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AGENDA LEGALE " Scadenze Aprile 2016 .................................................................................................................. 5

NOTIZIE FLASH " Normativa ................................................................................................................................................. 25Conversione in legge del decreto milleproroghe ............................................................................. 25Garanzia Giovani - ‘‘Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini’’ ....................... 25

" Prassi ............................................................................................................................................................... 25Indennita di maternita/paternita in favore degli iscritti alla Gestione separata ............... 25Premio Inail per allievi di corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale

- Istruzioni operative ........................................................................................................................................... 25Artigiani e commercianti - Regime contributivo agevolato ........................................................ 26Contratti di solidarieta, fondo d’integrazione salariale e fondi di solidarieta bilaterali

alternativi - Nota di raccordo ......................................................................................................................... 26Prospetto informativo disabili - Indicazioni operative ..................................................................... 26

" CCNL ................................................................................................................................................................ 26Concessionari riscossione tributi

Agibilita sindacali .................................................................................................................................................. 26

NORME InPratica CIGO: contribuzione e procedure

D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 .................................................................................................... 28

TABELLE Trattamento di fine rapporto

ISTAT - Comunicato 22 febbraio 2016 ................................................................................................... 34

Crediti di lavoroISTAT - Comunicato 22 febbraio 2016 ................................................................................................... 34

QUESITI "ESPERTO’’ risponde ........................................................................................................................... 41Dirigenti industria - Trasferta e rimborso delle spese non documentabili ........................ 41NASpI - Dimissioni della madre lavoratrice ......................................................................................... 41

SOMMARIO

PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 3

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Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,

Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi,

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del 18 settembre 2000

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento

Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)

art. 1, comma 1, DCB Milano

Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353

vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

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SOMMARIO

4 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016

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11 aprilelunedı INPS - Versamento contributi lavoratori domestici

ADEMPIMENTO " Versamento trimestrale contributi previdenziali.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici efamiliari.

FLUSSO DILAVORO "

I contributi sono versati esclusivamente secondo le seguenti modalita:– circuito ‘‘Reti Amiche’’;– online sul sito Internet www.inps.it nella sezione Servizi on line, con pagamento tramite

carta di credito;– Contact Center numero verde gratuito 803.164, con pagamento tramite carta di credito;– bollettino MAV - Pagamento mediante avviso.L’Inps, in una prima fase introduttiva del pagamento tramite MAV, provvede all’invio genera-lizzato a tutti i datori di lavoro domestico di bollettini MAV utili per il pagamento dei contributi.Nel caso di intervenuta modifica di elementi utilizzati per la determinazione dell’importo richie-sto nei MAV inviati, dal sito Internet e possibile ottenere l’immediata generazione di un altroMAV con importo conforme alle variazioni inserite. Anche per i contributi da lavoro domesticol’Istituto rendera disponibile l’attivazione del sistema di pagamento attraverso il servizio diaddebito diretto sul conto corrente bancario tramite RID.Per tutte le modalita di pagamento e prevista la possibilita di doppia copia della ricevuta, perconsentirne la consegna da parte del datore di lavoro al lavoratore; nel caso di pagamentotramite MAV e prevista un’attestazione che il datore di lavoro deve completare con la data delpagamento, firmare e consegnare al lavoratore.Nel caso di pagamento al Contact Center con carta di credito, sara inviata una doppia ricevutaall’indirizzo indicato per le comunicazioni dal datore di lavoro risultante negli archivi INPS.

Fondo A. Pastore (ex PREVIR) - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare - PREVIRed ora intitolata ad Antonio Pastore - istituita a seguito di un accordo stipulato tra la Confcom-mercio e la FENDAC, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commer-ciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Aziende di commercio, spedizione e trasporto.

FLUSSO DILAVORO "

L’Associazione Antonio Pastore invia alle aziende circa tre settimane prima della scadenzatrimestrale il bollettino PIA precompilato con particolari codici identificativi per ciascunaposizione contributiva. Le aziende provvedono a trattenere dalla busta paga del dirigente lequote a suo carico, versandole con la procedura automatica di incasso (PIA) della BancaNazionale del Lavoro.

Fondo M. Besusso (FASDAC) - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali,spedizione e trasporti.

Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e possibile lo slittamento al

primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo

successivo

SCADENZE APRILE 2016

AGENDA LEGALE

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SOGGETTIOBBLIGATI "

Aziende di commercio, spedizione e trasporto.

FLUSSO DILAVORO "

Per il versamento si deve utilizzare il mod. C/01.

Fondo M. Negri - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delleaziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonche deidirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Aziende di commercio, spedizione e trasporto.

FLUSSO DILAVORO "

Il Fondo, tramite il servizio Postel, invia all’azienda nel mese precedente a quello del versa-mento trimestrale i moduli prestampati di pagamento PIA (procedura di incasso automa-tizzato) per l’accredito presso la Banca Nazionale del Lavoro. I versamenti possono ancheessere effettuati presso altri istituti di credito.

SCADENZE APRILE 2016

AGENDA LEGALE

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15 aprilevenerdı Agenzia delle Entrate - Assistenza fiscale: comunicazione per

la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4

ADEMPIMENTO " Termine per effettuare l’invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telema-tica dei dati relativi ai 730-4.

SOGGETTIOBBLIGATI "

I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello dicomunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili del 730(modello 730-4) e che non hanno trasmesso il quadro CT della certificazione unica ovvero lohanno trasmesso per la prima volta successivamente al 12 marzo 2016.

FLUSSO DILAVORO "

I sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo eai redditi diversi, gia rilasciate entro il 28 febbraio, contenti tra gli altri il Quadro CT nel qualevengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi aimod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.La risoluzione 25 marzo 2015 n. 33/E evidenzia che in caso di piu invii, ai fini della messa adisposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri datipresenti nel quadro CT contenuto nell’ultimo invio effettuato. Inoltre, tenuto conto che lecomunicazioni dovevano essere trasmesse entro il 7 e che potevano essere ritrasmesseper correggere errori od omissioni entro cinque giorni dalla scadenza originaria del 7 marzo(come precisato con la circolare n. 6/E del 2015), le comunicazioni trasmesse successivamen-te alla data del 12 marzo non sono prese in considerazione ai fini della dichiarazione precom-pilata e che, analogamente, i dati contenuti nel quadro CT non sono acquisiti ai fini della messaa disposizione dei risultati contabili dei dipendenti.Pertanto, per i sostituti d’imposta che hanno effettuato piu invii del quadro CT sono presi inconsiderazione i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro il 12 marzo.I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello dicomunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili del 730(modello 730-4) e che non hanno trasmesso il quadro CT della certificazione unica ovvero lohanno trasmesso per la prima volta successivamente al 12 marzo 2016 devono utilizzare ilmodello ‘‘Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 residisponibili dall’Agenzia delle Entrate’’ (c.d. modello CSO), approvato con provvedimento delDirettore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013.Lo stesso modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati giacomunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della CertificazioneUnica 2016 (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazionedell’intermediario gia comunicato).Per dettagli circa la corretta compilazione si rimanda al contenuto della citata risoluzione.I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO eche non hanno trasmesso il quadro CT entro il 12 marzo 2016, devono effettuare la trasmis-sione della comunicazione CSO entro il 15 aprile 2016.Per quanto riguarda le comunicazioni di variazione dei dati, si fa presente che le relativeinformazioni sono prese in considerazione per i modelli 730-4 del 2016 se la comunicazioneCSO e trasmessa entro il 25 maggio 2016, altrimenti le predette informazioni sono prese inconsiderazione per i modelli 730-4 dell’anno successivo.La comunicazione e costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati iseguenti dati:– Dati del sostituto d’imposta richiedente;– Comunicazione sostitutiva;– Quadro A: richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all’in-

dirizzo telematico del sostituto;– Quadro B: richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l’indirizzo

telematico dell’intermediario incaricato;– Revoca della comunicazione;– Firma della comunicazione;– Impegno alla presentazione telematica;– Delega.Nel modello di comunicazione e richiesta, tra l’altro, l’indicazione dei seguenti dati:– numero di protocollo dell’ultimo modello 770 Semplificato presentato dal sostituto stesso

nell’anno precedente a quello di inoltro della comunicazione;– numero di protocollo che e stato attribuito alla comunicazione trasmessa dal sostituto d’im-

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posta, e regolarmente acquisita, che si intende variare, in caso di comunicazione di varia-zione dei dati gia trasmessi.

