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CIA 2006-2010 - 21 02 07.doc 1 ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA Veronafiere CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DI LAVORO PARTE NORMATIVA 2006 – 2009 PARTE ECONOMICA 2006 - 2007

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CIA 2006-2010 - 21 02 07.doc 1

ENTE AUTONOMO

PER LE FIERE DI VERONA

Veronafiere

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

DI LAVORO

PARTE NORMATIVA 2006 – 2009

PARTE ECONOMICA 2006 - 2007

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Premessa generale ..................................................................................................3 Sezione 1..................................................................................................................4

Art. 1 – APPLICABILITA' E DURATA............................................................................................................................4 Art. 2 – RELAZIONI SINDACALI .................................................................................................................................4 Art. 3 – DIRITTI SINDACALI .....................................................................................................................................4 Art. 4 – OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO.........................................................................................................5 Art. 5 – TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INTEGRITA’ FISICA DEI LAVORATORI.....................................................................5

Sezione 2..................................................................................................................5 Art. 6 – ORARIO DI LAVORO.....................................................................................................................................5

Flessibilità in ingresso e uscita.............................................................................................................................6 Sperimentazione recupero flessibilità in ingresso in pausa pranzo...............................................................................6 Ritardi.............................................................................................................................................................6 Buono pasto.....................................................................................................................................................6 Servizio fuori sede.............................................................................................................................................6

Art. 7 – RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA’ ...............................................................................................................6 Art. 8 – LAVORO STRAORDINARIO.............................................................................................................................7

Disposizioni speciali ...........................................................................................................................................8 Art. 9 – REPERIBILITA’ 8

Interventi in reperibilità......................................................................................................................................9 Art. 10 – ASSENZE – PERMESSI – CONGEDI..............................................................................................................10 Art. 11 – PART TIME POST MATERNITA’ ...................................................................................................................10 Art. 12 – ASPETTATIVA NON RETRIBUITA.................................................................................................................10 Art. 13 – MALATTIA – INFORTUNIO .........................................................................................................................10 Art. 14 – FERIE 11 Art. 15 – DIRITTO ALLO STUDIO .............................................................................................................................12 Art. 16 – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI............................................................................................................12

Sezione 3................................................................................................................13 Art. 17 – TRATTAMENTO ECONOMICO.....................................................................................................................13

Tabella trattamento economico .........................................................................................................................14 Art. 18 – MENSILITA’ SUPPLEMENTARI.....................................................................................................................14 Art. 19 – DETERMINAZIONE DEL VALORE ORARIO E GIORNALIERO DELLO STIPENDIO.......................................................14 Art. 20 – INDENNITA’ MANEGGIO DENARO................................................................................................................14 Art. 21 – TRASFERTE E MISSIONI ...........................................................................................................................15

Tabella di sintesi indennità di missione................................................................................................................16 Brevi trasferte (servizi esterni) ..........................................................................................................................16 Copertura assicurativa auto di proprietà..............................................................................................................16 Esclusioni.......................................................................................................................................................16

Art. 22 – SCATTI DI ANZIANITA’..............................................................................................................................16 Tabella 1.......................................................................................................................................................17

Art. 23 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E SUE ANTICIPAZIONI..............................................................................17 Art. 24 – POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA..............................................................................................................17 Art. 25 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE .................................................................................................................18

Sezione 4................................................................................................................18 Art. 26 – PREMIO DI RISULTATO (PREMIO DI PRODUTTIVITA’).....................................................................................18

1) Premio di risultato - Parte Fissa (Premio di produttività) ....................................................................................18 2) Premio di risultato - Parte Variabile ................................................................................................................18 Esempi calcolo premio di risultato parte variabile:.................................................................................................19 Tabella 1.......................................................................................................................................................20 Tabella 2.......................................................................................................................................................20 Tabella 3.......................................................................................................................................................20

Sezione 5................................................................................................................21 Art. 27 – DOVERI E RESPONSABILITA’ DEL LAVORATORE .............................................................................................21 Art. 28 – CONTESTAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI........................................................................................21 Art. 29 – CONCILIAZIONE CONTROVERSIE INDIVIDUALI..............................................................................................21 Art. 30 – CIRCOLO AZIENDALE ...............................................................................................................................21

Sezione 6................................................................................................................21 Art. 31 – DISPOSIZIONE FINALE..............................................................................................................................21

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ENTE AUTONOMO

PER LE FIERE DI VERONA

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DI LAVORO DEL PERSONALE

Il giorno 21 febbraio 2007 in Verona, presso la sede dell’Ente Autonomo per le Fiere di Verona, si sono incontrati

l’Ente Autonomo per le Fiere di Verona, nelle persone di: Giovanni Mantovani, Direttore Generale, Valerio Cassotta, Direttore Sviluppo Organizzativo, e di Caterina Arrigoni, Responsabile del Servizio Risorse Umane

e

la FILCAMS-CGIL di Verona, nella persona di Adriano Filice

la FISASCAT-CISL di Verona, nella persona di Silvano Pandolfo

la UILTUCS-UIL di Verona, nella persona di Cesare Ierulli

con l’intervento di una delegazione del personale composta dalle RSA Daniela Gazzani, Filomena Nazzaro, Sergio Peracchione, Paola Ragno, Stefano Tessari e Giorgio Zanetti

ed è stata stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale di lavoro per il personale dell’Ente Autonomo per le Fiere di Verona (di seguito indicato come CIA), conforme all’ipotesi di accordo sottoscritta in data 26 gennaio 2007.

Premessa generale

Le parti si danno atto che il rinnovo del presente CIA assume come proprio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” stipulato fra Governo, Imprenditori e Sindacati il 23 luglio 1993.

Ne realizza, per quanto di competenza del secondo livello di contrattazione a livello aziendale, l’indirizzo e gli obiettivi in tema di assetti contrattuali in quanto:

- la contrattazione ha riguardato materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL ed ha vigenza quadriennale;

- le erogazioni economiche sono strettamente collegate all’andamento economico dell’Azienda, a criteri di redditività, produttività, efficienza ed ai programmi di sviluppo previsti per il quadriennio quali elementi necessari per sostenere la competitività dell’Azienda nel quadro del settore di riferimento.

Le parti si danno inoltre atto che il rinnovo del presente Contratto Integrativo Aziendale è stato elaborato nella reciproca consapevolezza che:

- le crescenti sfide competitive hanno comportato per l’Azienda una revisione dell’assetto istituzionale;

- questo cambiamento, in una logica di sistema, ha generato la necessaria ed improrogabile ridefinizione dell’assetto strutturale ed organizzativo destinati, nel breve medio periodo, all’adeguamento ed al miglioramento della capacità del personale di generare valore aggiunto per i clienti;

- le conseguenze più significative delle innovazioni introdotte o in via di implementazione, riguardano il personale ai vari livelli, al quale spetta il compito e la responsabilità di raggiungere gli obiettivi indicati dalla nuova strategia aziendale, che prevede consistenti investimenti per lo sviluppo delle professionalità.

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Sezione 1

ART. 1 – APPLICABILITA' E DURATA

Il presente Contratto Integrativo Aziendale regola i rapporti di lavoro tra l’Azienda ed il personale dalla stessa dipendente.

Il Contratto decorre dalla data della stipula e fino al successivo rinnovo –fatte salve decorrenze specifiche per alcuni istituti e l’ultravigenza fino a detta data del precedente accordo integrativo- e verrà a scadere il 31/12/2009 per la parte normativa ed il 31/12/2007 per la parte economica.

