1 Roma Maggio 2005 Servizio Financial Conference FINANCIAL CONFERENCE.
Financial Reporting
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Poste Italiane - Spedizione in abb. 45%Art 2 comma 20/B - Legge 662/96Filiale P.T. di Varese. Reg. trib di Milano n. 3 del 14/01/1995Periodico trimestrale - Euro 30,00
n. 1 Anno 2009
Sommario
La comunicazione economico-fi nanziaria delle P.M.I. secondo i professionisti contabili. Un’indagine empirica di Rosa Vinciguerra e Nadia Cipullo
Dal fair value al fairy value: coerenza concettuale e condizioni di impiego del fair value negli IFRSdi Alberto Quagli
Interessenze di controllo. Recenti linee evolutive e profi li di criticità delle regole internazionali di accounting e reporting fi nanziariodi Marco Taliento
AUDIT EPROFESSIONI
CONTABILI
BOOK REVIEW
Prestazione di servizi «non di revisione»: informativa di bilancio e indipendenza del revisore di Giuseppe Ianniello
Rubriche
ISSN: 2036-6779
ABIO, DA 30 ANNIVICINI AI BAMBINI
IN OSPEDALE
L’ospedale si è avvicinato molto ai piccoli. I bambini in ospedale possono ancheusare la fantasia, divertirsi, giocare e studiare: possono sentirsi proprio comea casa. I volontari di ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale, da 30 annisono negli ospedali italiani per renderli più caldi e accoglienti.Giocare aiuta a guarire, ABIO lo sa da sempre. Sostienici anche tu.Fondazione ABIO Italia Onlus • Via Don Gervasini, 33 – 20153 MilanoPer informazioni e donazioni • [email protected] – www.abio.org
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Numero 1 - I trimestre 2009
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Editorialedi Alberto Quagli
Prestazione di servizi «non di revisione»: informativa di bilancio e indipendenza del revisoredi Giuseppe Ianniello
La comunicazione economico-fi nanziaria delle P.M.I. secondo i professionisti contabili. Un’indagine empiricadi Rosa Vinciguerra e Nadia Cipullo
Rubriche
Audit e professioni contabilia cura di Alessandro Gaetano
La Commissione “per le norme contabili ed i principi contabili” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabilidi Gianfranco Capodaglio
Book Reviewdi Roberto Di Pietra
Dal fair value al fairy value: coerenza concettuale e condizioni di impiego del fair value negli IFRSdi Alberto Quagli
Interessenze di controllo. Recenti linee evolutive e profi li di criticità delle regole internazionali di accounting e reporting fi nanziariodi Marco Taliento
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Sommario5
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Numero 1 - I trimestre 2009
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coordinatore scientifi co
comitato scientifi coDavid AlexanderPaolo Andrei Roberto Di Pietra Alessandro Gaetano Francesco Giunta Christopher Nobes Tiziano Onesti Michele PizzoAlberto QuagliUgo SòsteroClaudio Teodori Alfredo Viganò Stefano Zambon
The Birmingham Business SchoolUniversità di ParmaUniversità di SienaUniversità di Roma Tor VergataUniversità di FirenzeRoyal Holloway University of London Università di Roma TreSeconda Università di NapoliUniversità di GenovaUniversità Cà Foscari di VeneziaUniversità di BresciaUniversità Bocconi di MilanoUniversità di Ferrara
Alberto Quagli Università di Genova
Direttore responsabile
Rita Palumbo
Responsabile editoriale IFAF
Fabio Lampugnani
Coordinamento redazionale
Rari Comunicazione
Tel. 02 89786108/09
Progetto grafi co
Rari Comunicazione
Stampa
Grafi ca Olona sas
Editore
IFAF BS srl
Largo Schuster, 1
20122 Milano
www.ifaf.it
Spedizione in abb. Postale 45% - art. 2 comma 20/B - Legge 662/96 Autorizzazione
fi liale p.t. di Varese - Reg. tribunale di Milano n.3 del 14/01/1995 Periodico Trimestrale
L’abbonamento decorre dal mese di gennaio di ciascun anno. L’abbonamento oltre il
mese di gennaio comporta l’invio degli arretrati. Abbonamento 2009 (4 fascicoli) Italia:
€ 115,00 Estero: € 195,00. Numeri arretrati: € 36,00 cad.
Le richieste vanno indirizzate a: IFAF BS srl Largo I. Schuster, 1 - 20122 Milano
Tel. 02/72002170 - 02/72001199 Fax 02/72002186 e-mail: [email protected], allegando
assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a IFAF BS srl, oppure ricevuta
di versamento sul c/c postale n. 91684274 intestato a IFAF BS srl.
I numeri mancanti devono essere richiesti entro 6 mesi dalla data di pubblicazione
(fi ne trimestre solare).
5
È un periodo di forti cambiamenti per la ricerca scientifi ca in Italia ed, in
particolare, per quella di matrice economico-aziendale. Dopo lenta ma-
turazione, si è fi nalmente giunti al varo di riviste scientifi che basate sulla
peer review, condizione indispensabile per accedere al riconoscimento
da parte dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA, vedi su
www.accademiaaidea.it). Ma il meccanismo del referaggio sistematico
non risponde solo a logiche di funzionamento accademico, quanto al-
l’esigenza di migliorare la qualità degli articoli pubblicati.
Ed è in questa prospettiva che la rivista Revisione Contabile si trasfor-
ma in Financial Reporting con un Comitato scientifi co completamen-
te rinnovato, aperto anche a studiosi europei di chiara fama, con dei
contenuti orientati maggiormente su temi di ricerca piuttosto che alla
descrizione e mera interpretazione delle novità normative.
Il cambio di denominazione in Financial Reporting va ben al di là di un
restyling. Rispetto alla precedente rivista si amplia l’oggetto dei lavori
pubblicati e il metodo che li caratterizza.
Per quanto riguarda gli argomenti discussi la rivista tratterà anzitutto di
informativa di bilancio, comprendendo i bilanci di ogni tipo (annuali ed
infrannuali, separati e consolidati, di settori regolati e non) e di comunica-
zione economico-fi nanziaria d’impresa, tema dalle grandi prospettive.
Saranno benvenuti inoltre lavori riguardanti la rendicontazione socio-
ambientale e del capitale intellettuale, le relazioni tra governance e si-
stemi di rendicontazione. Continueranno ad essere ospitati anche temi
sulla revisione aziendale e sistemi di controllo interno, nella continuità
con la precedente rivista. Infi ne la rivista potrà contenere lavori riguar-
danti i Sistemi informativi, per le loro implicazioni con i temi suddetti.
Non saranno invece considerati ai fi ni della pubblicazione argomenti
concernenti i sistemi di controllo di gestione, la storia della ragioneria,
temi di natura squisitamente fi scale e di istituzioni di economia azien-
dale, come anche lavori concernenti problematiche esclusivamente di
strategia e politica aziendale.
Per quanto riguarda il metodo, i lavori presentati per la pubblicazione
potranno evidenziare sia i risultati raggiunti attraverso ricerche empi-
riche, sia le conclusioni derivanti da ricerche condotte con taglio pre-
valentemente deduttivo sulle tematiche che costituiscono l’oggetto
specifi co della rivista; in entrambi i casi, devono essere chiaramente
esplicitati gli elementi di novità o di avanzamento delle conoscenze cui
il lavoro consente di pervenire. Quanto sopra è la regola per le riviste
scientifi che e Financial Reporting vuole essere una di queste.
Da Revisione Contabile a Financial Reporting: un cambiamento sostanziale
Editoriale
6
Financial Reporting si articolerà su quattro numeri annuali di cui uno in
lingua inglese. Oltre agli articoli, la rivista conterrà anche una sezione de-
dicata agli aggiornamenti provenienti dagli organismi professionali (“Au-
diting e professioni contabili” curata dal Prof. Alessandro Gaetano) e una
sezione di rassegna bibliografi ca (curata dai Prof. Roberto Di Pietra, che
la inaugura con questo primo numero, e dal Prof. Stefano Zambon).
Con questo nuovo indirizzo, ci rivolgiamo a tutti i ricercatori di matrice econo-
mico-aziendale affi nché individuino in questa Rivista un luogo di discussione
scientifi ca con il quale confrontarsi inviando i risultati delle loro ricerche.
Le modalità di invio, le caratteristiche dei lavori e la descrizione del pro-
cesso di referaggio sono pubblicate in coda alla rivista e disponibili sul
sito www.ifaf.it/editoria/pubblicare_articolo.html.
Ringraziamenti ai referees
I referees sono le persone che lavorano dietro le quinte, ma che rappre-
sentano a pieno titolo l’asse portante di una rivista. Già da questo primo
numero hanno interpretato il loro ruolo nel modo migliore, svolgendo la
doppia review. Le schede di referaggio e tutto il materiale attinente al
processo di review sono a disposizione della Presidenza Aidea.
Per questo primo numero si ringraziano i seguenti referees:
Paolo Andrei – Università di Parma
Nunzio Angiola – Università di Foggia
Mara Cameran – Università Bocconi Milano
Paola Demartini – Università di Urbino
Marco Mainardi – Università di Firenze
Tiziano Onesti – Università di Roma Tre
Chiara Saccon – Università di Venezia
Riccardo Viganò – Università di Napoli – Federico II
Risposta dell’Editore
Il lavoro dell’Editore è offrire spazi alle idee innovative e ai progetti qua-
lifi cati, affi nché le idee circolino e i progetti cambino il mondo. Nel suo
piccolo, Financial Reporting va proprio in questa direzione. Siamo orgo-
gliosi di sostenere questa nuova avventura scientifi ca di un importante
gruppo di studiosi italiani. E ci auguriamo di essere in grado presto di
allargare la famiglia delle riviste professionali e scientifi che che dimostra-
no la vitalità della ricerca e la qualità della professionalità italiana.
Fabio Lampugnani
7
Abstract
In Italy, as in the international context, recently, new set of rules have
been adopted in order to protect auditor independence that is funda-
mental to add credibility to published annual reports. This paper, after
exploring recent regulatory reforms in Italy, analyzes the fi rst time appli-
cation of mandatory disclosure in annual reports of audit and non-audit
fees. This information can give to the readers of the fi nancial statements
an indication of the auditor independence (in appearance). An empirical
analysis is conducted on the year 2007 annual reports of 83 Italian listed
companies with higher capitalization. The main research objectives are:
(1) to provide a comprehensive description of the relative level of non-
audit fees; (2) to investigate the relation between non-audit services
and the opinion issued by the auditor. In addition, we illustrate some
communicational formats used by the companies to disclose audit and
non-audit fees. The evidence shows that the average ratio of non-audit
fees (further assurance services, tax advisory services, other non-audit
services) to total auditor remuneration is 0.274 (or 37.7% of audit fees).
In particular, there are 15 companies (18.1%) which paid their auditor
more for non-audit services than for audit services; excluding further
assurance services, still there are 7 cases (8.4%) with the ratio of non-
audit fees higher than 0.50. In our sample we observed one qualifi ed
opinion and eighty-two unqualifi ed opinions, as a consequence, we
could not test the second research objective. However the study’s re-
sults show that there is a positive association between the emphasis of
matter paragraph in the auditor’s report and non-audit service provision.
This fi nding cannot be interpreted as a clear indication of compromised
auditor independence, opening the space to further empirical studies
on the use of emphasis of matter paragraph in the auditor’s report.
L’indagine intende mostrare la recente evoluzione del quadro regolamentare
italiano in tema di prestazione di servizi non di revisione e indipendenza
del revisore. Di seguito, sono esposte prime evidenze empiriche in merito
all’obbligo di presentare nel bilancio informazioni sui corrispettivi per revisione
contabile e servizi diversi dalla revisione.
Prestazione di servizi «non di revisione»: informativa di bilancio e indipendenza del revisore
di Giuseppe Ianniello – Università della Tuscia di Viterbo
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1. Introduzione
La questione riguardante la compatibilità dell’attività di revisione conta-
bile con la prestazione di consulenza nei confronti dello stesso soggetto
revisionato è sicuramente tra i temi che da qualche tempo interessano il
dibattito sull’effi cacia e il ruolo svolto dal controllo legale dei conti. In par-
ticolare, tale tema è legato anche all’analisi dell’indipendenza del revisore.
Su quest’ultimo aspetto, la dottrina e la prassi hanno offerto diverse inter-
pretazioni inevitabilmente legate allo scenario economico, sociale e cultu-
rale di riferimento. Una delle prime classifi cazioni proposte a livello interna-
zionale riguarda la distinzione tra l’indipendenza apparente e reale (Mautz
e Sharaf, 1961). La prima fa riferimento all’immagine che il pubblico ha dei
revisori considerati come gruppo professionale. La seconda fa riferimento
al singolo che, come in altre professioni, dovrebbe esprimere opinioni in
modo autonomo senza la pressione del cliente o di altri soggetti. Sul piano
generale della percezione del ruolo dei revisori contabili in un determinato
contesto socio-economico, assumono rilievo anche i mezzi di comunica-
zione di massa, le opinioni espresse su giornali o riviste. La questione di
fondo riguarda la funzione del controllo contabile percepita come “servizio
pubblico” oppure come “attività imprenditoriale”1.
Un’altra interpretazione del carattere dell’indipendenza, prevalente nei
principi di revisione internazionale e ripresa anche in Italia, sostiene,
con implicito riferimento al “singolo”, che “l’indipendenza” comporta
due diversi profi li:
a. “Indipendenza mentale”, da intendersi come l’atteggiamento intel-
lettuale del Revisore nel considerare solo gli elementi rilevanti per
l’esercizio del suo incarico escludendo ogni fattore estraneo.
b. “Indipendenza formale”, da intendersi come la condizione oggettiva
in base alla quale il Revisore sia riconosciuto indipendente, vale a
dire il fatto che il Revisore non debba essere associato a situazioni
o circostanze che siano di rilevanza tale da indurre un Terzo Ragio-
nevole e Informato a mettere in dubbio le capacità del Revisore di
svolgere l’incarico in modo obiettivo (Cspr 2005, §4.2.)2.
1 Ad esempio, Neu e Green (2006) mostrano l’evoluzione di tale duplice profi lo nella professione
contabile canadese, analizzando gli editoriali della rivista Canadian Chartered Accountant.2 Ifac (2006: § 290.8) stabilisce che «independence requires:
Independence of Mind
The state of mind that permits the expression of a conclusion without being affected by infl u-
ences that compromise professional judgment, allowing an individual to act with integrity, and
exercise objectivity and professional skepticism.
Independence in Appearance
The avoidance of facts and circumstances that are so signifi cant that a reasonable and in-
formed third party, having knowledge of all relevant information, including safeguards applied,
would reasonably conclude a fi rm’s, or a member of the assurance team’s, integrity, objectiv-
ity or professional skepticism had been compromised».
Servizi «non di revisione»
9
Anche nella Raccomandazione europea del 2002 (Ce 2002) dedicata
al tema dell’indipendenza del revisore è scritto che «nello svolgere una
revisione legale dei conti, il revisore legale deve essere indipendente
dal cliente il cui bilancio è oggetto di revisione, tanto sotto il profi lo
intellettuale quanto sotto il profi lo formale. Un revisore legale non deve
accettare un incarico di revisione legale dei conti se tra il revisore stes-
so e il cliente esistono relazioni fi nanziarie, d’affari, di lavoro o di altro
genere (comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente di taluni
servizi diversi dalla revisione) tali che un terzo ragionevole ed informato
riterrebbe compromessa l’indipendenza del revisore legale».
In tale quadro, si dibatte se la prestazione di servizi non di revisione sia
potenzialmente aperta al confl itto di interesse tra la funzione di revisore
contabile teoricamente o fi losofi camente (Mautz e Sharaf 1961) desti-
nata alla tutela dell’interesse pubblico e l’attività di consulenza azien-
dale teoricamente svolta nell’interesse dell’azienda cliente. Si pone in
embrione il problema dell’indipendenza del revisore: controllore o con-
sulente? La diffi coltà di affrontare il tema dell’indipendenza del revisore
è provata anche dal percorso seguito in Europa per giungere all’appro-
vazione della VIII Direttiva nel 1984 (Evans e Nobes 1998).
La questione non è facilmente risolvibile, tuttavia, è quanto meno curio-
so ricordare sin da ora che già Aristotele (trad. 2007: 217) nel suo libro
dedicato alla Politica, nella parte riguardante le “magistrature” scrive che
«… ma poiché talune magistrature, seppur non tutte, maneggiano grosse
somme di denaro pubblico, ce ne deve essere un’altra che eserciti il con-
trollo, esiga il rendiconto, e non tratti, per parte sua, nessun altro affare.
Tali magistrati alcuni li chiamano “controllori”, altri “revisori dei conti”, altri
“ispettori”, altri, infi ne, “avvocati del fi sco”».
Il presente contributo intende mettere in evidenza il comportamento se-
guito dalle aziende italiane quotate in borsa in merito alle forme di pub-
blicità dei corrispettivi per la revisione contabile e per servizi diversi dalla
revisione, secondo quanto previsto dall’art. 149-duodecies (Pubblicità dei
corrispettivi) del Regolamento Emittenti n. 11971 della Consob. A tale pro-
posito, sono state oggetto di osservazione le informazioni disponibili per la
prima volta nei bilanci di esercizio e consolidati del 2007, in particolare, il
campione esaminato è costituito da 83 società italiane quotate in borsa a
maggiore capitalizzazione (segmento blue chip del mercato azionario ita-
liano). I prevalenti obiettivi conoscitivi perseguiti sono i seguenti:
1. Documentare la dimensione quantitativa dei servizi diversi dalla re-
visione.
Servizi «non di revisione»
10
2. Analizzare la relazione tra la prestazione di servizi diversi dalla revi-
sione e le tipologie di giudizio espresse dalle società di revisione3.
L’analisi ha permesso inoltre di evidenziare alcuni aspetti formali ineren-
ti la modalità di comunicazione delle informazioni oggetto d’indagine. Il
primo punto confi gura un contributo descrittivo, seppur relativo a una
nuova informativa di bilancio. Dal campione esaminato emerge che sul
totale dei compensi percepiti dalle società di revisione, mediamente,
il 27,4% proviene da servizi diversi dalla revisione. L’analisi in detta-
glio mostra delle situazioni meritevoli di attenzione sotto il profi lo del-
l’indipendenza del revisore (in apparenza) in cui i compensi per servizi
diversi dalla revisione superano quelli per la revisione contabile. Con
riferimento al secondo obiettivo, è opportuno chiarire che nell’ipotesi
d’infl uenza ci aspettiamo che i giudizi senza rilievi siano associati alla
presenza di un più ampio ricorso a servizi diversi dalla revisione. Le
evidenze raccolte (82 giudizi senza rilievi e un giudizio con rilievi) non
permettono di testare tale ipotesi. Tuttavia, è emersa un’associazione
positiva signifi cativa tra “richiami d’informativa” nella relazione della so-
cietà di revisione e la presenza di servizi diversi dalla revisione. Tale
evidenza non è interpretabile in modo univoco a supporto dell’ipotesi di
perdita d’indipendenza del revisore, aprendo lo spazio a future ricerche
tendenti a chiarire l’uso del richiamo d’informativa nell’ambito delle re-
lazioni emesse dalle società di revisione.
L’articolo prosegue con una sintesi del dibattito teorico sulla relazione tra in-
dipendenza del revisore e prestazione di servizi non di revisione e, successi-
vamente, con un quadro regolamentare della situazione italiana. Il paragrafo
4, dedicato alla pubblicità dei corrispettivi e alla classifi cazione dei servizi
non di revisione, è seguito dalla verifi ca empirica e dalle conclusioni.
3 Sulle tipologie di giudizio nel contesto italiano, cfr., oltre all’art. 156 del D.Lgs. n. 58/1998,
la Comunicazione Consob n. 99088450 del 1 dicembre 1999, mentre per l’espressione in
lingua inglese dei giudizi, cfr., ad esempio, International Standard on Auditing (ISA) 700 e
701. In sintesi, possiamo avere: giudizio senza rilievi (unqualifi ed opinion), giudizio con rilievi
(qualifi ed opinion), impossibilità di esprimere un giudizio (disclaimer of opinion), giudizio nega-
tivo (adverse opinion). Inoltre, senza impatto sul giudizio espresso, è possibile formulare un
richiamo di informativa o paragrafo d’enfasi (emphasis of matter paragraph).
Servizi «non di revisione»
11
2. Il dibattito sull’indipendenza del revisore
e la prestazione di servizi non di revisione
La prestazione di consulenze accanto alla revisione contabile è sempre
stato oggetto di diverse interpretazioni4. In particolare, le società di re-
visione pongono la questione che non vi sono suffi cienti evidenze em-
piriche per dimostrare il minor grado di indipendenza del revisore che
presta consulenza al medesimo cliente, rispetto al revisore contabile che
non presta quel servizio aggiuntivo5. Negli Stati Uniti, la forza di tale po-
sizione è stata fatta propria anche da una parte del «potere politico» in
occasione di proposte regolamentari della Sec (Securities and Exchange
Commission) tendenti a vietare alcuni servizi non di revisione6. Lo svol-
gimento di diverse attività da parte di un medesimo soggetto può deter-
minare il perseguimento di un interesse diverso da quello che avrebbe
perseguito se avesse svolto in via esclusiva una sola attività: confl itto
d’interessi (Rabitti Bedogni 2002, 38-41). Tali argomentazioni toccano
con diversa intensità la questione centrale riguardante la credibilità della
funzione di controllo contabile in un determinato contesto economico,
sociale e culturale7. Il profi lo d’indipendenza del revisore in quanto qua-
lità dell’essere umano non è direttamente osservabile e, pertanto, risulta
4 «… there has been growing concern on the part of the Commission and users of fi nancial
statements about the effects on independence when auditors provide both audit and non-audit
services to their audit clients. Dramatic changes in the accounting profession and the types of
services that auditors are providing to their audit clients, as well as increases in the absolute and
relative size of the fees charged for non-audit services, have exacerbated these concerns. As
the Panel on Audit Effectiveness (the “O’Malley Panel”) recently recognized, “The potential effect
of non-audit services on auditor objectivity has long been an area of concern. That concern has
been compounded in recent years by signifi cant increases in the amounts of non-audit services
provided by audit fi rms.” We considered a full range of alternatives to address these concerns.
Our proposed amendments identifi ed certain non-audit services that, when rendered to an audit
client, impair auditor independence. The proposed restrictions on non-audit services generated
more comments than any other aspect of the proposals», Sec (2000, Executive Summary).5 Ricordiamo, per la rilevanza sulla cultura contabile internazionale, una ricerca promossa
nel 1978 dall’American Institute of Certifi ed Public Accountants (AICPA) in cui si afferma che
«There is no evidence that provision of services other than auditing has actually impaired the
independence of auditors. However, the belief of a signifi cant minority of users that independ-
ence is impaired creates a major problem for the profession. Decisions on the other services
offered and used should be made by individual public accounting fi rms and boards of direc-
tors of the client», Olson (1982, 215).6 In una lettera inviata al presidente della Sec Arthur Levitt «… dated April 17, 2000, from the
House Commerce Committee, the signatories (Tauzin, Oxley, and Bliley) threatened hearings
on the SEC proposal if they didn’t get satisfactory answers to a list of 15 multipart, complex
questions such as this one, No. 2: “What empirical evidence, studies or economic analysis
does the SEC possess that demonstrates accounting fi rms providing tax advice to audit
clients are less independent than those fi rms that do not provide such advice? Are there any
specifi c administrative fi ndings that have concluded the provision of tax advice resulted in a
specifi c audit failure by the same fi rm?”», Toffl er e Reingold (2004, 177-178).7 In merito al controllo delle informazioni contabili nel contesto italiano, cfr., tra gli altri, Bruni (1996),
Campedelli (1996), Catturi (2000), Cavalieri (1999), Coda (1979), Dezzani, Pisoni, Puddu, Cantino
(1998), Di Pietra (2005), Paolone, D’Amico, Consorti (2000), Rossi, Gervasio (2009).
Servizi «non di revisione»
12
diffi cilmente dimostrabile l’esistenza o meno di quel carattere. Si può
argomentare che l’indipendenza (come atteggiamento mentale) può esi-
stere anche se si prestano servizi di consulenza aggiuntivi8.
Senza rispondere direttamente a tale questione, si può condividere
l’idea che controllare la contabilità e il bilancio di un’azienda alla cui pre-
disposizione in qualche modo ha partecipato il medesimo controllore
lascia dei dubbi, almeno sotto il profi lo della percezione, sulla credibilità
del giudizio espresso dal revisore. In questo senso, nella migliore delle
ipotesi, il contributo del revisore è quello di aumentare il tasso tecnico
all’interno dell’azienda cliente per risolvere questioni contabili contro-
verse e giungere a un auspicabile bilancio attendibile.
Diversi studi, in gran parte anglosassoni, hanno affrontato il tema del-
l’impatto che la prestazione di servizi non di revisione ha sull’indipen-
denza del revisore. In particolare, possiamo individuare almeno tre di-
rettrici di studio che indagano la prestazione di servizi non di revisione
in relazione alla qualità delle informazioni contabili, ai giudizi espressi
dal revisore e, nel quadro di un’analisi economica, ricorrendo alla teoria
dei costi di transazione. Nel primo approccio, l’indipendenza è osser-
vata indirettamente mediante parametri legati alla qualità delle infor-
mazioni contabili (earnings quality, earnings management). I risultati di
tali indagini non sono concordanti, lasciando aperta la questione. Ad
esempio, alcune evidenze empiriche hanno mostrato che la qualità del-
le informazioni contabili nei bilanci aziendali si deteriora con l’incremen-
to dell’acquisto dal medesimo revisore di servizi diversi dalla revisione
(Ferguson, Seow e Young 2004; Frankel, Johnson e Nelson 2002; Iyen-
gar e Zampelli 2007; Larcker e Richardson 2004). Al contrario, Ashbau-
gh, LaFond e Mayhew (2003) non dimostrano una relazione positiva tra
compensi per servizi non di revisione ed earnings management. Sulla
stessa linea è il contributo di Kinney, Palmrose e Scholtz (2004) in cui si
sostiene che la prestazione di consulenze fi scali può migliorare la quali-
tà della revisione. Tale posizione è basata sull’idea che la prestazione di
alcuni servizi non di revisione permette al revisore di conoscere meglio
l’attività aziendale determinando anche un miglioramento dell’effi cacia
del controllo contabile (Simunic 1984). Quest’ultima ipotesi è supporta-
ta nel contesto italiano da una recente indagine basata su questionari
somministrati a società di revisione (Rizzotti e Greco 2008).
8 Ad esempio, si è sostenuto che «l’indipendenza è un atteggiamento morale e di onestà
intellettuale da mantenersi in ogni momento del procedimento della certifi cazione, atteggia-
mento che può evidentemente esserci o non esserci a prescindere dalle circostanze in cui
uno opera», auspicando un’attenuazione delle «incompatibilità di carattere generale tra re-
visione ed altre attività professionali», R. Caramel, L’indipendenza del certifi catore, Prisma,
luglio-sett., 1986, citato in Pauletto (1990, 122).
Servizi «non di revisione»
13
Anche le ricerche tendenti a dimostrare una relazione tra servizi non di
revisione e giudizio espresso dal revisore non sono concordanti. Alcune
evidenze (Sharma e Sidhu 2001; Wines 1994) mostrano tale associa-
zione (unqualifi ed opinions relativamente più frequenti in presenza di
più elevato ricorso a servizi diversi dalla revisione), mentre altri studi
(Craswell 1999; Craswell, Stokes e Laughton 2002) non rilevano tale
propensione da parte del revisore. Lennox (1999), seppur debolmente,
sembra dimostrare che la prestazione di servizi diversi dalla revisione
non riduce la qualità del controllo dei conti.
Dal punto di vista dell’analisi economica, il revisore cerca di offrire anche
servizi non di revisione per le sottostanti “economie di scopo” (ottenen-
do riduzione dei costi quando entrambe le prestazioni sono fornite da
un unico soggetto)9. In tale contesto, un’altra interpretazione può es-
sere quella di considerare il servizio di revisione come attività ausiliaria
a quella dell’azienda, ipotizzando la possibilità di scelta tra transazioni
economiche interne all’organismo aziendale o mediante il ricorso al mer-
cato. I costi di transazione (Coase 1937) si sostengono per realizzare
scambi sul mercato. Tali costi si riducono se le transazioni sono spostate
all’interno dell’azienda, mediante il ricorso alla “relazione di comando”
che lega il lavoratore dipendente alla direzione aziendale. In tali rappor-
ti è possibile osservare diversi gradi di infl uenza tra “superiore” e “su-
bordinato” che nella sua azione all’interno dell’azienda trova delle linee
guida più o meno stringenti come punto di riferimento (Simon 1997). Per
tale motivo, si è storicamente ricorso a rapporti con soggetti esterni al-
l’azienda per lo svolgimento del controllo legale dei conti, non ritenendo
suffi cienti i controlli eventualmente svolti da organi societari interni10. Ciò
determina un aumento dei costi di transazione, a benefi cio del principio
di indipendenza del revisore. In tale approccio, la relazione tra azienda
da revisionare e società di revisione appare nominalmente come forma
organizzativa di ricorso al mercato. Tuttavia, merita individuare alcuni
elementi di tale rapporto che possono far pensare a caratteri comparabili
con quelli che si hanno nel rapporto di lavoro subordinato. Ad esempio,
9 «A distinction should be made within these economies of scope between those that origi-
nate in the transformation process directed toward the production of information and knowl-
edge, often known in accounting literature as knowledge spillovers, and those arising from
making better use of assets or advantages of a contractual nature», Arrunada (1999, 514).10 Ad esempio, con riferimento al collegio sindacale, è stato scritto che «nella realtà aziendale
i sindaci sono espressi, come è noto, dall’Assemblea dei soci. Hanno infatti la stessa matrice
degli amministratori, dai quali, in molti casi, fi niscono per dipendere. Sono quindi dei control-
lori dipendenti. Non hanno cioè quel “distacco” dai responsabili della gestione che il controllo
(amministrativo) richiede, né hanno quella “autonomia” di esercizio di funzione che solo un
diverso meccanismo di nomina può garantire» (Bertini 1996, 13). Lo stesso Autore propone
che il controllo legale dei conti «potrebbe essere affi dato a “controllori indipendenti” di nomina
pubblica, completamente svincolati dalla proprietà dell’azienda», (Bertini 1996, 16).
Servizi «non di revisione»
14
incarichi che hanno una lunga durata, come può accadere per un lavoro
dipendente, possono trasformare un fornitore di servizi in un elemento
che è in qualche modo parte (integrante) dell’attività aziendale. Anche
l’assegnazione di incarichi aggiuntivi può determinare una forma di in-
tegrazione del revisore in qualche aspetto dell’attività aziendale. In tal
modo, la funzione di revisione si sposterebbe dal mercato verso l’azien-
da, perdendo in modo naturale il principio di indipendenza, ma riducen-
do i costi di transazione (Ianniello 2003: 166-168) e venendo ridefi nita
nel suo contenuto (Jeppesen 1998). È evidente che tale situazione non
è accettabile; tuttavia, la diffi coltà di misurazione dell’indipendenza e,
quindi, dell’effi cacia della funzione del controllo contabile fi niscono per
caratterizzare quella medesima funzione come essenzialmente oscura
(the essential obscurity) (Power 1997).
Nonostante l’assenza di concomitanti evidenze empiriche a supporto
dell’idea che la prestazione di servizi non di revisione determini la per-
dita d’indipendenza del revisore, il “senso comune” potrebbe suggerire
che quei servizi minino la “percezione” dell’indipendenza del revisore
da parte di terzi11. Su tale tema, un’altra prospettiva d’indagine tende a
dimostrare che gli utilizzatori del bilancio percepiscono la prestazione
di servizi non di revisione come infl uente negativamente sull’indipen-
denza del revisore (Beattie, Brandt e Fearnley 1999; Krishnan, Sami e
Zhang 2005). Un’evidenza simile è contenuta in Mishra, Raghunandan e
Rama (2005) con particolare riferimento alla prestazione di consulenza
fi scale e altri servizi non di revisione. Altri contributi evidenziano che
la pubblicazione dei corrispettivi per servizi non di revisione potrebbe
avere anche conseguenze negative, generando valutazioni inaccurate
da parte degli investitori sull’indipendenza del revisore (Dopuch, King e
Schwartz 2003). L’infl uenza della prestazione di servizi non di revisione
sulla percezione dell’indipendenza del revisore può avere effetti anche
sugli organi di controllo interni (audit committee) nel senso di determi-
nare pareri sfavorevoli in merito all’acquisto di servizi non di revisio-
ne quando queste informazioni devono essere comunicate nei bilanci
aziendali (Gaynor, McDaniel e Neal 2006).
Nell’ambito dell’articolato dibattito appena riportato, è opportuno sot-
tolineare l’idea che comunque il revisore non debba essere coinvolto
nel processo decisionale dell’azienda di cui controlla il bilancio. Per
raggiungere tale scopo, si sostiene che si deve dare all’organismo
11 Ad esempio, Bogle (2005:39) ricorda un episodio relativo ad un’audizione tenuta nel 1998
presso la Sec negli Stati Uniti sulla questione relativa alla prestazione di servizi di revisione e di
consulenza a favore della stessa azienda, scrivendo: «… I was challenged to fi nd a “smoking
gun” in the form of data that linked the provision of consulting services to audit failures. I could
only respond, “sometimes statistics cannot prove what common sense make obvious”».
Servizi «non di revisione»
15
aziendale l’“opportunità di scegliere tra più alternative ragionevoli”,
potendo fornire in tale contesto delle “raccomandazioni motivate”12.
Traspare da tale approccio il tentativo di ridefi nire una categoria di
prestazione di servizi all’azienda non catalogabile come “consulenza”
ma come “raccomandazione motivata” nell’ambito di più alternative
ragionevoli (Jeppens 1998). L’ipotesi sottostante è che la raccoman-
dazione (advice) è un termine più debole della consulenza (consulting).
La raccomandazione può essere accettata o meno, mentre la consu-
lenza implica un’assunzione di ruolo chiave nella decisione azienda-
le. In effetti, nella tradizione delle società di revisione anglosassoni
si nota l’assenza del riferimento letterale alla consulenza aziendale
(management consulting). Ad esempio, alcune etichette utilizzate nel-
l’esperienza di alcune società di revisione anglosassoni sono: «man-
agement advisory services», «administrative services», «specialized
services» (Brewster 2003, 145). In pratica, tali posizioni hanno comin-
ciato a scricchiolare alla fi ne degli anni Novanta del secolo scorso, con
l’azione intrapresa dall’allora presidente della Securities and Exchange
Commission, Arthur Levit, intenzionato a vietare lo svolgimento di al-
cuni servizi “non di revisione” nei confronti della stessa azienda in
cui si è assunto l’incarico di revisionare il bilancio. Tale azione è stata
contrastata dalle “big fi ve” di quel periodo, considerato che gran parte
degli utili erano conseguiti mediante la prestazione di servizi “non di
revisione” (The Economist 2000). In particolare, alcune elaborazioni
statistiche evidenziano che i ricavi provenienti dalla revisione contabi-
le rappresentavano circa il 70% nel 1976 e solo il 31% nel 1998 (Brew-
ster 2003, 195)13. Il temporaneo compromesso negli Stati Uniti è stato
raggiunto con l’obbligo di informativa sui compensi per la revisione e
servizi diversi dalla revisione piuttosto che con rigorosi divieti di spe-
cifi che attività (Sec 2000). Dopo il caso Enron, il Sarbanes-Oxley Act
del 2002 ha introdotto espliciti divieti relativi allo svolgimento di alcuni
servizi diversi dalla revisione (cfr. successiva nota 18).
12 Cspr (2005, §5.7.) prevede che «… In occasione della prestazione di servizi di consulenza
o assistenza da parte del Revisore o di un soggetto appartenente alla sua Rete, questi ultimi
devono fornire all’Alta Direzione Aziendale del Soggetto Sottoposto a Revisione o di una sua
Consociata la possibilità di scegliere tra più alternative ragionevoli.
Tutto ciò al fi ne di evitare qualunque coinvolgimento del Revisore nel processo decisionale
dell’Alta Direzione Aziendale del Soggetto Sottoposto a Revisione o di una sua Consociata.
In tale ambito, il Revisore o il soggetto appartenente alla sua Rete possono formulare rac-
comandazioni al Soggetto Sottoposto a Revisione o alla sua Consociata. Queste racco-
mandazioni devono in ogni caso essere motivate con analisi obiettive e trasparenti affi nché
il Soggetto Sottoposto a Revisione o la sua Consociata possa valutare tali raccomandazioni
prima di assumere la propria decisione».13 Si ricorda che Enron nel 2000 ha acquisito servizi di revisione contabile per $ 25 milioni e servizi
“non di revisione” per $ 27 milioni dalla società di revisione Arthur Andersen (Hirsch 2002).
Servizi «non di revisione»
16
3. Evoluzione recente del quadro regolamentare
italiano, con particolare riferimento
agli interventi della Consob
Lo scopo del presente paragrafo consiste nel fornire una visione d’insie-
me dei momenti regolamentari sul tema oggetto di indagine, in modo da
presentare la nuova richiesta di informativa di bilancio sui corrispettivi alle
società di revisione, inserendola in un processo di graduale evoluzione
normativa tendente a informare il pubblico sui diversi aspetti della vita
aziendale. Per tale motivo, un punto di partenza nell’analisi della situa-
zione italiana può essere individuato nella disposizione di legge che ha
introdotto in Italia, inizialmente per le società quotate, il controllo obbliga-
torio sulla contabilità e il bilancio da parte di società di revisione esterne
e indipendenti. Si tratta del D.P.R. n. 136/1975 che all’art. 8 prevede-
va tra i vari requisiti per l’iscrizione presso l’albo speciale delle società
di revisione tenuto dalla Consob quello dell’oggetto sociale limitato al-
l’“organizzazione e alla revisione contabile di aziende, con esclusione di
qualsiasi altra attività”14. Tale disposizione lascia o limita (a seconda dei
punti di vista) alle società di revisione la possibilità di fornire servizi su
due aree: l’organizzazione e la revisione contabile. È chiaro sin dall’inizio
della costruzione giuridica che accanto al controllo contabile convive la
prestazione di servizi (di organizzazione) alle aziende. Allo stesso tempo,
non è chiaro quali servizi possano essere riconducibili nella sfera d’azio-
ne della parola “organizzazione”. Inoltre, altra questione riguarda se e in
che misura tali servizi (non chiaramente defi niti) possano essere svolti nei
confronti delle aziende di cui si deve revisionare il bilancio. Proprio l’as-
senza di una defi nizione crea lo spazio per comportamenti diffi cilmente
classifi cabili nell’ottica dell’esclusività dell’oggetto sociale. Nel riferimen-
to all’organizzazione è possibile individuare elementi di “plasticità” (le di-
verse interpretazioni) ma anche di “robustezza” (la comune idea dell’esi-
stenza di un limite), confermando che dalle classifi cazioni derivano anche
conseguenze sul ruolo svolto dai diversi attori nel mondo economico,
come in altri ambiti della vita moderna (Bowker e Star 2000).
L’oggetto sociale esclusivo delle società di revisione è comunque in-
terpretabile come rigoroso tentativo di salvaguardare il carattere del-
l’indipendenza, in quanto si intende limitare giuridicamente il campo di
14 Si ricorda anche il requisito di «indipendenza, organizzazione e idoneità tecnica» della
società di revisione, in merito al quale la stessa Consob, nella Relazione del 1980 ha affer-
mato che è stata «particolarmente impegnativa … la valutazione globale di merito in ordine
all’indipendenza, organizzazione e idoneità tecnica delle società, una volta completato l’ac-
certamento dell’esistenza dei requisiti di legge. … In qualche caso si è ritenuto di chiedere
ad amministratori o soci la rinuncia a particolari incarichi che destavano perplessità sotto il
profi lo della valutazione dell’indipendenza; come pure la rimozione di inconciliabili situazioni di
collegamento tra società di revisione ed altre società», citato in Fortunato (1985, 39-40).
Servizi «non di revisione»
17
attività del revisore. Tuttavia, paradossalmente, la defi nizione generica
(servizi di organizzazione) può rendere quella salvaguardia ineffi cace.
Per rispondere in parte a tale problema, l’oggetto sociale è stato limita-
to alla “revisione e all’organizzazione contabile di aziende” con il D. Lgs.
n. 88/1992. A tale proposito, Tezzon (2001) osserva che lo «spostamen-
to dell’aggettivo “contabile” nell’attuale formulazione sgombra il campo
da equivoci e chiarisce che l’attività di organizzazione non deve essere
intesa in senso lato ma deve attenere strettamente agli aspetti contabili
dell’organizzazione stessa.
Nonostante ciò permangono delle aree grigie. Se il termine revisione
contabile richiama inequivocabilmente una serie defi nita di funzioni,
quando si parla di organizzazione contabile c’è sempre il rischio che
la società di revisione svolga un’attività che la pone in una situazione
critica. L’esercizio della vigilanza mira ad evitare due rischi: ■ Il rischio che le attività svolte coinvolgano direttamente la società
di revisione in aspetti dell’operatività dell’impresa collocati a monte
delle manifestazioni contabili, vale a dire in processi e in fatti azien-
dali che, per loro natura, presentano maggiori profi li di delicatezza
per le responsabilità di tipo manageriale che essi comportano. ■ Il rischio di self review, inteso come il rischio che il revisore, nel corso
dell’audit sul bilancio, si trovi a rivedere, e quindi a giudicare senza
la necessaria obiettività, un lavoro di organizzazione contabile da
lui precedentemente svolto, la cui applicazione ha generato quegli
stessi dati contabili oggetto di revisione.
