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Fondazioni e Associazioni con Personalità Giuridica di Diritto Privato: Buone prassi per una corretta gestione amministrativa Studio Montanelli Studio Montanelli BERGAMO – 30 NOVEMBRE 2011 dott. Lauro Montanelli – dott. Marco Beolchi

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Fondazioni e Associazioni con Personalità

Giuridica di Diritto Privato: Buone prassi

per una corretta gestione amministrativa

Studio MontanelliStudio Montanelli

BERGAMO – 30 NOVEMBRE 2011

dott. Lauro Montanelli – dott. Marco Beolchi

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Il settore del non profit comprende una vasta gamma di attività,

svolte solitamente da soggetti collettivi (societari, non societari,

associativi, eccetera), aventi finalità diverse rispetto a quella tipica

del mondo dell'impresa) della produzione di profitti.

ENTI NON PROFIT

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L'espressione non profit deriva dal termine anglosassone "not for

profit organization", che indica tutti gli enti che, senza scopo diretto

di lucro, svolgono attività tradizionalmente demandate allo stato

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ENTI NON COMMERCIALI

DEFINIZIONE

Il decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (supplemento ordinarion. 1/L alla G.U. 2 gennaio 1998 n. 1), intitolato Riordino delladisciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioninon lucrative di utilità sociale, nella prima delle due sezioni in cui èsuddiviso provvede alla modifica di norme tributarie relative agli entinon commerciali, mentre nella seconda sezione introduce la nuova

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suddiviso provvede alla modifica di norme tributarie relative agli entinon commerciali, mentre nella seconda sezione introduce la nuovafigura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

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GENERALITA’

L’art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con il d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, per brevità,

ENTI NON COMMERCIALI

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approvato con il d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, per brevità,denominato T.u.i.r.), include tra i soggetti passivi gli enti pubblici e privati,diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbianoper oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

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DEFINIZIONE - TUIR

Il comma 2 dell’art. 73 del T.u.i.r. dispone, poi, che tra gli enti di cui allalettera c) si debbano ricomprendere:

� le persone giuridiche, vale a dire tutti gli enti pubblici e privati, diversidalle società che possano definirsi persone giuridiche;

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dalle società che possano definirsi persone giuridiche;

� le associazioni non riconosciute;

� i consorzi;

� le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi neiconfronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifichi in modounitario e autonomo.

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DEFINIZIONE - TUIR

La configurazione normativa dell’ente non commerciale si fonda,pertanto, sui seguenti tratti caratteristici e concorrenti:

a) l’ente non deve essere una società (neppure una società sempliceovvero una società consortile ovvero una società cooperativa, anche

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ovvero una società consortile ovvero una società cooperativa, anchesociale);

b) non deve avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivitàcommerciali, per l’individuazione delle quali bisogna rifarsi all’art. 55 delT.u.i.r., in quanto, ai sensi del comma 3 di questo, le disposizioni inmateria di imposte sui redditi che fanno riferimento a tale nozione siapplicano, ove non risulti diversamente, a tutte le attività ivi indicate;

c) può essere un ente associativo od istituzionale, pubblico o privato, cono senza personalità giuridica, appartenente a tipi nominati od innominati.

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DEFINIZIONE – TUIR

Alla definizione dei criteri utili ad individuare quando l’esercizio di attivitàcommerciale possa considerarsi oggetto esclusivo o principaledell’ente è dedicato il comma 4 dell’art. 73 del T.u.i.r., riformulatodall’art. 1 del D.lgs. n. 460/1997.

ENTI NON COMMERCIALI

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dall’art. 1 del D.lgs. n. 460/1997.

Esso stabilisce che l'oggetto esclusivo o principale dell'ente èdeterminato in base alla legge, all'atto costitutivo o allostatuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privataautenticata o registrata, provvedendo poi a chiarire che per oggettoprincipale deve intendersi “l’attività essenziale per realizzaredirettamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’attocostitutivo o dallo statuto”.

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Con il comma 5 dell’art. 73 del T.u.i.r., aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. n.460/1997 è stato affermato in maniera più precisa il principio (già contenutonella parte finale del previgente comma 4 del medesimo art. 73) che

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nella parte finale del previgente comma 4 del medesimo art. 73) cheattribuisce rilevanza all’attività effettivamente esercitata solo inmancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme.

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Il fatto che il comma citato colleghi inequivocabilmente laqualificazione dell’ente in via prioritaria alle risultanze dell’attocostitutivo o delle statuto, purché sussistano i prescritti requisiti diforma, non significa però che all’Amministrazione finanziaria siaprecluso di verificare se l'attività esercitata dall’organizzazionesia in contrasto con tali risultanze, giacché altrimenti sarebbero

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sia in contrasto con tali risultanze, giacché altrimenti sarebberolegittimati abusi e create ingiustificate disparità di trattamento.

