Figli Competenza Trib Ord_trib Minori

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  • 8/15/2019 Figli Competenza Trib Ord_trib Minori

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    Figli: ripartizione di competenza fra Tribunale per i Minorennie Tribunale OrdinarioArticolo 25.03.2013 (Angelo Argee!

    Sommario: 1. Sistema di ripartizione della competenza - 2. L’incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni - 3. Il

    tribunale della famiglia

    1. "itema di ripartizione della competenza

    Il sistema dualistico di ripartizione della competenza tra Tribunale specializzato e Tribunale ordinario seppure abbiasuperato il !aglio di costituzionalit"#1$ de!e essere riletto alla luce della l. #$%2&&'. (ran parte della dottrina e dellagiurisprudenza infattisi sono mosse !erso una lettura unificatrice della competenza. In particolare secondo unacorrente progressista considerando tacitamente abrogato per incompatibilit" con la riforma l’art. 31) bis c.c. tutti iprocedimenti relati!i ai figli naturali !errebbero trasferiti al giudice ordinario#2$. Secondo altri ferma la competenzasull’affidamento al giudice specializzato a *uesto !errebbe anc+e estesa la competenza sui profili economici. Si tratta didue soluzioni estreme tra le *uali si inseriscono posizioni intermedie moderate ancor prima della riforma operata dallalegge 21,%2&12 entrata in !igore l’1 gennaio 2&13. Sicuramente se si ritenesse c+e il genitore debba ri!olgersi alTribunale per i Minorenni per ci c+e riguarda l’affidamento e al giudice ordinario per l’assegno pere*uati!o si

    incorrerebbe in una ingiustificata mancanza di coordinamento del sistema. La assazione inter!enuta a seguito diregolamento necessario di competenza con ordinanza n. /3'2 del 3 aprile 2&&) +a specificato c+e l’art. $ comma 2della l. #$%2&&' estendendo l’ambito applicati!o della disciplina e0 artt. 1## e ss. c.c. non +a inciso sui presuppostiprocessuali tra i *uali la competenza. La no!ella del 2&&' in!ece +a esclusi!amente il significato di estendereall’e!idente fine di assicurare alla filiazione naturale forme di tutela identic+e a *uelle riconosciute alla filiazionelegittima#3$ i nuo!i principi e criteri sulla potest" genitoriale e sull’ affidamento anc+e ai figli di genitori non coniugati. Lal.#$ non +a inteso creare un modello processuale unitario ma +a comun*ue preser!ato l’assetto preesistente: il giudiceordinario c+iamato a disciplinare la crisi della coppia unita in matrimonio con la separazione e nella stessa sederegolare i rapporti genitori-figli4 il giudice specializzato c+iamato a tutelare il figlio nel caso di interruzione dellacon!i!enza more uxorio *uando si presenti una specifica necessit" anc+e decidendo sulle domande di naturaeconomica se contestuali. 5uesta c+ia!e di lettura permetterebbe rispettando il principio di concentrazione delle tuteleuna ragione!ole durata del processo e0 art. 111 ost. seppure il concetto di inscindibilit" delle domande non sia sce!rodi critic+e#%$.

    La orte di assazione fondando l’estensione della competenza del giudice minorile in c+ia!e ermeneutica !iolerebbecomun*ue il principio c+e sottopone le norme sulla competenza a stretta riser!a di legge.

     6nc+e la giurisprudenza si mostrata critica solle!ando *uestioni di costituzionalit" dell’art. $ comma 2 l. #$%2&&' inrelazione all’interpretazione fatta dalla Suprema orte con ordinanza /3'2 in particolare per !iolazione degli artt. 3 2$111 ost. 7ette problematicit" *uando a!anzate non sono state compiutamente affrontate dalla orte perc+8 sempreritenute inammissibili per ragioni formali#5$. La dottrina in!ece in riferimento alla disputa circa l’effetti!a idoneit" del ritocamerale ad affrontare la tutela dei diritti in materia contenziosa sottolinea il suo carattere neutro plasmabile fino adadattarsi al rispetto delle garanzie costituzionali#&$.

