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empowernet - giugno 2004 1 Empowernet = occasione per migliorare l’efficacia dell’azione delle Associazioni a livello regionale e territoriale occasione per precisare proposte, individuare e sperimentare strumenti e metodi, identificare priorità, strategie e piani di iniziativa

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Empowernet

= occasione per migliorare l’efficacia dell’azione

delle Associazioni a livello regionale e territoriale

occasione per precisare proposte, individuare e sperimentare strumenti e metodi,

identificare priorità, strategie e piani di iniziativa

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Tre nodi problematici1) il processo di riforma dello Stato (livelli essenziali, principio di sussidiarietà

orizzontale, federalismo fiscale) 2) l’integrazione sociosanitaria in

relazione al processo di presa in carico (legislazione sanitaria/sociosanitaria/socioassistenziale, temi correlati - concorso alla spesa) 3) il progetto individuale

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ONU 1993 regole standard

• Norma 1 – accrescimento della consapevolezza

“…coinvolgimento della persona, della sua famiglia e delle Organizzazioni….”

• Norma 2 – assistenza medica

“…realizzare programmi condotti da gruppi multidisciplinari per la diagnosi precoce, la diagnosi e il trattamento…..garantendo la piena partecipazione della persona e delle loro famiglie…”

• Norma 3 – riabilitazione

“…le persone con disabilità dovrebbero potere partecipare nell’ideazione e nella organizzazione dei servizi di riabilitazione che li riguardano…”

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Onu 1993 introduzione

Concetto di riabilitazione

…è il processo attraverso il quale si vuole mettere le persone con disabilità in grado di raggiungere e mantenere il loro livello funzionale ottimale sia fisico che sensoriale, che intellettuale, psichiatrico e sociale, fornendo loro gli strumenti per cambiare le proprie vite attraverso un maggior grado di indipendenza…il processo di riabilitazione non implica delle cure mediche iniziali ….

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Costituzione Italiana principi fondamentaliprincipi fondamentali

Art. 3 - pari opportunità/non discriminazioneArt.4 – diritto al lavoro

Parte primaParte prima Titolo I° - rapporti civili

Art.13 – libertà personale

Titolo II° - rapporti etico-socialiArt.32 – tutela della salute

Art. 34 – diritto all’istruzione

Titolo III° - rapporti economici Art. 35 – tutela del lavoro

Art.38 – diritto all’assistenza

Titolo IV° - rapporti politici Art.51 – accesso alle cariche pubbliche

Parte secondaParte seconda Titolo I° - il Parlamento

Titolo II° - il Presidente della Repubblica Titolo III° - il Governo

Titolo IV° - la Magistratura

Titolo V°Titolo V° - le Regioni, le Province, i Comuni

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il processo di riforma dello Stato (livelli essenziali, principio di sussidiarietà orizzontale,

federalismo fiscale)

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art. 3 art. 3

• “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipaizone di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” –

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Principio di non-discriminazione/Italia • Recepimento Direttiva UE 78/2000 (D.Lgs. 09.07.2003 n.216) • Assenza di una norma generale sul principio di non-discriminazione

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Art. 114La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni

Art. 114La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.I Comuni, le Provincie, le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

L.3/2001 modifiche al titolo V° parte seconda

Si rovescia la piramide Istituzionale della Repubblica …

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Art. 117 La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle Leggi dello Stato semprechè le normestesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:…..Beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 117….lo Stato ha legislazione eslcusiva nelleseguenti materie ….m) Determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorioNazionale …..…sono materie di legislazione concorrente quelle relative a ….tutela della salute,….previdenza complementare e integrativa,….

…si ridefiniscono i compiti dello Stato, delle Regioni……

L.3/2001 modifiche al titolo V° parte seconda

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Art.118Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza. ….Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art.118Spettano alle Regioni le funzioni amministrative. Per le materie elencate nel precedente , salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri Enti Locali.

