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Analisi del Decreto Legislativo n. 62/2017 Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”. Le norme contenute nel D.Lgs. n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19 (v. l’art. 26 Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni ). Entrano in vigore dal 1° settembre 2017: le norme inerenti i principi generali (art. 1); le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11). Entrano in vigore dal 1° settembre 2018: le norme riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21). le norme inerenti l’effettuazione delle prove Invalsi (artt. 4, 7 e 19); l’art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale); l’art. 24 (Regioni e Province a Statuto speciale) per la parte relativa al secondo ciclo; l’art. 25 (Scuole italiane all’estero) per la parte relativa al secondo ciclo. Scuola primaria: che cosa cambia? 1. È finalmente chiarito che i team dei docenti sono presieduti dal dirigente scolastico (art. 2, c. 3, ultimo periodo). 2. Viene sostanzialmente impedita la non ammissione alla classe successiva. Pur riprendendo dal D.Lgs. n. 59/2003 il criterio che essa può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime, l’art. 3 (c. 1) afferma che la promozione è obbligatoria “anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione “. Il che significa che, tranne il caso di mancata frequenza, non sarà più possibile far ripetere l’anno a quei bambini che, non avendo raggiunto le competenze minime per la classe successiva, potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere i passaggi saltati. 3. Nelle classi quinte si aggiunge la prova Invalsi di inglese a quelle di italiano e matematica (dall’a.s. 2018/19) In sostanza il decreto 62 riconferma molte delle norme già esistenti. Come vedremo, nel nuovo decreto sulla valutazione si profilano due importanti novità. Le disposizioni generali dell’art.11 per il primo ciclo di istruzione sono le seguenti: La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita: al comportamento alle discipline alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato

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Analisi del Decreto Legislativo n. 62/2017

Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”. Le norme contenute nel D.Lgs. n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19 (v. l’art. 26 Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni).

Entrano in vigore dal 1° settembre 2017:

le norme inerenti i principi generali (art. 1); le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11).

Entrano in vigore dal 1° settembre 2018:

le norme riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21). le norme inerenti l’effettuazione delle prove Invalsi (artt. 4, 7 e 19); l’art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale); l’art. 24 (Regioni e Province a Statuto speciale) per la parte relativa al secondo ciclo; l’art. 25 (Scuole italiane all’estero) per la parte relativa al secondo ciclo.

Scuola primaria: che cosa cambia?

1. È finalmente chiarito che i team dei docenti sono presieduti dal dirigente scolastico (art. 2, c. 3, ultimo periodo).

2. Viene sostanzialmente impedita la non ammissione alla classe successiva. Pur riprendendo dal D.Lgs. n. 59/2003 il criterio che essa può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime, l’art. 3 (c. 1) afferma che la promozione è obbligatoria “anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione“. Il che significa che, tranne il caso di mancata frequenza, non sarà più possibile far ripetere l’anno a quei bambini che, non avendo raggiunto le competenze minime per la classe successiva, potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere i passaggi saltati.

3. Nelle classi quinte si aggiunge la prova Invalsi di inglese a quelle di italiano e matematica (dall’a.s. 2018/19)

In sostanza il decreto 62 riconferma molte delle norme già esistenti. Come vedremo, nel nuovo

decreto sulla valutazione si profilano due importanti novità.

Le disposizioni generali dell’art.11 per il primo ciclo di istruzione sono le seguenti:

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita:

al comportamento

alle discipline

alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della Legge

n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato

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Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’art.314,

comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

avviene secondo quanto disposto dal presente decreto (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola

primaria e secondaria di primo grado) tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. “Il consiglio

di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o

dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici

adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova” (comma 4, art.11).

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di

istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio

tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo

individualizzato (comma 5, art.11).

Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle

valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione,

predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove

differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai

fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11).

L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8 che

disciplina lo svolgimento ed esito dell’esame di Stato (comma 7, art.11).

Prima novità introdotta dall’articolo 11 del decreto 62: se l’alunno disabile non si presenta

agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito formativo La nuova disposizione introdotta riguarda il comma 8 dell’art.11, all’interno del quale si prescrive

che “alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un

attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della

scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai

soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di

istruzione e formazione”.

In passato, il rilascio dell’attestato dei crediti formativi in sostituzione del diploma di licenza media

era regolato nell’Ordinanza Ministeriale n.90 del 2001, l’art.11 comma 12, che così stabiliva: “al

fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n.9 e

dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n.144, il Consiglio di classe delibera se

ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono

anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base

del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art.318 del D.L.vo

16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli

obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia

comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito

formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini

del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati”.

Il rilascio dell’attestato all’alunno disabile era quindi decisione assunta dal Consiglio di classe, in

relazione ai risultati del PEI, e non conseguenza di una ‘non presentazione’ dell’alunno disabile

all’esame di Stato.

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Nel decreto n.62, il legislatore considera l’assegnazione dell’attestato di credito formativo solo in

ordine all’assenza degli alunni disabili agli esami di Stato, svilendo di fatto il ruolo dei consigli di

classe e della stessa famiglia dell’alunno disabile, che insieme hanno condiviso il percorso

dell’alunno, predisposto sulle sue reali potenzialità.

Nel comma 8 dell’art.11 del tutto assente risulta infatti l’ipotesi che l’alunno non si presenti agli

esami per motivi ampliamente giustificabili tali da condurre la Commissione d’esame a predisporre

delle prove suppletive. Per cause probabilmente non ascrivibili a responsabilità dell’alunno disabile

non sembra giusto negare la possibilità di iscrizione alle scuole superiori.

Seconda novità: la certificazione delle competenze dell’alunno disabile Nell’art.9 del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia

coerente con il suo piano educativo individualizzato. In attesa dell’emanazione dei modelli

nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli

consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di

competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

In attesa di mettere in pratica le nuove disposizioni o dell’emanazione di circolari ministeriali

esplicative per dirimere perplessità, le scuole sono chiamate a fissare, nell’ambito dell’autonomia

scolastica, linee di azioni uniche e condivise.

Scuola secondaria di primo grado: che cosa cambia?

1. Per la valutazione del comportamento sono introdotte tre innovazioni: la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza“; la seconda riguarda il ritorno al giudizio (come nella scuola primaria: sparisce quindi il voto in decimi); la terza riguarda la sterilizzazione delle conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all’ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5).

2. La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi “di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Viene formalizzato l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3).

3. Le prove Invalsi si svolgono solo in terza (abolite le prove in prima) e non fanno più parte dell’esame di Stato: ne è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile. La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all’esame di Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. Dal 2018/19 alle prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese (art. 7).

Esame di stato conclusivo del primo ciclo: che cosa cambia?

1. Espunte le prove Invalsi, l’esame di Stato è riportato alla formula tradizionale, consistente nelle tre prove scritte (italiano, matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista un’unica prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, c. 3 sgg.).

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2. Presidente della commissione d’esame è il dirigente scolastico della scuola stessa (art. 8, c. 2): viene accentuata l’autoreferenzialità della conduzione dell’esame.

3. Il voto finale dell’esame, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio (oggi il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e quello delle singole prove d’esame).

4. Viene forzosamente enfatizzata la collegialità della commissione a discapito delle valutazioni tecnico-didattiche dei docenti e delle competenze valutative delle sottocommissioni (alias: i consigli di classe).

