Etichettatura delle produzioni agricole

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1 UNIONE EUROPEA REGIONE MARCHE PSR MARCHE 2007-2013 ETICHETTATURA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE L’etichetta è diventata negli ultimi anni lo strumento prioritario per informare i consumatori sui prodotti immessi in commercio. Inizialmente essa era stata concepita per favorire gli scambi commerciali e facilitare il libero scambio delle merci, ma nel corso del tempo ha assunto un progressivo valore di informazione e di tutela dei diritti dei consumatori. Ciò è avvenuto soprattutto nel campo alimentare dove la normativa comunitaria è piuttosto dettagliata ed impone agli operatori di riportare in etichetta una serie di indicazione sulle caratteristiche del prodotto commercializzato. Nonostante tutto ciò i risultati forniti dalle Autorità nazionali deputate al controllo (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Ministero della Salute, Antitrust ecc.), mettono in evidenza che vengono commercializzati prodotti la cui etichetta fornisce al consumatore indicazioni errate o ambigue creando false aspettative. Le pratiche commerciali scorrette sono contrarie al principio della diligenza professionale sancito dal Codice del Consumo, ledono i diritti dei consumatori e pertanto devono essere fortemente combattute perché alterano, o falsano in misura anche molto consistente, le decisioni di acquisto di un prodotto e possono essere potenzialmente pericolose per la salute dell’uomo. L’etichetta è uno degli strumenti più importanti a disposizione dei consumatori per potersi tutelare e la correttezza delle indicazioni e la chiarezza dei contenuti sono i primi indicatori della serietà professionale dei produttori e quindi della loro affidabilità e dell’affidabilità del prodotto venduto. Coldiretti da anni si batte per far approvare in sede Nazionale ed Europea norme per rendere sempre più trasparenti le etichette e consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli e ragionate. E’ uno sforzo continuo e costante che quasi sempre ha incontrato ostacoli da parte di lobby, portatrici di forti interessi, che oltre alle indicazioni minime si sono opposte ad inserire ulteriori indicazioni a favore del consumatore. Tra le indicazioni che Coldiretti ha sempre ritenuto di estrema importanza una viene ritenuta indispensabile ed è l’inserimento in etichetta dell’indicazione di origine della materia prima. Negli ultimi anni tale richiesta è stata argomento di scontro sia con le multinazionali che con il mondo politico, anche italiano, che giustificavano la loro avversione a definire norme per l’indicazione in etichetta dell’origine della materia prima, con argomentazioni riguardanti la presunta distorsione della libera concorrenza, facendo

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Opuscolo: Etichettatura delle produzioni agricole

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UNIONE EUROPEA       REGIONE MARCHE       PSR MARCHE 2007-2013

ETICHETTATURA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE L’etichetta è diventata negli ultimi anni lo strumento prioritario per informare i consumatori

sui prodotti immessi in commercio. Inizialmente essa era stata concepita per favorire gli

scambi commerciali e facilitare il libero scambio delle merci, ma nel corso del tempo ha

assunto un progressivo valore di informazione e di tutela dei diritti dei consumatori. Ciò è

avvenuto soprattutto nel campo alimentare dove la normativa comunitaria è piuttosto

dettagliata ed impone agli operatori di riportare in etichetta una serie di indicazione sulle

caratteristiche del prodotto commercializzato. Nonostante tutto ciò i risultati forniti dalle

Autorità nazionali deputate al controllo (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero

delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Ministero della Salute, Antitrust ecc.), mettono

in evidenza che vengono commercializzati prodotti la cui etichetta fornisce al consumatore

indicazioni errate o ambigue creando false aspettative. Le pratiche commerciali scorrette

sono contrarie al principio della diligenza professionale sancito dal Codice del Consumo,

ledono i diritti dei consumatori e pertanto devono essere fortemente combattute perché

alterano, o falsano in misura anche molto consistente, le decisioni di acquisto di un

prodotto e possono essere potenzialmente pericolose per la salute dell’uomo. L’etichetta è

uno degli strumenti più importanti a disposizione dei consumatori per potersi tutelare e la

correttezza delle indicazioni e la chiarezza dei contenuti sono i primi indicatori della serietà

professionale dei produttori e quindi della loro affidabilità e dell’affidabilità del prodotto

venduto.

Coldiretti da anni si batte per far approvare in sede Nazionale ed Europea norme per

rendere sempre più trasparenti le etichette e consentire al consumatore di effettuare scelte

consapevoli e ragionate. E’ uno sforzo continuo e costante che quasi sempre ha incontrato

ostacoli da parte di lobby, portatrici di forti interessi, che oltre alle indicazioni minime si

sono opposte ad inserire ulteriori indicazioni a favore del consumatore.

