire, con

rigetto, il ricorso gerarchico. Il Servizio gli comunica anche di avere

concluso il procedimento di revisione dell’autorizzazione alle

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emissioni della Distilleria e di stare predisponendo il relativo

Decreto.

18/03/2004 Il Servizio 3 concede alla Distilleria trenta giorni di

tempo per dotare il camino da 60 m dell’essiccatore dei misuratori

in continuo delle emissioni prodotte, vietando, nelle more, l’utilizzo

delle vinacce esauste come combustibile per l’alimentazione di

questo impianto.

23/03/2004 Come se non fosse a conoscenza di nulla, il Dott.

Marinese convoca per il 06/04/05 una conferenza di servizi per

definire il ricorso gerarchico. In realtà, il proposito, neppure mal

celato, è di ricevere un avallo dalla conferenza sul regime

normativo da applicare agli impianti termici della Distilleria che sia

diverso e molto più permissivo di quello previsto dal Servizio 3 al

fine di delegittimarne l’operato e le determinazioni.

24/03/2004 Il Servizio 3 comunica al Dott. Marinese che, dopo

mesi di attività istruttoria consistita in sopralluoghi e riunioni

tecniche con la maggior parte degli Enti invitati alla conferenza di

servizi, nonché a seguito di approfondita analisi della

documentazione acquisita agli atti, sta per emanare il Decreto di

revisione del D.A. 134/17 del 1995 della Distilleria. Sotto questo

aspetto il tema della conferenza appare superato, ma nel caso di

conferma della stessa, il Servizio 3 si impegnava ad illustrare

l’emanando provvedimento nel corso della riunione.

05/04/2004 Il Servizio 3 emana il DRS n. 368. Il provvedimento

prevede l’assoggettamento delle caldaie “Marchesi” e “Girola” e

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dell’essiccatore delle vinacce al regime del DM 05/02/98, già

automaticamente operante almeno dall’agosto 1999, e prescrive,

tra l’altro, il convogliamento e l’abbattimento delle emissioni diffuse

provenienti dall’accumulo all’aperto delle decine di migliaia di

tonnellate di vinacce. In breve, vinacce, buccette, fecce e

quant’altro dovevano essere stoccati in apposite strutture chiuse,

adottando tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione

delle esalazioni maleodoranti.

06/04/2004 La conferenza di servizi, presenti i rappresentanti

dell’A.S.L. n. 6, dell’A.R.P.A., della Provincia di Palermo, del

Sindaco di Partinico ed di altri funzionari dello stesso Comune, dei

Servizi 1 (“Acque e rifiuti”) e 3 dell’A.R.T.A., si pronuncia

all’unanimità sulla normativa da adottare per la disciplina delle

emissioni della Distilleria Bertolino, cioè il D.M. 05/02/98, in

perfetto accordo con il DRS n. 368 appena emanato ed illustrato

nel corso della riunione. Più volte il Dott. Marinese chiede un

pronunciamento chiaro ed inequivocabile, ed ogni volta lo riceve in

modo incontrovertibile, tanto da chiudere la conferenza

sottolineando “…allora siamo tutti d’accordo.” Il verbale è redatto in

stenografia da un funzionario portato dal Dott. Marinese. Nel corso

del dibattito il Dott. Marinese manifesta un atteggiamento

particolarmente ostile nei confronti del Dott. Genchi e del Dott.

Pellerito, soprattutto in relazione al DRS n. 368, di cui si dichiara

essere all’oscuro oltre che imbarazzato circa l’utilità della indizione

della conferenza. In realtà, il Dott. Marinese non riesce a

dissimulare il nervosismo per l’andazzo della riunione diverso dalle

sue aspettative, per il resto finge di non ricordare di essere stato

messo al corrente da 13 giorni che il DRS n. 368 sarebbe stato

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emanato prima della conferenza ed illustrato nella stessa. Al

termine, la collaboratrice del Dott. Marinese, Dott.ssa Spatafora si

lascia scappare un minaccioso “ne riparleremo dal punto di vista

amministrativo ! ”. Come si vedrà in seguito, di questa conferenza

di servizi la Direzione del Dipartimento fornirà via via 3 diversi

verbali e, a seguito di apposita richiesta del resoconto stenografico,

risponderà con un incomprensibile ed indecifrabile “non è mai

pervenuto” (!)

08/04/2005 La Distilleria Bertolino, a 48 ore dalla chiusura della

conferenza di servizi, presenta ricorso al TAR avverso il

provvedimento di diffida del 18/03/04.

19/04/2004 Il Sostituto del Dirigente Generale, Dott.ssa Maria

Adelaide Spatafora, invia la prima stesura del verbale della

conferenza del 6 aprile, dalla quale si evince il carattere unanime

delle conclusioni dei partecipanti.

20/04/2004 Il T.A.R. respinge la richiesta di sospensiva della Ditta

Bertolino avverso la nota di diffida del 18/03/04.

Lo stesso giorno, la Dott.ssa Spatafora, sulla base delle conclusioni

definite in sede della Conferenza di Servizi del 6 aprile e sulla base

del DRS n. 368, archivia, con DDG n. 429, il procedimento relativo

al ricorso gerarchico proposto dalla Distilleria Bertolino.

23/04/2004 Si tiene presso l’Assessorato una riunione, descritta

dalla stampa come “conferenza di servizi”, di cui manca la nota di

convocazione, non si conoscono il soggetto proponente ed i

soggetti ufficialmente partecipanti, né qualsivoglia verbale che

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riporti il contenuto delle questioni trattate. Nessuno di questi atti,

ammesso che siano stati mai redatti, sarà mai fornito, nonostante

esplicita richiesta.

Quel che è certo è che alla riunione partecipano il Presidente della

Regione, Salvatore Cuffaro, l’Assessore Mario Parlavecchio, la

Dott.ssa M. A. Spatafora, il Direttore dell’A.R.P.A. regionale, Ing.

Sergio Marino, il direttore del Reparto Chimico del D.A.P. di

Palermo, Dott. Luigi Librici, il Vice Commissario per l’emergenza

rifiuti, avv. Felice Crosta, ed un dirigente della stessa struttura

commissariale, Dott. Antonio Patella. Questa riunione “fantasma” si

rivelerà fondamentale nello sviluppo della vicenda.

Lo stesso giorno infatti la Dott.ssa Spatafora invita l’avv. Felice

Crosta ad esprimersi sulla questione oggetto della Conferenza di

Servizi del 6 aprile, facendo presente la necessità di dover chiudere

il ricorso gerarchico. La richiesta appare talmente strumentale e

fuori luogo che, nel sottoporgli il quesito, gli nasconde, persino, di

avere archiviato il ricorso tre giorni prima, con il DDG n. 429 del

20/04/04.

26/04/2004 L’avv. Crosta, con nota n. 8347, esprime il proprio

“parere”, ritenendo errata la classificazione delle vinacce esauste e

del biogas come rifiuti e facendo esplicito riferimento ad una nota,

a suo dire, del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

In realtà, quest’ultima non è altro che un “appunto” anonimo, su

carta intestata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretto al

Ministro dell’Ambiente, Matteoli, e proveniente dalla segreteria del

Ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi. In tale appunto

si “raccomanda” a Matteoli di intervenire sulla conferenza di servizi

indetta dal Dott. Marinese per evitare che si producessero

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provvedimenti amministrativi “penalizzanti” gli interessi della

Distilleria Bertolino. Giova ricordare il rapporto di parentela (cugini)

tra il Ministro Giovanardi e il Presidente dell’Associazione Distillatori

(AssoDistil).

28/04/2004 La Dott.ssa Spatafora invia la seconda stesura del

verbale della conferenza del 6 aprile. Si afferma che è venuta meno

l’unanimità delle conclusioni a cui si era pervenuti in conferenza,

poichè il parere del Vice Commissario F. Crosta, seppur in un

momento successivo, è in contrasto con l’opinione unanime dei

partecipanti. Inoltre, con la stessa nota si comunica che il carattere

“decisorio” della conferenza non sussiste più.

Nel verbale vengono introdotte modifiche sostanziali, quali, ad

esempio, le conclusioni unanimi della conferenza, che,

incredibilmente, si trasformano in un intervento conclusivo di 21

righe del Sindaco di Partinico. La Dott.ssa Spatafora, pertanto,

riapre un verbale chiuso 22 giorni prima e ne cambia le conclusioni.