Qualsiasi questione di interpretazione o di attuazione che non rientri nei casi previsti al successivo art.29 (conciliazione controversie individuali) formerà oggetto di appositi incontri preventivi tra l’Azienda e le RSA.

ART. 2 – RELAZIONI SINDACALI

Le Parti convengono sulla necessità di operare in un sistema di relazioni fondate sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative.

Pertanto le Parti confermano l’intento di operare come interlocutori stabili in un corretto e fattivo rapporto caratterizzato da scambi di informazioni e relazioni, nell’obiettivo comune di operare per l’attuazione di una strategia aziendale finalizzata ad assicurare risposte adeguate e tempestive alle esigenze della clientela, in un contesto competitivo caratterizzato da dinamiche in continua evoluzione.

In attesa degli esiti dell’accordo 9 luglio 2003 Confcommercio, AEFI, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, ove i firmatari convennero, considerate le peculiarità del settore fieristico, sulla necessità di approfondire eventuali temi di comune interesse, delineando un percorso condiviso finalizzato alla sottoscrizione di un Protocollo aggiuntivo al CCNL del Terziario, le Parti convengono di impegnarsi per sviluppare, per le materie di propria competenza, incontri finalizzati anche ad accordi relativi a quelle situazioni e peculiarità proprie del settore di riferimento.

Nella consapevolezza del ruolo e dell’importanza del contributo delle RSA di Veronafiere, l’Azienda, quale trattamento di miglior favore rispetto a quanto stabilito dal vigente CCNL in tema di informazione sindacale, fornirà -a fronte di richiesta congiunta delle stesse e delle Organizzazioni Sindacali di Categoria e con cadenza di almeno sei mesi tra gli incontri- informazioni su materie che abbiano un impatto sul territorio, sui livelli occupazionali, sull’assetto istituzionale e sulle strategie, nonché opportuna informativa, in via preventiva ove le condizioni e i temi trattati lo consentano, su:

- l’attività generale dell’Azienda stessa, nonché sulle sue prospettive di sviluppo; - le variazioni della struttura organizzativa atte a generare impatti sui ruoli e sulle

responsabilità; - le informazioni generali sulle attività in appalto/terziarizzazioni; - la politica occupazionale ed i relativi strumenti; - la politica delle risorse umane finalizzata alla coerente implementazione di sistemi

gestionali di tipo conoscitivo e di sviluppo; - le politiche ed i programmi di mobilità; - le politiche ed i programmi di formazione ed addestramento e di crescita professionale.

ART. 3 – DIRITTI SINDACALI

Come miglior trattamento rispetto a quanto previsto dal vigente CCNL, i Lavoratori, la cui elezione nei comitati o consigli direttivi nazionali o periferici sia stata tempestivamente notificata all’Azienda secondo le norme del CCNL del Terziario, hanno diritto a usufruire di un massimo di permessi retribuiti pari ad 80 ore annue per l’espletamento degli incarichi sindacali; i rappresentanti sindacali aziendali hanno diritto, per l’espletamento delle loro funzioni, a permessi retribuiti per un monte ore globale di 170 ore; i rappresentanti sindacali aziendali

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hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a giorni 20 all’anno.

Le richieste dei permessi di cui sopra devono essere comunicate per iscritto all’Azienda almeno 24 ore prima.

Come trattamento di miglior favore rispetto alla normativa vigente, il limite massimo di ore di assemblea retribuita durante l’orario di lavoro per trattare questioni di interesse sindacale è di 16 ore annue.

Alle Assemblee possono partecipare Dirigenti delle OO.SS. stipulanti il CCNL del Terziario.

ART. 4 – OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

Il ricorso ad eventuali istituti relativi al mercato del lavoro che non sono già in uso in Azienda alla data di sottoscrizione del presente accordo o che non sono normati all’interno del CCNL di riferimento, sarà oggetto di un incontro preliminare con le OO.SS., anche finalizzato alla definizione di un successivo accordo per quanto di eventuale competenza.

Per la copertura dei posti con contratto a tempo indeterminato per i quali è previsto l’inquadramento a livelli superiori al livello iniziale (6°), l’Azienda – valutate preventivamente le professionalità interne - procederà all’assunzione del Personale mediante selezione attitudinale volta a verificare il curriculum scolastico, la formazione, le caratteristiche e le capacità professionali, nonché le eventuali precedenti esperienze di lavoro.

ART. 5 – TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INTEGRITA’ FISICA DEI LAVORATORI

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza avrà a disposizione, per l’espletamento delle sue specifiche funzioni, un monte di 40 ore annue e potrà altresì espletare quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 nell’ambito dell’Azienda durante l’orario di lavoro e fatte salve le esigenze aziendali.

Sezione 2

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 37 ore settimanali, calcolate in frazioni di 15 minuti, salvo quanto segue relativamente alla flessibilità, distribuite su cinque giorni, dal lunedì al venerdì compresi, all’interno dell’orario di apertura al pubblico dell’Ente, attualmente:

Mattino: 8.30/13.00 Pomeriggio: 14.30/17.30 Venerdì pomeriggio: 14.30/17.00

Il venerdì la cessazione dell'orario di lavoro è anticipata alle ore 17.00 ma la giornata è equiparata a tutti gli effetti ad un’intera giornata di lavoro.

Per ragioni tecnico organizzative e salve le esigenze di salvaguardare il livello dei servizi erogati al cliente, potranno essere introdotte, sentite le RSA e armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’Azienda, anche a livello sperimentale, articolazioni orarie diverse per ruoli professionali omogenei e/o per determinate unità organizzative e/o per determinati periodi dell’anno ferma restando l'entità complessiva settimanale.

Gli orari di lavoro definiti saranno affissi mediante pubblicazione nella bacheca aziendale e/o nella intranet aziendale in apposita sezione dedicata.

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Flessibilità in ingresso e uscita

Ai Lavoratori full time è consentito l’utilizzo dell’orario sopra riportato con la seguente flessibilità: 2 mezze ore al giorno, da utilizzarsi sull’ingresso del mattino e del pomeriggio. Tale flessibilità dovrà essere interamente recuperata nell’arco della settimana nella quale è stata utilizzata, tenendo conto che per ogni giornata il recupero non potrà superare 1 ora e trenta minuti. E’ consentito sostituire il recupero di cui sopra, attraverso il lavoro effettivamente prestato con dette modalità, con il prelievo massimo di 1 ora e trenta dalla Banca delle Ore o dai recuperi maturati, fatte salve esigenze di servizio.

La flessibilità di cui trattasi potrà essere effettuata da tutto il Personale escluso quello che opera nell'ambito di servizi o uffici che richiedono una latitudine di presenza definita oppure una presenza in equipe.

A titolo sperimentale detta flessibilità è estesa ai Lavoratori part-time riconducendo la mezza ora a 10 minuti da utilizzarsi sull’ingresso del mattino e del pomeriggio.

Sperimentazione recupero flessibilità in ingresso in pausa pranzo

Esclusivamente a titolo sperimentale è inoltre consentita, entro il 30 marzo 2007 e comunque in seguito all’adeguamento dei sistemi informatici di supporto, una mezza ora (10 minuti per il personale con orario part-time) di recupero da utilizzarsi in giornata all’interno della fascia di pausa pranzo (dalle 13.00 alle 13.30 o dalle 14.00 alle 14.30).

