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Documento Generale di Sicurezza e Salute sul Lavoro - Rev.2 03.08.2004 1 REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Estratto ad uso del personale neoassunto presso la ASL di Viterbo DATA 06.12.2012 DOCUMENTO GENERALE DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO IL DIRETTORE SPP Ing. Alessandro Selbmann

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Documento Generale di Sicurezza e Salute sul Lavoro - Rev.2 03.08.2004

1

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Estratto ad uso del personale neoassunto presso la ASL di Viterbo

DATA 06.12.2012

DDOOCCUUMMEENNTTOO GGEENNEERRAALLEE

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SSUULL LLAAVVOORROO

IL DIRETTORE SPP Ing. Alessandro Selbmann

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DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA’

LAVORATORI (CIASCUN OPERATORE DIPENDENTE DELL’AZIENDA) Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito della AUSL di Viterbo, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Al lavoratore così definito è equiparato:

• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

• l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

• il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; • i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario

che effettua il servizio civile; • il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive

modificazioni e integrazioni.

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dall’Azienda. I lavoratori aziendali si conformano alle indicazioni contenute nei vari capitoli del presente documento secondo la informazione e la formazione ricevuta dai rispettivi dirigenti e preposti.

In particolare i lavoratori devono:

• contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; • segnalare immediatamente al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di

cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

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• sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti

gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

• comunicare senza ritardo al proprio dirigente o al preposto qualsiasi modifica del proprio stato di salute che possa influire sulla idoneità alla mansione specifica (in particolare l’inizio della gestazione) per dar modo agli stessi di adottare, d’intesa con il medico competente, le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi.

• segnalare immediatamente, salvo impedimento per causa forza maggiore, al proprio dirigente o preposto tutti gli infortuni loro occorsi in occasione di lavoro, comprese le lesioni di piccola entità e quelli relativi all’uso di agenti biologici. Il lavoratore deve recarsi al Pronto Soccorso più vicino per le cure e la refertazione del caso recapitando, nel più breve tempo possibile, il referto di infortunio o malattia di presunta origine professionale al Responsabile della tenuta del registro Infortuni di competenza.

PREPOSTI Per ciascuna struttura organizzativa il dirigente responsabile individua l’operatore o gli operatori cui affidare l’incarico di preposto per la sicurezza. I preposti, adeguatamente formati dal datore di lavoro, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute , controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Nell’ambito delle attività formative promosse dal datore di lavoro, partecipano alla specifica formazione e aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I preposti aziendali si conformano alle indicazioni contenute nei vari capitoli del presente documento. Nell’ambito ed in conformità alle direttive impartite dal dirigente, i preposti svolgono le seguenti attività:

• collaborano con il dirigente coadiuvandolo nello svolgimento dei suoi doveri inerenti la sicurezza e per la organizzazione del lavoro in sicurezza;

• sorvegliano e controllano lo svolgimento delle attività lavorative; • verificano l’attuazione delle misure e delle procedure di prevenzione e protezione; • vigilano sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale; • si accertano che gli ambienti, gli impianti, le attrezzature di lavoro, i composti o preparati

chimici nonché le attrezzature di protezione vengano utilizzati correttamente; • intervengono direttamente in caso di problemi riguardanti la sicurezza, attivandosi in

accordo con il dirigente, per promuoverne la risoluzione; • informano il dirigente su qualsiasi problema riguardante la sicurezza; • consegnano ai lavoratori le convocazioni a visita, nonché le richieste di accertamenti

inoltrate dai medici competenti. DIRIGENTI (DIRETTORI SANITARI OSPEDALIERI O DI DISTRETTO, DIRETTORI DI DIPARTIMENTO O DI STRUTTURA COMPLESSA, DIRIGENTI DI STRUTTURA SEMPLICE) Il dirigente responsabile attua, all’interno della struttura cui è preposto e nell’ambito delle proprie competenze, gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, in conformità alle direttive del datore di lavoro.

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Il dirigente responsabile organizza e dirige il lavoro e impartisce disposizioni in maniera autonoma nell’ambito dell’unità organizzativa di competenza.

Doveri generali :

• Collaborare con le altre UU.OO. aziendali per la sicurezza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature sia nella fase di progettazione che di gestione, promovendo in continuo l’adeguamento alla evoluzione sia normativa che tecnologica;

• Prefissare le direttive generali sulle modalità operative e le tecniche di lavorazione, in particolar modo per i lavori a maggior rischio, aggiornandole in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro;

• Vigilare su tutta l’attività di prevenzione riguardante il rispetto sia dei dettati normativi, sia delle procedure di sicurezza interne;

• Promuovere la corretta informazione, formazione e addestramento ai lavoratori; • Nell’ambito delle attività formative promosse dal datore di lavoro partecipare alla specifica

formazione e aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

• anche sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi, organizzare la fornitura ai lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuale, richiedendone, se necessario, l’acquisto previo parere del Servizio Prevenzione e Protezione,;

• Collaborare all’attuazione delle misure necessarie per la prevenzione degli incendi, evacuazione dei lavoratori, il pronto soccorso e la gestione delle situazioni di emergenza. In particolare i doveri generali si concretizzano nelle seguenti attività:

• Collaborare alla scelta di ambienti, impianti, attrezzature di lavoro, sostanze dei preparati chimici tenendo conto delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere e della necessità di ridurre e, se possibile eliminare, i rischi presenti negli ambienti di lavoro;

• affidare i compiti lavorativi in considerazione delle capacità e delle condizioni di salute dei singoli lavoratori tenendo conto dei giudizi di idoneità alla mansione specifica espressi dal medico competente;

