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IL CAIRO, 21-23 G IUGNO 2003 SEMINARIO AFRO-ARABO DI ESPERTI SULLE NORME LEGISLATIVE PER LA PREVENZIONE DELLE MUTILAZIONI DEI GENITALI FEMMINILI 45 3. Programmi per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili I. LE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER L’INFANZIA E LA MATERNITÀ NEL CAMPO DELLE MGF MOUSHIRA KHATTAB Ambasciatore, Segretaria Generale del Consiglio Nazionale per l’Infanzia e la Maternità (NCCM), Egitto Il programma FGM Free Community Model (Comunità modello libera dalle mutilazioni dei genitali femminili) è il frutto di un processo di pianificazione durato quattro mesi, condotto dal Consiglio nazionale per la maternità e l’infanzia (NCCM) con il supporto dell’UNDP, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, in collaborazione con organizzazioni non governative, attiviste, esperte/i in comunicazione sociale e rappresentanti di organizzazioni che in passato hanno condotto attività rilevanti in questo settore. Sulla base della valutazione di esperienze precedenti, il gruppo di pianificazione ha raccomandato di adottare un approccio di tipo socio-culturale. Questo significa che le MGF verranno considerate all’interno di un insieme di iniziative di sviluppo per l’affermazione dei Diritti delle bambine. Questo approccio mira inoltre a intaccare le false credenze con le quali la pratica viene giustificata, attraverso la costruzione di un ambiente sociale in cui siano possibili il dialogo, l’iniziative, l’interazione e la sensibilizzazione. Verrà sviluppata una campagna di comunicazione sociale integrata rivolta ai gruppi sociali che più contano nella decisione concernenti le MGF prese in famiglia, con l’obiettivo di ridurre la pressione della comunità e favorire l’abbandono della pratica. MISURE PER IL CONSENSO (GESTIONE LATO DOMANDA) — Percezione pubblica della tradizione, delle sue origini e del contesto legale — Influenze socio-culturali esercitate da individui, famiglie e comunità — Espressione della domanda di servizi da parte delle famiglie — Sensibilizzazione da parte di governo, ONG e opinion leader MISURE PER L APPLICAZIONE DELLA LEGGE (GESTIONE LATO OFFERTA) AttiCairoInterventi2.qxd 07/06/2004 10.53 Pagina 45

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3. Programmi per laprevenzione delle mutilazionigenitali femminili

I. LE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE PERL’INFANZIA E LA MATERNITÀ NEL CAMPO DELLE MGF

MOUSHIRA KHATTAB

Ambasciatore, Segretaria Generale del Consiglio Nazionale per l’Infanzia e laMaternità (NCCM), Egitto

Il programma FGM Free Community Model (Comunità modello libera dalle mutilazionidei genitali femminili) è il frutto di un processo di pianificazione durato quattro mesi,condotto dal Consiglio nazionale per la maternità e l’infanzia (NCCM) con il supportodell’UNDP, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, in collaborazione conorganizzazioni non governative, attiviste, esperte/i in comunicazione sociale e rappresentantidi organizzazioni che in passato hanno condotto attività rilevanti in questo settore.

Sulla base della valutazione di esperienze precedenti, il gruppo di pianificazione haraccomandato di adottare un approccio di tipo socio-culturale. Questo significa che le MGFverranno considerate all’interno di un insieme di iniziative di sviluppo per l’affermazione deiDiritti delle bambine. Questo approccio mira inoltre a intaccare le false credenze con le qualila pratica viene giustificata, attraverso la costruzione di un ambiente sociale in cui sianopossibili il dialogo, l’iniziative, l’interazione e la sensibilizzazione. Verrà sviluppata unacampagna di comunicazione sociale integrata rivolta ai gruppi sociali che più contano nelladecisione concernenti le MGF prese in famiglia, con l’obiettivo di ridurre la pressione dellacomunità e favorire l’abbandono della pratica.

MISURE PER IL CONSENSO (GESTIONE LATO DOMANDA)

— Percezione pubblica della tradizione, delle sue origini e del contesto legale— Influenze socio-culturali esercitate da individui, famiglie e comunità— Espressione della domanda di servizi da parte delle famiglie— Sensibilizzazione da parte di governo, ONG e opinion leader

MISURE PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE (GESTIONE LATO OFFERTA)

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— Definizione e impegno etico da parte dei medici— Chiarezza, conformità e comunicazione continua delle posizioni legali, mediche ereligiose— Monitoraggio e segnalazione dei meccanismi rivelatori della reale situazione dellapratica delle MGF— Una solida base di informazioni essenziali e scientifiche relative alla pratica,accessibile a tutti, allo scopo di confutare false argomentazioni mediche.

ATTORI PRINCIPALI

— Consiglio Nazionale per l'Infazia e la Maternità - NCCM— Ministero della Sanità— Ministero degli Affari Sociali — Altri soggetti governativi — Leader religiosi— Intellettuali— Task force nazionale sulle MGF— Gruppo Assistenza Donatori e UNDP— UNICEF— UNFPA— Fondazione Ford — ONG nazionali e internazionali

INIZIATIVE EGIZIANE PER L’ELIMINAZIONE DELLE MGF GUIDATE E COORDINATE DAL

CONSIGLIO NAZIONALE PER L’INFANZIA E LA MATERNITÀ (NCCM)

L’approccio del Consiglio Nazionale per l'Infazia e la Maternità - NCCM— Effettuare l’uso ottimale degli strumenti di sensibilizzazione e comunicazione pereliminare la pratica. — Mobilitare reti a livello di villaggio, di governatorato e a livello nazionale a sostegnodegli interventi nazionali e locali. — Assicurare l’interruzione della trasmissione della pratica alla generazione successiva— Inserire le MGF in un pacchetto d’iniziative relative ai diritti della fanciulla— Fornire una piattaforma per il coordinamento e la condivisione di esperienze alivello nazionale e regionale.

LA LEADERSHIP NCCM TRAMITE IL PROGETTO TIPO “VILLAGGI SENZA MGF” PER

“CONVERGERE GLI SFORZI IN UN QUADRO NAZIONALE REALMENTE COORDINATO ”

Meccanismi di coordinamento— Comitato Direttivo presieduto dall’NCCM, che riunisce i principali protagonisti(donatori e organizzazioni equivalenti)Task force nazionale per le MGF (protagonisti non governativi).

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Gruppo Risorse Politiche (protagonisti governativi).

Partnership di NCCM con DAG e UNDP Programma triennale con scadenza 2006:— 60 villaggi in 6 governatorati— 12 ONG focalizzate: 2 per governatorato— Una rete di leader di comunità come base per task force MGF locali— Campagna di marketing sociale: “La ragazza egiziana”— Profili socio-culturali dei villaggi — Iniziative delle comunità— Monitoraggio basato su indicatori socio-culturali — Dialogo politico— Sostegno alle reti di ONG nazionali — Kit tipo “Villaggi senza MGF”

Partnership di NCCM con l’UNICEF— Programma quinquennale con scadenza 2006— 32 villaggi nei governatorati di Assuit e di Alessandria— Mobilitazione delle comunità per sensibilizzare la gioventù e i leader più influenti in5 governatorati— Costruzione di sinergie fra gli enti governativi e le ONG— Supporto al dialogo nazionale attraverso interventi in materia di comunicazione— Revisione dei materiali IEC e perfezionamento dei messaggi— Razionalizzazione delle attività contro le MGF nell’ambito di programmicontinuativi dell’UNICEF

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SOCIALE

Messaggi da trasmettere— È una tradizione sociale obsoleta — Non è prescritta dalla religione — Non controlla la sessualità — Non ha effetti sull’igiene— Canali di comunicazione— Gruppo di risorse di comunicazione

PROFILI DEI VILLAGGI

Principali caratteristiche— Indicatori di sviluppo umano— Struttura della leadership (formale e informale)— Mutamento delle tendenze socio-culturali e popolari— Gruppi di pressione — Percezioni, rituali ed esempi di pratica delle MGF— Rapporti tra i sessi

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— Capacità di sensibilizzazione all’interno della comunità— Percezioni della situazione delle ragazze e dei loro diritti— Priorità di sviluppo, tendenze e interventi permanenti di sviluppo

INIZIATIVE DI SERVIZI ALLE COMUNITÀ

— Corsi funzionali d’istruzione primaria— Benessere della famiglia— Capacità di comunicazione— Organizzazione dei team — Programmazione delle iniziative — Servizi di consulenza alle famiglie— Servizi di salute riproduttiva

APPROCCIO DEL NCCM AL CONTROLLO E ALLA VALUTAZIONE

ObiettiviMisurazione dell’impatto delle attività realizzate da entrambi i progettiValutazione dei processiDeterminazione del potenziale di sostenibilità dell’investimento dei progetti in reti disensibilizzazione a livello di villaggio, di governatorato e nazionaleMonitoraggio degli indicatori del mutamento socio-culturale

Progressi compiuti in collaborazione con DAG, UNDP e UNICEFLancio della campagna di comunicazione Avvio dei profili socio-culturali dei villaggiLancio a fine anno del programma “Iniziative per le comunità” Programma di sostegno specifico alle ONGInchiesta tra gli opinion leader Esame dei risultati concreti a livello di villaggio da parte delle ONGProduzione del kit di sensibilizzazione sulle MGF Training e mobilitazione di leader religiosi a livello locale Introduzione di indicatori socio-culturali per monitorare il mutamento dell' atteggiamento nei confronti della pratica all’interno della comunitàDialogo nazionale tra i policy maker

IMPATTO ATTESO

Azione di pressioni individuali e sulla comunità Dibattito nazionale sulle MGFRapporti nazionali sulle MGF Inizitive nazionali di prevenzione delle MGF:— Istituzionali— Di sensibilizzazione — A sostegno delle iniziative locali

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II. LA CAMPAGNA STOP FGM

DANIELA COLOMBOPresidente di AIDOS (Associazione italiana donne per lo sviluppo), Italia

Anome dell’organizzazione che rappresento, l’AIDOS, Associazione italiana donneper lo sviluppo, e degli altri partner della campagna STOP FGM, Non c’è PaceSenza Giustizia, la Società egiziana per la prevenzione di pratiche nocive e sette

altre NGO partner in Africa, vorrei per prima cosa ringraziare la First Lady, Signora Mubarak,per averci onorato della sua presenza. Vorrei anche ringraziare molto caldamentel’Ambasciatrice Mushira Khattab per il sostegno dato a questa riunione di esperti dal NationalCouncil of Childhood and Motherhood.

Questo meeting è stato reso possibile grazie al generoso contributo di molti donatori, chevorrei citare con profonda gratitudine: Commissione Europea, UNDP, UNIFEM, Open SocietyInstitute, la designer Elsa Peretti, Alitalia e il Conrad Hotel.

Esattamente quindici anni fa, nel giugno del 1988, l’AIDOS e l’organizzazione democraticadelle donne somale organizzarono una delle prime conferenze internazionali sul problemadelle MGF nel Parlamento di Mogadiscio, intitolata “Circoncisione femminile: strategie per ilcambiamento”, che ha visto la presenza degli attori più importanti impegnati all’epoca nellalotta contro questa pratica tradizionale. Allora, l’idea di ricorrere alla legge per prevenire esradicare le MGF fu il tema di uno dei gruppi di lavoro.

Alcune delle donne che parteciparono a quella conferenza sono qui oggi e sono lieta divedere che alcune di loro rivestono ora la carica di ministro nel loro paese. Altre ancora nonsono più con noi, ma le loro figlie e figli continuano la lotta. Molte altre si sono unite a noi esono particolarmente felice della presenza di Emma Bonino.

In questi quindici anni, molta acqua è passata sotto i ponti. Le agenzie e i fondi delleNazioni Unite hanno preso più volte posizione contro le MGF e con la loro attività hannoesercitato un forte impatto per la globalizzazione della lotta.

Varie organizzazioni internazionali, principalmente il Comitato Inter-Africano, Rainbo, ilCenter for Reproductive Law and Policy (ora CRR), e molte associazioni e istituzionigovernative nazionali e locali hanno sperimentato diverse metodologie di ricerca,formazione, informazione e sensibilizzazione e sappiamo dei loro successi e delle difficoltàincontrate. Sono lieta di vedere che le loro presidenti sono tutte qui oggi e che ci siamolasciate alle spalle le incomprensioni e le competizioni che in passato hanno in qualchemisura minato la nostra battaglia, visto che lavoriamo tutte per lo stesso obiettivo, portandociascuna il proprio valore aggiunto.

Il progetto “Stop FGM”, di cui questa riunione afro-araba sugli strumenti legali per laprevenzione delle MGF è una componente, ha l’obiettivo di contribuire alla costruzione e alconsolidamento di questa partnership e al tempo stesso spingere l’opinione pubblicaafricana e araba a guardare con favore all’abbandono della pratica, e rafforzare il fronteinternazionale di attori che lotta contro le MGF con approcci, strategie e contenuti comuni.

Abbiamo creato un portale web disponibile per ora in inglese e francese, e ben presto inarabo, che viene alimentato attraverso un motore di amministrazione on line, accessibile con

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una password, direttamente da tutti i nostri partner di Gambia, Mali, Burkina Faso, Egitto,Somalia, Etiopia, Kenya e Tanzania, opportunamente formati e dotati delle attrezzaturenecessarie. Il portale include tra le varie informazioni un database dei vari attori -organizzazioni internazionali, nazionali e locali – che intervengono sul campo, deglistrumenti legali nazionali e internazionali e dei piani d’azione, delle dichiarazioni d’impegnopersonale, delle bibliografie, dei materiali di formazione, e una rassegna stampa delle notizieinternazionali relative alle MGF aggiornata quotidianamente.

Contiene inoltre le migliaia di firme raccolte con l’Appello internazionale lanciato aBruxelles a dicembre dello scorso anno, in occasione della giornata per i Diritti Umani.L’Appello è stato pubblicato su giornali internazionali e africani. Molte firme sono di eminentipersonalità di Africa, paesi arabi e mondo occidentale, ma per la prima volta è stato compiutoun notevole sforzo per coinvolgere la società civile delle nazioni africane. Quelle firmesaranno consegnate ufficialmente da tutti i partner del progetto al Segretario Generale delleNazioni Unite, in occasione della prossima sessione dell’Assemblea Generale a New York.

In Tanzania, l’ONG TAMWA, Tanzanian Media Women’s Association, ha lanciato grazie alsostegno tecnico e finanziario della campagna “Stop FGM” la più grande campagna mediaticamai condotta in un paese africano su questa tematica, facendo uso di tutti i media moderni etradizionali. Questa campagna biennale sarà presentata l’ultimo giorno della Conferenzacome esempio delle attività che devono accompagnare l’applicazione delle leggi che vietanola MGF: informazioni, filmati, reportage per la stampa, un programma radiofonicosettimanale, spot radiofonici, talkshow televisivi, ma anche poesia e lavori teatrali peranimare le discussioni e riunioni di gruppo, insieme a materiali e training IEC per i giornalisti.

Auguro il più grande successo a questa riunione di esperti: sono certa che il documentostrategico che sarà prodotto al termine di queste tre giornate di lavoro sarà uno strumentoconcreto di orientamento per legislatori e governi nelle loro azioni future.

Vorrei concludere questa breve introduzione al progetto “Stop FGM” citando gli ultimiversi di una poesia declamata dalla poetessa somala Dahabo Elmi Muse durante la cerimoniadi chiusura della Conferenza di Mogadiscio.

“Ed ora un appello!Un appello per l’amore perdutoun appello per i sogni infrantiun appello per il diritto di vivere insieme E tutti coloro che amano la pace proteggano, sostengano,diano una manoalle bambine innocenti, che non fanno male,obbedienti ai loro genitori, agli anzianie che conoscono soltanto sorrisi.Iniziatele al mondo dell’amorenon al mondo del dolore femminile!”** Traduzione di Dahabo Farah, adattamento poetico in italiano di Sara Zanghì.

III. LA SOCIETÀ EGIZIANA PER LA PREVENZIONE DELLEPRATICHE TRADIZIONALI DANNOSE: VENT’ANNI DI

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ESPERIENZA

AZIZA HUSSEINPresidente della Società Egiziana per la Prevenzione delle Pratiche TradizionaliDannose (ESPHP), Egitto

INTRODUZIONECinquant’anni fa, nel 1954, sentii per la prima volta parlare di MGF, a seguito della mia

partecipazione al 3° Comitato dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la cui agendaincludeva le “pratiche tradizionali dannose per la salute delle donne e dei bambini”, che perònon citavano le MGF con questo nome specifico. Come si sarebbe visto in seguito, l’OMSaveva portato la questione all’attenzione mondiale, invitando i governi ad adottare conurgenza chiari provvedimenti per l’abolizione della circoncisione femminile, come fuchiamata inizialmente. Da allora, l’OMS ha continuato a essere a capo di organizzazioninazionali e internazionali nella lotta contro le MGF. Tre anni fa, a Sharm El Sheikh in Egitto, sitenne sul tema un seminario regionale dell’OMS. Per quando riguarda le nostre ONG inEgitto, esse sono intervenute in tempo svolgendo il loro ruolo tradizionale, cioè quello diinfrangere i tabù e aprire la strada ai programmi ufficiali.

L’ESPERIENZA DELLE ONG (1975 – 2000) L’International Women’s Movement aveva cominciato a esprimere preoccupazione per

questo problema, sollecitata da interventi scritti di medici egiziani all’estero (in particolaredella Dr. Nawal Saadawi), bombardando letteralmente di domande la Cairo Family PlanningAssociation che ho l’onore di presiedere. La nostra reazione, allora, fu nel segno della piùcompleta ignoranza. In primo luogo, non pensavamo che il problema avesse qualcosa a chefare con la pianificazione familiare; in secondo luogo, avevamo l’impressione che si trattassedi una pratica illegale. “Le MGF sono state abolite per legge”, pensavamo questo. Quando lanota attivista Fran Hoskens ci sollecitò a esaminare il testo della cosiddetta legge, scoprimmocon sorpresa che non esisteva alcuna legge, ma solo un decreto ministeriale, il N. 74/1995, fral’altro alquanto ambiguo, che vietava l’operazione in ospedale, ma raccomandaval’asportazione superficiale. Intanto, continuavano le operazioni clandestine effettuate dainfermiere non professionali, levatrici e addirittura barbieri, in flagrante violazione di unalegge nazionale che proibisce la pratica chirurgica da parte di soggetti non abilitati.