È evidente che mentre nel primo caso siamo in presenza di attività
sempre escluse, perché esorbitanti l’oggetto sociale, nel secondo la
disciplina dell’oggetto sociale è rispettata ma l’indipendenza resta co-
munque minacciata dallo svolgimento di quell’attività nei confronti dello
stesso cliente del quale viene revisionato il bilancio».
È opportuno inoltre osservare che nella riformulazione dell’esclusività
dell’oggetto sociale del 1992, tuttora in vigore, è stato eliminato l’inciso
di carattere rafforzativo (“con esclusione di qualsiasi altra attività”).
La normativa italiana si caratterizza dunque per aver stabilito che l’og-
getto sociale della società di revisione è limitato alla revisione e organiz-
zazione contabile. L’interpretazione operativa di tale espressione e l’en-
tità dei servizi non di revisione prestati alle medesime aziende conferenti
l’incarico di revisione del bilancio è divenuto negli ultimi anni argomento
sempre più dibattuto. Ad esempio, Comoli (1996, 40) in un report di ri-
cerca basato su interviste a dottori commercialisti segnala l’«opinione
di qualcuno degli intervistati che qualora una società di revisione presti
anche servizi di consulenza ad una stessa azienda, si attenui, di fatto, il
principio inderogabile dell’autonomia di giudizio del revisore, e, quindi, la
Servizi «non di revisione»
18
propria indipendenza». Opinione diversa è espressa da parte di esponen-
ti delle società di revisione che, come riportato in una ricerca di Andrei
e Ferrari (1996, 126) basata su interviste, giudicano inadeguata la norma
sulla limitazione dell’oggetto sociale «sottolineando come lo svolgimento
di attività di consulenza non possa essere considerato in contrasto con il
raggiungimento degli obiettivi legati all’indipendenza dei revisori».
In un quadro interpretativo che può oscillare tra il rigoroso divieto e
l’accondiscendenza in merito all’ammissibilità di servizi diversi dalla re-
visione, si inserisce l’attività della Consob che nel tempo si è occupata
della questione in oggetto15.
Uno dei primi interventi della Consob dedicati al tema del confl itto di
interessi tra revisione contabile ed attività di consulenza è contenuto
nella Comunicazione n. 87/01002 del 23 gennaio 1987 con cui si invita-
no le società conferenti l’incarico di revisione contabile «a non avvalersi
della consulenza di organismi, società, studi associati o singoli profes-
sionisti che intrattengono un rapporto di fatto a carattere continuativo,
mediante le prestazioni di consulenze e collaborazioni con le società
di revisione alle quali sia stato conferito l’incarico di certifi cazione». La
questione affrontata in tale prescrizione è quella relativa alla possibilità
che il revisore, non potendo svolgere direttamente attività di consu-
lenza, potesse far ricorso ad altre strutture organizzative ed operative
appartenenti alla medesima “rete”, per prestare servizi di consulenza
alle medesime aziende in cui si era assunto l’incarico di controllare il
bilancio. In tal modo, sarebbe riemerso indirettamente il confl itto di in-
teressi e il problema del self review16.
Tale riferimento ai soggetti legati alla società di revisione è ripreso in
un’altra Comunicazione Consob (n. Dac/Rm/96003558) del 18 aprile
1996 che ha per oggetto il conferimento dell’incarico ed i relativi adem-
pimenti da parte delle società conferenti e delle società di revisione. Per
quanto interessa in questa sede, si ricorda, tra gli obblighi previsti per le
società conferenti, i seguenti due punti:■ Le società conferenti dovranno fornire annualmente, nel corso del-
l’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio, l’indicazione
del numero di ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla socie-
15 Occorre notare che il tema dell’indipendenza del revisore non può essere compreso solo
con il riferimento a profi li regolamentari. Windsor e Ashkanasy (2005, 717) osservano nella
conclusione della loro ricerca che «auditor independence behaviour is complex, and involves
an interaction between personal values, cognitions and the situation. Hence, it would be dif-
fi cult to fi nd one simple solution, such as giving psychological tests when recruiting auditors.
Focusing on one dimension is not suffi cient to improve the ethical performance of auditors.
Even the autonomous auditors in the present research acquiesced to client power manage-
ment, especially when they believed in an unjust world. On the other hand, the pragmatic
auditors were not as acquiescent as the accommodating auditors with unjust world beliefs».16 Problemi analoghi sono stati rilevati in Francia da Mikol e Standish (1998).
Servizi «non di revisione»
19
tà di revisione per la revisione del bilancio civilistico e del consolida-
to (p.to D.1.1).■ Nel corso dell’assemblea dovranno altresì essere comunicate le
eventuali modifi che o integrazioni della proposta della società di re-
visione incaricata, nel caso in cui intervengono fatti eccezionali e/o
imprevedibili (p.to D.1.2).
Con riferimento alle società conferenti e alle società di revisione, viene
prevista la seguente raccomandazione:■ Si invitano le società conferenti l’incarico di revisione contabile a non
avvalersi della consulenza di organismi, società, studi associati o
singoli professionisti che intrattengono un rapporto di fatto a carat-
tere continuativo, mediante le prestazioni di consulenze e collabora-
zioni con le società di revisione alle quali sia stato conferito l’incarico
di certifi cazione (p.to D.3.2).
È importante sottolineare che la raccomandazione contenuta nel testé
menzionato punto D.3.2) è rimasta in vigore fi no alla sua abrogazione
avvenuta con la Comunicazione n. 15185 del 5 ottobre 2005 che rende
applicabile un più ampio principio di revisione dedicato all’indipenden-
za del revisore, facendo esplicito riferimento al concetto di “rete” (Cspr
2005). Quanto quella medesima raccomandazione sia stata seguita nel
tempo è questione di sicuro interesse. A tale proposito, Tezzon (2001)
osserva che «da un’indagine recentemente condotta sulle prime 55 so-
cietà quotate ed i rispettivi gruppi è emersa una diffusa disapplicazione
di tale raccomandazione. Non per questo si può affermare che sussi-
ste anche una mancanza di indipendenza o una violazione della norma
relativa all’oggetto sociale. Manca infatti la dimostrazione del rapporto
causa-effetto. Di certo si tratta di un fenomeno “opaco” sul quale non vi
è informazione e che ha dimensioni non trascurabili».
La questione dei servizi di consulenza svolti dalla società di revisione
o da soggetti a essa legati è stata affrontata dalla Consob anche me-
diante il coinvolgimento degli organi societari. È il caso di ricordare la
Comunicazione n. Dac/Rm/97001574 del 20 febbraio 1997 dedicata al
più ampio tema dei controlli societari. In tale documento, tra le altre
prescrizioni, si raccomanda che i collegi sindacali integrino rispetto a
quanto richiesto da previsioni legislative, il contenuto della relazione,
esprimendo in particolare valutazioni e commenti sugli ulteriori incarichi
attribuiti al revisore, in aggiunta alla revisione e certifi cazione del bilan-
cio, e relativi costi. Inoltre, si raccomanda che l’attribuzione al revisore
contabile di incarichi diversi dalla revisione e certifi cazione del bilancio,
purché compatibili con l’oggetto sociale della società di revisione, sia
deliberata dal consiglio d’amministrazione previo parere del collegio
sindacale. In linea generale, come riportato da Marasca (2000, 54), tale
Servizi «non di revisione»
20
intervento della Consob ha «sollevato numerose critiche da parte sia del
mondo professionale, sia di studiosi ed esperti in relazione all’ingerenza
dell’organo di vigilanza in un ambito ritenuto estraneo ai suoi compiti».
Con l’approvazione del D. Lgs. n. 58/1998 o Testo Unico sulla Finanza
(Tuf) si avvia un processo di cambiamento nei meccanismi di funziona-
mento degli organi societari per le aziende quotate in borsa. Si segnala,
ad esempio, l’esplicito riferimento al “sistema di controllo interno” (Corte-
si, Tettamanzi e Corno 2009; Marchi 2004; Zanda 2002). I cambiamenti ri-
chiesti dal Tuf hanno generato anche una nuova domanda di consulenze
professionali cui le stesse società di revisione potevano essere interessa-
te, sempre naturalmente nei limiti dell’oggetto sociale17. Tra le questioni
che si sono poste, merita di essere ricordata quella relativa all’ipotesi di
affi dare proprio a una società di revisione, le funzioni di controllo inter-
no. Su questo problema una Comunicazione Consob (n. Dem/94875 del
2000) non ammette tale possibilità, in quanto, tra le altre motivazioni, la
funzione di controllo interno «…si spinge fi no allo svolgimento di attività
di supporto consultivo ai settori dell’organizzazione aziendale…».
Una successiva Comunicazione (n. Dem/3030464 del 2003) conferma
che la «contestuale prestazione nei confronti dello stesso soggetto di
servizi professionali di auditing e di altra natura da parte della società di
revisione incaricata e dei soggetti ad essa legati, costituisce un elemen-
to pregiudizievole dell’indipendenza della società di revisione stessa».
Il coinvolgimento del collegio sindacale di società quotate nelle questioni
relative all’attribuzione di “ulteriori incarichi” continua nel nuovo quadro
giuridico del Tuf, con la Comunicazione n. Dem/1025564 del 6 aprile 2001
riguardante proprio i contenuti della relazione del collegio sindacale. Di
interesse per la presente ricerca sono i seguenti due punti:■ Indicazione dell’eventuale conferimento di ulteriori incarichi alla so-
cietà di revisione e dei relativi costi.■ Indicazione dell’eventuale conferimento di incarichi a soggetti legati
alla società incaricata della revisione da rapporti continuativi e dei
relativi costi.
Tali informazioni dovrebbero essere inserite nella relazione anche se di
segno negativo. Ad esempio, se non sono stati conferiti ulteriori incari-
chi alla società di revisione, è opportuno indicare tale circostanza, piut-
tosto che non fare alcun riferimento a tale ipotesi operativa.
La richiesta di tali informazioni è stata confermata con la Comunicazio-
ne n. Dem/3021582 del 4 aprile 2003. In tale provvedimento la Consob
segnala che «gli esiti dell’esame delle schede di controllo hanno mo-
17 Si nota che anche successi provvedimenti legislativi sono stati potenziali generatori di «op-
portunità» per offrire ulteriori servizi da parte delle società di revisione, come, ad esempio, nel
caso del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 262/2005.
Servizi «non di revisione»
21
strato un buon grado di adesione, ancorché non completo, da parte
dei collegi sindacali nonché un conseguente notevole miglioramento
rispetto al passato della qualità dell’informazione resa agli azionisti».
A seguito della riforma del diritto societario nel 2003, con conseguente
adeguamento del Tuf, e dopo l’adozione del principio di revisione dedica-
to all’indipendenza del revisore (Cspr, 2005), anche le schede riepilogative
dell’attività di verifi ca svolta dagli organi di controllo delle società quotate
sono state modifi cate. Per quanto interessa in questa sede, la Comuni-
cazione n. Dem/6031329 del 7 aprile 2006 segnala che «i quesiti sugli
eventuali ulteriori incarichi conferiti alla società di revisione e/o a soggetti
legati alla società di revisione da “rapporti continuativi” sono stati rifor-
mulati e accorpati per tener conto del nuovo documento raccomandato
dalla Consob sui “Principi di indipendenza del Revisore” (delibera 15185
del 5 ottobre 2005) che, da un lato, ha ampliato e meglio defi nito il novero
dei soggetti che, in qualità di fornitori o di destinatari di servizi diversi dal-
la revisione, possono infl uire sull’indipendenza del revisore, dall’altro ha
individuato nell’organo interno di controllo l’interlocutore privilegiato del
revisore per tutte le problematiche in materia d’indipendenza».
Si segnala infi ne che il ruolo dell’organo di controllo (il collegio sindaca-
le, nel modello societario tradizionale) nella valutazione dell’indipenden-
za del revisore è previsto anche dal Codice di Autodisciplina di Borsa
Italiana (2006) che al punto 10.C.5. prescrive che: il collegio sindacale
vigila sull’indipendenza della società di revisione, verifi cando tanto il
rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l’en-
tità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all’emittente ed alle
sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità
appartenenti alla rete della medesima. A tale proposito, si osserva an-
che l’opportunità di ampliare le prerogative del Comitato per il controllo
interno (punto 8.C.3. del Codice di Autodisciplina), al fi ne di individua-
re un ruolo nel processo di approvazione di eventuali ulteriori incarichi
conferiti alla società di revisione o a entità appartenenti alla sua rete.
Sul substrato interpretativo predisposto dalla Consob (sintetizzato nella
Tabella 1), si inserisce un fattore di cambiamento fornito dalla stessa
realtà aziendale. Gli scandali fi nanziari statunitensi (per esempio, En-
ron, Global Crossing) ed europei (per esempio, Ahold, Parmalat) suc-
cedutisi a partire dalla fi ne del 2001 hanno contribuito al cambiamento
del clima sociale ed economico, rendendolo generalmente più rigoroso
nella formulazione di regole e nelle sue interpretazioni. Su tale scia di
cambiamento, una svolta signifi cativa nel quadro giuridico italiano si
è avuta con la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (cosiddetta legge
per la tutela del risparmio). Tale provvedimento, seguito dal D. Lgs. di
coordinamento n. 303 del 29 dicembre 2006 ha innovato il Tuf sui temi
Servizi «non di revisione»
22
oggetto della presente indagine. In particolare, l’art. 160 (Incompatibi-
lità) del Tuf tratta della questione oggetto di analisi e in parte rinvia a
regolamenti della Consob, al fi ne di assicurare l’indipendenza della so-
cietà e del responsabile della revisione. Tra i punti di interesse in questa
sede, segnaliamo i seguenti:■ La defi nizione di criteri per la defi nizione di «rete» di una società di
revisione.■ Le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le
entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per
incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per
tipo o categoria.
Tabella 1: INTERVENTI DELLA CONSOB IN MERITO AGLI «INCARICHI AGGIUNTIVI» RISPETTO ALLA REVISIONE CONTABILE
Provvedimento della Consob Contenuto rilevante in merito agli «incarichi aggiuntivi» rispetto alla revisione contabile
Comunicazione
n. 87/01002
del 23 gennaio 1987
Si invitano le società conferenti l’incarico di revisione contabile a non avvalersi della consulenza
di organismi, società, studi associati o singoli professionisti che intrattengono un rapporto di
fatto a carattere continuativo, mediante le prestazioni di consulenze e collaborazioni con le
società di revisione alle quali sia stato conferito l’incarico di certifi cazione.
Comunicazione
n. Dac/Rm/96003558
del 18 aprile 1996
Al punto D.3.2 si invitano le società conferenti l’incarico di revisione contabile a non avvalersi
della consulenza di organismi, società, studi associati o singoli professionisti che intrattengono
un rapporto di fatto a carattere continuativo, mediante le prestazioni di consulenze e
collaborazioni con le società di revisione alle quali sia stato conferito l’incarico di certifi cazione.
Comunicazione
n. Dac/Rm/97001574
del 20 febbraio 1997
Si raccomanda al collegio sindacale di esprimere valutazioni e commenti nella propria
relazione sugli ulteriori incarichi conferiti alla società di revisione e relativi costi.
Si raccomanda che gli ulteriori incarichi siano conferiti dal consiglio di amministrazione
previo parere del collegio sindacale.
Comunicazione
n. Dem/94875
del 27 dicembre 2000
L’esercizio della funzione di controllo interno nell’ambito di un’azienda non è riconducibile
all’attività di organizzazione contabile prevista nell’oggetto sociale delle società di revisione.
Comunicazione
n. Dem/1025564
del 6 aprile 2001
Comunicazione
n. Dem/3021582
del 4 aprile 2003
È previsto che la relazione del collegio sindacale fornisca informazioni in merito a:
- Ulteriori incarichi conferiti al revisore e relativi costi;
- Ulteriori incarichi conferiti a società legate al revisore da rapporti continuativi e relativi costi.
Comunicazione
n. Dem/3030464
del 12 maggio 2003
Si conferma che la contestuale prestazione nei confronti dello stesso soggetto di servizi
professionali di auditing e di altra natura da parte della società di revisione incaricata e dei
soggetti ad essa legati, costituisce un elemento pregiudizievole dell’indipendenza della
società di revisione stessa.
Comunicazione n. 15185
del 5 ottobre 2005
Abroga il punto D.3.2 della Comunicazione n. 96003558 del 18 aprile 1996 ed adotta il
documento “principi di indipendenza del revisore” (Cspr, 2005).
Comunicazione
n. Dem/6031329
del 7 aprile 2006
È previsto che nella relazione dell’organo di controllo si forniscano informazioni in merito a:
- Eventuali ulteriori incarichi conferiti al revisore e alla sua “rete”;
- Eventuali criticità ed iniziative intraprese per salvaguardare l’indipendenza del revisore.
Servizi «non di revisione»
23
Il già menzionato art. 160 del Tuf stabilisce il divieto rivolto alla società
di revisione e alla sua rete di prestare alcuni servizi nei confronti delle
aziende in cui hanno assunto l’incarico di controllare il bilancio. Ripor-
tiamo di seguito l’elenco delle prestazioni che, nell’interpretazione del
legislatore, minano l’indipendenza del revisore:
a) Tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni conta-
bili o alle relazioni di bilancio
b) Progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili
c) Servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate
d) Servizi attuariali
e) Gestione esterna dei servizi di controllo interno
f) Consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti
alla selezione, formazione e gestione del personale
g) Intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o servizi ban-
cari d’investimento
h) Prestazione di difesa giudiziale
i) Altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non
collegati alla revisione, individuati dalla Consob con un regolamento.
Tale elenco segna un passo importante nell’incerto processo interpre-
tativo delineato precedentemente, riducendo, in tal modo, il grado di
«plasticità» nella defi nizione delle attività non erogabili accanto al servi-
zio del controllo legale dei conti.
È opportuno segnalare che l’elenco delle attività vietate è ispirato da
un’analoga disposizione statunitense contenuta nel Sarbanes-Oxley
Act del 200218. A tale proposito, si ricorda che negli Stati Uniti l’obbligo
di fornire informazioni sui compensi per prestazioni di servizi non di re-
visione è sostanzialmente riconducibile ad un intervento regolamentare
della Securities and Exchange Commission del 2000 (Sec 2000)19.
18 La section 201 (Services outside the scope of practice of auditors) del Sarbanes-Oxley Act
riporta il seguente elenco di attività vietate:
(1) Bookkeeping or other services related to the accounting records or fi nancial statements
of the audit client
(2) Financial information systems design and implementation
(3) Appraisal or valuation services, fairness opinions, or contribution-in-kind reports
(4) Actuarial services
(5) Internal audit outsourcing services
(6) Management functions or human resources
(7) Broker or dealer, investment adviser, or investment banking services
(8) Legal services and expert services unrelated to the audit, and
(9) Any other service that the Board determines, by regulation, is impermissible.19 Un primo obbligo informativo in tal senso è stato introdotto dalla Sec nel 1978 con l’Ac-
counting Series Release (ARS) 250 ed è rimasto in vigore fi no al 1982. Con l’ARS 250 viene
proposto anche il calcolo di un indice relativo al peso dei servizi diversi dalla revisione sul
totale dei corrispettivi. Si nota, inoltre, che l’obbligo informativo sui corrispettivi per servizi di
revisione e non di revisione è stato introdotto in Australia nel 1972 e in UK nel 1992.
Servizi «non di revisione»
24
In attuazione della delega contenuta nel Tuf, la Consob ha introdotto
nella Parte III, Titolo VI, del Regolamento Emittenti n. 11971, il Capo
I-bis (Incompatibilità) che contiene gli articoli da 149-bis a 149-duo-
decies. Tra i servizi vietati da aggiungere a quelli già elencati nell’art. 160
del Tuf, vengono individuati i “servizi di consulenza legale” defi niti come
“servizi di consulenza che comportano un’attività di rappresentanza del
cliente nonché i servizi di assistenza legale connessi allo svolgimento di
procedimenti contenziosi” (art. 149-decies). La questione riguardante la
pubblicità dei corrispettivi è trattata nel successivo paragrafo.
4. Informazioni sui corrispettivi per revisione contabile
e servizi diversi dalla revisione
Il quadro regolamentare italiano discusso nel paragrafo 3 ha messo
in evidenza che gradualmente è cresciuta l’attenzione sull’informativa
relativa al costo della revisione - comunicata in assemblea in sede di
approvazione del bilancio - e alla natura e ai costi di ulteriori incarichi
anche con riferimento alla rete del revisore - comunicata nella relazione
del collegio sindacale - (per alcuni esempi, cfr. Ianniello 2008: 113-159).
Tale percorso giunge a maturazione dopo la Legge 262/2005 con il con-
seguente art. 149-duodecies (Pubblicità dei corrispettivi) del Regola-
mento Emittenti n. 11971 (decisione fi nale assunta dalla Consob con
Delibera n. 15915 del 3 maggio 2007) in cui si prevede che:
«1. In allegato al bilancio d’esercizio della società che ha conferito l’in-
carico di revisione viene presentato un prospetto contenente i cor-
rispettivi di competenza dell’esercizio, a fronte dei servizi forniti alla
società dai seguenti soggetti:
a) Dalla società di revisione, per la prestazione di servizi di revisione.
b) Dalla società di revisione, per la prestazione di servizi diversi dal-
la revisione, suddivisi tra servizi di verifi ca fi nalizzati all’emissione
di un’attestazione e altri servizi, distinti per tipologia.
c) Dalle entità appartenenti alla rete della società di revisione, per la
prestazione di servizi, suddivisi per tipologia.
2. Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, il pro-
spetto di cui al comma 1 è elaborato anche con riferimento ai servizi
forniti dalla società di revisione della capogruppo e dalle entità ap-
partenenti alla sua rete alle società controllate».
Con tale disposizione si rende obbligatoria nel bilancio l’informazione
sui corrispettivi per servizi di revisione e non di revisione prestati nei
confronti dall’azienda capogruppo e dell’intero gruppo aziendale. Tale
nuova veste comunicativa enfatizza il ruolo che tale informazione può
Servizi «non di revisione»
25
avere nel valutare il grado di indipendenza del revisore. Si tratta della
percezione dell’indipendenza (in apparenza) da parte di terzi. In par-
ticolare, un indice che pone in relazione i corrispettivi per servizi non
di revisione e quelli di revisione potrebbe essere interpretabile come
indicatore di indipendenza in apparenza e, dunque, potrebbe spingere
i comportamenti aziendali verso il contenimento di quel parametro, fi no
alla decisione di non assegnare incarichi aggiuntivi alla società di revi-
sione incaricata del controllo del bilancio (Goldwasser 2002)20.
Al fi ne di comprendere l’informativa di bilancio sui costi della revisione
contabile e di altri servizi non di revisione, è opportuno indicare quali
sono i pareri o altre prestazioni richiesti da leggi o regolamenti accanto
a quelli di revisione contabile. A tale proposito, Mainardi (2004, 9) se-
gnala una tendenza del nostro ordinamento ad assegnare alle società di
revisione compiti non sempre riconducibili alla pura e semplice revisio-
ne contabile. Tra i principali incarichi previsti da disposizioni legislative
o regolamenti si ricordano i seguenti:■ Revisione (in genere, limitata) della relazione semestrale delle socie-
tà quotate, in base alla raccomandazione della Consob contenuta
nella Comunicazione n. Dac/Rm/97001574 del 20 febbraio 2007.■ Parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di au-
mento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.■ Pareri sul prospetto contabile e sulla relazione sulla base dei quali gli
amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi.■ Parere sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni in occasio-
ne di una fusione21.■ Relazioni sui bilanci pro-forma presentati nei prospetti informativi e/
o relazioni sulla bontà del sistema di controllo interno, in occasione
dell’ammissione in borsa (Regolamento della Borsa Italiana Spa).■ Revisioni o attestazioni relative a prospetti o altre informazioni per
la richiesta di contributi pubblici (in base alle norme di particolari
settori operativi).
20 Ad esempio, nella Relazione e Bilancio di Esercizio di Enel 2007 (p. 155) è scritto che:
«In aggiunta al divieto relativo alla prestazione di specifi che tipologie di servizi, imposto alle
società di revisione dal Testo Unico della Finanza (con previsioni introdotte alla fi ne del 2005),
già da tempo il codice etico del Gruppo sancisce l’incompatibilità della revisione contabile del
bilancio della Società e del bilancio consolidato con lo svolgimento di attività di consulenza
prestata in favore di qualsiasi società del Gruppo, estendendosi tale incompatibilità all’intero
network della società di revisione».21 Mainardi (2004: 148) osserva che «la possibilità di nominare, per la redazione della rela-
zione sulla congruità del rapporto di cambio, la stessa società di revisione incaricata della
revisione del bilancio prospetta un potenziale rischio di auto-revisione (c.d. self review). Infatti,
il revisore si potrebbe trovare, nello svolgimento delle procedure di revisione del bilancio, a
dover attuare verifi che sull’oggetto stesso del proprio lavoro, ingenerando così una situazione
in cui sarebbe diffi cile rimanere obiettivo».
Servizi «non di revisione»
26
■ Procedure di verifi ca fi nalizzate alla sottoscrizione delle Dichiarazioni
fi scali prevista dalle autorità fi scali.■ Verifi ca della valutazione del sistema di controllo interno in base a
quanto previsto dal Sarbanes-Oxley Act, nel paragrafo 404, nei casi
di quotazione sul mercato statunitense.
Per quanto attiene alla classifi cazione, la Raccomandazione europea
(Ce, 2002: §5, p.ti 3 e 4) fornisce una suddivisione del totale dei corri-
spettivi in quattro categorie:■ Servizi di revisione legale■ Altri servizi di verifi ca■ Servizi di consulenza fi scale■ Altri servizi diversi dalla revisione
I corrispettivi per gli altri servizi diversi dalla revisione vanno ulteriormente
suddivisi per sottocategorie fi nché le voci comprese in una di esse diffe-
riscono sostanzialmente tra loro. Questa suddivisione in sottocategorie
deve almeno fornire informazioni sui corrispettivi per la fornitura di servizi
relativi ai sistemi informativi-contabili-amministrativi-fi nanziari, al servi-
zio di revisione interna, alla valutazione, all’assistenza nella risoluzione
di controversie e alla ricerca di personale. Per ogni voce nell’ambito di
una (sotto)categoria va indicato anche l’importo registrato alla voce corri-
spondente per il periodo di riferimento precedente. Inoltre, va presentata
una ripartizione in percentuale delle diverse (sotto)categorie.
Nel caso della revisione legale di un bilancio consolidato, vanno pub-
blicizzati i corrispettivi percepiti dal revisore legale e dagli appartenenti
alla stessa rete per i servizi prestati al cliente e alle sue entità comprese
nel consolidamento.
Nel documento elaborato dalla professione contabile italiana (Cspr
2005), naturalmente ispirato dalla Raccomandazione europea del 2002,
con il termine “Revisione” si intendono:
i) I Servizi di Revisione che comprendono:
a) L’attività di controllo dei conti annuali delle imprese, fi nalizzata
all’espressione di un giudizio professionale.
b) L’attività di controllo dei conti consolidati di un insieme di imprese,
anch’essa fi nalizzata all’espressione di un giudizio professionale.
c) L’attività di controllo dei conti infrannuali di un’impresa o di un
insieme di imprese.
ii) I Servizi di Attestazione richiesti dalla legge e da regolamenti o effet-
tuati su base volontaria, aventi ad oggetto informazioni diverse da
quelle di cui ai precedenti punti a), b) e c). Per Servizi di Attestazione
si intendono gli incarichi con cui il Revisore valuta uno specifi co ele-
Servizi «non di revisione»
27
mento, la cui determinazione è effettuata da un altro soggetto che
ne è responsabile, attraverso opportuni criteri, al fi ne di esprimere
una conclusione che fornisca al destinatario un grado di affi dabilità
in relazione a tale specifi co elemento (Cspr 2005, § 2.1.).
Anche in questo documento è previsto che il totale dei corrispettivi per-
cepiti deve essere suddiviso secondo quattro categorie:■ Servizi di revisione■ Servizi di attestazione■ Servizi di consulenza fi scale■ Servizi diversi dalla revisione
Nell’ambito di ogni categoria per ogni voce deve essere indicato anche
l’importo registrato alla voce corrispondente per il periodo di riferimento
precedente. Inoltre, va presentata una ripartizione in percentuale dei
corrispettivi suddivisi tra le diverse categorie22.
Quanto previsto nei documenti citati in precedenza (Ce 2002; Cspr 2005)
non tiene conto dei cambiamenti apportati dalla legge 262/2005 e con-
seguenti regolamenti Consob. Tuttavia, la classifi cazione di tipo generale
risulta compatibile con il nuovo quadro giuridico. In effetti, anche l’As-
sociazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi 2008), per adempiere alla
richiesta dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti, suggerisce
un prospetto che prevede la seguente classifi cazione dei servizi:■ Revisione contabile■ Servizi di attestazione■ Servizi di consulenza fi scale■ Altri (da dettagliare)
La verifi ca empirica contenuta nel paragrafo seguente ha seguito tale clas-
sifi cazione nella raccolta dei dati comunicati nel bilancio23. In particolare,
nella presentazione dei risultati, l’accezione dei “servizi non di revisione”
è stata considerata in una versione ampia (servizi di attestazione, consu-
lenza fi scale e altri servizi) e in una ridotta, escludendo i servizi di attesta-
zione. In tal modo, si cerca di tener conto di quei casi in cui le aziende,
22 A solo titolo esemplifi cativo, Cspr (2005, §5.7.2.) riporta una serie di servizi diversi dalla
revisione con considerazioni circa la valutazione della signifi catività della minaccia all’indipen-
denza del revisore:
- Predisposizione delle registrazioni contabili e predisposizione del bilancio
- Progettazione e realizzazione di sistemi informativi-contabili-amministrativi-fi nanziari
- Servizi di valutazione
- Partecipazione alla revisione interna del soggetto sottoposto a revisione
- Attività di patrocinatore legale e consulente tecnico di parte
- Prestazione di servizi di ricerca di personale dell’alta direzione aziendale.23 A titolo comparativo si ricorda che la Sec (2003) richiede alle società quotate di distinguere
quattro categorie di compensi: audit fees, audit-related fees, tax fees e other fees.
Servizi «non di revisione»
28
pur seguendo una politica tendente a non assegnare ulteriori incarichi al
revisore o alla sua rete, si trovano a comunicare l’esistenza di compensi
per servizi di attestazione in conseguenza di disposizioni normative24.
5. Verifi ca empirica
Nei bilanci del 2007 si manifesta sostanzialmente il primo adempimen-
to all’obbligo di pubblicare informazioni sui compensi per incarichi di
revisione contabile e per servizi diversi dalla revisione affi dati alla me-
desima società di revisione, secondo quanto previsto dall’art. 149-duo-
decies del Regolamento Emittenti della Consob. Il campione esaminato
è costituito da tutte le società italiane quotate nel segmento blue chip
alla data del 31 dicembre 2007. Il numero degli organismi aziendali è
risultato pari a 8325. La scelta è stata motivata dalla considerazione che
le aziende di maggiori dimensioni quotate in borsa costituiscono un
punto di riferimento nell’evoluzione della comunicazione contabile, ma
anche per la loro rilevanza economica nella raccolta di prime evidenze
empiriche sul fenomeno oggetto di indagine.
Dal punto di vista delle modalità utilizzate per comunicare i corrispettivi
per la revisione contabile e per servizi diversi dalla revisione, la Tabella 2
evidenzia che la quasi totalità delle aziende (95,2%) utilizza un prospet-
to nell’ambito di uno specifi co paragrafo della nota integrativa o come
allegato (50,6% + 42,2%). Complessivamente le informazioni vengono
fornite sia nel Bilancio di esercizio che nel Bilancio consolidato (66,3%)
oppure, nel rispetto della lettera della norma, solo nel Bilancio di eser-
cizio (27,7%); in quest’ultimo caso vengono comunque elaborati i dati
relativi alla capogruppo ed all’integro gruppo aziendale. Il suggerimento
derivante da tale osservazione è di ampliare la prassi (già prevalente)
di presentare tali informazioni sia nel bilancio di esercizio che in quel-
lo consolidato. Si segnala la sostanziale assenza di una ripartizione in
termini percentuali tra i diversi tipi di servizi, contrariamente al sugge-
rimento espositivo contenuto in Ce (2002) e Cspr (2005). La presente
indagine non si è soffermata analiticamente sulla tipologia di prospetto
utilizzata, ma tranne poche eccezioni, la forma della tabella utilizzata è
sostanzialmente riconducibile a quella proposta da Assirevi (2008).
24 Si nota che le informazioni disponibili nei bilanci non hanno permesso di «depurare» in
modo analitico e sistematico dai “servizi non di revisione” quelli in qualche modo “obbligati”
da quelli derivanti da una scelta volontaria.25 Le aziende del campione operano nei seguenti settori: alimentari (2), assicurazioni (7),
auto (2), banche (16), chimici (3), costruzioni (4), elettronici, elettromeccanici (4), fi nanziarie
di partecipazione (5), immobiliari (4), impianti e macchine (1), media (6), minerali, metallurgici,
petroliferi (3), servizi di pubblica utilità (13), servizi diversi (1), servizi fi nanziari (1), tessile, abbi-
gliamento, accessori (6), trasporti, turismo (5).
Servizi «non di revisione»
29
Tabella 2 – FORME DI COMUNICAZIONE DEI COMPENSI PER REVISIONE CONTABILE E SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE
N. %
Tabella / Prospetto 79 95,2
Senza Tabella / Prospetto 4 4,8
Totale 83 100,0
Paragrafo nella nota integrativa (note esplicative) 42 50,6
Allegato al bilancio o alla nota integrativa
(note esplicative)35 42,2
Commento ai costi per servizi nell’ambito
della nota integrativa (note esplicative)3 3,6
Paragrafo nella Relazione sulla gestione 3 3,6
Totale 83 100,0
Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato 55 66,3
Solo Bilancio di esercizio 23 27,7
Solo nel Bilancio consolidato 5 6,0
Totale 83 100,0
In merito alla dimensione quantitativa del fenomeno oggetto di indagi-
ne, la statistica descrittiva è contenuta nella Tabella 3 dove la sezione A
evidenzia che il corrispettivo medio con riferimento all’intero campione
esaminato è pari a circa € 3,25 milioni (con un’alta variabilità: SD=5,42),
somma dei compensi medi per ciascuna delle 4 categorie di servizi, con
il 27,4% proveniente dai servizi diversi dalla revisione. In particolare, i
servizi classifi cati come “altri” (16%) e quelli fi nalizzati all’emanazione di
un’attestazione (10,1%) sono i più rilevanti, mentre un ruolo marginale
è assunto dalla consulenza fi scale (1,3%). Complessivamente si può
ritenere che il peso dei servizi diversi dalla revisione sia mediamente
contenuto, anche se superiore alla soglia del 20% (ovvero costi per ser-
vizi diversi dalla revisione non superiori al 25% del costo per incarichi di
revisione contabile), che in alcune prassi aziendali è ritenuta prudenzia-
le al fi ne di salvaguardare l’indipendenza del revisore26.
Poiché in alcune aziende il corrispettivo per servizi diversi dalla revisione
è pari a zero, la sezione B della Tabella 3 riporta i valori medi dei compen-
si e degli indici del peso delle prestazioni, considerando solo le aziende
interessate dai diversi servizi. Anche in questo caso si conferma il ruolo
rilevante degli altri servizi che raggiungono un peso medio del 28,1% nei
63 casi interessati pari a circa l’81% del campione esaminato.
26 Ad esempio, la procedura di gruppo per il conferimento di incarichi a società di revisione
seguita da Fiat S.p.A. – Allegato alla Relazione sulla corporate governance (febbraio 2008),
disponibile su www.fi atgroup.com
Servizi «non di revisione»
30
Tabella 3 - CORRISPETTIVI PER LA REVISIONE CONTABILE E PER SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE (STATISTICA DESCRITTIVA)
Sezione A (N = 83)
Minimo Massimo MediaIndice medio
dei corrispettivi1° Quartile 2° Quartile 3° Quartile
Revisione contabile
103.700 25.816.000 2.443.828 0,726 514.000 1.013.000 2.079.000
Servizi di attestazione
0 4.000.000 324.466 0,101 3.142 55.000 251.600
Consulenza fi scale
0 822.000 42.850 0,013 0 0 17.073
Altri servizi 0 5.752.250 442.480 0,160 26.000 163.000 574.500
Sezione B (N = vari)
N. % sul totale N. Media Indice medio dei corrispettivi
Revisione contabile 83 100,0 2.443.828 0,726
Servizi di Attestazione 63 75,9 427.471 0,133
Consulenza fi scale 22 26,5 161.662 0,049
Altri servizi 67 80,7 548.147 0,281
Al fi ne di avere un’informazione più dettagliata sull’indice del peso delle
prestazioni diverse dalla revisione sul totale dei compensi, la Tabella 4
(lato sinistro), seguendo l’impostazione di Francis e Pollard (1979), ri-
porta in 10 intervalli la distribuzione di tale indicatore e progressivamen-
te la distribuzione cumulata. Si nota che in 2 casi (2,4%) gli altri servizi
risultano assenti. Nella situazione opposta si osservano 15 casi (18,1%)
in cui i compensi per servizi diversi dalla revisione superano quelli per
la revisione contabile, evidenziando una situazione critica dal punto di
vista dell’indipendenza in apparenza del revisore. Le altre interpreta-
zioni della Tabella 4 (lato sinistro) dipendono dal giudizio relativo alla
soglia che si ritiene rilevante. Ad esempio, se si assume un indice pari
a 0,20 come valore prudenziale, 37 aziende (44,6%) soddisfano questo
criterio. Se tale soglia viene spostata a 0,25 (cioè, compensi per servizi
diversi dalla revisione fi no a 1/3 dei corrispettivi per revisione contabile),
le aziende rientranti in tale limite sono 43 (51,8%). Nell’ipotesi opera-
tiva che alcuni dei servizi fi nalizzati al rilascio di un’attestazione siano
una scelta determinata da leggi, regolamenti o particolarità del settore
produttivo, la medesima Tabella 4 (lato destro) riporta i medesimi calcoli
considerando solo l’indice del peso dei compensi per consulenza fi sca-
le e altri servizi. In tale situazione, osserviamo che 15 aziende (18,1%)
non affi dano ulteriori incarichi al revisore e che in 7 casi (8,4%) permane
una situazione meritevole di attenzione con un indice superiore a 0,50.
Come era ragionevole attendersi, l’indipendenza in apparenza migliora
Servizi «non di revisione»
31
se consideriamo il lato destro della Tabella 4. Ad esempio, adottando
una soglia prudenziale dell’indice pari a 0,25, il 71,1% del campione
esaminato si colloca in una situazione accettabile, contro il 51,8% pre-
cedentemente calcolato ed esposto sul lato sinistro della Tabella 4.
Tabella 4 - DISTRIBUZIONE DELL’INDICE DEI CORRISPETTIVI PER SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE
(Servizi di attestazione + consulenza fi scale + altri servizi) ÷ Totale compensi
N. %Distribuzione cumulata (%)
(Consulenza fi scale + altri servizi) ÷ Totale compensi
N. %Distribuzione cumulata (%)
0 2 2,4 2,4 0 15 18,1 18,1
0,00 – 0,05 9 10,8 13,3 0,00 – 0,05 11 13,3 31,3
0,05 – 0,10 7 8,4 21,7 0,05 – 0,10 13 15,7 47,0
0,10 – 0,15 9 10,8 32,5 0,10 – 0,15 10 12,0 59,0
0,15 – 0,20 10 12,0 44,6 0,15 – 0,20 8 9,6 68,7
0,20 – 0,25 6 7,2 51,8 0,20 – 0,25 2 2,4 71,1
0,25 – 0,30 8 9,6 61,4 0,25 – 0,30 5 6,0 77,1
0,30 – 0,40 11 13,3 74,7 0,30 – 0,40 9 10,8 88,0
0,40 – 0,50 6 7,2 81,9 0,40 – 0,50 3 3,6 91,6
0,50 – 1,00 15 18,1 100,0 0,50 – 1,00 7 8,4 100,0
La questione relativa all’infl uenza della prestazione di servizi diversi dalla
revisione sull’indipendenza del revisore è oggetto di attenzione in questa
sede osservando la propensione a emettere le diverse tipologie di giudi-
zio. Nell’ipotesi di infl uenza ci aspettiamo che i giudizi senza rilievi siano
associati alla presenza di un più ampio ricorso a servizi diversi dalla revi-
sione. La natura dei giudizi espressi non permette di testare tale ipotesi: 82
giudizi senza rilievi e un giudizio con rilievi. Nell’unico giudizio con rilievi,
l’indice del peso delle prestazioni non di revisione è pari a 0,345 (versione
ampia: servizi di attestazione, consulenza fi scale e altri servizi) e 0,318
(versione ridotta: consulenza fi scale e altri servizi). Tuttavia, la presenza di
21 giudizi senza rilievi ma con richiami di informativa ha giustifi cato l’ana-
lisi dell’eventuale associazione tra peso dei servizi diversi dalla revisione
e giudizi espressi dal revisore nella relazione al bilancio di esercizio e al
bilancio consolidato. La Tabella 5 riporta le aziende classifi cate in base al-
l’indice del peso delle prestazioni con le tipologie di giudizio osservate nel
campione esaminato27. Si evidenzia un’associazione positiva signifi cativa
tra la presenza di richiami di informativa (o paragrafo d’enfasi) e un alto
indice (maggiore di 0,50) delle prestazioni diverse dalla revisione nella ver-
27 Le società di revisione sono tutte appartenenti al gruppo delle cosiddette «big four»; si
riporta di seguito la distribuzione degli incarichi (numero e percentuale) nell’ambito del cam-
pione esaminato: Deloitte & Touche S.p.A. (21, 25%), Kpmg S.p.A. (13, 16%), Pricewate-
rhouseCoopers S.p.A. (24, 29%), Reconta Ernst & Young S.p.A. (25, 30%).