• individuare i preposti e comunicarne i nominativi al Servizio Prevenzione e Protezione; • organizzare il lavoro e adottare procedure operative adeguate in modo tale da: � Evitare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli; � Utilizzare correttamente gli ambienti, gli impianti, le attrezzature di lavoro, le sostanze

e i preparati chimici; � Attivarsi per la segnalazione tempestiva di qualsiasi inconveniente che possa

pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori • Segnalare eventuali inefficienze nella manutenzione e nella pulizia di ambienti, impianti,

attrezzature; • assicurarsi che i lavoratori ricevano la necessaria informazione, formazione e, ove previsto,

il necessario addestramento ai fini della sicurezza e della salute su: o Rischi; o Misure di prevenzione e procedure operative da adottare; o Uso corretto di ambienti, impianti, attrezzature, sostanze e preparati chimici, dispositivi di protezione individuale; o Procedure da attuare in caso di infortunio sul lavoro;

� assicurarsi che tutte le necessarie istruzioni per l’uso in sicurezza siano presenti sul posto di lavoro e siano disponibili i libretti d’uso, le note informative, le schede di sicurezza;

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� collaborare alla valutazione dei rischi; � richiedere l’ intervento del Servizio Prevenzione e Protezione in occasione di:

o infortuni sul lavoro o incidenti anche senza infortunio; o interventi degli organi di vigilanza (Vigili del Fuoco, NAS, Vigili Urbani, ARPA, ecc…)

• assicurare che i lavoratori esposti ai rischi si sottopongano a sorveglianza sanitaria e creare le condizioni organizzative che consentano l’espletamento delle visite e degli accertamenti complementari nei termini di legge;

• applicare le prescrizioni emesse dal Medico Competente e contenute nei Certificati di Idoneità; ; informare il medico competente circa le mansioni attribuite ai lavoratori; comunicare al medico competente in merito ai cambiamenti di mansione all’interno della struttura, nonché orario di lavoro e modalità di espletamento dell’attività dei lavoratori

• nel caso vengano effettuati interventi all’interno dell’unità organizzativa di competenza da parte di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi:

• collaborare all’informazione agli stessi sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;

• cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

• collaborare al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

• collabora con tutte le UUOO competenti all’applicazione del PIANO GENERALE CONTROLLO LOCALI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE.

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IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE I compiti del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale sono quelli stabiliti dall’art. 33 del D.L.gs 81/08. In particolare il Servizio svolge all’interno dell’Azienda le seguenti attività:

⇒ COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE STRATEGICA PER TUTTE LE QUESTIONI RIGUARDANTI L’APPLICAZIONE DELLE MISURE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA IN AZIENDA

� Supporto alla Direzione Strategica in campo normativo, tecnico, organizzativo per l’applicazione in Azienda delle misure di protezione della salute e per la sicurezza;

� Coordinamento del Gruppo di Riferimento Aziendale per la Sicurezza (vedi regolamento); � Rappresentanza del Datore di Lavoro nei riguardi degli Organi di Vigilanza; � Presa in carico delle prescrizioni impartite dagli Organi di Vigilanza;

⇒ INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO, VALUTAZIONE DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUBRITA’ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA

� Coordinamento e partecipazione ai Gruppi di Lavoro Aziendali per la Sicurezza (vedi regolamento)

⇒ COORDINAMENTO DELLA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI (art.4 D.Lgs. 626/94)

⇒ CONSULENZA E PARERI PER LA SICUREZZA � In campo tecnico e normativo per la tutela della salute e della sicurezza; � Sicurezza delle attività nei cantieri di lavoro all’interno dell’Azienda; � Sicurezza nei lavori affidati in appalto; � acquisto dei dispositivi di protezione individuale; � acquisto di attrezzature di lavoro; � acquisto di prodotti e preparati chimici; � sistemazione dei luoghi di lavoro;

⇒ INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA � Informazione a tutti i dipendenti dell’Azienda; � Partecipazione alla programmazione dell’attività di formazione; � Coordinamento dei corsi di formazione per la sicurezza; � attività didattica specialistica per la sicurezza;

⇒ INTERVENTI URGENTI NEI LUOGHI DI LAVORO � In caso di infortunio; � In caso di interventi degli Organi di Vigilanza; � In caso di situazioni di emergenza;

⇒ ANALISI DEL FENOMENO INFORTUNISTICO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI � Raccolta informazioni su ogni singolo episodio di infortunio sul lavoro; � Emissione di documenti statistici aziendali sugli infortuni sul lavoro; � Assistenza e collaborazione con il Medico Competente nei casi di malattia professionale;

⇒ PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

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SORVEGLIANZA SANITARIA

I Medici Competenti In Azienda svolgono il compito di medici competenti, medici dipendenti dell’Azienda stessa, in

possesso dei necessari requisiti previsti dalla vigente normativa.

I medici competenti operano nei presidi ospedalieri e nei distretti con una suddivisione delle

competenze di tipo territoriale. Le prestazioni relative alla sorveglianza sanitaria vengono tutte

effettuate presso la sede di lavoro del personale dipendente, tramite accessi periodici e programmati

preventivamente, utilizzando le strutture ambulatoriali messe a disposizione dai direttori sanitari e/o

dirigenti dei distretti.

L’accesso alle prestazioni - visite preventive e periodiche - avviene con le seguenti modalità:

H. Belcolle: i Direttori di UU.OO. , in base alle scadenze indicate dal report che viene inviato

periodicamente dal medico competente, provvedono ad inviare il personale a visita;

H. Montefiascone, Acquapendente, Tarquinia : la direzione sanitaria provvede a convocare i

dipendenti in base alle scadenze indicate dal report periodico;

H. Civita Castellana: il medico competente invia avviso di convocazione o convoca personalmente i

dipendenti secondo le scadenze;

Servizi territoriali : il medico competente invia avviso di convocazione o report periodico ai

Direttori delle UU.OO.

