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69 DICEMBRE 2015 P revidenza F ormazione S anità C ontratto A ssociazioni S ervizi FASDAC DAL 2016 NOVITÀ PER LE PRATICHE INDIRETTE Funzionalità e semplificazione di alcune procedure di rimborso I n questi anni il Fondo e le associazioni territoriali di Manageritalia hanno svol- to un’intensa attività di monitoraggio sull’applicazione delle norme che discipli- nano i rimborsi indiretti. Da questa attività di “ascolto” sono scaturite una serie di proposte volte a semplificare gli adempi- menti in capo agli assistiti e a rimuovere gli ostacoli per una più fluida attività di liqui- dazione. L’auspicio è che le misure adot- tate portino a una funzionalità complessi- va delle procedure nell’interesse primario degli assisiti e anche del Fondo stesso, te- nuto a ben gestire in logica di appropria- tezza le risorse che appartengono alla collettività degli iscritti. Terapie fisiche e riabilitative Il nomenclatore tariffario è aggiornato e semplificato. Un nuovo modulo al posto dell’autorizzazione sanitaria o del diploma Dal 1° gennaio 2016 il Fondo aggiorna il nomenclatore tariffario e semplifica il rim- borso delle prestazioni fisiche e riabilitati- ve: al posto della documentazione di volta in volta richiesta dalla precedente norma- tiva (autorizzazioni sanitarie, diplomi, tito- li abilitanti…) viene introdotto il nuovo modulo P01/R da far compilare alla strut- tura sanitaria o all’operatore professiona- le (fisioterapista, osteopata, chiroprati- co…) che ha effettuato le prestazioni. Il nuovo modulo deve essere utilizzato an- che per i documenti di spesa datati 2015. Perché il nuovo modulo e come compilarlo Oltre all’obiettivo di semplificare la proce- dura di rimborso (l’assenza o la diversità di documentazione da presentare per cia- scun profilo professionale coinvolto erano infatti spesso causa di sospensione delle pratiche), il nuovo modulo riporta le diver- se tipologie di prestazioni fisioterapiche così come sono ora previste nel nuovo nomenclatore del Fasdac. Sarà cura della struttura sanitaria o del singolo operatore professionale compila- re il modulo nella parte di propria compe- tenza, riconducendo analiticamente le prestazioni eseguite a quelle del nomen- clatore del Fondo e specificando per cia- scuna di esse le sedute effettuate e il rela- tivo importo. Ciò non solo al fine di evita- re i numerosi errori interpretativi nelle di- verse terminologie utilizzate, ma anche per colmare carenze informative in passa- to motivo di sospensione di una pratica (un “ciclo” di terapia di quante sedute era composto?) e velocizzare quindi la liqui- dazione del rimborso.

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dAl 2016 Novità Per le PrAtiche iNdirette

Funzionalità e semplificazione di alcune procedure di rimborso

I n questi anni il fondo e le associazioni territoriali di Manageritalia hanno svol-to un’intensa attività di monitoraggio

sull’applicazione delle norme che discipli-nano i rimborsi indiretti. Da questa attività di “ascolto” sono scaturite una serie di proposte volte a semplificare gli adempi-menti in capo agli assistiti e a rimuovere gli ostacoli per una più fluida attività di liqui-dazione. L’auspicio è che le misure adot-tate portino a una funzionalità complessi-va delle procedure nell’interesse primario degli assisiti e anche del fondo stesso, te-nuto a ben gestire in logica di appropria-tezza le risorse che appartengono alla collettività degli iscritti.

Terapie fisiche e riabilitative Il nomenclatore tariffario è aggiornato

e semplificato. Un nuovo modulo al posto dell’autorizzazione sanitaria o del diploma

dal 1° gennaio 2016 il fondo aggiorna il nomenclatore tariffario e semplifica il rim-borso delle prestazioni fisiche e riabilitati-ve: al posto della documentazione di volta in volta richiesta dalla precedente norma-tiva (autorizzazioni sanitarie, diplomi, tito-li abilitanti…) viene introdotto il nuovo modulo P01/R da far compilare alla strut-tura sanitaria o all’operatore professiona-

le (fisioterapista, osteopata, chiroprati-co…) che ha effettuato le prestazioni. Il nuovo modulo deve essere utilizzato an-che per i documenti di spesa datati 2015.

Perché il nuovo modulo e come compilarloOltre all’obiettivo di semplificare la proce-dura di rimborso (l’assenza o la diversità di documentazione da presentare per cia-scun profilo professionale coinvolto erano infatti spesso causa di sospensione delle pratiche), il nuovo modulo riporta le diver-se tipologie di prestazioni fisioterapiche così come sono ora previste nel nuovo nomenclatore del Fasdac. Sarà cura della struttura sanitaria o del singolo operatore professionale compila-re il modulo nella parte di propria compe-tenza, riconducendo analiticamente le prestazioni eseguite a quelle del nomen-clatore del Fondo e specificando per cia-scuna di esse le sedute effettuate e il rela-tivo importo. Ciò non solo al fine di evita-re i numerosi errori interpretativi nelle di-verse terminologie utilizzate, ma anche per colmare carenze informative in passa-to motivo di sospensione di una pratica (un “ciclo” di terapia di quante sedute era composto?) e velocizzare quindi la liqui-dazione del rimborso.

