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FISCALE

AGOSTO/2010

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Studi di Settore 2010

PREMESSA

Continuiamo in questo numero la trattazione delle problematiche attinenti gli Studi di Settore.

INDICATORI DI NORMALITÀ

L’art. 10-bis, comma 2, Legge n. 146/1998, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma

13, Legge n. 296/2006, la Finanziaria 2007, prevede l’applicazione di una serie di indicatori di

normalità economica.

Tali indicatori hanno lo scopo di “scovare” quei comportamenti anomali del contribuente che sia

influenti sul risultato economico.

Infatti, questi indicatori funzionano nel seguente modo:

• scovano il comportamento anomalo del contribuente;

• attribuiscono a tale anomalia un certo importo volto a normalizzare la situazione economica.

Sostanzialmente il contribuente non normale si vedrà sommato al ricavo minimo ed a quello

puntuale un importo che potremo definire “l’acquisto della normalità”.

Soggetti

Sono soggetti a questo indicatore tutti gli Studi considerati in evoluzione dal 2007. Per costoro il

livello di adeguamento è il ricavo puntuale calcolato da Gerico CHE TIENE CONTO DELL’EVENTUALE

INCOERENZA rispetto agli indicatori di normalità individuati per ogni singolo Studio di Settore.

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Studi in evoluzione per IMPRESE

Per gli Studi in evoluzione nel 2007 gli indicatori che vengono calcolati sono i seguenti:

• incidenza dei costi di disponibilità (ammortamenti e leasing) dei beni strumentali mobili

rispetto al valore storico degli stessi;

• rotazione del magazzino o durata delle scorte;

• incidenza dei costi residuali (che non entrano in regressione) rispetto ai ricavi stimati da

GERICO.

Come si può notare, vi è un indicatore particolare che l’Agenzia delle Entrate ha individuato per

contrastare la diffusa abitudine di “spostare” dei componenti negativi dai righi influenti sul calcolo

della congruità (es. F14, F15, F16, F17 del questionario) su righi non influenti su tale calcolo come

il rigo F23.

L’operazione risultava interessante in quanto, a fronte di tale spostamento, il contribuente poteva

raggiungere la congruità ed in tal modo rientrare più difficilmente nelle liste selettive di

accertamento.

Che cosa succede con questo indicatore? Se i costi residuali dichiarati dal contribuente risultano

superiori al valore massimo ammissibile individuato dall’Agenzia delle Entrate, la parte di costi

eccedente tale valore viene moltiplicata per il relativo coefficiente e produce una quota di ricavi

che si sommano a quello puntuale ed a quello minimo. Se il contribuente vuole acquistare la totale

congruità, dovrà adeguare i propri ricavi, e di conseguenza il reddito, a tale importo, acquistando

così anche la normalità economica.

Si deve, però, osservare che nel rigo F23 si dovrà inserire anche l’agevolazione Tremonti-ter. Ecco

che tale elemento, che non risulta essere una manipolazione dei dati contabili, finisce con il

generare una anormalità che in realtà non esiste. Tale situazione dovrà interessare le note

telematiche di GERICO, nelle quali si indicherà che la non congruità è inficiata dall’agevolazione

goduta.

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È doveroso poi ricordare che gli indicatori di normalità economica hanno un effetto “a cascata”: il

maggior ricavo risultante dal primo e dal secondo indicatore avrà effetto sul terzo indicatore

riguardante i costi residuali.

Indicatori di normalità per i professionisti

Per gli Studi di Settore oggetto di evoluzione nel 2007, gli indicatori applicabili ai professionisti

sono:

• costi di disponibilità dei beni strumentali raffrontati al valore storico degli stessi;

• rendimento orario.

Indicatori di normalità Studi in evoluzione 2008

Comparto IMPRESE

Per le imprese, gli indicatori di normalità degli Studi interessati da evoluzione nel 2008 sono i

seguenti:

• incidenza dell’ammortamento dei beni mobili strumentali in rapporto al valore storico dei beni

mobili strumentali;

• incidenza dei canoni di leasing dei beni mobili strumentali sul valore storico dei beni mobili

strumentali;

• incidenza dei canoni di locazione NON finanziaria dei beni mobili strumentali sul valore storico

degli stessi beni mobili strumentali;

• durata delle scorte;

• incidenza del costo del venduto e di produzione dei servizi;

• incidenza dei costi residuali rispetto ai ricavi.

