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CONTRAENTE:

Modello FC12 - Edizione Giugno 2006

POLIZZA ABITAZIONEFULL CASA

NORMATIVA

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M166FC11 - 506

Si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni(D.L. 7 Settembre 2005 n. 209), le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri acarico del Contraente o Assicurato, contenute nelle sezioni "Condizioni di assicurazione" e"Condizioni particolari" (se richiamate), sono stampate con formato del carattere grassetto esono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

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La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica ogiuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie,preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quantoprevisto dall'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre2005).La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente dirichiederne la redazione in altra lingua.

Legislazione applicabile al ContrattoLa legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque lafacoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.La Società propone di scegliere la legislazione italiana.Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizione dei Diritti derivanti dal ContrattoAi sensi dell'art. 2952 C.C. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulatoil contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si èverificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Informazionirelativeal contratto

DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA DELLA SOCIETA'(Impresa assicuratrice)L'impresa assicuratrice: Allianz S.p.A.

Rami danni - Non Auto

Sede legaleLargo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).

CONTRATTO DI ASSICURAZIONEL'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, siobbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da unsinistro, ovvero a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fattoaccaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza dellaresponsabilità dedotta nel contratto.Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione delContraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro,dell'assicuratore.Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato perperiodi d'assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concessoil frazionamento.In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione diun'addizionale.

Reclami in merito al ContrattoQualora le parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventualireclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltratiper iscritto a:

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioniL'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAPdel 21 dicembre 2005 n. 2398.

RNID01 - O07

Informazionirelativealla Società

Allianz S.p.A.Servizio Clienti - Pronto Allianz

Corso Italia 23 - 20122 Milano (Italia)Numero verde 800-686868

Fax 02 7216.9145Indirizzo e-mail [email protected]

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NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

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RNID02 - O07

Informazioniin corsodi contratto

ISVAPServizio Tutela degli Utenti,

Via del Quirinale, 21, 00187 ROMA

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenzadi riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersiall'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo),corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia alseguente indirizzo:

AVVERTENZELa presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non giàcontrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ognicontratto di assicurazione contro i danni.Data la molteplicità delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda alContraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasiulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima disottoscrivere la polizza.

Nel caso invece in cui le parti scelgano di applicare al contratto una legislazionediversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello eventualmente previsto dallaspecifica legislazione.Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'ISVAP che faciliterà le comunicazioni ed irapporti con il suddetto organo di vigilanza straniero.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alleinformazioni relative alla Società e/o quella relative al Contratto, la Società si impegna acomunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione dellaresponsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria,oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

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NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Allianz S.p.A.

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INDICE

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Questo documento, Normativa contrattuale, contiene gli articoli e le clausole che regolano ilcontratto assicurativo. Insieme alla Scheda Contrattuale, che contiene i dati variabili, costituiscela documentazione che disciplina la sua polizza Full Casa.Per facilitare la consultazione dei documenti, le segnaliamo che:1. le garanzie descritte nelle sezioni della Normativa contrattuale sono operanti quando sono

espressamente richiamate nella Scheda contrattuale;2. le garanzie sono prestate alle condizioni riportate in questo documento e alle condizioni

indicate nella Scheda contrattuale compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

1 Glossario: le parole della polizza

2 Condizioni Generali di assicurazione: le regole di baseapplicate ai contratti assicurativi

3 Condizioni particolari di polizza: le regole specifichedel contratto abitazione

4 Sezione Incendio all risksBeni assicurati ed esclusioni: cosa è assicurato e cosa noVincoli e limitazioni: quando si attivano le garanzie di questa sezioneCondizioni particolari: regole per casi specifici

5 Sezione Furto e rapinaBeni assicurati ed esclusioni: cosa è assicurato e cosa noVincoli e limitazioni: quando si attivano le garanzie di questa sezioneCondizioni particolari: regole per casi specifici

6 Sezione Responsabilità civileEventi, persone assicurate ed esclusioni: cosa è assicurato e cosa noVincoli e limitazioni: quando si attivano le garanzie di questa sezione

7 Sezione Tutela giudiziaria

8 Sezione Assistenza

9 In caso di sinistroIncendio All risks e Furto e rapinaResponsabilità civileTutela GiudiziariaAssistenza

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1 GLOSSARIO

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Cassaforte o armadio corazzato: mezzo di custodia costituito da contenitore avente almenole seguenti caratteristiche:

pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastareattacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;movimento di chiusura azionante catenacci posti almeno su un lato del battente,rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica oletterale;le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato odapplicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementatanel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza danneggiamento del medesimo;le casseforti non a muro e gli armadi corazzati devono avere un peso minimo di 100Kg, in caso contrario devono essere ancorati al pavimento.

Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie ecategoria.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, entro lasomma/massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenereconto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

Franchigia: somma stabilita contrattualmente in cifra fissa, che rimane a caricodell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

Furto con destrezza: il furto commesso con particolare abilità in modo da eluderel'attenzione del derubato.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica;il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma corrisposta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro, dopol'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo eventualmente previsti inpolizza.

Limite di indennizzo: l'importo, entro la somma assicurata, che rappresenta il massimoesborso della Società in relazione alle garanzie prestate.

Limite di risarcimento: l'importo, entro il massimale assicurato, che rappresenta ilmassimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate di Responsabilità Civile.

Massimale assicurato: l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società inrelazione alle garanzie prestate di Responsabilità Civile. Il massimale unico rappresentaaltresì il limite per sinistro, per persona e per danni a cose e animali.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto dellenorme di legge in materia di lavoro, nell'ambito della gestione dell'attività domestica e/ofamiliare e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che non prevede, in caso di sinistro,l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

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Regola proporzionale: criterio secondo il quale la Società riduce proporzionalmentel'indennizzo, in caso di sinistro, quando il valore dei beni assicurati dichiarato in polizzasia inferiore a quello determinato al momento del sinistro, ai sensi dell'Art. 1907 delCodice Civile.

Risarcimento: la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro,dopo l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo eventualmente previsti inpolizza.

Scippo: il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che ladetiene.

Scoperto: la somma stabilita contrattualmente, calcolata in percentuale del dannoliquidabile e da esso dedotta.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazionealle garanzie prestate.

Titoli di credito: i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni disocietà, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, gli ordini in derrate, i libretti dirisparmio e simili.

Valore a nuovo:per i locali: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati,escludendo il valore dell'area;per gli altri beni: il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggettid'arte e di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali od equivalenti perrendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore commerciale:per i locali: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati,escludendo il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione algrado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alladestinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;per gli altri beni: il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali odequivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito inrelazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altracircostanza concomitante.

Valore intero: forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, l'applicazione dellaregola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, ossia il disposto del paragrafo"Assicurazione parziale".

2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 Altre assicurazioniIl Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la successivastipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ad eccezione di eventualicoperture assicurative cumulative offerte da Associazioni, Enti o Società.

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Art. 2.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanziaL'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o laprima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno delpagamento.In caso di frazionamento del premio è prevista un'addizionale nella misura indicata inpolizza.I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure allaSocietà e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione restasospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalleore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Societàal pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.3 Forma delle comunicazioniTutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, devono esserefatte con lettera raccomandata o fax con rapporto di trasmissione all'Agenzia alla quale èstata assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società.

Art. 2.4 Modifiche dell'assicurazioneLe eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.5 Diminuzione del rischioNel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate dipremio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art.1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.6 Aggravamento del rischioIl Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogniaggravamento del rischio.Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportarela perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazionedell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.7 Recesso in caso di sinistroQualora il Contraente sia un CONSUMATORE ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 206del 06/09/2005, valgono le seguenti disposizioni:Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giornodal pagamento o rifiuto dell'indennità, ciascuna delle Parti può recederedall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al nettodelle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.Relativamente alla sezione "Furto e rapina", si farà luogo al rimborso, al netto delleimposte, della parte di premio - relativa al periodo di assicurazione non trascorso -corrispondente alla somma assicurata rimasta in essere.

Qualora il Contraente non sia un CONSUMATORE ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n.206 del 06/09/2005, valgono le seguenti disposizioni:Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giornodal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società può recedere dall'assicurazione conpreavviso di 30 giorni.

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In tal caso, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, alnetto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.Relativamente alla sezione "Furto e rapina", si farà luogo al rimborso, al netto delleimposte, della parte di premio - relativa al periodo di assicurazione non trascorso -corrispondente alla somma assicurata rimasta in essere.

Art. 2.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazioneIn mancanza di disdetta, da una delle Parti, mediante lettera raccomandata speditaalmeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a unanno è prorogata per un anno e così successivamente.Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questosi intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata peruna minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 2.9 Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.10 Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

(operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda contrattuale)

I - IndicizzazionePremesso che:

con l'espressione "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumoper famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT;con l'espressione "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al terzomese che precede il mese in cui scade la rata annuale di premio oppure il mese didecorrenza del contratto se la prima rata annuale non è ancora scaduta;

si conviene che:a) nel corso dell'annualità assicurativa le somme/massimali assicurati, i limiti di

indennizzo/risarcimento, ma non le franchigie, si intendono adeguati ogni mese inconformità al rapporto tra l'indice relativo al terzo mese precedente e l'ultimo indice diriferimento annuale;

b) il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale in conformità alrapporto tra il relativo indice di riferimento annuale e quello immediatamenteprecedente;

c) le Parti possono recedere dalla presente condizione particolare mediante letteraraccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale;

d) nell'ipotesi di cui al punto c), la condizione particolare cessa di avere vigore dalladata di scadenza del periodo assicurativo in corso e le somme/massimali assicurati,i limiti di indennizzo/risarcimento e il premio non subiranno alcun ulterioreadeguamento automatico.

EF - Esenzione fiscaleIn base al disposto della Legge 28 febbraio 1983 - n° 53 (conversione in Legge del D.L.30 dicembre 1982 - n° 953), la presente polizza assicurante beni soggetti alla disciplinadella Legge 1 giugno 1939 - n° 1089, è esente dall'imposta di assicurazione.

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SO - Soggetto assicuratoLe garanzie "Furto e rapina esterno", "R.C. della famiglia" e "Tutela giudiziaria", seoperanti, sono prestate a favore del soggetto indicato nella "Scheda contrattuale". Sonoequiparati al soggetto assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e - se stabilmenteconviventi - i loro parenti e affini.

