Etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici giugno 07/Cecca... · NORMATIVA SPECIALE...
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Etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici
Alfredo Mengoli
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICINORMATIVA GENERALE NAZIONALE
Dlvo 109/92<< Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari>> e successive modifiche e chiarimenti:
DPCM 175/96 DPCM 311/97Dlvo n. 68/2000 Dlvo n. 259/2000Dlvo n. 77/1993 (Etichettat. nutrizionale)Circ. n. 165 del 31/03/2000Dlvo 181/2003 (attuaz. Dir. 2000/13/CE, modificata da Dir. 2001/101/CE)Circ. 10/11/03 n. 168 Circ. 25/03/04 n. 168;D-L 24/06/2004 n.157 convertito nella Legge 3/08/2004 n. 204 (luogo di orgine) Circ. n 169 del 15/10/04 e Circ. 1/12/04. Dir.2003/89/CE del 10/11/2003 (su sost. Allergizzanti)mod. da ultimo da Dir.2005/26/CE del 21/03/05
NORMATIVA SPECIALE
Regolamento CE 104/2000 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
Regolamento CE 2065/2001 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 104/2000 per quanto concerne l’informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e acquicoltura;
Nota Min. Politiche Agricole e Forestali n. 21229 del 21/12/2001.<<Regolamento 2065/01 – Informazione ai consumatori – Rettifica del testo in lingua.>> ( metodo di produzione)
DM 27/03/2002 . <<Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo.>> modificato nell’allegato A da:
• DM 14/01/2005 <<Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale >> modificato da: DM 17/02/2005 – Disposizioni transitorie relative alla filiera itica. (entra in vigore da Agosto 2005)
• DM 25/07/2005. <<Modifiche ed integrazioni all’elenco delle denominazione commerciali dei prodotti ittici, allegato al DM 14/01/2005 >> (efficace dal 365° g. success. alla sua pubblicazione: 5/8/2005)
Circolare 23/03/2005. <<Reg. 2065/01 della CCE – DM 14/01/2005, modificato dal DM 17/01/2005. -Denominazioni commerciali prodotti ittici. Chiarimenti interpretativi.
Circolare 27/05/2002 n. 21329. << Reg. 2065/2001 recante applicazione al Reg. 104/2000 relativamente all’informazione ai consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. DM 27/03/2002>>; (zona di cattura – miscugli)
Reg CEE 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (Elenco Codici della Nomenclatura Combinata: NC) e succ mod., modificato da ultimo dal Reg. CE 426/2006 (Cap. 3 – Non piùin vigore) Comunicazione della Commissione 2001/C 256/01 –Note esplicative della nomenclatura combinata della CE
Normativa speciale
• Regolamento CE 104/2000• Regolamento CE 2065/2001• DM 27/03/2002
Campo di applicazione DM 27/3/2002 (Reg. CE n. 2065/2001)…..i prodotti che figurano negli elenchi dei codici del Cap. 3 della N.C., presentati nei diversi stati previsti. ..Il fatto che siano stati decapitati, tagliati a pezzi o in filetti non li esclude dal campo di applicazione.
Pesci, crostacei, molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, surgelati, decapitati, sgusciati, tagliati in pezzi o in filetti oppure triturati, secchi , salati, in salamoia, affumicati, anche preventivamente precotti, in polvere, in farina o in pellets, atti all’alimentazione umana.
Destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale nella CE (anche se
importati da Paesi Terzi)
Ad ogni stadio della commercializzazione e comunque in fase precedente alla
vendita al consumatore
Sfusi o Preconfezionati Sfusi o preconfezionati
Denominazione commercialeMetodo di produzione e Zona di cattura
Denominazione commerciale e scientificaMetodo di produzione e Zona di cattura
mediante una indicazione o una etichetta che accompagna il prodotto. Per i prodotti sfusi compresi i “ preincartati” le informazionipossono essere inserite in un “cartello” apposto al comparto.
mediante o etichettatura o su imballaggio o sui documenti di accompagnamento (compresa la fattura) (Dlvo 531/92)
Etichettatura piccoli quantitativi• Produttore primario (peschereccio) non è tenuto
all’etichettatura, in quanto la cessione diretta di piccoli quantitativi è esclusa dal campo di applicazione del R. 852 e 853, è comunque tenutodurante la sua attività al rispetto delle regole base dell’igiene e delle buone pratiche di produzione.
