FONDO PENSIONE - Unipol...Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente pag. 1 di 10...

30
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti via Stalingrado n. 45 - 40128 BOLOGNA - C.F.:92021040370 Nota informativa per i potenziali aderenti (depositata presso la COVIP il 19/05/2020) La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni: Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare Sezione III - Informazioni sull’andamento della gestione Sezione IV - Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare La presente Nota informativa, redatta dal Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol secondo lo schema predisposto dalla COVIP, non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima. Il Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Transcript of FONDO PENSIONE - Unipol...Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente pag. 1 di 10...

  • FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO

    UNIPOL Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

    via Stalingrado n. 45 - 40128 BOLOGNA - C.F.:92021040370

    Nota informativa per i potenziali aderenti (depositata presso la COVIP il 19/05/2020)

    La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

    Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare Sezione III - Informazioni sull’andamento della gestione Sezione IV - Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare

    La presente Nota informativa, redatta dal Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol secondo lo schema predisposto dalla COVIP, non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima. Il Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

  • Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente pag. 1 di 10

    FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO

    UNIPOL Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

    Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente (in vigore dal 19/05/2020)

    Presentazione del Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol

    Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL è un Fondo pensione preesistente istituito con lo scopo di erogare le prestazioni previdenziali previste dal C.C.N.L. del personale non dirigente delle imprese di assicurazione del 29 ottobre 1987 e successive modifiche e/o integrazioni e dal Contratto Integrativo Aziendale (C.I.A) del 17 novembre 1988 e successive modifiche e/o integrazioni. Il C.C.N.L. del personale delle imprese di assicurazione e il C.I.A. Gruppo Unipol vigenti sono riportati nell’Allegato alle presenti Informazioni chiave per l’aderente, che ne costituisce parte integrante.

    Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del Decreto Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

    Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL opera in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel tuo esclusivo interesse.

    Possono aderire al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL tutti i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi di istituzione del Fondo. Le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione sono riportate nell’Allegato.

    La partecipazione al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL ti consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

    Informazioni pratiche Sito web del Fondo: https://fpdipendenti.unipol.it Indirizzo e-mail: BOX-Fondo Dip. Gruppo Unipol ([email protected]) Telefono: 051/5077031 – 051/5077114 – 051/5077033 Fax: 051/7096666

    Sede del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL: Via Stalingrado, 45 – Bologna (BO)

    Sul sito web del Fondo sono disponibili lo Statuto e la Nota informativa, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del Fondo. Sono inoltre disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite e ogni altro documento e/o informazioni di carattere generale utile all’iscritto.

    La contribuzione

    L’adesione al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL dà diritto a un contributo al Fondo pensione da parte del tuo datore di lavoro alle condizioni indicate di seguito.

    La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che

    prevedono l’adesione al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, consulta l’Allegato sopra citato.

    Hai tuttavia la possibilità di determinare la contribuzione anche in misura superiore.

    Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche del Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol e facilitarti il confronto tra il Fondo Pensione dei

    Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol e le altre forme pensionistiche complementari.

    https://fpdipendenti.unipol.it/file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OCFKK5I3/[email protected]

  • Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente pag. 2 di 10

    Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui versi al Fondo almeno il contributo a tuo carico previsto dalle fonti istitutive; in particolare, se scegli di destinare, secondo quanto previsto dalle fonti istitutive, tutto il tuo TFR al Fondo ti spetta il contributo a carico del datore di lavoro anche senza versare un contributo aggiuntivo a tuo carico.

    Ove previsto dagli accordi aziendali, puoi decidere di convertire, in tutto o in parte, l'eventuale premio di produttività in contribuzione al Fondo.

    La misura della contribuzione e del TFR destinato al Fondo, scelta al momento dell'adesione, può essere modificata nel tempo secondo quanto previsto dalle fonti istitutive e dallo Statuto.

    La prestazione pensionistica complementare

    Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una rendita, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.

    Le tipologie di rendita e le relative condizioni che il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL ti propone sono riportate nel Documento sulle rendite, disponibile sul sito web del Fondo.

    Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l’intero importo della prestazione in forma di capitale.

    Se hai cessato l’attività lavorativa e hai maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, hai la facoltà di richiedere che le prestazioni ti siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione della tua età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel tuo regime obbligatorio di appartenenza.

    Qualora invece tu abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, hai la facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente paragrafo con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione della tua età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel tuo regime obbligatorio di appartenenza.

    In qualsiasi momento puoi richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un’anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

    Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel Documento sulle anticipazioni, disponibile sul sito web del Fondo.

    Trascorsi due anni dall’adesione al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL puoi richiedere di trasferire la tua posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. In quest’ultimo caso, ti è consentito di riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

    Se hai richiesto la RITA, il trasferimento della tua posizione individuale ad altra forma pensionistica dovrà riguardare l'intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

    Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione e sulle Prestazioni pensionistiche complementari nella Nota informativa e nello Statuto, disponibili sul sito web del Fondo.

  • Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente pag. 3 di 10

    Proposte di investimento

    Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL utilizza le contribuzioni ricevute per la sottoscrizione di una convenzione assicurativa di cui al Ramo I dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 209/05, collegata alla Gestione Separata “FONDICOLL UnipolSai”.

    La presenza della garanzia di rivalutazione minima e il consolidamento delle rivalutazioni consente di accogliere anche il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.

    Prima di aderire è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul tuo patrimonio personale, sull’orizzonte temporale di partecipazione e sulle tue aspettative pensionistiche. A tal fine ti verranno poste alcune domande in fase di adesione al Fondo pensione.

    È importante che tu conosca le caratteristiche della Gestione Separata, collegata alla Convenzione Assicurativa, perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.

    Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un’ottica di lungo periodo.

    Puoi trovare maggiori informazioni sulla politica di investimento della Gestione Separata sottostante alla Convenzione Assicurativa nella Nota informativa, disponibile sul sito web del Fondo.

    Caratteristiche della garanzia: restituzione del capitale versato nella Gestione Separata capitalizzato a un tasso dello 0,5% su base annua, nei seguenti casi: pensionamento; decesso; invalidità permanente; riscatto; trasferimento; anticipazioni; RITA.

    Data di avvio dell’operatività della convenzione assicurativa: in data 27/12/1997 è stata stipulata la convenzione assicurativa in esecuzione della quale sono state emesse due polizze collettive nelle quali confluiscono i contributi dei nuovi aderenti (di seguito le “Polizze collettive”), distinte per “aderenti aventi lo status di vecchi iscritti” e “aderenti aventi lo status di nuovi iscritti”. Dall’1/1/2018 la convenzione assicurativa, con riferimento ai contributi versati a partire da tale data, è collegata al rendimento della gestione separata “FONDICOLL UnipolSai. La Gestione Separata “FONDICOLL UnipolSai” è nata dalla fusione - efficace dall’1/10/2014 - tra le due precedenti Gestioni Separate di origine “FONDICOLL” e “GEPRECOLL”. Pertanto non è possibile riportare i rendimenti annui medi degli ultimi 5 e 10 anni della Gestione Separata “FONDICOLL UnipolSai” relativi al periodo antecedente la fusione. Per completezza di informazione si fornisce comunque la media dei rendimenti del periodo, considerando fino all’anno 2014 i rendimenti della precedente Gestione Separata “FONDICOLL”.

