Fp52012

8
Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Gaiardo O. snc - Borgo Valsugana (Tn) - Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97 Anno XVI - N. 5 - settembre/ottobre 2012 Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento F F I I S S C C O O PRATICO Mensile di informazione tributaria news Articoli redatti da: Studio Frizzera Piergiorgio Studio Bortolotti Conci Studio Zandonella - Schuster Studio Demozzi Studio Fronza Comm. Associati Studio Michele Moser Studio Degasperi Martinelli Studio Roberto Buglisi Circolare informativa per i clienti 15 SABATO SETTEMBRE - Fine del periodo di sospensione dei termini processuali 17 LUNEDI’ SETTEMBRE - Versamento unificato tributi e contributi - Dichiarazioni d’intento ricevute: comunicazione all’Agenzia delle Entrate (mensili) - Unico 2012: pagamento rata imposte (soggetti con Partita IVA) - IMU: pagamento seconda rata imposta (abitazione principale) SCADENZE! SCADENZE! SCADENZE! SCADENZE! SCADENZE! INDENNITA’ DI AVVIAMENTO IMMOBILI E ATTIVITA’ FINANZIARIE ALL’ESTERO: chiarimenti STUDI DI SETTORE: argomento di attualità PERDITE SU CREDITI: deducibilità fiscale MODELLO UNICO 2012: canone RAI CAMBIALI FINANZIARIE: strumenti di finanziamento DEDUCIBILITA’ AUTOMEZZI: novità IVA PER CASSA: novità SPUNTI DI RIFLESSIONE DA APPROFONDIRE CON IL PROFESSIONISTA 25 MARTEDI’ SETTEMBRE - Elenchi intracee cessioni e acquisti: mensili 1 LUNEDI’ OTTOBRE - Trasmissione telematica della dichiarazione unificata 2012 - IMU: presentazione della dichiarazione per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 - IVA ELENCHI “BLACK LIST”: presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazioni relative al mese di agosto 2012 - UNICO 2012: pagamento rata imposte (soggetti senza Partita IVA) 15 LUNEDI’ OTTOBRE - ANAGRAFE TRIBUTARIA: comunicazione dei dati inerenti i beni in godimento ai soci e/o ai familiari per l’anno 2011 16 MARTEDI’ OTTOBRE - Versamento unificato tributi e contributi - Dichiarazioni d’intento ricevute: comunicazione all’Agenzia delle Entrate (mensili) - Unico 2012: pagamento rata imposte (soggetti con Partita IVA) 25 GIOVEDI’ OTTOBRE - Elenchi intracee cessioni e acquisti: mensili e trimestrali 31 MERCOLEDI’ OTTOBRE - IVA ELENCHI “BLACK LIST”: presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazioni relative al mese di settembre e terzo trimestre 2012 - UNICO 2012: pagamento rata imposte (soggetti senza Partita IVA) In questo numero: A sensi dell’art. 34 della L. 392/1978 in caso di cessa- zione del rapporto di locazione relativo agli immobili adibi- ti ad attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, che non sia dovuta a cause (risoluzione per inadempimento, disdetta o recesso) imputabili al conduttore o si sia in pre- senza di procedure concorsuali, quest’ultimo ha diritto ad una indennità per la perdita dell’avviamento pari a 18 men- silità dell’ultimo canone (21 per le attività alberghiere). Il conduttore ha diritto all’indennità per la perdita dell’avvia- mento commerciale come corrispettivo dell’incremento di valore dell’immobile determinato dall’attività ivi esercitata proprio dal medesimo conduttore. Tale compenso deve esse- re assoggettato ad IVA. All’atto del pagamento il locatore, soggetto (sostituto d’impo- sta) che eroga l’indennità, deve effettuare una ritenuta d’ac- conto pari al 15% a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Ires. Manuela Conci - Studio Bortolotti e Conci INDENNITA’ DI AVVIAMENTO

description

 

Transcript of Fp52012

Page 1: Fp52012

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Gaiardo O. snc - Borgo Valsugana(Tn) - Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Anno XVI - N. 5 - settembre/ottobre 2012Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB TrentoFFFFIIIISSSSCCCCOOOO

PRATICOMensile di informazione tributaria

news

Articoli redatti da:Studio Frizzera Piergiorgio

Studio Bortolotti ConciStudio Zandonella - Schuster

Studio Demozzi Studio Fronza Comm. Associati

Studio Michele MoserStudio Degasperi Martinelli

Studio Roberto Buglisi

Circolare informativa per i clienti

15SABATO

SETTEMBRE

- Fine del periodo di sospensione dei termini processuali

17LUNEDI’

SETTEMBRE

- Versamento unificato tributi e contributi- Dichiarazioni d’intento ricevute: comunicazione

all’Agenzia delle Entrate (mensili)

- Unico 2012: pagamento rata imposte(soggetti con Partita IVA)

- IMU: pagamento seconda rata imposta (abitazione principale)

SCADENZE! SCADENZE! SCADENZE! SCADENZE! SCADENZE!

INDENNITA’ DI AVVIAMENTOIMMOBILI E ATTIVITA’ FINANZIARIE ALL’ESTERO: chiarimenti

STUDI DI SETTORE: argomento di attualità

PERDITE SU CREDITI: deducibilità fiscale

MODELLO UNICO 2012: canone RAI

CAMBIALI FINANZIARIE: strumenti di finanziamento

DEDUCIBILITA’ AUTOMEZZI: novità

IVA PER CASSA: novità

SPUNTI DI RIFLESSIONE DA APPROFONDIRE CON IL PROFESSIONISTA

25MARTEDI’

SETTEMBRE- Elenchi intracee cessioni e acquisti: mensili

1LUNEDI’

OTTOBRE

- Trasmissione telematica della dichiarazioneunificata 2012

- IMU: presentazione della dichiarazione per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sortodal 1° gennaio 2012

- IVA ELENCHI “BLACK LIST”: presentazionetelematica dei modelli di comunicazione delleoperazioni relative al mese di agosto 2012

- UNICO 2012: pagamento rata imposte(soggetti senza Partita IVA)

15LUNEDI’