    La possibilit" per il Tribunale per i Minorenni di decidere sulle *uestioni economic+e solo contestualmente alle *uestioniriguardanti l’affidamento fondata sul suo carattere di giudice specializzato con funzioni di indagine psico-fisica sulminore e ci implica la competenza del giudice ordinario per la modifica o re!oca dei pro!!edimenti economici gi"adottati dal giudice minorile#'$. Tale posizione !iene c+iaramente confermata dalla assazione#$.

    La vexata questio ancora oggi accesa circa la ripartizione di competenze tra giudice specializzato e giudice ordinario da imputarsi alla gra!e lacuna normati!a del sistema ancora non del tutto colmata e affidata in parte all’atti!it"ermeneutica degli operatori#)$. L’indirizzo interpretati!o oggi pre!alente potr" dirsi uniforme solo se confermato neltempo e se sar" portata a compimento la normati!a introdotta con la l. 21, del 2&12 attesa la delega al (o!erno c+e !i contenuta.

    2. *+incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni

    9ell’ambito della interpretazione dottrinale e giurisprudenziale pi diffusa appare pacifico c+e ad adottare ipro!!edimenti di tutela dei figli sia il Tribunale specializzato in casi di coppie non coniugate o!!ero coniugate *uandonon penda la separazione ed il Tribunale ordinario ;gi" competente per la separazione o il di!orzio

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    pregiudizie!ole al figlio sia possibile l’assunzione di pro!!edimenti opportuni da parte del Tribunale per i Minorenni e0art. 333 c.c.. (i" con la pronuncia /2'3%2&&) la orte a!e!a precisato c+e in caso di crisi dell’unione di fatto lacompetenza sulle domande coin!olgenti l’interesse del minore sia per il suo affidamento sia per il suo mantenimentospetta al giudice specializzato. Specularmente *uindi la orte a!e!a c+iarito c+e il giudice della separazione pusecondo l’art. 1## anc+e prima dell’inter!ento legislati!o del 2&&' decidere ultra petitum potendo adottare ipro!!edimenti utili relati!i alla prole. I coniugi potranno dun*ue ri!olgersi al Tribunale ordinario per c+iedere la modificadelle condizioni di separazione anc+e *uando si sia presentato un comportamento pregiudizie!ole del genitore tale da

    poter giustificare un pro!!edimento ablati!o della potest" continuando in!ece ad a!ersi l’esclusi!a competenza delTribunale minorile *uando la decadenza sia ric+iesta espressamente.

    L’ordinanza 2&3#$%2&11 si inserisce dun*ue nella tendenza gi" espressa dalla orte con la pronuncia /3'2%2&&) !oltaalla attuazione del principio di concentrazione delle tutele. 6 conferma del proprio indirizzo la orte contesta!a l’erratopresupposto di considerare la competenza all’adozione di pro!!edimenti opportuni in caso di situazioni pregiudizie!oliper i minori esclusi!amente attribuita al Tribunale specializzato *uindi precludendosi tale possibilit" al giudiceordinario#11$.  9ella sentenza n. 2$,&)%2&&/ la Suprema orte defini!a tale concezione angusta e formalistica eprecisa!a c+e la tesi secondo la *uale il discrimine tra competenza del giudice ordinario e competenza del giudicespecializzato pur non indi!iduato nell’esistenza o meno del rapporto di coniugio sarebbe dato nella definizionedel petitum e della causa petendi  spettando dun*ue al Tribunale per i Minorenni i pro!!edimenti circa situazionipregiudizie!oli per il figlio e al giudice ordinario le decisioni circa l’affidamento dei minori a prescindere da situazioni dipregiudizio in sede di separazione o altre pronunce ex   l. /,/ del 1,)& non permetterebbe al giudice ordinario diassumere pro!!edimenti pi articolati guardando concretamente al contingente interesse dei minori. In piena coerenza

