Ferrara 30 marzo 2010 Aspetti legali e di legalità Progetto di formazione sul bullismo e le sue...
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Ferrara 30 marzo 2010
Aspetti legali e di legalità
Progetto di formazione sul bullismo e le sue varie forme di espressione
Wanda Formigoni Candini
docente SSIS, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di
Ferrara
Agire in conformità a quanto previsto dalla legge
Insulti, offese, prese in giro / voci
diffamatorie e false accuse
razzismo / piccoli furti /
estorsioni
/ minacce violenza privata /
aggressioni e/o giochi violenti /
percosse … comportamenti, tutti,
espressione della “volontà di
gruppo”
aspetti legali
Art.660
percosse, lesioni
artt. 581, 582 e ss.
art.635
danni alle cose, danneggiamento
artt.594, 595
ingiuria, diffamazione
art.612
minaccia prese in giro
Molestia,disturbo alle persone
legalità
Obbligodi educare
Obbligo di custodia
Obbligodi sorveglianza
Art.1218- Il debitore che non esegue esattamente la pre-stazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile
Art.1218- Il debitore che non esegue esattamente la pre-stazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile
Art. 2043. Qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire il danno
Art. 2043. Qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire il danno
In campo privatistico è ritenuta una speciale sanzione civile collegata ad un
comportamento non corretto, perché viola un obbligo contrattuale o il
principio nemimem laedere
In campo privatistico è ritenuta una speciale sanzione civile collegata ad un
comportamento non corretto, perché viola un obbligo contrattuale o il
principio nemimem laedere
Il verificarsi nell’ambiente scolastico di forme di isolamento, di violenza verbale o fisica o psicologica, poste in essere all’ombra del gruppo, non costituisce
una fattispecie autonoma di cui il codice civile disciplini il risarcimento dei danni che ne conseguono, tuttavia, si
traduce conseguenze giuridiche di rilievo
Il verificarsi nell’ambiente scolastico di forme di isolamento, di violenza verbale o fisica o psicologica, poste in essere all’ombra del gruppo, non costituisce
una fattispecie autonoma di cui il codice civile disciplini il risarcimento dei danni che ne conseguono, tuttavia, si
traduce conseguenze giuridiche di rilievo
…per chi lo pone in essere o
lo subisce
…per chi lo pone in essere o
lo subisce
…per chi avrebbe potuto o dovuto impedirlo ma
non l’ha fatto
…per chi avrebbe potuto o dovuto impedirlo ma
non l’ha fatto
penalepenale
amministrativaamministrativa
contabilecontabile
DisciplinareDisciplinare
particolare obbligo al quale sono tenuti i soggetti a seguito dell'inosservanza di determinate regole giuridiche da cui sia
derivato un ingiusto danno
particolare obbligo al quale sono tenuti i soggetti a seguito dell'inosservanza di determinate regole giuridiche da cui sia
derivato un ingiusto danno
civilecivilel’evento
dannoso è il risultato di
un’azione od omissione prevista e
voluta
l’evento dannoso è il risultato di
un’azione od omissione prevista e
voluta
l’evento dannoso, per quanto non
voluto, è il risultato di un’azione o
omissione in cui è riconoscibile negligenza o imprudenza o
imperizia
l’evento dannoso, per quanto non
voluto, è il risultato di un’azione o
omissione in cui è riconoscibile negligenza o imprudenza o
imperizia
l’atto del bullismo nella scuola rileva .. l’atto del bullismo nella scuola rileva ..
vittima
..ma si traduce in forme di responsabilità anche per..ma si traduce in forme di responsabilità anche per
(C.Civ.) Art. 2048- Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. …I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
(C.Civ.) Art. 2048- Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. …I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
“bullo”
l’atto del bullismo nella scuola.. l’atto del bullismo nella scuola....si traduce in forme di responsabilità per..si traduce in forme di responsabilità per
Costituzione art.28 - I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici
Costituzione art.28 - I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici
Ministero della P.I.
onere della prova: il danno si è verificato nel tempo in cui il minore era affidato alla scuola
onere della prova: è stata esercitata con diligenza una sorveglianza idonea ad impedire il fatto
L. 312/’80, art. 61 La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
L. 312/’80, art. 61 La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
L. 312/’80, art. 61
…………l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
L. 312/’80, art. 61
…………l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
Presunzione di culpa in educando
Presunzione di culpa in vigilando
Responsabilità diretta del pubblico dipendenteResponsabilità diretta del pubblico dipendente
responsabilità della P.A. per fatti illeciti dei dipendentiresponsabilità della P.A. per fatti illeciti dei dipendenti
+
=Rapporto organico
L. 312/’80, art. 61 La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli
alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
L. 312/’80, art. 61 La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli
alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
Art. 2048c.c. ..I precettori ..sono responsabili del danno cagionato .. nel tempo in cui [i minori] sono sotto la loro vigilanza.