Servizi «non di revisione»
32
sione ampia (servizi di attestazione, consulenza fi scale e altri servizi) e in
quella ridotta (consulenza fi scale e altri servizi). In particolare, nei 15 casi
con un indice delle prestazioni diverse della revisione maggiore di 0,50 si
osserva la presenza di 7 giudizi con richiami d’informativa (46,7%), men-
tre nei rimanenti 68 casi, tale presenza è pari a 14 (20,6%). La differenza
è signifi cativa applicando il Test esatto di Fisher a due code (p = 0,050)28.
Utilizzando l’indice delle prestazioni diverse dalla revisione nella versione
ridotta, si osserva che nei 7 casi caratterizzati da tale indicatore maggiore
di 0,50 i richiami di informativa sono pari a 4 (57,1%), mentre nei rimanenti
76 casi, tale presenza è pari a 17 (22,4%). La differenza risulta signifi ca-
tiva (p = 0,065; Test esatto di Fisher a due code) anche se ad un livello
lievemente inferiore rispetto al test precedente.
Come noto, i richiami d’informativa (o paragrafi d’enfasi) sottolineano
l’esistenza all’interno del bilancio di peculiarità legate a un evento o
una circostanza aziendale (ad esempio, diffi coltà fi nanziarie che posso-
no minare l’ipotesi della continuità aziendale) e richiamano l’attenzione
sull’informativa resa nel bilancio medesimo (Comunicazione Consob n.
99088450 del 1 dicembre 1999 e, con riferimento all’ipotesi di continui-
tà aziendale, Comunicazione Consob n. Dem/9012559 del 6 febbraio
2009; Cspr 2007). La diffi coltà interpretativa dell’evidenza emersa è
confermata anche da precedenti ricerche che assimilano i giudizi senza
rilievi con “added comments” ai giudizi senza rilievi tout court, in quan-
to non costituenti “serious qualifi cations” (Craswell, Stokes e Laughton
2002, 258). Pertanto, in linea teorica, si può trattare di “casi tipici” di pa-
ragrafo d’enfasi oppure di “situazioni problematiche” che non sfociano
in un giudizio più severo (ad esempio, giudizio con rilievi, o impossibilità
di esprimere un giudizio)29. Non è tra gli obiettivi della presente indagine
dimostrare che tali situazioni si siano verifi cate in alcuni dei casi esami-
nati. Inoltre, poiché si tratta della percezione di indipendenza che non
necessariamente si traduce in azione, si può argomentare che la più
alta presenza di servizi non di revisione, consente l’accesso ad ulteriori
informazioni rilevanti per conoscere l’azienda, permettendo di esprime-
re richiami di informativa nell’ambito di un giudizio sul bilancio senza
rilievi. L’attribuzione di cause specifi che all’evidenza raccolta apre lo
spazio per future ricerche tendenti a chiarire l’uso del richiamo d’infor-
mativa nell’ambito delle relazioni emesse dalle società di revisione.
28 È stato utilizzato il Test esatto di Fischer, in quanto nella tabella di contingenza ci sono
valori attesi inferiore a 5, situazione che non rende signifi cativamente applicabile il Test del
chi-quadrato.29 Si nota che nella versione dell’art. 156 del Tuf modifi cata dal D.Lgs. n. 32/2007 si è espli-
citato che, oltre al giudizio sul bilancio, la relazione del revisore comprende «eventuali richiami
di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che
essi costituiscano rilievi».
Servizi «non di revisione»
33
Tabella 5 – ASSOCIAZIONE TRA INDICE DEI CORRISPETTIVI PER SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE E GIUDIZIO ESPRESSO DALLA SOCIETÀ DI REVISIONE
N. Giudizio espresso dalla società di revisione Pa
(Servizi di attestazione +
consulenza fi scale + altri
servizi) ÷ Totale compensi
Senza
rilievi
Con
rilievi
Impossibilità
di esprimere
un giudizio
Negativo
Senza rilievi
con richiami di
informativa
0,50 – 1,00 15 15 0 0 0 7
0,0500,00 – 0,50 68 67 1 0 0 14
Totale 83 82 1 0 0 21
(Consulenza fi scale + altri
servizi) ÷ Totale compensi
0,50 – 1,00 7 7 0 0 0 4
0,0650,00 – 0,50 76 75 1 0 0 17
Totale 83 82 1 0 0 21
a Valore di p determinato con il Test esatto di Fisher a due code
5. Conclusioni
La ricerca condotta ha mostrato che in Italia, nonostante l’esclusività del-
l’oggetto sociale delle società di revisione, si sono posti problemi inter-
pretativi e regolamentari in merito alla coesistenza di servizi di consulenza
accanto all’attività di revisione contabile. Gli scandali fi nanziari succedutisi
a partire dal 2001 negli Stati Uniti e in Europa, hanno stimolato interventi re-
golamentari sulla questione dei servizi aggiuntivi. In Italia, oltre al divieto di
alcune attività esplicitamente elencate, uno strumento di controllo è stato
individuato nella pubblicità dei corrispettivi dovuti al revisore per il controllo
dei conti e per servizi diversi dalla revisione. Le prime evidenze raccol-
te sui bilanci di esercizio e consolidati 2007 delle società italiane quotate
a maggiore capitalizzazione, mostrano che la quasi totalità delle aziende
utilizzano un prospetto nell’ambito di uno specifi co paragrafo della nota
integrativa o come allegato. Un miglioramento espositivo potrebbe otte-
nersi dalla ripartizione in termini percentuali tra i diversi tipi di servizi e dalla
presentazione di dati comparativi relativi all’anno precedente.
Dal punto di vista quantitativo, il dato medio relativo al campione esami-
nato mette in evidenza un indice dei compensi per servizi non di revisio-
ne (servizi di attestazione, consulenza fi scale, altri servizi) pari a 0,274
(ovvero 37,7% del compenso per attività di revisione contabile). Anche
se non esistono delle soglie di valore generalmente ritenute accettabili
al fi ne di salvaguardare la percezione di indipendenza, si può ritenere
che tale valore non presenti elementi di criticità, pur essendo superiore
a 0,20 (ovvero 25% dei corrispettivi per revisione contabile) assunto
come valore soglia di attenzione in alcune prassi aziendali. L’analisi in
Servizi «non di revisione»
34
dettaglio mette comunque in evidenza l’esistenza di 15 casi (18,1%) in
cui i compensi per servizi diversi dalla revisione superano quelli per la
revisione contabile; escludendo i servizi di attestazione, permangono
comunque 7 casi (8,4%) in cui l’indice dei compensi per consulenza
fi scale e altri servizi è superiore 0,50. Questi casi sono meritevoli di
attenzione sotto il profi lo della percezione dell’indipendenza (in appa-
renza) del revisore da parte di terzi.
In merito alla questione dell’infl uenza dei servizi non di revisione sul-
l’espressione del giudizio da parte del revisore, le evidenze raccolte (82
giudizi senza rilievi e un giudizio con rilievi) non permettono di testare tale
eventuale infl uenza. Tuttavia, è emersa un’associazione positiva signifi -
cativa tra richiami di informativa nella relazione della società di revisione
e la presenza di servizi diversi dalla revisione. Tale risultato non è interpre-
tabile in modo univoco a supporto dell’ipotesi di perdita di indipenden-
za del revisore. L’interpretazione dipende dalla collocazione teorica del
richiamo di informativa nell’ambito dei “casi tipici” di paragrafo d’enfasi
oppure in “situazioni problematiche” che non sfociano in un giudizio più
severo. L’attribuzione di cause specifi che all’evidenza raccolta apre lo
spazio per future ricerche tendenti a chiarire l’uso del richiamo d’informa-
tiva nell’ambito delle relazioni emesse dalle società di revisione.
La dimensione del campione (limitato alle società con più alta capitaliz-
zazione appartenenti al segmento blue chip) e l’analisi condotta sul solo
anno 2007 (prima applicazione dell’obbligo informativo nel bilancio sui cor-
rispettivi alla società di revisione) possono considerarsi dei limiti del pre-
sente contributo esplorativo. Future ricerche potranno essere condotte su
campioni più ampi e fornendo analisi comparative in senso temporale.
Servizi «non di revisione»
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Bibliografi a
Servizi «non di revisione»
39
La comunicazione economico-fi nanziaria delle P.M.I. secondo i professionisti contabili. Un’indagine empirica
di Rosa Vinciguerra e Nadia Cipullo – Seconda Università degli Studi di Napoli
La comunicazione economico-fi nanziaria è fondamentale per tutte le aziende,
anche per quelle di piccola-media dimensione. Queste ultime, defi nite in base
a parametri quantitativi e qualitativi, presentano, tuttavia, delle peculiarità
che infl uenzano i fi nalismi della comunicazione di bilancio, le sue forme
ed i suoi contenuti. Attraverso la ricerca empirica svolta, avente carattere
deduttivo e descrittivo, si è tentato di individuare le caratteristiche del mercato
dell’informazione contabile proprio delle aziende minori, rivolgendo l’attenzione
alla sola categoria dei Dottori Commercialisti, in qualità di migliori depositari
delle informazioni oggetto di interesse. Queste ultime sono state individuate,
essenzialmente, nella percezione dei parametri che si ritiene possano valere
a giustifi care una classifi cazione delle aziende in classi dimensionali che sia
rilevante in termini contabili; nell’individuazione degli utilizzatori dei bilanci
redatti dalle aziende minori e dei loro fabbisogni informativi; infi ne, nel livello
di adeguatezza dei principi IAS/IFRS rispetto all’universo delle aziende minori.
A tal fi ne si è fatto ricorso alla tecnica del questionario, inviato al campione di
riferimento. I risultati ottenuti si sono dimostrati tendenzialmente in linea con
le conclusioni cui si è giunti dallo studio della letteratura in materia, ritenendo,
quindi, parzialmente inadeguata l’attuale disciplina contabile rivolta all’universo
delle aziende di minore dimensione. I commercialisti intervistati sono
prevalentemente contrari ad una possibile ipotesi di estensione dell’applicabilità
dei principi IAS/IFRS anche all’universo delle aziende minori, concordando,
invece, con l’idea di proporre l’adozione di un semplice prospetto dei fl ussi
di cassa. Dall’indagine, inoltre, emerge chiaramente la necessità di fornire
informazioni integrative, rispetto a quelle raccolte nel bilancio, in favore di
alcune categorie di user. In defi nitiva, l’indagine ha confermato l’opportunità
di ricorrere a forme di differential reporting in relazione alle aziende di piccola-
media dimensione.
40
Abstract
Financial reporting is of primary importance for all companies, also for
small and medium-sized entities. The last ones, defi ned using qualitative
and quantitative criteria, present some peculiarities that infl uence the
purposes of fi nancial reporting, its forms and contents. The purpose of
the empirical research – deductive and descriptive - we carried out has
been to fi nd out the characteristics of accounting information markets
for small companies, addressing our attention to Dottori Commercialisti
category, considered as the best trustee of all the relevant information.
The last one has been divided in three broad categories: research of the
best criteria perceived as useful to class small companies for the pur-
pose of fi nancial reporting; research of small company report users and
their information needs; fi nally, research of the convenience of the ex-
tension of IAS/IFRS to small entities. Results are quite in line with con-
clusions reached by studies of all the relevant literature, concluding that
the present discipline for small company fi nancial reporting is partially
inadequate. Dottori Commercialisti are mainly against the application of
IAS/IFRS to small companies; they, on the contrary, would promote the
application of a simplifi ed cash fl ow statement. Moreover, the research
conducted at the knowledge of the importance of additional information
in the notes to fi nancial statements for the benefi t of particular users. To
sum up, the research has confi rmed the opportunity to use differential
reporting for small and medium-sized entities.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
41
1. Inquadramento e richiami alla precedente letteratura
La comunicazione economico-fi nanziaria è fondamentale per tutte le
aziende.
Essa dovrebbe rifl etterne, inoltre, le principali peculiarità: i fi nalismi del
bilancio, le sue forme, i suoi contenuti, le modalità di determinazione dei
valori che esso racchiude non possono prescindere da alcuni aspetti che
qualifi cano le aziende. Anche la “dimensione” è un carattere dell’azienda,
rispetto al quale occorre capire se sia “contabilmente rilevante”.
In proposito si tenga presente che, tendenzialmente, gli studi in ma-
teria di comunicazione economico-fi nanziaria sono stati predisposti
prendendo come modello di riferimento quello della public company
di origine anglosassone (Marasca 1995); marginale (se non per poche
eccezioni ed almeno fi no a tempi recentissimi) è stata invece l’attenzio-
ne che la letteratura accademica e gli organismi contabili hanno rivolto
alle aziende minori, nonostante il ruolo notevole che esse giocano nel
contesto economico-sociale, sia europeo che anglosassone.
Si tratta di una lacuna che diventa sempre più greve: il fi nancial report-
ing delle aziende minori acquisisce oggi nuova importanza a seguito
degli accordi di Basilea 2 e del processo di internazionalizzazione dei
mercati che, in maniera diretta o mediata, coinvolge inevitabilmente an-
che l’universo delle P.M.I. (Paoloni e Demartini 1999; Demartini 1999).
La carenza di studi condotti in tal senso e di una disciplina contabile or-
ganica rivolta alle aziende minori inducono a rifl ettere sulla mutuabilità
del modello formulato per le grandi aziende (quello dei principi IAS/IFRS
o, più in generale, dei G.A.A.P.), oltre che sull’opportunità di implemen-
tare processi di differenziazione della disciplina contabile.
Lo studio della comunicazione economico-fi nanziaria delle P.M.I.1,
tuttavia, richiede un’analisi propedeutica del concetto di dimensione:
l’eventuale implementazione di un processo di differenziazione della di-
sciplina contabile implica che si defi niscano preventivamente le diverse
classi di “reporting entity” (Cavalieri 1981).
La “dimensione” è un carattere complesso (Vinciguerra 2007) della
gestione, dinamico (Onida 1989), che ha natura intrinsecamente rela-
tiva (Cattaneo 1963; Silvestrelli 1985); si evolve secondo un percorso
continuo piuttosto che discreto e rispetto ad essa, dunque, è diffi cile
enucleare le determinanti che la defi niscono (Parolini 1983). I parametri
che interpretano la dimensione, quindi, non hanno valore assoluto, ma
1 Si parlerà indifferentemente di P.M.I. o di aziende minori, ad indicare comunque una catego-
ria dimensionale di aziende che non si riferisce a quella delle grandi (Marchini 1985).
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
42
acquisiscono signifi cato rispetto allo scopo che si persegue: nella fatti-
specie, quello di individuare profi li di aziende che, per le caratteristiche
presentate, possano a ragione proporsi ai propri stakeholder con mo-
delli di comunicazione economico-fi nanziaria affi ni.
Diversi sono i criteri generali cui gli organismi contabili si sono ispirati
per interpretare la dimensione d’azienda: parametri quantitativi, veste
giuridica, ricorso al mercato dei capitali pubblici, public accountability,
reporting entity (Vinciguerra 2007). Nessuno di essi, tuttavia, è in gra-
do, da solo, di leggere e rappresentare le molteplici sfaccettature della
dimensione d’azienda, legittimando, al contempo la preferenza per al-
cune soluzioni contabili piuttosto che per altre.
La ripartizione delle aziende in classi dimensionali, dunque, può avveni-
re mediante l’adozione congiunta di diversi parametri discriminanti, sia
di natura quantitativa (si presume possano descrivere una corrispon-
dente numerosità dei soggetti interessati alle vicende della gestione),
sia di natura qualitativa (in particolare, l’attenzione va rivolta ai caratteri
della separazione fra la proprietà ed il controllo ed alla condizione di
public utility, che valgono a denunciare diversità nelle attese informative
dei soggetti che interagiscono con l’azienda).
Individuate le principali chiavi di lettura della dimensione, occorre capi-
re se, ed in quale maniera e/o misura, questo carattere sia tale da giusti-
fi care il ricorso a profi li di comunicazione esterna differenziati, qualora
associati ad aziende grandi o minori.
Si riconoscono, infatti, differenze importanti fra le condizioni del merca-
to dell’informazione contabile2 proprio dell’universo delle aziende mino-
ri e di quello delle grandi. Almeno in termini di3:
A) Utilizzatori della comunicazione economico-fi nanziaria.
Da indagini empiriche condotte in Italia (Paoloni e Demartini 1997;
Paoloni e Demartini 1998a; Paoloni, Demartini e Moneva 2000), in
Europa (Barker e Noonan 1995; Page 1984; Pratten 1998) e nel
Nord-America (Maingot e Zeghal 2006; Chazen e Benson 1978; Nair
2 Quello delle informazioni contabili viene considerato alla stregua di un qualsiasi altro mercato
di beni economici, nel quale si riconoscono il lato della:
- Offerta, rappresentato dalle aziende che producono i documenti contabili di sintesi.
- Domanda, costituito dagli utilizzatori delle informazioni contabili.
Il ragionamento è tratto dalla conceptual Framework del F.A.S.B. In proposito si rimanda ai
seguenti documenti: F.A.S.B. 1978; F.A.S.B. 1980.3 In verità, differenze si riconoscono anche nel ruolo riconosciuto alla funzione contabile, che
risulta più svilito nelle aziende minori, sia perché essa non è desiderata (l’esperienza aziendale
è vissuta come fatto privato), sia perché non è compresa appieno (è evidente una minore co-
gnizione della materia oggetto d’attenzione nei soggetti coinvolti nell’universo delle P.M.I.).
Sul punto si rimanda a Vinciguerra 2007.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
43
e Rittenberg 1983; A.I.C.P.A. 1976; A.I.C.P.A. 1981; F.A.S.B. 1983) ri-
sulta che le categorie di interessi coinvolte dall’azienda minore sono
circoscritte a poche fattispecie, riconducibili, solitamente, a quelle di
seguito richiamate (prescindendo dall’ordine dell’elencazione): ■ Amministrazione fi nanziaria ■ Banche fi nanziatrici ■ Proprietari manager ■ Proprietari esterni alla gestione (trattasi, invero, di interlocutori
di rado presenti nelle aziende minori e che, per effettuare inve-
stimenti per tempi tendenzialmente più lunghi rispetto a quanto
non accada nella grande azienda, presentano interessi analoghi
a quelli dei proprietari manager).
L’azienda che simbolizza il modello della grande società ad azio-
nariato diffuso costituisce, invece, un centro nevralgico sul quale
converge l’attenzione di molteplici gruppi di user, eterogenei, con
interessi divergenti fra loro ed i cui obiettivi informativi sono talora
di diffi cile previsione (Gutberlet 1983). Inoltre, la polverizzazione del
capitale, tipica di questo modello aziendale, conduce quasi certa-
mente a situazioni di separazione fra la proprietà ed il controllo: tra
i fruitori della comunicazione economica si profi la, dunque, anche
la fi gura dei proprietari non manager. Infi ne, la base azionaria può
essere fortemente eterogenea, dagli investitori che compongono il
“nocciolo duro” agli azionisti di minoranza.
B) Fabbisogni informativi degli User.
Anche quando le categorie di soggetti interessati alle vicende di
un’azienda sono le medesime, non necessariamente esiste analogia
nella qualità delle informazioni di cui necessitano per effettuare le
loro valutazioni di convenienza economica. In particolare: ■ I “banchieri” affermano una sostanziale analogia dei loro fabbi-
sogni informativi presentati nelle fasi in cui decidono dell’affi da-
mento di un’azienda, prescindendo dalla dimensione di questa
(Stanga e Tiller 1983; Nair e Rittenberg 1983; Paoloni e Demartini
1997; Paoloni e Demartini 1998a; F.A.S.B. 1983; I.F.A.C. 2006);
opposta risulta essere la percezione dei businessman e dei con-
tabili, secondo cui le banche, nel relazionarsi alle imprese minori,
presentano un ridotto fabbisogno informativo, poiché godono di
un contatto più immediato con il gruppo manageriale e quindi
della possibilità di acquisire, per vie informali, tutte le informazio-
ni di cui hanno bisogno (Nair e Rittenberg 1983).
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
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■ I “proprietari esterni alla gestione” delle aziende minori tendono
ad essere poco diversifi cati, con la maggior parte delle loro ri-
sorse impegnate in una singola azienda. Anche qualora essa sia
quotata (elemento che non necessariamente preclude la qualifi ca
di azienda minore), la proprietà rimane concentrata, sono meno
numerose le transazioni che riguardano i titoli rappresentativi del
capitale ed appare meno chiara la distinzione tra la fi gura dei
proprietari e quella dei manager.
Ne consegue che:
i. Necessitano di informazioni che consentano loro di valutare il ri-
schio specifi co dell’impresa, piuttosto che il rischio sistematico
del mercato4.
ii. La mancanza di una netta separazione fra la fi gura dei proprietari
e quella dei manager si ritiene valga a denunciare un più facile ac-
cesso, per vie informali, alle informazioni concernenti la gestione
ed un conseguente minor bisogno che queste vengano inserite
nella fi nancial reporting (Paoloni e Demartini 1998b).
iii. Il numero contenuto di transazioni che interessano i relativi titoli
implica che sia meno necessario fornire informazioni articolate
(Nair e Rittenberg 1983) in corrispondenza di intervalli di tempo
più ristretti; piuttosto, saranno necessarie informazioni più atten-
dibili, a fronteggiare un mercato dei capitali meno effi ciente poi-
ché meno attivo (Lippit e Oliver 1983; Bollen 1995).
Gli investitori nel capitale di rischio delle grandi public company, in-
vece, tendono a sviluppare un portafoglio diversifi cato: si serviranno
della fi nancial reporting per valutare l’operato del management (fun-
zione di stewardship), oltre che il rischio di mercato del mix di inve-
stimenti che posseggono (funzione di valuation) (Schmidt 1983).
■ I “proprietari interni alla gestione”, infi ne, categoria di interlocutori
che con minima probabilità si riscontra nella grande public com-
pany, forniscono all’azienda non solo risorse fi nanziarie, ma anche
il proprio lavoro manageriale. Queste persone svolgono contem-
poraneamente diverse mansioni, il che le rende esperte e per-
fettamente consapevoli circa i molteplici aspetti dell’azienda che
gestiscono. Ne consegue che, avendo accesso alle informazioni
interne, possono assumere le loro decisioni prescindendo dai con-
tenuti della fi nancial reporting (Lippit e Oliver 1983).
4 Interessante in proposito è il contributo di Gigli 2005.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
45
Alla luce delle richiamate diversità, posto inoltre che l’applicazione di
una disciplina contabile è giustifi cabile nella misura in cui contribuisce
a produrre, a condizioni economiche convenienti5, una comunicazione
che sia utile (relevance) ed attendibile (reliable) (A.I.C.P.A. 1970; I.A.S.B.
1989; F.A.S.B. 1980; A.A.R.F. 1890; C.I.C.A. 2005) per i soggetti interes-
sati alle risultanze della gestione, occorre valutare l’opportunità di sug-
gerire la stessa disciplina contabile indifferentemente a tutte le aziende,
prescindendo dalla loro dimensione.
In proposito, tuttavia, si sottolinea come il modello di comunicazione
economica disciplinato dai princìpi contabili internazionali sia essenzial-
mente rivolto alle grandi società quotate, il cui principale interlocutore
di riferimento è rappresentato dalla categoria degli investitori istituzio-
nali. I contenuti della fi nancial reporting redatta nel rispetto dei princìpi
IAS/IFRS si attestano, dunque, sui fabbisogni informativi di questi ultimi
(I.A.S.B. 1989; Lionzo 2005), intesi nella duplice accezione di steward-
ship function e di necessità di formulare giudizi di valutazione degli in-
vestimenti di borsa. I fruitori dei documenti contabili delle aziende mi-
nori, invece, mirano a conseguire delle informazioni che consentano
loro di valutare l’attività degli amministratori e la capacità della gestione
di produrre fl ussi fi nanziari adeguati a far fronte alle obbligazioni cui
l’azienda è tenuta verso l’esterno.
Inoltre, i costi connessi alla produzione dei documenti contabili, a parità
di disciplina implementata e, quindi, a parità di valore assoluto che essi
assumono, si presentano relativamente più alti per le aziende minori
piuttosto che per le grandi, a causa delle più contenute risorse di cui
dispongono le prime (Vinciguerra 2007).
Se tanto vale a peggiorare la relazione costi/benefi ci, condizione impre-
scindibile nei giudizi di valutazione che riguardano l’opportunità di imporre
l’adozione di una specifi ca regolamentazione, ad aggravare la situazione
connessa all’ipotesi di implementazione dei princìpi contabili internazio-
nali anche nelle aziende minori, interviene la circostanza per cui, in sinto-
nia con le specifi cità che contraddistinguono le condizioni di domanda di
questo tipo di azienda, le informazioni che vengono divulgate nel rispetto
degli IAS/IFRS producono un minor livello complessivo di benefi ci.
Per cui l’adozione degli IAS/IFRS anche da parte delle aziende minori
genera un effetto sinergico negativo: a fronte del minor benefi cio pro-
dotto dall’informativa contabile, risulta amplifi cato il “peso” delle risorse
5 Al pari di qualsiasi altro bene economico anche per le informazioni contabili vale la logica
essenziale, secondo cui, esse saranno auspicabili solo se i benefi ci che si presume se ne
possano derivare siano maggiori dei costi che si rende necessario sopportare per la loro pro-
duzione. In tal senso anche i principali organismi di statuizione dei princìpi contabili: I.A.S.B.,
1989; F.A.S.B., 1980; A.S.B., 1999; A.A.R.F., 1890; C.I.C.A., 2005.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
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che a questa attività vengono dedicate; costo che, si ricorda, ha già un
valore relativo più alto per le aziende minori rispetto a quelle grandi.
Si sviluppa, dunque, il fenomeno dell’“accounting standards overload”
(A.I.C.P.A. 1976; A.I.C.P.A. 1981; A.I.C.P.A. 2005), vale a dire di eccessivo
carico connesso all’ipotesi di applicazione, anche da parte delle aziende
minori6, della disciplina sancita dai princìpi contabili formulati per le grandi
public company (A.I.C.P.A. 1981; Walther 1983; Belkaoui 2004; Thompson
e Hurdman 1983; A.I.C.P.A. 1996), fi no a concludere in favore dell’opportu-
nità di ricorrere ad un sistema di differential reporting (Keasy e Short 1990).
A completamento del lavoro di ricerca si è reputato opportuno procede-
re mediante la realizzazione di un’indagine di natura empirica, che vales-
se, ponendo l’accento soprattutto sul territorio nazionale, a confermare
i risultati già conseguiti sotto il profi lo teorico o a porre in discussione
aspetti ritenuti pacifi ci in dottrina ed, eventualmente, a stimolare nuovi
profi li di indagine.
2. Obiettivi e metodologia della ricerca
La ricerca è di natura quantitativa. Essa è stata strutturata seguendo
un’impostazione di carattere deduttivo (Corbetta 1999): tutte le ipotesi
teoriche poste alla base dell’analisi sono state tratte da uno studio si-
stematico della letteratura in materia (Vinciguerra 2007).
Si tratta, inoltre, di una ricerca di tipo descrittivo che, attraverso l’analisi
empirica, ha mirato semplicemente ad acquisire consapevolezza, con
riferimento al territorio nazionale, circa la percezione dei commercialisti
su alcune questioni attinenti il mercato delle informazioni contabili pro-
prio delle aziende minori: condizioni di domanda, condizioni di offerta
e contenuti auspicabili della comunicazione economico-fi nanziaria pro-
dotta da queste ultime.
In particolare, come sarà più dettagliatamente esposto nel seguito, gli
intervistati sono stati chiamati a esprimersi in merito ai seguenti aspetti:■ Parametri che ritengono possano valere a giustifi care una classifi ca-
zione delle aziende in classi dimensionali, che sia rilevante in termini
contabili.■ Utilizzatori dei bilanci redatti dalle aziende minori e dei loro fabbiso-
gni informativi.■ Livello di adeguatezza dei principi IAS/IFRS rispetto all’universo del-
le aziende minori.
6 In realtà, al problema dell’overload contabile non sono estranee le aziende di grandi dimen-
sioni, anche se quelle minori risultano essere ragionevolmente più esposte: A.I.C.P.A., 1981.
Inoltre, contribuiscono al fenomeno altri fattori: Walther 1983; Belkaoui 2004; Thompson e
Hurdman 1983; A.I.C.P.A. 1996.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
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Si è ritenuto interessante, inoltre, operare un confronto fra la realtà na-
zionale e quella propria del mondo anglosassone: l’intento è stato quel-
lo di evidenziare eventuali punti di contatto o differenze, nelle caratte-
ristiche del mercato dell’informazione contabile proprio delle aziende
minori, tra le citate realtà economiche. A tal fi ne, diffi coltà operative,
connesse soprattutto alla defi nizione di una popolazione di riferimento
in un territorio che non fosse nazionale, hanno suggerito di seguire una
particolare tecnica di confronto: per realizzare la comparazione sono
stati presi a riferimento i risultati conseguiti da un’indagine condotta
in Irlanda, nel 1996 (Barker e Noonan 1995) (costruita, a sua volta, sul-
l’esempio di una precedente ricerca espletata in U.K., nel 1985 (Page,
Carsberg, et al. 1985)), sulla cui scorta è stata strutturata la ricerca at-
tuata in Italia, al fi ne di facilitare i confronti7.
Popolazione di Riferimento e Campione
La ricerca è incentrata sul mercato dell’informazione contabile proprio
delle aziende minori. Ne consegue che diverse sono le categorie di
soggetti potenzialmente coinvolte dal progetto. Nello scegliere la po-
polazione di riferimento dell’indagine, tuttavia, si è ritenuto convenien-
te rivolgere l’attenzione alla sola categoria dei Dottori Commercialisti,
in qualità di migliori depositari delle informazioni oggetto di interesse
di questa ricerca.
La maggioranza delle aziende minori ricorre a consulenti esterni per la
tenuta della contabilità e per la compilazione dei documenti di sintesi.
Si è ritenuto, quindi, che un sondaggio operato focalizzando l’atten-
zione sui professionisti contabili potesse consentire il conseguimento
di informazioni più signifi cative: i commercialisti fungono da interfaccia
fra le aziende ed i fruitori dei loro bilanci, acquisendo piena consapevo-
lezza delle problematicità che presentano le une e gli altri in materia di
comunicazione economico-fi nanziaria e mantenendo, in condizioni di
normalità, una posizione tendenzialmente neutra, poiché non presen-
tano interessi di parte.
Individuata la categoria di operatori oggetto di attenzione, nella delimi-
tazione della popolazione di riferimento, preferenza è stata accordata in
favore dei Dottori Commercialisti registrati presso specifi ci Ordini locali.
In particolare, la scelta è caduta su quelli di Palermo, Caserta, Firenze,
Brescia e Milano, i cui iscritti, come rappresentato nella Tabella 1, han-
no costituito la popolazione di riferimento dell’indagine.
7 Sostanzialmente analoga è la logica di comparazione adottata da Paoloni, Demartini, Mo-
neva, Cuellar 2000.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
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Tabella 1
Ordine Locale8 Numero di iscritti
Palermo 811
Caserta 928
Firenze 1066
Brescia 1075
Milano 2979
Totale 6859
8
I ricercatori irlandesi hanno adottato, invece, come popolazione di rife-
rimento, l’elenco dei contabili iscritti presso l’I.C.A.I. – Institute of Char-
tered Accountants in Ireland. In Italia, tuttavia, l’impossibilità di conse-
guire un elenco nazionale dei Dottori Commercialisti9 ha spinto verso
la selezione di Ordini locali, che potessero ritenersi suffi cientemente
rappresentativi dell’intero contesto geografi co nazionale.
Trattandosi di una popolazione ampia, analogamente a quanto effettua-
to dai ricercatori irlandesi, è stato estrapolato un campione di Dottori
Commercialisti da indagare, estratto secondo la tecnica del campiona-
mento casuale10. Per quanto concerne, infi ne, la numerosità del cam-
pione, questa è stata calcolata assumendo, come tipicamente accade
per questa tipologia di indagini, un livello di confi denza pari al 5% ed un
intervallo di confi denza pari al 95%. Per cui, il campione di riferimento si
presenterà composto secondo la numerosità indicata nella Tabella 2.
Tabella 2
Ordine Locale Numerosità del campione
Palermo 43
Caserta 49
Firenze 56
Brescia 57
Milano 158
Totale 363
8 Gli elenchi degli iscritti, con i relativi indirizzi, sono stati reperiti su internet o inviati diretta-
mente dagli Ordini locali, a seguito di formale richiesta avanzata dal gruppo di ricerca.9 In merito, si sottolinea come più volte sia stata inoltrata richiesta formale, al Presidente del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, al fi ne di conseguire un elenco nazionale, ag-
giornato, degli iscritti all’Ordine. Tuttavia, motivi legati alla privacy hanno impedito la diffusione
di un simile documento, lasciando come alternativa quella adottata in questa sede.10 Secondo cui, ogni elemento della popolazione ha la medesima probabilità, nota e diversa da zero,
di essere estratto; i risultati delle estrazioni, inoltre, si stabilisce che siano fra loro indipendenti.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
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Composizione del Questionario
Al fi ne di intervistare il campione di riferimento si è preferito lo stru-
mento del questionario, in quanto ritenuto il più effi cace ed immediato.
Questo è stato articolato nelle seguenti tre sezioni:
I Informazioni di carattere generale.
La sezione si compone di otto domande, fi nalizzate a comprendere il
prototipo di azienda per la quale il commercialista intervistato offre la
propria opera professionale ed il tipo di consulenza che egli svolge.
II Utilizzatori e loro fabbisogni informativi.
La sezione si compone di quattro domande che mirano ad individua-
re quali sono le principali categorie di utilizzatori dei bilanci redatti
dalle P.M.I., quali sono i loro fabbisogni informativi e, infi ne, quali
sono, qualora esistano, le categorie di user che ricevono informazio-
ni integrative rispetto a quelle rese pubbliche attraverso i documenti
contabili.
III Aspetti contabili.
L’ultima sezione si compone di cinque domande, che puntano ad
indagare la percezione circa il costo connesso alla produzione dei
documenti di sintesi, circa il livello di conoscenza che gli intervi-
stati reputano di avere dei principi contabili internazionali IAS/IFRS
e, soprattutto, circa la loro opinione sull’opportunità di estendere
l’applicazione di tali principi (eventualmente semplifi cati) anche al-
l’universo delle aziende di minori dimensioni.
Pre-Test - Invio del questionario – Raccolta dei dati – Tasso di risposta
Prima di essere inviato ai soggetti del campione, il questionario è stato
testato sottoponendolo all’attenzione di alcuni Dottori Commercialisti
dell’Ordine di Caserta.
I punti di maggiore debolezza (riguardanti soprattutto alcune forme espo-
sitive e l’ordine secondo cui erano state strutturate le domande) sono stati
rivisti ed opportunamente corretti sulla base dei suggerimenti raccolti.
Successivamente, si è proceduto ad inviare il questionario ai compo-
nenti il campione selezionato.
Una lettera di presentazione è stata inviata a ciascuno degli intervistati,
indicando loro le fi nalità della ricerca e suggerendo le modalità di rispo-
sta al questionario.
Per velocizzare i tempi di raccolta dei dati, infi ne, si è deciso di informa-
tizzare l’intera procedura, ricorrendo ad un software C.A.W.I. (computer
assisted web interview): le risposte al questionario sono avvenute diret-
tamente sul web, con contestuale caricamento dei dati su un database
precedentemente predisposto.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
50
Dopo 10 giorni dal primo invito ad aderire alla ricerca è stata inviata, a
coloro che non ancora avevano risposto, una lettera di sollecito. Tanto
ha consentito di raggiungere un elevato livello di adesione all’indagine:
250 pareri, corrispondenti ad un tasso del 68,8%.
Tuttavia, le risposte che sono state ritenute valide e che sono state
quindi effettivamente analizzate ammontano a 214 (secondo la numero-
sità esplicitata nella Tabella 3). A tale ammontare si è giunti depurando il
database da 36 risposte, che sono state invalidate, poiché considerate
non signifi cative11.
I dati sono stati quindi elaborati con il supporto di Excel.
Tabella 3
Ordine Locale Numero di risposte ritenute valide
Palermo 20
Caserta 22
Firenze 29
Brescia 52
Milano 91
Totale 214
3. Risultati dell’indagine
3.1 Sezione I – Informazioni di carattere generale
Come già accennato in precedenza, le prime cinque domande rivolte
ai Dottori Commercialisti sono fi nalizzate a delineare il profi lo della loro
“azienda cliente tipo”.
In particolare, agli intervistati, è stato chiesto di collocare la loro “azien-
da cliente tipo” in una delle “categorie dimensionali” suggerite per cia-
scuno dei seguenti parametri:■ Numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio■ Totale attivo dello stato patrimoniale■ Livello di fatturato■ Veste giuridica■ Struttura proprietaria
I primi quattro parametri suggeriti sono quelli presi a riferimento dal
11 Non sono state considerate valide le risposte fornite da quegli intervistati che, dopo aver
effettuato l’accesso al database hanno:
- Optato sempre per la risposta nulla
- Espresso la loro opinione solo in merito ad una/due delle domande proposte, annullando,
di fatto, la signifi catività della loro adesione.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
51
legislatore civilistico, per distinguere fra aziende di diversa dimensione,
al fi ne di riconoscere loro differenze in materia di disciplina della comu-
nicazione economico-fi nanziaria12.
L’ultimo parametro, invece, non può essere ignorato: esso esprime,
seppur parzialmente, le caratteristiche di governance di un’azienda e,
quindi, le diversità che ne derivano in termini di sinergie fra diverse ca-
tegorie di stakeholder e di connessi fabbisogni informativi13.
I risultati cui si è giunti nella prima parte della “Sezione I” possono sin-
tetizzarsi come di seguito:
a) L’“azienda cliente tipo” dei commercialisti intervistati vanta un “li-
vello di dipendenti occupati in media durante l’esercizio” di rado
superiore alle 50 unità; inoltre, si nota anche come la maggior parte
di queste aziende abbia un numero di impiegati compreso nell’inter-
vallo 0-10, piuttosto che in quello 11-50.
Si rimanda al Grafi co 1 per il dettaglio delle percentuali.
b) Si presentano, invece, con un livello di variabilità più elevato, le ri-
sposte relative al parametro “Totale attivo dello Stato Patrimoniale”.
In merito, si può immaginare di avere tre categorie dimensionali di
riferimento, quella delle aziende: ■ Piccole (intervallo compreso fra € 0-2.000.000 ed € 2.000.001-
3.650.000) ■ Medie (intervallo compreso fra € 3.650.001-43.000.000) e ■ Grandi (totale attivo maggiore di € 43.000.001)
fra le quali si distribuiscono, in maniera quasi uniforme, le “aziende
clienti tipo” degli intervistati.
Rientrerebbero nella categoria delle aziende minori, cui verrebbe-
ro riconosciute le semplifi cazioni del 2435-bis C.C., dunque, tenuto
conto dei nuovi limiti quantitativi suggeriti dall’O.I.C. (O.I.C. 2006),
solo il 35 % delle aziende assistite dagli intervistati.
Si rimanda al Grafi co 2 per il dettaglio delle percentuali.
12 Si veda, in proposito, l’art. 2435-bis del codice civile e la proposta di modifi ca avanzata
dall’O.I.C. – Organismo Italiano di Contabilità, nel documento: “Ipotesi di attuazione delle Di-
rettive UE 2001/65 e 2003/52, con modifi che al C.C.”, approvato in data 25 ottobre 2006.
In proposito si sappia che, con D.Lgs. 173/2008, la proposta in oggetto è stata adottata ed
ha modifi cato i limiti quantitativi contenuti nel Codice Civile.13 Trattasi di una variabile che incide sulla tipologia di user della comunicazione economico-
fi nanziaria prodotta dall’azienda ed anche sui fabbisogni informativi che essi presentano.
Sul punto si rimanda a Vinciguerra 2007.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
52
c) Si replica lo stesso livello di variabilità anche nelle risposte relative al
parametro del “Fatturato” raggiunto dalle aziende clienti.
In particolare, considerando i limiti quantitativi suggeriti dall’O.I.C.
(O.I.C., 2006), solo il 40% delle “aziende clienti tipo” rientrerebbe
nella categoria di quelle minori, cui vengono riconosciute specifi che
semplifi cazioni nella redazione del bilancio d’esercizio.