Tale recupero dovrà essere preventivamente concordato dal Lavoratore con il proprio Responsabile (anche attraverso forme di pianificazione plurisettimanale) e dovranno comunque essere fatte salve le esigenze di servizio e di contenimento del lavoro straordinario e rispettate eventuali ulteriori indicazioni operative che saranno diffuse a cura del Servizio Risorse Umane.

Azienda ed RSA si incontreranno entro luglio 2007 per valutare se proseguire o meno con detta sperimentazione, introducendo eventuali ulteriori miglioramenti armonizzando le istanze del Personale e le esigenze aziendali e di servizio.

Ritardi

Il personale ha l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro; nei confronti del ritardatario –colui che si presenta al lavoro oltre il periodo di flessibiltà- sarà operata una trattenuta corrispondente alle frazioni di quindici minuti di ritardo che sarà valorizzata in busta paga, fatti salvi eventuali rilievi disciplinari.

Buono pasto

Ai Lavoratori con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine sarà riconosciuto un buono pasto del valore di Euro 6,20 per i giorni lavorativi settimanali (dal lunedì al venerdì) e per i giorni di sabato e domenica, a fronte di lavoro effettivo in sede pari ad almeno sei ore.

Servizio fuori sede

Qualora, per ragioni di servizio, sia richiesto dall'Azienda al Lavoratore di prestare la sua opera fuori dalla sede normale di lavoro, e non si tratti di missione, l'orario di lavoro stesso - ove sia richiesto di iniziare o rientrare in sede all'inizio o alla fine della giornata lavorativa - inizierà tanto tempo dopo e cesserà tanto tempo prima del normale orario di lavoro quanto è strettamente necessario al Lavoratore in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione per lasciare o raggiungere la sede.

ART. 7 – RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA’

Al Lavoratore spetta un giorno settimanale di riposo, in coincidenza con la domenica. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il riposo settimanale è usufruibile anche in un giorno diverso dalla domenica.

Si richiamano in modo particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche ed operative.

Sono considerati giorni festivi:

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a) tutte le domeniche;

b) le seguenti festività infrasettimanali che dovranno essere retribuite:

1) il primo giorno dell'anno; 2) l'Epifania; 3) il lunedì dopo Pasqua; 4) il 25 aprile; 5) il 1° maggio; 6) il 2 giugno; 7) il 15 agosto; 8) il 16 agosto; 9) il 1° novembre; 10)l’8 dicembre; 11)il 25 dicembre (S. Natale); 12)il 26 dicembre (S. Stefano); 13)il S. Patrono della Città.

Quando una delle festività infrasettimanali di cui al punto b) coincide con un sabato o una domenica, è dovuto a tutti i lavoratori - in aggiunta al normale trattamento - l'importo di una quota giornaliera di stipendio calcolato in base a quanto previsto dal successivo art.19 (determinazione del valore orario e giornaliero dello stipendio).

Le ore prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria normale, fermo restando il diritto del Lavoratore al riposo compensativo da utilizzare a breve termine.

A titolo di ex festività i Lavoratori beneficiano di 6 giornate di permesso delle quali potranno fruire in frazioni minime di mezza giornata o richiederne in tutto o in parte il compenso sostitutivo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva il Lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

ART. 8 – LAVORO STRAORDINARIO

Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal Lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dall’art.6 (orario di lavoro) del presente Contratto e qualora non sia applicabile il relativo trattamento forfetario di trasferta e missione (art. 21 – Trasferte e missioni).

Si afferma il carattere di eccezionalità del lavoro straordinario.

E' facoltà dell’Azienda richiedere l'effettuazione del lavoro straordinario a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.

Le ore derivanti dagli straordinari eccedenti le 200 ore e nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente, ad esclusione delle ore prestate nei giorni di riposo settimanale, regolate dal precedente articolo 7 (riposo settimanale e festività) del presente Contratto, confluiscono nel fondo individuale denominato Banca delle Ore. Da questo il Lavoratore dovrà prelevare ore o giornate intere di permesso da usufruire, d’intesa con l’Azienda, in qualsiasi periodo dell’anno entro l’anno solare successivo all’effettuazione del deposito (giorno della maggior prestazione lavorativa per straordinario eccedente le 200 ore).

Per quanto ovvio la maggiorazione per lavoro straordinario eccedente le 200 ore sarà pagata nel mese successivo alla relativa prestazione.

Il Lavoratore non può compiere lavoro straordinario che non sia preventivamente autorizzato dal proprio Responsabile.

Le ore di lavoro straordinario saranno annotate su apposito registro che dovrà essere esibito in visione a richiesta delle RSA.

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Quale miglior trattamento rispetto al vigente CCNL, le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario da corrispondersi oltre la normale retribuzione sulla quota oraria relativa alla retribuzione stessa, sono le seguenti:

- lavoro straordinario diurno feriale ............................................ 40% - lavoro straordinario diurno festivo e notturno feriale ................... 50% - lavoro straordinario notturno festivo........................................ 60% - lavoro straordinario prestato nelle festività infrasettimanali .......... 150%

Si considera lavoro straordinario festivo quello compiuto nelle domeniche e negli altri giorni riconosciuti festivi a norma del precedente articolo “Riposo settimanale e festività”.

Si considera lavoro notturno quello compiuto dal Lavoratore tra le ore 22 e le ore 6.

La liquidazione della maggiorazione sul lavoro straordinario - fermo restando quanto previsto dal quinto comma del presente articolo - dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

L'Azienda si impegna a contenere ed eventualmente a ridurre, nel limite delle esigenze organizzative, il numero delle ore straordinarie trasferendole in occupazione con contratti a tempo indeterminato se compatibili con la struttura organizzativa o con contratti a termine.

L'Azienda si impegna a comunicare alle RSA, su richiesta delle stesse, il costo complessivo annuo del lavoro straordinario.

Disposizioni speciali

Il personale con qualifica di Quadro effettua di norma una sola timbratura giornaliera, coincidente con il primo ingresso in Azienda, rimanendo comunque vincolato:

- al rispetto dell’orario di lavoro contrattuale giornaliero - alla flessibilità con recupero settimanale - a richiedere preventivamente le autorizzazioni per permessi, missioni, ferie, lavoro

domenicale e festivo, sulla base della normativa interna. Per il personale con qualifica di Quadro, che per il tempo necessario al regolare funzionamento degli uffici o dei settori affidati presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro, sarà applicato il solo trattamento previsto dal CCNL all’art. 129 – Disposizioni speciali, qualora alla prestazione non sia riferibile il relativo trattamento forfetario di trasferta e missione di seguito previsto (art. 21) o ulteriore specifica normativa aziendale.

ART. 9 – REPERIBILITA’

Nelle more della contrattazione nazionale di settore sull’istituto e fatta salva ulteriore normativa di primo livello che dovesse in futuro subentrare, in considerazione delle esigenze di presidio dei livelli di servizio tecnico in occasione delle attività connesse alla messa in opera degli eventi all’interno del quartiere fieristico e per conciliare dette esigenze con quelle del personale direttamente interessato, le Parti convengono di inserire, a titolo sperimentale, l’istituto della reperibilità.