• Dettagliante in ambito locale (es. pescivendolo, esercizi vendita o somministrazione...)ha l’obbligo di documentare la provenienza dei prodotti (Rintracciabilità- Reg. 178) e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista (ha quindi l’obbligo di attivare le procedure di rintracciabilità in caso di allerta).
VENDITA AL DETTAGLIO DEI PRODOTTI ITTICI DENOMINAZIONE COMMERCIALE E SCIENTIFICAAllegato DM 27/03/2002, DM 14/01/2005 e DM 25/07/2005 – Denominazioni provvisorie.METODO DI PRODUZIONE (Nota MPAF n. 21229)
Pescato (-) in luogo di Prodotto della pesca Pescato in acque dolci in luogo di Prodotto della pesca in acque dolci
Allevato in luogo di Prodotto di acquacolturaZONA di CATTURA A. Per i prodotti pescati in mare:
Oceano Atlantico nord-occidentale Zona FAO n. 21Atlantico nord-orientale e Mar Baltico Zona FAO n. 27 e 27 IIId
Oceano Atlantico centro-occidentale Zona FAO n. 31Oceano Atlantico centro-orientale Zona FAO n. 34Oceano Atlantico sud-occidentale Zona FAO n. 41Oceano Atlantico sud- orientale Zona FAO n. 47Mar Mediterraneo e Mar Nero FAO 37.1; 37.2; 37.3 37.4Oceano Indiano Zona FAO n. 51 e 57Oceano Pacifico FAO n. 61, 67, 71, 77, 81, 87
Oceano Antartico Zona FAO n. 48, 58, 88.
Possibilità di indicare una zona di cattura più dettagliata(es nella Z. FAO n.37 – Mar Adriatico)B. Per i prodotti pescati in acque dolci – Paese M. o Paese Terzo di origineC. Per i prodotti di allevamento- PaeseMembro o P.Terzo / / Più Paesi Memb. o P.Terzi
L’11/04/2002entra in vigore il DM 27/03/02Il 10/08/2005entra in vigore il DM 14/01/05 modificato da
DM. 17/02/2005 (x prod.” trasformato”, si intende quelli del Cap 3 della N.C.-Circ.23/03/2005)
Il 05/08/2006entra in vigore il DM 25/07/05
Scomber japonicus=lanzardo sgombro occhione
Scomber japonicus = lanzardo o lacerto
Scomber japonicus colias=
lanzardo o lacerto
Octopus macropus= polpessa o polpo macchiato
Octopus macropus= polpessa
Octopus macropus= polpo
Merluccius merluccius
= Nasello o Merluzzo
Merluccius merluccius
= Nasello
Merluccius merluccius=Nasello o Merluz argentato
Gadus macrocephalus
= merluzzo nordico
Gadus macrocephalus= merluzzo del Pacifico
Gadus macrocephalus
= merluzzo
Gadus morhua= merluzzo nordico
Gadus morhua= merluzzoGadus morhua morhua=merluzzo
Gadus morhua callarias= merluzzo
DM 25/07/06DM 14/01/05DM 27/03/2002
…la norma speciale si integra sempre con la norma generale….