Tra le indicazioni che Coldiretti ha sempre ritenuto di estrema importanza una viene

ritenuta indispensabile ed è l’inserimento in etichetta dell’indicazione di origine della

materia prima. Negli ultimi anni tale richiesta è stata argomento di scontro sia con le

multinazionali che con il mondo politico, anche italiano, che giustificavano la loro

avversione a definire norme per l’indicazione in etichetta dell’origine della materia prima,

con argomentazioni riguardanti la presunta distorsione della libera concorrenza, facendo

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nascere il sospetto che gli interessi di qualcuno, sono superiori agli interessi di tanti

(consumatori).

Coldiretti non si è scoraggiata e ha avviato contatti e stretto collaborazioni con le

associazioni dei consumatori, presentando petizioni popolari, proposte di legge di iniziativa

popolare sull’etichettatura dei prodotti alimentari, giungendo dopo oltre dieci anni di

impegno a festeggiare l’approvazione da parte del governo della Repubblica la legge n° 4

del 3 febbraio 2011 che porta il titolo “Disposizioni in materia di etichettatura e di

qualità dei prodotti alimentari” con un voto unanime delle forze politiche in parlamento.

Tutto ciò dimostra che quando forze sociali, consumatori e cittadini fanno squadra, è

possibile rappresentare fortemente le proprie idee, le proprie aspettative, ridurre gli

interessi delle lobby e far vincere la gente quando è in gioco la salute e la sicurezza di ciò

che si mangia.

Il testo della legge è abbastanza snello e si compone di soli 7 articoli. Essa ha nell’articolo

n° 4 (Etichettatura dei prodotti alimentari), il cuore pulsante e che prevede:

1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle

caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente

trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la

repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure

riportare nell’etichettatura dei prodotti, oltre alle indicazioni di cui all’articoli n° 3 del

decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 109(1), e successive modificazioni,

l’indicazione del luogo di origine o di provenienza delle materie prime e, in

conformità alla normativa dell’Unione europea, dell’eventuale utilizzazione di

ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in

qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al

consumo finale.

2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di

provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari

trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione

sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola

prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in

commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni dell’art.

                                                            1 Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. (GU n.39 del 17-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 31 ) 

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n° 4 e dei decreti attuativi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

1.600,00 € a 9.500,00 €.

La legge rafforza le disposizioni dell’art. 4, con l’art. n° 5, dove viene sottolineato che per i

prodotti alimentari ottenuti da materie prime agricole prodotte in Italia o negli altri Paesi

comunitari ed extracomunitari, le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza

delle stesse sono necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio ai sensi

del codice consumo(2). L’omissione delle informazioni di cui al presente articolo costituisce

pratica commerciale ingannevole.

La battaglia non è stata ancora vinta completamente in quanto ci saranno tentativi per

ridimensionare la portata della legge da parte dei suoi detrattori nella fase di emanazione

dei decreti applicativi (non ancora avvenuta) che dovranno essere emanati dal Ministero

dello Sviluppo economico e di quello delle Politiche Agricole, sentite le organizzazione

maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della

trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni

parlamentari, con cui verranno definite le modalità e le indicazioni obbligatorie da esporre,

nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di

provenienza del territorio nazionale. Con gli stessi decreti saranno definiti, per ciascuna

filiera, i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione nonché il requisito della

prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione.

E’ da aspettarsi che gli interventi di coloro che avverseranno l’applicazione della legge in

oggetto non saranno solo indirizzati a livello nazionale, ma riguarderanno anche il livello

europeo, ma in ambedue i casi Coldiretti, insieme a tutte le altre forze coinvolte nella

proposizione e sostegno della legge, è pronta a monitorare, a sollecitare, a denunciare, a

reagire con azioni forti e significative, affinché quanto faticosamente ottenuto non vada

annacquato nel corso della fase applicativa, perché si ritiene corretto e opportuno

impegnarsi per arricchire il futuro del nostro Paese.

L’approvazione delle “disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti

alimentari” non solo assicura la trasparenza di quanto si porta in tavola, ma ha anche una

valenza significativa per il Paese Italia nella difesa dei Mady in Italy, favorita proprio

dall’obbligo di indicare in etichetta la provenienza degli alimenti. La difesa del May in Italy

da anni fa parte integrante della Nostra strategia operativa che ci ha portato nel tempo a

realizzare azioni di controllo diffuse sul territorio, facendo emergere contraddizioni che

                                                            2 Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (gu n.235 del 8-10-2005 - suppl. ordinario n. 162 ) 

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sono state conosciute dalla gente, smascherando coloro che in modo arrogante e

supponente erano, e sono, gli spacciatori del finto Mady in Italy.