OTTOBRE

- ANAGRAFE TRIBUTARIA: comunicazione deidati inerenti i beni in godimento ai soci e/oai familiari per l’anno 2011

16MARTEDI’

OTTOBRE

- Versamento unificato tributi e contributi- Dichiarazioni d’intento ricevute: comunicazione

all’Agenzia delle Entrate (mensili)

- Unico 2012: pagamento rata imposte(soggetti con Partita IVA)

25GIOVEDI’

OTTOBRE

- Elenchi intracee cessioni e acquisti: mensili e trimestrali

31MERCOLEDI’

OTTOBRE

- IVA ELENCHI “BLACK LIST”: presentazionetelematica dei modelli di comunicazione delleoperazioni relative al mese di settembre e terzo trimestre 2012

- UNICO 2012: pagamento rata imposte(soggetti senza Partita IVA)

In questo numero:A sensi dell’art. 34 della L. 392/1978 in caso di cessa-zione del rapporto di locazione relativo agli immobili adibi-ti ad attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche,che non sia dovuta a cause (risoluzione per inadempimento,disdetta o recesso) imputabili al conduttore o si sia in pre-senza di procedure concorsuali, quest’ultimo ha diritto aduna indennità per la perdita dell’avviamento pari a 18 men-silità dell’ultimo canone (21 per le attività alberghiere).Il conduttore ha diritto all’indennità per la perdita dell’avvia-mento commerciale come corrispettivo dell’incremento divalore dell’immobile determinato dall’attività ivi esercitataproprio dal medesimo conduttore. Tale compenso deve esse-re assoggettato ad IVA.All’atto del pagamento il locatore, soggetto (sostituto d’impo-sta) che eroga l’indennità, deve effettuare una ritenuta d’ac-conto pari al 15% a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Ires.

Manuela Conci - Studio Bortolotti e Conci

INDENNITA’ DI AVVIAMENTO

Page 2: Fp52012

settembre-ottobre 2012 - p. 2FFIISSCCOOPRATICO news

Il superamento del limite annuo per la compensazione dei crediti d'imposta non è soggetto ad alcuna sanzione specifica La Commissione tributaria regionaledell'Emilia-Romagna, con la decisio-ne n. 64 depositata il 9 luglio 2012,ha stabilito che non è assoggettabilead alcuna sanzione specifica il supe-ramento del limite annuo alla com-pensazione dei crediti d'impostamaturati (attualmente pari a516.456,90 euro) e non è pertantolegittimo assimilare tale infrazioneall'omesso versamento d'imposte.Al contribuente deve essere inoltreconcessa dagli uffici dell'Amministra-zione finanziaria la possibilità di sa-nare la violazione versando una san-zione ridotta.La decisione dei giudici emiliani stig-matizza il comportamento degli ufficidell'Agenzia delle Entrate che se-guendo le istruzioni impartite con cir-colare n. 8/E/2009 e risoluzione n.452/E/2008, tendono ad applica-re al superamento del limite di com-pensazione annuo la sanzione previ-sta dall' articolo 13 del D.Lgs. n.471/1997 riguardante esplicita-mente l'ipotesi di omesso versamentoma non trattante di compensazionierrate, in violazione del cosiddettoprincipio di legalità.(Il Sole 24 Ore del 10 agosto 2012, pag. 19)

Agevolazioni prima casa: la giurisprudenza e la prassifissano ulteriori paletti Alcune recenti sentenze e alcuni chia-rimenti ministeriali hanno riguardato iltema dei presupposti per usufruiredelle agevolazioni prima casa.La Commissione tributaria provincialedi Savona, con la sentenza n.105/2011, ha stabilito che la de-tenzione in carcere non costituiscecausa di forza maggiore al fine dievitare la decadenza dai beneficiprima casa in quanto la misura cau-telare è conseguenza del comporta-mento del contribuente.L'Agenzia delle Entrate, con la circo-lare n. 27/E del 21 giugno 2012,ha precisato che non decadono daibenefici prima casa gli ex coniugicedenti l'immobile acquistato con ibenefici prima casa anche prima deldecorso del quinquennio dall'acqui-sto, se tale cessione è effettuata inadempimento degli accordi di sepa-razione o divorzio.La Corte di Cassazione, con la sen-tenza n. 13800/2010, ha stabilito

rassegna stampa:sintesi IMMOBILI E ATTIVITA’ FINANZIARIE

ALL’ESTERO: chiarimenti

Con la Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti inmerito all'IVIE (l'imposta sul valore degli immobili situati all’estero), e all'IVAFE (l’imposta sulvalore delle attività finanziarie detenute all’estero), introdotte dall'art. 19, commi da 13 a23, del decreto “Salva Italia” (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazio-ni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), attuato con Provvedimento Direttore AgenziaEntrate 5 giugno 2012.

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)

Il tributo è dovuto dal periodo d’imposta 2011, sul valore degli immobili situati all’estero detenuti atitolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, aqualsiasi uso essi siano destinati.

A t t e n z i o n eSono compresi nell’ambito applicativo dell'imposta anche gli immobili “scudati”, ai sensi dell’art.13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

Misura dell'imposta

L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in proporzione allaquota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi del-l’anno nei quali si è protratto tale diritto.

Residenza

Si deve fare riferimento all'art. 2, commi 2 e 2-bis, del Tuir. (Sono consi-derati residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte delperiodo d'imposta (183 giorni) sono iscritte nelle anagrafi della popola-zione residente o hanno nel territorio il domicilio).

Soggetti passivi

il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi usodestinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione desti-nati ad attività di impresa o di lavoro autonomo; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e super-ficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà);il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzio-ne, concessi in leasing. Il locatario è soggetto passivo a decorreredalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Base imponibile

Regola: il valore dell’immobile o dei diritti reali è costituito dal costo cherisulta dall’atto di acquisto.

Casi particolari Valore del diritto reale non indicato nel contratto: si applica la normati-va del Paese in cui è situato l’immobile.Costruzione di immobile: si deve fare riferimento al costo di costruzio-ne sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.Altrimenti rileva il valore di mercato.Immobile acquisito per successione o donazione: si assume il valoreindicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o inaltri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in man-canza, rilevano il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal decuius o dal donante oppure il valore di mercato.

