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IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369 Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 60 o anno 30 ottobre 2017 Sommario IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Corte di giustizia delľUnione europea 2017/C 369/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ................................................................ 1 V Avvisi PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI Corte di giustizia 2017/C 369/02 Parere 1/17: Domanda di parere presentata dal Regno del Belgio ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE ................................................................. 2 2017/C 369/03 Causa C-218/17 P: Impugnazione proposta il 26 aprile 2017 dalla Natural Instinct Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 febbraio 2017, causa T-30/16, M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct .......................................................... 2 2017/C 369/04 Causa C-447/17 P: Impugnazione proposta il 25 luglio 2017 dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 7 giugno 2017, causa T-673/15, Guardian Europe/Unione europea ....................... 3 2017/C 369/05 Causa C-479/17 P: Impugnazione proposta l’8 agosto 2017 dalla Guardian Europe Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 7 giugno 2017, causa T-673/15, Guardian Europe/ Unione europea ......................................................... 4

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    Gazzetta ufficialedell’Unione europea

    C 369

    Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni

    60o anno

    30 ottobre 2017

    Sommario

    IV Informazioni

    INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

    Corte di giustizia delľUnione europea

    2017/C 369/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

    V Avvisi

    PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

    Corte di giustizia

    2017/C 369/02 Parere 1/17: Domanda di parere presentata dal Regno del Belgio ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

    2017/C 369/03 Causa C-218/17 P: Impugnazione proposta il 26 aprile 2017 dalla Natural Instinct Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 febbraio 2017, causa T-30/16, M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

    2017/C 369/04 Causa C-447/17 P: Impugnazione proposta il 25 luglio 2017 dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 7 giugno 2017, causa T-673/15, Guardian Europe/Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

    2017/C 369/05 Causa C-479/17 P: Impugnazione proposta l’8 agosto 2017 dalla Guardian Europe Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 7 giugno 2017, causa T-673/15, Guardian Europe/ Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  • 2017/C 369/06 Causa C-481/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 9 agosto 2017 — Nikolay Yanchev/Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno- osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

    2017/C 369/07 Causa C-495/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Prahova (Romania) il 14 agosto 2017 — Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

    Tribunale

    2017/C 369/08 Cause T-107/15 e T-347/15: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2017 — Uganda Commercial Impex/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo — Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

    2017/C 369/09 Causa T-327/15: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2017 — Grecia/Commissione («FEAOG — Sezione “Orientamento” — Riduzione del contributo finanziario — Programma operativo — Base giuridica — Disposizioni transitorie — Applicazione di rettifiche finanziarie dopo il periodo di programmazione concertato — Violazione delle forme sostanziali — Inosservanza del termine di adozione di una decisione — Diritti della difesa — Diritto di essere ascoltato — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Ne bis in idem — Proporzionalità») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

    2017/C 369/10 Causa T-393/15: Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2017 — Università del Salento/Commissione («Clausola compromissoria — Programma generale “Diritti fondamentali e giustizia” — Programma specifico “Giustizia penale” — Recupero delle somme versate dalla Commissione in esecuzione di una convenzione di sovvenzione — Compensazione dei crediti — Riqualificazione parziale del ricorso — Domanda volta a far accertare l’inesistenza di un credito contrattuale») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

    2017/C 369/11 Causa T-734/15 P: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017, Commissione/FE («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Concorso generale — Iscrizione nell’elenco di riserva — Decisione dell’APN di non assumere un vincitore di concorso — Rispettive competenze della commissione giudicatrice e dell’APN — Requisiti per l’ammissione al concorso — Durata minima dell’esperienza professionale — Modalità di calcolo — Perdita della possibilità di assunzione — Risarcimento») . . . . 9

    2017/C 369/12 Causa T-751/15: Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2017 — Contact Software/Commissione («Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercati dei software di progettazione assistita da computer e delle informazioni di interfaccia per tali software — Decisione di rigetto di una denuncia — Mercato rilevante — Errore manifesto di valutazione — Mancanza di interesse dell’Unione») . . . . . . 9

    2017/C 369/13 Causa T-768/15: Sentenza del Tribunale 19 settembre 2017 — RP Technik/EUIPO — Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Marchio dell’Unione europea figurativo RP ROYAL PALLADIUM — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore RP — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

    2017/C 369/14 Causa T-86/16: Sentenza del Tribunale 18 settembre 2017 — Codorníu/EUIPO — Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ANA DE ALTUN — Marchio nazionale figurativo anteriore ANNA — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  • 2017/C 369/15 Causa T-103/16: Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2017 — Aldi Einkauf/EUIPO — Weetabix (Alpenschmaus) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Alpenschmaus — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ALPEN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

    2017/C 369/16 Causa T-276/16: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — Viridis Pharmaceutical/EUIPO — Hecht-Pharma (Boswelan) [«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell’Unione europea denominativo Boswelan — Dichiarazione di decadenza — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancato uso effettivo di un marchio — Assenza di giusti motivi per il mancato uso»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

    2017/C 369/17 Causa T-305/16: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — Lidl Stiftung/EUIPO — Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) [«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo LOVE TO LOUNGE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esame d’ufficio dei fatti — Articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . 13

    2017/C 369/18 Causa T-315/16: Sentenza del Tribunale 19 settembre 2017 — Tamasu Butterfly Europa/EUIPO -– adp Gauselmann (Butterfly) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Marchio dell’Unione europea denominativo Butterfly — Marchio dell’Unione europea denominativo e nome commerciale nazionale anteriori Butterfly — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5,del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

    2017/C 369/19 Causa T-421/16: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Oma) [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Beste Oma — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

    2017/C 369/20 Causa T-422/16: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Mama) [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Beste Mama — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

    2017/C 369/21 Causa T-449/16: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Bester Opa) [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Bester Opa — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

    2017/C 369/22 Causa T-450/16: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Freunde) [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Beste Freunde — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

    2017/C 369/23 Causa T-451/16: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Bester Papa) [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Bester Papa — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

    2017/C 369/24 Causa T-452/16: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Freundin) [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Beste Freundin — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  • 2017/C 369/25 Cause riunite T-504/16 e T-505/16: Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2017 — Bodson e a./BEI («Funzione pubblica — Personale della BEI — Retribuzione — Adeguamento annuale degli stipendi base — Metodo di calcolo — Crisi economica e finanziaria») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

    2017/C 369/26 Causa T-585/16: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — Skareby/SEAE («Funzione pubblica — Funzionari — Libertà di espressione — Dovere di lealtà — Grave pregiudizio agli interessi legittimi dell’Unione — Diniego di autorizzazione alla pubblicazione di un articolo — Invito a modificare il testo — Articolo 17 bis dello Statuto — Oggetto del ricorso — Decisione di rigetto del reclamo amministrativo») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

