FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE ITALIANA Parlamentarismo compromissiorio o a prevalenza del Parlamento...
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FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE ITALIANA
• Parlamentarismo compromissiorio o a prevalenza del Parlamento = sistema politico multipolare con differenze ideologiche = democrazia mediata
• Elezioni prima del 1994 = non si sceglie né il Governo né la maggioranza
• Accordi dopo le elezioni = Governi di coalizione• (Belgio, Olanda, Danimarca e Italia prima del 1994)
CONTINUA
• Governi di coalizione prima del 1994 = periodizzazione storica:
• 1) Centrismo • 2) Centro sinistra • 3) Compromesso storico o solidarietà nazionale
(fine della Conventio ad excludendum)• 4) Governi non guidati da democristiani (Spadolini e
Craxi)
CONTINUA ………….
• Italia = forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione
• Costituzione = disciplina scarna ed essenziale
• Presidente della Repubblica = ruolo di garanzia e di intermediazione politica
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO
• Presidente della Repubblica = consultazioni (presidenti dei gruppi parlamentari, segretari dei partiti, presidenti delle Camere, ex presidenti della repubblica).
• Consultazioni cosa sono?• Consuetudine costituzionale o convenzione?
CONTINUA ….
• Conferimento da parte del Presidente della Repubblica dell’incarico = conferimento orale.
• Perché è orale? Se fosse scritto chi lo controfirma? Il Presidente del Consiglio uscente?
• Incarico accettato con riserva
• Scioglimento della riserva = quando l’incaricato ha svolto con successo la sua attività (lista dei ministri e programma di governo)
SITUAZIONI POLITICHE DIFFICILI E INCERTE
• - Preincarico = alla stessa persona cui il Capo dello Stato ritiene di concerire l’incarico
• - Mandato esplorativo = personalità super partes
CHI STILA LA LISTA DEI MINISTRI?
• Per i governi di coalizione che si formano dopo le elezioni = i partiti politici (svuotamento dell’art. 92 Cost.)
• Governi “tecnici” (Amato 1992, Ciampi 1993) = potere di proposta in capo al Presidente del Consiglio incaricato
• Dalla XII legislatura = coalizioni preesistenti alle elezioni = Presidente del Consiglio = leader della coalizione vittoriosa alle elezioni politiche
PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL GOVERNO ….
• Dopo la formazione della lista dei ministri = Presidente della Repubblica nomina con decreto il Presidente del Consiglio e su proposto di quest’ultimo i ministri.
• Presidente del Consiglio e ministri giurano nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 93 Cost.) = Governo entra in funzione
• Presidente del Consiglio controfirma i decreti di nomina di se stesso e dei ministri.
GOVERNO IN ATTESA DELLA VOTAZIONE DI FIDUCIA DA PARTE DELLE CAMERE
• Che atti può svolgere il Governo in attesa della fiducia delle Camere?
• Gli atti di ordinaria amministrazione
LA FIDUCIA DELLE CAMERE AL GOVERNO
• Art. 94, comma 3 Cost. = entro dieci giorni dalla formazione il Governo si presenta alle Camere per avere la fiducia.
• Rapporto di fiducia si instaura con la mozione di fiducia = mozione motivata e votata per appello nominale.
• Appello nominale = partiti e parlamentari assumono una responsabilità politica di fronte al corpo elettorale.
• Votazione mozione di fiducia = maggioranza relativa.
CONTINUA …..
• PROBLEMA DEI GOVERNI “TECNICI”
• ESISTONO I GOVERNI “TECNICI”?• C’è sempre un indirizzo politico, un programma di
governo.
• Relazione di fiducia tra Governo e maggioranza parlamentare non tra Governo e intero Parlamento.
COINCIDENZA TRA LEADERSHIP DI PARTITO E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO?
• Parlamentarismo maggioritario (Gran Bretagna) = SI
• Italia = NO fino al 1994• Dal 1994 in poi la coincidenza c’è con
Berlusconi. • Prodi = non coincidenza tra leadership de
partito di maggioranza e presidenza del consiglio.