Per quanto riguarda l’espletamento degli accertamenti sanitari straordinari: visite a richiesta del

dipendente, accertamenti sanitari al rientro di infortunio e/o malattia, accertamenti sanitari di fine

rapporto di lavoro, il lavoratore e/o il dirigente (direttore sanitario o di distretto), comunicano per

iscritto la richiesta al m.c. che provvede all’effettuazione della prestazione presso le sedi di sua

competenza.

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Ruolo e Compiti

Valutazione dei Rischi e Prevenzione

� Collaborazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

� Visita degli ambienti di lavoro

� Partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori

� Partecipazione alla riunione di prevenzione e protezione

Attività connesse agli accertamenti delle stato di salute dei lavoratori

� Sorveglianza Sanitaria

La Sorveglianza Sanitaria comprende: 1. Accertamenti Preventivi

Sono l’insieme degli accertamenti di tipo clinico, strumentale e di laboratorio volti a valutare le

condizioni (congenite o acquisite) degli organi ed apparati che saranno “bersaglio” dei fattori di

rischio professionali, con lo scopo di valutare l’idoneità psicofisica del soggetto alla mansione

specifica e alla luce dei rischi che questa comporta e sono previsti per tutti i fattori di rischio per

i quali e’ in vigore una normativa specifica o per i quali e’ stata formalmente eseguita una

valutazione del rischio.

2. Accertamenti Periodici Sono l’insieme di accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio intesi a controllare l’insorgenza

di eventuali modificazioni precoci e reversibili in senso peggiorativo dello stato di salute causate

dall’esposizione a specifici agenti professionali di rischio durante lo svolgimento dell’attività

lavorativa. Sono anche utili per valutare eventuali patologie comuni degli organi bersaglio dei

fattori di rischio che potrebbero essere insorte dopo gli accertamenti preventivi e periodici effettuati

in precedenza e che potrebbero favorire l’insorgenza di una malattia professionale o correlata al

lavoro. La loro periodicità viene stabilita per legge, nel caso di rischi normati, o e’ fissata dal

medico competente in relazione ai risultati della valutazione del rischio.

3. Accertamenti di fine rapporto di lavoro

Sono previsti per gli esposti a radiazioni ionizzanti e a rischio chimico non moderato.

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4. Accertamenti a richiesta del lavoratore Fanno parte della sorveglianza sanitaria se correlati ai rischi professionali (visita a richiesta

periodica anticipata), e/o permettono al medico del lavoro di evidenziare eventuali rischi

precedentemente non valutati cui il lavoratore attribuisce la sintomatologia (visita a richiesta del

lavoratore). La presenza della reale presenza ed entità dei fattori di rischio viene verificata con il

servizio di prevenzione e protezione.

La finalità della sorveglianza sanitaria e’ di consentire al medico competente di giungere alla

formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica per ogni singolo lavoratore e di

evidenziare precocemente possibili specifiche modificazioni in senso peggiorativo dello stato di

salute del lavoratore esposto ad uno o più specifici fattori di rischio.

Il giudizio può essere di tre tipi:

1. idoneità assoluta

2. idoneità con prescrizione (il soggetto può continuare a svolgere la mansione solo se vengono

adottate misure adeguate di sicurezza: riduzione della frequenza e durata di alcune fasi del

lavoro, uso di specifici DPI, riduzione del peso massimo di carico movimentabile manualmente)

3. non idoneità temporanea o permanente (il soggetto dovrà cambiare mansione o essere

trasferito in altro reparto o servizio).

Il certificato di idoneità viene rilasciato al dipendente, viene inoltre inviata copia al Direttore

della U.O. interessata, al Direttore Sanitario per il personale ospedaliero e al Direttore di

Dipartimento.

Qualora il medico competente esprima un giudizio di non idoneità alla mansione specifica,

parziale, o totale, temporanea o permanente ne informa per iscritto il Direttore Sanitario del presidio

ospedaliero o del distretto, il dirigente della unità operativa e il lavoratore. Il medico competente non

comunica la motivazione per cui si esprime un giudizio di non idoneità, facendo parte del segreto

professionale.

Nei casi di giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale, il lavoratore o il datore di lavoro

hanno la possibilità di fare ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio

medesimo, all’organo di vigilanza (U.O. SPISLL) che dispone, dopo eventuali ulteriori

accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

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� Predisposizione di un protocollo di Sorveglianza Sanitaria

Sulla base della conoscenza dei rischi lavorativi dell’analisi delle mansioni specifiche, degli

orientamenti legislativi e delle evidenze scientifiche, il medico competente predispone un

Protocollo di Sorveglianza Sanitaria.

� Esecuzione o prescrizione e valutazione di esami clinici, biologici, indagini diagnostiche, visite specialistiche.

A tal fine il medico competente si avvale, ove possibile, delle strutture e dei medici specialisti dell’Azienda � Istituzione e aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio

la cartella sanitaria e di rischio e’ uno degli strumenti essenziali per l’espletamento di una corretta sorveglianza sanitaria dei dipendenti: essa costituisce la memoria storica della loro vita lavorativa ed ha una rilevanza anche medico legale. Costituisce in sostanza un supporto cartaceo indispensabile ai fini della prevenzione. La cartella contiene:

I. indicazioni esplicite dei rischi lavorativi; II. dati anagrafici;

III. anamnesi familiare; IV. anamnesi fisiologica; V. anamnesi lavorativa;

VI. anamnesi patologica remota e prossima; VII. stato vaccinale;

VIII. dati riguardanti infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità; IX. un quadro esaustivo clinico del dipendente con esame obiettivo e risultati di

accertamenti integrativi; X. idoneità alla mansione specifica;

Viene custodita presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale e nel rispetto della legge sulla privacy.