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Chi emette il documento di spesa deve inoltre compilare e firmare nell’ultima pagina la “Dichiarazio-ne di responsabilità” relativa al proprio profilo (struttura sanitaria o singolo operatore professiona-le). Se ad effettuare le prestazioni fisioterapiche e riabilitative è stato un medico-chirurgo, è sufficiente che quest’ultimo apponga sempli-cemente la propria firma.Con la dichiarazione di responsa-bilità non è più richiesta la presen-tazione della fotocopia dell’auto-rizzazione sanitaria, del diploma o del titolo abilitante dell’operatore.

Dove trovare il nuovo moduloIl modulo P01/R è facilmente sca-ricabile dal sito del Fondo (www.fasdac.it) o di Manageritalia (www.manageritalia.it). Può esse-re consegnato direttamente alla struttura sanitaria presso la quale ci si è rivolti per le cure oppure può essere scaricato dal sito diretta-mente dalla stessa struttura o dall’operatore professionale al momento della fatturazione.

Come chiedere il rimborso?Il modulo per le fisioterapie deve essere sempre presentato unita-mente alla richiesta di rimborso per le cure mediche (modulo P01/M), sia nel caso in cui siano presenti le sole spese fisioterapi-che sia nel caso in cui il rimborso riguardi altre spese (visite speciali-stiche, farmaci, accertamenti dia-gnostici…).

Il rimborso dei ticket Un’unica modalità di presenta-

zione: la pratica semestraleFino ad oggi la normativa preve-deva, come è noto, due diverse

modalità di presentazione al rim-borso delle spese sostenute per i ticket: una prima nell’ambito di una pratica ordinaria, contenente spese di diversa natura purché re-lative allo stesso assistito e al me-desimo evento di malattia; la se-conda nelle pratiche di soli ticket da raccogliere semestralmente in deroga alle regole della soglia minima di spesa di 51,65 euro e dell’unicità dell’evento. Parados-salmente la doppia modalità di presentazione dei ticket, anziché favorire ha generato criticità attua-tive tali da suggerire una semplifi-cazione della normativa in favore della sola pratica semestrale in quanto preferita dagli assistiti.

Cosa cambia da gennaio 2016?Le spese relative ai ticket devono essere presentate al rimborso esclusivamente in pratiche di soli ticket e secondo le scadenze pre-viste dalla normativa:– entro settembre, cumulando i

ticket pagati dall’1/1 al 30/6 dello stesso anno;

– entro febbraio, cumulando i ticket pagati dall’1/7 al 31/12 dell’anno precedente.

Per il rimborso è necessario:1) compilare correttamente il

modulo P01/T;

2) fotocopia della documentazio-ne di spesa;

3) allegare quanto sopra al mo-dulo di richiesta di rimborso per le cure mediche (mod. P01/M).

Pertanto i ticket non sono rimbor-sabili se inseriti in altre tipologie di pratiche.Ricordiamo che per “ticket” si in-tende la compartecipazione alla spesa per le prestazioni fornite presso il Servizio sanitario nazio-nale italiano. Qualsiasi spesa so-stenuta all’estero deve essere pre-sentata con una richiesta di rimbor-so ordinaria.

Il rimborso dei farmaci Sul modulo la data di ogni scon-

trinoLa necessità di acquisire agevol-mente con modalità automatizza-te il momento in cui è stata soste-nuta la spesa (data dello scontrino della farmacia) ha imposto una piccola modifica del modulo P01/F da utilizzare per la richiesta di rimborso.Alla prima pagina che riporta i dati dell’assistito, devono essere allegate tante seconde pagine quanti sono gli scontrini, avendo cura di indicare in alto a destra del modulo la data dello scontri-no stesso.

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Ricordiamo di applicare negli ap-positi spazi e nel verso corretto solo le fustelle, riportanti i codici a barre, relative a quello scontrino.

Come chiedere il rimborso dei farmaci?Il modulo per i farmaci deve essere presentato unitamente alla richie-sta di rimborso per le cure mediche (modulo P01/M) o dentarie (modu-lo P01/D) contenenti eventuali altre spese – da raccogliere e presenta-re al rimborso nel noto termine di sei mesi – relative allo stesso assisti-to e al medesimo evento di malat-tia. Secondo la normativa generale di rimborso, a tale modulo dovrà essere allegata la documentazione di spesa e sanitaria come la prescri-zione medica e la diagnosi.Per le spese per farmaci sostenute all’estero (Citta del Vaticano, San Marino ecc.) non è necessario pre-sentare il modulo P01/F.