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Il Codice Civile disciplina i soggetti che perseguono scopi non lucrativi

negli articoli da 12 a 42 del Libro I, titolo II, rubricato “Delle persone

giuridiche” , suddividendo tali enti in:

Associazioni riconosciute e non;

LE FONTI GIURIDICHELE FONTI GIURIDICHE

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� Associazioni riconosciute e non;

� Fondazioni ;

� Comitati .

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Il Codice Civile non fornisce una definizione di associazione, i suoi

caratteri identificativi possono desumersi dalle norme civilistiche che

regolano le associazioni nelle sue diverse forme di:

� Ente Riconosciuto

ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI –– le fonti giuridichele fonti giuridiche

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� Ente Riconosciuto

� Ente non Riconosciuto

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L’ASSOCIAZIONE può essere DEFINITA:

Un’ organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno

ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI

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Un’ organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno

scopo di natura ideale o, comunque, non lucrativa.

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Le Associazioni costituiscono soggetti di diritto forniti di una capacità propria i cui elementi fondamentali sono:

ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI

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Elemento personale

(Pluralità di persone)

Elemento Patrimoniale

(dotazione di un Patrimonio –

fondo comune)

Elemento Teleologico

( Scopo Istituzionale)

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Sono disciplinate dagli articoli da 14 a 35 del Codice civile

ELEMENTI COSTITUTIVI:

ASSOCIAZIONI RiconosciuteASSOCIAZIONI Riconosciute

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le Associazioni nascono dall’accordo tra gli associati; tale accordo si definisce, dalpunto di vista giuridico, contratto di associazione o atto costitutivo e statuto; le

Associazioni riconosciute devono essere costituite con atto pubblico;

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ELEMENTI OBBLIGATORI

Lo Statuto (che disciplina i rapporti associativi e garantisce il funzionamento dell’associazione) e l’atto costitutivo devono obbligatoriamente contenere:

� La denominazione dell’ente;

ASSOCIAZIONI RiconosciuteASSOCIAZIONI Riconosciute

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� L’indicazione dello scopo sociale;

� Il patrimonio;

� La sede;

� Le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione;

� I diritti e gli obblighi degli associati;

� Le condizioni di ammissione degli associati.

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ELEMENTI FACOLTATIVI

� Le clausole relative all’estinzione dell’associazione;

ASSOCIAZIONI RiconosciuteASSOCIAZIONI Riconosciute

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� Le prescrizioni relative alla devoluzione del patrimonio;

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ASPETTI PATRIMONIALI

Il Patrimonio dell’Associazione è formato dai conferimenti effettuati dai singoliassociati che si impegnano limitatamente alla quota associativa a far si che l’ente

possa raggiungere il proprio scopo.

ASSOCIAZIONI RiconosciuteASSOCIAZIONI Riconosciute

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L’esistenza di un patrimonio è condizione necessaria ed indispensabile per

ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

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ASPETTI PATRIMONIALI

L’ottenimento della personalità giuridica fa sì che l’associazione acquisisca:

� Autonomia patrimoniale perfetta;� La limitazione della responsabilità degli amministratori.

ASSOCIAZIONI RiconosciuteASSOCIAZIONI Riconosciute

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Gli amministratori non saranno più solidalmente responsabili nel caso che dalla loro azione derivino delle conseguenze dannose in capo a terzi con i quali l’associazione stessa abbia stretto rapporti contrattuali.

Unico responsabile dal punto di vista del risarcimento del danno sarà solo l’associazione, in quanto persona giuridica riconosciuta.

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EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO

Viene a crearsi una netta e precisa divisione tra il patrimonio dell’associazione equello di ogni singolo associato

ASSOCIAZIONI RiconosciuteASSOCIAZIONI Riconosciute

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Delle obbligazioni assunte per il raggiungimento degli scopi risponde soltantol’ente non commerciale con il proprio patrimonio; i terzi possono agire solo neiconfronti dell’associazione e non nei confronti dei singoli associati;

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FONDAZIONI

COSA E’ UNA FONDAZIONE

In base alla definizione coniata dall'European Foundation Centre di Bruxelles, unafondazione è un ente privato senza finalità di lucro con una propria sorgente direddito che deriva normalmente - anzi, in Italia, necessariamente - da unPATRIMONIO.

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Questo ente, dotato di una propria ORGANIZZAZIONE e di propri ORGANI DIGOVERNO, usa le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali,religiosi, sociali o altri SCOPI DI PUBBLICA UTILITA’, sia sostenendo personeed enti (fondazione di erogazione), sia organizzando e gestendo direttamente isuoi programmi (fondazione operativa).