    con *uesto panorama interpretati!o la orte fissa con la recente ordinanza 2&3#$%2&11 un ulteriore elementosulla vexata questio circa la ripartizione di competenze tra i due organi stabilendo l’incompetenza funzionale delTribunale per i minorenni ad adottare pro!!edimenti circa l’interesse del minore ed il suo affidamento *uando siapendente un procedimento di separazione o di altro tipo pre!isto dalla legge del 1,)&. 9egli anni dun*ue in riferimentoalle contro!ersie riguardanti minori in pendenza di separazione o di!orzio la orte parti!a da una necessit" di assicurarela materia minorile esclusi!amente al giudice specializzato considerando inscindibile la *uestione dell’ esercizio dellapotest" da *uella dell’affidamento#12$ ed passata a considerare la competenza attribuita al Tribunale per i Minorenninei soli casi in cui come causa della re!isione delle condizioni di affidamento si c+ieda un inter!ento limitati!o o ablati!odella potest" ex  artt. 33& e 333 c.c.#13$. on le pronunce seguenti la Suprema orte affina la c+ia!e interpretati!a fino agiungere alla recente dic+iarazione di incompetenza funzionale con l’ordinanza 2&3#$. La l. 21, del 2&12 +a compiutoun passaggio significati!o sulla *uestione formalizzando il concetto esaminato laddo!e stabilisce un riordino dellaripartizione delle competenze. La competenza infatti !iene attribuita al giudice ordinario per tutti i pro!!edimenti per i*uali non sia espressamente pre!ista *uella di un’autorit" giudiziaria di!ersa indi!iduandosi - per sottrazione - lacompetenza del giudice specializzato: il risultato un’espansione dell’atti!it" del giudice ordinario#1%$.

    3. ,l tribunale della famiglia

    Seppure il criterio della ripartizione bipartita netta delle competenze sia ormai superato dalla estensione funzionaleoperata dalla legge #$%2&&' e supportata ad oggi da un costante indirizzo giurisprudenziale il sistema non pu ancoradirsi compiutamente definito. 9ello specifico per i pro!!edimenti limitati!i della potest" c+e in!estono i profili piproblematici *uanto alla necessit" di !alutazioni pi complesse soprattutto in riferimento all’interesse del minore sidistingue una competenza del Tribunale per i Minorenni e0 art. 333 c.c. ed una competenza del giudice ordinarioriconosciuta dall’art. 1## ss. c.c. limitatamente al caso di pendenza della separazione. Sussisterebbe dun*ue unacompetenza di!ersa per situazioni giuridic+e sostanzialmente identic+e nella famiglia in disgregazione ma formalmentedifferenziate dall’essere fondate su un negozio giuridico *uale il rapporto di coniugio o su un atto con!enzionale *ualela con!i!enza more uxorio[15] .

    9el 2&&, il (o!erno a!e!a annunciato un disegno di legge c+e a!rebbe soppresso il Tribunale per i Minorenni etrasferito ad un nuo!o organo le competenze istituendo un Tribunale della famiglia: soppresso il normale sistemabipartito tutte le dispute concernenti figli naturali sarebbero da trasferirsi al giudice ordinario.

    Infatti nell’attuale ripartizione funzionale della competenza il giudice della domanda principale pu conoscere anc+edelle *uestioni ad essa relati!e ed incidentali grazie ad una !alutazione complessi!a delle problematicit" del contestofamiliare in presenza dei figli di!entando ordinario il riferimento al simultaneus processus. 6d alcuni sembra in!ece piutile c+e ci sia un nuo!o organo giudiziario competente per le contro!ersie in materia familiare in generale a prescindereda diritti ed interessi del minore e addirittura dalla sua stessa esistenza.