5. L’alunno con DSA esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all’esame di Stato e consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue (art. 11, commi 13 e 15). D. LGS. n.62/2017 VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO Quadro sinottico dei compiti spettanti al collegio dei docenti in vista delle nuove norme sulla valutazione Step 0 DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ DI VALUTAZIONE art.11 Obiettivo prioritario da perseguire→ “utilizzare una linea di azione comune e condivisa a livello collegiale” Step 1 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL PRIMO CICLO art.2 • DEFINIZIONE DEI DESCRITTORI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO2 • DEFINIZIONE DEI DESCRITTORI DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI3 • CONDIVISIONE DEI DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (per la redazione della “speciale nota” di cui all’art.309 del D.Lgs. n.297 del 1994) • DEFINIZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (per la redazione della nota di cui al comma 7 dell’art.2 del D.Lgs. n.62 del 2017, indicante l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti) • DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI CURRICOLARI PER GRUPPI DI ALUNNE E DI ALUNNI • DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INSEGNAMENTI FINALIZZATI ALL’AMPLIAMENTO E ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Step 2 DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE art.2, comma 2 Step 3 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO art.1 • DEFINIZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI • INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA CHE LA SCUOLA INTENDE VALUTARE • DETERMINAZIONE DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI POSITIVI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI GENITORI Step 4 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE Step 5 DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE EFFICACI E TRASPARENTI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO art.14 Step 6 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE art.9 • DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE SIGNIFICATIVE SVILUPPATE IN SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO NON FORMALE E INFORMALE CHE LA SCUOLA VALORIZZERA’ (in attesa dell’emanazione dei modelli ministeriali). 1 Il collegio definisce criteri e modalità della valutazione, disposizione prevista dall’art.4 del DPR n.275 del 1999 “nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche (…) individuano le modalità e i criteri degli alunni nel rispetto della normativa nazionale” (autonomia didattica). 2 La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nel primo ciclo è espressa con votazione in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. Si può optare per descrittori riguardanti le singole discipline di studio o per descrittori che indicano per ciascuna votazione il livello raggiunto complessivamente in tutte le discipline. Le Indicazioni Nazionali per il curricolo per ciascuna disciplina riportano i traguardi per lo sviluppo delle competenze che costituiscono uno strumento utile per definire i differenti livelli di apprendimento. A titolo di esempio per le lingue straniere il Quadro comune europeo di riferimento riporta 6 livelli di competenza e ciascun livello del quadro è corredato da un descrittore che indica ciò che l’alunno riesce a fare con le competenze acquisite. 3 Si definiscono i diversi descrittori del processo di apprendimento e del livello globale raggiunto dagli alunni, specificando le potenzialità, le carenze, le difficoltà incontrate, i risultati in termini di autonomia, metodo di studio, ecc. 4 Il comma 5 dell’art.1 del decreto n.62 sottolinea che per “favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e

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trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni”. Alle scuole spetta definire ed adottare quindi le modalità con cui verranno gestiti i rapporti scuola-famiglia, i colloqui, le informazioni sui risultati intermedi e finali e gli strumenti per la comunicazione.

Nota n. 1153 del 4 agosto 2017

Il Miur ha pubblicato la nota n. 1153 del 4 agosto 2017, avente per oggetto il decreto legislativo n.

66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”,

attuativo della legge n. 107/2015.

Nello specifico, con la predetta nota, l’amministrazione ha voluto fornire dei chiarimenti in merito

alle decorrenze delle nuove disposizioni dettate dal decreto suddetto.

Il 1° settembre 2017 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a:

GLIR (Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale);

GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione a livello di istituzione scolastica);

Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.

Il 1° gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a:

procedura di certificazione;

profilo di funzionamento (che sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-

funzionale);

documentazione per l’inclusione scolastica (profilo di funzionamento compreso) ed il

conseguente Progetto Individuale e Piano educativo individualizzato;

nuova procedura di richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico.

Il 1° settembre 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a:

modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato.

Nella nota, infine, si ricorda che per la formazione delle classi, in presenza di alunni disabili gravi,

restano ferme le disposizioni dettate dal DPR n. 81/09, secondo cui in presenza di alunni disabili le

classi non debbano, di norma, superare il numero di 22 alunni.

Analisi del DM 66/2017 L’articolo 1 (Principi e finalità) definisce, in linea generale, il concetto di “scuola inclusiva”, il quale ha avuto un’evoluzione storico-culturale che, a partire dalla Legge 118/71, con la proposta di un nuovo modello di scolarizzazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni anziché in quelle “speciali”, ha interessato il sistema scuola nel suo complesso. Inizialmente denominata “integrazione”, l’inclusione scolastica nasce originariamente per garantire il diritto di istruzione e successo formativo dei minori con disabilità, ma rappresenta, oggi, un valore fondamentale e fondante l’identità stessa delle singole istituzioni scolastiche, siano esse statali o paritarie, valido per tutti gli alunni e studenti. E ciò grazie soprattutto a quanto recentemente stabilito nel 2001 dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) con l’ICF, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, e nel 2006 dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Nel Decreto, l’inclusione scolastica viene individuata quale architrave dell’identità culturale, educativa e progettuale delle scuole, caratterizzandone nel profondo la mission educativa, attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche. Essa, pertanto, viene sviluppata e valorizzata nell’àmbito dei documenti fondamentali della vita della scuola, quali il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), che scandisce l’identità culturale ed educativa delle singole istituzioni scolastiche.

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A fronte della nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso – il Decreto intende intervenire a rinnovare e ad adeguare le strategie specifiche messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92. Sempre l’articolo 1, infine, sottolinea come tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con disabilità vadano nella direzione di superare necessariamente la vecchia concezione di loro “presa in carico” da parte dei docenti, ribadendo che l’inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa invece tutte le componenti scolastiche, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti curricolari, personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione. L’articolo 2 (Ambito di applicazione) individua i soggetti beneficiari del decreto. L’atto è incentrato esclusivamente sull’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e l’articolo focalizza l’attenzione sull’inclusione scolastica da realizzarsi in un sistema integrato che, come già anticipato nel primo articolo, operi all’interno di un progetto complessivo di sostegno e assistenza, realizzato da scuola, famiglia e dai diversi soggetti, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti e con diverse competenze e responsabilità. Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è inserito, infatti, quale parte integrante del progetto

individuale, potenziandone sostanzialmente il ruolo, ed essendo lo stesso non un mero documento burocratico, ma l’occasione fondamentale per la realizzazione del “progetto di vita” degli alunni e degli studenti con disabilità. In sostanza, questo articolo ricalca appositamente l’innovativo concetto di “condivisione”nell’àmbito della definizione del PEI, agganciandosi così a quell’idea “cooperativa” di inclusione scolastica che non riguarda solo il docente per il sostegno, ma tutte le componenti scolastiche, rimarcando al contempo, nell’àmbito dei diritti, tutte le misure previste dalla legislazione vigente per il supporto, anche materiale, necessario per l’inclusione scolastica. L’articolo 3 (Prestazioni e competenze) individua le prestazioni per l’inclusione scolastica, effettuando una ricognizione dei compiti già assegnati dalla normativa vigente a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all’istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità. Qui si ribadisce ancora una volta che le scelte in materia di disabilità vanno nella direzione di definire un sistema integrato degli interventi fra servizio sociale, sanitario ed istruzione. In virtù dell’attuale assetto di riparto delle competenze, come tracciato dal vigente Titolo V della Costituzione, le funzioni dei vari Enti coinvolti nel processo d’inclusione scolastica, vengono ripartite nel modo seguente. Allo Stato competono: 1. L’assegnazione, per il tramite dell’Amministrazione Scolastica, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità. 2 .L’assegnazione, per il tramite dell’Amministrazione scolastica, del personale ausiliario nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, ai sensi della normativa vigente. 3. La costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunniove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente. 4. La definizione dell’organico del personale ATA (Ausiliare, Tecnico, Amministrativo), tenendo conto, in sede di riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna istituzione scolastica statale, anche in deroga ai vincoli numerici, come previsto dalle disposizioni vigenti. 5. Assegnare alle istituzioni scolastiche paritarie un contributo economico, parametrato al