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ASPETTI COSTITUTIVI

Una fondazione è costituita da un fondatore - anche più personecongiuntamente ovvero una persona giuridica - tramite un atto pubblico o unadisposizione testamentaria; la COSTITUZIONE dell'ente deve essere sancita daun notaio tramite l'atto di fondazione, mentre per poter operare necessita di un

FONDAZIONI

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un notaio tramite l'atto di fondazione, mentre per poter operare necessita di unRICONOSCIMENTO GIURIDICO che sottopone tutti gli atti della fondazione alcontrollo di legittimità di un'apposita autorità vigilante (art. 12 e seguenti delCodice Civile).

Le principali norme organizzative per il corretto funzionamento dell'ente sonoraccolte nello STATUTO, che costituisce parte integrante dell'atto difondazione.

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ASPETTI COSTITUTIVI

La costituzione della fondazione si compone di:

� Atto costitutivo, in cui il fondatore dichiara di dar vita all’ente, enuncia lo scopo e individua il patrimonio (questi due elementi sono obbligatori);

FONDAZIONI

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scopo e individua il patrimonio (questi due elementi sono obbligatori);

� Uno statuto, in cui si determina l’organizzazione e le modalità di realizzazione dello scopo.

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ELEMENTI OBBLIGATORI

Sono elementi obbligatori dell’atto costitutivo:

� Lo scopo;� Il patrimonio.

FONDAZIONI

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� Il patrimonio.

Lo scopo deve avere il carattere della pubblica utilità; si ritiene che non possa esistere una fondazione che crei vantaggi economici in capo al fondatore

E’ essenziale per la costituzione di una Fondazione l’esistenza di un patrimonio senza il quale non può esistere la fondazione.

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DOVE OPERA LA FONDAZIONE

La zona geografica di intervento ha rilevanza ai fini del tipo di riconoscimentogiuridico e della dimensione del Patrimonio.

Se la fondazione si pone un preciso vincolo statutario in base al quale le attività

FONDAZIONI

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Se la fondazione si pone un preciso vincolo statutario in base al quale le attività

dell'ente devono esaurirsi nell'ambito di una regione - ovvero in una zona

geografica più ristretta - è possibile chiedere il riconoscimento giuridicoregionale, mentre un'attività stabile e continuativa in due o più regioniobbliga sempre una fondazione a richiedere il riconoscimento nazionale.

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PATRIMONIO

Per il riconoscimento regionale, in genere non esiste una soglia minima, solo

alcune regioni hanno fissato un patrimonio minimo, mentre in genere viene

effettuata una valutazione caso per caso tenuto conto degli scopi statutari.

FONDAZIONI

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La Regione Lombardia ha fissato il patrimonio minimo per ottenere il

riconoscimento giuridico € 52.000,00

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ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della fondazione:

� il Consiglio di Amministrazione (o Consiglio Direttivo, o affini), composto da uno o piùamministratori che sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato, è l’organoobbligatoriamente previsto dal Codice Civile; il Consiglio di Amministrazione ha poteri diamministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione;

FONDAZIONI

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amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione;

� il Presidente del Consiglio di Amministrazione che è il legale rappresentante della fondazione;

� il Direttore o Segretario Generale, organo non obbligatorio, ha il compito di attuare i programmideliberati dal Consiglio di Amministrazione;

� il Collegio dei Revisori dei Conti, non obbligatorio, è generalmente composto da tre membri dicui uno è spesso nominato dall’Autorità vigilante ed esercita la vigilanza contabilesull’amministrazione della fondazione;

� il Comitato scientifico, anch’esso non obbligatorio, è generalmente composto da studiosi edesperti nel campo di attività della fondazione.

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RICONOSCIMENTO GIURIDICO

Tutte le competenze relative al riconoscimento della personalità giuridica e al controllo dellefondazioni attive in ambito nazionale sono di competenza delle Prefetture nella cui Provincia èstabilita la sede dell’ente. Solo per alcune fondazioni che operano in campo artistico, ilMinistero per i Beni e le Attività Culturali continuerà a esercitare una funzione attiva, dando unparere preventivo al riconoscimento, dietro richiesta delle Prefetture.

FONDAZIONI

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Il DPR 361/2000 precisa che le Regioni conferiscono la personalità giuridica alle fondazioniche operano nelle materie di competenza regionale (come stabilito dal DPR 616/77) e le cuifinalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione.

La procedura di riconoscimento prende avvio con la domanda del soggetto fondatore o delrappresentate dei soggetti fondatori alla quale devono essere allegati l’atto costitutivo, loStatuto in copia autenticata e la documentazione attestante che la consistenza patrimonialedell’ente è adeguata alla realizzazione dello scopo stabilito.

