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ELEZIONI RSU: CAMPAGNA ELETTORALE AL VIA L'indizione delle elezioni delle rsu nella scuola (si voter dal 13 al 16 dicembre 2000) e la relativa tempistica determinano scadenze precise e ravvicinate: inizio procedure elettorali 25 ottobre, costituzione commissione elettorale entro il 9 novembre, presentazione liste entro il 14 novembre. L'Amministrazione si deve attivare per facilitare lo svolgimento delle operazioni. Nei prossimi giorni dovr essere inviata una specifica nota, con i riferimenti normativi, a tutti i Provveditori. Entro il 28 settembre il Ministero tenuto a fornire, alle organizzazioni sindacali, gli elenchi delle scuole che saranno sedi delle elezioni delle Rsu. Le regole elettorali sono quelle indicate dall'Accordo del 7-8-1998. Nel corso della discussione fra i Sindacati sulla opportunit/necessit di una integrazione specifica ponemmo in evidenza l'esigenza di rappresentare i diversi profili professionali e ci dichiarammo disponibili anche a rivedere il numero dei componenti la Rsu. Come ricorda l'Aran, nella lettera inviata al Ministero nel mese di luglio e consegnataci l'11 settembre, non c' stato un accordo unitario. Ricordiamo che la modulistica stata pubblicata in Appunti n. 147 assieme con lelenco dei documenti reperibili nel nostro sito internet nello spazio intranet strutture di cui vi ricordiamo il nome utente: str2000 e la password: 1012000. Intanto altri quaderni Rsu sono in tipografia. In questo numero di Appunti RSU, nello sforzo di fornire uno strumento agile con la raccolta della normativa indispensabile per questa scadenza, pubblichiamo: lettera di assenso calendario elezioni, lettera dell'Aran al Ministero, Comunicato della Presidenza del Consiglio riportato sulla G.U. del 23 gennaio 1998, lo scadenzario, le circolari Aran emanate nel '98 (tuttora valide) e l'accordo generale del 7-8-'98.

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ELEZIONI RSU: LETTERA DI E. PANINI Pubblichiamo la lettera a firma di Enrico Panini, inviata il 14 settembre 2000 al dott. Michele Paradisi, Direttore Generale del personale e degli Affari generali ed amministrativi del Ministero Pubblica Istruzione con oggetto le elezioni Rsu nel comparto scuola

______________ La scrivente O.S., a seguito dell'incontro dell' 11 u.s., dichiara di concordare con il calendario delle diverse operazioni relative alle elezioni delle Rsu predisposto dall'Aran che, peraltro, discende dall'accordo del 7-8-1998. Con l'indizione formale, gi avvenuta, delle elezioni assumono una particolare importanza gli adempimenti che competono all'amministrazione. Pertanto, al fine di assicurare il corretto svolgimento della consultazione elettorale si richiede una tempestiva informazione ai Provveditori agli studi e alle scuole circa le scadenze e le procedure. Si richiama infine l'attenzione sulla data del 28 settembre 2000 entro la quale, come ha ricordato l'Aran nella nota del 26-7-2000, devono essere forniti alle OO.SS. gli elenchi delle scuole e degli istituti che saranno sedi delle elezioni delle Rsu.

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AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Roma, 26.7.2000