Comparto PROFESSIONISTI

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Gli indicatori di normalità degli Studi in evoluzione dal 2009 per i lavoratori autonomi riguardano:

• rendimento orario;

• incidenza dei costi residuali rispetto ai compensi;

• incidenza altri componenti negativi rispetto ai compensi;

• incidenza dell’ammortamento dei beni mobili strumentali sul valore storico dei beni mobili

strumentali.

Nota bene:

• tali indicatori variano da Studio a Studio;

• in alcuni Studi non è previsto alcun indicatore.

CORRETTIVI 2010

Con il D.M. 20.05.2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.05.2010, n. 123, sono individuati i

correttivi da applicare agli Studi di Settore al fine di non penalizzare i contribuenti che hanno

risentito della crisi economica nel 2009.

Interventi sull’analisi della normalità economica

Questo correttivo è rivolto ai contribuenti che hanno sofferto di una contrazione dei ricavi nel 2009

rispetto al 2008. Tali soggetti, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, potrebbero

vedersi aumentare le giacenze del magazzino per effetto della contrazione delle vendite. Il

correttivo, quindi, interessa l’indicatore “durata delle scorte”.

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In buona sostanza, esso interviene sulla soglia massima di normalità economica che, in presenza di

contrazione dei ricavi, viene aumentata in modo da tener conto dell’incremento delle rimanenze

finali riconducibile alla crisi.

Se, malgrado l’ampliamento della soglia di normalità, il contribuente risultasse ancora NON

NORMALE, il maggior costo del venduto viene diminuito dell’incremento delle rimanenza finali

riconducibile alla crisi economica. Nel decreto viene riportata la formula di calcolo adottata dal

software GERICO.

Correttivi ai risultati di GERICO

Un secondo intervento è volto a modificare i risultati del software tramite l’introduzione di tre

correttivi:

• specifici per la crisi;

• congiunturali di settore;

• congiunturali individuali.

Tali correttivi si applicano ai soggetti i cui ricavi 2009 sono inferiori ai ricavi puntuali, comprensivi

degli eventuali maggiori ricavi per l’acquisto della “normalità economica” (i maggiori ricavi da

normalità economica sopra descritti).

Questi correttivi si applicano automaticamente, a prescindere dall’analisi della normalità

economica.

Inoltre, ciascun correttivo, applicato secondo la sequenza esposta, può comportare la riduzione dei

risultati di GERICO.

In buona sostanza, funzionano al contrario degli indicatori di normalità. Questi ultimi avevano un

effetto a cascata crescente sul ricavo puntuale. Al contrario, i correttivi hanno in effetto a cascata

in diminuzione del risultato di GERICO.

Vediamo ora con ordine questi correttivi.

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1 – Correttivi specifici per la crisi

I correttivi per la crisi sono stati individuati per particolari settori economici e precisamente:

• TG91U – agenti, mediatori e periti assicurativi, promotori ed agenti finanziari e mediatori

creditizi

Viene applicato un correttivo alla variabile “dimensione del portafoglio prodotti” per lo spostamento

dal risparmio gestito a quello amministrato (meno redditizio).

• UM04U – farmacie

Viene applicato un correttivo per ogni cluster (vedi tabella D.M.) ai ricavi per effetto della

liberalizzazione dei medicinali.

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I valori di tali coefficienti sono stati determinati sulla base dell’analisi, per ogni cluster,

dell’incidenza degli sconti praticati nel 2007 con riferimento alla vendita di medicinali non soggetti

a prescrizione medica (SOP e automedicazione/OTC) rispetto ai relativi ricavi dichiarati.