4 SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

BENI ASSICURATI

Art. 4.1 Beni assicuratiLa Società, anche se i beni di seguito indicati sono di proprietà di terzi, assicura:a) i LOCALI, la cui ubicazione è indicata in polizza, costituenti un intero fabbricato o

parte di esso comprese le eventuali dipendenze, anche in corpo separato, eprecisamente: la costruzione edile compresi i serramenti e le relative strutture fisse,opere di fondazione o interrate, cancelli, recinzioni, impianti o installazioni consideratiimmobili per natura o per destinazione quali ascensori, montacarichi, antenneradiotelericetrasmittenti, campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco.Sono compresi anche gli oneri di urbanizzazione ossia i costi e/o gli oneri chedovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasiEnte e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei locali, in base alle disposizioni dilegge in vigore al momento del sinistro.Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato, essa copre anche lerelative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

b) il CONTENUTO posto:nei locali, la cui ubicazione è indicata in polizza, e precisamente: mobilio,arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e per uso personale,compresi impianti di prevenzione o allarme ed eventuali opere di abbellimento,sistemazione ed utilità poste in essere dall'Assicurato anche se rientranti nelladefinizione di "Locali", purché questi ultimi non siano assicurati.Sono compresi anche gli oggetti pregiati ossia: pellicce, quadri, dipinti, affreschi,arazzi, tappeti, sculture, statue ed altri oggetti d'arte o di antiquariato, oggettid'argento nonché collezioni e raccolte di oggetti non preziosi, con il limite dil'indennizzo indicato nella "Scheda contrattuale".Non sono compresi i beni rientranti nella definizione di "Preziosi".

nelle eventuali dipendenze, anche in corpo separato, sempreché a disposizioneesclusiva dell'Assicurato e precisamente: mobilio, arredamento, vestiario, provviste,attrezzature per attività del tempo libero, dotazioni comuni, attrezzi per giardinaggioed attrezzature, con il limite di indennizzo indicato nella "Scheda contrattuale".

Non sono compresi i veicoli a motore.

c) i PREZIOSI, posti nei locali la cui ubicazione è indicata in polizza, e precisamente:gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziosee perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, nonché carte valori,denaro, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio e titoli di credito ingenere, con i limiti di indennizzo indicati nella "Scheda contrattuale".

Nel caso di abitazione locata, in uso o comodato a terzi, si assicura il solo "Contenuto"di proprietà del Contraente.

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L'assicurazione è estesa, se non diversamente stabilito, ai beni posti all'aperto nell'area dipertinenza dei locali indicati in polizza e delle eventuali dipendenze.

L'assicurazione è estesa ai beni di proprietà dell'Assicurato posti nei locali di villeggiaturaubicati in qualsiasi Paese del mondo - comprese strutture alberghiere e dimore saltuarie -limitatamente al periodo della sua permanenza in loco, con il limite di indennizzo indicatonella "Scheda contrattuale" e con riferimento alla somma assicurata per l'abitazioneprincipale alla partita "Contenuto e Preziosi".

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente e/ol'Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 4.2 Oggetto dell'assicurazioneLa Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualsiasievento qualunque ne sia la causa, compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelliarrecati da qualunque persona allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso.

a) La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa a "primorischio assoluto" e con i limiti di indennizzo indicati nella "Scheda contrattuale":

le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica esmaltire e trattare i residui del sinistro;le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi dei beni postinei locali indicati in polizza, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile pereseguire le riparazioni ai suddetti locali;le spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia;le spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili od in altra abitazione,sostenute dall'Assicurato, nel caso in cui i locali destinati ad abitazione principalesiano resi obiettivamente inagibili;le pigioni non percepibili per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, peril tempo necessario al loro ripristino ma comunque con il limite di un anno.

Vengono altresì indennizzate, a "primo rischio assoluto" e con il limite di indennizzoindicato nella "Scheda contrattuale", le spese per il rimpiazzo del combustibile (gas,nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rotturaaccidentale degli impianti - cisterne comprese - di riscaldamento o condizionamento alservizio dei locali.

b) Relativamente ai danni:causati da urto di veicoli stradali o di natanti, vengono indennizzati i soli dannicausati dai veicoli o dai natanti stessi non appartenenti e non in uso al Contraente oall'Assicurato, nonché i danni causati dalla caduta di aeromobili e altri corpi volanti,loro parti o cose trasportate o meteoriti;causati da caduta di ascensori e montacarichi, vengono indennizzati oltre i danni aibeni assicurati anche quelli subiti dalla cabina e relative parti meccaniche edelettriche dell'impianto;causati da atti vandalici o dolosi, vengono indennizzati i soli danni di incendio,esplosione, scoppio e implosione anche se causati da ordigni esplosivi;causati dal fulmine, vengono indennizzati oltre i danni ai beni assicurati anche quellicausati, ai beni stessi, da quanto fatto crollare dal fulmine;subiti dagli alimentari in refrigerazione, vengono indennizzati i soli danni causati da:

mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;fuoriuscita del fluido frigorigeno;

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purché conseguenti:a sinistri indennizzabili a termini di polizza;all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relatividispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acquae di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinentiall'impianto stesso.

L'assicurazione è prestata - purché assicurata la partita "Contenuto e Preziosi" - a"primo rischio assoluto" e con il limite di indennizzo indicato nella "Schedacontrattuale".

Art. 4.3 Esclusionia) Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni causati e/o derivati da:

dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratorio dei soci a responsabilità illimitata;inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché dacontaminazione da sostanze radioattive;umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione;funghi, microrganismi, muffa e batteri;

nonché i danni subiti da alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni in genere ed i danniindiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o direddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che nonriguardi la materialità dei beni assicurati, ad eccezione di quanto riportato nell'Art. 4.2"Oggetto dell'assicurazione".

b) Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in relazione ai seguenti eventi:atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni delnucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazioneartificiale di particelle atomiche;tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità,di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;inondazione, alluvione, eruzione vulcanica, mareggiata, marea, maremoto epenetrazione di acqua marina, cedimento, franamento o smottamento del terreno,terremoto, bradisismo, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati.

c) Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati e/o derivati da:furto, rapina, estorsione, scippo - sia tentati che consumati - smarrimento,malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio oppure imputabili adammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratorio ai soci a responsabilità illimitata nonché i danni dei quali per legge o per contrattodeve rispondere il costruttore o il venditore;mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica oidraulica e da alterazione od omissione di controlli o manovre;fenomeni atmosferici;fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici daqualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine;gelo;animali ed insetti in genere;vegetali in genere;

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montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione,restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;vizi di materiale, difetti di fusione e vizio del prodotto;crollo totale e/o parziale a seguito di collasso strutturale;usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento eda naturale e/o graduale deterioramento;

se in conseguenza degli eventi di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile atermini di polizza, verrà indennizzata la sola parte di danno non altrimenti esclusa.

d) Salvo che siano provocati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosionenonché dagli eventi disciplinati all'Art. 4.2 "Oggetto dell'assicurazione", punto b) eall'Art. 4.4 "Garanzie aggiuntive", se richiamate, sono esclusi dall'assicurazione idanni, causati e/o derivati da:

guasti e/o rotture in genere a seguito di cadute, urti, sovraccarico ed escursionitermiche;guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento;bagnatura e/o allagamento;mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluidofrigorigeno, mancato o anormale riscaldamento e/o climatizzazione subita dai beniassicurati;dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche;assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;distacco di intonaci, di cornicioni, di gronde, di tappezzerie, di moquettes, dipavimentazioni, di affreschi e di dipinti murali;ammaccature, deformazioni, lacerazioni, graffi, macchie, bruciature e danni dinatura estetica;guasto e/o rottura di condotti in genere;guasti e/o rotture delle lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti;guasti e/o rotture cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati otentati;fermentazione, evaporazione e liquefazione;

se in conseguenza degli eventi di cui al comma d) derivi altro danno indennizzabilea termini di polizza, verrà indennizzata la sola parte di danno non altrimentiesclusa.

e) Sono esclusi dall'assicurazione i danni di:perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:uso di internet o intranet;trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;computer virus o software simili;uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizziinternet, siti-web o intranet;violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale;violazione del D.lgs. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni;

se in conseguenza degli eventi di cui al comma e) derivi altro danno indennizzabile atermini di polizza, verrà indennizzata la sola parte di danno non altrimenti esclusa.

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Art. 4.4 Garanzie aggiuntiveLe garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente richiamate nella "Schedacontrattuale" e sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie e scoperti iviindicati.

1) Atmosferici e sovraccarico neve

a) Fenomeni atmosfericiA parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4.3 "Esclusioni", capoversi "fenomeniatmosferici" e "bagnatura e/o allagamento", la Società indennizza i danni materiali ediretti ai beni assicurati causati da:

grandine, uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, vento e quanto da essotrasportato o fatto crollare;bagnatura e/o allagamento, accumulo di polvere, sabbia, o quant'altro trasportatodal vento, verificatosi all'interno dei locali a seguito di rottura, brecce o lesioniprovocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cuisopra.

L'assicurazione è prestata con la franchigia indicata nella "Scheda contrattuale".Sono inoltre esclusi i danni:

causati da:intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura deglistessi;fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;mareggiata e penetrazione di acqua marina;formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito deisistemi di scarico;gelo e sovraccarico di neve;cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;subiti da:

alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni in genere;tendoni e pannelli solari comprese le relative intelaiature di sostegno;beni all'aperto posti su terrazze, balconi, verande e spazi non riparati.

b) Sovraccarico di neveA parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4.3 "Esclusioni", capoversi "fenomeniatmosferici", "gelo", "bagnatura e/o allagamento" e "sovraccarico", la Societàindennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati da crollo totale o parziale deltetto e/o delle pareti causati da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni dibagnatura e/o allagamento.Sono inoltre esclusi i danni:

causati ai locali in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che dettorifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia, ed ai beni posti nei"locali" stessi;a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, ameno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tettoe/o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;da valanghe e slavine.

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2) Socio-politici e atti dolosia) Socio-politici e atti vandalici

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4.3 "Esclusioni", capoverso "tumultipopolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio", la Societàindennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici odolosi, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, attidi terrorismo o di sabotaggio, nonché i danni avvenuti nel corso di occupazione nonmilitare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.Qualora l'occupazione non militare si protraesse per oltre cinque giorniconsecutivi, vengono indennizzati i soli danni di incendio, esplosione e scoppionon causati da ordigni esplosivi.Sono inoltre esclusi i danni derivati da furto, rapina, estorsione, scippo - sia tentatiche consumati - smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa,saccheggio oppure imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede diinventario, verifica o controllo.L'assicurazione è prestata con la franchigia indicata nella "Scheda contrattuale".

b) Furto serramenti e guasti cagionati dai ladri ai localiA parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4.3 "Esclusioni", capoversi "furto" e"guasti e/o rotture cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati otentati", la Società indennizza i danni materiali e diretti - ai beni assicurati - di furtodei serramenti installati e dei fissi.Sono indennizzati, inoltre, i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapinaconsumati o tentati ai serramenti installati posti a riparo e protezione degli accessi edaperture dei locali, nonché ai locali stessi.L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto".

