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1 PATENT BOX: ASPETTI NORMATIVI E MODALITA’ OPERATIVE Torino, 21 marzo 2016 PATENT BOX Aspetti normativi e modalità operative Torino, 21 marzo 2016 a cura di Gaetano Scala La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza

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PATENT BOX: ASPETTI NORMATIVI E MODALITA’ OPERATIVE Torino, 21 marzo 2016

PATENT BOX

Aspetti normativi e modalità operative

Torino, 21 marzo 2016

a cura di

Gaetano ScalaLa relazione è svolta a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza

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ORIGINI ED OBIETTIVI

Regime già presente negli ordinamenti di alcuni Stati europei (Belgio,

Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e

Portogallo).

Il legislatore italiano si è allineato, in gran parte, alle recenti

raccomandazioni OCSE prodotte nell’ambito dei lavori BEPS, al fine

di contrastare le c.d. pratiche fiscali dannose (erosione internazionale

delle basi imponibili).

Obiettivo del legislatore:

• collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all’estero

• mantenimento di beni immateriali in Italia

• investimento in R&S

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IL PATENT BOX IN EUROPA

UK

2013

ES

2008

FR

2000

PT

2014

NL

2007

BE

2007

LU

2009

ITA

2015

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RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI DI RIFERIMENTO

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015)

Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment compact)

Decreto Ministeriale del 30 luglio 2015

Provvedimento Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015

Circolare n. 36/E del 1 dicembre 2015

Provvedimento Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2015

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016)

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RIFERIMENTI OCSE

“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS)

Action 5: “Countering Harmful Tax Practices More

Effectively, Taking into Account Transparency and

Substance”

Action 5: “Agreement on Modified Nexus Approach for IP

Regimes”

Final report on Beps Action 5 (pubblicato il 5 ottobre 2015)

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AMBITO DI APPLICAZIONE

Regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi

derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di alcune tipologie di

beni immateriali giuridicamente tutelabili

PATENT BOX

OPZIONALE

QUINQUENNALE

RINNOVABILE

IRREVOCABILE

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CARATTERISTICHE

Imposte oggetto di agevolazione: IRPEF, IRES ed IRAP

Esenzione parziale nella misura del

Decorrenza: periodo di imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2014 (per contribuenti «solari»: esercizio 2015)

30%

2015

40%

2016

50%

2017

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AMBITO SOGGETTIVO

Possono optare tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, a

condizione che esercitino attività di ricerca e sviluppo.

BENEFICIARI

DITTE INDIVIDUALI

ENTI NON COMM. (ATT. COMM.)

SOCIETA’ DI PERSONE

SOCIETA’ DI CAPITALI

STABILI ORGANIZZAZIONI

ESCLUSI

PROCEDURE FALLIMENTO

PROCEDURE LIQ. COATTA AMM.

PROCEDURE AMM. STRAORD.

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REQUISITI

L’opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo

sfruttamento economico dei beni immateriali e svolge attività

di ricerca e sviluppo (R&S)

POSSESSO DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO

ECONOMICO DI BENI IMMATERIALI

UTILIZZO DEI BENI IMMATERIALI PER LA VENDITA

DI PRODOTTI/PRESTAZIONE DI SERVIZI

SVILUPPO, MANUTENZIONE E ACCRESCIMENTO

1

2

3

I.P.R.OWNER

SUBSTANTIAL ACTIVITY

NEXUS RATIO

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DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE

L’opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di

Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la

loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell’UE e

internazionali

SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHTi

ii BREVETTI INDUSTRIALI

MARCHI (DI IMPRESA E COLLETTIVI)

DISEGNI E MODELLI

INFORMAZIONI ED ESPERIENZE (KNOW HOW)

iii

iv

v

ATTENZIONE

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BENI COMPLEMENTARI

Qualora più beni, appartenenti ad un medesimo soggetto, siano

collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati

congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una

famiglia di prodotti o di un gruppo di processi, tali beni possonocostituire un solo bene immateriale.