Al Ministero della Pubblica Istruzione Gabinetto del Ministro

Viale Trastevere 75 Roma Oggetto: elezioni delle RSU nel comparto scuola Come noto, in applicazione di quanto previsto dagli artt.47 e 47. bis del D.Lgs.28/1993 sui criteri di rappresentanza delle 00.SS., l'Aran ha stipulato in data 7 agosto 1998 un accordo quadro per lo svolgimento delle elezioni delle RSU in tutto il pubblico impiego. Successivamente il decreto legge 22.1.1999, n. 5, convertito in legge 24.3.1999, n. 69 ha concesso per il comparto Scuola una deroga temporale al disposto di cui ai citati artt. 47 e 47-bis del D.Lgs. 29/1993, prevedendo lo svolgimento delle elezioni nel comparto Scuola dal 13 al 16 dicembre 2000, come previsto dal Protocollo di accordo del 19.1.1999. Questa Agenzia ha tenuto una serie di incontri con le OO.SS. della scuola per verificare se vi fossero richieste di integrazione dell'Accordo quadro da parte sindacale. Le 00.SS. non sono, per, pervenute ad un accordo unitario sulle modifiche e/o integrazioni da proporre all'Accordo quadro suindicato. Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che le elezioni delle RSU non possono che svolgersi nei termini previsti dall'Accordo quadro del 7.8.1998 e dal Protocollo del 19.1.1999, senza alcuna modifica, come gi concordato nell'incontro ARAN-MPI svoltosi alcune settimane or sono. A tal fine si rammenta che la data delle elezioni (nei predetti giorni 13-16 dicembre p.v.) gi stata resa nota mediante annuncio pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23.1.1998 (allegato 1). Per rendere possibile le elezioni alla data predetta occorre che le operazioni elettorali vengano avviate non pi tardi del 25 ottobre p.v. e in tal caso la tempistica quella di cui all'allegato 2. In caso di anticipazione la tempistica dovr essere comunque correlata ai tempi che l'Accordo quadro del 7.8.1998 prevede, e indicati in via generale nell'allegato n 3. Si ricorda, altres, che per consentire alle 00.SS. rappresentative nel comparto la presentazione delle liste, codesto Ministero tenuto, a norma dell'art. 2, c.l, parte prima, del predetto accordo del 7.8.1998, a notificare alle stesse - entro e non oltre il 28.9.2000 - l'elenco degli istituti e scuole che saranno sedi dell'elezione delle RSU; copia di tale elenco dovr essere inviata anche a questa Agenzia, per la costituzione dell'anagrafe delle sedi ai fini della rilevazione dei dati elettorali. Gli ulteriori, necessari adempimenti saranno definiti concordemente, come gi convenuto nei precedenti incontri. Il Presidente dell'ARAN Prof. Carlo Dell'Aringa

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ALLEGATO 1ALLEGATO 1ALLEGATO 1ALLEGATO 1

Gazzetta Ufficiale della RepubblGazzetta Ufficiale della RepubblGazzetta Ufficiale della RepubblGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 23.1.1999ica Italiana n. 18 del 23.1.1999ica Italiana n. 18 del 23.1.1999ica Italiana n. 18 del 23.1.1999

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della Funzione Pubblica

Comunicato riguardante il protocollo di intesa ARANComunicato riguardante il protocollo di intesa ARANComunicato riguardante il protocollo di intesa ARANComunicato riguardante il protocollo di intesa ARAN----Confederazioni sindacali Confederazioni sindacali Confederazioni sindacali Confederazioni sindacali

CGIL,CISL,UIL, CONF.S.A.L., CISAL e UGL del 19 gennaio 1999, sulla inCGIL,CISL,UIL, CONF.S.A.L., CISAL e UGL del 19 gennaio 1999, sulla inCGIL,CISL,UIL, CONF.S.A.L., CISAL e UGL del 19 gennaio 1999, sulla inCGIL,CISL,UIL, CONF.S.A.L., CISAL e UGL del 19 gennaio 1999, sulla individuazione dividuazione dividuazione dividuazione

della nuova data di elezione delle rappresedella nuova data di elezione delle rappresedella nuova data di elezione delle rappresedella nuova data di elezione delle rappresennnntanze sindacali unitarie del personale (RSU) tanze sindacali unitarie del personale (RSU) tanze sindacali unitarie del personale (RSU) tanze sindacali unitarie del personale (RSU)

nel comparto di contrattnel comparto di contrattnel comparto di contrattnel comparto di contrattaaaazione "scuola".zione "scuola".zione "scuola".zione "scuola".

L'Aran e le confederazioni sindacali CGIL,CISL,UIL, CONF.S.A.L., CISAL e UGL hanno

congiuntamente individuato, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo

n. 396 del 1997, come modificato dal decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, nonch

dell'art.2, comma 3, dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU sottoscritto

il 7 agosto 1998, la nuova data di svolgimento delle elezioni delle Rappresentanze

sindacali unitarie del personale del comparto "scuola", che si terranno dal 13 al 16

dicembre 2000.

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ALLEGATO 2ALLEGATO 2ALLEGATO 2ALLEGATO 2

TEMPISTICA

INIZIO PROCEDURA ELETTORALE 25 OTTOBRE INSEDIAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE ENTRO 4 NOVEMBRE COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE ENTRO 9 NOVEMBRE PRESENTAZIONE DELLE LISTE ENTRO 14 NOVEMBRE CONSEGNA ELENCO ALFABETICO ELETTORI DAL 26 OTTOBRE AFFISSIONE LISTE ELETTORALI 5 DICEMBRE VOTAZIONI 13-16 DICEMBRE SCRUTINIO 16 DICEMBRE 2000

TEMPI PREVISTI PER LE ELEZIONI DELLE RSU DAL CCNQ DEL 7.8.1998 DALLA DATA DI ANNUNCIO DELLE ELEZIONI:

20 GG. PER LA RACCOLTA DELLE FIRME 20 GG. PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE 10 GG. PER L'INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 15 GG. PER LA COSTITUZIONE FORMALE DELLA COMMISSIONE

ELETTORALE 21 GG. A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER I PROPRI

COMPITI LE LISTE ELETTORALI VANNO AFFISSE 8 GG. PRIMA DELLE ELEZIONI DALL'ANNUNCIO DELLE ELEZIONI ALLA VOTAZIONE DECORRONO 50 GG.