• Professionisti: TK29U – geologi; UK01U – notai; UK02U – ingegneri; UK06U – revisori e

consulenti tributari; UK17U – periti industriali; UK23U – servizi ingegneria integrata; UK24U –

agrotecnici e periti agrari; UK25U – agronomi; VK03U – geometri; VK04U – avvocati; VK05U

– commercialisti e consulenti del lavoro; VK18U – architetti

Il correttivo riduce i compensi di una percentuale inversamente proporzionale agli incarichi iniziati

e conclusi nell’anno.

• VK21U – odontoiatri

Il correttivo riduce i compensi di una proporzione fra il totale delle prestazioni e quelle fatte a

tariffa ridotta in aderenza al progetto “odontoiatria sociale”.

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• UG44U – alberghi ed affittacamere

Il correttivo riduce i ricavi con riferimento alla variabile “altri costi per servizi” ed utilizza la stessa

riduzione del correttivo non automatico per il 2007 e 2008.

• UG68U – trasporto merci su strada

Questo correttivo interviene su 3 elementi:

– credito d’imposta per caro petrolio;

– il familiare che svolge mansioni di segreteria;

– la riduzione dei ricavi.

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2 – Correttivi congiunturali di settore

Questa seconda categoria di correttivi è prevista per 147 dei 206 Studi di Settore. Gli interventi

sono riepilogati nella tabella “2.A” allegata al D.M. 20.05.2010.

Una particolarità la si trova nello Studio di Settore “UG69U – costruzioni”. Infatti, è il primo Studio

a carattere “federale”. Infatti, nella tabella “2.B” si trovano i correttivi “federali” che, come si può

notare nella tabella allegata al D.M. sopra citato li espone suddivisi per cluster e soprattutto per

Regione. Il risultato è che questo Studio di Settore racchiude 408 cluster regionali.

3 – Correttivi congiunturali INDIVIDUALI

Questi correttivi sono previsti per tutti i 206 Studi di Settore e sono contenuti nelle seguenti tabelle

allegate al Decreto Ministeriale:

• tabella “2.C”, relativa al coefficienti strutturali;

• tabella “2.D”, relativa ai coefficienti congiunturali territoriali.

Non normalità economica riferibile a singoli indicatori

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che alcune anomalie si possono verificare negli indici di

normalità economica nei seguenti casi specifici:

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• incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali:

– vendita di beni strumentali nel corso dell’anno;

– rilevanza di ammortamenti anticipati e/o accelerati;

– rilevanza di costi per beni in leasing;

– altro (da descrivere in formato libero);

• rotazione del magazzino o durata delle scorte:

– consistenti approvvigionamenti "debitamente documentati" di beni di magazzino,

eseguiti in occasione e/o in prospettiva di più vantaggiose condizioni di mercato

(previsione di aumento dei prezzi di materie e/o campagne sconto promosse dai

fornitori, ecc.);

– significativa riduzione della clientela di riferimento;

– altre situazioni particolari (da descrivere);

• valore aggiunto per addetto:

– ciclo produttivo pluriennale (esempio: l'impresa non ha realizzato la vendita

dell'immobile in corso di costruzione);

– strutturale assenza o minima presenza di fattore lavoro (esempio: piccole immobiliari di

gestione);

– periodo d'imposta inferiore a 12 mesi per il quale non è previsto il ragguaglio del peso

del titolare;

– presenza significativa di apprendisti;

– compensi corrisposti a soci amministratori ed ad amministratori non soci e rilevati in righi

del quadro F del modello Studi di Settore diversi dal rigo F19 (spese per lavoro

dipendente);

– significativa presenza di perdite su crediti commerciali o minusvalenze patrimoniali non

di natura straordinaria;

– numero di giornate retribuite ed esposte nel quadro A del modello Studi di Settore

(desunte dal modello DM10) non corrispondente alle effettive giornate lavorative

(esempio: esistenza documentabile di giornate di maternità, malattia, ecc., con indennità

a carico del datore di lavoro);

– altro (da descrivere);

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• redditività dei beni strumentali:

– ciclo produttivo pluriennale (ad esempio l'impresa che non ha realizzato la vendita

dell'immobile in corso di costruzione);

– investimenti operati in fase di avvio dell'attività che non hanno dato luogo a ricavi;

– utilizzo parziale nel processo produttivo di beni già completamente ammortizzati;

– altro (da descrivere).