Il modello deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta mediante i servizi telematici, diretta-mente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cuiall’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n. 322.

Disponibilita dichiarazione precompilata

ADEMPIMENTO " L’Agenzia delle Entrate rende disponibili dalla data odierna le dichiarazioni dei redditi pre-compilate.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i contribuenti in possesso di entrambi iseguenti requisiti:– aver percepito, per l’anno d’imposta 2015, redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati

agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennitapercepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR, in relazione ai quali i sostitutid’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica2016;

– aver presentato, per l’anno d’imposta 2014, il modello 730 oppure il modello Unico personefisiche, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730. La dichiarazione 730 precompi-lata viene predisposta anche nei confronti dei contribuenti che per l’anno d’imposta 2014,oltre a presentare il modello 730, hanno presentato il modello Unico persone fisiche con isoli quadri RM, RT e/o RW.

La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta nei confronti dei contribuenti chenon risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730, tra cui, in parti-colare, i contribuenti:– con partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso dell’anno d’imposta, ad eccezione dei

produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6, delD.P.R. n. 633/1972;

– per i quali sia noto al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria il decesso alla data dielaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Qualora l’informazione del decesso siadisponibile al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria successivamente alla data dielaborazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sara comunque inibitol’accesso (sia diretto che tramite intermediario) alla dichiarazione 730 precompilata;

– che dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente risultano soggetti legalmenteincapaci;

– che non hanno raggiunto la maggiore eta.La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’impostaprecedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, perle quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, e ancora in corsol’attivita di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del1973).

FLUSSO DILAVORO "

A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazionidisponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenutinelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascunanno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita percepite dai membri del Parla-mento europeo, i) ed l), del TUIR, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodottinell’anno precedente, che puo essere accettata o modificata.L’Agenzia delle Entrate, mediante un’apposita unita di monitoraggio, riceve e gestisce i datidei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandonela completezza, la qualita e la tempestivita della trasmissione, anche con l’obiettivo di realiz-zare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione precom-pilata.Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentra-te.gov.it. Per accedere a questa sezione e necessario essere in possesso del codice Pin, chepuo essere richiesto:– online, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati

personali;

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– per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo diuna telefonata urbana);

– in ufficio, presentando un documento di identita.L’accesso puo avvenire:– direttamente da parte del contribuente;– da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato.Il provvedimento 8 aprile 2015 integra il provvedimento del 23 febbraio 2015, concernentel’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggettiautorizzati, per quanto attiene alle tipologie di soggetti che possono accedere all’area autenti-cata del sito dell’Agenzia delle Entrate, riservata all’acquisizione della propria dichiarazioneprecompilata, attraverso credenziali diverse da quelle per l’accesso al servizio Fisconline. Inparticolare, viene consentito anche agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza diaccedere all’area riservata alla dichiarazione precompilata attraverso le credenziali rilasciatedal Corpo della Guardia di Finanze per l’accesso alla propria intranet.Il contribuente puo accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il propriosostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. Inquesto caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega, unitamente acopia di un documento di identita del delegante) per l’accesso al 730 precompilato.Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato e possibile visualizzare:– il modello 730 precompilato;– un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompi-

lato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i datidel sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comu-nicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delleEntrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazionema sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle edeventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria puorisultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui pero non si conosce la destinazione (sfitto,dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni cherisultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Adesempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dallabanca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’annoprecedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuisco-no nel corso degli anni);

– l’esito della liquidazione: il rimborso che sara erogato dal sostituto d’imposta e/o le sommeche saranno trattenute in busta paga;

– il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.L’Agenzia delle Entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneridetraibili e deducibili:– quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;– premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;– contributi previdenziali e assistenziali.L’Agenzia delle Entrate inserisce altresı nella dichiarazione 730 precompilata i dati relativialle spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno pre-cedente.In particolare, sono inseriti nella dichiarazione precompilata i seguenti dati ricavati dall’annua-lita precedente:– le eccedenze d’imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2014;– i residui dei crediti d’imposta indicati nella dichiarazione presentata per l’anno d’imposta

2014;– le rate annuali detraibili relative ad oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali e prevista la

possibilita di rateizzare la detrazione, ad esempio per le spese mediche di ammontaresuperiore a un determinato importo, oppure l’obbligo di suddividere la detrazione in piu rateannuali, ad esempio nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, perinterventi di risparmio energetico o per l’arredo degli immobili ristrutturati;

– l’eventuale maggior credito derivante dalla liquidazione automatizzata, effettuata ai sensidell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa alla dichiarazione dei redditi dell’annoprecedente.

A partire dal 2016 il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1º marzo di ciascun anno, mette a dispo-sizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi a:a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate,specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, allefatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dalfamiliare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

SCADENZE APRILE 2016

AGENDA LEGALE

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Per quanto riguarda i dati dei terreni e dei fabbricati, in linea generale, vengono inseriti nelladichiarazione precompilata i dati presenti della dichiarazione dell’anno precedente, integratitenendo conto delle eventuali variazioni, risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti delregistro, intercorse sui diritti reali (ad esempio compravendite e successioni) e sull’utilizzodegli immobili (ad esempio locazione e comodato). Vengono, altresı, utilizzate altre informa-zioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, quali ad esempio i versamenti e lecompensazioni effettuate con il modello F24.Il 730 precompilato deve essere presentato a partire dal 1º maggio ed entro il 7 luglio, sia nelcaso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostitutod’imposta oppure al Caf o al professionista (si rimanda all’apposita scadenza).Resta ferma la possibilita di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilatacon le modalita ordinarie.

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e del-l’IVA mensile

ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese prece-dente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,5 per cento (1/10 del 15%)dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazionegiorno per giorno esclusivamente mediante modalita telematiche.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita in rela-zione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavanoversate entro il 16 marzo 2016.

FLUSSO DILAVORO "

Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le mo-dalita ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’IVA edelle ritenute del 16 marzo) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimodel minimo (1/10 del 15 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratori calcolatial tasso legale con maturazione giorno per giorno.Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi,e delle sanzioni pecuniarie connesse pari all’1,5 per cento (un decimo del minimo - 15 percento), e eseguito esclusivamente con modalita telematiche.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari azero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effet-tuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finalesia di importo superiore a mille euro.I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:

Codice tributo

8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

8904 Sanzione pecuniaria IVA

8926 Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento‘‘F24’’ ed ‘‘F24 accise’’, nei quali e prevista, tra l’altro, l’indicazione del mese di riferimento.Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazionedel modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezio-ne Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali,l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando le

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ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddettaspecifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906.Con provvedimento 25 maggio 2012 e stato approvato il modello di versamento denominato‘‘F24 Semplificato’’, composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni edegli Enti locali.Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA e ilseguente:

Codice tributo

1991 Interessi sul ravvedimento - IVA

Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione ‘‘erario’’, esclusivamente in corri-spondenza delle somme indicate nella colonna ‘‘importi a debito versati’’; nel campo anno diriferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espressonella forma AAAA.Il versamento separato degli interessi non e applicabile per i versamenti di interessi sulleritenute e delle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenticontinueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto perinteressi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

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18 aprilelunedı INPS - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria

ADEMPIMENTO " Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensio-nistiche complementari.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, cheabbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

FLUSSO DILAVORO "

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degliintermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

INPS ex ENPALS - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

FLUSSO DILAVORO "

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Causale contributo

CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti)

CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo)

INPS - Versamento contributi lavoro dipendente

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi Inps relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nelmese precedente.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasicategoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.

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FLUSSO DILAVORO "

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo

DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2)

INPS - Pescatori autonomi - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Pescatori autonomi.

FLUSSO DILAVORO "

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo

PESC

INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro dipen-dente

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e con-testuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.

FLUSSO DILAVORO "

– versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamentein via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovve-ro per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumu-lativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:

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– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo

C001 (Contributi obbligatori correnti)

C002 (Contributi obbligatori pregressi)

C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale)

C004 (Differenze contributive)

C005 (Contributi diversi e contrattuali)

CASAGIT - Denuncia e versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione delladocumentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta informato elettronico.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.

FLUSSO DILAVORO "

V e r s a m e n t o c o n t r i b u t i c o n b o n i f i c o b a n c a r i o s u l l e c o o r d i n a t e I B A NIT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco 6100144 Roma.Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratelo Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certifi-cata [email protected].