CONTINUA …..
• Questione di fiducia = mancata approvazione di una proposta del Governo si ritiene che venga meno la fiducia del Parlamento = obbligo di dimissioni del Governo
• Questione di fiducia = votazione per appello nominale e blocco degli emendamenti.
CONTINUA …..
• Mozione di sfiducia = rottura da parte delle Camere della relazioni di fiducia con il Governo = obbligo di dimissioni del Governo.
• Mozione di sfiducia = votata per appello nominale • (no ai franchi tiratori) e firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera.
• Mozione di sfiducia = non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione (periodo di decantazione).
CRISI DI GOVERNO
• Governo presenta le dimissioni.
• Crisi parlamentari = approvazione di una mozione di sfiducia oppure voto contrario su una proposta su cui è posta la questione di fiducia oppure mancata concessione della fiducia iniziale.
• crisi extraparlamentari = dimissioni volontarie del Governo = crisi politica nella coalizione di Governo. Dimissioni del solo Presidente del Consiglio.
COALIZIONI FORMATE PRIMA DELLE ELEZIONI. LA CONFLITTUALITA’ E’ SEMPRE FORTE
• 1994 = primo governo Berlusconi = crisi di Governo = uscita della Lega Nord
• 1995 nuovo governo = governo Dini
• 1996 = primo governo Prodi (accordo di desistenza Ulivo e Rifondazione comunista) = questione di fiducia respinta 1998.
• 1998 nuovo governo = governo D’Alema
CONTINUA …..
• Storia italiana = mai crisi di Governo per mozione di sfiducia
• 4 casi = non concessione della fiducia iniziale (8° Governo De Gasperi 1953; 1° Governo Fanfani 1954; 1° Governo Andreotti; 4° Governo Andreotti 1979)
• Crisi per voto negativo sulla questione di fiducia (Governo Prodi 1998; Governo Prodi 2008)
LE CRISI EXTRAPARLAMENTARI RISPETTANO LA COSTITUZIONE?
• Art. 94 Cost.: fiducia, mozione di fiducia, mozione di sfiducia.
• No divieto per il Governo di dimettersi.
• Rimpasto ministeriale = sostituzione di ministri dimissionari o ‘indotti’ alle dimissioni senza l’apertura di crisi di governo = sostituzione dei ministri (senza voto di fiducia).
CONTINUA ……
• Parlamentarizzazione della crisi di governo = esporre i motivi della crisi alle Camere (Pertini)
• Rotture delle coalizioni e ‘ribaltoni’ (XII legislatura Berlusconi e XIII legislatura Prodi)
• Norme cost. sulla forma di governo compatibili con parlamentarismo maggioritario con coalizioni preannunciate al corpo elettorale ed anche con il parlamentarismo compromissiorio con coalizioni formate dopo le elezioni
CONTINUA ………
• Ribaltoni giuridicamente legittimi = divieto di mandato imperativo (art. 67 Cost.)
• Come possono cambiare le cose? Convenzione nuova = investitura popolare della coalizione e del Presidente del Consiglio che comporti la seguente conclusione: modifica della maggioranza = elezioni anticipate.
• Oggi non c’è questa convenzione.
STABILITA’ DEL GOVERNO
• Il Presidente del Consiglio può revocare un ministro?
• Potere di revoca fa parte del potere di proposta della lista dei ministri?
• Il problema è politico.• Cosa succede se il ministro è espressione di una
forza politica?
LA SFIDUCIA INDIVIDUALE AD UN MINISTRO
• Art. 94 Cost. = mozione di sfiducia verso l’intero Governo
• Regolamenti parlamentari = sfiducia individuale al singolo ministro.
• Caso Mancuso
• Corte cost. sent. n. 7/1996 = sfiducia individuale come strumento della forma di governo parlamentare; obbligo di dimissioni del ministro sfiduciato.
CONTINUA ……
• Sfiducia individuale = strumento dell’opposizione
• Caso Mancuso = strumento della maggioranza parlamentare; governo ‘tecnico’. Caso molto atipico.