Emissioni diossine - verbale tavolo tecnico del 16/17 Febbraio 2009
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Tavolo tecnico per le emissioni di diossina
dello stabilimento ILVA di Taranto
(Roma, 16 e 17 febbraio 2009)
INTRODUZIONE
Nella riunione del 13 febbraio 2009, indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed alla
quale hanno partecipato il Sottosegretario, dott. Gianni Letta ed i Ministri dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, On. Stefania Prestigiacomo e il Ministro per i Rapporti con le
Regioni, On. Raffaele Fitto, e i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, la Regione Puglia, le Organizzazioni
Sindacali e l'llva, si è deciso di rinviare ad un Tavolo Tecnico che si è riunito il 16 e il 17 febbraio
2009, presso il Ministero dell'Arnbiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per affrontare, sul
piano scientifico, le seguenti problematiche:
valutazione tecnica della possibilità di rispettare da parte del Gestore il limite indicato nella Legge
Regionale Puglia 19 dicembre 2008 n.44 per le emissioni in atmosfera di PCDD/F pari a 2,5 ng
TEQ/Nm3, a decorrere dal I O aprile 2009.
Al riguardo, si segnala che, in base all'interpretazione fornita dall'ARPA Puglia sul comma 2
dell'art.2 della predetta legge, va applicata al predetto limite di 2,5 ng TEQlNm3 una incertezza
nella misura pari al 35%, con la conseguenza che il valore massimo compatibile con il limite è pari
a 3,85 ng TEQ/Nm3.
Alla riunione hanno preso parte:
- per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione
Salvaguardia Ambientale): Ing.Bruno Agricola, Dott. Giuseppe Lo Presti, Ing. Antonio
Milillo, Dott. Antonio Fardelli
- per il Ministero dello Sviluppo Economico: 1ng.Franco De Giglio
- per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali: Dott. Fabrizio Oleari, D.ssa
Liliana La Sala, D.ssa Aurelia Fonda
- per il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Dott.Renato Catalano, Dott.Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dott. Ernesto Somma /'i
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- per l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale: il Commissario, dott.Vincenzo Grimaldi,
il sub-Commissario Dott. Stefano La Porta e I'ing. Alfredo Pini
- per la Regione Puglia: Dott. Antonello Antonicelli, Dott. Pierfrancesco Palmisano, Dott.
Vittorio Triggiani
- per J'ARPA Puglia: Prof.Giorgio Assennato, Dott. Roberto Giua, Dott. Roberto Primerano,
D.ssa Lucia Bisceglia
- per la Commissione AIA-IPPC: Ing. Dario Ticali (Presidente), Dott. Marcello Iocca, Dott.
Marco Mazzoni
- per la Commissione per la Valutazione degli Investimenti Strategici (COVIS) del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Ing. Mario Massaro
- per 1'Ilva: Ing. Luigi Capogrosso, Dott. Gaetano Di Turzi, Dott. Renzo Tomassini
- I lavori del Tavolo Tecnico sono stati coordinati dal Capo della Segreteria Tecnica del
Ministro dell 'hbiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a w . Luigi Pelaggi, che si
awale della dott.ssa Marina Penna.
Dal confronto è emerso quanto segue
INQUADRAMENTO NORMATIVO
(A cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)
Livello Comunitario
Non esiste nessuna Direttiva o regolamento della Commissione Europea che preveda specifici limiti
per le emissioni di diossine dagli impianti di agglomerazione (quali I'ILVA).
Esiste il Protocollo di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, oggetto della Decisione del
Consiglio dell'unione Europea n. 2004/259/CE del 19 febbraio 2004. indica valori limite di
emissione di diossine e furani solo per gli impianti di incenerimento, mentre per gli impianti di
agglomerazione, come quello dell'ILVA di Taranto, prevede l'applicazione delle migliori tecniche
disponibili per la riduzione di detti inquinanti che, ai sensi della Direttiva IPPC 96/61/CE, recepita a
livello nazionale dal D.Lgs. 59/05, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, deve
essere effettuata sulla base di apposita istruttoria per ogni specifico caso, come attualmente in corso
per gli impianti dell'area industriale di Taranto e Statte.
Peraltro ciascuna parte contraente della Convenzione ha l'obbligo di imporre l'applicazione di
quanto sopra indicato entro 8 anni dall'entrata in vigore del Protocollo.
I1 legislatore Italiano ha ratificato il Protocollo con Legge n.125 del 06.03.2006, che all'art.2
("ordine di esecuzione") prevede I'operatività del Protocollo a partire dal 2012.
