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  • 7/30/2019 Fausto Vecchio

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    Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea

    dellUniversit Kore di Enna

    UN NUOVO CAPITOLO NELLA SAGA DELDATARETENTION: LA CORTE COSTITUZIONALE DELLA

    REPUBBLICA CECA DICHIARA

    LINCOSTITUZIONALIT DEGLI ATTI DI

    ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/24/CE

    Fausto Vecchio

    Assistant professor nell'Universit Kore di Enna

    Lo scorso 22 marzo, dichiarando lincostituzionalit dei provvedimenti normativi

    interni che davano attuazione alle previsioni contenute nella Direttiva 2006/24/CE, lstavn

    souddella Repubblica Ceca ha aumentato il numero di giurisdizioni costituzionali che hanno

    rilevato i problemi di costituzionalit nel dare attuazione alle disposizioni europee in materia

    di data retention: dopo le pronunce dei loro colleghi bulgari, romeni, tedeschi, ciprioti e

    ungheresi, anche i giudici di Brno hanno accolto le ragioni di quanti si sono lamentati dei

    pericoli connessi ad un sistema massivo di raccolta preventiva dei dati informatici ed

    elettronici. Dal punto di vista del diritto costituzionale europeo, la pronuncia ceca appare di

    grande interesse perch offrendo una nuova riconferma delle argomentazioni proposte dal

    Bundesverfassungsgerichtin occasione della decisione sul mandato di arresto europeo, mostra

    il modo in cui si sta consolidando una certa concezione delle relazioni tra gli ordinamenti.

    Nel ricostruire i fatti che hanno portato alla pronuncia dei giudici cechi pu essere utile

    mettere in evidenza che la vicenda si svolge nel quadro di una procedura di controllo

    inaugurata da un gruppo di cinquantuno deputati che lamentano lincostituzionalit della

    legge 125/2005 (Legge sulle comunicazioni elettroniche) e del connesso decreto 485/2005. I

    ricorrenti sostengono che imporre ai gestori dei network di telecomunicazioni lobbligo di

    registrare tutti i dati relativi alle comunicazioni effettuate con i sistemi di nuova generazione

    (sms, mail, connessioni internet, telefonia voip, ect.) e lobbligo di mettere queste

    informazioni a disposizione delle autorit investigative vale ad allontanare la Repubblica Ceca

    dagli schemi istituzionali propri dello stato di diritto: il sistema realizzato dalle norme

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    impugnate integra una chiara violazione dellart. 8 della Convenzione europea dei diritti

    delluomo e, senza rientrare nellambito delle limitazioni consentite dallart. 4 della Carta dei

    diritti e delle libert fondamentali (che nel sistema ceco ha rango costituzionale), viola gli art.

    2, 3, 7 e 13 della Carta ceca (da cui la giurisprudenza nazionale generalmente desume

    lobbligo costituzionale di non interferire con la vita privata). Inoltre, mostrandosi

    consapevoli del legame che corre tra le disposizioni oggetto del pronunciamento e la Direttiva

    2006/24/CE, i ricorrenti chiedono al giudice costituzionale di sospendere il loro giudizio e di

    sollecitare un cambio di orientamento interpretativo da parte della Corte di giustizia:

    denunciando possibili violazioni dei Trattati, essi chiedono ai magistrati del Lussemburgo di

    rivedere il giudizio - espresso con la decisione C 301/06,Irlanda c. Parlamento europeo e

    Consiglio, del 25 febbraio 2009 - secondo cui la pratica del data retention sarebbe conforme

    al diritto comunitario. Secondo il ragionamento giuridico alla base del ricorso, insomma, le

    norme impugnate, al di fuori della copertura offerta dal principio di proporzionalit, ledono

    alcuni diritti fondamentali riconosciuti dallordinamento costituzionale, dallordinamento

    convenzionale e dallordinamento comunitario e pertanto, dopo laccertamento pregiudiziale

    del giudice europeo, devono essere dichiarate incostituzionali.