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CONTROLLI PER I SOGGETTI CON

PERSONALITA’ GIURIDICA

Sia per le associazioni che per le fondazioni il Codice Civile prevede che

l’Autorità Governativa, nella fattispecie la Provincia, eserciti la propria attività

di controllo in ottemperanza a quanto stabilito agli art. 23 e 25 del Libro II del

Codice Civile .

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Codice Civile .

l’autorità governativa assume la funzione surrogativa rispetto a quella

dell’assemblea la quale vigila sull’operato dei consiglieri e ha il potere di

sospendere eventuali “deliberazioni contrarie all’ordine pubblico”.

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CONTROLLI PER I SOGGETTI CON

PERSONALITA’ GIURIDICA

.

“ Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo

o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi

dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai

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terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della

deliberazione medesima. Il Presidente del tribunale o il giudice

istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere,

su istanza di colui che l’ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della

deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di

sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon

costume può essere sospesa anche dall’autorità governativa.”

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CONTROLLI PER I SOGGETTI CON

PERSONALITA’ GIURIDICA

.

“Art. 25 Controllo sull’amministrazione delle fondazioni

L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle

fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei

rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non

possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo,

le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine

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le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine

pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare un

commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità

dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge. L’annullamento della

deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad

atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli

amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate

dall’autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai

liquidatori o dai nuovi amministratori.”

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IL PATRIMONIO

La Regione Lombardia prevede per l’ottenimento della Personalità Giuridica un patrimonio minimo pari :

• A € 52.000 per le Fondazioni e le associazioni non iscritte al registro del Volontariato;

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del Volontariato;

• A € 26.000 per le associazioni iscritte nel registro del Volontariato (L. 266/91)

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VERIFICA SUL PATRIMONIO

Il patrimonio deve essere adeguato rispetto allo scopo perseguito. La

sufficienza e l’adeguatezza del medesimo dovrà essere valutata, non

sulla base di aspettative e previsioni, ma in base all’effettiva

composizione e redditività.

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composizione e redditività.

La verifica dell'adeguatezza patrimoniale, tesa a garantire il

perseguimento degli scopi e i terzi sotto il profilo della responsabilità

civile per le obbligazioni assunte, è svolta dalla Direzione regionale

competente in relazione allo scopo prevalente della personagiuridica, tenendo conto della dotazione accertata al momento

dell'istanza.

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Sistemi di rappresentazione economica,

finanziaria e patrimoniale

Ai fini della verifica del mantenimento del patrimonio di dotazione dell’ente (cd

patrimonio indisponibile) l’ente si deve dotare di sistemi di

rappresentazione degli accadimenti economici finanziari e patrimoniali

Tali accadimenti possono essere analizzati e verificati solo mediante l’utilizzo

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Tali accadimenti possono essere analizzati e verificati solo mediante l’utilizzo

della contabilità cd. Ordinaria

L’utilizzo della contabilità ordinaria appare di fondamentale importanza

per l’ente dotato di Personalità Giuridica in quanto solo per mezzo di

tale metodologia contabile è possibile verificare il mantenimento nel

tempo del Patrimonio o la sua eventuale depauperazione.

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Sistemi di rappresentazione economica,

finanziaria e patrimoniale

Il sistema informativo-contabile acquisisce per gli enti non profit(Enp) un ruolo fondamentale, poiché garantisce a coloro chesupportano l’attività aziendale che le risorse messe adisposizione siano destinate al perseguimento dello scopoistituzionale e contestualmente siano gestite in modo corretto.

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Il bilancio, inteso come insieme di prospetti contabili quantitativie qualitativi dell’Enp finalizzati a fornire una rappresentazionedella posizione finanziario-patrimoniale e il risultato economicodel periodo, rappresenta il principale strumento con il qualel’organizzazione può soddisfare le esigenze conoscitive dei

propri stakeholder.

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Sistemi di rappresentazione economica,

finanziaria e patrimoniale

Il Primo Principio contabile per gli Enti non Profit è stato emanato nel2011 ed ha quale finalità:

la predisposizione di uno strumento generalmente accettato che sia in grado“di conferire ai documenti economico-finanziari di sintesi degli Enp un valoreinformativo e comunicativo ancora superiore a quello già oggi attribuito”

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In termini applicativi, è opportuno evidenziare che i Principi contabilirappresentano disposizioni tecniche gerarchicamente sotto-ordinaterispetto alle norme di legge.

