Fisco e Contabilità n. 43 del 26.11.2014 Leasing in costruendo · Con il contratto di leasing in...
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Fisco & Contabilità La guida pratica contabile
N. 43 26.11.2014
Leasing immobiliare in costruendo Trattamento civilistico, contabile e fiscale
Categoria: Contratti Sottocategoria: Leasing
Con il contratto di leasing in costruendo una parte (locatore) si obbliga a costruire, finanziandone
integralmente il costo, un bene, nel rispetto di quelle che sono le esigenze espresse dalla controparte
(utilizzatore).
L’utilizzatore, con la stipula, assume l’obbligo di versare i canoni periodici nonché il diritto di riscatto, in
modo da poter ottenere la piena proprietà dell’opera una volta che la stessa sia conclusa.
Nella maggior parte dei casi (ma nulla vieta che siano scelte forme alternative), è direttamente
l’utilizzatore che si interfaccia con la società di costruzione, fornendo le specifiche tecniche.
La società di leasing non figurerà pertanto come committente nello specifico contratto di appalto per la
costruzione del bene, che sarà invece stipulato dall’utilizzatrice.
La società di leasing interverrà nel contratto solo al momento del pagamento delle fatture: anche se il
contratto è stato stipulato tra l’utilizzatore e la società di costruzione, quest’ultima emetterà infatti le
fatture direttamente alla società di leasing, la quale provvederà al regolare pagamento previa esibizione
del Sal (stato avanzamento lavori) da parte dell'impresa edile.
Dal punto di vista contabile, il contratto in oggetto può sollevare alcuni dubbi in merito al principio della
competenza economica: si ritiene, a tal proposito, che la competenza dei canoni di leasing decorra dalla
data di consegna del bene, piuttosto che da quella della stipula del contratto.
In merito alla disciplina fiscale, invece, è da rilevare che:
- ai fini della decorrenza del contratto di leasing in costruendo, rileva la data di stipula del
contratto: in altre parole, per poter individuare la disciplina fiscale applicabile si deve far
riferimento alle norme vigenti alla data di stipula del contratto;
- ai fini della durata del contratto di leasing occorre far riferimento alla data di consegna del bene
(se successiva a quella della stipula).
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Premessa Il contratto di leasing immobiliare in costruendo costituisce uno strumento
estremamente interessante, sebbene spesso sottovalutato.
Con il contratto in oggetto, infatti, una parte (locatore) si obbliga a costruire,
finanziandone integralmente il costo, un bene immobile, nel rispetto di quelle
che sono le esigenze espresse dalla controparte (utilizzatore).
L’altra parte (utilizzatore), come nei normali contratti di leasing:
- assume l’obbligo di versare i canoni periodici;
- assume il diritto di riscatto, in modo da poter ottenere la piena proprietà
dell’opera.
In questo contratto si “fondono” pertanto due prestazioni diverse, ovvero, la
fornitura di servizi finanziari e l’esecuzione dei lavori su un immobile.
Tali prestazioni, come è facile comprendere, sono eterogenee e sono
generalmente svolte da soggetti diversi. Ciononostante il contratto rimane
unico.
Utilizzatore
� Obbligo al pagamento dei canoni
� Diritto di riscatto
� Diventa proprietaria del bene al momento del riscatto
Leasing in costruendo
Servizi finanziari Servizi per la costruzione
dell’immobile +
Società di leasing
� Si impegna a costruire un bene nel pieno rispetto delle esigenze della controparte
� Rimane proprietaria del bene per tutta la durata del contratto
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Nella maggior parte dei casi (ma nulla vieta che siano scelte forme alternative),
è direttamente l’utilizzatore che si interfaccia con la società di costruzione,
fornendo le specifiche tecniche.
La società di leasing non figurerà pertanto come committente nello specifico
contratto di appalto, che sarà invece stipulato dall’utilizzatrice.
La società di leasing interverrà nel contratto solo al momento del pagamento
delle fatture: anche se il contratto d’appalto è stato stipulato tra l’utilizzatore e
la società di costruzione, quest’ultima emetterà le fatture direttamente alla
società di leasing, la quale provvederà quindi al regolare pagamento previa
esibizione del Sal (stato avanzamento lavori) da parte dell'impresa edile.