Versamento, accertamento,

riscossione e sanzioni

Si applicano le norme dettate per l'Irpef.

Dichiarazione dei redditi

Gli immobili situati all’estero devono essere indicati nell'Unico Persone fisi-che, nella Sezione XVI del quadro RM, indicando il controvalore in eurodegli importi in valuta.

Page 3: Fp52012

settembre-ottobre 2012 - p. 3FFIISSCCOOPRATICO news

che il protrarsi dei lavori di ristruttura-zione non può essere consideratocausa di forza maggiore al fine dievitare la decadenza dai beneficiprima casa.La Corte di Cassazione, con la sen-tenza n. 14399/2010, ha statuitoche non può costituire presuppostoper ottenere i benefici prima casauna domanda di iscrizione all'ana-grafe respinta dal comune.(Italia Oggi del 10 agosto 2012, pag. 25)

Esodati: l’Inps fornisce le prime istruzioni operative L'Inps, con il messaggio n. 13343del 9 agosto 2012, ha fornito leprime istruzioni operative per la defi-nizione dei lavoratori "esodati" chenon saranno assoggettati alle nuovedisposizioni riguardanti la recenteriforma delle pensioni, secondoquanto previsto dal decreto intermini-steriale del 1° giugno scorso.Tali lavoratori continueranno adaccedere alla pensione di vecchiaiao anzianità:- sulla base dei requisiti vigenti ante-

riormente al 6 dicembre 2011,data di entrata in vigore del D.L.n. 201/2011 convertito dallalegge n. 214/2011;

- sulla base del regime delle decor-renze introdotto dalla legge n.122/2010 (finestra mobile).

In particolare, l'ente previdenziale haprecisato che per i soggetti titolaridell'indennità di mobilità ordinaria,per effetto di accordi stipulati ante-riormente al 4 dicembre 2011, ces-sati dal servizio entro la stessa datacon perfezionamento dei requisitientro il periodo di fruizione dell'asse-gno, la verifica della maturazione deirequisiti per il pensionamento deveessere fatta al 24 luglio 2012.Le istanze di accesso ai benefici pen-sionistici a favore dei lavoratori eso-dati devono essere presentate allecompetenti Direzioni Territoriali delLavoro entro il 21 novembre 2012.(Il Sole 24 Ore del 10 agosto 2012, pag. 19)

Auto, cellulare e fax non sono sufficienti a dimostrare un rapporto di lavoro dipendente La Corte di Cassazione, con l'ordi-nanza n. 13594, ha statuito chedotare un collaboratore di un'auto-mobile, di un cellulare e di un faxnon è sufficiente a dimostrare la sus-sistenza di un'organizzazione azien-dale e conseguentemente la presen-za di un rapporto di lavoro dipen-dente.

rassegna stampa:sintesi

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)

Il tributo è dovuto a decorrere dal periodo d’imposta 2011 sul valore delle attività finanziarie dete-nute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.

A t t e n z i o n eSono soggette all’imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di emersione mediante laprocedura della regolarizzazione. Non si considerano invece detenute all’estero:1. le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente);2. le attività finanziarie detenute all’estero, ma che sono amministrate da intermediari finanziari ita-

liani;3. le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Soggetti passiviLe persone fisiche residenti sono assoggettate all’imposta se detengonoall’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, eindipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

Base imponibile

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevatoal termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute.

A t t e n z i o n e

Se le attività non sono più possedute alla data del 31 dicembre, si devefare riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine delperiodo di detenzione. Se le attività finanziarie sono quotate, si deve fareriferimento a tale valore.

Ambito oggettivo

Sono soggette al tributo, se detenute all’estero, le seguenti attività finanziarie: partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o nonresidenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubbliciitaliani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappre-sentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di Oicr),valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, indi-pendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accreditidi stipendi, di pensione o di compensi);contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tracui finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonchépolizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate concompagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territo-rio dello Stato;metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finan-ziari assimilati;ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditidiversi di natura finanziaria di fonte estera.

A t t e n z i o n e

Le stock option sono soggette all’imposta solo se cedibili.Non sono soggette le forme di previdenza complementare organizzate ogestite da società ed enti di diritto estero.

Piergiorgio Frizzera - Org. & Sistemi srl

Misura dell’imposta

L’imposta è dovuta - in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota dipossesso in caso di attività finanziarie cointestate - nella misura dell’1 permille per il 2011 e il 2012 e dell’1,5 per mille per gli anni successivi.

A t t e n z i o n e

A differenza dell’Ivie, non vi è alcuna soglia di esenzione.

Versamento,accertamento,

riscossione e sanzioni

Si applicano le norme dettate per l'Irpef

Dichiarazione dei redditi

Le attività finanziarie detenute all’estero devono essere indicate nell'UnicoPersone fisiche, nella Sezione XVI del quadro RM, indicando il controva-lore in euro degli importi in valuta.

Page 4: Fp52012

settembre-ottobre 2012 - p. 4FFIISSCCOOPRATICO news

Il lavoratore ricorrente sosteneva disvolgere come dipendente dalla pro-pria abitazione il ruolo di responsa-bile commerciale per la Sardegna diuna Srl con sede a Bolzano, essendostato dotato di un'automobile, di uncellulare e di un fax forniti dall’azien-da. Per la Suprema Corte i benisopra indicati sono del tutto inade-guati a dimostrare la sussistenza diun'organizzazione aziendale. Sareb-be sussistita un’organizzazioneaziendale se l’impresa avesse fornitopresso l’abitazione del collaboratoreun computer e una stampante conlinea adsl. (Il Sole 24 Ore del 31 luglio 2012, pag. 19)