28/04/2004 La Dott.ssa Spatafora invita il Dott. Genchi, nella

qualità di responsabile del Servizio 3, a riformulare - nel termine

perentorio di tre giorni - il D.R.S. n. 368, sulla base del D.P.C.M. 8

marzo 2002, che contiene limiti e prescrizioni più permissivi

rispetto al DM 05/02/98. La Dott.ssa si spinge, addirittura, ad

affermare che l’applicazione del D.P.C.M. è richiesta dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a promuovere l’appunto

anonimo prima ad “avvertenza” e poi ad “indirizzo” espressi dalla

stessa Presidenza del Consiglio. A sostegno delle sue tesi la

Dott.ssa cita le conclusioni a cui si sarebbe giunti nell’ambito della

“riunione” del 23 aprile 2004, che, a suo dire, sarebbe stata

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convocata dall’Assessore Parlavecchio alla presenza del Presidente

della Regione, Commissario delegato per l’emergenza rifiuti,

Salvatore Cuffaro.

29/04/2004 Il Dott. Genchi, nel contestare le tesi della Dott.ssa

Spatafora, argomenta una serie di motivazioni tra cui la non

competenza della struttura commissariale a rilasciare pareri ed il

fatto che lo scritto anonimo, in quanto tale, è privo di alcun valore

e tanto meno può definirsi un atto d’indirizzo ministeriale. Si

dichiara, quindi, impossibilitato a modificare contra legem il DRS n.

368 pena la violazione delle norme in materia di inquinamento

atmosferico e la mancata tutela dell’ambiente e delle popolazioni

esposte, cioè ad eseguire atti di favore nei confronti di un soggetto

privato, tutti elementi concorrenti alla commissione di reati.

04/05/2004 La Dott.ssa Spatafora avoca alla Direzione del

Dipartimento il procedimento autorizzatorio della Distilleria e

dispone che il dirigente responsabile dell’Unità Operativa di Base

(U.O.B.), Dott. A. Pellerito, responsabile del procedimento,

“predisponga uno schema di Decreto, a firma del Dirigente

Generale….entro e non oltre i due giorni dal ricevimento della

presente”. L’atto di avocazione è totalmente illegittimo, in quanto

manca del presupposto dell’ “inerzia” del Dirigente previsto dalla

legge (art. 7, lettera g, l.r. 10/2000).

06/05/2004 Anche il Dott. Pellerito comunica alla Dott.ssa

Spatafora la propria impossibilità di dare seguito alla sua richiesta

per gli stessi motivi già comunicati dal Dott. Genchi.

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18

07/05/2004 La Dott.ssa Spatafora, con DDG n. 503, ammette al

riesame il DRS n. 368, sospendendone l’efficacia, e riassoggetta la

Distilleria Bertolino ai limiti del D.A. n. 134/17 di dieci anni prima.

Inoltre onera l’ARPA di effettuare quei controlli sulle emissioni che

sono normalmente a carico delle ditte ! L’Ing. Lucia viene incaricato

di procedere al riesame del DRS n. 368 (senza alcun termine

perentorio). Come si vedrà, l’Ing. Lucia finirà il riesame dopo 6

mesi, in un tempo 60 volte maggiore a quello concesso al Dott.

Genchi e 90 volte maggiore a quello concesso al Dott. Pellerito,

concedendo alla ditta i limiti, ben più permissivi, del DPCM

08/03/2002. E’ persino superfluo osservare che gli asseriti motivi

d’urgenza paventati dalla Dott.ssa Spatafora sono inesistenti e

soltanto strumentali all’avocazione illegittima della pratica. Il

comportamento e le decisioni prese dalla Dott.ssa Spatafora

appaiono ancor più gravi se si pensa che appena il 20/04/05 il TAR

di Palermo aveva respinto la richiesta di sospensiva da parte della

Distilleria Bertolino negando proprio la sussistenza di motivi

d’urgenza !

28/05/2004 La Dott.ssa Spatafora invia la terza stesura del verbale

della conferenza del 6 aprile. In questa versione le conclusioni della

Conferenza non vengono più attribuite alla persona del Sindaco di

Partinico ma, esclusivamente, al Servizio 3. E’ successo, infatti, che

il Comune di Partitico ha inviato una durissima nota di protesta con

la quale sconfessa clamorosamente il secondo verbale, rilevando

che “l’ultima correzione da noi richiesta non è stata inserita

correttamente, stravolgendo completamente, nella parte finale del

verbale, le precisazioni da noi richieste, inserendo affermazioni a

carico del Sindaco Giordano che non solo lo stesso non ha fatto ma

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che vanno nel senso opposto a quanto abbiamo segnalato appunto

nella citata nostra nota a correzione.” Di fatto si dichiara che il

secondo verbale contiene dei falsi.

14/06/2004 Il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente – prof.

Paolo Togni – su richiesta dell’Assodistil (ricordarsi la parentela tra

il Ministro Giovanardi ed il presidente dell’Associazione, nonché

l’appunto anonimo) redige un “parere” sull’inquadramento giuridico

dei sottoprodotti della distillazione e relativi limiti di emissione in

atmosfera, che invia solo all’Assodistil e che perviene, il giorno

dopo, al Dott. Marinese tramite la Distilleria Bertolino. La richiesta

d’intervento contenuta nell’appunto anonimo del 26/04/05 si

materializza nella persona del prof. Paolo Togni. Per sapere di tutto

e di più su questo personaggio basta digitare il suo nome nel

motore di ricerca www.google.it

22/06/2004 Il Dott. Marinese, acquisito dalla Distilleria Bertolino

questo “parere” che egli fa passare come redatto dal Ministero

dell’Ambiente, intima al Servizio 3 di conformarsi all’atto di

indirizzo del Ministero.

08/07/2004 L’Ing. Vincenzo Galioto, responsabile dell’unità

operativa Opere depurative e fognarie dell’Assessorato, a seguito di

incarico conferito dal Dott. Marinese, relaziona, dopo un

sopralluogo presso la Distilleria, che il biogas utilizzato come

combustibile proviene dalla digestione anaerobica di rifiuti di

distillazione. Questa relazione, che viene ulteriormente a

sconfessare le tesi della Distilleria, del Dott. Marinese e del prof.

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Togni, non verrà mai presa in alcuna considerazione dallo stesso

Dott. Marinese. Sarà come non fosse mai esistita !

26/07/2004 Il Servizio 3 contesta al Dott. Marinese che il “parere”

è una nota personale del Capo di Gabinetto, non un atto di indirizzo

del Ministero, peraltro priva di qualsiasi valore amministrativo e

natura vincolante in quanto è notorio che il Capo di Gabinetto non

è figura istituzionalmente deputata e competente al rilascio di

pareri, per di più tecnici. Giustappunto, proprio nel caso specifico

del Ministero dell’Ambiente, il D.P.R. 6 marzo 2001 n. 245, nel

regolamentare le competenze degli uffici di diretta collaborazione

del Ministro, non contempla alcun compito di rilascio di pareri per il

Capo di Gabinetto. Nel merito degli aspetti tecnici, poi, la nota del

prof. Togni contiene errori di livello scolastico medio-inferiore,

definendo procedimenti meccanici quelli che in realtà sono

elementari processi fisici e chimico-fisici (estrazione con acqua e

solubilizzazione di sostanze organiche ed inorganiche idrosolubili

contenute nelle vinacce).

14/09/2004 Scende in campo anche il cons. Claudio Iafolla, capo

dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, il quale, in una

nota di quattro righe inviata solo all’Assessorato al Territorio e

Ambiente, comunica, a seguito di un esame – a suo dire – giuridico

e “tecnico” (!), di condividere la nota del prof. Togni. Resta del

tutto oscura la competenza “tecnica” del cons. Iafolla su

problematiche chimiche. Non è credibile, inoltre, che riguardo le

iniziative del prof. Togni il capo dell’Ufficio Legislativo sconosca le

norme (D.P.R. 6 marzo 2001 n. 245) che definiscono i compiti

istituzionali degli Uffici dove entrambi operano.

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04/10/2004 Il Dott. Marinese, alla luce di detta nota, “dispone” a

tutte le Province Regionali, alle Commissioni Provinciali per la

Tutela dell’Ambiente ed ai Servizi dell’Assessorato “di conformare i

propri atti al parere in questione”, dimenticando, ancora una volta,

di non aver alcuna competenza in proposito e perseverando con

palese ed indebita ingerenza a delegittimare l’operato del Dott.

Genchi e del Dott. Pellerito.