� Tenuta e aggiornamento dei registri di esposizione ad agenti cancerogeni,

agenti biologici, radiazioni ionizzanti. � Obbligo della denuncia e del referto

In caso di diagnosi di presunta malattia di origine professionale il medico competente ne da

comunicazione senza ritardo:

all’Autorità Giudiziaria;

all’INAIL.

Allo SPISLL

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Informazione e Formazione

� Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori e ai rappresentanti per la sicurezza sul significato degli accertamenti sanitari, sulla necessità di proseguirli anche dopo la cessazione dall’esposizione ad agenti con effetti e lungo termine.

� Informa ciascun lavoratore sui risultati dei propri accertamenti sanitari e

fornisce a richiesta copia della documentazione sanitaria. L’informazione avviene in occasione della visita medica. � Comunica nelle riunioni periodiche di prevenzione e protezione i risultati

anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e ne illustra il significato. � Partecipa ai corsi di formazione in materia di sicurezza e salute organizzati

dall’azienda e rivolti al proprio personale. � Elabora una relazione annuale contenente i risultati anonimi collettivi della

sorveglianza sanitaria.

La relazione annuale rappresenta l’atto conclusivo dell’operato del medico competente nei

confronti del gruppo di lavoratori sottoposto a sorveglianza sanitaria: è uno strumento

utilizzabile per una più completa e mirata valutazione dei rischi, contribuisce alla verifica

dell’efficacia delle misure preventive adottate dall’azienda, e’ l’indicatore, in sostanza, per

eccellenza di valutazione e di controllo rispetto all’adeguatezza delle misure preventive e

protettive messe in atto per contenere i rischi lavorativi.

La relazione annuale e’ l’unico modo che consente al medico competente di divulgare i dati

sulla salute.

Rappresenta anche uno strumento riepilogativo dell’attività svolta dal medico competente.

Attraverso l’analisi aggregata dei dati di gruppi omogenei di lavoratori si ricavano utili dati,

strumento di conoscenza per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di verifica ed

eventuale modifica del documento di valutazione dei rischi.

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LA FISICA SANITARIA Strutture: Laboratorio di Fisica Sanitaria U.O. Radioterapia; Ufficio di Radioprotezione di Belcolle.

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

1) ATTIVITÀ CONCERNENTE LA RADIOPROTEZIONE DEL PERSONA LE La struttura esegue la sorveglianza fisica di radioprotezione su tutto il personale radioesposto della azienda..La struttura coordina tutti i preposti alla radioprotezione competenti per territorio. (D. Lsvo 230/95) Essa gestisce l’ archivio centralizzato di radioprotezione. 2) ATTIVITÀ CONCERNENTE LA SICUREZZA La struttura assolve funzioni di consulenza sul rischio fisico da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (laser, ultrasuoni, campi elettromagnetici) anche di concerto con l’ S.P.P.

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A.S.L. VITERBO

PROCEDURE DI RADIOPROTEZIONE

A) NUOVO ESPOSTO

1. La Direzione Sanitaria comunicherà alla Unità Operativa di Fisica Sanitaria.ed ai medici incaricati della Sorveglianza Medica i nominativi del personale assegnato presso i seguenti reparti con rischio da radiazioni:

Ambulatorio endoscopico Anestesia e Rianimazione Cardiologia Chirurgia Ortopedia Radiologia Radioterapia Sala Operatoria

2. La Unità Operativa di Fisica Sanitaria trasmetterà al Responsabile del reparto la nota con l’indicazione di non esporre il lavoratore a rischio da radiazioni (scheda n.1) con allegata la scheda informativa dell’attivita’ lavorativa (scheda n.2).

3. La Unità Operativa di Fisica Sanitaria farà visionare la scheda compilata all’Esperto

Qualificato che effettuerà la classificazione dell’operatore.

4. Nel caso l’operatore sia classificato “ESPOSTO” l’Unità Operativa di Fisica Sanitaria. prenderà accordi con il Medico Autorizzato (Cat.A) o il Medico Competente (Cat. B) per la visita medica preventiva.

5. Il Medico addetto alla Sorveglianza Medica comunicherà per iscritto il giudizio di idoneità

all’Unità Operativa di Fisica Sanitaria. che, in caso di responso positivo, provvederà a consegnare al lavoratore il dosimetro personale e le seguenti note, facendo firmare per ricevuta:

a. lettera con la classificazione e la data di inizio esposizione (scheda n.3); b. le norme interne di protezione; c. le modalita’ di utilizzazione del dosimetro personale. d. la scheda informativa sulle esposizioni precedenti e contemporanee del lavoratore

(scheda n.4) e quella relativa alla dichiarazione del lavoratore esterno/autonomo. e. dichiarazione di consenso relativa alla Privacy

6. L’Unità Operativa di Fisica Sanitaria. farà compilare e firmare la scheda dosimetrica nel

riquadro delle esposizioni contemporanee.

7. L’Unità Operativa di Fisica Sanitaria. predisporrà la scheda dosimetrica personale per la vidimazione da parte del Direttore Sanitario.

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8. I Medici addetti alla Sorveglianza Medica trasmetteranno all’Unità Operativa di Fisica

Sanitaria. e al Direttore Sanitario i giudizi di idoneità relativi alle visite mediche preventive e periodiche entro 10 giorni dalla visita.

ATTENZIONE Se l’operatore proviene da un’altra sezione della A.S.L verranno omessi i passi 7),8). L’Unità Operativa di Fisica Sanitaria e il medico incaricato della Sorveglianza Medica provvederanno agli adempimenti interni eventualmente necessari.

