FORUM LEGALITÀ · legge numero 241 /1990 Il diritto di accesso è riconosciuto solo a chi ha...

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FORUM LEGALITÀ SEMINARIO LEGALITÀ E TRASPARENZA Roma 28 gennaio 2017 Avv. Sabrina Cavalcanti Avv. Sabrina Cavalcanti

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FORUM LEGALITÀSEMINARIO LEGALITÀ E TRASPARENZARoma 28 gennaio 2017

Avv. Sabrina CavalcantiAvv. Sabrina Cavalcanti

F O I A

DECRETO TRASPARENZA

D.lgs. N.33 del 2013 modificato dal

D.lg. 25 maggio 2016 n.97

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”.

Art.5 comma 1 ( Accesso civico)

Art.5 comma 2 ( Accesso generalizzato)

Accesso civicogeneralizzato

Previsto dall’articolo 5 comma1l’accesso civico rimane

circoscritto agli atti, documentie informazioni oggetto diobblighi di pubblicazione. Sitratta, dunque, di un rimedioprevisto per il privato cittadinoche ha il diritto di accedere adocumenti, atti, interessatidalla mancata pubblicazione equindi da un’inadempienza.

Previsto dall’articolo 5 comma 2,l’accesso generalizzato prevedeil diritto di chiunque di accederea dati e documenti dellapubblica amministrazione, noncondizionato dalla titolarità disituazioni giuridicamente rilevanti.L’accesso generalizzato si delineacome indipendente daipresupposti obblighi dipubblicazione ma è quindil’espressione di una libertà cheincontra quali unici limiti da unaparte la tutela degli interessipubblici o privati e dall’altra ilrispetto delle norme cheprevedono specifiche esclusioni

Accessodocumentale

Accesso ai documentiamministrativi ai sensi dellalegge numero 241 /1990

Il diritto di accesso è riconosciutosolo a chi ha partecipato ad unprocedimento e a chi ha uninteresse diretto concreto eattuale corrispondente ad unasituazione giuridicamentetutelata e collegata aldocumento al quale è chiestol’accesso. La norma prevedeche la richiesta di accesso deveessere motivata. Il diritto diaccesso si può esercitare solo sudocumenti esistenti, non puòcomportare la raccolta el’elaborazione di dati

Accesso civico

FINALITÀCon il decreto trasparenza e l’accesso generalizzato sipermette al cittadino di poter effettuare un controllo diffuso sullefunzioni istituzionali, sull’utilizzo delle risorse pubbliche .L’intento principale è quello di promuovere la partecipazione aldibattito pubblico. La possibilità per il cittadino di accedere alladocumentazione della pubblica amministrazione in assenza dititolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, consente unaforma di controllo come strumento di tutela dei diritti deicittadini .

FINALITÀSi tratta di un cambiamento culturale secondo il qualela trasparenza è condizione di garanzia delle libertàindividuali e collettive nonché dei diritti civili, politici, esociali .Mentre tradizionalmente il cittadino era consideratoquasi un suddito, oggi diventa titolare di un dirittoall’informazione generalizzato, per cui la regolagenerale è la trasparenza, mentre la riservatezza e ilsegreto sono l’eccezione. Prova ne è che il dirittoall’accesso generalizzato può essere esercitato dachiunque e non richiede motivazione .

SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI ÈPOSSIBILE ATTIVARE L’ACCESSO CIVICO

Pubbliche amministrazioniEnti pubblici economici ,ordini

professionali, società in controllo pubblicoe anche altri enti di diritto privato assimilatiSocietà in partecipazione pubblica ed altri

enti di diritto privato assimilati

AMBITO OGGETTIVOL’ACCESSO GENERALIZZATO

PER OTTENERE

Dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quellioggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussiste uno specifico obbligo dipubblicazione.

La distinzione tra dati e documenti comporta per l’amministrazione la necessità di dareseguito anche alle richieste di dati e non solo di documenti in cui essi sono contenuti.

Il decreto in ogni caso precisa che le richieste non devono essere generiche cioèmeramente esplorativa, ma consentire l’individuazione del dato o del documentoalmeno rispetto alla loro natura e al loro oggetto.

Se vi è una richiesta di informazioni l’amministrazione non è tenuta a rielaborare i datima solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazionigià in possesso dell’amministrazione stessa.

L’AMMINISTRAZIONE È TENUTA COMUNQUE AMOTIVARE LA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DIACCESSO GENERALIZZATO ENTRO 30 GIORNI.

LA COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEVE ESSERE DATA ALRICHIEDENTE E EVENTUALMENTE AI CONTROINTERESSATI.IL TERMINE SARÀ SOSPESO PER UN MASSIMO DI 10 GIORNI SE VIÈ COMUNICAZIONE DELLA RICHIESTA AL CONTROINTERESSATO.

ECCEZIONI ASSOLUTE

Segreto di Stato Segreto militare segreto bancario,limiti alla divulgazione delle

informazioni e dei dati conservati negli archivi in materia di tuteladell’ordine e della sicurezza pubblica, il segreto scientifico, ilsegreto industriale, il segreto sul contenuto della corrispondenza, ilsegreto professionale e i pareri legali che attengono al diritto didifesa in un procedimento contenzioso, i divieti di divulgazioneconnessi al segreto d’ufficio, segreto istruttorio in sede penale

Tutela della riservatezza con riferimento a stato di salute, stato dimalattia con esistenza di patologie dei soggetti interessati, vitasessuale, dati identificativi sui beneficiari di aiuti economici dai qualisi chi evince lo stato di salute o disagio economico sociale.

Nel caso in cui sia necessario evitare un pregiudizio a tutela di : Sicurezza pubblica e ordine pubblico Sicurezza nazionale Difesa e questioni militari Relazioni internazionali Politica e stabilità finanziaria ed economica Indagini su reati Attività ispettive

LIMITI RELATIVIA TUTELA DI INTERESSI PRIVATI

Protezione dei dati personaliLibertà e segretezza della corrispondenza Interessi economici e commerciali di una persona fisica o

giuridica

La domandaPuò essere presentata da

chiunque-di persona

-Via fax-Posta o on line

-On line è sufficiente undocumento d’identità

Il destinatarioIndirizzata a

-URP-UFFICIO CHE DETIENE I DATI-UFFICIO INDICATO NELLA

SEZIONEAMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE

LA PROCEDURAL’amministrazione valuta se esistono soggetti

controinteressati

Senza controinteressatiL’amministrazione deve concludere leverifiche sul diritto di accesso entro 30

giorni dalla domanda

Domandaaccolta

Accessoconcesso

Domandarespinta

Con controinteressatiInvia copia della richiesta di accesso ai

controinteressati ( con sospensione dei termini)che si possono opporre all’accesso entro 10

giorni

Opposizionenegata

Opposizioneaccolta

Accessonegato

Il riesameIl richiedente può presentare richiesta di riesame del diniego al

responsabile per la trasparenza ( o difensore civico per gli enti locali)che decide con provvedimento motivato

Riesame accolto Riesame respinto

Riesameaccolto

Il responsabile per latrasparenza

Ordina alla PA diconsegnare le

informazioni richieste

Riesamerespinto

Contro il diniego inprima e seconda

istanza è ammesso ilRicorso al TAR

FontiDecreto Trasparenza (D.Lgs.n.33/2013)

ANAC - Linee guida recanti indicazioni operative ai finidella definizione delle esclusioni e dei limiti all’accessocivico di cui all’art. 5 co 2 ,D.LGS 33/2013(Delibera del 28 dicembre 2016)