Norma generale etichettatura
Dlvo 109/92 e succmod
Norma speciale
etichettatura
DM 27/03/2002
Norma generale alimentare
Regol. comunitari “Pacchetto igiene”
o Normative di recepimento nazionali
Art 16 Dlvo 109/92 e succ mod
Prodotti sfusi o preconfezionati da vendere previo frazionamento o confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata (preincarti )
- Cartello applicato al recipiente o applicato al comparti con:• Denominazione di vendita• Ingredienti• Modalità di conservazione• % di Glassatura, (considerata tara, per i prodotti congelati glassati)
Prodotti sfusi nelle fasi precedenti la vendita al consumatore- Anche soltanto sul documento commerciale di accompagnamento:
• Denominazione di vendita• Ingredienti• Nome , rag. sociale o marchio e sede produttore,confezionatore o venditore nella CE• Lotto
Art. 3 Dlvo 109/92 e succ mod
Prodotti Preconfezionati Sull’ imballaggio preconfezionato o su etichetta appostavi o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura riportanti:
• Denominazione di vendita• Ingredienti• Ingrediente caratterizzante evidenziato• Quantità netta o nominale• TMC o Scadenza• Nome, rag. sociale o marchio e sede produtt, confez. o venditore stabilito nella CE• Sede stabilimento• Lotto• Modalità conservazione e utlizzazione• Istruzioni per uso (ove necessario)• Luogo origine o provenienza
Prodotti preconfezionati destinati al consumatore finale ma commercializzati in una fase precedente alla vendita o destinati alle collettività per esservi preparati o trasformati o frazionati o somministratiSe indicazioni Art. 3 figurano solo sui documenti commerciali, sull’imballaggio devono figurare comunque:
• Denominazione di vendita• TMC o Scadenza• Nome , rag. sociale o marchio e sede produt., confezionat. o vendit. nella CE
Ingredienti..compresi additivi, aromi.. indicati in ordine di peso
decrescente al momento della loro utilizzazione…
Non sono considerati ingredienti: a) sost carry on; b) coadiuvanti
tecnologici.
ADDITIVI : DM n. 209 del 27/02/1996 e succ mod:- DM 30/04/98 n. 250
- DM 24/06/98 n. 261
- DM 10/03/2000
- DM 6/02/2004
- DM 9/8/2005 n. 199
AROMI : DLvo n. 107/1992 come modificato con:- DM 8/05/2001 n. 229
- DM 5/03/2003 n. 100
Lotto
Sede stabilimentoSede legale
Unica, sempre riportata, non sostituita da un bollo CE o marchio d’identificazio
Unica Dittacorrisponde allo stesso indirizzo della Sede Legale
Art. 17 Dlvo 109/92
Prodotti non destinati al consumatore finaleProdotti alimentari o semilavorati destinati all’industria, agli utilizzatori
commerciali intermedi e agli artigiani per essere sottoposti ad ulteriore lavorazione
Sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, deve figurare:
• Denominazione di vendita
• Quantità netta o nominale
• Nome , rag. sociale o marchio e sede produttore, confezionatore o venvenditore nella CE
• Lotto
•Dlvo 27/ 1993
• Dlvo 28/1993
•Dlvo 531/92 e successive modifiche:Dlvo n. 524/1995; DM. 31/12/1996; Legge 16/07/ 1997 n. 228; Testo aggiornato G.U. n. 175 del 29/7/98.
•DM 8/10/1988 n. 454 x controlli sanitari su animali vivi, prodotti e avanzi aa. provenienti da Paese CE. (Mod. 9 );
IMPORTAZIONI DA PAESI CE
Marchio dMarchio d ’’ identificazione e Bollo sanitarioidentificazione e Bollo sanitarioGli operatori alimentaripossono immettere sul mercato un prodotto di
origine animale manipolato in uno Stabilimento soggetto a riconoscimento, solo se lo stesso prodotto è stato contrassegnato da:
• un bollo sanitario(apposto ai sensi e secondo procedure Allegato I Reg.CE 854/04) -per le carni fresche-
oppure, ove questo non è previsto, da:
• un marchio di identificazione(apposto ai sensi Allegato II Reg.CE 853/04) -per i prodotti di origine animale non trasformati, trasformati, prodotti composti e prodotti primari individuati ai sensi Reg. CE 853/04.