B) CESSAZIONE

1. La Direzione Sanitaria comunicherà per scritto all’Unità Operativa di Fisica Sanitaria. e al Medico addetto alla Sorveglianza Medica la cessazione di un operatore dalle mansioni con rischio da radiazioni, specificando se se tale cessazione è dovuta a:

• fine rapporto di lavoro (dimissioni, pensione, ecc.); • trasferimento presso altri reparti o presidi della A.S.L.; • gravidanza, aspettativa, ecc.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro:

• l’Unità Operativa di Fisica Sanitaria. provvederà a far chiudere la scheda dosimetrica dall’Esperto Qualificato e a trasmetterla al Medico addetto alla Sorveglianza Medica (scheda n.5);

• il Medico effettuerà la visita finale e provvederà ad inviare all’ISPESL sia la scheda dosimetrica che il documento sanitario.

3. In caso di cessazione dell’esposizione, ma non del rapporto di lavoro, l’Unità Operativa di

Fisica Sanitaria. e il Medico addetto alla Sorveglianza Medica provvederanno a chiudere e conservare, rispettivamente, la documentazione di Sorveglianza Fisica e quella di Sorveglianza Medica, ognuno per quanto di propria competenza.

Viterbo, 7 aprile 2003

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I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

In base agli accordi intercorsi tra AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO e Organizzazioni Sindacali, il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza risulta come di seguito elencato:

DISTRETTO NUMERO RRLLSS 1 3 2 3 3 5 4 3 5 4

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZI ONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA

ASL VITERBO Premessa. Scopo del presente documento è quello di rendere operativi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto del D.Lgs.626/94 che ne definisce le modalità di elezione, il numero e le attribuzioni, e tenendo conto della organizzazione della funzione sicurezza nella ASL di Viterbo così come delineata nel DOCUMENTO GENERALE DI SICUREZZA E SALUTE. Nel presente regolamento sono esplicitate le modalità di elezione, di esercizio delle funzioni, il percorso formativo dei RRLLSS, considerato che questi soggetti, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, operano in sinergia con tutti gli altri soggetti ed organismi Aziendali deputati alla organizzazione e alla gestione della salute e della sicurezza. Il principio ispiratore è quello della partecipazione ritenendo che la migliore gestione della salute e della sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise e attuabili. Art. 1 Modalità di elezione e durata in carica

1. Ai sensi del CCNQ siglato in data 10.7.1996 relativo agli aspetti applicativi del D.Lgs. n.626/94 riguardanti il rappresentante per la sicurezza le OO. SS. della ASL di Viterbo individuano in 18 il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza così suddivisi per unità lavorativa di seguito specificata:

COMPARTO DISTRETTO 1 3 DISTRETTO 2 3 DISTRETTO 3 5 DISTRETTO 4 3 DISTRETTO 5 4 Tot. 18

2. Per il Comparto i rappresentanti per la sicurezza vengono sempre eletti all’atto della costituzione della RSU.

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L’elezione del RLS nell’ambito della elezione della RSU, prevista dall’accordo, coinvolge in maniera diretta i lavoratori nella scelta del proprio rappresentante. A tale scopo nelle liste dei candidati alla RSU vanno indicati anche i candidati a “rappresentante per la sicurezza” per ogni unità lavorativa. 3. I lavoratori appartenenti alle unità lavorative possono votare solo i candidati indicati a rappresentante per la sicurezza presso la propria unità lavorativa. L’appartenenza alla unità lavorativa verrà determinata dall’ U. O. Risorse Umane. 4. I candidati per la RSU possono candidarsi anche quali rappresentanti per la sicurezza . Vengono eletti i candidati che in ogni unità lavorativa hanno ottenuto il maggior numero di voti. I rappresentanti per la sicurezza durano in carica fino a nuova elezione. In caso di rinuncia all’incarico, l’incarico viene conferito al candidato non eletto che, nella consultazione elettorale, ha ottenuto il numero maggiore di voti presso l’unità lavorativa ove concorreva. Incompatibilità: La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con:

a. l’appartenenza al Servizio Prevenzione e Protezione b. la carica di Medico Competente c. la carica di Esperto Qualificato d. la carica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria segnatamente agli operatori del Servizio P.I.S.L.L. e. la responsabilità della direzione di una struttura

Art. 2 Formazione I rappresentanti per la sicurezza hanno diritto alla formazione prevista dall’art. 50, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 81/08, di durata almeno di 32 ore, i cui contenuti minimi sono riportati nel decreto dei ministri del Lavoro e della Sanità 16 gennaio 1997, fatte salve eventuali e diverse determinazioni della contrattazione collettiva nazionale. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza è considerata un aspetto qualificante e prioritario in relazione all’operatività degli stessi. Per la formazione dei RLS l’Azienda, oltre agli operatori SPP, utilizzerà senz’altro tutte le altre professionalità di cui dispone. Art. 3 Attribuzioni Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono riconosciute le attribuzioni disciplinate dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08 e le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del citato articolo 19, sono stabilite nei successivi articoli del presente regolamento; .

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GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

DEFINIZIONI

a) Infortunio sul lavoro violenta lesione di una o più parti del corpo prodotta da un evento indesiderato o da agenti esterni durante l’attività lavorativa con larghi margini interpretativi ( ivi compresi gli infortuni oc- corsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che col- lega due diverse sedi di lavoro o durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti; fatti salvi i casi di esclusione previsti all’art.12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38). b) Malattia professionale processo morboso direttamente connesso con lo svolgimento della prestazione lavorativa e che agisce lentamente e progressivamente nell’organismo del lavoratore determinandovi una lesione.

