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Il nuovo lavoro a termine Renzo La Costa Il Consiglio dei Ministri ha licenziato il cd. “decreto dignità” recante tra l’altro la riforma della disciplina dei contratti a termine, che – secondo la volontà governativa – dovrebbe rendere più rigido il ricorso a tale forma contrattuale, scoraggiarne il crescente ricorso, favorendo così l’occupazione stabile. Tali obiettivi, si dovrebbero raggiungere attraverso l’applicazione delle seguenti modificazioni al dlgs 81/2015 che più da ultimo aveva a sua volta riformato il lavoro a tempo determinato. Al contratto di lavoro subordinato potrà essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto a termine potrà comunque essere stipulato per 24 mesi ( che sarà il nuovo termine massimo del rapporto a tempo determinato) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; Relativamente alla condizione di cui alla lett.a), è immediata la difficoltà di comprensione. Non si comprende con sicurezza, cioè, se trattatasi di due ipotesi distinte ( ovvero 1- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; 2- per esigenze sostitutive di altri lavoratori), o di una condizione univoca. Se tuttavia dovesse trattarsi di due ipotesi distinte, è evidente che manca la dicitura e/o prima delle parole esigenze sostitutive. Qualora invece la medesima condizione di cui alla lett. a) intende disciplinare unicamente le esigenze sostitutive, resta di difficile comprensione quali possano essere le esigenze temporanee e oggettive, peraltro estranee all’ordinaria attività” che possano giustificare la durata di 24 mesi del contratto. Decisamente più chiara la condizione di cui alla lett. b) legata a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria , che oltre ad essere condizione apposta specificatamente in contratto, dovrà essere provata dal datore di lavoro con elementi probanti. Ferma restando quindi la durata massima di 12 mesi o di 24 se giustificata, con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,

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Il nuovo lavoro a termine

Renzo La Costa

Il Consiglio dei Ministri ha licenziato il cd. “decreto dignità” recante tra l’altro la

riforma della disciplina dei contratti a termine, che – secondo la volontà

governativa – dovrebbe rendere più rigido il ricorso a tale forma contrattuale,

scoraggiarne il crescente ricorso, favorendo così l’occupazione stabile.

Tali obiettivi, si dovrebbero raggiungere attraverso l’applicazione delle seguenti

modificazioni al dlgs 81/2015 che più da ultimo aveva a sua volta riformato il

lavoro a tempo determinato.

Al contratto di lavoro subordinato potrà essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto a termine potrà comunque essere stipulato

per 24 mesi ( che sarà il nuovo termine massimo del rapporto a tempo

determinato) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze

sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili

dell’attività ordinaria;

Relativamente alla condizione di cui alla lett.a), è immediata la difficoltà di

comprensione. Non si comprende con sicurezza, cioè, se trattatasi di due ipotesi distinte ( ovvero 1- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria

attività; 2- per esigenze sostitutive di altri lavoratori), o di una condizione univoca. Se tuttavia dovesse trattarsi di due ipotesi distinte, è evidente che

manca la dicitura e/o prima delle parole esigenze sostitutive. Qualora invece la medesima condizione di cui alla lett. a) intende disciplinare unicamente le

esigenze sostitutive, resta di difficile comprensione quali possano essere le “esigenze temporanee e oggettive, peraltro estranee all’ordinaria attività” che

possano giustificare la durata di 24 mesi del contratto. Decisamente più chiara la condizione di cui alla lett. b) legata a incrementi

temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria , che oltre ad essere condizione apposta specificatamente in contratto, dovrà essere provata

dal datore di lavoro con elementi probanti.

Ferma restando quindi la durata massima di 12 mesi o di 24 se giustificata, con

l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,

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l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto

scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al

lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. In altre

parole, pare comprendere che l’atto scritto del contratto di lavoro non è richiesto

per i rapporti a termine non superiori a 12 giorni. L’atto scritto contiene, in caso

di rinnovo , la specificazione delle esigenze di cui sopra, in base alle quali è

stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria

solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. Confermata qui la

necessità di giustificazione nel caso di proroga del contratto originario per effetto

della quale il rapporto di lavoro complessivo supera la durata dei dodici mesi. Ma

le medesime esigenze giustificatrici vanno comunque poste a motivazione

dell’eventuale rinnovo di un contratto a termine. Fermi i divieti di ricorso a

contratti a termine già fissati dall’art. 20 del Dlgs 81/2015.

