Fisco e Contabilità n. 43 del 26.11.2014 Leasing in costruendo · Con il contratto di leasing in...

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Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 43 26.11.2014 Leasing immobiliare in costruendo Trattamento civilistico, contabile e fiscale Categoria: Contratti Sottocategoria: Leasing Con il contratto di leasing in costruendo una parte (locatore) si obbliga a costruire, finanziandone integralmente il costo, un bene, nel rispetto di quelle che sono le esigenze espresse dalla controparte (utilizzatore). L’utilizzatore, con la stipula, assume l’obbligo di versare i canoni periodici nonché il diritto di riscatto, in modo da poter ottenere la piena proprietà dell’opera una volta che la stessa sia conclusa. Nella maggior parte dei casi (ma nulla vieta che siano scelte forme alternative), è direttamente l’utilizzatore che si interfaccia con la società di costruzione, fornendo le specifiche tecniche. La società di leasing non figurerà pertanto come committente nello specifico contratto di appalto per la costruzione del bene, che sarà invece stipulato dall’utilizzatrice. La società di leasing interverrà nel contratto solo al momento del pagamento delle fatture: anche se il contratto è stato stipulato tra l’utilizzatore e la società di costruzione, quest’ultima emetterà infatti le fatture direttamente alla società di leasing, la quale provvederà al regolare pagamento previa esibizione del Sal (stato avanzamento lavori) da parte dell'impresa edile. Dal punto di vista contabile, il contratto in oggetto può sollevare alcuni dubbi in merito al principio della competenza economica: si ritiene, a tal proposito, che la competenza dei canoni di leasing decorra dalla data di consegna del bene, piuttosto che da quella della stipula del contratto. In merito alla disciplina fiscale, invece, è da rilevare che: - ai fini della decorrenza del contratto di leasing in costruendo, rileva la data di stipula del contratto: in altre parole, per poter individuare la disciplina fiscale applicabile si deve far riferimento alle norme vigenti alla data di stipula del contratto; - ai fini della durata del contratto di leasing occorre far riferimento alla data di consegna del bene (se successiva a quella della stipula).

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Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

N. 43 26.11.2014

Leasing immobiliare in costruendo Trattamento civilistico, contabile e fiscale

Categoria: Contratti Sottocategoria: Leasing

Con il contratto di leasing in costruendo una parte (locatore) si obbliga a costruire, finanziandone

integralmente il costo, un bene, nel rispetto di quelle che sono le esigenze espresse dalla controparte

(utilizzatore).

L’utilizzatore, con la stipula, assume l’obbligo di versare i canoni periodici nonché il diritto di riscatto, in

modo da poter ottenere la piena proprietà dell’opera una volta che la stessa sia conclusa.

Nella maggior parte dei casi (ma nulla vieta che siano scelte forme alternative), è direttamente

l’utilizzatore che si interfaccia con la società di costruzione, fornendo le specifiche tecniche.

La società di leasing non figurerà pertanto come committente nello specifico contratto di appalto per la

costruzione del bene, che sarà invece stipulato dall’utilizzatrice.

La società di leasing interverrà nel contratto solo al momento del pagamento delle fatture: anche se il

contratto è stato stipulato tra l’utilizzatore e la società di costruzione, quest’ultima emetterà infatti le

fatture direttamente alla società di leasing, la quale provvederà al regolare pagamento previa esibizione

del Sal (stato avanzamento lavori) da parte dell'impresa edile.

Dal punto di vista contabile, il contratto in oggetto può sollevare alcuni dubbi in merito al principio della

competenza economica: si ritiene, a tal proposito, che la competenza dei canoni di leasing decorra dalla

data di consegna del bene, piuttosto che da quella della stipula del contratto.

In merito alla disciplina fiscale, invece, è da rilevare che:

- ai fini della decorrenza del contratto di leasing in costruendo, rileva la data di stipula del

contratto: in altre parole, per poter individuare la disciplina fiscale applicabile si deve far

riferimento alle norme vigenti alla data di stipula del contratto;

- ai fini della durata del contratto di leasing occorre far riferimento alla data di consegna del bene

(se successiva a quella della stipula).

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Premessa Il contratto di leasing immobiliare in costruendo costituisce uno strumento

estremamente interessante, sebbene spesso sottovalutato.

Con il contratto in oggetto, infatti, una parte (locatore) si obbliga a costruire,

finanziandone integralmente il costo, un bene immobile, nel rispetto di quelle

che sono le esigenze espresse dalla controparte (utilizzatore).