    Questa posizione viene contestata in maniera abbastanza tiepida dai rappresentanti

    istituzionali della Camera dei Deputati e del Senato che intervengono nel procedimento ai

    sensi dellart. 42 e dellart. 69 del regolamento della Corte. In particolare, lo speaker del

    Senato, dopo aver ribadito la correttezza formale delliter normativo seguito dai due

    provvedimenti si esprime in favore della costituzionalit delle norme impugnate perch ritiene

    che le violazioni denunciate non sussistano: la registrazione dei dati relativi alle

    comunicazioni (orario, durata, interlocutore etc.) da tenere concettualmente distinta

    dallintercettazione dei contenuti delle comunicazioni e non rientra nellambito delle norme

    invocate.

    A fronte di una controversia che si incentra essenzialmente sul contenuto dellobbligo

    costituzionale di non interferire con la vita privata dei cittadini, la Corte costituzionale mostra

    una grande sensibilit nei confronti della comparazione giuridica e, oltre a richiamare la

    propria giurisprudenza costituzionale, richiama i riferimenti normativi e i precedenti

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    giurisprudenziali della Corte europea dei diritti delluomo e di altri sistemi costituzionali

    (principalmente Germania e Stati Uniti). Risultato di questa analisi comparata la

    conclusione secondo cui apart from the traditional definition of privacy in its space

    dimension (protection of the home in a broader sense) and, in connection with the

    autonomous existence and public authority, undisturbed creation of social relationships (in a

    marriage, family or society), the right to respecting private life also includes the guarantee of

    self-determination in the sense of primary decision-making of an individual about

    themselves. Partendo da questo concetto tanto ampio, i giudici costituzionali riconoscono

    che, a prescindere dalla mancanza di una norma che esplicitamente riconosca la possibilit di

    determinare le informazioni sensibili che sono accessibili ai terzi, il costituente ceco non si

    limito a riconoscere soltanto i classici diritti allintegrit psicofisica e allinviolabilit delle

    comunicazioni private, ma secondo uno schema consolidato nelle esperienze democratiche ha

    riconosciuto un diritto allinformational self-determination e ha garantito la possibilit di

    disporre delle informazioni relative alle proprie comunicazioni.

    Una volta smentita la ricostruzione proposta dallo speaker del Senato e una volta

    chiarito che la Carta ceca dei diritti fondamentali non si limita a garantire soltanto il contenuto

    delle comunicazioni, la Corte sceglie una via procedurale diversa da quella suggerita dai

    ricorrenti e preferisce invece imboccare la strada indicata dalla giurisprudenza costituzionale

    tedesca a partire dalla pronuncia sul mandato di arresto europeo (BVerfGE, 113, 273,

    Darkanzali, del 18 luglio 2005). Cos, per risolvere la questione relativa alle modalit di

    intervento su provvedimenti che hanno origine da una previsione europea, i giudici di Brno

    statuiscono (senza addurre ulteriori argomenti) che la vicenda ha rilevanza esclusivamente

    interna perch la Direttiva europea lascia al legislatore nazionale i margini di spazio necessari

    per adempiere gli obblighi costituzionali. In effetti, diversamente da quanto avevano fatto i

    loro colleghi rumeni (sentenza 1.258/2009 dell8 ottobre 2009), i giudici cechi non si

    spingono sino a censurare apertamente la Direttiva e, confinando le loro critiche in una parte

    significativamente intitolata obiter dictum, giustificano il loro intervento in relazione a

    previsioni lasciate alla disponibilit del legislatore nazionale: i provvedimenti di attuazione

    sono incostituzionali soltanto nella misura in cui non definiscono chiaramente le modalit di

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    intervento da parte del potere pubblico, non contemplano lobbligo di informare linteressato

    dellavvenuto accesso alle sue informazioni sensibili, non specificano in maniera univoca i

    termini entro cui i provider sono obbligati a cancellare i dati raccolti, non limitano lutilizzano

    dei dati alla prevenzione di determinate tipologie (particolarmente gravi) di crimini e non

    prevedono specifiche misure di prevenzione degli abusi. Insomma, come dire che, malgrado i

    dubbi e le perplessit espresse attraverso gli obiter dicta, lincostituzionalit non deriva dalla

    astratta previsione di un meccanismo di data retention, ma piuttosto la conseguenza delle

    modalit concrete con cui il legislatore ha trasposto latto normativo europeo.