Indagini bancarie potenziate ai nastri di partenza Starebbe per essere emanato il prov-vedimento dell'Agenzia delle Entrateriguardante le modalità operativecon le quali banche, Poste, sim, sgr,fiduciarie e assicurazioni devonocomunicare all'Anagrafe tributaria leinformazioni relative ai conti e ai rap-porti dei loro clienti ai sensi dell'arti-colo 11, comma 3 del D.L. n.201/2011.L’Amministrazione finanziaria, conuna nota recentemente inviata alleassociazioni di categoria del mondofinanziario (Abi, Afin, Aibe, Aifi,Aiip, Ania, Assifact, Assilla, Assofi-duciaria, Assogestioni, Assoholding,Assosim, Federascomfidi, Federcon-fidi e Poste Italiane spa) ha precisatoche si sta adeguando alle prescrizio-ni imposte dal Garante della Privacyin materia di trattamento dei datifinanziari dei contribuenti ma riman-gono confermati i dati e le informa-zioni che dovranno essere oggetto ditrasmissione da parte degli interme-diari.La bozza del provvedimento prevedecome termine per l'invio di saldi emovimentazioni relativi all'anno2011 il prossimo 31 ottobre(Italia Oggi del 31 luglio 2012, pag. 23)

Regime del margine non applicabilealla rivendita di autovetture d'occasione al consumatore finale Alla rivendita di autovetture d'occa-sione al consumatore finale, prece-dentemente acquistate in esenzionedell'Iva da un soggetto che anterior-mente ha detratto anche parzialmentel'imposta sul valore aggiunto, non sipuò applicare il regime del margine.La Corte di Giustizia Ue, con la sen-

rassegna stampa:sintesi STUDI DI SETTORE:

argomento di attualità

Gli studi di settore costituiscono lo strumentodi controllo che l'Amministrazione finanziariautilizza in sostituzione dei "parametri" al finedi verificare la congruità fiscale dei ricavicontabilizzati e dichiarati dall'impresa. Essi consentono di determinare i ricavi o icompensi che con massima probabilità pos-sono essere attribuiti al contribuente, indivi-duandone non solo la capacità potenzialedi produrre ricavi o conseguire compensi,ma anche i fattori interni ed esterni relativiall’attività che potrebbero determinare unalimitazione della capacità stessa (orari di atti-vità, situazioni di mercato, eccetera).

Soggetti interessatiSono soggetti agli studi di settore i contri-buenti (imprese ed esercenti arti e professio-ni) che hanno dichiarato ricavi o compensidi ammontare non superiore al limite stabili-to per ciascuno studio di settore dal relativodecreto di approvazione del Ministro dell’e-conomia e delle finanze. Tale limite non può,comunque, essere superiore a 7,5 milioni dieuro. Oltre ai soggetti che si trovano al disopra di tale limite, a partire dal periodod’imposta 2007, l’utilizzabilità degli studi èesclusa nei confronti dei contribuenti che:

hanno iniziato o cessato l’attività nelperiodo d’imposta. Gli studi di settore siapplicano comunque in caso di cessazio-ne e inizio dell’attività, da parte dello stes-so soggetto, entro sei mesi dalla data dicessazione, nonché quando l’attività costi-tuisce mera prosecuzione di attività svolteda altri soggetti; inoltre, si ricorda che ilperiodo che precede l’inizio della liqui-dazione è considerato periodo di cessa-zione dell’attività;si trovano in un periodo di non normalesvolgimento dell’attività;determinano il reddito con criteri “forfetari”;sono incaricati alle vendite a domicilio;sono stati classificati in una categoria red-dituale diversa da quella prevista dal qua-dro degli elementi contabili contenuto nelmodello per la comunicazione dei datirilevanti ai fini dell’applicazione dello stu-dio di settore approvato per l’attività eser-citata.

Inoltre gli studi non si applicano: in caso di esercizio di due o più attività

d’impresa non rientranti nel medesimo stu-dio di settore, se l’importo complessivodei ricavi dichiarati relativi alle attività nonrientranti tra quelle prese in considerazio-ne dallo studio, supera il 20% dell’am-montare totale dei ricavi dichiarati;nei confronti delle società cooperative,società consortili e consorzi che operanoesclusivamente a favore delle impresesocie o associate;nei confronti di società cooperative costi-tuite da utenti non imprenditori che opera-no a favore degli utenti stessi.

Come si realizzano gli studiGli studi di settore sono realizzati rilevando,per ogni singola attività economica, le rela-zioni esistenti tra le variabili contabili e quel-le strutturali, sia interne (processo produttivo,area di vendita, ecc.) che esterne all’azien-da o all’attività professionale (andamentodella domanda, livello dei prezzi, concor-renza, ecc.). Gli studi di settore, inoltre, tengono contodelle caratteristiche dell’area territoriale incui opera l’azienda. Infatti, rilevano sia il luogo ove la specificaattività è collocata sia il livello dei prezzi chele condizioni e le modalità operative, sia leinfrastrutture esistenti e utilizzabili, che lacapacità di spesa, come anche la tipologiadei fabbisogni o la capacità di attrazione ela domanda indotta. Per l’elaborazione degli studi di settore ven-gono utilizzate tecniche statistico-matemati-che che, nella fase iniziale, hanno operatosui dati contenuti in questionari precedente-mente inviati, e che i contribuenti hanno resti-tuito all'Amministrazione finanziaria. Il prodotto software di applicazione deglistudi di settore, mediante il quale è possibileconoscere i ricavi o i compensi presunti inbase agli studi stessi, è stato denominato“Ge.Ri.Co.”(GEstione dei RIcavi e deiCOmpensi). L’applicazione Ge.Ri.Co., che è resa disponi-bile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate,è prelevabile dal sito internet www.agenzia-entrate.gov.it o dal Servizio telematico (per gliutenti del predetto Servizio). Gli studi di settore sono soggetti a revisione,al massimo, ogni tre anni dalla data di entra-

Page 5: Fp52012

settembre-ottobre 2012 - p. 5FFIISSCCOOPRATICO news

tenza 19 luglio 2012 riferita al pro-cedimento n. C-160/11, ha ribaditoche le disposizioni normative sul regi-me del margine vanno interpretaterestrittivamente e pertanto l’elencodelle operazioni rientranti in tale regi-me speciale è tassativo.Secondo i giudici comunitari l'appli-cazione del regime del margine allafattispecie sopra decritta comporte-rebbe che l'Iva non sia proporziona-le rispetto al prezzo dei beni d'occa-sione rivenduti dal soggetto passivorivenditore, sebbene una parte rile-vante dell'imposta a monte abbiapotuto essere detratta da un altro sog-getto passivo in una fase anterioredella vendita(Il Sole 24 Ore del 20 luglio 2012, pag. 18)