Si rimanda al Grafi co 3 per il dettaglio delle percentuali.
d) La maggior parte delle “aziende clienti tipo” (più del 60% dell’intero
campione), ricorre ad una delle “vesti giuridiche” che rientrano nella
categoria delle società di capitali.
Per tale motivo esse sono obbligate a rispettare, nella compilazione
dei documenti di sintesi, la disciplina civilistica, fermo restando il
diritto di avvalersi delle semplifi cazioni riconosciute dal 2435-bis,
qualora ne ricorrano le condizioni quantitative.
Si rimanda al Grafi co 4 per il dettaglio delle percentuali.
e) Le “aziende clienti tipo”, infi ne, presentano una struttura proprietaria
per lo più chiusa (69% dell’intero campione).
Si rimanda al Grafi co 5 per il dettaglio delle percentuali.
Grafi co 1 – NUMERO DI OCCUPATI
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53
Grafi co 2 – ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
Grafi co 3 – FATTURATO
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Grafi co 4 – VESTE GIURIDICA
Grafi co 5 – STRUTTURA PROPRIETARIA
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55
Nella Sezione I sono state quindi proposte altre domande attraverso le quali
a ciascuno degli intervistati è stato richiesto di esprimersi in merito a:■ Il tipo di attività svolta in prevalenza per le aziende clienti.■ L’utilizzo delle semplifi cazioni riconosciute dal 2435-bis del C.C.
(che disciplina la redazione del Bilancio Abbreviato).■ I parametri che si reputano più idonei a delimitare i confi ni fra aziende di
diversa dimensione e, contemporaneamente, a giustifi care una diversi-
fi cazione della disciplina che guida la compilazione dei loro bilanci.
La prima e l’ultima di queste domande sono state corredate da una
serie di possibili risposte, in merito alle quali agli intervistati è stato
chiesto di indicare il livello di validità di ciascuna delle alternative pro-
poste, secondo una scala di valori che contemplava le seguenti opzioni
di scelta “Alta-Media-Bassa-Nulla”.
Con riferimento alla questione del Bilancio Abbreviato, invece, è stato
chiesto agli intervistati di esprimere la loro adesione (SI-NO) al 2435-bis
C.C., oltre che la percentuale secondo cui essi ritengono di avvalersi
delle semplifi cazioni ammesse dal legislatore civilistico.
In relazione al primo punto, si nota come un’altissima percentuale degli
intervistati provveda alla tenuta dei conti ed alla redazione del bilancio per
le aziende clienti (si rimanda al Grafi co 6 per il dettaglio delle percentuali).
Questo risultato conferma, quindi, la bontà della scelta dei professionisti
contabili quali interlocutori privilegiati al fi ne di questa indagine.
Grafi co 6 – TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
56
L’80% degli intervistati dichiara, inoltre, di avvalersi delle semplifi cazio-
ni riconosciute dal 2435-bis del C.C. (si veda il Grafi co 7).
Grafi co 7 – ADESIONE AL 2435-BIS C.C.
In prima approssimazione questo risultato sembrerebbe contrastare le
risposte fornite alle prime domande, relative all’inquadramento del tar-
get di “azienda cliente” degli intervistati.
Dall’analisi di quelle, infatti, poteva desumersi che solo una percen-
tuale, pari circa al 40%, prestasse consulenza in favore di aziende che
rientrano nell’ambito di quelle ritenute minori dal legislatore civilistico e,
per questo, destinatarie del regime di “differential reporting” italiano14.
In questa sede, invece, risulta che ben l’80% degli intervistati adotta
le semplifi cazioni del 2435 bis C.C.. Questa circostanza se, da un lato,
sembra ridurre parzialmente la signifi catività delle risposte raccolte,
dall’altro non impedisce di ritenere che anche la percentuale di profes-
sionisti che non ha come azienda tipo quella minore possa comunque
confrontarsi con aziende diverse da quelle “tipo” e, in tali circostanze,
applicare il regime del bilancio in forma abbreviata.
La “Sezione I” si chiude invitando gli intervistati a pronunciarsi in merito
a quelli che ritengono essere i migliori parametri volti ad interpretare
la dimensione aziendale, tali da poter giustifi care una differenziazione
anche nella relativa disciplina contabile.
14 Trattasi, in particolare, di quelle società (di capitali) che nel primo esercizio o, successiva-
mente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato i limiti fi ssati rispetto a due dei tre
parametri quantitativi suggeriti – totale attivo dello stato patrimoniale; numero di dipendenti
occupati in media durante l’esercizio; ricavi delle vendite e delle prestazioni.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
57
In assoluto, gli aspetti che vengono ritenuti più rilevanti in tal senso, in
quanto viene loro riconosciuta un’intensità alta/media nel giustifi care
una diversifi cazione del bilancio, sono:■ “Settore di attività dell’impresa”■ “Fatturato”■ “Totale delle attività”
A seguire, vengono considerati come rilevanti i seguenti aspetti dimen-
sionali:■ “Utilizzatori esterni del bilancio”■ “Responsabilità sociale dell’azienda”■ “Veste giuridica”
Marginale sembra essere, invece, il riconoscimento dei parametri rela-
tivi alla:■ “Struttura della proprietà”■ “Mancanza di autonomia”
Si rimanda al Grafi co 8 per il dettaglio delle percentuali.
Diversamente dai risultati conseguiti dai ricercatori irlandesi, più diffi cile
sembra sintetizzare i giudizi espressi da quelli italiani.
Mentre i contabili irlandesi qualifi cano i criteri quantitativi15 e la struttura
della proprietà come principali parametri interpretativi del concetto di
dimensione aziendale, rimanendo quindi essenzialmente ancorati agli
aspetti quantitativi della dimensione, i professionisti italiani forniscono
risposte che presentano un maggior livello di variabilità, contemplando
contemporaneamente sia i parametri di natura quantitativa che quelli di
natura qualitativa. Pare quindi ravvisabile, in questi ultimi, una maggiore
consapevolezza della problematica in esame.
15 Secondo il seguente ordine: turnover – total assets – no. employees. In proposito si con-
sulti Barker P., Noonan C., “Small Company Compliance with Accounting Standards - The
Irish Situation”, DCBUS Research Papers, op. cit., Table 6.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
58
Grafi co 8 – PARAMETRI INTERPRETATIVI DELLA DIMENSIONE
3.2 Sezione II – Utilizzatori e loro fabbisogni informativi
La “Sezione II” del questionario si allontana dagli argomenti di caratte-
re generale per affrontare alcune questioni relative alla comunicazione
economico-fi nanziaria.
Ai commercialisti vengono proposte quattro domande, fi nalizzate a
conseguire informazioni su: ■ Quali ritengono essere i principali utilizzatori dei bilanci delle P.M.I. ■ Quali ritengono essere gli scopi per cui i proprietari e le banche si av-
valgono delle informazioni contenute nei documenti contabili redatti
dalle P.M.I. ■ Quali sono le categorie di user esterni, qualora esistenti, per i quali di
fatto risultano insuffi cienti i dati di bilancio e che riescono a conse-
guire dall’impresa informazioni integrative sulla gestione aziendale.
In linea con lo stile adottato nella “Sezione I”, le prime tre domande (prin-
cipali utilizzatori del bilancio e quali usi ne fanno proprietari e banche)
sono state corredate da una serie di possibili risposte, rispetto alle quali
gli intervistati sono stati invitati ad esprimere un loro giudizio, secondo una
scala di valori che suggeriva le seguenti opzioni di scelta: “Alta-Media-
Bassa-Nulla”. Al termine di ciascuna domanda è stato quindi consentito
ai commercialisti di esprimere altre soluzioni che, seppur non segnalate,
essi ritenessero comunque rilevanti rispetto alla questione posta.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
59
L’ultimo quesito, infi ne, diversamente dai precedenti, si presenta sostan-
zialmente come una domanda di tipo “aperto”. Dopo aver chiesto ai com-
mercialisti se, a loro giudizio, esistono delle categorie di “user esterni” che
conseguono informazioni integrative rispetto a quelle acquisite attraverso
i documenti contabili compilati dalle P.M.I. (anche in questa circostanza è
stato fornito un elenco di possibili categorie di tali soggetti), è stato loro do-
mandato di indicare quali fossero questi dati che, seppur non inseriti nel bi-
lancio, vengono ritenuti utili dagli user per le loro valutazioni economiche.
Alla domanda “con quale frequenza tali soggetti utilizzano le informa-
zioni di bilancio delle P.M.I.”, ben il 57% degli intervistati ha risposto che
le “banche ed i fi nanziatori istituzionali” consultano con una frequenza
alta i documenti contabili compilati dalle aziende minori (mentre il 24%
dichiara che li esaminano con un’assiduità media), qualifi candoli, di
fatto, come la principale categoria di user delle informazioni divulgate,
attraverso i bilanci, dalle P.M.I.
A seguire, sono considerate come importanti categorie di utilizzatori
del bilancio delle aziende minori i “proprietari coinvolti nella gestione”
(frequenza delle consultazioni alta secondo il 46% degli intervistati e
media per il 29%) ed il “fi sco” (frequenza alta per il 39% e media per il
34% delle risposte esaminate).
Risultati che sembrano rispondere pienamente alle caratteristiche di un
sistema economico-produttivo che si rivolge quasi esclusivamente al
sistema bancario per il conseguimento delle risorse per fi nanziare gli
investimenti, piuttosto che ricorrere al mercato dei capitali.
Interessante, inoltre, il giudizio espresso in merito alle società di rating16:
queste vengono percepite solo dal 21% dei commercialisti intervistati qua-
li categorie di soggetti particolarmente interessati ai bilanci formulati dalle
aziende minori, a dispetto di un 25% che, invece, stima addirittura nullo il
loro impiego di questi documenti. Risultato che, tuttavia, sembra essere in
controtendenza rispetto all’attuale disciplina imposta dagli accordi di Basi-
lea II, cosicché si ritiene possa essere destinato a subire un’evoluzione in fu-
turo, allorquando sarà più forte, nei professionisti contabili, la percezione dei
cambiamenti intervenuti in materia di fi nanziamenti da parte delle banche.
Per quanto concerne, invece, il confronto con la realtà anglosassone, può
ritenersi che i risultati conseguiti siano sostanzialmente analoghi a quelli cui
sono giunti i ricercatori irlandesi (Barker e Noonan 1995) (oltre che con-
fermare i risultati delle ricerche teoriche17). Anche lì, i più importanti user
dei bilanci delle aziende minori sono rappresentati dalle stesse categorie
16 Sul punto si fa notare come questa categoria di utilizzatori non sia stata considerata nella
ricerca condotta in Irlanda. Tuttavia, nell’attuale scenario, caratterizzato dalla disciplina Basi-
lea II, non è possibile prescindere dalla loro considerazione.17 Si rimanda al primo paragrafo.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
60
di stakeholder suggerite dai commercialisti italiani, anche se classifi cati se-
condo un ordine diverso: al primo posto, infatti, si qualifi cano gli ammini-
stratori/proprietari, quindi le banche ed il fi sco. Anche rispetto alle categorie
di user che vengono considerati di rilevanza marginale, possono ritenersi
sostanzialmente analoghi i risultati raggiunti in Italia ed in Irlanda: la classe di
user che, secondo i professionisti intervistati, esamina con minor frequen-
za in assoluto il bilancio delle aziende minori è quella dei “dipendenti”; più
frequenti, ma comunque trascurabili, sono le consultazioni effettuate dai
“clienti”, dai “fornitori”, oltre che dai “proprietari non coinvolti nella gestione”
(quest’ultima categoria non è contemplata nell’indagine condotta in Irlanda,
laddove sembra sia stata inglobata in quella più ampia degli owner)18.
Solo due intervistati, infi ne, rispondendo alla domanda “altro”, hanno
suggerito l’esistenza di fruitori differenti da quelli proposti dal questio-
nario (secondo l’intensità riportata in parentesi):■ Finanziatori19 (media)■ Professionisti e revisori (alta)
Per il dettaglio delle risposte raccolte in merito ai principali utilizzatori
del bilancio delle P.M.I. si rimanda alla consultazione del Grafi co 9.
Grafi co 9 – USER DEL BILANCIO DELLE P.M.I.
18 Questi risultati sono sostanzialmente in linea con quelli conseguiti da una ricerca realizzata
in Italia, nel 1997. L’indagine fu condotta su 250 piccole imprese italiane, da Paoloni e De-
martini e, al pari di quanto effettuato in questo lavoro, i risultati furono confrontati con quelli di
ricerche similari condotte in U.K. Anche in quelle ricerche risultava che le principali categorie
di riferimento delle aziende minori fossero, seppur secondo un ordine diverso, l’amministra-
zione fi nanziaria, i proprietari coinvolti nella gestione, le banche. Sul punto si rimanda alla
consultazione di Paoloni M., Demartini P., 1998a.19 Tuttavia, si ritiene che questa categoria sia già compresa in quella delle banche e dei
fi nanziatori istituzionali.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
61
Prevedendo un simile risultato (ovvero che i proprietari e le banche ri-
sultassero quali principali categorie di fruitori dei bilanci compilati dalle
aziende minori), agli intervistati è stato chiesto di esprimersi anche in me-
rito a quelle che reputano essere le principali fi nalità per le quali questi
soggetti si avvalgono delle informazioni divulgate dalle P.M.I. Si è ritenu-
to, infatti, che queste risposte potessero essere utili a valutare la validità
dell’attuale disciplina contabile, o a far emergere la necessità di rivederla,
per incoraggiare l’attenzione in favore di alcune tipologie di informazioni,
più strumentali alle valutazioni degli stakeholder, piuttosto che di altre.
Secondo i commercialisti intervistati, i proprietari delle aziende minori
consultano i loro bilanci soprattutto per assumere “decisioni di fi nan-
ziamento”; a seguire vengono percepite come importanti le “decisioni
di investimento”.
Considerando congiuntamente le risposte che qualifi cano come “alto”
e “medio” il relativo impiego delle informazioni, si classifi cano, a segui-
re, come fi nalità importanti dell’utilizzo del bilancio dell’azienda minore, la
“gestione fi nanziaria” e la “valutazione dei profi tti conseguiti e distribuiti”.
I risultati dell’indagine, rispetto a questa domanda, non sono perfetta-
mente allineati con quanto conseguito dai ricercatori irlandesi. Eccetto
che per le “decisioni di fi nanziamento”, impiego percepito, in Irlanda,
come il più importante fra quelli cui le informazioni di bilancio delle
aziende minori sono strumentali, in quella sede si ritiene che i docu-
menti contabili vengano impiegati dai proprietari soprattutto per “sta-
bilire la remunerazione degli amministratori” e per “le decisioni relative
alla distribuzione dei dividendi”. A seguire, si classifi cano le “decisioni
di investimento” e la “gestione fi nanziaria”.
Come osservato anche dai ricercatori irlandesi, tuttavia, si reputa strano
un impiego del bilancio, che viene fra l’altro considerato signifi cativo, ai
fi ni delle decisioni in tema di gestione fi nanziaria: le relative informazio-
ni, infatti, non sono disponibili se non, generalmente, tre-sei mesi dopo
la chiusura del periodo amministrativo.
Fra le risposte raccolte alla voce “altro”, infi ne, uno degli intervistati os-
serva come “le decisioni e le valutazioni sono prese durante l’esercizio
o in funzione revisionale, direi mai al bilancio20”; altri due commercialisti,
invece, hanno ricordato come i proprietari utilizzino il bilancio anche per:■ Il controllo di gestione (impiego ad alta frequenza)■ La politica fi scale (impiego ad alta frequenza)
Il Grafi co 10 riporta il dettaglio delle risposte relative all’impiego dei
bilanci da parte dei proprietari.
20 È stata citata letteralmente l’opinione espressa dall’intervistato.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
62
Grafi co 10 – USI DEL BILANCIO DA PARTE DEI PROPRIETARI
Per quanto concerne le banche, invece, i commercialisti ritengono es-
sere quelli di seguito riportati (con le relative intensità) i principali impie-
ghi cui sono strumentali le informazioni della comunicazione economi-
co-fi nanziaria delle P.M.I.: ■ “Capacità di restituire il prestito – Liquidità - Profi ttabilità” si qualifi ca
come la principale fi nalità per cui le banche si avvalgono dei docu-
menti contabili redatti dalle aziende minori, secondo un’intensità alta
per il 69% degli intervistati esaminati e media per il 14%. ■ A seguire, il 31% dei commercialisti esaminati ritiene che sia alto
(ed il 43% che sia medio) l’impiego da parte delle banche dei bilan-
ci delle aziende minori per valutare la “Stabilità – Trend dei risultati
conseguiti - Sicurezza”. ■ Marginale, ma comunque apprezzabile, l’impiego dei bilanci al fi ne
della valutazione della “Assenza di rilievi nella relazione dei sindaci”,
(media la frequenza delle consultazioni a tal fi ne secondo il 36%
degli intervistati) e della “Attività svolta dal management”, (media la
frequenza delle consultazioni secondo il 37% degli intervistati).
Solo una delle risposte raccolte alla voce “altro”, infi ne, può ritenersi
signifi cativa ed interessante: il commercialista in questione dichiara che
le banche si avvalgono dei bilanci delle aziende minori, secondo un’in-
tensità alta, per il calcolo del rating.
I risultati sono sostanzialmente in linea con quelli irlandesi. Anche in
quella sede, infatti, la principale fi nalità per la consultazione del bilancio
da parte delle banche è rappresentata dalla necessità di valutare la
capacità di restituire il prestito, la profi ttabilità, la sicurezza e, quindi, la
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
63
liquidità dell’azienda affi dataria (o richiedente un fi nanziamento).
Per il dettaglio delle percentuali delle risposte si rimanda al Grafi co 11.
Grafi co 11 – USI DEL BILANCIO DA PARTE DELLE BANCHE
Agli intervistati è stato quindi chiesto quali fossero le categorie di sog-
getti che ottengono informazioni integrative rispetto a quelle fornite at-
traverso i bilanci e di che tipo di informazioni si trattasse21.
Dall’analisi delle risposte è emerso che le “banche” ed il “fi sco” rappre-
sentano le categorie di user che in maniera più signifi cativa conseguono
informazioni integrative rispetto ai dati di bilancio (sul punto si rimanda
alla consultazione del Grafi co 12).
In particolare, i commercialisti dichiarano che vengono fornite le infor-
mazioni integrative di seguito riportate, rispettivamente per ciascuna
delle citate categorie di user22:■ Alle banche - dati in merito alle capacità fi dejussorie, alla solvibilità
21 Questa domanda, non contemplata nel questionario condotto in Irlanda, riprende invece
una soluzione adottata dal. F.A.S.B. - Financial Accounting Standards Board, nel Financial
Reporting by Private and Small Public Companies - Invitation to Comment, op.cit.
Si è ritenuto comunque opportuno proporla ai commercialisti italiani poiché lascia spazio,
agli stessi, di esprimere un giudizio fondato sulla loro esperienza, apportando un contributo
utile ad un potenziale ed auspicabile processo di istituzione di una disciplina contabile volta
specifi camente all’universo delle aziende minori.22 Si ritiene poco signifi cativo un confronto fra le risposte raccolte dal F.A.S.B. e quelle fornite dai
commercialisti italiani: le prime sono essenzialmente legate alla disciplina cui erano assoggettate
le private e le small public negli USA all’epoca in cui fu condotta l’indagine. Tuttavia, per un appro-
fondimento si rimanda a F.A.S.B. - Financial Accounting Standards Board, Financial Reporting by
Privately Owned Companies: “Summary of Responses to FASB Invitation to Comment”, op.cit.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
64
ed al patrimonio dei soci; quindi un maggiore dettaglio dei dati di bi-
lancio; budget previsionali; informazioni di natura fi nanziaria; bilanci
infrannuali. ■ Al fi sco - invece, dati di natura reddituale, con particolare riguardo ai
costi; dati relativi agli studi di settore; di natura fi nanziaria.
Si ritiene interessante, inoltre, fornire anche il dettaglio delle informazio-
ni integrative che vengono fornite in favore: ■ Dei proprietari non coinvolti nella gestione, che conseguono budget
e dati relativi alle prospettive future. Ad essi viene concesso anche
di consultare i libri sociali. ■ Delle società di rating, cui vengono forniti dati relativi all’evoluzione
storica, alle prospettive future, alle previsioni di budget, alla struttura
patrimoniale, alla durata dei prestiti.
Grafi co 12 – CATEGORIE DI SOGGETTI CHE CONSEGUONO INFORMAZIONI INTEGRATIVE
3.3 Sezione III – Aspetti contabili
La “Sezione III”, infi ne, approfondisce ulteriormente le problematiche
proprie della contabilità delle aziende minori. In particolare, dopo aver
acquisito l’informazione circa le categorie di stakeholder che usano i bi-
lanci delle P.M.I. ed i loro fabbisogni informativi, il questionario mira a: ■ Indagare il “carico” sopportato dalle P.M.I. al fi ne della produzione
della comunicazione economico-fi nanziaria.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
65
■ Acquisire il livello di cognizione degli intervistati in merito alla realtà
dei principi contabili internazionali, oltre che la loro opinione sull’op-
portunità che venga estesa, anche alle aziende minori, l’applicazio-
ne di questi ultimi, eventualmente a seguito di un processo di sem-
plifi cazione degli stessi.
L’interesse in tale direzione è stato destato dal progetto promosso dal-
lo I.A.S.B., volto a formulare una disciplina contabile specifi ca per le
“small and medium entities”. In proposito, si sappia che l’organismo
contabile internazionale ha realizzato un’indagine fi nalizzata ad acquisi-
re suggerimenti in merito all’opportunità di applicare gli IAS/IFRS anche
alle S.M.E. ed alla tipologia di semplifi cazioni che, eventualmente, si
dovessero ritenere necessarie al tal fi ne (I.A.S.B., 2005).
Anche i ricercatori irlandesi hanno formulato una domanda analoga, chie-
dendo ai loro commercialisti quali ritenessero essere i principi contabili
che giudicavano dovessero essere applicati anche alle aziende minori.
Tuttavia la comparabilità delle risposte raccolte è parzialmente pregiudi-
cata dall’eterogeneità dei documenti che le due indagini hanno preso a
riferimento (quelli emanati dall’A.S.B. per gli irlandesi e gli IAS/IFRS per
l’indagine condotta dallo I.A.S.B.) e dalla circostanza per cui l’implemen-
tazione di un progetto in favore delle S.M.E. è di recente attuazione.
In defi nitiva, quindi, l’ultima parte del questionario propone ai commer-
cialisti altre cinque domande, invitandoli ad esprimersi in merito alle
seguenti questioni:■ Aspetti che ritengono essere più gravosi fra quelli necessari alla
compilazione dei documenti di sintesi.■ Carico connesso al rispetto della disciplina civilistica e dei principi
contabili.■ Livello di conoscenza dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.■ Opportunità di estendere gli IAS/IFRS e di suggerire l’adozione di un
prospetto per l’analisi dei fl ussi di cassa anche alle aziende minori.
Al fi ne di valutare i “costi” connessi alla produzione della comunica-
zione economico-fi nanziaria, agli intervistati è stato chiesto di indicare
“quale dei seguenti aspetti comportasse un impegno più gravoso” in tal
senso. Dalle risposte raccolte si desume che le attività più impegnative
sono, in ordine decrescente, quelle riportate nella Tabella 4.
Si rimanda, invece, alla consultazione del Grafi co 13 per il dettaglio
delle percentuali delle risposte.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
66
Tabella 4
Valutazione Italia Irlanda
1 Attività fi scale Tenuta della contabilità
2 Tenuta della contabilità Revisione dei conti
3Consulenze di carattere
generaleAttività fi scale
4 Revisione dei contiConsulenze di carattere
generale
5 Informazioni per le banche Dichiarazione IVA
6 Gestione paghe ai dipendenti Informazioni per le banche
7 Dichiarazione IVA Gestione paghe ai dipendenti
Come evidenziato nella tabella, i risultati di questa domanda non sono in
linea con quelli conseguiti dall’indagine condotta in Irlanda, evidenziando
un maggiore impegno dei commercialisti italiani nel gestire le relazioni
con l’amministrazione fi scale, rispetto a quanto non accada nella realtà
anglosassone. Si nota, inoltre, come in Italia l’attività fi scale sia addirittura
più impegnativa di quella connessa alla tenuta della contabilità in sé e per
sé, o alla consulenza di carattere generale fornita dai commercialisti.
Grafi co 13 – ASPETTI PIÙ GRAVOSI DELLA COMPILAZIONE DEI BILANCI
Ai professionisti è stato quindi chiesto di esprimere il loro giudizio in meri-
to alla percezione che hanno del “carico connesso al rispetto della disci-
plina contabile”. Essi giudicano non eccessivamente gravoso né il carico
derivante dal rispetto delle regole imposte dal codice civile, né quello
proveniente dal rispetto dei principi contabili (sebbene questi ultimi sem-
bra comportino un maggior impegno rispetto alla disciplina civilistica).
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
67
Per le percentuali si rimanda ai Grafi ci 14 e 1523.
Interessante, inoltre, il confronto con il responso fornito alla stessa do-
manda da parte dei professionisti irlandesi: essi ritengono invece ecces-
sivo il carico connesso al rispetto della disciplina contabile, sia quando si
abbiano a riguardo i principi contabili (83% delle risposte), sia quando si
consideri la disciplina civilistica (secondo il 70% degli intervistati).
Grafi co 14 – CARICO IMPOSTO DALLE DISPOSIZONI CIVILISTICHE
Grafi co 15 – CARICO IMPOSTO DALLE DISPOSIZONI DEI PRINCIPI
CONTABILI NAZIONALI
Ai commercialisti è stato chiesto se “giustifi cassero l’adozione di un
semplice prospetto dei fl ussi di cassa per le aziende minori”.
23 Sul punto si nota come appaiano fuori target le risposte fornite dai commercialisti iscritti
all’ordine di Palermo. Si tenga presente, tuttavia, la ridotta numerosità di queste ultime, che
induce a valutare criticamente la loro attendibilità allorquando si discostino in maniera signifi -
cativa dal resto del campione, come accade in questo caso.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
68
Come risulta dal Grafi co 16, è altissimo il livello di astensione alla doman-
da; tuttavia, la maggior parte di coloro che hanno risposto (34%) si dichia-
ra favorevole alla compilazione del rendiconto fi nanziario anche da parte
delle P.M.I.; più contenuta, invece, la percentuale di coloro che sono con-
trari (22% delle risposte esaminate). Il responso rimane sostanzialmente
analogo a quello conseguito dai ricercatori irlandesi, anche se, in quella
sede, il rendiconto fi nanziario ha guadagnato maggiori consensi che non
in Italia: sono favorevoli ben il 55% e contrari il 38% dei loro intervistati.
Grafi co 16 – PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA PER LE P.M.I.
La maggior parte degli intervistati ha quindi dichiarato di avere una co-
noscenza media dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (come ri-
sulta dalle percentuali sintetizzate nel Grafi co 17).
Grafi co 17 – CONOSCENZA DEI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
69
Quando è stato chiesto, infi ne, quali IAS/IFRS ritenessero opportuno
estendere anche alle aziende minori, i maggiori consensi in tal senso
sono stati guadagnati dai seguenti principi rispetto ai quali la percen-
tuale delle risposte favorevoli all’estensione è risultata maggiore rispet-
to a quella dei contrari24:
■ IAS 40 Investimenti immobiliari■ IAS 2 Valutazione delle rimanenze■ IAS 10 Eventi accaduti dopo la data di chiusura del bilancio■ IAS 38 b Capitalizzazione di attività di ricerca e sviluppo■ IAS 17 Leasing (vendita e retrolocazione)■ IAS 36 a Perdita di valore delle attività immateriali a vita utile in-
defi nita (in particolare dell’avviamento)■ IAS 38 a Attività Immateriali (revaluation model)■ IAS 11/18 Uso della percentuale di completamento per i contratti
di costruzione e per i ricavi provenienti dalla cessione
di servizi■ IAS 23 Oneri fi nanziari (capitalization model)■ IAS 37 Iscrizione e misurazione degli accantonamenti e delle
passività potenziali■ IFRS 3 Aggregazioni di imprese■ IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici■ IAS 16 Immobilizzazioni tecniche (revaluation model)■ IAS 21 Effetti di variazione dei tassi di cambio■ IAS 39 b Misurazioni al fair value■ IAS 11 Contratti di costruzione■ IAS 36 b Impairment per le immobilizzazioni tecniche
24 Per il dettaglio delle percentuali si rimanda al Grafi co 18.
Sul punto si tenga presente, inoltre, che sono state analizzate solo le risposte fornite da colo-
ro che avevano dichiarato di avere una conoscenza media o alta dei princìpi IAS/IFRS.
Ne deriva che, se l’intera indagine è stata condotta sulle risposte fornite da 214 Dottori
Commercialisti, al fi ne di indagare sull’opportunità dell’estensione dei principi contabili anche
all’universo delle P.M.I sono stati eliminati 95 pareri, quelli dei professionisti che:
- Si erano astenuti dal rispondere alla domanda relativa al livello di conoscenza dei principi
contabili internazionali.
- Avevano dichiarato di avere una conoscenza nulla o bassa degli IAS/IFRS.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
70
I principi rispetto ai quali, invece, si registrano i maggiori dissensi (rispet-
to all’ipotesi di estensibilità degli stessi in favore delle aziende minori),
sono quelli di seguito elencati, rispetto ai quali si riconosce, invece, un
livello di disaccordo superiore ai giudizi favorevoli25:
■ IAS 39 a Uso dell’effective interest method■ IAS 41 Valutazioni al fair value per attività agricole■ IAS 39 e Strumenti fi nanziari: derecognition■ IAS 39 d Derecognition e/o accantonamenti di hedge accounting■ IFRS 2 Pagamenti basati sulle azioni■ IAS 19 Criteri di misurazione delle pensioni e di altri benefi ci
successivi al rapporto di lavoro■ IAS 39 f Strumenti fi nanziari: hedge accounting■ IAS 26 Fondi di previdenza■ IFRS 4 Contratti di assicurazione■ IAS 32 Contabilizzazione separata per gli strumenti fi nanziari
strutturati■ IAS 24 Informazioni sulle entità correlate■ IAS 39 c Contabilizzazione di contratti a termine in valuta estera■ IAS 28/31 Adozione dell’equity method nella contabilizzazione del-
le partecipazioni in società collegate e in joint venture■ IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli
istituti fi nanziari■ IAS 27 Bilanci consolidati e bilanci separati■ IAS 12 Contabilizzazione delle imposte sul reddito (differenze
temporanee derivanti da investimenti in controllate, as-
sociate, joint venture).
25 Valgono le stesse osservazioni della precedente nota.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
71
26
È stato infi ne chiesto agli intervistati se, rispetto ad i principi che essi
ritengono estensibili anche alle aziende minori, giudicano conveniente,
a tal fi ne, un preventivo procedimento di semplifi cazione degli stessi27.
La percentuale di adesione alla domanda è stata più bassa rispetto alla
precedente (per il dettaglio si rimanda al Grafi co 19): si può immaginare,
infatti, che si siano astenuti dal rispondere coloro che abbiano conside-
rato non estensibili gli IAS/IFRS anche all’universo delle P.M.I. (in linea
generale, infatti, il tasso delle risposte è più basso proprio in corrispon-
denza di quegli standard rispetto ai quali era preponderante il giudizio
di non convenienza dell’estensione).
Tuttavia, prendendo in considerazione i soli principi rispetto ai quali si
26 La selezione dei principi rispetto ai quali valutare l’estensibilità anche alle P.M.I. è stata effet-
tuata considerando la struttura dello Staff Questionnaire emanato nel 2005 dallo I.A.S.B.
Con riferimento ad alcuni dei principi presi in esame, inoltre, le domande sono state formulate
in maniera da indagare specifi ci argomenti da essi disciplinati, cosicché le lettere che accom-
pagnano alcuni degli IAS/IFRS proposti si riferiscono ai seguenti accadimenti:
- IAS 36 a: Perdita di valore delle attività immateriali a vita utile indefi nita (in particolare l’avviamento);
- AS 36 b: Impairment per le immobilizzazioni tecniche;
- IAS 38 a: Revaluation model
- IAS 38 b: Capitalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo
- IAS 39 a: Uso dell’effective interest method
- IAS 39 b: Misurazioni al fair value
- IAS 39 c: Contabilizzazione dei contratti a termine in valuta estera
- IAS 39 d: Derecognition e/o accantonamenti di hedge accounting
- IAS 39 e: Strumenti fi nanziari: derecognition
- IAS 39 f: Strumenti fi nanziari: hedge accounting.27 Valgono le medesime osservazioni formulate nella nota n. 26.
Grafi co 18 – ESTENSIONE DI ALCUNI IAS/IFRS ALLE P.M.I.26
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
72
era giudicata conveniente l’opportunità di una loro applicazione anche
da parte delle aziende minori (posti in evidenza nella Tabella 5), si può
desumere che i commercialisti ritengano ragionevole, a tal fi ne, una loro
preventiva semplifi cazione (eccetto che per gli IAS 20 ed 11): la percen-
tuale delle risposte “SI”, infatti è maggiore di quelle “NO”.
Tabella 5
Semplifi cazione
Non risponde Si No Non so
IAS 2 27% 45% 29% 0%
IFRS 3 42% 42% 14% 2%
IAS 17 34% 39% 26% 2%
IAS 40 39% 39% 21% 1%
IAS 23 44% 37% 17% 2%
IAS 11-18 39% 36% 17% 8%
IAS 10 35% 34% 28% 4%
IAS 38 b 39% 34% 28% 0%
IAS 12 44% 33% 21% 2%
IAS 36 a 41% 33% 24% 2%
IAS 38 a 41% 33% 24% 2%
IFRS 2 48% 32% 14% 6%
IAS 21 43% 32% 23% 2%
IAS 37 48% 32% 18% 2%
IAS 39 b 51% 32% 15% 2%
IFRS 4 48% 31% 17% 4%
IAS 16 46% 31% 20% 3%
IAS 27 52% 26% 19% 3%
IAS 20 46% 24% 26% 4%
IAS 36 b 49% 24% 21% 5%
IAS 11 46% 21% 22% 10%
IAS 26 56% 21% 17% 5%
IAS 28-31 54% 20% 18% 7%
IAS 39 c 49% 20% 26% 5%
IAS 30 55% 19% 19% 6%
IAS 24 52% 18% 23% 6%
IAS 32 56% 18% 20% 5%
IAS 19 54% 17% 23% 5%
IAS 39 a 61% 13% 16% 9%
IAS 39 d 59% 12% 17% 11%
IAS 39 f 58% 12% 19% 10%
IAS 41 60% 12% 16% 11%
IAS 39 e 60% 10% 19% 10%
Altro 97% 0% 2% 1%
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
73
4. Sintesi e considerazioni conclusive
La ricerca effettuata ha consentito di giungere alle seguenti principali conclu-
sioni (ordinate secondo le sezioni in cui è stato strutturato il questionario).
I. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
In primo luogo, si ritiene opportuno sottolineare la signifi catività dei dati
raccolti: i commercialisti intervistati hanno dichiarato di esercitare in
maniera intensa, per le loro aziende, attività di “Redazione del bilancio”
e di “Tenuta dei conti e redazione del bilancio”. Questo aspetto pone in
evidenza la loro qualità di essere “tecnici” ed “esperti” delle problemati-
che proprie della comunicazione economico-fi nanziaria, avvalorando le
risposte da essi fornite alle domande del questionario.
Dall’analisi dei dati della prima sezione emerge, inoltre, che i commercialisti:■ Si avvalgono (ed anche in misura rilevante) delle semplifi cazioni pro-
poste dal 2435 bis C.C.■ Riconoscono nel “Settore di attività” il più importante parametro cui
legare eventuali processi di semplifi cazione della disciplina di bilancio.
Grafi co 19 – SEMPLIFICAZIONE DEGLI IAS/IFRS DA ESTENDERE ALLE P.M.I.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
74
II. UTILIZZATORI E LORO FABBISOGNI INFORMATIVI
Nell’opinione dei professionisti contabili le informazioni dei bilanci delle
aziende minori vengono impiegate soprattutto da:■ “Banche e Finanziatori Istituzionali”, che se ne avvalgono soprattut-
to per valutare la “Capacità di restituzione del prestito, Liquidabilità,
Profi ttabilità ” e la “Stabilità, Trend nei risultati conseguiti, Sicurezza”
delle aziende affi datarie o richiedenti denaro in prestito.■ “Proprietari coinvolti nella gestione” per l’assunzione di “Decisioni di
Finanziamento” e di “Decisioni di Investimento”.■ “Fisco”.
Dall’analisi delle risposte, tuttavia, emerge che le informazioni di bilan-
cio non risultano suffi cienti a soddisfare le attese conoscitive di diver-
se categorie di user della comunicazione economico-fi nanziaria delle
P.M.I., tanto da giustifi care la necessità di fornire loro informazioni inte-
grative. In particolare, la categoria che ne ottiene in misura maggiore è
quella delle “Banche e Finanziatori Istituzionali”.
I dati, comunque, valgono a confermare, di fatto, la necessità di rivede-
re la disciplina contabile rivolta all’universo delle aziende minori.
III. ASPETTI CONTABILI
Dall’analisi dei dati di questa sezione emerge, che:■ L’impegno più gravoso connesso alla produzione della comunica-
zione economico-fi nanziaria è legato alla “Attività Fiscale”, ancor più
di quanto non lo sia la vera e propria “Tenuta della contabilità”.■ La disciplina contabile italiana (sia essa proveniente dal codice, sia
quella emanata dall’O.I.C.) non è ritenuta eccessivamente onerosa.■ I commercialisti intervistati:
– Concordano con l’idea di proporre l’adozione di un semplice pro-
spetto dei fl ussi di cassa anche in favore delle aziende minori.
– Hanno una conoscenza tendenzialmente “Media” degli IAS/IFRS.■ I professionisti contabili (che dichiarano di avere una conoscenza
media o alta dei principi internazionali) sono favorevoli all’estensione
di alcuni di questi principi anche all’universo delle aziende minori, a
patto che però vengano precedentemente semplifi cati.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
75
Le informazioni raccolte inducono a ritenere parzialmente inadeguata
- e suscettibile di correzioni - l’attuale disciplina contabile rivolta all’uni-
verso delle aziende di minore dimensione.
Dall’indagine, infatti, emerge la necessità di fornire informazioni integra-
tive, rispetto a quelle raccolte nel bilancio, in favore di alcune categorie
di user; aspetto che, indirettamente, viene confermato anche dai con-
sensi che guadagnano le ipotesi di:■ Proporre, anche alle aziende minori, la redazione di un semplice pro-
spetto dei fl ussi di cassa.■ Estensione alle P.M.I. di alcuni principi IAS/IFRS.
D’altro canto, tuttavia, non convince la possibilità di risolvere la que-
stione semplicemente prevedendo un’estensione dell’applicabilità dei
principi contabili internazionali in favore delle P.M.I.: i giudizi favorevoli
verso l’ipotesi di una preventiva semplifi cazione di questi valgono a rite-
nere opportuna l’implementazione di processi di differential reporting.
Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
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Comunicazione economico-finanziaria nelle P.M.I.
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Scopo ed contenuti della rubrica
La rubrica Audit e professioni contabili vuole rappresentare, nel processo
di profonda rivisitazione che ha coinvolto la Rivista Financial Reporting,
un elemento di continuità rispetto al passato: infatti, questa costituisce
un punto di collegamento con la linea editoriale e l’oggetto specifi co
della rivista Revisione Contabile, soprattutto, intende mantenere uno
stretto legame con i soggetti a cui la Rivista si è rivolta da sempre.
Infatti è nostro profondo convincimento che vi sia un grande bisogno di
uno “spazio editoriale” in cui si fornisca, con approcci che non siano né
esclusivamente teorici, né eccessivamente empirici od operativi, una il-
lustrazione ed analisi dei risultati dell’attività degli organismi che concor-
rono a produrre, a livello nazionale ed internazionale, regolamentazione
contabile o a codifi care ed infl uenzare, anche attraverso le interpretazio-
ni proposte, le scelte ed i comportamenti di chi affronta problematiche
amministrativo contabili e contribuisce alla produzione e al controllo dei
fl ussi di informativa esterna di impresa.
In questa direzione, la rubrica Audit e professioni contabili vuole fornire,
allo studioso, al professionista, ma anche all’operatore, una panoramica
sulla produzione e sul contenuto dei principali documenti che condizio-
nano l’operato di coloro i quali si occupano, a vario titolo, di professioni
contabili, senza per questo privarsi, ove necessario, di fornire una lettura
critica dei documenti esaminati.
L’esperienza maturata negli ultimi anni da chi si è occupato di proble-
matiche di regolamentazione di controllo contabile dimostra che spesso
vi sia necessità di comprendere a fondo la ratio ed il contenuto dei do-
cumenti destinati a disciplinare i comportamenti tecnico amministrativi
delle imprese, sia per esaminarli criticamente dal punto di vista teorico e
concettuale, sia per applicarli correttamente dal punto di vista operativo
(salvo poi essere valutati dai soggetti che devono garantire l’enforcement
del sistema di regole e/o di essere oggetto di ricerche empiriche che
verifi cano ex post le modalità di applicazione di tale regolamentazione).