Il rimborso del trattamento ortodontico Fa fede la data del documento

di spesa. Contributo erogabile in più tranche

Come è noto, il Fondo riconosce un contributo di 800 euro l’anno per il trattamento ortodontico, sia mobile sia fisso. Il contributo è ri-conosciuto per un massimo di tre anni per la stessa persona.Anche in questo caso, al fine di venire incontro alle esigenze ope-rative degli assistiti e rimuovere frequenti motivi di incomprensione che davano luogo a sospensione delle pratiche, la normativa è stata semplificata:– il contributo è riconosciuto per

un massimo di 800 euro l’anno. A tal fine fanno fede le spese

ficazione di conformità, la docu-mentazione radiografica o foto-grafica dei lavori effettuati. L’esperienza di questi anni ha evi-denziato che non sempre la docu-mentazione presentata era idonea a dimostrare i lavori eseguiti, so-prattutto in caso di non corrispon-denza con quanto indicato dall’o-dontoiatra nel modulo. Di qui la necessità da parte del Fondo di sospendere le pratiche e di richie-dere agli assistiti una documenta-zione aggiuntiva più probante con inevitabile allungamento dei tempi di liquidazione.Con il 1° gennaio 2016 il modulo per la richiesta di rimborso è stato aggiornato: il tipo di documenta-zione da presentare (certificazio-ne di conformità, documentazione radiografica o fotografica) è ora indicato univocamente per ciascu-na prestazione.

con data fattura 1° gennaio-31 dicembre di ciascun anno;

– il rimborso può essere ricono-sciuto anche sulla base di fattu-re di acconto in più tranche nell’anno nel limite degli 800 euro (in precedenza era invece necessario attendere la fine del trattamento ortodontico);

– come per la generalità delle pratiche, occorre rispettare il termine di sei mesi per la pre-sentazione dei documenti di spesa all’associazione Mana-geritalia.

Il rimborso delle cure odontoiatriche Documentazione diversa in ba-

se alla tipologia di prestazioneInsieme al modulo per la richiesta di rimborso (modulo P01/D) il Fon-do ha sinora richiesto per alcune prestazioni, in alternativa, la certi-

1° esempio Fattura acconto 12/2/2016: € 1.000 - rimborso € 800 (raggiungimento massi-

male 2016) Fattura saldo 16/5/2016: € 500 - nessun rimborso

2° esempio Fattura acconto 12/2/2016: € 500 - rimborso € 500 (immediato) Fattura saldo 16/5/2016: € 500 - rimborso € 300 (raggiungimento massimale

2016)

3° esempio Fattura acconto 12/2/2016: € 2.000 - rimborso € 800 (raggiungimento massi-

male 2016) Fattura saldo 10/3/2017: € 500 - rimborso € 500 (fa fede la data della fattura

anche se relativa al medesimo trattamento ortodontico - imputazione al massi-male 2017)

4° esempio Fattura saldo 12/2/2016: € 2.000 - per il periodo 2016-2017 - rimborso

€ 800 (raggiungimento massimale 2016; la stessa fattura non può essere ripre-sentata per ottenere il contributo per il 2017).

eseMPi Di RiMboRso Del TRaTTaMenTo oRToDonTiCo

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Ad esempio per la prestazione “381-Incappucciamento diretto della polpa” è richiesta la sola fotocopia delle radiografie o stampa delle immagini contenute su supporto digitale mentre per la prestazione “51-Perno moncone fuso endocanalare ad elemen-to….” è richiesto il solo certificato di conformità dei dispositivi denta-li (in precedenza la scelta del tipo di documentazione per quelle stesse prestazioni era rimessa all’odontoiatra).ai fini della richiesta di rimborso è quindi importante che ciascun as-sistito richieda al proprio dentista la documentazione indicata nel modulo P01/D in corrispondenza di ciascun lavoro effettuato la pre-senti all’associazione Manageri-talia secondo le indicazioni ripor-tate nel modulo.

Prestazioni professionali sanitarie Il nomenclatore tariffario è ag-

giornato e semplificato. Un nuovo modulo al posto dell’autorizzazione sanitaria o del diploma

Si tratta delle prestazioni rese da particolari operatori professionali quali l’infermiere, il logopedista, il podologo, l’ostetrica, …Analogamente a quanto è stato illustrato sopra per le terapie fi-siche e riabilitative, il Fondo ha aggiornato e semplificato il no-menclatore tariffario ed è stato introdotto un nuovo modulo P01/s per la richiesta di rimbor-so in sostituzione delle autorizza-zioni sanitarie o dei diplomi o titoli abilitanti precedentemente richiesti.Operativamente valgono le mede-

sime indicazioni fornite sopra per le terapie fisiche e riabilitative.

Visita medica con prestazioni specialistiche A fatturare è il medico: non è

più richiesta la prescrizione medica e la diagnosi

Accade di frequente che la visita medica sia contestualmente ac-compagnata da un accertamento diagnostico eseguito dallo stesso specialista (ad esempio, visita car-diologica + ECG; visita ginecolo-gica + pap test; …).nel caso in cui la fattura sia rila-sciata dal medico, il Fondo non richiede più la prescrizione e la diagnosi. Diversamente (la fattu-ra è emessa dalla struttura sani-taria) occorre la prescrizione e la diagnosi.

Revisione di un rimborso 90 giorni per chiedere motiva-

tamente la revisionePer dare certezza agli iscritti e al Fondo circa i tempi per poter con-testare il rimborso o la reiezione di una pratica, è stato introdotto il termine di 90 giorni per la pre-sentazione della domanda di re-visione. I 90 giorni decorrono dalla data della comunicazione. È necessario che la richiesta di revisione sia presentata all’asso-ciazione Manageritalia e sia det-tagliatamente motivata.