Premesso che la reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il Lavoratore è a disposizione dell'Azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio delle attività tecniche, si precisa che per intervento s’intende l’attività svolta dal Lavoratore a seguito di una segnalazione di allarme fino al ripristino dell’anomalia che l’ha causata. L’intervento può essere effettuato direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità o con mezzi telematici da remoto; nel primo caso il tempo complessivo d'intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per recarsi sul sito e per rientrare dal medesimo. In ogni caso il Lavoratore dovrà mettersi nelle condizioni di prestare la propria opera nel minor tempo possibile e comunque entro 45 minuti dalla chiamata.

La reperibilità non può coincidere con assenze dal lavoro di qualsiasi tipo o essere attribuita a personale la cui presenza è stata prevista in regime straordinario.

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L’istituto della reperibilità, applicato esclusivamente ai livelli professionali di cui al presente articolo, viene esercitato dal personale che opera nelle unità organizzative che garantiscono la continuità del servizio e che allo stato attuale sono individuate:

- per i servizi tecnici: Servizio Produzione Servizi e Servizio Tecnico - per i sistemi di rete e di IT: Servizio Organizzazione e Sistemi

Qualora l’Azienda ravvisi la necessità di applicare l’istituto della reperibilità in ambienti diversi da quelli indicati nella presente intesa, l’istituto potrà essere esteso sentite le RSA.

L’istituto della reperibilità si applica secondo le seguenti modalità:

- da lunedì a giovedì: .................... dalle ore 17.30 alle ore 8.30 del giorno successivo - venerdì: ................................... dalle ore 17.00 alle ore 8.30 del sabato - sabato,domenica e festivi:........... dalle ore 8.30 alle ore 8.30 del giorno successivo.

Il periodo di reperibilità sarà comunicato al Lavoratore interessato con un preavviso non inferiore alla settimana precedente e comunque sarà individuabile esclusivamente nei periodi di maggior attività di quartiere.

A fronte della suddetta disponibilità nei periodi di reperibilità saranno corrisposti importi, su base giornaliera, nelle seguenti misure:

- per i giorni da lunedì a venerdì:...........................euro 20,00 lordi - per i sabati:....................................................euro 40,00 lordi - per le domeniche e i festivi................................euro 50,00 lordi

Interventi in reperibilità

Per gli interventi sarà erogato un importo forfetario lordo su base giornaliera che, a seconda della complessità dell’intervento, nel caso in cui per la natura dello stesso sia possibile eseguire quest’ultimo da remoto attraverso l’uso di strumenti telematici, sarà articolato nelle seguenti misure:

- fino ad un’ora di intervento................................euro 10,00 lordi - da una a due ore di intervento ...........................euro 20,00 lordi - da due a tre ore di intervento ........................... euro 30,00 lordi - oltre le tre ore ............................................... euro 40,00 lordi

Nel caso in cui invece, per la natura dell’intervento da eseguire, sia loro richiesto di intervenire direttamente sul sito interessato, sarà erogata a titolo di indennità di intervento la normale paga oraria con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario più importo forfetario di 40 euro lordi.

Detta indennità si intende comprensiva anche di interventi effettuati da remoto nel corso della stessa giornata di reperibilità.

Per il personale in reperibilità che abbia effettuato interventi nella fascia oraria 22.00 – 7.00 è riconosciuto un riposo compensativo corrispondente alle ore intere di intervento; è escluso il caso di intervento inferiore alle 3 ore dal lunedì al venerdì fino alle ore 24.00, ove sarà erogata un’indennità forfetaria di euro 12,00 in sostituzione del riposo compensativo.

Il riposo compensativo sarà goduto, fatte salve inderogabili esigenze di servizio, nella stessa giornata in cui è stato effettuato l’intervento per il lavoro svolto dopo le ore 24.00, nella giornata successiva a quella in cui è stato effettuato l’intervento per il lavoro svolto la domenica e i festivi.

I riposi compensativi relativi ad interventi effettuati dal lunedì al sabato saranno goduti entro la settimana successiva a quella di maturazione.

I periodi di disponibilità si presenteranno per gli interessati con una frequenza non superiore a cinque giornate al mese, di cui non più di 3 consecutive, salvi diversi accordi individuali.

A richiesta delle RSA l’Azienda, con cadenza semestrale, darà comunicazione della applicazione di quanto previsto nel presente articolo; una verifica con le RSA sarà effettuata entro la fine di luglio 2007.

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ART. 10 – ASSENZE – PERMESSI – CONGEDI

Tutte le assenze dal lavoro, per qualsiasi durata, debbono - per quanto possibile - essere preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Improvvise assenze dovute a cause di forza maggiore dovranno essere prontamente comunicate e giustificate per iscritto entro il termine massimo di 5 giorni.

L'Azienda potrà concedere brevi permessi orari in frazioni di 30 minuti per giustificati motivi al Lavoratore che ne faccia domanda, con recupero entro la settimana.

Al Lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un congedo straordinario di 15 giorni di calendario. Il congedo straordinario per matrimonio non è computabile nel periodo delle ferie annuali e non è frazionabile.

In caso di grave lutto familiare (decesso di genitore, coniuge, figli, fratelli ed altri familiari conviventi con il Lavoratore) l'Azienda concederà al Lavoratore in servizio un permesso retribuito fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi coincidenti con l’evento.

L'Azienda concederà il permesso retribuito di due giorni lavorativi nel caso di nascita di figli.

Se gli eventi di cui sopra si verificano durante il periodo di ferie, non è prevista la concessione dei permessi indicati ai capoversi precedenti.

Per le assenze dei Lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli Uffici elettorali verranno applicate le vigenti norme di legge.

Le giornate di assenza di cui al precedente comma non pregiudicano il normale periodo di ferie e non sono cumulabili con il riposo settimanale di legge. In casi particolari e giustificati, l'Azienda potrà concedere in qualsiasi periodo dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle ferie annuali, o congedi non retribuiti.

Come trattamento di miglior favore, al personale che esercita il diritto alle “astensioni” di cui all’art.3, punto 4 della legge 8 marzo 2000 n.53 per l’assistenza malattia figli da 0 agli 8 anni compresi, l’Azienda riconoscerà il trattamento previsto dall’accordo territoriale della provincia di Verona per i Dipendenti da Aziende del terziario (100% del trattamento della retribuzione fissa mensile per massimo 5 giorni lavorativi l’anno per ogni figlio).

ART. 11 – PART TIME POST MATERNITA’

Quale trattamento di miglior favore rispetto alla normativa vigente al fine di consentire ai Lavoratori l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, l’Azienda accoglierà, nell’ambito del 4% della forza occupata, in funzione della fungibilità dei Lavoratori interessati, la richiesta -presentata con un preavviso di 60 giorni- di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.

ART. 12 – ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

L’Azienda potrà concedere al Lavoratore, per comprovate necessità personali e di famiglia, un periodo di aspettativa fino ad un massimo di un anno, senza alcuna corresponsione di stipendio e senza decorrenza di anzianità.

La durata di più periodi di aspettativa non può superare complessivamente i due anni e mezzo in un quinquennio.

Nel caso in cui siano concessi i congedi previsti agli artt.3 e 4 della legge n.53 del 08/03/2000, su richiesta del Lavoratore sarà erogata l’anticipazione del TFR nella misura percentuale stabilita all’art.23 (trattamento di fine rapporto e sue anticipazioni).

