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TEORIA E PRATICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN MATERIA DI STUPEFACENTI PRONTUARIO OPERATIVO Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui è dipendente. Ultimo aggiornamento 01/02/2017

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TEORIA E PRATICA

DI POLIZIA GIUDIZIARIA

IN MATERIA DI STUPEFACENTI

PRONTUARIO OPERATIVO

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui è dipendente.

Ultimo aggiornamento 01/02/2017

QUADRO NORMATIVO

D.P.R. n. 309 del 1990

D.L. n. 272 del 2005 convertito in legge 21/2/2006 n. 49

Decreto ministeriale 11/04/2006

D.L. n. 78 del 2013 convertito in legge 9/8/2014 n. 94

D.L. n. 146 del 2013 convertito in legge 21/2/2014 n. 10

Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 12/2/2014

D.L. n. 36 del 2014 convertito in legge 16/5/2014 n. 79

Testo vigente art. 73 d.P.R. n. 309/1190

· Rubrica (d.P.R. 309/1990 anteriore alla legge n. 49/2006)

· Comma 1 (d.P.R. 309/1990 modificato dal d.P.R. 171/1993, anteriore alla legge n. 49/2006)

· Commi 2, 3 e 4 (d.P.R. 309/1990 anteriore alla legge n. 49/2006)

· Commi 5 e 5-bis (d.-l. n. 36/2014 conv. in legge n. 79/2014)

· Comma 5-ter (d.-l. n. 78/2013 conv. in legge n. 94/2014)

· Commi 6 e 7 (d.P.R. 309/1990)

ATTENZIONE

In molti testi in commercio, anche aggiornati, del C.P. e delle leggi complementari, i riportati commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 dell'art. 73 del T.U. Stup. NON SONO PIU' VIGENTI per gli effetti caducatori dalla sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale

(sono riportati ancora, erroneamente, quelli aggiunti dalla legge 49/2006 c.d. legge Fini-Giovannardi).

Art. 73 d.P.R. n. 309/1990

(legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)

rubrica caducata

rubrica ritornata in vigore

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

Comma 1 caducato

Comma 1 ritornato in vigore

Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 , coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall' articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Chiunque senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 [e 76], sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25822 [lire cinquanta milioni] a euro 258228 [lire cinquecento milioni].

Comma 1-bis caducato (si badi bene !!!)

Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà .

Vedi nuovo art. 75

Comma 2 caducato

Comma 2 ritornato in vigore

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000

Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro 25822 [lire cinquanta milioni] a euro 309874 [lire seicento milioni].

Comma 3 caducato

Comma 3 ritornato in vigore

Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione

Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

Comma 4 caducato

Comma 4 ritornato in vigore

Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B , C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà

Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5164 [lire dieci milioni] a euro 77468 [lire centocinquanta milioni].

Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

comma così sostituito dalla legge n. 79 del 2014

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329

Art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990

Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata

CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SPECIALE A EFFETTO COMUNE

La pena comminata nei commi precedenti è aumentata fino a un terzo (art. 64 c.p.) quando vi sono tre o più soggetti attivi del reato in concorso tra loro.

Trattandosi di aggravante a effetto comune non rileva ai fini della determinazione dei limiti edittali previsti per eseguire una misura cautelare.

Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

CIRCOSTANZA ATTENUANTE A EFFETTO SPECIALE

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

CONDOTTE INTEGRANTI ILLECITI AMMINISTRATIVI Art. 75, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

Chiunque, PER FARNE USO PERSONALE, illecitamente IMPORTA, ESPORTA, ACQUISTA, RICEVE a qualsiasi titolo o comunque DETIENE sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990

Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:

a)che la QUANTITÀ di sostanza stupefacente o psicotropa NON SIA SUPERIORE AI LIMITI MASSIMI indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della MODALITÀ DI PRESENTAZIONE delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al PESO LORDO COMPLESSIVO o al CONFEZIONAMENTO FRAZIONATO ovvero ad ALTRE CIRCOSTANZE DELL'AZIONE, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;

b)che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto.

CONDOTTE PREVISTE E PUNITE DALL'ART.73/1 DEL T.U. STUP.

IL FATTO COSTITUISCE SEMPRE REATO

(condotte incompatibili con l'uso personale)

coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta, messa in vendita, cessione a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, trasporto, procurazione ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo

CONDOTTE PREVISTE E PUNITE DALL'ART.73/1 DEL T.U. STUP.