Livello nazionale
Ad eccezione del limite previsto per le emissioni in atmosfera dagli impianti di incenerimento,
conforme a quello indicato dalla Direttiva Europea, per gli impianti industriali il limite per le
emissioni di diossine in vigore in Italia sin dal 1990 e confermato dal D.Lgs 152106, è pari a 10.000
nglNm3 riferito a tutti i 210 composti ed approssimabile, in generale, a circa 100 per i 17 congeneri.
(ILVA rientra sempre entro tale limite di legge nazionale)
Legge Regionale - Puglia
Con Legge Regionale n. 44 del 19 dicembre 2008 la Regione Puglia ha fissato valori limite di
emissione in atmosfera di PCDD e PCDF nei fumi emessi dagli impianti nuovi ed esistenti
dell'industria primaria e secondaria del ferro e dell'acciaio.
Per impianti nuovi: 0,4 ngTEQINm3 (nanogrammi tossici equivalenti su NM3)
Per impianti esistenti: 2,5 ngTEQlNm3 a partire dal 1 aprile 2009
0,4 ngTEQ/Nm3 a partire dal 31 dicembre 2010
Ai sensi de117art.3 della legge regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore (ossia 19 febbraio
2009) i gestori di impianti devono elaborare un piano per il campionamento in continuo dei gas di
scarico e presentarlo ad ARPA Puglia per la relativa validazione e definizione di idonea tempistica
per l'adozione dello stesso.
Nel corso del dibattito è emerso quanto segue.
ARPA Puglia
", I1 prof. Assennato esprime la convinzione che le previsioni della L.R. 4412008, ed in particolare le ,
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disposizioni che individuano valori limite, siano fondate sotto il profilo tecnico scientifico e siano
allineate con il contesto autorizzativo e normativo internazionale. , '1
In particolare, il valore limite di 2,5 ngI-TEQ/Nm3 è il più elevato tra quelli stabiliti per gli impianti
esistenti nei paesi europei e corrisponde al valore belga fissato per gli impianti costruiti in epoca
antecedente al 1993. A livello nazionale, l'unico impianto analogo - per quanto di dimensioni
inferiori a quello ILVA - deve rispettare, secondo l'AIA rilasciata dalla Regione Friuli e prima
ancora secondo l'autorizzazione ex DPR 20311988 - il valore limite di 0,4 ng1-TEQlNm3. Tale è
anche lo standard emissivo conseguibile, secondo il protocollo di Aarhus, mediante l'applicazione
delle BAT.
Anche per tali ragioni, il prof. Assennato esclude che i valori limite in esame possano risultare
penalizzanti per le aziende titolari di impianti che ricadono nel campo di applicazione della Legge
Regionale 4412008. Sottolinea peraltro che l'azienda ha già compiuto nell'ultimo periodo importanti
sforzi nella direzione del miglioramento delle prestazioni ambientali.
Sul piano metodologico, evidenzia che in base alla normativa tecnica UNI 194812006, che
disciplina la metodologia per l'esecuzione delle misure, il raffronto tra i risultati analitici delle
campagne di misure e i valori limite prescritti dalla legge regionale va operato tenendo conto di un
margine di incertezza legato all'"errore di misura" pari al 30-35%.
Ribadendo i contenuti della nota inviata al Ministro dell'Ambiente ed al Presidente della
Commissione AIA-IPPC precisa che il rapporto tra i valori di misura della determinazione di medie
tra gli stessi assume significato solo riportando i valori al medesimo tenore di ossigeno
Evidenzia inoltre che i valori limite di emissione indicati nella 1.r. 4412008 risultano
sperimentalmente sostenuti dalle tre campagne di monitoraggio al camino E312 dell'impianto di
agglomerazione ILVA. In particolare, l'ultima campagna, effettuata in corrispondenza della
sperimentazione di additivazione di urea al processo di agglomerazione, ha mostrato la possibilità di
conseguire un abbattimento sostanziale delle emissioni di diossine, che, al netto dell'incertezza
calcolata sulla base della citata norma tecnica UNI, consente all'azienda di rispettare il limite di 2'5
ngI-TEQlNm3.
Inoltre, evidenzia che la L.R. 4412008 fissa i valori limite ma non definisce le procedure operative
per le verifiche di conformità, che dovranno essere necessariamente definite al fine di stabilire i
criteri per valutare eventuali superamenti dei predetti VLE. Ad esempio, considerata l'attuale
transizione verso il nuovo quadro di limiti e la contestuale previsioni di adeguamenti impiantistici
previsti dall'istanza AIA in itinere, si potrebbe valutare la conformità a fine di un arco di tempo
annuale, sulla scorta della media di tre o più misure condotte nel corso dell'anno.
Produce una dichiarazione esplicativa di cui chiede I'allegazione al verbale.
Parere della Commissione IPPC, di ISPRA, COVIS e DSA
Alla luce degli interventi dell'Ing. Ticali (Presidente della Commissione AIA-IPPC), dell'Ing.