In virtù di quanto appena esposto, rimane sempre in capo all’utilizzatore il
diritto di azione nei confronti della società costruttrice.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile
Sentenza 16 novembre 2007, n. 23794
“Premesso che il caso che ci occupa è inquadrabile nella fattispecie
contrattuale del leasing appalto con effetti traslativi della proprietà, parte
ricorrente che l'utilizzatore ha sempre l'azione diretta, che ciò sia previsto
contrattualmente o meno, nei confronti di colui che fornisce o costruisce l'opus
oggetto della locazione finanziaria, sia essa con o senza effetti traslativi della
proprietà, atteso che l'utilizzatore è l'unico detentore sostanziale dell'interesse
concreto alla corretta esecuzione della fornitura e rimane quindi, l'unico
sostanziale legittimato a resistere a pretese ulteriori rispetto al prezzo pattuito
dall'appaltatore, sempre teso ad avanzare richieste di maggiori compensi,
attraverso la esplicitazione di riservi, alle quali è solo l'utilizzatore destinatario
della obbligazione di pagamento del corrispettivo, che in concreto ha
l'interesse a opporsi.
…Quanto al primo aspetto della controversia si osserva che in caso di leasing
finanziario atteso che con la conclusione del contratto di fornitura viene a
Stipulano in
contratto di leasing
Utilizzatrice Società di
costruzione
Società di leasing
Paga le fatture
Emette le fatture nei confronti
della società di leasing
Contratto
di leasing -
appalto
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realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posizioni
che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza (sicché
ai sensi dell'articolo 1705 c.c., comma 2, il mandante ha diritto di far propri di
fronte ai terzi in via diretta e non in via surrogatoria i diritti di credito sorti in
testa al mandatario, assumendo l'esecuzione dell'affare, a condizione che egli
non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso,
potendo il mandante peraltro esercitare in confronto del terzo le azioni
derivanti dal contratto stipulato dal mandatario volte ad ottenerne
l'adempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento)
l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto
di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto
(Cass. 27 luglio 2006, n. 17145. Sempre nel senso che nell'ambito del contratto
di leasing finanziario è l'utilizzatore che ha la legittimazione a far valere nei
confronti del fornitore le azioni intese all'adempimento del contratto di
fornitura ad al risarcimento del danno da inesatto inadempimento dello stesso,
Cass. 1 ottobre 2004, n. 19657, nonchè Cass. 13 dicembre 2000, n. 15762 e la
fondamentale, Cass. 2 novembre 1998, n. 10926).
Se alla luce della giurisprudenza richiamata sopra, per superare la quale nulla
oppone la sentenza impugnata, nè la difesa del controricorrente che in caso di
leasing finanziario l'utilizzatore è legittimato a far valere nei confronti del
fornitore le azioni intese all'adempimento del contratto di fornitura, deve
concludersi che lo stesso sia, altresì, legittimato a sentire accertare quale sia
l'esatto corrispettivo spettante allo stesso fornitore.
… In accoglimento del proposto ricorso, in conclusione, la sentenza impugnata
deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino
perchè proceda a un nuovo esame della controversia, uniformandosi al
seguente principio di diritto: "nell'ambito del contratto di leasing finanziario
l'utilizzatore è legittimato a agire nei confronti del fornitore per sentire
accertare quale sia l'esatto corrispettivo spettante allo stesso fornitore".
La costruzione di opere
pubbliche
Il contratto di leasing in costruendo ha avuto larghissima diffusione soprattutto
per la costruzione di opere pubbliche.
Appare infatti immediato comprendere come, con questo strumento, la
pubblica amministrazione possa:
- limitare fortemente gli esborsi finanziari iniziali per la costruzione
dell’opera;
- ottenere la garanzia di poter disporre, nei tempi previsti, di un’opera
perfettamente conforme alle proprie esigenze.
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DUE SOLUZIONI A CONFRONTO
La costruzione dell’opera Il leasing in costruendo
La costruzione dell’opera richiede
un notevole esborso finanziario.