INPS - Gestione separata - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compen-si soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditoriporta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussistel’obbligo contributivo, e cioe a dire prestazioni rese:a) da amministratori, sindaci o revisori di societa, associazioni ed altri enti con o senza perso-nalita giuridica;b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi icompensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste ogiornali e simili;c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratoreautonomo senza partita IVA;d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni la-vorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degliiscritti agli albi professionali);e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.

FLUSSO DILAVORO "

Con decorrenza dal 1º gennaio 2016 la misura della contribuzione alla Gestione separata INPSdeve essere calcolata con:– aliquota del 31,72%, per i soggetti privi di un’altra tutela previdenziale obbligatoria (ivi inclusi

gli associati in partecipazione che non siano pensionati od iscritti ad altre gestioni), ridotta

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per il 2016 al 27,72%, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’impostasul valore aggiunto;

– aliquota del 24% per gli altri soggetti.Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita di lavoro autonomooccasionale si applicano le modalita ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e conti-nuativi iscritti alla predetta gestione separata.Il contributo alla gestione separata INPS e posto per un terzo a carico dell’iscritto alla gestioneprevidenziale e per due terzi a carico del committente.Per gli associati in partecipazione il 55 per cento del contributo e posto a carico dell’associanteed il 45 per cento e posto a carico dell’associato. Il contributo e applicato sul reddito delleattivita determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’IRPEF, quale risulta dalla relativadichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.I dati richiesti dal modello di versamento F24 sono:– codice sede;– causale contributo (come sotto riportato);– filiale azienda;– periodo di riferimento ‘‘da’’;– periodo di riferimento ‘‘a’’;– importi a debito versati;– importi a credito compensati.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari azero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effet-tuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finalesia di importo superiore a mille euro.La causale contributo da indicare nel Mod. F24 ‘‘Sezione contributi previdenziali ed assisten-ziali (INPS)’’ e:

Codice contributo

C10 – per i collaboratori gia iscritti ad altra forma pensionisticaobbligatoria e per gli associati in partecipazione per i qualinon e dovuto il contributo dello 0,50 per cento

CXX – per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, concontribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e dialiquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazio-ne)

Per il 2015 l’importo del massimale contributivo annuo, di cui all’art. 2, comma 18, della leggen. 335/1995, e pari ad euro 100.324,00 (alla data di pubblicazione non e ancora stato reso notol’importo del massimale per il 2016).Se i versamenti effettuati dai sostituti di contributo superano il limite indicato, l’eccedenzaviene contabilizzata dall’INPS come acconto degli eventuali importi dovuti nell’anno successi-vo. Su richiesta, l’eccedenza e restituita dall’INPS agli aventi diritto, maggiorata di interessi condecorrenza dalla domanda. In ogni caso, al raggiungimento del predetto limite, ciascun col-laboratore puo comunicare al proprio committente e all’INPS che non devono essere effettuatiulteriori versamenti.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente esu provvigioni

ADEMPIMENTO " I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato alavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, in-ventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non

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fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versa-mento delle ritenute.

SOGGETTIOBBLIGATI "

– Societa di capitali;– enti commerciali di diritto pubblico o privato;– enti non commerciali di diritto pubblico o privato;– associazioni non riconosciute;– consorzi;– societa non residenti;– societa di persone;– associazioni per l’esercizio di arti e professioni;– societa di armamento;– societa di fatto;– persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;– condomini,che hanno corrisposto nel mese precedente:a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratoriautonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza dicommercio e di procacciamento di affari;d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzionedi obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), delTUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese aterzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (laritenuta e operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.67 del TUIR).

FLUSSO DILAVORO "

Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenzialidovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997n. 241, esclusivamente mediante modalita telematiche.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle En-trate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importopari a zero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delleEntrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cuisiano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle En-trate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldofinale sia di importo superiore a mille euro.

Codice tributo

Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Erario’’ del Modello F24

Lavoro dipendente

1001 Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita ag-giuntive e relativo conguaglio

1002 Ritenute su emolumenti arretrati

1004 Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1012 Ritenute su indennita per cessazione rapporto di lavoro

1013 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’an-no successivo

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Lavoro autonomo

1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’eser-cizio di arti e professioni

Provvigioni

1038 Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agen-zia, di mediazione e di rappresentanza

Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Regioni’’ del Modello F24

Addizionale regionale all’IRPEF

3802 Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta

3803 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’im-posta a seguito di assistenza fiscale

Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione IMU ed altri tributi locali’’ del ModelloF24

Addizionale comunale e provin-ciale

3848 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’im-posta. Saldo

3847 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’im-posta. Acconto

Il versamento e effettuato al comune competente indicando nel campo ‘‘Codice ente/comu-ne’’ il relativo codice catastale. Nel campo ‘‘Rateazione/Mese di riferimento’’ deve essereindicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento espresso nella forma ‘‘00MM’’; nelcampo ‘‘anno di riferimento’’ deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versa-mento espresso nella forma ‘‘AAAA’’.

Ritenute condomini

1019 Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostitutod’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipien-te

1020 Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte delcondominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto del-l’IRES dovuta dal percipiente

In tal caso dovra essere predisposto un modello F24 nel quale dovranno essere indicati, nellasezione ‘‘Erario’’, il codice atto e l’anno di riferimento evidenziati nella comunicazione, nonchei codici tributo relativi alle somme da versare ed i relativi importi esposti esclusivamente nellacolonna ‘‘importi a debito versati’’.Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazionedel modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezio-ne Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali,l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando leulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola. Con riferimento allascadenza in oggetto tale indicazione deve essere riportata per tutti i codici.

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell’IVAmensile

ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni daltermine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,67 per cento (1/9

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del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con matu-razione giorno per giorno esclusivamente mediante modalita telematiche.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita in relazioneal versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavanoversate entro il 18 gennaio 2016.

FLUSSO DILAVORO "

Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le mo-dalita ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’Iva edelle ritenute del 18 gennaio) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un nonodel minimo (1/9 del 15 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratori calcolati altasso legale con maturazione giorno per giorno.Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi,e delle sanzioni pecuniarie connesse pari all’1,67 per cento (un nono del minimo - 15 percento), e eseguito esclusivamente con modalita telematiche.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nelcaso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effet-tuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finalesia di importo superiore a mille euro.I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:

Codice tributo

8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

8904 Sanzione pecuniaria IVA

8926 Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento‘‘F24’’ ed ‘‘F24 accise’’, nei quali e prevista, tra l’altro, l’indicazione del mese di riferimento.Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazionedel modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezio-ne Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali,l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando leulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddettaspecifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906.Con provvedimento 25 maggio 2012 e stato approvato il modello di versamento denominato‘‘F24 Semplificato’’, composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni edegli Enti locali.Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA e ilseguente:

Codice tributo

1991 Interessi sul ravvedimento - IVA.

Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione ‘‘erario’’, esclusivamente in corri-spondenza delle somme indicate nella colonna ‘‘importi a debito versati’’; nel campo anno diriferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espressonella forma AAAA.Il versamento separato degli interessi non e applicabile per i versamenti di interessi sulleritenute e delle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenticontinueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto perinteressi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

SCADENZE APRILE 2016

AGENDA LEGALE

18 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016

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20 aprilemercoledı PREVINDAI - Denuncia e versamento contributi

ADEMPIMENTO " Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti alfondo di previdenza a capitalizzazione Previndai.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Aziende industriali.

FLUSSO DILAVORO "

Denuncia: mediante la funzione guidata ‘‘COMPILAZIONE MOD. 050", nell’area riservata alleaziende, accessibile tramite password, sul sito Previndai. Il mod. 050 compilato, stampato,timbrato e sottoscritto va inoltrato via fax al fondo pensione entro la scadenza del trimestrecui si riferisce, a prescindere dalla regolarizzazione contributiva.Versamento: mediante bonifico con il mod. 053. Nel modulo viene riportato con la massimaevidenza il campo ‘‘Comunicazioni ordinante/beneficiario’’ che rappresenta l’unico fattore dicollegamento tra l’accredito dei contributi, l’impresa versante ed il trimestre cui il modulo 050si riferisce. E necessario, pertanto, che l’azienda ne verifichi la corretta registrazione da partedella Banca. Il modulo 053 si rende disponibile al termine della compilazione del modulo 050nella funzione ‘‘Compilazione mod. 050’’.

PREVINDAPI - Denuncia e versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medieaziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Piccole e medie aziende industriali.