Un bilancio di un Enp può essere dichiarato “conforme ai Principi contabili pergli enti non profit” nel solo caso in cui questo, sia in linea con tutte ledisposizioni emanate dal Tavolo tecnico

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Sistemi di rappresentazione economica,

finanziaria e patrimoniale

ASSUNZIONI CONTABILI:

CONTINUITA’ AZIENDALE

I bilanci degli ENC devono essere redatti in base al presupposto di continuità

aziendale

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COMPETENZA ECONOMICA

Poiché i bilanci redatti per competenza economica risultano i più adatti a

fornire informazioni in merito al reale stato di salute dell’azienda, con

riferimento alla situazione patrimoniale‐finanziaria ed a quella economica il

Principio contabile evidenzia che, pur in assenza di norme cogenti, anche per

gli ENP la stesura dei bilanci deve seguire il principio della competenza

economica.

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Sistemi di rappresentazione economica,

finanziaria e patrimoniale

Nella preparazione del bilancio, occorre tenere in considerazione, con

riferimento agli aspetti valutativi e di informativa, le seguenti finalitàpreminenti:

l’esposizione chiara;

la veridicità;

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la veridicità;

la correttezza;

la ricerca di un elevato livello di responsabilità rispetto al dovere di

rendicontazione (accountability).

Il raggiungimento di tali finalità può prevedere, in casi eccezionali e con

motivazioni debitamente giustificate, una deroga all’applicazione degli specifici

metodi applicativi e, laddove questi siano carenti, dei postulati di bilancio.

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Sistemi di rappresentazione economica,

finanziaria e patrimoniale

ESPOSIZIONE CHIARA

Il principio della chiarezza consiste nel prevedere che l’utilizzatore del bilancio

possa comprendere, senza alcuna ambiguità, la natura e il contenuto delle

poste, nonché le modalità di determinazione quantitativa delle stesse.

VERIDICITÀ

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VERIDICITÀ

Il principio della veridicità mira ad assicurare, per un verso, la completezza

della rappresentazione delle attività e delle operazioni oggetto di valutazione

e, per altro verso, l’individuazione delle valutazioni economiche più confacenti

alla realtà rappresentata, nel rispetto del corpus di regole normativamente

predisposto e della finalità sottostante.

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Sistemi di rappresentazione economica,

finanziaria e patrimoniale

CORRETTEZZA

Il principio della correttezza identifica il rispetto delle regole tecniche che

presiedono alla redazione del bilancio, tenuto conto dell’oggetto economico

della rappresentazione (situazione patrimoniale e finanziaria e risultato della

gestione aziendale): esso si sostanzia nella scelta delle norme contabili

ritenute più idonee a rappresentare tale realtà in conformità alla filosofia legale

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ritenute più idonee a rappresentare tale realtà in conformità alla filosofia legale

e nella comunicazione non fuorviante dei risultati raggiunti, a cui va associata

ogni altra informazione che consenta una rappresentazione corretta di tale

risultato.

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ACCOUNTABILITY

Uno degli obiettivi nella redazione del bilancio delle Enp è quello di contribuire

alla creazione e allo sviluppo di un clima di fiducia all’interno della

collettività/comunità di riferimento.

Per poter raggiungere tale risultato, occorre che l’attività dell’Enp sia

trasparente e coerente con le decisioni intraprese (accountable).

Sistemi di rappresentazione economica,

finanziaria e patrimoniale

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trasparente e coerente con le decisioni intraprese (accountable).

Nella redazione del bilancio, in particolare nella Relazione di missione, l’Enp

deve dare prova della propria attenzione alle regole di responsabilità nei

confronti della collettività di riferimento (responsibility), indicando, laddove utile

ai fini informativi e comunicativi, i livelli di efficacia ed efficienza raggiunti.

Pertanto nel processo di redazione del bilancio deve essere perseguito

l’obiettivo della effettiva esplicazione delle attività poste in essere

dall’organizzazione.

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Sistemi di rappresentazione economica,

finanziaria e patrimoniale

La finalità che deve spingere gli enti con personalità giuridica a dotarsi di

sistemi contabili “complessi” deve essere inoltre condizionata dall’”obbligo

morale” che questi hanno verso i propri portatori di interessi.

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Gli enti si dovrebbero dotare di sistemi di accountability tali da garantire

trasparenza nei confronti dei portatori di interesse (stakeholders)

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E’ l’esigenza di dover rendere conto dei risultati ottenuti nel

caso di utilizzo di risorse non proprie e si sostanzia nel

sistema informativo

Responsabilità verso chi ?

Sistemi di rappresentazione economica,

finanziaria e patrimoniale

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Responsabilità verso chi ?