A tal fi ne occorre, inoltre, essere messi a conoscenza dell’iter e delle mo-
tivazioni che hanno portato alla redazione dei documenti di regolamen-
tazione contabile e delle varie versioni e modifi che che hanno condotto
alla loro formulazione fi nale, considerando anche le motivazioni dei re-
lativi cambiamenti che, spesso, sono frutto di un dibattito che precede
la emanazione di un principio, di un regolamento, di una circolare o di
una raccomandazione o a volte anche di un documento di studio o di un
Audit e Professioni Contabili
a cura del Prof. Alessandro Gaetano - Università di Roma Tor Vergata
80
documento operativo. Il pensiero va, ad esempio, a livello nazionale, alle
guide operative dell’Organismo Italiano di Contabilità o gli OPI emanati da
Assirevi, piuttosto che ai documenti del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti o alle Circolari emanate dal Ministero della Economia e
Finanze, dall’Agenzia delle Entrate o dalle Autorità di vigilanza.
Gli elementi sopra richiamati possono fornire, pertanto, fondamentali
indicazioni in merito alla corretta interpretazione di un documento di re-
golamentazione contabile, e sono destinati a condizionarne le modalità
di applicazione e implementazione dal punto di vista operativo, anche
se spesso non sono nella disponibilità e conoscenza dei più. Infatti, per
chi si è recentemente occupato di redazione, applicazione, ma anche
solo di studio e commento dei principi contabili internazionali, una del-
le esigenze più avvertite è quella di avere contezza di ciò che accade
nelle fasi preliminari di confronto che precedono la pubblicazione del
documento defi nitivo o anche di quello in bozza per la consultazione,
non solo per poterlo comprendere a fondo ed eventualmente criticare
dal punto di vista concettuale o operativo, ma anche, e soprattutto, per
condizionarne il processo di formazione e di eventuale revisione. Tali fasi
preliminari avvengono seguendo modalità che assicurano sempre di più
la trasparenza informativa, ma precedono spesso la fase di consultazio-
ne pubblica, che si avvia in un momento in cui chi emana il documento
è giunto ad un elevato grado di consapevolezza e maturità, mentre i
soggetti terzi che vengono coinvolti nel processo di consultazione e
che presentano le loro osservazioni si trovano spesso nella condizione
di avere visto per la prima volta un documento che, invece, è stato og-
getto di discussione e approfondito dibattito all’interno, spesso con un
confronto anche all’esterno, da parte dell’organismo che lo emana.
Inoltre, non si può non considerare che nella maggior parte dei casi il
vero dibattito e confronto, che può portare a modifi care in modo rile-
vante il documento, si sviluppa nella fase che precede la pubblicazione
dello stesso nella sua versione defi nitiva e, spesso, in quella ancora
antecedente che porta alla predisposizione della versione per la con-
sultazione. Dall’altro lato però, questo modus operandi contiene in sé
anche il rischio che i contributi al processo di formazione del documen-
to da parte dei soggetti che sono destinati ad applicarlo correntemente
scarseggino; in effetti, mentre gli operatori sono spesso pressati da
molteplici impegni e scadenze, anche gli studiosi - cui spetta il compito
di dedicarsi a questa attività speculativa - sono esposti al rischio di
produrre contributi scientifi ci che, in quanto riferiti ad un documento
non defi nitivo, possono divenire entro breve obsoleti. Questi soggetti,
pertanto, sono spesso costretti, per mancanza di tempo ad affrontare
la analisi di un documento, contenente una serie di regole spesso com-
Presentazione Auditing
81
plesse, destinate a volte a modifi care in modo rilevante i loro compor-
tamenti, solo all’atto della sua emanazione defi nitiva, se non addirittura
all’approssimarsi della sua effettiva entrata in vigore.
Inoltre, vista la notevole mole di documentazione che viene prodotta, anche
a supporto della applicazione dei principi contabili, si corre il rischio di non
essere aggiornati, e chi è consapevole di ciò vive nel continuo timore di non
essere al corrente di cosa è stato emanato; visto il ridottissimo lasso tempo-
rale che, sempre più spesso, intercorre tra il rilascio di un documento e la sua
applicazione a volte, pur avendo contezza di cosa sia stato prodotto, ha la
sola certezza che nei tempi che si hanno a disposizione per dare soluzione
al problema non si sarà certamente in grado di leggere o studiare a fondo la
documentazione da applicare, con le ovvie conseguenze sulla bontà delle
soluzioni seguite ed i relativi impatti prodotti sulla attività e responsabilità di
chi opera e di chi è destinato ad espletare l’attività di controllo.
Ad avviso di chi scrive, inoltre, l’applicazione di un sistema di regole nuove
ed un differente modo di produrre regolamentazione contabile ha compor-
tato la necessità di modifi care gli approcci fi nora adottati da coloro i quali
si occupano dell’attività di controllo; infatti, i sindaci, revisori e addetti ai
controlli interni, devono aggiornare il loro modo di fare audit sui processi
contabili, le cui risultanze si avvicinano sempre più a quelle dei processi
gestionali, con conseguente avvicinamento di approcci e modelli tra audit
contabile ed a quelli adottati per espletare l’attività di audit gestionale.
Partendo da queste premesse ed esigenze, ampiamente diffuse e condivise
tra coloro con cui si è avuto modo di avere un confronto, e che sono stati, a
vario titolo, coinvolti nella progettazione e redazione della presente rubrica,
l’obiettivo che la stessa intende perseguire è quello di fornire, innanzitutto,
una panoramica, (possibilmente completa e suffi cientemente approfondita
nei limiti dello spazio ad essa concessi) sui principali documenti emanati in
tema di informativa economico-fi nanziaria di impresa da parte degli standard
setter nazionali ed internazionali, dalle autorità di controllo e da alcune delle
associazioni di categoria (certamente da parte di quelle che raccolgono i
professionisti contabili e le imprese di revisione del nostro paese), il tutto te-
nendo conto della periodicità di uscita della rivista che, non consente certa-
mente di fare di questa rubrica uno strumento di informazione istantanea.
Per tale motivo, i colleghi che sono stati coinvolti nella presente ini-
ziativa e che, a partire da questo numero inizieranno a fornire i loro
contributi sulle tematiche sopra richiamate, provengono dal mondo del-
l’accademia, delle istituzioni e degli organismi di produzione della rego-
lamentazione e delle professioni tecnico-contabili, spesso ricoprendo
contemporaneamente più di uno di questi ruoli.
Tra questi si citano, solo per il fatto che hanno aderito per primi (anche
perché la lista dei nomi che è già suffi cientemente estesa e, per fortuna
Presentazione Auditing
82
- ciò sembra dimostrare la bontà e condivisione del progetto - con la
adesione di nuovi amici e la aggiunta dei loro nomi si sta allungando di
giorno in giorno di più) Gianfranco Capodaglio, Professore Ordinario di
Economia Aziendale dell’Università di Bologna e Presidente della Com-
missione per le Norme ed i Principi Contabili istituita presso il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che “apre le
danze” con un suo contributo pubblicato, come primo della Rubrica Audit
e professioni contabili, all’interno del presente numero della Rivista; Mario
Boella, Presidente di ASSIREVI e membro del Comitato Tecnico Scienti-
fi co dell’OIC; Matteo Caratozzolo, Presidente della Commissione Principi
Contabili del’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, già Membro del
Comitato Tecnico, scientifi co dell’OIC e Presidente della Commissione
Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; Si-
mone Scettri, Vice Presidente ASSIREVI e membro del Comitato Tecnico
Scientifi co dell’OIC; Massimo Tezzon, che dopo essere stato per anni il
Direttore Generale della CONSOB ricopre attualmente il ruolo di Segre-
tario Generale dell’Organismo Italiano di Contabilità ed Enrico Macario,
capo Uffi ci controlli fi scali - DR Liguria - Agenzia delle Entrate.
A questi amici - a cui si aggiungono, ovviamente, i colleghi del Comitato
di Redazione - vanno i miei più sentiti ringraziamenti per i preziosi sug-
gerimenti e spunti ricevuti nelle varie occasioni di incontro e confronto
che, naturalmente, si estendono a coloro i quali hanno dimostrato il loro
interesse e disponibilità a partecipare e contribuire a questa iniziativa che
oggi vede la luce. Tramite i contributi di tutti questi soggetti, si spera di
riuscire a diffondere utili informazioni, sia per la comunità scientifi ca, sia
per i professionisti impegnati ai livelli più alti della professione contabile.
Quindi si auspica che questa Rubrica possa assumere, in piena coeren-
za e totale coordinamento con il contenuto e le linee di sviluppo della
Rivista, il ruolo di “terreno neutrale” in cui membri delle Istituzioni, pro-
fessionisti e operatori dell’area amministrativo contabile, Responsabili
delle attività di controllo e governo delle imprese ed esponenti dell’Ac-
cademia, anche se dotati di esperienze e approcci differenti, possano
confrontarsi in modo costruttivo su tematiche di comune interesse per i
professionisti contabili, portando contributi su aspetti e documenti che
li hanno visti direttamente coinvolti: ciò al fi ne di far crescere il grado
di consapevolezza e conoscenza delle tematiche relative ai controlli ed
all’informativa esterna di impresa nel nostro Paese.
Ovviamente i contributi e le opinioni in essi espresse verranno forniti
dagli autori a titolo personale senza che ciò impegni le istituzioni e/o
Organismi di appartenenza ma, vista la onestà intellettuale dei soggetti
coinvolti, ciò costituisce un grande vantaggio, piuttosto che un elemento
di limitazione del loro apporto.
Presentazione Auditing
83
1. Cenni sul ruolo dei principi contabili in Italia
Come è noto, in Italia la legge regola la materia relativa agli obblighi
contabili delle imprese ed alla redazione del loro bilancio d’esercizio,
nonché del bilancio consolidato dei gruppi di imprese; la normativa
detta le regole inerenti il contenuto del bilancio, le sue caratteristiche
fondamentali, i principi di redazione ed i criteri di valutazione delle di-
verse poste, senza però scendere nel dettaglio delle possibili diverse
fattispecie. Inoltre, la “clausola generale” contenuta nell’art. 2423 del
codice civile prevede l’obbligo di fornire informazioni integrative se
le informazioni richieste da specifi che disposizioni di legge non sono
suffi cienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta e di non
applicare una disposizione se, in casi eccezionali, la sua applicazione
è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.
Da quanto sopra si evince che il legislatore italiano ha formulato un im-
plicito rinvio alla tecnica contabile per l’integrazione e l’interpretazione
delle norme.
2. L’origine dei principi contabili nazionali
Negli studi di Ragioneria e nelle prassi degli operatori contabili si sono
sempre potuti individuare criteri e metodi di redazione dei bilanci, ispi-
rati ai sistemi in auge nei diversi periodi di riferimento: in particolare, si
è assistito ad una profonda trasformazione intorno alla metà del secolo
scorso, allorché si ebbe la massima diffusione su tutto il territorio nazio-
nale della contabilità in partita doppia svolta con il “metodo reddituale”
di Gino Zappa, in sostituzione del precedente “metodo patrimoniale”,
originato dagli studi di Fabio Besta.
Pur potendosi riscontrare i criteri ed i metodi di redazione del bilancio e di
valutazione dei suoi elementi più diffusi ed accettati, non si disponeva di
La Commissione “per le norme ed i principi contabili” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialistie degli Esperti Contabili
di Gianfranco Capodaglio – Università di Bologna
84
un corpus di principi considerabili “sistema di riferimento”, sino a quando
le Associazioni professionali non hanno emanato una serie di documenti,
intitolati, appunto, “Principi contabili”. Ciò è avvenuto alla metà degli anni
settanta, ad opera del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti, che
ha nominato al suo interno una commissione denominata “Per la statui-
zione dei principi contabili”, presieduta da Giancarlo Tomasin.
L’allora Presidente del Consiglio Nazionale, Giuseppe Salvini, nella pre-
sentazione dell’iniziativa1, così scriveva: «la certifi cazione dei bilanci,
che sarà legislativamente obbligatoria per le società le cui azioni sono
quotate in Borsa, va diffondendosi presso di noi anche nei confronti di
società la cui “certifi cazione” non è prescritta dalla legge. Ciò presup-
pone che vengano stabiliti dei principi contabili e di revisione di gene-
rale accoglimento affi nché, in materia, si parli un unico linguaggio e
di conseguenza siano possibili le comparazioni dei dati e dei risultati,
nonché l’attendibilità degli stessi».
L’attività della Commissione si svolse sino al 1993 e produsse dieci fascico-
li, numerati progressivamente, il primo dei quali, intitolato “Bilancio d’eserci-
zio fi nalità e postulati”, aveva come obiettivo l’esposizione di alcuni concetti
fondamentali a cui doveva informarsi la preparazione del bilancio d’esercizio
per assolvere la sua funzione informativa. I documenti successivi trattarono
principalmente argomenti connessi a singole poste di bilancio.
Nel 1993 la Commissione venne rinnovata nella sua composizione2, ma
soprattutto venne formata sotto l’egida sia del Consiglio Nazionale dei
Dottori commercialisti, sia del Consiglio Nazionale dei Ragionieri. L’in-
sediamento della nuova Commissione avvenne in un momento partico-
larmente delicato: in quell’anno infatti entrò in vigore il decreto legisla-
tivo 9 aprile 1991, n. 127 di attuazione delle Direttive CEE n. 78/660 e
n. 83/349 in tema di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato.
La Commissione decise di riprendere dall’inizio tutto il lavoro svolto dal-
la precedente, e di riproporre i documenti, aggiornandoli in conformità
alla nuova disciplina. Il documento n. 11, che mantenne il titolo “Bilan-
cio d’esercizio fi nalità e postulati” fu emanato nel gennaio del 1994, in
sostituzione del n. 1.
I documenti successivi hanno rivisto il contenuto degli altri precedenti, dal
n. 2 al n. 10, ed hanno trattato nuovi argomenti, arrivando sino al n. 30.
1 Principi e raccomandazioni per la redazione, revisione e certifi cazione dei bilanci. Presenta-
zione ed introduzione. Giuffré, 1977.2 In quell’occasione io venni nominato componente della Commissione, fra gli iscritti agli albi
dei Dottori commercialisti.
Auditing
85
3. La situazione attuale
Con l’avvento del nuovo millennio, si è aperto in Italia, così come nel
resto dell’Europa, un periodo di grandi mutamenti, connessi con la nor-
mativa europea in materia societaria e di bilancio.
L’Unione europea, infatti, con una serie di regolamenti3, ha obbligato gli
Stati membri ad adottare, a partire dal 1° gennaio 2005 i principi con-
tabili IAS/IFRS per la redazione dei bilanci consolidati delle società i cui
titoli sono trattati su mercati regolamentati4.
Lo Stato italiano, con la legge 31 ottobre 2003 n. 306 (Comunitaria 2003,
pubblicata sulla G.U. n. 266 del 15 novembre 2003) e con il decreto le-
gislativo 28 febbraio 2005, n. 38, ha inteso aderire all’armonizzazione
contabile promossa dall’Unione, andando oltre gli obblighi imposti dal
citato regolamento e prevedendo che, in aggiunta alle imprese indicate
dal regolamento comunitario, dovranno adottare gli IAS/IFRS anche:
1) Le società quotate per la redazione del bilancio d’esercizio
2) Le società emittenti strumenti fi nanziari diffusi tra il pubblico per il
bilancio d’esercizio e consolidato
3) Le banche e gli intermediari fi nanziari sottoposti alla vigilanza della
Banca d’Italia, per il bilancio d’esercizio e consolidato
4) Le imprese assicurative per il bilancio consolidato e, se sono quotate
ma non redigono il bilancio consolidato, anche per quello d’esercizio.
La normativa, inoltre, prevede la facoltà di redigere il bilancio con i prin-
cipi contabili internazionali per tutte le altre imprese che non sono au-
torizzate alla scelta del bilancio in forma abbreviata. Tale facoltà potrà
essere esercitata dopo l’emanazione di un apposito decreto, a tutt’oggi
non ancora avvenuta.
Contemporaneamente abbiamo assistito alla nascita di un nuovo orga-
nismo, deputato, tra l’altro, alla redazione dei principi contabili destinati
alle imprese che non adottano gli standard internazionali: l’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di una
fondazione, il giorno 27 novembre 2001. Alla stipula dell’atto costitutivo
hanno partecipato, in qualità di fondatori, le organizzazioni rappresen-
tative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla ma-
teria. Trattasi, in particolare: per la professione contabile, dell’Assire-
vi, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio
Nazionale dei Ragionieri; per i preparers, dell’Abi, dell’Andaf, dell’Ania,
dell’Assilea, dell’Assonime, della Confapi, della Confcommercio e della
3 1606/2002; 1725/2003; 707, 2086, 2236, 2237, 2238 del 2004; 211, 1073, 1751, 1864,
1910, 2106 del 2005; 108, 708, 1329 del 2006.4 È interessante notare che il Framework non è stato oggetto di omologazione da parte dell’U.
E., pur essendo frequentemente citato dai singoli standard.
Auditing
86
Confi ndustria; per gli users, dell’Aiaf, dell’Assogestioni e della Centrale
Bilanci; per i mercati mobiliari, della Borsa Italiana.
Questo nuovo organismo ha, fra i propri compiti, quello di svolgere l’at-
tività che precedentemente era affi data alla Commissione per la statui-
zione dei principi contabili ed ha iniziato dalla revisione del documento
11 (Bilancio d’esercizio fi nalità e postulati). Contrariamente a quanto è
avvenuto in precedenza, però, non ha proseguito nella numerazione,
ma ha conservato quella esistente. Attualmente, quindi, l’OIC redige
i propri documenti secondo due serie numeriche: la prima riguarda la
revisione dei documenti preesistenti, anche alla luce dell’intervenuta ri-
forma del diritto societario5, mentre la seconda tratta argomenti nuovi, il
primo dei quali è costituito da “ I principali effetti della riforma del diritto
societario sulla redazione del bilancio d’esercizio”.
4. La nuova Commissione del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Dopo l’unifi cazione degli Albi delle professioni economico-giuridico-con-
tabili, il nuovo Consiglio Nazionale ed il suo Presidente, Claudio Siciliotti,
hanno ritenuto che non fosse venuta meno l’esigenza e l’utilità della sud-
detta Commissione, che ha assunto il nuovo nome di “Commissione per
le norme ed i principi contabili” e si è insediata il 5 giugno 2008.
L’opportunità di mantenere in attività la commissione è stata moti-
vata proprio dalla considerazione che le disposizioni contabili stan-
no subendo un rapido e crescente processo di convergenza verso
approcci, schemi e, in taluni casi, regole generalmente accettate a
livello mondiale. Le norme comunitarie e nazionali nonché i principi
contabili nazionali fanno sempre più riferimento agli IAS/IFRS quale
punto di partenza per la predisposizione e l’interpretazione delle nor-
me di legge nazionali in materia. La comprensione delle disposizioni
contenute nei principi contabili internazionali appare quindi fonda-
mentale anche per l’interpretazione applicativa delle norme di legge
nazionali in materia di contabilità.
L’ampio processo di revisione delle norme contabili rischia di rivedere
in modo assai signifi cativo il sistema dei principi contabili generalmente
accettati a livello internazionale.
Il rischio maggiore consta nella previsione di norme che siano estranee alla
cultura nazionale ed al sistema economico ed imprenditoriale sottostante
e che non risultino quindi in grado di fotografare in modo adeguato la po-
5 Decreto legislativo 17 gennaio 2003, 6, modifi cato dal decreto legislativo 28 dicembre
2004, n. 310.
Auditing
87
sizione patrimoniale-fi nanziaria e l’andamento economico delle piccole e
medie imprese nazionali; per questo è importante far sentire la propria voce
per illustrare le osservazioni e proposte della professione, che da decenni
segue costantemente le imprese in tutte le fasi della loro vita economica.
Con queste motivazioni, alla Commissione è stato affi dato il compito di:■ Commentare le bozze ed analizzare specifi ci aspetti tecnico-appli-
cativi dei principi contabili internazionali■ Commentare gli schemi ed analizzare specifi ci aspetti tecnico-appli-
cativi delle norme comunitarie e nazionali■ Commentare le bozze e produrre strumenti per l’applicazione prati-
ca di specifi ci istituti o aspetti dei principi contabili nazionali.
In esecuzione dell’incarico ricevuto, la Commissione, subito dopo l’in-
sediamento, ha esaminato il “Documento di consultazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze concernente l’attuazione delle direttive
comunitarie 2001/65/CE e 2003/51/CE”. Le relative “Osservazioni”
sono state redatte e poi approvate dal Consiglio Nazionale in data 30
luglio 2008: da quel giorno sono consultabili sul sito del Consiglio.
Il secondo lavoro svolto dalla Commissione riguarda le novità normative
introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32, in tema di rela-
zione sulla gestione6: il 14 gennaio 2009 è stato emanato un documento
intitolato “La relazione sulla gestione art. 2428 codice civile”, che con-
tiene interpretazioni e suggerimenti operativi, in modo tale da costituire
una sorta di vademecum per il professionista.
Il terzo lavoro è costituito dai commenti alla “Bozza per consultazioni
OIC Applicazioni IAS/IFRS impairment e avviamento”. Il relativo docu-
mento è stato approvato nell’aprile 2009.
L’ultimo lavoro concluso riguarda un documento per consultazione pro-
dotto dall’Unione europea ed intitolato “Working Document of the Com-
mission Services (DG Internal Market) Consultation Paper on Review of
the Accounting Directives”.
Esso si riferisce ad una proposta di “semplifi cazione” per quelle che
vengono defi nite le “micro imprese”, per le quali si propone, in pratica,
l’abolizione di qualsiasi incombenza relativa al bilancio. Il punto più de-
licato della questione consiste nella stessa defi nizione di micro imprese:
in molti contesti europei, infatti, la proposta defi nizione potrebbe com-
prendere una larga fascia di operatori economici.
Le osservazioni formulate dalla Commissione sono state approvate dal
Consiglio e rese pubbliche nell’aprile 2009.
Tutti i documenti prodotti sono consultabili sul sito del Consiglio Nazionale.
6 La norma si applica ai bilanci dell’esercizio 2008, per le società il cui esercizio coincide
con l’anno solare.
Auditing
88
Quanto è stato scritto, affermato e discusso in tema di Fair Value (FV) e
di Financial Reporting nel corso degli ultimi 10-15 anni trova riscontro
solo nel caso di pochi altri argomenti e temi di ricerca. Forse solo nel
caso della “chimera” dell’Accountability è stato raggiunto il numero del-
le volte nelle quali scrivendo sul FV si è voluto contribuire ad alimentare
un dibattito sempre in evoluzione.
Sul FV si sono confrontati insigni accademici, schiere di professionisti
della contabilità, numerosi esperti di revisione, nonché eccellenti rappre-
sentanti degli standards setters nazionali o dei regulators internazionali.
A tale tema sono stati dedicati Convegni, Conferenze e Workshops. Nel
contempo, sono stati pubblicati a livello locale e mondiale numerosi
volumi ed articoli.
Al tema del FV si è guardato con speranza, scetticismo ed aperta ostilità.
Le discussioni hanno riguardato sia i profi li teorici sia le analisi empi-
riche (in alcuni casi condotte su profi li che hanno rasentato livelli di
esasperato tecnicismo).
In ogni caso, riteniamo di poter affermare che nessun tentativo è per-
venuto ad un momento di sintesi o di soluzione defi nitiva. In alcuna
circostanza siamo giunti alla costruzione di un “compendio” in grado di
comporre un dibattito che non può trovare, per sua stessa defi nizione,
una perfetta ed assoluta soluzione. L’attribuzione dei valori nella rap-
presentazione di Bilancio è questione sulla quale schiere di studiosi di
Accounting si sono confrontati e continuano a confrontarsi sia a livello
nazionale che internazionale.
Allora perché segnalare e portare all’attenzione dei lettori l’ennesimo
volume pubblicato in tema di FV? Perché questo ulteriore volume può
divenire il “Companion” cui ricorrere per orientare il dibattito sul FV e
sull’attività di Financial Reporting? Quale contributo complessivo pos-
siamo associare agli studi proposti nel volume curato da Peter Walton?
Un “quasi” compendio sul Fair Value
a cura di Roberto Di Pietra – Università degli Studi di Siena
Alcune rifl essioni tratte dalla lettura del “The Routledge Companion to Fair Value
and Financial Reporting”, curato da Peter Walton (Routledge, Taylor & Francis
Group 2007, pp. i-xviii, 1- 404).
89
A quale “fi l rouge” sono legati i 26 saggi che si sviluppano nel volume
pubblicato da Routledge nel corso del 2007?
L’anno di pubblicazione potrebbe costituire un problema di non secon-
daria importanza nell’avvicinarsi al “Companion to Fair Value and Finan-
cial Reporting”. Agli occhi dei lettori e degli studiosi il 2007 può costi-
tuire un periodo già troppo distante dalla fase di recessione economica
mondiale avviatasi almeno tecnicamente nella seconda metà del 2008.
Il virulento manifestarsi di tale recessione (ancora da comprendere nella
sua effettiva estensione e profondità) può porre più di un dubbio sulla
validità delle rifl essioni proposte prima del 2008.
Nella stesura di questa book review ho, in più occasioni, avuto il dubbio
se non fosse il caso di procedere alla sua completa riscrittura proprio
per tenere conto delle reazioni convulse che alcuni regolatori sembrano
avere assunto nei confronti del FV.
La transizione alle valutazioni al FV nel contesto dell’Unione europea,
per quanto dibattuta, sembrava ormai avviata al superamento della
fase di sperimentazione. Il contesto europeo è stato, invece, scosso
dalle prime conseguenze della crisi fi nanziaria, ovvero dalla profonda
volatilità dei valori che assumono gli strumenti fi nanziari. Molti com-
mentatori hanno ripreso argomentazioni e posizioni critiche proposte
già da alcuni anni, assumendo toni quasi di soddisfazione per l’avere
visto avverarsi i timori ed i rischi paventati. In alcuni settori regolati le
autorità di vigilanza hanno di fatto richiesto il ritorno alle valutazioni al
costo e tutto questo è passato nella lettura popolare come un passo
verso l’abbandono del FV1.
Dunque, cosa può dire di interessante un volume sul FV e sul Financial
Reporting se è stato pensato e pubblicato prima del terremoto del 2008?
La lettura dei contributi che costituiscono il volume curato da Peter Wal-
ton e le rifl essioni che esse hanno suscitato consentono di apprezzare la
profondità di un lavoro che, in alcuni casi, è andato talmente in profondità
da riuscire a superare la portata stessa dall’attuale contingenza.
L’idea complessiva in tema di FV che il volume in esame contribuisce ad
avvalorare è che questo concetto risulta ben lontano dall’essere identi-
fi cato in modo esaustivo e defi nitivo. Nei cinque saggi della sezione in-
troduttiva (Section I: Introduction) e nel complesso dei saggi delle altre
due sezioni del volume (Section II: Theroetical analysis e Section III: Fair
value in practice) il FV è stato oggetto di un’indagine teorica ed operativa
1 In Italia nel corso del 2008 l’eccessiva volatilità che ha caratterizzato i valori degli strumenti
fi nanziari ha creato serissimi problemi sulla possibilità di pervenire alla redazione di Bilanci
contenenti informazioni attendibili. Questo soprattutto nel caso dei Bilanci bancari ha indotto
la Banca d’Italia a sospendere l’utilizzazione del FV per la redazione del Bilancio d’esercizio
relativo al 2008 disponendo in questa fase un ritorno alle valutazioni al costo.
Book Review
90
nella quale sono state adottate differenti prospettive. Le diverse ottiche di
indagine hanno permesso di ricomporre una visione di insieme di indubbio
valore intellettuale e pratico. Sul FV gli Autori hanno singolarmente assunto
una prospettiva storica, di analisi critica, di carattere comparato (rispetto al
contesto statunitense, australiano, canadese o giapponese), di confronto
con le specifi cità settoriali (ad esempio, quello dell’industria bancaria) o di
riferimento a particolari attività (come nel caso della revisione).
La rassegna dei contributi proposti nel Companion curato da Peter Walton
è varia a suffi cienza per offrire al lettore una visione complessiva sul FV,
sulla molteplicità della sua nozione e sulla complessità delle conseguen-
ze legate alla sua utilizzazione.
Nel contempo, la somma di tali differenti prospettive sul FV non rie-
sce a completare l’intero spettro delle possibilità. Ad esempio, manca
il riferimento alle specifi cità del contesto europeo, ammesso che sia
possibile assumere come unitaria la molteplice espressione delle tradi-
zioni contabili dei Paesi che costituiscono il mosaico culturale europeo.
Nella composizione dei saggi del volume in esame certamente manca
un esplicito richiamo alla ricca tradizione di studi del mondo tedesco,
francese, italiano, spagnolo, olandese, etc.
Resta indubbio il punto di forza legato alla scelta di offrire al lettore una
molteplicità di prospettive sul FV, nonché la scelta di evitare qualsiasi
visione preconcetta su un tema ancora aperto sia dal punto di vista
teorico che pratico.
Fin dai saggi di apertura del volume lo sforzo compiuto dai diversi stu-
diosi coinvolti nella realizzazione dell'opera è stato quello di sgombrare
il campo da tutta una serie di confusioni ed erronee interpretazioni che
hanno circondato il tema del FV. In questo senso possiamo richiama-
re i richiami storici proposti da Peter Walton quando chiarisce come il
termine FV “has been in use for over a century in the U.S. meaning the
value for which an asset could be exchanged between a willing buyer
and willing seller, with knowledge of the market and without compul-
sion”. Nel contempo, lo stesso autore evidenzia come nel contesto del-
l’Europa continentale, il ricorso al valore di mercato è stato ampiamente
utilizzato e questo con particolare riferimento al caso francese (“market
value has a long history in French accounting and was widely used in
bilance sheets in the nineteenth century”, Walton p. 5).
Poteva a questo proposito essere interessante segnalare come il rife-
rimento ai valori di mercato alternativi al costo storico è ben presente
nella tradizione dottrinale di altri Paesi dell’Europa continentale e come
nella profondità di questi contributi teorici anche italiani erano stati
Book Review
91
segnalati da tempo i vantaggi e le criticità che i valori di mercato poteva-
no determinare in condizioni di incertezza e di turbolenza economica.
Ancora più nette e chiare appaiono le conclusioni cui giunge David
Cairns, soprattutto quando chiarisce che: “it is not true to say that IFRS
require that all assets and liabilities should be measured at fair value. It
is also far from true to say that IFRS require all fi nancial assets and fi nan-
cial liabilities to be measured at fair value. The reality is that use of fair
value in IFRS for the subsequent measurement of assets and liabilities
is very limited – both in theory and in practice. It is true to say that IFRS
are placing much more emphasis on the use of fair values to record
transactions and to allocate the initial amount of transactions among
its constituent parts. This process, begun almost twenty-fi ve years ago,
refl ects the practice in many national standards” (Cairns p. 23).
Oltre all’esigenza di fare chiarezza dalle erronee affermazioni in tema di
FV, i saggi presenti nel volume in esame sembrano seguire un percorso
comune nel quale viene più volte affermato come il FV sia un concetto che
non è stato ancora defi nito in modo defi nitivo. A tal proposito, appaiono
illuminanti le rifl essioni di Michael Bromwich quando afferma che “the one
main impressions that no authoritative and detailed analytical case has
been provided for the use of fair values. …A second major impression is
that the fair value concept arrived relatively fully formed - … - as a defi nition
of fair value in an accounting standard without any attempt to defend this
defi nition. … This and later defi nitions are fairly bland and seem relatively
innocuous, but in fact revolutionize accounting, accounting measurement
and income determination when taken together with their necessary op-
erating assumptions” (Bromwich p. 64). Su analoghe rifl essioni è stato
sviluppato il saggio di Geoffrey Whittington quando, ad esempio, afferma
che: “This lack of uniformity and stability in the defi nition and application
of fair value makes it diffi cult to defi ne alternatives to fair value without fi rst
examining the concept itself” (Whittington p. 181).
Sugli elementi di debolezza della nozione di FV tornano in più occasioni
i diversi saggi del volume curato da Peter Walton. Proprio per le note
vicende che hanno caratterizzato l’andamento dei mercati dei capitali
nel corso del 2008 riteniamo opportuno segnalare le numerose carenze
nella defi nizione delle caratteristiche che dovrebbero assumere i mer-
cati sui quali si dovrebbe poi giungere all’identifi cazione di un valore
qualifi cato come fair. Al riguardo ancora Michael Bromwich chiarisce
che “… the character of markets, in terms of how well they operate,
is fundamental to what results may be expected from using fair values
in different situations. Standards-setters have not, as far as is known,
Book Review
92
empirically investigated the characteristics of markets. Rather, they have
merely listed a number of assumptions that are tantamount to assuming
well-organized markets” (Bromwich p. 66). Ed ancora più avanti lo stes-
so Autore precisa con una certa enfasi che “One major problem is to
deal with fair value valuations in situations where markets do not exist.
The standards-setters’ approach is to impose an imaginary market”2.
Da queste rifl essioni derivano una serie di conseguenze che interessano
l’utilizzazione effettiva degli IFRS nella redazione dei Financial reports
e che creano non pochi problemi di interpretazione ai preparers ed agli
users degli standards. A tale tipo di incertezze applicative ed interpre-
tative sono esposte intere categorie di operatori, così come appare evi-
dente nel caso dei revisori “fair value is based on concepts for which
judgement is central and there is signifi cant volatility depending on the
assumptions made, especially when the assets are not quoted on an
active market. In such conditions the auditor, aware of the uncertainties
and the factor of volatility, must be able to put the company’s choises in
perspective” (Jacquemard p. 299).
Il Campanion sul FV e sull’attività di Financial Reporting ha dunque
il merito di inquadrare un tema così ampio assumendo una serie di
prospettive che nel loro insieme consentono di comprendere meglio la
complessità di tale argomento, le potenzialità e le criticità, nonché la
continua evoluzione che esso sta tuttora manifestando. In questo sen-
so, assume un particolare valore la scelta di non avere voluto proporre
ai lettori dei concluding remarks. L’idea di predisporre non un textbook
sul FV, ma una raccolta di saggi ha probabilmente reso naturale la
scelta di evitare la redazione di conclusioni. Tali conclusioni avrebbero
inevitabilmente costretto all’espressione di un giudizio sul FV che mal
si concilia con la varietà di prospettive assunte dal Curatore e dagli
Autori dei saggi, nonché nei confronti di un dibattito tuttora in corso e
lontano dalla conclusione.
Come abbiamo già accennato in precedenza la discussione sul FV è
sicuramente in evoluzione ed è oltretutto diffi cile da fermare in modo
2 Sulla determinazione di valori fair in presenza di mercati dei capitali molto instabili può essere di par-
ticolare interesse il saggio di George Benston che offre una lettura del caso Enron dal punto di vista
contabile. Nelle sue conclusioni l’autore afferma, infatti, che: “The Enron experience should give the
FASB, IASB, and others who would permit (indeed mandate) level 3 fair value accounting, wherein
the numbers are not well grounded in relevant market prices, reason to be cautious. One Enron was
permitted to use fair values for energy contracts it extended revaluations to a wide and increasing
range of assets, …. The result was overstatement of revenue and net income and structuring trans-
actions to present cash fl ows from operations rather than from fi nancing” (Benston p. 245).
Book Review
93
defi nitivo. In questo senso, sarebbe lecito attendersi (e questo avrebbe
il valore di un auspicio) la pubblicazione di una nuova edizione del Com-
panion sul FV. Su tale tema mancano alcune prospettive sia teoriche
che pratiche e l’evoluzione del contesto sembra svelare, anche nel bre-
ve termine, sempre nuovi punti di vista. Ad esempio, sarebbe quanto
mai utile apprezzare le conseguenze delle turbolenze dei mercati dei
capitali sulle valutazioni al FV. Ed ancora, potrebbe essere interessante
comprendere se esiste una relazione tra le caratteristiche ed i modelli
della Corporate governance e l’utilizzazione delle valutazioni al FV. Me-
riterebbe specifi ca attenzione il progetto di convergenza dei conceptual
Framework dello IASB e del FASB. Potrebbe essere opportuno offrire
maggiore spazio alla discussione del progetto di estensione delle valu-
tazioni al FV al contesto delle SMEs. In defi nitiva, la visione basata sulle
diverse prospettive attorno al FV che costituisce il principale punto di
forza di questo Companion rappresenta la necessaria premessa per
proseguire su un tema aperto ed ancora lontano dal suo esaurimento.
Book Review
94
Abstract
The recent fi nancial crisis has cast some doubts on the use of fair value
in fi nancial statements and refreshed a theoretical debate concerning the
pros and cons of this method, together with a sharper defi nition of its
capability to satisfy the objectives of fi nancial reports. Moving from this
stream of literature, this paper (1) analyses the implementation of fair value
method over the corpus of IAS/IFRS in order to evaluate the coherence of
its application and (2) tries to defi ne the stability of markets as a necessary
premise for fair value adoption. From a normative perspective, fi nally, the
paper proposes a more informative disclosure for the fi nancial statement
users, based on the uncertainties of fair value implementation.
1. La crisi dei mercati fi nanziari e il recente dibattito
sul fair value
In questo contributo si svolgono alcune rifl essioni sull’applicazione
della logica del fair value nei bilanci redatti secondo i principi contabili
internazionali, cercando di valutare nel concreto le problematiche appli-
cative di questa logica. Il concetto teorico di fair value discende da un
vasto dibattito protrattosi per decenni e descritto in un’ampia letteratura
e non è nostro interesse riesaminarlo; si cerca piuttosto di rifl ettere sul
modo con il quale gli standard dello IASB lo hanno implementato nelle
valutazioni di bilancio ed, in particolare, sui vincoli che ne defi niscono
la concreta applicabilità.
Dal fair value al fairy value: coerenza concettuale e condizioni di impiego del fair value negli IFRS
di Alberto Quagli – Università degli Studi di Genova
Prendendo spunto dalle critiche mosse a seguito della crisi fi nanziaria, in questo
contributo si valutano le problematiche applicative della logica del fair value nel corpus
dei principi IASB avendo riguardo al modo con il quale gli standard internazionali
lo hanno implementato nelle valutazioni di bilancio. In particolare, si cerca dapprima
di defi nire la coerenza applicativa di tale approccio valutativo e i vincoli che ne limitano
la concreta applicabilità per fornire in chiave normativa una proposta di miglioramento
dell’informativa di bilancio. Per l’Italia, tali rifl essioni sono molto importanti
se si considera il progetto di riforma del Codice Civile secondo la bozza OIC per la parte
che riguarda il bilancio di esercizio, con il quale il fair value estende la propria portata
anche al mondo, ben più popolato, delle società non quotate.
95
Per l’Italia, tali rifl essioni sono ancora più importanti se si considera il pro-
getto di riforma del Codice Civile secondo la bozza OIC per la parte che
riguarda il bilancio di esercizio, con il quale il fair value estende la propria
portata anche al mondo, ben più popolato, delle società non quotate.
Queste rifl essioni muovono da un acceso dibattito recente sul ruolo del
fair value alla luce della recente crisi economica, che mettono in dubbio
l’utilità di questo criterio nelle valutazioni di bilancio. È a partire da que-
sta discussione che svolgeremo le nostre considerazioni.
Il dibattito nei confronti della logica valutativa al fair value recentemente
è uscito dallo stretto alveo degli specialisti della materia per coinvolgere
ampi settori della stampa economica (Forbes 2008; Fortune 2008; per
l’Italia: Il Sole 24 Ore 2008). La crisi fi nanziaria del 2008 ha determinato
un forte deprezzamento di molte attività fi nanziarie associato ad un’ele-
vata volatilità dei corsi, circostanze che hanno suscitato malumori nei
confronti del fair value per le ingenti svalutazioni indotte dall’applicazio-
ne di questo principio (un buon esempio è Whalen 2008).
Questa crisi ha reso inoltre illiquidi alcuni mercati specifi ci (es. obbligazioni
strutturate derivanti da cartolarizzazioni di mutui immobiliari), in modo da
rendere molto discrezionale la determinazione del fair value, con conse-
guenti timori da parte di valutatori e revisori di incappare in pesanti respon-
sabilità qualora le loro stime si rivelino eccessivamente ottimistiche.
E sul fair value grava anche la responsabilità di fungere da catalizzatore
prociclico, timori prospettati peraltro fi n dall’adozione degli IAS/IFRS in
Europa (ECB 2004; Plantin et al. 2004), secondo i quali l’adozione dei
valori correnti accresce automaticamente la volatilità dei mercati. Si ri-
teneva già da tempo infatti che se il mercato scende, le aziende per evi-
tare di svalutare venderanno prima gli strumenti fi nanziari valutati al fair
value, favorendo ancora di più la discesa dei corsi dei relativi titoli. Tale
fenomeno risulta poi aggravato dal forte ricorso alla leva fi nanziaria che
ha caratterizzato molte aziende fi no al 20071. In aggiunta a ciò, la svalu-
tazione andrebbe a diminuire il patrimonio netto delle banche, principali
attori dei mercati fi nanziari, e dal momento che il patrimonio netto rappre-
senta un vincolo per la concessione di crediti alla clientela alla luce delle
disposizioni esistenti, una svalutazione rilevante avrebbe fi nito quindi per
restringere gli affi damenti, trasformando così la crisi da fi nanziaria in crisi
reale per mancanza di liquidità (credit crunch), cosa che purtroppo sta
1 Se un’azienda pone un obiettivo di leva pari a 10 (rapporto tra debito e mezzi propri), e ipo-
tizzando che abbia 100 di debiti e 10 di mezzi propri, una svalutazione di 1 di una qualsiasi
attività, si rifl etterà in una riduzione del netto di 1. A quel punto per ristabilire il rapporto di leva
dovranno essere vendute attività per 10 estinguendo 10 di passivo e ripristinando il rapporto di
0 (9 vs. 90). Un obiettivo di leva minore avrebbe comportato vendite inferiori. Pertanto, per gradi
crescenti di leva fi nanziaria, maggiori saranno le svalutazioni, maggiori saranno le vendite.