3) Bagnatura e fenomeno elettricoa) Bagnatura e allagamento

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4.3 "Esclusioni", capoversi "gelo","bagnatura e/o allagamento" e "guasto e/o rottura di condotti in genere", la Societàindennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di liquidiavvenuta a seguito di:

rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato,compresa la caldaia autonoma, lo scaldabagno e i termosifoni;rottura accidentale degli allacciamenti di apparecchi elettrodomestici utilizzatori;rigurgito di fognature e traboccamento di condotti, gronde e pluviali;

nonché i danni da fuoriuscita di liquidi imputabili alla responsabilità dei vicini.Sono inoltre esclusi i danni:

causati da umidità e stillicidio;causati da rigurgito di fognature pubbliche;causati dalla rottura di apparecchi elettrodomestici utilizzatori;causati da rotture originate da gelo:

di condotti esterni al perimetro del fabbricato non protetti da appositimanufatti;di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure conl'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;di condotti posti in locali destinati ad abitazione saltuaria salvo che si tratti dilocali posti in un condominio;

nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

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L'assicurazione è prestata con la franchigia indicata nella "Scheda contrattuale" e conil limite di indennizzo ivi indicato limitatamente alle rotture originate da gelo.

b) Fenomeno elettricoA parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Esclusioni", capoverso "fenomenoelettrico per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasimotivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine", la Società indennizza i dannimateriali e diretti causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico.Sono compresi i danni ad apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici - purchési tratti di beni assicurati - per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettricida qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine.Sono inoltre esclusi i danni:

causati da usura o da carenza di manutenzione;verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori dimanutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni dicollaudo o prova;dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione dellapolizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto ilcostruttore o il fornitore.

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e con la franchigia indicatanella "Scheda contrattuale".

4) Spese ricerca e riparazioneA parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4.3 "Esclusioni", capoverso "guasto e/orottura di condotti in genere", solo in caso di danni indennizzabili a termini dellagaranzia aggiuntiva "Bagnatura e allagamento", la Società indennizza:

le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le condutture, compresi irelativi raccordi, collocate nei muri e nei pavimenti o protette da appositi manufatti,che hanno dato origine alla fuoriuscita di liquidi;le spese necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino diparti dei locali assicurati.

La Società, inoltre, indennizza le spese sopra indicate sostenute in caso di dispersione digas relativa agli impianti domestici di distribuzione di competenza dell'Assicurato eposti al servizio dei locali indicati in polizza, purché tale dispersione sia accertatadall'Azienda di distribuzione e abbia comportato, da parte dell'Azienda stessa, ilblocco dell'erogazione.Sono inoltre escluse le spese necessarie per rendere conformi alle normative vigentigli impianti al servizio dei locali.

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", con la franchigia indicata nella"Scheda contrattuale" e con il limite di indennizzo ivi indicato limitatamente alladispersione di gas.

5) CristalliA parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4.3 "Esclusioni", capoverso "guasti e/orotture delle lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti", la Società indennizzai danni materiali e diretti causati alle lastre di cristallo, vetro ed altri materialitrasparenti.

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Sono indennizzate le spese sostenute per la sostituzione delle lastre danneggiate conaltre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto einstallazione.Nel caso di danni agli specchi, sono compresi anche quelli subiti dalle relative cornici.Non sono comunque comprese le rotture:

derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediatevicinanze, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici;derivanti da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui lestesse sono collocate;di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integreed esenti da difetti.

Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto".

6) Ricorso terziLa Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese) per danni materiali alle cose di terzi direttamente causati da incendio,esplosione, scoppio o implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo a seguitodi sinistro indennizzabile a termini di polizza.L'assicurazione è estesa, ai danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e delsuolo e da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali,commerciali, professionali, agricole e di servizi, purché tali danni siano conseguenti asinistri risarcibili a termini della presente garanzia, con il limite di risarcimento persinistro e per anno assicurativo e lo scoperto indicati nella "Scheda contrattuale".Sono esclusi dall'assicurazione i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna ocustodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli o natantidi terzi.Non sono considerati terzi:a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati,

nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a

responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro neirapporti di cui alla lettera a);

c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, sianoqualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 delCodice Civile così come modificato dal D.Lgs. 17/01/2003 n.6 e successivemodificazioni e integrazioni, nonché delle Società medesime, l'amministratore, illegale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui allalettera a).

Tuttavia - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - igenitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili epenali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesae la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesadell'Assicurato.L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento dellapropria responsabilità senza il consenso della Società.Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

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7) Rischio locativoLa Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e1611 del Codice Civile, risarcisce, i danni materiali ai locali tenuti in locazionedall'Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione econseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, anche se avvenuti con colpa gravedell'Assicurato stesso.A scelta del Contraente - risultante dalla "Scheda contrattuale" - la garanzia è prestata:

a "valore intero";oppure

a "primo rischio assoluto".Qualora la somma assicurata a "valore intero" dovesse risultare inferiore al valoredei locali calcolato a termini dell'Art. 9.6 "Determinazione del danno", troveràapplicazione la "regola proporzionale" ossia il disposto del paragrafo"Assicurazione parziale" di cui all'Art. 9.6.

OPERATIVITA' INCENDIO ALL RISKS

Art. 4.5 Destinazione del fabbricatoL'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte ilocali indicati in polizza e le eventuali dipendenze, siano adibiti per almeno 2/3 dellasuperficie complessiva dei piani - compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto eimpraticabile - a civili abitazioni, uffici, studi professionali e relative pertinenze o sianovuoti.

Art. 4.6 Destinazione dei localiL'assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati in polizza siano adibiti a civileabitazione compreso l'eventuale ufficio o studio professionale intercomunicante conl'abitazione stessa. I locali possono essere abitati o meno. Le eventuali dipendenze qualicantine ed autorimesse private, devono essere a disposizione esclusiva dell'Assicurato econtenere beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

Art. 4.7 Caratteristiche costruttive del fabbricatoL'assicurazione a scelta del Contraente per singola abitazione - risultante dalla "Schedacontrattuale" - è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte ilocali indicati in polizza e le eventuali dipendenze, siano costruiti con:

Classe 1strutture portanti verticali in materiali incombustibili;pareti esterne in materiali incombustibili;manto di copertura del tetto in materiali incombustibili o in tegole bituminose;strutture portanti del tetto in materiali anche combustibili;solai in materiali anche combustibili.

Classe 2strutture portanti verticali in materiali incombustibili;pareti esterne in materiali incombustibili;manto di copertura del tetto costituito da scandole;strutture portanti del tetto in materiali incombustibili e solai in materiali anchecombustibili oppure strutture portanti del tetto in materiali combustibili semprechèesistano i solai e siano in materiali incombustibili.

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Classe 3strutture portanti verticali in materiali incombustibili;pareti esterne in materiali incombustibili;manto di copertura del tetto in materiali anche combustibili;strutture portanti del tetto in materiali anche combustibili;solai in materiali anche combustibili.

Classe 4strutture portanti verticali in materiali incombustibili;pareti esterne in materiali anche combustibili;manto di copertura del tetto in materiali anche combustibili;strutture portanti del tetto in materiali anche combustibili;solai in materiali anche combustibili.

Classe 5strutture portanti verticali in materiali anche combustibili;pareti esterne in materiali anche combustibili;manto di copertura del tetto in materiali anche combustibili;strutture portanti del tetto in materiali anche combustibili;solai in materiali anche combustibili.

Relativamente alle Classi 1), 2) e 3) possono comunque essere in materiali combustibili lepareti esterne fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materialicombustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.

Relativamente alla Classe 1) possono comunque essere in materiali combustibili il manto dicopertura del tetto fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materialicombustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.

Per tutte le Classi, è consentito non considerare:le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corposeparato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso edelle eventuali dipendenze;i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti astrutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti daogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm., da materiali incombustibili, purché nonusati per strutture portanti;i soppalchi costruiti con materiali combustibili;il legno lamellare utilizzato in edilizia.

Art. 4.8 Forma dell'assicurazioneL'assicurazione a scelta del Contraente per singola partita - risultante dalla "Schedacontrattuale" - è prestata:

a "valore intero", se non diversamente stabilito;oppure

a "primo rischio assoluto".L'assicurazione è inoltre prestata a "valore a nuovo". Relativamente ai fabbricati in nessuncaso verrà indennizzato per ciascun fabbricato un importo superiore al doppio del"valore commerciale".

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Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quellialimentati a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto solo per i beni acquistati danon più di dodoci mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale".Il periodo dei dodici mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

Art. 4.9 Colpa grave e doloLa Società indennizza i danni ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestatal'assicurazione anche se avvenuti con:

colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degliamministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali ilContraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere anorma di legge.

Art. 4.10 Concomitanza di scopertiQualora in polizza siano operanti più scoperti verrà applicato uno scoperto pari alla sommadelle relative percentuali fino ad un massimo del 30%.

Art. 4.11 Rinuncia alla rivalsa verso gli ospitiLa Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916del Codice Civile verso le persone che, in qualità di ospiti dell'Assicurato, siano presentinella sua abitazione purché l'Assicurato stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso ilresponsabile.

CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO ALL RISKS(operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda contrattuale)

AV - Fabbricato adibito ad attività varieA parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4.5 "Destinazione del fabbricato", ilfabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati in polizza e le eventualidipendenze, sono adibiti ad attività varie per più di 1/3 della superficie complessiva deipiani.

EP - Estensione dell'assicurazione a porzione di fabbricato adibita adattività varieA parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4.6 "Destinazione dei locali", si assicural'intero fabbricato indicato in polizza e le eventuali dipendenze. Tale fabbricato è adibitoper almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani - compresi quelli sotterranei edescluso il sottotetto vuoto e impraticabile - a civili abitazioni, uffici, studi professionali erelative pertinenze e si intende compresa anche una porzione, non superiore a 1/3, adibita aqualsiasi altra attività.

UF - Estensione al contenuto dell'ufficio o dello studio professionaleA parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4.1 "Beni assicurati", partita "Contenuto ePreziosi", l'assicurazione copre il mobilio, l'arredamento e le dotazioni dell'ufficio o dellostudio professionale intercomunicante con l'abitazione.

MRB - Finanziamento erogato tramite Allianz Bank Financial AdvisorsIl Contraente dichiara che i locali indicati in polizza sono oggetto di un finanziamentoerogato tramite l'intermediazione di Allianz Bank Financial Advisors e conseguentementebeneficia, relativamente alla partita "Locali", di uno sconto del 10%.

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RRT - Rinuncia alla rivalsa nei confronti di terzi espressamente identificatiLa Società rinuncia, salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato - nei limiti delle sommeassicurate - a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile, al diritto di surrogazionedi cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i soggetti indicati nella "Scheda contrattuale".

SA - Stima preventiva accettata dalla SocietàA parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 9.5 "Valutazione del danno" e dall'Art. 9.6"Determinazione del danno" e con espresso riferimento all'Art. 1908 del Codice Civile, siconviene tra le Parti che il valore dei beni indicati nella stima in possesso delle Parti eassicurati alla partita indicata nella "Scheda contrattuale", viene prestabilito in quellorisultante dalla stessa stima i cui estremi sono anch'essi indicati nella "Schedacontrattuale".La presente condizione particolare si intenderà automaticamente abrogata qualora ilContraente non presenti nuova stima oppure una conferma di quella esistente, redattaa cura di un esperto beneviso dalla Società, non prima di 90 giorni e comunque almeno30 giorni prima della scadenza indicata nella "Scheda contrattuale".