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numero degli alunni e degli studenti con disabilità certificata frequentanti, finalizzato all’inclusione scolastica degli stessi, ai sensi della legislazione vigente. Alle Regioni, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, compete assicurare la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli àmbiti di competenza della Contrattazione Collettiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Agli Enti Locali, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall’articolo 1, comma 85 e seguenti della Legge 56/14, competono: a) l’assegnazione del personale dedicato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della Legge 104/92; b) i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica come garantiti dall’articolo 8, comma 1, lettera c) della Legge 104/92 e dall’articolo 139, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 112/98; c) l’accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), e all’articolo 24 della Legge 104/92. Da ultimo, l’articolo 3 del Decreto definisce una prestazione comune a ciascuno degli Enti

istituzionalmente preposti all’inclusione scolastica nell’àmbito della strumentazione didattica, stabilendo cioè la garanzia in capo allo Stato (istituzioni scolastiche), alle Regioni (diritto allo studio) e agli Enti Locali (erogazione dei sussidi didattici) dell’accessibilità e della fruibilità di strumentazioni tecnologiche e digitali nell’àmbito della didattica, oggi indispensabili per l’apprendimento degli alunni e degli studenti con determinate tipologie di disabilità, quali ad esempio quelle sensoriali. L’articolo 4 (Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica) qualifica l’inclusione scolastica quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 80/13. Al comma 2 vengono introdotti i criterirelativi al processo di valutazione e autovalutazione delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in tema di inclusione scolastica. In pratica, vengono qui delineate le direttrici fondamentali verso cui si deve muovere l’azione educativa e formativa nell’àmbito dell’inclusione scolastica da parte delle scuole, nei più ampi processi di valutazione e di autovalutazione necessari per la definizione dei cosiddetti «piani di miglioramento». Obiettivo della norma è pertanto quello di identificare dei criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla. Nel dettaglio, i criteri identificati sono i seguenti: a) qualità del Piano per l’Inclusione scolastica (PAI); b) realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti e attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, al fine di garantirne il successo formativo; c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’Inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione; d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico, incluse le specifiche attività formative; e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, delle strutture e degli spazi.

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L’articolo 5 (Certificazione e Valutazione Diagnostico-Funzionale) individua la «Valutazione Diagnostico-Funzionale» in luogo della «Diagnosi Funzionale» (DF) e del «Profilo Dinamico-Funzionale» (PDF), quale nuovo strumento per la definizione del cosiddetto “funzionamento” dell’alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, che costituisce il fondamento stesso su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico. Si tratta, in concreto, di una semplificazione, sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali e di un tentativo di addivenire a una definizione uniforme del documento su tutto il territorio nazionale (anche attraverso apposite Linee Guida, che saranno elaborate dall’INPS), onde evitare difformità applicative e superare le attuali discrasie normative. L’articolo 6 (Commissioni Mediche) modifica l’attuale assetto delle Commissioni Mediche, prevedendo che siano composte da un medico specialista in Medicina Legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in Neuropsichiatria Infantile e l’altro tra gli specialisti in Pediatria. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS. Al comma 2 si prevede che, al fine della predisposizione della citata Valutazione Diagnostico-Funzionale, le Commissioni siano integrate da un rappresentante dell’Amministrazione Scolastica, con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall’Ufficio Scolastico

Regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica (organico dell’autonomia). Nella fase della Valutazione Diagnostico-Funzionale, si aggregheranno poi alle Commissioni pure uno specialista (terapista della riabilitazione) e un operatore sociale, figure già previste dalle commissioni disciplinate all’articolo 4 della Legge 104/92. Si tratta, in sostanza, di un’inversione di tendenza rispetto all’attuale prassi che conduce all’assimilazione della condizione di gravità (così come certificata ai sensi della Legge 104/92) e all’attribuzione delle provvidenze, ivi incluso il sostegno didattico, senza che sul caso concreto vengano rilevati i bisogni effettivi di assistenza e di educazione, che mutano certamente in esito alla tipologia di disabilità, ma che non sono sempre certamente gli stessi, in quanto, come è noto, una tipologia di disabilità incide sulla persona in maniera differente e plurima. Reputo che in tal modo si potrà corrispondere meglio agli effettivi bisogni educativi e formativi dell’alunno/studente con disabilità nell’àmbito delle provvidenze che ciascun soggetto istituzionale è tenuto ad erogare, evitando attribuzioni “meccaniche” che nulla hanno a che vedere con i bisogni effettivi di integrazione. Il comma 5, infine, chiarisce che la quantificazione del sostegno didattico è di stretta competenza del GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale), come disciplinato dal presente Decreto Legislativo (si veda al successivo articolo 8). L’articolo 7 (Procedure della certificazione degli alunni/studenti con disabilità) precisa, al comma 1, che l’INPS, soggetto a cui ordinariamente dev’essere rivolta inizialmente l’istanza per la certificazione, deve trattare quelle relative all’inclusione scolastica in via prioritaria, onde consentirne la calendarizzazione dell’accertamento entro trenta giornidalla data di ricevimento dell’istanza. Conseguentemente, le Commissioni Mediche effettuano gli accertamenti e redigono il documento unico di cui al precedente articolo 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell’accertamento. Il secondo comma scandisce poi le fasi relative all’inclusione scolastica, nel modo seguente: a) presentazione da parte del medico di medicina generale o di un pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità. La domanda dev’essere corredata dalla certificazione e dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 5; b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della Valutazione Diagnostico-Funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto al precedente articolo 6 da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;