La svolta decisiva avvenne quando ricevetti una comunicazione da alcune organizzazionifemministe internazionali che mi chiedevano di firmare un appello rivolto a Kurt Waldheim,all’epoca Segretario Generale dell’Onu, nel quale si chiedeva di prendere provvedimenti voltia eliminare la circoncisione femminile in varie parti del mondo. Rifiutai cortesemente l’invitoma decisi di assumere la responsabilità di questo problema nel mio paese, in quanto cittadinaegiziana responsabile di una ONG che in precedenza era riuscita a infrangere altri tabù comela pianificazione familiare. Le MGF avrebbero rappresentato un’altra analoga sfida.

IL PRIMO SEMINARIO SULLE MGF

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In concomitanza con l’Anno Internazionale dell’infanzia nel 1979, la FPA del Cairo lanciòun seminario dal titolo “Mutilazioni corporee delle giovani”, con l’obiettivo di studiare ilproblema obiettivamente e scientificamente attraverso la partecipazione di un teaminterdisciplinare di alto livello, composto da medici, sociologi, ricercatori, leader religiosi,gruppi di femministe, ecc. e di rappresentanti di importanti organizzazioni nazionali,regionali e internazionali. L’inaugurazione di tale gruppo di lavoro fu fatta dal Ministro per gliAffari Sociali. I media erano ben rappresentati e avevano un atteggiamentosorprendentemente positivo verso il problema. Non ci furono reazioni negative da parte dellepersone, sebbene fosse la prima volta che quel problema veniva portato all’attenzionedell’opinione pubblica.

Vale la pena di riassumere le conclusioni del Seminario, poiché sono importanti ancoraoggi e le 14 raccomandazioni emerse sono poi state usate negli anni successivi. “La praticadella circoncisione femminile è antecedente sia all’Islam che al Cristianesimo. Non se ne famenzione in alcuna sacra scrittura. È praticata da cristiani e musulmani in Egitto, mentre èsconosciuta in altri paesi musulmani come l’Arabia Saudita. Là dove è praticata, è motivata inprevalenza dalla tradizione e non ha connotazioni violente. In realtà, viene praticata perconservare la castità e il buon nome della ragazza e assicurarne l’idoneità al matrimonio. IlSeminario, in ogni caso, si chiuse con un appello a favore di una legge che dichiarasse illegalele MGF, e fu il primo di forum del genere a richiamarsi alla legge”.

In seguito, fu costituito un Comitato Nazionale composto da personalità in ambito sociale,medico, religioso e legale, che in seguito aderì al Comitato Inter-Africano per l’eliminazionedelle pratiche tradizionali dannose per la salute delle donne e dei bambini. Sotto la suasupervisione fu attuato un programma di informazione, educazione e formazione su vastascala, rivolto a categorie sociali che possono esercitare un’influenza sugli atteggiamenti e suicomportamenti nei confronti del problema. Di queste categorie facevano parte medici,personale paramedico, levatrici, assistenti sociali, insegnanti, esponenti della carta stampata,della radio e della televisione. Per alcuni mesi, inoltre, fu trasmesso un programma radio-Tv adiffusione nazionale. L’impatto fu molto promettente, ma il programma richiedeva fondi piùingenti di quelli di cui disponevamo. Per compiere una valutazione ci basammoessenzialmente sull’evidenza aneddotica e su alcuni indicatori positivi, sebbene per unacorretta indagine scientifica sarebbero serviti più fondi. Per molto tempo, il progetto andòavanti all’insegna del risparmio, grazie anche all’aiuto di tanti volontari per molte delleproprie attività.

LA PRIMA ONG ANTI-MGF Nel 1992, fu creata la prima ONG contro le MGF da una costola del progetto

Pianificazione Familiare del Cairo. Essa ha operato proficuamente per più di dieci anni,collaborando con vari dipartimenti governativi e con altre ONG. La legittimazione acquisitagrazie all’ausilio della legge le consentì di lavorare con maggiore efficacia. Il Forum ICPD ledette la possibilità di intensificare le attività e di costruire coalizioni con diverseorganizzazioni nazionali e internazionali, oltre che con ex alleati, come Population ActionInternational che garantì il finanziamento iniziale, la svedese Rada Barnen, il Comitato Inter-Africano, la Fondazione Ford e altri, che apportarono finanziamenti e preziosi contributi. Inseguito, strinse forti legami con la NCPD MGF Taskforce e altre organizzazioni nazionali einternazionali, la Fertility Care Society, la Caritas, CEOSS, il Population Council, CEDPA e

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alcune ONG attive nelle province. Vista l’immensità del compito, apparve evidente ad alcunidi noi che tutti quei soggetti dovessero lavorare di comune accordo e in manieracomplementare, allo scopo di affrontare questo angoscioso problema in modo globale edefficace. Questo aspetto emerse con chiarezza durante un seminario organizzato dalPopulation Council nel 2000 per valutare l’impatto di tutti quegli sforzi e che vide riuniti tutti isuoi protagonisti. Il Consiglio Nazionale per la Maternità e l’Infanzia promette di essere unbuon punto di riferimento che contribuisca a coordinare e/o sincronizzare tutte le attivitàcontro le MGF, sotto la leadership della Sig.ra Suzanne Mubarak.

LA LEGGE VISTA DAL MEMBRO LEGALE DEL COMITATO NAZIONALEA seguito dei periodici richiami alla necessità di una legge come strumento per la

proibizione di pratiche nocive, la nostra associazione decise di studiare la questioneattraverso il membro legale del nostro Comitato Nazionale.

Così, su nostra richiesta, fu intrapreso uno studio da parte del Consigliere Salah Eweis, daltitolo “Circoncisione femminile: responsabilità penale e civile secondo la legge egiziana“, cheparte dal diritto all’integrità fisica come diritto naturale basilare che tutti gli ordinamentireligiosi sono stati pronti a proteggere allo scopo di preservare la dignità dell’uomo, “la piùgloriosa delle creature di Dio”. La legge egiziana disciplina questa protezione mediante unaserie di articoli del codice penale che incriminano tutti gli atti considerati violazioni del corpoumano, sia dell’uomo che della donna, del giovane come del vecchio, a partire dalle sempliciinfrazioni che non lasciano traccia, come a esempio le percosse leggere, fino all’omicidiovolontario. Questa impostazione, dice il Consigliere Eweis, è ovviamente condivisa dalle leggidi tutto il mondo.

Per quanto riguarda la circoncisione femminile, il Consigliere la considera un esempio diviolazione del corpo femminile che infligge una lesione volontaria e intenzionale e causa laprivazione di una parte naturalmente funzionale dell’organo riproduttivo della donna, la cuiresponsabilità ricade su chi la compie direttamente, ma va attribuita anche a chi ha laresponsabilità della fanciulla, padre, madre o nonno che sia. In quanto tale, è considerata uncrimine volontario, punibile ai sensi degli articoli 241 e 242 del codice penale, a gradi variabilia seconda della durata della pratica. Questo non vale per la circoncisione maschile, che, a suoparere, è un’asportazione molto superficiale e può avere giustificazioni igieniche o religiose.

Al riguardo, la Corte di Cassazione egiziana ha decretato che se una persona sottoponeun’altra a un trattamento “medico” che abbia come conseguenza la violazione della suaintegrità fisica, si configurano le condizioni basilari per un crimine volontario, in base alledisposizioni dell’articolo 242 del codice penale. Occorre ricordare che un medico èlegalmente autorizzato a effettuare operazioni secondo norme e controlli specifici, i piùimportanti dei quali sono l’intento di curare una malattia, fare una diagnosi o eliminare oalleviare il dolore fisico, ecc. Ciò non vale per la circoncisione femminile, dice il ConsigliereEweis, dato che le principali autorità mediche sono d’accordo nell’affermare che l’organoriproduttivo femminile in condizioni normali non può essere considerato una malattia ocausa diretta di malattia o dolore, per cui qualsiasi violazione di quella parte del corpo non èuna cura medica, una ricerca diagnostica di una malattia, l’eliminazione o l’alleviamento deldolore. Questa pratica è, pertanto, completamente estranea alla competenza e all’autorità delmedico, il quale, perpetrandola, sarà accusato di aver commesso un crimine intenzionale, inbase agli articoli 241 e 242 del codice penale a gradi variabili secondo la durata del

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trattamento. Questo provvedimento si applica sia al personale medico che non medico. Ilpersonale non medico è penalmente responsabile da due punti di vista, per aver inflittolesioni intenzionali e per aver praticato una procedura "medica" senza averne i titoli.

CONCLUSIONEA giudizio del Consigliere Eweis, è abbastanza chiaro che la circoncisione femminile è

illegale secondo le leggi esistenti, cosa che dovrebbe indurci a non cercare di istituire leggispeciali che la mettano al bando. Ma nessuno sembra saperlo, perché non solo c’è spesso undivario tra legge e la sua applicazione, ma questo divario è aggravato dalla mancanza diconsapevolezza sociale delle leggi in generale e delle loro implicazioni sociali in particolare.Inoltre, i fattori culturali, storici e di sesso insiti nel perpetuarsi delle MGF sembrano eludere itentativi di una chiara soluzione legale. Le nuove leggi servono nel migliore dei casi, arafforzare il lavoro degli attivisti e a dare loro una certa autorità morale nello sforzo diinfluenzare un mutamento di attitudini e di comportamenti.

In passato, a esempio, a causa dei tabù sul sesso non c’erano informazioni nel nostroambiente culturale neppure sull’entità del fenomeno, senza contare la nostra errataconcezione circa l’esistenza di una legge che lo vietava. Oggi sembra che – visto che nonavevamo collegato le MGF con le sanzioni previste dalla legge egiziana, citata dal ConsigliereEweis e applicabile a qualsiasi violazione dell’integrità fisica in mancanza di giustificazioniigieniche – non avevamo seguito diligentemente questa linea nella nostra attività di lobbying,ma al contrario c’erano stati dei tentativi periodici di ricorrere a qualche forma di proibizioneo decreto di legge entro certi limiti e confini (gli ospedali, per esempio) nei confronti di talunecategorie.

Alcune ONG, in particolare la Taskforce contro le MGF, pur essendo al corrente di unalegge generica che vieta le MGF, hanno appoggiato le bozze di decreto nei loro programmi disensibilizzazione del pubblico e nelle loro attività di lobbying presso la magistratura. Ciòtrovava particolare applicazione in un decreto emanato dal Ministro per l’Igiene e laPopolazione, Dr. Sallam, nel 1997, un decreto che è tuttora il più completo e lungimirante, inquanto vieta completamente le MGF sia dentro che fuori dagli ospedali e che è statoconfermato con decisione dal tribunale. Il problema più serio per le ONG era stato il tentativodi alcuni medici di attribuire “dignità medica” alla pratica delle MGF in nome dell’igiene e/odella religione.

Nella loro attività di lobbying, le ONG hanno individuato e riformulato i messaggi disensibilizzazione sulla base di approcci diversi: lo status medico, religioso, sociale e legale, lasituazione per quanto concerne la partecipazione della comunità femminile, eccetera. LaTaskforce contro le MGF e la Fertility Care Society hanno preso una posizione di guidanell’indagine su questi aspetti. In generale, le ONG probabilmente hanno anche la necessitàdi studiare l’impatto della legge sulla pratica delle MGF entro un certo contesto e il ruolo dellalegge a sostegno e integrazione degli sforzi sociali mirati all’eliminazione delle MGF.

In tale ambito, è altresì pertinente capire quanto la legge sia percepita come riflesso dellavolontà popolare e non come una imposizione dall’alto. Al tempo stesso, dobbiamo affrontareanche il problema dell’analfabetismo legale nei laici, che diventa sempre più gravesoprattutto perché essi pensano che gli esperti legali siano i soli deputati alla risoluzione ditale problema. Alcune ONG, nonché il Consiglio Nazionale delle Donne, hanno inserito neiloro programmi alcuni piani di educazione dei cittadini con l’obiettivo di accrescere la

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conoscenza delle leggi nel pubblico in generale e nelle donne in particolare. Noi pensiamoche ciò dovrebbe includere la comprensione del ruolo del cittadino comune in tutte le fasi distesura e di applicazione delle leggi, compresa la loro modifica o abrogazione, se necessario.Idealmente parlando, però, la società civile dovrebbe essere in grado di risolvere i suoiproblemi fuori dai tribunali.

In conclusione, leggi a parte, dobbiamo avviare un programma intensivo d’informazione,educazione e comunicazione a tutti i livelli, che abbia come priorità l’eliminazione delle MGF.In effetti, dovremmo compiere uno sforzo globale e sostenuto per cambiare atteggiamenti ecomportamenti attraverso l’educazione, sia formale che non, specialmente per quantoriguarda la condizione delle donne nella società, vale a dire l’obiettivo primario del ConsiglioNazionale delle Donne presieduto dalla Sig.ra Mubarak. Per esempio, l’errata concezionesecondo la quale le MGF garantirebbero l’idoneità della donna al matrimonio, si basa su unpregiudizio sessuale che rispecchia una condizione di inferiorità della donna nella società.Una delle argomentazioni che più mi hanno impressionato in uno dei nostri seminari era che“la castità non ha nulla a che vedere con gli organi del corpo, bensì con la mente, che deveessere coltivata attraverso una sana educazione in famiglia e a scuola, perché questo soltantogarantirà una buona condotta”. Fra l’altro, queste affermazioni, fatte da una donna medico,vestita in modo tradizionale, in occasione di una delle sessioni di formazione sulle MGF,furono riportate dal New York Times da uno dei suoi inviati che avevano preso parte allasessione, nel 1994.

Inoltre, la diffusione via Internet di informazioni e conoscenze su questi temi servirà arafforzare il movimento su scala nazionale e internazionale. Possiamo dire ora che il tabù delsilenzio su questi temi è stato spezzato, come dimostra il crescente interesse internazionalesul problema delle MGF e il consenso che ovviamente è stato raggiunto circa l’importanza didifendere i diritti umani nel nostro villaggio globale, che non devono essere violati in nome ditradizioni o altre considerazioni religiose. In tal senso, possiamo affermare che l’ignoranza èstata il maggiore problema e che la conoscenza sarà la soluzione. Quindi, facciamo ilmassimo uso della tecnologia, dell’informazione e della comunicazione per diffondere leconoscenze e contribuire a costruire un mondo migliore.

Evidentemente abbiamo imparato molte lezioni in vent’anni e più d’esperienza. La primaè che l’approccio umano è indispensabile nell’affrontare qualsiasi problema di sviluppo.Nessuna tecnologia può sostituire l’elemento umano. Dobbiamo ascoltare attentamente erivolgere il dovuto rispetto agli altri prima di impegnarci in un progetto delicato come questo.I fondi sono importanti, specie quando si parla di mezzi di comunicazione, questa capacitàfinanziaria ci è mancata, nonostante un buon inizio con progetti mediatici che altrimenti nonsarebbero stati possibili. Per esempio, abbiamo avviato alcuni progetti pilota in cooperazionecon la TV egiziana culminati nella trasmissione di circa 25 puntate all’interno del programma“Reportage” di Channel 3, tutte disponibili in videocassetta e utilizzabili per futuri progetti.

Disponiamo, inoltre, di alcuni indicatori di performance, in termini statistici, dei nostriprogrammi di formazione, che potranno tornare utili per future strategie. Infine, abbiamo unaserie di pubblicazioni su vari aspetti connessi alle MGF, scritte da esperti di religione,medicina, legge e società, pubblicate e distribuite negli ultimi vent’anni.

Siamo certe che la nuova era di collaborazione con il Consiglio Nazionale per l’Infanzia ela Maternità consentirà di affrontare le MGF in tutte le loro dimensioni entro un contestonazionale integrato.

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IV. IL PROGRAMMA DI IAC “TOLLERANZA ZERO SULLEMGF”

AMNA ABDEL RAHMAN

Vice Presidente del Comitato Inter-Africano contro le Pratiche Tradizionali (IAC),Sudan

IL PROGRAMMA 2003-2010 DEL COMITATO INTER-AFRICANO PER LA

"TOLLERANZA ZERO” SULLE MGF. Prima di tutto farò, però, una brevissima presentazione di questa organizzazione. L’IAC,

Comitato Inter-Africano contro le pratiche tradizionali nocive per la salute di donne ebambini/e, è una rete africana non governativa. È formato dai comitati nazionali di 28 paesiafricani in cui vengono praticate le MGF e conta numerose affiliate in Europa, America, Asia ealtre parti del mondo. Cos’è il programma “Tolleranza Zero”?

È stato avviato dal Comitato Inter-Africano, quindi proposto e attuato in Etiopia il 6febbraio 2003. Molte ONG a livello internazionale, molti donatori e molti africani hannopartecipato, col loro contributo e sostegno, a questa conferenza. L’obiettivo della conferenzaera di invitare i settori privati, le singole persone interessate all’abolizione delle MGF, molteistituzioni e università e tutte le agenzie dell’ONU, a contribuire collettivamente allaconferenza. Ci sono stati oltre 400 partecipanti alla conferenza, tra i quali le First Lady diBurkina Faso, Guinea, Mali e Nigeria e molti ministri, ancora dal Burkina Faso e da altri paesiafricani. Hanno partecipato, inoltre, il Parlamento Europeo, l’Unione Africana e l’ECA. Gliinterventi più significativi hanno avuto luogo quando il Comitato Inter-Africano ha condivisole esperienze più importanti con numerosi progetti, con le sfide implicite e le strategie seguiteper vincerle, cambiando le impostazioni di alcuni programmi religiosi, di molti programmi dicomunicazione, affinché la gente possa scambiarsi idee e sensazioni. Sono stati resi noti,inoltre, campagne per la gioventù e manuali di formazione, prodotti dall’OMS in Africa,nonché gli strumenti per la valutazione dell’impatto della campagna per l’abolizione delleMGF e i mezzi per la raccolta dei dati.

L’IAC ha illustrato, inoltre, la vasta esperienza di indicatori di processo per gli interventi e icambiamenti di atteggiamento, sviluppati di recente e attualmente utilizzati per laformazione di chiunque lavori alle MGF. Nel corso della conferenza, è stata discussa anche labozza di protocollo sui diritti delle donne e dei bambini in Africa a livello di Unione Africana,annessa alla Carta africana dei diritti umani e dei diritti dei popoli. Si è parlato, infine,dell’invito rivolto dall’UNICEF ai governi, affinché rispettino l’impegno all’eliminazione delleMGF e all’UNIFA per il sostegno alla lotta contro le MGF.

Vediamo ora l’impatto della conferenza. Il 6 febbraio era stato indicato dalla conferenzacome giornata internazionale della “Tolleranza Zero verso le MGF”. Colgo quest’occasione perricordare che quella proposta è stata approvata e adottata. L’adozione di un’agenda comune

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sulla “Tolleranza Zero verso le MGF” è un esempio della collaborazione decisa durante laconferenza. Di questa collaborazione abbiamo bisogno ovunque, in Africa e fuori dell’Africa,e dobbiamo unire i nostri sforzi per porre fine alla pratica delle mutilazioni dei genitalifemminili entro il 2010. Nell’ambito del programma “Tolleranza Zero verso le MGF”,l’obiettivo a breve termine è l’adozione di un’agenda comune e l’individuazione di areeprioritarie d’intervento, nonché la convergenza di modalità e approcci diversi dicooperazione. L’obiettivo a lungo termine di “Tolleranza Zero” è di eliminare la pratica delleMGF entro la scadenza inizialmente fissata, dapprima riducendone l’incidenza per poiabolirla definitivamente.

Infine, le attività proposte: l’attività proposta per l’agenda comune era la ricerca operativa,che riteniamo molto importante. Senza ricerca operativa, non potremmo rivedere le nostrestrategie e impostazioni. Sviluppo e produzione di materiali IEC (di informazione, educazionee comunicazione), conduzione di campagne di formazione e sensibilizzazione dirette adiversi gruppi mirati, organizzazione di laboratori di training per le vittime dellacirconcisione, mobilitazione dei leader e delle comunità tradizionali, tutte queste attivitàsono altrettanto importanti nella lotta contro le MGF.

Un programma speciale rivolto ai leader religiosi sta assumendo un’importanza vitale,così come la partecipazione dei media e il cambiamento di orientamento del personalesanitario, affinché le MGF non siano più praticate da personale medico e paramedico. Questaè una delle cose per cui ci stiamo battendo in Sudan. Dobbiamo fornire attività generatrici direddito alternative, come fornire assistenza al parto, e premere sul governo perché legiferi intal senso.

Promuovere l'adozione delle leggi: è in quest’area che stiamo concentrando gli sforzi el’ambito nel quale sta lavorando il comitato nazionale in Sudan. Dobbiamo adottare unapproccio integrato che coinvolga tutti gli interessati e posso dirvi che, grazie alle nostrericerche quantitative e qualitative, abbiamo potuto accertare almeno quattordiciconseguenze negative delle MGF sulle donne e nella comunità. Non ho il tempo diillustrarvele, potremo discuterne nel gruppo di lavoro, ma ripeto che sono quattordici leconseguenze negative. Il monitoraggio e la valutazione delle attività sono altrettantoimportanti, perché senza non potremmo valutare il nostro lavoro.

La durata di questo programma è di otto anni, dal 2003 al 2010, e i principali protagonisti,come ha detto la mia amica S.E. Moushira Khattab, sono molto importanti (lei li ha presentaticon grande efficacia) e sono qui presenti: i dipartimenti governativi, l’OMS, tutte le agenziedelle Nazioni Unite, l'Unione Europea, l’Unione Africana e tutte le ONG internazionali sonopartner nell’attuazione del progetto. Il budget, o per meglio dire il budget stimato, per gli ottoanni di durata del programma, ammonta a 15.528.800 dollari e sarà ripartito fra i variprotagonisti e chiunque sia interessato a prenderne parte. Per maggiori dettagli su chi faràcosa e su quali sono le agenzie impegnate nell’attuazione del progetto potrete consultare ilsito web dell’IAC. Vi ringrazio.

V. L’USO DELLA LEGGE PER PREVENIRE LE MGF

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1. L’USO DELLA LEGGE PER PROMUOVERE I DIRITTI DELLE DONNE:CONSIDERAZIONI SULLA STESURA E L’ATTUAZIONE DI LEGGICONTRO CIRCONCISIONE FEMMINILE (CF) E MGF

LAURA KATZIVE

Center for Reproductive Rights (CRR), Stati Uniti

INTRODUZIONE

Mentre le mutilazioni dei genitali femminili e la circoncisione femminile4

(MGF/CF) sonooggetto di interventi governativi in alcuni paesi già da vari decenni, è in pratica solo a partiredagli anni ’90 che i governi hanno cominciato a usare lo strumento legislativo per fermare lapratica. Con alcune varianti, tale approccio ha comportato in prevalenza l’applicazione disanzioni penali nei confronti di chi esegue, aiuta o induce le MGF/CF. Governi e fautori deidiritti e della salute delle donne sono sempre più uniti nella richiesta di misure legislative chevietino le MGF/CF, per cui i tempi sono maturi per una valutazione di come queste misurepossano integrare strategie più ampie volte a eliminare la pratica. È altresì importanteanalizzare gli approcci legislativi adottati a tutt’oggi allo scopo di individuare i modi perottimizzare l’efficacia delle leggi, promuovendo e proteggendo nello stesso tempo i diritti didonne e ragazze.

La prima parte di questo documento esamina il ruolo della legge nell’impedire la praticadelle MGF/CF, discutendo i vantaggi della legge e alcuni degli aspetti che il legislatoredovrebbe considerare in fase di adozione di una legge specifica contro le MGF/CF. La secondaparte contiene un’analisi delle leggi adottate a tutt’oggi nei confronti delle MGF/CF. Dopo unapanoramica delle tipologie delle leggi adottate nei paesi africani in cui la pratica è ancoraeffettuata, vengono discussi gli elementi comuni alla maggior parte dei sistemi giuridici presiin esame e i diversi approcci a disposizione dei legislatori. Particolare attenzione è quindidedicata agli articoli del codice penale adottati per proibire le MGF/CF, ponendo l’accentosugli aspetti che i governi dovrebbero considerare prima di adottare questo tipo di legge.

RUOLO DELLA LEGGE NEL FERMARE LA PRATICA DELLE MGF/CFI governi hanno fatto sempre più ricorso alla legge nel tentativo di fermare la pratica delle

MGF/CF. Dei 28 paesi africani dove si praticano le MGF/CF, 15 hanno almeno una legge onorma specifica riguardante la pratica. Dodici di questi paesi hanno leggi penali, tre hannonorme costituzionali e due hanno leggi a tutela dell’infanzia che proibiscono la pratica. Èsignificativo che alcune di queste misure siano state adottate prima del 1994, l’anno dellaConferenza internazionale del Cairo su popolazione e sviluppo. In quella conferenza, leMGF/CF suscitarono grande attenzione e i governi concordarono di adottare misure perfermare la pratica.

Pochi tra i fautori di leggi contro le MGF/CF sostengono che esse siano sufficienti acambiare i comportamenti individuali. L’efficacia di una legge dipende da una serie di fattori,tra i quali la forza dei meccanismi di applicazione, l’importanza della legge formale nellafissazione delle norme e la misura in cui i provvedimenti di legge sono accompagnati da altremanifestazioni dell’impegno governativo a fermare una particolare pratica. Ciononostante, i

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provvedimenti di legge che condannino e vietino le MGF/CF possono contribuire a rafforzarela posizione dei fautori del cambiamento. Questa sezione esamina i modi in cui le leggi sulleMGF/CF possono sostenere gli sforzi per impedire la pratica e gli elementi che ne ostacolanola piena applicazione.

A. Vantaggi di un approccio giuridico

Una volta applicati, i provvedimenti possono creare incentivi al cambiamento neicomportamenti individuali e della comunità. Il più ovvio di questi incentivi è la possibilità dievitare sanzioni sotto forma di carcerazione, multe, condanna sociale o sanzioniprofessionali. Sapendo che le loro azioni sono passibili di sanzioni a norma di legge, coloroche praticano le MGF/CF si asterranno dal compierle per paura di essere scoperti eperseguiti. I genitori potranno temere le conseguenze potenziali dei tentativi di farcirconcidere illegalmente le figlie. Inoltre, a certe condizioni, la legge potrà avere una forzamorale persuasiva per i membri della società. Il semplice desiderio di rispettare la legge potràbastare a persuadere certi individui ad abbandonare una pratica che sia stata criminalizzatadallo Stato.

I provvedimenti di legge possono agire anche come strumenti educativi, pubblicizzandole informazioni sui rischi associati alla pratica delle MGF/CF. L’approvazione di una legge checriminalizzi le MGF/CF crea un’opportunità di copertura mediatica del problema e apre lastrada a una più ampia discussione sulla natura pericolosa della pratica. Analogamente, unacondanna della pratica da parte del governo potrà indurre alcuni a cercare essi stessi maggioriinformazioni. Inoltre, l’approvazione della legge potrà facilitare la comunicazione all’internodelle famiglie tra le generazioni, dando a coloro che si oppongono alla pratica l’occasione didiscutere il problema con membri più tradizionalisti della famiglia. Infine, laddove il divietodelle MGF/CF sia inserito in un più ampio disegno di legge riguardante, a esempio, la salutesessuale e riproduttiva delle donne, la legge potrà contribuire a modellare la percezionepopolare della pratica. Disegni di legge di questo tipo servono a trasmettere il messaggio percui il diritto alla libertà dalle MGF/CF è un diritto riproduttivo essenziale, che trova il suofondamento nel diritto basilare della donna all’autonomia sessuale e riproduttiva.

Nonostante il crescente appello unitario ad affrontare il problema delle MGF/CF construmenti legislativi, sono molte le sfide cui si trova di fronte il legislatore che contempli unospecifico approccio legale al problema.

B. Barriere all’attuazione di leggi contro le MGF/CF

1. Condizione d’inferiorità delle donne

Le leggi anti-MGF/CF avranno probabilmente scarsi effetti positivi in un contesto legale incui i diritti delle donne non siano riconosciuti o siano esplicitamente ostacolati. I governidovrebbero assicurare la ratifica dei principali trattati che garantiscono i diritti delle donne,compresa la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne(CEDAW). Essi dovrebbero quindi armonizzare tutte le leggi a livello nazionale in conformitàdei diritti garantiti da quei trattati.

Riformando le leggi a livello nazionale, è di cruciale importanza che i governi modifichino

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le leggi che discriminano le donne. Le costituzioni dovrebbero essere prive di ambiguità neltutelare l’eguaglianza tra uomini e donne, nel proteggere i diritti dei/lle minori e nel garantirela protezione di donne e bambine da pratiche dannose. Le costituzioni di diversi paesiafricani, compresi Kenya e Gambia, dichiarano esplicitamente l’inapplicabilità delle leggicontro la discriminazione a questioni disciplinate dal diritto consuetudinario. Poiché in Africail diritto consuetudinario spesso disciplina questioni come matrimonio e eredità, il rifiuto diun governo a far valere l’eguaglianza delle donne quando a prevalere è il dirittoconsuetudinario può causare un perpetuarsi di condizioni che portano a una posizionesubordinata delle donne.5

A sua volta, la condizione d’inferiorità delle donne accresce la loro incapacità di opporsialla pratica delle MGF/CF. In relazione ad aspetti che influiscono sui diritti individuali, lecostituzioni di tutti i paesi dovrebbero sancire la loro supremazia sul diritto consuetudinario ereligioso. Dichiarazioni così esplicite a sostegno del primato della costituzione e dellegaranzie dei diritti individuali sono presenti in varie costituzioni, comprese quelle di Etiopia,Eritrea, Gambia, Ghana, Niger, Nigeria e Uganda. In Sudafrica, un paese non preso inconsiderazione in questo testo, il diritto consuetudinario può essere applicato solo insubordine alla costituzione e a leggi che ne consentono l’applicazione e solo qualora non sia“contrario ai principi di politica pubblica e giustizia naturale”.6

Oltre a eliminare le discriminazioni formali dalla costituzione e da altre leggi nazionali, igoverni dovrebbero adottare misure volte a promuovere i diritti delle donne. Le donne nonpotranno abbandonare la pratica delle MGF/CF se prima non disporranno di informazioni,condizioni materiali e capacità che consentano loro di farlo. Nei paesi in cui le MGF/CF sonoconsiderate un prerequisito per il matrimonio, donne e ragazze la cui sicurezza economicadipende dalla possibilità di sposarsi hanno scarse opportunità di sfuggire alle MGF/CF. Igoverni dovrebbero adottare misure che permettano alle donne di migliorare il proprio statussociale, economico e politico, tra le quali la garanzia di pari opportunità d’impiego e di salarioper uomini e donne.

I governi hanno inoltre la responsabilità e l’obbligo di sostenere le donne e incoraggiare laloro partecipazione a tutti gli aspetti della vita della comunità. Occorre dunque affrontare lebarriere che impediscono alle donne di accedere al credito e alla formazione. I governidovrebbero assicurare alle ragazze parità di accesso all’istruzione mediante lo stanziamentodi risorse sufficienti e l’adozione di idonee politiche contro la discriminazione sessuale. Igoverni dovrebbero lavorare inoltre per assicurare l’accesso delle donne agli incarichipubblici e la loro partecipazione alle scelte decisionali. Infine, laddove la conoscenza delleleggi e delle istituzioni da parte del pubblico sia limitata a causa di elevati livelli dianalfabetismo e distanza dai centri urbani, si dovrebbero lanciare campagne nazionali didivulgazione sulle leggi esistenti, in particolare quelle volte a tutelare i diritti delle donne.

2. Resistenze a livello di comunità

Una legge contro le MGF/CF può avere efficacia solo nel caso in cui gli effetti nocivi dellapratica siano compresi e riconosciuti a livello di comunità. Nelle comunità basate sullerelazioni di parentela, i mutamenti comportamentali a livello individuale sono difficili darealizzare senza l’approvazione della comunità. In un simile contesto, l’uso della legge percontrastare le richieste di parenti o membri della comunità può causare ripercussioni sociali

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ed economiche più gravi per la persona che si oppone alla pratica che non per quella checerca di imporla.

È perciò essenziale assicurare l’esistenza di una più vasta strategia governativa che includaprogrammi di informazione e sensibilizzazione nei confronti di comportamenti individuali enorme sociali prima di criminalizzare la pratica su scala nazionale. Le stesse leggi anti-MGF/CF potranno necessitare di analoghe misure prima dell’applicazione di sanzioni penali.

I governi dovrebbero puntare a raggiungere le comunità che praticano le MGF/CF.Quest’azione avrebbe i seguenti obiettivi: promuovere i diritti umani e dimostrare il legametra diritti umani e MGF/CF; soddisfare i bisogni di donne e ragazze coinvolgendo nelcontempo l’intera comunità; enfatizzare l’impatto delle MGF/CF sulle vite di donne, ragazze emembri della comunità in generale. I governi dovrebbero contare sull’assistenza di ONG,leader locali e professionisti della sanità per creare e fornire queste informazioni nel tentativodi generare un dialogo sociale. Inoltre, le risorse pubbliche dovrebbero sostenere la diffusionedi informazioni accurate su MGF/CF e salute e diritti delle donne, permettere alla gente diaccedere ai servizi e supportare programmi di sviluppo delle capacità e di formazioni.

Al tempo stesso, come accennato in precedenza, leggi specifiche adeguatamentepubblicizzate potranno agire come strumenti educativi per informare comunità, singoli emembri dell’apparato giuridico e giudiziario sulla pratica, le sue conseguenze e gli strumentidi prevenzione a disposizione. Leggi opportunamente divulgate non solo fanno sapere aipotenziali trasgressori che il loro comportamento è considerato criminale (mettendoli quindisull’avviso), ma dicono chiaramente che il governo ha preso posizione contro la pratica.

3. Vulnerabilità dei gruppi minoritari

Quando le MGF/CF sono comuni all’interno di un gruppo o comunità etnica ma non dellamaggioranza, l’approvazione e applicazione di sanzioni penali potrebbero innescare tensionietniche. Nei paesi in cui le MGF/CF sono praticate principalmente da un gruppo etnicominoritario, le sanzioni penali contro le MGF/CF potranno essere percepite come pretestoper vessare o perseguitare membri di quel gruppo. Questo potrà essere soprattutto veroqualora vengano approvate sanzioni penali in mancanza di sforzi governativi concertati perraggiungere donne e ragazze mediante programmi mirati.

I governi dovrebbero dar prova di un impegno incessante verso l’eliminazione delleMGF/CF come mezzo per migliorare la vita di donne e ragazze. Nei paesi in cui i diritti delleminoranze sono vulnerabili, i governi dovrebbero prendere provvedimenti allo scopo didimostrare che le loro azioni non sono motivate da un interesse a rovinare l’esistenza deimembri di un gruppo etnico minoritario. Tali provvedimenti potranno includere maggioriconsultazioni con organizzazioni minoritarie e programmi mirati migliori e più adeguati,nonché lo stanziamento di risorse a favore di gruppi minoritari, in particolare quellifemminili. È consigliabile che i legislatori specifichino nelle leggi che gli sforzi per impedire leMGF/CF comportano garanzie per i diritti delle minoranze e protezioni generali contro lediscriminazioni.

4. Debolezza dei meccanismi di applicazione

In alcuni paesi i meccanismi di applicazione delle leggi sono deboli e dotati di risorse

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inadeguate. Dove le MGF/CF sono largamente praticate e approvate dalla maggior parte deimembri della società, probabilmente saranno rari i casi in cui il problema è portatoall’attenzione delle autorità. Il compito di indagare e accertare l’effettuazione della praticaspetta così a chi deve far rispettare la legge. Le difficoltà logistiche di tali indagini,specialmente nelle zone rurali, sono evidenti. L’adozione di sanzioni penali senza lapossibilità di applicare la legge rischia di generare disprezzo non solo di uno specificoprovvedimento, ma anche della legge in generale. Nel contesto delle MGF/CF, c’è chi sostieneche criminalizzare la pratica non fa altro che renderla ancor più clandestina.

In simili circostanze, anche un’applicazione occasionale, purché adeguatamentepubblicizzata, può essere sufficiente a far capire che chi ricorre alla pratica delle MGF/CF èpassibile di sanzioni penali. In tutti i casi, è importante che l’applicazione della legge siaaccompagnata da campagne con le quali si informa il pubblico dell’adozione di leggi checriminalizzano le MGF/CF. A tutt’oggi, mentre l’applicazione di provvedimenti di leggemiranti a fermare la pratica ha avuto un andamento irregolare, le notizie di arresti in alcunipaesi che hanno leggi che criminalizzano le MGF/CF, tra i quali Senegal e Ghana, sono balzateagli onori della cronaca internazionale.7 Si ha inoltre notizia di condanne a seguito dellamorte di alcune ragazze sottoposte alla pratica, come in Egitto e Sierra Leone.8

5.Carenza di servizi di salute riproduttiva per le donne

I governi dovrebbero aver presente il legame tra la pratica delle MGF/CF e la necessità diservizi di salute riproduttiva per tutte le donne. In primo luogo, dove tali servizi sono carenti,le donne dispongono di minori informazioni sulla propria salute riproduttiva. Le donne checapiscono le conseguenze nocive delle MGF/CF sulla salute saranno meno propense a subirela pratica o a sottoporvi le proprie figlie. In secondo luogo, le donne che hanno già subito lapratica sono quelle che hanno più bisogno di cure mediche, in special modo durante lagravidanza, il parto e il periodo post-parto.

Le leggi anti-MGF/CF dovrebbero quindi essere affiancate da misure per garantirel’accesso delle donne ai servizi per la salute riproduttiva. Un esempio di questo sforzo è datodalle leggi del Togo che vietano le MGF/CF: esse prestano particolare attenzione a questeesigenze sanitarie e orientano le strutture sanitarie pubbliche e private ad “assicurare le curemediche più appropriate alle vittime di mutilazioni dei genitali femminili che si presentinonegli appositi centri”.9

ASPETTI DA CONSIDERARE NEL LEGIFERARE CONTRO LE MGF/CF

La seconda parte di questo documento esamina gli elementi di legge volti a fermare leMGF/CF, fornisce un breve background dei sistemi legali ed esamina i tipi di provvedimentilegislativi adottabili nei confronti della pratica, con particolare enfasi sulle leggi chestabiliscono sanzioni penali contro chi ricorre alla pratica.

A. Background

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1. Provvedimenti di legge e loro gerarchia

I legislatori dovrebbero considerare quale tipo di provvedimento di legge sia il veicologiusto nei confronti della pratica delle MGF/CF. Gli approcci legali al problema sono,generalmente, di tre tipi: costituzionale, per legge o decreto, oppure per regolamento. Ingenerale in cima al sistema giuridico di un paese troviamo una costituzione scritta, cherappresenta la legge nella sua massima espressione. Ogni legislazione e azione di governodovrebbe quindi conformarsi alle norme stabilite nella costituzione. Apportare modifiche allacostituzione è un processo fortemente politico, che richiede il più ampio consenso di tutte leparti. Anche leggi e codici sono adottati attraverso un processo politico, con l’approvazionedel parlamento o del potere legislativo. Alla pari delle modifiche costituzionali, sebbene inmisura minore, essi godono dell’appoggio politico e di solito anche popolare, il che segnalauna certa ricettività alla sostanza della legge e alla sua applicazione.

Al contrario, un decreto ministeriale, una politica o una normativa che tenda aconcentrarsi su un tema specifico viene usualmente elaborato e adottato dal ministero oorganismo responsabile con un processo relativamente breve e ristretto. Quasi tutti i paesistudiati hanno adottato misure politiche contro le MGF/CF. Si tratta di politiche facilmenterevocabili da un nuovo ministro o organo amministrativo. Tuttavia, molte politiche risultanosostenute nel tempo e perfino rafforzate dalle amministrazioni successive. Per esempio, lastrategia del Mali contro le MGF/CF consisteva inizialmente di un piano d’azionequinquennale (1998-2002) prorogato in seguito fino al 2007.10 Infatti, di recente è statoconsolidato con un decreto legge che stabilisce uno specifico programma nazionale mirante aporre fine alla pratica.11

2. Leggi federali contro leggi statali

Laddove l’orientamento costituzionale di un paese prevede una forma di governo sub-nazionale, occorre anche considerare se l’adozione di una legge locale o statale sia preferibilea una di tipo federale o nazionale. A seconda della stabilità politica di un paese, delle prioritànell’agenda sociale e delle divisioni religiose, ideologiche o culturali, un processo localizzatopotrà rivelarsi più o meno vantaggioso rispetto a un intervento a livello nazionale. In Nigeria,ad esempio, davanti ai formidabili ostacoli politici a livello federale, gli attivisti hanno chiestoleggi statali.12 È importante notare che leggi nazionali contro le MGF/CF possono coesisterecon leggi statali, come nel caso degli Stati Uniti. In alcuni casi, la legislazione statale potrebbeintegrare le sanzioni penali a livello nazionale facendosi promotrice di ulteriori programmid’informazione e di formazione.

B. Elementi di un approccio legislativo

Norme di generale applicabilità alle MGF/CF sono presenti nelle costituzioni di ciascunodei 28 paesi in cui la pratica è ancora seguita. Tutte queste costituzioni stabilisconol’eguaglianza tra i sessi, così come il diritto alla vita e all’integrità fisica. Combattere leMGF/CF con maggiore specificità richiede un’attenta valutazione di una serie di fattoridiversi. Questo paragrafo discute i differenti approcci che si possono seguire nel legiferare

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contro le MGF/CF e gli aspetti connessi a ciascun approccio.

1. Riforma costituzionale

Tutele costituzionali contro le pratiche nocive per donne e ragazze sono state adottate inEtiopia, Ghana e Uganda. La costituzione etiopica garantisce la protezione delle donne da“usanze nocive”13 e stabilisce che “leggi, consuetudini e pratiche che opprimono le donne ocausano loro danni fisici o mentali sono proibite”.14 La costituzione del Ghana stabilisce che“tutte le pratiche disumane o lesive del benessere fisico e mentale dell’individuo sonoproibite” 15 e che “saranno abolite le “pratiche tradizionali” lesive della salute e benessere delpopolo”. 16 La costituzione dell’Uganda dichiara proibite le consuetudini o tradizioni“contrarie alla dignità, al benessere o agli interessi delle donne o che ne degradino lacondizione”.17 Inoltre, le costituzioni di numerosi paesi proteggono esplicitamente i dirittidei/lle minori.

Norme costituzionali a sostegno dei diritti di donne e ragazze a non rischiare di subireMGF/CF possono sostenere l’intervento del governo contro la pratica. Gli effetti legali delletutele costituzionali variano a seconda del sistema giuridico di ciascun paese. In alcuni paesi,le norme costituzionali assicurano rimedi legali a donne e ragazze i cui diritti siano stativiolati. In molti paesi, inoltre, un organo giudiziario ha il potere di abrogare leggi e politichecontrarie alle tutele garantite dalla costituzione. Infine, le norme costituzionali possonoguidare il governo nella formulazione e attuazione di leggi e politiche. Quale che sia ilsignificato legale di una norma costituzionale che condanna le MGF/CF, essa rappresenteràcomunque un chiaro impegno del governo all’eliminazione della pratica e darà forte sostegnoalla società civile impegnata per l’eliminazione della pratica.

2. Legislazione penale

In molti paesi, le norme del codice penale puniscono chi infligge intenzionalmentelesioni, ferite o mutilazioni. Queste norme possono essere applicate per colpire la praticadelle MGF/CF. Tuttavia, in mancanza di leggi specifiche, le norme penali contro le lesionifisiche vengono raramente invocate o interpretate in modo da coprire le MGF/CF. 18 Questoparagrafo si basa su un’analisi delle misure penali concernenti specificamente le MGF/CFadottate in 19 paesi africani e del resto del mondo.

a. Quale pratica è proibita?

i. DefinizioneI governi che scelgono di promulgare leggi che criminalizzano specificamente le MGF/CF

dovrebbero tener presente che questa usanza viene praticata in varie forme diverse. I codicipenali dovrebbero quindi stabilire con chiarezza se tutte le procedure comunementedenominate MGF/CF sono proibite per legge. La legge può avere questa chiarezza in uno deidue modi seguenti. Il legislatore può adottare un approccio cosiddetto “dell’inventario”, colquale si elencano i vari tipi di MGF/CF vietati. Oppure, può adottare un approccio “totale”,proibendo cioè ogni tipo di MGF/CF. Entrambi gli approcci rischiano un certo grado di

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ambiguità. Il primo crea la possibilità che un tipo di MGF/CF resti senza nome, offrendo in talmodo una scappatoia a chi lo pratica. Il secondo, d’altro canto, lascia aperta la possibilità didisaccordo su quali siano le pratiche che costituiscono MGF/CF, per esempio quelle praticheche non comportano tagli: in Nigeria, per ritardare la crescita del clitoride si applicanocompresse calde di garza sui genitali delle bambine. Può una pratica simile essere consideratavietata all’interno di un divieto generale delle MGF/CF? La discussione è aperta.

Il grado di specificità nella definizione della pratica di MGF/CF varia notevolmenteall’interno delle leggi promulgate nei paesi africani. Le leggi approvate prima del 1990, speciequelle di Guinea e Repubblica Centroafricana, dichiarano semplicemente che la pratica èvietata e stabiliscono una sanzione. Tra le leggi approvate più di recente, quelle di Gibuti eTanzania seguono un modello simile, dichiarando solamente che le MGF/CF sono vietate esoggette a sanzioni. Le leggi di Burkina Faso e Ghana sono più complesse. Entrambe tentanodi definire esattamente i comportamenti vietati. Il codice penale del Ghana, per esempio,proibisce specificamente l'escissione o l’infibulazione di qualsiasi parte delle piccole e grandilabbra e del clitoride e definisce con precisione i termini “escissione” e “infibulazione”.19

Varie leggi, come quelle del Senegal, stabiliscono sanzioni penali nei confronti di chiinduce o ordina ad altri di eseguire la pratica.20 Canada, Nuova Zelanda e Svezia proibisconoinoltre i preparativi per far eseguire la pratica delle MGF/CF in paesi in cui la procedura non èproibita.21

Benin e Burkina Faso giudicano come comportamento criminale quello di chi, essendo aconoscenza di un’avvenuta pratica di MGF/CF, non ne riferisca alle autorità competenti.22 Lalegge del Benin, secondo la quale i dirigenti di strutture sanitarie sono tenuti a prestareidonee cure alle donne che hanno subito la pratica, prevede che queste figure professionalicomunichino i casi di MGF/CF alle autorità preposte.23 Questi obblighi di denuncia sono peròproblematici e possono anche ostacolare gli obiettivi più ampi di un governo. Le perplessitàgiuridiche sollevate da questi obblighi attengono al diritto alla riservatezza del pazientequando si rivolge ai servizi sanitari. Chiedere agli operatori sanitari di violare il doverefondamentale di preservare la riservatezza nel rapporto col paziente è una violazione deiprincipi universalmente riconosciuti dell’etica medica.24 L’effetto pratico di una taledisposizione può essere verosimilmente una maggiore esitazione da parte di genitori e di altrinel sottoporre alle cure le ragazze in caso di complicazioni conseguenti alle MGF/CF. Agire intal senso significherebbe esporsi a sanzioni penali. Le ragazze stesse potrebbero rinunciarealle cure per timore di causare l’arresto o sanzioni ai genitori o ai propri cari.

ii.Chi è passibile di sanzioni?In linea con le disposizioni della Convenzione sui diritti dell’infanzia, dovrebbe essere “il

miglior interesse del/la bambino/a” il principio guida nella formulazione della legge. Leggiche prevedono sanzioni penali per i genitori che procurano le MGF/CF alle figlie possonocreare disagi aggiuntivi e non auspicabili per le ragazze che le hanno subite. Lunghecarcerazioni per i genitori, con conseguente separazione dei membri della famiglia, possonoavere gravi conseguenze sulla vita emotiva delle bambine coinvolte. I governi dovrebberovalutare se infliggere sanzioni penali solo a chi pratica materialmente le MGF/CF o sanzioniminori ai genitori.

Tutte le leggi che stabiliscono sanzioni per i casi di MGF/CF implicano una potenzialeresponsabilità per i genitori che cercano di sottoporvi le loro figlie. Le leggi di vari paesiafricani, tra cui Burkina Faso, Senegal e Togo, si applicano esplicitamente ai genitori e altri

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componenti della famiglia, oltre che a coloro che effettuano la pratica. In Costa d’Avorio lalegge punisce i parenti “di sangue o matrimonio” (fino al quarto grado) della vittima cheabbiano sollecitato la pratica o non abbiano denunciato un caso imminente alle autorità.25

Altre leggi considerano genitori e familiari colpevoli in base a principi giuridici generali dicomplicità, secondo i quali chiunque procuri la procedura o comunque collabori con gliesecutori può essere perseguito.

Perfino dove le leggi assoggettano potenzialmente i genitori a sanzioni detentive, i giudicipossono decidere a propria discrezione di non imporre tali sanzioni a genitori implicati incasi di MGF/CF. In Francia, uno dei pochi paesi ad aver perseguito penalmente dei genitoriper aver procurato MGF/CF alle figlie, quasi sempre i giudici hanno preferito di non applicaresentenze detentive nei confronti di quei genitori. Nel caso più recente in tal senso, peresempio, una persona è stata condannata a 8 anni di carcere per aver effettuato la pratica su48 ragazze, mentre i 27 genitori accusati di complicità hanno avuto da 3 a 5 anni di condannacon la condizionale.26

iii. Conseguenze del consenso della vittimaI governi dovrebbero valutare se esistono circostanze in base alle quali le MGF/CF non

devono essere considerate un crimine. In particolare, i governi potrebbero voler riconoscereun’eccezione al divieto qualora la donna che subisce la procedura abbia dato consensoinformato. Secondo l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per “consenso informato”s’intende il consenso a un intervento medico purché “ottenuto liberamente, senza minacce oindebite pressioni...”. 27 Prima di dare il consenso, il paziente deve ricevere “informazioniadeguate e comprensibili nella forma e con un linguaggio che il paziente sia in grado dicapire” su questioni come cure alternative e “possibilità di disagio o sofferenza fisica, rischi edeffetti collaterali del trattamento proposto”. 28 Il consenso informato suppone dunque che unadonna sia libera da coercizioni e riceva adeguate informazioni prima di decidere. Spesso, sipresuppone che per dare il proprio consenso informato una donna debba aver compiutoun’età minima (18 anni in molti paesi). Laddove siano presenti questi requisiti, le leggidovrebbero rispettare l’autonomia della donna nelle decisioni che interessano il propriocorpo. In molti contesti, tuttavia, potrà essere difficile assicurare le condizioni checonsentono a donne e ragazze di dare un consenso informato. Le ragazze più giovani ingenerale non hanno la capacità di prendere una decisione liberamente, avendo pienamentecompreso le conseguenze della loro decisione sulla salute. Mettere donne e ragazze di ognietà in grado di rifiutare le MGF/CF richiede un profondo mutamento sociale, conconseguente parità di accesso alle opportunità educative ed economiche. Poiché è possibileche le donne non abbiano i mezzi per rifiutare la procedura, alcuni gruppi femminili hannochiesto che le MGF/CF siano considerate un crimine anche se commesse su donne adulteconsenzienti. Il legislatore dovrebbe tener conto di questi aspetti nel formulare leggi chesanzionano penalmente la procedura. Al tempo stesso, i governi dovrebbe sforzarsi di crearele condizioni per cui le donne siano libere di rifiutare la procedura in mancanza di sanzionipenali. Le leggi che sanzionano penalmente le MGF/CF non hanno riconosciutogeneralmente le circostanze in cui una donna sia considerata in condizione di consentire allaprocedura. Solo Canada, Kenya, Tanzania e Stati Uniti hanno limitato la proibizione delleMGF/CF a procedure effettuate su una minore di 18 anni. In Kenya e Tanzania le proibizionisono inserite in norme penali relative all’infanzia, termine col quale si intendono i minori di

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18 anni.29 È implicita in queste leggi il presupposto che, compiuti i 18 anni di età, una donnasia in grado di acconsentire alla pratica in assenza di coercizioni e avendone pienamentecompreso le conseguenze. Ciò che non è chiaro è se alle donne siano state fornite leinformazioni e le condizioni necessarie per rifiutare la pratica o se prevarrà la forza di regoleculturali e la mancanza di autonomia economica e giuridica.

All’altra estremità di questo dibattito troviamo due stati nigeriani che hanno approvatoleggi anti-MGF/CF che puniscono la “femmina che si offre” alla circoncisione o mutilazionegenitale, coloro che la praticano e i genitori e tutori, a prescindere dal consenso o meno delladonna alla procedura.30 Quindi, non solo il consenso di una donna adulta non esenta chipratica le MGF/CF dalla responsabilità penale, ma anche la donna consenziente è soggetta asanzione.

b. Sanzioni penali

I paesi che hanno affrontato penalmente il problema delle MGF/CF applicano sanzionimolto variabili nei confronti di chi le pratica. In Kenya la legge prevede una pena detentivarelativamente mite, ossia 12 mesi,3 1 mentre in Tanzania la pena minima è di 5 anni dicarcere.32 La severità delle sentenze potrebbe riflettere la visione che quei governi hanno dellivello di accettazione delle MGF/CF da parte dell’opinione pubblica. In contesti nazionali incui le MGF/CF sono largamente praticate e non considerate violazioni gravi, il legislatorepotrà aggirare la riluttanza della magistratura punendo i responsabili per un crimine checomporta severe sanzioni. D’altro canto, laddove è solo una minoranza della popolazione apraticare le MGF/CF, il sentimento popolare nei confronti della pratica può esseresufficientemente negativo da indurre i giudici ad arrestare i colpevoli e condannarli a duresanzioni minime. Da notare come la Tanzania, che applica dure sanzioni penali, ha unapercentuale di MGF/CF di appena il 18%.33 Alcune leggi prevedono circostanze aggravanti checomportano pene maggiori. Quando la pratica è causa di morte, la pena detentiva prevista adesempio dalle leggi del Togo va da un minimo di 5 anni a un massimo di 10.34 Non è poiinfrequente che le leggi prevedano pene maggiori per i membri della professione medica oparamedica. In Burkina Faso e Senegal a costoro viene inflitta la pena “massima” se ritenuticolpevoli di aver effettuato la pratica.35 Sanzioni di questo tipo rispecchiano la condanna daparte dei governi della “medicalizzazione” delle MGF/CF, ossia la loro effettuazione inospedali o strutture cliniche da parte di membri della professione medica. Mentre lamedicalizzazione riduce molti dei rischi immediati per la salute associati a questa pratica, leconseguenti violazioni dei diritti delle donne – in questo caso dei diritti al massimo livellopossibile di salute, integrità fisica e non discriminazione – non risultano certamente scalfite.

Infine, alcune leggi puniscono più severamente i recidivi. Secondo il diritto penale delTogo, per esempio, le pene sono raddoppiate per i trasgressori recidivi.3 6 La legge dello Statodi Cross Rivers in Nigeria prescrive una detenzione di 2 anni per chi commette il reato per laprima volta e di 3 anni per ogni successiva reiterazione dello stesso reato.37 Queste normehanno l’effetto di punire chi pratica regolarmente le MGF/CF più severamente rispetto, adesempio, a chi sia implicato per una sola volta nella circoncisione di una figlia o di una nuora. 3. Azioni civili

Tutti i sistemi giuridici distinguono tra azioni civili e azioni penali. I reati penali sono

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spesso considerati violazioni nei confronti della comunità e dello stato. Il diritto civile affrontai torti subiti dalle persone fisiche e in generale copre una serie di questioni più ampia rispettoal diritto penale, compresi illeciti civili, violazioni di contratti, quesiti di costituzionalità ediritto di famiglia.38 Il diritto amministrativo e normativo rappresenta un altro corpuslegislativo, spesso separato.

Nei paesi in cui sono presenti adeguati meccanismi per l’emissione e l’applicazione dellesentenze civili, le MGF/CF possono essere riconosciute come lesioni che danno origine acause civili per il risarcimento dei danni o altri rimedi. Donne e ragazze che hanno subito leMGF/CF possono chiedere un risarcimento economico a coloro che le hanno praticate o, invia teorica, ai propri genitori. Cause simili avrebbero un effetto deterrente duraturo nel temposu coloro che effettuano o richiedono la pratica. Altre procedure quali ingiunzioni omoratorie potranno essere disponibili per impedire fin dall’inizio l’effettuazione della pratica.Se le azioni civili sono un mezzo potenzialmente efficace per influenzare i comportamentiindividuali e proteggere donne e ragazze dalle MGF/CF, quei meccanismi non sono statiutilizzati in maniera costante. Si ha notizia di casi in cui si è fatto ricorso a rimedi civili persanzionare o impedire la pratica delle MGF/CF. In tutti questi casi, non è stato preso alcunprovvedimento penale. Per esempio, in Liberia nel 1994 una ragazza di etnia Grebo costretta asubire la procedura intentò causa nei confronti della persona che l’aveva effettuata e che fucondannata a pagare l’equivalente di 11,75 dollari come risarcimento per le lesioni subitedalla ragazza.39 Un altro caso emblematico ha avuto luogo in Kenya, prima dell’adozione delChildren Act (Legge per la tutela dei/lle minori) che dichiara esplicitamente illegale la pratica.Nel 2000 il magistrato di Iten, località a nordovest di Nairobi, ha emesso una storicaingiunzione permanente con la quale vietava a un padre di costringere le due figlieadolescenti a subire le MGF/CF. Richiamandosi a principi giuridici generali, il magistratodecretò che “si tratta di una pratica illegale in quanto ripugnante per la morale e la giustizia,che inoltre viola i diritti umani sanciti dalla nostra costituzione.” 40

Almeno tre differenze tra diritto civile e diritto penale possono influenzare la decisione discegliere uno dei due provvedimenti o entrambi. Queste differenze riguardano il soggetto cheintenta l’azione legale, l’onere della prova e l’esito per l’accusato e la vittima.

a. Chi può intentare causa?

Mentre le cause penali sono, salvo alcune eccezioni, di competenza di un funzionariodello stato come un pubblico ministero, quelle civili sono intentate dalla persona (o da altrapersona da lei autorizzata) che sostiene di aver subito un torto. Di conseguenza, negli stati incui il diritto penale proibisce le MGF/CF, il pubblico ministero (PM) locale esercita il controlloper accertare se una legge sarà applicata in una circostanza particolare. Il PM ha il poterediscrezionale di decidere se i fatti autorizzano il processo (cioè, fra l’altro, se violatore e attorientrano nella definizione della legge) e se le prove sono sufficienti a dimostrare lacolpevolezza. Pertanto, mentre gli articoli del diritto penale recano il timbro ufficiale delloStato con le sue garanzie, la loro applicazione dipende fortemente dalla decisione diaccusatori e giudici di iniziare e amministrare le cause.

Nelle cause civili, le persone che chiedono riparazione per un danno reale o potenzialenon dispongono dello status, risorse e accesso alle informazioni a disposizione di un PM chesta preparando un processo penale. Inoltre, la maggior parte delle persone a rischio di

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MGF/CF sono delle adolescenti non in grado di districarsi in un sistema giuridico complicato,di raccogliere prove contro i loro persecutori o di avvalersi di avvocati esperti. In quantominori, possono essere soggette a intimidazioni e pressioni da parte delle famiglie e deimembri della comunità affinché non facciano causa. Inoltre, in alcuni sistemi giuridici i/leminori non hanno la capacità di rivolgersi alla magistratura. In tali situazioni, potrannosentirsi chiedere di autorizzare un adulto a intentare causa per loro conto. Mentre alcunisistemi civili consentono esplicitamente a terze persone adulte di intentare causa a nome diuna fanciulla o di una minorenne bisognosa di protezione, non è certo che un’adolescenteche abbia subito la pratica delle MGF/CF possa rivolgersi a un adulto o tutore di fiduciadisposto a portare avanti la causa. Nel valutare l’approccio preferibile, i politici dovrebberoricordare che la maggior parte delle donne e ragazze in cerca di protezione e/o riparazionepotrebbe desiderare di tornare in famiglia e nella comunità, o essere costretta a farlo. È perciòimportante valutare quale sia l’approccio migliore per mettere in grado queste donne eragazze di ottenere riparazione senza mettersi contro la famiglia e i membri della comunità incui vivono.

b. Onere della prova

Forse, una considerazione meno critica è il diverso onere della prova connesso al dirittocivile e a quello penale. Nella maggior parte dei sistemi del Commonwealth, l’onere dellaprova nelle cause penali è maggiore (ad esempio, oltre ogni ragionevole dubbio o nella quasicertezza) che in quelle civili (ad esempio, sul calcolo delle probabilità o la preponderanzadelle prove ovvero il 51 per cento di probabilità di colpevolezza).41 Tuttavia, dato che in unacausa civile il ricorrente, spesso una minorenne, deve provare la colpevolezza del convenuto,anche l’onere minimo della prova può essere difficile da stabilire

c. Conseguenze per chi intenta la causa e per la vittima

Per finire, merita considerazione anche il tipo di “punizione” o “rimedio” disponibile. Lemisure penali assoggettano i violatori a una punizione, ad esempio il carcere, o a una multapenale da versare allo stato. Queste misure hanno l’obiettivo di “penalizzare” e “punire”. Percontro, le misure civili prevedono “rimedi”, ossia provvedimenti studiati per riparare il dannoinflitto alla persona. I rimedi civili includono il risarcimento alla vittima (ad esempio perdanni come “dolore e sofferenza” e stress fisico e mentale) e decreti o ingiunzioni con i quali siintima all’altra parte di astenersi dal causare o continuare a causare il danno denunciato. Ildiritto civile non comporta pene detentive.

4.Provvedimenti normativi e disciplinari

Le norme approvate e attuate dalle autorità di controllo disciplinano l’esercizio di unaprofessione e obbligano chi ha ottenuto la licenza a mantenere certi standard di competenzae idoneità.42 Nel valutare ogni possibile approccio legislativo, il legislatore potrà volerconsiderare e incorporare standard professionali esistenti, compresi i codici etici, nelle nuoveleggi. Mentre la legislazione può applicarsi a tutti i potenziali trasgressori, i provvedimentiprofessionali e regolamentari coprono solo gli iscritti a quell’albo professionale, come gli

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operatori della sanità o i medici tradizionali. Gli standard etici dovrebbero stabilire chiaramente che la pratica delle MGF/CF su

fanciulle o donne non consenzienti viola l’etica professionale. I medici che effettuano lapratica dovrebbero essere soggetti a procedimenti disciplinari ed essere radiati dall’albo. InEgitto, un decreto del ministero della Sanità, confermato dalla Corte Suprema, ha dichiaratole MGF/CF “pratica medica illegale”, rendendo in tal modo chi la esegue passibile di sanzionepenale.43 In Sudan, le autorità sanitarie hanno punito le ostetriche e levatrici tradizionali chein alcuni villaggi hanno avuto un ruolo nella pratica confiscando i loro strumenti e ponendolesotto stretta sorveglianza.44 In Danimarca, Francia e Gran Bretagna, le autorità medichehanno disposto la radiazione dall’albo per i medici che praticano le MGF/CF. 45

Occorre notare che alcune legislazioni penali contengono disposizioni sulla disciplinadella professione medica. Va detto però che un atto che violi le misure regolamentari edisciplinari non deve essere necessariamente una violazione del codice penale per esseresanzionato. Queste misure possono essere di per sé sufficienti, o possono prevedere sanzionia integrazione di quelle previste dal codice penale. Per esempio, nel 2000 il Ghana haapprovato il Traditional Medicine Practice Act (Legge sulle pratiche di medicina tradizionale),legge con la quale viene costituito un consiglio per la disciplina dell’iscrizione e concessionedi licenza ai guaritori tradizionali.46 In base a tale legge, il consiglio può revocare, sospendereo rifiutare il rinnovo della licenza quando la pratica rappresenta “un rischio per la salute e lasicurezza pubblica o è sconveniente”47 Pur occupandosi di una pratica dannosa differente, ilMedical and Dental Council (Consiglio dei medici e dentisti) della Nigeria, che concede lalicenza ai medici generici, ha annunciato che sarà ritirata la licenza al medico che amputi artiumani per scopi non terapeutici.48

5.Misure per la protezione dell’infanzia

La maggior parte dei paesi industrializzati e alcuni paesi africani hanno leggi a tuteladell’infanzia potenzialmente applicabili per impedire che bambine e ragazze siano sottopostea MGF/CF. Queste leggi prevedono l’intervento dello stato in caso di abusi da parte di genitorio tutori. Diversamente dalle leggi del codice penale, esse puntano a tutelare gli interessi del/laminore più che a punire genitori o tutori. Si tratta di leggi che prevedono meccanismi persottrarre il/la bambino/a alla potestà del genitore o tutore qualora lo stato abbia motivo diritenere che sia stato commesso un abuso o che stia per esserlo.

Alcuni paesi, come la Gran Bretagna, hanno sancito l’applicabilità alle MGF/CF delle leggiche tutelano i minori. Le autorità statali possono così allontanare una bambina o ragazzadalla famiglia se sospettano che possa essere sottoposta alla pratica. Le autorità britannichepossono inoltre impedire l’espatrio di una bambina o ragazza qualora vi sia la probabilità chesubisca la pratica in un altro paese. Da notare che, non essendo le MGF/CF un abusocontinuato, i provvedimenti per la tutela dell’infanzia trovano applicazione ottimale comemezzo per impedire la pratica, non come mezzo per proteggere la vittima dopo l’effettuazionedella pratica. L’adeguatezza o meno di tali provvedimenti nei contesti giuridici dei paesiafricani in cui ha luogo la pratica merita particolare considerazione. CONCLUSIONE

Questo documento ha tentato di riassumere gli aspetti principali di cui i politicidovrebbero tener conto nell’adottare un approccio legislativo per impedire la pratica delle

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MGF/CF. La premessa è che la legge può e deve svolgere un ruolo per migliorare la condizionefemminile e modellare regole sociali per il rispetto dell’autonomia e integrità fisica delladonna. Esaminando le leggi riguardanti le MGF/CF nel loro contesto sociale e culturale, ildocumento sostiene un approccio olistico e multistrategico per la prevenzione della pratica.Un simile approccio dovrebbe concentrarsi simultaneamente sulla promozione dei dirittiumani delle donne, la sensibilizzazione delle comunità, la protezione dei membri di gruppiminoritari, il sostegno della capacità di applicare la legge da parte dei governi e la garanzia diaccesso delle donne a tutti i servizi sanitari per la riproduzione.

Il documento fornisce inoltre un’analisi dei tipi di strategie legali a disposizione deipolitici, esaminando gli elementi dei vari approcci seguiti fino a oggi in alcuni paesi africani.Si raccomandano inoltre ampie garanzie costituzionali per quanto riguarda l’eguaglianza tradonne e uomini e il diritto delle donne a essere libere da pratiche dannose come le MGF/CF.Laddove siano adottate legislazioni penali, i politici dovrebbero decidere come megliodefinire il reato delle MGF/CF, chi punire, quali siano gli effetti del consenso della donna allapratica e il grado desiderato di sanzione penale. Le azioni civili offrono un’alternativaall’applicazione del codice penale e possono essere utilizzate come efficace deterrente oprevenzione grazie all’intervento della magistratura. Infine, il documento esamina il modo incui la regolamentazione della professione medica può impedire la “medicalizzazione” delleMGF/CF e i meccanismi per la protezione dell’infanzia possano essere usati in alcunecircostanze per impedire la pratica.

II. LA LEGGE COME STRUMENTO PER ILCAMBIAMENTO SOCIALE E COMPORTAMENTALE

NAHID TOUBIA

Presidente della Rete di Ricerca, Azione e Informazione per l’integrità fisica delledonne (RAINBO), Gran Bretagna

Per molti anni, gli attivisti impegnati nella ricerca di sistemi per fermare la pratica dellacirconcisione femminile (CF) o della mutilazione genitale femminile (MGF) si sonointerrogati sul possibile ruolo della legge nella lotta contro questa violazione, profondamenteradicata e socialmente accettata, dell’integrità fisica delle ragazze. Due diverse impostazionisi sono confrontate. Da un lato, la ferma convinzione che la semplice approvazione di unalegge non fosse in grado di dissuadere la pubblica opinione da una pratica in uso da tantotempo, simbolicamente e fisicamente, per frenare e controllare la sessualità femminile.Dall’altro lato, il desiderio di sfruttare la forza di uno stato moderno e del suo sistemagiuridico per forgiare un nuovo consenso nazionale alla protezione dell’integrità fisica delleragazze. Ecco alcuni degli interrogativi emersi negli anni:

1. Occorre premere per l’approvazione di nuove leggi che criminalizzino le CF/MGF oesiste il rischio che queste leggi servano soltanto a far entrare quella pratica nella

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clandestinità?2. È necessaria l’approvazione di nuove leggi in paesi dove già esistono leggi che tutelano

l’infanzia e vietano lesioni corporee gravi?3. È auspicabile l’approvazione di una legge contro le CF/MGF in un contesto nel quale i

cittadini (uomini e donne) godono di pochi diritti e/o in ambienti di applicazione della leggedove le risorse sono scarse, i diritti delle donne suscitano indifferenza e regna la corruzione?

4. È appropriato parlare di diritti individuali (delle ragazze) sanciti dalla legge inpseudoeconomie così come si fa nelle moderne economie basate sul libero mercato?

5. Dobbiamo creare una situazione in cui i membri di una famiglia o di una comunitàsiano incoraggiati a denunciare un atto criminale perpetrato da altri al proprio interno,assumendo così il rischio di infrangere rapporti sociali ed economici importanti e di alienarsii membri dissenzienti?

6. Abbiamo imparato qualche lezione sul ruolo e l’utilità di leggi anti-MGF approvate inOccidente in confronto a quelle approvate in Africa?

7. Quand’è che l’approvazione di una legge o di un provvedimento giuridico si configuracome strumento di patrocinio o atto politico?

8. L’approvazione di leggi proibizioniste è auspicabile in tutti i paesi in qualsiasi momentoo sono più utili delle strategie circa i tempi di presentazione delle leggi e una serie di attivitàrelative alla loro introduzione?

Queste e molte altre domande dobbiamo porle, discuterle e trovare le risposte nellaricerca del giusto ruolo delle leggi per quanto riguarda il cambiamento di comportamenti epratiche ritenute inutili o dannose per la società. Nel caso della MGF non vi è stata sufficienteriflessione, ricerca e analisi circa il ruolo della legge nel fermare questa pratica, vista l’urgenzadi approvare leggi nel maggior numero possibile di paesi. In uno sforzo precedente volto araccogliere e analizzare il contenuto delle nuove leggi anti-MGF in Africa e Occidente, si eradiscussa la necessità di una migliore comprensione della complessità dell’interazione fracambiamento giuridico e realtà sociali, politiche ed economiche (Rahman e Toubia Zed Press2000). Questo documento descrive le nostre conoscenze dei fattori che alimentano lacontinuazione di questa pratica allo scopo di capire se il fatto di criminalizzarla potrà essereefficace o, nella migliore delle ipotesi, ignorato o, peggio ancora, controproducente per ilnostro obiettivo, che è quello di proteggere donne e ragazze dalla mutilazione.

In qualità di professionisti/e, attivisti/e e politiche/i condanniamo troppo facilmentequesta pratica, senza considerare sufficientemente la funzione sociale che essa riveste percoloro che, nelle nostre comunità, credono fermamente nel suo mantenimento (cfr. articolosulla newsletter nigeriana “Boabab”). Senza compromettere la nostra posizione circa lanecessità di fermare questa pratica retrograda, dobbiamo riconoscere che, se non andremoalla radice dell’importanza sociale ed economica delle CF/MGF per coloro che la praticano,non raggiungeremo il nostro obiettivo. Per la maggior parte di coloro che nelle nostrecomunità praticano le CF/MGF, si tratta tuttora di un atto di rispetto per gli antenati, deldovere di preservare l’integrità sociale e regolare la sessualità e la riproduzione. In breve, è unatto che, fino a ora, ha causato a chi lo commette onore e premio, non punizione. Approvandouna legge, corriamo il rischio di trasformare da un giorno all’altro cittadini in buona fede eleali in altrettanti criminali. La storia e la realtà circa il trattamento di problemi sociali usandola legge senza risalire alle cause di questo cosiddetto “comportamento criminale” parlano da

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sé: le prigioni sono piene di giovani estraniati e senza lavoro, provenienti in gran parte daglislum urbani e da minoranze etniche e razziali.

La storia dell’approvazione di leggi contro le MGF risale al 1946, quandol’amministrazione coloniale britannica approvò una legge che proibiva l’infibulazione nelSudan. Molti fra noi sono consapevoli delle ripercussioni negative di quella legge, in quantoquell’anno furono più numerose le ragazze circoncise sia prima che dopo l'entrata in vigoredella legge, e i leader politici colsero l’occasione per chiedere il sostegno delle comunitàcontro i colonizzatori. Questa vicenda è un tipico esempio di approvazione sbagliata di unalegge in termine di tempi, da parte di un’amministrazione che negava alla popolazione ildiritto alla libertà sostenendo che l’intento era di proteggere gli organi genitali delle ragazze.

Oggi viviamo in un mondo che è per molti aspetti diverso da quello del 1946, ma per altriversi simile. Il vecchio colonialismo appartiene oramai alla storia ed è stato sostituito da unnuovo ordine mondiale. In Africa gli stati sono indipendenti da più di 30-40 anni e il mondo ècollegato da una rete senza precedenti di telecomunicazioni e informazioni via Internet.

Eppure, nell’Africa odierna combattiamo ancora contro rivalità etniche, economiestagnanti o in recessione e sistemi giuridici e sanitari dalle scarse risorse e facilmentecorruttibili. Le società africane nel continente, e nella diaspora, stanno affrontando sfide maiprese in considerazione prima e dalle quali non riescono più a difendersi. I dibattiti su CF oMGF all’interno delle comunità africane sono sintomatici delle tensioni esistenti fra i tentatividi preservare un ordine sociale ereditato che ha apparentemente funzionato per anni e laricerca di un nuovo ordine realizzabile che possa rispondere alle nuove sfide.

La sopravvivenza o meno delle CF/MGF o comunque di altri tipi di violazione eoppressione delle donne nella mutevole società africana dipenderà dalla possibilità o menoche le ragioni alla base della sua continuazione nei secoli abbiano ancora significato.

Perché la circoncisione femminile e le MGF sono una “pratica tradizionale” cosìfortemente sostenuta? Ed è “dannosa” o utile per le donne?

Come medico e femminista sudanese, sono stata tormentata e irritata in passato da unadomanda fastidiosa: perché le donne africane continuano a circoncidere le loro figlie e perchéperfino le più istruite fra loro difendono ancora questa pratica? Gli studi condotti in Sudanmostrano che le donne medico rifiutano di condannarla in una società in cui l’infibulazione èla norma. Sarebbe facile dare la colpa di ciò agli uomini o, più esattamente, a una societàpatriarcale, comprese le donne che ne fanno parte. È un analisi che regge ancora, ma restairrisolto il perché le donne difendono quella pratica anche quando gli uomini nella lorofamiglia o comunità vogliono abbandonarla.

La risposta a questa domanda è emersa mentre stavamo svolgendo un’indagine analiticasulle principali strategie intraprese contro le MGF negli ultimi vent’anni, indagine svolta nel2001-2002. Estrapolando gli elementi relativi a cosa servisse e cosa no per convincere la gentead abbandonare la pratica, scoprimmo che i progetti focalizzati su una nuova prospettivafemminile e, in alcuni casi, sul cambiamento delle condizioni materiali delle donne avevanoun significativo effetto in termini di maggiore rapidità del processo di abbandono dellapratica. Scoprimmo anche che, affinché un nuovo atteggiamento femminile potesse radicarsie trovare sostegno, era necessario avere l’appoggio di chi all’interno della comunità detiene ilpotere: mariti, professionisti della sanità, capi religiosi, politici.

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Questi risultati ci indussero a esaminare con più attenzione l’idea che percepivamo delleCF/MGF, ossia che è dannosa per le donne. Sulla base di criteri logici e scientifici oggettivi, leCF/MGF sono indubbiamente dannose per le ragazze in quanto le privano di organi sessualivitali necessari per la loro salute e sviluppo. Il fatto che l’intervento venga praticato su minoriprive di un vero potere decisionale è una violazione dei loro diritti umani, come previsto nellaConvenzione sui Diritti dell’infanzia. Ma queste sono le “nostre” ragioni logiche e razionalidella condanna di quella pratica, ragioni che si vorrebbero inculcare in donne che voglionopreservarla. Le donne che vivono in società che praticano la circoncisione hanno le “loro”ragioni logiche e razionali per non adattarsi alla nostra logica. Per loro che vivono sotto unregime sociale ed economico di tipo patriarcale con pochissime possibilità di libera scelta, glispazi per negoziare un minimo di potere sono estremamente ridotti. Circoncidere una figlia erispettare certe altre regole sociali, particolarmente riguardo alla sessualità e ai suoi legamicon l’economia della riproduzione, è un requisito essenziale per questi silenziosi negoziati dipotere. Le donne lo sanno istintivamente. Potremo spaventarle descrivendo loro tutti ipossibili rischi delle CF/MGF per la salute. Potremo indurre i leader religiosi a persuaderleche quella pratica non è un requisito necessario. Potremo cercare di far pesare la durezzadella legge. Ma nel loro disperato aggrapparsi a quel piccolo potere negoziale che conosconoda secoli, difficilmente si batteranno se non avranno in cambio un beneficio pari o superiorea quello che già hanno.

RELAZIONE TRA MGF, CAMBIAMENTO SOCIALE E POTERE DELLE DONNE

Ipotesi 1Le donne usano le MGF come strumento per ottenere potere. Esse rinunciano ai loro

organi sessuali in cambio di accettazione sociale, sopravvivenza materiale (matrimonio) ealtre libertà come mobilità, scelta e istruzione. Per questo le donne difendono e praticano leMGF.

Ipotesi 2Cambiando la consapevolezza, le condizioni materiali e la capacità decisionale delle

donne, allontaniamo dalla loro base di potere la necessità delle MGF.

Ipotesi 3Modificare la base di potere delle donne sarà un atto inefficace (e forse dannoso) se prima

non si sarà costruito attorno a loro il consenso e il sostegno della comunità.

Ipotesi 4I cambiamenti sociali e comportamentali sono un processo cumulativo non lineare. Per

catalizzarli e sostenerli, sono necessari input di supporto nel lungo periodo (leggi, politiche,investimenti culturali, etc).

Dunque, oltre ad “educare” la gente sugli effetti nocivi delle CF/MGF e sulla sua attualeillegalità, dobbiamo fornire alle donne strumenti “alternativi” di autopotere e un nuovoconsenso sociale che dia loro sicurezza qualora decidano di abbandonare la pratica.Approvare leggi nel quadro di misure volte all’empowerment 49 delle donne significa avere acuore le loro sofferenze e mutilazioni. Ma leggi che ignorino i bisogni cruciali delle donne

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finiranno per criminalizzarle e punire le stesse vittime che vogliamo proteggere. Quest’ultimaipotesi sarebbe impopolare e incontrerebbe le resistenze delle comunità, come in Ghana trala gente del Sahel (cfr. documento Pop Council, Bellagio 2002), e delle stesse donne come inKenya (documento presentato alla Conferenza Amanitare 2003).

Se governi e attuatori di progetti non intraprenderanno azioni per riesaminare i problemidel potere delle donne e contribuire a negoziare un nuovo ordine sociale più vantaggioso perloro, i nostri sforzi per fermare le CF/MGF non avranno successo neppure approvando leleggi.

Ma il processo del cambiamento culturale, individuale e collettivo, non è lineare né unaformula di semplice applicazione. Gli individui sono complessi e le donne non fannoeccezione. Indurre un cambiamento nelle credenze e attitudini delle donne e in ultimaistanza la decisione di abbandonare le CF/MGF significa guidarle dolcemente sulla viadell’autorealizzazione, di una sensazione di diritto e di forza che non è disagevoleraggiungere. I nostri strumenti dovranno essere una migliore informazione, nuove e diversecapacità di ragionamento e organizzazione, uno spazio per parlare e scambiare idee esentimenti. Una tempestiva approvazione di leggi a tutela della resistenza emergente controle CF/MGF dalle forse conservatrici e per dare legittimazione alla voce delle donne èessenziale per accelerare i cambiamenti sociali e ripristinare l’equilibrio dei poteri.

COME POSSIAMO ASSICURARE CHE LE LEGGI CHE PROIBISCONO LE CF/MGF DIANO

POTERE ALLE DONNE E NON LE PENALIZZINO?

In quanto moderni legislatori e attivisti dei diritti umani, vorremmo credere chel’approvazione di una legge che proibisce e criminalizza un atto di violazione come leCF/MGF sia solo un bene. Vorremmo considerare la nostra azione come aiuto e protezionedelle vittime di una tragica atrocità, specie se le vittime sono giovani indifese. Sarà anche veroche una legge, se efficace, può proteggere la giovane come minore non consenziente, ma ladonna che un tempo era quella giovanetta che non poteva in alcun modo obiettare su ciò chele avrebbero fatto, è oggi colei che tiene ferma la ragazzina che sta per essere circoncisa. Intutta coscienza, dobbiamo arrestare quella donna e metterla in prigione strappandola dallapropria casa? Possiamo decidere, in fase di stesura e attuazione delle leggi, che non possiamoessere tenuti in ostaggio dalle circostanze attenuanti di coloro che perpetrano la mutilazione.Questo è un modo di applicare le leggi che è tipico di sistemi autoritari e repressivi. Le leggiumanitarie intese a migliorare la qualità di vita dei cittadini e a tutelare i più vulnerabilidevono guardare alla totalità dei diritti di coloro che intendono proteggere, nella stessamisura in cui fanno propri i principi di ciò che è bene e ciò che è male.

Ad esempio, l’approvazione in un paese occidentale di leggi che puniscono severamente imedici che praticano le MGF è altamente auspicabile e accettabile. Diverso è il caso deimembri di una comunità di rifugiati ai quali sono state date scarse informazioni e dove si èinvestito poco per dotarli di servizi o integrarli nella nuova società. Ancor più inaccettabile èche le stesse autorità che approvano tali leggi si rifiutano di concedere alle donne uno statusgiuridico di rifugiate e immigranti, indipendente dai loro mariti. Qualora sorprese a facilitarela circoncisione delle proprie figlie in queste circostanze immutate di dipendenza, le donnesono passibili di prigione o deportazione.

Nel caso di coloro che attuano la pratica in Africa, è ingiusto e inaccettabile che vengano

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approvate leggi contro le MGF mentre vengono ignorate leggi che proteggono i diritti delledonne e ne migliorano la posizione in famiglia e nella comunità. Le leggi sulla distribuzione ela proprietà della terra sono favorevoli alle donne? Che ne è delle leggi sulla famiglia chedisciplinano il divorzio e la custodia dei figli? Le leggi sull’immigrazione, la cittadinanza el’occupazione vanno riviste per renderle compatibili con gli standard internazionali inmateria di diritti umani e di diritti delle donne e talvolta con le stesse costituzioni nazionali.Se dare potere alle donne perché raggiungano l’eguaglianza sociale ed economica è unprogetto a lungo termine, almeno l’equità sociale è più a portata di mano. Se gli organilegislativi stanno studiando l’approvazione di leggi contro le MGF, perché non approvare altempo stesso un pacchetto di leggi che coprano una serie di violazioni dei diritti delle donne?

Nella nostra proposta di un progetto per un migliore controllo, progettazione e attuazionedi interventi contro le CF/MGF, collochiamo il cambiamento del quadro giuridico nell’ambitodella creazione di ambienti che favoriscano l’empowerment delle donne. Un gesto isolato dicriminalizzazione delle MGF senza l’empowerment delle donne o il coinvolgimento dellacomunità potrebbe creare facilmente un ambiente ostile alle donne. CONCLUSIONI

Legiferare contro le MGF non è più un dibattito teorico, ma una realtà che dev’essereaffrontata con urgenza. Si approvano leggi in un numero crescente di paesi africani e in moltipaesi europei a immigrazione africana. E tuttavia la motivazione alla base dell’approvazionedi queste leggi e delle possibili conseguenze sulle comunità cui sono destinate, è statascarsamente considerata.

Se il fatto di facilitare l’approvazione di queste leggi è utile per dimostrare l’esistenza dellavolontà politica dei governi, occorre un maggior impegno in termini di consultazione edecisioni per quanto riguarda tempi, contenuti e usi di tali leggi. I principi di democrazia ebuon governo esigono che la protezione delle persone vulnerabili non avvenga contro la lorovolontà o mentre si ignorano o reprimono altri loro diritti. Nel caso delle donne e della praticadelle MGF, un’intera gamma di altre misure giuridiche devono essere adottate qualeaccompagnamento essenziale all’approvazione di specifiche leggi anti-MGF. Non facendolo,si corre il rischio di togliere credibilità alle leggi o di creare una situazione in cui donne eragazze corrono il duplice pericolo di subire le MGF per accontentare un ordine socialevetusto ed essere penalizzate dal moderno sistema giuridico. Così non dovrà essere qualoragli interessi delle donne e delle ragazze vengano posti realmente al centro degli sforzi perfermare le MGF e, di conseguenza, abbiano un ruolo primario nella stesura di nuove leggi.

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III. LA LEGGE GIUSTA. IL TRATTAMENTO GIURIDICODELLE MUTILAZIONI DEI GENITALI FEMMINILI50

TAMAR PITCHUniversità di Camerino/AIDOS

LA QUESTIONE SUL PIANO INTERNAZIONALEIn modo più o meno chiaro e cogente, la questione delle mutilazioni dei genitali femminili

può ricadere nell’ambito delle previsioni normative di numerose dichiarazioni, patti econvenzioni internazionali, ratificati in Italia. Dalla Dichiarazione Universale dei DirittiUmani (1948) attraverso i Patti sui Diritti Civili e Politici (1966) e sui Diritti Economici, Socialie Culturali (1966), la Convenzione sull’Eliminazione di tutte le forme di DiscriminazioneRazziale (1969), la Convenzione contro la Tortura (1984), la Convenzione contro ogni Formadi Discriminazione contro le Donne (1979, nota con l’acronimo Cedaw), la Convenzione sulloStato dei Rifugiati (1956) per finire con la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (1990), laquestione, pur non prevista esplicitamente, può essere ricompresa in numerosi articoli delleConvenzioni stesse. In particolare, vanno segnalati gli articoli 37 e 24, terzo comma, dellaConvenzione sui Diritti dell’Infanzia. Nel primo, gli stati si impegnano a far sì che nessun/abambino/a sia soggetto/a a tortura o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani e degradanti.Nel secondo, gli stati si impegnano ad abolire pratiche tradizionali contrarie alla salute dibambini/e.

La questione delle mutilazioni dei genitali femminili può, altresì, ricadere in previsioninormative incluse in patti e convenzioni regionali, come la Carta Africana sui Diritti Umani edei Popoli (1981), i cui articoli rilevanti rispetto a questo tema sono l’art. 5 (contro ognidegradazione, umiliazione e trattamento degradante e disumano), l’art. 16 (sul diritto diciascuno di godere del miglior livello di salute fisica e psichica ottenibile), l’art. 18, terzocomma (contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e per la tutela deidiritti di donne e bambini); la Carta dei Diritti e del Benessere dei Bambini Africani (ancoranon ratificata), specialmente all’art. 21, primo comma, che impegna gli stati ad adottaremisure per l’eliminazione di costumi e pratiche tradizionali dannose alla salute e allosviluppo dei bambini; la Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti Umani e delle LibertàFondamentali (1953); e la Carta Sociale Europea (1965).

LA LEGISLAZIONE DEI PAESI EUROPEISolo Gran Bretagna e Svezia hanno un reato specifico di mutilazioni dei genitali femminili.

Negli altri paesi europei esse invece possono integrare fattispecie di reato diverse, comelesioni gravi e gravissime, il tentato omicidio e naturalmente l’omicidio quando allemutilazioni consegua la morte. L’unico paese in cui tuttavia si sono effettuati diversi processiper mutilazioni genitali è la Francia, che le ha perseguito, secondo l’art. 312 del Codice penaleche punisce la mutilazione, amputazione, privazione dell’uso di un membro o mortiprovocate volontariamente su minori di 15 anni, senza che l’autore l’abbia voluto

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intenzionalmente. Attorno ai processi celebrati in Francia si è acceso un ampio dibattito, sucui torneremo (cfr. Facchi, 1992).

Nei paesi europei (quasi tutti) dove non esiste legislazione specifica, l’iniziativa è, dunque,totalmente giudiziaria: laddove le mutilazioni venissero denunciate e perseguite, lo sarebberograzie a interpretazioni giurisprudenziali che le facessero ricadere dentro fattispecie di reatiesistenti. Sull’opportunità o meno di introdurre un reato specifico, richiesta avanzata in moltipaesi europei da associazioni femministe, vi è un dibattito su cui si tornerà.

Le fattispecie di reato entro cui le mutilazioni potrebbero ricadere sono d’altronde, comesi diceva, diverse e varie. In Italia, per esempio, esse potrebbero configurarsi come lesioni, maanche contravvenire all’art. 5 del Codice civile (atti di disposizione del proprio corpo) orientrare tra gli abusi e i maltrattamenti nei confronti dei minori.

La Svezia è stato il primo paese ad adottare una legislazione specifica (1983), secondo cuiqualsiasi forma di mutilazione genitale femminile è punibile con un massimo di due anni diprigione. La pena è maggiore se dalla mutilazione deriva un pericolo di morte.

La Gran Bretagna legifera su questo punto nel 1985 con la legge “Proibizione dellacirconcisione femminile”. Più precisamente, la legge considera reato “tagliare, infibulare o inqualsiasi modo mutilare le grandi e piccole labbra in tutto o in parte e la clitoride; aiutare,consigliare o procurare la pratica da parte di un’altra persona di qualsiasi di questi atti sulcorpo di un’altra persona”. La pena prevista è la prigione fino a cinque anni o una multa oambedue. Né in Svezia, né in Gran Bretagna ci sono mai stati processi in base a queste leggi.

Oltre al versante giuridico, più specificamente penale, le mutilazioni potrebbero esserecontemplate da altre misure, in primo luogo quelle che si riferiscono alla tutela dei minori. InGran Bretagna, per esempio l’art. 47, primo comma, del Children’s Act del 1989, obbliga leautorità locali a investigare qualora abbiano il sospetto che un bambino ricadente nellapropria giurisdizione sia a rischio di subire un danno o un’ingiuria e, in tal caso, a prendere lemisure necessarie compresa la sospensione della patria potestà. Indubbiamente, la giustiziaminorile prevede anche in Italia obblighi di questo genere, a carico di servizi sociali, medici,operatori scolastici, ecc.

Su un altro versante, i codici deontologici dei medici vietano esplicitamente qualsiasiintervento non giustificato da ragioni sanitarie.

PAESI EXTRAEUROPEIAlcuni dei paesi africani e asiatici dove le mutilazioni dei genitali femminili sono una

pratica tradizionale diffusa ed estesa, la vietano esplicitamente: ma il diritto ufficiale, statale,confligge qui con il diritto consuetudinario, ben più cogente e vincolante. Si è dunque inpresenza di un pluralismo giuridico già nei paesi di origine, che dà luogo a un pluralismo, e aun conflitto normativo, ancora più acuto nei paesi di accoglienza.

La contraddizione tra sistemi normativi diversi nei paesi di origine è esemplificata dalcaso dell’Egitto, dove il divieto ufficiale è stato dapprima abolito, introducendo il permesso dieffettuare le mutilazioni in ospedale, e poi, a seguito di pressioni da parte di associazioni egruppi, reintrodotto. La questione della cosiddetta “medicalizzazione”, ossia la scelta didelegare le mutilazioni a medici e ospedali per ovviare ai danni più gravi e immediati dellapratica è anch’essa stata una questione controversa, ormai virtualmente risolta per via dellasua condanna, pressoché universale, con prese di posizione anche dell’OMS,l’Organizzazione mondiale della sanità (1982), perché implicitamente legittimatrice della

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pratica stessa, e perché contrastante con la deontologia medica.Stati Uniti, Canada, Australia non hanno, coma la gran parte dei paesi europei, un reato

specifico, benché proposte di legge in questo senso siano state introdotte a livello federalenegli USA. Da notare, tuttavia, il caso di una donna del Togo alla quale negli Usa è statoaccordato lo status di rifugiata in quanto a rischio di mutilazione nel suo paese di origine. Uncaso di questo genere è avvenuto anche in Francia.

Sul piano, dunque, della legislazione si confrontano due posizioni. Secondo la prima,ancora la più diffusa, non si fa ricorso – e non si ritiene che sia necessario far ricorso - a unafigura autonoma di reato, dato che le mutilazioni genitali ricadono dentro altre fattispecie direato. La seconda posizione, finora appannaggio di pochi stati, viene avanzata sempre piùpressantemente da molte associazioni, lobby, parlamentari in diversi paesi e sottolinea lanecessità della previsione di una figura autonoma di reato.

Sulle due opzioni ci soffermeremo più avanti.

PROCESSI E GIURISPRUDENZACome si diceva, gli unici processi per mutilazioni dei genitali femminili si sono celebrati

finora in Francia, dando luogo a contrasti e dibattiti (cfr. Facchi, 1992). Nel 1983, una sentenzadella Corte di Cassazione francese stabiliva che l’escissione doveva considerarsi unamutilazione ai sensi dell’articolo 312 del Codice penale secondo cui sono punibili con ilcarcere a vita genitori che siano autori di mutilazioni di membri o organi dei figli e con unapena dai 10 ai 20 anni di reclusione in caso di complicità. Su questa base, sono stati celebratiun certo numero di processi a carico dei genitori e “complici”, ossia persone che avevano difatto compiuto la mutilazione. I processi si sono tutti conclusi con lievi condanne, sospese,ossia non eseguite.

Molte questioni controverse sono emerse nei dibattiti attorno a questi processi. In primoluogo, la questione relativa all’ignoranza della legge. Per un verso, le persone processatemostravano per lo più scarsa, se non inesistente, conoscenza non solo delle norme, maaddirittura della lingua francese. Per un altro verso, l’inesistenza di un reato specifico nelCodice penale rimandava l’esistenza stessa della fattispecie di reato a un’interpretazionegiurisprudenziale. Che la mutilazione tradizionale potesse considerarsi reato ai sensi deldiritto francese era ben difficile che fosse noto quanto meno alla prima imputata (una donnaproveniente dal Mali, che non parlava nemmeno il francese). Se questo primo problema (che,dal punto di vista giuridico, ha a che fare con la questione della presunzione di conoscenzadella legge) può dirsi in qualche modo risolto con il primo procedimento, altri ne sono statisollevati che riguardano più in generale l’adeguatezza e l’opportunità del ricorso al penale inquesta materia e vanno quindi oltre lo specifico contesto francese.

In primo luogo, la mancanza di dolo. I genitori che effettuano le mutilazioni sulle figlienon solo non pensano di “far male”: sono convinti di agire per il bene delle figlie. Questaconvinzione è sorretta, d’altra parte, da elementi di fatto, documentati da etnologi eantropologi: le ragazze non mutilate rischiano l’isolamento dalla loro comunità, non“possono trovare marito”, non sono considerate veramente donne.

In secondo luogo, il conflitto normativo: la pratica delle mutilazioni genitali si presentacome una tradizione con forti connotati normativi. Non solo “si è sempre fatto così”, ma “cosìsi deve fare”. Come nota Facchi (1992), la sanzione della trasgressione della consuetudine nonè soltanto mortale, ma sociale, concretizzandosi appunto nell’isolamento delle ragazze non

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mutilate. La norma consuetudinaria si rivela, dunque, più cogente e vincolante, non solo diquella del paese di accoglienza, ma anche di quella ufficiale del paese di origine, quando essa(come nel caso del Mali) vieti le mutilazioni. La sanzione della trasgressione della normaconsuetudinaria è vissuta come ben più pesante di quella che eventualmente segue latrasgressione della norma ufficiale.

Un’ulteriore questione riguarda la protezione dell’interesse delle vittime, che èl’argomentazione principale di chi sostiene l’adeguatezza e l’opportunità dell’applicazionedel diritto penale in questa materia. Il diritto si pone, infatti, a tutela dell’integrità fisica epsichica, entrambe minacciate dalla mutilazione.

Tuttavia, benché naturalmente siano indiscutibili i gravi danni dell’operazione, non è cosìcerto quale sia l’interesse delle vittime. Quando il progetto migratorio è temporaneo, il dannoche a una donna non mutilata, rientrata nella comunità d’origine, deriva dall’isolamentosociale potrebbe essere maggiore del danno dell’operazione. C’è, inoltre, il rischio che leragazze non mutilate subiscano l’operazione in età più adulta, una volta rientratedefinitivamente nei paesi d’origine, o durante una vacanza in patria. Ma anche laddove ilprogetto migratorio sia definitivo, se l’integrazione nella collettività di accoglienza è difficile,l’isolamento dentro la propria comunità potrebbe essere concepito come fortemente lesivodell’interesse delle ragazze.

L’argomentazione dunque in appoggio a un uso penale in questa materia sulla base dellatutela dell’interesse delle vittime si presenta come controversa: dipende da che cosa e dacome si intende l’interesse, e ha, in realtà, a che vedere con l’interpretazione che si dà delrapporto tra individuo e cultura d’origine e individuo e cultura d’accoglienza, nonchénaturalmente con le politiche rivolte agli immigrati. E bensì plausibile, viceversa, e vi sonoriscontri in questo senso, che laddove il processo d’integrazione nella collettività diaccoglienza sia reale (tramite la scolarizzazione, l’accesso ai servizi sanitari e sociali, ecc.), lemutilazioni subite o minacciate comincino a venire vissute come inaccettabile differenza eostacolo a un’integrazione effettiva. Da questo punto di vista, l’argomentazione in nomedell’interesse delle vittime diventa convincente e cogente.

Più in generale, i dibattiti attorno a questi processi evocano una questione su cui sitornerà: ossia, la funzione attribuita al diritto, e al diritto penale, in particolare. Deve il dirittoassolvere a una funzione repressiva o a una funzione promozionale? Quale funzione èmaggiormente adeguata alla materia in esame? Quali strumenti giuridici sono più adeguati aquale funzione?

LA SITUAZIONE IN ITALIAA tutt’oggi, si ha notizia di una sola sentenza pronunciata dal tribunale di Milano, per

lesioni, ai sensi degli artt. 582 e 583 del Codice penale. Un’italiana, moglie separata di unegiziano, aveva denunciato (1997) l’ex marito per aver sottoposto a mutilazioni dei genitali idue figli, un maschio (5 anni) e una femmina (10 anni), durante una vacanza presso i parentidi lui in Egitto. La donna per motivi di lavoro era dovuta rimanere a Milano, ma al ritorno,insospettita dal cattivo stato di salute della bambina (emorragia, infezioni e febbre) si èaccorta di quanto era successo.

La donna ha presentato subito una denuncia e il 25 novembre 1999 si è svolto a Milano ilprocesso che ha visto il padre accusato di lesioni personali gravissime. È stato questo il primoprocesso in Italia per un fatto del genere. L’uomo è stato condannato a due anni di reclusione.

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Una breve inchiesta presso la Procura e il Tribunale per i minorenni di Roma, e una ricercapresso alcune procure ordinarie italiane non ha rivelato altri casi del genere. Se tuttavia sonoattendibili le stime ipotizzate da alcune studiose, sarebbero invece molte, le bambinemutilate residenti in Italia, e ancora di più, le bambine a rischio di essere mutilate. A quantopare, come anche ebbe occasione di dire il Ministro Livia Turco rispondendo aun’interrogazione parlamentare sulla questione nel 1999, le bambine vengono mutilatedurante i soggiorni nei paesi di origine o da “operatrici tradizionali” itineranti. Non risulta chevi siano implicati medici o strutture sanitarie italiane, benché si parli di cliniche private doveopererebbero medici somali o italo-somali.

Dato che le operazioni comportano spesso conseguenze fisiche rilevanti, ci si puòchiedere come mai non vi siano state a tutt’oggi denunce o segnalazioni da parte di medici,pediatri, operatori scolastici e dei servizi, in questo momento piuttosto solerti nel denunciaresospetti maltrattamenti o abusi sessuali a carico dei minori.

In Italia, in assenza di una figura autonoma di reato le mutilazioni (secondo anche laministra Turco) sono perseguibili ai sensi dell’art. 5 del Codice civile (divieto di atti didisposizione del proprio corpo), dell’’art. 583 del Codice penale (lesioni gravi e gravissime),dell’art. 32 della Costituzione (diritto alla salute).

L’inesistenza di una figura autonoma di reato può d’altra parte avere un’influenzasull’assenza di denunce. Per quanto riguarda gli appartenenti alla comunità coinvolta, ciò,infatti, può essere dovuto sia, com’è più probabile, alla coesione della comunità stessa eall’alto grado di consenso e accettazione della pratica, che si configura, come si diceva, comeun vero e proprio dovere (anche giuridico, o comunque normativo), ma anche, quandoalcune o alcuni, più coinvolte nel processo di assimilazione nella collettività d’accoglienza,cominciano ad avere dubbi o a dissentire, al non avere un appiglio sicuro nella legislazioneitaliana, un divieto esplicito cui appellarsi per rifiutare le mutilazioni sulle proprie figlie.

Quanto agli operatori sanitari, sociali, scolastici: la non conoscenza della questione giocacertamente un ruolo; può supporsi che giochi un ruolo, una sorta di accettazione passiva diun “costume” straniero, non esplicitamente previsto come reato dalle nostre leggi; l’assenza didolo può contribuire a non far percepire la pratica come integrante abusi o maltrattamentinei confronti di minori (sebbene, ai sensi delle nostre leggi minorili, abusi che possonoconfigurare una situazione di “stato di abbandono” tale da richiedere l’intervento dellagiustizia minorile non devono necessariamente essere “intenzionali”).

Gli articoli 330 (decadenza della potestà sui figli) e 333 (condotta del genitorepregiudizievole per i figli) del Codice civile danno al giudice minorile la facoltà di allontanare ifigli dai genitori, con decadenza della potestà nei casi più gravi, o comunque di adottare“provvedimenti convenienti” quando la condotta di uno o entrambi i genitori siapregiudizievole al/la figlio/a. Queste norme potrebbero essere invocate per la tutela dellebambine “a rischio”, ai cui genitori potrebbero essere date prescrizioni specifiche perimpedire loro di mutilarle. Che non vi siano (ancora) casi di questo genere fa pensare a unadiffusa ignoranza, indifferenza o difficoltà a inquadrare la questione entro le “condottepregiudizievole” ai minori.

SE E COME PERSEGUIRE PENALMENTECome si è visto, che siano o no previste in figure autonome di reato, le mutilazioni sessuali

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sono perseguibili penalmente. Prima ancora di discutere gli eventuali vantaggi o svantaggi diuna legge penale ad hoc, conviene ragionare sull’adeguatezza e l’opportunità dell’impiego deldiritto penale in questa materia.

Costruire un problema come reato (o perseguirlo su questa base) significa ritenere che larisposta penale sia la più adeguata. Ma adeguata a quali obiettivi? Ve ne sono tre possibili,intrecciati: 1) la diminuzione del problema, attraverso la minaccia della pena; 2) ilriconoscimento simbolico del problema come un “male”; 3) il mutamento degli atteggiamentie delle norme culturali relative a quel problema. Questi tre obiettivi fanno riferimento alle trefunzioni comunemente attribuite al diritto penale: la prevenzione generale; il riordinamentosimbolico dei beni protetti in una certa collettività; la funzione pedagogica.

Primo punto: la minaccia della pena è tanto più efficace quanto più la pena sia certa esuperi i vantaggi della commissione del fatto. Nessuna delle due condizioni sembra darsi inquesto caso (come in moltissimi altri del resto), a meno di non auspicare un sistema punitivonon solo celere, ma anche con sanzioni assai alte e applicate effettivamente, tali dascoraggiare da un atto che si considera come necessario al bene delle proprie figlie. Laminaccia della pena, inoltre, soprattutto quando la pena minacciata fosse severa, potrebbe(come di fatto avviene in molti altri casi) contribuire alla chiusura della comunità coinvolta suse stessa e alla ancora maggiore “clandestinizzazione” delle condotte: per esempio, potrebbeulteriormente scoraggiare dal ricorso a strutture sanitarie in presenza di complicazionisuccessive alle mutilazioni.

Secondo punto: il riconoscimento simbolico di un fatto come “male” avrebbe, in questocaso, una sua utilità presso la collettività di accoglienza, disponendola a riconoscere lemutilazioni come inaccettabili secondo i modelli culturali prevalenti: ma è in dubbio cheavrebbe la stessa utilità presso la comunità coinvolta nelle pratiche, a meno che essa nonfosse già disposta culturalmente in questo senso. Potrebbe, viceversa, contribuireall’isolamento di questa comunità dalla collettività di accoglienza, segnando un fortediscrimine tra “noi” (che condanniamo la pratica) e “loro” (per cui è norma vincolante). Laprevisione di una figura autonoma di reato, se rafforzerebbe il potenziale simbolico dellaproibizione (rendendola oltretutto chiara e tassativa, non lasciandola quindi aun’interpretazione giurisprudenziale) presso di “noi”, potrebbe essere vissuta dalla comunitàcoinvolta come una discriminazione intesa precisamente e solamente nei propri confronti.