Ricoveri riabilitativi Il nomenclatore si arricchisce

di un nuovo livello di assistenzaL’attenzione del Fondo a erogare prestazioni appropriate ha sug-gerito l’inserimento di questo nuo-vo livello di assistenza. Si tratta di quel particolare tipo di ricovero

con finalità riabilitative necessa-rio dopo il superamento della fa-se acuta, quale un ictus o un inter-vento ortopedico. Rispetto a quel-lo ordinario, il ricovero riabilitati-vo ha una minore intensità di cura, concentrandosi sulle prestazioni specifiche volte al recupero dello stato di salute.

Le altre misure (in sintesi)Dirigenti “over 85” - possono pre-sentare le richieste di rimborso in deroga alla regola generale dell’unicità dell’evento di malat-tia.Visite psichiatriche - il numero di visite ammesse è portato da 3 a 6 l’anno, fermo restando la misura del rimborso di 90 euro (senza applicazione della detrazione fis-sa di 51,65 euro). La prescrizione e la diagnosi devono essere pre-sentate una sola volta l’anno (in precedenza erano richieste in ogni pratica).Psicoterapie - il numero di sedute ammissibile è portato da 50 a 70 l’anno, fermo restando la misura del rimborso di 35 euro (senza applicazione della detrazione fis-sa di 51,65 euro).accertamenti diagnostici in de-genza - è necessario che la richie-sta di rimborso sia accompagnata dal dettaglio degli accertamenti diagnostici effettuati dalla struttu-ra sanitaria durante il ricovero.

ImPoRTAnTeTutta la documentazione inviata non sarà conservata dal Fondo dopo la sua lavorazione. Si rac-comanda, pertanto, di trasmet-terla soltanto in fotocopia.

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73dicembre 2015

La risoLuzione deL rapporto di Lavoro

Le conseguenze del licenziamento individuale con il nuovo contratto a tutele crescenti

Mariella Colavito

in materia di cessazione del rapporto di lavoro, l’art. 2118 del codice civile dispone che

ciascuna delle parti può recede-re dal contratto di lavoro rispet-tando il periodo di preavviso. Il licenziamento è l’atto unilate-rale recettizio con cui il datore di lavoro pone fine al rapporto; produce effetto nel momento in cui giunge a conoscenza del de-stinatario, a meno che quest’ulti-mo dimostri di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibili-tà di averne conoscenza. Eccetto alcuni casi di libera rece-dibilità, per la generalità dei di-pendenti, e quindi per i quadri, il licenziamento deve essere sor-retto da una motivazione che può dipendere dalla condotta del lavoratore oppure da ragioni attinenti l’impresa e l’organizza-zione del lavoro.

Licenziamento per giusta causaLa giusta causa si sostanzia in un inadempimento degli obblighi contrattuali talmente grave da impedire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di la-

voro. A titolo esemplificativo, costituiscono giusta causa di li-cenziamento (ex art. 2119 del codice civile) il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, l’appropriazione e il danneggia-mento volontario di beni azien-dali, l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso. Il licenziamento, determinato da simili circostanze, porta a un’in-terruzione immediata del rap-porto di lavoro, senza neppure il riconoscimento del periodo di preavviso.

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo e oggettivoil giustificato motivo soggettivo, invece, si verifica quando l’ina-dempimento degli obblighi con-trattuali da parte del lavoratore porta a una lesione del vincolo fiduciario col datore di lavoro, ma non così grave da giustificare un recesso in tronco. Il datore di la-voro dovrà quindi rispettare il periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo o corrisponde-re la relativa indennità sostitutiva.

il licenziamento può aver luogo anche per giustificato motivo og-gettivo, che comprende tutte quelle vicende inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro, quali la soppressione del posto o la chiusura dell’unità produttiva: in questi casi la legge riconosce prevalenti le esigenze dell’impresa rispetto a quelle del lavoratore alla conservazione del posto. Anche in questo caso sarà riconosciuto il periodo di preavviso o la relativa indennità sostitutiva. qualora il quadro ritenga ingiu-stificata la motivazione del licen-ziamento, dovrà proporre l’im-pugnazione, con atto scritto, entro 60 giorni dalla comunica-zione del recesso. Il superamen-to del termine comporta il venir meno della tutela legale e della possibilità di ricorrere al giudice.

Contratto a tutele crescenti e licenziamenti nulliA seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 23/2015 (che ha modificato l’art. 18 dello statuto dei lavoratori), per colo-ro che hanno instaurato un rap-porto di lavoro a partire dal 7 marzo 2015, con il nuovo con-tratto a tutele crescenti cambia-no radicalmente le conseguenze del licenziamento illegittimo.Se, infatti, per i dipendenti assun-ti prima di tale data, un giudizio favorevole del giudice potrebbe portare a una reintegra nel posto di lavoro e a un risarcimento, per coloro che hanno instaurato il rapporto di lavoro a partire dal 7 marzo di quest’anno il rimedio generale applicato dai giudici sa-rà di carattere risarcitorio, rima-

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pagnata da un risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quel-lo della reintegra, con un tetto di 12 mensilità) potrà aver luogo esclusivamente nel caso in cui venga dimostrata in giudizio l’in-sussistenza del fatto contestato.