    2017/C 369/27 Causa T-116/10: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Germania/Commissione («Ricorso di annullamento — FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Programma della Renania Settentrionale-Vestfalia — Inosservanza del termine di adozione di una decisione — Violazione delle forme sostanziali — Ricorso manifestamente fondato») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

    2017/C 369/28 Causa T-90/17: Ordinanza del Tribunale 12 settembre 2017 — Gelinova Group/EUIPO — Cloetta Italia (galatea…è naturale) («Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

    2017/C 369/29 Causa T-117/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 3 luglio 2017 — Proximus/Consiglio («Procedimento sommario — Appalti pubblici — Procedura negoziata — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

    2017/C 369/30 Causa T-527/17: Ricorso proposto l’8 agosto 2017 — Waisman e a./CRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

    2017/C 369/31 Causa T-529/17: Ricorso proposto il 10 agosto 2017 — Blasi Gómez e a./CRU . . . . . . . . . . . . . . . 21

    2017/C 369/32 Causa T-530/17: Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — López Campo e altri/CRU . . . . . . . . . . . . . 21

    2017/C 369/33 Causa T-531/17: Ricorso proposto il 9 agosto 2017 — Promociones Santa Rosa/CRU . . . . . . . . . . 22

    2017/C 369/34 Causa T-535/17: Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Asociación de Consumidores de Navarra «Irache»/CRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

    2017/C 369/35 Causa T-539/17: Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

    2017/C 369/36 Causa T-540/17: Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

    2017/C 369/37 Causa T-541/17: Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

    2017/C 369/38 Causa T-542/17: Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

    2017/C 369/39 Causa T-543/17: Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

    2017/C 369/40 Causa T-544/17: Ricorso proposto il 5 agosto 2017 — Imabe Ibérica/CRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

    2017/C 369/41 Causa T-552/17: Ricorso proposto il 16 agosto 2017 — Maña e a./CRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

    2017/C 369/42 Causa T-560/17: Ricorso proposto il 16 agosto 2017 — Fortischem/Parlamento e Consiglio . . . . . . 30

  • 2017/C 369/43 Causa T-572/17: Ricorso proposto il 21 agosto 2017 — UC/Parlamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

    2017/C 369/44 Causa T-574/17: Ricorso proposto il 23 agosto 2017 — UD/Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

    2017/C 369/45 Causa T-588/17: Ricorso proposto il 30 agosto 2017 — BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

    2017/C 369/46 Causa T-589/17: Ricorso proposto il 30 agosto 2017 — BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

    2017/C 369/47 Causa T-590/17: Ricorso proposto il 30 agosto 2017 — BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

    2017/C 369/48 Causa T-591/17: Ricorso proposto il 30 agosto 2017 — BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

    2017/C 369/49 Causa T-604/17: Ricorso proposto il 5 settembre 2017 — Thun/EUIPO (Figurina di un pesce) . . . . . 35

    2017/C 369/50 Causa T-608/17: Ricorso proposto il 6 settembre 2017 — Grupo Bimbo/EUIPO — DF World of Spices (TAKIS FUEGO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

    2017/C 369/51 Causa T-612/17: Ricorso proposto l’11 settembre 2017 — Google e Alphabet/Commissione . . . . . . 37

    2017/C 369/52 Causa T-624/17: Ricorso proposto il 13 settembre 2017 — Polonia/Commissione . . . . . . . . . . . . . 38

    2017/C 369/53 Causa T-629/17: Ricorso proposto il 18 settembre 2017 — Repubblica ceca/Commissione . . . . . . . 39

  • IV

    (Informazioni)

    INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

    CORTE DI GIUSTIZIA DELĽUNIONE EUROPEA

    Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    (2017/C 369/01)

    Ultima pubblicazione

    GU C 357 del 23.10.2017

    Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

    GU C 347 del 16.10.2017

    GU C 338 del 9.10.2017

    GU C 330 del 2.10.2017

    GU C 318 del 25.9.2017

    GU C 309 del 18.9.2017

    GU C 300 dell’11.9.2017

    Questi testi sono disponibili su:

    EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

    30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/1

    http://eur-lex.europa.eu

  • V

    (Avvisi)

    PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

    CORTE DI GIUSTIZIA

    Domanda di parere presentata dal Regno del Belgio ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE

    (Parere 1/17)

    (2017/C 369/02)

    Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali

    Richiedente

    Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, L. Van den Broeck e M. Jacobs, agenti)

    Quesito sottoposti alla Corte

    Se l’Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, siglato a Bruxelles il 30 ottobre 2016, con riferimento al suo capo 8 («Investimenti»), sezione F («Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti»), sia compatibile con i trattati, ivi compresi i diritti fondamentali.

    Impugnazione proposta il 26 aprile 2017 dalla Natural Instinct Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 febbraio 2017, causa T-30/16, M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct

    (Causa C-218/17 P)

    (2017/C 369/03)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Natural Instinct Ltd (rappresentanti: C. Spintig, Rechtsanwalt, S. Pietzcker, Rechtsanwalt, B. Brandreth, Barrister)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, M. I. Industries, Inc.

    Con ordinanza del 7 settembre 2017, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.

    C 369/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017

  • Impugnazione proposta il 25 luglio 2017 dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 7 giugno 2017,

    causa T-673/15, Guardian Europe/Unione europea

    (Causa C-447/17 P)

    (2017/C 369/04)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e K. Sawyer, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Guardian Europe Sàrl; Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    — annullare il punto 1) del dispositivo della sentenza impugnata;

    — respingere il ricorso, presentato dalla Guardian Europe in primo grado e diretto a ottenere il pagamento dell’importo di EUR 936 000, relativo a spese di garanzia bancaria, a risarcimento di un danno che essa asserisce di aver subìto per la violazione dell’obbligo di pronunciarsi in tempi ragionevoli nella causa T-82/08, in quanto infondato; oppure, e in mero subordine, ridurre tale risarcimento all’importo di EUR 299 251,64, aumentato di interessi compensativi calcolati tenuto conto del fatto che tale importo è composto di somme distinte che sono divenute esigibili in diversi momenti;

    — condannare la Guardian Europe alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente solleva quattro motivi:

    1) Con il primo motivo essa asserisce che sussisteva un errore di diritto nell’interpretazione delle norme applicabili in materia di limitazione nel tempo allorché vi è una perdita continuativa, in quanto il Tribunale ha considerato che il danno materiale invocato, consistente nel pagamento delle spese di garanzia bancaria, sorto più di cinque anni prima che il ricorso per risarcimento danni fosse proposto, non era prescritto.

