Fonti della disciplina dei CAE Direttiva 22.9.1994 n. 94/45/CE recepita in Italia con L. 29 dicembre...

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Fonti della disciplina dei CAE

Direttiva 22.9.1994 n. 94/45/CE

recepita in Italia con L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000) e con D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74

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Possibilità di scelta alternativa tra:• istituzione di un comitato aziendale europeo

oppure • adozione di una procedura per l'informazione e

la consultazione dei lavoratori

Identità della procedura di negoziazione• per iniziativa aziendale• previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori di

almeno due imprese in Stati membri diversi.

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Ambito di applicazione e definizioni

• impresa o gruppo di dimensioni comunitarie: almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori in almeno due Stati membri;

• gruppo di imprese: rapporto di controllo di un’impresa controllante;

• impresa controllante: il controllo si presume, salvo prova contraria, se un'impresa nei confronti di un'altra impresa:

a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresab) dispone della maggioranza dei votic) nomina più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di

direzione o di vigilanza dell'impresa.

- rappresentanti dei lavoratori: i rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle legislazioni e/o delle prassi nazionali;

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Delegazione speciale di negoziazionea) Gli Stati membri stabiliscono le modalità di elezione o di designazione

dei membri designati nel loro territorio, garantendo i diritto di designazione anche qualora non esistano rappresentanti dei lavoratori per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi; sono però salvi i limiti minimi per la costituzione di un organo di rappresentanza dei lavoratori dettati dalla legge nazionale.

b) è composta da 3 a 18 membri: 1 membro per ogni Stato + membri supplementari proporzionali al numero di lavoratori impiegati nei diversi stabilimenti (secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio è situata la direzione centrale).

c) accordo scritto in merito al campo d'azione, composizione, attribuzioni e durata del mandato dei comitati aziendali europei ovvero le modalità di attuazione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

d) La delegazione, con almeno due terzi dei voti, può non avviare i negoziati o annullare i negoziati già in corso. In tal caso la procedura termina e non può essere riattivata prima di 2 anni 

e)Le spese relative ai negoziati sono sostenute dalla direzione centrale.

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Accordo a maggioranza dei delegati

1. Istituzione CAE – l’accordo disciplina:a) le imprese o gli stabilimenti di dimensioni comunitarie interessati

dall'accordo; b) la composizione del comitato aziendale europeo, in numero di membri, la

distribuzione dei seggi e la durata del mandato; c) le attribuzioni e la procedura d'informazione e di consultazione del comitato

aziendale europeo; d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale

europeo; e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al comitato aziendale europeo; f) la durata dell'accordo e la procedura per rinegoziarlo.

oppure

2. Istituzione di procedure per l'informazione e la consultazionel’accordo disciplina le modalità del diritto di riunione dei rappresentanti per procedere alle informazioni su questioni transnazionali

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Istituzione “forzata” di un CAE

Ipotesi a) rifiuto aziendale all'apertura di negoziati entro 6 mesi b) mancato accordo entro 3 anni dalla richiesta

Regolazione e diritti (cc.dd. “prestazioni accessorie”)a) competenze limitate all'informazione e alla consultazione su questioni che riguardano

l'insieme dell'impresa o almeno 2 stabilimenti situati in Stati membri diversi. b) composizione: lavoratori eletti o designati dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza,

dai lavoratori secondo legislazioni nazionali, assicurando min. 3 e max 30 membri, di cui 1 membro per ogni Stato + membri supplementari proporzionali al numero di lavoratori impiegati nei diversi stabilimenti

c) dopo 4 anni si deve deliberare in merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo o mantenere l'applicazione delle prescrizioni accessorie

d) diritto di riunirsi con la direzione centrale una volta all'anno per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa

e) diritto in informazione e consultazione immediata in caso di circostanze eccezionali (in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi)

f) Le spese di funzionamento a carico della direzione centrale.

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Statuto della società europea *

coinvolgimento dei lavoratori.nella Società per azioni europee (Societas Europaea)disciplinata dal Regolamento n. 2157/2001(N.B. si aggiunge e non si sostituisce alla regolazione

nazionale delle società di capitali)

Direttiva 2001/86/CE recepita in Italia con D.lgs 19.8.2005 n. 188

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Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione.

• membri eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati in ciascuno Stato in misura pari a un seggio per il 10% o sua frazione del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri

• Gli Stati membri stabiliscono le modalità di elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione che devono essere eletti o designati nel loro territorio. Deve esser garantito almeno un membro per ciascuna società partecipante

• salvi limiti minimi per la costituzione di un organo di rappresentanza dei lavoratori, gli Stati membri assicurano il diritto di voto anche ai lavoratori delle imprese senza rappresentanti, per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi

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Modalità di decisione e funzionamento

• a maggioranza assoluta, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto.