    Malgrado lattenzione riposta dal giudice ceco e malgrado la pronuncia sia ispirata da

    una genuina (e da questo punto di vista apprezzabile) volont di evitare che lorigine europea

    delle norme impugnate si trasformi in un pretesto per abbassare gli standard nazionali di

    protezione dei diritti fondamentali, la decisione offre spunti per una riflessione critica sulla

    configurazione delle relazioni degli ordinamenti. Infatti, per un verso vero che in ragione

    della delicatezza delle prescrizioni della Direttiva e in ragione dellatteggiamento troppo

    indulgente della Corte del Lussemburgo, la dichiarazione di incostituzionalit si rivela utile

    per bloccare (almeno provvisoriamente) e rivedere lapplicazione di una normativa che

    oggettivamente presenta alcuni profili abbastanza inquietanti. Per contro, per, al di l del

    fatto che la motivazione insiste su un profilo formale (la rilevanza esclusivamente interna

    delle previsioni impugnate) che mal si concilia con lidea di costituzione materiale e con la

    concezione evolutiva di sovranit usate dallo stesso giudice costituzionale per giustificare la

    costruzione europea, appare assai discutibile la scelta di mutuare limpianto argomentativo

    della decisione tedesca sul data retention e di non utilizzare lo strumento del rinvio

    pregiudiziale: seguendo le orme della decisione con cui il Bundesverfassungsgericht

    (BVerfG., 1 BvR 256/08, Data retention, del 2 marzo 2010) ha negato la necessit di adire

    listituzione giudiziaria sovranazionale e ha provveduto ad annullare direttamente le norme di

    attuazione della Direttiva 2006/24, lstavn soud smentisce lo spirito collaborativo che, a

    detta di molti commentatori, ha fin qui caratterizzato la sua giurisprudenza europea e si

    espone alle stesse critiche che la dottrina ha riservato al Tribunale federale.

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    Alla luce di questa rapida disamina pare possibile concludere che, pur essendo dettata

    da un sincero desiderio di garantismo, la soluzione individuata per il caso in questione non

    appare complessivamente soddisfacente. Innanzitutto, dichiarando lincostituzionalit totale

    degli atti impugnati, i giudici di Brno impediscono lattuazione di una normativa comunitaria

    che per quanto problematica resta ancora formalmente vigente e, almeno teoricamente,

    espongono il loro paese al rischio di una procedura di infrazione. Inoltre, mostrando sfiducia

    nei confronti della giurisdizione del Lussemburgo, essi spezzano lobbligo di leale

    collaborazione che dovrebbe ispirare le relazioni tra i giudici e contravvengono agli obblighi

    imposti dalla giurisprudenza europea sulla base dellart. 234 TCE (ora art. 264 TFUE). Infine,

    ed probabilmente il punto pi rilevante, essi falliscono nellob iettivo di riuscire a garantire

    adeguati standard di protezione dei diritti perch, per limitare le loro censure allattivit

    legislativa interna, essi hanno finito comunque per aprire la via ad una pratica che resta

    comunque assai discutibile. Preferibile sarebbe invece stato incalzare la Corte di giustizia

    affinch si decida a dichiarare linvalidit di una direttiva che presenta evidenti problemi di

    costituzionalit e affinch finalmente scriva lultimo capitolo di una vicenda giurisprudenziale

    che ha gi messo in luce le contraddizioni dellattuale modello di relazioni tra gli ordinamenti

    e che ormai ha assunto i caratteri di una vera e propria saga.