Il vincolo di complementarietà non è più riservato a beni della

stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa

utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o

processo.

Valenza interpretativa: si può applicare anche ai regimi avviati condecorrenza dall’esercizio 2015, cioè alle opzioni e istanze di rulingpresentate entro il 31 dicembre scorso.

NOVITA’

ATTENZIONE

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TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI

Il titolare del diritto impiega l’IP per

produrre e commercializzare beni o

fornire servizi

Occorre determinare per ciascun

bene immateriale il contributo

economico da esso derivante che ha

concorso alla formazione del

reddito/perdita d’impresa

RULING OBBLIGATORIO

Il titolare del diritto concede a terzi,

in licenza, il diritto di utilizzo dell’IP

E’ costituito dai canoni derivanti

dalla concessione in uso dei beni

immateriali, al netto dei costi

fiscalmente rilevanti diretti e

indiretti a essi connessi

MERCATO – RULING FALCOTATIVO

USO DIRETTOCONCESSIONE IN USO

(USO INDIRETTO)

REDDITO AGEVOLABILE

DETERMINAZIONE DEL VALORE

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CRITERI VALUTAZIONE - CENNI

Il contributo economico derivante dall’utilizzo diretto dei beniimmateriali va determinato sulla base degli “standard internazionalirilevanti elaborati dall’OCSE” con particolare riferimento alle linee guida inmateria di prezzi di trasferimento (art. 12 d.m. 30 luglio 2015)

Capitolo II - paragrafi 2.1 - 2.11

Capitolo VI - paragrafo D.2.5.

Indicazioni e principi per la selezione del MAM (Most Appropriate Method)

Il punto 2.9 del Capitolo II delle Guidelines consente l’applicazione dimetodi differenti da quelli previsti nelle Linee Guida, purché i prezzi cosìdeterminati siano conformi al principio di arm’s length (valore normale)sancito in ambito OCSE e contenuto nelle Linee Guida.

LINEE GUIDA OCSE in materia di prezzi di trasferimento

ATTENZIONE

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DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo

RICERCA FONDAMENTALEi

ii RICERCA APPLICATA

DESIGN

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SOFTW. COPYRIGHT

RICERCHE PREVENTIVE, TEST E RIC. DI MERCATO

iii

iv

v

PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE, PROMOZIONEvi

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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE

La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto fra

NEXUS RATIOREDDITO

DA IP

QUOTA

REDDITO

AGEVOLABILE

Qualifying expenditures incurred

to develop IP asset

Overall expenditures incurred to

develop IP asset

XOverall income

from IP asset=

Income

receiving tax

benefits

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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE

La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun IP,

sulla base del rapporto

0 < valore > 1

Il Nexus rappresenta il nesso necessario tra reddito agevolabile e spesa«qualificata» in attività di ricerca

N.B.: numeratore e denominatore non differiscono per la natura dei costi

NEXUS RATIO

COSTI

QUALIFICATI

COSTI

COMPLESSIVI

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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE

A: costi di R&S sostenuti

direttamente dal contribuente;

B: costi per attività di R&S

appaltate a soggetti terzi;

E: [(A + B + C + D) – (A + B)]

E ≤ 30% (A + B) [Up-lift]

C: costi per attività di R&S

appaltate a società del gruppo

D: costi di acquisizione di beni

immateriali

COSTI QUALIFICATI COSTI COMPLESSIVI

RAPPORTI TRA COSTI QUALIFICATI E COMPLESSIVI

A E

B CA D

B

Ai fini del rapporto non rilevano: interessi passivi, spese relative ad immobili, costi non direttamente

correlati a specifici beni immateriali

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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE

La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il

reddito d’impresa (variazione in diminuzione)

30% - 2015

40% - 2016

50% - 2017

NEXUS RATIO REDDITO

DA IP

QUOTA

REDDITO

AGEVOLABILE

QUOTA

REDDITO

AGEVOLABILE

VARIAZIONEIRPEF, IRES ED

IRAP

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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE

Regole di calcolo del NEXUS RATIO per i primi tre esercizi (2015 - 2017)

•I costi di ricerca e sviluppo sono assunti CUMULATIVAMENTE per tutti gli IPutilizzati e non distintamente

•I costi di ricerca e sviluppo sono quelli COMPLESSIVI dell’esercizio e dei TREesercizi precedenti

ATTENZIONE

20122012 20132013 20142014 20152015

COSTI COMPLESSIVICOSTI COMPLESSIVI

20132013 20142014 20152015 20162016

COSTI COMPLESSIVICOSTI COMPLESSIVI

20142014

COSTI COMPLESSIVI

20152015 20162016 20172017

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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE

Regole di calcolo del NEXUS RATIO dal 2018

• I costi di ricerca e sviluppo sono assunti DISTINTAMENTE per CIASCUN IPutilizzato;

• I costi di ricerca e sviluppo sono quelli SOSTENUTI nei periodi di imposta di

applicazione del Patent box.

ATTENZIONE

20152015 20162016 20172017 20182018

CALCOLO DISTINTO COSTI SOSTENUTICALCOLO DISTINTO COSTI SOSTENUTI

20152015

CALCOLO DISTINTO COSTI SOSTENUTI

20162016 20172017 20182018 20192019

TRACCIABILITA’

SPESE E REDDITI

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TRACCIABILITA’ DELLE SPESE E DEI REDDITI

Il diretto collegamento delle attività di R&S, beni immateriali e

reddito agevolabile deve risultare da un adeguato sistema di

rilevazione contabile o extraconabile

Il contribuente dovrà essere in grado di fornire evidenza del «nesso» tra icosti di ricerca e sviluppo e i beni immateriali nonché tra questi ultimi ed ilrelativo reddito agevolabile (OECD: Tracking project-by-project basis)

Adeguato sistema di rilevazione contabile ed extracontabile che consentadi isolare i componenti positivi e negativi di reddito relativi all’intangible.

CONTABILITA’ ADEGUATA

IDENTIFICAZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI E DEI

RICAVI PER OGNI SINGOLO IP

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REINVESTIMENTO DEL CORRISPETTIVO DA CESSIONE DI IP

Sono escluse dal reddito d’impresa le plusvalenze derivanti

dalla cessione degli IP.

Reimpiego, entro il secondo esercizio successivo alla cessione, di

almeno il 90% del corrispettivo nella manutenzione o nello sviluppo di

altri beni immateriali “agevolabili” (art. 6 del d.m. del 30 luglio 2015).

Esercizi:

Cessione Periodo di reinvestimento

In caso di plusvalenza realizzata nell’ambito del gruppo: ruling facoltativo

CONDIZIONE

ATTENZIONE

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CIRCOLARE 36/E 2015 - PERDITE DA PATENT BOX

Nel caso di perdita, l’impresa rinvierà gli effetti positivi

dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo

di reddito.

I componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immaterialeconcorrono in modo ordinario alla determinazione del redditod’impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazionein diminuzione per fruire dell’agevolazione.

Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordoagevolabile (pari all’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili alsingolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento.

MECCANISMO DI RECAPTURE

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CIRCOLARE 36/E 2015 - IP COMPANY

Le operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento), neutrali aifini fiscali, in un’ottica organizzativa potrebbero consentire una più facilegestione della disposizione agevolativa e, allo stesso tempo, rendere piùefficiente la gestione dell’attività di ricerca e sviluppo.

Le operazioni straordinarie non sono considerate abusive solamente aifini del ruling obbligatorio

Resta fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di sindacare, con icanoni dell’antieconomicità, la congruità dei corrispettivi pattuiti in sede diconcessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali tra societàappartenenti allo stesso gruppo.