    2) Con il secondo motivo essa asserisce che sussisteva un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di nesso causale, dato che il Tribunale ha dichiarato che la violazione dell’obbligo di statuire in tempi ragionevoli costituiva il motivo determinante dell’asserito danno materiale consistente nel pagamento delle spese di garanzia bancaria, laddove, secondo una consolidata giurisprudenza, la decisione propria ad un’impresa di non pagare un’ammenda durante il procedimento pendente dinanzi ai giudici europei costituisce il motivo determinante del pagamento di tali spese.

    3) Con il terzo motivo essa asserisce che sussistevano un errore di diritto nella determinazione del periodo durante il quale l’asserito danno materiale si era verificato e un difetto di motivazione, dato che il Tribunale aveva dichiarato, senza esporne le ragioni, che il periodo durante il quale l’asserito danno materiale consistente nel pagamento delle spese di garanzia bancaria insorte potrebbe essere diverso dal periodo in cui esso ha collocato il manifestarsi della condotta illegittima addotta quale causa del danno.

    4) Con il quarto motivo essa asserisce che sussisteva un errore di diritto dovuto a risarcimento eccessivo, nell’attribuzione degli interessi compensativi, dato che il Tribunale ha attribuito alla ricorrente in primo grado gli interessi compensativi su un importo a decorrere da una data in cui tale importo non era ancora dovuto da parte della ricorrente nel procedimento di impugnazione.

    30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/3

  • Impugnazione proposta l’8 agosto 2017 dalla Guardian Europe Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 7 giugno 2017, causa T-673/15, Guardian Europe/Unione europea

    (Causa C-479/17 P)

    (2017/C 369/05)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Guardian Europe Sàrl (rappresentanti: C. O’Daly, Solicitor, F. Louis, avvocato)

    Altre parti nel procedimento: Unione europea, rappresentata da: 1) Corte di giustizia dell’Unione europea; 2) Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    1) Annullare la sentenza impugnata, in quanto il punto 3 del suo dispositivo ha parzialmente respinto la domanda di risarcimento danni, da essa presentata e basata sugli articoli 268 e 340, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    2) Stabilire se la Corte stessa possa pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di risarcimento danni presentata dalla ricorrente e, di conseguenza:

    a) ingiungere all’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, di risarcire la Guardian Europe per i danni causati a causa dell’omessa pronuncia del Tribunale entro un termine ragionevole, in conformità all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali, segnatamente mediante il pagamento dei seguenti importi: i) a titolo di danno emergente/lucro cessante EUR 1 388 000; ii) a titolo di spese di garanzia aggiuntive nella misura di EUR 143 675,78; nonché (iii) a titolo di danni morali, l’importo equivalente a un’adeguata percentuale dell’ammenda inflitta alla Guardian nella decisione;

    b) ingiungere all’Unione europea, rappresentata dalla Commissione e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, di risarcire la Guardian per i danni da essa subìti a causa della violazione, da parte della Commissione e del Tribunale, del principio della parità di trattamento, segnatamente mediante il pagamento dei seguenti importi: i) a titolo di danno emergente/lucro cessante EUR 7 712 000; e (ii) a titolo di danni morali, l’importo equivalente a un’adeguata percentuale dell’ammenda inflitta alla Guardian nella decisione;

    c) attribuire interessi compensativi sugli importi di cui alle lettere a) (a decorrere dal 27 luglio 2010 fino alla data della pronuncia di questa Corte sull’impugnazione) e b) (a decorrere dal 19 novembre 2010 fino alla data della pronuncia di questa Corte sull’impugnazione), al tasso annuo dell’inflazione, determinato, per il periodo di cui trattasi, da Eurostat nello Stato membro (Lussemburgo) in cui la Guardian Europe ha sede;

    d) attribuire interessi di mora sugli importi di cui alle lettere a) e b), a decorrere dalla data della pronuncia di questa Corte sull’impugnazione fino al completo pagamento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali;

    3) nei limiti in cui rileva, in alternativa rispetto ad ognuna delle lettere da a) a d) del punto 2, rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci sul merito del ricorso;

    nonché

    4) ingiungere alle convenute di pagare le spese della ricorrente con riferimento alla presente impugnazione e quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    1) Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE e non ha osservato l’obbligo di applicare il concetto di «impresa» come risultante dal diritto europeo, concludendo che la Guardian Europe non ha subìto alcun danno da lucro cessante a causa dell’inadempimento da parte del Tribunale stesso dell’obbligo di statuire in tempi ragionevoli nella causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione.

    C 369/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017

  • 2) Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE, non ha osservato l’obbligo di applicare il concetto di «impresa» come risultante dal diritto europeo e ha raggiunto conclusioni sostanzialmente inesatte, inesattezza che risulta evidente dai documenti sottoposti al Tribunale, allorché esso ha dichiarato che la Guardian Europe ha sopportato soltanto l’82 % delle perdite collegate alle spese di garanzia pagabili durante il periodo dell’irragionevole ritardo in cui il Tribunale è incorso nella causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione.

    3) Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE concludendo che la Guardian Europe non ha subito danni morali a causa dell’inadempimento dell’obbligo di statuire in tempi ragionevoli nella causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione.

    4) Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE e non ha osservato l’obbligo di applicare il concetto di «impresa» come risultante dal diritto europeo dichiarando che la violazione del principio della parità di trattamento nella decisione della Commissione n. C(2007) 5791 definitivo (1) — Vetro piano e nella sentenza del Tribunale, causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione, non ha causato un lucro cessante alla Guardian Europe.

    5) Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE dichiarando che la violazione del principio della parità di trattamento nella decisione della Commissione n. C(2007) 5791 definitivo — Vetro piano e nella sentenza del Tribunale, causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/ Commissione, non ha causato danni morali alla Guardian Europe.

    nonché

    6) Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE dichiarando che soltanto la decisione del giudice di ultima istanza — e pertanto non il Tribunale — può far sorgere la responsabilità per danni determinati da una violazione del diritto dell’Unione europea.

    (1) Decisione C(2007) 5791 definitivo, della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.165 — Vetro piano)

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 9 agosto 2017 — Nikolay Yanchev/Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

    (Causa C-481/17)

    (2017/C 369/06)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Administrativen sad Veliko Tarnovo

    Parti

    Ricorrente: Nikolay Yanchev

    Resistente: Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

    Questioni pregiudiziali

    1) Se il punto 16 della decisione della Commissione debba essere interpretato nel senso che, considerate le competenze della Commissione, da un lato, e la configurazione dei principi dell’autonomia procedurale e della certezza del diritto, dall’altro lato, sia legittima l’applicazione di una normativa nazionale in base alla quale il termine indicato in tale punto per il controllo sull’adempimento delle condizioni per l’aiuto di Stato concesso debba essere inteso come indicativo e non come termine a pena di decadenza.

