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Ferrara 30 marzo 2010 Aspetti legali e di legalità Progetto di formazione sul bullismo e le sue varie forme di espressione Wanda Formigoni Candini docente SSIS, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Ferrara

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Ferrara 30 marzo 2010

Aspetti legali e di legalità

Progetto di formazione sul bullismo e le sue varie forme di espressione

Wanda Formigoni Candini

docente SSIS, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di

Ferrara

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Agire in conformità a quanto previsto dalla legge

Insulti, offese, prese in giro / voci

diffamatorie e false accuse

razzismo / piccoli furti /

estorsioni

/ minacce violenza privata /

aggressioni e/o giochi violenti /

percosse … comportamenti, tutti,

espressione della “volontà di

gruppo”

aspetti legali

Art.660

percosse, lesioni

artt. 581, 582 e ss.

art.635

danni alle cose, danneggiamento

artt.594, 595

ingiuria, diffamazione

art.612

minaccia prese in giro

Molestia,disturbo alle persone

legalità

Obbligodi educare

Obbligo di custodia

Obbligodi sorveglianza

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Art.1218- Il debitore che non esegue esattamente la pre-stazione dovuta è tenuto al

risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione

derivante da causa a lui non imputabile

Art.1218- Il debitore che non esegue esattamente la pre-stazione dovuta è tenuto al

risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione

derivante da causa a lui non imputabile

Art. 2043. Qualunque fatto doloso o colposo che

cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che

ha commesso il fatto a risarcire il danno

Art. 2043. Qualunque fatto doloso o colposo che

cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che

ha commesso il fatto a risarcire il danno

In campo privatistico è ritenuta una speciale sanzione civile collegata ad un

comportamento non corretto, perché viola un obbligo contrattuale o il

principio nemimem laedere

In campo privatistico è ritenuta una speciale sanzione civile collegata ad un

comportamento non corretto, perché viola un obbligo contrattuale o il

principio nemimem laedere

Il verificarsi nell’ambiente scolastico di forme di isolamento, di violenza verbale o fisica o psicologica, poste in essere all’ombra del gruppo, non costituisce

una fattispecie autonoma di cui il codice civile disciplini il risarcimento dei danni che ne conseguono, tuttavia, si

traduce conseguenze giuridiche di rilievo

Il verificarsi nell’ambiente scolastico di forme di isolamento, di violenza verbale o fisica o psicologica, poste in essere all’ombra del gruppo, non costituisce

una fattispecie autonoma di cui il codice civile disciplini il risarcimento dei danni che ne conseguono, tuttavia, si

traduce conseguenze giuridiche di rilievo

…per chi lo pone in essere o

lo subisce

…per chi lo pone in essere o

lo subisce

…per chi avrebbe potuto o dovuto impedirlo ma

non l’ha fatto

…per chi avrebbe potuto o dovuto impedirlo ma

non l’ha fatto

penalepenale

amministrativaamministrativa

contabilecontabile

DisciplinareDisciplinare

particolare obbligo al quale sono tenuti i soggetti a seguito dell'inosservanza di determinate regole giuridiche da cui sia

derivato un ingiusto danno

particolare obbligo al quale sono tenuti i soggetti a seguito dell'inosservanza di determinate regole giuridiche da cui sia

derivato un ingiusto danno

civilecivilel’evento

dannoso è il risultato di

un’azione od omissione prevista e

voluta

l’evento dannoso è il risultato di

un’azione od omissione prevista e

voluta

l’evento dannoso, per quanto non

voluto, è il risultato di un’azione o

omissione in cui è riconoscibile negligenza o imprudenza o

imperizia

l’evento dannoso, per quanto non

voluto, è il risultato di un’azione o

omissione in cui è riconoscibile negligenza o imprudenza o

imperizia

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l’atto del bullismo nella scuola rileva .. l’atto del bullismo nella scuola rileva ..

vittima

..ma si traduce in forme di responsabilità anche per..ma si traduce in forme di responsabilità anche per

(C.Civ.) Art. 2048- Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. …I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

(C.Civ.) Art. 2048- Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. …I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

“bullo”

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l’atto del bullismo nella scuola.. l’atto del bullismo nella scuola....si traduce in forme di responsabilità per..si traduce in forme di responsabilità per

Costituzione art.28 - I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici

Costituzione art.28 - I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici

Ministero della P.I.

onere della prova: il danno si è verificato nel tempo in cui il minore era affidato alla scuola

onere della prova: è stata esercitata con diligenza una sorveglianza idonea ad impedire il fatto