DALLO SCRUTINIO 5 GG. DI AFFISSIONE DEI RISULTATI DELLO SCRUNINIO DURANTE I QUALI

POSSONO ESSERE PRESENTATI: 1 RICORSI E/O 1 RECLAMI 2 GG. ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER L1ESAME DEI RECLAMI 10 GG. PER I RICORSI AL COMITATO DEI GANANTI CONTRO LE DECISIONI

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 10 GG. PER L1ESAME DEI RICORSI DA PARTE DEL COMITATO DEI GARANTI. NEL CASO IN CUI NEI 5 GIORNI DI AFFISSIONE NON VI SIANO RECLAMI I

DATI DIVENTANO DEFINITIVI.

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ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI

COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL 7 AGOSTO 1998

INDICE Art. 1 Obiettivi e finalit

PARTE PRIMA MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione Art. 3 Costituzione delle RSU Art. 4 Numero dei componenti Art. 5 Compiti e funzioni Art. 6 Diritti, permessi, libert sindacali e tutele Art. 7 Durata e sostituzione nell'incarico Art. 8 Decisioni Art. 9 Incompatibilit Art.10 Clausola di salvaguardia Art.11 Norma transitoria Art.12 Adempimenti dell'ARAN Art.13 Norma finale

PARTE SECONDA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

Art. 1 Modalit per indire le elezioni Art. 2 Quoziente necessario per la validit delle elezioni Art. 3 Elettorato attivo e passivo Art. 4 Presentazione delle liste Art. 5 Commissione elettorale Art. 6 Compiti della Commissione elettorale Art. 7 Scrutatori Art. 8 Segretezza del voto Art. 9 Schede elettorali Art.10 Preferenze Art.11 Modalit della votazione Art.12 Composizione del Seggio elettorale Art.13 Attrezzatura del seggio elettorale Art.14 Riconoscimento degli elettori Art.15 Certificazione della votazione Art.16 Operazioni di scrutinio Art.17 Attribuzione dei seggi Art.18 Ricorsi alla Commissione Elettorale Art.19 Comitato dei Garanti Art.20 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITA' 1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del

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personale. 2. A tal fine il presente accordo strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalit di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale. 3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti " usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1 sar sostituita dal termine "amministrazioni" . Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art.1 con la dizione "strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993" sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative". 4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs.29/1993" riferita al nuovo testo. 5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU. 6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli. 7. Il CCNL quadro sulle modalit di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonch delle altre prerogative sindacali stipulato il........, nel testo indicato come "CCNL quadro del..........)

PARTE PRIMA MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE ART. 2 - AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE 1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino pi di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralit di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altres, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa. 2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purch costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo. 3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni

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sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN. 4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo pu essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998. 5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:

a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unit, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti; b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU ; c) le modalit applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali; d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantit dei rappresentanti nonch delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.626\1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

ART. 3 - COSTITUZIONE DELLE RSU 1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti. 2. Nella composizione delle liste si perseguir una adeguata rappresentanza di genere nonch una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie . ART. 4 - NUMERO DEI COMPONENTI 1. Il numero dei componenti le RSU non potr essere inferiore a :

a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti; b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200; c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle

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amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

ART. 5 - COMPITI E FUNZIONI 1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarit dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti. 2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalit con le quali la RSU pu esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo. 3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto. 4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:

a) diritto ai permessi retribuiti ; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. ... del CCNL quadro del .......; c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori ; d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 6 - DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE 1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il........ 2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente, i seguenti diritti:

a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali; b) diritto ai permessi retribuiti; c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del ..........; d) diritto ai permessi non retribuiti; e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro; f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 7 - DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO 1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilit. 2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sar sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. 3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalit previste dal presente Regolamento.