15/10/2004 Il Servizio 3 ribadisce che il proprio operato,

strettamente in linea con la norme di legge, non può essere

condizionato dalle opinioni e considerazioni personali del prof.

Togni e del cons. Iafolla e che in mancanza di apposita modifica

legislativa, continuerà ad applicare fedelmente la normativa vigente

in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La nota

rappresenta un atto di forte denuncia della rete di “collegamenti”

venutasi a creare con il fine, ormai malcelato, di surrogare la

normativa del settore con un unico pseudo quaDotto interpretativo

di tutto favore nei confronti della Distilleria Bertolino.

20/10/2004, Il Dott. Marinese con la nota n. 67890, minutata dalla

Dott.ssa Spatafora e dall’Ing. Talluto, risponde alla mozione n. 290

del 24 maggio 2004 - a lui inviata “per le valutazioni e le

osservazioni del caso” – con la quale l’Assemblea Regionale

“impegna il governo ad assumere tutte le iniziative e gli strumenti

idonei ad assicurare alle popolazioni del partinicese la liberazione di

ogni tipo di inquinamento ed il diritto alla salute e ad un ambiente

sano, …”. In essa esterna una lunga sequenza di affermazioni false,

ingannevoli e fuorvianti in almeno 30 dei 41 (!) punti in cui articola

la risposta. L’operato del trio Marinese, Spatafora e Talluto nei

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confronti della massima istituzione dell’amministrazione regionale,

al fine di coprire proprie ed altrui responsabilità nella vicenda

Bertolino, non solo risulta già di per sè particolarmente grave, ma è

uno spaccato esemplare del livello di tracotante fiducia d’impunità

su cui ritengono poter contare, indisturbati, certi personaggi

all’interno della pubblica amministrazione regionale. (sulla vicenda

si rimanda interamente alla relazione redatta dal Dott. Genchi ed

inviata ai Deputati dell’ARS presentatori della mozione, alla

Commissione di Garanzia per la trasparenza, l’imparzialità delle

pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali

ed alla Commissione di disciplina per il personale

dell’amministrazione regionale).

29/10/2004 Il Dott. Marinese, con nota n. 840, ribadisce la

disposizione del 04/10/2004 ed “ordina” l’immediata esecuzione

della suddetta direttiva generale di settore. Proseguendo nei toni

intimidatori, oltre che diffamatori, afferma di non ritenere più

“…ammissibili interpretazioni personali di norme…con le quali si

disconoscono i pareri del Ministero dell’Ambiente e le note del

Commissario per l’emergenza rifiuti…”. I termini da “caserma”

usati, le intimazioni perentorie e le reazioni scomposte denotano

sempre più la deriva del Dott. Marinese dal rispetto di ogni

parvenza di regole di correttezza, trasparenza ed imparzialità. A

questo punto sembra quasi scontato aspettarsi di tutto.

04/11/2004 Il Dott. Marinese emana il DDG n. 1140, predisposto

dopo 6 mesi dall’Ing. Sergio Lucia (dirigente dell’unita operativa

“Affari del personale), con il quale revoca il DRS n. 368 e prescrive

limiti alle emissioni in atmosfera di gran lunga più permissivi

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secondo il D.P.C.M. 08/03/2002 (per un confronto vedasi Tab. 1-

3). Il lungo lasso di tempo impiegato dall’Ing. Lucia per la

redazione del provvedimento testimonia la pretestuosità e la falsità

dei motivi d’urgenza invocati dalla Dott.ssa Spatafora, nella veste

di sostituto del Dott. Marinese, al momento dell’avocazione della

pratica. Il provvedimento è in palese contraddizione, sia sotto gli

aspetti tecniche che normativi, con il rapporto istruttorio redatto,

su esplicita richiesta dell’Ing. Lucia, dal Dott. Pellerito, con la

relazione dell’Ing. Galioto, dirigente del Servizio 1 “Acque e Rifiuti”,

redatta su incarico del Dott. Marinese e, paradossalmente, persino

con la documentazione fornita, nel tempo, dalla stessa Distilleria

Bertolino. In merito ai processi tecnici ed alle elementari nozioni

scientifiche, ignorati o travisati dall’Ing. Lucia per applicare la

normativa più permissiva, l’Ordine Interprovinciale dei Chimici

parlerà di “analfabetismo di ritorno”.

ESSICCATORE (ciminiera)

D.A. 134/1995 DRS 368 (GENCHI)

DDG 1140 (LUCIA &

MARINESE)

POLVERI 50 10 50

SOSTANZE ORGANICHE

VOLATILI 600 10 600

OSSIDO DI CARBONIO

nessun limite 50 nessun limite

OSSIDI DI AZOTO 650 200 650

OSSIDI DI ZOLFO 2000 50 2000

ACIDO CLORIDOTTICO

nessun limite 10 nessun limite

ACIDO FLUORIDOTTICO

nessun limite 1 nessun limite

Tab. 1 – Confronto dei limiti alle emissioni di alcuni inquinanti

tra i tre decreti di autorizzazione per l’essiccatore

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CALDAIA GIROLA

D.A. 134/1995 DRS 368

(GENCHI )

DDG 1140 (LUCIA &

MARINESE)

POLVERI 50 10 30

SOSTANZE ORGANICHE

VOLATILI 600 10 30

OSSIDO DI CARBONIO

nessun limite 50 250

OSSIDI DI AZOTO 650 200 400

OSSIDI DI ZOLFO 2000 50 200

ACIDO CLORIDOTTICO

nessun limite 10 nessun limite

ACIDO FLUORIDOTTICO

nessun limite 1 nessun limite

Tab. 1 – Confronto dei limiti alle emissioni di alcuni inquinanti

tra i tre decreti di autorizzazione per la caldaia “Girola”

Sull’illegittima avocazione e su varie ipotesi di reato a carico del

Dirigente Generale ed altri soggetti, connesse al procedimento

sull’autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Distilleria

Bertolino, i Dirigenti del Servizio 3, Dott. Gioacchino Genchi e

Dott. Alessandro Pellerito, hanno presentato esposti e denunce sia

alla Commissione di Garanzia per la trasparenza delle Pubbliche

Amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali sia all’A.G.

09/11/2004 Il Dott. Genchi ed il Dott. Pellerito vengono informati

che da tre mesi risulta aperto a loro carico un procedimento

disciplinare. Alcuni mesi dopo, casualmente, si scopre che nello

stesso mese di agosto, il Dott. Marinese aveva attivato un

procedimento parallelo riservato presso la Giunta di Governo per il

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tramite dell’Assessore Cascio, richiedendo la revoca dei contratti

dei due Dirigenti.

Le “accuse” sono:

- dichiarazioni lesive della pubblica amministrazione, per aver

evidenziato la stesura, da parte della Direzione del Dipartimento,

di tre versioni via via differenti del verbale della conferenza dei

servizi indetta dal Dott. Marinese il 06/04/04, contenenti

sostanziali “rimaneggiamenti”;

- violazione delle direttive del Dirigente Generale, per essersi

rifiutati di applicare la normativa più permissiva da lui “ordinata”

nei confronti della Distilleria Bertolino, che li avrebbe indotto a

non rispettare la legge ed a disconoscere elementari nozioni

scientifiche.

- non aver informato il Dirigente Generale della prossima

emanazione del DRS 368, circostanza questa totalmente falsa,

avendogliene data comunicazione scritta ben 13 giorni prima della

conferenza dei servizi del 06/04/04.

Negli stessi giorni il Dott. Marinese, con crescente livore, invia a

molteplici indirizzi (tra cui le Procure della Repubblica di Palermo e

Marsala, il Ministero dell’Ambiente, Enti periferici) note contenenti

affermazioni gravemente denigratorie e diffamatorie dell’attività

lavorativa dei Dott. Genchi e Pellerito tendenti a sconfessarne

l’operato, nonchè altamente lesive della loro professionalità di

Chimici. La richiesta di rettifica avanzata dai due dirigenti non avrà

alcun riscontro.

10/11/2004 Il Dott. Genchi presenta un dettagliato esposto alla

Commissione di Garanzia per la trasparenza, l’imparzialità delle

pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali

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denunciando gli abusi perpetrati dal Dott. Marinese con il supporto

dei suoi collaboratori, nonchè i provvedimenti ritorsivi e punitivi

scatenati dallo stesso, chiedendo di essere sentito con urgenza.