IL FATTO COSTITUISCE REATO FUORI DALLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 75 OVVERO SE E SOLTANTO SE LA SOSTANZA È DESTINATA A UN USO NON ESCLUSIVAMENTE PERSONALE

(c.d. DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO)

IMPORTAZIONE – ESPORTAZIONE

ACQUISTO

RICEZIONE A QUALSIASI TITOLO

DETENZIONE

ILLECITO PENALE O AMMINISTRATIVO ?

LA QUANTITÀ MASSIMA DETENIBILE

IL DECRETO MINISTERIALE 11 APRILE 2006 (pubblicato nella G.U. n. 95 del 24/4/2006) BENCHÉ FACCIA RIFERIMENTO AL CADUCATO COMMA 1-BIS DELL'ART. 73 T.U. STUP. RIMANE L'UNICO RIFERIMENTO NORMATIVO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA Q.M.D. di PRINCIPIO ATTIVO DI SOSTANZA STUPEFACENTE O PSICOTROPA.

PER OGNI SOSTANZA ILLEGALE VIENE INDICATA LA DOSE MEDIA SINGOLA DI PRINCIPIO ATTIVO E UN MOLTIPLICATORE. IL RISULTATO DELLA MOLTIPLICAZIONE È LA Q.M.D.

Q.M.D. di CANNABINOIDI

SOSTANZA DETENUTA: HASHISH (essudato resinoso di cannabis) e/o MARIJUANA (foglie e infiorescenza di cannabis)

PRINCIPIO ATTIVO: THC (delta-9-tetraidrocannabinolo)

D.M.S. : 25 mg di THCMOLTIPLICATORE = 20

Q.M.D. = 500 mg di THC

PUREZZA MEDIA SOSTANZA (DATO STATISTICO 2015): 8,9 - 9,7 %

STIMIAMO IN PRATICA UNA PUREZZA DEL 10%

PESO LORDO (QUANTITÀ SEQUESTRATA): 5 grammi

Q.M.D. DI COCAINA

SOSTANZA DETENUTA: CLORIDRATO di COCAINA (polvere fine cristallina di colore bianco)

PRINCIPIO ATTIVO: COCAINA (estere metilico della benzoilecgonina)

D.M.S. : 150 mg di principio attivo per la COCAINA

MOLTIPLICATORE = 5

Q.M.D. : 750 mg di principio attivo COCAINA

PUREZZA MEDIA SOSTANZA (DATO STATISTICO 2015): 50 %

PESO LORDO (QUANTITÀ SEQUESTRATA): 1,5 grammi

Q.M.D. DI EROINA

PRINCIPIO ATTIVO: EROINA (diacetilmorfina)

DOSE MEDIA SINGOLA: 25 mg di principio attivo per la EROINA

MOLTIPLICATORE = 10

Q.M.D. = 250 mg di principio attivo EROINA

PUREZZA MEDIA SOSTANZA (DATO STATISTICO 2015): 20 %

PESO LORDO (QUANTITÀ SEQUESTRATA): 1,25 grammi

Q.M.D. DI MDMA (ECSTASY)

(3,4-metilendiossi-metamfetamina)

PRINCIPIO ATTIVO: (±)-N,alfa-dimetil-3,4-(metilendiossi) feniletilamina

DOSE MEDIA SINGOLA: 150 mg di principio attivo

MOLTIPLICATORE = 5

Q.M.D. = 750 mg di principio attivo MDMA

STIMIAMO UNA PUREZZA (MEDIA DATI STATISTICI 2011-2013):

84 mg per compressa

Q.M.D. = circa 9 compresse

Q.M.D. DI METAMFETAMINA

PRINCIPIO ATTIVO: (+)-(S)-N,alfa-dimetilfeniletilamina

DOSE MEDIA SINGOLA: 100 mg di principio attivo

MOLTIPLICATORE = 5

Q.M.D. = 500 mg di principio attivo

(SHABOO / ICE / CRYSTAL METH ): quasi pura

PUREZZA: 95 %

PESO LORDO (QUANTITÀ SEQUESTRATA): 0,53 grammi

In tema di spaccio di sostanze stupefacenti, costituiscono parametri normativi apprezzabili per escludere una finalità meramente personale di detenzione le modalità di occultamento, il confezionamento e la suddivisione in plurime dosi, la variegata tipologia, il rinvenimento di strumentazione per il confezionamento e commercializzazione delle dosi stesse.