    30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/5

  • 2) Se, in considerazione del principio di proporzionalità, secondo l’interpretazione in combinato disposto e teleologica dei punti 7, 8, 14 e 45 della decisione della Commissione, essi vadano interpretati nel senso che il legittimo percepimento/la legittima fruizione dell’aiuto dipendono soltanto dall’osservanza delle disposizioni nazionali espressamente citate in tale decisione, mediante le quali trova applicazione l’aiuto di Stato, oppure se sia consentito pretendere l’osservanza di ulteriori condizioni previste nel diritto nazionale, con le quali non vengono perseguite le finalità cui è destinata la concessione dell’aiuto di Stato.

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Prahova (Romania) il 14 agosto 2017 — Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia

    Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

    (Causa C-495/17)

    (2017/C 369/07)

    Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Tribunalul Prahova

    Parti

    Ricorrente: Cartrans Spedition Srl

    Convenute: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

    Questioni pregiudiziali

    1) Se, ai fini dell’esenzione dall’IVA per le operazioni e le prestazioni di trasporto afferenti all’esportazione di beni, conformemente alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), il carnet TIR vidimato dall’ufficio doganale del paese di destinazione costituisca documento giustificativo dell’esportazione dei beni trasportati, tenendo conto del regime di tale documento di transito doganale stabilito mediante il Manuale sul transito per il regime TIR n. TAXUD/1873/2007 dal Comitato del codice doganale — sezione Transito nell’ambito della Direzione generale fiscalità e unione doganale della Commissione europea.

    2) Se l’articolo 153 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto osti a una prassi fiscale che impone al contribuente di dimostrare l’esportazione delle merci trasportate unicamente mediante una dichiarazione doganale di esportazione, negando la concessione del diritto a detrarre l’IVA per le prestazioni di trasporto delle merci esportate in assenza di tale dichiarazione, sebbene esista un carnet TIR vidimato dalla dogana del paese di destinazione.

    (1) GU 2006 L 347, pag. 1.

    C 369/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017

  • TRIBUNALE

    Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2017 — Uganda Commercial Impex/Consiglio

    (Cause T-107/15 e T-347/15) (1)

    («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo — Mantenimento del nome

    della ricorrente nell’elenco»)

    (2017/C 369/08)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Uganda Commercial Impex Ltd (Kampala, Uganda) (rappresentanti: nella causa T-107/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, A. Meskarian, K. Mittal, solicitors, e R. Blakeley, barrister, e, nella causa T-347/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, K. Mittal e R. Blakeley)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: nella causa T-107/15, inizialmente B. Driessen ed E. Dumitriu- Segnana, successivamente B. Driessen e M. Veiga, agenti, e, nella causa T-347/15, B. Driessen, E. Dumitriu-Segnana e M. Veiga)

    Oggetto

    Nella causa T-107/15, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione 2014/862/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2014, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2014, L 346, pag. 36), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2014 del Consiglio, del 1o dicembre 2014, recante attuazione dell’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2014, L 346, pag. 3), e, ove necessario, a che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2005, L 193, pag. 1), sia dichiarato inapplicabile alla ricorrente e, nella causa T-347/15, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/620 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2015, L 102, pag. 43), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/614 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che attua l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1183/2005 (GU 2015, L 102, pag. 10), e, ove necessario, a che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1183/2005 sia dichiarato inapplicabile alla ricorrente.

    Dispositivo

    1) Le cause T-107/15 e T-347/15 sono riunite ai fini della sentenza.

    2) I ricorsi sono respinti.

    3) L’Uganda Commercial Impex Ltd è condannata alle spese.

    (1) GU C 171 del 26.5.2015.

    30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/7

  • Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2017 — Grecia/Commissione

    (Causa T-327/15) (1)

    («FEAOG — Sezione “Orientamento” — Riduzione del contributo finanziario — Programma operativo — Base giuridica — Disposizioni transitorie — Applicazione di rettifiche finanziarie dopo il

    periodo di programmazione concertato — Violazione delle forme sostanziali — Inosservanza del termine di adozione di una decisione — Diritti della difesa — Diritto di essere ascoltato — Certezza del diritto —

    Legittimo affidamento — Ne bis in idem — Proporzionalità»)

    (2017/C 369/09)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou e A. Vasilopoulou, agenti)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e D. Triantafyllou, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione esecutiva C(2015) 1936 final della Commissione, del 25 marzo 2015, relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, sezione «Orientamento», al programma operativo CCI 2000GR061RO021 (Grecia — Obiettivo 1 — Ricostruzione rurale).

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

    (1) GU C 279 del 24.8.2015.

    Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2017 — Università del Salento/Commissione

    (Causa T-393/15) (1)

    («Clausola compromissoria — Programma generale “Diritti fondamentali e giustizia” — Programma specifico “Giustizia penale” — Recupero delle somme versate dalla Commissione in esecuzione di una

    convenzione di sovvenzione — Compensazione dei crediti — Riqualificazione parziale del ricorso — Domanda volta a far accertare l’inesistenza di un credito contrattuale»)

    (2017/C 369/10)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Università del Salento (Lecce, Italia) (rappresentante: F. Vetrò, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo, F. Moro, L. Cappelletti e O. Verheecke, successivamente L. Di Paolo, F. Moro e O. Verheecke, agenti)

    Oggetto

    Per un verso, il ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione D/C4 — B.2 — 005817 della Commissione, del 4 maggio 2014, con la quale è stata effettuata una compensazione tra un credito della ricorrente relativo all’esecuzione di un contratto nell’ambito di un primo progetto, Entice (Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises), e un debito della ricorrente relativo all’esecuzione di un contratto nell’ambito di un secondo progetto, intitolato «Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution», in secondo luogo, all’annullamento di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a tale decisione e, in terzo luogo, ad ottenere la condanna della Commissione a versare alla ricorrente l’importo a questa dovuto in esecuzione del progetto Entice e, dall’altro verso, il ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE e diretto a far accertare l’inesistenza del credito rivendicato dalla Commissione nell’ambito dell’esecuzione del secondo progetto

    C 369/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017

  • Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) L’Università del Salento è condannata alle spese.

    (1) GU C 311 del 21.9.2015

    Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017, Commissione/FE

    (Causa T-734/15 P) (1)

    («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Concorso generale — Iscrizione nell’elenco di riserva — Decisione dell’APN di non assumere un vincitore di concorso — Rispettive competenze della

    commissione giudicatrice e dell’APN — Requisiti per l’ammissione al concorso — Durata minima dell’esperienza professionale — Modalità di calcolo — Perdita della possibilità di assunzione —

    Risarcimento»)

    (2017/C 369/11)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Simonetti e G. Gattinara, agenti)

    Altra parte nel procedimento: FE (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

    Oggetto

    Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015, FE/Commissione (F-119/14, EU:F:2015:116).

    Dispositivo

    1) I punti 1, 2 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015, FE/Commissione (F-119/14) sono annullati.