5 SEZIONE "FURTO E RAPINA"

BENI ASSICURATI

Art. 5.1 Beni assicuratiLa Società, anche se i beni di seguito indicati sono di proprietà di terzi, assicura:a) il CONTENUTO posto:

nei locali, la cui ubicazione è indicata in polizza, e precisamente: mobilio,arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e per uso personale,compresi impianti di prevenzione o allarme ed eventuali opere di abbellimento,sistemazione ed utilità poste in essere dall'Assicurato anche se rientranti nelladefinizione di "Locali", purché questi ultimi non siano assicurati.Sono compresi anche gli oggetti pregiati ossia: pellicce, quadri, dipinti, affreschi,arazzi, tappeti, sculture, statue ed altri oggetti d'arte o di antiquariato, oggettid'argento nonché collezioni e raccolte di oggetti non preziosi, con il limite diindennizzo indicato nella "Scheda contrattuale".Non sono compresi i beni rientranti nella definizione di "Preziosi".

nelle eventuali dipendenze, anche in corpo separato, sempreché a disposizioneesclusiva dell'Assicurato e precisamente: mobilio, arredamento, vestiario, provviste,attrezzature per attività del tempo libero, dotazioni comuni, attrezzi per giardinaggioed attrezzature, con il limite di indennizzo indicato nella "Scheda contrattuale".

Non sono compresi i veicoli a motore.

b) i PREZIOSI, posti nei locali la cui ubicazione è indicata in polizza, e precisamente:gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziosee perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, nonché carte valori,denaro, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio e titoli di credito ingenere, con i limiti di indennizzo indicati nella "Scheda contrattuale".

Nel caso di abitazione locata, in uso o comodato a terzi, si assicura il solo "Contenuto"di proprietà del Contraente.

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18/10/2007 COPIA PER IL CLIENTE5022

L'assicurazione è estesa, ai beni di proprietà dell'Assicurato posti nei locali di villeggiaturaubicati in qualsiasi Paese del mondo - comprese strutture alberghiere e dimore saltuarie -limitatamente al periodo della sua permanenza in loco, con il limite di indennizzo indicatonella "Scheda contrattuale" e con riferimento alla somma assicurata per l'abitazioneprincipale rispettivamente alle partite "Contenuto" e "Preziosi posti nei locali".

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente e/ol'Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 5.2 Oggetto dell'assicurazioneLa Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati derivati da:1) Furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni

assicurati in uno dei seguenti modi:a) violandone le difese esterne mediante:

rottura, scasso;uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di riparimediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a localichiusi.

L'assicurazione è prestata per i "Preziosi" custoditi in cassaforte o armadio corazzato,sempreché l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali - in uno dei modi sopradescritti - abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso o con uso digrimaldelli o arnesi simili. Se la violazione dovesse avvenire, invece, mediante l'usofraudolento di chiavi, la Società corrisponderà l'indennizzo con lo scoperto indicatonella "Scheda contrattuale".

2) Rapina o estorsione avvenuti all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, anche nelcaso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevateall'esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi; la consegna dei beni assicuratideve comunque avvenire all'interno dei locali contenenti i beni stessi.

L'assicurazione si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapinaconsumati o tentati ai beni assicurati, fino alla concorrenza della somma assicurata allepartite "Contenuto" e/o "Preziosi". I danni causati da atti vandalici verranno, invece,indennizzati con il limite di indennizzo indicato nella "Scheda contrattuale".

Furto serramenti e guasti cagionati dai ladri ai locali.L'assicurazione si intende estesa ai danni di furto dei serramenti installati e dei fissi nonchéai guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati ai localicontenenti i beni assicurati ed ai relativi serramenti installati e relative intelaiature, posti ariparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.

Art. 5.3 EsclusioniSono esclusi dall'assicurazione i danni:a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasione, a

condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o

contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altrisconvolgimenti della natura, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a talieventi;

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c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dall'Assicurato, dei rappresentantilegali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;

d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:da persone che abitano con i soggetti di cui al punto c) od occupano i localicontenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;da persone delle cui azioni i soggetti di cui al punto c) devono rispondere;da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;da persone legate ai soggetti di cui al punto c) da vincoli di parentela o affinità,anche se non coabitanti;

e) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore delsinistro;

f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati edadibiti ad abitazione principale rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.Relativamente ai "Preziosi" l'esclusione decorre dalle ore 24 del 30° giorno.

Art. 5.4 Garanzie aggiuntiveLe garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente richiamate nella "Schedacontrattuale" e sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie e scoperti iviindicati.

1) Furto e rapina esternoLa Società indennizza i danni materiali e diretti di furto e rapina all'esterno dell'abitazionelimitatamente ai casi in cui l'Assicurato abbia i beni assicurati indosso o a portata di mano.Per Assicurato si intende il Contraente oppure, in alternativa, la persona indicata nella"Condizione particolare di polizza" - se espressamente richiamata - "Soggetto assicurato".Sono equiparati al soggetto assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e - sestabilmente conviventi - i loro parenti e affini.A scelta del Contraente - risultante nella "Scheda contrattuale" - la garanzia è prestata:

nel mondo;oppure

entro i confini dei Paesi europei.Sono assicurati esclusivamente i seguenti beni: "Preziosi", con il limite di indennizzoindicato nella "Scheda contrattuale" per il denaro, capi di abbigliamento comprese lepellicce ed oggetti di ornamento in genere, orologi, penne e matite, occhiali e telefonicellulari nonché borse, borsette e portafogli, esclusi i relativi contenuti diversi dai beni dicui al presente capoverso. La garanzia è estesa a palmari, videocamere e macchinefotografiche, con il limite di indennizzo indicato nella "Scheda contrattuale". Il tutto peruso di casa o personale, di proprietà o in uso dell'Assicurato.L'assicurazione è prestata contro:

lo scippo;la rapina anche nel caso in cui i beni assicurati siano stati consegnati in seguito aviolenza o minaccia;il furto con destrezza;il furto a seguito di infortunio o malore improvviso.

E' compreso, nei limiti della somma assicurata per la presente garanzia, il rimborso per lespese di rifacimento materiale dei documenti d'identità, passaporti e patenti nonché:

le spese necessarie alla sostituzione della serratura dell'abitazione principale quando larelativa chiave è stata sottratta, con il limite di indennizzo indicato nella "Schedacontrattuale";

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i danni di furto dei beni assicurati posti nell'autovettura in uso all'Assicurato, purchétali beni siano sottratti congiuntamente all'autovettura regolarmente chiusa a chiave, conil limite di indennizzo indicato nella "Scheda contrattuale".

OPERATIVITA' FURTO E RAPINA

Art. 5.5 Destinazione dei localiL'assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati in polizza siano adibiti a civileabitazione compreso l'eventuale ufficio o studio professionale intercomunicante conl'abitazione stessa. Le eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private, devonoessere a disposizione esclusiva dell'Assicurato e contenere beni di utilizzo domestico e/oattrezzature per attività del tempo libero.

Art. 5.6 Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura deilocaliRelativamente ai danni di furto all'interno dell'abitazione, l'assicurazione a scelta delContraente per singola abitazione - risultante dalla "Scheda contrattuale" - è prestata acondizione che i locali contenenti i beni assicurati siano costruiti in muratura od in altrimateriali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia e che ogni apertura versol'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripianiaccessibili per via ordinaria dall'esterno sia difesa, per tutta la sua estensione, da almenouno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

Classe Aserramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessoreminimo di 8/10 di mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza, catenaccio lucchetti di sicurezza, di adeguata robustezza e manovrabili esclusivamentedall'interno;inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro,con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o disuperficie non superiore a 400 cmq.

Qualora in caso di furto si dovesse riscontrare che l'introduzione dei ladri nei locali èavvenuta attraverso le suddette aperture:

forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quellesopra indicate, la Società corrisponderà l'importo liquidato a termini di polizza anche inpresenza di altre aperture con caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato,purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursinei locali;forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quellesopra indicate, la Società corrisponderà l'indennizzo con lo scoperto indicato nella"Scheda contrattuale". Tale scoperto si intende elevato a quanto indicato nella "Schedacontrattuale" nel caso in cui l'introduzione sia avvenuta attraverso le suddette aperturecon la sola rottura di vetro non antisfondamento.

Classe Brobusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica ovetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegnimanovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.Nei serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

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Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci didimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti i beni assicuratisenza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Qualora in caso di furto si dovesse riscontrare che l'introduzione dei ladri nei locali èavvenuta attraverso le suddette aperture:

forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quellesopra indicate, la Società corrisponderà l'indennizzo anche in presenza di altre aperturecon caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, purché tali difformità riguardinoaperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quellesopra indicate, la Società corrisponderà l'indennizzo con lo scoperto indicato nella"Scheda contrattuale".

Per tutte le Classi, sono esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo,non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.Tuttavia, se in caso di furto l'introduzione dovesse avvenire attraverso finestre eportefinestre quando non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura, ma neilocali comunicanti vi sia presenza di una o più persone, la Società corrisponderàl'indennizzo con lo scoperto indicato nella "Scheda contrattuale".

Art. 5.7 Forma dell'assicurazioneL'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto".L'assicurazione a scelta del Contraente per singola partita - risultante dalla "Schedacontrattuale" - è inoltre prestata:

a "valore a nuovo", se non diversamente stabilito. Relativamente ai beni, anche soloparzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "valore anuovo" verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di dodici mesi,riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale".

Il periodo dei dodici mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

oppurea "valore commerciale".

Art. 5.8 Triplicazione Preziosi posti nei localiSe i "Preziosi" sono interamente custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la sommaassicurata alla partita "Preziosi posti nei locali" e il limite di indennizzo per il denaro, siintendono triplicati con il massimo di Euro 30.000 ferma la somma assicurata quandoquesta supera il suddetto importo.La triplicazione non opera se le partite "Preziosi posti nei locali" e Preziosi in cassaforte oarmadio corazzato" sono prestate congiuntamente e la somma assicurata complessiva èsuperiore a Euro 30.000.

Art. 5.9 Concomitanza di scopertiQualora in polizza siano operanti più scoperti verrà applicato uno scoperto pari alla sommadelle relative percentuali fino ad un massimo del 30%.

Art. 5.10 Riduzione/reintegro della somma assicurataIn caso di sinistro la somma assicurata e i relativi limiti di indennizzo si intendonoridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di unimporto uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventualifranchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

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Si conviene però che, in occasione del primo sinistro che si dovesse verificare nel corso delcontratto, la somma assicurata e i relativi limiti di indennizzo verrannocontemporaneamente reintegrati nel valore originariamente assicurato. Tale reintegro ècondizionato al pagamento del corrispondente rateo di premio in coincidenza con lariscossione dell'indennizzo; se ciò non avvenisse il reintegro non si intende operante.Qualora a seguito del sinistro una delle Parti decidesse invece di recedere dal contratto, sifarà luogo al rimborso, al netto delle imposte, della parte di premio - relativa al periodo diassicurazione non trascorso - corrispondente alla somma assicurata rimasta in essere.L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle Parti di recedere dal contratto ai sensidell'Art. 2.7 "Recesso in caso di sinistro".

CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO E RAPINA(operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda contrattuale)

DISC - Disabitazione partita "Contenuto"A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 5.3 "Esclusioni", relativamente ai danni difurto all'interno dell'abitazione e alla partita "Contenuto", l'esclusione dall'assicurazionedecorre dalle ore 24 del giorno di disabitazione indicato nella "Scheda contrattuale",anziché dalle ore 24 del 45° giorno.

DISP - Disabitazione partita "Preziosi"A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 5.3 "Esclusioni", relativamente ai danni difurto all'interno dell'abitazione e alla partita "Preziosi", l'esclusione dall'assicurazionedecorre dalle ore 24 del giorno di disabitazione indicato nella "Scheda contrattuale",anziché dalle ore 24 del 30° giorno.

UF - Estensione al contenuto dell'ufficio o dello studio professionaleA parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 5.1 "Beni assicurati", partita "Contenuto",l'assicurazione copre il mobilio, l'arredamento e le dotazioni dell'ufficio o dello studioprofessionale intercomunicante con l'abitazione.

IA - Impianto automatico d'allarme antifurtoRelativamente ai danni di furto all'interno dell'abitazione, l'assicurazione è prestata acondizione che i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da un impianto automaticod'allarme antifurto come da certificato di installazione e collaudo in possessodell'Assicurato. L'impianto deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

centralina;sensori volumetrici e/o perimetrali;apparato di allarme acustico con almeno una sirena esterna e/o inviatore di messaggi;alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia dialmeno 12 ore consecutive;contratto di manutenzione che preveda almeno un'ispezione di controllo all'anno.

L'Assicurato si impegna:ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangano incustoditi;a presentare, su richiesta della Società, il certificato di installazione e collaudo e ilcontratto di manutenzione.

In caso di caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato o in caso di inosservanza deisuddetti obblighi, la Società corrisponderà l'indennizzo con lo scoperto indicato nella"Scheda contrattuale".

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ST - Scoperto a carico dell'AssicuratoRelativamente ai danni di furto, rapina ed estorsione all'interno dell'abitazione,l'assicurazione è prestata con lo scoperto indicato nella "Scheda contrattuale".

SA - Stima preventiva accettata dalla SocietàA parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 9.5 "Valutazione del danno" e dall'Art. 9.6"Determinazione del danno" e con espresso riferimento all'Art. 1908 del Codice Civile, siconviene tra le Parti che il valore dei beni indicati nella stima in possesso delle Parti eassicurati alla partita indicata nella "Scheda contrattuale", viene prestabilito in quellorisultante dalla stessa stima i cui estremi sono anch'essi indicati nella "Schedacontrattuale".La presente condizione particolare si intenderà automaticamente abrogata qualora ilContraente non presenti nuova stima oppure una conferma di quella esistente, redattaa cura di un esperto beneviso dalla Società, non prima di 90 giorni e comunque almeno30 giorni prima della scadenza indicata nella "Scheda contrattuale".

6 SEZIONE "RESPONSABILITA' CIVILE"

EVENTI E PERSONE ASSICURATE

Art. 6.1 Oggetto dell'assicurazioneLa Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,quali civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi espese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali edanneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un sinistro verificatosi nell'ambito deirischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

R.C. della proprietà dei localiLa Società copre la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà dei locali diabitazione indicati in polizza, delle eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesseprivate e delle relative pertinenze quali giardini, parchi privati di superficie non superioread un ettaro, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzaturesportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali.L'assicurazione comprende, con la franchigia indicata nella "Scheda contrattuale", i danniderivanti da fuoriuscita di liquidi a seguito di:

rottura accidentale di condotti;rigurgito di fognature.

Sono altresì compresi nell'assicurazione, con il limite di risarcimento per sinistro e peranno assicurativo e con lo scoperto indicati nella "Scheda contrattuale", i danni chederivino da:

inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo;interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali,commerciali, professionali, agricole e di servizi.

L'assicurazione è estesa ai danni ai veicoli o natanti di terzi in consegna o in custodiaall'Assicurato o detenuti a qualsiasi titolo, con la franchigia indicata nella "Schedacontrattuale".Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare,l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato relativamente alle partidi proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso, escluso comunqueogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

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18/10/2007 COPIA PER IL CLIENTE5028

R.C. della conduzione dell'abitazione locata, in uso o comodato a terziLa Società copre la responsabilità derivante all'Assicurato dalla conduzione dei locali diabitazione indicati in polizza e delle eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesseprivate e delle relative pertinenze quali giardini, parchi privati di superficie non superioread un ettaro, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzaturesportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali.Per Assicurato si intende il conduttore dell'abitazione indicata in polizza. Sono compresi ilconiuge o il convivente more uxorio e - se stabilmente conviventi - i loro parenti e affini.In caso di coesistenza di altra copertura stipulata per il medesimo rischio, la presenteassicurazione varrà quale secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimalidella predetta copertura. Qualora analoga condizione sia prevista anche nell'altracopertura, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'Art. 1910 delCodice Civile.

R.C. della famigliaLa Società copre la responsabilità derivante all'Assicurato in conseguenza di un sinistroverificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilitàinerente a qualsiasi attività con carattere di professionalità.Per Assicurato si intende il Contraente oppure, in alternativa, la persona indicata nella"Condizione particolare di polizza" - se espressamente richiamata - "Soggetto assicurato".Sono equiparati al soggetto assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e - sestabilmente conviventi - i loro parenti e affini.L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dafatto doloso commesso da persone del fatto delle quali debba rispondere, nonché per idanni derivanti da:

conduzione dei locali di abitazione principale o saltuaria e delle eventuali dipendenzequali cantine ed autorimesse private e delle relative pertinenze quali giardini, parchiprivati di superficie non superiore ad un ettaro, cortili, orti, alberi, strade e vialiprivati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni egli impianti fissi al servizio dei locali.Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricatoplurifamiliare, l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicuratorelativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicuratostesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;proprietà ed uso di:

velocipedi, anche a motore elettrico;veicoli non a motore;golfcars;veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi;

non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione di legge;proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 6,50 e di surf;pratica di sports, comprese le gare, sempreché non vengano esercitate a livelloprofessionistico; relativamente alla pratica del modellismo, sono in ogni caso esclusi idanni ai modelli;attività del tempo libero quali bricolage, pesca, giardinaggio e pratica di campeggio.

Sono altresì compresi nell'assicurazione, con il limite di risarcimento per sinistro e peranno assicurativo e con lo scoperto indicati nella "Scheda contrattuale", i danni chederivino da:

inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo;interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali,commerciali, professionali, agricole e di servizi.

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18/10/2007 COPIA PER IL CLIENTE5029

L'assicurazione è estesa ai danni ai veicoli o natanti di terzi in consegna o in custodiaall'Assicurato o detenuti a qualsiasi titolo, con la franchigia indicata nella "Schedacontrattuale"; sono in ogni caso esclusi i danni a terzi e quelli ai predetti mezziderivanti dalla loro circolazione.La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte diimprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e/o natanti a motore, inconseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali egli debba rispondere per lesomme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dellainopponibilità di eccezioni prevista dalla vigente legislazione.

La garanzia "R.C. della famiglia" vale per i danni che avvengano in tutti i Paesi delmondo.

Art. 6.2 EsclusioniSono esclusi dall'assicurazione i danni:

da furto;a cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, fattaeccezione per gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Societàerogatrici e per quanto previsto nell'Art. "Oggetto dell'assicurazione" per i veicoli onatanti;derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione odemolizione;derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali,agricole e di servizi;verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo,naturali o provocati artificialmente;da amianto;da campi elettromagnetici;punitivi di qualunque natura;alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute.

Relativamente alla garanzia "R.C. della proprietà dei locali", sono inoltre esclusi idanni:

derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;derivanti da fuoriuscita di liquidi causata da rotture originate da gelo:

di condotti esterni al perimetro del fabbricato non protetti da appositi manufatti;di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure conl'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;di condotti posti in locali destinati ad abitazione saltuaria salvo che si tratti di localiposti in un condominio.

Relativamente alla garanzia "R.C. della conduzione dell'abitazione locata, in uso ocomodato a terzi", sono inoltre esclusi i danni:

derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali,artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gliimpianti fissi al servizio degli stessi.

Relativamente alla garanzia "R.C. della famiglia", sono inoltre esclusi i danni:derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gliimpianti fissi al servizio degli stessi;

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18/10/2007 COPIA PER IL CLIENTE5030

da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404 esuccessive modificazioni;da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previstidall'Art. 6.1 "Oggetto dell'assicurazione" e fatta eccezione per l'azione di rivalsadescritta nell'Art. 6.1 "Oggetto dell'assicurazione";da proprietà e uso di natanti a motore o di natanti non a motore di lunghezza superiore am. 6,50;da responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.);da fatto dei prestatori di lavoro (addetti ai servizi domestici, badanti, baby-sitter,dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri) durante lo svolgimento delle loromansioni;da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;da committenza di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei locali e delleeventuali dipendenze;da proprietà ed uso di cavalli, altri animali da sella ed animali domestici.

Art. 6.3 Persone non considerate terziNon sono considerati terzi:a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati,

nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a

responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro neirapporti di cui alla lettera a);

c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, sianoqualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 delCodice Civile così come modificato D.Lgs. 17/01/2003 n.6 e successive modificazioni eintegrazioni, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante ele persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato,subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attivitàdomestica e/o familiare.

Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, daesplosione e scoppio, - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliaridistinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.

Art. 6.4 Garanzie aggiuntiveLe garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente richiamate nella "Schedacontrattuale" e sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie e scoperti iviindicati.

1) Danni a terzi da incendio

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Esclusioni", capoverso "alle cose altrui,derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute", la Società risarcisce idanni alle cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute.Limitatamente a questa estensione di garanzia - se non conviventi con l'Assicurato edabitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sonoconsiderati terzi.L'assicurazione è prestata con il limite di risarcimento indicato nella "Scheda contrattuale".

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2) Estensioni e R.C.O.

a) EstensioniA parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Esclusioni", la Società risarcisce i danniderivanti da:

detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiroa volo;fatto dei prestatori di lavoro (addetti ai servizi domestici, badanti, baby-sitter,dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri), durante lo svolgimento, ancheoccasionale, delle loro mansioni;committenza di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei locali e delleeventuali dipendenze. Per la committenza dei lavori di straordinaria manutenzioneprevisti e in conformità al D.Lgs. n. 494/96 la garanzia opera purché:

l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per laprogettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sempreché la loronomina sia imposta dalla legge;dall'evento siano derivati in capo ai lavoratori danneggiati la morte o lesionipersonali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;

proprietà ed uso di animali domestici, con esclusione per i cani delle seguenti razze:dobermann, dogo, pittbull, rottweiler.L'assicurazione è prestata, relativamente ai cani e ai danni a cose, con la franchigiaindicata nella "Scheda contrattuale" ed è valida anche in capo a colui che, con ilconsenso dell'Assicurato, si serve dell'animale;uso di cavalli ed altri animali da sella;da incendio, esplosione, scoppio ed implosione di veicoli e/o natanti a motore, quandodetti mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico.

b) Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Esclusioni", capoverso "da responsabilitàcivile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)", la Società si obbliga a tenere indennel'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimentidell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema dioccupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003,di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, soffertidai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del CodiceCivile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria controgli infortuni sul lavoro.La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/odall'INPS.L'assicurazione R.C.O. non comprende la responsabilità civile per:

malattie professionali;danni da amianto;danni da campi elettromagnetici;danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali oprovocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici) ovvero daproduzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione dellenorme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo dell'Assicurato odelle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

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Non costituirà, altresì, motivo di decadenza della presente garanzia il fatto chel'Assicurato, senza dolo, si sia avvalso di prestatori di lavoro forniti da terzi non in regola,al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e dellealtre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previstedal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003.Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quantoda tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Societàrisponderà nei limiti dei massimali espressi in polizza per l'assicurazione diResponsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), e sarà in tal casoinoperante, per la stessa richiesta, la garanzia Responsabilità civile verso terzi.