Mazzoni (Commissione AIA-IPPC), dell'lng. Pini (ISPRA), dell'lng. Massaro (COvis) e dell'Ing.
Agricola (Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia Ambientale) è emerso quanto
segue.
Esaminando il valore limite individuato nella L.R. 44/08 in relazione ai risultati delle campagne di
monitoraggio, si osserva che:
a) Non esistono evidenze scientifiche o sperimentali emerse nel corso dei lavori preparatori e
istruttori per il rilascio di AIA che giustifichino il valore di 2,5 ngTEQ/Nm3 come prestazione
limite per le emissioni di diossina nei fumi dell'agglomerato;
b) Non è condivisibile le percentuale del 35% utilizzata per le stime dell'incertezza di misura
tramite il richiamo contenuto al comma 2, dell'articolo 2 della L.R.44108, laddove prevede che i
valori limite dovranno essere "valutati sulla base dei criteri indicati dal Protocollo di Aarhus";
ed invero le norme tecniche richiamate nel Protocollo di Aarhus fanno riferimento a valori fino
al 30%;
C) I1 limite suddetto è desunto dalle prestazioni misurate nell'ambito di una singola campagna di
sperimentazione che rappresenta una base statistica non sufficiente e che è stata effettuata in
condizioni di assetto impiantistico non rappresentative della futura condizione della gestione
dell'impianto urea.
d) Anche volendo acquisire per buono il risultato emerso dalla campagna sperimentale, vale a dire
la riduzione delle emissioni di diossine fino al SO%, la prestazione conseguibile con iniezione di
urea nell'impianto agglomerato sarebbe prossima a 4 ngTEQINm3 (la misura massima relativa
alla seconda campagna di monitoraggio effettuata da ARPA nel febbraio 2008 è infatti prossima
ad 8 ngTEQlNm3).
e) I1 termine del 1" aprile 2009 non risulta coerente con i tempi indicati dal Gestore e autorizzati
dal Comune in data 17 dicembre 2008 per la realizzazione dell'impianto urea.
In ragione di quanto sopra, si ritiene che :
1. il limite previsto dalla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44, pari a 2,5 ngTEQINm3 a partire
dal lo aprile 2009, non potrà essere rispettato dal Gestore in tutte le condizioni di esercizio;
2. il limite desumibile dalla tre campagne effettuate dovrebbe tendere a 3,5 ngTEQlNm3,
contemplando quindi valori emissivi fino a 5 ngTEQINm3. ,-.
3. il valore limite di cui al punto 2 potrà essere applicato dalla messa a regime dell'impianto ure
Ilva
L'ing. Capogrosso rileva quanto segue:
- l'impianto non può rispettare il limite, né 2,5 ngTEQ/Nm3, né 0,4 ngTEQ/Nm3 anche
presenza del1 'impianto urea.
- Ilva ha previsto un percorso che a luglio 2009 avrebbe condotto all'installazione dell'impiantc
urea.
- Le prove del giugno 2008, finalizzate al dimensionamento dell'impianto urea e non alla
individuazione del valore limite, non sono state concordate con l'ARPA, che si è inserita in un
momento successivo.
- Evidenzia le profonde differenze con gli altri impianti operanti all'estero. Quello di Taranto è
l'unico impianto in cui ci sono due linee di agglomerazione autonome che versano i fumi in uno
stesso camino. Tale situazione, unita alla estrema variabilità determinata dalle discontinuità di
funzionamento che caratterizzano ciascuna linea, rende inadeguato un limite stabilito sulla base
di una campagna effettuata su solo tre giorni.
- L'impianto di urea è stato ordinato e conformemente agli impegni assunti, sarà operativo entro
luglio 2009.
- Ilva afferma anche che non c'è alcuna certezza di raggiungere il limite di 2,5 ngTEQNm3
neppure con l'impianto urea.
- Precisa che gli impianti (filtri a manica) con i quali si potrebbe, in linea di principio migliorare
le prestazioni dell'impianto, sono utilizzati in altri Paesi non allo scopo di abbattere le diossine,
ma per l'abbattimento degli ossidi di zolfo (i limiti alle diossine raggiunti con questa tecnologia
sono prestazionali e non vincolanti). Si tratta infatti di impianti che hanno una percentuale di
utilizzo inferiore al 90% e che devono essere dotati di bypass per motivi di sicurezza. Nei
periodi in cui i fumi sono deviati e il filtro a manica non è utilizzato non si alzano solo le
emissioni di diossina ma anche quelle di polveri che sforerebbero i limiti. A Taranto, per motivi
di spazio l'installazione di filtri a manica non è possibile.