ART. 13 – MALATTIA – INFORTUNIO

Le assenze per malattia devono essere comunicate all'Azienda entro le quattro ore dall’inizio del lavoro; entro il secondo giorno dall’inizio della malattia deve essere inviato, anticipandolo anche via fax, all’Azienda, oltre che all’INPS per raccomandata, il certificato medico di prognosi.

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In caso di infortunio i termini di invio dei certificati di cui sopra si riducono ad un giorno.

Il trattamento giuridico ed economico per il Lavoratore assente per malattia e che ha superato il periodo di prova, prevede - qualora l'assenza non sia contestata dall'INPS per giusta causa:

- con anzianità fino a 5 anni compiuti: conservazione del posto per 16 mesi; stipendio intero per 10 mesi e stipendio dimezzato per altri 6 mesi;

- con anzianità superiore a 5 anni: conservazione del posto per 24 mesi; stipendio intero per 18 mesi e stipendio dimezzato per altri 6 mesi.

Due periodi di assenza per malattia non interrotti da un periodo di almeno trenta giorni di servizio si cumulano ai fini della determinazione dei periodi massimi.

Nei confronti dei Lavoratori assunti con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto e al trattamento economico in caso di malattia sono quelle previste dalla legge 18/4/1962 n. 230 e sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto.

In caso di infortunio sul lavoro, decorso il periodo di comporto che, indipendentemente dall'anzianità, sarà di 24 mesi (con trattamento economico a stipendio intero per 18 mesi e a stipendio dimezzato per altri 6), l'Azienda provvederà a porre in aspettativa il Lavoratore, con sospensione della retribuzione ma con la conservazione del posto, fino alla guarigione clinica riconosciuta o alla dichiarazione di invalidità da parte degli Istituti preposti.

Il Lavoratore assente per motivi di infortunio sul lavoro rinuncia a favore dell'Azienda al trattamento che l'INAIL gli corrisponde ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'Azienda provvederà ad accendere apposita polizza per assicurare al Lavoratore, nel periodo di aspettativa di cui sopra, una indennità mensile pari alla retribuzione percepita al momento dell'inizio dell'aspettativa e fino alla dichiarazione di guarigione clinica o di invalidità.

A copertura dei rischi di infortunio professionale ed extra professionale, il Lavoratore con contratto a tempo indeterminato fruisce di una particolare polizza assicurativa che prevede una indennità pari a otto annualità (di quattordici mesi ciascuna) del totale delle competenze fisse, per il caso di morte e di dieci annualità (di quattordici mesi ciascuna) per il caso di invalidità permanente.

ART. 14 – FERIE

Il Lavoratore ha diritto annualmente ad un periodo di ferie di numero 25 giorni lavorativi. Per giorni lavorativi si intendono quelli per i quali il Lavoratore è chiamato a prestare la sua opera in base all'orario di lavoro contrattuale.

Il Lavoratore assunto nel corso dell'anno ha diritto di beneficiare entro l'anno stesso delle ferie in proporzione al servizio prestato, computando per intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e in ogni caso dovrà comprendere almeno 10 giorni lavorativi (i 5 previsti dalla normativa nazionale più i 5 ulteriori previsti dalla contrattazione integrativa) nei mesi estivi (usufruibili in non più di due frazioni), oltre ai due periodi di chiusura collettiva di cui al successivo capoverso, sempre nel limite dei 25 giorni di ferie complessivamente spettanti.

Le parti concordano entro il 31 dicembre di ogni anno la fissazione di due periodi di ferie collettive relative all'anno successivo pari normalmente a 10 giorni, da suddividere tra i due periodi coincidenti rispettivamente con il ferragosto e con le festività natalizie. Alla composizione dei predetti due periodi di ferie collettive, potranno concorrere - a facoltà del Lavoratore - i giorni di permesso contrattuale e di ex festività, nonché i giorni di recupero compensativo. Eventuali diverse articolazioni delle giornate di chiusura collettiva a salvaguardia delle esigenze di servizio saranno oggetto di accordo con le RSA.

Nel fissare il periodo di godimento delle ferie non collettive - godimento che comunque deve avvenire entro il mese di febbraio dell'anno successivo - l'Azienda terrà conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, delle aspettative espresse dai Lavoratori entro il 31 marzo di ogni anno.

L'Azienda dovrà confermare o meno il periodo scelto dai Lavoratori entro il 30 aprile successivo.

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Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il Lavoratore avrà diritto alla liquidazione dell'importo corrispondente ai dodicesimi di ferie maturate e non ancora godute.

Il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Non è ammessa la rinuncia delle ferie.

Quando il Lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'Azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di missione previsto dall’art.21, nonché il rimborso delle eventuali spese sostenute.

I giorni di accertata malattia che il Lavoratore deve immediatamente denunciare all'Azienda, non sono computati nella durata delle ferie stesse.

Il Lavoratore deve rientrare al termine della malattia se questa va oltre la durata delle ferie in godimento. In caso contrario deve rientrare alla scadenza delle ferie stesse, con successivo godimento dei restanti giorni.

ART. 15 – DIRITTO ALLO STUDIO

Per quanto riguarda il diritto allo studio valgono le norme di legge e quanto previsto dal CCNL del Terziario.

I Lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame, hanno diritto di fruire di permessi retribuiti previsti dall’art.10 dello Statuto dei Lavoratori. Inoltre l'Azienda concederà fino a 10 giorni retribuiti* all'anno per la relativa preparazione nel mese precedente all’esame. Per fruire di tali permessi l'interessato dovrà produrre all'Azienda la necessaria certificazione rilasciata in sede di esame.

L'Azienda potrà concedere al Lavoratore che ne faccia richiesta con supporto documentato, l'estensione delle agevolazioni di legge e del CCNL Terziario nella misura massima di 150 ore in un triennio, per l’ottenimento del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea in materie che risultino di interesse per l'affinamento professionale del Lavoratore in base alle mansioni svolte e purché la concessione di cui trattasi non porti particolare nocumento all'andamento del servizio.

La convalida della concessione è in ogni caso subordinata alla produzione da parte del Lavoratore della necessaria documentazione attestante la frequenza al corso e gli eventuali risultati conseguiti.

A titolo sperimentale, l’Azienda, al Lavoratore a tempo indeterminato o a tempo determinato con anzianità di almeno 18 mesi che voglia autonomamente raggiungere un titolo di studio superiore, erogherà un premio una tantum pari a 1.000 euro lordi se questi, nel periodo di vigenza del presente integrativo, otterrà un diploma di Laurea di I livello, Laurea Specialistica, Master di I o II livello.

*Nota a verbale: i 10 giorni comprendono i 5 giorni previsti dalla precedente contrattazione integrativa, ulteriori rispetto ai 5 giorni previsti dal CCNL.

ART. 16 – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

La classificazione dei Lavoratori è strutturata come segue:

Quadri

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13/5/85 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa, ovvero siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata

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professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa, verificandone la fattibilità economico – tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

Primo livello

A questo livello appartengono i Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità a loro delegate.

Secondo livello

Appartengono a questo livello i Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.

Terzo livello

A questo livello appartengono i Lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i Lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita.

Quarto livello

A questo livello appartengono i Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i Lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.

Quinto livello

A questo livello appartengono i Lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite.

Sesto livello

A questo livello appartengono i Lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche e cioè: impiegati d'ordine; dattilografi generici; operai comuni; fattorini; Lavoratori destinati ai vari servizi fieristici in funzione ausiliaria (bigliettai, assistenti di zona, maschere, addetti ai servizi di vigilanza e guardia, ai servizi vari, ecc.).