     6bortita l’ipotesi di indi!iduare tale figura nel giudice tutelare in *uanto comporterebbe la necessit" di un aumentoconsidere!ole di organico !isto il carico ele!ato di attribuzioni gi" indi!iduate per *uesto giudice il nuo!o giudice dellafamiglia !errebbe istituito come sezione specializzata del Tribunale ordinario. =iguardo alla composizione l’ufficiodo!rebbe essere ricoperto da giudici togati sufficientemente formati nel delicato settore familiare e da laici professionisti

    della materia psico-pedagogica ;e a *uesti ultimi do!rebbe essere riconosciuto un rilie!o importante seppurenecessariamente ponderato per la decisione finale

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    irca il modello processuale da adottarsi le alternati!e sono *uelle del rito camerale purc+8 adattato con i corretti!inecessari oppure del rito della separazione o del di!orzio anc+e se in realt" *uest’ultimo tipicamente destinato allatutela contenziosa. >’dun*ue da considerarsi anc+e l’ipotesi della indi!iduazione di un rito specifico per *uesto tipo dipro!!edimenti.

    ?ccorre infine assicurare un riesame da parte del giudice superiore a *uello c+e +a adottato la decisione oltre anc+ealla necessit" di permettere il controllo di legittimit" della Suprema orte.

    La stessa assazione infatti +a affermato la ricorribilit" alla luce della l. #$%2&&' in sede di reclamo a!!erso ipro!!edimenti adottati e0 art. 31) bis c.c. in conformit" con *uanto disposto dall’art. 111 co.) ost. non essendo a ciostati!o n8 la competenza del Tribunale per i minorenni n8 l’adozione del rito camerale ormai fre*uente anc+e nellecontro!ersie contenziose#1&$. @rima della no!ella del 2&&' i pro!!edimenti in *uestione pote!ano essere modificati ore!ocati solo da!anti al giudice istruttore c+e li a!e!a adottati nei casi di modific+e delle circostanze c+e li giustifica!anoo di allegazione di fatti anteriori conosciuti successi!amente4 la riforma permette in!ece di impugnare i pro!!edimentida!anti al giudice superiore con lo strumento del reclamo e0 art. )&/ co.$ c.p.c. *uando la parte seppure nelle stessecircostanze di fatto lamenti un errore di !alutazione.

    ;6ltale0 2# marzo 2&13. 6rticolo di Angelo Argee!

     AAAAAAAAAAAAAAAA 

    #1$ Si !eda orte ostituzionale 3& luglio 1,/& n. 13# in Foro italiano 1,/& I 2,'1.

    #2$ Si !eda Sal!anesc+i I procedimenti di separazione e divorzio  in Famiglia e diritto 2&&' p. 3)3 e ss. Tale indirizzo stato pre!enti!amenteespresso dal Trib. Min. Milano con decreto 12 maggio 2&&' inDiritto e giustizia 2&&' n. 23 p. $3 sostenendo c+e l’ art. 1## c.c. come no!ellatoricomprenda sia il tema dell’ affidamento sia *uello del mantenimento senza tralasciare la regolazione del contributo di ciascun genitore all’istruzione ed educazione dei figli e essendo estesa l’ applicazione ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti ci!ili del matrimoniosua nullit" nonc+8 ai procedimenti relati!i a figli di genitori non coniugati ;art. 2 co. $ l. #$%2&&'

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    #13$ Si tratta della decisi!a pronuncia a Sezioni Enite del 2 marzo 1,/3 n.1##1 nella *uale si !aluta il coordinamento tra l’ art. 3/ disp. 6tt. c.c.gli articoli 1## e 31) c.c. l’ art. , della legge sul di!orzio del 1,)& e l’ art. )1& c.p.c. e si precisa c+e solo *uando i pro!!edimenti di affidamentoriguardano la condotta pregiudizie!ole di uno o entrambi i genitori siano essi legittimi o naturali con!i!enti o non con!i!enti la competenza attribuita al Tribunale per i minorenni. 5uesto indirizzo !eni!a confermato da numerose pronunce tra le tante si !eda ass. $ febbraio 2&&& n.1213 in =epertorio del foro italiano 2&&& !oce competenza ci!ile n.)3 prima di essere modificato dalla forma di competenza funzionaleconfermata nel 2&11.

    #1%$ Il nuo!o art. 3/ disp. 6tt. come modificato dall’art. 3 della legge pre!ede la competenza del tribunale ordinario per i procedimenti circa

    l’affidamento dei minori ;anc+e nati fuori dal matrimonio