Gli importi risarcitori Nei casi in cui il fatto contestato sussista ma il licenziamento sia comunque giudicato illegittimo, il giudice dichiarerà estinto il rap-porto e potrà solo stabilire un ri-sarcimento di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24. Col nuovo contratto a tutele cre-scenti l’impugnazione di un licen-ziamento per giustificato motivo oggettivo non potrà mai portare alla reintegra nel posto di lavo-ro. Infatti, nei casi in cui il giudice

accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, dichiarerà comunque estinto il rapporto e condannerà il datore di lavoro al pagamento di un risarcimento di un importo pari a 2 mensilità dell’ultima re-tribuzione utile per il calcolo del tfr per ogni anno di servizio, non inferiore a 4 mensilità e non su-periore a 24. Per gli assunti prima del 7 marzo 2015, la precedente formulazio-ne dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori consente ancora al giudice di disporre la reintegra nel posto di lavoro qualora ac-certi la “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del reces-so. Negli altri casi stabilirà un indennizzo che va da 12 a 24 mensilità.Eccetto le ipotesi di licenziamen-to nullo o discriminatorio, per i quali è sempre applicabile la reintegra, per le piccole imprese (ossia quelle che occupano fino a 15 dipendenti nell’unità pro-duttiva o nello stesso comune oppure fino a 60 in tutta italia) gli importi risarcitori sopra citati vengono dimezzati e non posso-no in ogni caso superare le 6 mensilità.al fine di incentivare nuove as-sunzioni nelle piccole imprese, il decreto ha stabilito che al dato-re di lavoro che, successivamen-te alla data di entrata in vigore del decreto, superi il numero di 15 dipendenti, si applicheranno le nuove disposizioni in materia di licenziamento. Quindi la tute-la prevalentemente risarcitoria riguarderà tutti i lavoratori, an-che quelli assunti prima del 7 marzo 2015.

nendo la reintegra circoscritta a poche fattispecie, molto limitate. una di queste è il licenziamento discriminatorio, determinato ad esempio da ragioni politiche, re-ligiose, sindacali, di sesso o di razza: in queste ipotesi continue-rà ad applicarsi la vecchia disci-plina. Tali licenziamenti, infatti, continueranno a considerarsi nul-li e saranno sanzionati con la reintegra nel posto di lavoro e un’indennità pari alle retribuzioni maturate dal giorno del licenzia-mento fino a quello di reintegra, a prescindere dalle dimensioni dell’azienda. Va considerato nul-lo anche il licenziamento intimato alla lavoratrice in gravidanza o puerperio durante il periodo di irrecedibilità, ossia dall’inizio del-la gravidanza al compimento di un anno di età del bambino.Per il licenziamento per giusta causa (e per giustificato motivo soggettivo) la reintegra (accom-

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75dicembre 2015

i Quadri in usa e in europa

i confronti sui middle manager a livello internazionale sono diffi-cili a causa delle differenti situa-

zioni e classificazioni. Ma volen-do dare una dimensione possia-mo dire che in usa i middle mana-ger sono 10,8 milioni nel 2013, pari al 7,6% della forza lavoro. Le classificazioni europee sono più complesse, ma considerando la categoria dei manager e dei professional, che includono an-che i dirigenti o executive e figure imprenditoriali o di liberi profes-sionisti, nell’Europa a 15 abbia-mo nel 2013 42milioni di lavora-tori, pari al 25,1% degli occupati totali. Il Lussemburgo (2,5% ma-nager e 37% professional) e il Regno Unito (11,1% manager e 24,5% professional) sono ai primi due posti, mentre l’Italia è ultima (3,8% manager e 13,9% profes-sional).Se vogliamo invece considerare i dati relativamente alle classifica-zioni nazionali, l’Italia – tra pub-blico e privato 425mila quadri – ha circa un milione di quadri, pari al 4,5% degli occupati. La Spagna – quella più confrontabi-le per avere la categoria dei mandos, definita dalla contratta-zione collettiva – ha un milione (1.025.800 nel 2012) di man-dos, pari al 5,9% dell’occupazio-ne totale. In Francia la categoria dei cadres et professions intellec-tuelles supérieures è nel 2013 pari al 18,1% dei lavoratori di-pendenti. Nel Regno Unito nel 2014 le categorie di Managers, directors & senior officials sono

circa 3 milioni (10,2% occupati), circa 2,3 milioni sono occupati come dipendenti.Ma come stanno evolvendo per numero e funzioni i middle mana-ger? in quasi tutte le realtà, usa in testa, i quadri sono in lieve di-minuzione. Questo non è vero per l’Italia, dove sono pochi ma stanno aumentando per sopperi-re alla scarsa o assente manage-rializzazione delle pmi a gestio-ne familiare.a livello di ruolo in azienda i middle manager, in un mondo del lavoro sempre più “agile”, stanno in parte cambiando le lo-ro caratteristiche. Come mana-

ger perdono in parte ruolo e spazio nelle grandissime aziende per l’evo-luzione verso catene di comando sempre più snelle. In ogni caso, il loro ruolo manageriale evolve da controllo e gestione a sviluppo del loro team che devono assicurarsi abbia le giuste skill, agisca i principi del lavoro “agile” e abbia la forma-zione adatta per diventare cross-functional. E il middle manager è vitale perché il team funzioni vera-mente al meglio. il venir meno quindi di mere ne-cessità gestionali e direttive porta il middle manager a evolvere ver-so un manager di risorse o un professional.