In relazione a quanto specificato da ARPA Puglia in merito all'ulteriore flessibilità
nell'applicazione del limite derivante dal contenuto di 0 2 nei fumi, precisa che tale flessibilità è
valida solo nel caso in cui il tenore di 0 2 di riferimento è superiore al valore di 0 2 normalmente 1
rilevato.
Ministero dello Sviluppo Economico
- Osserva che da parte di tutti si è dato atto all'impresa di aver lavorato e di continuare a lavorare
per migliorare le prestazioni ambientali;
- Esprime preoccupazione rispetto all'ipotesi di chiusura dell'impianto, che è il più importante di
Italia e che rappresenta circa un terzo della produzione nazionale. Rileva che esiste il rischio di
danni economici per l'impresa, ma anche per le filiere produttive a valle;
- Sottolinea che l'imposizione di limiti stringenti ad un solo impianto crea problemi di
concorrenza a livello internazionale;
- Auspica che si lavori, almeno sui tempi, per consentire il completamento degli investimenti
programmati.
Presidenza del Consigli dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali
Non si esprime sulla questione tecnica, ma solo sugli aspetti giuridici legati alla legge regionale, che
però non è oggetto della discussione odierna, e dà la propria disponibilità per un supporto giuridico
ad un eventuale processo di conciliazione.
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Rileva che la situazione relativa alla contaminazione ambientale nell'area di Taranto desta notevoli
preoccupazioni per i suoi risvolti sanitari.
Nell'ambito del Comitato di Coordinamento istituito con l'Accordo di Programma segnala che il
Ministero del l 'hbiente ha incaricato I'ISS di approntare un progetto di ricerca in grado di fare il
punto della situazione sugli aspetti sanitari, con la collaborazione di ASL e ARPA locali e degli altri
Istituti partecipanti al Comitato. L'orientamento internazionale e della UE è quello di limitare
quanto possibile le emissioni di diossina. A questo si allineano anche i documenti di BREF. Nel
caso specifico occorre prevedere una riduzione delle emissioni, pur tenendo conto dei necessari
tempi tecnici e della evoluzione tecnologica, che consenta una riduzione della esposizione della
popolazione.
Regione Puglia
L'ing. Antonello Antonicelli, richiamando e facendo proprie le considerazioni svolte da ARPA
Puglia, dichiara di non condividere le osservazioni di IPPC, ISPRA, COVIS e DSA, sulla scorta dei
seguenti rilievi:
- La legge regionale in esame colma una lacuna normativa, ampiamente evidenziata nella 'i.@ '\<h.
relazione illustrativa alla legge stessa, alla luce dell'esigenza di garantire standard di tutela
ambientale e sanitaria almeno comparabili con quelli assicurati a livello internazionale, oltre
che nella Regione Friuli Venezia Giulia;
I1 100% delle evidenze sperimentali tratte dalle campagne di ARPA Puglia dimostrano che
l'additivazione di urea consente il rispetto del limite di 2,5 imposto dalla legge regionale
4412008;
L'TLVA è stata ascoltata - insieme agli altri stakeholder - durante l'iter legislativo;
I1 margine di incertezza indicato da ARPA è quello previsto dalla norma tecnica UNI
1948:2006, che peraltro è stata adottata di comune accordo nel protocollo operativo sottoscritto
da ARPA e ILVA per l'esecuzione delle tre campagne di monitoraggio svolte al camino E3 12.
Segreteria Tecnica del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
A w . Luigi Pelaggi
Dott.ssa Marina Penna.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia
Ambientale
Ing.Bmno Agricola, , :---.
Dott. Giuseppe Lo Presti,
1ng.Antonio Milillo,
44 $'dbL+ Dott.Antonio Fardelli ,, L a/L
Ministero dello Sviluppo Economico
1ng.Franco De Giglio q_ScL..-ci;
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
Dott.Fabrizio Oleari
D.ssa Liliana La Sala
D.ssa Aurelia Fonda
Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dott.Renato Catalano
Dott.Carlo Alberto Manfredi sel;aggi ePG % Dott. Ernesto Somma
Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale
Dott.Vincenzo Grimaldi
Dott.Stefano La Porta
1ng.Alfredo Pini
Regione Puglia
Dott.Antonel10 Antonicelli
Dott.Pierfrancesco Palmisano ----
Dott.Vittorio Triggiani
ARPA Puglia
Prof.Giorgio Assennato q&& 1 , 1 l V .
Dott.Roberto Giua
Dott.Roberto Primerano
D.ssa Lucia Bisceglia
Commissione AIA-IPPC
Dott.Marcel10 Iocca
Dott.Marco Mazzoni
Commissione per la Valutazione degli Investimenti Strategici (COVIS) del Ministero
dell'Ambiente e della ~d/te la del Territorio e del Mare
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Dott.Gaetano Di Turzi,
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