La difesa del Mady in Italy è una condizione necessaria e indispensabile per l’agricoltura

italiana come viene confermato da un’indagine Coldiretti-Swg, da dove emerge che per:

quasi un italiano su quattro (23%) il cibo italiano dal campo alla tavola vale almeno il

doppio;

due italiani su tre (65%) sono disponibili a pagare dal 10 % in su il prodotto italiano.

La fiducia del Mady in Italy rispetto al prodotto straniero è del:

■ 91 per cento per gli alimenti;

■ 66 per cento per i vestiti;

■ 55 per cento per i mobili;

■ 49 per cento per la cosmetica;

■ 39 per cento per gli utensili;

■ 26 per cento per auto e motorini;

■ 18 per cento per l’elettronica.

La maggiore preferenza per il consumatore del il Mady in Italy alimentare viene attribuita:

a. al rispetto delle leggi e delle norme cui l’operatore alimentare deve sottostare e che

sono considerate molto severe;

b. alla bontà e freschezza dei prodotti;

c. alla garanzia derivata da un elevato tasso di controllo.

Il Mady in Italy alimentare è anche l’emblema nel mondo della dieta mediterranea che è

stata riconosciuta dall’Unesco per il modello nutrizionale che si fonda su una

alimentazione basata su prodotti locali, stagionali, freschi di cui l’Italia è particolarmente

ricca.

L’agricoltura italiana è leader nei prodotti tipici con 214 prodotti a denominazione o

indicazione di origine protetta riconosciuti dall’Unione Europea, senza contare le 4511

specialità tradizionali censite dalla regioni, e che in Italia si trovano un terzo delle imprese

biologiche europee e, un quanto della superficie biologica dell’Unione europea.

Tanto patrimonio, costruito nel tempo con tanti sacrifici, non po’ essere perso, non può

essere immolato sull’altare dell’omologazione alimentare voluto dalle multinazionali.

L’agricoltura dei cento, mille campanili, dei cento mille tipi di terreni e di clima, della tipicità

e della tradizione dei territori, dei sapori e dei profumi non dovrà mai correre il rischio di

scomparire e di non essere non valorizzato. L’approvazione della legge sull’etichettatura e

qualità dei prodotti va proprio in questo verso perché consente di rispondere alle richieste

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dei consumatori che pretendono di essere tutelati sul versante sanitario e domandano da

tempo, non soltanto in Italia, di essere messi in condizioni di scegliere gli alimenti, oltre

che per i requisiti qualitativi e nutrizionali, anche per la loro provenienza.

Tutto ciò non è una distorsione alla concorrenza, ma semplicemente dare la possibilità al

consumatore di scegliere consapevolmente cosa comperare e non essere tratto in

inganno dal finto Made in Italy presente sugli scaffali, dove circa un terzo (33%) della

produzione complessiva dei prodotti agroalimentari venduti in Italia ed esportati, derivano

da materie prime importate, trasformate e vendute con il marchio Made in Italy, comunque

nel rispetto di una legislazione che sino ad oggi lo consentiva. Con l’approvazione della

nuova legge non si afferma che ciò che non è prodotto italiano sia inferiore dal punto di

vista qualitativo, ma che ciò che si acquista proviene dal nostro territorio (che è unico e

irripetibile, pertanto non delocalizzabile), dalla nostra agricoltura è prodotto e ottenuto nel

rispetto di determinate regole ecc. e che ha un determinato valore economico. Sarà poi il

consumatore nel campo della sua libera scelta a decidere cosa portare sulla tavola. Un

consumatore informato non ha paura di comperare e non cede alle “Cassandre” che

spesso hanno causato danni incalcolabili alle produzioni di qualità italiane. Lo spirito con

cui Coldiretti si è battuta è stato, ed è quello, di porre fine ad un inganno nei confronti dei

produttori e dei consumatori che attribuiscono grande importanza alla provenienza degli

alimenti.

La legge approvata dal Parlamento Italiano è un chiaro esempio di comunicazione al

consumatore ritenuta in linea con gli orientamenti della Commissione Europea e

rappresenta il punto più avanzato di tutela del diritto di scelta del consumatore. La legge è

la giusta sintesi tra il principio comunitario della libera circolazione delle merci in ambito

Unione Europea e la tutela del cittadino-consumatore. E’ un forte segnale all’Europa

stessa in direzione della vera tracciabilità dei prodotti alimentari e della necessità di

definire un quadro normativo di riferimento unico che imponga l’obbligatorietà

dell’indicazione di origine delle materie prime per tutti i prodotti e su tutto il territorio

dell’Unione.

Elaborato realizzato nell’ambito del progetto di informazione nel settore agricole e forestale - n° 4589/2010 – Bando PSR Misura 1.1.1. b)c) dal titolo “Condizionalità e pacchetto igiene: valorizzazione delle produzioni nella media e bassa collina maceratese”, che prevede la partecipazione comunitaria. La bibliografia è presso Federazione Provinciale Coldiretti Macerata