[Cassazione pen. sez. VI n. 9878 del 4/2/2016)

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI A EFFETTO SPECIALE

ART. 80, COMMA 1, D.P.R. 309/1990 (AGGRAVANTI SPECIFICHE)

Le pene previste per i delitti di cui all'art. 73 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;

b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale, ovvero

· per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo

· per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette

· per chi, fuori del caso preveduto dall'art. 111 c.p., ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione del reato

c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;

f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;

g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma primo, lett. g), d.P.R.. n. 309/1990, è necessaria l'effettiva offerta o cessione della sostanza stupefacente all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, dovendosi escludere che essa possa riferirsi ad una condotta di mera detenzione.

(Cass. Sez. IV pen. n. 3786 del 19/01/2016)

Art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

L'AGGRAVANTE A EFFETTO SPECIALE

DELL'INGENTE QUANTITÀ

Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.

L'aggravante della ingente quantità, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

(Cassazione, sez. unite pen. n. 36258 del 2012)

INGENTE QUANTITÀ DI CANNABINOIDI

SOSTANZA DETENUTA: HASHISH (essudato resinoso di cannabis) e/o MARIJUANA (foglie e infiorescenza di cannabis)

PRINCIPIO ATTIVO: THC (delta-9-tetraidrocannabinolo)

DOSE MEDIA SINGOLA: 25 mg di THC

QUANTITÀ MASSIMA DETENIBILE: 500 mg di THC

INGENTE QUANTITÀ: 1 kg di THC

PUREZZA SOSTANZA (DATO STATISTICO 2014): 11 %

STIMIAMO IN PRATICA UNA PUREZZA DEL 10 %

INGENTE QUANTITÀ (PESO SOSTANZA SEQUESTRATA): kg

INGENTE QUANTITÀ DI COCAINA

SOSTANZA DETENUTA: CLORIDRATO di COCAINA (polvere fine cristallina di colore bianco)

PRINCIPIO ATTIVO: COCAINA (estere metilico della benzoilecgonina)

DOSE MEDIA SINGOLA: 150 mg di principio attivo COCAINA

QUANTITÀ MASSIMA DETENIBILE: 750 mg di principio attivo COCAINA

INGENTE QUANTITÀ: 1,5 kg di principio attivo COCAINA

PUREZZA SOSTANZA (DATO STATISTICO 2015): 50 %

INGENTE QUANTITÀ (PESO SOSTANZA SEQUESTRATA): kg

INGENTE QUANTITÀ DI EROINA

PRINCIPIO ATTIVO: EROINA (diacetilmorfina)

DOSE MEDIA SINGOLA: 25 mg di principio attivo per la EROINA

QUANTITÀ MASSIMA DETENIBILE: 250 mg di principio attivo per la EROINA

INGENTE QUANTITÀ: 500 g di principio attivo per la EROINA

PUREZZA MEDIA SOSTANZA (DATO STATISTICO 2015): 20 %

INGENTE QUANTITÀ (PESO SOSTANZA): > 2,5 kg

IL FATTO DI LIEVE ENTITÀ

Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

NON È (PIÙ) UNA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE

(ADESSO) È UNA FIGURA AUTONOMA DI REATO

LA LIEVE ENTITÀ SI VALUTA CONSIDERANDO:

I MEZZI, LA MODALITÀ O LE CIRCOSTANZE DELL’AZIONE

OVVERO

LA QUALITÀ E QUANTITÀ

DELLE SOSTANZE

Indicatori di una destinazione a uso non esclusivamente personale:

· quantità della sostanza sequestrata (superiore al limite legale stabilito e/o numero di dosi elevato e comunque inadeguato - per il loro valore - al reddito del detentore o del suo nucleo familiare) e qualità della sostanza (grado di purezza e sua conseguente inidoneità all'immediato uso personale; diversità delle sostanze detenute)

· mezzi, modalità, circostanze dell'azione (per es. fatto accertato in prossimità di una scuola in orario scolastico; confezionamento frazionato e altre modalità di presentazione e/o custodia della sostanza, possesso di un bilancino o altri materiali e strumenti per il dosaggio; detenzione di denaro in quantità e in tagli tali da far intendere che si tratti di profitto di spaccio)

In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.

(per tutte, Cassazione sez. unite pen. n. 17/2000 e n. 35737/2010, e da ultimo sez. III n. 9155/2015 )

QUINDI, SECONDO UN ORIENTAMENTO CONSOLIDATO DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ, I PRINCÌPI CARDINE SONO:

· LA VALUTAZIONE CONGIUNTA DEGLI INDICATORI NORMATIVI

· LA RILEVANZA OSTATIVA ANCHE DI UN SOLO INDICE PREVISTO DALLA LEGGE QUANDO RISULTI "ESORBITANTE" E CIOÈ CHIARAMENTE DIMOSTRATIVO DELLA "NON LIEVE ENTITÀ DEL FATTO"

ESISTE UN PARAMETRO QUANTITATIVO DI RIFERIMENTO PER IL FATTO DI LIEVE ENTITÀ?