Gli esborsi finanziari gravano sulla
controparte, che sarà remunerata in
un lungo periodo grazie alla
corresponsione dei canoni periodici
(nonché, ovviamente, al prezzo di
riscatto)
Sul costruttore gravano eventuali
vizi dell’opera. La consegna
dell’opera potrebbe essere
ritardata da alcuni imprevisti.
Con il contratto di leasing in
costruendo si avrà la certezza di
ottenere un bene perfettamente
conforme alle proprie esigenze, e nei
tempi previsti.
Il bene è consegnato perfettamente
agibile e funzionante.
A questi vantaggi va aggiunto il fatto che il leasing in costruendo, in
determinati casi, non è considerato operazione di indebitamento ed ha quindi
effetti diversi sul bilancio dell’Ente, soprattutto con riferimento al superamento
del Patto di stabilità.
Ovviamente, per poter ricorrere a questa particolare forma contrattuale è
necessario che il bene da costruire sia suscettibile di proprietà privata, e che,
ovviamente, l’Ente disponga della liquidità necessaria non solo per il
pagamento dei canoni ma anche per il riscatto finale.
Aspetti contabili
Con riferimento ai canoni di leasing in costruendo, alcuni dubbi potrebbero
sorgere in merito al corretto comportamento contabile ai fini del rispetto del
principio di competenza economica.1
Si pensi ad un contratto stipulato il 15.01.2013, che preveda la consegna
dell’immobile in data 15.01.2014.
In questo caso, quale data deve considerarsi rilevante al fine del calcolo dei
costi di competenza?
1 In questa sede si tralasciano eventuali aspetti relativi alla contabilità pubblica, nonché alcune problematiche connesse all’applicazione dei principi contabili internazionali
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In generale può ritenersi corretto far decorrere la competenza dei canoni di
leasing dalla data di consegna del bene, in quanto, proprio da quella data,
l’impresa acquisisce effettivamente la disponibilità del bene.
Per tale motivo, i canoni andranno riscontanti fino a quando il bene non entra
nel ciclo produttivo.
Può tuttavia accadere che, prima della consegna del bene sia richiesto alla
società utilizzatrice il pagamento dei soli interessi passivi. In tal caso,
ovviamente, la competenza va individuata avuto riguardo a quelli che sono
effettivamente gli esercizi di maturazione dei compensi stessi.
Nel caso in cui durante l’anno i pagamenti rilevati non coincidano con quelli da
contabilizzare in base al principio di competenza, è necessario riscontare i
canoni (o, alternativamente, rilevare i ratei).
Qualora i canoni imputati siano superiori a quelli di competenza, al 31.12 di
ogni anno sarebbe stato necessario rilevare la seguente scrittura
Risconti attivi
a Canoni di leasing
Se, invece, i canoni imputati sono inferiori a quelli di competenza, è necessario
iscrivere in contabilità un rateo passivo.
COMPETENZA ECONOMICA LEASING
Rileva la data di stipula ?
oppure
Rileva la data di consegna del
bene
LA COMPENTENZA DEI CANONI DI LEASING IN COSTRUENDO
CANONI DI LEASING
Vanno riscontati a decorrere dalla data di consegna dell’opera
CANONI DI PRELOCAZIONE (CORRESPONSIONE DEI SOLI INTERESSI
PASSIVI)
La competenza è legata al periodo di maturazione degli
interessi stessi.
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Canoni di leasing
a Ratei passivi
Con riferimento, invece, alle rilevazioni da effettuare in relazione alla stipula
del contratto di leasing e al pagamento dei singoli canoni di leasing non vi sono
peculiarità rilevanti.
All’atto della stipula del contratto di leasing dovranno essere iscritti tra gli
impegni (conti d’ordine) il totale dei canoni da corrispondere e del prezzo di
riscatto.
Impegni c/beni in leasing
a
Fornitori c/beni in
leasing 1.300
1.300
Successivamente, alla prima scadenza contrattuale, dovremo rilevare la
corresponsione del canone di leasing.
Canoni di leasing (C.E.)
a Debiti vs/fornitori 100
100
Debiti vs/fornitori (SP)
a Banca x c/c (SP) 100
100
Ogni volta che effettueremo il pagamento dovremo stornare i conti d’ordine (i
quali, pertanto, accoglieranno semplicemente i canoni residui da pagare).