Art. 2048c.c. ..I precettori ..sono responsabili del danno cagionato .. nel tempo in cui [i minori] sono sotto la loro vigilanza.
Corte dei Conti
..condannata al risarcimento dei danni a
Amm. Scolastica Salvo rivalsa …Salvo rivalsa …
responsabilitàresponsabilità
… per non rispondere di culpa in vigilando il docente deve dimostrare che ha esercitato una sorveglianza in cui sono state adottate le più elementari regole di diligenza perizia e prudenza, cioè ha fatto tutto ciò che sarebbe stato possibile fare per impedire il verificarsi dell’evento (prova liberatoria)
l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità disciplinate dalla l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità disciplinate dalla
La responsabilità patrimoniale del personale… è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanzaLa responsabilità patrimoniale del personale… è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza
..per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni…..per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni…
..“aggravata” perché, per il danno causato dal minore, l’insegnante ne è ex lege ritenuto
responsabile: esiste nei suoi confronti (come nel giudizio civile per l’Amministrazione
scolastica) la presunzione dell’esistenza di una culpa in vigilando …
l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità disciplinate dalla l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità disciplinate dalla
La diretta responsabilità della scuola (salvo rivalsa) non esclude che nei confronti
dei docenti possano essere avviati procedimenti disciplinari che potranno
concludersi con sanzioni a carico dei docenti stessi, indipendentemente
-sia dell'esito dell'azione civile intentata dal danneggiato contro la scuola, -sia se la parte lesa abbia eventualmente rinunciato al risarcimento del danno
Responsabilità patrimoniale dei docenti
TEMPORALEperiodo d’affidamento dell’alunno alla scuola: norme contrattuali che definiscono l’orario in cui il docente esercita la propria attività e la vigilanza sui minori(v. ad es. art. 42, c.5, del CCNL del 14.8.95:" per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni"
TERRITORIALEedificio scolastico e dalle sue pertinenze, con alcune eccezioni riferite a particolari situazioni quali le visite ed i viaggi di istruzione
Limiti alla responsabilità
(v. D.Lgs n.150/09, disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni disciplinare dei pubblici dipendenti, modifiche al D.Lgs. 297/1994 -Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)
L. 312/’80, art. 61 La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
L. 312/’80, art. 61 La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
Corte dei Conti
..condannato al risarcimento dei danni a
Ministero della P.I.
…Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave.…Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave.
l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità
Responsabilità patrimonialeResponsabilità patrimoniale
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamen- te antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione (CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE -QUADRIENNIO 2006-09 )
Obblighi di custodia
art. 2043. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
art. 2043. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
Art. 2048- Responsabilità dei genito ri, dei tutori,
dei precettori e dei maestri
d'arte……
Art. 2048- Responsabilità dei genito ri, dei tutori,
dei precettori e dei maestri
d'arte……
art. 2051Ciascuno è responsabile del danno ca-gionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito
art. 2051Ciascuno è responsabile del danno ca-gionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito
Obbligo di porre in essere tutte le misure organizzati-ve per garantire la sicurezza nell’ ambiente scola stico e la disciplina tra gli alunni
Culpa in organizzando
la responsabilità del genitore e
quella del precettore, per il fatto commesso
dal minore capace durante il tempo in cui è ad
esso affidato, sono
concorrenti
l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità
cercare di rendere consapevole chi opera nella scuola delle responsabilità civili (o penali) per far sì che si comporti “in
conformità a quanto previsto dalla legge”
Aspetti legali e legalità
Art. 2048 Art. 2048
L. 312/’80 art. 61 L. 312/’80 art. 61
Obbligodi educare
Obbligo di custodia
Obbligodi sorveglianza
Ma la Scuola, nei confronti dei suoi allievi, ha una responsabilità civile che davvero si limita solo agli obblighi di sorveglianza e di custodia? ….