Come inoltre anticipato nel comunicato stampa del Governo, le proroghe possibili

all’interno di un contratto a termine scendono da 5 a 4: qualora il numero delle

proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo

indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Modificato anche l’art. 28 del richiamato dlgs 81/2015 in materia di decadenze

e tutele. Prevede il decreto che l’impugnazione del contratto a tempo

determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma

dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla

cessazione del singolo contratto: non più i centoventi giorni previsti in origine.

L’allungamento dei tempi di impugnazione va letta nell’ambito delle misure tese

a scoraggiare il ricorso ai contratti a termine, essendo ora il datore di lavoro

decisamente più esposto a rivendicazioni. Non pare leggersi l’allargamento di

tale termine in funzione dei maggiori diritti ai lavoratori a termine, tenuto conto

i i già previsti 120 giorni erano obiettivamente largamente sufficienti alla

impugnazione.

Le complessive nuove disposizioni troveranno applicazione ai contratti di lavoro

a tempo determinato stipulati successivamente alla entrata in vigore del decreto,

applicandosi anche ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla

medesima data di entrata in vigore.

In caso di rapporto di lavoro a termine somministrato, il decreto conferma

sostanzialmente la disciplina complessiva dettata dal capo III del dlgs 81/2015,

disponendo però la non applicazione degli artt. 23 e 24 del medesimo Dlgs.

Sostanzialmente le norme che seguono, non si applicano nella somministratzione

a termine: :

Dlgs 81/2015

Art. 23. Numero complessivo di contratti a tempo determinato

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a

tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo

indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del

decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio

dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo

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indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a

cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste

da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura

non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179

del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro

anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del

suddetto articolo 25 per le società già costituite;

c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

e) per sostituzione di lavoratori assenti;

f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo

determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti

pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di

insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di

coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero

enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione

musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare

esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse

culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo

svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di

ricerca al quale si riferiscono.

4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la

trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun

lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:

a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici

giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite

percentuale non è superiore a uno;

b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici

giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite

percentuale è superiore a uno.

5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle

rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in

merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.

Art. 24. Diritti di precedenza

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o

più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per

un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato

effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già

espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

2. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del

2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato

presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a

conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici è altresì

riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a

tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento

alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto

di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di

lavoro per le medesime attività stagionali.

4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo

19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la

propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto

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di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di

precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

Infine, previsto il preannunciato incremento dell’aliquota contributiva ( sin’ora

maggiorazione dell’1,4%) che si traduce in un ulteriore 0,5% in occasione di

ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Misura anch’essa inquadrabile nell’ambito dello scoraggiamento del ricorso ai

contratti a termine. Tale maggiorazione dovrebbe essere letta nel senso che lo

0,5% viene applicato all’1,4% vigente per ogni proroga o rinnovo, ferma

restando quindi la misura base della maggiorazione dell’1,4 e non in maniera

crescente, ovvero:

-Maggiorazione 1^ contratto a termine: +1,4%

-Maggiorazione alla prima proroga o rinnovo: 1,4% + 0,5%

-Maggiorazione alla seconda proroga o rinnovo: 1,4% + 0,5

-Maggiorazione alla terza proroga o rinnovo: 1,4% + 0,5

-Maggiorazione alla quarta proroga o rinnovo: 1,4%+0,5%

Alcune prime ipotesi di lettura della norma propendono per la maggiorazione

crescente dell’aliquota di base (ad es: quarta proroga o rinnovo =

1,4%+0,5%+0,5%+0,5%+0,5%) ma si ritiene che tale ipotesi interpretativa sia

assai improbabile perché scoraggiando le ripetute proroghe o rinnovi, si

otterrebbe un gran numero di rapporti a termine per un massimo di 12 mesi,

così incrementando ( invece di ridurre) provvisorietà e precarietà.

Di seguito il testo del decreto:

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