L'attribuzione della partita Iva fa presumere l’esistenza di stabile organizzazione La Corte di Cassazione, con la sen-tenza n. 12633 del 20 luglio 2012,ha stabilito che è sufficiente per presu-mere la stabile organizzazione inItalia il fatto che la società esterarichieda e si veda attribuita la partitaIva e nomini un rappresentante fiscale.Non si tratta però di una presunzionedi ordine assoluto. Al soggetto cheagisca per il rimborso a norma del-l'art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972,non è precluso di offrire la dimostra-zione della mancanza in concreto diquegli elementi di ordine personale emateriale, che contrassegnano lanozione di stabile organizzazione.La prova contraria della non esisten-za della stabile organizzazione èpertanto a carico del contribuente enon dell'Amministrazione finanziaria.(Italia Oggi del 21 luglio 2012, pag. 26)

Istanze di interpello, il terminedecorre dal 1° ottobre 2012 La risoluzione 27 luglio 2012, n.81/E prevede che le istanze didisapplicazione della disciplina anti-elusiva - compresa la disciplina dellesocietà non operative - e le istanze didisapplicazione della disciplina Cfc,devono essere presentate entro rispet-tivamente 90 e 120 giorni primadella scadenza del termine ordinariodi presentazione della dichiarazionedei redditi. Per il periodo d'imposta2011, i soggetti Ires con periodod’imposta coincidente con l’annosolare dovranno presentare la dichia-razione entro il 1° ottobre 2012, inquanto il termine ordinario del 30 set-

rassegna stampa:sintesi

PERDITE SU CREDITI: deducibilità fiscale

La legge di conversione del D.L. 83/2012,ridetermina i parametri quantitativi e qualita-tivi, relativi alla deduzione fiscale delle per-dite su crediti.La modifica dell'articolo 101 del Tuir, preve-de che l’impresa possa portare in deduzionele perdite su crediti, senza la necessità chela stessa sia supportata da particolari oneridocumentali. Nello specifico, la citata di-sposizione prevede, a partire dall’anno diimposta 2012, la deducibilità delle perditesu crediti che presentano i seguenti requisiticongiunti:a) decorrenza di sei mesi dalla scadenza

di pagamento del credito;b) credito, di modesta entità, cioè che non

superi i 5mila euro per le imprese digrandi dimensioni e 2.500 euro pertutte le altre imprese.

La novità pertanto sta nell’ammettere la dedu-cibilità anche non in presenza di elementicerti e precisi dell'insolvenza del cliente, ele-

menti che si considerano di per sé esistentinel momento in cui il debitore è assoggetta-to a un procedura concorsuale. Al di fuori diquesta situazione (che il DI 83/12 estendeagli accordi di ristrutturazione del debito exarticolo 82-bis della legge fallimentare), sta-bilire se la irrecuperabilità del credito èragionevolmente "certa" diventava inveceestremamente arduo, tenuto anche conto del-l'atteggiamento dei verificatori, che spessonon ammettevano la deduzione anche inpresenza di vere e proprie azioni giudiziarierimaste infruttuose. Già dal 1976, con la risoluzione 9/124,l'amministrazione finanziaria ha ammesso ladeduzione della perdita, pur in assenza diatti giudiziari, laddove il credito sia di mode-sto importo, anche in relazione all'entità delportafoglio, e la prosecuzione di azioni direcupero risulti non conveniente in terminieconomici. Mancavano, però, regole prati-che per stabilire quando questa indicazione

ta in vigore dello studio di settore ovvero daquella dell’ultima revisione. Nella fase di re-visione degli studi di settore si tiene ancheconto dei dati e delle statistiche ufficiali,quali quelli di contabilità nazionale, al finedi mantenere, nel medio periodo, la rappre-sentatività degli stessi rispetto alla realtà eco-nomica cui si riferiscono. Va però ricordato che l’art. 8 del D.L. 29novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2 ha previsto che, al fine di tenere contodegli effetti della crisi economica e dei mer-cati, con particolare riguardo a determinatisettori o aree territoriali, in deroga a quantodetto sopra, gli studi di settore possono esse-re integrati con decreto del Ministro dell'e-conomia e delle finanze. L'integrazione tiene anche conto dei datidella contabilità nazionale, degli elementiacquisibili presso istituti ed enti specializzatinella analisi economica, nonché dellesegnalazioni degli Osservatori regionali pergli studi di settore. Inoltre, a partire dall'anno 2009 gli studi di set-tore dovrebbero essere pubblicati nellaGazzetta Ufficiale entro il 30 settembre delperiodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Nel gennaio 2012 sono stati pubblicatinella Gazzetta Ufficiale i quattro DD.MM.del 28 dicembre 2011, recanti complessi-

vamente l’approvazione di 69 studi di setto-re applicabili a decorrere dall’anno fiscale2011.

NOVITÀ

L’art. 10, D.L. n. 201/2011 ha introdotto iseguenti benefici per chi risulti congruo(anche per adeguamento), coerente ed ab-bia fedelmente riportato i dati in Ge.Ri.Co.:

l’impossibilità di eseguire le rettifichecosiddette analitico-induttive ex art. 39,co. 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973,n. 600; l’obbligo a carico dell’Amministrazionefinanziaria, ai fini dell’instaurazione di unaccertamento sintetico (art. 38, D.P.R. n.600/1973 ), di provare l’esistenza di unmaggior disallineamento rispetto a quantoprevisto per legge (1/3 invece di 1/5); la riduzione di un anno dei termini didecadenza dell’azione di accertamento(31 dicembre del terzo anno successivo aquello di presentazione della dichiarazio-ne, rispetto all’ordinario termine del quar-to anno successivo).