GESTIONE AMMINISTRATIVA E STATISTICA

Sono stati designati, con atto formale, in ciascuna delle strutture elencate:

o ospedale Acquapendente o ospedale Montefiascone o ospedale Tarquinia o ospedale Civitacastellana o ospedale Ronciglione o ex-FNCA Vetralla o U.O. Risorse Umane Viterbo

due dipendenti dell’area amministrativa quali Responsabili della tenuta e corretta gestione dei registri degli infortuni e delle malattie professionali nonché degli adempimenti relativi alle comunicazioni all’INAIL. Perché si possa concretizzare quanto in precedenza descritto è indispensabile, oltre che reso obbligatorio dalle normative vigenti:

� che “i lavoratori , salvo impedimento per causa di forza maggiore, segnalino immediatamente al proprio dirigente o preposto gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro occorsi in occasione di lavoro”;

� che il dirigente o preposto avvertito dell’infortunio, invii immediatamente il lavoratore al pronto soccorso per le cure e la refertazione del caso;

� che il lavoratore interessato recapitati nel più breve tempo possibile al Responsabile della tenuta del registro infortuni di competenza il referto di infortunio o di malattia di presunta origine professionale relativo all’INAIL.

Il rientro al lavoro del dipendente infortunato è subordinato alla presentazione di relativa certificazione di “avvenuta guarigione” rilasciata dall’INAIL.

Per gli “incidenti” che espongono il dipendente al rischio di contaminazione con liquidi o sostanze biologiche è stata formalizzata la procedura “ post esposizione” che è allegata al presente capitolo.

Alla pagina seguente è riportato, in sintesi, l’iter di una corretta gestione amministrativa dell’infortunio.

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L’INFORTUNATO

RIENTRA AL LAVORO

AVVERTE IL PROPRIO DIRIGENTE

O PREPOSTO

SI RECA ( VIENE INVIATO )

AL PRONTO SOCCORSO

RECAPITA (senza ritardo)

La Certificazione per L’INAIL

Responsabile adempimenti Infortuni e INAIL

COMPLETA IL REGISTRO

INFORTUNI

PRESENTA IL CERTIFICATO DI

AVVENUTA GUARIGIONE al

Responsabile adempimenti Infortuni e INAIL

COMPILA IL REGISTRO

INFORTUNI E TRASMETTE LA

CERTIFICAZIONE ALL’INAIL

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PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA DEGLI OPERATORI SANITARI

A SEGUITO DI INFORTUNI O INCIDENTI CON RISCHIO DI CONTAMINAZIONE

CRITERI DI ARRUOLAMENTO NEL PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA Un incidente occupazionale deve essere considerato a tutti gli effetti “esposizione professionale” (con la conseguente necessità, pertanto, di inserire l’ operatore nel previsto protocollo di sorveglianza), laddove sussistano condizioni definite di rischio di contagio, relative alle modalità dell’ incidente ed alla natura dei materiali biologici interessati, indipendentemente pertanto dalle informazioni disponibili o meno (stato sierologico e dati anamnestici) riguardo al paziente-fonte.

A) Sono ritenute MODALITA’ DI INCIDENTE A RISCHIO: - puntura o ferita con ago o altro tagliente - contaminazione di mucose o di cute lesa - contaminazione della cute, anche integra, se a carattere massivo e/o per tempi prolungati - contaminazione della cute, anche integra, con materiale ad alta concentrazione virale (ad es.

sospensioni concentrate di virus

B) Sono ritenuti MATERIALI BIOLOGICI A RISCHIO: - sangue - liquido pleurico, cerebrospinale, amniotico, sinoviale pericardico e peritoneale - liquido spermatico e secrezioni vaginali - tessuti - materiale di laboratorio contenente virus - ogni altro liquido biologico se visibilmente contaminato da sangue

ASPETTI OPERATIVI PROCEDURE DA ATTUARE AL MOMENTO DELL’ INCIDENTE Si procede innanzitutto alla pulizia ed alla disinfezione (in caso di lesione). L’ operatore esposto si reca rapidamente presso il Pronto Soccorso, dove vengono svolti gli interventi di seguito riportati. 1) Compilazione dei referti (relativi al solo personale dipendente) Il referto compilato dal Pronto Soccorso viene fatto pervenire, secondo le procedure aziendali, al personale competente per la tenuta dei registri infortuni, che gestisce i rapporti con l’ INAIL. 2) Valutazione preliminare delle caratteristiche dell’ incidente, al fine di definire l’ opportunità o meno della profilassi post-esposizione antiretrovirale (PEP) e/o antiepatite (IG specifiche e/o Vaccino). Tale valutazione può essere demandata direttamente al Centro di Riferimento AIDS (presso il P.O. di Viterbo), nel caso in cui tale struttura risulti rapidamente accessibile da parte dell’ interessato. In caso contrario, ci si avvale della consulenza telefonica diretta con un medico di tale Servizio o con il medico reperibile della Divisione di Malattie Infettive del P.O. di Viterbo.