0Percentuale

Lussemburgo

Svezia

Olanda

Irlanda

Belgio

Danimarca

Finlandia

Ue (15 paesi)

Grecia

Francia

Portogallo

Spagna

Regno Unito

20105 15 25 30 35 40

ManagerProfessional

37

24,5

25,5

23,8

22,4

22,1

26,6

23,4

2,5

11,1

5,9

7

8

8,2

2

2,9

6,3 18,9

19,5

17

16,4

17,6

5,2

7

7,5

4,7

Germania

Austria

Italia

16,7

16,1

13,9

4,5

4,5

3,8

Fonte: elaborazione Doxa-Quadrifor su dati Eurostat (Eu Labour Force Survey)

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QuaLe Contratto per Manager a terMine e ConsuLenti?

Prendendo spunto da una re-cente indagine sul tempora-ry management (vedi pagi-

na 22), vediamo quali saranno dal 2016 le possibili forme con-trattuali per chi opera come ma-nager a tempo e/o consulente. Partiamo dal temporary mana-ger: la forma più idonea è il con-tratto di lavoro dipendente con qualifica di dirigente a tempo determinato (non a caso quella preferita dalle grandi aziende). Il contratto a termine con il perso-nale dirigente è disciplinato dal comma 4 dell’art. 10 del decreto legislativo 368/2001, che legitti-ma la sua stipulazione in ogni caso, anche in completa assenza delle ragioni giustificatrici di ca-rattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

Durata del contratto a termineLa durata del contratto a termine non può superare i cinque anni. Nel caso di stipula di un contratto di durata superiore a tre anni il

dirigente può dimettersi, con l’os-servanza del preavviso, in qualsi-asi momento trascorsi i tre anni. Il datore di lavoro rimane invece vincolato per tutta la durata pat-tuita nel contratto, ciò significa che da un’eventuale risoluzione anticipata, se non per giusta cau-sa, può derivare il diritto a un ri-sarcimento del danno.Esemplificando, un contratto del-la durata di cinque anni vede quindi il datore di lavoro vincola-to per l’intero periodo, mentre il dirigente lo sarà per i soli tre an-ni, trascorsi i quali sarà libero di dimettersi con il solo obbligo del preavviso.Naturalmente, le previsioni relati-ve alla risoluzione del rapporto per giusta causa valgono per en-trambe le parti.

Agevolazioni contributive previste dal ccnl dirigenti terziarioPer favorire l’assunzione di gio-vani dirigenti, garantendo una maggiore flessibilità in entrata, il

ccnl prevede particolari agevola-zioni contributive per l’assunzio-ne di giovani dirigenti che negli ultimi anni sono state estese ai dirigenti over 50 e ai temporary manager di qualsiasi età (in que-sto caso, per un periodo corri-spondente al 50% della durata del contratto, fino a un massimo di un anno).L’agevolazione si riferisce ai con-tributi dovuti al Fondo Mario Ne-gri e all’Associazione Antonio Pastore e dà luogo a un minor accantonamento previdenziale annuo di 8.800 euro, a un rispar-mio annuo sul costo aziendale pari a circa 9.200 euro e a una retribuzione netta superiore di circa il 6% rispetto a quella del dirigente assunto con contribu-zione ordinaria.

Jobs act e superamento del contratto a progettoil decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali (15 giugno 2015, n. 81) ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il superamento del contrat-to a progetto, che non potrà quin-di più essere utilizzato per disci-plinare i contratti di lavoro para-subordinato.Ciò non significa che non potran-no più essere stipulati in futuro contratti di collaborazione coor-dinata e continuativa, con «pre-stazioni di lavoro esclusivamen-

Anche alla luce delle modifiche introdotte con il Jobs act, vediamo come cambiano le tipologie di rapporto di lavoro per queste alte professionalità

daniela Fiorino

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77dicembre 2015

te personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono or-ganizzate dal committente an-che con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro», per le quali, dal 1° gennaio 2016, è prevista l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordi-nato.La riconduzione alla disciplina del lavoro subordinato dei con-tratti di collaborazione non vale per alcune casistiche, tassativa-mente individuate dal legislato-re. Tra queste, quelle che posso-no riguardare in particolar mo-do i dirigenti e le alte professio-nalità sono le collaborazioni prestate nell’esercizio, le profes-sioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in apposi-ti albi professionali; le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e con-trollo delle società e dai parteci-panti a collegi e commissioni.in sintesi, e in via generale, i rap-

porti di collaborazione organiz-zata dal committente: intercorrono con un determi-

nato soggetto senza alcun vin-colo di subordinazione nei confronti dello stesso;

hanno carattere unitario di du-rata, cioè protratto nel tempo;

sono svolti in modo continuati-vo, cioè non saltuario;

non necessitano di mezzi orga-nizzati;

sono retribuiti con periodicità e con ammontare determina-to, o determinabile, ancorché corrisposto in un’unica solu-zione, con riferimento all’inte-ra durata della prestazione;

non hanno carattere gratuito; la fonte giuridica del rapporto

è solitamente un contratto concluso fra le parti in forma scritta o comunque un incari-co formale conferito dal com-mittente e accettato dal lavo-ratore;

hanno un intrinseco contenuto artistico o professionale.