Piergiorgio Frizzera Org. & Sistemi srl

Page 6: Fp52012

settembre-ottobre 2012 - p. 6FFIISSCCOOPRATICO news

tembre 2012 cade di domenica. Alriguardo, l'Agenzia delle Entrate hachiarito che ai fini della determina-zione del termine di presentazionedell’istanza di interpello si deve fareriferimento alla data del 1° ottobre2012. Si precisa inoltre che le istan-ze presentate in data 3 luglio 2012dalle società in perdita sistematicasoggette alla nuova disciplina di cuial D.L. n. 138 del 2011 devonoconsiderarsi validamente presentate.(Agenzia delle Entrate)

Opportuno un controllo preventivodegli elementi esposti in fattura Per prevenire contestazioni dell’Am-ministrazione finanziaria su rivalsa edetrazione IVA effettuate dal destina-tario è fondamentale effettuare deicontrolli preventivi sugli elementidella fattura.È pertanto necessario adottare unacheck list per evitare di incappare inerrori od omissioni che possono essereoggetto di contestazioni da parte del-l’Amministrazione finanziaria; in parti-colare non sono ammessi errori su:- dati del fornitore e del cliente,- numero di partita IVA,- eventuale presenza di un rappre-

sentante fiscale,- beni e servizi,- richiamo alle disposizioni che con-

sentono l'eventuale esonero.Infatti, non bisogna dimenticare chel'articolo 21, comma 7, del D.P.R. n.633 del 1972 prevede - in via cau-telativa e in ossequio al principio di«cartolarità» del tributo (articolo 203della Direttiva 2006/112) - che l'im-posta indicata in fattura è comunquedovuta, anche se è stata applicata inmisura superiore a quella reale(oppure se è relativa a operazioniinesistenti).(Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2012, Norme e Tributi, pag. 3)

La GdF non può sanzionare un minore per omessa emissione dello scontrino La Commissione Tributaria Provincialedi Brescia, con sentenza n. 51 del17 maggio, ha stabilito che l’irroga-zione di una sanzione tributaria ad unminore è vietato dalla normativa.Pertanto, non può essere sanzionatoun bambino di dieci anni, nella fatti-specie il figlio del titolare di un eser-cizio commerciale, che non emette loscontrino fiscale durante la momenta-nea assenza del genitore.Secondo i giudici lo scontrino, ancor-

rassegna stampa:sintesi

ministeriale potesse effettivamente applicarsi.A ciò provvede oggi l'articolo 33 del DI83/12, che, introduce due criteri: uno tem-porale e uno quantitativo. Gli elementi certie precisi sussistono se il credito è scaduto daoltre sei mesi e se il relativo importo nonsupera 5mila euro per le imprese di grandidimensioni, cioè quelle con ricavi superiori a150 milioni di euro (all'articolo 27, commaio, del DI 185/08) e 2.500 euro per lerealtà più piccole.La norma comunque lascia aperte diversequestioni interpretative che si auspica possa-no essere tempestivamente risolte dall’Agen-zia delle Entrate. È innanzitutto da ritenereche, in presenza delle due condizioni (sca-denza e importo), la deduzione non richiedaalcuna formalità (lettere di sollecito o altro). Ladeducibilità dovrebbe poi ritenersi ammessaa partire dalla data indicata nella norma,essendo dunque facoltà dell'impresa, qualorainizialmente ritenga che il credito minimopossa ancora essere recuperato, rinviare l'im-putazione della perdita a un esercizio suc-cessivo. Un ulteriore aspetto riguarda ilmomento in cui il termine di sei mesi dallascadenza di pagamento deve essere verifi-cato. Dovrebbe rilevare la situazione esisten-te alla chiusura dell'esercizio, da verificareper ogni singolo credito, e non invece quellariferita alla data di approvazione del bilan-cio. Il problema più rilevante si pone, infine,in presenza di distinti crediti verso lo stessocliente, tutti singolarmente al di sotto dellasoglia, ma che superano il limite se conside-rati complessivamente. Letteralmente la normapare riferirsi all'entità del singolo credito.

Esempio: al 31 dicembre 2012 Alfa, impre-sa di piccole dimensioni, vanta i seguenticrediti verso il cliente Beta: a) credito di euro 2.300 scaduto il 28

marzo 2012 b) credito di euro 3.000 scaduto il 18 apri-

le 2012 c) credito di euro 1.100 scaduto il 12 luglio

2012

In sede di approvazione del progetto dibilancio 2012 (che avverrà il 31 marzo2013), gli amministratori di Alfa, valutandola inconsistenza patrimoniale del debitoredecidono di stornare integralmente a perditai crediti verso Beta. Perdita complessivaimputata al conto economico: 6.400 euro Interpretando la norma, come riferita all'im-porto e alla scadenza di ogni singolo credi-to anche se verso lo stesso debitore, si avràla seguente situazione:II credito di cui al punto a) possiede i requi-siti per la deduzione fiscale in quanto risultascaduto da oltre sei mesi e di importo nonsuperiore a 2.500 euroIl credito b) supera la soglia di 2.500 euro. Il credito di cui al punto c), ancorché scadu-to da oltre sei mesi al momento di redazionedel bilancio, non lo era alla data di chiusu-ra dell'esercizio.I crediti di cui ai punti b) e c) non sono dun-que deducibili nel modello Unico 2013 inassenza di altri atti. Si creano inoltre dispa-rità di trattamento tra chi, verso la stessaimpresa, ha effettuato più forniture di impor-to ridotto (ad esempio cinque fatture da2mila euro ciascuna) e chi, invece, un'unicavendita di ammontare rilevante duemilaeuro). Nel primo caso, dopo sei mesi ladeduzione sarebbe ammessa per l'interoimporto, mentre ciò non avviene nella secon-da ipotesi.

Piergiorgio FrizzeraOrg. & Sistemi srl

MODELLO UNICO 2012: canone RAI

Tra le novità dell’Unico 2012 vi è quella diindicare, nel frontespizio e conseguentemen-te nel quadro RS, la detenzione o meno diabbonamenti “speciali” RAI, ovvero di abbo-namenti relativi agli apparecchi atti o adat-tabili a ricevere trasmissioni radio/televisivein esercizi aperti al pubblico o utilizzati ascopo di lucro. Tale adempimento riguardasolamente gli esercenti attività di impresa(ditte individuali e società), pertanto risultanoesclusi i lavoratori autonomi.