L. 312/’80, art. 61 La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

L. 312/’80, art. 61 La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

L. 312/’80, art. 61

…………l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

L. 312/’80, art. 61

…………l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Presunzione di culpa in educando

Presunzione di culpa in vigilando

Responsabilità diretta del pubblico dipendenteResponsabilità diretta del pubblico dipendente

responsabilità della P.A. per fatti illeciti dei dipendentiresponsabilità della P.A. per fatti illeciti dei dipendenti

+

=Rapporto organico

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L. 312/’80, art. 61 La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli

alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

L. 312/’80, art. 61 La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli

alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Art. 2048c.c. ..I precettori ..sono responsabili del danno cagionato .. nel tempo in cui [i minori] sono sotto la loro vigilanza.

Art. 2048c.c. ..I precettori ..sono responsabili del danno cagionato .. nel tempo in cui [i minori] sono sotto la loro vigilanza.

Corte dei Conti

..condannata al risarcimento dei danni a

Amm. Scolastica Salvo rivalsa …Salvo rivalsa …

responsabilitàresponsabilità

… per non rispondere di culpa in vigilando il docente deve dimostrare che ha esercitato una sorveglianza in cui sono state adottate le più elementari regole di diligenza perizia e prudenza, cioè ha fatto tutto ciò che sarebbe stato possibile fare per impedire il verificarsi dell’evento (prova liberatoria)

l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità disciplinate dalla l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità disciplinate dalla

La responsabilità patrimoniale del personale… è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanzaLa responsabilità patrimoniale del personale… è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza

..per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni…..per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni…

..“aggravata” perché, per il danno causato dal minore, l’insegnante ne è ex lege ritenuto

responsabile: esiste nei suoi confronti (come nel giudizio civile per l’Amministrazione

scolastica) la presunzione dell’esistenza di una culpa in vigilando …

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l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità disciplinate dalla l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità disciplinate dalla

La diretta responsabilità della scuola (salvo rivalsa) non esclude che nei confronti

dei docenti possano essere avviati procedimenti disciplinari che potranno

concludersi con sanzioni a carico dei docenti stessi, indipendentemente

-sia dell'esito dell'azione civile intentata dal danneggiato contro la scuola, -sia se la parte lesa abbia eventualmente rinunciato al risarcimento del danno

Responsabilità patrimoniale dei docenti

TEMPORALEperiodo d’affidamento dell’alunno alla scuola: norme contrattuali che definiscono l’orario in cui il docente esercita la propria attività e la vigilanza sui minori(v. ad es. art. 42, c.5, del CCNL del 14.8.95:" per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni"

TERRITORIALEedificio scolastico e dalle sue pertinenze, con alcune eccezioni riferite a particolari situazioni quali le visite ed i viaggi di istruzione

Limiti alla responsabilità

(v. D.Lgs n.150/09, disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni disciplinare dei pubblici dipendenti, modifiche al D.Lgs. 297/1994 -Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)

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L. 312/’80, art. 61 La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

L. 312/’80, art. 61 La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’ esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Corte dei Conti

..condannato al risarcimento dei danni a

Ministero della P.I.

…Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave.…Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave.

l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità

Responsabilità patrimonialeResponsabilità patrimoniale

sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamen- te antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione (CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE -QUADRIENNIO 2006-09 )

Obblighi di custodia

art. 2043. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

art. 2043. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Art. 2048- Responsabilità dei genito ri, dei tutori,

dei precettori e dei maestri

d'arte……

Art. 2048- Responsabilità dei genito ri, dei tutori,

dei precettori e dei maestri

d'arte……

art. 2051Ciascuno è responsabile del danno ca-gionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito

art. 2051Ciascuno è responsabile del danno ca-gionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito

Obbligo di porre in essere tutte le misure organizzati-ve per garantire la sicurezza nell’ ambiente scola stico e la disciplina tra gli alunni

Culpa in organizzando

la responsabilità del genitore e

quella del precettore, per il fatto commesso

dal minore capace durante il tempo in cui è ad

esso affidato, sono

concorrenti

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l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità l’atto del bullismo nella scuola si traduce in forme di responsabilità

cercare di rendere consapevole chi opera nella scuola delle responsabilità civili (o penali) per far sì che si comporti “in

conformità a quanto previsto dalla legge”

Aspetti legali e legalità

Art. 2048 Art. 2048

L. 312/’80 art. 61 L. 312/’80 art. 61

Obbligodi educare

Obbligo di custodia

Obbligodi sorveglianza

Ma la Scuola, nei confronti dei suoi allievi, ha una responsabilità civile che davvero si limita solo agli obblighi di sorveglianza e di custodia? ….