L’altra parte (utilizzatore), come nei normali contratti di leasing:

- assume l’obbligo di versare i canoni periodici;

- assume il diritto di riscatto, in modo da poter ottenere la piena proprietà

dell’opera.

In questo contratto si “fondono” pertanto due prestazioni diverse, ovvero, la

fornitura di servizi finanziari e l’esecuzione dei lavori su un immobile.

Tali prestazioni, come è facile comprendere, sono eterogenee e sono

generalmente svolte da soggetti diversi. Ciononostante il contratto rimane

unico.

Utilizzatore

� Obbligo al pagamento dei canoni

� Diritto di riscatto

� Diventa proprietaria del bene al momento del riscatto

Leasing in costruendo

Servizi finanziari Servizi per la costruzione

dell’immobile +

Società di leasing

� Si impegna a costruire un bene nel pieno rispetto delle esigenze della controparte

� Rimane proprietaria del bene per tutta la durata del contratto

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Nella maggior parte dei casi (ma nulla vieta che siano scelte forme alternative),

è direttamente l’utilizzatore che si interfaccia con la società di costruzione,

fornendo le specifiche tecniche.

La società di leasing non figurerà pertanto come committente nello specifico

contratto di appalto, che sarà invece stipulato dall’utilizzatrice.

La società di leasing interverrà nel contratto solo al momento del pagamento

delle fatture: anche se il contratto d’appalto è stato stipulato tra l’utilizzatore e

la società di costruzione, quest’ultima emetterà le fatture direttamente alla

società di leasing, la quale provvederà quindi al regolare pagamento previa

esibizione del Sal (stato avanzamento lavori) da parte dell'impresa edile.

In virtù di quanto appena esposto, rimane sempre in capo all’utilizzatore il

diritto di azione nei confronti della società costruttrice.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile

Sentenza 16 novembre 2007, n. 23794

“Premesso che il caso che ci occupa è inquadrabile nella fattispecie

contrattuale del leasing appalto con effetti traslativi della proprietà, parte

ricorrente che l'utilizzatore ha sempre l'azione diretta, che ciò sia previsto

contrattualmente o meno, nei confronti di colui che fornisce o costruisce l'opus

oggetto della locazione finanziaria, sia essa con o senza effetti traslativi della

proprietà, atteso che l'utilizzatore è l'unico detentore sostanziale dell'interesse

concreto alla corretta esecuzione della fornitura e rimane quindi, l'unico

sostanziale legittimato a resistere a pretese ulteriori rispetto al prezzo pattuito

dall'appaltatore, sempre teso ad avanzare richieste di maggiori compensi,

attraverso la esplicitazione di riservi, alle quali è solo l'utilizzatore destinatario

della obbligazione di pagamento del corrispettivo, che in concreto ha

l'interesse a opporsi.

…Quanto al primo aspetto della controversia si osserva che in caso di leasing

finanziario atteso che con la conclusione del contratto di fornitura viene a

Stipulano in

contratto di leasing

Utilizzatrice Società di

costruzione

Società di leasing

Paga le fatture

Emette le fatture nei confronti

della società di leasing

Contratto

di leasing -

appalto

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realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posizioni

che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza (sicché

ai sensi dell'articolo 1705 c.c., comma 2, il mandante ha diritto di far propri di

fronte ai terzi in via diretta e non in via surrogatoria i diritti di credito sorti in

testa al mandatario, assumendo l'esecuzione dell'affare, a condizione che egli

non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso,

potendo il mandante peraltro esercitare in confronto del terzo le azioni

derivanti dal contratto stipulato dal mandatario volte ad ottenerne

l'adempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento)

l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto

di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto

(Cass. 27 luglio 2006, n. 17145. Sempre nel senso che nell'ambito del contratto

di leasing finanziario è l'utilizzatore che ha la legittimazione a far valere nei

confronti del fornitore le azioni intese all'adempimento del contratto di

fornitura ad al risarcimento del danno da inesatto inadempimento dello stesso,

Cass. 1 ottobre 2004, n. 19657, nonchè Cass. 13 dicembre 2000, n. 15762 e la

fondamentale, Cass. 2 novembre 1998, n. 10926).

Se alla luce della giurisprudenza richiamata sopra, per superare la quale nulla

oppone la sentenza impugnata, nè la difesa del controricorrente che in caso di

leasing finanziario l'utilizzatore è legittimato a far valere nei confronti del

fornitore le azioni intese all'adempimento del contratto di fornitura, deve

concludersi che lo stesso sia, altresì, legittimato a sentire accertare quale sia

l'esatto corrispettivo spettante allo stesso fornitore.