    2) Il ricorso proposto da FE dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-119/14 è respinto.

    3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al procedimento d’impugnazione.

    4) FE è condannato alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ivi incluse le spese sostenute dalla Commissione europea.

    (1) GU C 68 del 22.2.2016.

    Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2017 — Contact Software/Commissione

    (Causa T-751/15) (1)

    («Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercati dei software di progettazione assistita da computer e delle informazioni di interfaccia per tali software — Decisione di rigetto di una denuncia —

    Mercato rilevante — Errore manifesto di valutazione — Mancanza di interesse dell’Unione»)

    (2017/C 369/12)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Contact Software GmbH (Brema, Germania) (rappresentanti: J.-M. Schultze, S. Pautke e C. Ehlenz, avvocati)

    30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/9

  • Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Vollrath, I. Zaloguin e L. Wildpanner, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Dassault systèmes (Vélizy-Villacoublay, Francia) (rappresentanti: R. Snelders, avvocato, e J. Messent, barrister)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione C(2015) 7006 final della Commissione, del 9 ottobre 2015, recante rigetto della denuncia proposta dalla ricorrente in merito a violazioni dell’articolo 102 TFUE asseritamente commesse dalla Dassault systèmes e Parametric Technology Corp. su taluni mercati di software di «Computer Aided Design» (progettazione assistita da computer) («CAD») nonché su taluni mercati delle informazioni di interfaccia per tali software (caso COMP/39846 — CONTACT/Dassault & Parametric).

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Contact Software GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

    3) La Dessault systèmes sopporterà le proprie spese.

    (1) GU C 68 del 22.2.2016.

    Sentenza del Tribunale 19 settembre 2017 — RP Technik/EUIPO — Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)

    (Causa T-768/15) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Marchio dell’Unione europea figurativo RP ROYAL PALLADIUM — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore RP — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

    (CE) n. 207/2009»]

    (2017/C 369/13)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: RP Technik GmbH Profilsysteme (Bönen, Germania) (rappresentante: P.-J. Henrichs, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Tecnomarmi Snc Di Gatto Omar & C. (Treviso, Italia)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 ottobre 2014 (procedimento R 2061/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la RP Technik e la Tecnomarmi.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La RP Technik GmbH Profilsysteme è condannata alle spese.

    (1) GU C 78 del 29.2.2016.

    C 369/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017

  • Sentenza del Tribunale 18 settembre 2017 — Codorníu/EUIPO — Bodegas Altun (ANA DE ALTUN)

    (Causa T-86/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ANA DE ALTUN — Marchio nazionale figurativo anteriore ANNA — Impedimenti relativi alla

    registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione»]

    (2017/C 369/14)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Codorníu SA (Esplugues de Llobregat, Spagna) (rappresentanti: M. Ceballos Rodríguez e J. Güell Serra, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Spagna)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 dicembre 2015 (caso R 199/ 2015-2), relativa a un’opposizione tra la Codorníu e la Bodegas Altun

    Dispositivo

    1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 dicembre 2015 (caso R 199/2015-2) è annullata.

    2) L’EUIPO e la Bodegas Altun, SL sopporteranno ciascuna le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Codorníu SA.

    (1) GU C 136 del 18.4.2016.

    Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2017 — Aldi Einkauf/EUIPO — Weetabix (Alpenschmaus)

    (Causa T-103/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Alpenschmaus — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ALPEN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE)

    n. 207/2009»]

    (2017/C 369/15)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N. Bertram, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente E. Strittmatter e A. Folliard-Monguiral, poi A. Schifko, agenti)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Weetabix Ltd (Kettering, Regno Unito) (rappresentanti: M. Finger e T. Farkas, avvocati)

    30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/11

  • Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 12 gennaio 2016 (procedimento R 2725/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Weetabix e la Aldi Einkauf.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG è condannata alle spese relative al presente procedimento.

    (1) GU C 156 del 2.5.2016.

    Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — Viridis Pharmaceutical/EUIPO — Hecht-Pharma (Boswelan)

    (Causa T-276/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell’Unione europea denominativo Boswelan — Dichiarazione di decadenza — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del

    regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancato uso effettivo di un marchio — Assenza di giusti motivi per il mancato uso»]

    (2017/C 369/16)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Viridis Pharmaceutical Ltd. (Tortola, Isole Vergini britanniche, Regno Unito) (rappresentanti: C. Spintig, S. Pietzcker e M. Prasse, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hecht-Pharma GmbH (Hollnseth, Germania) (rappresentanti: C. Sachs e J. Sachs, avvocati)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 29 febbraio 2016 (procedimento R 2837/2014-5), relativa a un procedimento di dec adenza tra la Hecht-Pharma e la Viridis Pharmaceutical.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Viridis Pharmaceutical Ltd è condannata alle spese.

    (1) GU C 251 dell’11.7.2016

    C 369/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017

  • Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — Lidl Stiftung/EUIPO — Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)

    (Causa T-305/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo LOVE TO LOUNGE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere

    distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di

    motivazione — Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esame d’ufficio dei fatti — Articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009»]

    (2017/C 369/17)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Kefferpütz e A. Berger, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Primark Holdings (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: B. Brandreth, barrister, e G. Hussey, solicitor)

    Oggetto

    Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2016 (causa R 489/ 2015-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Lidl Stiftung e la Primark Holdings.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Lidl Stiftung & Co. KG è condannata alle spese.

    (1) GU C 287 dell’8.8.2016

    Sentenza del Tribunale 19 settembre 2017 — Tamasu Butterfly Europa/EUIPO -– adp Gauselmann (Butterfly)

    (Causa T-315/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Marchio dell’Unione europea denominativo Butterfly — Marchio dell’Unione europea denominativo e nome commerciale nazionale anteriori Butterfly —

    Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5,del regolamento (CE) n. 207/2009»]

    (2017/C 369/18)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Tamasu Butterfly Europa GmbH (Moers, Germania) (rappresentante: C. Röhl, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Pethke e D. Hanf, agenti)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 marzo 2016 (procedimento R 221/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Tamasu Butterfly Europa e la adp Gauselmann

    30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/13

  • Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Tamasu Butterfly Europa GmbH è condannata alle spese.

    (1) GU C 287 dell’8.8.2016.

    Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Oma)

    (Causa T-421/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Beste Oma — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1,

    lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

    (2017/C 369/19)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (rappresentante: S. von Rüden, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 maggio 2016 (procedimento R 91/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Beste Oma come marchio dell’Unione europea.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Sheepworld AG è condannata alle spese.

    (1) GU C 343 del 19.9.2016.

    Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Mama)

    (Causa T-422/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Beste Mama — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1,

    lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

    (2017/C 369/20)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (rappresentante: S. von Rüden, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 maggio 2016 (procedimento R 95/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Beste Mama come marchio dell’Unione europea.