RISPOSTA : NO

STANTE L'INDETERMINATEZZA DELLA NORMA E LA CONSEGUENTE DISTREZIONALITÀ DEL GIUDICE, DALLA GIURISPRUDENZA NON È POSSIBILE RICAVARE UN SICURO VALORE SOGLIA.

LA PROCURA DI S.MARIA CAPUA VETERE NELLE INDICAZIONI OPERATIVE DATE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA HA ASSUNTO COME QUANTITÀ MASSIMA PER LA SUSSISTENZA DELL'IPOTESI DI CUI AL COMMA 5, LA Q.M.D. (QUANTITÀ MASSIMA DETENIBILE) MOLTIPLICATA PER 5 PER LE DROGHE PESANTI E MOLTIPLICATA PER 10 PER LE DROGHE LEGGERE.

LA PROCURA DI TRENTO CON ANALOGHE INDICAZIONI OPERATIVE HA INVECE ASSUNTO COME LIMITE LA Q.M.D. MOLTIPLICATA PER 20 PER LE DROGHE PESANTI E MOLTIPLICATA PER 40 PER LE DROGHE LEGGERE.

TENENDO CONTO ANCHE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ PIÙ SEVERA, IN ASSENZA DI INDICAZIONI SPECIFICHE DELLA PROCURA DI RIFERIMENTO, PER LA SUSSISTENZA DEL FATTO LIEVE SEMBREREBBE PIÙ PRUDENTE PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA SEGUIRE LE INDICAZIONI OPERATIVE DELLA PROCURA DI S. MARIA CAPUA VETERE.

FATTO DI LIEVE ENTITÀ:

sostanza

Quantità in sequestro

n. dosi

EROINA

6,25 g

50

COCAINA

7,5 g

25

HASHISH

50 g

200

Stimando una purezza del 20% per l'eroina, del 50% per la cocaina e del 10% per l'hashish

La detenzione (o cessione) di sostanze stupefacenti di diversa natura è stata ritenuta un parametro oggettivo di esclusione del fatto di lieve entità; infatti, a prescindere dal dato quantitativo, tale condotta è indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica

ATTIVITÀ E OPERAZIONI SOTTO COPERTURA

ART. 9 LEGGE N. 146 DEL 2006

ART. 97 D.P.R. N. 309/1990

Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di p.g. della Polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti in materia di stupefacenti, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali.

CONTROLLI E ISPEZIONI

ART. 103 COMMA 2 D.P.R. 309/1990

gli ufficiali e gli agenti di P.G. nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il relativo verbale va trasmesso entro 48 ore al procuratore della Repubblica che, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive 48 ore.

PERQUISIZIONI

ART. 103 COMMA 3 D.P.R. 309/1990

Gli ufficiali di P.G. quando ricorrano motivi di particolare necessità e urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

Copia del verbale degli atti ai sensi dei commi 2 e 3, va rilasciata immediatamente all'interessato.

IN FLAGRANZA DI REATO LE PERQUIZIONI PERSONALI E LOCALI (DOMICILIARI E NON DOMICILIARI) VANNO ESEGUITE SEMPRE AI SENSI DELL'ART. 352 C.P.P.

Art. 352 C.P.P. (Perquisizioni)

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell’articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione. 

QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFERENZE DEGLI ATTI PREVISTI DAI COMMI 2 E 3 DELL'ART. 103 T.U. STUP. ?

· Le ispezioni e i controlli finalizzati al rinvenimento della droga sono eseguiti soltanto sul mezzo di trasporto, sui bagagli e sugli effetti personali e possono essere eseguiti sia dagli ufficiali sia dagli agenti di P.G. purché comandati in servizio antidroga.

· Le perquisizioni (personali o locali o domiciliari) in un servizio antidroga sono eseguite soltanto da Ufficiali di P.G. (gli agenti possono ausiliare l'Ufficiale o eseguire materialmente la perquisizione ordinata dall'ufficiale)

· L'attività di controllo o ispezione (comma 2) del mezzo di trasporto o dei bagagli o degli effetti personali è posta in essere con il consenso della persona interessata (che spontaneamente aprirà il veicolo e/o consegnerà bagagli ed effetti) e si concretizza nell'osservazione diretta e nella percezione di quanto sottoposto alla ricerca.