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4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime. ART. 8 - DECISIONI 1. Le decisioni relative all'attivit della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti. 2. Le decisioni relative all'attivit negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto. ART. 9 - INCOMPATIBILITA' 1. La carica di componente della RSU incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilit valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilit determina la decadenza della carica di componente della RSU. ART. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970. 2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali. 3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative. ART. 11 - NORMA TRANSITORIA 1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi. ART. 12 - ADEMPIMENTI DELL'ARAN 1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornir alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni. 2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentativit a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonch per ottenere una omogenea documentazione allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi delle votazioni che dovr essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN. 3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta. ART. 13 - NORMA FINALE 1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

PARTE SECONDA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

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ART. 1 - MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI 1. Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato. 2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste. 3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1. ART. 2 - QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI 1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonch le pubbliche amministrazioni favoriranno la pi ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali. 2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte pi della met dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sar attivabile nei successivi 90 giorni. ART. 3 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo . Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale. 2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale. ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE 1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma... che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo; b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purch abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146.

2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, pu firmare una sola lista a pena di nullit della firma apposta. 3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a

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quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altres, presentate liste congiunte da parte di pi organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale. 4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista n i membri della commissione elettorale. 5. Ciascun candidato pu presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in pi di una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviter il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale. 6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non pu superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. 7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticit delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori ART. 5 - COMMISSIONE ELETTORALE 1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento. 2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarer di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno. 3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo. ART. 6 - COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

elezione del presidente; acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale

degli elettori; ricevimento delle liste elettorali; verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa

l'ammissibilit delle stesse; esame dei ricorsi in materia di ammissibilit di liste e candidature; definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori; distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni; predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio; nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori; organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati; compilazione dei verbali;

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comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;

esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; trasmissione dei verbali e degli atti all' amministrazione per la debita

conservazione e la trasmissione all'ARAN. 2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all' art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni. ART. 7 - SCRUTATORI 1. E' in facolt dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati. 2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni. 3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato ART. 8 - SEGRETEZZA DEL VOTO 1. Nelle elezioni il voto segreto e diretto e non pu essere espresso per lettera n per interposta persona. ART. 9 - SCHEDE ELETTORALI 1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. 2. In caso di contemporaneit della presentazione, l'ordine di precedenza sar estratto a sorte. 3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarit del voto. 4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale. 5. Il voto di lista sar espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. 6. Il voto nullo se la scheda non quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione. ART. 10 - PREFERENZE 1. L'elettore pu manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con pi di 200 dipendenti, consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista. 2. Il voto preferenziale sar espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di pi preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a pi di una lista, o l'indicazione di pi preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda. 3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza. ART. 11 - MODALITA' DELLA VOTAZIONE 1. Il luogo della votazione sar stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli

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aventi diritto l'esercizio del voto. 2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti pi luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualit delle operazioni di voto. 3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni. ART. 12 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 1. Il seggio composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d' ufficio alla nomina di un secondo scrutatore ART. 13 - ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE 1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sar munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. 2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso. ART. 14 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI 1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali. ART. 15 - CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE 1. Nell'elenco di cui all'art.13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sar apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto. ART. 16 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO 1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento. 2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegner il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovr essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di pi seggi, proceder alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori. 3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provveder a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sar conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrit per almeno tre mesi. Il verbale finale dovr essere redatto in conformit del fac -simile di cui all'art. 12 - parte I del presente accordo. 4. Successivamente sar distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione. ART. 17 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI 1. Il numero dei seggi sar ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. 2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parit di voti

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di preferenza vale l'ordine all'interno della lista. 3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti. ART. 18 - RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. 2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne da atto nel verbale. 3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale pervenuta. 4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovr essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonch all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1, ultimo punto. ART. 19 - COMITATO DEI GARANTI 1.Contro le decisioni della Commissione elettorale ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti. 2. Tale Comitato composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si svolta la votazione ed presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato. 3. Il Comitato si pronuncer entro il termine perentorio di 10 giorni. ART. 20 - COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU 1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sar trasmesso all' ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentativit delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993. 2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentativit nel caso in cui le associaioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di pi sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

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CIRCOLARE ARAN del 25.9.1998

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DEI COMPARTI DEL PUBBLICO IMPIEGO