Nota a verbale: L’accordo del 18/12/97 e successive modifiche relativo alla classificazione dei ruoli professionali è considerato superato e non più applicabile alla attuale realtà aziendale.

Sezione 3

ART. 17 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Lo stipendio mensile del Lavoratore, al lordo delle trattenute di legge, è distinto nelle seguenti voci:

a) paga tabellare derivante dal C.C.N.L. tempo per tempo vigente;

b) importo congelato e non assorbibile dell’integrativo aziendale fissato dalla precedente negoziazione aziendale;

c) indennità di contingenza stabilita dalla legge;

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d) scatti di anzianità / ex aumenti periodici di anzianità;

e) eventuali altre voci derivanti da condizioni di miglior favore.

Il trattamento economico determinato da quanto ai punti a e b e c di cui sopra aggiornati con i valori a gennaio 2007 è indicato nella seguente tabella:

Tabella trattamento economico

Livello

Paga tabellare CCNL (a gennaio

07)

Integrativo aziendale

CIA

Contingenza, terzo

elemento, eventuali

voci di miglior favore.

Totale paga base

Q 1.339,34 343,84 563,82 2.247,00

1 1.206,48 313,8 558,86 2.079,14

2 1.043,61 253,14 549,82 1.846,57

3 892,00 244,46 545,25 1.681,71

4 771,46 204,92 539,13 1.515,51

5 696,99 166,14 534,34 1.397,47

6 625,74 51,39 520,83 1.197,96

Al personale con qualifica di Quadro sono altresì riconosciuti:

- l’Indennità di Funzione Quadri, pari a Euro 258,23 - il superminimo aziendale Quadri di Euro 129,11 non assorbibili, per 14 mensilità.

ART. 18 – MENSILITA’ SUPPLEMENTARI

L'Azienda, entro il 12 dicembre e il 31 marzo di ogni anno, corrisponde al Lavoratore rispettivamente una 13.a ed una 14.a mensilità, ciascuna di importo pari ad una mensilità del trattamento economico di fatto in atto al momento della corresponsione dal quale saranno sottratti anticipi già corrisposti dall’INAIL per lo stesso titolo.

La 14.a mensilità è riferita all’anno che precede la data di corresponsione e quindi precisamente al periodo dal 1° aprile dell'anno precedente al 31 marzo dell'anno in corso.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il Lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13.a e della 14.a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati, intendendosi per mese la frazione pari o superiore a 15 giorni.

ART. 19 – DETERMINAZIONE DEL VALORE ORARIO E GIORNALIERO DELLO STIPENDIO

Quale trattamento di miglior favore, a tutti gli effetti la retribuzione oraria si ottiene dividendo lo stipendio mensile per il divisore convenzionale già previsto dalla precedente contrattazione integrativa pari a 160.

Quale trattamento di miglior favore, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo lo stipendio mensile per 160 moltiplicato per 7,50.

ART. 20 – INDENNITA’ MANEGGIO DENARO

Quale trattamento di miglior favore, agli impiegati che hanno normalmente maneggio di denaro con responsabilità, sarà concessa un’indennità dell'8% da calcolarsi sulle basi tabellari.

Tale indennità sarà corrisposta in relazione all'effettivo esercizio della predetta mansione.

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ART. 21 – TRASFERTE E MISSIONI

L'Azienda ha facoltà di inviare il Lavoratore in missione temporanea fuori della sede.

In considerazione dell’opportunità di semplificare il trattamento di missione per il personale e per conciliare le esigenze del personale interessato, a titolo sperimentale, quale trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto dal vigente CCNL, al Lavoratore sono riconosciuti, per le missioni effettuate dal 1° marzo 2007, i seguenti trattamenti di missione.

Le trasferte si considerano iniziare e partire sempre dalla sede di Veronafiere; per il computo dei chilometri si farà riferimento a quanto determinato dai migliori tool di calcolo a tal fine presenti in rete internet (es. http://www.viamichelin.it o www.tuttocitta.it).

Le trasferte danno luogo ai trattamenti di missione quando l'uscita dalla sede per ragioni di servizio, preventivamente autorizzata dal responsabile, ha una destinazione in un raggio superiore ai 50 km da Veronafiere.

In questo caso al Lavoratore compete (rimborsi spese a piè di lista):

- il rimborso - su giustificativi - delle spese effettive di viaggio, nel limite dei massimali che saranno stabiliti dall’Azienda;

- nel caso di missione che comporti un tragitto stradale complessivamente inferiore ai 300 km e che comporti l’uso autorizzato della propria vettura, sarà utilizzata una tabella di rimborso chilometrico aggiornata semestralmente in funzione delle tabelle ACI (percorrenza di riferimento: 30.000 km); per le missioni che comportano un tragitto stradale superiore ai 300 km l’Azienda stipulerà entro aprile 2007 apposita convenzione di noleggio vetture per ragioni di servizio e definirà la relativa normativa di utilizzo;

- il rimborso - su giustificativi - delle spese di vitto e/o alloggio nel limite dei massimali che saranno stabiliti dall’Azienda;

- un’indennità di trasferta forfetaria fissa di 15,49 euro al giorno per l’Italia (ITA) e di 25,82 euro al giorno per l’Estero (EST);

- il rimborso - su giustificativi - di tutte le altre spese sostenute in esecuzione del mandato, nel limite degli eventuali massimali stabiliti dall’Azienda e con autorizzazione del proprio Responsabile.

Il compenso per le eventuali ore viaggio, di straordinario feriale festivo e/o notturno, nonché per i disagi conseguenti alla trasferta, è forfetizzato e calcolato, per tutto il personale, Quadri e Impiegati, con le seguenti modalità:

Per le giornate di missione della durata superiore alle 7,5 ore, dedotta una pausa di 1,5 ore se la missione inizia prima delle ore 14.30, è riconosciuta la sola indennità forfetaria di missione pari al 20% (Italia) o al 30% (estero) della retribuzione giornaliera. Se la durata della missione è inferiore alle 7,5 ore, dedotta una pausa di 1,5 ore se la missione inizia prima delle ore 14.30, le percentuali sono ridotte alla metà (10% o 15%).

Se la missione è di domenica o di giorno festivo per il calendario italiano, detta indennità giornaliera è raddoppiata ; le ore di trasferta effettuate in tal giorno, dedotta 1,5 ore di pausa, danno luogo ad altrettante ore di recupero per un massimo di 7,5 ore per giorno.

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Tabella di sintesi indennità di missione

% paga giornaliera Missioni di durata superiore alle 7,5 ore Missioni di durata inferiore alle 7,5 ore

esempio: partenza ore 11.00 rientro ore 19.30. La missione dura convenzionalmente 7 ore, ovvero 8.30 meno 1.30 di pausa

Italia

(F.I.Sup.) Estero

(F.E.Sup.) Italia

(F.I.Inf.) Estero

(F.E.Inf.) Forfait

giornaliero 20% 30% 10% 15%

Forfait Domenica o

Festivo 40% 60% 20% 30%

Brevi trasferte (servizi esterni)

Le brevi trasferte in località vicine sono convenzionalmente identificate nelle missioni la cui destinazione si trova in un raggio di 50 km da Veronafiere. Tali trasferte, ivi comprese quelle riferite ad attività di formazione, convention/cene aziendali, non danno luogo ad indennità.