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c) trasmissione dei documenti da parte dei genitori all’istituzione scolastica, nonché al competente Ente Locale, ai fini dell’elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato e del Progetto individuale, ove richiesto dai Genitori; d) elaborazione del Progetto Individuale da parte dell’Ente Locale e trasmissione all’istituzione scolastica; e) trasmissione, a cura del Dirigente Scolastico, al GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale), di cui all’articolo 15 della Legge 104/92, come modificato dal presente Decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: 1) documenti di cui ai precedenti articoli 5 e 6; 2) Progetto Individuale; 3)Piano per l’Inclusione (PAI); 4) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dell’istituzione scolastica. La procedura, in sintesi, solleva la famiglia da numerose incombenze burocratiche, per lo più demandate al medico di base e alla scuola. L’elaborazione della procedura stessa, per completezza e per logica conseguenza, prevede che la redazione del Piano Educativo Individualizzato sia posta al termine dell’iter, in quanto il documento, d’ora in poi, dovrebbe avere un forte contenuto didattico-pedagogico, spogliandosi così definitivamente di qualsiasi richiamo burocratico. Esso sarà calibrato sulla base del Progetto Individuale, nonché delle risorse di sostegno didattico definite nella procedura apposita. L’articolo 8 (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) rinnova l’articolo 15 della Legge 104/92, istituendo appunto il GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) e sopprimendo tutti gli altri gruppi di lavoro ormai obsoleti. Il GIT avrà il compito di procedere ad effettuare la proposta di risorse per il sostegno didattico all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e sarà costituito per ogni àmbito territoriale di cui all’articolo 1, comma 66, della Legge 107/15. L’articolo 9 (Il Progetto individuale) prevede che il PEI (Piano Educativo Individualizzato) sia parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14, comma 2, della Legge 328/00. L’articolo 10 (Piano per l’Inclusione) definisce modalità e contenuti del già citato Piano per l’Inclusione (PAI), che rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione e costituisce uno dei momenti fondamentali per la definizione del progetto individuale, per la proposta di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico da parte dei GIT e per l’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato. Al fine di rendere veramente inclusivo il “contesto” delle istituzioni scolastiche, esso confluisce opportunamente nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), quale elemento caratterizzante l’identità culturale e l’autonomia progettuale delle scuole. In tale documento sono contenute le azioni che la scuola intende intraprendere nell’àmbito del contesto in cui opera e a tal fine è la scuola stessa a dover definire le opportunità che intende sfruttare, nonché i vincoli di contesto in cui si deve muovere. L’articolo 11 (Piano Educativo Individualizzato) delinea appunto i contenuti e le modalità di approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che confluisce a pieno titolo nel Progetto Individuale di cui al precedente articolo. Nell’ottica di una scuola pienamente inclusiva, la redazione e l’approvazione del PEI sono viste quale impegno fondante non solo del docente per il sostegno, ma di tutto il Consiglio di Classe in cui sia presente un alunno/studente con disabilità. Il concetto fondamentale, pertanto, è che la progettazione e l’azione educativa vengano esercitate da tutto il Consiglio di Classe, che programma, unitamente all’insegnante per il sostegno, le strategie didattico-educative per il successo formativo di tutti e di ciascuno. Viene rimarcato e potenziato, pertanto, il precedente concetto della presa in carico globale da parte dell’intero Consiglio di Classe, già declinato nella Legge 104/92 e non sufficientemente attuato nell’àmbito dell’azione inclusiva quotidiana. Infine, si rafforza l’ineccepibile principio secondo cui il PEI – sempre nell’àmbito della progettazione integrata – ciene elaborato con la necessaria partecipazione delle famigliee di tutti gli operatori assegnati alla classe in supporto alla disabilità. L’articolo 12 (Ruoli per il sostegno didattico) istituisce le articolazioni del personale per il sostegno didattico per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, nell’àmbito di quelli previsti dall’articolo 1, comma 66, della Legge 107/15.

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Elemento di novità, qui, oltre alla definizione di una sezione specifica che assegna una “dignità” particolare al docente assunto sul posto per il sostegno didattico, sembra essere senz’altro la permanenza sul predetto posto, che viene modificata dagli attuali cinque anni ai nuovi dieci anni, con computo anche del servizio pregresso. A parere di chi scrive, si tratta di una disposizione di particolare rilievo che favorisce finalmente la continuità didattica ed elimina definitivamente trattamenti giuridici differenziati tra personale con contratto di lavoro a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. L’articolo 13 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria) introduce una nuova disciplina per l’accesso alla carriera di docente per il sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. In particolare, si prevede – con decorrenza a partire dall’anno 2019 – che per l’accesso al corso di specializzazione in Pedagogia e Didattica Speciale per le Attività di Sostegno Didattico e l’Inclusione Scolastica (organizzato dalle Università autorizzate, di durata annuale e ad accesso programmato, che sostituisce il precedente corso annuale, come disciplinato all’articolo 13 del Regolamento approvato con Decreto Ministeriale 249/10), lo studente consegua preventivamente 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) relativi alle didattiche dell’inclusione, oltre a quelli già previsti nel corso di laurea (31 CFU). Ai sensi invece della normativa attualmente vigente, l’accesso al corso di specializzazione per il sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria era consentito con il solo conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria. In pratica, per rafforzare le conoscenze necessarie a svolgere la professione di docente specializzato, si richiede agli aspiranti una preparazione più solida sui temi dell’inclusione, corrispondente in totale a 120 Crediti Formativi Universitari da acquisire, 60 preventivamente allo svolgimento del corso e ulteriori 60 nell’àmbito del predetto corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento preventivo della laurea abilitante in Scienze della Formazione Primaria, quale requisito base per lo svolgimento della funzione docente. Sempre l’articolo 13 specifica anche che la positiva conclusione del corso di specializzazione di cui si è detto sia titolo per l’insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e di quella primaria. L’articolo 14 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado) introduce (in analogia con quanto previsto nel precedente articolo per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria), la nuova modalità d’accesso alla professione di docente di sostegno per la scuola secondaria, attraverso l’istituzione del corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità nella scuola secondaria a decorrere dall’anno 2019. Le modalità sono le medesime previste dall’articolo 13 e dunque, anche nel caso della scuola secondaria, si prevede il conseguimento di una solida preparazione sui temi dell’inclusione, pari a 120 Crediti Formativi Universitari, 60 dei quali da conseguire prima della frequenza al corso e ulteriori 60 durante la frequenza del corso stesso. L’articolo 15 (Formazione in servizio del personale della scuola) definisce, per ciascuna tipologia di personale della scuola, la tipologia delle attività formative che dovranno essere svolte in materia di inclusione scolastica. Finalmente, dunque, la formazione viene considerata come uno snodo fondamentaleanche per l’innalzamento della qualità della didattica inclusiva e si precisa che essa deve coinvolgere tutte le componenti scolastiche chiamate ad operare in maniera “cooperativa” ai fini del raggiungimento del successo scolastico di tutti gli alunni/studenti. A tale scopo, si afferma opportunamente che il Piano Nazionale di Formazione Obbligatoria, di cui all’articolo 1, comma 124 della Legge 107/15, può rappresentare un’occasione concreta per garantire lo svolgimento delle necessarie attività formative, per la piena realizzazione di quanto previsto dal presente Decreto Legislativo sull’inclusione. Al proposito, l’articolo 15 stabilisce che le scuole – nell’àmbito del Piano di Formazione inserito all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) – definiscano specifiche attività formative appositamente calibrate per quei docenti, curricolari e di sostegno, che insegnano in classi in

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cui sono presenti alunni/studenti con disabilità. E da ultimo, ma non ultimo, la formazione – finalmente e “fortunatamente” – dovrà essere rivolta anche al personale ATA (che è tenuto a parteciparvi) e al personale dirigenziale, sia all’atto dell’immissione in ruolo che durante lo svolgimento dell’intera carriera. L’articolo 16 (Continuità didattica) introduce il sacrosanto principio della continuità didattica anche per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata, che è posto inequivocabilmente una volta per tutte in capo non solo al docente di sostegno, ma anche a tutto il personale della scuola. Il principio, che ha natura di indirizzo generale per le attività delle scuole, deve estrinsecarsi sia nell’àmbito del Piano per l’Inclusione che del Piano Educativo Individualizzato. L’articolo 17 (Osservatorio Permanente per l’Inclusione Scolastica) cristallizza l’istituzione dell’Osservatorio Permanente per l’Inclusione Scolastica che, in raccordo con l’Osservatorio Nazionale, supporta il Ministero nei seguenti aspetti: a) analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione degli alunni/studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale; b) monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica; c) proposte di accordi interistituzionali per la realizzazione del Progetto Individuale di Inclusione; d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare.