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Soltanto il parere espresso dal medico infettivologo abilita all’ utilizzo dei farmaci antiretrovirali , i quali dovranno essere disponibili anche presso i Pronto Soccorsi dei principali PP.OO. dell’ Azienda (soprattutto quelli periferici). In caso di parere positivo il medico del P.S. consegna all’ operatore esposto il quantitativo di farmaci necessario per l’ inizio del trattamento, che dovrà essere proseguito a cura del Centro di Riferimento AIDS di Viterbo. Per una corretta impostazione della profilassi, è talora importante che il Medico del Pronto Soccorso possa accedere rapidamente a dati anamnestici e/o sierologici relativi al paziente fonte.Tali dati saranno disponibili nella cartella clinica del paziente (inserimento in cartella di un foglio integrativo per note anamnestiche relative ai fattori di rischio specifici per infezioni da Virus a trasmissione parenterale) previa richiesta al medico reperibile del reparto di competenza. A tale riguardo è importante sottolineare quanto segue: seppure un incidente occupazionale viene considerato “esposizione professionale” indipendentemente dalle informazioni anamnestiche e dallo stato sierologico del paziente fonte, la PEP non viene presa in considerazione se non nei casi di sieropositività per HIV accertata o fortemente sospetta del paziente fonte. Nel caso si sia valutata l’ opportunità del ricorso alla PEP, si somministrano rapidamente le prime compresse dei farmaci antiretrovirali (sufficienti almeno per il primo giorno di terapia), previo consenso informato (inizialmente soltanto orale) da parte dell’ interessato. Lo stesso sarà invitato a recarsi successivamente presso il Centro di Riferimento AIDS, per l’ inserimento nel programma di sorveglianza e per la continuazione della profilassi (28 giorni). La profilassi antiretrovirale, per avere maggiore efficacia, deve essere iniziata nel più breve tempo possibile dal momento dell’ esposizione a rischio (preferibilmente entro 1 – 4 ore). Per questo motivo si ritiene necessario che una valutazione preliminare del caso sia offerta all’ interessato già presso il P.S. (specie se periferico). Occorre, quindi, che presso tale struttura sia disponibile perlomeno il quantitativo minimo di farmaci antiretrovirali che consenta la rapida assunzione delle prime compresse entro poche ore dall’ infortunio o incidente. La profilassi per il Virus HBV (con Immunoglobuline e/o con Vaccino), laddove opportuna, può essere effettuata al Pronto Soccorso o demandata al Centro di Riferimento AIDS, o al medico reperibile della Divisione di Malattie Infettive, entro e non oltre 12 – 24 ore dal momento dell’ infortunio o incidente. E’ compito dell’ operatore esposto interessato di dare notizia, riguardo al proprio incidente, al Responsabile dell’ U.O. di appartenenza non appena possibile (anche telefonicamente). PROCEDURE DA ATTUARSI AL TEMPO “0” (da 0 a 4 giorni dal momento dell’ incidente). L’ operatore post-esposto viene inviato presso il Centro di Riferimento AIDS per l’ inizio della sorveglianza sanitaria. Il primo accesso a tale Centro deve avvenire nel minor tempo possibile (0-4 giorni dall’ infortunio o incidente). quindi si procede agli adempimenti di seguito riportati. 1) Apertura del MODULO PER LA SORVEGLIANZA DELLE ESPOSIZIONI PROFESSIONALI

In tale modulo vengono riportati (e successivamente aggiornati) i dati anagrafici dell’ operatore interessato, le modalità dell’ incidente, i dati anamnestici e/o di laboratorio relativi al paziente fonte, l’ esito dei controlli clinico-laboratoristici effettuati per l’ espletamento del Follow Up. Tale modulo è il documento per uso interno del Centro di Riferimento AIDS, finalizzato al monitoraggio delle condizioni cliniche e dello stato sierologico dell’ operatore in sorveglianza.

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2) prima visita, con prelievo ematico al tempo “0” (entro 0 –4 giorni dall’ infortunio o incidente) e counselling.

3) Elaborazione del piano di sorveglianza clinico-laboratoristica (con indicazione dei controlli

successivi) SOLO IN CASO DI RICORSO ALLA PROFILASSI ANTIRETROVIRALE: 4) apertura della SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI CASO PEP. Tale documento è finalizzato al monitoraggio degli effetti collaterali ai farmaci antiretrovirali negli operatori post-esposti ed alla trasmissione dei dati per il “Registro Italiano delle Profilassi Post-Esposizione ad HIV con Antiretrovirali”. 5) Firma da parte dell’ operatore post-esposto dell’ apposito MODULO PER IL CONSENSO

INFORMATO, all’ assunzione della terapia antiretrovirale. Il modulo deve essere firmato anche in caso di rifiuto di profilassi offerta. PROCEDURE DA ATTUARSI IN OCCASIONE DEI CONTROLLI SU CCESSIVI ED AL TERMINE DEL FOLLOW UP Successivamente l’ operatore accede presso il Centro di Riferimento AIDS, secondo un programma definito con il medico referente di tale Servizio al momento dell’ apertura del protocollo di sorveglianza sanitaria (vedi paragrafo precedente). In tali occasioni si procede agli adempimenti di seguito riportati.

1) Controlli clinico-laboratoristici successivi.

2) Compilazione ed invio della scheda SISTEMA DI SORVEGLIANZA DEGLI OPERATORI SANITARI

Tale scheda è finalizzata alla trasmissione all’ OER/Spallanzani di Roma dei dati relativi all’ infortunio o incidente. Su di essa sono riportati gli esiti dei controlli effettuati dall’ operatore al tempo “0” ed al momento della conclusione del Follow Up (circa 6 mesi).

3) Compilazione ed invio, al termine del Follow Up. della SCHEDA PER LA TRASMISSIONE

DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI EFFETTUATI SUGLI OPERATORI SANITARI ai Medici Competenti (UOMC), presso le Direzioni Sanitarie dei vari PP.OO..

Le caratteristiche essenziali di tale scheda sono state già precedentemente descritte, poiché essa riporta l’ esito dei controlli effettuati nei riguardi dell’ operatore post-esposto al tempo “0” ed alla conclusione del Follow Up, è da ritenersi conclusiva della sorveglianza effettuata.