Fair value-fairy value
96
avvenendo proprio in questi giorni (OIC, 2008). Ovviamente il meccani-
smo avrebbe lavorato anche in direzione inversa con dinamiche opposte,
ma il problema, come si può intuire, avrebbe avuto risvolti meno dram-
matici, se non gli inviti, spesso trascurati, ad evitare la formazione di una
bolla speculativa per eccesso di leva fi nanziaria.
La prima mossa è stata compiuta negli Stati Uniti dove il 28 settembre
2008 il Congresso ha concesso alla SEC “il potere di sospendere, in casi
eccezionali, la valutazione al fair value e, al contempo, l’autorità è stata
incaricata di condurre degli studi sull’impatto prodotto da tale criterio sul-
la crisi e il fallimento di intermediari fi nanziari. Per effetto di tale norma, la
SEC può dunque prevedere la disapplicazione di un criterio di valutazione
(fair value) dettato dal FASB. La SEC non ha fi nora esercitato tale potere
preferendo realizzare una stretta collaborazione con il FASB per trovare
soluzioni tecnicamente condivise” (vedasi OIC 2008, pag. 3). Di conser-
va, il FASB il 10 ottobre 2008 ha approvato l’ASB Staff Position (FSP) FAS
157-3, “Determining the Fair Value of a Financial Asset When the Market
for That Asset Is Not Active”, con il quale chiarisce come misurare il fair
value degli strumenti fi nanziari in presenza di mercati non attivi.
Dopo tale mossa, su pressione dell’Ecofi n (insieme dei ministri dell’Eco-
nomia degli Stati membri dell’Unione europea), lo IASB ha prontamente
considerato il problema della recente crisi fi nanziaria fornendo strumen-
ti per fronteggiare il problema dei titoli illiquidi, area dove il fair value
non può essere misurato tramite prezzi scambiati su mercati liquidi ma
dovrebbe essere stimato ricorrendo ad altre tecniche, nel complesso
più intrise di valutazioni soggettive.
Le risposte concrete dello IASB fi no ad ora sono state due.
La prima è consistita in una correzione (recepita immediatamente con
procedura d’urgenza dall’Unione europea con Regolamento 1004/2008)
del testo dello IAS 39 (e, correlativamente, dell’IFRS 7) che ha permes-
so la riclassifi ca di alcuni elementi valutati al fair value ad altra catego-
ria (ad esempio loans and receivables, valutati al costo ammortizzato).
Questa modifi ca è stata giustifi cata dall’esigenza di allineare il testo de-
gli IASB agli statunitensi SFAS 65 e SFS 115. In particolare, è permesso
lo spostamento dall’originale classe degli strumenti valutati al fair value
through profi t and loss in quanto oggetto di trading, dove il fair value
è rilevato sistematicamente ad ogni reporting date inviando a conto
economico le relative variazioni, di un’attività fi nanziaria che “non è più
posseduta al fi ne di venderla o riacquistarla a breve (sebbene l’attivi-
tà fi nanziaria possa essere stata acquisita o sostenuta principalmente
Fair value-fairy value
97
al fi ne di venderla o riacquistarla a breve)”, ad altra categoria. Questo
spostamento può avvenire in generale solo in rare circostanze, come
precisa l’Amendment dello IAS 39, oppure se l’attività fi nanziaria soddi-
sfa i requisiti della classe fi nanziamenti e crediti (Loans and receivables)
e “se l’entità ha l’intenzione e la capacità di possedere l’attività fi nan-
ziaria nel prevedibile futuro o fi no a scadenza”. Quest’ultima possibilità
di spostamento agisce anche se l’attività fi nanziaria era stata collocata
nella classe degli available for sale, classe anch’essa valutata al fair
value pur se le relative variazioni incidono solo sul patrimonio netto,
fi nché non sono realizzate (caso nel quale vanno a conto economico).
In sostanza, lo IASB ammette l’uscita dalla valutazione al fair value di
alcune attività fi nanziarie, sempre che soddisfi no i requisiti per la col-
locazione in altre classi di strumenti valutati al costo ammortizzato. La
motivazione per alcune riclassifi cazioni è specifi cata (un’attività al fair
value through profi t and loss è riclassifi cabile se non si ha più intenzione
di venderla o riacquistarla a breve), ma per altre no, come nel caso di
spostamenti dalla classe available for sale.
Queste modifi che non potranno quindi riguardare le partecipazioni, dal
momento che esse non sono collocabili né nella classe dei loans and
receivables, né in quella delle held-to-maturity.
La seconda risposta è fornita con l’interpretazione Measuring and dis-
closing the fair value of fi nancial instruments in markets that are no
longer active emanata dallo IASB Expert Advisory Panel a fi ne ottobre
2008, con la quale si danno indicazioni circa la valutazione di strumenti
fi nanziari quando il fair value non può più essere stimato usando i prezzi
correnti perché il mercato relativo non è più attivo.
Secondo questa interpretazione, le caratteristiche di un mercato inattivo
non consistono soltanto in forti riduzioni dei volumi degli scambi o in prez-
zi non correnti ma anche nella repentina variabilità dei prezzi nel tempo e
nello spazio (tra operatori diversi). E tutte queste condizioni possono non
essere suffi cienti a defi nire inattivo un mercato perché serve comunque il
giudizio dell’azienda a verifi care se in tale mercato possono esservi delle
orderly transaction, ossia transazioni che non sono forzate. In sostanza,
come afferma il documento nel paragrafo 17, il mercato è inattivo se i
prezzi che si formano a seguito degli scambi non sono “fair”.
Quando il mercato è da considerarsi “inattivo”, l’azienda deve adottare
delle tecniche di valutazione basate sulle circostanze correnti di mercato.
Queste tecniche di valutazione si fondano sull’impiego di modelli dis-
counted cash fl ows che considerino sia input osservabili che non osser-
vabili. Per quanto possibile, nel modello di valutazione dovranno prevale-
Fair value-fairy value
98
re i primi, in modo da rendere più oggettivo e verifi cabile il modello. Resta
comunque salva la possibilità per l’azienda di introdurre elementi non
osservabili nel modello. E questa circostanza può condurre, come affer-
ma il documento, a determinare anche per lo stesso elemento differenti
fair value a seconda dell’azienda. Inoltre, al dato desumibile dal modello
l’azienda deve apportare gli aggiustamenti resi necessari dal rischio spe-
cifi co dello strumento (come rischio di credito e rischio di liquidità).
Per cui i prezzi correnti derivabili da transazioni effettuate possono non
consistere nel fair value ma questo deriverà da una valutazione più arti-
colata, frutto di elementi forniti dal mercato, di modelli rigorosi dal pun-
to di vista metodologico e corretti per incorporare ogni elemento valido
ai fi ni della migliore stima del rischio.
Basandoci su questi due interventi, non è possibile certo affermare che
lo IASB stia rivedendo il concetto di fair value e la sua applicazione,
come alcuni commentatori hanno inteso interpretare. Rimangono tutta-
via delle forti pressioni circa una restrizione nell’uso dei fair value.
La recente lettera inviata dalla Commissione Europea allo IASB (Euro-
pean Commission 2008) chiede che si rivedano le regole dello IAS 39
per permettere:■ Una riclassifi cazione degli strumenti già designed at fair value. ■ La possibilità di non esplicitare certi derivati incorporati dallo stru-
mento originario.■ L’eliminazione della differenza di trattamento nell’impairment di titoli
obbligazionari, test che se gli strumenti sono classifi cati nella classe
available for sale, è basato sul prezzo di mercato, mentre se gli stru-
menti sono inclusi nelle classi held-to maturity o loans and receiva-
bles è fatto in base ai fl ussi di cassa attesi.■ La possibilità di inviare a conto economico le riprese di valore suc-
cessive ad una svalutazione di partecipazioni e altri strumenti di ca-
pitale inclusi nella categoria degli available for sale, mentre adesso
tale rivalutazione è imputata direttamente a patrimonio netto.
L’OIC, inoltre, ricorda (OIC 2008) che sono sul tavolo di discussione pro-
poste volte a eliminare la tainting rule prevista dallo IAS 39 o a limitare la
svalutazione delle attività fi nanziarie solo nei casi di perdita durevole.
Per capire ancora meglio il clima di questo periodo, infi ne si ricorda che
il Governo italiano ha in via eccezionale permesso alle aziende che non
Fair value-fairy value
99
applicano gli IAS/IFRS2 per il bilancio dell’esercizio 2008 (misura procra-
stinabile anche al 2009 in funzione della decisione del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze) di evitare di svalutare titoli (sia partecipazioni che
titoli obbligazionari) compresi nell’attivo circolante, salvo che le perdite
non debbano considerarsi durevoli. Tale disposizione rappresenta una
palese deroga dal criterio indicato nell’art. 2426 del codice civile.
In sintesi, sembra evidente che da parte prima americana, poi europea,
infi ne italiana, vi sia una forte richiesta, più o meno giustifi cata da que-
stioni strettamente tecniche, di ridurre lo spettro di applicazione del fair
value rispetto al campo attuale di azione. E non si può evitare di notare
il momento nel quale tali richieste sorgono, di piena crisi fi nanziaria3.
È anche vero, però, che le incertezze non diminuiranno se si restringe l’uso
del fair value. Il problema prima facie non sembra risiedere nel fair value
in sé, ma nella mancanza di mercati attivi con i quali stimarlo in modo ac-
cettabile. Basti pensare alla massa di attività fi nanziarie classifi cate come
livello 3 secondo lo SFAS 157. In massima sintesi, lo SFAS 157 (Fair value
measurements) defi nisce il fair value come un exit price (prezzo al quale
un’attività/passività può essere ceduta) e individua tre gradi di applicazione
di questo parametro in base agli input informativi utilizzati nella valutazione.
Il livello 1 è costituito da quegli elementi per i quali vi è un mercato liquido,
con prezzi signifi cativi formatisi in continuo a seguito di scambi regolari. In
questo caso il fair value coincide con il prezzo derivato da tale mercato,
che può essere defi nito a pieno titolo un mercato attivo. Il livello 2 è costi-
tuito da casi nei quali si possono simulare prezzi di mercato che, pur non
derivando direttamente da scambi di mercato, sono stimabili utilizzando
input osservabili (prezzi altri beni similari, tassi di interesse, volatilità, ecc.).
Sono i casi in cui operatori esterni (chiamati price providers) possono for-
nire al management parametri utili per le valutazioni di bilancio. Il livello 3
invece è il caso nel quale mancano input osservabili e il management deve
misurare il fair value usando propri modelli (mark to model).
2 L’art. 15, comma 13, del Decreto Legge 28 novembre 2008 cita: “Considerata l’eccezionale
situazione di turbolenza nei mercati fi nanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, pos-
sono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al
loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima
relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dal-
l’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in
relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati fi nanziari, può essere estesa
all’esercizio successivo con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze”.3 Così si conclude la lettera della Commissione Europea: “There may be a need to adjust the
timetable of ongoing project to refl ect the immediate needs of the current crisis.”
Fair value-fairy value
100
Allo stato attuale (Forbes 2008), le principali banche statunitensi (Mor-
gan Stanley, Goldmann Sachs, Merrill Lynch, Lehman Brothers – poi
fallita -, JP Morgan Chase, Citigroup) avevano in portafoglio attività fi -
nanziarie classifi cate come livello 3 per 540 miliardi di dollari. Citicorp
aveva ad esempio classifi cato in tale livello il 7% dell’intero capitale in-
vestito. Anche per l’Italia il fenomeno degli strumenti fi nanziari nel livello
3 sembra rilevante (Il Sole - 24 Ore 2008)
Questa massa di impieghi rappresenta una forte incertezza per i mercati
fi nanziari, timorosi di dover sopportare un’ingente svalutazione. Il valore sti-
mato in bilancio non è un valore di mercato e questo accresce ancora di più
i dubbi circa una corretta svalutazione. In questo senso si chiede di fronteg-
giare tale incertezza con maggiore disclosure. Ad esempio, la SEC, prima
in marzo e poi nell’ottobre 2008, ha inviato ai CFO di alcune società quo-
tate una lettera nella quale si richiedeva di fornire in bilancio, per le attività
fi nanziarie di livello 3, anche informazioni circa l’eventuale divario tra valore
atteso a scadenza di titoli valutati al fair value e fair value (SEC 2008).
Insomma, se da un lato l’applicazione del fair value può indurre a forti
svalutazioni e porta a chiedere a livello politico un restringimento del
campo di applicazione di tale criterio, dall’altro la mancanza di un fair
value attendibile, rappresentato da prezzi quotati nei mercati attivi, av-
volge di incertezza i bilanci dei grandi istituti fi nanziari e contribuisce ad
una forte instabilità dei mercati fi nanziari. E non si può ritenere che valu-
tare questi titoli al costo rappresenti una via di uscita dalla situazione.
Il dibattito quindi rimane aperto. La SEC, in un pregevole studio (SEC,
2009), ha esaminato i pro e i contro del fair value. Dopo aver ritenuto
che non sia stata l’applicazione di tale criterio nei bilanci a causare i
fallimenti di numerosi istituti fi nanziari statunitensi e aver ricevuto dal-
le associazioni degli investitori forti conferme circa l’utilità informativa
del fair value, è arrivata a invocare il suo mantenimento, nonostante le
pressioni politiche. I criteri alternativi considerati sono stati ritenuti peg-
giori del fair value. Lo studio si conclude con alcune raccomandazioni
per migliorare e semplifi care le valutazioni al fair value, auspicando un
potenziamento della disclosure, delle guide di comportamento in caso
di mercati non attivi, dello sviluppo di competenze valutative da parte di
redattori e revisori dei bilanci.
Resta il fatto che, in sostanza, a pochi anni dalla sua prima applicazione
obbligatoria in Europa, la logica valutativa del fair value è stata subito
sottoposta ad un serio processo di rifl essione. Come profeticamente
ha sostenuto Ray Ball in tempi non sospetti: (Ball 2006): “Fair value
accounting has not yet been tested by a major fi nancial crisis, when
lenders in particular could discover that “fair value” means “fair weather
Fair value-fairy value
101
value (dove “fair weather” si può tradurre in italiano con “inaffi dabile,
che si fa vivo solo quando le cose vanno bene”).
Se si prescinde però dalla cronaca attuale e dai toni drammatici con i
quali è dipinto il fair value, si può tentare una valutazione più equilibra-
ta cercando di defi nire quali sono le condizioni di applicazione del fair
value nei principi dello IASB.
2. Il presupposto del fair value: l’azienda come
investimento fi nanziario o combinazione produttiva?
2.1. Le fi nalità del bilancio
Per la dottrina economico-aziendale italiana (si vedano, tra i più infl uen-
ti, Amaduzzi, 1949; Onida, 1951) il tema che a fi nalità diverse assegnate
al bilancio corrispondano criteri di redazione differenti, è ampiamente
noto. Nella logica IASB invece la specifi ca questione del rapporto tra
fi nalità e criteri di redazione non è contemplata e il dibattito circa la fi -
nalità del bilancio è risolto stabilendo che (Framework par. 12) il bilancio
deve fornire informazioni utili anzitutto agli investitori attuali e potenziali
circa i fl ussi di cassa che potranno derivare dall’impiego in azienda.
Tuttavia, anche tra coloro che hanno contribuito alla stesura di quel
Framework, sono sorti di recente alcuni commenti (Whittington 2008)
che hanno evidenziato che la diversità di ruoli assegnati al bilancio do-
vrebbe per logica porre l’accento su differenti logiche di valutazione.
Se il fi ne principale del bilancio è l’informativeness nei confronti anzitutto
degli investitori attuali e ancor di più potenziali, il fair value, costituendo
un’espressione del valore corrente dell’“investimento - azienda”, è sicura-
mente un criterio più utile del metodo del costo. Se, al contrario, il fi ne prin-
cipale è la stewardship, ossia fare in modo che tramite il bilancio si possa
valutare l’operato dei manager, allora il modello del costo, ancorato alle
operazioni effettivamente realizzate, porterebbe più informazioni utili per
l’accountability di quanto non possa fare il fair value, che esprime valori
potenziali in stato patrimoniale e un reddito anch’esso intriso di elemen-
ti di potenzialità, peraltro parzialmente indipendenti dal comportamento
manageriale (un incremento di valore di un asset, può dipendere solo dal
mercato; i manager semmai saranno responsabili solo di aver scelto quel-
l’investimento e non di aver contribuito alla creazione di quel plusvalore)4.
4 Todd Johnson, membro dello staff del Fasb ha affermato (2005) che “The Board has re-
quired greater use of fair value measurements in fi nancial statements because it perceives that
information as more relevant to investors and creditors than historical cost information. Such
measures better refl ect the present fi nancial state of reporting entities and better facilitate as-
sessing their past performance and future prospects. In that regard, the Board does not accept
the view that reliability should outweigh relevance for fi nancial statement measures.”
Fair value-fairy value
102
Sia ben chiaro che questa dicotomia nel legame fi ni del bilancio – logiche
di valutazione è fi n troppo marcata; entro certi limiti comunque il fair value
permette di valutare i manager circa la loro capacità di accrescere il valore
dell’azienda (Bradbury 2008), come è pure vero che il modello del costo
tramite analisi del conto economico permette di inferire il valore dell’azien-
da (si veda l’esempio Coca – Cola descritto da Penman 2006).
Rimane tuttavia vero che i due metodi si prestano meglio per uno dei
due scopi. E il sopravvento del fair value rifl ette una fi nanziarizzazione
dell’economia, conferendo ampio credito alla capacità valutativa dei
mercati fi nanziari. Il fair value sottende in sostanza una specifi ca pro-
spettiva di analisi dell’azienda, quella di un investimento fi nanziario.
Lo scenario ideale di applicazione del fair value è caratterizzato da
mercati effi cienti, ed in particolare mercati fi nanziari, che incorpora-
no nei prezzi le informazioni riferite all’evoluzione futura delle aziende
e dove investitori razionali cercano di massimizzare il valore dei loro
investimenti, spostandoli secondo convenienza da un impiego all’al-
tro. I diritti di proprietà sulle aziende sono un investimento come altri
strumenti fi nanziari per loro disponibili. La rapida circolazione di tali
diritti rende il mercato attivo e origina dei fair value signifi cativi. Tali
investitori non sono particolarmente affezionati a nessun impiego in
particolare. Se il valore di un certo impiego, date certe risorse, è in-
feriore a quello di un impiego alternativo, in teoria essi dovrebbero
secondo logica cedere il primo per passare al secondo. Solo con que-
sta prospettiva si può capire il senso profondo dello IAS 36 secondo
il quale il valore recuperabile di una cash generating unit (un negozio,
uno stabilimento produttivo) è pari al maggiore tra “fair value less cost
to sell” (valore di realizzo diretto) e “value in use” (valore di realizzo
indiretto). Questa defi nizione sposa la prospettiva di un imprenditore-
investitore razionale secondo il quale se il mercato offre un prezzo di
acquisto superiore al valore intrinseco del ramo di azienda quale de-
riva dall’attualizzazione dei fl ussi di cassa futuri, il valore dell’azienda
è quello derivante della cessione e riguardo ad esso si confrontano i
valori contabili per decidere se svalutare oppure no. In sostanza, la
decisione se continuare la gestione idealmente è successiva alla de-
cisione circa la miglior collocazione delle risorse da investire.
È una visione che, estremizzata, porterebbe a considerare gli “spez-
zatini” (break-up) come pratiche “normali” nella vita di un’azienda. Se
una certa area di business ha un valore di mercato maggiore di quello
che avrebbe mantenendolo entro i confi ni aziendali, il valore di realizzo
del business è quello di cessione diretta, non quello scaturente dalla
Fair value-fairy value
103
gestione interna. Tale visione, per quanto circoscritta ad un riferimento
convenzionale, è tipica di mercati fi nanziari molto sviluppati, con tran-
sazioni frequenti e investitori molto razionali, improntati a massimizzare
il valore azionario, ben lontani dall’idea di nostalgici imprenditori attac-
cati al mantenimento della loro azienda.
Come sostiene Ball (2006), vi sono poi anche circostanze di contesto
che hanno contribuito ad accrescere fi ducia nell’attendibilità dei valori
correnti: anzitutto l’accresciuta disponibilità di informazioni, resa possi-
bile dallo sviluppo di ampi database elettronici contenenti prezzi e altri
dati di transazioni relative a molte categorie di beni, fi nanziari e non;
quindi l’affermazione anche nel contesto dei principi contabili di tec-
niche di stima di fair value basati su fl ussi di cassa (il primo esempio
è contenuto nello SFAS 13 sul leasing, dell’ormai lontano 1973) e di
metodi di valutazione di strumenti fi nanziari pur privi di un mercato rea-
le (grazie all’opera di Black e Scholes circa il valore delle opzioni), che
hanno portato linfa all’approccio del mark to model, tramite il quale si
stimano dei valori correnti anche in assenza di transazioni effettive.
Il problema dell’affi dabilità delle valutazioni implicato dall’adozione del
fair value è ovviamente avvertito tanto da parte dei teorici (Barth-Lan-
dsman 1995; Pizzo 2000; Schipper 2005) quanto degli operatori (EY
2005). Una “what-if accounting” esprime certo dati meno verifi cabili
rispetto al metodo tradizionale e le problematiche di controllo indotte
si auspica vengano superate tramite lo sviluppo di migliori compe-
tenze estimative da parte tanto delle aziende (Schipper 2005), che
dei revisori (Martin 2006). Lo sviluppo di modelli sempre più raffi nati
e, soprattutto, la loro diffusione in modo da far sorgere tecniche di
valutazione generalmente accettate anche in assenza di scambi reali,
permetterebbero in futuro che la verifi cabilità dei valori sia perseguita
tramite consenso di valutatori indipendenti, più che di “registrazione
oggettiva” della realtà. D’altronde, anche nel modello tradizionale, al
di là del momento iniziale, si devono stimare comunque dei valori (si
pensi all’ammortamento o alle svalutazioni di elementi delle immobi-
lizzazioni o del circolante) senza controprova oggettiva. Il problema
della scarsa affi dabilità del fair value in effetti ci sembra debba essere
inquadrato dentro il più generale atteggiamento prudenziale, nel sen-
so che la critica al fair value è più rivolta contro le possibili rivalutazioni
imprudenti a cui può condurre che non alle svalutazioni simmetrica-
mente richiedibili. Non sembra che analoghe critiche siano state sol-
levate sinora sull’esigenza di svalutare quando il valore di realizzo di
mercato è inferiore al costo. Eppure anche il valore di realizzo di mer-
cato è un concetto che suona molto simile al fair value.
Fair value-fairy value
104
2.2. Il ruolo di Stato Patrimoniale e Conto Economico
Un’altra rifl essione porta nella direzione della visione “fi nanziaria” del-
l’azienda.
Se si utilizza il criterio informativo preferito dallo IASB secondo il quale il
bilancio deve agevolare nel lettore la capacità di stimare i futuri fl ussi di
cassa promanati dall’azienda (prospettiva cara alla preferenza degli in-
vestitori quali utenti “privilegiati”), diversi autori (Barth-Landsman 1995;
Penman 2006; Ronen 2008; Whittington 2008) hanno messo in evidenza
che la logica del fair value pura, ossia con variazione del fair value inviate
a conto economico (fair value through profi t and loss), tende a enfatizzare
il ruolo dello stato patrimoniale come prospetto con maggior contenuto
informativo per gli stakeholders in quanto gli elementi in esso contenuti
incorporano le prospettive future. Diversamente, il conto economico non
acquisisce utilità in chiave previsionale dal momento che risente delle
oscillazioni dei fair value registrate nell’esercizio, anche congiunturali e
non espressive della capacità futura aziendale di ripetere le stesse presta-
zioni. Semmai tale prospetto assume la funzione di dimostrare il grado di
esposizione al rischio di oscillazione dei fair value. In senso contrario, la
logica del costo svilirebbe la capacità informativa dello stato patrimoniale,
esaltando invece il ruolo del conto economico, in quanto permetterebbe
di rappresentare la performance aziendale attendibilmente ottenuta a pre-
scindere dalle evoluzioni dei mercati. Un tale ragionamento, seppur stimo-
lante, nella realtà è un po’ forzato. Non è detto che valutare il patrimonio al
fair value costituisca una base previsionale migliore perché le evoluzioni
dei prezzi dei mercati fi nanziari che vediamo anche recentemente stra-
volgono in tempi rapidissimi tale valore senza dipendere dalle specifi che
capacità o performance aziendali, come è vero anche che il conto eco-
nomico con la logica del costo tende a contrapporre al ricavo realizzato
(a prezzi recenti) un costo del venduto talvolta non espressivo, frutto di
ripartizioni di costi storici anche risalenti a molti anni precedenti5.
Comunque anche questa diversità di ruoli tra stato patrimoniale e conto
economico implica una diversità di punti di vista: fi nanziario il primo,
industriale il secondo, si potrebbe dire.
Se si pensa ad un fondo comune di investimento, che acquisisce ri-
sparmi e li investe in strumenti fi nanziari, a parità di risorse investite dai
risparmiatori, le sue prestazioni sono legate direttamente proprio al va-
lore dei suoi investimenti. Le variazioni del valore di una quota del fondo
5 In questo senso è stato di recente riproposto (Andrei, 2008) per salvaguardare contempo-
raneamente l’attendibilità e la signifi catività dei bilanci, di adottare un modello basato sui costi
storici, salvo poi procedere sporadicamente ad adeguamenti di valore sintetici, quando le
quote di costo inviate a conto economico, specialmente da parte dei beni pluriennali, perdo-
no signifi catività nel loro confronto con ricavi espressi a valori correnti.
Fair value-fairy value
105
sono la tipica misura della sua performance e tale valore dipende dagli
investimenti operati sui mercati mobiliari, sistematicamente adeguati ai
corsi di borsa. In sostanza, per tale operatore, è il suo stato patrimo-
niale il documento principale di misurazione delle prospettive. Ma è un
gestore di patrimoni creati da altri.
Per un’azienda industriale che vive di prodotti da collocare a consuma-
tori, la capacità di creare ricchezza per i suoi azionisti (o valore, che dir
si voglia) e la conseguente informazione critica per gli investitori, dipen-
de non dal valore corrente dei suoi investimenti ma dalla capacità di
competere effi cacemente, che non si incorpora in nessun investimento
in particolare, a meno di voler esprimere a bilancio le idee imprendito-
riali o il bagaglio di conoscenze acquisite. La si può valutare bene solo
a consuntivo, guardando i risultati maturati a conto economico, quanto
ha venduto rispetto a quanto è costato produrre e vendere. Il proprio
stato patrimoniale, se potesse, sarebbe desolatamente vuoto e niente
minerebbe il giudizio circa la validità delle proprie prospettive reddituali.
Costringere tali aziende a valutare i loro investimenti a fair value secon-
do la logica “pura”, ammesso che sia facilmente determinabile tale im-
porto, con invio sistematico delle variazioni a conto economico, implica
“sporcare” il conto economico di elementi che hanno meno a che vede-
re con la capacità competitiva e che anzi, andrebbero in qualche modo
isolati per evitare che investitori poco accorti si basino su tali valori.
Un esempio emblematico ci è offerto dalle compagnie petrolifere. Stori-
camente le aziende italiane di questo settore hanno adottato il LIFO quale
criterio di valutazione delle rimanenze. In presenza di livelli stabili di scorte
il magazzino risultava valutato ad un valore parimenti stabile. Passando
agli IAS e dovendo lasciare il LIFO si sono orientate verso il criterio del
costo medio ponderato. Per cui anche a parità di quantitativi in scorta, il
solo mutare dei prezzi di mercato del petrolio e dei suoi derivati, particolar-
mente mutevole in questi ultimi anni, ha determinato una forte oscillazione
del valore del magazzino che risulta adesso valutato a prezzi più recenti ri-
spetto alla logica LIFO. In tempi di rapido incremento del prezzo del petro-
lio, tali aziende “facevano utili” semplicemente sul magazzino. Ma proprio
per segnalare agli investitori quanto del risultato economico complessivo
era da ascriversi alla loro gestione competitiva, esse, nelle presentazioni
alla comunità fi nanziaria, sono solite presentare (a puro titolo di esempio si
prenda la presentazione della terza trimestrale 2008 dell’ENI) un risultato
operativo al lordo e al netto dell’effetto variazione prezzi sul magazzino,
effetto in alcuni molto rilevante (anche un terzo del risultato economico
complessivo). E nessun principio contabile li obbligava a ciò.
In questo senso si vuol rilevare che dal punto di vista della capacità in-
formativa del bilancio non è il caso di nominare dei vinti o dei vincitori. Il
Fair value-fairy value
106
fair value nella versione pura o il modello del costo offrono entrambi dei
dati signifi cativi ma se applicati a contesti diversi. Per un’azienda che
gestisce investimenti fi nanziari, i cui mercati sono tradizionali esempi di
effi cienza allocativa, il fair value ci sembra molto signifi cativo e funziona
bene come parametro di performance con mercati sviluppati ed effi cien-
ti. Per un’azienda che vende prodotti ad un mercato di consumatori, se
applicato sistematicamente agli elementi principali del patrimonio, que-
sto modello forse funziona meno bene e inquina il conto economico di
effetti congiunturali oscurando la performance competitiva dell’azienda.
Diverso, almeno in linea puramente teorica considerando le regole
attualmente esistenti, sarebbe, come sostengono Barth – Landsman
(1995), se fosse possibile rappresentare nello stato patrimoniale tutte le
risorse a disposizione dell’azienda comprese gli skills imprenditoriali, la
forza competitiva, il patrimonio conoscitivo e relazionale, le opzioni di
crescita. In quel caso il fair value dello stato patrimoniale esprimerebbe
una misura molto vicina al capitale economico e possiederebbe un’ele-
vata capacità informativa (a prescindere dalla sua affi dabilità) anche in
aziende industriali, dove gli assets sono impiegabili in modo strettamen-
te congiunto e privi di un autonomo mercato attivo dove sono venduti.
Ma a quel punto la questione si sposta su un altro piano, quello del fair
value delle risorse sviluppate internamente, di cui le aziende industriali
sono ben più ricche rispetto ad un’istituzione fi nanziaria.
2.3. Le discriminazioni tra sviluppo interno ed esterno: i fair value
sono solo “esterni”?
In effetti lo IASB ha una visione diversa delle risorse capitalizzabili nello
stato patrimoniale, che rappresenta un altro limite intrinseco della lo-
gica del fair value secondo il modello degli IFRS che si sostanzia nella
diversità di trattamento tra sviluppo interno o esterno di risorse. Questa
diversità rappresenta un ulteriore rifl esso della concezione “fi nanziaria”
dell’azienda, ben distante dalla tipica impresa “fordista”.
Lo IAS 38 limita fortemente il riconoscimento patrimoniale di risorse im-
materiali sviluppate internamente mentre l’IFRS 3, anche con riferimen-
to ad elementi aventi la stessa natura e la stessa funzione, ne permette
la contabilizzazione autonoma. Il caso dei marchi è un tipico esempio.
La motivazione di questa diversità di criterio risiede nell’incertezza re-
lativa non tanto sull’utilità del bene (va dimostrata sia nello sviluppo
interno che nelle aggregazioni aziendali), quanto all’oggettività dei valori
generati. Un’acquisizione dall’esterno si ritiene caratterizzata da valori
più oggettivi, mentre uno sviluppo interno è privo di una transazione di
mercato e implica la non contabilizzazione di assets. Ora, anche nelle
Fair value-fairy value
107
acquisizioni dall’esterno di un business, tema affrontato dall’IFRS 3, si
tratta comunque di scindere un prezzo unitario pagato per il complesso
aziendale attribuendo valori agli intangibles specifi ci acquisiti, anche se
non sono stati oggetto di contrattazione autonoma. Al di là del fatto che
tale scissione, sebbene prescritta dallo IASB, non sembra avvenire così
frequentemente (Di Bella 2006), è evidente che l’attribuzione del valore
ai singoli elementi è frutto comunque di ipotesi, di stime relative alla
determinazione dei fair values di elementi spesso privi di mercati attivi.
D’altronde, se con un’acquisizione esterna è possibile attribuire un fair
value ad intangibles specifi ci, è vero anche, di rifl esso, che intangibles
sviluppati internamente possano avere un loro fair value. E in questo caso
per la determinazione del fair value non ci si riferisce necessariamente ad
un mercato attivo, quanto alla possibilità di stimare un valore attendibile
e recuperabile successivamente da parte dell’azienda acquirente. Per cui
la questione non risiede tanto nella possibilità di determinare il fair value,
quanto nella scelta prodromica di non attribuire valenza allo sviluppo in-
terno causa la (presunta) maggiore soggettività nella valutazione.
Nella sostanza, insomma, non vi sono molte differenze nelle incertezze
valutative tra lo sviluppo interno e quello esterno. Un buon revisore è
tranquillamente in grado di valutare se e come il fair value di certi ele-
menti risulta arbitrario o meno e annullare le differenze di valutazione.
Se è vero che lo IASB si propone in futuro di allargare le maglie per per-
mettere il riconoscimento di intangibles sviluppati internamente (si veda
al riguardo il progetto Intangibles assets sviluppato congiuntamente tra
IASB e FASB), allo stato attuale permane una forte differenza tra azien-
de che sviluppano internamente e altre che procedono per crescita
esterna. Le prime, a parità di condizioni, rappresenteranno in bilancio
un patrimonio più basso, e trascineranno con sé maggiori asimmetrie
informative nella comunicazione al mercato, a discapito della tanto pro-
clamata capacità informativa dei bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS.
Insomma, i valori sono “fair” anche in funzione della loro fonte di prove-
nienza. E si conferma il vantaggio nella capacità informativa di bilancio
di un’azienda che si sviluppa prevalentemente per via esterna.
La recente modifi ca dell’IFRS 3, secondo la quale si può giungere anche
a contabilizzare un avviamento non derivante da costo pagato, quanto
dall’estensione agli interessi di minoranza della quota di avviamento pro-
porzionale a quella attribuibile alla maggioranza dietro pagamento di un
prezzo, rende la diversità di trattamento dei due modi di sviluppo (interno
e esterno) ancora più illogica, in quanto anche il processo di acquisizione
esterna perderebbe il riferimento ad un valore monetario derivante da
una transazione effettivamente avvenuta e potrebbe comportare l’iscri-
zione di elementi patrimoniali a valori “fair” derivanti soltanto da stime.
Fair value-fairy value
108
2.4. Prospettiva esterna e interna di osservazione dell’azienda
negli IFRS
Le regole valutative dello IASB sono un compromesso tra signifi catività e
affi dabilità del dato contabile, postulati ben descritti nel Framework e po-
sti sullo stesso livello. La signifi catività, intesa come utilità per il processo
decisionale dell’utente – investitore, dovrebbe implicare una valutazione
degli elementi patrimoniali che rifl etta il loro contributo alla creazione di
benefi ci futuri. L’affi dabilità si concretizza invece nella possibilità di ren-
dere credibile il dato, tramite misurazione “oggettiva” dell’elemento pa-
trimoniale. Rendere signifi cativo il dato implica esprimere il contributo
fornito dall’elemento patrimoniale alla complessiva gestione d’azienda.
Per cui un impianto di un’azienda industriale, privo di un mercato secon-
dario, dovrebbe essere valutato secondo la logica del value in use6, con-
siderando quindi il suo contributo nella strategia futura aziendale, mentre
un’attività fi nanziaria disponibile dovrebbe essere valutata secondo il suo
valore corrente, perché si attende la sua vendita nel breve periodo.
Tuttavia valutare un impianto al suo value in use basandosi sui piani della
direzione aziendale non genera affi dabilità, perché il giudizio circa il suo
valore non esprime un consenso di molti altri valutatori e potrebbe quin-
di lasciare dubbi circa la buona fede o semplicemente la capacità del
management nell’effettuazione della stima. Per cui in un caso del genere,
la valutazione proposta dallo IASB ripiega sul costo ammortizzato e si
considera il value in use solo come limite superiore, tale da imporre una
svalutazione se il valore contabile si colloca al di sopra di esso. Un’attività
fi nanziaria disponibile invece, se trattata in un mercato liquido per il quale
sono disponibili prezzi recenti, può essere valutata al suo valore corrente
come prezzo di mercato, dal momento che questo esprime un dato su
cui convergono i consensi di molti operatori. In quanto tale è un dato
affi dabile. È anche vero che se questo prezzo di mercato non è affi dabile
perché frutto di situazioni di mercato anomale (come quelle esistenti nei
mercati illiquidi), le regole IASB ripiegano su criteri alternativi. Insomma le
regole IASB dovendo tutelare l’affi dabilità del dato, fi niscono per ridurre
per quanto possibile criteri di valutazione fi rm-specifi c, cioè che rifl ettano
la prospettiva “soggettiva” del management per dare spazio a valutazioni
fondate sul consenso di molti, valutazioni di mercato insomma.
La questione non riguarda invece la contabilizzazione di eventuali plus-
valori conseguente alla valutazione. Tale conseguenza sarebbe un ri-
6 Come ben affermato da Pizzo (Pizzo 2000; si veda anche Penman 2006), per gli elementi
destinati ad un utilizzo interno, come input di processi produttivi complessi richiedenti il con-
corso combinato di molti fattori, è il value in use il criterio che più approssima il valore fair, e
necessariamente tale value in use discende dalla attualizzazione dei fl ussi di cassa frutto di
elaborate stime aziendali.
Fair value-fairy value
109
fl esso del criterio della prudenza ispirato alla logica della realizzazione
fi nanziaria dei ricavi, che forse suona familiare per gli aziendalisti italia-
ni, ma non al Framework dello IASB.
Insomma la prospettiva di valutazione privilegiata è quella di un osser-
vatore esterno. Siamo ovviamente ben distanti dalla logica tipica della
dottrina economico-aziendale italiana che dà ben più peso agli inten-
dimenti del soggetto economico. Ma forse diverso è anche il contesto
storico nel quale si formano i principi dello IASB, sia come sviluppo dei
mercati, ben più globalizzati e quindi generanti valori più signifi cativi,
sia come interessi gravitanti attorno all’azienda, sempre meno “fatto
privato” e quindi tale da rendere la prospettiva del management una
prospettiva possibile tra le molte.
Questi due riferimenti, signifi catività e affi dabilità, fi niscono però per
negare una portata generale al fair value e impedire quindi un sistema
deduttivo di criteri di valutazione incentrati su di esso. Il fair value nei
principi dello IASB è per defi nizione affi dabile, ma non signifi cativo per
i casi nei quali il contributo dell’elemento patrimoniale dipenderà es-
senzialmente dai piani futuri del management. E un’azienda industriale
normalmente possiede una struttura produttiva naturalmente orientata
al lungo termine, diffi cilmente riorientabile nel breve, e nella quale buo-
na parte degli investimenti possono essere valutati signifi cativamente
solo analizzando i piani soggettivi della direzione.
La consapevolezza da parte dello IASB che il modello del fair value non
può avere valenza universale per ogni classe di investimenti (e quindi per
ogni categoria di aziende), si ritrova nella varietà dei criteri di valutazione
applicabili alle diverse voci di bilancio. Tendenzialmente le valutazioni di
elementi concernenti la gestione caratteristica delle aziende industriali
sono più ancorate al criterio del costo, dove il fair value di un elemento
patrimoniale non è ottenibile tramite osservazioni di prezzi mercato ma
dipende dalle modalità di impiego future previste nei piani aziendali.
Consegue che il concetto di fair value come valore corrente derivabile dai
prezzi scambiati nei mercati può essere effi cace solo se riferito agli inve-
stimenti accessori per i quali siano ipotizzabili transazioni dirette di com-
pravendita su mercati attivi. Si fi nisce quindi per circoscrivere il fair value
ad alcune categorie di strumenti fi nanziari e ad alcune categorie di immo-
bili, quelli rientranti nella categoria investment property. Ovviamente per
le aziende “fi nanziarie” questi elementi rappresenteranno una parte ben
più cospicua del loro patrimonio e saranno quindi ben più condizionate
dagli andamenti del mercato nelle loro valutazioni di bilancio.
Quindi, nonostante il fair value rappresenti il principio ispiratore del-
la recente attività dello IASB, nel concreto coesistono molti criteri che
Fair value-fairy value
110
spaziano dal costo ammortizzato ai valori correnti di mercato in fun-
zione delle caratteristiche dei beni circa il loro impiego futuro. Il valore
corrente a seconda dei casi è un fair value less cost to sell (IAS 36), un
prezzo di mercato “puro” (IAS 39, IAS 40), un net selling price (IAS 2),
un vero e proprio ricavo specifi co (IAS 11).