Tutti i portatori di interesse

“Stakeholders

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Il diritto degli stakeholders ad avere informazioni trasparenti

I soci

Chi sono

Idealistiche (condivisione

Quali relazioni li

legano all’ente

Cosa vogliono

sapere

istituzionale:

Livelli di

trasparenza

Sistemi di rappresentazione economica,

finanziaria e patrimoniale

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I soci

I volontari

I collaboratori retribuiti

I donatori

I finanziatori/i sponsor

Gli utenti

Le famiglie degli utenti

Le amministrazioni

pubbliche

La comunità locale

Le altre organizzazioni con

cui si collabora

Idealistiche (condivisione

degli scopi istituzionali)

Economiche (retribuzioni,

Tfr, oneri sociali)

Interessi monetari

Sociali

Organizzative/gestionali

Fiscali (sia le forme di

imposizione diretta che

indiretta)

istituzionale:

orientamento alle finalita’ di

utilita’/solidarieta’ sociale

dichiarate e del relativo

livello di soddisfacimento.

gestionale – verifica del

rispetto dei vincoli economici

che impongono a qualsiasi

azienda

- amministrativa – rispetto

dei vincoli legali, della

legittimazione alle

agevolazioni invocate, ecc.;

- Di governo – adeguatezza

alle dimensioni dell’ente.

Garantire gestione efficace,

efficiente e trasparente

Informazioni

sull’attività

svolta

Informazioni di

tipo gestionale

Informazioni di

tipo contabile

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Il RENDERE CONTO E’………..

DOVERE OBBLIGO

♦ Giuridico. Si discute

se l’erogazione di ♦ Rafforza l’immagine e

OPPORTUNITA’

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finanziaria e patrimoniale

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Morale nei confronti dei

sostenitori. E’ parte

integrante del

“contratto di fiducia”

con i donatori

se l’erogazione di

modico valore

configuri una

“donazione modale”,

utilizzo della somma

per un determinato

motivo

♦ Fiscale: diverse

norme impongono

l’obbligo di

rendicontazione

♦ Rafforza l’immagine e

il grado di percezione

positiva dell’ente;

♦ Può rappresentare

uno strumento di

comunicazione

sociale;

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La norma

civilisticaLe leggi speciali

L’obbligo del bilancio

è previsto dal codice

Le deroghe contenute

nella disciplina delle

leggi speciali

ribadiscono al più

Gli ENC sono tenuti alla

redazione di un bilancio

consuntivo per l’attività

complessivamente

La normativa

fiscale

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civile solo per le

associazioni

riconosciute ma solo

in termini

d’approvazione

annuale

ribadiscono al più

l’obbligo

d’approvazione ed

un contenuto

minimale che

tuttavia non

privilegia gli aspetti

qualitativi circa il

grado di

raggiungimento

della finalità

istituzionale

complessivamente

realizzata per evidenziare la

situazione economica,

finanziaria e patrimoniale

dell’ente (D.Lgs460/97.

Sono tenuti ad allegare una

relazione circa l’impiego dei

proventi (istituzionali e

commerciali). (D.M 25/5/95,

C.M. 152/1992, C.M

124/1998, Art.148 Tuir)

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� Art. 20 cc, primo comma: “L’assemblea degli associati

deve essere convocata dagli amministratori almeno una

volta l’anno per l’approvazione

del bilancio”

� Art. 1713 cc, : Gli amministratori devono rendicontare

in merito al proprio operato”

Norme civilistiche e leggi speciali

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in merito al proprio operato”

� obblighi contabili e di bilancio sono previsti dalle leggi speciali:

�ONG: legge 49/1987;

�ODV: legge 11/8/1991;

�ASD: legge 398/91; Società sport.dilett: 289/2002;

�Fondazioni liriche: D.Lgs 367/1996;

�ONLUS: D.Lgs 460/97;

�APS: legge 383/2000

�Cooperative sociali: legge 381/91;

�Impresa sociale: D.Lgs 155/2006.

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PRINCIPI GENERALI DI BILANCIO

I principi generali di bilancio o postulati sono individuabili essenzialmente in:

comprensibilità;

imparzialità (neutralità);

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significatività;

prudenza;

prevalenza della sostanza sulla forma;

comparabilità e coerenza;

verificabilità dell’informazione;

annualità;

principio del costo.

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Gli schemi di bilancio: la rappresentazione qualitativa-quantitativa

• Nella presentazione dei risultati gli aspetti qualitativi sono forse l’aspetto più importante

ed è per questo che molti enti non profit tendono a fare un bilancio sociale che integrala rendicontazione quantitativa per esprimere anche in termini qualitativi quello che

essa non è in grado di offrire.

•La rappresentazione degli aspetti quantitativi genera ancora dubbi e perplessità.

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•La rappresentazione degli aspetti quantitativi genera ancora dubbi e perplessità.