13/12/2004 Il Dott. Genchi ed il Dott. Pellerito contestano

puntualmente le “accuse” del Dott. Marinese, evidenziando a suo

carico circostanziati elementi di falsità ideologica e materiale, di

abuso, di diffamazione e di calunnia.

13/12/2004 La Commissione di Garanzia convoca in audizione il

Dott. Genchi, il Dott. Pellerito, che nel frattempo ne aveva fatto

richiesta, ed il Dott. Marinese. L’audizione di quest’ultimo ha toni

burrascosi, poiché diversi componenti della Commissione gli

muovono pesanti contestazioni di legittimità, ma non solo, del suo

operato. La reazione del Dott. Marinese è particolarmente

scomposta e tracotante: straparla di “gerarchia” e di dirigenti

“subalterni” cui spetta l’obbligo di eseguire gli ordini impartiti dai

superiori (alias i Dirigenti Generali), lamenta mancanza di

disciplina, si scaglia persino contro chi della Commissione lo incalza

con le domande. Di lì a qualche giorno, in un delirio di

(pre)potenza, arriva a chiedere addirittura la ricusazione di uno dei

rappresentanti dell’ARS nella Commissione.

24/12/2004 Il Dott. Marinese non prende neppure in considerazione

gli scritti difensivi (in realtà, accusatori) dei Dott. Genchi e Pellerito

e li deferisce alla Commissione regionale di disciplina.

09/03/2005 Si tiene la prima riunione della Commissione di

disciplina, che viene subito bloccata poiché tra i componenti, quale

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rappresentante di recentissima nomina dell’Assessorato Territorio,

figura l’Ing. Talluto, ovverosia colui che ha strettamente collaborato

con il Dott. Marinese in tutti gli atti posti in essere dallo stesso nella

vicenda della Distilleria Bertolino. La designazione dell’Ing. Talluto

è un ulteriore dimostrazione dell’arroganza e del tentativo di

ingerenza finanche all’interno della Commissione da parte del Dott.

Marinese. La Commissione è costretta a riconoscere

l’incompatibilità dell’Ing. Talluto, ma da quel momento in poi non si

riunirà mai più riguardo questo procedimento.

23/03/2005 La Procura della Repubblica di Palermo procede al

sequestro di gran parte della distilleria, per il mancato rispetto della

normativa in materia di recupero di rifiuti e di emissioni in

atmosfera; qualche giorno prima anche la Provincia Regionale di

Palermo prende provvedimenti nei confronti della ditta, vietando il

proseguimento dell’attività di recupero rifiuti. Questi provvedimenti

non fanno che confermare quanto sempre affermato dal Servizio 3

in ordine alla normativa cui assoggettare la combustione di vinacce

e biogas, nonchè le emissioni diffuse.

26/04/2005 Il Servizio 3, con DRS n. 325, anche a seguito di

esposti che denunciavano vizi e falsità contenuti nel DDG n. 1140

del Dott. Marinese, provvede, nella qualità di unico Organo

competente in merito, alla sua revoca, sia per i motivi denunciati,

sia per l’illegittimità in sé dell’atto, e ristabilisce la legalità

confermando i contenuti del DRS n. 368.

Il Dott. Marinese interviene immediatamente sulla revoca del

proprio provvedimento, contestando al Dott. Genchi la non

competenza a poter modificare un decreto del dirigente generale.

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Nonostante il Servizio fornisca, richiamando la normativa vigente in

materia di procedure amministrative, gli ovvi chiarimenti, il Dott.

Marinese richiede un parere all’Ufficio Legislativo e Legale, nel

quale omette, accuratamente, di indicare il caso dell’avocazione

illegittima della pratica, cioè il caso specifico in cui proprio egli

stesso, non essendo riuscito ad imporre al Servizio le sue volontà,

si era appropriato della pratica senza la sussistenza dei motivi di

“inerzia” previsti dalla legge (art. 7, lettera g, L.R. 10/2000).

09/05/2005 In sintonia “temporale” con l’operato del Dott.

Marinese la titolare della Distilleria Bertolino presenta al TAR Lazio

motivi aggiunti ad un proprio precedente ricorso, rilevando, tra

l’altro, che il Dirigente del Servizio 3 non aveva il potere di

revocare il Decreto del Dirigente Generale. Il Servizio non viene

investito dell’incarico di redigere le necessarie e previste

controdeduzioni per l’Avvocatura dello Stato e, pertanto, non può

evidenziare al TAR la natura illegittima dell’avocazione del

fascicolo. Il TAR Lazio, con Ordinanza, accoglie la domanda di

sospensiva della Distilleria Bertolino del DRS n. 325. Di fatto viene

ad essere ripristinato un Decreto, il DDG n. 1140 del Dott.

Marinese, illegittimo nei presupposti oltre che viziato da falsità nei

contenuti.

19/05/2005 l’Ufficio Legislativo e Legale fornisce un parere dal

contenuto sconcertante, dove le regole cardine dei procedimenti

amministrativi, l’autonomia e l’imparzialità delle figure del

responsabile del procedimento e del responsabile del

provvedimento finale non vengono neppure menzionate, e, al

contempo, ripropone una concezione arcaica e superata della

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Pubblica Amministrazione, fondata su “subordinazioni” e

“sovraodinazioni” gerarchiche, che nulla hanno più a che vedere

con le norme vigenti sopra citate. Il tutto viene ad avvalorare e

giustificare i comportamenti e le azioni del Dott. Marinese nel caso

Bertolino.

Alla fine di Giugno 2005 si insedia in Assessorato il nuovo Dirigente

Generale del Dipartimento Territorio e Ambiente, Avv. Giovanni Lo

Bue, il quale ben presto riceve le visite della titolare della Distilleria

Bertolino, così come, subito dopo l’emanazione del DRS 673 del

10/08/05, la stessa titolare veniva ricevuta dall’Assessore al

Territorio e Ambiente.

10/08/2005 il Servizio 3 contesta le tesi del parere, rilevando

incongruenze, assenza di riferimenti alle norme vigenti sulla

trasparenza e sulla conduzione dei procedimenti amministrativi e

contrasti con le stesse.

Lo stesso giorno, a seguito di consultazione con l’Avvocatura dello

Stato sulle possibili procedure da adottare riguardo l’Ordinanza del

TAR Lazio, il Servizio emana il DRS n. 673, con il quale si revocano

e ritirano tutti i precedenti provvedimenti di autorizzazione alle

emissioni in atmosfera della Distilleria Bertolino, tranne quello

originario del 1995. Viene mantenuto il dispositivo tecnico non

interessato dall’Ordinanza e vengono riformulate le premesse alla

luce delle motivazioni che avevano determinato la stessa

Ordinanza. Si precisano, pertanto, le cause d’illegittimità e di nullità

del DDG n. 1140, la competenza del Servizio e non del Dirigente

Generale all’emanazione delle autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 e

l’applicazione delle norme in materia di procedimenti

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amministrativi, per cui “è annullabile il provvedimento

amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso

di potere o da incompetenza” e “…può essere annullato

d’ufficio…dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo

previsto dalla legge” . E’ fin troppo scontato che non essendo il

Dirigente Generale l’Organo competente ad emanare il

provvedimento originario (cioè il DDG n. 1140), lo stesso non

poteva neppure essere l’Organo competente a ritirarlo. Molto

semplicemente, il DDG era di fatto nullo e come tale doveva essere

dichiarato dall’Organo preposto, cioè dal Servizio 3.

01/09/2005 la Distilleria Bertolino presenta un ricorso gerarchico

avverso al DRS n. 673 indirizzato al Presidente della Regione,

all’Assessore al Territorio e Ambiente ed al Dirigente Generale del

Territorio e Ambiente, nonostante che il provvedimento sia stato

riformulato alla luce dell’Ordinanza del TAR Lazio. Non si

comprende il motivo per cui il ricorso, se gerarchico, rechi come

primi destinatari il Presidente della Regione e l’Assessore al

Territorio e Ambiente.

Resta in ogni caso il fatto essenziale che provvedimenti come quelli

in questione - autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, allo

scarico iDottico di un depuratore, di VIA, ecc. – sono senza ombra

di dubbio provvedimenti finali, la cui emanazione è delegata in toto

alle competenze dei dirigenti dei Servizi, e, come tali, non sono

assoggettabili ad impugnativa di tipo gerarchico, bensì a ricorso

straordinario al Presidente della Regione o al TAR.