L’insussistenza dei requisiti che costituiscono presunzione di su-bordinazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, può esse-re certificata nelle sedi previste dalla legge.

Partita ivaIl rapporto di collaborazione au-tonoma in regime di partita iva presuppone tendenzialmente un professionista che si rivolge a una pluralità di committenti per l’ese-cuzione di incarichi specifici. L’a-pertura di una partita iva da par-te di chi si rivolge a un unico committente, come ad esempio accade spesso per i dirigenti pen-sionati che continuano poi a ope-rare per l’ex datore di lavoro in termini di collaborazione, non potrebbe essere sufficiente ad evitare la riconduzione al rappor-to di lavoro subordinato del con-tratto di collaborazione, se non sussistono le condizioni delineate dal legislatore.

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idir

79dicembre 2015

come facciamo contro il freddo e la pioggia con l’ombrello e l’impermeabile.Come: il mercato mette a nostra disposizione uno strumento mol-to interessante che ci permette di

Il problema della pensione è già da molti anni al centro dei dibattiti politici e ha portato a

riforme previdenziali tuttora in corso: una vera e propria never ending story che nessuno sa do-ve porterà negli anni a venire.Riforme che, inevitabilmente, han-no portato a interessarsi del pro-blema “pensione” anche persone che sono anagraficamente molto lontane dalle date del potenziale ritiro dal mondo del lavoro.Le domande più importanti che ci si pone, oggi, sono tipicamen-te due: quando riuscirò ad anda-re in pensione? e quale sarà l’entità del cosiddetto assegno che riuscirò a riscuotere?Domande per le quali, alla luce delle dinamiche in atto sia a livel-lo europeo che nazionale, non è possibile ricevere risposte con un tasso di affidabilità accettabile; infatti, gli unici a poter cercare di prevenire gli eventuali proble-mi legati alla nostra futura pen-sione siamo proprio noi, così

creare per noi e per i nostri fami-liari una struttura previdenziale parallela o alternativa alla clas-sica “pensione” dei lavoratori dipendenti: i cosiddetti “fondi pensione aperti”.I fondi pensione aperti si posizio-nano all’interno di uno scenario più generale, abbastanza com-plesso, a cui è stato dedicato un ampio spazio nel numero 10-2015 di Dirigente e sono lo strumento ideale per costituire un piano personale di previdenza integra-tiva di lungo termine. Questo strumento, previsto dalla legge, offre la possibilità di effet-tuare nel tempo dei versamenti volontari che sono considerati come una forma di “previdenza complementare” e consente il riti-ro del capitale versato, più gli in-teressi accumulati, in coincidenza col raggiungimento dei requisiti pensionistici stabiliti dall’Inps.

Previdenza: un’oPPortunità Per gli executive Professional

Organizzare il proprio programma di previdenza complementare attraverso i fondi pensione aperti: una possibilità per gli executive professional e per i familiari degli associati Manageritalia

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Ass

idir

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In altre parole è come se noi versassimo gli importi in un sal-vadanaio che matura degli inte-ressi e potrà essere aperto, di norma, solamente insieme a quello Inps.Come accennato in precedenza, a differenza di quanto avviene per altre forme di accantona-menti ai fini pensionistici, i fondi pensione aperti sono per tutti coloro che non possono usufrui-re di un fondo pensione colletti-vo come quelli previsti dai con-tratti di categoria (i cosiddetti ccnl) e, di conseguenza, anche a coloro che non hanno diritto ad alcuna forma di previdenza collettiva.A questo proposito, proprio per non rischiare di perdere un’occa-sione importante solo per man-canza di informazioni, vogliamo ricordare alcuni casi che possia-

È il programma di previdenza complementare ad adesione individuale scelto per soddisfare questo tipo di esigenza degli ex dirigenti ed executive professional associati a Manageritalia o ai loro familiari.

È un prodotto di Aviva Assicurazioni Vita, uno dei più grandi gruppi assicurativi mondiali.

È un fondo pensione aperto articolato in sei diversi comparti, creati proprio per soddisfare le diverse esigenze degli aderenti per quanto riguarda il livello di rischiosità, di costi e rendimenti: i sei comparti sono denominati, rispettivamente, capitale Sicuro (solo per conferimenti taciti del tfr), Garantito, Prudente, Moderato, Dinamico, Aggressivo.

È un fondo pensione aperto che, secondo le analisi dell’ente di controllo sui fondi pensione aperti Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), risulta essere tra quelli con costi contenuti e buoni rendimenti.

Il fondo pensione apertoUBI PREVIDENZA

mo definire particolarmente vici-ni alla nostra realtà.