L’Osservatorio è presieduto dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca o da un suo delegato, ed è composto dagli esponenti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché da altri soggetti pubblici e privati individuati dal Ministro stesso. L’articolo 18 (Istruzione domiciliare) introduce una norma di particolare rilievo che supera alcune criticità emerse in tema di istruzione domiciliare, ad oggi non precipuamente normata e resa effettiva da linee di indirizzo del Ministero che hanno in parte assimilato la disciplina relativa alla “scuola in ospedale” di cui all’articolo 12, comma 9 della Legge 104/92. L’articolo specifica dunque che le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali individuino azioni per garantire il diritto all’istruzione agli alunni e studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso la definizione di progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie. Viene superato, quindi, in generale, il concetto della preventiva ospedalizzazione e dell’esclusiva “sezione in ospedale” che, pur permanendo nell’ordinamento, ormai da sola non risulta essere più coerente con le evoluzioni temporali, in campo medico, tecnologico e didattico. Infine, gli articoli 19 (Abrogazioni), 20 (Decorrenze) e 21 (Copertura) chiudono il provvedimento, stabilendo la legislazione da esso abrogata, le decorrenze temporali per l’entrata in vigore e gli aspetti finanziari. Nelle intenzioni della neoministra Valeria Fedeli, questo Decreto dovrebbe «rivoluzionare l’attuale sistema dell’inclusione scolastica e garantire finalmente un’inclusione di qualità agli allievi con disabilità del nostro Paese». Da parte nostra, oltre ad attendere i commenti dei Lettori, auspichiamo innanzitutto – come già sottolineato in altra parte di questo stesso giornale – che nei sessanta giorni che dovranno precedere la pubblicazione del testo finale del Decreto, durante i quali esso verrà discusso dalle competenti Commissioni Parlamentari, la ministra Fedeli – come d’altronde ha già promesso di fare – cambi radicalmente atteggiamento nei confronti delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. In tal senso attendiamo con ansia di essere finalmente convocati in audizione, per far sentire la voce di chi, come noi, affronta sul campo la faticosa quotidianità del sostegno didattico e, pertanto, può contribuire a rendere quel testo ancora più efficace e alla portata del successo scolastico di tutti e di ciascuno. L’inclusione, infatti, non può prescindere dallo sforzo collaborativo del Ministero, che dev’essere sempre in grado di confrontarsi a “tutto tondo” e di attivare sinergie positive e cercare sintonie strategiche con

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tutto il contesto scolastico (dunque anche con gli allievi con disabilità, con i loro genitori e con chi li rappresenta), senza sconfinamenti in campi altrui e nell’unico interesse del loro diritto allo studio.

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Il MIUR ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 112 del 16/5/2017 Supplemento ordinario n. 23 gli otto decreti delegati previsti dall'art. 1 comma 181 della l. n° 107/15 sulla "buona scuola". Qui si espongono i contenuti e le nostre osservazioni sul Decreto Legislativo n° 66/17 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica". Il Decreto è si compone di 20 articoli, raccolti in 6 Capi. Nell'ampio preambolo si citano le norme che sono state prese in considerazione per l'emanazione del Decreto.

CAPO I - Principi generali

art. 1 e 2

Viene introdotto per la prima volta il riferimento al principio dell'"accomodamento ragionevole", di cui all'art. 24 della Convenzione ONU sulle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con l. n° 18/09.

Si sottolinea l'importanza del progetto individuale che deve essere condiviso"fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici o privati, operanti sul territorio". Nel comma 2 si esplicita che il decreto "promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale." L'art. 2 precisa che il presente decreto si applica esclusivamente agli alunni certificati con disabilità ai sensi dell'art. 3 della l. n° 104/92, ribadendo l'importanza del PEI, che deve pure essere condiviso, e che è "parte integrante del progetto individuale di cui all'art. 14 della legge 328/2000".

CAPO II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

art. 3 e 4 Applica la delega relativa ai numero 3 e 4 della lettera c) del comma 181 dell'art. 1 della legge di delega n° 107/15. L'art. 3 riguarda i livelli essenziali, elencando prestazioni e competenze dei diversi soggetti pubblici che debbono intervenire nel processo inclusivo. L'Amministrazione Scolastica deve provvedere a:

1. assegnarne i docenti per il sostegno didattico; 2. definire l'organico del personale ATA tenendo conto della presenza di alunni con

disabilità certificata e in particolare "all'assegnazione dei collaboratori scolastici [...] anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale". Importante è la specifica che per la prima volta esplicita che tale assegnazione deve essere fatta "tenendo conto del genere" delle alunne e degli alunni certificati cui occorre prestare assistenza.

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OSSERVAZIONI E' importante il successivo comma 3 nel quale si prevede entro 180 giorni un adeguamento dei criteri e dei paramenti per la formulazione degli organici dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche al fine di realizzare una migliore qualità di assistenza igienica degli alunni con disabilità nel rispetto del principio di adeguamento del numero di tale personale al numero degli alunni con disabilità presenti nelle scuole ed al rispetto del loro genere, di cui al precedente comma 2 lett. b) e c).

3. assegnare un contributo economico alle scuole statali o paritarie proporzionale al numero degli alunni "con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti."

Glie Enti locali devono continuare a garantire:

1. il trasporto gratuito a scuola; 2. l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui all'art. 13 comma 3 della l. n° 104.

Tali funzioni continuano ad assere ripartite tra: 1. I Comuni per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (primaria e secondaria di

primo grado) 2. Le Province, oggi Regioni o Enti cui esse hanno attribuito tale compito(città

metropolitane, enti di area vasta, consorzi di comuni, ecc.), secondo quanto stabilito nelle l. n° 56/14 e l. n° 208/15, art. 1 comma 947.

Importante la previsione del comma 5 che entro 180 giorni dovranno essere uniformati a livello nazionale i criteri circa il profilo professionale e i percorsi formativi per gli assistenti all'autonomia e la comunicazione "in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'art. 3 comma 2 lett. c)". Quest'ultima espressione è stata introdotta su espressa richiesta dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) al fine di risolvere in via legislativa la confusione operata in alcune regioni, come la Sicilia, tra i compiti di assistenza educativa, specifici degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, e quelli di assistenza igienica agli alunni con disabilità, attribuiti esclusivamente ai collaboratori e collaboratrici scolastiche dal CCNL comparto scuola 2003 e successivi negli artt. 47 e 48 e nella Tab. A.