06/09/2005 l’Avv. Lo Bue (oltre 20 anni di esperienza all’Ufficio

Legislativo e Legale), invece di dichiarare irricevibile il ricorso,

chiede, quasi fosse alle prime armi e digiuno della materia, un

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parere al suo ex Ufficio Legislativo e Legale. Analogamente al suo

predecessore, Dott. Marinese, omette di precisare, anche lui, i

presupposti ed i contenuti d’illegittimità del DDG n. 1140

(avocazione illegittima del procedimento), la competenza esclusiva

del Servizio 3 nell’emanazione dei provvedimenti finali ex D.P.R.

203/88 all’interno dell’Assessorato Territorio e Ambiente,

limitandosi ad allegare alla richiesta le osservazioni del Servizio 3

del 10/8/05 sul precedente parere del 19/05/05. Tuttavia, la

trasmissione delle suddette osservazioni, fa sì che l’Ufficio

Legislativo e Legale venga messo formalmente a conoscenza

dell’avocazione illegittima e della conseguente illegittimità del DDG

1140.

08/09/2005 l’Avv. Lo Bue dà l’incarico al Servizio 3 di formulare le

controdeduzioni al ricorso. Non si danno disposizioni di trattazione

urgente né si assegna un termine di tempo per la risposta. La nota

suddetta equivale, a tutti gli effetti, ad intestazione per il Servizio

della responsabilità del procedimento amministrativo “ricorso

gerarchico” da sottoporre alla valutazione del responsabile del

provvedimento finale, cioè dello stesso Avv. Lo Bue.

09/09/2005 alle ore 9.07 perviene, via fax, all’Assessorato

Territorio e Ambiente il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale

redatto in tempo record dall’Avv. Paolo Chiapparone e

controfirmato dall’Avv. Giovanni Carapezza in sostituzione

dell’Avvocato Generale Francesco Castaldi. Nel ribadire il

contenuto del precedente parere e, quindi, senza riferirsi ai casi di

avocazione illegittima della pratica da parte del Dirigente Generale,

i due estensori si spingono, incredibilmente, persino a considerare

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“non definitivi” i Decreti autorizzativi ex D.P.R. 203/88 emanati dal

Responsabile del Servizio, giustificando, così, la possibilità del

ricorso gerarchico avverso gli stessi e l’intervento del Dirigente

Generale. I due estensori, inoltre, pur essendo questa volta venuti

a conoscenza dei fatti specifici, ne omettono completamente i

risvolti, esitando il parere come se si trattasse di una tipica

avocazione per inerzia e non per una palesemente illegittima.

Ancora una volta il parere non è congruente con lo stato dei fatti

cui si doveva riferire ed ignora del tutto, oltre che non vi fa alcun

riferimento, i principi cardine della normativa in materia di

conduzione dei procedimenti amministrativi (responsabile del

procedimento e responsabile del provvedimento finale, autonomia,

imparzialità, ecc.; l. 241/90, l.r. 10/91 e l. 15/05).

Immediatamente dopo l’arrivo del parere, con eccezionale velocità,

l’Avv. Lo Bue, nel giro di qualche ora, redige, emana e notifica alla

Distilleria Bertolino il DDG n. 720, con cui ne accoglie il ricorso

gerarchico ed annulla il DRS n. 673. Collabora al tutto l’Ing. Talluto

della Direzione (ex collaboratore del Dott. Marinese in tutta la

vicenda Bertolino, mai occupatosi di materia inerente le emissioni

in atmosfera, estensore, tra l’altro, della risposta, contenente

falsità e travisamenti, alla mozione n, 290 approvata dall’ARS il

26/5/04). A cose fatte, L’Avv. Lo Bue notifica alle ore 13.30 il DDG

anche al Dott. Genchi. comunicando …omissis… anche di averlo già

notificato alla Distilleria Bertolino. Con questo provvedimento

viene nuovamente reso operativo il DDG. n. 1140, viziato, come

più volte ricordato, da illegittimità nei presupposti e nei contenuti,

oltre che da falsità. Ancora una volta appaiono manifesti quelli che

la Procura della Repubblica di Palermo definisce “…gli appoggi di cui

la stessa (Distilleria) poteva fruire all’interno dell’amministrazione

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33

regionale, tanto che la Presidente era addirittura presente nel

momento in cui il Dirigente Generale aveva chiesto spiegazioni al

funzionario incaricato sullo stato della procedura ed aveva

anticipato che avrebbe sospeso la diffida emanata dalla medesima

Amministrazione. Lo stesso, come si vedrà in seguito, aveva poi

revocato l’assegnazione del procedimento al medesimo funzionario

ed aveva immediatamente sottoposto a revisione il decreto

autorizzativo appena emanato”. (Decreto di sequestro preventivo

ex art. 321 c.p.p. emesso dalla sezione GIP del Tribunale di

Palermo il 18/3/05, pag. 9). Come emerge dagli avvenimenti

succedutisi, la fitta rete di connivenze non solo si è riproposta, ma

si è ulteriormente connotata in ramificazioni più estese, a più alti

livelli e dai risvolti ancora più preoccupanti.

L’Avv. Lo Bue ha emanato il provvedimento di accoglimento del

ricorso gerarchico (“giustificato” come procedura valida dai due

Avvocati dell’Ufficio Legislativo e Legale) con tanta fretta da non

potere neppure aspettare che il procedimento risultasse

formalmente concluso con l’acquisizione delle controdeduzioni da

lui espressamente richieste al Servizio 3. L’Avv. Lo Bue ha ritenuto,

pertanto, di fare a meno dell’acquisizione della proposta del

responsabile del procedimento, di cui avrebbe dovuto

necessariamente tenere conto o motivarne il dissenso (art. 4 l.

15/2005) “L’organo competente per l’adozione del provvedimento

finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può

discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile

del procedimento se non indicandone la motivazione nel

provvedimento finale”.

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34

L’Avv. Lo Bue, nelle premesse del DDG n. 720, omette,

ovviamente, di richiamare la propria nota con cui chiedeva al

Servizio 3 di formulare le controdeduzioni al ricorso gerarchico.

Sarebbe grave se il suddetto DDG risultasse tra la documentazione

prodotta dalla Distilleria all’udienza del Tribunale del riesame

avvenuta nella stessa mattinata del 9/9/05, poiché sarebbe fin

troppo scoperto il motivo e lo scopo dell’anomala fretta di emanare

il DDG n. 720, potendosi inoltre configurare il rischio che i giudici

possano adottare inconsapevolmente decisioni falsate da atti e

comportamenti penalmente perseguibili.

13/09/2005 il Servizio 3 contesta all’Avv. Lo Bue la validità e la

legittimità del DDG n. 720, rilevando i motivi di irricevibilità del

ricorso e quindi l’impossibilità per lui stesso di pronunciarsi su di

esso. Vengono, inoltre, evidenziate, punto per punto, le

incongruenze e le contraddizioni logiche contenute nei pareri

espressi dall’Ufficio Legislativo e Legale e recepiti acriticamente

dall’Avv. Lo Bue, il quale è invitato a ritirare in autotutela, per

manifesta nullità, il proprio provvedimento. Nonostante ripetute

richieste da parte del Servizio 3 di conoscere il responsabile del

suddetto procedimento, ad oggi l’Avv. Lo Bue non ha dato alcun

riscontro.

Lo stesso giorno l’Avv. Lo Bue invia al Servizio 3 una richiesta di

informazioni da parte della Procura della Repubblica di Palermo

riguardo alle determinazioni assunte dall’Assessorato in ordine

all’istanza di autorizzazione ex DPR 203/88, artt, 12 e 13, per i

digestori anaerobici, presentata allo stesso Avvocato dalla

Distilleria Bertolino in data 12/09/05. Risulta che la titolare della

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Distilleria abbia espressamente richiesto, di presenza, all’Avv. Lo

Bue che dell’argomento non venisse investito il Servizio 3.

16/09/2005 (venerdì pomeriggio) il Servizio invia apposita

relazione, per conoscenza anche alla Procura, e predispone la nota

di riscontro alla Distilleria a firma dell’Avv. Lo Bue. In questa nota

l’Avv. Lo Bue, di fatto, riconosce che la normativa vigente da

applicare alla Distilleria in materia di emissioni in atmosfera è

quella prevista dal DRS n. 368 del 05/04/04 e dal DRS n. 673 del

10/08/05, rispettivamente vanificati dai provvedimenti del

Dirigente Generale pro tempore, Dott. Marinese, e da lui stesso.