Per detti servizi esterni si farà riferimento al normale orario di lavoro e saranno rimborsate le spese collegate alla missione (che dovranno essere approvate dal responsabile diretto), le eventuali spese di viaggio, l’eventuale pasto a piè di lista secondo i massimali aziendali che saranno definiti.

Copertura assicurativa auto di proprietà

A copertura dei rischi per danni all'autovettura di proprietà del Lavoratore impegnato in trasferta e previa autorizzazione dell’Azienda, l’Azienda garantirà l’accensione di una polizza assicurativa collettiva a copertura dei rischi per danni in caso di incidente. La polizza non sarà ovviamente sostitutiva dell’assicurazione RC di legge.

Esclusioni

La disciplina di cui al presente accordo non si applica nei confronti dei Lavoratori che siano assunti per l’effettuazione di lavori che per la loro esecuzione richiedano il successivo e continuo spostamento del Lavoratore, o che debbano spostarsi da località a località all’interno delle aree assegnate per svolgere attività di natura commerciale, promozionale o di supporto alla clientela quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, promoter, personale commerciale, addetti all’assistenza commerciale. I trattamenti qui definiti sono da intendersi esclusi dagli istituti di legge e di contratto a liquidazione diretta ed indiretta ed esclusi dalla base di calcolo del TFR.

Azienda e RSA si incontreranno nel mese di luglio 2007 per una verifica e uno scambio di informazioni sulle modalità applicative di quanto previsto dal presente articolo.

ART. 22 – SCATTI DI ANZIANITA’

Le parti hanno proceduto ad esaminare le modalità applicative previste dalla precedente contrattazione integrativa.

In seguito a tale esame è confermato che, come trattamento di miglior favore rispetto al CCNL vigente, fermi restando gli importi goduti da ciascun Lavoratore per questo specifico titolo (scatti di anzianità o ex aumenti periodici di anzianità), il Lavoratore ha diritto a massimo 10 scatti di anzianità calcolati con la seguente formula:

valore singolo scatto = (retribuzione tabellare aziendale + indennità di contingenza vigenti al momento della maturazione dello scatto) x 6%

valore scatti = scatti maturati + nuovo scatto

Ferma la data di maturazione dell’eventuale prossimo scatto di anzianità, i lavoratori matureranno gli scatti di anzianità ogni tre anni, come previsto dal CCNL vigente.

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Si è altresì verificato, in seguito a detto esame, che l’importo minimo a titolo di scatti di anzianità o ex aumento periodico di anzianità, per livello e maturato al 10° scatto, per il solo personale in forza e alla data di sottoscrizione del presente accordo, è il seguente:

Tabella 1

LIVELLI VALORE CONVENZIONALE

Q e 1° 800,00

2° 750,00

3° 700,00

4° 650,00

5° 600,00

Fatti salvi gli importi già maturati o in via di raggiungimento a detto titolo con il solo eventuale prossimo scatto in maturazione, gli importi maturati a titolo di scatto di anzianità non potranno essere superiori al 80% (ottanta) della paga base tabellare aziendale (esclusa contingenza) vigente al momento della maturazione dello scatto.

Se tra uno scatto e il successivo dovesse verificarsi un passaggio di livello o una variazione della retribuzione tabellare, tale variazione interverrà esclusivamente sullo scatto successivo al suo maturarsi.

ART. 23 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E SUE ANTICIPAZIONI

Come trattamento di miglior favore rispetto al CCNL vigente il Lavoratore potrà richiedere, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e per le motivazioni previste dalle normativa vigente, l’anticipazione del TFR fino al 90% dello stesso a fronte di un’anzianità di 8 anni di servizio.

Si richiama altresì l’art. 13 del Contratto Collettivo Provinciale per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi della Provincia di Verona, che prevede la possibilità, per il Lavoratore con un’anzianità di almeno 4 anni, di richiedere l’anticipazione in misura non superiore al 70%, giustificata da:

- spese sanitarie riconosciute dalle strutture pubbliche - ristrutturazione della propria abitazione - eventi di carattere assolutamente straordinario riferiti alla normativa sui congedi

parentali - eventi luttuosi di famigliari.

L’anticipazione potrà essere ottenuta una sola volta nell’anno e non potranno essere complessivamente ottenute più di due anticipazioni nel corso del rapporto di lavoro.

Condizioni di miglior favore rispetto a quanto sopra possono essere previste da patti individuali per comprovate e gravi necessità personali e di famiglia.

Le richieste saranno soddisfatte annualmente entro i limiti del 15% degli aventi titolo, e comunque del 10% del numero totale dei dipendenti.

ART. 24 – POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA

Come trattamento di miglior favore rispetto alla normativa vigente l’Azienda stipula annualmente, con primaria Compagnia Assicurativa, una o più polizze collettive di assistenza sanitaria integrativa con decorrenza annuale, a favore di tutti i dipendenti a tempo indeterminato con qualifica di Impiegato e Quadro.

Il valore di detta polizza, ripartito sull’organico del personale a tempo indeterminato in forza, non è superiore a euro 80.000,00 comprensivi degli oneri riflessi.

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Tali polizze prevedono la possibilità di estendere –a carico del Lavoratore interessato- la copertura anche al coniuge, ai figli e, se del caso, agli altri conviventi.

L’Azienda e una Commissione di 3 membri designati dalle RSA, di cui almeno uno con qualifica di Quadro, e 3 membri di indicazione aziendale si incontreranno nel mese di ottobre di ogni anno per valutare e discutere eventuali interventi migliorativi sulle coperture assicurative.

ART. 25 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Ove il dipendente aderisca al Fondo di categoria o, ove consentito dalla normativa in materia, ad altre forme di Previdenza complementare, quale trattamento di miglior favore rispetto alla normativa vigente il contributo a carico dell’Azienda sarà pari al 2% sulle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPS, nonché a quanto eventualmente previsto dalla legge in materia di TFR.

I dipendenti soci del fondo verseranno un contributo della misura minima pari allo 0,50% oppure multipli a loro scelta fino ad un massimo del 4% (al lordo delle ritenute di legge) delle retribuzioni di cui al comma precedente.

Nelle more della riforma del sistema di previdenza integrativa attualmente in atto, l’Azienda dichiara fin d’ora la disponibilità ad incontrarsi con le OO.SS. e le RSA per valutare interventi volti a favorire l’accesso al Fondo di Categoria, non appena saranno emanate le necessarie indicazioni operative dai soggetti competenti.

Sezione 4

ART. 26 – PREMIO DI RISULTATO (PREMIO DI PRODUTTIVITA’)

Il Premio di Risultato ha due componenti:

1) Premio di risultato - Parte Fissa (Premio di produttività)

La prima componente è fissa e stabilita in misura pari alle percentuali sotto riportate calcolate sulla base della retribuzione lorda mensile e sarà corrisposta entro il trenta giugno di ogni anno. Il valore di questa componente sarà erogata in funzione dei mesi di servizio effettivamente prestati, fatti salvi i diritti previsti dal CCNL e le condizioni di miglior favore previste dalla precedente contrattazione integrativa per il personale assunto precedentemente al 26 luglio 1996.

personale assunto successivamente al 26 luglio 1996

- fino a cinque anni di anzianità ....................... 70% - oltre i cinque anni ......................................100%

personale assunto precedentemente al 26 luglio 1996

- fino a 5 anni di anzianità .............................. 70% - da 6 a 10 anni...........................................100% - da 11 a 15 anni .........................................125% - da 16 a 20 anni .........................................150% - oltre i 21 anni............................................190%

2) Premio di risultato - Parte Variabile

La seconda componente è variabile e legata a tre indicatori:

- il margine operativo lordo aziendale desunto dal conto economico certificato risultante dalla differenza tra i ricavi e i costi con l’esclusione del valore degli ammortamenti e degli oneri finanziari, come evidenziato nella tabella 1.