L'art. 4, applicativo del n° 4 della lett. c) del comma 181 dell'art. 1 della legge di delega, indica i criteri cui dovrà attenersi l'INVALSI per formulare gli "indicatori per valutare la qualità dell'inclusione scolastica" realizzata nelle singole scuole e nelle singole classi. a) "Livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica (PAI)". In base a tale criterio ogni scuola dovrebbe formulare annualmente un PAI ed inserire nel PTOF gli indicatori previsti dl'INVASI, indicando a che livello sono stati raggiunti ed esplicitando come obbiettivi da raggiungere, quelli in cui risulta deficitaria. b) "Realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche" degli alunni.

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Ciascuna scuola dovrebbe esplicitare i criteri che ha utilizzato per la formulazione del PEI di ciascun alunno, tenendo conto dei bisogni educativi scaturenti anche dalle diverse situazioni di disabilità. c) "Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione". Ogni scuola dovrebbe esplicitare come, quando e quanto ha coinvolto i diversi soggetti operanti per l'inclusione, ad esempio docenti curricolari, per il sostegno, assistenti per l'autonomia e la comunicazione, collaboratori e collaboratrici scolastiche e altri soggetti come espresso nell'art. 9 comma 9 dello stesso D.Lgs: "In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio." d) "Realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative". Ogni scuola dovrebbe esplicitare quali e quanti corsi di aggiornamento ha organizzato, per quale tipo di personale e su quali contenuti. e) "Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione". Ogni scuola dovrà esplicitare se ha tenuto conto dei diversi criteri valutativi relativi alla scuola del primo e del secondo ciclo. Il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione è espressamente indicato già nella legge delega nella rubrica del comma 181 lett. c) sopra citata.

f) "Grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola". Ogni scuola dovrà esplicitare se e quanto gli ausili e i sussidi didattici, anche tecnologicamente avanzati, ivi compresi i libri di testo, siano accessibili o siano stati adattati a favore degli alunni con diverse tipologie di disabilità. E' assai importante che si preveda l'obbligo di inserire nei "protocolli"(questionari) di valutazione e autovalutazione del sistema di istruzione anche gli indicatori di qualità concernenti l'inclusione scolastica e che la loro formulazione venga effettuata "sentito l'osservatorio permanente per l'inclusione scolastica" del MIUR. Ciò determinerà una "concorrenza positiva" tra le scuole non solo, come è oggi, rispetto all'eccellenza organizzativa e di apprendimento realizzata per gli alunni senza disabilità, ma anche per quelli con disabilità. Potrà così avvenire che scuole oggi risultanti eccellenti, poichè non si tiene conto in modo significativo degli indicatori della qualità dell'inclusione scolastica, potrebbero vedersi abbassare tale valutazione ove risultassero livelli scarsi della qualità inclusiva realizzata; viceversa scuole oggi valutate a livello di semplice sufficienza potrebbero ricevere una valutazione maggiore se dimostrassero di aver realizzato un'eccellente qualità inclusiva.

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Capo III - Procedure di certificazione e documentazione

per l'inclusione scolastica

art. 5

Entrata in vigore 1/1/2019 Il Capo III, costituito dall'unico art. 5 concernete l'accertamento medico-legale della disabilità in età evolutiva e della successiva valutazione del Profilo di Funzionamento, è una delle maggiori novità del decreto. Esso modifica sia l'art. 4 che l'art. 12 della l. n° 104/92; infatti la norma originaria attribuiva alla commissione medico-legale sia la funzione di accertamento che quella di valutazione dei bisogni educativi e delle conseguenti risorse per l'alunno. Adesso invece si mantiene l'attuale distinzione netta sia per compiti che per composizione di due commissioni:

1. quella medico-legale dell'INPS per l'accertamento della disabilità 2. quella dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell'ASL integrata dalla famiglia e

da un docente della scuola per la redazione del Profilo di Funzionamento (che integra la vecchia Diagnosi funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale).

In concreto l'iter procedurale che ne consegue è il seguente: 1. I genitori sempre tramite il medico di famiglia e la procedura informatica dell'INPS, fanno

richiesta per la visita di accertamento della disabilità ai sensi dell'art. 3 della l. n° 104/92 all'INPS.

2. Entro 30 giorni l'INPS comunica la data della visita. 3. Quando l'accertamento di disabilità riguarda persone in età evolutiva(cioè minori),

le commissioni medico-legali sono così costituite: o un medico legale che le presiede;

o due medici specialisti scelti tra pediatra, neuropsichiatra infantile o specialista della condizione di salute del richiedente (novità di questo decreto);

o un assistente specialistico o un operatore sociale individuati dall'ente locale;

o un medico dell'INPS;

o unesperto per ciascuna delle associazioni ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS.

4. La famiglia trasmette la certificazione di disabilità, redatta sulla base dell'ICF: o all'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza, per la redazione del Profilo

di Funzionamento secondo l'ICF;

o al comune di residenza, per la predisposizione del Progetto individuale previsto dall'art. 14 della l. n° 328/2000;

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o alla scuola, per la redazione del PEI.

L'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL è composta da:

1. un medico specialista nella patologia certificata dalla commissione medico-legale; 2. un neuropsichiatra infantile; 3. un terapista della riabilitazione; 4. un assistente sociale.

L'Unità di Valutazione Multidisciplinare, "con la collaborazione dei genitori" e la partecipazione di "un docente della scuola" cui è iscritto l'alunno, redige il Profilo di Funzionamento secondo il modello bio-psico-sociale dell'ICF(Classificazione Internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute). Questo nuovo Profilo di Funzionamento:

1. unifica la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale; 2. consiste nella descrizione delle funzioni corporee, ivi comprese quelle

intellettive, danneggiate e delle potenzialità delle singole persone, tenendo conto delle "facilitazioni" e delle "barriere" presenti nel contesto di vita della persona. Ciò significa che non si guarda più alla disabilità solo come "realtà ontologica" della persona, come previsto dall'art. 3 della l. n° 104/92, ma il livello di gravità della stessa può essere attenuato o peggiorato dalle situazioni contestuali, ad esempio presenza o meno di barriere architettoniche o senso-percettive, livello degli strumenti tecnologici a disposizione, organizzazione della scuola, presenza di risorse umane e materiali, livello della formazione degli operatori, atteggiamento rispetto alla disabilità della comunità in cui la persona si trova a vivere, ecc. Tutto ciò facilita o meno il livello di partecipazione e di inclusione scolastica e sociale della persona.

3. Sulla base del Profilo di Funzionamento viene redatto o il Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della l. n° 328/2000 da parte del Comune di

residenza (in collaborazione con la famiglia e degli operatorinecessari)

o il Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte delconsiglio di classe con la partecipazione dei genitori e il supporto dell'Unita di Valutazione Multidisciplinare (vedi successivo art. 7 comma 2).

4. "E' aggiornato ad ogni passaggio di grado di istruzione, nonchè in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona."

Il comma 6 dell'art. 5 prevede l'emanazione entro 180 giorni di un decreto interministeriale, previa intesa Stato-Regioni, contenente le linee guida per l'attuazione dettagliata di quanto previsto da questo articolo.