Fornitori c/beni in leasing
a
Impegni c/canoni di
leasing 100
100
Al momento del riscatto del bene avverrà il trasferimento di proprietà del bene,
che provvederemo a rilevare in contabilità.
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Immobilizzazioni materiali (SP)
a Debiti vs/ fornitori 100
100
Da questo momento in poi, il bene subirà il normale processo di
ammortamento, e sarà trattato come qualsiasi altro cespite aziendale.
Così come chiarito anche dal nuovo OIC16 è sempre necessario scorporare il
valore del terreno dai fabbricati su cui essi insistono.
Disciplina fiscale
Dal punto di vista fiscale il leasing immobiliare (sia esso finalizzato all’acquisto
o alla costruzione dell’immobile) non può consentire all’impresa indebiti
vantaggi fiscali rispetto alla costruzione dell’immobile in conto proprio o
all’acquisto presso terzi.
Per questo motivo l’art. 102 comma 7 TUIR prevede dei periodi di durata
minima entro i quali possono essere dedotti i canoni di leasing, legati alla
durata dei periodi di ammortamento del bene.
L’articolo in oggetto non trova applicazione per le imprese che adottano i
principi contabili internazionali. In questo caso, infatti, il legislatore ha dato
risalto al principio di derivazione dell’imponibile fiscale dai dati di bilancio.
In considerazione del fatto che i principi contabili internazionali fanno ricorso
al metodo finanziario per la rilevazione contabile, la disciplina fiscale segue
suddetto metodo.
LA DURATA MINIMA
In primo luogo è utile rilevare come la disciplina fiscale dei contratti di leasing
abbia subito nel corso del tempo profonde modifiche, soprattutto con
riferimento alla durata minima richiesta dal Legislatore ai fini delle deducibilità
dei canoni.
Una prima modifica, estremamente rilevante, è intervenuta nel 2012.
Deve infatti essere ricordato che:
�� per i contratti stipulati prima del 29 aprile 2012, il mancato rispetto
della condizione della durata minima del contratto di leasing
determinava l’integrale indeducibilità dei canoni;
�� per i contratti stipulati dopo il 29 aprile 2012, se il canone di leasing ha
durata inferiore al minimo fiscale si determina solo un disallineamento
tra valori di bilancio e valori fiscali.
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Per i contratti stipulati dopo il 29.04.2012 le situazioni che potrebbero
delinearsi sono pertanto le seguenti:
DURATA CONTRATTUALE
= DURATA MINIMA
I canoni sono ordinariamente deducibili
per competenza senza alcun
disallineamento tra valori civili e fiscali. DURATA CONTRATTUALE
> DURATA MINIMA
DURATA CONTRATTUALE
< DURATA MINIMA
I canoni sono deducibili in un arco
temporale maggiore rispetto a quello di
imputazione a conto economico.
Si verifica, dunque, un disallineamento
tra i valori civili e fiscali, con la necessità
di effettuare le corrispondenti variazioni
in sede di dichiarazione dei redditi.
Va comunque ricordato che anche i singoli periodi di durata minima dei
contratti di leasing hanno subito importanti variazioni nel tempo.
Richiamiamo nella tabella che segue le variazioni che sono intervenute in
merito ai beni immobili.
DATA STIPULA CONTRATTO REGOLE DEDUCIBILITA’
PRIMA DEL 03/112/2005 Non inferiore a 8 ANNI
DAL 03/12/2005 AL 31/12/2007
Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario. Il periodo, in ogni caso non deve essere inferiore a 8 anni e superiore a 15 anni.
DAL 01/01/2006 Necessario scorporare l’area di sedime
CONTRATTI ANTE 29.04.2012
Indeducibilità assoluta dei canoni di
leasing
DURATA CONTRATTO DI
LEASING INFERIORE AL
PERIODO MINIMO CONTRATTI POST 29.04.2012
Disallineamento dei valori civilistici e
fiscali
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DAL 01/01/2008 AL 28/04/2012
Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente ordinario. Il periodo, in ogni caso non deve
essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni.