FLUSSO DILAVORO "

Invio al Previndapi, anche via fax, del mod. PREV/1 contenente tutti i dati del trimestre diriferimento. Si consiglia di accertarsi che la banca incaricata di eseguire l’ordine di bonifico infavore del Fondo indichi, tassativamente, nella causale di versamento, il numero di codiceriportato nello specifico riquadro delle lettere d’ordine bonifico bancario che si allegano aiquattro mod. PREV/1 trimestrali. Il versamento dei contributi deve essere effettuato su c/cn. 096570217860 presso Veneto Banca - Filiale di Roma - L.go Pietro Vassaletto 2 - Roma.Il codice IBAN PREVINDAPI per il versamento dei contributi trimestrali e il seguente: IT65A050 3503 3030 9657 0217 860.Il codice BIC per bonifici esteri e il seguente: VEBHIT2M.In nessun caso per il versamento dei contributi puo essere utilizzato il mod. F24.

FASC - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gliimpiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi ver-sati.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci elogistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree.

FLUSSO DILAVORO "

Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita 11 su c/cbancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione ela spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software de-nominato Telefasc.

SCADENZE APRILE 2016

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PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 19

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Comunicazioni obbligatorie somministrati

ADEMPIMENTO " Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori as-sunti nel corso del mese precedente.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro.

FLUSSO DILAVORO "

In via telematica al Centro per l’impiego competente tramite apposito modello Unificato-Somm.

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20 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016

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25 aprilelunedı ENPAIA - Denuncia e versamento contributi

ADEMPIMENTO " Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versa-mento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Aziende agricole.

FLUSSO DILAVORO "

Tramite M.Av. bancario:– pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elabora-

zione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’au-todenuncia;

– a mezzo Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informa-tica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenziala possibilita di attivazione).

Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo utilizzare il bonificobancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio -Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del boni-fico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese dicompetenza del versamento. Inoltre e richiesto l’invio della copia del bonifico con numero diCRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai ‘‘riferimenti del versamento’’ della denunciaon line.

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PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 21

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30 aprilesabato INPS ex ENPALS - Denuncia mensile retributiva e contri-

butiva (UNIEMENS individuale)

ADEMPIMENTO " Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie perl’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

FLUSSO DILAVORO "

Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro,associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese suc-cessivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cuisi riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cuie stato erogato il compenso (criterio di cassa).

INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UniE-mens individuale)

ADEMPIMENTO " Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie perl’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Datori di lavoro gia tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10 e/o ladenuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datoridi lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, delmodello 770 Semplificato, nonche i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavo-ratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presen-tata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratoriiscritti all’ENPALS; i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato di-pendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g.,C.i.g.s., mobilita e ANF venivano versati con il sistema DM), nonche dai soggetti che nonrivestono la qualifica di sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziendestraniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).

FLUSSO DILAVORO "

Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro,associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese suc-cessivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cuisi riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cuie stato erogato il compenso (criterio di cassa).

INPS - Denuncia trimestrale manodopera agricola

ADEMPIMENTO " Denuncia trimestrale della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo deter-minato e indeterminato) con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo deicontributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delleprestazioni.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Datori di lavoro agricolo.

FLUSSO DILAVORO "

Mediante mod. DMAG-UNICO esclusivamente per via telematica. Affinche la denuncia siaregistrata ed elaborata correttamente e obbligatoria l’indicazione del CIDA nel modello DMAG.

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Libro unico del lavoro

ADEMPIMENTO " Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese diriferimento, entro la fine del mese successivo.

SOGGETTIOBBLIGATI "

Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari.

FLUSSO DILAVORO "

Nel libro unico del lavoro devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratoricoordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il datore dilavoro puo scegliere tra le seguenti modalita di tenuta:– elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente

vidimati e numerati dall’Inail. La Sede Inail interessata dovra in questo caso essere presentein tipografia durante la stampa dei moduli ed eseguire la vidimazione sull’ultimo foglio delblocco;

– vidimazione in fase di stampa laser: e previsto il rilascio di una autorizzazione preventivaalla vidimazione direttamente alle case di software che ne facciano richiesta alla Direzionegenerale dell’Inail esclusivamente via e-mail entro il mese precedente la messa in uso,presentando i vari tracciati dalle stesse predisposti. Il rilascio della predetta autorizzazionedeve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La stampa elaborata dal softwaredeve possedere i seguenti requisiti indispensabili:

– tracciato conforme al fac-simile autorizzato;– indicazione della data e ora di stampa di ogni foglio;– numerazione progressiva della pagina con il numero di autorizzazione attribuito, la data di

autorizzazione e il codice della sede Inail competente.– su supporti magnetici, a condizione che ogni blocco di scrittura costituisca documento

informatico, non modificabile, firmato digitalmente dal tenutario e con apposizione di marcatemporale, e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate. I sistemi di elaborazioneautomatica dei dati devono garantirne consultabilita, inalterabilita ed integrita, nonche lasequenzialita cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabi-lite dal Codice dell’Amministrazione digitale.

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Conversione in legge del decreto milleproroghe

E stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,

recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Si segnalano le principali novita introdotte in materia di lavoro dal decreto n. 210, cosı come

modificato dalla legge di conversione:

– confermata, anche per il 2016, l’esclusione dal versamento del contributo dovuto al-

l’INPS in caso di licenziamento in conseguenza di cambi di appalto e nel settore edile;

– prorogata di un anno e per una durata massima di 12 mesi l’integrazione salariale del

10% della retribuzione persa in seguito della riduzione d’orario in caso di contratti di

solidarieta difensivi stipulati e richiesti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/

2015 (24 settembre 2015);

– prorogato al 31 marzo 2016 il termine entro il quale dovra essere emanato il D.M. che

disciplina la trasformazione part-time dei lavoratori pensionandi (maturazione entro

il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia), con copertura

pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al

dipendente, da parte del datore di lavoro, dell’importo di contribuzione che sarebbe stata

a carico di quest’ultimo. Inoltre, tale istituto e esteso anche ai dipendenti privati iscritti

alle forme di previdenza obbligatoria relative a categorie di lavoratori che originariamente

erano pubblici (es. dipendenti delle Poste e delle Ferrovie dello Stato).

Garanzia Giovani - ‘‘Super Bonus Occupazione -trasformazione tirocini’’

Il Ministero del lavoro prevede l’incentivo denominato ‘‘Super Bonus Occupazione - tra-

sformazione tirocini’’ completamente gestito dall’Inps. I destinatari dell’incentivo sono i

datori di lavoro che assumono dal 1º marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016 con un

contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) un giovane che

abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito

del Programma ‘‘Garanzia Giovani’’.

Indennita di maternita/paternita in favore degli iscrittialla Gestione separata

L’Inps fornisce istruzioni amministrative ed operative in materia di indennita di maternita/

paternita in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata,

genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi, nonche in ordine

al diritto all’indennita di congedo di maternita/paternita in favore delle lavoratrici e dei

lavoratori ‘‘parasubordinati’’ iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente

o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi

dovuti.

Premio Inail per allievi di corsi ordinamentali di istruzionee formazione professionale - Istruzioni operative

L’Inail fornisce istruzioni operative in merito all’ambito di applicazione dell’art. 32, comma 8,

D.Lgs. n. 150/2015, che ha introdotto in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, un

criterio semplificato in ordine alle modalita di pagamento del premio assicurativo dovuto

per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale

NORMATIVA

Legge25 febbraio 2016, n. 21

(G.U. 26 febbraio 2016,n. 47)

D.D. 3 febbraio 2016,n. 16

(Sito internetMin. lavoro26 febbraio 2016)

PRASSI

INPS, circ.26 febbraio 2016, n. 42

INAIL, circ.23 febbraio 2016, n. 4

NOTIZIE FLASH

PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 25

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regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle

Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Tale premio,

pari a 58,00 euro, e dovuto per ciascun allievo, non e frazionabile e garantisce la copertura

assicurativa per l’intero anno formativo che convenzionalmente inizia il 1º settembre di ogni

anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

Artigiani e commercianti - Regime contributivo agevolato

L’Inps fornisce chiarimenti in ordine alle agevolazioni di carattere previdenziale di cui

possono beneficiare, esclusivamente a domanda, le aziende iscritte alla gestione previden-

ziale degli artigiani e degli esercenti attivita commerciale che, rispondendo ai requisiti

richiesti, aderiscono al regime forfettario introdotto dall’art. 1, commi 76-84, legge n. 190/

2014. La novita rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione

dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente ecce-

dente, viene ridotta del 35%. I soggetti che gia esercitano attivita d’impresa dovranno

compilare il modello telematico entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono

usufruire del regime agevolato.