OSSERVAZIONI Data la novità l'art. 19 dello stesso decreto ai commi 1 e 2 stabilisce che l'entrata in vigore di questa normativa avverrà a partire dal 1/1/2019. Ciò significa che questa normativa si applicherà alla documentazione che dovrà essere consegnata all'atto dell'iscrizione scolastica per l'anno scolastico 2019-2020 e quindi praticamente verrà operativamente utilizzata a partire dal 1

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settembre 2019. Sino a tale data rimane in vigore la normativa attuale con le procedure ivi previste. Questo intervallo temporale dovrebbe favorire un programma di aggiornamento non solo del personale scolastico, ma anche socio-sanitario sull'ICF e sul Profilo di Funzionamento, senza il quale la norma rimarrebbe di difficile, se non addirittura erronea, applicazione. Sarà importante quindi che il Piano Triennale Ministeriale di aggiornamento obbligatorio in servizio dia priorità a questi aspetti e a quelli che ad essi conseguono, come si vedrà oltre.

CAPO IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

art. 6-11

Il Capo IV costituisce l'innovazione maggiore del decreto rispetto al sistema attualmente in vigore, specie con le conseguenze sulla quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno. Gli art. 6 e 7 comma 1 riguardano la formulazione Progetto Individuale, di cui all'art. 14 della l. n° 328/00, da parte del Comune di residenza su richiesta ed in collaborazione con la famiglia e sulla base del Profilo di Funzionamento. Viene esplicitato che il Progetto Individuale è redatto anche in collaborazione con la scuola dal momento che il PEI diventa parte integrante del Progetto Individuale, come già detto nell'art. 2 comma 2 del decreto.

OSSERVAZIONI Il Progetto Individuale previsto dall'art. 14 della l .n° 328/00, che per molti anni è stato trascurato, viene particolarmente evidenziato nel decreto, probabilmente anche a seguito di un crescente numero di sentenze degli ultimi anni che ne hanno messo in luce l'obbligatorietà a carico dei comuni della sua redazione ed attuazione nel momento che la famiglia lo richieda. Laddove la famiglia non chieda la formulazione del Progetto Individuale si procederà immediatamente alla formulazione del PEI. Anche se il successivo art. 19 ai commi 2 e 6 prevede l'entrata in vigore di tale normativa a partire dal 1/1/2019, è da tener presente che il Progetto Individuale è già previsto dal già citato art. 14 della l. n° 328/00 e può quindi essere già richiesto dalla famiglia al comune anche prima di tale data.

Il comma 2 dell'art. 7 stabilisce che il PEI è formulato sulla base della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento:

1. dai docenti della classe dell'alunno con disabilità, 2. con la partecipazione della famiglia, ed in mancanza del tutore, del curatore o

dell'amministratore di sostegno, 3. con la partecipazione delle figure professionali interne (collaboratori scolastici) o

esterne (Assistenti per l'autonomia e la comunicazione e/o operatori dei soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola per specifici progetti) all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità,

4. "con il supporto dell'unita di valutazione multidisciplinare". Il PEI (Piano Educativo Individualizzato):

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"c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione (art. 12 comma 3 l. n° 104/92), dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie". "d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata". Ciò è importante poiché vengono esplicitati i criteri di valutazione che sono differenti per la scuola del primo ciclo (art. 16 comma 2 l. n° 104/92 e O.M. n° 90/01 art. 11 commi 11 e 12) e per quella del secondo ciclo (art. 16 comma 3 l. n° 104/92 e O.M. n° 90/01 art. 15). "e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione". Questa specifica è importante per fugare le interpretazioni che ritengono che l'alternanza non sia obbligatoria per gli alunni che seguono un PEI differenziato. "f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale". Riprende quanto era già previsto sugli accordi di programma dall'art. 132 comma 1 lett. a) della l. n° 104/92 sia quanto previsto dall'art. 5 del DPR 24/2/1994. "g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione". Anche queste norme erano già contenute in normativa secondaria precedente ed è bene che adesso risultino da un atto avente forza di legge.

"h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni". Anche questo ricalca la normativa precedente.

L'art. 10 descrive la nuova procedura per la richiesta e l'assegnazione delle ore di sostegno che prenderà avvio dal 1/1/2019: "il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno". Il GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale) è un nuovo organo introdotto dal decreto (art. 9 commi da 4 a 7) istituito in ciascun ambito territoriale e composto da personale direttivo, docente e ispettivo nominato dall'USR. Valutate le proposte di ore di sostegno dei singoli dirigenti scolastici, effettua una propria proposta all'USR circa il numero delle ore di sostegno da assegnare alle singole scuole. "L'USR assegna le risorse nell'ambito dell'organico dell'autonomia" di propria spettanza. E' da supporre che l'assegnazione venga fatta ai singoli GIT e questi ritrasmettano i dati alle singole scuole, i cui dirigenti assegneranno le ore ai singoli alunni. Vengono elevati a rango di norma legislativa il PAI (Piano annuale per l'inclusione - art. 8) che è parte integrante del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) e il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), organo di consulenza delle singole scuole. Il GLI è presieduto dal DS che nomina i suoi componenti tra i docenti (curricolari e di sostegno) e il personale ATA della scuola, cui si aggiungono gli operatori dell'ASL. Per la definizione del PAI si avvale del supporto di studenti, genitori ed associazioni del territorio, collaborando anche con le istituzioni pubbliche e private dello stesso.

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OSSERVAZIONI La nuova composizioni del GLI sembra riduttiva rispetto a quella originaria del GLHI di cui all'art. 15 comma 2 della l. n° 104/92, dal momento che genitori, studenti e associazioni non sono più membri di diritto dello stesso per le funzioni di consulenza ai singoli consigli di classe per la realizzazione dei PEI degli studenti con disabilità, ma solo per la definizione e attuazione del PAI. Dove invece si opera una rottura netta con la normativa precedente è nella indicazione della quantificazione delle ore di sostegno. Infatti l'art. 18 comma 1 lett. a) del decreto abroga a partire dal 1/1/2019 il 5° periodo del comma 5 dell'art. 10 della l. n° 122/10 che esplicitava che tali quantificazioni fossero indicate nel PEI, mentre ora il decreto prevede che la proposta di quantificazione delle ore sia effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei PEI dei singoli alunni (art. 10 comma 1). Invece la norma abrogata aveva anche ottenuto un'interpretazione importante della Corte di Cassazione con la Sentenza n° 25011/14, secondo la quale il numero delle ore di sostegno indicate nel PEI era vincolante per l'amministrazione scolastica. Abrogata la norma cade anche l'efficacia della sentenza. Però permane la sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10 secondo la quale il nucleo essenziale del diritto allo studio degli alunni con disabilità, costituito dal numero delle ore di sostegno, non può essere violato neppure per motivi di bilancio. Un'affermazione così drastica della Corte può intendersi solo nell'ipotesi che sia solo il numero delle ore di sostegno l'unica risorsa didattica per l'inclusione scolastica. Purtroppo il sostegno è rimasta l'unica risorsa dal momento che i decreti delegati non hanno accresciuto il numero dei crediti formativi sulle didattiche inclusive nella formazione iniziale dei docenti curricolari, come era stato fortemente richiesto dalle associazioni. Pertanto, rimanendo le ore di sostegno l'unica risorsa didattica per l'inclusione, c'è il concreto rischio che molte famiglie, appellandosi alla sentenza n° 80/10 della Corte Costituzionale, continueranno a sollevare un contenzioso che il decreto crede di aver eliminato con l'abrogazione di parte del comma 5 dell'art. 10 della l. n° 122/10. Nulla si dice nel decreto circa la procedura d'assegnazione delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. E' da supporre che anche per esse il Dirigente Scolastico raccolga dai singoli PEI le richieste, formuli una richiesta ai rispettivi enti locali che assegneranno le risorse.