(Cassazione, sez. III, sen. n. 24456/’05)- …la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura
extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la
conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico
dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che -quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico- tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel
quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza…
(Cassazione, sez. III, sen. n. 24456/’05)- …la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura
extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la
conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico
dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che -quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico- tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel
quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza…
contrattuale …l'accoglimento della domanda di iscrizione ….
L’obbligo di istruire ed educare, contiene quello più specifico di
protezione e vigilanza
determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto
l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità
dell'allievo …
…quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico- tra insegnante ed
allievo si instaura, per contratto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale
l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e
vigilanza…
Contratto sociale
D. Lgsl. 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione …
D. Lgsl. 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione …
ogni studente è titolare di un vero e proprio
diritto soggettivo all’istruzione e formazione
ogni studente è titolare di un vero e proprio
diritto soggettivo all’istruzione e formazione
art. 33 : … [2] la Repubblica detta le norme generali sull’
istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. …
art. 33 : … [2] la Repubblica detta le norme generali sull’
istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. …
art. 34: [1] La scuola è aperta a tutti. … [3] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
art. 34: [1] La scuola è aperta a tutti. … [3] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La scuola deve costituire un passaggio
fondamentale per la costruzione del
‘progetto di vita’ di ogni persona …
…. Al dubbio sopra sollevato si deve rispondere che anche nell’obbligo di istruire ed educare bambini, adolescenti che si iscrivano nella scuola pubblica,
pare debba riconoscersi una natura (=responsabilità civile) non diversa dagli obblighi di protezione e
vigilanza sui minori ……
Presunzione di culpa in educando ex art 2048 c.c.
il genitore non dovrà rispondere per i danni provocati dal comportamento del figlio “quando abbia impartito un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il fatto del minore ha rivelato (Cass.12501/2000)
…. e come si configurerebbe detto obbligo di istruire ed educare? quale il suo contenuto?
Discipline-Italiano:….-Inglese: …-Lingua com.:.. -Storia: …-Geografia:…-Matematica: …-Scienze:…-Tecnologia:…-Musica:…-Arte ed immagine:…-Scienze motorie e sportive: ….
Indicazioni ministeriali
… ma la programmazione ministeriale prevede una disciplina, un insegnamento il cui fine sia avviare ad “una corretta vita di relazione”, formare, cioè, in senso morale e civico un adolescente così da poter contrastare quell’assenza di valori, quell’ignoranza delle più elementari regole del convivere che - a detta di tutti - stanno alla base del verificarsi anche nella scuola di atti di bullismo?
L’obbligo di istruire ed educare (ex D. Lgsl. 15 aprile 2005, n. 76 )
…ad avviarlo ad una corretta vita di relazione …
(Indicazioni ministeriali 2007) .. La scuola deve costituire un passaggio
fondamentale per la costruzione del ‘progetto di vita’ di ogni persona …
La Scuola assolve ad dovere di fornire agli alunni iscritti nei Istituti di ogni ordine e grado attivando gli insegnamenti previsti dalla programmazione ministeriale ed assegnando
a ciascun di essi il docente abilitato ad insegnarlo …
Programmazione dell’Istiuto
? ?? ?
Se una tale disciplina esiste nella programmazione ministeriale e le singole scuole, i singoli insegnanti non la facessero rientrare come avviene per storia, geografia, matematica, scienze educazione fisica, ecc. nella program-mazione annuale, allora si dovrebbe parlare di inadempimento contrattuale …ed anche la vittima di atti di bullismo
avrebbe diritto di esigere un risarcimento per inadempimento contrattuale, ovvero perché la scuola non ha provveduto a formare ed educare … il bullo!
