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LA NUOVA VERIFICA DI CONGRUITÀ NEL SETTORE EDILE Firmato il Decreto

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LA NUOVA VERIFICA DI CONGRUITÀ NEL SETTORE EDILEFirmato il Decreto

CHE COSA È

Il Decreto definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.Tiene conto di quanto definito dalle Parti sociali più rappresentative per il settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.La verifica della congruità si applica:• nell’ambito dei lavori pubblici;• nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari

o superiore a 70.000 euro.

A CHI È RIVOLTO

Il Decreto si applica:• al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese

quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

• restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

COME AVVIENE LA VERIFICA DI CONGRUITÀ

La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 25 GIUGNO 2021VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NEI LAVORI EDILI

INDICI DI CONGRUITÀ DEFINITI CON L’ACCORDO COLLETTIVO DEL 10 SETTEMBRE 2020

CATEGORIE

PERCENTUALI DI INCIDENZA MINIMA DELLA MANODOPERA SUL VALORE DELL’OPERA

1 OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture 14,28%2 OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti 5,36%3 Ristrutturazione di edifici civili 22,00%4 Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti 6,69%5 OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%6 OG3 – Opere stradali, ponti, etc. 13,77%7 OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo 10,82%8 OG5 – Dighe 16,07%9 OG6 – Acquedotti e fognature 14,63%

10 OG6 – Gasdotti 13,66%11 OG6 – Oleodotti 13,66%12 OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%13 OG7 – Opere marittime 12,16%14 OG8 – Opere fluviali 13,31%15 OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%16 OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%17 OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale 16,47%

CHI RILASCIA L’ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

COSA ACCADE SE NON VIENE RISCONTRATA LA CONGRUITÀ

È previsto un meccanismo di regolarizzazione: la Cassa Edile/Edilcassa invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.

DA QUANDO SI APPLICA

Il Decreto si applica ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021.