Molti enti erroneamente usano il bilancio delle imprese che predilige le informazioni

quantitativo-monetarie, altri modelli ibridi e liberi, altri ancora s’ispirano alle

raccomandazioni degli Ordini professionali.

• Al fine di rispondere all'esigenza degli enti del Terzo Settore di dotarsi di sistemi di

rendicontazione ad hoc che tengano conto, da una parte, della necessità di perseguire

l'economicità della gestione, oltreché l'efficacia e l'efficienza della stessa e, dall'altra parte,

delle caratteristiche che differenziano tali enti dalle società commerciali, l’Agenzia per leONLUS ha recentemente presentato “Le Linee guida e schemi per la redazione deiBilanci di Esercizio degli Enti Non Profit”.

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Le Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio

degli Enti Non Profit

I documenti di bilancio illustrati dalle linee guide e che costituiscono nel loro

complesso il bilancio di esercizio sono:

�Lo Stato Patrimoniale;

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�Lo Stato Patrimoniale;

�Il Rendiconto gestionale;�La Nota Integrativa;

�La Relazione di missione.

Gli enti di maggiori dimensione potranno integrare il Rendiconto gestionale con

adeguati Conti Economici gestionali atti a rappresentare la dinamica dei costi e ricavi

delle attività tipiche.

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Le Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio

degli Enti Non Profit

Gli enti gestiti in forma societaria, quali le cooperative e le imprese sociali, potranno

riclassificare le informazioni ed i dati secondo gli schemi proposti.

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Gli enti di minore dimensione, almeno per quanto attiene le entrate, con proventie ricavi inferiori ai 100.000,00 potranno optare in luogo dei documenti di cui ai

punti 1 e 2, per un rendiconto finanziario predisposto con i criteri dei cassa e non di

competenza.

ATTENZIONE ! : quanto sopra riportato non si può applicare agli Enti con

Personalità Giuridica in quanto si deve sempre monitorare il mantenimento del

Patrimonio

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Il Rendiconto gestionale

l'attività di rendicontazione negli enti non profit ha, come scopo principale, quello di informare i terzi

sull'attività posta in essere dall'azienda nell'adempimento della missione istituzionale ed ha, come oggetto, le

modalità attraverso le quali l'ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività.

Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le quali le

risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette “aree gestionali”. Le

aree gestionali dell'azienda non profit individuate sono:

• attività tipica o di istituto. Si tratta dell'attività istituzionale svolta dall'azienda non profit seguendo le

indicazioni previste dallo statuto;

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indicazioni previste dallo statuto;

• attività promozionale e di raccolta fondi. Si tratta di attività svolte dall'azienda, nel tentativo di ottenere

contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività

funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

• attività accessoria. Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare rispetto alla stessa

in quanto in grado di garantire all'ente non profit risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo

statuto;

• attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria

strumentali all'attività di istituto;

• attività di natura straordinaria. Si tratta di attività straordinarie strumentali all'attività di istituto;

• attività di supporto generale. Si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'azienda che garantisce

il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire.

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ONERI

1) Oneri da attività tipiche

1.1) Acquisti

1.2) Servizi

1.3) Godimento beni di terzi

1.4) Personale

1.5) Ammortamenti

PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

1.1) Da contributi su progetti

1.2) Da contratti con enti pubblici

1.3) Da soci ed associati

1.4) Da non soci

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1.5) Ammortamenti

1.6) Oneri diversi di gestione

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

2.1) Raccolta 1

2.2) Raccolta 2

2.3) Raccolta 3

2.4) Attività ordinaria di promozione

3) Oneri da attività accessorie

3.1) Acquisti

3.2) Servizi

3.3) Godimento beni di terzi

3.4) Personale

3.5) Ammortamenti

3.6) Oneri diversi di gestione

1.4) Da non soci

1.5) Altri proventi e ricavi

2) Proventi da raccolta fondi

2.1) Raccolta 1

2.2) Raccolta 2

2.3) Raccolta 3

2.4) Altri

3) Proventi e ricavi da attività accessorie

3.1) Da gestioni commerciali accessorie

3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Da soci ed associati

3.4) Da non soci

3.5) Altri proventi e ricavi

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Lo schema di rendiconto gestionale

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari

4.2) Su prestiti

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Da rapporti bancari

4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

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4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

6) Oneri di supporto generale

6.1) Acquisti

6.2) Servizi

6.3) Godimento beni di terzi

6.4) Personale

6.5) Ammortamenti

6.6) Altri oneri

Risultato gestionale positivo

4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Proventi straordinari

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

Risultato gestionale negativo

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Sistemi di rappresentazione economica,

finanziaria e patrimoniale

Lo schema di rendiconto patrimoniale

Ricalcando lo schema di Stato Patrimoniale previsto dall’art. 2424 del codice

civile, con alcune modifiche e aggiustamenti, le linee guida individuano quali

poste del Patrimonio Netto:

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-il fondo di dotazione iniziale;

-il patrimonio libero che è costituito dal risultato gestionale dell'esercizio in

corso e dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché dalle riserve

statutarie libere;

-il patrimonio vincolato che è composto da fondi vincolati per scelte operate

da terzi donatori o dagli Organi istituzionali e dalle riserve statutarie vincolate.