PS: Nel caso di Stabilimento che produce sia Prodotti Trasformati o Non (cui si applica Reg. 853) sia Prodotti Composti (cui non si applica Reg. 853), l’operatore alimentare può utilizzare il Marchio di identificazionedel primo anche per gli altri prodotti.
Marchio di identificazioneDal 1/01/2006, le nuove etichette o sigilli o materiali di confezionamento o i documenti di accompagnamento recanti il marchio di identificazione o il bollo sanitario della Ditta, dovranno riportare la sigla “IT” al posto della “I” e la sigla “CE” anziché“CEE”, oltre al precedente numero di riconoscimento attribuito precedentemente alla Ditta
Le etichette o materiali di confezionamento recanti il bollo precedente stampate prima del 1/1/06 possono essere utilizzate fino al 31/12/2007
IT
Nuovo o preesistente N°CE assegnato alla Ditta
CE
RegCE 852 - 853 - 854 e succmodifiche
RegistrazioneAttività non comprese nel campo applicaz. R. 852, 853 (pr. compostia
base pr. ittici, la produzione primaria: pescherecci”n° ident”e allevam)Depositi pesce o molluschi (art.2 /L. 283) e Automezzi (art. 44/ D. 327)Procedura registrazione mediante DIA (Denuncia di Inizio attività –
L. 241/90) -Attribuzione di un N° di registrazione
Riconoscimento/Riconoscimento condizionatoStabil. pesce, (ex Tipolog. I, II, III, IV- DLvo 531 e circ. 5/93 e n. 23/95)- mercati ittici, impianti collettivi per le aste, navi officina, navi congelatrici- Stabil. che producono polpa di pesce separata meccanicam.-Stab di macellazione dei pesci - Stab in regime di freddo ove si fa la cernita, fraz., ghiacciatura e prep. p.d.p - Depos. frigorifero e Stab. trasformazione –Stab. Molluschi(ex CSM/CDM -DLvo 530)A questi viene attribuito un Marchio di identificazioneSono esclusi dal Riconoscimento 853 gli stab. che producono prodotti composti: pizze, paste farcite con pr.o.a. trasformati,piatti pronti, panini.
Categoria di freschezza
Importazioni da Paesi Terzi
Dlvo 93/1993 sui controlli su animali e prodotti da Paesi terzi
DM 29/07/1993sui controlli da effettuare ai PIF;
art 10 Direttiva 91/493/CEE ( Dlvo 531/92)…. le disposizioni applicate a tali importazioni siano almeno equivalenti a quelle per la produzione e commercio dei prod comunitari
Decisone CE 97/296 e succ. mod.
Decisione CE 95/328 e succ. mod.
Decisione CE 95/408 e succ mod.
Decisione CE 97/20 e succ. mod.
Decisione CE 96/333 e succ. mod.
CONGELATI
SURGELATI
Surgelati
DM 15/6/1971 (abrogata in gran parte dalla L. 32/68)
L. 27/1/1968 n. 32 (in gran parte modificata da DLvo110/92)
DLvo 110/92
Circ. Min San. 27/4/92 n. 21
DM. 25/9/1995 n. 493
DLvo 109/92 e succ mod.
MOLLUSCHI
Reg 853/2004 – Molluschi bivalvi viviL’etichetta , impermeabile, deve recare le seguenti informazioni:
– Marchio di identificazione– Denominazione comune e denominazione scientifica del bivalve – Data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese– In deroga alla direttiva 2000/13/CE, il TMC può essere sostituito
dalla menzione “Questi animali devono essere vivi al momento dell’acquisto”
• Le ostriche devono essere confezionatecon la parte concava del guscio rivolta verso il basso
• I colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare chiusi da quando lasciano il CSM fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale
• Il venditore al dettaglio, una volta che abbia frazionato il contenuto, deve conservare per almeno 60 gg. l’etichetta apposta su ogni imballaggio di moll. bivalvi vivi che non siano imballati in colli per la vendita al minuto.