3) Collaboratori occasionali e minori affidati

a) Collaboratori familiari occasionaliA parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Persone non considerate terzi", capoversod), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell'Assicurato o quelle dipendentinon soggette all'obbligo di assicurazione ai sensi del D. Lgs 276 del 10 settembre 2003 chesvolgono occasionalmente le seguenti attività: servizi domestici, badanti, baby-sitter,dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri, sempreché dall'evento derivino lamorte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del CodicePenale.L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità civile verso iprestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresentail limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessantecontemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità civile verso iprestatori di lavoro (R.C.O.).

b) Minori affidatiL'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a parenti, affini, amici oconoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato da loro occasionalmente etemporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia; sono in ogni caso esclusi idanni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano.

OPERATIVITA' RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 6.5 Destinazione dei localiRelativamente alle garanzie "R.C. della proprietà dei locali" e "R.C. della conduzionedell'abitazione locata, in uso o comodato a terzi", l'assicurazione è prestata a condizioneche i locali indicati in polizza siano adibiti a civile abitazione compreso l'eventuale ufficioo studio professionale intercomunicante con l'abitazione stessa. Le eventuali dipendenzequali cantine ed autorimesse private, devono essere a disposizione esclusiva dell'Assicuratoe contenere beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

Art. 6.6 Stato d'uso dei locali e delle pertinenzePer quanto riguarda i locali, le eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private,le relative pertinenze quali giardini, parchi privati di superficie non superiore ad un ettaro,cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive eda gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali, l'assicurazione èprestata a condizione che gli stessi siano in normale stato di manutenzione econservazione.

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Art. 6.7 Forma dell'assicurazioneRelativamente alla garanzia "R.C. della proprietà dei locali", l'assicurazione è prestata a"valore intero".

Art. 6.8 Pluralità di assicuratiQualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimalestabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ognieffetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

7 SEZIONE "TUTELA GIUDIZIARIA"

Art. 7.1 Oggetto dell'assicurazioneLa Società, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primotentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.La Società assicura gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendanecessaria a tutela degli interessi dell'Assicurato.Per Assicurato si intende il Contraente oppure, in alternativa, la persona indicata nella"Condizione particolare di polizza" - se espressamente richiamata - "Soggetto assicurato".Sono equiparati al soggetto assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e - sestabilmente conviventi - i loro parenti e affini.

Gli oneri indennizzabili comprendono:le spese per un legale;le spese relative al contributo unificato;le spese di giustizia in sede penale;le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'Assicurato previoconsenso della Società;le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essaeventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla Società;

Sono altresì compresi, con i limiti di indennizzo indicati nella "Scheda contrattuale":gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spesevengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale vieneradicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato.

E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniariecomminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive e il pagamento dispese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato puòottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, lemodalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in esseretelefonando al numero verde Ras Tutela Giudiziaria 800/820136, in funzione 24 ore su 24.

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Gestione immobile

L'assicurazione opera per violazioni di legge o per lesioni di diritti connessi alla proprietào conduzione dell'immobile assicurato, del suo contenuto e delle sue pertinenze,limitatamente alle seguenti fattispecie:

l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere ilrisarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;controversie nelle quali le persone assicurate siano convenute in qualità di civiliresponsabili per danni arrecati a terzi. Tale garanzia opera esclusivamente a condizioneche sia intervenuto l'Assicuratore della responsabilità civile, ai sensi dell'Art. 1917, 3°comma del Codice Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto, a titolodi spese legali, dalla predetta copertura di responsabilità civile;l'attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela di parte;la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi siasentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato dadoloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzionedel reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso daquello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il sinistro almomento in cui viene instaurato il procedimento penale;le controversie derivanti da contratti relativi all'immobile Assicurato, al suo contenuto ealle sue pertinenze, purché il valore in lite non sia superiore a Euro 25.000;le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione indicati in polizza;le controversie relative alla locazione dei locali indicati in polizza. Tale garanzia operasolo allorché l'Assicurato rivesta la qualifica di conduttore.

Fatti vita privataL'assicurazione opera per violazioni di legge o per lesioni di diritti connesse alla vitaprivata, limitatamente alle seguenti fattispecie:

l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere ilrisarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere ilrisarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicuratesiano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine comepasseggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;controversie nelle quali le persone assicurate siano convenute in qualità di civiliresponsabili per danni arrecati a terzi. Tale garanzia opera esclusivamente a condizioneche sia intervenuto l'Assicuratore della responsabilità civile, ai sensi dell'Art. 1917, 3°comma del Codice Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto, a titolodi spese legali, dalla predetta copertura di responsabilità civile;l'attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela di parte;la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi siasentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato dadoloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzionedel reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso daquello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il sinistro almomento in cui viene instaurato il procedimento penale;le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore dilavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmenteassunti;

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le vertenze con enti o istituti di assicurazione previdenziali e sociali;le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valorein lite non sia superiore a Euro 25.000;le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione indicati in polizza;le controversie relative alla locazione dei locali indicati in polizza. Tale garanzia operasolo allorché l'Assicurato rivesta la qualifica di conduttore.

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi europei, con esclusione dei Paesi ozone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 7.2 EsclusioniL'assicurazione non è prestata per le controversie:

derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;in materia di diritto di famiglia e delle successioni;conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzionivulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanzeradioattive;in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo;relative o comunque connesse ad immobili non identificati in polizza;in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beniimmobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietàimmobiliare;relative al contratto con il locatario ed il comodatario o con il titolare del diritto d'usodegli immobili identificati in polizza di proprietà dell'Assicurato;in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra socied amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;derivanti da controversie di valore inferiore a Euro 500;collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primiprocedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi.

Relativamente alla garanzia "Gestione immobili", sono inoltre escluse le controversie:tra i componenti del nucleo familiare del proprietario o del conduttore dell'immobileAssicurato;con il condominio relative al mancato pagamento di spese;di lavoro subordinato con i collaboratori familiari.

Relativamente alla garanzia "Fatti vita privata ", sono inoltre escluse le controversie:relative ad attività di lavoro autonomo o subordinato, fatte salve le controversie dilavoro subordinato con il proprio datore di lavoro;relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dallanavigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria.

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8 SEZIONE "ASSISTENZA"

Le garanzie di Assistenza, previste in polizza, sono prestate dalla Società, tramite lacentrale operativa di Mondial Service Italia Srl appartenente al Gruppo di MondialAssistance Italia - Via Ampère N°. 30, 20131 Milano - in funzione 24 ore su 24 tutti igiorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "MondialAssistance".

Art. 8.1 Oggetto dell'assicurazioneLa Società presta, a favore dell'Assicurato, le seguenti prestazioni di assistenza:

Assistenza locali abitazione

A) Invio di fornitori per interventi urgentiQualora, presso l'abitazione indicata in polizza, si verifichi un evento riconducibile alletipologie di seguito indicate che necessiti di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire -24 ore su 24 ed in tutti i giorni dell'anno, ed entro 3 ore dalla richiesta - delle seguentiprestazioni:a) invio di un idraulico, per intervenire in caso di un allagamento, di una perdita continua

o di una mancanza di erogazione dell'acqua;b) invio di un elettricista, per intervenire in caso di mancanza di erogazione di energia

elettrica;c) invio di un fabbro in caso di impossibilità di accesso all'abitazione a seguito di furto,

smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilitàdi chiusura dell'abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione ai fissi ed infissi.

In relazione a tutte le prestazioni su indicate resteranno sempre a carico di MondialAssistance, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscitadell'artigiano che di due ore di manodopera, sino ad un massimo di Euro 250 per singolaprestazione ed evento.Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risultasse impossibilereperire l'artigiano richiesto, Mondial Assistance rimborserà all'Assicurato le spesesostenute sino ad un massimo di Euro 500 per evento, dietro presentazione di idoneadocumentazione.Qualora, durante l'esecuzione del pronto intervento di cui al punto A), dovesse emergereche l'evento oggetto dell'intervento comporta anche danni indennizzabili a termini dipolizza, si procederà alle riparazioni necessarie in base a quanto previsto all'Art. 9.3"Gestione diretta del sinistro".

B) Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusuraNel caso di impossibilità di chiusura dell'abitazione indicata in polizza a causa di effrazioneo tentata effrazione ai fissi ed infissi dell'abitazione stessa, Mondial Assistance provvede areperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una o più guardie giurate, tenendone acarico i relativi costi per le prime 24 ore di piantonamento.Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risultasse impossibilereperire ed inviare un servizio di vigilanza sostitutiva, Mondial Assistance rimborseràall'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, fino alla concorrenza diEuro 600 dietro presentazione di idonea documentazione.Sarà, inoltre, possibile per l'Assicurato prolungare tale servizio o richiederlo per esigenzediverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

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Oppure, in alternativa a quanto precede, e qualora le circostanze lo rendessero preferibileper l'Assicurato, Mondial Assistance provvede all'invio immediato di un fabbro e/ofalegname tenendone a proprio carico il costo sia dell'uscita sia di sei ore di manodoperafino alla concorrenza del massimale complessivo di Euro 550 per evento e per annoassicurativo, col sottolimite di due ore di manodopera e di Euro 180 per ciascun fisso odinfisso riparato.Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risultasse impossibilereperire ed inviare tempestivamente un fabbro e/o falegname, Mondial Assistancerimborserà all'Assicurato le spese sia dell'uscita sia di quattro ore di manodopera fino allaconcorrenza del massimale complessivo di Euro 600 per evento e per anno assicurativo, colsottolimite di due ore di manodopera e di Euro 200 per ciascun fisso od infisso riparatodietro presentazione di idonea documentazione.Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni di cui ai precedenti punti A) e B) fossetitolare di analoghe garanzie per la medesima unità abitativa in virtù di altri contrattiemessi da Mondial Assistance si conviene, in caso di sovrapposizione delle succitategaranzie in corso di validità e limitatamente alle stesse, di inserire a nuovo la presa acarico di Mondial Assistance, fino ad un importo massimo di Euro 300 per singolaprestazione ad evento, del costo dei materiali impiegati dagli artigiani inviati dalla CentraleOperativa per interventi urgenti.