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CIA 2006-2010 - 21 02 07.doc 19

- l’indice di rotazione delle strutture fieristiche calcolato come rapporto tra il numero delle giornate globali destinate a mostre e fiere e il numero di giornate annue teoriche disponibili a calendario.

- l’indice di internazionalizzazione calcolato come rapporto tra il numero totale di espositori internazionali e il numero globale degli espositori in genere.

Il raggiungimento dell’obiettivo di MOL e di almeno il 90% degli altri due obiettivi stabiliti è da considerare come condizione minima per l’erogazione dei premi parametrati per livello e riportati nella tabella.

La tabella è stata predisposta ancorando al MOL il 70% del premio totale ed attribuendo un peso pari al 15% a ciascuno degli altri due indici di rotazione ed internazionalità.

I valori della componente variabile del premio per la vigenza contrattuale sono indicati nella tabella 3.

In caso di superamento degli obiettivi fissati per ciascun anno, con riferimento ai tre parametri identificati, l’importo del premio andrà maggiorato incrementando puntualmente della percentuale di superamento del obiettivo per incrementi da 0,1% a 10%, più un punto percentuale da 10,1% a 15%, più un ulteriore punto percentuale (totale 2 punti percentuali) per risultati superiori al 15,1%.

La percentuale massima di maggiorazione riconosciuta nel calcolo dell’importo del premio non sarà superiore al +20% per singolo obiettivo.

Esempi calcolo premio di risultato parte variabile:

+8,3% obiettivo MOL = +8,3% premio relativo obiettivo MOL +11,3% obiettivo MOL = +12,3% premio relativo obiettivo MOL +16,3% obiettivo MOL = +18,3% premio relativo obiettivo MOL +20,3% obiettivo MOL = +20% premio relativo obiettivo MOL

Il premio riportato nella tabella 3 sarà anticipato nella misura del 60% con la retribuzione del mese di dicembre di ciascun anno e saldato nel mese di giugno successivo, sulla base dei dati puntuali desunti dal Bilancio certificato e dei consuntivi riguardanti gli altri due indici di riferimento.

Il valore della componente variabile del premio sarà in funzione dei mesi di servizio effettivamente prestati, salvi i diritti previsti dal C.C.N.L. del Terziario e dal Contratto Integrativo Aziendale.

Per i Lavoratori con contratto a tempo determinato, il premio spetterà a coloro che abbiano prestato servizio nell’intero anno di riferimento.

Il valore della componente variabile del Premio sarà onnicomprensivo e non sarà utile ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il TFR, come previsto dall’accordo di luglio 1993.

Le parti convengono fin d’ora che nel corso degli altri momenti di verifica, previsti in altri articoli del presente accordo entro luglio 2007, sarà attivata una Commissione paritetica Azienda – RSA per lo studio e la predisposizione di una proposta di modifica del Premio di risultato che consideri ulteriori o diversi elementi obiettivo quale, a mero titolo esemplificativo, un indice di soddisfazione del cliente. Tale proposta potrà essere oggetto di accordo a valere per il premio di risultato del 2008 e 2009.

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CIA 2006-2010 - 21 02 07.doc 20

Tabella 1 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

RICAVI Manifestaz. Dirette Manifestaz. Indirette Altre gestioni COSTI VARIABILI Manifestaz. Dirette Manifestaz. Indirette Altre gestioni COSTI FISSI Spese generali Personale COSTI TOTALI MOL RETTIFICATO AMMORTAMENTI ONERI FINANZIARI

Tabella 2 INDICATORI E OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

INDICATORI PESO

Valori assoluti MOL rettificato 70%

Indice di rotazione strutture 15%

Indice di internazionalità 15%

Tabella 3 IMPORTI DELLA BASE PREMIO PER LIVELLO

Q 2.884,72 1° 2.617,62 2° 2.211,62 3° 1.965,89 4° 1.688,10 5° 1.474,41 6° 1.068,41

Nota a verbale

L’Azienda fornirà alle RSA gli obiettivi fissati per ciascuno dei tre indicatori e obiettivi di cui alla tabella 2 a seguito dell’approvazione del budget preventivo per l’esercizio successivo a quello di riferimento.

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Sezione 5

ART. 27 – DOVERI E RESPONSABILITA’ DEL LAVORATORE

Il Lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:

- nella cura delle relazioni verso la clientela e il pubblico in generale - nell’osservanza dell'orario di lavoro e nell’adempimento delle formalità prescritte

dall'Azienda per il controllo della presenza - nell'assolvimento attivo e diligente delle mansioni assegnate, osservando le disposizioni

del presente contratto nonché le istruzioni impartite dei propri Responsabili; - nella cura delle relazioni aziendali; - nella tutela della riservatezza sugli interessi dell'Azienda, non traendo profitto da quanto

forma oggetto delle funzioni nell'Azienda, né svolgendo attività contraria agli interessi dell'Azienda stessa;

- nell’avere cura del patrimonio aziendale affidatogli.

Ogni Lavoratore è responsabile nei confronti dell'Azienda:

- delle conseguenze di disattenzioni, incompiutezze, omissioni e di iniziative arbitrarie compiute nello svolgimento delle mansioni affidategli;

- dell'operato di coloro che sono posti alle sue dipendenze qualora sia rilevabile colpa nell'esercizio del dovere di vigilanza.

ART. 28 – CONTESTAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per quanto concerne le contestazioni e i provvedimenti disciplinari valgono le norme di legge e quanto previsto dal CCNL vigente, fermo restando quanto qui di seguito indicato.

La segnalazione dell'inosservanza è trasmessa alla Direzione Generale o a Dirigente da essa specificatamente delegato.

Dopo gli opportuni accertamenti e la contestazione degli addebiti, alla quale il Lavoratore può opporre le proprie giustificazioni entro il termine di 10 giorni, l’Azienda adotterà il provvedimento adeguato all'inosservanza o all'infrazione.

ART. 29 – CONCILIAZIONE CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di eventuali controversie individuali relative al rapporto di lavoro preventivamente a quanto al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dai vigenti accordi e norme di legge, su richiesta e indicazione del Lavoratore interessato, l'Azienda e la R.S.A. esperiranno congiuntamente, alla presenza del medesimo, un bonario tentativo di conciliazione.

ART. 30 – CIRCOLO AZIENDALE

L'Azienda assicura al Circolo Aziendale idonea sede e favorisce le relative attività sociali con un contributo definito annualmente dalla Direzione competente.

Sezione 6

ART. 31 – DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Integrativo Aziendale valgono le norme del CCNL del Terziario.

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CIA 2006-2010 - 21 02 07.doc 22

Il testo del presente Contratto Integrativo Aziendale sarà consegnato – a cura dell’Azienda – a tutto il personale.

Verona, 21 febbraio 2007

Per l’Ente Autonomo per le Fiere di Verona

Per la FILCAMS-CGIL di Verona

Per la FISASCAT-CISL di Verona

Per la UILTUCS-UIL di Verona

Le RSA