Lo IASB stesso avverte l’ampiezza della varietà di criteri di valutazione
di determinazione del fair value (vedasi il Discussion paper “Fair value
measurements”, vol. I) e sta cercando con il consenso degli interessa-
ti qualche sistematizzazione. Nella versione attuale il Framework dello
IASB non prende posizione circa uno specifi co criterio valutativo, pre-
vedendone diversi (vedi Framework par. 100-101) ed è in corso con-
giuntamente al FASB un’attività di ridefi nizione dei rispettivi Framework
per rendere più omogenee le valutazioni di bilancio.
Si rileva peraltro una certa incoerenza nella prospettiva di osserva-
zione dell’azienda. Se nelle valutazioni patrimoniali tende a prevalere
l’impiego della prospettiva esterna che porti a valori affi dabili e che si
traduce nell’uso del fair value laddove possibile, in altri ambiti dei prin-
cipi IAS sembra invece prevalere l’impiego di una prospettiva interna
di osservazione. In questo senso si può citare la prescrizione di sche-
mi di bilancio molto fl essibili (come previsto dallo IAS 1) e, soprattutto,
l’impiego della prospettiva interna nella predisposizione dell’informati-
va di segmento (nuovo IFRS 8). Con quest’ultimo documento lo IASB
ha ridotto i dati obbligatori di cui al precedente IAS 14 e richiesto
esplicitamente che l’informativa sia redatta in modo da presentare i
risultati per segmenti “through the eyes of management”, decidendo
quindi di privilegiare per questo ambito informativo la prospettiva di
osservazione tipica del management.
Non si vede perché in questo caso la prospettiva interna di analisi
debba considerarsi più attendibile. È evidente che la discrezionalità
affi data al management potrebbe portare a segment reporting meno
attendibili, rispetto ai rigidi schemi del precedente IAS 14. Forse per-
ché si ritiene che così facendo i benefi ci in termini di signifi catività
eccedano i sacrifi ci in termini di affi dabilità. Prima facie, sembra quindi
ravvisarsi una certa variabilità della prospettiva di osservazione pri-
vilegiata dalle regole dello IASB: tendenzialmente esterna per molte
valutazioni patrimoniali, tendenzialmente interna per molte scelte di
format, di presentazione del bilancio.
Fair value-fairy value
111
3. La discrezionalità valutativa come limite applicativo
del fair value ed il requisito della stabilità dei mercati
In precedenza abbiamo discusso la coerenza interna al modello IAS/
IFRS del fair value e la sua funzionalità strumentale al soddisfacimento
dello scopo del bilancio, in relazione a due categorie di investimenti
che contraddistinguono altrettante tipologie stilizzate di azienda, quella
“fi nanziaria” e quella “industriale”.
Adesso discuteremo quello che, di recente, sembra essere il limite
principale per l’applicazione del fair value e che rappresenta un con-
creto freno all’estensione di tale criterio: la discrezionalità valutati-
va. Sembra quasi paradossale, dal momento che il fair value, come
esaminato nel paragrafo precedente, risponde anzitutto a esigenze
di affi dabilità, intesa come osservazione “neutrale”, convergente, del
patrimonio di azienda. Ma è vero che diverse ricerche, anche com-
piute nel contesto italiano, hanno specifi cato che il fair value lascia
spazio proprio a eccessiva discrezionalità7. Gli esempi potrebbero
essere molteplici ma limitiamoci agli strumenti fi nanziari da valutare
al fair value come elementi inseriti nella categoria Available for sale o
Fair value through profi t and loss, e che rappresentano un tema molto
discusso a seguito della recente crisi fi nanziaria.
Ricordiamo in proposito che lo IAS 39, al paragrafo 48A: afferma che
“La miglior prova del fair value è l’esistenza di quotazioni uffi ciali in
un mercato attivo. Se il mercato per uno strumento fi nanziario non è
attivo, l’entità determina il fair value utilizzando una tecnica di valuta-
zione” fi nalizzata a “stabilire quale prezzo avrebbe avuto l’operazione
alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali con-
siderazioni commerciali…”.
Appaiono evidenti i margini discrezionali presenti nei casi di inesisten-
za di mercati attivi, come testimoniato dalla ricerca di criteri corretti di
valutazione per gli attuali casi di illiquidità (cui abbiamo accennato nel
primo paragrafo). Il limite alla discrezionalità consiste nell’utilizzo di me-
todi di valutazione accettati, che abbiano dimostrato una certa capacità
predittiva in passato, come specifi cato dal sopra citato par. 48 dello
IAS 39. Purtroppo quando vi sono situazioni di grave discontinuità nei
mercati, come quelle attuali, anche i modelli di valutazione più diffusi
perdono di validità proprio perché si trovano di fronte scenari mai ipo-
tizzati. È peraltro tutto da defi nire che un utilizzo di un modello accettato
porti a valori attendibili. I modelli di valutazione delle “dot.com” ai tempi
del boom di Internet erano diffusi e, col senno di poi, la loro capacità
7 Teodori – Veneziani (2008) evidenziano nella loro ricerca che tra gli aspetti percepiti come
più negativi dalle società che non adottano gli IAS/IFRS appare proprio la maggiore soggetti-
vità nelle valutazioni. Altre ricerche (ICAEW 2007) confermano questa sensazione.
Fair value-fairy value
112
predittiva ha lasciato molto a desiderare. Gli elementi discrezionali da
inserire nei modelli di valutazione personalizzati sono molto ampi.
Ma ci sembra più interessante esaminare i casi in cui i mercati sono li-
quidi, attivi, caso nel quale il fair value dovrebbe esplicare la sua massi-
ma forza. Se prendiamo oggi un’azione posseduta in una grande banca
europea, vediamo che essa dal 2007 al 2008 (Mediobanca 2008) ha
perso ben più della metà del suo valore, nonostante gli andamenti ope-
rativi non siano così negativi8. Il prezzo oscilla nel giro di una settimana
nella misura anche del +/- 10%9. I mercati sono molto liquidi. I volumi
scambiati sono molto alti. Ma è questo un valore “fair” con il quale
esprimere in bilancio il valore di una partecipazione in tale banca10?
Se i margini di oscillazione mutano repentinamente, sembra dura am-
mettere che il valore adeguato sia il dato istantaneo della chiusura del-
l’esercizio, pur in presenza di mercati attivi. Probabilmente il valore “fair”
sarebbe un altro, quello esistente tra parti “willing and knowledgeable”,
caratteristiche che in tempi di crisi sono diffi cili da ritrovare. Spesso si è
forzati a vendere (e quindi non si è “willing”) e, ancora più spesso, manca
la consapevolezza tra le parti della transazione, circa il valore del bene
scambiato e l’utilità della transazione stessa. Quando domina l’ansia, la
razionalità decade e la controparte non è “knowledgeable”. Molti pensa-
no che questa crisi oscuri i reali fondamentali delle aziende e trascini con
sé al ribasso interi comparti dell’economia. E i fair values divengono dei
fairy values, valori magici, esistenti in un mondo irreale, e la loro misura-
zione si trasforma in una continua ricerca del Santo Graal.
Se si va a vedere meglio, ricollegandoci a quanto discusso nel paragra-
fo 1, uno dei motivi di forte oscillazione di una partecipazione ipotetica
in tale banca, risiede nella presenza tra i suoi investimenti di strumenti
fi nanziari divenuti illiquidi (i famosi “level 3”, secondo la tassonomia del-
lo Sfas 157) e quindi caratterizzati da forti incertezze valutative. Per cui
si verifi ca la situazione che, se un’azienda possiede ingenti investimenti
con fair value poco attendibile, il suo fair value sarà poco attendibile e
8 Dalla citata indagine Mediobanca, il risultato economico aggregato del gruppo di venti ban-
che europee è passato dai 71 miliardi di Euro del 1° semestre 2007 ai 29 miliardi del 1° seme-
stre 2008. Scomponendolo, il livello di margine di interesse registra addirittura un incremento
(da 98 a 111 miliardi), compensato dai risultati del trading (da + 53 a – 16 miliardi di Euro) e
delle svalutazioni dei crediti (da -14 miliardi a – 25).9 Volatility lab (http://vlab.stern.nyu.edu), centro di ricerca della Stern School of Business
della New York University stima nel mese di marzo 2009 la volatilità dell’indice S&P500 del-
le azioni americane pari al 42,12% (che signifi ca una deviazione standard dell’andamento
dell’indice di circa il 3%) quando prima dello scoppio della crisi dei mutui subprime, era ben
più bassa, attorno al 10%.10 “The Chicago School of Economics has been telling us for a century that price and value
are identical, i.e. that they are the same number... If we do not recognize the fundamental
difference that exists between price and value, then we are doomed.” (Raines 2007).
Fair value-fairy value
113
se l’azienda è grande e pesa signifi cativamente sul comparto industria-
le, anche i suoi competitor saranno condizionati dalla stessa incertezza,
per il triste gioco dei multipli e i loro fair value diverranno a loro volta
“fairy”, eterei, ineffabili. Ed in questo “effetto-domino”, aggiungiamoci
pure le pressioni della politica per salvare i bilanci delle grandi aziende,
gli echi della stampa economica che ingigantiscono le paure.
Oggi questa situazione è vissuta al ribasso, ma se gli IAS/IFRS fossero
stati obbligatori già nella fase ascendente del ciclo, sarebbe stata vissu-
ta al rialzo, quando solo isolate Cassandre paventavano timori di bolle
speculative (ci piace peraltro ricordare Plantin et al. 2004).
Proprio circa la determinazione del fair value basato sui prezzi, la recen-
te interpretazione fornita dall’Expert Panel dello IASB sulla determina-
zione del fair value nei mercati illiquidi induce ad una riconsiderazione
dell’oggettività del fair value e quindi della sua attendibilità11.
In particolare, ci interessa sottolineare alcuni punti di questa interpre-
tazione.
Anzitutto la circostanza che un indicatore dell’illiquidità del mercato consiste
non solo nella scarsità di scambi ma anche nell’ampia oscillazione dei prezzi.
Tale indicatore non è di per sé suffi ciente a giudicare un mercato illiquido,
rimanendo tale giudizio una valutazione complessiva, ma sicuramente intro-
duce un elemento importante nell’analisi che va nella direzione che abbiamo
in precedenza indicato. Oscillazioni violente e repentine denotano una forte
incertezza tra gli operatori del mercato riguardo al valore di un bene. In que-
sto modo la fairness viene a mancare, specie nel senso di attendibilità, di
verifi cabilità di tale valore in quanto riconosciuto anche in altri scambi.
In secondo luogo, l’affermazione che la defi nizione di mercato illiquido,
che, si ricorda, permette di svincolare la determinazione del fair value
dai prezzi scambiati nel mercato, dipende in ultima analisi non da carat-
teristiche del mercato (volumi) ma dalla possibilità che il prezzo sia rap-
presentativo del valore “fair”12. Tale circostanza, sembrerebbe attribuire
al ragionamento un profi lo circolare (nei mercati non liquidi si determina
11 È interessante notare, peraltro, che questa Interpretazione adotta la defi nizione di fair value
contenuta nello SFAS 157 (price at which an orderly transaction would take place between
market participants at the measurement date), nonostante questa nuova defi nizione di fair
value sia ancora uffi cialmente in discussione con il progetto “Fair value measurements” (pro-
getto non ancora concluso: dopo aver raccolto i commenti al Discussion Paper, si attende
infatti un nuovo documento per il 2009).12 Afferma così il paragrafo 17: “There is no bright line between active markets and inactive mar-
kets. However, the biggest distinction between prices observed in active markets and prices
observed in inactive markets is typically that, for inactive markets, an entity needs to put more
work into the valuation process to gain assurance that the transaction price provides evidence
of fair value or to determine the adjustments to transaction prices that are necessary to meas-
ure the fair value of the instrument. The issue to be addressed, therefore, is not about market
activity per se, but about whether the transaction price observed represents fair value”.
Fair value-fairy value
114
il fair value usando dei modelli valutativi e non prendendo automatica-
mente il prezzo delle transazioni, ed i mercati sono non liquidi quando i
prezzi che esprimono non rappresentano il fair value).
Infi ne la rifl essione che adottando dei modelli valutativi almeno in parte
basati su input non osservabili, due aziende possano giungere a stime
diverse del fair value dello stesso elemento13.
Dall’esame di questi spunti, emerge un certo relativismo nel concetto di
fair value. Relativismo sia riguardo ai casi nei quali discostarsi dal prez-
zo di mercato quale parametro espressivo del fair value, sia, ancor più,
alla sua determinazione tramite modelli. L’interpretazione dello IASB af-
fi da pertanto alla disclosure di corredo il compito di esplicare i margini
di soggettività insiti nella valutazione.
Da un lato, è inevitabile che questa sia la posizione logica che lo IASB deve
assumere nei confronti di queste situazioni. Dall’altro, però, emerge con
evidenza che la pretesa di oggettività del fair value viene gradualmente a
diluirsi, intorbidita dalla varietà e numerosità dei modelli valutativi utilizzati.
Con ciò si vuole dire che la presenza e la misurazione del fair value è
una condizione che non può prescindere da condizioni di intero sistema
economico. Serve che i mercati siano stabili, con ridotte oscillazioni, i
cui attori possiedano per lo più investimenti prontamente liquidabili in
modo conveniente, con ridotto impiego dell’indebitamento come stru-
mento di crescita, e possibilmente molto differenziati tra loro, sia nel
senso di scarsi collegamenti reciproci (altrimenti l’incertezza valutativa
dell’uno condiziona gli asset dell’altro), sia come specifi cità dei modelli
di business, altrimenti gli operatori del mercato possono sempre pen-
sare che ciò che è accaduto al primo, accadrà anche al secondo. La
liquidità del mercato evidentemente non è l’unica condizione generale
per garantire il fair value; serve anche la stabilità.
È inevitabile peraltro che assumendo la prospettiva di osservazione
“esterna” dell’azienda, come discusso nel paragrafo precedente, per la
valutazione del patrimonio aziendale, le condizioni “esterne” assumano
un peso determinate nel garantire affi dabilità alle valutazioni.
Laddove si introducono forti elementi di incertezza circa le prospettive
future per un intero sistema economico, la capacità informativa del fair
13 Così recita il paragrafo 27: “Some seem to hold the view that two entities valuing the same
instrument should always arrive at the same answer when measuring fair value and, if they
arrive at different answers, then one or both entities are wrong. However, it is possible that
entities will arrive at different estimates of the fair value of the same instrument at the same
measurement date, and the valuation techniques and inputs used by both entities can still
meet the objective of fair value measurement and be in compliance with the accounting
guidance. The fact that different estimates of fair value exist refl ects the judgement and as-
sumptions applied and the inherent uncertainty of estimating the fair value of instruments that
do not have prices quoted in an active market. A single entity, however, applies judgement
consistently (across time and by type of instrument) when measuring fair value.”
Fair value-fairy value
115
value si riduce signifi cativamente, dipendendo molto dall’attendibilità
della valutazione, che potrebbe a quel punto essere sganciata dai prezzi
di mercato e dipendere da modelli sviluppati in house. E l’esistenza di
eventuali differenze tra un fair value ottenuto dal modello estimativo e i
prezzi di mercato rappresenterebbe comunque un serio problema da af-
frontare per conferire credibilità alla valutazione, cosa che questa crisi ha
purtroppo messo in evidenza. In quei casi, il fair value si confi gura come
un ideale tanto nobile quanto irraggiungibile. Se si sceglie un modello
valutativo basato sul mercato, è ovvio che il suo signifi cato poggi sul-
l’effi cienza informativa dei mercati medesimi. E questa è una condizione
che in alcuni momenti può venire meno. Affermare ciò, non signifi ca in
senso inverso attribuire al metodo del costo il merito di fornire anche in
tali situazioni informazioni più utili. Anche con il criterio del costo sorge
il dubbio se, in tempi di repentine oscillazioni, vi saranno svalutazioni da
compiere e queste svalutazioni andranno operate avendo stimato un fair
value. Però tale metodo non ha la pretesa di fornire comunque informa-
zioni più signifi cative. Esso semmai tende a rovesciare sull’utente l’onere
di riconciliare il dato di bilancio con i valori di mercato, giovandosi peral-
tro della maggiore neutralità nelle fasi ascendenti del ciclo economico.
4. Una proposta operativa
Nel pregevole studio della SEC sui problemi indotti dal mark-to-market
(SEC 2009), sono tratteggiate alcune possibili alternative per alleviare
i problemi indotti dall’uso del fair value in periodi di crisi dei mercati
fi nanziari e reali. Accantonando subito come irrealistica la proposta di
ritornare a valutazioni basate sul costo o altre proposte che rimettano in
discussione l’intero impianto concettuale (p. es., Ronen 2008), le alter-
native più concrete consistono:
1) Nella defi nizione di un fair value ottenuto non come valore puntuale
ma come media dei prezzi scambiati nei mercati, con l’implicito li-
mite connesso all’incertezza sull’ampiezza del periodo da usare per
calcolare la media, e
2) Nel potenziamento della disclosure circa le incertezze nella determi-
nazione del fair value.
In merito a questo secondo fi lone, nonostante molti studi dimostrino
come l’informativa nelle note risulti meno rilevante del dato contabile
nelle decisioni dell’investitore (Aboody 1996; Ahmed et al. 2006), si ritie-
ne che su di essa possano esservi ancora margini di miglioramento.
In particolare, già diversi principi dello IASB prescrivono una disclosure
del fair value di singoli elementi anche quando in bilancio essi sono con-
Fair value-fairy value
116
tabilizzati al costo (come nel caso degli immobili IAS 40 valutati al costo
o dei titoli che sono stati riclassifi cati dalla classe Fair Value Through
Profi t and Loss alle categorie Held-To-Maturity o Loans & Receivables
ai sensi della recente modifi ca dello IAS 39).
Ad avviso di chi scrive, il problema di una disclosure siffatta consiste
nella mancanza di sintesi. In questo senso ci pare utile la predisposi-
zione di un prospetto riepilogativo a tre colonne, che mostri sulle gran-
dezze complessive di bilancio, patrimonio netto e risultato economico,
l’effetto causato dalle problematiche di valutazione al valore corrente
riferibili alle diverse classi di elementi componenti il capitale.
Nella prima colonna si potrebbe esporre il patrimonio e il risultato eco-
nomico “contabili”, possibilmente distinti per macrocategorie, così
come presenti negli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico
del bilancio approvato.
Nella seconda colonna dovrebbero essere mostrati, per le categorie
di elementi non valutate in bilancio al valore corrente alla chiusura del-
l’esercizio, i corrispondenti dati desumibili da una valutazione a valori
di mercato correnti, che siano ritenuti “fair” o meno. Le due colonne
possono differire ad esempio:■ Nei casi in cui l’azienda non impieghi il valore corrente nelle valuta-
zioni di bilancio e le regole IASB richiedano comunque la disclosure
del fair value (come nel caso dello IAS 40, dove l’alternativa è il costo
o dei titoli spostati dalla classe FVTPL o AFS come permesso dal
recente amendment dello IAS 39).■ Nei casi in cui, come da paragrafo 48 dello IAS 39, l’azienda ritenga
il valore corrente di mercato non “fair”, in quanto il mercato non è
ritenuto liquido e le valutazioni siano quindi basate su modelli esti-
mativi (i “level 3” dello SFAS 157) o su prezzi di strumenti similari (i
“level 2” dello SFAS 157).
Nella terza colonna infi ne, specularmente, dovrebbero essere mostrati
per le categorie di elementi valutate in bilancio al valore corrente alla
chiusura dell’esercizio, i corrispondenti dati desumibili da una valuta-
zione a valori ritenuti “fair” dall’azienda, pur non coincidenti con il valore
corrente. Questa terza colonna può differire dalla prima quando l’azien-
da ad esempio ha partecipazioni incluse nella categoria AFS che sono
quindi valutate al valore di mercato di chiusura (e che non possono es-
sere riclassifi cate nella classe HTM o L&R in quanto partecipazioni) ma
il cui valore fondamentale è ritenuto ben diverso dal management.
Fair value-fairy value
117
Un prospetto del genere fornirebbe al lettore un’immediata visione delle
deviazioni rispetto ai valori di bilancio delle principali grandezze dovute
all’utilizzo “pieno” dei valori correnti quando le regole contabili ne per-
mettevano l’esonero e, alternativamente, dei valori che l’azienda ritiene
“fair” ma che non ha potuto inserire in bilancio in quanto obbligata di-
versamente dai principi contabili. In altre parole fornirebbe la fascia di
oscillazione del patrimonio netto e del risultato economico consideran-
do le incertezze valutative connesse all’uso di valori correnti.
A pure titolo esemplifi cativo, quanto sopra è riepilogato nel seguente
prospetto (prescindiamo per semplicità dal rifl esso fi scale):
Elementi critici 1) Bilancio 20082) Bilancio 2008 a valori correnti,
anche se non usati3) Bilancio 2008 a valori ritenuti
fair, anche se non correnti
Investimenti immobiliari 800 910 (a 800
Attività Finanziarie 1.000 730 1.150
di cui partecipazioni 300 300 450 (b
di cui obbligazioni 500 230 (c 500
Tot. capitale investito 5.000 4.840 (d 5.150 (e
Tot. Patrimonio netto 2.500 2.340 2.650
Tot. Ricavi 3.000 3.110 (f 3.000
Tot. Costi 2.000 2.270 (g 1.850 (h
Tot. Risultato economico 1.000 840 1.150
a): Valore di mercato degli investimenti immobiliari, quando l’azienda applica il criterio del costo.
b): Valore ritenuto “fair” dall’azienda per la partecipazioni AFS, nonostante siano state svalutate di 150 per effetto di valore
corrente alla chiusura dell’esercizio (300) inferiore al costo (450).
c): Valore corrente di obbligazioni AFS dove il mercato è stato ritenuto illiquido e l’azienda ha quindi usato
un modello estimativo per determinare il valore a bilancio (500 anziché 230) evitando una svalutazione di 270.
d): Effetto complessivo sul patrimonio netto dei valori correnti non impiegati a bilancio (5.000 + 110 – 270).
e): Effetto netto complessivo sul netto dei valori fair ma non correnti, pur non impiegati a bilancio (5.000 + 150).
f): Ricavi ipotetici qualora si fossero rivalutati al valore corrente gli investimenti immobiliari.
g): Costi ipotetici qualora si fossero svalutati titoli illiquidi usando solo il prezzo di mercato.
h): Costi ipotetici qualora non si fossero svalutate partecipazioni disponibili per le quali il mercato è attivo.
Fair value-fairy value
118
5. Conclusioni
In questo lavoro si è preso spunto dal dibattito sorto a seguito della recente
crisi fi nanziaria per esaminare la coerenza concettuale del modello del fair
value nei principi dello IASB, le premesse logiche dalle quali scaturisce e le
condizioni operative che permettono una sua effi cace applicazione.
In conclusione, il modello del fair value presuppone una certa prospettiva
di analisi delle aziende, quella di investimenti fi nanziari e si basa sull’esi-
stenza di mercati (fi nanziari e non) effi cienti dal punto di vista informativo
e allocativo. Ha quindi un campo di azione privilegiato per gli elementi
patrimoniali che sono scambiati in mercati attivi e, in quanto tale, mal
si presta, o comunque è meno signifi cativo nel valutare le performance
delle aziende industriali, sia come fl ussi trascorsi, sia come potenzialità di
fl ussi futuri, mutando i risultati a cui giunge anche in funzione del percor-
so di sviluppo aziendale (interno/esterno). La ricerca dell’affi dabilità porta
a privilegiare una prospettiva “esterna” di osservazione dell’azienda, cer-
cando di ridurre le valutazioni entity specifi c, pur con qualche sacrifi cio
in termini di signifi catività dei valori rappresentati e le condizioni esterne
divengono quindi ancora più importanti per le valutazioni di bilancio.
La concreta applicabilità del fair value richiede infatti non solo la “atti-
vità” dei mercati ma anche la loro stabilità, intesa non tanto come sta-
ticità ma come chiarezza della tendenza evolutiva (rialzista, ribassista).
Altrimenti il fair value sfuma nel fairy value. In questo senso è un metodo
contabile che dai primi esiti di questa crisi potenzia signifi cativamente
il collegamento bidirezionale tra risultati di bilancio e andamenti ma-
croeconomici, esaltandone la reciproca infl uenza.
E forse questa forza che si è mostrata adesso in tutta la sua irruenza
sta inducendo i regulators ad attenuare la portata di questo criterio. E
le alternative di valutazione al fair value lasciate dallo IASB, previste in
alcuni casi come momenti di passaggio come per abituare le aziende
con la pratica del fair value14, adesso come mai prima mostrano appie-
no la loro utilità.
Entro la cornice concettuale di tale modello, un miglioramento dell’infor-
mativa del bilancio non può che passare da una disclosure più ampia ma
soprattutto più capace di mostrare l’effetto complessivo delle incertezze
dovute all’impiego di valori correnti, che lasci quindi al lettore esterno del
bilancio il compito di apprezzare la fairness dei valori rappresentati.
14 Nelle Basis for conclusions dello IAS 40 è proprio questo il motivo addotto per lasciare
ancora in vita l’alternativa del costo.
Fair value-fairy value
119
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Fair value-fairy value
121
Abstract
The article points out the main accounting and fi nancial reporting
changes introduced through the (once more) revised Ias 27, trying to
fi nd the relating theorical and operational paradigma and criticisms.
Among the major aspects of the present analysis (whose approach is
both retrospective and perspective, in order to focus the dynamics in
recent evolution lines for consolidated and separate statements), there
are: criteria for exemption from preparing consolidated fi nancial state-
ments; exemptions based on temporary control (or scope exclusion);
existence of several accounting methods for separate statements and
L’articolo ripercorre i passaggi salienti relativi al trattamento contabile e al reporting
fi nanziario da riservare alle interessenze partecipative di controllo conformemente
ai principi internazionali emanati dall’International Accounting Standards Board (già
International Accounting Standards Committee) e recepiti nell’ordinamento europeo e
nazionale. In particolare, il contributo rivisita e analizza – in chiave sia retrospettiva che
prospettica – l’evoluzione e le innovazioni registrate negli ultimi anni dallo Ias
n. 27 (Bilancio consolidato e separato) in termini di modifi che/emendamenti, proposte
e improvement, alla luce dell’attuale contesto di riferimento (normativo e di mercato).
Lo scopo è quello di rintracciare il relativo (e per alcuni versi mutevole) paradigma
contabile-valutativo ed affrontare talune nuove criticità interpretative e operative. Il
lavoro si articola secondo la seguente struttura: dopo alcune premesse, si inquadra in
breve la nozione di controllo propedeutica alla qualifi cazione dei rapporti di gruppo e
del consolidamento. Successivamente, si investigano dapprima i profi li – più che altro
formali o di procedimento – afferenti a condizioni e modalità di rappresentazione delle
subsidiary nei bilanci consolidati e separati; si addiviene quindi alle problematiche
– questa volta di sostanza – inerenti alla valutazione economica delle partecipazioni di
controllo (determinazioni del fair value, full goodwill, deemed cost, ecc.), specialmente
in considerazione delle più recenti innovazioni da ultimo avanzate, tenuto anche
conto di standard aggiornati ricollegabili allo Ias n. 27 quali ad es. l’Ifrs n. 3 sulle
aggregazioni aziendali, l’Ifrs n. 5 sulle attività non correnti possedute per la vendita e le
attività operative cessate, e l’Ifrs n. 1 sulla prima adozione degli International Financial
Reporting Standard (senza trascurare che è in discussione l’Exposure Draft n. 10
polarizzato sulla costruzione dei soli consolidated fi nancial statement).
Interessenze di controllo.Recenti linee evolutive e profi li di criticità delle regole internazionali di accounting e reporting fi nanziario
di Marco Taliento – Università degli Studi di Foggia
122
alternative valuation treatments; progressive adoptions of the interna-
tional principles endorsed in the European contest; comparisons with
Italian accounting standards, etc. In particular, the study emphasizes
fi rstly the revised (2003) version of Ias 27 and the amendments and
effects on application produced by Ifrs n. 5 (2005). Then, attention is
paid to the determination of consolidated goodwill accordingly to the
international rules, in particular, to the recent amendment to Ifrs 3 that
regards the optional ‘full goodwill’ method (with the consequence that a
part of goodwill would be attributable to non-controlling interests). The
article also refers to: a) the effects of the modifi ed Ifrs 1 on subsidiary
entities’ investments (i.e. on the possible deemed cost choice); b) how
the choice for entity theory could be de facto affected just by the new
version of Ias 27 (effective from July 2009, together with the very last
version of Ifrs 3); c) important environmental variables that should be
taken into account (as the recent turbulent markets scenarios and relat-
ing perils carried by the mark to market approach to shares’ fair valuing)
in the light of a growing modernisation and new more improvements
(see ED n. 10 issued in Dec. 2008).
1. Premesse
Il presente articolo esamina le principali problematiche legate alla con-
tabilizzazione nei bilanci annuali (di gruppo e separati) delle parteci-
pazioni detenute in società controllate (subsidiary), in considerazione
dello Ias n. 27 “Consolidated and Separate Financial Statements”.
Quest’ultimo è scrutato alla luce delle sue recenti (e tuttora vigenti, nei
limiti specifi cati) modifi che (revision 2003) e, incidentalmente, dell’Ifrs
n. 5 “Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations” (in
forza dal 2005); alcuni importanti profi li di rilievo qui in commento sono
stati peraltro successivamente (ri)toccati a mezzo degli amendment del
gennaio 2008 e del maggio 2008 (in connessione alla fi rst time adop-
tion), effi caci rispettivamente dal luglio e gennaio 2009 (salvo libero, ma
limitato, impiego anticipato)1. Pure, come è facile appurare, assai note-
voli sono le interrelazioni con l’Ifrs n. 3 “Business Combinations” 2.
Scopo del presente scritto è, in breve, quello di percorrere in chiave sia
retrospettiva che prospettica l’insieme delle modifi che dianzi richiama-
te, ritraendone il relativo (e per alcuni versi mutevole) paradigma conta-
1 Lo Ias n. 27 è stato adottato in ambito europeo con il Reg. (CE) n. 2238/2004, poi modifi ca-
to con i Regolamenti n. 2236/2004 e 1358/2007; valga, da ultimo, il Reg. (CE) n. 1126/2008,
come modifi cato con Reg. (CE) n. 69/2009 e n. 70/2009.2 Acquisire una partecipazione di controllo signifi ca acquisire – in tutto o in parte – un’azienda
in funzionamento. In tale ottica, la partecipazione si confi gura come un bene di secondo
grado (Onesti 1990).
Interessenze di controllo
123
bile-valutativo di riferimento ed affrontando talune criticità interpretative
e operative. Le anzidette modifi che non sono che il risultato dell’im-
plementazione di quell’improvements project intrapreso dall’Organismo
internazionale a partire dal 2001 nell’obiettivo generale – invero non
sempre realizzato – di ridurre o eliminare in modo sistematico alternati-
ve contabili, ridondanze e confl ittualità interne all’impianto Ias-Ifrs, con
ciò favorendo tanto gli elementi di innovazione e avanzamento sul piano
del reporting fi nanziario delle imprese (metodologie attendibili) quanto
i requisiti di trasparenza informativa e comparabilità a benefi cio degli
user (metodologie comprensibili).
Nondimeno, a dimostrazione del fatto che si tratta di un processo di
rinnovamento continuo, tutt’altro che ultimato, è utile precisare che lo
standard setter internazionale ha licenziato nel dicembre 2008 l’Expo-
sure Draft ED 10 (intitolato Consolidated Financial Statements). Il pro-
gramma, in defi nitiva, sembra quello di dedicare in futuro lo Ias 27 ai soli
bilanci separati, enucleando i principi – da inserire in un Ifrs ad hoc, in
uscita probabilmente entro il 2009 – relativi ai conti consolidati. Del re-
sto, nonostante i vecchi propositi, allo stato attuale non appaiono sem-
pre chiare le motivazioni dell’applicazione delle diverse metodiche (più
avanti riferite) riservate al bilancio separato e a quello consolidato, per
cui è senz’altro da accogliere con plauso ogni sforzo teso a un miglio-
ramento ulteriore dei criteri applicativi vigenti.
La metodologia del contributo si sviluppa lungo due direttrici ideali: da
un lato si indaga direttamente il sistema dei principi internazionali rela-
tivi alle interessenze di controllo (considerabili quali best practice) e gli
svariati regolamenti comunitari avvicendatisi nel tempo per l’omologa e
l’adozione a livello europeo, documenti interpretativi inclusi (viste le loro
successive modifi che foriere di non poche incertezze); dall’altro lato si
rivisita la letteratura nazionale ed internazionale in tema di controllo e
partecipazioni di controllo.
Il lavoro presenta la seguente struttura: dopo le premesse, si inquadra
in breve la nozione di controllo, che è, ad evidenza, fondamentale ai fi ni
della qualifi cazione dei rapporti di gruppo e del consolidamento (par. 2);
il corpo vero e proprio è nel terzo e quarto paragrafo: l’uno tratta i profi li
– più che altro formali o procedimentali – afferenti alla rappresentazione
delle subsidiary nei bilanci consolidati e separati, l’altro approfondisce
le problematiche – di sostanza – inerenti alla valutazione delle parteci-
pazioni di controllo (specialmente alla luce delle più recenti innovazioni
raccolte). Chiudono il lavoro alcune osservazioni fi nali di sintesi (par. 5).
Interessenze di controllo
124
2. Note introduttive sul “controllo” negli aggruppamenti
aziendali
Come è noto, rispetto all’attuale disciplina interna (v., in generale, art.
2359 c.c. e, nell’ottica del bilancio consolidato, art. 26 del D.Lgs. 9 apri-
le 1991, n. 127), nel modello internazionale risultano in linea di massima
più ampi i casi di controllo partecipativo e di consolidamento3.
Il tema del controllo è invero ampiamente dibattuto in dottrina (tra gli
altri: Cairns 2005; Epstein e Jermakowicz 2008, 2009; Kivi et al. 2004;
Nobes e Parker 2008). Nell’ottica specifi ca degli standard internazio-
nali di generale accettazione, il “controllo” – che è accepito (al di là
di quelle situazioni recanti astratta titolarità formale) quale concreto
potere di determinare le politiche fi nanziarie e gestionali di un’entità,
per ritrarre i benefi ci derivanti dalle sue attività – è presumibile che
esista quando una società possegga, anche indirettamente, più del
50% dei voti esercitabili in assemblea. Tale presunzione potrebbe pur
essere rigettata ma solo in casi eccezionali, dimostrando chiaramente
che il possesso dei voti non costituisca controllo. Il controllo, in par-
ticolare, è supposto anche (Ias 27, par. 13) nel caso di possesso di
una quota di voto pari o inferiore al 50%, ove: vi sia un accordo con
un altro investitore tale da garantire più della metà dei diritti di voto;
una clausola statutaria o contrattuale affi di il potere di determinare le
scelte amministrative e gestionali dell’impresa; sia assicurato il potere
di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori (organo di
governo); si ottenga il potere di indirizzare la maggioranza dei voti alle
riunioni del CdA (organo di governo).
Il documento interpretativo Sic n. 12, Consolidation - Special Purpose
Entities, poi, chiarisce i vari casi di controllo in assenza di legami par-
tecipativi. Va notato, in proposito, che secondo una visuale nettamente
economica il modello internazionale enfatizza in special modo proprio
le situazioni annoverabili quali controllo di fatto4. In linea generale, in-
fatti, nell’architettura Ias/Ifrs gioca un ruolo di primo piano il principio
della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica (sub-
stance over form principle), nel convincimento che i legami economici
prevalgono sui parametri giuridici. Pertanto, appare legittimo credere
3 Si sottolinea che l’art. 26 del citato decreto legislativo contempla, accanto ai casi previsti dai
primi due commi dell’art. 2359 c.c., il controllo per contratto e clausola statutaria, ed ancora,
il controllo in base ad accordi tra soci.4 Il controllo, naturalmente, può essere esclusivo o congiunto; per determinare il controllo (ma
non per misurare le interessenze sul piano contabile) si computano anche diritti potenziali di
voto (riscontrabili in presenza di option di tipo call, warrant, strumenti convertibili in azioni et
similia, ecc.), i quali, si badi, siano però effettivamente esercitabili (dunque vanno fatti esclusi
quelli che ad es. potrebbero essere esercitati solo condizionatamente a dati eventi futuri). In
senso opposto valgono i diritti di veto. Situazioni di “controllo di fatto” emergono laddove si
presenti il fenomeno della dispersione dei voti.
Interessenze di controllo
125
che la sussistenza di espliciti legami partecipativi non sia condizione né
necessaria né suffi ciente alla qualifi cazione del controllo inteso come
esercizio del governo economico.
Ciò detto, si analizzano a seguire gli aspetti salienti riconnessi al
trattamento delle subsidiary nell’ambito dei bilanci consolidati e se-
parati, rintracciando le sottostanti linee di sviluppo delle regole in-
ternazionali di riferimento susseguitesi nel tempo. Per quel che con-
cerne il bilancio del gruppo (costituito dalla capogruppo e da tutte le
sue controllate), è da constatare come mentre nella disciplina interna
esso rappresenti una sorta di corredo o estensione formale del bilan-
cio d’esercizio della controllante (Tartaglia Polcini 2008), nella pro-
spettiva internazionale sembra assurgere a vero e proprio bilancio di
quest’ultima entità (rappresentativa di una realtà allargata), dacché
maggiormente utile e signifi cativo agli occhi degli stakeholder e per
i loro processi decisionali.
3. Profi li di rappresentazione delle subsidiary
nei bilanci consolidati e separati
Tanto fi ssato, venendo al trattamento contabile delle partecipazioni di
controllo (in subsidiary), ha solo interesse storico la distinzione tra con-
trollate consolidabili e non consolidabili (visto che – come più avanti
chiarito – nel modello internazionale, dal 2005 tale ultima ipotesi non è
più percorribile)5.
Le partecipazioni di controllo (oggi sempre) consolidate, vengono trat-
tate nel bilancio di gruppo – beninteso, ove l’impresa partecipante sia
tenuta a redigerlo – secondo le regole di consolidamento racchiuse ap-
punto nello Ias 27.
In questa sede, va in breve notato che a differenza delle regole naziona-
li6, espresse nel citato D. Lgs. 127/91 e nell’interpretativo e integrativo
Documento n. 17 del Cndc – Cnr (come modifi cato dall’Oic nel settem-
bre 2005 in ragione della riforma del diritto societario del 2003):■ Vengono consolidate le imprese anche esercitanti attività dissimili (nel-
l’ordinamento interno, almeno fi no all’entrata in vigore del D. Lgs. 2 feb-
5 Il Sic-12 “Consolidamento - Società a Destinazione Specifi ca (società veicolo)” integra le regole
dello Ias 27, soffermandosi sul consolidamento delle special purpose entity, costituite per raggiun-
gere un obiettivo limitato e ben defi nito (per esempio, realizzare un contratto di leasing, attività di ri-
cerca e sviluppo o una cartolarizzazione di attività fi nanziarie). Va notato che una SDS deve essere
consolidata quando la sostanza della relazione tra un’impresa e una SDS indica che quest’ultima
è controllata dall’impresa. Si ricorda che l’Organismo internazionale ha sviluppato il progetto Con-
solidation – Including Special Purpose Entities (confl uito nella bozza di principio ED 10).6 Cfr. Prencipe e Tettamanzi (2005).
Interessenze di controllo
126
braio 2007, n. 32, art. 3, esse dovevano essere escluse dal perimetro di
consolidamento in virtù dell’art. 28, comma 1, del decreto 1277).■ I casi di esclusione obbligatoria fanno in un primo momento richia-
mo a un controllo temporaneo o soggetto a restrizioni (così fi no al
31.12.2004). Si precisa che detta previsione rappresenta ipotesi di
esclusione facoltativa nel nostro Paese.■ È ammesso il consolidamento con data differente (purché la diffe-
renza non superi i tre mesi), mentre in Italia - più rigorosamente - ciò
non è consentito.■ Il PN di terzi è indicato distintamente sia dal PN del gruppo sia dalle
passività (dal luglio 2009 le interessenze non di controllo vanno però
esposte come parte, pur separata, dell’equity). In Italia, il PN di terzi
è incluso in una voce del PN.■ Si lascia in un certo senso più spazio alla possibilità di utilizzare cri-
teri di valutazione difformi anche da quelli della capogruppo (salve
poi le necessarie rettifi che di preconsolidamento per la redazione del
bilancio consolidato).
Nel bilancio consolidato, com’è noto, vanno integrati i bilanci delle control-
late “voce per voce” sommando i valori dell’attivo, del passivo, del patri-
monio netto, dei ricavi e dei costi, tra loro e con quelli della capogruppo o
parent (metodo del consolidamento integrale)8. In questo approccio sono
indispensabili operazioni rettifi cative del seguente tenore (par. 22 ss.):■ Il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna
controllata e la corrispondente frazione del patrimonio netto pos-
seduta dalla holding devono essere cancellati, allo scopo di evitare
fenomeni di duplicazione o annacquamento (Azzali 2003)9.■ Occorre individuare la quota di pertinenza di terzi al valore dell’utile
(o perdita) d’esercizio delle controllate consolidate.■ La quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi nelle control-
late va identifi cata separatamente dal patrimonio netto di tali imprese
afferenti al gruppo (si intende sia il valore di quelle interessenze di terzi
alla data dell’acquisto della partecipazione, sia la quota di pertinenza di
terzi delle variazioni nel patrimonio netto dalla data di acquisizione).
