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7/30/2019 Fausto Vecchio
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Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dellUniversit Kore di Enna
UN NUOVO CAPITOLO NELLA SAGA DELDATARETENTION: LA CORTE COSTITUZIONALE DELLA
REPUBBLICA CECA DICHIARA
LINCOSTITUZIONALIT DEGLI ATTI DI
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/24/CE
Fausto Vecchio
Assistant professor nell'Universit Kore di Enna
Lo scorso 22 marzo, dichiarando lincostituzionalit dei provvedimenti normativi
interni che davano attuazione alle previsioni contenute nella Direttiva 2006/24/CE, lstavn
souddella Repubblica Ceca ha aumentato il numero di giurisdizioni costituzionali che hanno
rilevato i problemi di costituzionalit nel dare attuazione alle disposizioni europee in materia
di data retention: dopo le pronunce dei loro colleghi bulgari, romeni, tedeschi, ciprioti e
ungheresi, anche i giudici di Brno hanno accolto le ragioni di quanti si sono lamentati dei
pericoli connessi ad un sistema massivo di raccolta preventiva dei dati informatici ed
elettronici. Dal punto di vista del diritto costituzionale europeo, la pronuncia ceca appare di
grande interesse perch offrendo una nuova riconferma delle argomentazioni proposte dal
Bundesverfassungsgerichtin occasione della decisione sul mandato di arresto europeo, mostra
il modo in cui si sta consolidando una certa concezione delle relazioni tra gli ordinamenti.
Nel ricostruire i fatti che hanno portato alla pronuncia dei giudici cechi pu essere utile
mettere in evidenza che la vicenda si svolge nel quadro di una procedura di controllo
inaugurata da un gruppo di cinquantuno deputati che lamentano lincostituzionalit della
legge 125/2005 (Legge sulle comunicazioni elettroniche) e del connesso decreto 485/2005. I
ricorrenti sostengono che imporre ai gestori dei network di telecomunicazioni lobbligo di
registrare tutti i dati relativi alle comunicazioni effettuate con i sistemi di nuova generazione
(sms, mail, connessioni internet, telefonia voip, ect.) e lobbligo di mettere queste
informazioni a disposizione delle autorit investigative vale ad allontanare la Repubblica Ceca
dagli schemi istituzionali propri dello stato di diritto: il sistema realizzato dalle norme
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impugnate integra una chiara violazione dellart. 8 della Convenzione europea dei diritti
delluomo e, senza rientrare nellambito delle limitazioni consentite dallart. 4 della Carta dei
diritti e delle libert fondamentali (che nel sistema ceco ha rango costituzionale), viola gli art.
2, 3, 7 e 13 della Carta ceca (da cui la giurisprudenza nazionale generalmente desume
lobbligo costituzionale di non interferire con la vita privata). Inoltre, mostrandosi
consapevoli del legame che corre tra le disposizioni oggetto del pronunciamento e la Direttiva
2006/24/CE, i ricorrenti chiedono al giudice costituzionale di sospendere il loro giudizio e di
sollecitare un cambio di orientamento interpretativo da parte della Corte di giustizia:
denunciando possibili violazioni dei Trattati, essi chiedono ai magistrati del Lussemburgo di
rivedere il giudizio - espresso con la decisione C 301/06,Irlanda c. Parlamento europeo e
Consiglio, del 25 febbraio 2009 - secondo cui la pratica del data retention sarebbe conforme
al diritto comunitario. Secondo il ragionamento giuridico alla base del ricorso, insomma, le
norme impugnate, al di fuori della copertura offerta dal principio di proporzionalit, ledono
alcuni diritti fondamentali riconosciuti dallordinamento costituzionale, dallordinamento
convenzionale e dallordinamento comunitario e pertanto, dopo laccertamento pregiudiziale
del giudice europeo, devono essere dichiarate incostituzionali.
Questa posizione viene contestata in maniera abbastanza tiepida dai rappresentanti
istituzionali della Camera dei Deputati e del Senato che intervengono nel procedimento ai
sensi dellart. 42 e dellart. 69 del regolamento della Corte. In particolare, lo speaker del
Senato, dopo aver ribadito la correttezza formale delliter normativo seguito dai due
provvedimenti si esprime in favore della costituzionalit delle norme impugnate perch ritiene
che le violazioni denunciate non sussistano: la registrazione dei dati relativi alle
comunicazioni (orario, durata, interlocutore etc.) da tenere concettualmente distinta
dallintercettazione dei contenuti delle comunicazioni e non rientra nellambito delle norme
invocate.
A fronte di una controversia che si incentra essenzialmente sul contenuto dellobbligo
costituzionale di non interferire con la vita privata dei cittadini, la Corte costituzionale mostra
una grande sensibilit nei confronti della comparazione giuridica e, oltre a richiamare la
propria giurisprudenza costituzionale, richiama i riferimenti normativi e i precedenti
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giurisprudenziali della Corte europea dei diritti delluomo e di altri sistemi costituzionali
(principalmente Germania e Stati Uniti). Risultato di questa analisi comparata la
conclusione secondo cui apart from the traditional definition of privacy in its space
dimension (protection of the home in a broader sense) and, in connection with the
autonomous existence and public authority, undisturbed creation of social relationships (in a
marriage, family or society), the right to respecting private life also includes the guarantee of
self-determination in the sense of primary decision-making of an individual about
themselves. Partendo da questo concetto tanto ampio, i giudici costituzionali riconoscono
che, a prescindere dalla mancanza di una norma che esplicitamente riconosca la possibilit di
determinare le informazioni sensibili che sono accessibili ai terzi, il costituente ceco non si
limito a riconoscere soltanto i classici diritti allintegrit psicofisica e allinviolabilit delle
comunicazioni private, ma secondo uno schema consolidato nelle esperienze democratiche ha
riconosciuto un diritto allinformational self-determination e ha garantito la possibilit di
disporre delle informazioni relative alle proprie comunicazioni.