    Tieni tuttavia presente che anche le gestioni più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

    GESTIONE

    SEPARATA

    FONDICOLL

    UnipolSai

    ORIZZONTE

    TEMPORALE

    MEDIO

    (fino a 10 anni)

    L’obiettivo della gestione è la rivalutazione della prestazione alla maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche o, in caso di decesso, nella fase di accumulo, con il riconoscimento di un rendimento minimo garantito e del consolidamento dei risultati finanziari tempo per tempo

    ottenuti.

  • Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente pag. 4 di 10

    Rendimento netto del 2019 della Gestione Separata FONDICOLL UnipolSai: 2,88%

    Rendimento netto medio annuo composto (FONDICOLL/FONDICOLL UnipolSai):

    Composizione del portafoglio della Gestione Separata FONDICOLL UnipolSai al 30/09/2019

    (*) Le obbligazioni sono comprensive della liquidità

    2,87%3,07%

    3,38%

    1,70%1,57%

    1,99%

    0,00%

    0,50%

    1,00%

    1,50%

    2,00%

    2,50%

    3,00%

    3,50%

    4,00%

    rendimento 3Y rendimento 5Y rendimento 10Y

    FONDICOLL UnipolSai TFR netto imposte

    Obbligazionario (*) 97,35%

    Azionario 2,65%

  • Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente pag. 5 di 10

    FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO

    UNIPOL Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

    SCHEDA DEI COSTI

    (in vigore dal 19/05/2020)

    La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente,

    sull’iscritto al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

    La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione

    pensionistica. Pertanto, prima di aderire al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL, è importante confrontare i costi del Fondo con quelli previsti dalle altre forme. A tal proposito si precisa che le spese di gestione del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL sono a carico delle Imprese del Gruppo Unipol, come previsto dalle fonti istitutive. Ogni Impresa concorre pro-quota alle spese, in relazione al numero dei propri dipendenti iscritti.

    L’Indicatore sintetico dei costi (ISC)

    Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità della linea del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL, è riportato l’ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

    L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

    Costi nella fase di accumulo

    Tipologia di costo Importo e caratteristiche

    Spese di adesione non previste

    Spese da sostenere durante la fase di accumulo:

    Direttamente a carico dell’aderente non previste

    Indirettamente a carico dell’aderente (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione):

    Gestione Separata FONDICOLL UnipolSai non è previsto alcun importo trattenuto dal rendimento annuo della Gestione Separata

    Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione):

    Anticipazione non previste

    Trasferimento non previste

    Riscatto non previste

    Riallocazione della posizione individuale non previste

    Riallocazione del flusso contributivo non previste

    Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA): non previste

  • Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente pag. 6 di 10

    Per consentirti di comprendere l’onerosità della Gestione Separata, nel grafico seguente l’ISC previsto per

    gli aderenti al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

    L’onerosità del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

    Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

    Anni di permanenza

    2 anni 5 anni 10 anni 35 anni

    GESTIONE SEPARATA FONDICOLL UnipolSai

    0% 0% 0% 0%

    ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

    Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi

    e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).

    È importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza la gestione. Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

    http://www.covip.it/

  • Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente pag. 7 di 10

    Allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente” del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL

    Fonte istitutiva:

    Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL è istituito sulla base delle seguenti fonti istitutive: C.C.N.L. applicato al personale non dirigente dipendente dalle Imprese di assicurazione; Contratto Integrativo Aziendale (C.I.A.) del Gruppo Unipol.

    Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti, non dirigenti, delle Società assicurative del Gruppo Unipol.

    Contribuzione: La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

    Quota TFR

    Contributo 1 Decorrenza e periodicità

    Lavoratore 2 Datore di

    lavoro

    Tutti i lavoratori iscritti al Fondo Pensione

    100% - 5,10% I contributi sono versati con periodicità annuale (quota Azienda e Dipendente) e mensile (quota TFR) a decorrere dal primo mese successivo all’adesione

    30 - 90% 0,75% 5,10%

    - 2,55% 5,10%

    1 In percentuale della retribuzione determinata convenzionalmente dalle fonti istitutive (all.13 del C.C.N.L. 22 febbraio 2017 del personale non dirigente delle Imprese di assicurazione – art. 37 C.I.A. Gruppo Unipol 13 maggio 2016). 2 Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall’accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro, con periodicità annuale. Il contributo è determinato in termini percentuali per multipli dello 0,50%, da calcolarsi sulla retribuzione determinata convenzionalmente dalle fonti istitutive (all.13 del C.C.N.L. 22 febbraio 2017 del personale non dirigente delle imprese di assicurazione – art. 37 C.I.A Gruppo Unipol 13 maggio 2016).

    Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente’ del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL e indica la fonte istitutiva del Fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.

  • Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente pag. 8 di 10

    DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E IL PERSONALE

    DIPENDENTE NON DIRIGENTE – C.C.N.L. – 22 Febbraio 2017

    ART. 84

    TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

    È previsto, a favore di ciascun lavoratore/trice, un trattamento previdenziale finanziato in parte mediante contributo dell’Impresa ed in parte mediante contributo del lavoratore/trice anche mediante conferimento del TFR.

    I criteri e le modalità di attuazione del trattamento previdenziale sono disciplinati dall’apposito Regolamento contenuto nell’allegato 13.

    Il personale potrà destinare su base volontaria, tramite dichiarazione revocabile da rendere con le modalità che aziendalmente verranno concordate, le erogazioni di cui all’art. 82, comma 1, lett. o) per le quali non si applica la decontribuzione, in tutto od in parte, alla previdenza complementare.

    NOTA:

    L’Allegato 13 – Regolamento per la realizzazione del trattamento di previdenza previsto dall’art. 84 del C.C.N.L. 22 febbraio 2017 – è disponibile sul sito del Fondo nella sezione Normativa/Contratti (https://fpdipendenti.unipol.it/fondodipendenti/Normativa/RaccoltaDocumentiContratti/ANIA_CCNL_2017).

    UNIPOL GRUPPO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2016 -2018

    13 maggio 2016

    IV. PARTE PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

    Art. 37

    PREVIDENZA INTEGRATIVA

    Il trattamento pensionistico complementare previsto dal C.C.N.L. e dal presente C.I.A. viene attuato tramite l’adesione ai Fondi Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol (di seguito definiti “Fondi Pensione”), costituiti nelle forme indicate dall’art. 86 e dall’allegato 13 del C.C.N.L. ANIA del 17/9/2007. Le Parti si impegnano dopo approfondito confronto ad attivare un unico Fondo Pensione per i dipendenti di tutte le Imprese del Gruppo Unipol cui si applica il presente C.I.A. I contributi che affluiscono al Fondo Pensione sono gestiti attraverso contratti di assicurazione collettivi sulla vita stipulati con UnipolSai Assicurazioni, i cui rendimenti vengono retrocessi nella misura del 100%.

    CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE A CARICO DELL’IMPRESA

    Anno 2016

    Per i dipendenti cui si applicava il C.I.A. Unipol 8/10/2011, a partire dall’1/7/2016 il contributo a carico dell’Impresa al Fondo Pensione sarà pari al 4,50% della “retribuzione annua di riferimento”, comprensivo della quota di contributo prevista dall’allegato 13 del vigente C.C.N.L. Per i dipendenti cui si applicava il C.I.A. Unipol 8/10/2011, iscritti al Fondo Pensione dopo il 28/4/1993 e di prima occupazione successiva a tale data, a partire dall’1/7/2016 il contributo a carico dell’Impresa al Fondo Pensione sarà pari al 4,60% della “retribuzione annua di riferimento”, comprensivo della quota di contributo prevista dall’allegato 13 del vigente C.C.N.L. Per i dipendenti cui si applicava il C.I.A. Fondiaria-Sai 24/6/2010, a partire dall’1/7/2016 il contributo a carico dell’Impresa al Fondo Pensione sarà pari al 4,50% della “retribuzione annua di riferimento”, comprensivo della quota di contributo prevista dall’allegato 13 del vigente C.C.N.L, fermo restando il contributo pari al 5,10% per chi già percepisce tale valore.

    https://fpdipendenti.unipol.it/fondodipendenti/Normativa/RaccoltaDocumentiContratti/ANIA_CCNL_2017.pdf%23page=226https://fpdipendenti.unipol.it/fondodipendenti/Normativa/RaccoltaDocumentiContratti/ANIA_CCNL_2017.pdf#page=226https://fpdipendenti.unipol.it/fondodipendenti/Normativa/RaccoltaDocumentiContratti/ANIA_CCNL_2017.pdf#page=226

  • Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente pag. 9 di 10

    Anno 2017

    A far data dall’1/1/2017 il contributo a carico dell’Impresa al Fondo Pensione sarà pari per tutti i dipendenti al 5,10% della “retribuzione annua di riferimento”, comprensivo della quota di contributo prevista dall’allegato 13 del vigente C.C.N.L. La “retribuzione annua di riferimento” è determinata convenzionalmente come riportato nell’allegato 13 del vigente C.C.N.L. Con riferimento al personale cui si applicava il C.I.A. Fondiaria-Sai 24/6/2010 e l'accordo sindacale del 2/12/2004, le Parti convengono che l'accordo decade in data 31/12/2016 e che a partire dall'1/1/2017 l'importo accantonato a TFR nell'anno 2016 per il contributo dell'Impresa al Fondo Pensione verrà trasformato in un assegno ad personam non assorbibile.

    CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE A CARICO DEL DIPENDENTE

    Conferimento TFR

    I lavoratori, all’atto dell’iscrizione al Fondo Pensione, a prescindere dalla data di iscrizione alla previdenza obbligatoria o a quella integrativa, ferma restando la facoltà di disporre che il proprio TFR non venga destinato ad una forma pensionistica complementare, possono conferire una parte o tutta la quota del TFR maturando nell’anno, da un minimo del 30% fino al 100% (con multipli di 10). I lavoratori già iscritti al Fondo Pensione, così come indicati al paragrafo che precede, che abbiano conferito al Fondo Pensione una parte o tutta la quota del TFR maturando nell’anno, possono successivamente decidere di:

    disporre che il proprio TFR non venga destinato al Fondo Pensione;

    conferire una parte o tutta la quota del TFR maturando nell’anno, da un minimo del 30% fino al 100%

    (con multipli di 10).

    La scelta di disporre che il proprio TFR non venga destinato al Fondo Pensione ovvero di variare la quota del TFR maturando nell’anno destinata al Fondo Pensione potrà essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. I lavoratori iscritti potranno anche conferire al Fondo Pensione fino all’intero TFR maturato al 31/12/2006, che risulta mantenuto in Azienda. Tale possibilità può essere esercitata annualmente entro il mese di dicembre e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, per una quota non inferiore al 50% del suddetto TFR maturato al 31/12/2006.

    Contributi tramite prelievo dallo stipendio

    1) Il lavoratore, che ha scelto di destinare tutto il proprio TFR al Fondo Pensione, può versare contributi volontari aggiuntivi a partire dalla misura minima dello 0,50% della retribuzione annua di riferimento e con successive aliquote per multipli dello 0,50%;

    2) Il lavoratore, che ha scelto di conferire in misura parziale il proprio TFR al Fondo Pensione, è tenuto a versare contributi aggiuntivi nella misura minima dello 0,75% della retribuzione annua di riferimento e con successive aliquote a partire dall’1,00% per multipli dello 0,50%;

    3) Il lavoratore, che ha scelto di mantenere tutto il proprio TFR in Azienda, è tenuto a versare un contributo nella misura minima del 50% del contributo aziendale e con successiva aliquota del 3,00% e poi per multipli dello 0,50%.

    PERIODICITÀ DELLA CONTRIBUZIONE

    1) Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione al 1° gennaio di ogni anno:

    - il contributo a carico dell’Impresa relativo all’anno di riferimento sarà versato in data 1° gennaio, - il contributo a carico del lavoratore viene calcolato e versato nel mese di gennaio e sarà trattenuto

    con periodicità mensile, - la quota del TFR sarà versata mensilmente il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione.

  • Nota Informativa – Informazioni chiave per l’aderente pag. 10 di 10

    2) Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione nel corso dell’anno sarà versata una quota pari ad un

    dodicesimo per ogni mese di intero servizio prestato, computandosi come tale le frazioni mese uguali o superiori a 15 giorni. I versamenti avverranno secondo le seguenti modalità:

    - il contributo a carico dell’Impresa relativo all’anno di riferimento sarà versato il 1° giorno del mese successivo all’iscrizione al Fondo Pensione,

    - il contributo a carico del lavoratore viene calcolato e versato nel 1° giorno del mese successivo all’iscrizione al Fondo Pensione e sarà trattenuto con periodicità mensile entro la fine dell’anno solare,

    - la quota del TFR sarà versata mensilmente il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione.

    3) Per l’anno di cessazione del rapporto di lavoro sarà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese di intero servizio prestato, computandosi come tale le frazioni mese uguali o superiori a 15 giorni. La quota eventualmente versata in più dal 1° gennaio dell’anno verrà recuperata dall’impresa sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto.

  • Nota Informativa – Caratteristiche della forma pensionistica complementare pag. 1 di 9

    FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO

    UNIPOL Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

    Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare (in vigore dal 19/05/2020)

    Informazioni generali

    Perché una pensione complementare

    Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l’opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l’età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una ‘pensione complementare’, puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell’età lavorativa.

    Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo ‘Il regime fiscale’).

    Lo scopo

    Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL ha lo scopo di consentirti di percepire una pensione complementare (‘rendita’) che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine, il Fondo raccoglie le somme versate (contributi) e le investe in strumenti finanziari ricorrendo a gestori professionali, nel tuo esclusivo interesse.

    Come si costruisce la pensione complementare

    Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua posizione individuale (cioè, il tuo capitale personale) che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.

    Durante tutta la c.d. ‘fase di accumulo’, cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la ‘posizione individuale’ rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo.

    Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella c.d. ‘fase di erogazione’, cioè per tutto il resto della tua vita.

    La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo ‘In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento’).

    La struttura di governo del Fondo

    Aderendo al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL hai l’opportunità di partecipare direttamente alla vita del Fondo. In particolare, insieme agli altri iscritti, sei chiamato ad eleggere i componenti dell’assemblea dei delegati la quale, a sua volta, procede alla nomina dei componenti degli altri organi di competenza dell’assemblea.

    È importante sapere che gli organi di amministrazione e di controllo del Fondo (consiglio di amministrazione e collegio dei revisori) sono caratterizzati da una composizione “paritetica”, vale a dire da uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e di rappresentanti dei datori di lavoro.

    Le modalità di determinazione della posizione individuale sono indicate nell’articolo 8 dello Statuto.

  • Nota Informativa – Caratteristiche della forma pensionistica complementare pag. 2 di 9

    Il finanziamento

    Il finanziamento del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL avviene mediante il conferimento del TFR (trattamento di fine rapporto) e, se lo deciderai, anche mediante il versamento di contributi a tuo carico e a carico del tuo datore di lavoro.

    Le misure della contribuzione sono indicate nell’Allegato alla Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente.

    Il TFR

    Come sai, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della tua retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%).

    Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà

    più accantonato ma versato direttamente al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL. La rivalutazione del TFR versato al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.

    È allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che andrai a fare (v. paragrafo ‘La tua scelta di investimento’).

    La decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare è reversibile. È infatti prevista l’eventuale destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nell’Allegato alla Sez. I – Informazioni chiave per l’aderente.

    È importante sapere che, nel caso di conferimento alla previdenza complementare, non viene meno la

    possibilità di utilizzare la tua posizione maturata nel FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo ‘In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento’).

    Il tuo contributo e il contributo del datore di lavoro

    L’adesione al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro. Hai però diritto a questo versamento soltanto se, a tua volta, contribuirai al Fondo destinando il TFR o versando un importo periodico predeterminato e scelto da te, nel rispetto della misura minima indicata nell’Allegato alle ‘Informazioni chiave per l’aderente’.

    Nell’esercizio di tale libertà di scelta, tieni conto che l’entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l’andamento del tuo piano previdenziale, per apportare – se ne valuterai la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.

    Nella scelta della misura del contributo da versare al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL devi avere quindi ben presente quanto segue:

    il versamento non è obbligatorio. Puoi quindi decidere di versare esclusivamente il TFR;

    se decidi di contribuire, sappi che in ogni caso la misura del versamento non può essere inferiore a quella minima indicata dalla fonte istitutiva;

    se ritieni utile incrementare l’importo della tua pensione, puoi versare un contributo maggiore.

    Le regole di composizione, nomina e funzionamento degli organi e le competenze loro attribuite sono contenute negli articoli 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 e 27 dello Statuto. Per informazioni sulla attuale composizione consulta la Sezione IV ‘Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare’.

  • Nota Informativa – Caratteristiche della forma pensionistica complementare pag. 3 di 9

    Attenzione: Gli strumenti che il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. È quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al Fondo eventuali errori od omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel par. ‘Comunicazioni agli iscritti’.

    L’investimento e i rischi connessi

    Dove si investe

    I contributi versati sono investiti in strumenti finanziari (es. azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di OICR), sulla base della politica di investimento definita per la gestione separata sottostante la convenzione assicurativa stipulata dal Fondo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

    Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio ad UnipolSai Assicurazioni S.p.A. sulla base di quanto previsto dalle fonti istitutive (C.C.N.L. 22 febbraio 2017 del personale non dirigente delle imprese di assicurazione e C.I.A. Gruppo Unipol 13 maggio 2016).

    Attenzione ai rischi

    L’investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine ‘rischio’ esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

    Va comunque precisato che le convenzioni assicurative stipulate dal Fondo prevedono il consolidamento delle rivalutazioni annualmente riconosciute, fornendo inoltre una garanzia di rendimento minimo. Pertanto il rendimento, annualmente attribuito, anche quello eccedente la misura minima, resta definitivamente acquisito e la prestazione complessivamente maturata può solo aumentare e mai

    diminuire. In presenza della garanzia di risultato, il rischio è limitato. Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL ti propone una garanzia di risultato, con le caratteristiche che trovi descritte più avanti.

    Le proposte di investimento

    Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL, tramite la stipulazione di apposita convenzione assicurativa, investe i contributi nella Gestione Separata FONDICOLL UnipolSai. Finalità della gestione: Il Fondo ha l’obiettivo di consentire agli Iscritti di disporre, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema previdenziale obbligatorio correlate alla contribuzione versata tempo per tempo sulla propria posizione individuale. L’obiettivo complessivo della politica di investimento del Fondo è, in coerenza con quanto stabilito dalle fonti istitutive e dallo Statuto, la realizzazione del trattamento previdenziale dei dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol. Garanzia: la garanzia prevede che al momento dell’esercizio del diritto alla prestazione, la posizione individuale non potrà essere inferiore ai versamenti effettuati (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati) capitalizzati ad un tasso annuo di interesse composto con il minimo garantito dalla Convenzione Assicurativa.

    N.B.: qualora alla scadenza della convenzione in corso venga stipulata una convenzione che contenga condizioni diverse dalle attuali, il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL comunicherà agli iscritti interessati gli effetti conseguenti.

    Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nell’articolo 7 dello Statuto.

  • Nota Informativa – Caratteristiche della forma pensionistica complementare pag. 4 di 9

    Orizzonte temporale: medio periodo (10 anni).

    Politica di investimento: Per realizzare l’obiettivo complessivo, in coerenza con quanto stabilito dal C.C.N.L. e dagli accordi collettivi aziendali tempo per tempo vigenti, il Fondo investe i contributi nella Convenzione Assicurativa le cui prestazioni sono collegate ai rendimenti realizzati dalla seguente Gestione Separata: FONDICOLL UnipolSai. L’utilizzo di una modalità di gestione indiretta consente di ottenere benefici in termini di gestione finanziaria, di sicurezza dell’investimento e di razionalizzazione dei costi. L’obiettivo della gestione è la rivalutazione della prestazione alla maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche o, in caso di decesso, nella fase di accumulo, con il riconoscimento di un rendimento minimo garantito e del consolidamento dei risultati finanziari tempo per tempo ottenuti. Benchmark: considerato che il Fondo investe in una gestione assicurativa separata, non è previsto un “benchmark” di riferimento ufficiale.