LORO SEDI OGGETTO: Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998. Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalit di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonch delle altre prerogative sindacali, stipulato il 7 agosto 1998. Con i contratti collettivi quadro in oggetto, stipulati il 7 agosto 1998 e pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, l'ARAN ha raggiunto per la parte rimessa alla contrattazione collettiva, l'obiettivo di completare il quadro normativo previsto dagli art. 47 e 47 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificati ed integrati dai d.lgs. di riforma del 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80) per quanto attiene la rappresentanza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro. Con il primo accordo (che riguarda tutti i dipendenti dei comparti cui si applicano i CCNL stipulati dall'ARAN) sono state stabilite le modalit di elezione e funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria del personale nei comparti delle pubbliche amministrazioni; con il secondo le modalit di utilizzo delle libert e prerogative sindacali di cui sono titolari le associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali. L'accertamento della rappresentativit delle organizzazioni sindacali stato effettuato a livello nazionale dall'ARAN, sulla scorta della regola prefissata dall'art. 44 del d.lgs. 80/1998, la quale, in prima applicazione prevede che le organizzazioni sindacali conseguono l'ammissione al tavolo negoziale nel comparto o area - se raggiungono una rappresentativit non inferiore al 4% calcolata tenendo conto del solo dato associativo. Le risultanze della prima applicazione sono riportate nelle tabelle (allegato dal n. 2 al n. 9) del CCNL relativo alle modalit di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonch delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998 nel quale sono individuate le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per il rinnovo dei CCNL dei vari comparti e, quindi, rappresentative. Per effetto dell'art. 47 bis citato, a decorrere dal 1 aprile 1999 e con valenza dal secondo biennio contrattuale, la predetta regola cambia nel senso che, a regime, saranno ammesse alle trattative le associazioni sindacali che, nel comparto o area, raggiungeranno una rappresentativit non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. il dato elettorale espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. Per il passaggio alla fase successiva dunque indispensabile l'elezione degli organismi di rappresentanza del personale nei luoghi di lavoro le cui regole sono dettate dal relativo accordo del 7 agosto 1998 assolutamente propedeutico per la realizzazione del nuovo sistema della rappresentativit sindacale nel pubblico impiego. Va, comunque, sottolineato che tale organismo, se da una parte assume carattere necessario (in quanto il risultato elettorale concorre, assieme al dato associativo, a misurare la rappresentativit, a livello nazionale, delle associazioni sindacali da ammettere alle trattative), a livello locale realizza una combinazione tra presenza organizzata delle associazioni sindacali e partecipazione diretta dei lavoratori all'attivit sindacale dei luoghi di lavoro - ottenuta attraverso l'elezione dei propri rappresentanti - di indiscutibile valore intrinseco per la novit che rappresenta. Tali considerazioni sono da sole sufficienti a rilevare l'importanza che assume la corretta attuazione dell'accordo del 7 agosto 1998. Infatti, dal momento che, nel sistema pubblico, la scelta dell'interlocutore sindacale non lasciata alla libert negoziale delle parti, la verifica della rappresentativit che rende possibile la contrattazione, ha come presupposto il corretto svolgimento di una attivit - da parte delle amministrazioni e dei sindacati - rispettosa dei reciproci doveri ed obblighi previsti per legge e contrattualmente assunti. Ne consegue che il regolare svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro deve essere assicurato per la parte relativa alle pubbliche amministrazioni