• Una volta imballati per la vendita al dettaglio e usciti dal CSM, i mollus.bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d’acqua.
Marchio di identificazione CSM/CDM
Dal 1/01/2006, le nuove etichette o sigilli o materiali di confezionamento o i documenti di accompagnamento recanti il marchio di identificazione della Ditta, dovranno riportare la sigla “IT” al posto della “I” e la sigla “CE” anziché “CEE”, oltre al precedente numero di riconoscimento attribuito precedentemente al CSM o CDM
Le etichette o materiali di confezionamento recanti il marchio precedente stampate prima del 1/1/06 possono essere utilizzate fino al 31/12/2007.
PS: Nel Reg.CE 853/04– All. III-Sez. VII- Cap. IXper Centro di distribuzione si deve intendere il Centro spedizione molluschi -Allegato I p.2, 3perCentro di purificazione si intende ilCentro di depurazione, non sono nuovi tipi di stabilimenti.
IT
1234/CSM
CE
IT
CE
1234/CDM
CONSERVE
SEMICONSERVE
Reparto semiconserve
Tonno all’olio d’oliva
CAVIALEDenominazione
scientificaDenominazione
di specieProvenienza Denominazione di
CAVIALEA. baerii Storione siberiano M. Caspio, M. Nero, M.
d’Azov Allevato in ItaliaC. D’Aquitaine
(francese)
A. gueldenstaedtii Storione danubiano M. Caspio, M. Nero, M. d’Azov
C. Oscietre(1,5 – 2,5 mm)
A. medirostris Storione verde
A. naccarii Storione cobice Mar Adriatico, Po, Adige
A. naccariiX A. baerii
Storione cobice ibrido
A. nudiventris Storione glatdick M. Caspio, M. Nero, M. d’Azov
Caviale Schirp(1,5 – 3 mm)
A. ruthenus Storione sterleto
A. stellatus Storione stellato M. Caspio, Nero, M. Azov, Adriatico
Caviale Sevruga(1-2 mm)
A. sturio+ A. gueldenstaedtii
Storione M. Mediterraneo,Baltico, M. Nord
C. Asetra
A. transmontanus Storione bianco Pacifico Nord-EstAllevato in Italia
Caviale italiano Calvisius
Huso huso Storione ladano M. Caspio, Nero, M. Azov, Adriatico
Caviale Beluga(2 - 3,5 mm)
Succedanei del CavialeLompo – Cyclopter lumpusAbramide - Abramis bramaPollack – Pollachius pollachius, Merluzzo carbonaro - Pollachius virens, Merluzzo - Gadus morhuaMerlano o Molo – Merlangius merlangusEglefino – Melanogrammus aeglefinusCarpa - Cyprinus carpioAringa – Clupea harengusCefalo – Mugil cephalusLuccio – Esox luciusTonno – Thunnus thynnus, Thunnus alunga, Euthynnus pelamisSperlano – Osmerus eperlanusSalmone – Salmo salar, Oncorhyncus spp…
BottargheTonnoMerluzzoCefalo
LattiTonnoAltri Teleostei
PRODOTTI ESSICCATI E SALATI
Prodotti essiccati - salatiPer tutte le altre specie Gadidi (compreso il Gadus ogac–
merluzzo artico) si deve indicare:
SPECIE + LAVORAZIONE SUBITA(Eglefino + salato o essiccato)
Frode per sostituzione “aliud pro alio” sul mercato italiano:
LinkMolvaMolva molva; M. dypterigia
macrophthalma
GroelandiaMerluzzo articoGadus ogac
Atl. Settentr./ black codMerluzzo carbonaroPollachius virens
Atl. Settentr. / tuskBrosmeBrosme brosme
Atl. Settentr./ hoddackEglefinoMelanogrammus aeglefinus
Missoltini (missultit)= Agoni salati o essiccati – Gastronomia comasca
stoccafisso
ILLECITI E SANZIONI