CAPO V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e

nella scuola primaria

art. 12

Questo Capo, costituito dal solo art. 12, concerne la specializzazione per il sostegno per le scuole dell'infanzia e primaria. Si accede ai corsi annuali di specializzazione, che rimangono di 60 CFUcomprensivi di 300 ore di tirocinio (12 CFU), con la laurea in scienze della formazione primaria ed il possesso, oltre ai 31 CFU già previsti da tempo nel corso di laura per tutti i docenti di infanzia e primaria, di ulteriori 60 CFU sulle didattiche dell'inclusione realizzati durante il corso di laurea o con insegnamenti aggiuntivi o con riconoscimento di attività di "tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione".

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Con un successivo decreto ministeriale verranno fissati i piani di studio del corso di specializzazione, nonché i contenuti dei 60 crediti formativi necessari per accedervi.

OSSERVAZIONI La portata dell'innovazione degli ulteriori 60 CFU per l'accesso al corso di specializzazione è ridimensionata dalle modalità del loro riconoscimentotramite le attività di tirocinio e di discussione della tesi.

CAPO VI - Ulteriori disposizioni

art. 13-20 Questo Capo comprende una serie svariata di norme.

In particolare si da attuazione ai n° 7 e 8 di cui alla lett. c) del comma 181 della l. n° 107/15 sulla formazione in servizio obbligatoria per dirigenti, docenti e collaboratori scolastici e al n° 9 sull'istruzione domiciliare di cui alla lett. c) citata. Quanto alla formazione obbligatoria in servizio, l'art. 13 stabilisce che il Piano nazione di formazione deve garantire "le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto". La condizione che ciò debba avvenire "nell'abito delle risorse finanziarie disponibili", dovrebbe significare che, fra tutte le tipologie di interventi finanziabili, quelle relative ai docenti che hanno in classe alunni con disabilità debbano essere prioritarie. Come pure prioritarie devono essere quelle rivolte ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche che sono espressamente tenuti "a partecipare periodicamente a suddette iniziative formative" per i compiti di accoglienza e assistenza igienica degli alunni con disabilità. Quanto ai dirigenti scolastici è da supporre che nei concorsi e nei corsi-concorsi le aree relative alla normativa e all'organizzazione dell'inclusione scolastica non possano più essere opzionali, come sino ad oggi è avvenuto. Sarà cura degli apposti successivi provvedimenti ministeriali regolamentare puntualmente tutto ciò.

L'art. 14 è dedicato a dare una normativa più di tutela del principio della continuità didattica. L'esito non è certo rassicurante, poichè è previsto il verificarsi di numerose condizioni prima della realizzazione di tale diritto: a. Quanto ai docenti a tempo indeterminato (di ruolo) nulla è detto e pertanto permane la normativa vigente che essi dopo 5 anni possono chiedere il trasferimento su posto comune e di anno in anno posso chiedere il trasferimento su altro posto di sostegno. b. Quanto ai docenti precari il comma 3 per l'applicazione del principio della continuità prevede un'importante innovazione consistente nel fatto che il dirigente scolastico "valutati l'interesse [...] dell'alunno [...] e l'eventuale richiesta della famiglia" possa confermare sullo stesso posto il docente di sostegno dell'anno precedente sino a un massimo di 3 anni di incarichi annuali complessivi conferiti allo stesso docente; ciò per il rispetto della sentenza della corte europea secondo la quale se un docente precario riceve un incarico a tempo determinato per più di 3 anni, acquista il diritto all'immissione in ruolo a tempo indeterminato.

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La possibilità di conferma del docente precario dell'anno precedente da parte del dirigente scolastico è subordinata al rispetto dei diritti dei docenti a tempo indeterminato (ad es. trasferimento, assegnazione provvisoria o nuova immissione in ruolo su quel posto). Inoltre, proprio per il rispetto di tali diritti, la conferma dell'incarico non può avvenire prima dell'inizio delle lezioni. Questo significa che se un docente di ruolo sceglie come sede quella scuola potrebbe non esserci disponibilità di posto per il rinnovo al precedente docente precario; oppure lo stesso docente precario potrebbe scegliere un'altra sede certa prima dell'inizio delle lezioniinvece che aspettare senza sicurezza la possibilità di rinnovare la sede del precedente anno. Infine è da tener presente che "le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro", prima del quale nessun dirigente si sentirà sicuro se volesse dare attuazione al principio di continuità. Comunque l'articolazione della norma produce dei risultati di gran lunga inferioriall'ampiezza del principio di delega contenuto alla fine del n° 2 della lett. c) del comma 1 della l. n° 107/17 che prevedeva chiaramente la garanzia di "rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione". Dove invece il principio per la continuità didattica dello stesso docente durante lo stesso anno scolastico sembra essere maggiormente tutelata è nel comma 4 dell'art. 14. Infatti viene richiamato l'art. 461 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n° 297/94 secondo il quale "non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive." Pertanto con l'applicazione di tale norma, dovrebbe cessare la prassi della nomina di un supplente in attesa dell'avente diritto, il quale, anche ad anno scolastico avviato, prendeva il suo posto non garantendo la continuità.

L'art. 15 è importante perchè istituzionalizza con norma avente forza di legge l'Osservatorio Ministeriale per l'inclusione scolastica introdotto dalla C.M. n° 262/88 e quindi regolato da diversi decreti ministeriali. Esso ha adesso carattere stabile con compiti di consulenza e proposta e con una composizione che prevede come membri di diritto rappresentanti delle associazioni nazionali di persone con disabilità maggiormente rappresentative nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti (con e senza disabilità) e da altri soggetti pubblici e privati. La composizione e le modalità di funzionamento saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n° 66/17 (31 maggio 2017). Correttamente si prevede che esso debba raccordarsi con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalla l. n° 18/09 per monitorare l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e contribuire alla formulazione del "programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

In attuazione del n° 9 della lett. c) sopracitata, l'art. 16 conferma il diritto all'istruzione domiciliare per alunni con o senza disabilità "per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie." La norma comporterà la necessità di una nuova ordinanza in proposito che, abrogando quelle precedenti che richiedevano 30 giorni di preventiva degenza ospedaliera, regoli le modalità del

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procedimento di richiesta e di attuazione dell'istruzione domiciliare (vedi scheda 465. Istruzione in ospedale e a domicilio (Nota 1586/14)).

L'art. 17 fa salve le norme relative all'autonomia statutaria delle scuole del Trentino Alto Adige. Questo sta creando qualche problema a causa del bi e trilinguismo ad alunni con disabilità intellettiva di madre lingua italiana o di madrelingua tedesca.

L'art. 18 reca una serie di abrogazioni di norme incompatibili con le nuovenorme contenute nel Decreto legislativo in esame.

L'art. 19 fissa delle decorrenze di entrata in vigore di varie norme del decreto in esame in relazione con le modifiche introdotte relative al Profilo di Funzionamento, alla procedura di richiesta delle risorse all'USR, all'istituzione dei nuovi gruppi di lavoro e ai nuovi corsi di specializzazione per il sostengo per la scuola dell'infanzia e primaria.

L'art. 20 ribadisce che non devono derivare maggiori oneri a carico dell'erario oltre a quelli previsti dalla l. n° 170/15. Vengono stanziate cospicue risorse per i GIT.