DAL 29/04/2012 AL 31/12/2013
Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente ordinario. Il periodo, in ogni caso non deve
essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni.
(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITÀ SE IL
PERIODO È INFERIORE)
DAL 01/01/2014
Non inferiore a 12 anni (indipendentemente, quindi, dal
settore di attività in cui opera l’impresa)
(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITÀ SE IL
PERIODO È INFERIORE)
Con specifico riferimento ai contratti di leasing in costruendo assume quindi
rilievo la data di stipula del contratto di leasing, con il quale il locatore si
obbliga a consegnare una certa opera.
Sono invece irrilevanti la data di inizio dell’opera o la data di consegna
dell’opera.
ATTENZIONE!
Rileva sempre la data di stipula del contratto di leasing!
?
LA DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI
Il 15.02.2013 ho stipulato un contratto di leasing. Nell’esercizio 2014
posso applicare le norme introdotte dalla Legge di Stabilità 2014?
Devo sempre applicare la disciplina fiscale dettata con
riferimento al periodo in cui il contratto è stato stipulato
NO
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Agenzia delle Entrate - Circolare 13/02/2006 n. 6/E
7.3 Contratto di leasing-appalto su immobili
D. Una società di leasing nel mese di settembre 2005 è divenuta proprietaria di
un'area edificabile e contemporaneamente ha stipulato un contratto di leasing
con una impresa utilizzatrice avente per oggetto un opificio industriale.
L'immobile verrà consegnato alla locataria nel mese di giugno 2006. In questo
caso il contratto rientra nel disposto di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del D.L. n.
203 del 2005?
R. Come stabilito dal comma 2 dell'art. 5-ter del D.L. n. 203 del 2005, le nuove
regole sulla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria su beni immobili si
applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto che reca la predetta norma, vale a dire
ai contratti stipulati dal 4 dicembre 2005, data successiva a quella di entrata in
vigore della legge che ha convertito tale decreto. Ai fini della individuazione
della data di stipula del contratto di locazione finanziaria occorrerà dare
rilievo a quelle vicende giuridiche che consentano di ritenere definitivamente
intervenuto ad una data certa l'accordo di locazione finanziaria. Si ritiene
pertanto che anche nell'ambito del "leasing appalto" rilevi il momento della
stipula del contratto, nel quale viene individuata l'opera che il locatore deve
realizzare e stabilite le condizioni del leasing, restando in tal modo ininfluenti
le vicende relative alla decorrenza del contratto e, pertanto, alla consegna
dell'opera medesima.
DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE AL LEASING IN COSTRUENDO
Data di stipula del contratto di leasing
È rilevante ai fini dell’individuazione della disciplina fiscale
applicabile
Data di inizio dell’opera o data di consegna dell’opera
Sono irrilevanti ai fini dell’individuazione della disciplina fiscale
applicabile
Data di consegna dell’opera finita
È irrilevante ai fini dell’individuazione della disciplina fiscale
applicabile
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Nel caso in cui io abbia stipulato un contratto di leasing in costruendo nel
2013, ma la consegna dell’opera sia avvenuta il 24 novembre 2014, non potrò
applicare le disposizioni previste dalla Legge di stabilità 2014.
Dovrò invece fare riferimento alla precedente disciplina, che richiedeva un
periodo di riferimento non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente ordinario (il periodo, in ogni caso non deve
essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni).
Il caso del leasing appalto appare alquanto complesso perché, se da un lato è
da rilevare che la disciplina deve essere individuata con riferimento alla data di
stipula del contratto, dall’altro è sempre necessario ricordare che la durata
minima va calcolata con riferimento alla data di stipula del contratto, o, se
diversa, alla successiva data di consegna del bene, quando le parti hanno
deciso di far decorrere il pagamento dei canoni.
Alfa Srl ha stipulato un contratto di leasing per la costruzione di un
fabbricato industriale in data 15.01.2013.
L’immobile è stato consegnato il 15.01.2014 e, da questa data, inizia a
decorrere il pagamento dei canoni di leasing.