Una volta smentita la ricostruzione proposta dallo speaker del Senato e una volta
chiarito che la Carta ceca dei diritti fondamentali non si limita a garantire soltanto il contenuto
delle comunicazioni, la Corte sceglie una via procedurale diversa da quella suggerita dai
ricorrenti e preferisce invece imboccare la strada indicata dalla giurisprudenza costituzionale
tedesca a partire dalla pronuncia sul mandato di arresto europeo (BVerfGE, 113, 273,
Darkanzali, del 18 luglio 2005). Cos, per risolvere la questione relativa alle modalit di
intervento su provvedimenti che hanno origine da una previsione europea, i giudici di Brno
statuiscono (senza addurre ulteriori argomenti) che la vicenda ha rilevanza esclusivamente
interna perch la Direttiva europea lascia al legislatore nazionale i margini di spazio necessari
per adempiere gli obblighi costituzionali. In effetti, diversamente da quanto avevano fatto i
loro colleghi rumeni (sentenza 1.258/2009 dell8 ottobre 2009), i giudici cechi non si
spingono sino a censurare apertamente la Direttiva e, confinando le loro critiche in una parte
significativamente intitolata obiter dictum, giustificano il loro intervento in relazione a
previsioni lasciate alla disponibilit del legislatore nazionale: i provvedimenti di attuazione
sono incostituzionali soltanto nella misura in cui non definiscono chiaramente le modalit di
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intervento da parte del potere pubblico, non contemplano lobbligo di informare linteressato
dellavvenuto accesso alle sue informazioni sensibili, non specificano in maniera univoca i
termini entro cui i provider sono obbligati a cancellare i dati raccolti, non limitano lutilizzano
dei dati alla prevenzione di determinate tipologie (particolarmente gravi) di crimini e non
prevedono specifiche misure di prevenzione degli abusi. Insomma, come dire che, malgrado i
dubbi e le perplessit espresse attraverso gli obiter dicta, lincostituzionalit non deriva dalla
astratta previsione di un meccanismo di data retention, ma piuttosto la conseguenza delle
modalit concrete con cui il legislatore ha trasposto latto normativo europeo.
Malgrado lattenzione riposta dal giudice ceco e malgrado la pronuncia sia ispirata da
una genuina (e da questo punto di vista apprezzabile) volont di evitare che lorigine europea
delle norme impugnate si trasformi in un pretesto per abbassare gli standard nazionali di
protezione dei diritti fondamentali, la decisione offre spunti per una riflessione critica sulla
configurazione delle relazioni degli ordinamenti. Infatti, per un verso vero che in ragione
della delicatezza delle prescrizioni della Direttiva e in ragione dellatteggiamento troppo
indulgente della Corte del Lussemburgo, la dichiarazione di incostituzionalit si rivela utile
per bloccare (almeno provvisoriamente) e rivedere lapplicazione di una normativa che
oggettivamente presenta alcuni profili abbastanza inquietanti. Per contro, per, al di l del
fatto che la motivazione insiste su un profilo formale (la rilevanza esclusivamente interna
delle previsioni impugnate) che mal si concilia con lidea di costituzione materiale e con la
concezione evolutiva di sovranit usate dallo stesso giudice costituzionale per giustificare la
costruzione europea, appare assai discutibile la scelta di mutuare limpianto argomentativo
della decisione tedesca sul data retention e di non utilizzare lo strumento del rinvio
pregiudiziale: seguendo le orme della decisione con cui il Bundesverfassungsgericht
(BVerfG., 1 BvR 256/08, Data retention, del 2 marzo 2010) ha negato la necessit di adire
listituzione giudiziaria sovranazionale e ha provveduto ad annullare direttamente le norme di
attuazione della Direttiva 2006/24, lstavn soud smentisce lo spirito collaborativo che, a
detta di molti commentatori, ha fin qui caratterizzato la sua giurisprudenza europea e si
espone alle stesse critiche che la dottrina ha riservato al Tribunale federale.
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Alla luce di questa rapida disamina pare possibile concludere che, pur essendo dettata
da un sincero desiderio di garantismo, la soluzione individuata per il caso in questione non
appare complessivamente soddisfacente. Innanzitutto, dichiarando lincostituzionalit totale
degli atti impugnati, i giudici di Brno impediscono lattuazione di una normativa comunitaria
che per quanto problematica resta ancora formalmente vigente e, almeno teoricamente,
espongono il loro paese al rischio di una procedura di infrazione. Inoltre, mostrando sfiducia
nei confronti della giurisdizione del Lussemburgo, essi spezzano lobbligo di leale
collaborazione che dovrebbe ispirare le relazioni tra i giudici e contravvengono agli obblighi
imposti dalla giurisprudenza europea sulla base dellart. 234 TCE (ora art. 264 TFUE). Infine,
ed probabilmente il punto pi rilevante, essi falliscono nellob iettivo di riuscire a garantire
adeguati standard di protezione dei diritti perch, per limitare le loro censure allattivit
legislativa interna, essi hanno finito comunque per aprire la via ad una pratica che resta
comunque assai discutibile. Preferibile sarebbe invece stato incalzare la Corte di giustizia
affinch si decida a dichiarare linvalidit di una direttiva che presenta evidenti problemi di
costituzionalit e affinch finalmente scriva lultimo capitolo di una vicenda giurisprudenziale
che ha gi messo in luce le contraddizioni dellattuale modello di relazioni tra gli ordinamenti
e che ormai ha assunto i caratteri di una vera e propria saga.