In queste fattispecie è utile inserire tali informazioni nelle note telematiche di GERICO, che

rappresentano un pre – contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria.

MARGINALITÀ ECONOMICA E NON NORMALITÀ DEGLI INDICATORI

Nel 2007 l’Agenzia delle Entrate si è resa conto che in alcuni casi il contribuente imprenditore si

poteva trovare in una situazione di marginalità economica che comprometteva la sua congruità,

coerenza o normalità agli indici contenuti in GERICO. Alla luce di ciò ha voluto individuare delle

situazioni standard che il contribuente può segnalare all’Amministrazione all’interno delle note

telematiche di GERICO. Ha pubblicato il comunicato stampa 28.06.2007 nel quale sono riassunti

tali “status” suddividendoli fra situazioni soggettive ed oggettive.

Si riportano le previsioni dell’Agenzia delle Entrate e gli esempi che la stessa fa fatto sulla modalità

di segnalazione di tali situazioni all’interno del software.

Situazioni riferibili a condizioni soggettive del titolare:

• età avanzata del contribuente in relazione al tipo di attività svolta;

• stato di salute del titolare;

• attività residuale giustificabile in presenza di altri redditi, fondiari, di pensione o di lavoro

dipendente;

• altro (da descrivere).

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Situazioni riferibili all’impresa:

• ridotte dimensioni della struttura;

• assenza di investimenti anche se in presenza di attrezzature minimali e/o obsolete;

• assenza di personale dipendente e collaboratori;

• assenza di spese per formazione professionale;

• assenza di spese per promozione dell’attività (pubblicità, propaganda, ecc.);

• impossibilità di sostenere spese per acquisizione di servizi;

• debole competitività dei prodotti/servizi erogati;

• altro (da descrivere).

Situazioni riferibili al mercato:

• clientela privata di fascia economicamente debole;

• scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti (esempio: terzisti);

• incapacità/impossibilità di diversificare la clientela;

• ridotta articolazione del processo produttivo;

• situazione di crisi del settore economico di riferimento, con impossibilità di operare una

riconversione;

• altro (da descrivere).

Localizzazione d’impresa:

• area di mercato con basso benessere e scarso potenziale di sviluppo economico;

• scarsa presenza di infrastrutture, ecc.;

• situazione d’impedimento al normale svolgimento dell’attività (ridotta accessibilità al luogo di

esercizio dell’attività o altro. Esempio: strada parzialmente accessibile causa lavori pubblici);

• altro (da descrivere).

ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI O SPECIFICHE CHE POSSONO RENDERE NON ATTENDIBILI LE

RISULTANZE DELL’APPLICAZIONE DEGLI STUDI

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Descrizione, in formato libero, delle condizioni particolari o delle specifiche situazioni che hanno

connotato l’esercizio di impresa, ad esempio:

• non normale revisione al ribasso dei prezzi di vendita imposta dalla concorrenza;

• lavori pubblici che hanno ridotto l’accessibilità al luogo di esercizio dell’attività;

• delocalizzazione delle attività produttive da parte del committente, ecc.

In questo ambito sono comprese tutte le condizioni particolari e le specifiche situazioni

giustificative degli scostamenti dalle risultanze del singolo Studio di Settore, previste dalla prassi

amministrativa.

Esempi di compilazione

Esempio n. 1

Con riferimento alla condizione di non normalità, nel caso si ritenga non applicabile l’indicatore

“incidenza dei costi di disponibilità di beni mobili strumentali” la sintassi da utilizzare nel campo

“annotazioni” potrebbe essere la seguente: “non normalità economica riferibile a singoli indicatori”.

Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali:

• vendita, nel corso dell'anno, di beni strumentali per un ammontare di euro 125.000;

• prevalenza dei costi per canoni di leasing (leasing triennale sull’autogru, del valore di euro

180.000).

Esempio n. 2

Sempre in tema di condizione di non normalità, nel caso si ritenga non applicabile l’indicatore

“valore aggiunto per addetto”, in quanto il numero di giornate retribuite è diverso da quello delle

giornate lavorate, a causa di assenza per malattia, la sintassi da utilizzare nel campo “annotazioni”

potrebbe essere la seguente: “non normalità economica riferibile a singoli indicatori”.