19/09/2005 (lunedì mattina) l’Avv. Lo Bue invia al Servizio 3 la

nota di risposta della Distilleria Bertolino di pari data, chiedendo un

riesame dell’istanza.

Lo stesso giorno 19/09/05 il Servizio 3, sulla base di quanto già

concordato e consegnato per le vie brevi, invia all’Avv. Lo Bue la

documentazione comprovante le tesi sostenute in merito alle

illegittimità e nullità degli atti della Direzione del Dipartimento e, da

ultimo, dello stesso Avvocato (DDG n. 720 del 09/09/05). Nella

nota, nel caso in cui la Direzione avesse ritenuto necessari altri

chiarimenti, si propongono una serie di quesiti, dettagliati ed

inequivocabili, da sottoporre all’Ufficio Legislativo e Legale.

Ancora il 19/09/05, l’Avv. Lo Bue, con i DDG n. 745 e n. 756 di pari

data, prima ancora di avere completato i passaggi amministrativi e

sindacali previsti dalla l.r. 10/2000 e dal Contratto collettivo di

lavoro della dirigenza regionale, revoca tutti i contratti dei dirigenti

del Dipartimento. Questo provvedimento blocca di fatto tutta

l’attività amministrativa del Dipartimento e configura una

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interruzione di pubblico servizio. Nello specifico del Servizio 3,

l’Avv. Lo Bue impedisce da questo momento ogni intervento del

Dott. Genchi e del Dott. Pellerito nella vicenda della Distilleria. Può

anche darsi che la nota predisposta dai due Dirigenti e firmata

dall’Avv. Lo Bue senza la piena cognizione dei suoi effetti (non

dissequestro dei digestori anaerobici) abbia segnato un punto di

non ritorno per lui stesso, tanto da costringerlo o da essere

costretto all’intervento radicale di revoca dei contratti. Ogni altra

ipotesi, stante l’ormai prossima naturale scadenza dei contratti ai

primi di novembre, appare fin troppo di scarso peso.

20/09/2005 l’Avv. Lo Bue revoca la delega alla firma dei

provvedimenti finali dei dirigenti, intestati ai responsabili delle Aree

e dei Servizi del Dipartimento. Anche questa disposizione è un

ulteriore conferma della paralisi amministrativa del Dipartimento e

dell’interruzione del pubblico servizio.

Per quanto concerne l’attività in corso del Servizio 3, nel rilevare la

singolare e tempestiva coincidenza degli atti predisposti dall’Avv.

Lo Bue e dalla Distilleria Bertolino nella settimana dal 13/09 al

19/09, si evidenzia, come elemento di estrema gravità, che con il

provvedimento di revoca degli incarichi si sono di fatto interrotte le

istruttorie relative ai ricorsi presentati dalla Distilleria ai TAR del

Lazio e della Sicilia, alla risposta alla nota della Distilleria del

19/09/05 e, in prospettiva, si sono poste le basi per la rimozione

dei Dirigenti che da due anni si sono prodigati con fermezza a fare

rispettare alla Distilleria le norme di tutela ambientale vigenti ed i

principi di trasparenza e legalità all’interno dell’Assessorato. Solo

per essersi attenuti ai propri doveri di ufficio il Dott. Genchi ed il

Dott. Pellerito hanno dovuto contrastare numerosi tentativi di

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condizionamento e di delegittimazione della loro attività lavorativa,

culminati con il deferimento alla Commissione regionale di

disciplina ad opera del Dott. Marinese e con la richiesta di revoca

dell’incarico alla Giunta Regionale sempre ad opera dello stesso

Dott. Marinese con la collaborazione dell’Assessore Cascio.

04/10/2005 Puntualmente, come era prevedibile, l’Avv. Lo Bue,

assumendosi l’onere e la responsabilità di condurre in porto la

manovra ritorsiva e punitiva avviata, ma non riuscita, dal Dott.

Marinese, rimuove il Dott. Genchi da responsabile del Servizio 3 e

lo destina al Servizio “Qualità dei corpi idrici”, cioè ad un ufficio

che, nella sua attuale configurazione, altro non è che una Unità

Operativa mascherata da Servizio. In tutto questo il Dott. Genchi

non ha neppure presentato domanda per la copertura di tale

incarico. In sostituzione del Dott. Genchi, Chimico, l’Avv. Lo Bue

nomina il Dott. Aldo Guadagnino, Geologo, mai occupatosi

ovviamente di problemi di inquinamento atmosferico e, quindi, del

tutto “ignaro” della materia, il quale, per di più, non ha fatto

domanda per ricoprire l’incarico presso il Servizio 3.

Lo stesso 4 ottobre il Capo di Gabinetto dell’Assessore Cascio

trasmette all’Avv. Lo Bue una nota a firma del Presidente della

Regione con accluso il Decreto di citazione a giudizio riguardante la

titolare della Distilleria Bertolino e la figlia in cui la Regione Siciliana

risulta parte offesa. La nota viene assegnata dalla Direzione ai

Servizi “Inquinamento atmosferico” e “Qualità dei corpi idrici”. Per

effetto dei provvedimenti illegittimi ed arbitrari del Dott. Marinese e

dell’Avv. Lo Bue si vengono a determinare una serie di situazioni

paradossali:

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a) Quelli che risultano essere i reati contestati ai titolari della

Distilleria sono, invece, “oro colato” per il D.D.G. n. 1140 del Dott.

Marinese;

b) Il D.D.G. n. 720 dell’Avv. Lo Bue, illegittimo e nullo, ha

“riesumato” il D.D.G. n. 1140, anch’esso illegittimo;

c) La Regione Siciliana si trova parte offesa in un procedimento

penale in cui gli imputati sono, ad oggi, formalmente legittimati e

coperti da un provvedimento della stessa Amministrazione (D.D.G.

n. 1140);

d) All’udienza dibattimentale del 18 novembre p.v. “rischiano” di

presentarsi, in rappresentanza dell’Assessorato: per l’inquinamento

atmosferico il Dott. Guadagnino, del tutto ignaro della materia e

della problematica specifica del caso in questione; per

l’inquinamento idrico il Dott. Genchi, che da oltre 3 anni non si

occupa più di inquinamento delle acque e specificatamente del caso

in questione; per gli aspetti di legge e del contenzioso l’Ing. Lucia,

nominato a dirigere l’Area 1 del Personale e del Contenzioso al

posto dell’unico avvocato del Dipartimento;

e) L’Ing. Lucia è colui che ha predisposto il D.D.G. n. 1140, il cui

contenuto costituisce il capo d’imputazione, e, quindi, è parte in

causa nelle illegittimità del Dott. Marinese.

10/10/05 l’Ufficio Legislativo e Legale, rivedendo radicalmente le

precedenti valutazioni, “riscopre” (parere n. 13491/258.11.05 del

07/10/05) che sussistono le ragioni affermate dal Servizio 3 in

merito alla definitività del provvedimento di autorizzazione alle

emissioni in atmosfera emanato dal Dirigente del Servizio su delega

di legge. Il parere conclude che per questo tipo di atti è da

escludere la possibilità di un’impugnativa in via gerarchica. Ci sono

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voluti circa 35 giorni e due pareri per arrivare a chiarire ciò che

avrebbe dovuto essere chiaro, in quanto ad ovvietà, fin dall’inizio.

Alla luce dei tempi impiegati dall’Ufficio Legislativo e Legale per il

rilascio di questo parere (21 giorni) e della modalità ordinaria di

trasmissione (via posta), c’è ancor più da chiedersi a cosa fosse

dovuta la singolare “celerità” della redazione del precedente (2

giorni) e della trasmissione (via fax) e da chi eventualmente fosse

stata sollecitata e per quale motivo. All’Avv. Lo Bue non resta,

quindi, che il ritiro immediato del proprio D.D.G. n. 720 poiché

palesemente nullo oltre che illegittimo.

19/10/05 Sono trascorsi 9 giorni dall’arrivo in Assessorato del

parere dell’Ufficio Legislativo e Legale, ma l’Avv. Lo Bue non ha

ancora ritirato l’illegittimo D.D.G. n. 720. Il fatto è che l’Avv. Lo

Bue sembra avere perduto quella eccezionale rapidità e solerzia

che lo portò a redigere, emanare e notificare il suddetto

provvedimento nel volgere di qualche ora. Adesso, nonostante il

parere chiarificatore dell’Ufficio Legislativo e Legale, egli riflette e

medita, con il risultato che mantiene “in vita” 2 provvedimenti

illegittimi, ancorché nulli, ovverosia il D.D.G. n.1140 del Dott.