    C 369/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017

  • Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Sheepworld AG è condannata alle spese.

    (1) GU C 343 del 19.9.2016.

    Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Bester Opa)

    (Causa T-449/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Bester Opa — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1,

    lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

    (2017/C 369/21)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (rappresentante: S. von Rüden, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 maggio 2016 (procedimento R 92/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Bester Opa come marchio dell’Unione europea.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Sheepworld AG è condannata alle spese.

    (1) GU C 364 del 3.10.2016.

    Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Freunde)

    (Causa T-450/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Beste Freunde — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7,

    paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

    (2017/C 369/22)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (rappresentante: S. von Rüden, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 maggio 2016 (procedimento R 93/2016-4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo Beste Freunde come marchio dell’Unione europea.

    30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/15

  • Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Sheepworld AG è condannata alle spese.

    (1) GU C 364 del 3.10.2016.

    Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Bester Papa)

    (Causa T-451/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Bester Papa — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1,

    lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

    (2017/C 369/23)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (rappresentante: S. von Rüden, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 maggio 2016 (procedimento R 94/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Bester Papa come marchio dell’Unione europea.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Sheepworld AG è condannata alle spese.

    (1) GU C 364 del 3.10.2016.

    Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Freundin)

    (Causa T-452/16) (1)

    [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Beste Freundin — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7,

    paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

    (2017/C 369/24)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (rappresentante: S. von Rüden, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 maggio 2016 (procedimento R 96/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Beste Freundin come marchio dell’Unione europea.

    C 369/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017

  • Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Sheepworld AG è condannata alle spese.

    (1) GU C 364 del 3.10.2016.

    Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2017 — Bodson e a./BEI

    (Cause riunite T-504/16 e T-505/16) (1)

    («Funzione pubblica — Personale della BEI — Retribuzione — Adeguamento annuale degli stipendi base — Metodo di calcolo — Crisi economica e finanziaria»)

    (2017/C 369/25)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo, Lussemburgo) e gli altri 485 ricorrenti i cui nominativi figurano nell’allegato alla sentenza (causa T-504/16); Esther Badiola (Lussemburgo) e gli altri 15 ricorrenti i cui nominativi figurano nell’allegato alla sentenza (causa T-505/16) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

    Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inzialmente T. Gilliams e G. Nuvoli, successivamente G. Faedo e T. Gilliams, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento delle decisioni, contenute nelle buste paga del febbraio 2013 e dei mesi successivi, che applicano ai ricorrenti la decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 18 dicembre 2012, la decisione del comitato direttivo della BEI del 29 gennaio 2013, l’articolo pubblicato su Internet il 5 febbraio 2013 e la nota informativa del 15 febbraio 2013 che informa il personale dell’adozione di tali due decisioni e, dall’altro, alla condanna della BEI a corrispondere ai ricorrenti una somma pari alla differenza tra l’importo delle retribuzioni versate in applicazione delle decisioni summenzionate e quello delle retribuzioni dovute in applicazione del regime risultante dalla decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 22 settembre 2009 nonché il risarcimento per i danni materiali e morali che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito a motivo della loro perdita del potere d’acquisto e dell’incertezza legata all’evoluzione delle loro retribuzioni.

    Dispositivo

    1) Le decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) che applicano la decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 18 dicembre 2012 e la decisione del comitato direttivo della BEI del 29 gennaio 2013 e contenute nelle buste paga del febbraio 2013 e dei mesi successivi del sig. Jean-Pierre Bodson e degli altri membri del personale della BEI i cui nominativi figurano in allegato nella causa T-504/16, da un lato, e della sig. Esther Badiola e degli altri membri del personale della BEI i cui nominativi figurano in allegato nella causa T-505/16, dall’altro, sono annullate.

    2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3) La BEI è condannata alle spese.

    (1) GU C 207 del 20.7.2013 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-41/13 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).

    30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/17

  • Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — Skareby/SEAE

    (Causa T-585/16) (1)

    («Funzione pubblica — Funzionari — Libertà di espressione — Dovere di lealtà — Grave pregiudizio agli interessi legittimi dell’Unione — Diniego di autorizzazione alla pubblicazione di un articolo — Invito a

    modificare il testo — Articolo 17 bis dello Statuto — Oggetto del ricorso — Decisione di rigetto del reclamo amministrativo»)

    (2017/C 369/26)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Carina Skareby (Lovanio, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

    Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt, agente, assistito da M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire e S. Moya Izquierdo, avvocati)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione del 5 giugno 2015 del SEAE che nega la pubblicazione di un articolo e invita a modificare due paragrafi del testo proposto e, dall’altro, «se necessario», della decisione del 18 dicembre 2015 del SEAE che respinge il reclamo presentato avverso la decisione iniziale.

    Dispositivo

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La sig.ra Carina Skareby è condannata alle spese.

    (1) GU C 191 del 30.5.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-15/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).

    Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Germania/Commissione

    (Causa T-116/10) (1)

    («Ricorso di annullamento — FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Programma della Renania Settentrionale-Vestfalia — Inosservanza del termine di adozione di una decisione — Violazione

    delle forme sostanziali — Ricorso manifestamente fondato»)

    (2017/C 369/27)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente J. Möller, successivamente J. Möller e T. Henze, agenti, assistiti da U. Karpenstein, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann, B. Conte e A. Steiblytė, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2009) 10675 della Commissione, del 23 dicembre 2009, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso al programma della Renania Settentrionale-Vestfalia rientrante nell’obiettivo n. 2 (1997-1999) nella Repubblica federale di Germania conformemente alla decisione C(97) 1120 della Commissione, del 7 maggio 1997.

    C 369/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017

  • Dispositivo

    1) La decisione C(2009) 10675 della Commissione, del 23 dicembre 2009, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso al programma della Renania Settentrionale-Vestfalia rientrante nell’obiettivo n. 2 (1997-1999) nella Repubblica federale di Germania conformemente alla decisione C(97) 1120 della Commissione, del 7 maggio 1997, è annullata.

    2) La Commissione europea è condannata alle spese.

    (1) GU C 134 del 22.5.2010.

    Ordinanza del Tribunale 12 settembre 2017 — Gelinova Group/EUIPO — Cloetta Italia (galatea…è naturale)

    (Causa T-90/17) (1)

    («Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire»)

    (2017/C 369/28)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Gelinova Group Srl (Tezze di Vazzola, Italia) (rappresentanti: A. Tornato e D. Hazan, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Cloetta Italia Srl (Cremona. Italia)

    Oggetto

    Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, del 12 dicembre 2016 (procedimento R 207/2016-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Cloetta Italia Srl e Gelinova Group Srl, già Milk & Fruit Srl.

    Dispositivo

    1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

    2) La Gelinova Group Srl è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

    (1) GU C 121 del 18.4.2017.