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(Cassazione, sez. III, sen. n. 24456/’05)- …la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura

extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la

conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico

dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che -quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico- tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel

quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza…

(Cassazione, sez. III, sen. n. 24456/’05)- …la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura

extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la

conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico

dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che -quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico- tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel

quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza…

contrattuale …l'accoglimento della domanda di iscrizione ….

L’obbligo di istruire ed educare, contiene quello più specifico di

protezione e vigilanza

determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto

l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità

dell'allievo …

…quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico- tra insegnante ed

allievo si instaura, per contratto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale

l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e

vigilanza…

Contratto sociale

D. Lgsl. 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione …

D. Lgsl. 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione …

ogni studente è titolare di un vero e proprio

diritto soggettivo all’istruzione e formazione

ogni studente è titolare di un vero e proprio

diritto soggettivo all’istruzione e formazione

art. 33 : … [2] la Repubblica detta le norme generali sull’

istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. …

art. 33 : … [2] la Repubblica detta le norme generali sull’

istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. …

art. 34: [1] La scuola è aperta a tutti. … [3] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di

raggiungere i gradi più alti degli studi.

art. 34: [1] La scuola è aperta a tutti. … [3] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di

raggiungere i gradi più alti degli studi.

La scuola deve costituire un passaggio

fondamentale per la costruzione del

‘progetto di vita’ di ogni persona …

…. Al dubbio sopra sollevato si deve rispondere che anche nell’obbligo di istruire ed educare bambini, adolescenti che si iscrivano nella scuola pubblica,

pare debba riconoscersi una natura (=responsabilità civile) non diversa dagli obblighi di protezione e

vigilanza sui minori ……

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Presunzione di culpa in educando ex art 2048 c.c.

il genitore non dovrà rispondere per i danni provocati dal comportamento del figlio “quando abbia impartito un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il fatto del minore ha rivelato (Cass.12501/2000)

…. e come si configurerebbe detto obbligo di istruire ed educare? quale il suo contenuto?

Discipline-Italiano:….-Inglese: …-Lingua com.:.. -Storia: …-Geografia:…-Matematica: …-Scienze:…-Tecnologia:…-Musica:…-Arte ed immagine:…-Scienze motorie e sportive: ….

Indicazioni ministeriali

… ma la programmazione ministeriale prevede una disciplina, un insegnamento il cui fine sia avviare ad “una corretta vita di relazione”, formare, cioè, in senso morale e civico un adolescente così da poter contrastare quell’assenza di valori, quell’ignoranza delle più elementari regole del convivere che - a detta di tutti - stanno alla base del verificarsi anche nella scuola di atti di bullismo?

L’obbligo di istruire ed educare (ex D. Lgsl. 15 aprile 2005, n. 76 )

…ad avviarlo ad una corretta vita di relazione …

(Indicazioni ministeriali 2007) .. La scuola deve costituire un passaggio

fondamentale per la costruzione del ‘progetto di vita’ di ogni persona …

La Scuola assolve ad dovere di fornire agli alunni iscritti nei Istituti di ogni ordine e grado attivando gli insegnamenti previsti dalla programmazione ministeriale ed assegnando

a ciascun di essi il docente abilitato ad insegnarlo …

Programmazione dell’Istiuto

? ?? ?

Se una tale disciplina esiste nella programmazione ministeriale e le singole scuole, i singoli insegnanti non la facessero rientrare come avviene per storia, geografia, matematica, scienze educazione fisica, ecc. nella program-mazione annuale, allora si dovrebbe parlare di inadempimento contrattuale …ed anche la vittima di atti di bullismo

avrebbe diritto di esigere un risarcimento per inadempimento contrattuale, ovvero perché la scuola non ha provveduto a formare ed educare … il bullo!