Le informazioni da indicare riguardano ilcodice dell’abbonamento “speciale”, ladenominazione e la residenza del contri-buente, la categoria di appartenenza ai finidi applicazione della tariffa e la data delprimo versamento, se questo è stato effettua-to nel 2012 (la data non va indicata in casodi rinnovo dell’abbonamento).

Christian Gottardi Studio Bortolotti e Conci

Page 7: Fp52012

settembre-ottobre 2012 - p. 7FFIISSCCOOPRATICO news

rassegna stampa:sintesi

ché in ritardo, venne emesso dal pa-dre che aveva portato con sé il figliolibero da impegni nel periodo dichiusura della scuola per ferie estive,rilevando, altresì, che il processo ver-bale venne elevato al minore alle ore11,55 e che lo scontrino «tardivo»venne emesso dal titolare alle 11,59in un «brevissimo intervallo di tempo,indispensabile all'acclaramento dellasituazione».La violazione, dunque, non potevaessere contestata considerando altre-sì che non può essere irrogata la san-zione ad un soggetto senza capacitàdi intendere e volere.(Italia Oggi del 28 luglio 2012, pag. 26)

L'abuso di diritto allarga le maglieL'elusione colpisce anche l'interposi-zione fittizia personale. È abuso deldiritto vendere un immobile che, tra ilpreliminare e il rogito con un terzo,viene donato al figlio. Scatta infattil'accertamento della maggior Irpefsulla plusvalenza realizzata. È quanto affermato dalla Corte dicassazione che, con la sentenza n.13089 del 25 luglio 2012, haaccolto il ricorso dell'amministrazionefinanziaria. Insomma, ora l'ufficio delle impostedirette potrà recuperare la maggiorIrpef a carico di un contribuente che,dopo aver stipulato il preliminare divendita di un terreno, ottenendoanche un acconto, aveva, in viola-zione ai patti presi con il promissario-acquirente, prima donato al figlio epoi aveva stipulato la vendita anome di questo. Un'operazione bol-lata dal fisco come elusiva. Secondol'amministrazione si tratta infatti inun'interposizione fittizia vietata dalprincipio generale antielusivo omeglio dell'abuso del diritto sancitodall'articolo 53 della Costituzione.Infatti, scrive il Collegio di legittimità,«in tema di imposte sui redditi, l'inap-plicabilità ratione temporis di unanorma non esclude la possibilità didichiarare inopponibili all'amministra-zione finanziaria, in applicazione diun principio generale antielusivodesumibile dall'art. 53 Cost. - maanche dei principi comunitari - i bene-fici fiscali derivanti dalla combinazio-ne di operazioni a ciò volte». Si osser-va, tra l'altro, che la fattispecie dequa risulta comunque sussumibile nel-l'art. 37 dpr 600/73, secondo ilquale, in tema di accertamento delleimposte sui redditi, la disciplina antie-lusiva dell'interposizione, prevista dal

CAMBIALI FINANZIARIE:strumenti di finanziamento

Il Decreto sviluppo con l’articolo 32, comma2, anche in deroga al disposto dell’articolo11 del Testo Unico Bancario concernentecondizioni e limiti della raccolta del risparmiotra il pubblico, permette alle società di capi-tali non quotate (anche medie e piccole), lecooperative e le mutue assicuratrici, di emet-tere cambiali finanziarie (titoli di credito all’or-dine emessi in serie) al fine di incentivare ilricorso allo strumento di autofinanziamento.Le cambiali sono regolamentate da specifi-che norme dettate appunto dall’art. 32, che

tra l’altro prevede che le stesse possano esse-re emesse per un termine non inferiore a unmese e non superiore a 36 mesi dalla datadi emissione e possano essere «demateria-lizzate» con lo scopo di favorirne la circola-zione e lo scambio, ma sotto la diretta assi-stenza di uno “sponsor” (banca, finanziaria,ecc.) Tali cambiali sono soggette al regimefiscale applicabile alle obbligazioni.

Donatella FrizzeraOrg. & Sistemi srl

DEDUCIBILITA’ AUTOMEZZI: novità

Con l’approvazione della c.d. Riforma dellavoro (Legge 92/2012) è stata ridotta lapercentuale di deducibilità dei costi relativiall’acquisto/utilizzo dei veicoli a motore perle imprese e i lavoratori autonomi. Infatti dal2013 detti costi sono deducibili nella misuradel 27,5% (anziché 40%) per la generalitàdelle imprese e lavoratori autonomi e nellamisura del 70% (anziché 90%) per i veicoliconcessi in uso promiscuo ai dipendenti.L'importo massimo di deduzione del costod’acquisto (con finanziamento o eventualeleasing), passerà dagli attuali euro7.230,40 a euro 4.970,90 (costo fiscal-mente riconosciuto di 18.075,99 euro perl’aliquota del 27,5%). Per il 2013 le società che affidano auto adipendenti o amministratori dovranno quindivalutare se procedere a far intestare i mezzia titolo personale entro la fine dell’esercizio.Il rilevante ridimensionamento dei beneficinella deduzione dei costi e l'attenzione deiverificatori, anche nei controlli su strada, suchi usa auto intestate a società, renderannoin molti casi più conveniente passare al siste-ma dei rimborsi a pie' di lista, con cui ladeduzione delle indennità chilometriche perl'uso in specifiche trasferte resta integrale.Si ricorda che tali indennità sono escluse dalreddito dell’amministratore in quanto lesomme documentate e rimborsate per spesedi viaggio, alloggio e vitto relative a presta-zioni effettuate fuori dal territorio comunaledella sua residenza non concorre mai a for-mare il reddito, neanche se si utilizza unatariffa Aci superiore (articolo 51, comma 5,