Il bene potrà essere riscattato (e quindi, si avrà la chiusura del contratto di
leasing), in data 15.01.2029.
LEASING IN COSTRUENDO
LE DATE RILEVANTI
Data di stipula del contratto Data di consegna, dalla quale
inizia a decorrere il pagamento
dei canoni
Indica la disciplina
applicabile
Decorre il periodo di
durata minima
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CONTRATTI STIPULATI
DAL 29/04/2012 AL 31/12/2013
DISCIPLINA APPLICABILE:
Non inferiore a 2/3 del periodo di
ammortamento corrispondente al
coefficiente ordinario.
Il periodo, in ogni caso non deve essere inferiore a 11 anni e superiore
a 18 anni.
In questo caso, per poter determinare la data di decorrenza del contratto
dobbiamo comunque far riferimento alla data di consegna del bene, quando
inizieranno ad essere corrisposti i canoni.
Ipotizziamo che il periodo di ammortamento (stabilito sulla base del
coefficiente ordinario) sia pari a 30 anni.
Il periodo minimo, da un primo calcolo, pare quindi essere pari a 20 anni.
Tuttavia, il periodo minimo non deve essere in ogni caso inferiore a 11 anni e
superiore a 18 anni. Quindi il nostro periodo minimo è pari a 18 anni.
In considerazione del fatto che la durata del nostro ammortamento è pari a 15
anni ci sarà un disallineamento fiscale.
Data stipula
Data consegna e inizio
pagamento canoni
CONTRATTO DI LEASING
ALFA SRL
15.01.2013 15.01.2014
Questa è la data cui dovremo fare riferimento
per individuare la disciplina fiscale applicabile
DURATA DEL CONTRATTO DI LEASING ALFA SRL
DAL 15 GENNAIO 2014
AL 15 GENNAIO 2029
15 ANNI
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Se invece fosse stato possibile applicare la nuova disciplina fiscale introdotta
nel 2014, il periodo minimo sarebbe stato pari a 12 anni, ragion per cui non vi
sarebbe stato alcun disallineamento fiscale.
IL COSTO DELL’AREA
Anche con riferimento ai contratti di leasing in costruendo si deve tenere a
mente che è fiscalmente indeducibile la quota di canone relativa al terreno
sottostante.
Per tale motivo dovremo necessariamente individuare il costo sostenuto dalla
società di leasing per l’acquisizione del terreno, distinguendolo dal costo
fiscalmente rilevante, che è soltanto quello relativo alla costruzione
dell’immobile.
Con la risoluzione n. 211/E del 2007 è stato chiarito che, in questo caso, non
sono applicabili le percentuali forfettarie introdotte dal nostro legislatore, in
quanto rileva il costo effettivo sostenuto per l’acquisto dell’area.
Alfa Srl stipula un contratto di leasing in costruendo.
Viene quindi acquisito un terreno per un valore di 50.000 euro e i costi di
edificazione sono pari a 150.000 euro.
Costo terreno / Costo complessivo (terreno + edificazione) = percentuale di
deducibilità
50.000 / 200.000 = 0,25
I canoni di leasing saranno deducibili nella misura del 25%.
Pertanto, se, ad esempio, Alfa Srl si impegnerà a corrispondere un canone
mensile pari a 100 euro, soltanto 75 euro saranno deducibili, mentre gli altri
25 euro saranno indeducibili.
DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LEASING
Costo sostenuto per l’acquisto dell’area
INDEDUCIBILE
Costo sostenuto per la costruzione dell’opera
DEDUCIBILE
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IMU
L’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 espressamente
chiarisce che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Anche la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipulazione
e per tutta la durata del contratto, a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia il
detentore e non il proprietario, che è sempre la società di leasing.
Per “durata del contratto” di locazione finanziaria deve intendersi il periodo
intercorrente tra la data della stipulazione e la data di riconsegna del bene al
locatore, comprovata dal verbale di consegna (previsione non estensibile
all’Imu).
Qualora il fabbricato sia "da costruire o in corso di costruzione" si applicano le
regole delle aree fabbricabili.
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SOGGETTO PASSIVO IMU
LOCATARIO
A decorrere dalla data di stipula del
contratto