    Nella Sezione III ‘Informazioni sull’andamento della gestione’, sono illustrati con un grafico i risultati conseguiti dal FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL negli anni passati. Questa informazione può aiutarti ad avere un’idea dell’andamento della gestione, ma ricordati che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri, vale a dire che non c’è alcuna sicurezza sul fatto che nei prossimi anni i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.

    Le prestazioni pensionistiche

    Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

    Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita.

    Cosa determina l’importo della tua prestazione

    Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti dal FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL è importante che tu abbia presente fin d’ora che l’importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto: a. più alti sono i versamenti che farai; b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni

    o ritardi nei pagamenti); c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al

    pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti); d. più bassi sono i costi di partecipazione; e. più elevati sono i rendimenti della gestione.

    In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a versare, dall’attenzione che porrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui potresti aderire, dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

    Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l’importo della pensione.

    I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nell’articolo 8 dello Statuto.

    Per informazioni sull’andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la Sezione III - ‘Informazioni sull’andamento della gestione’. Per ulteriori informazioni sugli intermediari incaricati della gestione e sulle caratteristiche dei mandati conferiti consulta la Sezione IV ‘Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare’.

  • Nota Informativa – Caratteristiche della forma pensionistica complementare pag. 5 di 9

    La pensione complementare

    Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata una pensione complementare (‘rendita’), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento. Difatti la ‘trasformazione’ del capitale in una rendita avviene applicando dei ‘coefficienti di conversione’ che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della tua pensione.

    Per l’erogazione della pensione il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL ha stipulato apposita convenzione con UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

    Le condizioni che ti saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

    La prestazione in capitale

    Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l’importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.

    In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare.

    La rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

    Se hai cessato l’attività lavorativa e hai maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, hai la facoltà di richiedere che le prestazioni ti siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione della tua età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel tuo regime obbligatorio di appartenenza.

    Qualora invece tu abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, hai la facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente paragrafo con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione della tua età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel tuo regime obbligatorio di appartenenza.

    Nel corso dell’erogazione della RITA puoi richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.

    Nel caso in cui tu non utilizzi l’intera posizione individuale a titolo di RITA, hai la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della tua posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione ovvero la prestazione pensionistica.

    Se hai richiesto la RITA, il trasferimento della tua posizione individuale ad altra forma pensionistica dovrà riguardare l'intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

    Puoi scegliere se impegnare a titolo di RITA l'intero montante maturato sulla tua posizione individuale oppure una porzione dello stesso.

    La porzione di montante di cui chiedi il frazionamento, mensile o trimestrale, viene mantenuta in gestione dal Fondo al fine di beneficiare dei rendimenti.

    Le rate erogate saranno ricalcolate di volta in volta e terranno conto dell'incremento o della diminuzione del tuo montante derivante dalla gestione dello stesso.

    Cosa succede in caso di decesso

    In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento, la posizione individuale che avrai

    accumulato nel FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL sarà

    Le condizioni e i limiti per l’accesso alla prestazione in capitale sono indicati nell’articolo 8 dello Statuto.

  • Nota Informativa – Caratteristiche della forma pensionistica complementare pag. 6 di 9

    versata ai tuoi eredi ovvero alle diverse persone che avrai indicato al Fondo. In mancanza, la tua posizione resterà acquisita al Fondo.

    Per il caso di decesso dopo il pensionamento, il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL ti offre la possibilità di assicurare l’erogazione di una pensione ai tuoi familiari, sottoscrivendo una rendita ‘reversibile’.

    In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento

    Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La ‘fase di accumulo’ si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la ‘fase di erogazione’ (cioè il pagamento della pensione).

    In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

    Le anticipazioni

    Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate nel FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze.

    Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.

    In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al Fondo.

    Il riscatto della posizione maturata

    In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

    Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra

    te e il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL.

    Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

    Puoi trasferire liberamente la tua posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare alla

    sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’adesione al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL.

    Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di vicende che interessino la tua situazione lavorativa.

    È importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l’operazione non è soggetta a tassazione.

    Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni. Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale.

    Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nell’articolo 6 dello Statuto. Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale.

  • Nota Informativa – Caratteristiche della forma pensionistica complementare pag. 7 di 9

    I costi connessi alla partecipazione

    I costi nella fase di accumulo

    La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l’attività di amministrazione, l’attività di gestione del patrimonio, ecc. Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale.

    Per gli aderenti al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL non sono previsti costi. Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare

    i costi del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.

    Trovi indicati tutti i costi nella “Scheda dei costi” della Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’. Nell’esaminarli considera che il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL non si prefigge scopo di lucro.

    L’indicatore sintetico dei costi

    Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all’interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un ‘Indicatore sintetico dei costi’.

    L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel

    calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati dal FONDO PENSIONE DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL (v. Tabella ‘Costi nella fase di accumulo’ della Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’); gran parte dei costi considerati, poiché determinabili solo a consuntivo, sono basati su dati stimati. Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell’indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

    L’indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea del ‘peso’ che

    i costi praticati dal FONDO PENSIONE DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell’investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate - ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste - l’indicatore ha una valenza meramente orientativa.

    I risultati delle stime sono riportati nella Tabella ‘Indicatore sintetico dei costi’ della Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’. Non essendo previsti costi a carico degli aderenti al FONDO PENSIONE DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL, l’ISC è pari a zero.

    Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

    Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie, …).

    Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nell’articolo 6 dello Statuto.

  • Nota Informativa – Caratteristiche della forma pensionistica complementare pag. 8 di 9

    Nella Sezione I - ‘Informazioni chiave per l’aderente’ viene rappresentato l’indicatore sintetico di costo

    per gli aderenti al FONDO PENSIONE DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

    I costi nella fase di erogazione

    Dal momento del pensionamento, ti saranno invece imputati i costi previsti per l’erogazione della pensione complementare.

    Tieni comunque conto del fatto che i costi che graveranno su di te nella fase di erogazione dipenderanno dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui accederai al pensionamento.

    La convenzione stipulata dal FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL non prevede costi a tuo carico anche nella fase di erogazione della pensione complementare.

    Il regime fiscale

    Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del

    pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

    I contributi

    I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non viene considerato il flusso di TFR conferito al Fondo mentre va incluso il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.

    Ove previsto dagli accordi aziendali, puoi decidere di convertire, in tutto o in parte, l'eventuale premio di produttività in contribuzione al Fondo. In tal caso, il contributo versato non è soggetto al limite annuo di € 5.164,57 e non è soggetto a tassazione all'atto dell'erogazione della prestazione.

    Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale dei contributi versati.

    Se hai iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007, in presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro.

    Per i contributi versati in misura superiore al limite deducibile annuo devi darne comunicazione scritta al Fondo entro il 31/12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

    I rendimenti

    I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%. La base imponibile è abbattuta al 62,5% (nei limiti del rapporto tra il 12,50% e il 20%) per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati.