Tuir) e neanche se il rimborso spese analiti-co, comprensivo anche di altre spese diviaggio e trasporto (aereo o treno) o di vittoe alloggio, supera i 180,76 euro giornalie-ri (258,23 euro, se all'estero). Questo limite,infatti, riguarda solo la deduzione in capoall'impresa delle spese di vitto e alloggio perle trasferte (articolo 95, comma 3, Tuir).Con riferimento alle indennità chilometriche èprevisto un limite massimo di deduzione perl'impresa, pari al costo di percorrenza relati-vo ad autoveicoli di potenza non superiore a17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motorediesel (articolo 95, comma 3, Tuir). Le auto-vetture con 17 cavalli fiscali hanno una cilin-drata tra 1505,9 e 1643,3 cc., mentre quel-le di 20 cavalli fiscali tra 1930,6 e 2080,1cc.. Ai fini della deduzione del costo per l'im-presa, quindi, si può utilizzare il costo Acicomplessivo di esercizio (sempre nei limiti dei17 o 20 cv), il quale è l'importo massimodeducibile per l'impresa. La risoluzione delle Entrate 6 maggio 2011,prot. 954-59477-2011, ha confemato che“per costo di percorrenza deducibile qualeindennità chilometrica rimborsata ai dipen-denti o ai titolari di rapporti di collaborazio-ne coordinata e continuativa debba inten-dersi il costo complessivo di esercizio in Euroal Km calcolato dall'Aci, comprensivo dellaquota relativa al costo non proporzionale alchilometraggio” (assicurazione Rca, tassaautomobilistica, quota interessi).

Donatella FrizzeraOrg. & Sistemi srl

Page 8: Fp52012

settembre-ottobre 2012 - p. 8FFIISSCCOOPRATICO news

Entro 31 dicembre 2012 Costi e benefici nuovo trattamento fiscale auto aziendale

Entro 31 dicembre 2012 Opzione per la Trasparenza Fiscale (nel caso di esercizio solare)

Entro 31 dicembre 2012 Dipendenti: valutazione stress correlato

SPUNTI DI RIFLESSIONE DA APPROFONDIRE con il professionista

rassegna stampa:sintesi

comma 3 dell'art. 37 del dpr 29 set-tembre 1973 n. 600, non presuppo-ne necessariamente un comportamen-to fraudolento da parte del contri-buente, essendo sufficiente un usoimproprio, ingiustificato o deviante diun legittimo strumento giuridico, checonsenta di eludere l'applicazionedel regime fiscale che costituisce ilpresupposto di imposta. Ne derivache il fenomeno della simulazionerelativa, nell'ambito della quale puòricomprendersi l'interposizione perso-nale fittizia, non esaurisce il campo diapplicazione della norma, «benpotendo attuarsi lo scopo elusivomediante operazioni effettive e reali». (Italia Oggi del 26 luglio 2012, pag. 26)

SOCIETÀ DI CAPITALE - Al viala società a responsabilità limitatasemplificata (Srls) Con l'entrata in vigore, dal 29 ago-sto, del Decreto del Ministero diGiustizia n. 138 del 23 giugno2012 che disciplina l'atto costitutivostandard, è divenuto possibile costi-tuire una Srl semplificata.Questa nuova tipologia societariapuò essere adottata solo nell’ipotesiin cui tutti soci non abbiano compiu-to 35 anni e il capitale sociale puòvariare da 1 a 9.999 euro da ver-sare integralmente in denaro.L'atto costitutivo e l'iscrizione nel regi-stro delle imprese sono esenti da ono-rari notarili, da imposta di bollo e dadiritti di segreteria, ma sono dovutil'imposta di registro (168 euro), idiritti camerali (in media 200 euro).La possibilità di creare una societàcon un capitale di un euro potrebbeperò creare complicazioni nei rap-porti con il sistema bancario chepotrebbe richiedere garanzie rinfor-zate prima di concedere credito allenuove srl semplificate. (Il Sole 24 Ore del 30 agosto 2012, pag. 15)

Piergiorgio FRIZZERAOrganizzazione & Sistemi srl

IVA PER CASSA: novità

L’art. 32-bis del Decreto Legge 22 giugno2012, n. 83, come convertito con modifi-cazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134(in SO n. 171, relativo alla G.U.11/08/2012, n. 187) ha previsto unampliamento della possibilità di applicazio-ne del regime c.d.”Iva per cassa”.Tale regime (attualmente ammesso solo per isoggetti con volume d’affari non superioread Euro 200.000,00 come previsto dal D.L.185/2008), consistente nella possibilità didifferire l’esigibilità dell’Iva al momentodell’incasso dei corrispettivi, viene esteso atutti i soggetti passivi con volume d'affari nonsuperiore a 2 milioni di euro.

RIFLESSI PER IL CEDENTE E PER L’ACQUIRENTE

Per il soggetto cedente i beni o prestatoredei servizi, l'esercizio del diritto alla detra-zione dell'imposta relativa agli acquisti deibeni o dei servizi sorge al momento delpagamento dei relativi corrispettivi.Per gli acquirenti dei beni o committenti deiservizi, invece, il diritto alla detrazione del-l'imposta sorge al momento di effettuazionedell'operazione, ancorchè il corrispettivonon sia stato ancora pagato.

ESCLUSIONI

Tali disposizioni non si applicano alle ope-razioni effettuate dai soggetti che si avval-gono di regimi speciali di applicazione del-l'imposta, né a quelle poste in essere neiconfronti di cessionari o di committenti nonsoggetti passivi Iva o che assolvono l'impo-sta mediante l'applicazione dell'inversione

contabile (Reverse-change).L'imposta diviene, comunque, esigibile dopoil decorso del termine di un anno dal momen-to di effettuazione dell'operazione. Il limiteannuale non si applica nel caso in cui il ces-sionario o il committente, prima del decorsodel termine, sia stato assoggettato a proce-dure concorsuali.

MODALITA’ OPERATIVE

Il suddetto regime si rende applicabile pre-via opzione da parte del contribuente, daesercitare secondo le modalità che sarannoindividuate con provvedimento del Direttoredell'Agenzia delle entrate. Sulle fatture emesse in applicazione delledisposizioni di cui sopra deve inoltre essereapposta specifica annotazione.

DECORRENZA

Le nuove regole non sono applicabili dasubito, in quanto per l’operatività del regimein esame, è necessario attendere un decre-to del Ministro dell'economia e delle finan-ze, che dovrà essere emanato entro sessan-ta giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione, e che stabilirà ledisposizioni attuative della legge.Contestualmente all’emanazione del decretodi cui sopra verrà inoltre abrogato l’attualeregime dell’Iva per cassa previsto dall'artico-lo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2.

Roberto BUGLISIServimprese s.a.s