GAMMA S.p.A
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GAMMA S.p.A
G
GG
conoscenza
lavoratori („capitale“ umano)
invenzioni
diritti d‘autore
know-how
ecc.
G F
H
E
marchi concorrenzasleale
dirittoantitrust
pubblicità
Codice della proprietà industriale
Art.1 Diritti di proprieta' industriale1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprieta' industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.
PROPRIETÀINTELLETTUALE
effetti economici ?
- stimolo all‘innovazione, alla creatività-incentivi grazie al diritto esclusivo-„dazio“ per innovazioni successive-utilizzo strategico (ampio portfolio per licenze incrociate e cause a danno dei concorrenti)-ecc.
?
- protezione troppo estesa?
- non si tiene conto del carattere cumulativo delle innovazioni?
-la produzione di conoscenza va incentivata attraverso laconcessione di un diritto ad un utilizzo esclusivo?
INNOVAZIONE
fenomeno complesso
quali incentivi?
quali forme organizzative?
TENDENZE
anche brevetti per invenzionibiotecnologiche
brevetti per software: Europa?
costi elevati per le imprese
aumento delle domande di brevetto (non in tutti i settori)
tutela più estesa a favore dell‘inventore
valutazione antimonopolistica più favorevole
studi empirici
proprietàintellettuale
investimenti in R&Sincentiva
?
in alcuni settori, forse
ma gli effetti sull‘ingresso di nuove imprese?
Art. 2 c.pr.int.Costituzione ed
acquisto dei diritti
brevettazione
registrazione
le invenzioni, i modelli diutilita', le nuove varieta' vegetali.
i marchi, i disegni e modelli, letopografie dei prodotti a seminconduttori.
i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
natura di accertamento
costitutivo
soddisfatti i presuppostidi legge
Il brevetto per invenzioniindustriali
La tutela nazionale
•Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (P.C.T.)• La Convenzione d’unione di Parigi•TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property)
•La Convenzione sul brevetto europeo
codice della proprietàindustriale
tutelainternazionale
ART. 56 c.p.ind.(Diritti conferiti dal brevetto europeo)1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel BollettinoEuropeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.….2. Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione italiana in materia.
MCCCCLXXIIII die XVIIIII MartijEl sono in questa Cità, et anche ala zornada, per la grandeza et bontà soa concorre homeni de diverse bande, et accutissimi ingegni, apti ad excogitar et trovar varij ingegnosi artificij. El sel fosse provisto, che le opere et artificij trovade da loro, altri viste che le havesseno, non podessene farle, et tuor honor suo, simel homeni exercitariano l'ingegno, troveriano, et fariano dele chosse, che sariano de non picola utilità et beneficio al stado nostro.Pero l'andara parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provedeodori de Commun. Siando prohibido a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad imagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X.El tamen se algun el fesse, l'auctor et inventor predicto, habia libertà poderlo citar a chadaun officio de questa Cità, dal qual officio, el dicto, che havesse contrafacto, sia astreto a pagarli ducati cento, et l'artificio, subito sia desfacto. Siando pro in libertà de la nostra signoria, ad ogni suo piaxer, tuor et usar ne i suo bisogni chadaun de dicti artificij, et instrumenti, cum questa però condition, che altri cha i auctori non li possi exercitar.
BREVETTO
DOCUMENTO
rilasciato da •uno Stato o •da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati
che descrive l’invenzione
E
che crea una situazione giuridica in base alla quale l’invenzione può normalmente essere sfruttata solo con l’autorizzazione del titolare del brevetto
INVENZIONE
soluzione ad un problema specifico nel campo della
tecnologiatecnologia
trattamento sistematicodelle tecniche per fare
delle cose derivate dall’esperienza delle arti e dei mestieri e dalla
scienza applicata
Art. 45.Oggetto del brevetto1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;c) le presentazioni di informazioni.
oggetto delbrevetto
prodotto
procedimento
INVENZIONI DEIDIPENDENTI
di servizioattività inventiva oggetto del contratto
diritti al datore, tranne quello di essere riconosciutoautore
d‘azienda attività inventiva non specificatamenteoggetto del contratto
equo premio
occasionaledatore: „diritto di opzione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, versocorresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agliaiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione“.
Le condizioni di brevettabilità
• oggetto brevettabile
• utilità (applicabilità industriale)
• novità
• non ovvietà (attività inventiva)
• pubblicazione dell’invenzione
ART. 52 CBE
I brevetti europei sono rilasciati per delle
INVENZIONI
nuove
implicanti una attivitàinventiva
suscettibili di applicazioneindustriale
INVENZIONIBREVETTABILI
ART. 54 CBE NOVITÀ
Un’invenzione è considerata nuova se non forma parte dello
« stato della tecnica »
ricomprende tutto quanto sia stato reso accessibile al pubblico per mezzo di descrizioneorale o pubblica oppure attraverso l’utilizzo od
in qualsiasi altro modo in un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di brevetto europeo
ART. 56CBE ATTIVITÀINVENTIVA
l’invenzione è considerata implicare un’attività inventiva
SE
per un uomo o donna di mestiere essa non discende
direttamente dallo stato della tecnica (non ovvietà della stessa)
difficoltà vintarisultato inatteso
ART. 57 CBE APPLICAZIONEINDUSTRIALE
un’invenzione è consideratasuscettibile di applicazione
industriale
SE
può essere fatta o utilizzata in un qualsiasi tipo di industria, compresal’agricoltura
Art. 51.Sufficiente descrizione1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
Unicità dell'invenzione e divisione della domanda1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
Art. 68.Limitazioni del diritto di brevetto1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorche' diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.
(poche)