    Complessivamente, si tratta di un’aliquota più bassa rispetto a quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

    Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei

    documenti del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL sono quindi già al netto dell’onere fiscale.

    Le prestazioni

    Le prestazioni erogate dal FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo con un’aliquota decrescente all’aumentare degli anni di partecipazione al Fondo.

    Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare disciplinata dal Decreto Lgs. 252/2005 non sono soggette a tassazione.

    L’imposizione è particolarmente favorevole soprattutto se paragonata a quella applicata alle pensioni pubbliche. Queste vengono tassate con le aliquote Irpef progressive per scaglioni di reddito a cui vanno aggiunte le addizionali all’Irpef. Anche il TFR versato nelle forme complementari sconta la stessa tassazione molto più favorevole rispetto a quella che grava sul TFR mantenuto presso l’azienda.

  • Nota Informativa – Caratteristiche della forma pensionistica complementare pag. 9 di 9

    Altre informazioni Per aderire…

    Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il ‘Modulo di adesione’.

    La tua adesione decorre dalla data di ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo. Entro 15 giorni

    dalla ricezione del Modulo, il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL ti invierà una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l’altro, la data di decorrenza della partecipazione.

    La sottoscrizione del ‘Modulo di adesione’ non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro

    TFR: il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all’iscritto l’esercizio delle scelte di sua competenza.

    La valorizzazione dell’investimento

    Le prestazioni, durante la fase di accumulo, sono rivalutate al 1°gennaio di ogni anno.

    Come base di calcolo per la rivalutazione annuale del 1° gennaio di ciascun anno, si considera il tasso medio di rendimento della Gestione Speciale FONDICOLL UnipolSai, realizzato nel periodo di dodici mesi che termina il 30 settembre dell’anno precedente.

    Resta inteso che nei casi in cui la Convenzione preveda la rivalutazione della posizione individuale per un periodo inferiore all'anno (pro rata temporis) in data diversa da quella dell'ordinaria rivalutazione annuale, come base di calcolo si considera il tasso medio di rendimento della Gestione Speciale di riferimento realizzato nel periodo di dodici mesi che termina con la fine del quarto mese antecedente quello in cui cade la data di rivalutazione considerata.

    La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti

    Entro il 30 giugno di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento sul FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL e sulla tua posizione personale.

    Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL mette inoltre a tua disposizione, nell’apposita sezione del sito web, le informazioni relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata. Tali informazioni sono ovviamente riservate e accessibili esclusivamente da te mediante password personale. Ti invitiamo a prestare particolare attenzione a questi strumenti per conoscere l’evoluzione del tuo piano previdenziale e a utilizzarli anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati.

    Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica relativa all’assetto del Fondo e che sia potenzialmente in grado di incidere sulle tue scelte di partecipazione.

    Reclami e modalità di risoluzione delle controversie

    Eventuali reclami relativi alla partecipazione al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL devono essere presentati in forma scritta e possono essere indirizzati a: FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL - Via Stalingrado, 45 -Bologna (BO) oppure via e-mail all’indirizzo: BOX-FONDO DIP.- RECLAMI ([email protected])

    Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il Documento sul regime fiscale.

    Le modalità di risoluzione delle controversie derivanti dal rapporto associativo sono indicate nell’articolo 29 dello Statuto.

    file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OCFKK5I3/[email protected]

  • Nota Informativa – Informazioni sull’andamento della gestione pag. 1 di 8

    FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO

    UNIPOL Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

    Sezione III - Informazioni sull’andamento della gestione

    (aggiornate al 19/05/2020)

    GESTIONE SEPARATA FONDICOLL UnipolSai Data di avvio dell’operatività della gestione: 18/12/1989 Patrimonio netto al 30/09/2019 (in euro): 4.846.239.000 (*) Soggetto gestore: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

    (*) I versamenti del Fondo affluiscono alla Gestione separata FONDICOLL UnipolSai a decorrere dall’1/1/2018; il saldo attività della Gestione Separata FONDICOLL UnipolSai alla data del 30/09/2019 è pari a € 4.846.239.000.

    Informazioni sulla gestione delle risorse

    Dal 1° gennaio 2018 la gestione delle risorse è attuata mediante investimento dei contributi nella Gestione Separata FONDICOLL UnipolSai collegata alla Convenzione Assicurativa.

    FONDICOLL UnipolSai adotta una politica di investimento basata prevalentemente su tipologie di attivi quali Titoli di Stato ed obbligazioni denominate in Euro, caratterizzate da elevata liquidità e buon merito creditizio.

    L’operatività in Titoli di Stato, nel corso del 2019, si è concentrata sull’analisi di valore relativo tra le diverse scadenze della curva dei rendimenti e dei principali emittenti di debito sovrano europei. Sfruttando occasioni generate da differenti fasi di mercato, si sono operate vendite di titoli di Stato spagnoli e portoghesi, con riacquisti in parte di titoli italiani. In merito alle scadenze, l’operatività ha interessato l’intera curva dei rendimenti europei, con prevalenza dei tratti medio lunghi, su scadenze coerenti con la struttura dei passivi. Per accrescere la diversificazione e le opportunità di ottimizzazione dei rendimenti del portafoglio, si è investito anche in enti pubblici spagnoli, attraverso emissioni sotto forma di loan. L’esposizione complessiva a questa asset class è aumentata rispetto all’anno precedente.

    Per quanto riguarda la componente di credito, si evidenzia una diminuzione dell’esposizione complessiva, con una rotazione di portafoglio che ha privilegiato il posizionamento ad emittenti del settore corporate non finanziari rispetto a quelli finanziari.

    Il peso della componente azionaria è complessivamente diminuito nel corso dell’anno, per quanto all’interno di tale categoria di investimenti sia stata inserita una componente di fondi immobiliari, con l’obiettivo di migliorare la diversificazione complessiva ed il profilo reddituale del portafoglio.

    Il peso della componente di investimenti alternativi, nel corso dell’anno, è stato incrementato; in particolare sono stati acquistati fondi con focus di investimento su energie rinnovabili ed infrastrutture.

    La duration del portafoglio è aumentata da 7,18 a fine settembre 2018 a 8,06 a fine settembre 2019.

    Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla Gestione Separata FONDICOLL UnipolSai al 30 settembre 2019.