Contratti di solidarieta, fondo d’integrazione salariale efondi di solidarieta bilaterali alternativi - Nota di raccordo

Il Ministero del lavoro precisa che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della

normativa relativa al fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015

o dei fondi di solidarieta bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del medesimo decreto,

possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dai fondi suddetti o al contri-

buto di solidarieta di cui all’art. 5 del D.L. n. 148/1993, nei limiti temporali e finanziari

previsti dalla normativa per i contratti di solidarieta.

Prospetto informativo disabili - Indicazioni operative

Il Ministero del lavoro, facendo seguito al D.D. 17 febbraio 2016, n. 33/43, con cui sono

stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico del prospetto informativo, illustra

le novita normative introdotte dai decreti legislativi attuativi del Jobs act, al fine di

rendere piu agevole la presentazione del prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6, L.

n. 68/1999 da parte dei datori di lavoro obbligati ed informa che la scadenza per la pre-

sentazione del prospetto informativo e prorogata al 15 maggio 2016.

Concessionari riscossione tributi

Agibilita sindacali

Equitalia s.p.a., Riscossione Sicilia s.p.a. con Fabi, First/Cisl, Fisac-Cgil, Snalec, Ugl, Uilca e

Unisin hanno disciplinato - a decorrere dall’11 febbraio 2016 - la materia dei diritti e delle

relazioni sindacali (Rsa, permessi sindacali, contributi sindacali, diritto di assemblea, ecc.)

in sostituzione dello scaduto Protocollo 26 luglio 2012.

INPS, circ.19 febbraio 2016, n. 35

Min. lavoro, nota18 febbraio 2016,n. 3763

Min. lavoro, nota17 febbraio 2016,n. 970

CCNL

Protocollo11 febbraio 2016

26 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016

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CIGO: contribuzione e procedureD.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148

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ADEMPIMENTO " Procedura di richiesta e modalita di contribuzione per la fruizione della Cassaintegrazione guadagni ordinaria.

NOVITA " Il D.Lgs. n. 148/2015, in attuazione della delega prevista dal Jobs Act, opera un sostan-ziale riordino, in un unico testo organico, della disciplina in materia di cassa integrazione efondi di solidarieta. Il decreto, in particolare, prevede una serie di semplificazioni nelleprocedure di richiesta, la riduzione del contributo ordinario, l’introduzione di un sistema dicontribuzione addizionale che grava sulle imprese ‘‘in caso d’uso’’ dell’ammortizzatoresociale e l’estensione della tutela a categorie di lavoratori precedentemente escluse.

SOGGETTI " La nuova disciplina si applica a tutti i lavoratori dipendenti, sia part-time che full-time, in possesso di una anzianita lavorativa pari ad almeno 90 giorni di effet-tivo lavoro, compresi:– i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante;– i lavoratori di aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti, attraverso i fondi di

solidarieta;Restano esclusi:– i dirigenti;– i lavoratori a domicilio;– gli apprendisti per il conseguimento della qualifica o l’alta formazione e la ricerca.

PRECONDIZIONI " – appartenenza ad uno dei settori ammessi al trattamento;– temporanea sussistenza di una delle causali previste;– non imputabilita dell’evento al datore di lavoro o al lavoratore;– temporanea sospensione o riduzione dell’attivita lavorativa;– certezza sulla ripresa dell’attivita basata su fatti oggettivi.

FLUSSODI LAVORO "

Il datore di lavoro deve:1) verificare che la causa della sospensione dell’attivita lavorativa rientri fra quellepreviste;2) comunicare alle rappresentanze sindacali le cause, la prevedibile durata e ilnumero dei lavoratori coinvolti;3) attivare l’esame congiunto, se richiesto dal sindacato;4) presentare alla sede INPS competente istanza telematica di concessione;5) comunicare i dati identificativi dell’unita produttiva;6) erogare il trattamento economico di integrazione salariale, anticipandolo perconto dell’INPS;7) versare il contributo addizionale e conguagliare le prestazioni anticipate ai lavo-ratori per mezzo della denuncia contributiva mensile UniEmens;8) riprendere l’attivita lavorativa al termine dell’integrazione.

TERMINIE SCADENZE "

Per la concessione del trattamento, l’impresa deve presentare, entro il termine di15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attivita lavorativa, in viatelematica all’INPS apposita domanda.Per il conguaglio o la richiesta di rimborso, l’impresa deve effettuarli, a pena di deca-denza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del terminedi durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

SCHEDA PRATICA

NORME InPratica

28 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016

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Le integrazioni salariali hanno il preciso scopo di consentire la conservazione del rapporto di

lavoro e la percezione del reddito da parte del lavoratore, al verificarsi di situazioni congiun-

turali che determinano la involontaria contrazione o sospensione dell’attivita produttiva.

La nuova cassa integrazione ordinaria e legata indissolubilmente alla necessita che sussi-

stano reali prospettive di continuazione o di ripresa dell’attivita lavorativa e di salva-

guardia dei livelli di occupazione.

Il legislatore ha operato, altresı, la revisione dei criteri di concessione ed utilizzo e la sem-

plificazione delle procedure burocratiche di richiesta e concessione.

Il D.Lgs. n.148/2015 racchiude in un unico testo di legge i caratteri distintivi e le procedure

di fruizione della CIGO, prevista in caso di riduzione o sospensione della prestazione di

lavoro a seguito di:

– situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;

– situazioni temporanee di mercato;

– intemperie stagionali.

L’accesso al trattamento di integrazione salaria e consentito soltanto nel caso in cui la

lavoratore e il datore di lavoro siano in possesso dei requisiti soggettivi espressamente

previsti dalla legge.

Particolare rilevanza assume la revisione delle aliquote di contribuzione dedicate ai trat-

tamenti di integrazione salariale, operata attraverso la riduzione degli oneri contributivi

ordinari, previsti a finanziamento della CIGO e della CIGS, e l’inasprimento del contributo

posto a carico delle aziende ‘‘in caso d’uso’’.

In linea generale, viene operata una riduzione, di circa il 10%, dell’aliquota del contributo

ordinario pagato da tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIG, indi-

pendentemente dall’effettivo ricorso ad esse.

Le aliquote si applicano sulla retribuzione imponibile previdenziale.

DIMENSIONE AZIENDALE ALIQUOTA

Fino a 50 dipendenti 1,70%

Oltre 50 dipendenti 2%

Imprese industria e artigianato edili (operai) 4,70%

Imprese industria e artigianato lapidei (operai) 3,30%

Imprese industria e artigianato edile e lapidei fino a 50 dipendenti (impiegati e quadri) 1,70%

Imprese industria e artigianato edile e lapidei oltre 50 dipendenti (impiegati e quadri) 2%

Ai fini del calcolo del limite dimensionale occorre considerare il numero medio dei dipen-

denti in forza nell’anno precedente, inclusi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Per le

imprese che si costituiscono in corso d’anno bisogna prendere a riferimento al numero dei

dipendenti in forza alla fine del primo mese di attivita. Il datore di lavoro e tenuto a comu-

nicare all’INPS eventuali modificazioni che influiscano sull’obbligo contributivo.

FONTI " – D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148– INPS mess. 24 settembre 2015, n. 5919– ML circ. 5 ottobre 2015, n. 24– INPS circ. 2 dicembre 2015, n. 197– INPS mess. 5 gennaio 2016, n. 24

ADEMPIMENTO "

In cosa consiste

SOGGETTI "

Aliquotedi contribuzione

Contributo ordinariopost Jobs Act

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PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 29

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Il decreto prevede poi un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese attraverso

l’incremento della contribuzione addizionale, non dovuto nel caso di eventi oggettiva-

mente non evitabili, che grava sulle imprese che fanno effettivo ricorso all’integrazione

salariale. Tale incremento si realizza attraverso:

– un aumento delle aliquote da applicare per il calcolo del contributo addizionale;

– la modifica della base imponibile che non e piu costituita dall’importo delle integrazioni

salariali erogate, ma dalla ben piu elevata intera retribuzione lorda persa dal lavoratore.

