Fortarezza reati tributari_24-09-2009

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I reati tributari

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I REATI FISCALI DI CUI AL D.LGS. 74/2000

Relatore: Antonio Fortarezza Dottore CommercialistaCommissione Antiriciclaggio Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano

Materiale estratto dall’intervento al convegno del 29/09/2009 organizzato dall’ ODEC di Milanodal titolo: La legge antiriciclaggio per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

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• Principio di ignoranza: nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della norma penale

• Il reato: è una condotta umana contraria a norme imperative di legge.

I reati si possono distinguere in: - delitti: puniti con l’ergastolo, la reclusione (pena detentiva da 15 giorni a 30 anni) e la multa.- contravvenzioni: puniti con l’arresto (pena detentiva da 5 giorni a 3 anni) e l’ammenda.

Principi generali del diritto penale

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• Come si configura un reato:Affinchè si configuri un reato è necessaria la coesistenza di due elementi:Quello oggettivo (che è il fatto) Quello soggettivo (che è il dolo)(Il dolo è una condotta che presuppone un comportamento intenzionale)

Principi generali del diritto penale

Il dolo si distingue in:-Dolo specifico-Dolo generico-Dolo eventuale

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Dolo specifico:Si configura quando l’agente ha agito per una determinata finalità la cui concreta realizzazione non è necessaria per integrare il reato essendo sufficiente che essa sia strettamente perseguita. Per esempio, la rapina presuppone il conseguimento di un profitto che normalmente è il denaro contante, ma se il rapinatore non trova il denaro e quindi non consegue il profitto il reato di rapina si commette ugualmente.

Principi generali del diritto penale

Dolo generico:Si configura quando è compiuto il fatto descritto dalla norma incriminatrice senza indagare sul fine perseguito dall’agente. Per esempio, per l’omesso versamento Iva l’elemento soggettivo si concretizza per il solo fatto di non aver versato l’Iva.

Dolo eventuale:Si configura quando l’agente prevede come possibile il verificarsi di un evento che egli non vuole realizzare, ma pone in atto comunque la condotta accettando il rischio che esso si verifichi. Ad esempio, durante una rapina, a mano armata il rapinatore non vuole uccidere il rapinato, ma incespica e parte accidentalmente un colpo; quindi non è omicidio colposo.

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• La normativa in argomento, che disciplina i reati tributari, può essere suddivisa in due diverse figure delittuose:

Delitti in materia di dichiarazioni fiscali

Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

I Reati fiscali – D.Lgs. 74/2000

Naturalmente per ognuno di essi, andrà puntualmente verificato, il momento consumativo del reato e la presenza di eventuali soglie di punibilità, il che presuppone che il mancato superamento di dette soglie non integra la punibilità a titolo di delitto.

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I Reati fiscali – D.Lgs. 74/2000

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposteart.11

Indebita compensazione di imposteart. 10 quater

Omesso versamento di I.V.A.art. 10 ter

Omesso versamento di ritenuteart. 10 bis

Occultamento o distruzioni di documenti contabiliart. 10

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistentiart. 8

Omessa dichiarazioneart. 5

Dichiarazione infedeleart. 4

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artificiart. 3

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni

inesistenti

art. 2

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Il sistema penale tributario, introdotto dal D.Lgs. n. 74 del

2000, è tra l’altro concentrato, sui tre delitti in materia di dichiarazione annuale, tra cui quello di

“dichiarazione fraudolenta” è sicuramente il più grave.

Esso ricorre in presenza di una rappresentazione dei fatti non solo mendace, ma anche particolarmente “insidiosa”, in quanto supportata da un impianto contabile e documentale inteso a rendere difficoltosa l’azione di accertamento dell’Amministrazione finanziaria o, comunque, ad accreditare artatamente i dati evidenziati nella dichiarazione.

All’interno di tale categoria, si differenziano due fattispecie criminose, a seconda che la dichiarazione fraudolenta sia basata sull’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per qualsiasi importo (art. 2), oppure su altri artifici (art. 3) al superamento di determinate soglie di punibilità.

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Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74 /2000) che commette chi, al fine di evadere le imposte, utilizza fatture o altri documenti “falsi”; la frode si realizza senza che si debba raggiungere una soglia minima; quindi anche la fattura “falsa” per Euro 100,00 integra la fattispecie del reato; il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale;

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Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) che commette chi, al fine di evadere le imposte, mediante falsa rappresentazione nelle scritture contabili espone elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi; questa frode si realizza solo se, congiuntamente, l’imposta evasa -avendo riferimento a ciascuna imposta- è superiore a Euro 77.468,53 e l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione è superiore al 5% dell’ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a Euro 1.549.370,70); il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale;

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Dichiarazione infedele (art. 4) che commette chi, al fine di evadere le imposte, indica nella dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi; questa frode si realizza solo se, congiuntamente, l’imposta evasa -avendo riferimento a ciascuna imposta- è superiore a Euro 103.291,38 e l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a Euro 2.065.827,60; il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale;

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Omessa dichiarazione (art. 5) che commette chi, al fine di evadere le imposte non presenta la dichiarazione; questa frode si realizza solo se l’imposta evasa -avendo riferimento a ciascuna imposta- è superiore a Euro 77.468,53; il fatto si consuma nel 90° giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale;

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) che commette chi al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte emette fatture o altri documenti “falsi”; la frode si realizza senza che si debba raggiungere una soglia minima; il fatto si consuma nel momento di emissione dei documenti;

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Occultamento o distruzioni di documenti contabili (art. 10) che commette chi, al fine di evadere le imposte, agisce in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari; la frode non ha una soglia minima e può essere commessa anche a favore di terzi; il fatto si consuma nel momento della distruzione o occultamento delle scritture;

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Omesso versamento di ritenute (art. 10 bis) che commette chi non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, le ritenute certificate per un importo superiore a Euro 50.000,00; il fatto si consuma nel momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta;

Omesso versamento di I.V.A. (art. 10 ter) che commette chi non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per un importo superiore a Euro 50.000,00; il fatto si consuma nel momento successivo alla scadenza del termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo;

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Indebita compensazione di imposte (art. 10 quater) che commette chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore a Euro 50.000,00; il fatto si consuma nel momento di effettuazione della compensazione con riferimento al singolo periodo di imposta;

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Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11) che commette chi al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte simula l’alienazione o il compimento di atti fraudolenti su beni propri o altrui per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva; la frode si realizza soltanto se l’importo delle imposte non pagate è superiore a Euro 51.645,69; Il fatto si consuma nel momento del compimento dell’alienazione simulata;