Marinese ed il suo D.D.G. n. 720, il tutto a vantaggio e beneficio

della Distilleria Bertolino.

Impianti di termodistruzione

Estate 2004 Tra luglio ed agosto 2004 si tengono numerose

conferenze di servizi presso la Struttura del Commissario per

l’emergenza rifiuti, aventi per oggetto l’istruttoria finalizzata al

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rilascio delle autorizzazioni, ex artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97, per

gli impianti integrati di smaltimento di rifiuti previsti dal piano

regionale, tra i quali quattro grandi inceneritori previsti nei territori

di Bellolampo, Paternò, Augusta e Casteltermini/Campofranco.

Il Servizio 3 è investito della competenza del rilascio

dell’autorizzazione alla costruzione degli impianti, prevista dall’art.

6 del D.P.R. 203/88. Detta autorizzazione viene, eventualmente,

rilasciata soltanto dopo aver acquisito i pareri obbligatori, sebbene

non vincolanti, di competenza delle Commissioni Provinciali di

Tutela dell’Ambientale (C.P.T.A.) e dei Sindaci dei Comuni nel cui

territorio deve sorgere l’impianto.

Novembre 2004 - Gennaio 2005 Il Commissario delegato per

l’emergenza rifiuti rilascia le autorizzazioni, ex artt. 27 e 28 del D.

Lgs. 22/97, a tutti gli impianti integrati di smaltimento di rifiuti

previsti dal relativo piano regionale. In dette ordinanze il

commissario vincola l’avvio degli impianti all’ottenimento

dell’autorizzazione ex DPR 203/88; come detto, invece,

l’autorizzazione ex DPR 203 è preventiva alla costruzione

dell’impianto. Inoltre nelle ordinanze vengono citati i pareri delle

CC.PP.T.A., nonostante gli stessi siano atti endoprocedimentali

finalizzati esclusivamente all’autorizzazione alle emissioni in

atmosfera. Il Servizio fa rilevare queste “anomalie” alla struttura

commissariale, richiamando anche la prassi correttamente seguita

fino ad allora dalla struttura stessa. Si apre così un fitto scambio di

note, in alcune delle quali si arriva a insinuare un’inerzia da parte

del Servizio 3, nonostante lo stesso sottolinei più volte il fatto che

l’iter istruttorio non sia ancora concluso per la mancata

trasmissione dei pareri obbligatori.

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13 Dicembre 2004 – Su incarico della Procura della Repubblica di

Palermo, la Sezione di P.G. della Guardia di Finanza acquisisce in

Assessorato numerosa documentazione, tra cui gli atti inerenti

l’inceneritore previsto a Bellolampo ed il parere rilasciato dalla

Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente di Agrigento

sull’inceneritore previsto nel territorio dei Comuni di Casteltermini

(AG) e Campofranco (CL).

28/01/2005 – il Servizio 3, con riferimento alle autorizzazioni

rilasciate dal commissario delegato per l’emergenza rifiuti per gli

impianti integrati di smaltimento di rifiuti, tra l’altro, rappresenta

alla relativa struttura che:

1) i pareri delle Commissioni Provinciali di Tutela dell’Ambiente,

(C.C.P.P.T.A.) costituiscono atti endoprocedimentali finalizzati

alla stesura di un provvedimento di competenza

dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente,

2) in alcuni casi il Servizio ha invitato la C.P.T.A. a chiedere

integrazioni alla ditta, pertanto i pareri già espressi, e citati

nelle ordinanze, sono di fatto incompleti;

3) l’art. 6 del DPR 203/88 autorizza la costruzione dell’impianto,

mentre nelle ordinanze si subordina soltanto “l’avvio

dell’impianto” all’ottenimento dell’autorizzazione ex DPR

203/88,

4) in alcuni casi, a causa di successive richieste di integrazioni, le

prescrizioni contenute nelle ordinanze, o addirittura gli

intestatati dell’autorizzazione, non coinciderebbero con quelle

del provvedimento eventualmente rilasciato dal Servizio 3.

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09/03/2005 – il Vice commissario delegato per l’emergenza rifiuti

rappresenta, tra l’altro:

1) di aver concesso, diversamente a quanto fatto finora, sia

l’autorizzazione ex art. 27 che quella ex art. 28 “al fine di

rendere chiaro agli istanti il quadro normativo complessivo al

quale è subordinata sia la realizzazione che la gestione di un

impianto di smaltimento e recupero”,

2) di ritenere “la disposizione dell’art. 27 del D.lgs. 22/1997 norma

speciale rispetto alle antecedenti disposizioni del D.P.R.

203/88”,

3) che il Servizio 3 “continua a non esprimersi in merito” agli

impianti integrati di smaltimento di rifiuti.

20/05/2005 – Il Servizio 3 rappresenta che le note della struttura

non chiariscono affatto le perplessità sollevate e, al fine di

ristabilire la corretta e doverosa realtà dei fatti, evidenzia che:

1) il settore degli inquinamenti aeriformi è totalmente relegato nel

contesto del D.P.R. 203/88;

2) Le ordinanze di autorizzazione ex artt. 27 e 28 del D. Lgs.

22/97 emanate dal commissario per l’emergenza rifiuti sono

basate su un atto endoprocedimentale la cui espressione finale

è esclusivamente un decreto rilasciabile dal Servizio 3 (parere

delle C.C.P.P.T.A.),

3) Nessuno dei fascicoli afferenti gli impianti integrati di

smaltimento di rifiuti risulta essere completo.

18/07/2005 Il vicecommissario Avv. Felice Crosta nel riconfermare

le proprie convinzioni, già confutate come “anomale” dai Dirigenti

del Servizio 3, si spinge finanche ad una “fantasiosa” distinzione tra

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effluenti gassosi ed emissioni in atmosfera, disciplinate – a suo dire

– da disposizioni normative differenti, con buona pace delle più

elementari nozioni di chimica !

19/09/2005 Alla data in cui l’Avv. Lo Bue revoca i contratti dei

dirigenti del Dipartimento lo stato dei procedimenti relativi ai 4

mega inceneritori risulta essere:

1) Inceneritore di Palermo: risultano acquisiti i pareri della C.P.T.A. e del Comune di Palermo; si è ancora in attesa che la C.P.T.A. di Palermo verifichi la congruità del progetto presentato con i contenuti del D.Lgs. 133/05 sugli inceneritori di rifiuti (recepimento della Direttiva CE 2000/76). Pertanto, la documentazione non è completa e, in ogni caso, l’impianto appare sovradimensionato.

2) Inceneritore di Augusta: risultano acquisiti i pareri della

C.P.T.A. di Siracusa e del Comune di Augusta (quest’ultimo è contrario); si è ancora in attesa che la C.P.T.A. di Siracusa verifichi la congruità del progetto presentato con i contenuti del D.Lgs. 133/05 sugli inceneritori di rifiuti. Stante il parere negativo del Comune di Augusta, che, peraltro, è condivisibile, mancherebbero le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.

3) Inceneritore di Paternò: risultano acquisiti i pareri della

C.P.T.A. di Catania e del Comune di Paternò (quest’ultimo è contrario); si è ancora in attesa che la C.P.T.A. di Catania verifichi la congruità del progetto presentato con i contenuti del D. Lgs. 133/05 sugli inceneritori di rifiuti. Stante il parere negativo del Comune di Paternò, che, peraltro, è condivisibile, mancherebbero le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.

4) Inceneritore di Campofranco e Casteltermini: risultano

acquisiti i pareri della C.P.T.A. di Agrigento (interlocutorio) e dei Comuni di Campofranco e Casteltermini (quest’ultimi sono contrari); non è ancora pervenuto il parere della C.P.T.A. di Caltanissetta. Si è ancora in attesa che la C.P.T.A. di Agrigento verifichi la congruità del progetto presentato con i contenuti del D. Lgs. 133/05 sugli

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inceneritori di rifiuti. Stante i pareri negativi dei Comuni di Campofranco e Casteltermini e quello interlocutorio della della C.P.T.A. di Agrigento che, peraltro, si condividono, mancherebbero le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.

Da questo momento in poi, con la revoca dei contratti operata

dall’Avv. Lo Bue in maniera unilaterale ed ingiustificata, oltre che

senza necessità visto l’approssimarsi della loro naturale scadenza, si

interrompe bruscamente l’attività del Dott. Genchi e del Dott. Pellerito

nello svolgimento dei compiti nel settore di loro competenza e

pertinenza.