…dei Comuni ……

…e delle formazioni sociali (principio di sussidiarietà orizzontale)

L.3/2001 modifiche al titolo V° parte seconda

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principio di sussidiarietà orizzontale(o principio di sussidiarietà circolare)

Linee guida per l’attuazione dell’art.118 – Principi Generali Promozione della cittadinanza attiva

• l’amministrazione deve costruire le proprie politiche insieme ai cittadini, capire cosa vogliono, cosa chiedono e cosa si aspettano….

Strategia • ciò che importa non è quante pratiche “sussidiarie” un’amministrazione persegue, ma quanto contano complessivamente nella sua attività

Coerenza• se la sussidiarietà circolare fa realmente parte del proprio programma politico e della propria strategia amministrativa ed è impegnativa, l’amministrazione deve comportarsi in maniera coerente con questo approccio in tutti i campi della propria attività

Trasparenza• l’amministrazione deve comunicare qual è la sua politica sulla sussidiarietà circolare e quali sono i criteri per selezionare le organizzazioni civiche che intende “favorire”

Empowernet• l’amministrazione dovrebbe adottare un approccio “catalitico” agendo come “facilitatore”, rafforzando la comunità e aumentandone il livello di consapevolezza

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D.Lgs.267/2000

cosa devono fare i Comuni per garantire i diritti di partecipazione

Principio della partecipazione

Art. 8 libere forme associative Organismi di partecipazione Forme di consultazione,

petizioni, proposte

Principio della trasparenza

Art. 10Tutti gli atti sono pubblici È assicurato l’accesso alle strutture e ai servizi alle org.di

volontariato e alle associazioni

Principi della efficienza ed efficacia

Art. 12

Assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le

amministrazioni

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D.Lgs.267/2000

cosa possono fare i Comuni per garantire i diritti di accesso

Principio della tutela

Art. 11

Istituzione del Difensore Civico

Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

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Principi sull'erogazione dei servizi pubblici

(Direttiva PCM 27 gennaio 1994)

Servizio Pubblico = anche quelli svolti in regime di concessione o mediante convenzione …volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati alla salute, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione

Principi Fondamentali = eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta

Strumenti = standard, semplificazione delle procedure, informazione e rapporti con gli utenti (rispetto/cortesia/agevolazione), dovere di valutare la qualità dei servizi (ricercando anche la valutazione da parte degli utenti)

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art. 1 comma 6: …promuove la partecipazione attiva dei cittadini…Art.6 comma 1: …..i Comuni adottano su piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini…... art. 6 comma 3 lett.a):…I Comuni provvedono a promuovere risorse della comunità locale tramite forme innovative di collaborazione …per favorire la reciprocità dei cittadini …Art. 6 comma 3 lett.e): …garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

I diritti di partecipazione nel sistema dei servizi sociali L.328/2000

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I diritti di partecipazione nel sistema sanitario

D.Lgs.502/1992

D.Lgs.502/92 - Titolo IV - partecipazione e tutela dei diritti dei cittadiniart. 14 - diritti dei cittadini • sistema di indicatori della qualità del servizio • sistema informativo e di orientamento dei cittadini • partecipazione dei cittadini• ruolo del volontariato e del privato sociale • azioni a difesa del cittadino

Partecipazione dei cittadini“...le Regioni promuovono consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi…” (art.14 co.2) ulteriore coinvolgimento (obbligatorio)• nell’impostazione della programmazione• alla verifica dei risultati• ogni volta che si discutono provvedimenti relativi alla programmazione e verifica dei risultati

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Art.1comma 2: nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato ………

comma 4: …per orientare l’iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all’entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge…..uno o più

decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali comma 6: nella predisposizione dei decreti legislativi…il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi: …b) considerazione prioritaria…delle disposizioni statali rilevanti per garantire l’unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali………….

L.131/2003 attuazione della L.3/2001

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• entro il 2014: autonomia regionale del finanziamento della spesa sanitaria.