NON CI SONO VANTAGGI DI NATURA FISCALE

ATTENZIONE

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LA PROCEDURA – OPZIONE E ISTANZA

OPZIONE

TELEMATICA

ISTANZA DI

RULING

RULING

OBBLIGATORIO

ENTRO LA CHIUSURA DEL PRIMO

ESERCIZIO DI DECORRENZA

DELL’OPZIONE

IN CARTA LIBERA ENTRO LO STESSO

TERMINE

RULING

FACOLTATIVO

PER I BENI UTILIZZATI DIRETTAMENTE

LICENZA D’USO E PLUSVALENZE DA

CESSIONE A SOCIETA’ DEL GRUPPO

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Presentazione da parte del contribuente di un’istanza scritta in carta libera

consegnabile brevi manu o da inoltrarsi a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento all’Ufficio Accordi preventivi e controversie

internazionali dell’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale

Accertamento – Settore Internazionale.

Copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti su

supporto elettronico.

ACCESSO ALLA PROCEDURA DI RULING

ROMA – VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D

MILANO – VIA MANIN 25

SEDI

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LA PROCEDURA – DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

INTEGRAZIONE

ISTANZA

INDIVIDUAZIONE DEI BENI

ENTRO 120 GIORNI

ILLUSTRAZIONE VINCOLI DI COMPLEMENTARIETA’

DESCRIZIONE ANALITICA ATTIVITA’ DI R&S

METODI ADOTTATI PER DETERMINARE IL REDDITO

a

b

c

d

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Entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, l’Ufficio

competente dell’Agenzia delle entrate comunica il rigetto

dell’istanza quando la stessa è carente degli elementi essenziali.

Il termine per il rigetto è di 180 giorni.

Il rigetto è comunicato dall’Ufficio con provvedimento motivato a

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui sia possibile desumere mediante ulteriore attivitàistruttoria i predetti elementi, il termine utile per il rigetto rimane

sospeso per il periodo necessario al completamento della stessa.

AMMISSIBILITA’ / RIGETTO DELL’ISTANZA

TERMINE ORDINARIO A REGIME

ATTENZIONE

TERMINE PER LE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2016

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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Al fine di verificare la completezza

delle informazioni fornite, di

formulare eventuale richiesta di

ulteriore documentazione ritenuta

necessaria e di definire i termini di

svolgimento del procedimento in

contraddittorio.

Allo scopo di prendere diretta

cognizione di elementi informativi utili

ai fini istruttori.

INCONTRIACCESSI (EVENTUALI)

CONCORDATI

SVOLTI IN CONTRADDITTORIO

Viene redatto un processo verbale di cui una

copia viene rilasciata al contribuente

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L’attività istruttoria può richiedere l’attivazione di strumenti di

cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi

paesi

In tal caso, la procedura viene sospesa per il periodo di tempo

necessario per l’ottenimento delle informazioni richieste

all’amministrazione fiscale del paese di cui si è chiesta la

collaborazione

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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LA PROCEDURA –ACCORDO

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo in cui sonodefiniti i metodi ed i criteri di calcolo del reddito del bene immateriale pergli esercizi 2015 - 2019.

Se il ruling si conclude dopo la presentazione del modello Unico, lededuzioni si effettuano cumulativamente nella dichiarazione relativaall’anno di sottoscrizione dell’accordo

La constatazione viene effettuata mediante processo verbale.

ATTENZIONE

ACCORDO TRA CONTRIBUENTE ED UFFICIO

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO

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LA PROCEDURA – RINNOVO DELL’ ACCORDO

L’impresa può presentare istanza di rinnovo dei termini dell’accordo

almeno novanta giorni prima della scadenza dell’accordo preventivo.

Istanza di rinnovo va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di

avvenuta ricezione.

Almeno quindici giorni prima della scadenza dell’accordo medesimo,

l’ufficio comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il

proprio assenso, ovvero rigetta la richiesta con provvedimento motivato.

ATTENZIONE

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE