Emissioni diossine - verbale tavolo tecnico del 16/17 Febbraio 2009

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Tavolo tecnico per le emissioni di diossinadello stabilimento ILVA di Taranto(Roma, 16 e 17 febbraio 2009)

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Tavolo tecnico per le emissioni di diossina

dello stabilimento ILVA di Taranto

(Roma, 16 e 17 febbraio 2009)

INTRODUZIONE

Nella riunione del 13 febbraio 2009, indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed alla

quale hanno partecipato il Sottosegretario, dott. Gianni Letta ed i Ministri dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare, On. Stefania Prestigiacomo e il Ministro per i Rapporti con le

Regioni, On. Raffaele Fitto, e i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e del

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, la Regione Puglia, le Organizzazioni

Sindacali e l'llva, si è deciso di rinviare ad un Tavolo Tecnico che si è riunito il 16 e il 17 febbraio

2009, presso il Ministero dell'Arnbiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per affrontare, sul

piano scientifico, le seguenti problematiche:

valutazione tecnica della possibilità di rispettare da parte del Gestore il limite indicato nella Legge

Regionale Puglia 19 dicembre 2008 n.44 per le emissioni in atmosfera di PCDD/F pari a 2,5 ng

TEQ/Nm3, a decorrere dal I O aprile 2009.

Al riguardo, si segnala che, in base all'interpretazione fornita dall'ARPA Puglia sul comma 2

dell'art.2 della predetta legge, va applicata al predetto limite di 2,5 ng TEQlNm3 una incertezza

nella misura pari al 35%, con la conseguenza che il valore massimo compatibile con il limite è pari

a 3,85 ng TEQ/Nm3.

Alla riunione hanno preso parte:

- per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione

Salvaguardia Ambientale): Ing.Bruno Agricola, Dott. Giuseppe Lo Presti, Ing. Antonio

Milillo, Dott. Antonio Fardelli

- per il Ministero dello Sviluppo Economico: 1ng.Franco De Giglio

- per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali: Dott. Fabrizio Oleari, D.ssa

Liliana La Sala, D.ssa Aurelia Fonda

- per il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Dott.Renato Catalano, Dott.Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dott. Ernesto Somma /'i

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- per l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale: il Commissario, dott.Vincenzo Grimaldi,

il sub-Commissario Dott. Stefano La Porta e I'ing. Alfredo Pini

- per la Regione Puglia: Dott. Antonello Antonicelli, Dott. Pierfrancesco Palmisano, Dott.

Vittorio Triggiani

- per J'ARPA Puglia: Prof.Giorgio Assennato, Dott. Roberto Giua, Dott. Roberto Primerano,

D.ssa Lucia Bisceglia

- per la Commissione AIA-IPPC: Ing. Dario Ticali (Presidente), Dott. Marcello Iocca, Dott.

Marco Mazzoni

- per la Commissione per la Valutazione degli Investimenti Strategici (COVIS) del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Ing. Mario Massaro

- per 1'Ilva: Ing. Luigi Capogrosso, Dott. Gaetano Di Turzi, Dott. Renzo Tomassini

- I lavori del Tavolo Tecnico sono stati coordinati dal Capo della Segreteria Tecnica del

Ministro dell 'hbiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a w . Luigi Pelaggi, che si

awale della dott.ssa Marina Penna.

Dal confronto è emerso quanto segue

INQUADRAMENTO NORMATIVO

(A cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

Livello Comunitario

Non esiste nessuna Direttiva o regolamento della Commissione Europea che preveda specifici limiti

per le emissioni di diossine dagli impianti di agglomerazione (quali I'ILVA).

Esiste il Protocollo di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979

sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, oggetto della Decisione del

Consiglio dell'unione Europea n. 2004/259/CE del 19 febbraio 2004. indica valori limite di

emissione di diossine e furani solo per gli impianti di incenerimento, mentre per gli impianti di

agglomerazione, come quello dell'ILVA di Taranto, prevede l'applicazione delle migliori tecniche

disponibili per la riduzione di detti inquinanti che, ai sensi della Direttiva IPPC 96/61/CE, recepita a

livello nazionale dal D.Lgs. 59/05, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, deve

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essere effettuata sulla base di apposita istruttoria per ogni specifico caso, come attualmente in corso

per gli impianti dell'area industriale di Taranto e Statte.

Peraltro ciascuna parte contraente della Convenzione ha l'obbligo di imporre l'applicazione di

quanto sopra indicato entro 8 anni dall'entrata in vigore del Protocollo.

I1 legislatore Italiano ha ratificato il Protocollo con Legge n.125 del 06.03.2006, che all'art.2

("ordine di esecuzione") prevede I'operatività del Protocollo a partire dal 2012.

Livello nazionale

Ad eccezione del limite previsto per le emissioni in atmosfera dagli impianti di incenerimento,

conforme a quello indicato dalla Direttiva Europea, per gli impianti industriali il limite per le

emissioni di diossine in vigore in Italia sin dal 1990 e confermato dal D.Lgs 152106, è pari a 10.000

nglNm3 riferito a tutti i 210 composti ed approssimabile, in generale, a circa 100 per i 17 congeneri.

(ILVA rientra sempre entro tale limite di legge nazionale)

Legge Regionale - Puglia

Con Legge Regionale n. 44 del 19 dicembre 2008 la Regione Puglia ha fissato valori limite di

emissione in atmosfera di PCDD e PCDF nei fumi emessi dagli impianti nuovi ed esistenti

dell'industria primaria e secondaria del ferro e dell'acciaio.

Per impianti nuovi: 0,4 ngTEQINm3 (nanogrammi tossici equivalenti su NM3)

Per impianti esistenti: 2,5 ngTEQlNm3 a partire dal 1 aprile 2009

0,4 ngTEQ/Nm3 a partire dal 31 dicembre 2010

Ai sensi de117art.3 della legge regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore (ossia 19 febbraio

2009) i gestori di impianti devono elaborare un piano per il campionamento in continuo dei gas di

scarico e presentarlo ad ARPA Puglia per la relativa validazione e definizione di idonea tempistica

per l'adozione dello stesso.

Nel corso del dibattito è emerso quanto segue.

ARPA Puglia

", I1 prof. Assennato esprime la convinzione che le previsioni della L.R. 4412008, ed in particolare le ,

\l

disposizioni che individuano valori limite, siano fondate sotto il profilo tecnico scientifico e siano

allineate con il contesto autorizzativo e normativo internazionale. , '1

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In particolare, il valore limite di 2,5 ngI-TEQ/Nm3 è il più elevato tra quelli stabiliti per gli impianti

esistenti nei paesi europei e corrisponde al valore belga fissato per gli impianti costruiti in epoca

antecedente al 1993. A livello nazionale, l'unico impianto analogo - per quanto di dimensioni

inferiori a quello ILVA - deve rispettare, secondo l'AIA rilasciata dalla Regione Friuli e prima

ancora secondo l'autorizzazione ex DPR 20311988 - il valore limite di 0,4 ng1-TEQlNm3. Tale è

anche lo standard emissivo conseguibile, secondo il protocollo di Aarhus, mediante l'applicazione

delle BAT.

Anche per tali ragioni, il prof. Assennato esclude che i valori limite in esame possano risultare

penalizzanti per le aziende titolari di impianti che ricadono nel campo di applicazione della Legge

Regionale 4412008. Sottolinea peraltro che l'azienda ha già compiuto nell'ultimo periodo importanti

sforzi nella direzione del miglioramento delle prestazioni ambientali.

Sul piano metodologico, evidenzia che in base alla normativa tecnica UNI 194812006, che

disciplina la metodologia per l'esecuzione delle misure, il raffronto tra i risultati analitici delle

campagne di misure e i valori limite prescritti dalla legge regionale va operato tenendo conto di un

margine di incertezza legato all'"errore di misura" pari al 30-35%.

Ribadendo i contenuti della nota inviata al Ministro dell'Ambiente ed al Presidente della

Commissione AIA-IPPC precisa che il rapporto tra i valori di misura della determinazione di medie

tra gli stessi assume significato solo riportando i valori al medesimo tenore di ossigeno

Evidenzia inoltre che i valori limite di emissione indicati nella 1.r. 4412008 risultano

sperimentalmente sostenuti dalle tre campagne di monitoraggio al camino E312 dell'impianto di

agglomerazione ILVA. In particolare, l'ultima campagna, effettuata in corrispondenza della

sperimentazione di additivazione di urea al processo di agglomerazione, ha mostrato la possibilità di

conseguire un abbattimento sostanziale delle emissioni di diossine, che, al netto dell'incertezza

calcolata sulla base della citata norma tecnica UNI, consente all'azienda di rispettare il limite di 2'5

ngI-TEQlNm3.

Inoltre, evidenzia che la L.R. 4412008 fissa i valori limite ma non definisce le procedure operative

per le verifiche di conformità, che dovranno essere necessariamente definite al fine di stabilire i

criteri per valutare eventuali superamenti dei predetti VLE. Ad esempio, considerata l'attuale

transizione verso il nuovo quadro di limiti e la contestuale previsioni di adeguamenti impiantistici

previsti dall'istanza AIA in itinere, si potrebbe valutare la conformità a fine di un arco di tempo

annuale, sulla scorta della media di tre o più misure condotte nel corso dell'anno.

Produce una dichiarazione esplicativa di cui chiede I'allegazione al verbale.

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Parere della Commissione IPPC, di ISPRA, COVIS e DSA

Alla luce degli interventi dell'Ing. Ticali (Presidente della Commissione AIA-IPPC), dell'Ing.

Mazzoni (Commissione AIA-IPPC), dell'lng. Pini (ISPRA), dell'lng. Massaro (COvis) e dell'Ing.

Agricola (Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia Ambientale) è emerso quanto

segue.

Esaminando il valore limite individuato nella L.R. 44/08 in relazione ai risultati delle campagne di

monitoraggio, si osserva che:

a) Non esistono evidenze scientifiche o sperimentali emerse nel corso dei lavori preparatori e

istruttori per il rilascio di AIA che giustifichino il valore di 2,5 ngTEQ/Nm3 come prestazione

limite per le emissioni di diossina nei fumi dell'agglomerato;

b) Non è condivisibile le percentuale del 35% utilizzata per le stime dell'incertezza di misura

tramite il richiamo contenuto al comma 2, dell'articolo 2 della L.R.44108, laddove prevede che i

valori limite dovranno essere "valutati sulla base dei criteri indicati dal Protocollo di Aarhus";

ed invero le norme tecniche richiamate nel Protocollo di Aarhus fanno riferimento a valori fino

al 30%;

C) I1 limite suddetto è desunto dalle prestazioni misurate nell'ambito di una singola campagna di

sperimentazione che rappresenta una base statistica non sufficiente e che è stata effettuata in

condizioni di assetto impiantistico non rappresentative della futura condizione della gestione

dell'impianto urea.

d) Anche volendo acquisire per buono il risultato emerso dalla campagna sperimentale, vale a dire

la riduzione delle emissioni di diossine fino al SO%, la prestazione conseguibile con iniezione di

urea nell'impianto agglomerato sarebbe prossima a 4 ngTEQINm3 (la misura massima relativa

alla seconda campagna di monitoraggio effettuata da ARPA nel febbraio 2008 è infatti prossima

ad 8 ngTEQlNm3).

e) I1 termine del 1" aprile 2009 non risulta coerente con i tempi indicati dal Gestore e autorizzati

dal Comune in data 17 dicembre 2008 per la realizzazione dell'impianto urea.

In ragione di quanto sopra, si ritiene che :

1. il limite previsto dalla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44, pari a 2,5 ngTEQINm3 a partire

dal lo aprile 2009, non potrà essere rispettato dal Gestore in tutte le condizioni di esercizio;

2. il limite desumibile dalla tre campagne effettuate dovrebbe tendere a 3,5 ngTEQlNm3,

contemplando quindi valori emissivi fino a 5 ngTEQINm3. ,-.

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3. il valore limite di cui al punto 2 potrà essere applicato dalla messa a regime dell'impianto ure

Ilva

L'ing. Capogrosso rileva quanto segue:

- l'impianto non può rispettare il limite, né 2,5 ngTEQ/Nm3, né 0,4 ngTEQ/Nm3 anche

presenza del1 'impianto urea.

- Ilva ha previsto un percorso che a luglio 2009 avrebbe condotto all'installazione dell'impiantc

urea.

- Le prove del giugno 2008, finalizzate al dimensionamento dell'impianto urea e non alla

individuazione del valore limite, non sono state concordate con l'ARPA, che si è inserita in un

momento successivo.

- Evidenzia le profonde differenze con gli altri impianti operanti all'estero. Quello di Taranto è

l'unico impianto in cui ci sono due linee di agglomerazione autonome che versano i fumi in uno

stesso camino. Tale situazione, unita alla estrema variabilità determinata dalle discontinuità di

funzionamento che caratterizzano ciascuna linea, rende inadeguato un limite stabilito sulla base

di una campagna effettuata su solo tre giorni.

- L'impianto di urea è stato ordinato e conformemente agli impegni assunti, sarà operativo entro

luglio 2009.

- Ilva afferma anche che non c'è alcuna certezza di raggiungere il limite di 2,5 ngTEQNm3

neppure con l'impianto urea.

- Precisa che gli impianti (filtri a manica) con i quali si potrebbe, in linea di principio migliorare

le prestazioni dell'impianto, sono utilizzati in altri Paesi non allo scopo di abbattere le diossine,

ma per l'abbattimento degli ossidi di zolfo (i limiti alle diossine raggiunti con questa tecnologia

sono prestazionali e non vincolanti). Si tratta infatti di impianti che hanno una percentuale di

utilizzo inferiore al 90% e che devono essere dotati di bypass per motivi di sicurezza. Nei

periodi in cui i fumi sono deviati e il filtro a manica non è utilizzato non si alzano solo le

emissioni di diossina ma anche quelle di polveri che sforerebbero i limiti. A Taranto, per motivi

di spazio l'installazione di filtri a manica non è possibile.

In relazione a quanto specificato da ARPA Puglia in merito all'ulteriore flessibilità

nell'applicazione del limite derivante dal contenuto di 0 2 nei fumi, precisa che tale flessibilità è

valida solo nel caso in cui il tenore di 0 2 di riferimento è superiore al valore di 0 2 normalmente 1

rilevato.

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Ministero dello Sviluppo Economico

- Osserva che da parte di tutti si è dato atto all'impresa di aver lavorato e di continuare a lavorare

per migliorare le prestazioni ambientali;

- Esprime preoccupazione rispetto all'ipotesi di chiusura dell'impianto, che è il più importante di

Italia e che rappresenta circa un terzo della produzione nazionale. Rileva che esiste il rischio di

danni economici per l'impresa, ma anche per le filiere produttive a valle;

- Sottolinea che l'imposizione di limiti stringenti ad un solo impianto crea problemi di

concorrenza a livello internazionale;

- Auspica che si lavori, almeno sui tempi, per consentire il completamento degli investimenti

programmati.

Presidenza del Consigli dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali

Non si esprime sulla questione tecnica, ma solo sugli aspetti giuridici legati alla legge regionale, che

però non è oggetto della discussione odierna, e dà la propria disponibilità per un supporto giuridico

ad un eventuale processo di conciliazione.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Rileva che la situazione relativa alla contaminazione ambientale nell'area di Taranto desta notevoli

preoccupazioni per i suoi risvolti sanitari.

Nell'ambito del Comitato di Coordinamento istituito con l'Accordo di Programma segnala che il

Ministero del l 'hbiente ha incaricato I'ISS di approntare un progetto di ricerca in grado di fare il

punto della situazione sugli aspetti sanitari, con la collaborazione di ASL e ARPA locali e degli altri

Istituti partecipanti al Comitato. L'orientamento internazionale e della UE è quello di limitare

quanto possibile le emissioni di diossina. A questo si allineano anche i documenti di BREF. Nel

caso specifico occorre prevedere una riduzione delle emissioni, pur tenendo conto dei necessari

tempi tecnici e della evoluzione tecnologica, che consenta una riduzione della esposizione della

popolazione.

Regione Puglia

L'ing. Antonello Antonicelli, richiamando e facendo proprie le considerazioni svolte da ARPA

Puglia, dichiara di non condividere le osservazioni di IPPC, ISPRA, COVIS e DSA, sulla scorta dei

seguenti rilievi:

- La legge regionale in esame colma una lacuna normativa, ampiamente evidenziata nella 'i.@ '\<h.

relazione illustrativa alla legge stessa, alla luce dell'esigenza di garantire standard di tutela

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ambientale e sanitaria almeno comparabili con quelli assicurati a livello internazionale, oltre

che nella Regione Friuli Venezia Giulia;

I1 100% delle evidenze sperimentali tratte dalle campagne di ARPA Puglia dimostrano che

l'additivazione di urea consente il rispetto del limite di 2,5 imposto dalla legge regionale

4412008;

L'TLVA è stata ascoltata - insieme agli altri stakeholder - durante l'iter legislativo;

I1 margine di incertezza indicato da ARPA è quello previsto dalla norma tecnica UNI

1948:2006, che peraltro è stata adottata di comune accordo nel protocollo operativo sottoscritto

da ARPA e ILVA per l'esecuzione delle tre campagne di monitoraggio svolte al camino E3 12.

Segreteria Tecnica del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

A w . Luigi Pelaggi

Dott.ssa Marina Penna.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia

Ambientale

Ing.Bmno Agricola, , :---.

Dott. Giuseppe Lo Presti,

1ng.Antonio Milillo,

44 $'dbL+ Dott.Antonio Fardelli ,, L a/L

Ministero dello Sviluppo Economico

1ng.Franco De Giglio q_ScL..-ci;

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Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

Dott.Fabrizio Oleari

D.ssa Liliana La Sala

D.ssa Aurelia Fonda

Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dott.Renato Catalano

Dott.Carlo Alberto Manfredi sel;aggi ePG % Dott. Ernesto Somma

Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale

Dott.Vincenzo Grimaldi

Dott.Stefano La Porta

1ng.Alfredo Pini

Regione Puglia

Dott.Antonel10 Antonicelli

Dott.Pierfrancesco Palmisano ----

Dott.Vittorio Triggiani

ARPA Puglia

Prof.Giorgio Assennato q&& 1 , 1 l V .

Dott.Roberto Giua

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Dott.Roberto Primerano

D.ssa Lucia Bisceglia

Commissione AIA-IPPC

Dott.Marcel10 Iocca

Dott.Marco Mazzoni

Commissione per la Valutazione degli Investimenti Strategici (COVIS) del Ministero

dell'Ambiente e della ~d/te la del Territorio e del Mare

i Ing. Mario Massaro j !

Ilva

Ing.Luigi Capogrosso,

Dott.Gaetano Di Turzi,

Dott.Renzo Tomassini

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