Si prevede quindi:• il progressivo abbandonoabbandono del finanziamento calcolato sulla spesa storica • il progressivo aumentoaumento della compartecipazione all’IVA sino alla completa autonomia finanziaria regionale • l’intervento del Fondo di Fondo di PerequazionePerequazione

D.Lgs.56/2000 federalismo fiscale

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D.Lgs.56/2000 federalismo fiscale

Alcune informazioni utili in materia di Federalismo Fiscale

ACoFF - Alta Commissione di Studio per la definizione dei meccanismi strutturali del Federalismo Fiscale (DPCM 9.04.2003) SVIMEZ – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Rapporto all’ACoFF sull’applicazione del D.Lgs.56/2000 -09.06.2003)ISAE – Istituto di Studi e Analisi Economica (ente pubblico non governativo - DPR 374/98 – II° rapporto annuale sul Federalismo Feb.’04)

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D.Lgs.56/2000 federalismo fiscale

Rapporto SVIMEZ (9.06.2003) Anno 2013 – disavanzo delle Regioni del SUD pari a 1.766 Mln €“…la perequazione è sempre compito peculiare del Governo centrale, che deve assicurare a ciascun livello di governo inferiore un ammontare di risorse sufficiente a finanziare perlomeno i servizi pubblici essenziali…..”“….un altro punto che merita di essere messo in rilievo è che la legislazione non può non prevedere che i LEA siano garantiti esclusivamente con risorse pubbliche, pena la loro vanificazione di fatto….”

2° Rapporto Annuale ISAE (02.2004)“….la spesa sanitaria risente meno di squilibri territoriali rispetto ad altre voci del capitolo welfare…”“…la lezione del mancato decollo del D.Lgs.56/2000 non sembra vada solo ricercata nella rigidità dei meccanismi di finanziamento e di perequazione….quello che sembra avere reso difficile l’applicazione è un problema più strutturale e assai preoccupante …(dato) il contesto di profonde differenze territoriali sul piano della capacità fiscale per abitante”

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LA SITUAZIONE DAL PUNTO DI VISTA DELLE REGIONI

• prorogare per l’anno 2004 il Fondo di Garanzia previsto dal D.Lgs.56/2000• prorogare per l’anno 2004 il regime di trasferimenti per il trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni • prorogare per l’anno 2004 della definitiva compartecipazione all’IVA• copertura degli oneri di assistenza sanitaria per gli immigrati regolarizzati • stipula di un nuovo accordo in materia sanitaria, in concomitanza con la presentazione del DPEF, per superarei problemi derivanti dalla sottostima dei fabbisogni finanziarinecessari a garantire i LEA

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Alcune conclusioni1) a livello nazionale mantenere una stretta vigilanza sul processo di riforma dello Stato, con particolare attenzione ai provvedimenti attuativi della L.3/2001 e al federalismo fiscale 2) a livello regionale e territoriale a partire dagli spazi di democrazia, partecipazione e coinvolgimento previsti dalla normativa (Costituzione, L.328/2000, D.Lgs.267/2000, norme in materia di funzionamento di servizi pubblici) approfondire i temi della partecipazione e del principio di sussidiarietà in chiave “niente su di noi senza di noi”

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l’integrazione sociosanitaria in relazione al

processo di presa in carico (legislazione sanitaria/sociosanitaria/socioassistenziale,

temi correlati - concorso alla spesa)

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Strategia di attenzione che, attraverso l’offerta di servizi pubblici o privati, in interventi coordinati e con la continuità necessaria, abbia la finalità di valorizzare le capacità e abilità delle persone con disabilità, operando con risorse e competenze adeguate, per il conseguimento di una pari opportunità di condizione tra i cittadini, eliminando le discriminazioni sociali e culturali, le limitazioni e gli ostacoli nella fruizione di diritti e nell’autonomia personale.

PROPOSTA DI DEFINIZIONE

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D.Lgs.502/92 (e succ.m.e int.)