… In accoglimento del proposto ricorso, in conclusione, la sentenza impugnata

deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino

perchè proceda a un nuovo esame della controversia, uniformandosi al

seguente principio di diritto: "nell'ambito del contratto di leasing finanziario

l'utilizzatore è legittimato a agire nei confronti del fornitore per sentire

accertare quale sia l'esatto corrispettivo spettante allo stesso fornitore".

La costruzione di opere

pubbliche

Il contratto di leasing in costruendo ha avuto larghissima diffusione soprattutto

per la costruzione di opere pubbliche.

Appare infatti immediato comprendere come, con questo strumento, la

pubblica amministrazione possa:

- limitare fortemente gli esborsi finanziari iniziali per la costruzione

dell’opera;

- ottenere la garanzia di poter disporre, nei tempi previsti, di un’opera

perfettamente conforme alle proprie esigenze.

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DUE SOLUZIONI A CONFRONTO

La costruzione dell’opera Il leasing in costruendo

La costruzione dell’opera richiede

un notevole esborso finanziario.

Gli esborsi finanziari gravano sulla

controparte, che sarà remunerata in

un lungo periodo grazie alla

corresponsione dei canoni periodici

(nonché, ovviamente, al prezzo di

riscatto)

Sul costruttore gravano eventuali

vizi dell’opera. La consegna

dell’opera potrebbe essere

ritardata da alcuni imprevisti.

Con il contratto di leasing in

costruendo si avrà la certezza di

ottenere un bene perfettamente

conforme alle proprie esigenze, e nei

tempi previsti.

Il bene è consegnato perfettamente

agibile e funzionante.

A questi vantaggi va aggiunto il fatto che il leasing in costruendo, in

determinati casi, non è considerato operazione di indebitamento ed ha quindi

effetti diversi sul bilancio dell’Ente, soprattutto con riferimento al superamento

del Patto di stabilità.

Ovviamente, per poter ricorrere a questa particolare forma contrattuale è

necessario che il bene da costruire sia suscettibile di proprietà privata, e che,

ovviamente, l’Ente disponga della liquidità necessaria non solo per il

pagamento dei canoni ma anche per il riscatto finale.

Aspetti contabili

Con riferimento ai canoni di leasing in costruendo, alcuni dubbi potrebbero

sorgere in merito al corretto comportamento contabile ai fini del rispetto del

principio di competenza economica.1

Si pensi ad un contratto stipulato il 15.01.2013, che preveda la consegna

dell’immobile in data 15.01.2014.

In questo caso, quale data deve considerarsi rilevante al fine del calcolo dei

costi di competenza?

1 In questa sede si tralasciano eventuali aspetti relativi alla contabilità pubblica, nonché alcune problematiche connesse all’applicazione dei principi contabili internazionali

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In generale può ritenersi corretto far decorrere la competenza dei canoni di

leasing dalla data di consegna del bene, in quanto, proprio da quella data,

l’impresa acquisisce effettivamente la disponibilità del bene.

Per tale motivo, i canoni andranno riscontanti fino a quando il bene non entra

nel ciclo produttivo.

Può tuttavia accadere che, prima della consegna del bene sia richiesto alla

società utilizzatrice il pagamento dei soli interessi passivi. In tal caso,

ovviamente, la competenza va individuata avuto riguardo a quelli che sono

effettivamente gli esercizi di maturazione dei compensi stessi.

Nel caso in cui durante l’anno i pagamenti rilevati non coincidano con quelli da

contabilizzare in base al principio di competenza, è necessario riscontare i

canoni (o, alternativamente, rilevare i ratei).

Qualora i canoni imputati siano superiori a quelli di competenza, al 31.12 di

ogni anno sarebbe stato necessario rilevare la seguente scrittura

Risconti attivi

a Canoni di leasing

Se, invece, i canoni imputati sono inferiori a quelli di competenza, è necessario

iscrivere in contabilità un rateo passivo.

COMPETENZA ECONOMICA LEASING

Rileva la data di stipula ?

oppure

Rileva la data di consegna del

bene

LA COMPENTENZA DEI CANONI DI LEASING IN COSTRUENDO

CANONI DI LEASING

Vanno riscontati a decorrere dalla data di consegna dell’opera

CANONI DI PRELOCAZIONE (CORRESPONSIONE DEI SOLI INTERESSI

PASSIVI)

La competenza è legata al periodo di maturazione degli

interessi stessi.