  • Nota Informativa – Informazioni sull’andamento della gestione pag. 2 di 8

    Tav. II.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario3

    Azionario di cui:

    2,67%

    Titoli di capitale 0,33%

    OICR 2,34%

    Obbligazionario di cui:

    97,33%

    Titoli di Stato 72,99%

    di cui:

    Emittenti Governativi Emittenti Sovranazionali

    72,73% 0,26%

    Titoli corporate 22,83%

    OICR 1,51%

    Tav. II.2. Investimento per area geografica4

    Titoli di debito 97,33%

    Italia 62,63%

    altri Paesi area Euro 26,96%

    altri Paesi dell’Unione Europea 2,07%

    Stati Uniti 4,19%

    altri Paesi OCSE 0,73%

    altri Paesi non OCSE 0,75%

    Titoli di capitale 2,67%

    Italia 1,63%

    altri Paesi area Euro 0,62%

    altri Paesi dell’Unione Europea 0,29%

    Stati Uniti 0,13%

    Tav. II.3. Altre informazioni rilevanti

    Liquidità (% patrimonio) 1,01%

    Duration 5 8,32

    Esposizione valutaria (% patrimonio) 0,09%

    Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio6 0,08

    3 le percentuali sono calcolate sul totale del portafoglio esclusa la liquidità;

    4 le percentuali sono calcolate sul totale del portafoglio esclusa la liquidità; 5 dato riferito al solo portafoglio obbligazionario; 6 dato riferito al 31 dicembre 2019 secondo le disposizioni COVIP.

  • Nota Informativa – Informazioni sull’andamento della gestione pag. 3 di 8

    Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

    Di seguito sono riportati i rendimenti passati della gestione in confronto con la rivalutazione del TFR.

    Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

    il rendimento della Gestione Separata risente degli oneri fiscali; il tasso di rivalutazione del TFR è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti

    Tav. II.4 rendimenti annui netti

    Tavola II.5 – Rendimento medio annuo composto Tavola II.6 – Volatilità storica

    Periodo Gestione separata TFR

    3 anni (2017-2019)

    2,87% 1,70%

    5 anni (2015-2019)

    3,07% 1,57%

    10 anni (2010-2019)

    3,38% 1,99%

    Periodo Gestione separata

    3 anni (2017-2019)

    0,05%

    5 anni (2015-2019)

    0,28%

    10 anni (2010-2019)

    0,39%

    NOTA BENE La Gestione Separata “FONDICOLL UnipolSai” è nata dalla fusione - efficace dall’1/10/2014 - tra le due precedenti Gestioni Separate di origine “FONDICOLL” e “GEPRECOLL”. Pertanto non è possibile riportare i rendimenti annui della Gestione Separata “FONDICOLL UnipolSai” relativi al periodo antecedente la fusione. Per completezza di informazione si forniscono comunque i rendimenti fino all’anno 2014 della precedente Gestione Separata “FONDICOLL”. Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

    Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

    Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa), ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

    Tavola II.5 – TER 2015 2016 2017 2018 2019

    Oneri di gestione finanziaria 0 0 0 0 0

    Oneri di gestione amministrativa 0 0 0 0 0

    TOTALE GENERALE 0 0 0 0 0

    N.B.: Il TER esprime un dato medio della Gestione Separata e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

    0,0%

    0,5%

    1,0%

    1,5%

    2,0%

    2,5%

    3,0%

    3,5%

    4,0%

    4,5%

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019FONDICOLL UnipolSai TFR

  • Nota Informativa – Informazioni sull’andamento della gestione pag. 4 di 8

    Glossario dei termini tecnici utilizzati Adesione collettiva Modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari definita sulla base di accordi collettivi a qualunque livello, anche aziendali, che intervengono tra datori di lavoro e lavoratori; l’adesione collettiva a fondi pensione aperti è possibile anche in presenza di fondi negoziali di riferimento. Adesione tacita Adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato che non esprimono alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dal Decreto Lgs. 252/2005 per il conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare; tali lavoratori vengono comunque iscritti a un fondo pensione secondo i criteri definiti dal Decreto. Albo (delle forme pensionistiche complementari) Elenco ufficiale tenuto dalla COVIP al quale sono iscritte le forme pensionistiche complementari vigilate dalla stessa. L’Albo è consultabile sul sito www.covip.it.

    ANDP (attivo netto destinato alle prestazioni) Patrimonio del Fondo pensione. È dato dalla differenza tra il valore di tutte le attività e il valore di tutte le passività; è diviso in quote e frazioni di quote.

    Anticipazione Erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare specifiche esigenze dell’iscritto. È ammessa: in ogni momento e fino a un massimo del 75 per cento della posizione individuale, per spese sanitarie connesse a gravissimi motivi di salute dell’iscritto, del coniuge e dei figli; decorsi otto anni dall’iscrizione e fino a un massimo del 75 per cento della posizione individuale, per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli; decorsi otto anni dall’iscrizione, per altre esigenze dell’iscritto e fino a un massimo del 30 per cento.

    Benchmark Parametro oggettivo di riferimento che viene utilizzato per verificare i risultati della gestione. È composto da uno o più indicatori finanziari di comune utilizzo individuati coerentemente alla politica di investimento adottata per il fondo/comparto.

    Capitalizzazione individuale Sistema tecnico finanziario in base al quale il montante accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto costituisce la base per il pagamento della prestazione pensionistica.

    Comparti garantiti Comparti che prevedono la restituzione del capitale versato o la corresponsione di un rendimento minimo. I comparti destinatari del TFR conferito con modalità tacite devono caratterizzarsi per la presenza almeno della garanzia di restituzione del capitale entro un lasso di tempo e/o al verificarsi di determinati eventi e per prevedere una politica di investimento idonea a realizzare con elevata probabilità, in un orizzonte pluriennale, rendimenti pari o superiori al tasso di rivalutazione del TFR (art. 8, comma 9, del Decreto Lgs. 252/2005).

    Conferimento del TFR Destinazione del TFR maturando a una forma pensionistica complementare: Conferimento esplicito – avviene in base a una scelta esplicita del lavoratore dipendente e può riguardare tutte le forme di previdenza complementare; Conferimento tacito – avviene qualora il lavoratore non effettui nei termini di legge una scelta esplicita relativamente al conferimento del TFR maturando. In questo caso il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva di riferimento cioè a un fondo negoziale oppure a un fondo pensione aperto individuato in base ad accordi collettivi. In presenza di più forme pensionistiche collettive, salvo diverso accordo aziendale, il TFR viene trasferito a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Qualora non sia possibile individuare il fondo di riferimento con le modalità descritte, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS (Fondinps).

    http://www.covip.it/

  • Nota Informativa – Informazioni sull’andamento della gestione pag. 5 di 8

    Contratti di assicurazione sulla vita Contratti che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (per esempio morte o sopravvivenza ad una certa data). L’art. 2 del Decreto Lgs. 209/2005 definisce la classificazione delle assicurazioni sulla vita per ramo. Nella previdenza complementare assume rilievo il ramo VI (operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa). I fondi pensione preesistenti possono continuare a gestire le proprie attività mediante contratti assicurativi del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), ramo III (assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di fondi interni assicurativi o di quote di OICR – cosiddetti contratti unit linked – ovvero a indici o ad altri valori di riferimento – cosiddetti contratti index linked) e ramo V (operazioni di capitalizzazione). I PIP possono essere attuati mediante contratti di ramo I e di ramo III, questi ultimi unicamente di tipo unit linked.