Art. 1 comma 3: contestualità definizione dei LEA e delle risorse

Art. 2 comma 2/3 bis: conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria

ruolo degli EE.LL. • art. 3 comma 13: programmazione regionale conferenza regionale •Art. 3 bis comma 7: attività del Direttore Generale dell’ASL

Art. 3 septies - Integrazione sociosanitaria • prestazioni sanitarie a rilievo sociale • prestazioni sociali a rilievo sanitario• prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria

Art. 9: fondi integrativi del servizio sanitario nazionale

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Art. 2 comma 2/3 bis: conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e

sociosanitaria

• il Sindaco del Comune - nel caso in cui l’ambito territoriale dell’USL coincida con quello del Comune

ovvero • il Presidente della Conferenza dei Sindaci • ovvero il Sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l’ambito territoriale dell’USL sia RISPETTIVAMENTE superiore o inferiore al territorio del Comune • rappresentanti delle Associazioni regionali delle autonomie locali

   Compiti assegnati alla Conferenza

La Conferenza esprime parere in ordine al Piano Sanitario Regionale (può formulare osservazioni che devono essere esaminate prima dell’approvazione), e partecipa alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale delle Aziende Ospedaliere.

INT.SOCIOSANITARIA: alcuni aspetti istituzionali

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INT.SOCIOSANITARIA: alcuni aspetti istituzionali

Art. 2 sexies lett.hi Comuni possono individuare livelli di assistenza

aggiuntivi

Art. 3 quater - distretto - PAT localizza i servizi e le attività indicate al 3 quinquies (assistenza primaria/coordinamento dei MMG/servizi specialistici ambulatoriali/prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione/prestazioni sociali a rilievo sanitario se delegate dai Comuniè proposto dal Direttore del Distretto previo parere del Comitato dei Sindaci

Art. 3 quater - distretto - PAT Il Comitato dei Sindaci concorre alla verifica dei risultati di salute

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INT.SOCIOSANITARIA: alcuni aspetti istituzionali

L.328/2000 e PSN - PdZart.19 c.1

(intesa con la ASL)• I PdZdevono essere compatibili con i PAT

• i due strumenti devono essere frutto di una medesima logica progettuale…..

SI IMPONE LA NECESSITA’ DI INIZIARE A VALUTARE I PdZ

…...

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Tracce per la valutazione dei PdZ 1) valutare la sostanza e non la formalità (coinvolgere le formazioni sociali, i cittadini, i diversi protagonisti) 2) accertarsi che il PdZ sia oggetto di valutazione (da parte della Regione, dei Comuni Associati e dell’ASL) 3) valutare la dinamicità del PdZ (capacità di introdurre elementi di cambiamento)4) valutare la velocità con cui il PdZ sta producendo segnali di cambiamento (attuazione dei progetti, degli interventi e delle azioni) 5) valutare la capacità tecnica e organizzativa del PdZ di registrare e conservare la memoria (degli atti, delle decisioni, delle procedure di valutazione e registrazione dei risultati)6) valutare il livello sostanziale del coinvolgimento e della partecipazione delle formazioni sociali

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LEP nei PdZ (art. 22 c.4 L.328/2000)

lett.a) Servizio di Segretariato Sociale “porta unitaria di accesso”

ai servizi sociali e sociosanitari

ELEMENTO FONDAMENTALE PER LEP E LEA informazione

consulenzaosservare/monitorare l’evoluzione dei bisogni

promuovere la partecipazione e la dimensione preventiva della comunità

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INT.SOCIOSANITARI: alcuni aspetti istituzionali

DPCM 14.02.2001

Art. 4: principi di programmazione e di organizzazione delle attività

• La Regione programma con il concerto della Conf.Permanente • La Regione vigila e coordina circa il rispetto delle proprie indicazioni da parte di ASL e EE.LL.• La programmazione avviene secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, continuità assistenziale• La programmazione dei servizi e delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria rientra nel Programma delle Attività Territoriali – D.Lgs.502/92 – • L’erogazione dei servizi e delle prestazioni è di norma organizzata attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti•La Regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione e l’articolazione del piano di lavoro personalizzato, e vigila sui corretti comportamenti

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Art. 5: criteri di finanziamento

La Regione definisce i criteri per il concorso alle spese da parte degli utenti in rapporto ai singoli interventi, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs.124/98 e dal D.Lgs.109/98 e succ.mod.e int.