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Valore aggiunto per addetto:

• assenza per malattia di un dipendente per sei mesi, con indennità a carico dell’azienda.

Esempio n. 3

Con riferimento alla “marginalità economica”, nel caso di situazioni soggettive riferibili al titolare,

alla struttura di impresa ed al mercato di riferimento, la sintassi da utilizzare nel campo

“annotazioni” potrebbe essere la seguente: “marginalità economica”.

Situazione riferibile a condizioni soggettive del titolare:

• stato di salute precario (oltre tre mesi di inattività per malattia nel corso dell’anno).

Situazione riferibile all’impresa:

• attività svolta in un locale della propria abitazione, utilizzando soltanto una apparecchiatura

vecchia di oltre 10 anni.

Situazioni riferibili al mercato:

• l’impresa chimica, committente quasi esclusivo, sta riducendo progressivamente l’attività.

Esempio n. 4

In altra ipotesi di “marginalità economica”, per situazioni analoghe a quelle dell’esempio

precedenti, la sintassi da utilizzare nel campo “annotazioni” potrebbe essere la seguente:

“marginalità economica”.

Situazione riferibile a condizioni soggettive del titolare:

• pensionato.

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Situazione riferibile all’impresa:

• svolge attività con un unico automezzo di portata non superiore a 35 quintali;

• non si avvale di collaboratori né di dipendenti.

Situazioni riferibili al mercato:

• divieto da parte del consorzio-committente di svolgere attività verso terzi diversi;

• compensi prefissati e di basso importo rispetto al mercato.

Esempio n. 5

Con riguardo ad una situazione specifica di ricarico basso dovuto ad una politica di sconti imposta

dal mercato e ad una condizione temporanea di ostacolo all’esercizio dell’attività la sintassi da

utilizzare nel campo “annotazioni” potrebbe essere la seguente: “altre condizioni particolari o

specifiche che possono rendere non attendibili le risultanze dell’applicazione degli Studi”.

• Sconto del 20% applicato su tutto il venduto per 8 mesi dell’anno, per sostenere la

concorrenza locale (apertura di un supermercato, presenza di centri commerciali, ecc.);

• chiusura al traffico della via in cui è situato l’esercizio commerciale a causa dei lavori per

costruzione della linea del tram.

Esempio n. 6

Con riguardo ad una situazione specifica concernente il trasporto merci la sintassi da utilizzare nel

campo “annotazioni” potrebbe essere la seguente: “altre condizioni particolari o specifiche che

possono rendere non attendibili le risultanze dell’applicazione degli Studi”.

• Autotrasportatore con due automezzi e un collaboratore;

• perdita del committente principale con significativa contrazione dei ricavi;

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• utilizzo degli automezzi, in misura ridotta del 40%, per 10 mesi dell’anno, con possibilità di

documentare il ridotto utilizzo.

FRANCHIGIA ACCERTATIVA

La Finanziaria per il 2007 ha modificato le previsioni dell’art. 10 della Legge n. 146 del 1998,

introducendo il nuovo comma 4-bis.

Tale ultima disposizione prevede che “Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui

all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate

nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi

pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore di cui

all'articolo 62-bis del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici

indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente Legge, qualora l'ammontare delle

attività’ non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei

ricavi o compensi dichiarati”.

La norma prevede cioè che, nei confronti dei contribuenti che risultino “congrui” rispetto alle

risultanze degli Studi di Settore, anche per adeguamento in dichiarazione, l’accertamento di tipo

presuntivo previsto all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n.

600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, possa essere

effettuato solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

• l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, sia

superiore al 40% dell’ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;

• l’ammontare delle attività non dichiarate, sinteticamente determinata, superi, in valore

assoluto, euro 50.000.

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Merita ricordare che la Circolare n. 11/E del 16.02.2007 ha precisato che i due valori di 50 mila

euro e del 40% dei ricavi o compensi dichiarati non costituisce in alcun modo una franchigia.