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“…La scuola è luogo di crescita e di incontro delle persone. Persone sono gli insegnanti e persone sono gli allievi. Educare istruendo significa essenzialmente tre cose: - consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e possa essere messo a frutto;- preparare al futuro introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo loro quelle competenze indispensabili per essere protagonisti all’interno del contesto economico e sociale in cui vivono; - accompagnare il percorso di formazione personale che uno studente compie sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso processo di costruzione della propria personalità ” ( Roma 31 luglio 2007, Il Ministro della Pubblica istruzione G. Fioroni)

(marzo ’09) Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” – Scuola secondaria di primo grado -Obiettivi di apprendimentoDichiarazione universale dei diritti dell’uomo; organizzazione politica ed economica della Ue; la Carta dei diritti dell’Ue e la Costituzione europea; organismi internazionali; distinzione tra autonomia (della persona umana, delle «formazioni sociali», degli enti locali e territoriali, delle istituzioni) e decentramento nei servizi che dipendono dallo Stato; connessione tra l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, da una parte, e la valorizzazione dell’autonomia e del decentramento dall’altra (art. 5 della Costituzione); il processo di revisione costituzionale e le leggi costituzionali secondo il Titolo V, sez. II del testo del 1948; la nuova disciplina degli Statuti delle Regioni; l’ordinamento della Repubblica; la Corte costituzionale; le «formazioni sociali» delle imprese, dei partiti, dei sindacati e degli enti no profit, con la loro regolamentazione costituzionale e legislativa; la sussidiarietà orizzontale e verticale; i diritti e i doveri del cittadino; i diritti e i doveri del lavoratore.

L.30/10/’08, n.169 un’ora a settimana, pari a 33 ore annuali, ricavate dall'attuale orario dell’area storico-geografica Valutazione autonoma

Nella scuola secondaria di II° non è presente nessuna disciplina con un numero di ore e valutazione autonoma … per guidare il fanciullo e l’adolescente verso la vita sociale, giuridica, politica, per far gli conoscere i

principi che reggono la collettività e le forme nelle quali essa si concreta

obiettivi trasversali rispetto tutte le discipline e tutte le attività della scuola

complementare all’ insegnamento della

Storia…

…ma disciplina autonoma alla quale erano riservate almeno due ore al mese...

… non era prevista alcuna autonoma

valutazione

D. Lgsl. 19 febbraio 2004, n. 59 Educazione alla Convivenza Civile

Educazione alla cittadinanzaEducazione stradale

Educazione alla salute

Educazione ambientaleEducazione alimentare

Educazione all’affettività

Introdotta nel 1958 dal D.P.R. 585 Educazione civica

D.Min. della P.I., 31/7/’07, n. 27778 Educazione alla cittadinanza attiva

Nel Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, la nuova disciplina introdotta con la L. 30-10-2008, n.169, gli obiettivi di apprendimento previsti per la scuola secondaria di secondo grado riprendono in parte quelli previsti per l’Ed. civica, pur presentandosi meno articolati. Nella recente riforma dei licei, per evitare “il rischio di delegare a questo solo insegnamento preoccupazioni e compiti di natura educativa che, invece, devono coinvolgere per forza di cose tutti i docenti (con il loro esempio) e tutte le discipline (con particolari curvature del loro insegnamento)” per Cittadinanza e Costituzione, inserito nell’area storico-geografica, non sono previste ore aggiuntive, né alcuna valutazione …

.. in caso di azioni giudiziarie intraprese dalla vittima di un atto di bullismo per ottenere un risarcimento dell’ingiusto danno subito, chi opera nella scuola dovrà, eventualmente, rispondere di culpa in vigilando o di culpa in organizzando … ma non di culpa in educando!

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D. Lgsl. 15 aprile 2005, n. 76 1.Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione Art. 2.Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione …

D. Lgsl. 15 aprile 2005, n. 76 1.Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione Art. 2.Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione …

ogni studente è titolare di un vero e proprio

diritto soggettivo all’istruzione e formazione

ogni studente è titolare di un vero e proprio

diritto soggettivo all’istruzione e formazione

Iscrizione nella scuola pubblica

…strategie per educare i giovani a convivere civilmente dentro e fuori

nell’ambiente scolastico

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla

trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l’opportunità di integrare e migliorare lo

Statuto delle Studentesse

“… di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di

bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona

umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla

comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità

sanzionatoria”

Premessa

i regolamenti interni dei singoli istituti

devono adeguarsi alle disposizioni

introdotte dal d.p.r. 235 in relazione alle

mancanze disciplinari, alle sanzioni, agli

organi competenti a comminarle, al

procedimento per comminarle

Patto Educativo di Corresponsabilità

L’obiettivo è quello di impegnare le famiglie,

fin dal momento dell’iscrizione, a condividere

con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa

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Ferrara 30 marzo 2010

Aspetti legali e di legalità

Progetto di formazione sul bullismo e le sue varie forme di espressione

Wanda Formigoni Candini

docente SSIS, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di

Ferrara