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Art. 3 septies - Integrazione sociosanitaria • prestazioni sanitarie a rilievo sociale • prestazioni sociali a rilievo sanitario• prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria

•DPCM sull’integrazione sociosanitaria (14.02.01) – tabella/finanziamento

•Assistenza intensivaed estensiva (per le prestazioni di elevata natura sociosanitaria) •Soggetti a responsività minimale •Strutture terapeutiche per minori affetti da disturbi comportamentali o patologie di interesse neuropsichiatrico •Prestazioni diagnostiche , riabilitative e di consulenza specialistica

•Prestazioni di lungo-assistenzain strutture diurne e residenzialiper disabili gravi (70 –30)

•Strutture residenziali permanenti per disabili gravi privi del sostegno familiare (40 – 60) • interventi e servizi di sollievo alla famiglia

•Assistenza sociale,scolastica ed educativa•Programmi di inserimento sociale e lavorativo

100% SANITARIO SISTEMA MISTO 100% COMUNI

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L’AUTONOMIA IMPOSITIVA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 114 Cost.I Comuni, le Provincie, le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione

Art.119 Cost. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa…..(e) risorse autonome…..Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio. …..Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti (ndr. compreso il fondo perequativo) consentono ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favore l’effettivo esercizio dei diritti della persona….lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni. D. LGS 18 AGOSTO 2000 n.267 Art. 3 – comma 4

“I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

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L. 27 dicembre 1997 n.449 - Art. 59 commi da 50 a 52

”Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni….. Il Governo è delegato ad emanare …uno o più decreti legislativi di riordino nel rispetto dei seguenti principi e criteri:• principio dell’universalità dell’accesso al sistema sanitario • principio della limitatezza della partecipazione alla spesa • principio di esclusione di talune prestazioni (prevenzione e diagnosi precoce, medicina generale, forme morbose che danno diritto all’esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria…in particolare quando trattasi di condizioni croniche e o invalidanti, patologie rare, …) • principio della valutazione specifica della condizione sociale della famiglia (condizioni economiche, composizione del nucleo, età dell’assistito, bisogno di cura e assistenza) ….prevedendo l’adozione di fattori correttivi volti a favorire l’autonomia dell’anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza

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D.Lgs.13 maggio 2000 n.130

Art. 2 comma 6

“le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 C.C. e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’art.438, primo comma, del C.C. nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata”

PRINCIPIO della IMPOSSIBILITA’ di SOSTITUIRSI alla VOLONTA’ della PERSONA

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Natura della prestazione: prestazione sociale nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria (domiciliari, diurne o residenziali)

Destinatari: handicap grave permanente art.3 comma 3 L.104/92

Finalità: per favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza

Provvedimenti da emanare per l’attuazione del principio:•DPCM sull’integrazione sociosanitaria (14.02.01)

•DPCM per stabilire i limiti di applicazione (NON EMANATO)

ART.3 COMMA 2 TER. PRINCIPIO del REDDITO INDIVIDUALE

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Art. 2 DPCM 14.02.2001Atto ind.coord. integrazione sociosanitaria

(art. 3 septies D.Lgs.502/92)La redazione del progetto personalizzato deve essere condotta

sulla base di una valutazione multidisciplinare del bisogno,

natura (funzioni psicofisiche; natura delle attività del soggetto e relative limitazioni; modalità di partecipazione alla vita sociale; fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta

al bisogno e nel suo superamento)intensità assistenziale (intensiva, estensiva,lungoassistenza)complessità (in relazione alla composizione e articolazione - nel progetto personalizzato - dei fattori produttivi - professionali e di

altra natura)

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G) Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali:• normativa di riferimento: L. 23.12.1978 n. 833 art. 26 D.Lgs. 29.04.1998 n.124 art.3 D.M. 7 Maggio 1998 per le attività di riabilitazione DPCM 1.12.2001 DPCM 14.02.2001 per le attività sociosanitarie • modalità organizzative e standard: centri ambulatoriali di riabilitazione (l’inserimento è subordinato alla formulazione di un programma terapeutico globale)

LEA -Livelli Essenziali di AssistenzaASSISTENZA DISTRETTUALE (ambulatoriale e domiciliare)