7 L’Oic (2005) auspica che vengano escluse le imprese quando esse operino per conto di un’im-
presa, diversa da quelle incluse nel consolidamento, la quale goda della maggior parte dei benefi ci
e sopporti la maggior parte degli oneri o dei rischi che derivano dalla loro attività. Dai casi di esclu-
sione si differenziano i casi di esenzione ai sensi dell’art. 27 del decreto 127 (limiti dimensionali).8 Le imprese a controllo congiunto sono invece oggetto di consolidamento proporzionale o,
in alternativa, sintetico (equity method); ma nel bilancio separato sono iscritte al costo o al fair
value. In merito alla teoria della proprietà sottostante alla tecnica del pro-rata consolidation, v.
Baker et al. (1993, 140-141). Si rinvia inoltre a D’Amico (2007).9 In particolare, p. 103. Cfr. anche Lai (2003, 178) e Zattoni (2000, 124).
Interessenze di controllo
127
■ Saldi, operazioni, ricavi e costi “infragruppo” sono integralmente eli-
minati (par. 24)10.
È appena il caso di osservare che i bilanci consolidati sono preparati
avvalendosi – secondo una previsione formulata forse in modo troppo
elastico – di uniform accounting policies per operazioni e fatti analoghi
come riscontrabili in circostanze similari (Elliot e Elliot 2007). Vista la
complessità del processo di omogeneizzazione dei bilanci, sul piano
pragmatico, si crede assai profi cuo che la capogruppo possa diffonde-
re alle imprese facenti parte del gruppo preziose indicazioni in ordine
ai criteri da seguire (le cui rettifi che, ad evidenza, originano fenomeni di
differimento d’imposta ex Ias 12).
Da quanto sopra, possono emergere delle “differenze da consolida-
mento”, per il cui trattamento – anche alla luce di alcune importanti
novelle pronunciate in tema di avviamento ex Ifrs 3 (Onesti et al. 2006)
– si rinvia al paragrafo successivo.
Si rivisita ora la contabilizzazione delle partecipazioni di controllo rite-
nute ‘non consolidabili’ nell’ambito del bilancio Ias-Ifrs di gruppo (fi no
al 31.12.2004).
Invero, secondo lo Ias 27 previgente, le partecipazioni in controllate esclu-
se dal consolidamento dovevano essere iscritte, nel bilancio del gruppo,
così come indicato dallo Ias 39 quali attività fi nanziarie disponibili per la
vendita (in una sorta di default category). In generale, una partecipazione
in un’impresa, la si sarebbe contabilizzata secondo quanto previsto dallo
Ias 39 dacché avesse cessato di rientrare nella defi nizione di controllata e
non fosse divenuta una associate (Ias 28). Più precisamente, si escludeva
una controllata dal consolidamento – così nella vecchia versione dello
Ias, al par. 16 (Pierce e Brenman 2003) – soltanto quando:
a) Il controllo era da ritenere temporaneo perché la controllata era stata
acquistata e posseduta esclusivamente in vista della sua dismissio-
ne in un prossimo futuro; oppure,
b) Essa operava in presenza di gravi e durature restrizioni che ne pre-
giudicavano signifi cativamente la capacità di trasferire fondi alla
controllante.
10 I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi, sono integralmente
elisi. Così, gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile
di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, sono integralmente eliminati. Ove le perdite
infragruppo però segnalassero una necessaria riduzione di valore, in tal caso la rettifi ca dei
margini negativi infragruppo non sarebbe opportuna. Infi ne, per quanto concerne le differenze
temporanee derivanti dall’eliminazione di utili e perdite originate da operazioni infragruppo,
valga lo Ias 12 (Ias 27, par. 25).
Interessenze di controllo
128
Non va sottaciuto che lo Iasb, già con la revisione del dicembre 2003,
optava nello Ias 27 per l’eliminazione del requisito di cui sub b), eviden-
temente nel convincimento che le dette restrizioni fi nissero con il non
precludere l’effettiva capacità di controllo (invero, lo Iasb all’epoca pre-
vedeva ancora di escludere il consolidamento di entità dove la direzione
aziendale fosse attivamente alla ricerca di un acquirente); con riferimen-
to al requisito di cui sub a), invece, sostituiva l’espressione poco chiara
(quindi suscettibile di evitabili fraintendimenti di sorta) “in un prossimo
futuro” (in the near future) con “entro 12 mesi” (within 12 months)11.
Tra le regole previste nella versione successivamente emendata dal-
l’appendice c dell’Ifrs n. 5 (del marzo 2004), che è la versione vigente
dello Ias 2712, risulta invece prescritto al nuovo paragrafo 12 senza am-
biguità: “Consolidated fi nancial statements shall include all subsidiaries
of the parent”. Lo stesso par. 16 dello Ias 27, dinanzi citato, relativo
all’esclusione del consolidamento, è stato abrogato.
Ne deriva inequivocabilmente che fi nanche l’esclusione di scopo di cui
al revised punto a) – e cioè lo scopo di rivendita – è oramai venuta
meno: dunque, dal 2005, nel bilancio di gruppo Ias-Ifrs vanno consoli-
date tutte le partecipazioni di controllo senza esclusione alcuna (fatta
ovviamente salva l’ipotesi di sopravvenuta perdita di controllo – peraltro
possibile anche a prescindere da mutamenti negli assetti proprietari13
– con naturale fuoriuscita dal perimetro di consolidamento).
Va da sé che qualora una subsidiary fosse classifi cata “as held for sale”
ai sensi dell’Ifrs 5 (ove acquisita con l’intenzione di cederla entro l’anno,
ovvero se ne fosse pianifi cata la vendita e fossero iniziate le attività per
individuare a breve un acquirente), i suoi risultati economici e net as-
set andrebbero senz’altro consolidati, tuttavia, detta subsidiary sarebbe
trattata (anche nel profi lo della disclosure) ai sensi l’Ifrs 5.
È superfl uo dire che tutte le sopracitate problematiche di rappresentazio-
ne concernenti i bilanci consolidati non hanno ragion d’essere laddove
operino, a monte, i casi di esonero previsti (ove esercitati). E, nella pro-
spettiva internazionale, le ipotesi di esenzione del bilancio consolidato per
una controllante sono cristallizzate nel par. 10 dello Ias 27 (una controllante
non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se):
i) La controllante stessa è a sua volta una società interamente control-
lata (dunque una sub-holding), o parzialmente controllata, da un’al-
11 Analogamente, l’Oic propone l’esclusione dal consolidamento di imprese le cui azioni o
quote siano possedute al solo scopo della successiva alienazione “entro dodici mesi dalla
fi ne dell’esercizio; se l’alienazione nel tempo indicato non è avvenuta, l’impresa deve essere
inclusa nel consolidamento”. Oic (2006a, 4).12 Salvo quanto si dirà in tema di Ifrs 1.13 Si pensi al subentro di un organo di controllo esterno di natura pubblica (organo di gover-
no, tribunale, ecc.).
Interessenze di controllo
129
tra entità, e gli azionisti terzi, inclusi i non aventi diritto di voto, sono
stati informati del fatto che la controllante non redige un bilancio
consolidato e non oppongono alcuna obiezione.
ii) Gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale non sono quotati
in un mercato regolamentato (in una borsa valori nazionale o estera
ovvero in un mercato ristretto, compresi i mercati locali o regionali).
iii) La controllante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio
bilancio presso una commissione per la borsa valori o altro organi-
smo di regolamentazione al fi ne di emettere una qualsiasi classe di
strumenti fi nanziari sui mercati regolamentati.
iv) La capogruppo o controllante principale o qualsiasi controllante in-
termedia redige un bilancio consolidato rivolto al pubblico che risulti
conforme (compliant) agli Ias o Ifrs.
Più esattamente, in presenza di tutte e quattro le condizioni assieme,
la capogruppo non è obbligata a redigere il bilancio consolidato. Ciò
implica, a ben vedere, che pure in tale evenienza la capogruppo può
comunque presentare facoltativamente il bilancio consolidato. Se opta
per l’esonero, potrà presentare unicamente il bilancio separato.
Infi ne, allo scopo di dare evidenza contabile del rapporto partecipativo
di controllo nei conti annuali non consolidati della controllante, va te-
nuto presente il cruciale paragrafo 37 dello Ias 27 revised 2003 (come
ora migliorato dallo Ias 27 revised 2008), appunto inerente ai separate
fi nancial statement.
Si badi che il bilancio separato è quello presentato da una controllante
(ma pure da una partecipante in una società collegata o da una parteci-
pante in un’entità a controllo congiunto o joint venture) in cui le parteci-
pazioni vengono contabilizzate con il metodo dell’investimento diretto
piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle
società partecipate14.
La sua funzione precipua è quella di informare in merito ai rendimenti
espressi dai dividendi sulle partecipazioni detenute dalla società che re-
dige il bilancio (giusta Reg. CE 69/2009, è stata recepita la nuova regola
(par. 38A) che prevede la rilevazione di un dividendo della controllata nel
prospetto dell’utile o perdita d’esercizio del bilancio separato una volta
accertato il diritto a percepirlo15).
14 Il bilancio individuale è invece il bilancio di una società che possiede solo partecipazioni in
imprese collegate (e quindi non redige il bilancio consolidato) e che, inoltre, non ha una con-
trollante (di primo o successivo livello) che pubblica un bilancio consolidato.15 Ma derivando da utili conseguiti ante combinazione esso andrebbe scomputato dall’in-
teressenza. È stato altresì cancellato, nelle defi nizioni dello Ias 27, il parallelo riferimento al
metodo del costo.
Interessenze di controllo
130
Ebbene, le partecipazioni nelle società controllate trovano iscrizione nel
bilancio separato della partecipante al costo oppure secondo i dettàmi
dello Ias 39 “Strumenti fi nanziari: Rilevazione e valutazione” (ma di ciò si
dirà meglio a seguire).
È ovvio che qui non si procede ad alcuna operazione di preconsolida-
mento e di consolidamento, bensì all’opportuna valutazione della voce
accesa alle partecipazioni in oggetto come allocate nel prospetto del-
la situazione patrimoniale-fi nanziaria separata (i cui rifl essi sul risultato
d’esercizio sono riportati nel prospetto di conto economico complessi-
vo, c.d. comprehensive income statement).
Nel passare al piano economico-valutativo (con il paragrafo seguente
che si sofferma principalmente sulle nuove problematiche di stima che
interessano le partecipazioni di controllo ai fi ni dei bilanci Ias/Ifrs), si
crede qui doveroso un rinvio, in tema di modalità di rappresentazione
dei bilanci, al novellato Ias 1 (v. Reg. (CE) n. 1126/2008, come rettifi cato
con Reg. (CE) n. 1274/2008, n. 53/2009 e n. 70/2009).
4. Problematiche inerenti alla valutazione
delle partecipazioni di controllo. Nuove prospettive.
A partire dal 2005, lo Iasb ha implementato un progetto di riscrittura
dello Ias 27 (e del connesso Sic 12), affrontando diverse questioni di
grande interesse.
Tale progetto, in particolare, oltre a far luce sulla defi nizione di control-
lo, da verifi care nella “sostanza” e “caso per caso” (si pensi ad es. al
controllo via contract senza la necessità di detenere un livello minimo di
proprietà, o all’infl uenza dei potential voting agganciati al possesso di
opzioni o titoli convertibili), ha inteso:■ Armonizzare il più possibile i criteri valutativi internazionali di bilancio
a quelli statunitensi (UsGaap/Sfas) in relazione alle aggregazioni/ag-
gruppamenti aziendali.■ Innestare nel bilancio consolidato le nuove norme in tema di busi-
ness combination, come ad es. quelle riguardanti la contabilizzazio-
ne dell’avviamento di gruppo (goodwill) e dei minority interest (‘ribat-
tezzati’ più effi cacemente non-controlling interest).
In proposito, i più recenti cambiamenti dello Ias 27 vanno letti in com-
binazione proprio con le novità avanzate riguardo al trattamento delle
aggregazioni aziendali mediante il nuovo Ifrs n. 3 (versione del gennaio
2008, effi cacia luglio 2009): è qui palese il richiamo alla cosiddetta “fase
II” del progetto incentrato sulle business combination peraltro svolto al-
l’unisono proprio da Iasb (standard setter internazionale) e Fasb (stand-
ard setter statunitense) assieme (Watrin et al. 2006).
Interessenze di controllo
131
In particolare, rebus sic stantibus, viene ammessa la possibilità di emersio-
ne nel bilancio di gruppo a far data dal luglio 2009 del c.d. full goodwill in al-
ternativa all’attuale confi gurazione nota in letteratura (Henning et al. 2000)
e nella prassi aziendale con la vecchia etichetta di purchased goodwill.
Più in generale, nel modello internazionale di bilancio il purchase method
cede esplicitamente il passo all’acquisition method (sua versione voluta),
il quale ora si snoda nelle seguenti fasi: a) identifi cazione dell’acquirente;
b) determinazione della data di acquisizione (in cui l’acquirente ottiene
il controllo dell’entità acquisita); c) riconoscimento e misurazione delle
attività identifi cabili, delle passività assunte e di ogni NCI (non-controlling
interest); d) riconoscimento e misurazione dell’avviamento o del guada-
gno per buon affare (quest’ultimo da imputare a conto economico dopo
necessario re-measurement tanto del costo dell’aggregazione quanto
del valore degli elementi patrimoniali attivi e passivi consolidati).
Da ciò, è di tutta evidenza come giovi sia sul piano cognitivo che su
quello pragmatico-operativo esaminare accuratamente e in ottica evo-
lutiva le varie problematiche - ricomponendole a sistema - afferenti alla
valutazione delle partecipazioni in società controllate, oggetto d’aggre-
gazione, alla luce dei mutevoli e in certo modo fl uidi standard internazio-
nali, soprattutto in considerazione delle revisioni e degli emendamenti
via via apportati, e che tuttora continuano a essere presentati.
In special modo, è possibile – come visto – individuare una prima re-
cente transizione dalla versione dello Ias 27 in vigore fi no al 31.12.2004,
a quella revised dec. 2003 effi cace dal 2005 (ancora vigente ma con
parziali modifi che ulteriormente intervenute), passando per gli amend-
ment introdotti con l’Ifrs n. 5 e, infi ne, approdando al perfezionamento
della phase II delle business combination avvenuta nel gennaio 2008 ed
effi cace dal luglio 2009.
È da dire che in relazione alle partecipazioni non consolidabili iscritte
anteriormente al 2005, se nel bilancio separato valeva alternativamen-
te il criterio del costo, il metodo del patrimonio netto, o il criterio del
fair value, nel bilancio consolidato occorreva adottare il solo criterio del
“valore equo”. Tuttavia, come anticipato, con l’applicazione delle regole
veicolate mediante l’Ifrs n. 5 non ha più senso oggi distinguere con-
trollate consolidabili da controllate non consolidabili (Nobes e Parker
2008), secondo un’impostazione che può ritenersi condivisibile fi ntan-
toché siano fornite adeguate informazioni con le note al bilancio, pena
la non realizzazione della true and fair view.
Venendo ora agli effetti economico-fi nanziari delle procedure di conso-
lidamento da seguire per la corretta presentazione del bilancio di grup-
Interessenze di controllo
132
po, si ritiene utile mettere in evidenza alcune divergenze fondamentali
rispetto alla disciplina interna per quel che concerne la valutazione del
goodwill; ci si riferisce al:■ Riconoscimento iniziale dell’avviamento positivo scaturibile dalla
differenza da consolidamento: mentre le regole interne ammettono
solo l’avviamento derivativo attinente alle posizioni di controllo ac-
quisite, le regole internazionali accordano – come anticipato – la pos-
sibilità di iscrivere, piuttosto che il purchased goodwill, il full goodwill
comprensivo anche dell’avviamento spettante alle interessenze non
di controllo detenute da terzi (in pratica: minoranze azionarie posse-
dute da terze economie esposte in aderenza alla teoria detta entity
theory – invero dalle antiche radici (Moonitz 1942; Hendriksen 1970;
Kam 1990) – la quale vede il gruppo come insieme di risorse unita-
riamente e fi nalisticamente impiegate (Zambon 1996)).■ Trattamento successivo del goodwill: mentre le regole domestiche
lo ammortizzano (art. 2426 c.c., punti 6, 1 e 3), l’Ifrs n. 3 e lo Ias 36
vietano apertamente la tecnica dell’ammortamento in favore del test
di impairment16 da condurre a livello di unità generatrice di cassa
(Epstein e Jermakowicz 2008 413 ss.).■ Riconoscimento delle contingent liability, o passività potenziali, come
richiesto dall’Ifrs n. 3 (se ne deduce che ciò faccia aumentare – a
parità di costo d’aggregazione – il valore residuale d’avviamento).■ Obbligo di separata individuazione di intangible asset diversi dall’avvia-
mento ((Lev 2001; Bini 2008a), il che questa volta farà diminuire – sem-
pre a parità di costo d’aggregazione – il residuo valore d’avviamento17).■ Riconoscimento e trattamento contabile della differenza negativa
imputabile ad avviamento negativo: mentre le regole interne ne pre-
vedono, in ultima istanza, l’allocazione in un fondo rischi ed oneri o
in una riserva del netto, le regole internazionali lo considerano – qua-
lora resista dopo adeguate verifi che estimative – quale componente
positivo del reddito d’esercizio girandolo immediatamente a conto
economico (gain from a bargain purchase)18.
Altra discordanza di rilievo si ha nella valutazione delle interessenze di
terzi al fair value (piuttosto che a book value). A onor del vero, vista la
nuova opzione d’iscrizione del full goodwill, le interessenze di minoran-
za (rectius, non di controllo) fair valued potrebbero de facto inglobare
d’insieme pure la quota parte di avviamento teoricamente spettante alle
16 Si rinvia al recente contributo di Romano (2007).17 Esistono approcci diretti e indiretti di determinazione del goodwill. Peraltro, sotto talune
condivisibili condizioni valutative, la tecnica di stima autonoma e quella residuale possono
convergere (Haaker 2008; Taliento 2006).18 Cfr. sull’argomento Gelmini (2007), Romano e Taliento (2006).
Interessenze di controllo
133
stesse, con tutte le diffi coltà e criticità sul piano conoscitivo, metrico e
del controllo agevolmente intuibili, dacché per esse non si è sostenuto
un costo di acquisizione (teoricamente valutato as a whole) esplicito
(Della Bella 2005; Mechelli 2006; Taliento 2007); senza contare i rischi di
una possibile inadeguata imputazione in capo alle quote di minoranza
di eventuali premi di controllo o di maggioranza.
Ancora sul piano valutativo sono stati apportati nel gennaio 2008 - que-
sta volta direttamente allo Ias 27 (improvement) - emendamenti di so-
stanza in ordine a: ■ I cambiamenti nelle proporzioni fra interessenze di controllo e non
di controllo: ogni successivo acquisto di quote addizionali non di
controllo (step-up) è da contabilizzare come equity transaction, sen-
za il bisogno di rimisurare – conformemente al nuovo acquisition
method of accounting – il fair value degli elementi patrimoniali attivi
e passivi sottostanti interessati, né di riconoscere conseguenti oneri
o proventi, o ricalcolare il goodwill; in quest’ottica, la rilevazione di
ulteriori quote marginali della subsidiary ad opera della controllante
implica, come se ne desume, la contabilizzazione di un acquisto (o
di una vendita per possibili rettifi che in minus, fi ntantoché lo step-
down non signifi chi loss of control quindi estromissione dal perime-
tro di consolidamento) di azioni proprie (treasury stock).■ L’attribuzione delle perdite (loss) afferenti ai non-controlling inter-
est: se nell’attuale versione dello Ias 27 le perdite che eccedono
le interessenze partecipative non di controllo vanno dedotte dalle
interessenze di controllo, e ogni utile prodotto dalle prime succes-
sivamente viene imputato alle seconde fi nché le perdite non siano
assorbite, la versione emendata richiede che ogni perdita relativa
alle interessenze non di controllo sia allocata esclusivamente sulle
stesse (quantunque ciò possa pure comportare defi cit per esse).■ La perdita del controllo di una subsidiary (conservando comunque
una quota partecipativa minoritaria): sul piano contabile, la relazione
parent-subsidiary cede il passo alla relazione investor-investee; più
in dettaglio, questa nuova relationship deve essere riconosciuta e
misurata al fair value alla data in cui è perso il controllo della parte-
cipata. Soprattutto, un’innovazione di spicco risiede nella derivante
rilevazione di una perdita o di un utile per l’adeguamento al fair value
del valore contabile risultante della partecipazione.
Passando ai profi li valutativi che riguardano i bilanci separati, le parte-
cipazioni nelle società controllate trovano iscrizione nei conti della par-
tecipante – si è accennato – al costo oppure secondo le regole dello Ias
39 “Strumenti fi nanziari: Rilevazione e valutazione”, e cioè al fair value
Interessenze di controllo
134
(se attendibile). Tale regola, si sottolinea, riguarda non solo le controllate
(subsidiary), ma anche le collegate (associate) e le joint venture.
Nei suddetti casi colpisce soprattutto l’introdotto divieto – dal 2005 – di
utilizzo del metodo del patrimonio netto (equity method), peraltro previsto
nell’attuale punto 4 dell’art. 2426 c.c. (e sostanzialmente confermato nelle
ipotesi di attuazione delle direttive comunitarie n. 2001/65 e n. 2003/51 sti-
late dall’Oic19). In proposito, giova rammentare che lo Ias 27, nella versione
in vigore fi no al 31.12.2004, ammetteva che le partecipate potessero esse-
re contabilizzate con il metodo del patrimonio netto prescritto nello Ias 28,
“Contabilizzazione delle partecipazioni collegate”. L’Ifrs n. 5, in merito al-
l’eliminazione dell’equity method (che in effetti altro non è che una tecnica
di consolidamento sintetico (Alfredson et al. 2005), la quale mal si concilia
con i fi ni di un bilancio separato), ha corretto il tiro del citato par. 37, poi
migliorato nel 2008, prevedendo dunque che nel redigere un bilancio sepa-
rato l’entità controllante possa contabilizzare le partecipazioni di controllo:
a) Al costo, o
b) In conformità allo Ias 39.
Si badi che l’entità deve applicare lo stesso criterio per ciascuna categoria
di partecipazioni (incluse pure quelle in associate e joint venture). Nel caso
in cui le partecipazioni fossero contabilizzate in base allo Ias 39 (piuttosto
che al costo), tali investimenti continuerebbero a essere misurati applican-
do il citato standard – il che implica una valutazione economica di quegli
impieghi – anche ove fossero classifi cati “as held for sale” in accordo con
l’Ifrs n. 5 (in pratica, la valutazione degli investimenti contabilizzati confor-
memente allo Ias 39 non potrà essere modifi cata in tali circostanze). In
proposito, si segnala che, in virtù dello Ias 39, le partecipazioni in subsidi-
ary potrebbero essere trattate come attività fi nanziarie del tipo FVTPL (cioè
classifi cate al fair value through profi t and loss, quindi con effetto reddi-
tuale)20 o come attività disponibili alla vendita (questa volta imputando le
variazioni di fair value a patrimonio netto, non nel conto economico sepa-
rato – ma con successivo rigiro nella nuova sezione adibita ai componenti
di risultato non redditualizzati –, fi nché i titoli non siano dismessi).
Gli investimenti espressi al costo (ovvero iscritti inizialmente al fair value
del corrispettivo dato per acquisire i titoli de quibus), invece, saranno
contabilizzati conformemente all’Ifrs 5 allorché le partecipazioni siano
classifi cate come possedute per la vendita (o siano incluse in un grup-
po in dismissione classifi cato come posseduto per la vendita).
19 È previsto nell’ipotesi di nuovo articolato Oic che: “5) le partecipazioni in società controllate […],
possono essere iscritte […], secondo il metodo del patrimonio netto […].”. Oic (2006b, 12).20 L’Oic puntualizza, in generale, che la valutazione al FVTPL (Fair Value rilevato a conto eco-
nomico) è applicabile alle partecipazioni solo se le relative azioni sono quotate in un “mercato
attivo” o il relativo fair value è determinabile attendibilmente. Oic (2005, 82; 2008, 101 ss.).
Interessenze di controllo
135
Pertanto – nell’evenienza in cui il valore della partecipazione sia recupe-
rabile principalmente attraverso una transazione economica anziché con
il suo uso continuativo (Ifrs 5, par. 6), trattandosi di non-current asset
disponibile ad una vendita immediata ed assai probabile –, l’investimento
de quo andrà contabilizzato al minore tra il valore contabile e il fair value
al netto dei costi di vendita (Ifrs 5, par. 15). Va da sé che ogni impairment
loss o svalutazione (write-down) della partecipata in questo senso effet-
tuato andrà a segnalare un componente negativo del reddito d’esercizio
da iscrivere nel conto economico separato della partecipante (tenendo
presente che poi son sì consentite riprese di valore ma non oltre i cumu-
lativi impairment loss operati ai sensi dell’Ifrs n. 5 o dello Ias n. 36).
5. Osservazioni fi nali
Da quanto riportato nei paragrafi precedenti, oltre a vari punti di differenzia-
zione rispetto all’attuale trattamento contabile italiano (peraltro destinati ad
essere presto assorbiti perlomeno parzialmente mediante attuazione – rec-
tius: recepimento – del processo di modernizzazione a valere sulle direttive
comunitarie, settima e quarta, in materia di bilanci societari), si evincono age-
volmente importanti elementi di novità nel trattamento contabile internazio-
nale delle subsidiary entity, di seguito riassunto in breve forma tabellare.
Rilevazione delle partecipazioni in subsidiary entity
• nel bilancio consolidato • nel bilancio separato
Regole di consolidamento integrale:
- Aggregazione dei valori
- Eliminazione delle partecipazioni
interessate
- Elisione delle partite infragruppo
reciproche (crediti/debiti, ricavi/costi
speculari)
- Rettifi ca redditi infragruppo (non
realizzati ma effetto di politiche di
gruppo, con differimento d’imposta;
salvo che si tratti di perdita espressiva
di un’effettiva riduzione di valore).
n.b. Sono regole pressoché analo-
ghe a quelle previste nel Principio
contabile nazionale n. 17, salvo
alcune fattispecie come ad es.
l’allocazione e il trattamento delle
differenze da consolidamento o
l’esposizione delle interessenze,
data l’opzione del full goodwill.
Costo o ex Ias 39
(valore equo o fair value).
L’Ifrs 1, come emendato nel maggio
2008 (effi cacia gennaio 2009), prevede
la facoltà di nuova iscrizione al deemed
cost; v. Reg. CE n. 69/2009.
n.b. Se una subsidiary è classifi cata
“as held for sale”, la sua rimisurazio-
ne – solo ove fosse valutata al costo
e non invece ex Ias 39 – avviene ai
sensi dell’Ifrs 5 (detta controllata è
comunque consolidata); v. Reg. CE
n. 70/2009.
Interessenze di controllo
136
Giova rimarcare che, a monte, è ormai da tempo eliminata dallo Ias 27
ogni causa di esclusione di una partecipazione di controllo dal peri-
metro di consolidamento (i cui confi ni risultano perciò allargati). Peral-
tro, l’applicazione del nuovo Ifrs n. 8 “Settori operativi” sembra possa
riuscire mediante il c.d. full management approach (Angiola 2008) ad
assicurare le informazioni necessarie ad un adeguato reporting esterno
delle differenti attività svolte dalle imprese incluse in gruppi diversifi cati.
Tuttavia, benché non sia prevista neppure l’esclusione per irrilevanza ai
fi ni della rappresentazione veritiera e corretta (invece esplicita nell’art.
28 del decreto 127, sub a)), si potrebbe valutare se forse tale possibilità
non sia implicita nel principio di materiality riferito nel Framework (inve-
ro, non omologato neppure con il Reg. CE 1126/2008 ss.).
Un criterio non chiarito dal principio internazionale – nell’ambito delle
regole sulle procedure di consolidamento – si rinviene poi nel possibile,
o auspicabile, diverso trattamento da riservare ai redditi infragruppo, a
seconda che siano maturati dalla capogruppo oppure dalle subsidiary.
Nel silenzio dello Ias, si può pensare che nel caso in cui quei redditi af-
feriscano alla controllante essi debbano comportare rettifi che soltanto
a valere sul patrimonio netto e sull’utile di pertinenza della capogruppo;
mentre nell’ipotesi in cui si rapportino alle subsidiary, siano da rettifi care
anche le interessenze detenute dai terzi.
Nella contabilizzazione delle partecipazioni di controllo, poi, le interfe-
renze con l’Ifrs 3 appaiono cosa inevitabile se solo si considera che il
fenomeno del gruppo è essenzialmente un fenomeno aggregativo (fatte
salve le costituzioni per enucleazione, dove l’aggregazione è puramente
formale). Lo standard novellato sulle business combination, notoriamen-
te, non disciplina specifi camente le operazioni under common control
(cioè di mera natura riorganizzativa o, per così dire, d’interna gestione);
nondimeno, queste ultime operazioni non rilevano ai fi ni del bilancio di
gruppo essendo elise nella fase del consolidamento. Ed è da dire che è
ora regolamentata un’ipotesi in più nello Ias 27: quella di una capogruppo
che riorganizzi la struttura del gruppo mediante l’istituzione di una nuova
entità quale sua controllante, con scambio di strumenti rappresentativi
del capitale. Nella fattispecie, la nuova controllante dovrà contabilizzare
nel suo bilancio separato la partecipazione nella capogruppo originaria
in conformità al nuovo paragrafo 38(a); più esattamente, la nuova con-
trollante valuterà il costo in base al valore contabile della propria quota
di elementi di patrimonio netto come riportati nel bilancio separato della
capogruppo originaria alla data della riorganizzazione. Si reputa però che
tale ipotesi – assimilabile in certo modo a un pooling – probabilmente non
riscontrerà una casistica reale molto vasta.
Interessenze di controllo
137
Ancora, in relazione alla phase II sulle combinazioni interaziendali (re-
stando al tema delle citate reciprocità tra standard diversi), non è da
sottacere che le riforme da ultimo innestate nel corpo dello Ias 27 sono
suscettibili di infl uenzare materialmente gli amministratori della holding
nella scelta opzionale in ordine al full goodwill method (che si pone qua-
le sorta di estrinsecazione d’un approccio contabile unitario o unifi cante
“di tipo entity”, per così dire, multi-shareholder).
Infatti, a ben vedere, da un lato l’iscrizione del full goodwill ex nuovo
Ifrs 3 avrebbe l’effetto di proteggere l’equity del gruppo, dal momento
che l’acquisto di interessenze di minoranza addizionali volte a rafforzare
una situazione di controllo già esistente andrebbe a signifi care acquisto
di azioni proprie. Proprio grazie al full goodwill method, peraltro, non si
registrerebbe il gap tra il costo della quota marginale acquisita e il carry-
ing amount delle interessenze terze espresse semplicemente a fair value
(come invece previsto nel vigente Ias 27). Dall’altro lato, non va trascurato
che il full goodwill – ove adottato con opzione esplicita – soffrirebbe del
fi siologico rischio di incorrere in potenziali considerevoli impairment loss
anche a cagione del deterioramento del valore (per giunta di non sempli-
ce determinazione) afferente agli interessi di terze economie (dunque in
capo al goodwill relativo alle posizioni non di controllo)21.
Circa le problematiche scaturenti dalla transizione ai principi interna-
zionali in tema di partecipazioni, occorre tenere presente invece che
nel maggio 2008 è stato emendato l’Ifrs n. 1 “First-time Adoption of
IFRSs”22 per la parte che concerne la valutazione del costo di una con-
trollata nel bilancio separato della parent. In particolare, è consentito al
neo-utilizzatore (e cioè all’entità che presenta il primo bilancio redatto
in conformità agli Ifrs) di adottare quale sostituto del costo (c.d. deemed
cost) o il fair value (determinato in conformità allo Ias 39 alla data della
transizione) o il valore contabile risultante in base alla legislazione lo-
cale/nazionale fi n là rispettata, al fi ne di misurare il valore iniziale del-
l’investimento in subsidiary da esporre nel nuovo bilancio separato (in
alternativa al costo ex Ias 27 se di non semplice determinazione).
In conclusione, tutte le regole dianzi sintetizzate vogliono trovare ricom-
posizione in seno al più ampio processo di modernisation dei principi
contabili internazionali, coniugando in modo il più possibile razionale
impostazioni già consolidate (ad es.: criterio del costo) con logiche in-
novative (ad es.: fair value o full goodwill). La stessa bozza del nuovo
standard sui bilanci di gruppo appena licenziata – Exposure Draft ED
10, tuttora in discussione – si prefi gge di fare maggiore chiarezza sulle
21 Cfr. Bini (2008b, 32).22 Si osservi che nel novembre 2008 lo Iasb ha emanato una nuovissima versione dell’Ifrs 1,
con improved structure, ma in pratica scevra di modifi che tecniche.
Interessenze di controllo
138
molteplici regole concernenti i consolidated fi nancial statement, divin-
colandole da quelle relative ai bilanci separati (che sole rimarrebbero, in
futuro, nello Ias 27).
Non diversamente, da alcuni anni si può assistere ad un percorso di
ammodernamento anche per quanto concerne le direttive europee in
materia di bilanci societari, con ovvio riverbero nella prospettiva degli
ordinamenti contabili dei Paesi membri. Nei prossimi mesi (com’è noto),
tra i compiti più caldi inseriti nell’agenda del governo italiano vi è pro-
prio quello della statuizione di nuove norme civilistiche delegate tese ad
accorciare le distanze (gap) – talvolta ancora piuttosto ampie per quelle
imprese di dimensioni più modeste (pmi) non obbligate a redigere i bi-
lanci Ias-Ifrs compliant – con gli standard internazionali (nell’attesa degli
Ifrs ‘light’ per le small and medium-sized entity).
Si pensi ad esempio, tra le altre, alla proposta dell’Oic (2008a) di inse-
rire un comma ulteriore all’art. 26 del D.Lgs. n. 127/91, nell’obiettivo
di affrontare il problema del trattamento, in sede di consolidamento,
delle c.d. società veicolo (peraltro, è bene trarre insegnamento – pur
non intendendo entrare troppo nel merito eziologico di talune recenti
grosse crisi aziendali – che una delle più credibili cause dell’improv-
viso crack Enron stava proprio nell’esclusione dal consolidamento
di tali speciali società; il colosso infatti perfezionava transazioni in
perdita i cui risultati venivano esclusi dal bilancio giacché deviati
a svariati veicoli di comodo). Ciò può comportare verosimilmente
una migliore approssimazione tra il perimetro di consolidamento e
il gruppo effettivo (ovverosia le coordinazioni economiche che ef-
fettivamente lo compongono), in ossequio al principio di prevalenza
degli aspetti economico-sostanziali su quelli giuridico-formali e al
principio di signifi catività (anche con l’effetto di ridurre ai minimi ter-
mini eventuali politiche di bilancio o scelte discrezionali dei redattori
e arricchire l’informativa della nota integrativa).
Le problematiche segnalate, in defi nitiva, appartengono specialmente
alla sfera economico-valutativa di analisi; e in ordine ai criteri di volta
in volta introdotti o emendati, non si può qui non rilevare che se da un
lato essi possono essere considerati aderenti a quelle teorie contabili
che nelle loro evoluzioni meglio interpretano la realtà aziendale e i mer-
cati mondiali, dall’altro comportano costi amministrativi addizionali per
le imprese più o meno elevati (per non dire delle presumibili diffi coltà
sul piano dell’aggiornamento e della capacità tecnica – nel senso della
comparazione temporale delle informazioni – per gli user dei bilanci).
Interessenze di controllo
139
I criteri applicativi di valutazione richiamati, nondimeno, devono essere
oggi governati in modo meditato e conveniente anche alla luce del-
le vieppiù minacciose nubi che incombono dietro alle turbolenze dei
mercati fi nanziari mondiali23; da ciò la necessità – perlomeno in periodi
eccezionali come quello presente, manifestamente dominato da incer-
tezza – di riconsiderare o ripensare il paradigma del fair value (Coronella
2008)24 viste le sue potenzialmente pericolose modalità mark to market,
a benefi cio sia degli approcci mark to model (stima del valore econo-
mico dei pacchetti partecipativi, piuttosto che del valore di mercato ri-
fl esso da depresse o ipervolatili quotazioni di borsa; sulla scia dei nuovi
intenti del Fasb (2008)), sia del meno aleatorio, più rassicurante e perciò
stabilizzante cost model.
23 Si rinvia al documento dell’Oic, “Il fair value e la crisi dei mercati fi nanziari”, emanato nel-
l’ottobre 2008.24 A onor del vero, a quest’ultimo riguardo, l’Organismo internazionale ha adottato – sul
fi nire del 2008 – un provvedimento eccezionale (emendamento allo Ias 39 immediatamente
omologato con Reg. CE 1004/2008) che consente in rare circostanze (come ad esempio in
corso di una crisi fi nanziaria su larga scala) di riclassifi care i titoli detenuti per la negoziazione
(trading o vendita) valutati al fair value con rilevazione di utili e perdite a conto economico (Fair
Value through Profi t and Loss) alla (più rassicurante) categoria dei fi nanziamenti e dei crediti
(LR, Loans and Receivables), invece valutati al costo ammortizzato.
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Premessa
I lavori presentati per la pubblicazione potranno evidenziare sia i risultati raggiunti attraverso ricerche empiriche, sia le conclusioni derivanti da ricerche condotte con taglio prevalente-mente deduttivo sulle tematiche che costituiscono l’oggetto specifi co della rivista; in en-trambi i casi, devono essere chiaramente esplicitati gli elementi di novità o di avanzamento delle conoscenze cui il lavoro consente di pervenire.Ogni articolo sarà sottoposto ad un doppio referaggio - che rimarrà anonimo negli archivi di IFAF - da parte di studiosi accademici impegnati nello stesso campo di studio del lavoro presentato e nominati dal Comitato Scientifi co della rivista. Saranno pubblicati solo gli articoli che avranno i requisiti richiesti dalla linea editoriale scien-tifi ca della rivista.
Caratteristiche degli articoli
Gli articoli devono essere presentati in formato word in lingua italiana o inglese.Ogni articolo dovrà avere un titolo e un sommario di tre righe in italiano.I paragrafi dell’articolo dovranno essere indicati con titoli specifi ci, possibilmente numerati ed evidenziati in grassetto.La lunghezza massima degli articoli dovrà essere di 20 cartelle; ogni cartella dovrà essere di 30 righe da 60 battute, corpo 11, preferibilmente in carattere arial.Il fi le dovrà essere nominato con nome dell’autore/i, data e nome della rivista. Esempio: nome autore/i. nome della rivista.10.03.2008.Si consiglia l’utilizzo dello schema di struttura dell’articolo che preveda i seguenti punti:■ Inquadramento del tema, obiettivo del contributo■ Rassegna studi precedenti sul tema■ Defi nizione ipotesi di ricerca ■ Metodologia e descrizione eventuale base empirica utilizzata■ Risultati ottenuti■ Conclusioni, implicazioni teoriche/pratiche, limitazioni ricercaGli articoli presentati dovranno essere completi di un elenco bibliografi co delle opere citate nel lavoro.
Tabelle, grafi ci e formule
Le tabelle e i grafi ci dovranno essere elaborati in fi le specifi ci, in formato excel, e dovranno essere numerati e titolati. All’interno del corpo dell’articolo andrà indicata, la collocazione della tabella o grafi co, con riferimento al numero e al titolo. Oltre al titolo dovrà essere indicata l’eventuale fonte. Il fi le dovrà essere nominato con nome dell’autore/i, data e nome della rivista. Esempio: tabella.nome autore/i. nome della rivista.10.03.2008.Le formule invece andranno lasciate all’interno del corpo dell’articolo.
Istruzioni per gli autori
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Note e riferimenti bibliografi ci
Le note vanno inserite direttamente all’interno del testo.I riferimenti bibliografi ci devono essere lasciati all’interno del testo inserendo nome dell’au-tore, data della pubblicazione e indicazione delle pagine a cui si fa riferimento, come chiave per l’identifi cazione del riferimento bibliografi co completo. Es. Rubini (1953) oppure (Rubini 1953) oppure (Rubini 1953, 68-91). Nel caso di più di due autori, dopo il secondo si può usare l’abbreviazione et al., tutti gli altri autori vanno però citati nei riferimenti bibliografi ci alla fi ne del testo. Quando più opere dello stesso autore sono state pubblicate nello stesso anno, l’anno va contrassegnato dalle indicazioni a, b, c. Es. Cangi (1974a); Cangi (1974b). Questa convenzione dovrà essere seguita anche nel caso di riferimenti bibliografi ci in nota.
Bibliografi a
La bibliografi a - in ordine alfabetico per autore ed in ordine cronologico per le opere citate - dovrà essere inserita dopo il testo e le note, e dovrà uniformarsi ai criteri seguenti:a) Per i volumi: cognome e iniziale/i del nome dell’autore (o nome dell’ente); anno di pubbli-
cazione, titolo in grassetto, luogo di edizione, editore. Per esempio: Bandettini A. (2005), Il bilancio di esercizio, Padova, CEDAM.
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Maria Concetta Mattei, giornalista RAI e conduttrice Tg2 fotografata da Cristina Ghergo©