N.B. Il presente “Protocollo di sorveglianza degli operatori sanitari a seguito di infortuni o incidenti con rischio di contaminazione” può essere applicato, qualora ne ricorrano gli estremi, anche nei confronti di ogni utente che ricorra al Pronto Soccorso a seguito di esposizioni assimilabili a quelle sopracitate, relative agli operatori sanitari (vedi “Criteri di arruolamento nel protocollo di sorveglianza” , punti A e B). Ovviamente, però, in tal caso non dovranno essere interessati né il Servizio Prevenzione e Protezione, né i Medici Competenti, né i Medici di Reparto.

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ROCEDURE RACCOMANDATE DI PULIZIA E DISINFEZIONE A SEGUITO DI INCIDENTE OCCUPAZIONALE

a) CONTAMINAZIONE DI UNA MUCOSA

Lavare immediatamente con acqua corrente la mucosa interessata in caso di contaminazione attraverso schizzi di secrezioni o materiali potenzialmente patogeni.

b) LESIONE CON AGO O ALTRO TAGLIENTE

Lasciar sanguinare per breve periodo, quando possibile, la parte interessata; quindi lavare con acqua e sapone ed applicare un antisettico efficace.

c) CONTAMINAZIONE DELLA CUTE SANA

Prima di lavare detergere la zona di contatto con ipoclorito di sodio all’ 1% (concentrazioni superiori all’ 1% devono essere riservate alla disinfezione di oggetti o superfici di lavoro).

N.B. ANTISETTICI INDICATI PER LA DISINFEZIONE DELLA C UTE LESA E DELLE MUCOSE: Acqua ossigenata 3% Clorossidante elettrolitico 5% Cloramina t PVP-I soluzione colloidale

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immediato

SERVIZIO PREVENZIONE E

PROTEZIONE PRONTO SOCCORSO

• Compilazione referto • Valutazione preliminare

per ricorso alla PEP informazioni relative al paziente fonte Consulenza telefonica per valutare l’opportunità della PEP MEDICO DEL REPARTO inserire un modulo cartaceo in entro cartella per note anamnestiche 0-4 giorni relative a fattori di rischio specifici per infezioni

Dati conclusivi relativi alla sorveglianza attuata sull’operatore

MEDICI COMPETENTI Percorso dell’operatore comunicazione telefonica o informazione diretta Comunicazione per lettera/fax

LUOGO DELL’INCIDENTE RESPONSABILE U.O.

CENTRO DI RIFERIMENTO

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GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

In presenza di un rischio, che non può essere eliminato o sufficientemente ridotto attraverso misure tecniche preventive, con idonee procedure organizzative o da con mezzi di protezione collettivi, il Dirigente deve necessariamente dotare il personale esposto al rischio di idonei D.P.I. Una fase importantissima nella gestione aziendale dei D.P.I. è quella della formalizzazione della consegna dei dispositivi ai lavoratori interessati; tale consegna deve essere preceduta o contesta- le alle informazioni circa il significato dei D.P.I. ed al loro corretto utilizzo. Il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, a tal proposito, ha predisposto lo stampato allegato relativo ad una formale e corretta consegna dei D.P.I., significando che i Dirigenti interessati possono avvalersi, per la fase di informazione, delle professionalità specifiche di tecnici del S.P.P. e/o dell’U.O. Medici Competenti. Copia di tale scheda tecnica, obbligatoriamente redatta in lingua italiana, deve essere conservata in reparto/servizio/ufficio/uu.oo. a disposizione dei lavoratori interessati e dei loro rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.).

Per quanto attiene all’utilizzo dei D.P.I. è opportuno distinguere gli obblighi a carico di: • LAVORATORI • DIRIGENTI E PREPOSTI

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 78 D.Lgs. 81/08) I lavoratori devono :

• Utilizzare i D.P.I. conformemente all’informazione o formazione ricevute; • Aver cura dei D.P.I. messi a loro disposizione; • Non apportarvi modifiche; • Sottoporsi , nei casi previsti per legge, alla formazione o addestramento sull’uso dei D.P.I. • Segnalare immediatamente, al soggetto indicato dal dirigente, qualsiasi difetto o

inconveniente da essi rilevato nei D.P.I. a loro disposizione.

OBBLIGHI DEI DIRIGENTI E PREPOSTI I Dirigenti e preposti devono:

• Effettuare controlli periodici circa l’efficienza dei D.P.I.; • Vigilare sull’utilizzo puntuale e corretto dei D.P.I. in relazione alle direttive impartite e

conformemente alle informazione date; • Controllare frequentemente l’adeguatezza delle scorte e provvedere senza ritardi al puntuale

reintegro delle stesse;

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ALL. 1 REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

Prot. _________________ Viterbo, lì________________________ Oggetto: Fornitura D.P.I. Il sottoscritto , nella sua qualità di Dirigente ( cognome e nome)

del di _______________________________________________ (Servizio-reparto-u.o.) (specificare)

DICHIARA

di aver fornito al dipendente con la mansione di__________________ (cognome e nome) (specificare)

i sottoelencati D.P.I: D.P.I. TIPO E/O MARCA NUMERO E/O PAIA Il lavoratore è stato altresì informato che è suo preciso dovere aver cura dei dispositivi di protezione personali forniti, di non apportarvi modifiche, di utilizzarli nei modi e per le attività illustrate con……. ……………………………………………………………………………………………………………... ( specificare le modalità delle informazioni) e di segnalare con tempestività a ………………………………………………………………………….. (specificare il soggetto)

qualsiasi mancanza, difetto o inconveniente al riguardo. In caso di inadempienza saranno attivate le sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 30, comma 4 lettera d, del vigente C.C.N.L. e, nei casi più gravi possono trovare applicazione le sanzioni penali previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. PER RICEVUTA E PRESA VISIONE IL DIRIGENTE IL DIPENDENTE _________________________________ _________________________