C) Invio di una collaboratrice domesticaQualora, a seguito di evento indennizzabile ai termini del precedente punto A), l'Assicuratoabbia la necessita' di risistemare i locali e/o il loro contenuto, Mondial Assistance reperiràed invierà nel più breve tempo possibile una collaboratrice domestica tenendo a propriocarico le spese relative a tale prestazione con un massimo di 4 ore lavorative. Nel caso incui non fosse possibile reperire il personale addetto, Mondial Assistance rimborserà, afronte di presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute dall'Assicurato finoad un massimale di Euro 250 per evento.

D) Prenotazione alberghieraQualora, in caso di forza maggiore, l'Assicurato debba lasciare la propria abitazione,Mondial Assistance provvede ad organizzare la prenotazione alberghiera.

E) Organizzazione del rientro immediato dell'assicuratoQualora l'Assicurato si trovi in viaggio e si verifichi un sinistro indennizzabile a terminidel precedente punto A) o a termini di polizza, che produca danni di tale gravità da renderenecessaria la presenza dell'Assicurato stesso in loco, Mondial Assistance provvede adorganizzarne il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico lespese di viaggio fino ad un massimo di Euro 200.

F) Protezione carte di credito, libretti di assegni, traveller's chequesA seguito di furto o smarrimento di carte di credito, bancomat, libretto assegni e/otraveller's cheques dell'Assicurato, Mondial Assistance provvede, su richiesta telefonicadell'Assicurato stesso, ad informare gli istituti emittenti, al fine di avviare la proceduranecessaria per bloccare i documenti rubati o smarriti.A tale scopo l'Assicurato deve confermare per iscritto a mezzo fax alla CentraleOperativa, i numeri identificativi dei titoli di credito da bloccare e l'indirizzo degliistituti emittenti. Mondial Assistance provvede alla prima comunicazione telefonica ed allasuccessiva conferma a mezzo telex o lettera raccomandata. Resta a carico dell'Assicuratoil perfezionamento della procedura. Mondial Assistance non è responsabile di erroridovuti a comunicazioni inesatte ricevute dall'Assicurato.

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G) Trasporto di apparecchiature video ed Hi-Fi in caso di guastoQualora si manifesti, presso l'abitazione indicata in polizza, il guasto del televisore, delvideoregistratore, di un'apparecchiatura Hi-Fi, del personal computer o delle relativeperiferiche, Mondial Assistance provvede a trasportare l'apparecchiatura guasta presso ilpiù vicino riparatore qualificato ed a riportarla nell'abitazione stessa terminate le necessarieriparazioni, tenendo a proprio carico le spese di trasporto ma non le spese di riparazione.

H) Accesso alla rete di artigiani convenzionatiQualora l'Assicurato debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione,ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria, può richiedere a MondialAssistance il nominativo di un fornitore convenzionato.L'Assicurato, entro due giorni lavorativi dalla richiesta, verrà contattato dal fornitore alquale illustrerà le proprie esigenze e necessità in merito all'intervento, e comunquericonducibili alle seguenti categorie di prestatori d'opera:

ElettricistaFabbroIdraulico e termotecnica- Muratore e piastrellistaFalegnameRiparatore di elettrodomesticiRiparatore di sistemi di telefoniaiSpurgatoreTinteggiatoreVetraio

L'accesso al network prevede tariffe della manodopera agevolate e garanzia minima di tremesi per le prestazioni eseguite. Il costo della prestazione resta totalmente a caricodell'assicurato.Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.

Validità territorialeL'assicurazione di cui alla sezione "Assistenza locali abitazione" vale per il territoriodella Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica diSan Marino.

Assistenza veterinaria per cani e/o gatti di proprietà dell'Assicurato

1) Assistenza al domicilio dell'Assicurato

A) Consulenza telefonica medico veterinariaIl servizio medico veterinario di Mondial Assistance è in grado di fornire informazioni econsigli medico veterinari generici come le vaccinazioni obbligatorie e consigliabili,profilassi, periodi di quarantena, vaccini per altri paesi, reperimento di ambulatoriveterinari, centri di cura e cliniche veterinarie.Inoltre, in caso di malattia improvvisa o di infortunio dell'animale assicurato, la CentraleOperativa è in grado di segnalare centri medici veterinari per interventi particolari ocomplessi. Il servizio fornisce, su richiesta, risposte documentate inerenti a dosaggi, effetticollaterali, posologie e interazioni farmacologiche dei medicinali da somministrareall'animale.

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B) Help-lineLa Centrale Operativa di Mondial Assistance è in grado di fornire telefonicamenteall'Assicurato indirizzi e numeri telefonici di:

negozi specializzati e selezionati per la toilettatura, l'acquisto di cibo, gadgets e diattrezzature particolari per l'animale da compagnia;principali scuole e campi d'addestramento per cani;punti di acquisto e vendita di animali da compagnia.

Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00.

C) Informazioni legaliTramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance l'Assicurato può usufruire di unservizio gratuito di informazione legale telefonica "di prima necessità" che gli consenta diottenere, mediante l'organizzazione di un appuntamento telefonico con un esperto inmateria, informazioni e chiarimenti su leggi e normative relative a fatti e situazioni inerentiil suo stato di proprietario di animali.

D) Emergenze: rimborso trasporto veterinarioIn caso di infortunio o malattia grave ed improvvisa del proprio animale, MondialAssistance terrà a proprio carico i costi sostenuti dall'Assicurato per trasportare il proprioanimale al più vicino centro medico di assistenza veterinaria dalle ore 21.00 alle ore 7.30dei giorni feriali e per l'intero arco delle 24 ore per i giorni festivi. La garanzia è prestatafino al raggiungimento del massimale di Euro 50 per evento e per anno assicurativo.All'Assicurato verrà richiesta idonea documentazione veterinaria attestante lo stato dinecessità ed urgenza clinica per cui ricorrono gli estremi del rimborso.Validità territoriale: Italia.

E) Emergenze: rimborso visita veterinariaIn caso di infortunio o malattia grave ed improvvisa del proprio animale, MondialAssistance terrà a proprio carico i costi sostenuti dall'Assicurato per la visita veterinariadel proprio animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria dalle ore21.00 alle ore 7.30 dei giorni feriali e per l'intero arco delle 24 ore per i giorni festivi. Lagaranzia è prestata fino al raggiungimento del massimale di Euro 120 per evento e peranno assicurativo.All'Assicurato verrà richiesta idonea documentazione veterinaria attestante lo stato dinecessità ed urgenza clinica per cui ricorrono gli estremi del rimborso.Validità territoriale: Italia.

F) Smarrimento: trasmissione messaggi urgentiNel caso di furto e/o smarrimento del proprio animale, qualora l'Assicurato desiderieffettuare delle comunicazioni urgenti alle autorità preposte e/o ai canili municipali piùvicini ed è impossibilitato a farlo personalmente, Mondial Assistance, nei limiti delpossibile, effettua fino a 4 telefonate nell'arco delle 4 ore successive per comunicare ilmessaggio ai destinatari indicati dall'Assicurato. In caso di irreperibilità degli stessi nefornirà notizia all'Assicurato assolvendo in tal modo la sua prestazione.Validità territoriale: Italia.

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2) Assistenza in viaggio

G) Agenzia viaggi on lineL'Assicurato che desideri effettuare prenotazioni di biglietti aerei, treni, traghetti, alberghio semplicemente conoscere le offerte last minute per destinazioni turistiche di suointeresse, attraverso la Centrale Operativa di Mondial Assistance verrà messo in contattocon un centro servizi primario operante nel settore del turismo, in grado di offrire i servizirichiesti a tariffe vantaggiose. La Centrale Operativa di Mondial Assistance, attraverso lapropria banca dati, è in grado di fornire informazioni sulla disponibilità di alberghi,campeggi e spiagge dove vi sia libero accesso per cani e gatti, per gli Assicurati che nondesiderano separarsi dal proprio animale nel periodo delle vacanze.Inoltre Mondial Assistance può informare l'Assicurato delle normative che regolano iltrasporto nazionale ed internazionale dell'animale. I costi relativi ai biglietti, soggiorni,prenotazioni presso alberghi, prenotazioni viaggi last minute e non, sono interamente acarico dell'Assicurato che provvederà a regolarli con il centro servizi che rispondedirettamente per i servizi offerti. Su richiesta l'Assicurato potrà usufruire di un servizioaccessorio di consegna dei titoli di viaggio, dei documenti di soggiorno e vouchers peralberghi. Il servizio accessorio è a pagamento e i costi verranno comunicatianticipatamente.

H) Emergenze in viaggio: rimborso visita veterinariaIn caso di infortunio o malattia grave ed improvvisa del cane o gatto di proprietàdell'assicurato, Mondial Assistance terrà a proprio carico i costi sostenuti dall'Assicuratoper la visita veterinaria del proprio animale presso il più vicino centro medico di assistenzaveterinaria. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del massimale di Euro 120 perevento e per anno assicurativo ed opera per eventi accaduti all'estero. All'Assicurato verràrichiesta idonea documentazione veterinaria attestante lo stato di necessità ed urgenzaclinica per cui ricorrono gli estremi del rimborso.Validità territoriale: Paesi dell'Unione Europea.

Delimitazioni e precisazioni relative alle prestazioni di cui alla sezione "Assistenza"Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza:

di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;di dolo dell'Assicurato;di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazioneartificiale di particelle atomiche.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Mondial Assistance nonè tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione,salvo che l'Assicurato non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivante dal presenteservizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di conclusione dellaprestazione del servizio.

9 IN CASO DI SINISTRO

Art. 9.1 ObblighiIn caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a

carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'Art. 1914 delCodice Civile;

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b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. Nelcaso in cui l'Assicurato si avvalga della prestazione "Gestione diretta del sinistro", larichiesta telefonica costituisce regolare denuncia di sinistro, ai sensi del suddetto Art.1913 del Codice Civile e presuppone a tutti gli effetti l'accettazione del servizio da partedell'Assicurato stesso.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parzialedel diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:c) per i danni causati da incendio, esplosione, scoppio e atti dolosi in genere fare, nei 5

giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo,precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, le circostanze dell'evento,la causa presunta del sinistro, l'entità approssimativa del danno, l'impresa assicuratrice,l'Agenzia presso la quale è assegnato il contratto ed il numero di polizza; la copia ditale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) denunciare tempestivamente la sottrazione di "titoli di credito", anche al debitore,nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;

e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere,per questo, diritto ad indennizzo alcuno;

f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità evalore dei beni sottratti, distrutti o danneggiati, nonché a richiesta, uno statoparticolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro conindicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri,conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Peritiai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 9.2 Assicurazione presso diversi assicuratoriNel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente ol'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, a tutti gliassicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del CodiceCivile.Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori,il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.In caso di richiesta alla Società, essa liquiderà il sinistro comunque entro il limitedell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, al netto dieventuali scoperti e/o franchigie.