I vantaggi per gli executive professionalIl primo è quello che riguarda gli ex dirigenti che, per i motivi più disparati, continuano a lavorare svolgendo la libera professione e non effettuano la prosecuzio-ne volontaria al Fondo Mario Negri.Tra i vantaggi previsti dalla nor-mativa per l’adesione alla previ-denza complementare, vale la pena segnalare quelli che posso-no essere più vicini alla figura dell’executive professional, ov-vero la forte flessibilità che carat-terizza i fondi pensione aperti sia per la definizione iniziale del contributo da versare, che è libe-ramente stabilita dall’aderente, sia per la successiva gestione

che consente di variare l’importo del contributo inizialmente previ-sto; saltare una scadenza di ver-samento; effettuare contributi straordinari in qualsiasi momen-to; proseguire la contribuzione al fondo anche dopo aver rag-giunto il pensionamento Inps, ri-mandando la richiesta di liquida-re la prestazione.La possibilità di trasferimento del-la propria posizione all’interno del fondo pensione aperto, senza penalizzazioni, da un piano pre-videnziale a un altro offre l’oppor-tunità di farsi seguire dal “gruzzo-lo” accumulato nei cambiamenti della vita lavorativa qualora cam-bi anche il fondo di riferimento.

I vantaggi fiscaliPer quanto riguarda gli aspetti fiscali, la normativa prevede una serie di vantaggi nelle tre tipiche fasi di vita di una posizione pre-videnziale, contribuzione, ge-stione finanziaria ed erogazione della prestazione. Contribuzione: i versamenti

sono deducibili dal reddito sino a un massimo di 5.164,57 euro, con un beneficio econo-mico che, nella maggior parte dei casi, non è inferiore al 23% e può raggiungere, per redditi elevati, anche il 43%.

Rendimenti: quanto ottenuto dalla gestione finanziaria dei fondi pensione viene tassato, secondo la legge di stabilità 2015, al 20% rispetto al 26%, che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario, fermo restando che la tassazione dei redditi di alcuni titoli detenuti dalle forme pensionistiche comple-

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mentari, come ad esempio i titoli di Stato, è comunque fis-sata al 12,5%.

L’erogazione della presta-zione pensionistica (rendita o della liquidazione di capitale) è soggetta a una tassazione del 15%, diminuita di 0,30 punti percentuali per ogni an-no successivo al quindicesimo di durata della contribuzione, e può scendere fino a un mini-mo del 9%.

Per i familiari: iniziare presto aiuta Vale la pena evidenziare come la normativa preveda che si possa iniziare a costituire un “fondo pen-sione aperto” già per i figli mino-renni, oppure per i figli studenti universitari, anche con versamenti

di modesto importo che, oltre ad avere un importante impatto finan-ziario generando interessi per mol-ti anni, sono deducibili dal reddito del genitore cui i figli sono a carico. Oltre ai vantaggi che abbiamo presentato in precedenza, è im-portante ricordare come i fondi pensione aperti costituiscano una forma di pseudo risparmio forzoso che permette di accumulare quan-to più possibile per il più lungo arco di tempo possibile, con costi contenuti e buone performance dal punto di vista finanziario.

La gestione dei contributiPassando ad esaminare altri aspet-ti, per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie, l’aderen-te ha a disposizione diversi com-parti finanziari utilizzati dal fondo

pensione aperto, che si distinguo-no per la differente percentuale di “rischiosità” dei titoli, e sceglie a quale desidera siano destinati i propri versamenti; comunque, nel tempo, ha facoltà di modificare il comparto originariamente scelto. Relativamente all’erogazione del-la prestazione alla scadenza del piano pensionistico complementa-re, è prevista la possibilità di per-cepire la prestazione sia in forma di rendita (come una pensione complementare) sia come capita-le, di norma fino al 50% di quanto maturato alla data. Inoltre, al ve-rificarsi di alcune situazioni parti-colari, l’aderente può chiedere una liquidazione parziale, detta anticipazione, anche durante la fase di accumulo dei contributi.

Per approfondimentiwww.assidir.it

leggi la documentazione della sezione Fondo pensione aperto

“Ubi previdenza”

Per informazioni sulle modalità di adesione:

numero verde 800401345email [email protected]

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo consultabile sul sito www.assidir.it.Il prodotto assicurativo indicato è offerto da Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., sede legale e sede sociale in Italia Via Scarsellini 14 20161 Milano Tel. 02.2775.1 Fax 02.2775.204 – Sito www.aviva.it - E-mail/Pec [email protected]. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08869370158 R.E.A. di Milano 1254313 Capitale Sociale Euro 49.721.776 (i.v.) Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27/12/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04/01/1989) Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00079 Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00004. L’impresa è soggetta al controllo dell’IVASS. Ai sensi della legge 196/03 e del Regolamento IVASS 34/2010, le comunichiamo che i suoi dati personali, fornitici in occasione dell´iscrizione a Manageritalia o di contatti con Assidir, sono trattati nel rispetto delle regole relative all´informazione e alla promozione di prodotti assicurativi. Ricordiamo che è sua facoltà richiedere in ogni momento, senza alcun onere a suo carico, di non essere contattato per le finalità di cui sopra, entrando nella sua AREA RISERVATA nella sezione Dati Personali, spuntando le caselle relative al consenso promozionale. Assidir Srl - Via Stoppani, 6 - 20129 Milano - tel. 02202031 – fax: 0229523022 - mail: [email protected] – pec: [email protected] - Iscrizione RUI Sez. A n. A000111129 in data 16 aprile 2007. Intermediario soggetto al controllo dell’IVASS.