• a maggioranza qualificata (2/3) + maggioranza che rappresenti i 2/3 dei lavoratori :

a) qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazioneNB per "riduzione dei diritti di partecipazione" si intende una quota dei membri degli organi della SE inferiore alla quota più elevata esistente nelle società partecipanti.

b) per decidere di non aprire o di concludere i negoziati

NB per riattivarli: richiesta scritta di almeno il 10% dei lavoratori della SE non prima che siano trascorsi due anni

• Le spese sono a carico della SE

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Accordo con la SELa delegazione e la SE per 6 mesi (prorogabili sino a 1 anno) secondo la legge applicabile nello Stato dove ha la sede SE si confrontano per stipulare un accordo scritto circa il coinvolgimento dei lavoratori

L’accordo stabilisce a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso; b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di

rappresentanza; c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione

dell'organo di rappresentanza; d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza; e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza; g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la

partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti;

h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.

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Organo di rappresentanza in caso di mancata stipula dell’accordo

• I membri dell'organo di rappresentanza sono eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati in ciascuno Stato membro in misura di un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori complessivi della SE

• 4 anni dopo la sua istituzione delibera in merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo

• diritto di essere informato e consultato, e a tal fine di incontrare l'organo competente della SE almeno una volta all'anno, in base a relazioni periodiche riguardo all'evoluzione delle attività e delle prospettive della SE

• diritto di informazione e consultazione immediata in caso di circostanze eccezionali (in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi)

• Le spese dell'organo di rappresentanza sono sostenute dalla SE

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Protezione dei rappresentanti dei lavoratori.

i membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE, le sue affiliate o dipendenze ovvero una società partecipante godono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e/o dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati.

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Direttiva 2002/14/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

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Ambito di applicazione

a) alle imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti o

b) agli stabilimenti che impiegano in uno Stato membro almeno 20 addetti.

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Diritti di informazione e consultazione

a) l'informazione sull'evoluzione recente e quella probabile delle attività dell'impresa o dello stabilimento e della situazione economica;

b) l'informazione e la consultazione sulla situazione, la struttura e l'evoluzione probabile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa o dello stabilimento, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in caso di minaccia per l'occupazione;

c) l'informazione e la consultazione sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro.

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Diritto di sciopero

l’art. 137 TCE esclude ogni competenza regolativa “positiva” dell’Unione in materia di diritto di sciopero e di serrata

non preclude però una competenza regolativa “negativa” in caso di contrasto con gli altri diritti del TCE, in particolare artt. 81 e ss. e artt. 43 e 49 TCE

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CGCE sent. C-265/95 Commissione v. Francia

- La Francia è stata condannata dalla Corte per non aver garantito la libera circolazione di beni e servizi in caso del blocco del trasporto di prodotti agricoli spagnoli operato dagli agricoltori (lavoratori autonomi) nel sud della Francia.

- La Corte censura l’intempestività e inefficacia dell’intervento dell’autorità francese nella rimozione delle azioni di danneggiamento a danno dei prodotti stranieri

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CGCE sent. C-112/00 Scmidberger v. Austria

• la Corte di giustizia ha ritenuto non censurabile il blocco della galleria del Brennero operato per protesta contro il Governo austriaco da delle associazioni ambientaliste.

• gli effetti restrittivi della circolazione di beni e servizi cagionati dalla protesta non sono incompatibili con il diritto comunitario in quanto forma di manifestazione della libertà di espressione e di riunione, diritto riconosciuto dalla Costituzione austriaca e comune a tutti gli Stati membri, espressamente riconosciuto dagli artt. 10 e 11 della CEDU

N.B. la protesta ha comportato il blocco dell’autostrada soltanto per un giorno.

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caso Laval-Vaxdholm i sindacati svedesi rivendicano l’applicazione dei minimi retributivi stabiliti dai contratti collettivi svedesi nel caso dell’esecuzione di un appalto di lavori edili in territorio svedese da parte di una impresa lettone utilizzando lavoratori lettoni. L’impresa lamenta l’illegittimità delle azioni di protesta del tutto legittime secondo il diritto svedese quest’ultimo (scioperi e picchettaggi) in quanto le stesse produrrebbero un effetto equivalente a una norma nazionale che imponga una restrizione dell’offerta di servizi nel suo territorio da parte delle imprese di altri Stati membri.Conclusioni dell’avv. generale: controllo di proporzionalità NB applicazione dell’art.49 in senso verticale (agli stati) e in sensi orizzontale (tra parti private: sindacati e imprese)

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Caso Viking Lines

Impresa finlandese cambia bandiera per legittimare l’applicazione della disciplina giuridica e dei contratti collettivi dell’Estonia

Lamenta l’illegittimità delle iniziative di protesta dei sindacati dei marittimi finlandesi e internazionali

Conclusioni dell’avv. generale: controllo di proporzionalità