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G) Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale - attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali normativa di riferimento: L. 23.12.1978 n. 833 art. 26 D.Lgs. 29.04.1998 n.124 art.3 D.M. 7 Maggio 1998 per le attività di riabilitazione DPCM 1.12.2001 DPCM 14.02.2001 per le attività sociosanitarie• modalità organizzative e standard: presidi di riabilitazione extra-ospedalieri a ciclo diurno o continuativo e delle RSA per disabili

D.M. 21.05.2001 (requisiti minimi delle strutture residenziali)

LEA -Livelli Essenziali di AssistenzaASSISTENZA DISTRETTUALE

(semiresidenziale e residenziale)

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LEA -Livelli Essenziali di AssistenzaLinee Guida di Riabilitazione - DM

07.05.1998 ALCUNI CONCETTI E DEFINIZIONI

Riabilitazione Sanitaria: interventi valutativi, diagnostici, terapeutici e le altre procedure finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazione a contenere o minimizzare la sua disabilità……..(tali attività richiedono obbligatoriamente la presa in carico clinica globale della persona mediante la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la sua realizzazione mediante uno o più programmi riabilitativi)

Riabilitazione Sociale: le azioni e gli interventi finalizzati a garantire al disabile la massima partecipazione possibile alla vita sociale

Programma Riabilitativo: è l’elemento attuativo del progetto riabilitativo

Progetto Riabilitativo: …tiene conto dei bisogni globali della persona …..e dei fattori ambientali, contestuali e personali …..

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LEA -Livelli Essenziali di Assistenza - Linee Guida di Riabilitazione - DM 07.05.1998

ALCUNI CONCETTI E DEFINIZIONI – le fasi

Fase intensiva: diretta al recupero di disabilità importanti, modificabili…..gli intereventi di riab.int. sono rivolti al trattamento di patologie complesse ….menomazioni più gravi e delle disabilità complesse (120gg)

Fase estensiva o intermedia: gli interventi di riab.int. sono rivolti al trattamento di disabilità transitorie e/o minimali…disabilità importanti con possibili esiti permanenti, spesso multiple, che richiedono una presa in carico nel lungo termine richiedenti un progettto riabilitativo (240gg)

Fase di mantenimento e/o prevenzione della progressione della disabilità: si caratterizza con diverse tipologie di interventi riabilitativi sanitari abitualmente

integrati con l’attività di riab.sociale.

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LEA -Livelli Essenziali di Assistenza - Linee Guida di Riabilitazione - DM 07.05.1998

ALCUNI CONCETTI E DEFINIZIONI – la ripetibilità Fase estensiva o intermedia: • non si prevede la limitazione temporale del ciclo riabilitativo per i pazienti affetti da gravi patologie a carattere involutivo, con gravi danni cerebrali o disturbi psichici, i pluriminorati anche sensoriali• i pazienti stabilizzati nella loro condizione di non perfetto recupero funzionale per i quali possono essere previsti cicli riabilitativi anche su base annua

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LEA -Livelli Essenziali di Assistenza - Linee Guida di Riabilitazione - DM 07.05.1998

ALCUNI CONCETTI E DEFINIZIONI

i livelli organizzativi

Centri ambulatoriali di riabilitazione: ….le prestazioni erogate da tali centri si differenziano dalle attività ambulatoriali specialistiche …per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite il progetto individuale

Presidi di riabilitazione extra-ospedaliera a ciclo diurno o continuativo: …..rivolti a soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali…erogano prestazioni a ciclo diurno e/o continuativo per il recupero funzionale e sociale portatori di saibilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa…..