    Ordinanza del presidente del Tribunale del 3 luglio 2017 — Proximus/Consiglio

    (Causa T-117/17 R)

    («Procedimento sommario — Appalti pubblici — Procedura negoziata — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza»)

    (2017/C 369/29)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Proximus SA/NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Schutyser, avvocato)

    30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/19

  • Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Jaume e S. Cholakova, agenti, assistiti da P. de Bandt, P. Teerlinck e M. Gherghinaru, avvocati)

    Oggetto

    Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla concessione di provvedimenti provvisori riguardanti, da una parte, la sospensione dell’esecuzione della decisione del Consiglio di aggiudicare ad un altro offerente il contratto quadro e, dall’altra, la sospensione dell’esecuzione del contratto quadro stipulato tra il Consiglio e l’aggiudicatario.

    Dispositivo

    1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

    2) Le spese sono riservate.

    Ricorso proposto l’8 agosto 2017 — Waisman e a./CRU

    (Causa T-527/17)

    (2017/C 369/30)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrenti: Alejandro Claudio Waisman (Buenos Aires, Argentina) e altri 158 ricorrenti (rappresentanti: J. De Castro Martín, M. Azpitarte Sánchez e J. Ruiz de Villa Jubany, avvocati)

    Convenuto: Comitato di risoluzione unico

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    — sulla base dell’articolo 263 TFUE, dichiarare la nullità della decisione del Comitato di risoluzione unico relativa al Banco Popular Español (SRB/EES/2017/08);

    — sulla base degli articoli 340.2 TFUE e 41.3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, condannare il Comitato di risoluzione unico a risarcire i ricorrenti, a titolo del Fondo di risoluzione unico istituito conformemente all’articolo 67 del regolamento n. 806/2014, dei danni subiti come conseguenza diretta della decisione relativa al Banco Popular Español, danni il cui importo coincide con il valore di mercato degli strumenti di capitale dell’ente creditizio del giorno precedente (6 giugno 2017) all’esecuzione del programma di risoluzione; in subordine, se il Tribunale non dovesse accogliere la suddetta pretesa risarcitoria, condannare il Comitato di risoluzione unico al risarcimento nei confronti dei ricorrenti dell’importo della differenza, fissato nella valutazione effettuata da una persona indipendente, prevista all’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014, tra ciò che detti ricorrenti hanno ricevuto come pagamento dei loro crediti in applicazione di detta decisione e ciò che avrebbero ricevuto in base a una procedura ordinaria di insolvenza;

    — condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./ Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.

    C 369/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017

  • Ricorso proposto il 10 agosto 2017 — Blasi Gómez e a./CRU

    (Causa T-529/17)

    (2017/C 369/31)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrenti: Carlos Blasi Gómez (Tarragona, Spagna), María Dolores Cruells Torelló (Sabadell, Spagna), Asociación Independiente de Afectados por el Popular (AIAP) (Madrid, Spagna) (rappresentante: D. Pineda Cuadrado, avvocato)

    Convenuto: Comitato di risoluzione unico

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono al Tribunale che:

    — annulli la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017;

    — in subordine, nel caso in cui non accogliesse la precedente domanda, annulli l’atto nella parte relativa alla valutazione dell’ente creditizio e realizzi esso stesso oppure faccia realizzare una valutazione obiettiva, concreta ed equa del Banco Popular Español la quale comporti un risarcimento per tutti gli azionisti e i creditori del medesimo in conformità alla nuova valutazione;

    — in ulteriore subordine, nel caso in cui non accogliesse nessuna delle precedenti domande, annulli l’atto nella parte relativa alla valutazione dell’ente creditizio e realizzi esso stesso oppure faccia realizzare una valutazione obiettiva, concreta ed equa del Banco Popular Español la quale comporti un risarcimento per i ricorrenti, come azionisti e creditori del medesimo, in conformità alla nuova valutazione;

    — condanni espressamente al pagamento delle spese sostenute l’Istituzione da cui promana l’atto impugnato.

    Motivi e principali argomenti

    I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./ Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.

    Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — López Campo e altri/CRU

    (Causa T-530/17)

    (2017/C 369/32)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrenti: Mario López Campo (Pontevedra, Spagna) e altri 8 ricorrenti (rappresentante: F. Cabadas García, avvocato)

    Convenuto: Comitato di risoluzione unico

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    — annullare la decisione SRD/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico, del 7 giugno 2017, che prevede la risoluzione dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A. a partire dal 7 giugno 2017, e condannare detto Comitato a versare ai ricorrenti, a titolo di risarcimento, gli importi indicati nella domanda;

    30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/21

  • — in subordine, annullare la decisione SRD/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico, del 7 giugno 2017, che prevede la risoluzione dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A. a partire dal 7 giugno 2017, e condannare detto Comitato a versare ai ricorrenti, a titolo di risarcimento, gli importi risultanti dalla moltiplicazione del numero di azioni detenute dai medesimi per l’ultimo prezzo quotato in borsa precedente alla decisione SRD/EES/2017/08.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso è diretto contro la decisione SRD/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico, del 7 giugno 2017, che consente la risoluzione del Banco Popular Español, S.A.

    I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./ Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.

    Ricorso proposto il 9 agosto 2017 — Promociones Santa Rosa/CRU

    (Causa T-531/17)

    (2017/C 369/33)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Promociones Santa Rosa, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: L. Carrión Matamoros, avvocato)

    Convenuto: Comitato di risoluzione unico

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    — annullare la decisione SRB/EES/2017/08, del 7 giugno (versione non riservata), della commissione esecutiva del Comitato di risoluzione unico, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, A.S., per la violazione degli articoli 7, 18.1 e 20 del regolamento (UE) n. 806/2014, nonché per alterazione artificiosa delle cause immediate che hanno comportato la risoluzione dell’ente.

    Motivi e principali argomenti

    I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./ Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.

    Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Asociación de Consumidores de Navarra «Irache»/CRU

    (Causa T-535/17)

    (2017/C 369/34)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Asociación de Consumidores de Navarra «Irache» (Pamplona, Spagna) (rappresentante: J. Sanjurjo San Martín, avvocato)

    C 369/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017

  • Convenuto: Comitato di risoluzione unico

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    — dichiarare la nullità della risoluzione impugnata; privare di effetti le operazioni eseguite, restituendo la proprietà del Banco Popular Español, A.S. agli azionisti e agli obbligazionisti interessati, rimettendoli nella loro situazione precedente all’intervento;

    — qualora ciò non fosse possibile, privare in ogni caso di effetto la conversione delle obbligazioni in azioni, mantenendo gli obbligazionisti nella stessa situazione in cui si trovavano alla data del 6 giugno 2017, nonché compensare gli azionisti per il pagamento del valore reale della banca e, di conseguenza, delle azioni, alla data del 30 giugno 2016.