Terzo punto: la funzione “pedagogica” è tale quando la criminalizzazione o l’effettivapersecuzione di un fatto come reato è preceduta e accompagnata da un ampio dibattitopubblico, tale da coinvolgere come partecipanti attivi tutti gli attori rilevanti: il caso dellacampagna per una nuova legge sulla violenza sessuale mostra come atteggiamenti e modelliculturali in ordine a questo fenomeno siano effettivamente cambiati nel corso dei sedici annidi campagna stessa, a prescindere dal risultato legislativo, in verità assai discutibile. Ma ciòche questo esempio insegna, è che ciò che è efficace, più che la norma di per sé, è il dibattitoche la precede. Tanto più questo dovrebbe essere vero, quanto più gli attori cui il mutamentonormativo o giurisprudenziale in materia di mutilazioni configurano una comunitàparticolare, dotata di sue norme e modelli culturali. La funzione pedagogica di una norma inquanto tale in un caso del genere potrebbe essere allora vissuta come autoritaria,discriminatoria, paternalista.

Rispetto alla richiesta avanzata in diversi paesi di prevedere una figura di reato autonomae specifica: certamente, in questo modo il potenziale simbolico del penale sarebbe sfruttato

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di più, e il dibattito per giungere a una legge in materia potrebbe avere una funzione“pedagogica”. Inoltre, se ci fossero dissensi nella comunità coinvolta, ciò renderebbe piùsemplice a chi volesse sottrarre le figlie alle mutilazioni appellarsi all’esplicito divietolegislativo. Come già si è detto, ciò potrebbe condurre a una maggiore attenzione allaquestione gli operatori sanitari, sociali e scolastici, i quali sarebbero indotti a un’attività diprevenzione e tutela delle bambine “a rischio”. Ritengo, tuttavia, condivisibile l’opinione dellaministra Turco, esposta nella risposta all’interpellanza parlamentare già citata, secondo cuiuna legge ad hoc avrebbe senso solo qualora fosse richiesta dall’interno della comunitàcoinvolta. In assenza di richieste del genere, ossia in assenza del manifestarsi di un pluralismodi atteggiamenti, indice di qualche disponibilità della comunità a mettere in discussione ilproprio diritto consuetudinario, la legge sarebbe una semplice legge “manifesto”, priva diefficacia e presumibilmente produttrice delle conseguenze perverse già accennate (chiusuradella comunità su se stessa, vissuti di discriminazione, clandestinizzazione ulteriore dellecondotte, isolamento accentuato).

Non sembra un caso del resto che, laddove esiste una figura autonoma di reato, non visiano stati processi. Implicitamente, si è scelto di criminalizzare ma di non perseguire. InFrancia, dove si è scelto di perseguire, si è tuttavia scelto di non punire (le pene comminatesono state lievi e sospese). Per quanto riguarda Svezia e Gran Bretagna, l’esistenza di unafigura autonoma di reato non sembra aver dato luogo a una sensibilizzazione tale da generaredenunce. Non sappiamo, tuttavia, se e quanto, invece, questa esistenza sia stata efficace nelfornire a eventuali dissidenti della comunità un appiglio per rifiutare la pratica.

In ambedue i casi sembra prevalere un uso del potenziale simbolico del penale, piuttostoche un uso della sua funzione deterrente. Il rischio in questi casi è che questo potenziale sidispieghi in funzione meramente dichiarativa (le “leggi manifesto”), come auto legittimazionedel paese e del governo che promulga la norma, piuttosto che in funzione “pedagogica”. Conla conseguenza di delegittimare la norma (e lo stesso sistema giuridico), quando essa restilettera morta, non venga o non possa essere applicata.

Il problema è appunto quello dell’applicazione. Perseguire e punire questa pratica non èsolo difficile, potrebbe essere inopportuno e controproducente, come già si è detto, quandonon vi è consenso a sensibilizzare da parte della comunità coinvolta. L’approvazione, allora,di una norma che crei una figura autonoma di reato, senza che vi sia la volontà e la possibilitàdi applicarla, potrebbe a sua volta essere controproducente, incrementando il discredito deldiritto in generale e di questa norma in particolare.

Se l’utilizzazione del diritto penale appare, dunque, foriera di rischi e contraddizioni, ciònon significa, tuttavia, che si debba rinunciare a legiferare in questa materia. Disposizionicirca campagne d’informazione, per sostegni a organizzazioni e gruppi, per politichepubbliche dirette a migliorare i processi di integrazione individuale e collettiva, per aiuti a chivoglia sottrarsi alla pratica sono misure “indirette” che potrebbero però incidere sullecondotte concrete più di divieti simbolici di fatto inapplicati.

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IV. NORME DI TRATTATI INTERNAZIONALI A TUTELADELLA LIBERTÀ DALLE CIRCONCISIONI E MUTILAZIONIDEI GENITALI FEMMINILI

A CURA DEL CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS (CRR) E DEL CENTRO

DOCUMENTAZIONE DELL’AIDOS

Diritto di libertà dalle discriminazioni nei confronti delle donne

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Articolo 2: “Ad ogni individuo spettano tutti idiritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, perragioni di razza, di colore, di sesso ...”

Carta delle Nazioni Unite, Articoli 1 e 55: uno degli scopi delle NU è di promuovere “ilrispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione alcuna perragioni di razza, sesso, lingua o religione …”.

Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delledonne:

Articolo 1: “… per “discriminazione nei confronti delle donne” s’intende qualsiasidistinzione, esclusione o restrizione per ragioni di sesso, che ha l’effetto o lo scopo diostacolare o vanificare il riconoscimento, godimento o esercizio da parte delle donne, aprescindere dal loro stato civile e su basi di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umanie delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile e in ognialtro campo.”

Articolo 2: “Gli Stati firmatari convengono di perseguire con ogni idoneo mezzo e senzaesitazioni una politica intesa a eliminare le discriminazioni tra uomini e donne e, a tale scopo,s’impegnano:

(e) ad adottare tutte le misure idonee a eliminare le discriminazioni contro le donne daparte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa;

(f) ad adottare tutte le misure idonee, incluse quelle legislative, atte a modificare o abolireleggi, norme, usi e pratiche esistenti che costituiscono discriminazione nei confronti delledonne.”

Articolo 5: “Gli Stati firmatari adotteranno tutte le misure idonee … per cambiare i modellidi comportamento sociali e culturali di uomini e donne, al fine di giungere all’eliminazionedei pregiudizi e di pratiche consuetudinarie e di qualsiasi altro tipo basate su un concetto diinferiorità o superiorità di un sesso sull’altro.”

Convenzione sui diritti dell’infanzia, Articolo 2(2): “Gli Stati firmatari adotteranno tutte lemisure idonee ad assicurare la protezione dell’infanzia da ogni forma di discriminazione …”

Patto internazionale per i diritti civili e politici, Articolo 2.1: “Ciascuno Stato firmatariodel presente Patto s’impegna a rispettare e assicurare a tutte le persone all’interno deirispettivi territori e della rispettiva giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senzadistinzione alcuna di razza, colore, sesso, lingua, religione, politica o opinione …”

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Patto internazionale per i diritti economici, sociali e culturali (Economic, Social andCultural Rights Covenant), Articolo 2.2: “Gli Stati firmatari del presente Patto s’impegnano agarantire che i diritti enunciati nel presente Patto siano esercitati senza discriminazionealcuna di razza, colore, sesso, lingua …”

Carta africana sui diritti umani e dei popoli (Carta di Banjul):Articolo 18.3: “Lo Stato assicurerà l’eliminazione di ogni discriminazione contro le donne

e i bambini come previsto nelle dichiarazioni e convenzioni internazionali.”Articolo 28: “Ogni persona avrà il dovere di rispettare e considerare i propri simili senza

alcuna discriminazione”Piano d’azione, Conferenza mondiale sui diritti umani, Paragrafo 38: “La conferenza

mondiale sui diritti umani sottolinea l’importanza di lavorare per l’eliminazione di ogniconflitto che possa emergere tra i diritti delle donne e gli effetti nocivi di pratiche tradizionalio consuetudinarie, di pregiudizi culturali e di estremismi religiosi.”

Paragrafo 224: “… Qualsiasi aspetto nocivo di certe pratiche tradizionali, usuali o moderneche violano i diritti delle donne dev’essere vietato ed eliminato.”

Diritto alla vita e all’integrità fisica, libertà dalle violenze contro le donne

Dichiarazione universale dei diritti umani :Articolo 1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali per dignità e diritti.”Articolo 3: “Ognuno ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza individuale.”

Patto per i diritti civili e politici:Preambolo: Si riconosce “l’insita dignità … di tutti i membri della famiglia umana …”Articolo 9 (2): “Ognuno ha diritto alla libertà e alla sicurezza individuale …”Patto per i diritti economici, sociali e culturali, Preambolo: Si riconosce che i diritti umani

“derivano dall’insita dignità dell’essere umano.”Convenzione sui diritti dell’infanzia, Articolo 19: “Gli Stati firmatari adotteranno tutte le

idonee misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere l’infanzia daogni forma di violenza fisica o psichica …”

Carta di Banjul:Articolo 4: “Gli esseri umani sono inviolabili. Ogni essere umano avrà diritto al rispetto

della propria vita e dell’integrità della propria persona …” Articolo 5: “Ogni individuo avrà diritto al rispetto della dignità propria di ogni essere

umano …”Dichiarazione sull’eliminazione delle violenze contro le donne:Articolo 1: “… per “violenze contro le donne” s’intende qualsiasi atto di violenza basato sul

sesso che abbia o rischi di avere come conseguenza danni o sofferenze fisiche, sessuali opsicologiche per le donne …, a prescindere se tale atto si verifichi nella sfera pubblica o inquella privata.”

Articolo 2 (a): “Il termine “violenze contro le donne” sarà interpretato in modo daincludere, ma non a titolo limitativo, le mutilazioni dei genitali femminili e altre pratichetradizionali nocive per le donne …”

Piattaforma d’azione della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne:Paragrafo 107(d): “. . . Assicurare il pieno rispetto dell’integrità della persona, adottare

misure per assicurare le condizioni necessarie alle donne per esercitare i propri diritti

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riproduttivi ed eliminare leggi e pratiche coercitive . . . .”Paragrafo 118: “Le violenze contro le donne durante il loro ciclo vitale dipendono

essenzialmente da modelli culturali, in particolare gli effetti dannosi di certe pratichetradizionali o consuetudinarie e tutti gli atti di estremismo connessi a razza, sesso, lingua oreligione che perpetuano la condizione d’inferiorità attribuita alla donna all’interno dellafamiglia, sul luogo di lavoro, nella comunità e in società.”

Paragrafo 232 (h): Si sollecitano i governi a “proibire le mutilazioni dei genitali femminililaddove esistono e a dare forte sostegno agli sforzi delle organizzazioni non governative ecomunitarie e alle istituzioni religiose nella lotta per l’eliminazione di tali pratiche.”

Diritto alla salute

Dichiarazione universale dei diritti umani , Articolo 25: “Ognuno ha diritto a unadeguato livello di salute e benessere per sé e la sua famiglia.”

Patto per i diritti economici, sociali e culturali, Articolo 12: “Gli Stati firmatari delpresente Patto riconoscono il diritto di ognuno al godimento del massimo livello possibile disalute fisica e psichica.”

Carta di Banjul:Articolo 16: “Ogni persona avrà diritto di godere delle migliori condizioni possibili di

salute fisica e psichica.”Articolo 16 (2): “Gli Stati firmatari della presente Carta adotteranno le misure necessarie a

tutelare la salute delle proprie popolazioni e garantire che ricevano le cure mediche in caso dimalattia.”

Carta africana sui diritti e il benessere dell’infanzia , Articolo 14(2): “Gli Stati firmatari . . .adotteranno misure:

(f) atte a sviluppare la preventiva educazione sanitaria e famigliare e la fornitura diservizi.”

Piano d’azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, Paragrafo7.2: “La salute riproduttiva è una condizione di totale benessere fisico, psichico e sociale enon semplicemente l’assenza di malattie e infermità, in tutti gli aspetti connessi al sistemariproduttivo e a tutti i suoi processi e funzioni. La salute riproduttiva implica pertanto lapossibilità per ognuno di avere una vita sessuale sicura e soddisfacente. . . . Essa includeinoltre la salute sessuale, il cui fine è il miglioramento della vita e delle relazioni personali.”

Piattaforma d’azione della IV Conferenza mondiale sulle donne: Paragrafo 29: Le donnehanno diritto al massimo livello possibile di salute fisica e psichica ... La salute è unacondizione di totale benessere fisico, psichico e sociale e non semplicemente l’assenza dimalattie o infermità ...”

Paragrafo 106: Si raccomanda che i governi “rimuovano tutte le barriere ai servizi sanitariper le donne e assicurino un’ampia gamma di servizi sanitari.”

Diritti dell’infanzia

Convenzione per i diritti dell’infanzia : Articolo 2(1): “Gli Stati firmatari rispetteranno e garantiranno i diritti enunciati nella

presente Convenzione a ogni bambino all’interno delle rispettive giurisdizioni, senza alcunadiscriminazione e indipendentemente dalla razza, colore, sesso o lingua del bambino o dei

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suoi genitori o tutori.”Articolo 3(1): “In tutte le azioni concernenti i bambini, siano esse intraprese da istituzioni

assistenziali pubbliche o private, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, sidovranno tener presenti in primo luogo gli interessi del bambino.”

Articolo 6:(1): “Gli Stati firmatari riconoscono che ogni bambino ha l’insito diritto alla vita.”(2): “Gli Stati firmatari assicureranno il pi possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del

bambino.” Articolo 16(1): “Nessun bambino dovrà subire illecite o arbitrarie interferenze nella

propria vita privata.”Articolo 24(1): “Gli Stati firmatari riconoscono il diritto del bambino al godimento del

massimo livello di salute possibile.” Articolo 24(3): “Gli Stati firmatari adotteranno tutte le misure efficaci e appropriate allo

scopo di abolire pratiche tradizionali pregiudiziali per la salute dei bambini.”African Charter:Articolo 4(1): “In tutte le azioni concernenti il bambino, intraprese da qualsiasi persona o

autorità, si darà considerazione prioritaria agli interessi del bambino.”Articolo 5(2): “Gli Stati firmatari ... assicureranno il più possibile la sopravvivenza, la

protezione e lo sviluppo del bambino.”Articolo 10: “Nessun bambino dovrà subire interferenze illecite o arbitrarie nella propria

vita privata.”Articolo 14(1): “Ogni bambino avrà il diritto di godere delle migliori condizioni possibili di

salute fisica, psichica e spirituale.”Articolo 21(1): “Gli Stati firmatari della presente Carta adotteranno tutte le misure

adeguate per eliminare pratiche sociali e culturali nocive che influiscono sul benessere, ladignità, la normale crescita e sviluppo del bambino, e in particolare:

(a): costumi e pratiche pregiudiziali per la salute o la vita del bambino; e(b): costumi e pratiche discriminatorie per il bambino per ragioni di sesso o altro.”Piano d’azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, Paragrafo 5.5:

“Occorre adottare e applicare misure atte a eliminare matrimoni in età infantile e mutilazionidei genitali femminili.”

Piattaforma d’azione della IV Conferenza mondiale sulle donne, Paragrafo 39: Lebambine sono “spesso assoggettate a varie forme di ... violenza e a pratiche nocive comel’infanticidio femminile e la selezione sessuale pre-natale, incesto, mutilazioni genitali ematrimoni precoci, compresi quelli in età infantile.”

Piano d’azione della Conferenza mondiale sui diritti umani, Paragrafo 49: Si sollecitano“gli Stati ad abrogare leggi e norme esistenti e a eliminare costumi e pratiche discriminatorieverso le donne e tali da causare danni alle bambine.”

Diritto alla cultura

Dichiarazione universale dei diritti umani:Articolo 27 (1): “Chiunque ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della

comunità …”Articolo 30: Nulla di quanto contenuto nella presente Dichiarazione potrà essere

interpretato in modo da implicare per qualsiasi Stato, gruppo o persona il diritto di

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intraprendere iniziative o effettuare atti intesi a distruggere qualsiasi dei diritti e libertà inessa sanciti.

Patto per i diritti economici, sociali e culturali:Articolo 15 (1) (a): “Gli Stati firmatari del presente Patto riconoscono il diritto di ogni

persona a prendere parte alla vita culturale.”Articolo 5(1): “Nulla di quanto contenuto in questo Patto potrà essere interpretato in

modo da implicare il diritto per qualsiasi Stato, gruppo o persona di intraprendere iniziative oeffettuare atti intesi a distruggere qualsiasi dei diritti e libertà in esso sanciti ...”

Carta di Banjul, Articolo 29 (7): Si assegna a ogni persona il dovere “di preservare erafforzare i valori positivi della cultura africana nei suoi rapporti con altri membri dellasocietà …”

Diritti delle minoranze

Patto per i diritti civili e politici:Articolo 3: Gli Stati firmatari s’impegnano a garantire il pari diritto di uomini e donne a

godere di tutti i diritti civili e politici enunciati in questo Patto.”Articolo 5(1): “Nulla di quanto è enunciato in questo Patto potrà essere interpretato in

modo da implicare il diritto per qualsiasi Stato, gruppo o persona di intraprendere iniziativa oeffettuare atti intesi a distruggere qualsiasi dei diritti e libertà in esso sanciti.”

Articolo 27: “In quegli Stati in cui sono presenti minoranze etniche, religiose o linguistiche,non dovrà essere negato alle persone appartenenti a tali minoranze il diritto, in comunionecon gli altri membri del loro gruppo, di godere della propria cultura, professare e praticare Ilapropria religione o usare la propria lingua.”

Dichiarazione sui diritti di persone appartenenti a minoranze etniche, religiose elinguistiche:

Articolo 2 (1): “Le persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose elinguistiche ... hanno il diritto di godere della propria cultura. Di professare e praticare lapropria religione e di usare la propria lingua, in pubblico come in privato, liberamente esenza alcuna interferenza o discriminazione.”

Articolo 8(2): L’esercizio di questi diritti “non pregiudicherà il godimento da parte di tuttele persone dei diritti umani e delle libertà fondamentali universalmente riconosciuti.”

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