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LEP – art.22 L.328/2000I problemi aperti

1. La mancata definizione di standard qualitativi e quantitativi eleva fortemente il rischio che le prestazioni e i servizi siano di fatto inesigibili

2. La definizione del FNPS in forma indistinta crea una potenziale situazione di perdita di livelli qualitativi e quantitativi acquisiti (p.e. L.162/98)

3. Il fattore “gradualità” nel raggiungimento di condizioni ritenute migliori, deve essere frutto di un processo condiviso (analisi/azioni/verifiche)

4. La mancata emanazione dei LEP sta creando una oggettiva carenza di diritto di uguaglianza tra i cittadini…in particolare: servizio di segretariato sociale (art.22 comma 4 lett.a) e Sportello Unico di accesso alla rete sociale e sociosanitaria (PSN)

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La proposta della FISH1. La matrice dei bisogni

FAMIGLIA

PERSONA DISABILE

CONDIZIONI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA

FINANZIAMENTO

STANDARD QUANTITATIVI

STANDARDQUALITATIVI

PRESTAZIONEINTERVENTO

DESTINA

TARIO

2. Quattro fasi della vita: infanzia, adolescenza, età adulta, età senile

3. Le condizioni e gli strumenti per l’attuazione dei LIVELLI (costituzione del Segretariato Sociale Distrettuale, costituzione di una Equipe Multidisciplinare Distrettuale per l’accertamento dell’invalidità e la presa in carico, costituzione di un Ufficio di Ascolto, Sostegno e Accompagnamento della Famiglia con disabile)

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Alcune conclusioni1) a livello nazionale • mantenere una stretta vigilanza sull’attività di monitoraggio dei LEA • premere per organizzare i tavoli di confronto e di negoziazione in materia di LEP, riforma art.24 L.328/20002) a livello regionale• puntare alla costituzione delle Conf.per la programmazione sanitaria e sociosanitaria • vigilare sull’attività legislativa delle Regioni in materia di recepimento dei LEA e agire per negoziare i livelli aggiuntivi• vigilare affinchè le Regioni compiano tutti gli atti previsti dalla normativa sociosanitaria, compresi gli aspetti legati al concorso alle spese da parte degli utenti

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Alcune conclusioni3) a livello territoriale • definire modelli di valutazione dei PdZ, anche in relazione alla connessione con i PAT a livello distrettuale• definire e presentare proposte in relazione alla Porta Unitaria di Accesso • studiare le possibilità relative ai livelli essenziali aggiuntivi Comunali• definire modelli tecnici e politici per attuare e mantenere il monitoraggio sull’attività e il ruolo dei Comitati dei Sindaci premere sulle Regioni affinchè compiano tutti gli atti previsti dalla normativa sociosanitaria• censire, analizzare e valutare i comportamenti comunali in materia di concorso alle spese

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La dimensione del progetto individuale è da considerare

tra gli elementi che compongono i Livelli Essenziali

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali….

….rientra pertanto tra i compiti che la Repubblica deve assolvere.Il progetto individuale è da tempo

indicato nella Legislazione come LA CONDIZIONE attraverso la quale il processo di risposta ai bisogni deve essere progettato, condiviso, condotto e verificato…..

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Individuazione dell’alunno in situazione di handicap - DPR 24.02.1994 (diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato)

Collocamento mirato - L.12.03.1999 n.68/DPCM 13.01.2000 (diagnosi funzionale, profilo socio-lavorativo, relazione conclusiva)

Progetto Riabilitativo - DM 07.05.1998 Progetto Individuale ai fini dell’erogazione di prestazioni sociosanitarie - DPCM 14.02.2001 Progetto di assistenza individuale per le persone in condizione di gravità - L.162/98

Progetto Individuale - Art. 14 L.328/2000

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Ddl per l’istituzione del Fondo per la Non Autosufficienza

persona non autosufficiente = a seguito di minorazione singola o plurima, perdita di riduzione dell’autonomia personale,

correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento

assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera

individuale o in quella di relazione (art1 co.2)

i criteri per l’individuazione e l’accertamento della Non Autosufficienza da parte delle Commissioni Mediche di cui all’art.4 L.104/92, saranno stabiliti da specifico provvedimento, sulla base dei criteri previsti dall’ICF

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Art. 14 L.328/2000(Progetti individuali per le persone disabili).

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

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Art. 14 L.328/2000Tre profili di problematicità da porre alla basedelle azioni rivendicative del movimento delle

persone con disabilità

1. Esigibilità del progetto individuale 2. Globalità del progetto individuale3. Coinvolgimento della persona con disabilità

e della sua famiglia

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Una sola conclusione

usare /osare l’art.14

L.328/2000