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Sistemi di rappresentazione economica,

finanziaria e patrimonialeLo schema di rendiconto patrimoniale

Elementi dell’attivo:immobilizzazioni immateriali;

immobilizzazioni materiali;

immobilizzazioni finanziarie;

attivo circolante

(Rimanenze, crediti, banche, partecipazioni,

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(Rimanenze, crediti, banche, partecipazioni,

Depositi liquidi, ratei e risconti)

Totale Attivo

Elementi del PassivoFondo di dotazione dell’ente;

Patrimonio vincolato;

Patrimonio Libero;

Totale Patrimonio Netto

Fondi Rischi ed Oneri;

TFR;

Debiti;

Ratei e Risconti;

Totale Passivo

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La relazione di missione

La Relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per

garantire un'adeguata rendicontazione sull'operato dell'ente e sui risultati ottenuti, con una

prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale. La Relazione di

missione deve fornire informazioni rispetto a tre ambiti principali:

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• missione e identità dell'ente;

• attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione;

• attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività

di raccolta fondi e di promozione istituzionale).

Per ciascuno degli ambiti sopra menzionati si può procedere ad una più o meno dettagliata

rendicontazione in relazione alle dimensioni dell'ente.

Missione

dell’ente

Attività

istituzionali

Attività

strumentali

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La relazione di missione: indicazioni di carattere generale

In particolare, devono essere puntualmente individuate:

• le finalità istituzionali, che esprimono la ragion d'essere dell'ente in termini sia di

“problemi” che questo vorrebbe contribuire a risolvere o affrontare, sia di cambiamenti che

vorrebbe determinare attraverso la svolgimento delle sue attività;

• il sistema di valori e di principi che qualifica le finalità e, unitamente a queste, orienta le

scelte strategiche ed i comportamenti operativi dei membri dell'ente;

• le principali tipologie di attività attraverso le quali l'ente intende perseguire le finalità

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• le principali tipologie di attività attraverso le quali l'ente intende perseguire le finalità

istituzionali, coerentemente con il sistema di valori e principi.

Nell'esplicitare la missione dovrebbero inoltre essere messi in rilievo:

• i soggetti primariamente interessati all'operato dell'ente (stakeholder);

• l'ambito territoriale di riferimento per l'ente;

• le caratteristiche distintive dell'ente, rispetto ad altri che svolgono attività analoghe.

La rendicontazione sull'identità dell'organizzazione deve essere integrata da

informazioni su:

• compagine sociale, precisandone consistenza e composizione;

• sistema di governo e controllo, illustrando l'articolazione, la responsabilità e la

composizione degli organi e le regole che determinano il funzionamento; quando rilevante

rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità

interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente;

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La relazione di missione: indicazioni di carattere generale

• risorse umane, precisando consistenza e composizione in relazione alle diverse tipologie

(personale retribuito, volontari, giovani in servizio civile, ecc.).

La rendicontazione sulle attività istituzionali, volte a perseguire in via diretta la

missione, deve essere articolata per “macro-aree di intervento”. Con tale termine si

intende un insieme di attività istituzionali aggregate sulla base di criteri di rilevanza rispetto

alla missione dell'ente e di comprensione da parte degli stakeholder interessati ai risultati

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alla missione dell'ente e di comprensione da parte degli stakeholder interessati ai risultati

sociali raggiunti.

Per ogni macro-area devono essere descritte le diverse attività realizzate, prendendo in

esame, in modo tra loro coordinato, i seguenti elementi:

• bisogni rispetto ai quali l'ente è intervenuto e soggetti destinatari;

• obiettivi, strategie, programmi di intervento;

• risultati raggiunti, in termini di quantità e qualità delle realizzazioni prodotte (outcome) e,

per quanto possibile, una corretta misurazione, degli effetti determinati rispetto ai bisogni

identificati.

Sulla base di tali elementi si dovrebbe condurre un'analisi che metta in evidenza anche

eventuali criticità di:

• efficacia, intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e di soddisfare i

bisogni e le aspettative dei soggetti cui è indirizzata l'azione