Conseguentemente, nell’ipotesi in cui l’ammontare accertabile in base alle presunzioni semplici

qualificate sia superiore ai predetti limiti, la rettifica dei ricavi e/o dei compensi sarà effettuata

nella misura complessiva.

La Circolare n. 31/E/2007 propone i seguenti esempi:

La disposizione agevolativa trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti che

risultino congrui alle risultanze derivanti dall’applicazione degli Studi di Settore, anche se approvati

in versione sperimentale o monitorata. Quindi, nei confronti dei soggetti “non congrui”

l’accertamento di tipo presuntivo previsto all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo

periodo, del D.P.R. n. 600/1973, per le imposte dirette, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo

periodo, del D.P.R. n. 633/1972, per l’IVA, può essere comunque effettuato indipendentemente dai

limiti previsti dalla nuova disposizione del comma 4-bis dell’articolo 10 della Legge n. 146/1998.

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Allo stesso modo, il predetto accertamento presuntivo non trova ostacoli con riferimento ai

soggetti nei cui confronti si rendono applicabili i parametri.

Ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, la norma precisa che per attività devono

intendersi i ricavi o compensi indicati al comma 4, lett. a), dell’art. 10 della Legge n. 146/1998, la

quale richiama i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, escluse le lettere c), d) ed e), e compensi di

cui all'articolo 54, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986.

La preclusione non opera, pertanto, qualora le rettifiche basate su presunzioni semplici riguardino

componenti reddituali diversi dai detti ricavi o compensi.

Come già evidenziato, la preclusione di cui al nuovo comma 4-bis dell’art. 10 della Legge n.

146/1998, non riguarda tutti gli accertamenti, bensì esclusivamente quelli fondati sulle modalità di

tipo “presuntivo” previste all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n.

600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972. Ciò comporta

che la limitazione prevista dal comma 4-bis non opera per le rettifiche fondate su disposizioni

diverse da quelle espressamente citate.

Si pensi, ad esempio, degli accertamenti basati sulle presunzioni previste:

• dall’articolo 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’articolo 51, secondo

comma, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972, in materia di rapporti ed operazioni finanziarie;

• dal D.P.R. n. 441/1997 in tema di presunzioni di acquisto o di cessione ai fini IVA.

Con riguardo all’ipotesi di definizione dell’accertamento ai sensi del D.lgs. n. 218/1997, si precisa,

inoltre, che le verifica del superamento dei limiti previsti dall’art. 10, comma 4-bis, va effettuata

con riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi definito e non a quello individuato prima di

procedere al contraddittorio o nell’avviso di accertamento notificato.

Disapplicazione della franchigia

È doveroso altresì ricordare che la preclusione di cui al nuovo comma 4-bis dell’art. 10 della Legge

n. 146/1998, non trova applicazione per i contribuenti nei cui confronti sussistono le condizioni per

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l’irrogazione di sanzioni per omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti per gli Studi di

Settore previste all’art. 1, comma 2-bis, e dall’art. 5, comma 4-bis, del D.lgs. n. 471/1997, e all’art.

32, comma 2-bis, del D.lgs. n. 446/1997.

Quindi, la preclusione opera solo a condizione che le informazioni indicate dal contribuente nei

modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore non

siano viziate da irregolarità tali da rendere applicabili le ulteriori sanzioni introdotte con la

Finanziaria 2007, ai commi da 25 a 27.

A seguito delle modifiche apportate dai commi 25, 26 e 27 dell’art. 1, della Legge Finanziaria per il

2007, all’art. 1 e all’art. 5 del D.lgs. n. 471/1997 e, inoltre, all’art. 32 del D.lgs. n. 446 del 1997, è

stata aumentata del 10% la sanzione pecuniaria applicabile in sede di accertamento, ai fini delle

imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, per le violazioni:

• di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati

rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore;

• di indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli Studi di Settore non sussistenti.