Le nuove aliquote vengono agganciate alla durata del periodo di integrazione salariale

richiesta dall’azienda e sono pari, per ciascuna unita produttiva, al:

– 9% della retribuzione persa per i periodi di CIGO sino a un anno di utilizzo nel quin-

quennio mobile;

– 12% sino a due anni di utilizzo nel quinquennio mobile;

– 15% sino a tre anni di utilizzo nel quinquennio mobile.

Il complesso delle norme che regolano la CIG e riferito al concetto di unita produttiva,

ovvero alla sede legale, gli stabilimenti, le filiali o i laboratori distaccati dalla sede dotati di

autonoma organizzazione, e/o idonee a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase

completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

N.B Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unita produttiva i

cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione

di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti.

ll trattamento di CIGO puo essere concesso:

– ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato;

– agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (ma limita-

tamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale).

Gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali

sia ordinarie che straordinarie, o a quelle solo ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei

trattamenti di integrazione salariale ordinaria. Alla ripresa dell’attivita lavorativa a seguito di

sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato e prorogato in

misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Per beneficiare del trattamento, i lavoratori devono essere in possesso, alla data di pre-

sentazione della relativa domanda di concessione, di un’anzianita di effettivo lavoro,

inteso come singole giornate lavorate a prescindere dalla durata oraria della prestazione,

pari ad almeno 90 giorni presso l’unita produttiva oggetto di intervento. Sono compresi, ai

fini del computo del suddetto periodo, i giorni in cui non vi sia stata materiale prestazione di

lavoro a seguito di ferie, festivita e infortuni e maternita obbligatoria.

Il requisito dell’anzianita non e richiesto allorquando la richiesta di integrazione salariale

discende da eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale (la dizione non

sembra aprire spazi ad altri settori).

Un caso del tutto particolare riguarda l’anzianita del dipendente che e passato, a seguito di

cambio di appalto, alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro: per il calcolo dell’anzianita

va considerato l’intero appalto, nel senso che si computa anche il periodo svolto alle

dipendenze del precedente imprenditore.

Restano, comunque, esclusi dalla possibilita di accedere alla CIGO:

– i dirigenti;

– i lavoratori a domicilio;

– i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il

diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica

superiore;

– i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

I lavoratori che subiscono una sospensione o riduzione dell’attivita dell’orario di lavoro

Contributo addizionalepost Jobs Act

Lavoratore

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superiore al 50% rispetto al normale orario di lavoro, calcolato su un periodo di 12 mesi,

sono convocati dai Centri per l’impiego per la sottoscrizione di un programma persona-

lizzato di qualificazione o riqualificazione professionale. Cio e condizione per la fruizione del

trattamento integrativo.

Se durante il periodo integrativo il lavoratore svolge un’attivita di lavoro subordinato od

autonomo, il trattamento non viene riconosciuto in corrispondenza delle giornate nelle quali

viene svolta la prestazione lavorativa.

Il lavoratore decade dal trattamento se non comunica preventivamente all’INPS lo svolgi-

mento di una nuova attivita. Tuttavia, anche in questa fattispecie, resta valido il principio

della pluriefficacia secondo il quale le comunicazioni preventive UNILAV trasmesse dai

datori di lavoro sono valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo del prestatore.

Il ricorso alla CIGO e consentito qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

– appartenenza ad uno dei settori ammessi al trattamento (industria manifatturiera, bo-

schiva, di trasporti, installazione di impianti, produzione e distribuzione di energia, acqua

e gas, frangitura di olive conto terzi, noleggio e distribuzione film; edilizia e lapidei, anche

artigiani);

– sussistenza di una delle causali previste;

– non imputabilita dell’evento al datore di lavoro o al lavoratore;

– temporanea sospensione o riduzione dell’attivita lavorativa;

– certezza sulla ripresa dell’attivita basata su fatti oggettivi.

Il datore di lavoro deve:

– verificare che la causa della sospensione dell’attivita lavorativa rientri fra quelle previste;

– comunicare alle OOSS, RSA, RSU la causale, la durata presunta e il numero dei lavoratori

coinvolti dalla sospensione o riduzione dell’attivita;

– attivare l’esame congiunto, se richiesto dal sindacato;

– presentare alla sede INPS competente istanza telematica di concessione, accedendo

al portale www.inps.it, sezione "Servizi on line - Aziende, consulenti e professionisti -

Servizi per aziende e consulenti", tramite la funzione "CIG e fondi di solidarieta - CIG

ordinaria";

– allegare alla domanda un file in formato .csv, contenente i dati relativi all’unita produt-

tiva interessata, ai lavoratori e alle ore richieste. Il numero progressivo dell’unita produt-

tiva rilasciato dall’INPS deve essere obbligatoriamente indicato nell’apposita sezione del

flusso UniEmens;

– anticipare, per conto dell’INPS, il trattamento economico di integrazione salariale, pari

all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese

tra zero e il limite orario contrattuale, entro specifici massimali definiti annualmente;

– versare il contributo addizionale e conguagliare le prestazioni anticipate ai lavoratori per

mezzo della denuncia contributiva mensile UniEmens;

– riprendere l’attivita lavorativa al termine dell’integrazione.

E prevista a carico delle imprese che intendono presentare domanda di CIGO l’obbligato-

rieta della comunicazione sindacale. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle

parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei

lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.

L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a

10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

Se, invece, ricorrono i casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non

differibile la sospensione o la riduzione dell’attivita produttiva, l’impresa deve comunicare

alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esisten-

ti, nonche alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu

PRECONDIZIONI "

FLUSSO DI LAVORO "

Esame congiunto

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rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il

numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia

superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta dell’impresa o degli organismi sindacali

coinvolti, da presentarsi entro 3 giorni dalla comunicazione, a un esame congiunto in ordine

alla ripresa della normale attivita produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La

procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta.

All’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve

essere data comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti descritti.

Inoltre, con riferimento all’unita produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di

lavoro, nella medesima domanda l’impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente

occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

Nel caso di imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato

lapidei, la procedura di informazione e consultazione sindacale si applicano limitatamente

alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attivita lavorativa oltre le 13

settimane continuative.

Per la concessione del trattamento, l’impresa deve presentare, entro il termine di 15

giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attivita lavorativa, in via telematica

all’INPS apposita domanda. Se la domanda viene inoltrata dall’azienda dopo 15 giorni dal-

l’avvio della cassa integrazione, il trattamento avra inizio dalla settimana successiva a quella

di presentazione.

Il pagamento delle integrazioni salariali e effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto

alla fine di ogni periodo di paga. L’importo delle integrazioni e rimborsato dall’INPS all’im-

presa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e

prestazioni corrisposte.

Il conguaglio, attraverso l’UniEmens, o la richiesta di rimborso delle integrazioni corri-

sposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine

del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla

data del provvedimento di concessione se successivo (cio vale per i trattamenti richiesti, o,

se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi, a decorrere dal 24 settembre 2015;

per i trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015, i sei mesi decorrono da tale data).

TERMINIE SCADENZE "

Presentazione domanda

Richiesta di conguaglio/rimborso

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Trattamento di fine rapportoISTAT - Comunicato 22 febbraio 2016

Mese Periodo Indice ISTATDifferenza% indice

Rateo 1,5%

75%differenza

indice

Coefficientedi rivalutazione

Gennaio 2016 dal 15.01 al 14.02 99,7 - 0,206822 0,125 - 0,155117 0,125000

Legenda:(Indice) Aumento mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall’ISTAT. A partire dagennaio 2016 l’ISTAT avvia la pubblicazione della nuova serie degli indici nazionali FOI con base di riferimento 2015 = 100(la base di riferimento precedente era il 2010). Il coefficiente di raccordo alla nuova base e pari a 1,071.(Diff. % indice) Differenza percentuale del valore mensile dell’indice ISTAT rispetto al dicembre dell’anno precedente.(Rateo 1,5%) Percentuale di rivalutazione in misura fissa pari all’1,5% annuo, rapportato a mese.(75% Diff. % indice) 75% della Differenza percentuale del valore mensile dell’indice ISTAT rispetto al dicembre dell’anno prece-dente.(Coefficiente) Incremento totale di rivalutazione del TFR: Rateo 1,5% + 75% Diff. % indice.

Crediti di lavoroISTAT - Comunicato 22 febbraio 2016

N.B.: Modalita di utilizzo dei coefficienti di rivalutazionePer i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1º gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella ilcoefficiente relativo al mese di erogazione del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l’importo del credito gia rivalutato al 31dicembre 1997.Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1º gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo almese di maturazione del credito, che va moltiplicato per l’importo del credito da rivalutare.