· Se non vi è consenso e collaborazione del sospettato non è più controllo o ispezione ma è perquisizione (comma 3) in quanto attività eseguita coattivamente, anche mediante il ricorso a metodi coercitivi di indagine (per es. forzatura dei bagagli, smontaggio di parti meccaniche del veicolo, ecc.)

CONTROLLI RADIOGRAFICI ED ECOGRAFICI

LA P.G. HA FONDATO MOTIVO DI RITENERE CHE LA PERSONA SOSPETTATA ABBIA OCCULTATO LA DROGA NELLE PARTI INTIME DEL PROPRIO CORPO O ABBIA INGOIATO INVOLUCRI, OVULI O CAPSULE CONTENENTI LA SOSTANZA STUPEFACENTE

LA POLIZIA GIUDIZIARIA INFORMA IL PUBBLICO MINISTERO CHE, STANTE L'URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 359-BIS, COMMA 2, E 224-BIS C.P.P. DISPORRÀ CON PROPRIO DECRETO L'ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO E L'ESECUZIONE COATTIVA DEI NECESSARI ACCERTAMENTI MEDICI (PER ES. RADIOGRAFIE, ECOGRAFIE, ENDOSCOPIE PER SCOPRIRE GLI OVULI INGOIATI)

ART. 73 COMMA 1 D.P.R. 309/1990

SPACCIO DROGHE PESANTI - DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI DROGHE PESANTI

RECLUSIONE DA 8 A 20 ANNI + MULTA

ARRESTO IN FLAGRANZA: OBBLIGATORIO (Art. 380, co.2, lett. h) c.p.p.)

FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO : CONSENTITO (art. 384 c.p.p.)

COMPETENZA: TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ARRESTO IN FLAGRANZA MINORENNI: CONSENTITO (Art. 16 d.P.R. 448/1988)

FERMO DI MINORENNE INDIZIATO DI DELITTO : CONSENTITO (Art. 17 d.P.R. 448/1988)

ART. 73 COMMA 4 D.P.R. 309/1990

SPACCIO DERIVATI CANNABIS

O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO

RECLUSIONE DA 2 A 6 ANNI + MULTA

ARRESTO IN FLAGRANZA: OBBLIGATORIO (Art. 380, co.2, lett. h) c.p.p.)

FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO : NON CONSENTITO

COMPETENZA: TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ARRESTO IN FLAGRANZA MINORENNI: CONSENTITO (Art. 16 d.P.R. 448/1988)

FERMO DI MINORENNE INDIZIATO DI DELITTO : NON CONSENTITO

ART. 73 COMMA 5 D.P.R. 309/1990

SPACCIO O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO

FATTO DI LIEVE ENTITÀ

RECLUSIONE DA 6 MESI A 4 ANNI + MULTA

ARRESTO IN FLAGRANZA: FACOLTATIVO (Art. 381 co.1 c.p.p.)

FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO : NON CONSENTITO

COMPETENZA: TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: NON CONSENTITA

ARRESTO IN FLAGRANZA MINORENNI: NON CONSENTITO

FERMO DI MINORENNE INDIZIATO DI DELITTO : NON CONSENTITO

ARTT. 73 E 80 D.P.R. 309/1990

SPACCIO AGGRAVATO o DETENZIONE AGGRAVATA AI FINI DI SPACCIO DI DROGHE PESANTI E/O LEGGERE

ARRESTO IN FLAGRANZA: OBBLIGATORIO (Art. 380, co.2, lett. h) c.p.p.)

FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO : CONSENTITO (art. 384 c.p.p.)

COMPETENZA: TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

ARRESTO IN FLAGRANZA MINORENNI: CONSENTITO (Art. 16 d.P.R. 448/1988)

FERMO DI MINORENNE INDIZIATO DI DELITTO : CONSENTITO (Art. 17 d.P.R. 448/1988)

ART. 381 COMMA 4 C.P.P.

 NELLE IPOTESI DI ARRESTO FACOLTATIVO SI PROCEDE ALL’ARRESTO IN FLAGRANZA SOLTANTO SE LA MISURA È GIUSTIFICATA DALLA GRAVITÀ DEL FATTO OVVERO DALLA PERICOLOSITÀ DEL SOGGETTO DESUNTA DALLA SUA PERSONALITÀ O DALLE CIRCOSTANZE DEL FATTO.

ART. 16 D.P.R. 448 DEL 1988

 NELL'ESEGUIRE L'ARRESTO (SEMPRE FACOLTATIVO) DI UN MINORENNE LA POLIZIA GIUDIZIARIA DEVE TENERE CONTO DELLA GRAVITÀ DEL FATTO NONCHÉ DELLA SUA ETÀ E DELLA SUA PERSONALITÀ.