Art. 9.3 Gestione diretta del sinistroIn caso di sinistro che provochi danni materiali e diretti ai beni assicurati, MondialAssistance provvede, su espressa richiesta dell'Assicurato, ad inviare entro due giornilavorativi dalla richiesta, un fornitore che effettuerà le riparazioni necessarie. Le relativespese saranno a carico della Società se il sinistro sarà indennizzabile a termini di polizza enei limiti delle condizioni di polizza medesima senza applicare le eventuali franchigiepreviste in relazione al danno; le spese non indennizzabili a termine di polizza verrannoinvece pagate dall'Assicurato al fornitore.

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Qualora i danni ai beni assicurati, indennizzabili a termine di polizza, siano soloparzialmente riparabili dai fornitori convenzionati con Mondial Assistance oppure nelcaso in cui l'importo stimato dei danni ai beni riparabili dai fornitori sia superiore allimite operativo di Euro 800 - compresa l'i.v.a. ma al netto di eventuali franchigie -l'Assicurato sosterrà in proprio le spese ricevendo successivamente l'indennizzodeterminato in base alle condizioni di polizza, ferma la non applicazione delle eventualifranchigie previste in relazione al danno sempreché la riparazione sia stata comunqueeffettuata, anche solo parzialmente, dai fornitori convenzionati.Qualora, invece, i danni ai beni assicurati, indennizzabili a termine di polizza, non sianoriparabili dai fornitori convenzionati con Mondial Assistance, l'Assicurato sosterrà inproprio le spese ricevendo successivamente l'indennizzo determinato in base allecondizioni di polizza, ferma l'applicazione delle eventuali franchigie previste in relazioneal danno. Mondial Assistance provvederà alla gestione ed al coordinamento dei fornitori,pianificando i tempi di intervento in base alle esigenze dall'Assicurato, garantendo lariparazione del danno a "regola d'arte" e verificando lo stato dei lavori fino allaconclusione degli stessi.Se per Mondial Assistance risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto entro duegiorni dalla richiesta, l'Assicurato sosterrà in proprio le spese ricevendosuccessivamente l'indennizzo determinato in base alle condizioni di polizza ferma la nonapplicazione delle eventuali franchigie previste in relazione al danno, sempreché lariparazione sia stata comunque effettuata e non sia stato necessario sostituire il cespite.

Art. 9.4 Pagamento direttoSe l'Assicurato si avvale della prestazione "Gestione diretta del sinistro", in caso dipagamento diretto da parte della Società al fornitore, ogni diritto derivante all'Assicuratostesso dalla polizza in relazione alla riparazione effettuata, si intende irrevocabilmenteceduto, in favore del o dei fornitori che hanno effettuato le riparazioni. L'Assicuratoprende atto che il pagamento eseguito dalla Società in forza della presente cessione edin favore dei fornitori sopra indicati sarà pienamente liberatorio nei suoi confronti.

Art. 9.5 Valutazione del dannoL'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un Perito da questaincaricato, con il Contraente o persona da lui designata.In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando atale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

Art. 9.6 Determinazione del dannoLa determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partitaassicurata.

LocaliL'ammontare del danno si determina applicando alla spesa necessaria per costruire a nuovole parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate il deprezzamento di cui al"valore commerciale" e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Contenuto e PreziosiL'ammontare del danno si determina applicando alla spesa necessaria per rimpiazzare anuovo i beni distrutti o sottratti e per riparare quelli soltanto danneggiati il deprezzamentodi cui al "valore commerciale" e deducendo da tale risultato il valore dei residui nonché glioneri fiscali non dovuti all'erario.

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18/10/2007 COPIA PER IL CLIENTE5043

L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato, non potrà in alcun caso superare il"valore commerciale" del bene stesso.Per le collezioni, la Società pagherà il valore dei pezzi distrutti o sottratti e le spesenecessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, esclusoqualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti.

Assicurazione parziale (regola proporzionale)Nel caso in cui l'assicurazione sia prestata a "valore intero", se al momento del sinistro ilvalore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, determinato secondo le stime dicui sopra, supera di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate con le partitestesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicuratomaggiorato del 20% e quello risultante al momento del sinistro, entro comunque ilimiti delle somme assicurate.

Supplemento d'indennità in base al "valore a nuovo"Se l'assicurazione è prestata in base al "valore a nuovo", si stabilisce per i benidanneggiati, distrutti o sottratti il supplemento che, aggiunto all'ammontare del dannocalcolato come sopra indicato, determina l'indennità complessiva in base al "valore anuovo".Nel caso si applichi il disposto del paragrafo "Assicurazione parziale", agli effetti dellostesso, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del

supplemento medesimo;b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al "valore commerciale", per cui

risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integraleassicurazione a "valore a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapportoesistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) uguale o inferiore al "valore commerciale", diventa nullo.In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplementodi indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazionistesse.Si conviene inoltre che:

l'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superareil costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente;relativamente ai fabbricati e ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici,compresi quelli alimentati a batteria, in nessun caso verrà indennizzato per ciascunfabbricato o altro bene un importo superiore al doppio del "valore commerciale".

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o allaricostruzione ed avverrà:

in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo,purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole odel verbale definitivo di perizia;in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennitàdovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e purchél'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevoleo del verbale definitivo di perizia. La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche sualtra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per la Società.

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18/10/2007 COPIA PER IL CLIENTE5044

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa laprocedura di ammortamento viene convenuto che la Società indennizzerà, in caso disinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e lasostituzione dei titoli.Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto che:1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione

cambiaria;2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto

della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, idocumenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società indennizzerà il valore cheessi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora i beni distrutti possanoessere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbiarichiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Art. 9.7 Titolarità dei diritti nascenti dal contrattoLe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati chedal Contraente e dalla Società.Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed allaliquidazione dei danni.L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche perl'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non neiconfronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 9.8 Anticipo dell'indennizzoL'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di unacconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanzeacquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità delsinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno Euro25.000.Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia delsinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000, qualunque sial'ammontare stimato del sinistro.La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione "valore anuovo" non esistesse.Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere,sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allostato dei lavori al momento della richiesta.Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitivaliquidazione dell'indennizzo.

Art. 9.9 Pagamento dell'indennizzoVerificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessariadocumentazione in relazione al sinistro, la Società deve provvedere al pagamentodell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione, ai sensidell'Art. 2742 del Codice Civile.

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Art. 9.10 Recupero dei beni rubatiSe i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso allaSocietà appena ne ha avuto notizia.Si conviene che:

se la Società ha indennizzato integralmente il danno, i beni recuperati divengono diproprietà della Società stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importoriscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi;se la Società ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà diconservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importodell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimocaso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare deldanno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenutoviene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo, la Societàè obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza delsinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società i beni recuperatiche siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutarel'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 9.11 ObblighiIn caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società oall'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avutoconoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del dirittoall'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 9.12 Valore dei localiRelativamente alla garanzia "R.C. della proprietà dei locali", il valore risultante dalcontratto deve corrispondere al "valore a nuovo" dei locali indicati in polizza e delleeventuali dipendenze.

Assicurazione parziale (regola proporzionale)Se al momento del sinistro il valore, determinato secondo le stime di cui sopra, superadi oltre il 20% il valore indicato in polizza, la Società risponde del danno inproporzione al rapporto fra il valore dichiarato maggiorato del 20% e quello risultanteal momento del sinistro, entro comunque i limiti dei massimali assicurati.

Art. 9.13 Gestione delle vertenze e spese di resistenzaLa Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sedestragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando oveoccorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicuratostesso.Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa control'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizzaper il danno cui si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superidetto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione alrispettivo interesse.

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La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che nonsiano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustiziapenale.

TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 9.14 ObblighiIn caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale èassegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avutoconoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligopuò comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile.La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione dellalegge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presuntaviolazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni econ la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l'Assicurato ne sia inpossesso.L'Assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'Agenzia cui è assegnata lapolizza o direttamente alla Società tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogniatto che gli è stato ritualmente notificato.

Art. 9.15 Definizione di Sinistro e limiti temporali di coperturaPer sinistro si intende l'evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente nellacontroversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolgal'assicurato.L'assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi durante il periodo di operatività dellapolizza o nei sei mesi successivi alla sua cessazione, purchè si tratti di sinistri conseguentia violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di operatività dellapolizza stessa.Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più attisuccessivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il primoatto.Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento ainadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della polizza.

Art. 9.16 Unico sinistroSi considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto,domande identiche o connesse;le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute almedesimo fatto;le imputazioni penali per reato continuato.

Art. 9.17 Gestione del sinistroa) Tentativo di componimento amichevole

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utiletentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e adazioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società.

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b) Scelta del legale o del peritoQuando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia ,o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevolepromosso dalla Società, o quando vi sia conflitto di interessi fra la Società el'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale copertadall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tracoloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli ufficigiudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società. Qualora lacontroversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corted'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliereun legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandonecomunque il nominativo alla Società; in questo caso, la Società rimborsa anche leeventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondentenei limiti quantitativi indicati in polizza.L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere allaSocietà di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propriinteressi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, ilquale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. La Società confermal'incarico professionale in tal modo conferito. La Società rimborsa in ogni caso lespese di un solo legale, fatta eccezione per quanto sopra detto in merito alla nomina diun legale corrispondente.La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l'Assicurato della sua facoltà discegliere il legale o il perito.

c) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stessoIn caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivoincarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la Società rimborsa lespese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, laSocietà rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado digiudizio.In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la Società rimborsa sia le spese dellegale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che larinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite..

d) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsiall'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenzaL'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito aglionorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della Società. In caso dimancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

La Società, alla definizione della controversia , rimborsa all'Assicurato le spesesostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie escoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

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e) Disaccordo fra Assicurato e SocietàIn caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società in merito all'interpretazione dellapolizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comuneaccordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse dicomune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competenteterritorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per la Società, sonoripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagateintegralmente dalla Società.

Art. 9.18 Affidamento della gestione dei sinistriLa gestione dei sinistri viene affidata a Ras Tutela Giudiziaria S.p.A. ai sensi e per glieffetti dell'art. 164 comma 4 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 ( Il codice delleAssicurazioni).

ASSISTENZA

Art. 9.19 ObblighiQualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un sinistro riconducibile alleprestazioni previste in polizza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa diMondial Assistance chiamando il:

numero verde 800/68.68.68 dall'Italia;numero 02/26.609.563 anteponendo, per chiamate dall'estero, i prefissi necessari;telefax 02/70.630.091

indicando con precisione:il tipo di assistenza di cui necessita;cognome e nome;indirizzo e luogo da cui chiama;eventuale recapito telefonico;ubicazione del bene assicurato ed il numero di polizza.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla CentraleOperativa di Mondial Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documentigiustificativi in originale a:

Mondial Service Italia S.r.l.Via Ampère, 3020131 Milano (Mi)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa nonsaranno rimborsate.

Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, si ricorda di:farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero diautorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;

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comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero del conto corrente con ilrelativo codice CIN, ABI e CAB.

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Allianz S.p.A.Allianz S.p.A.- Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel.+39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311Capitale Sociale Euro 403.000.000,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione alRegistro delle Imprese di Trieste n. 05032630963 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni ProvvedimentoISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 - Società del gruppo Allianz SE controllata da A.C.I.F. S.p.A.