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Canoni di leasing

a Ratei passivi

Con riferimento, invece, alle rilevazioni da effettuare in relazione alla stipula

del contratto di leasing e al pagamento dei singoli canoni di leasing non vi sono

peculiarità rilevanti.

All’atto della stipula del contratto di leasing dovranno essere iscritti tra gli

impegni (conti d’ordine) il totale dei canoni da corrispondere e del prezzo di

riscatto.

Impegni c/beni in leasing

a

Fornitori c/beni in

leasing 1.300

1.300

Successivamente, alla prima scadenza contrattuale, dovremo rilevare la

corresponsione del canone di leasing.

Canoni di leasing (C.E.)

a Debiti vs/fornitori 100

100

Debiti vs/fornitori (SP)

a Banca x c/c (SP) 100

100

Ogni volta che effettueremo il pagamento dovremo stornare i conti d’ordine (i

quali, pertanto, accoglieranno semplicemente i canoni residui da pagare).

Fornitori c/beni in leasing

a

Impegni c/canoni di

leasing 100

100

Al momento del riscatto del bene avverrà il trasferimento di proprietà del bene,

che provvederemo a rilevare in contabilità.

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Immobilizzazioni materiali (SP)

a Debiti vs/ fornitori 100

100

Da questo momento in poi, il bene subirà il normale processo di

ammortamento, e sarà trattato come qualsiasi altro cespite aziendale.

Così come chiarito anche dal nuovo OIC16 è sempre necessario scorporare il

valore del terreno dai fabbricati su cui essi insistono.

Disciplina fiscale

Dal punto di vista fiscale il leasing immobiliare (sia esso finalizzato all’acquisto

o alla costruzione dell’immobile) non può consentire all’impresa indebiti

vantaggi fiscali rispetto alla costruzione dell’immobile in conto proprio o

all’acquisto presso terzi.

Per questo motivo l’art. 102 comma 7 TUIR prevede dei periodi di durata

minima entro i quali possono essere dedotti i canoni di leasing, legati alla

durata dei periodi di ammortamento del bene.

L’articolo in oggetto non trova applicazione per le imprese che adottano i

principi contabili internazionali. In questo caso, infatti, il legislatore ha dato

risalto al principio di derivazione dell’imponibile fiscale dai dati di bilancio.

In considerazione del fatto che i principi contabili internazionali fanno ricorso

al metodo finanziario per la rilevazione contabile, la disciplina fiscale segue

suddetto metodo.

LA DURATA MINIMA

In primo luogo è utile rilevare come la disciplina fiscale dei contratti di leasing

abbia subito nel corso del tempo profonde modifiche, soprattutto con

riferimento alla durata minima richiesta dal Legislatore ai fini delle deducibilità

dei canoni.

Una prima modifica, estremamente rilevante, è intervenuta nel 2012.

Deve infatti essere ricordato che:

�� per i contratti stipulati prima del 29 aprile 2012, il mancato rispetto

della condizione della durata minima del contratto di leasing

determinava l’integrale indeducibilità dei canoni;

�� per i contratti stipulati dopo il 29 aprile 2012, se il canone di leasing ha

durata inferiore al minimo fiscale si determina solo un disallineamento

tra valori di bilancio e valori fiscali.

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Per i contratti stipulati dopo il 29.04.2012 le situazioni che potrebbero

delinearsi sono pertanto le seguenti:

DURATA CONTRATTUALE

= DURATA MINIMA

I canoni sono ordinariamente deducibili

per competenza senza alcun

disallineamento tra valori civili e fiscali. DURATA CONTRATTUALE

> DURATA MINIMA

DURATA CONTRATTUALE

< DURATA MINIMA

I canoni sono deducibili in un arco

temporale maggiore rispetto a quello di

imputazione a conto economico.

Si verifica, dunque, un disallineamento

tra i valori civili e fiscali, con la necessità

di effettuare le corrispondenti variazioni

in sede di dichiarazione dei redditi.

Va comunque ricordato che anche i singoli periodi di durata minima dei

contratti di leasing hanno subito importanti variazioni nel tempo.

Richiamiamo nella tabella che segue le variazioni che sono intervenute in

merito ai beni immobili.

DATA STIPULA CONTRATTO REGOLE DEDUCIBILITA’

PRIMA DEL 03/112/2005 Non inferiore a 8 ANNI

DAL 03/12/2005 AL 31/12/2007

Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario. Il periodo, in ogni caso non deve essere inferiore a 8 anni e superiore a 15 anni.