    Motivi e principali argomenti

    I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./ Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.

    Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — BEI/Siria

    (Causa T-539/17)

    (2017/C 369/35)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran e F. de Borja Oxangoiti Briones agenti, D. Arts, avvocato e T. Cusworth, solicitor)

    Convenuta: Repubblica araba siriana

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    — condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute all’UE in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 dell’Al Thawra Loan Agreement (accordo di prestito relativo ad Al Thawra), in forza del suo diritto di surrogazione, che comprendono:

    — 404 792,06 euro, 954 331,07 sterline (GBP), 29 130 433,00 yen giapponesi (JPY) e 1 498 184,58 dollari americani (USD), ossia la somma dovuta all’UE al 9 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori convenzionalmente stabiliti (maturati dalla data di scadenza al 9 agosto 2017);

    — ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo specificato nella clausola 3.02, sino alla data del pagamento;

    — ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino alla data del pagamento, incluse le spese del presente procedimento;

    — in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale non ritenga sussistere la surrogazione dell’UE nei diritti della Banca, condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute alla Banca in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 dell’Al Thawra Loan Agreement, che comprendono:

    — 404 792,06 euro, 954 331,07 GBP, 29 130 433,00 JPY e 1 498 184,58 USD, ossia la somma dovuta alla Banca al 9 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori convenzionalmente stabiliti (maturati dalla data di scadenza al 9 agosto 2017);

    30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/23

  • — ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo specificato nella clausola 3.02, sino alla data del pagamento;

    — ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino al pagamento effettivo, incluse le spese del presente procedimento;

    — in ogni caso, condannare la Siria al pagamento dell’importo dovuto all’UE o alla Banca, a seconda del caso, per le rate successive alla data del presente ricorso che la Siria non dovesse pagare, comprensivo:

    — del capitale e degli interessi di ciascuna rata;

    — degli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo di cui alla clausola 3.02, dalla data di scadenza di ciascuna rata all’effettivo pagamento da parte della Siria;

    — condannare la Siria alle spese, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

    Primo e unico motivo, vertente sull’inadempimento, da parte della Siria, dei propri obblighi contrattuali, di cui alle clausole 3.01 e 4.01 dell’Al Thawra Loan Agreement, di pagare le rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, e dell’obbligo contrattuale, di cui alla clausola 3.02 del medesimo accordo, di pagare gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Siria è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 dell’Al Thawra Loan Agreement.

    Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — BEI/Siria

    (Causa T-540/17)

    (2017/C 369/36)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)

    Convenuta: Repubblica araba siriana

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    — condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute all’UE in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 dell’Electricity Distribution Loan Agreement (accordo di prestito per la distribuzione di energia elettrica), in forza del suo diritto di surrogazione, che comprendono:

    — 52 657 141,77 euro, ossia la somma dovuta all’UE al 9 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori convenzionalmente stabiliti (maturati dalla data di scadenza al 9 agosto 2017);

    — ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati ad un tasso annuo pari al maggiore (nel periodo di tempo rilevante) tra (i) il tasso interbancario applicabile, maggiorato del 2 % (200 punti base) e (ii) il tasso dovuto ai sensi della clausola 3.01, maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), sino alla data del pagamento;

    — ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino alla data del pagamento, incluse le spese del presente procedimento;

    C 369/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017

  • — in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale non ritenga sussistere la surrogazione dell’UE nei diritti della Banca, condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute alla Banca in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 dell’Electricity Distribution Loan Agreement, che comprendono:

    — 52 657 141,77 euro, ossia la somma dovuta alla Banca al 9 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori convenzionalmente stabiliti (maturati dalla data di scadenza al 9 agosto 2017);

    — ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati ad un tasso annuo pari al maggiore (nel periodo di tempo rilevante) tra (i) il tasso interbancario applicabile, maggiorato del 2 % (200 punti base) e (ii) il tasso dovuto ai sensi della clausola 3.01, maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), sino alla data del pagamento;

    — ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino al pagamento effettivo, incluse le spese del presente procedimento;

    — in ogni caso, condannare la Siria al pagamento dell’importo dovuto all’UE o alla Banca, a seconda del caso, per le rate successive alla data del presente ricorso che la Siria non dovesse pagare, comprensivo:

    — del capitale e degli interessi di ciascuna rata;

    — degli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati ad un tasso annuo pari al maggiore (nel periodo di tempo rilevante) tra (i) il tasso interbancario applicabile, maggiorato del 2 % (200 punti base) e (ii) il tasso dovuto ai sensi della clausola 3.01, maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), dalla data di scadenza di ciascuna rata sino all’effettivo pagamento da parte della Siria;

    — condannare la Siria alle spese, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

    Primo e unico motivo, vertente sull’inadempimento, da parte della Siria, dei propri obblighi contrattuali, di cui alle clausole 3.01 e 4.01 dell’Electricity Distribution Loan Agreement, di pagare le rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, e dell’obbligo contrattuale, di cui alla clausola 3.02 del medesimo accordo, di pagare gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Siria è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 dell’Electricity Distribution Loan Agreement.

    Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — BEI/Siria

    (Causa T-541/17)

    (2017/C 369/37)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)

    Convenuta: Repubblica araba siriana

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    — condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute all’UE in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 dell’Electricity Transmission Loan Agreement (accordo di prestito relativo alla fornitura di energia elettrica), in forza del suo diritto di surrogazione, che comprendono:

    — 3 383 971,66 franchi svizzeri (CHF) e 38 934 400,51 euro, ossia la somma dovuta all’UE al 9 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori (maturati dalla data di scadenza al 9 agosto 2017);

    30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/25

  • — ulteriori interessi moratori, maturati ad un tasso annuo complessivo costituito da: (i) un tasso del 2,5 % (250 punti base) e (ii) il tasso applicabile ai sensi della clausola 3.01, sino alla data del pagamento;

    — ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino alla data del pagamento, incluse le spese del presente procedimento;

    — in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale non ritenga sussistere la surrogazione dell’UE nei diritti della Banca, condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute alla Banca in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 dell’Electricity Transmission Loan Agreement, che comprendono:

    — 3 383 971,66 CHF e 38 934 400,51 euro, ossia la somma dovuta alla Banca al 9 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori (maturati dalla data di scadenza al 9 agosto 2017);

    — ulteriori interessi moratori, maturati ad un tasso annuo complessivo costituito da: (i) un tasso del 2,5 % (250 punti base) e (ii) il tasso applicabile ai sensi della clausola 3.01, sino alla data del pagamento;

    — ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino al pagamento effettivo, incluse le spese del presente procedimento;

    — in ogni caso, condannare la Siria al pagam