“…La scuola è luogo di crescita e di incontro delle persone. Persone sono gli insegnanti e persone sono gli allievi. Educare istruendo significa essenzialmente tre cose: - consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e possa essere messo a frutto;- preparare al futuro introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo loro quelle competenze indispensabili per essere protagonisti all’interno del contesto economico e sociale in cui vivono; - accompagnare il percorso di formazione personale che uno studente compie sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso processo di costruzione della propria personalità ” ( Roma 31 luglio 2007, Il Ministro della Pubblica istruzione G. Fioroni)
(marzo ’09) Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” – Scuola secondaria di primo grado -Obiettivi di apprendimentoDichiarazione universale dei diritti dell’uomo; organizzazione politica ed economica della Ue; la Carta dei diritti dell’Ue e la Costituzione europea; organismi internazionali; distinzione tra autonomia (della persona umana, delle «formazioni sociali», degli enti locali e territoriali, delle istituzioni) e decentramento nei servizi che dipendono dallo Stato; connessione tra l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, da una parte, e la valorizzazione dell’autonomia e del decentramento dall’altra (art. 5 della Costituzione); il processo di revisione costituzionale e le leggi costituzionali secondo il Titolo V, sez. II del testo del 1948; la nuova disciplina degli Statuti delle Regioni; l’ordinamento della Repubblica; la Corte costituzionale; le «formazioni sociali» delle imprese, dei partiti, dei sindacati e degli enti no profit, con la loro regolamentazione costituzionale e legislativa; la sussidiarietà orizzontale e verticale; i diritti e i doveri del cittadino; i diritti e i doveri del lavoratore.
L.30/10/’08, n.169 un’ora a settimana, pari a 33 ore annuali, ricavate dall'attuale orario dell’area storico-geografica Valutazione autonoma
Nella scuola secondaria di II° non è presente nessuna disciplina con un numero di ore e valutazione autonoma … per guidare il fanciullo e l’adolescente verso la vita sociale, giuridica, politica, per far gli conoscere i
principi che reggono la collettività e le forme nelle quali essa si concreta
obiettivi trasversali rispetto tutte le discipline e tutte le attività della scuola
complementare all’ insegnamento della
Storia…
…ma disciplina autonoma alla quale erano riservate almeno due ore al mese...
… non era prevista alcuna autonoma
valutazione
D. Lgsl. 19 febbraio 2004, n. 59 Educazione alla Convivenza Civile
Educazione alla cittadinanzaEducazione stradale
Educazione alla salute
Educazione ambientaleEducazione alimentare
Educazione all’affettività
Introdotta nel 1958 dal D.P.R. 585 Educazione civica
D.Min. della P.I., 31/7/’07, n. 27778 Educazione alla cittadinanza attiva
Nel Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, la nuova disciplina introdotta con la L. 30-10-2008, n.169, gli obiettivi di apprendimento previsti per la scuola secondaria di secondo grado riprendono in parte quelli previsti per l’Ed. civica, pur presentandosi meno articolati. Nella recente riforma dei licei, per evitare “il rischio di delegare a questo solo insegnamento preoccupazioni e compiti di natura educativa che, invece, devono coinvolgere per forza di cose tutti i docenti (con il loro esempio) e tutte le discipline (con particolari curvature del loro insegnamento)” per Cittadinanza e Costituzione, inserito nell’area storico-geografica, non sono previste ore aggiuntive, né alcuna valutazione …
.. in caso di azioni giudiziarie intraprese dalla vittima di un atto di bullismo per ottenere un risarcimento dell’ingiusto danno subito, chi opera nella scuola dovrà, eventualmente, rispondere di culpa in vigilando o di culpa in organizzando … ma non di culpa in educando!
D. Lgsl. 15 aprile 2005, n. 76 1.Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione Art. 2.Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione …
D. Lgsl. 15 aprile 2005, n. 76 1.Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione Art. 2.Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione …
ogni studente è titolare di un vero e proprio
diritto soggettivo all’istruzione e formazione
ogni studente è titolare di un vero e proprio
diritto soggettivo all’istruzione e formazione
Iscrizione nella scuola pubblica
…strategie per educare i giovani a convivere civilmente dentro e fuori
nell’ambiente scolastico
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007
I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla
trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l’opportunità di integrare e migliorare lo
Statuto delle Studentesse
“… di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di
bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona
umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla
comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità
sanzionatoria”
Premessa
i regolamenti interni dei singoli istituti
devono adeguarsi alle disposizioni
introdotte dal d.p.r. 235 in relazione alle
mancanze disciplinari, alle sanzioni, agli
organi competenti a comminarle, al
procedimento per comminarle
Patto Educativo di Corresponsabilità
L’obiettivo è quello di impegnare le famiglie,
fin dal momento dell’iscrizione, a condividere
con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa
Ferrara 30 marzo 2010
Aspetti legali e di legalità
Progetto di formazione sul bullismo e le sue varie forme di espressione
Wanda Formigoni Candini
docente SSIS, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di
Ferrara