DAL 01/01/2006 Necessario scorporare l’area di sedime

CONTRATTI ANTE 29.04.2012

Indeducibilità assoluta dei canoni di

leasing

DURATA CONTRATTO DI

LEASING INFERIORE AL

PERIODO MINIMO CONTRATTI POST 29.04.2012

Disallineamento dei valori civilistici e

fiscali

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DAL 01/01/2008 AL 28/04/2012

Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al

coefficiente ordinario. Il periodo, in ogni caso non deve

essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni.

DAL 29/04/2012 AL 31/12/2013

Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al

coefficiente ordinario. Il periodo, in ogni caso non deve

essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni.

(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITÀ SE IL

PERIODO È INFERIORE)

DAL 01/01/2014

Non inferiore a 12 anni (indipendentemente, quindi, dal

settore di attività in cui opera l’impresa)

(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITÀ SE IL

PERIODO È INFERIORE)

Con specifico riferimento ai contratti di leasing in costruendo assume quindi

rilievo la data di stipula del contratto di leasing, con il quale il locatore si

obbliga a consegnare una certa opera.

Sono invece irrilevanti la data di inizio dell’opera o la data di consegna

dell’opera.

ATTENZIONE!

Rileva sempre la data di stipula del contratto di leasing!

?

LA DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI

Il 15.02.2013 ho stipulato un contratto di leasing. Nell’esercizio 2014

posso applicare le norme introdotte dalla Legge di Stabilità 2014?

Devo sempre applicare la disciplina fiscale dettata con

riferimento al periodo in cui il contratto è stato stipulato

NO

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Agenzia delle Entrate - Circolare 13/02/2006 n. 6/E

7.3 Contratto di leasing-appalto su immobili

D. Una società di leasing nel mese di settembre 2005 è divenuta proprietaria di

un'area edificabile e contemporaneamente ha stipulato un contratto di leasing

con una impresa utilizzatrice avente per oggetto un opificio industriale.

L'immobile verrà consegnato alla locataria nel mese di giugno 2006. In questo

caso il contratto rientra nel disposto di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del D.L. n.

203 del 2005?

R. Come stabilito dal comma 2 dell'art. 5-ter del D.L. n. 203 del 2005, le nuove

regole sulla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria su beni immobili si

applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del decreto che reca la predetta norma, vale a dire

ai contratti stipulati dal 4 dicembre 2005, data successiva a quella di entrata in

vigore della legge che ha convertito tale decreto. Ai fini della individuazione

della data di stipula del contratto di locazione finanziaria occorrerà dare

rilievo a quelle vicende giuridiche che consentano di ritenere definitivamente

intervenuto ad una data certa l'accordo di locazione finanziaria. Si ritiene

pertanto che anche nell'ambito del "leasing appalto" rilevi il momento della

stipula del contratto, nel quale viene individuata l'opera che il locatore deve

realizzare e stabilite le condizioni del leasing, restando in tal modo ininfluenti

le vicende relative alla decorrenza del contratto e, pertanto, alla consegna

dell'opera medesima.

DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE AL LEASING IN COSTRUENDO

Data di stipula del contratto di leasing

È rilevante ai fini dell’individuazione della disciplina fiscale

applicabile

Data di inizio dell’opera o data di consegna dell’opera

Sono irrilevanti ai fini dell’individuazione della disciplina fiscale

applicabile

Data di consegna dell’opera finita

È irrilevante ai fini dell’individuazione della disciplina fiscale

applicabile

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Nel caso in cui io abbia stipulato un contratto di leasing in costruendo nel

2013, ma la consegna dell’opera sia avvenuta il 24 novembre 2014, non potrò

applicare le disposizioni previste dalla Legge di stabilità 2014.

Dovrò invece fare riferimento alla precedente disciplina, che richiedeva un

periodo di riferimento non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento

corrispondente al coefficiente ordinario (il periodo, in ogni caso non deve

essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni).

Il caso del leasing appalto appare alquanto complesso perché, se da un lato è

da rilevare che la disciplina deve essere individuata con riferimento alla data di

stipula del contratto, dall’altro è sempre necessario ricordare che la durata

minima va calcolata con riferimento alla data di stipula del contratto, o, se

diversa, alla successiva data di consegna del bene, quando le parti hanno

deciso di far decorrere il pagamento dei canoni.