Disciplina in vigore dal 1º gennaio 1998

Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT

Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998

Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998

Dicembre 1997 106,5 1,000000 —

Gennaio 1998 106,8 1,002817 1,372726

Febbraio 1998 107,1 1,005634 1,368881

Marzo 1998 107,1 1,005634 1,368881

Aprile 1998 107,3 1,007512 1,366329

Maggio 1998 107,5 1,009390 1,363787

Giugno 1998 107,6 1,010329 1,362520

Luglio 1998 107,6 1,010329 1,362520

Agosto 1998 107,7 1,011268 1,361255

Settembre 1998 107,8 1,012207 1,359992

Ottobre 1998 108,0 1,014085 1,357474

Novembre 1998 108,1 1,015023 1,356218

Dicembre 1998 108,1 1,015023 1,356218

TABELLE

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Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT

Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998

Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998

Gennaio 1999 108,2 1,015962 1,354964

Febbraio 1999 108,4 1,017840 1,352465

Marzo 1999 108,6 1,019718 1,349974

Aprile 1999 109,0 1,023474 1,345020

Maggio 1999 109,2 1,025352 1,342556

Giugno 1999 109,2 1,025352 1,342556

Luglio 1999 109,4 1,027230 1,340102

Agosto 1999 109,4 1,027230 1,340102

Settembre 1999 109,7 1,030047 1,336437

Ottobre 1999 109,9 1,031925 1,334005

Novembre 1999 110,3 1,035681 1,329167

Dicembre 1999 110,4 1,036620 1,327963

Gennaio 2000 110,5 1,037559 1,326762

Febbraio 2000 111,0 1,042254 1,320785

Marzo 2000 111,3 1,045070 1,317225

Aprile 2000 111,4 1,046009 1,316043

Maggio 2000 111,7 1,048826 1,312508

Giugno 2000 112,1 1,052582 1,307825

Luglio 2000 112,3 1,054460 1,305496

Agosto 2000 112,3 1,054460 1,305496

Settembre 2000 112,5 1,056338 1,303175

Ottobre 2000 112,8 1,059155 1,299709

Novembre 2000 113,3 1,063850 1,293973

Dicembre 2000 113,4 1,064789 1,292832

Gennaio 2001 113,9 1,069484 1,287157

Febbraio 2001 114,3 1,073239 1,282652

Marzo 2001 114,4 1,074178 1,281531

Aprile 2001 114,8 1,077934 1,277066

Maggio 2001 115,1 1,080751 1,273737

Giugno 2001 115,3 1,082629 1,271528

Luglio 2001 115,3 1,082629 1,271528

Agosto 2001 115,3 1,082629 1,271528

Settembre 2001 115,4 1,083568 1,270426

Ottobre 2001 115,7 1,086385 1,267132

Novembre 2001 115,9 1,088263 1,264945

Dicembre 2001 116,0 1,089202 1,263855

Gennaio 2002 116,5 1,093897 1,258431

Febbraio 2002 116,9 1,097653 1,254125

PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 35

TABELLEfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

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Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT

Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998

Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998

Marzo 2002 117,2 1,100469 1,250914

Aprile 2002 117,5 1,103286 1,247720

Maggio 2002 117,7 1,105164 1,245600

Giugno 2002 117,9 1,107042 1,243487

Luglio 2002 118,0 1,107981 1,242434

Agosto 2002 118,2 1,109859 1,240331

Settembre 2002 118,4 1,111737 1,238236

Ottobre 2002 118,7 1,114554 1,235107

Novembre 2002 119,0 1,117371 1,231993

Dicembre 2002 119,1 1,118310 1,230958

Gennaio 2003 119,6 1,123005 1,225812

Febbraio 2003 119,8 1,124883 1,223766

Marzo 2003 120,2 1,128638 1,219693

Aprile 2003 120,4 1,130516 1,217667

Maggio 2003 120,5 1,131455 1,216657

Giugno 2003 120,6 1,132394 1,215648

Luglio 2003 120,9 1,135211 1,212632

Agosto 2003 121,1 1,137089 1,210629

Settembre 2003 121,4 1,139906 1,207637

Ottobre 2003 121,5 1,140845 1,206643

Novembre 2003 121,8 1,143662 1,203671

Dicembre 2003 121,8 1,143662 1,203671

Gennaio 2004 122,0 1,145540 1,201698

Febbraio 2004 122,4 1,149296 1,197771

Marzo 2004 122,5 1,150235 1,196793

Aprile 2004 122,8 1,153052 1,193869

Maggio 2004 123,0 1,154930 1,191928

Giugno 2004 123,3 1,157746 1,189028

Luglio 2004 123,4 1,158685 1,188064

Agosto 2004 123,6 1,160563 1,186142

Settembre 2004 123,6 1,160563 1,186142

Ottobre 2004 123,6 1,160563 1,186142

Novembre 2004 123,9 1,163380 1,183270

Dicembre 2004 123,9 1,163380 1,183270

Gennaio 2005 123,9 1,163380 1,183270

Febbraio 2005 124,3 1,167136 1,179462

Marzo 2005 124,5 1,169014 1,177568

Aprile 2005 124,9 1,172770 1,173796

36 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016

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Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT

Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998

Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998

Maggio 2005 125,1 1,174648 1,171920

Giugno 2005 125,3 1,176526 1,170049

Luglio 2005 125,6 1,179343 1,167254

Agosto 2005 125,8 1,181221 1,165399

Settembre 2005 125,9 1,182160 1,164473

Ottobre 2005 126,1 1,184038 1,162626

Novembre 2005 126,1 1,184038 1,162626

Dicembre 2005 126,3 1,185915 1,160785

Gennaio 2006 126,6 1,188732 1,158034

Febbraio 2006 126,9 1,191549 1,155297

Marzo 2006 127,1 1,193427 1,153479

Aprile 2006 127,4 1,196244 1,150763

Maggio 2006 127,8 1,200000 1,147161

Giugno 2006 127,9 1,200939 1,146264

Luglio 2006 128,2 1,203756 1,143582

Agosto 2006 128,4 1,205634 1,141800

Settembre 2006 128,4 1,205634 1,141800

Ottobre 2006 128,2 1,203756 1,143582

Novembre 2006 128,3 1,204695 1,142690

Dicembre 2006 128,4 1,205634 1,141800

Gennaio 2007 128,5 1,206573 1,140912

Febbraio 2007 128,8 1,209390 1,138254

Marzo 2007 129,0 1,211268 1,136490

Aprile 2007 129,2 1,213146 1,134730

Maggio 2007 129,6 1,216901 1,131228

Giugno 2007 129,9 1,219718 1,128616

Luglio 2007 130,2 1,222535 1,126015

Agosto 2007 130,4 1,224413 1,124288

Settembre 2007 130,4 1,224413 1,124288

Ottobre 2007 130,8 1,228169 1,120850

Novembre 2007 131,3 1,232864 1,116582

Dicembre 2007 131,8 1,237559 1,112346

Gennaio 2008 132,2 1,241315 1,108980

Febbraio 2008 132,5 1,244131 1,106469

Marzo 2008 133,2 1,250704 1,100654

Aprile 2008 133,5 1,253521 1,098181

Maggio 2008 134,2 1,260094 1,092453

Giugno 2008 134,8 1,265728 1,087590

PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 37

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Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT

Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998

Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998

Luglio 2008 135,4 1,271362 1,082771

Agosto 2008 135,5 1,272300 1,081972

Settembre 2008 135,2 1,269484 1,084372

Ottobre 2008 135,2 1,269484 1,084372

Novembre 2008 134,7 1,264789 1,088398

Dicembre 2008 134,5 1,262911 1,090016

Gennaio 2009 134,2 1,260094 1,092453

Febbraio 2009 134,5 1,262911 1,090016

Marzo 2009 134,5 1,262911 1,090016

Aprile 2009 134,8 1,265728 1,087590

Maggio 2009 135,1 1,268545 1,085175

Giugno 2009 135,3 1,270423 1,083571

Luglio 2009 135,3 1,270423 1,083571

Agosto 2009 135,8 1,275117 1,079581

Settembre 2009 135,4 1,271362 1,082771

Ottobre 2009 135,5 1,272300 1,081972

Novembre 2009 135,6 1,273239 1,081174

Dicembre 2009 135,8 1,275117 1,079581

Gennaio 2010 136,0 1,276995 1,077994

Febbraio 2010 136,2 1,278873 1,076411

Marzo 2010 136,5 1,281690 1,074045

Aprile 2010 137,0 1,286385 1,070125

Maggio 2010 137,1 1,287324 1,069345

Giugno 2010 137,1 1,287324 1,069345

Luglio 2010 137,6 1,292019 1,065459

Agosto 2010 137,9 1,294836 1,063141

Settembre 2010 137,5 1,291080 1,066234

Ottobre 2010 137,8 1,293897 1,063913

Novembre 2010 137,9 1,294836 1,063141

Dicembre 2010 138,4 1,299531 1,059300

Gennaio 2011 101,2 1,304672 1,055125

Febbraio 2011 101,5 1,308540 1,052007

Marzo 2011 101,9 1,313697 1,047877

Aprile 2011 102,4 1,320143 1,042761

Maggio 2011 102,5 1,321432 1,041743

Giugno 2011 102,6 1,322721 1,040728

Luglio 2011 102,9 1,326589 1,037694

Agosto 2011 103,2 1,330456 1,034677

38 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016

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Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT

Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998

Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998

Settembre 2011 103,2 1,330456 1,034677

Ottobre 2011 103,6 1,335613 1,030682

Novembre 2011 103,7 1,336902 1,029689

Dicembre 2011 104,0 1,340770 1,026718

Gennaio 2012 104,4 1,345927 1,022784

Febbraio 2012 104,8 1,351084 1,018881

Marzo 2012 105,2 1,356240 1,015007

Aprile 2012 105,7 1,362686 1,010205

Maggio 2012 105,6 1,361397 1,011162

Giugno 2012 105,8 1,363976 1,009250

Luglio 2012 105,9 1,365265 1,008297

Agosto 2012 106,4 1,371711 1,003559

Settembre 2012 106,4 1,371711 1,003559

Ottobre 2012 106,4 1,371711 1,003559

Novembre 2012 106,2 1,369132 1,005449

Dicembre 2012 106,5 1,373000 1,002617

Gennaio 2013 106,7 1,375578 1,000738

Febbraio 2013 106,7 1,375578 1,000738

Marzo 2013 106,9 1,378157 0,998865

Aprile 2013 106,9 1,378157 0,998865

Maggio 2013 106,9 1,378157 0,998865

Giugno 2013 107,1 1,380735 0,997000

Luglio 2013 107,2 1,382024 0,996070

Agosto 2013 107,6 1,387181 0,992367

Settembre 2013 107,2 1,382024 0,996070

Ottobre 2013 107,1 1,380735 0,997000

Novembre 2013 106,8 1,376868 0,999801

Dicembre 2013 107,1 1,380735 0,997000

Gennaio 2014 107,3 1,383314 0,995142

Febbraio 2014 107,2 1,382024 0,996070

Marzo 2014 107,2 1,382024 0,996070

Aprile 2014 107,4 1,384603 0,994215

Maggio 2014 107,3 1,383314 0,995142

Giugno 2014 107,4 1,384603 0,994215

Luglio 2014 107,3 1,383314 0,995142

Agosto 2014 107,5 1,385892 0,993290

Settembre 2014 107,1 1,380735 0,997000

Ottobre 2014 107,2 1,382024 0,996070

PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 39

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Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT

Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998

Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998

Novembre 2014 107,0 1,379446 0,997932

Dicembre 2014 107,0 1,379446 0,997932

Gennaio 2015 106,5 1,373000 1,002617

Febbraio 2015 106,8 1,376868 0,999801

Marzo 2015 107,0 1,379446 0,997932

Aprile 2015 107,1 1,380735 0,997000

Maggio 2015 107,2 1,382024 0,996070

Giugno 2015 107,3 1,383314 0,995142

Luglio 2015 107,2 1,382024 0,996070

Agosto 2015 107,4 1,384603 0,994215

Settembre 2015 107,0 1,379446 0,997932

Ottobre 2015 107,2 1,382024 0,996070

Novembre 2015 107,0 1,379446 0,997932

Dicembre 2015 107,0 1,379446 0,997932

Gennaio 2016 99,7 1,376593 1,000000

N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base diriferimento 2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilita temporale tra le serie espressenella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010per l’indice generale FOI e pari a 1,373.A partire da gennaio 2016 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base di riferimento 2015 =100.Pergarantire la comparabilita; temporale tra le serie espresse nella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle prece-denti basi, il coefficiente di raccordo alla nuova base e pari a 1,071.

40 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016

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Rinnovo ccnl Dirigenti Aziende industriali del 30 dicembre 2014, articolo 10 (Tra-

sferte e missioni).

Ad un dirigente in trasferta per cinque giorni consecutivi dal lunedı al venerdı,

l’azienda rimborsa le spese documentate di vitto e alloggio e le spese non docu-

mentate che il dirigente elenca in dettaglio nella nota spese e che sono di importo

inferiore all’importo aggiuntivo in cifra fissa di 85,00 euro previsti dal citato arti-

colo 10. Si chiede se l’azienda deve comunque corrispondere al dirigente 85,00

euro per ogni giorno di trasferta, che nell’esempio di cui sopra ammontano ad un

totale di 425,00 euro. Si precisa che con il dirigente non ci sono stati e non ci sono

intese aziendali o individuali in merito.

L’articolo 10 del rinnovo ccnl Dirigenti Aziende industriali del 30 dicembre 2014, prevede

che:

1. Salvo il caso di eventuali intese aziendali o individuali, oltre al rimborso delle spese

documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalita, al dirigente in trasferta

sara riconosciuto per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell’arco temporale di

24 ore dalla partenza un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documen-

tabili, pari ad 85 (ottantacinque/00) euro.

2. Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione

ad alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

In linea generale, il rimborso delle spese ‘‘non documentabili’’, viene riconosciuta dalle

aziende ai lavoratori, a titolo di indennizzo forfettario, per le maggiori spese sostenute dallo

stesso nell’espletamento delle proprie mansioni.

In merito al caso specifico richiesto, si conferma che in linea con quanto stabilito dal Ccnl di

settore, e previsto un importo in ‘‘cifra fissa’’, indipendentemente dall’ammontare delle

spese ‘‘effettivamente’’ sostenute pur se ‘‘non documentabili’’.

L’importo di euro 85,00 deve quindi essere corrisposto al lavoratore ‘‘in toto’’, ‘‘senza

alcuna variazione". Si fa presente che eventuali accordi (non evidenziati nel caso in esa-

me), stipulati con il singolo lavoratore possono infatti solo riconoscere un trattamento

‘‘migliorativo’’ rispetto a quello previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dall’azien-

da, ma non ‘‘peggiorativo"(*).

————————————————————————

(*) L’articolo 10 del ccnl per i dirigenti di aziende industriali (30 dicembre 2014) comma 4 prevede solo

la possibilita di stipulare eventuali trattamenti aziendali o individuali di ‘‘miglior favore’’.

Francesco Ernandes

(Consulente del lavoro)

In caso di dimissioni rassegnate da una lavoratrice madre con figlio di eta supe-

riore ad un anno ma inferiore a tre, la lavoratrice avrebbe diritto alla fruizione della

NASpI?

La materia e regolata dall’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015, che riconosce il diritto alla NASpI ai

lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i

Quesiti tratti dalla banca dati ‘‘ESPERTO’’. Per saperne di piu visita il sito http://esperto.ipsoa.it

DIRIGENTIINDUSTRIA

Trasferta e rimborsodelle spese nondocumentabili

NASpI

Dimissioni dellamadre lavoratrice

QUESITI

PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 41

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requisiti richiesti (stato di disoccupazione, periodo minimo di contribuzione, periodo minimo

di lavoro effettivo). Il comma 2 dello stesso articolo estende l’applicazione della prestazione

ai casi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto purche

intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del

lavoro ex art. 7, L. n. 604/1966.

Nell’illustrare la portata delle nuove disposizioni con la circolare n. 94/2015, l’Inps ha am-

messo al beneficio anche le lavoratrici che si dimettono nel periodo in cui opera il divieto di

licenziamento (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del

primo anno di vita del figlio) a norma dell’art. 54, D.Lgs. n. 151/2001.

Dato questo quadro normativo e la puntuale delimitazione temporale espressamente indi-

cata dall’Istituto, il caso proposto nel quesito resta escluso dalla possibilita di fruire della

NASpI.

Pietro Zarattini

(Consulente in materia di lavoro)

QUESITI

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