Con l’aumento della sanzione è stato perseguito un duplice obiettivo:

• da un lato scoraggiare i comportamenti, sempre più ricorrenti, di omessa o infedele

indicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli Studi finalizzata a ridurre l’ammontare

dei ricavi stimati dagli Studi medesimi per renderli “congrui” rispetto a quelli dichiarati;

• dall’altro, contrastare adeguatamente le altrettanto ricorrenti situazioni di intenzionale

elusione dell’obbligo di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli Studi

perseguite mediante l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità in realtà

inesistenti.

La predetta maggiorazione del 10% si applica alla sanzione base a condizione che:

• il maggior reddito d’impresa, arte o professione, per le imposte sui redditi;

• la maggiore imposta o la minore imposta detraibile o rimborsabile, per l’imposta sul valore

aggiunto;

• la maggiore base imponibile, per l’imposta sulle attività produttive;

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accertati a seguito della corretta applicazione degli Studi di Settore, eccedano, rispettivamente, il

10% di quanto dichiarato dai contribuenti.

Inoltre, la C.M. n. 31/2007 precisa che, per superare la preclusione in sede di accertamento, non è

necessario che sia intervenuta l’effettiva irrogazione della sanzione, ma piuttosto che risultino

verificati i presupposti oggettivi posti a base della norma sanzionatoria. In tal caso, nelle specifiche

motivazioni dell’atto di accertamento (vedi paragrafo successivo) andrà inclusa anche quella

relative alla sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle citate sanzioni.

ASSEVERAZIONE E ATTESTAZIONE

È prevista la possibilità per il contribuente di vedersi attestare o asseverare, da parte di un

professionista abilitato, l’esistenza delle cause di esclusione o di applicabilità agli Studi di Settore o

dell’esattezza dei dati contenuti nel questionario.

Precisiamo subito la differenza tra asseverazione ed attestazione:

• asseverazione: si attesta esclusivamente la correttezza degli elementi contabili ed

extracontabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore e la loro corrispondenza a

quelli risultanti dalle scritture contabili o da altra idonea documentazione;

• attestazione: si attesta le cause che giustificano la non congruità e la non coerenza.

Vediamo, sinteticamente, di individuare i soggetti che sono titolati al rilascio delle due

certificazioni.

Asseverazione:

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• professionisti abilitati all’invio telematico (lett. a) e b) – art. 3 – comma 3 – D.P.R. n.

322/98): ragionieri e dottori commercialisti, iscritti al ruolo tributi c/o CCIAA;

• responsabili dei CAF imprese.

Attestazione:

• professionisti abilitati all’invio telematico (lett. a) e b) – art. 3 – comma 3 – D.P.R. n.

322/98): ragionieri e dottori commercialisti, iscritti al ruolo tributi c/o CCIAA;

• responsabili dei CAF imprese;

• dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati alla difesa in Commissione

Tributaria.

Soggetti ESCLUSI dall’asseverazione e dall’attestazione sono gli altri abilitati all’invio telematico quali

avvocati, chi esercita abitualmente l’attività di consulenza fiscale, revisori, agronomi, agrotecnici,

periti agrari, dottori forestali.

Sanzioni per asseverazione e attestazione

La Finanziaria 2007 ha previsto che per:

• visto di conformità e asseverazione;

• operazioni richieste in caso di assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta;

• trasmissione telematica delle dichiarazioni;

siano applicabili le sanzioni del D.lgs. n. 472/97: sanzione amministrativa da euro 258 ad euro

2.582.

Esplicitamente non è prevista la sanzione per l’attestatore.

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In caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi l’asseveratore potrà vedersi sospesa la facoltà

di rilascio delle asseverazioni per un periodo fino a 3 anni.

CONCLUSIONI

Il periodo d’imposta 2009 vede alcune novità rispetto al passato. Prima di tutto, possiamo notare

che sono scomparsi gli indicatori di normalità provvisori introdotti dal comma 14, della Legge

Finanziaria 2007. In secondo luogo, per fronteggiare le difficoltà economiche determinate dalla

crisi, sono stati introdotti i “correttivi”.

Ma il contribuente non dovrà mai dimenticare di indicare nelle note telematiche del software

GERICO, tutte le situazioni anomale che lo hanno colpito in tale periodo d’imposta.

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