Alfa Srl ha stipulato un contratto di leasing per la costruzione di un

fabbricato industriale in data 15.01.2013.

L’immobile è stato consegnato il 15.01.2014 e, da questa data, inizia a

decorrere il pagamento dei canoni di leasing.

Il bene potrà essere riscattato (e quindi, si avrà la chiusura del contratto di

leasing), in data 15.01.2029.

LEASING IN COSTRUENDO

LE DATE RILEVANTI

Data di stipula del contratto Data di consegna, dalla quale

inizia a decorrere il pagamento

dei canoni

Indica la disciplina

applicabile

Decorre il periodo di

durata minima

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CONTRATTI STIPULATI

DAL 29/04/2012 AL 31/12/2013

DISCIPLINA APPLICABILE:

Non inferiore a 2/3 del periodo di

ammortamento corrispondente al

coefficiente ordinario.

Il periodo, in ogni caso non deve essere inferiore a 11 anni e superiore

a 18 anni.

In questo caso, per poter determinare la data di decorrenza del contratto

dobbiamo comunque far riferimento alla data di consegna del bene, quando

inizieranno ad essere corrisposti i canoni.

Ipotizziamo che il periodo di ammortamento (stabilito sulla base del

coefficiente ordinario) sia pari a 30 anni.

Il periodo minimo, da un primo calcolo, pare quindi essere pari a 20 anni.

Tuttavia, il periodo minimo non deve essere in ogni caso inferiore a 11 anni e

superiore a 18 anni. Quindi il nostro periodo minimo è pari a 18 anni.

In considerazione del fatto che la durata del nostro ammortamento è pari a 15

anni ci sarà un disallineamento fiscale.

Data stipula

Data consegna e inizio

pagamento canoni

CONTRATTO DI LEASING

ALFA SRL

15.01.2013 15.01.2014

Questa è la data cui dovremo fare riferimento

per individuare la disciplina fiscale applicabile

DURATA DEL CONTRATTO DI LEASING ALFA SRL

DAL 15 GENNAIO 2014

AL 15 GENNAIO 2029

15 ANNI

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Se invece fosse stato possibile applicare la nuova disciplina fiscale introdotta

nel 2014, il periodo minimo sarebbe stato pari a 12 anni, ragion per cui non vi

sarebbe stato alcun disallineamento fiscale.

IL COSTO DELL’AREA

Anche con riferimento ai contratti di leasing in costruendo si deve tenere a

mente che è fiscalmente indeducibile la quota di canone relativa al terreno

sottostante.

Per tale motivo dovremo necessariamente individuare il costo sostenuto dalla

società di leasing per l’acquisizione del terreno, distinguendolo dal costo

fiscalmente rilevante, che è soltanto quello relativo alla costruzione

dell’immobile.

Con la risoluzione n. 211/E del 2007 è stato chiarito che, in questo caso, non

sono applicabili le percentuali forfettarie introdotte dal nostro legislatore, in

quanto rileva il costo effettivo sostenuto per l’acquisto dell’area.

Alfa Srl stipula un contratto di leasing in costruendo.

Viene quindi acquisito un terreno per un valore di 50.000 euro e i costi di

edificazione sono pari a 150.000 euro.

Costo terreno / Costo complessivo (terreno + edificazione) = percentuale di

deducibilità

50.000 / 200.000 = 0,25

I canoni di leasing saranno deducibili nella misura del 25%.

Pertanto, se, ad esempio, Alfa Srl si impegnerà a corrispondere un canone

mensile pari a 100 euro, soltanto 75 euro saranno deducibili, mentre gli altri

25 euro saranno indeducibili.

DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LEASING

Costo sostenuto per l’acquisto dell’area

INDEDUCIBILE

Costo sostenuto per la costruzione dell’opera

DEDUCIBILE

Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797

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IMU

L’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 espressamente

chiarisce che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,

concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere

dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Anche la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipulazione

e per tutta la durata del contratto, a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia il

detentore e non il proprietario, che è sempre la società di leasing.

Per “durata del contratto” di locazione finanziaria deve intendersi il periodo

intercorrente tra la data della stipulazione e la data di riconsegna del bene al

locatore, comprovata dal verbale di consegna (previsione non estensibile

all’Imu).

Qualora il fabbricato sia "da costruire o in corso di costruzione" si applicano le

regole delle aree fabbricabili.

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SOGGETTO PASSIVO IMU

LOCATARIO

A decorrere dalla data di stipula del

contratto