La “rimozione” del Dott. Genchi e la sua “sostituzione” con un

Dirigente del tutto “ignaro” della materia rappresenta sia una

gravissima e pericolosa continuità ritorsiva contro l’attività

lavorativa espletata con zelo e fermezza dal dirigente, sia

l’ennesimo malcelato tentativo di “trasferire in mani sicure”, meglio

ancora se non competenti, la vicenda della Distilleria Bertolino e

quella degli inceneritori. Il tutto con l’aggravante, nell’operato

dell’Avv. Lo Bue, di avere effettuato tale rimozione mentre, come

detto, il Dott. Genchi stava definendo l’iter autorizzatorio degli

inceneritori, il cui esito, probabilmente negativo, avrebbe di certo

comportato uno sconvolgimento traumatico degli scenari già

predefiniti in materia di smaltimento dei rifiuti da parte del

Commissario delegato Presidente della Regione. Vale la pena

ricordare che la posta in gioco per la sola costruzione di questi

impianti si aggira sul miliardo di euro, senza contare gli utili

ricavabili dai gestori. Nel campo della gestione dei rifiuti, a maggior

ragione quando in ballo ci sono interessi economici di tale portata,

appare scontato l’appetito vorace della criminalità organizzata, che

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45

nel caso specifico prende il nome di ecomafia, le cui appendici o i

cui collegamenti con gli apparati politici e burocratici è stata più

volte confermata.

Analoghi sono gli scenari che riguardano la Distilleria Bertolino e

gli effetti che si ripercuotono sull’intera vicenda. Con singolare

tempestività e coincidenza le decisioni dell’Avv. Lo Bue vengono ad

interrompere la stesura per l’Avvocatura dello Stato delle

controdeduzioni ai ricorsi presentati ai TAR del Lazio e di Palermo

dalla Distilleria proprio in vicinanza delle udienze conclusive, con il

possibile grave pregiudizio per gli interessi dell’Amministrazione

regionale e con l’altrettanto possibile beneficio per la controparte.

In tale contesto, in vista della prossima apertura, il 18 novembre

p.v., della fase dibattimentale del processo alla titolare della

Distilleria ed alla figlia, l’iniziativa dell’Avv. Lo Bue “eviterà” che sia

il Dott. Genchi a rappresentare l’Assessorato. E questo, se ancora

ci fossero dubbi, la dice lunga su tutto…

La ristrutturazione del Dipartimento Territorio e

Ambiente

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Comportamenti antisindacali – Violazioni di

legge – Illegittimità di atti – Falsi

1. Comportamenti antisindacali

07/07/05 Con nota n. 790/DTA l’Avv. Lo Bue comunica ai

Dirigenti, ma non alle OO.SS., che avrebbe proceduto alla

ristrutturazione del Dipartimento, alla revoca di tutti i

contratti ed alla stipula di nuovi.

Violazione art. 6, comma 1, CCRL – Mancata informazione

01/09/05 l’Avv. Lo Bue convoca per il giorno 06/09/05 le

OO.SS. per discutere la proposta di nuovo funzionigramma,

ma fornisce solo in sede di riunione la documentazione,

impedendone il preventivo esame e la necessaria

valutazione.

Violazione art. 6, comma 1, CCRL – Mancata informazione

19/09/05 Con i DDG n. 745 e n. 756 l’Avv. Lo Bue, mentre

è in corso la trattativa sindacale, revoca tutti gli incarichi

dirigenziali (Aree, Servizi e U.O.) senza informare le OO.SS.

Violazione art. 6, comma 1, CCRL – Mancata informazione

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20/09/05 Con nota n. 988 l’Avv. Lo Bue attiva direttamente

la concertazione e la consultazione sindacale sui criteri

generali per l’attribuzione dell’indennità di parte variabile

alle Aree, Servizi ed U.O. e per modifiche al

funzionigramma (U.O.), senza fornire preventiva

informazione.

Violazione art. 6, comma 2, CCRL – Mancata informazione

21/09/05 Con nota n. 57191 l’Avv. Lo Bue ritira le deleghe

di firma dei provvedimenti finali ai responsabili di Aree e

Servizi. Anche di tale atto non viene data informazione.

Violazione art. 6, comma 1, CCRL – Mancata informazione

03/10/05 Con nota n. 1079 l’Avv. Lo Bue decide con atto

unilaterale ed arbitrario, senza concludere la concertazione

e definire i criteri per la corresponsione della retribuzione di

posizione, le attribuzioni “temporanee” per le Aree e

Servizi.

Violazione art. 6, comma 4, CCRL – Mancata informazione

04/10/05 Con diverse note (da n. 1266 a n. 1279) l’Avv. Lo

Bue conferisce con “decorrenza immediata” gli incarichi

dirigenziali di Aree e Servizi, senza portare a conoscenza

delle OO.SS. i criteri adottati per l’attribuzione.

Violazione art. 6, comma 4, CCRL – Mancata informazione

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11/10/05 Con nota n. 61379 l’Avv. Lo Bue, sulla base del

DDG n. 745 del 19/09/2005 con il quale si è “sostituito” al

Presidente della Regione ed al D.P.Reg. nell’approvazione

del funzionigramma a seguito della Delibera di Giunta n.

XXX del 14/09/2005, approva, senza che sia conclusa la

concertazione sindacale, la modifica al precedente

funzionigramma delle unità operative del Dipartimento.

Violazione art. 7, comma 3, CCRL – Mancata conclusione

della concertazione

2. Violazioni di legge

19/09/05 Con DDG n. 745 l’Avv. Lo Bue approva il nuovo

funzionigramma “sostituendosi” al Presidente della Regione

cui spetta il compito con apposito D.P.Reg.

Violazione art. 11, comma 2, L.R. n. 20 del 03/12/03

19/09/05 Con i DDG n. 745 e n. 756 l’Avv. Lo Bue revoca

tutti gli incarichi dirigenziali (Aree, Servizi e U.O.) e

paralizza l’amministrazione per un periodo ad oggi in corso,

essendo venuti meno i responsabili di tutti i procedimenti di

cui all’art. 4 della L.R. n. 10 del 30 aprile 1991.

Violazione art. 340 c.p. “Interruzione di un ufficio o servizio

pubblico o di un servizio di pubblica utilità”.

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Violazione art. 509 c.p. “Inosservanza delle norme

disciplinanti i rapporti di lavoro”.

21/09/05 Con nota n. 57191 l’Avv. Lo Bue ritira le deleghe

di firma dei provvedimenti finali ai responsabili di Aree e

Servizi, “perfezionando” le violazioni iniziate nel giorno

precedente.

Violazione art. 340 c.p. “Interruzione di un ufficio o servizio

pubblico o di un servizio di pubblica utilità”.

Violazione art. 509 c.p. “Inosservanza delle norme

disciplinanti i rapporti di lavoro”.

11/10/2005 Con nota n. 61379 l’Avv. Lo Bue, sulla base del

DDG n. 745 del 19/09/2005 con il quale si è “sostituito” al

Presidente della Regione ed al D.P.Reg. nell’approvazione

del funzionigramma a seguito della Delibera di Giunta n.

396 del 14/09/2005, approva, senza che sia conclusa la

concertazione sindacale, la modifica al precedente

funzionigramma delle unità operative del Dipartimento.

Violazione art. 11, comma 2, L.R. n. 20 del 03/12/03

3. Falsi

Sono contenuti nella nota DTA n. 1079 del 03/11/2005

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a) L’Avv. Lo Bue redige una tabella nella quale inserisce

tra i nominativi dei Dirigenti che hanno presentato

istanza per determinati Servizi ed Aree anche quelli

che non l’hanno presentata e ad alcuni di essi

conferisce l’incarico. Ad uno lo nomina senza neppure

avere presentato il curriculum.

b) L’Avv. Lo Bue afferma che l’art. 7 della L.R. 10/2000

“demanda al Dirigente Generale una sufficiente

discrezionalità nella scelta dei dirigenti…”. Tale

enunciato è inesistente.

c) L’Avv. Lo Bue elenca i principi ed i criteri da lui

adottati per l’affidamento degli incarichi, salvo poi a

nominare dirigenti privi di tali requisiti escludendo

quelli che ne sono in possesso. L’Avv. Lo Bue attesta,

quindi, il possesso di titoli e competenze specifici per

la copertura dell’incarico a dirigenti che ne sono

sprovvisti.