    Duration

    Durata finanziaria (espressa in anni) di un titolo, calcolata come media aritmetica ponderata delle scadenze

    future dei flussi di cassa generati dalle cedole e dal rimborso finale del titolo. Può essere usata come

    indicatore di rischio in quanto, normalmente, una duration maggiore si accompagna ad una volatilità

    maggiore del titolo.

    Fondi pensione preesistenti Fondi pensione già istituiti alla data del 15 novembre 1992, quando entrò in vigore la legge delega in base alla quale fu poi emanato il Decreto Lgs. 124/1993. Con DM Economia 62/2007 è stata dettata la disciplina per l’adeguamento alla nuova normativa di sistema introdotta dal Decreto Lgs. 252/2005. Sono denominati fondi pensione preesistenti autonomi quelli dotati di soggettività giuridica. Sono denominati fondi pensione preesistenti interni quelli costituiti come poste di bilancio o patrimonio di destinazione delle imprese – banche, imprese di assicurazione e società non finanziarie – presso cui sono occupati i destinatari dei fondi stessi. Il Decreto Lgs. 252/2005 ha trasferito alla COVIP la vigilanza sui fondi interni bancari e assicurativi, in precedenza sottoposti rispettivamente alla supervisione della Banca d’Italia e dell’ISVAP.

    Forme pensionistiche complementari Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per erogare agli iscritti un trattamento previdenziale complementare a quello pubblico. Sono forme pensionistiche “di nuova istituzione” i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i PIP.

    Gestione separata Nelle assicurazioni sulla vita, fondo appositamente creato dall’impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività dell’impresa. Le gestioni separate sono utilizzate nei contratti di ramo I (vedi: Contratti di assicurazione sulla vita); sono caratterizzate da una composizione degli investimenti tipicamente prudenziale. Il rendimento ottenuto dalla gestione separata viene utilizzato per rivalutare le prestazioni previste dal contratto; generalmente viene anche riconosciuta una garanzia di restituzione del capitale versato e/o di un rendimento minimo e il consolidamento annuo dei risultati (ciò significa che i rendimenti realizzati sono definitivamente acquisiti e non possono essere modificati dalle eventuali perdite o dai minori rendimenti degli anni successivi). IOPS (International Organization of Pensions Supervisors) Organismo associativo indipendente, istituito nel 2004, che raccoglie su scala mondiale le autorità di vigilanza sulle forme pensionistiche operanti nei diversi paesi. Compito dello IOPS è di contribuire a migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di vigilanza sui fondi pensione nonché di promuovere la cooperazione fra le autorità di vigilanza. ISC (Indicatore sintetico dei costi) Indicatore che fornisce una rappresentazione immediata dell’incidenza, sulla posizione individuale maturata, dei costi sostenuti dall’aderente durante la fase di accumulo. È calcolato secondo una metodologia definita dalla COVIP in modo analogo per tutte le forme di previdenza complementare di nuova istituzione. In particolare, è dato dalla differenza tra due tassi di rendimento (entrambi al netto del prelievo fiscale): quello relativo a un ipotetico piano di investimento che non prevede costi e il tasso interno di un piano che li considera. L’ISC viene riportato per differenti periodi di permanenza nella forma previdenziale (2, 5, 10 e 35 anni) poiché alcuni costi (costo di iscrizione, spesa annua in cifra fissa o in percentuale sui

  • Nota Informativa – Informazioni sull’andamento della gestione pag. 6 di 8

    versamenti,…) hanno un impatto che diminuisce nel tempo al crescere della posizione individuale maturata. Nel calcolo si fa riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e si ipotizza un tasso di rendimento annuo del 4 per cento. I costi presi in considerazione sono il costo di iscrizione, la spesa annua (in cifra fissa o in percentuale sui versamenti), le commissioni in percentuale sul patrimonio; viene considerato nel calcolo anche il costo per il trasferimento della posizione individuale, tranne per l’indicatore a 35 anni, dove vale l’ipotesi di pensionamento. Rimangono esclusi tutti i costi che presentano carattere di eccezionalità o che sono collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori (ad esempio, i costi legati all’esercizio di prerogative individuali o quelli derivanti dalle commissioni di incentivo eventualmente previste per la gestione finanziaria). Sul sito della COVIP viene pubblicato l’elenco dell’ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP. Iscritti differiti Soggetti che hanno perso i requisiti di partecipazione al fondo, ma hanno maturato il requisito di anzianità previsto per la prestazione pensionistica del fondo stesso, la cui erogazione risulta tuttavia differita al raggiungimento dei requisiti previsti dal regime obbligatorio. Iscritti non versanti Soggetti che non percepiscono la prestazione pensionistica del fondo e hanno una posizione aperta a favore della quale, nell’anno, non sono stati versati né contributi, né il TFR. Monocomparto Fondo pensione che prevede una unica linea o comparto d’investimento. Nota informativa Documento che illustra le caratteristiche e il funzionamento della forma pensionistica. Deve essere predisposto in conformità dello Schema adottato dalla COVIP e in coerenza con lo statuto o con il regolamento della forma. Ne è obbligatoria la consegna gratuita precedentemente all’adesione, unitamente allo statuto o regolamento e, per i PIP, delle condizioni generali di contratto. Occupati La definizione coincide con quella utilizzata dall’ISTAT: persone residenti in Italia, in età lavorativa (15 anni e oltre), che dichiarano di avere un’occupazione oppure di aver effettuato una o più ore di lavoro. Facendo riferimento alla posizione professionale, gli occupati possono essere classificati in dipendenti, se esercitano un lavoro alle dipendenze altrui e percepiscono una retribuzione sotto forma di salario o stipendio, indipendenti, se svolgono un’attività lavorativa assumendo il rischio economico che ne consegue. OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) La voce comprende gli OICVM e gli altri fondi comuni di investimento. OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) La voce comprende i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani ed esteri, e le società di investimento a capitale variabile (SICAV). Paesi dell’area dell’euro Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Paesi dell’OCSE Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. Paesi della UE Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Posizione individuale È la parte dell’attivo netto destinato alle prestazioni di pertinenza del singolo iscritto.

  • Nota Informativa – Informazioni sull’andamento della gestione pag. 7 di 8

    Prestazione pensionistica complementare Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica complementare in presenza dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Può essere erogata in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato); per i “vecchi iscritti” è possibile l’erogazione in capitale dell’intero ammontare. Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale. Progetto esemplificativo Stima della possibile evoluzione della posizione individuale nel periodo di partecipazione alla forma pensionistica e del possibile livello della prestazione complementare spettante al momento del pensionamento. La stima viene compiuta sulla base di alcuni elementi di calcolo predefiniti. Risorse destinate alle prestazioni Corrispondono all’attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) per i fondi negoziali e aperti e per i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica che detengono direttamente le risorse; alle riserve matematiche costituite a favore degli iscritti presso le imprese di assicurazione per i fondi preesistenti gestiti tramite polizze assicurative; ai patrimoni di destinazion