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interessate non solo con riferimento ai compiti ad esse espressamente demandati dall'accordo ma anche a quant'altro le renda agevoli ed affidabili. Dalle elezioni per la costituzione delle RSU di cui all'accordo del 7 agosto 1998 al momento escluso il solo personale con qualifica dirigenziale in quanto per le autonome aree della dirigenza non ancora stato stipulato un analogo accordo quadro. Il presente documento, oltre ad avere lo scopo di rammentare alle amministrazioni di attivare con assoluta tempestivit tutti gli aspetti organizzativi di pertinenza, diretto a fornire chiarimenti per l'attuazione delle norme contenute nell'accordo quadro per la costituzione delle RSU peraltro strettamente collegate con quelle del CCNL sulle prerogative sindacali indicato in oggetto con specifico riferimento ai punti che seguono: 1) ANNUNCIO DELLE ELEZIONI E ADESIONI ALL'ACCORDO OUADRO Annuncio delle elezioni Come noto le associazioni sindacali rappresentative che hanno sottoscritto 1' accordo o che vi hanno aderito devono assumere l'iniziativa di promuovere la costituzione delle RSU congiuntamente o disgiuntamente entro il 30 settembre 1998. Per facilitare queste prime elezioni si comunica che l'iniziativa stata assunta, congiuntamente con l'ARAN, per la generalit delle amministrazioni di ciascun comparto dalle confederazioni che hanno sottoscritto l'accordo. L'annuncio (che sar pubblicato entro il 30 settembre 1998 in Gazzetta Ufficiale nella parte "Estratti, sunti, comunicati") anche allegato al presente documento. Copia dell'annuncio sar affissa all'Albo di ciascuna Amministrazione. Adesioni Per le organizzazioni di categoria rappresentative a livello nazionale aderenti alle confederazioni che hanno sottoscritto l'accordo per la costituzione delle RSU non necessaria alcuna adesione formale. Come risulta dal frontespizio dell'accordo sulle RSU tutte le confederazioni ammesse alle trattative lo hanno sottoscritto. Le organizzazioni rappresentative a livello nazionale che aderiscono alle medesime confederazioni sono indicate nelle tabelle dal n. 2 al n. 9 allegate al citato CCNL sulle libert e prerogative sindacali del 7 agosto 1998. L'adesione formale , invece necessaria da parte delle organizzazioni di categoria riconosciute rappresentative a livello nazionale indicate nelle predette tabelle e non aderenti ad alcuna delle confederazioni sottoscrittrici ovvero aderenti a confederazioni che - pur essendo comprese nelle tabelle citate - non avevano tuttavia titolo a partecipare alle trattative per la stipulazione del predetto contratto ai sensi dell'art. 47 bis, comma 4 del d.lgs. 29/1993. Anche tali organizzazioni hanno aderito all'accordo del 7.8.1998 e l'avvenuta adesione stata gi certificata dall'ARAN con documento consegnato alle medesime organizzazioni che lo allegheranno alle proprie liste. Le organizzazioni sindacali non comprese tra quelle riconosciute rappresentative a livello nazionale dalle tabelle del citato CCNL del 7 agosto 1998 devono invece, aderire all'accordo sulla costituzione delle RSU al momento della presentazione delle liste direttamente in sede locale. L'adesione, allegata alla lista presentata, rimarr agli atti della Commissione elettorale. In tali casi la comunicazione inviata all'ARAN assume carattere meramente conoscitivo e non richiede alcuna attivit certificativa da parte di questa Agenzia. 2) LA COMMISSIONE ELETTORALE E LE LISTE Le liste Le liste elettorali devono essere presentate dai soggetti sindacali indicati nell'art. 4 del regolamento elettorale entro il 20 ottobre 1998 (che si rammenta sono le organizzazioni sindacali rappresentative delle tabelle allegati 2-9 all'Accordo sulle prerogative sindacali del 7.8.1998). Ogni lista ha un unico presentatore (la cui firma deve essere autenticata nei modi di legge) che pu essere un dirigente sindacale aziendale o territoriale o nazionale delle organizzazioni interessate. La raccolta delle firme richiesta per la presentazione delle liste dall'art. 4, comma 2 inizia dal 1 ottobre 1998 e cessa il 20 ottobre 1998 con la scadenza dell' orario previsto. L'autenticit delle firme garantita dal presentatore della lista. Non possono essere candidati dipendenti con qualifica dirigenziale. Nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 19 del CCNL sulle prerogative sindacali del 7 agosto 1998 e dagli artt. 4, prima parte e 20 seconda parte, dell'accordo di pari data sulla costituzione delle RSU si rammenta che non possono presentare singolarmente liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle riconosciute rappresentative dalle tabelle del CCNL 7 agosto 1998 n quelle che risultino comprese nelle federazioni sindacali indicate dalle tabelle stesse in quanto - federandosi tra di loro - hanno dato vita ad un nuovo

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soggetto. Ciascun sindacato rappresentativo o meno pu presentare liste solo per la propria sigla non essendo ammesse liste congiunte di pi sindacati (art.4 comma 3 parte Il dell'accordo sulle RSU del 7.8.1998). La verifica del rispetto ditali principi compete alla Commissione elettorale. Le liste presentate dalle associazioni sindacali rappresentative dovranno pertanto riportare la dizione indicata nelle citate tabelle del CCNL del 7 agosto 1998. A tal fine si invita a fare riferimento al testo dell'accordo pubblicato nel citato supplemento ordinario alla G.U. del 5 settembre 1998. Potranno tuttavia, essere omesse solo le indicazioni relative al comparto di appartenenza della sigla (ad es. nel comparto Sanit sar ugualmente valida la lista intestata a CGlL -F.P. - Sanit o semplicemente CGIL - F.P.). La commissione elettorale Per la composizione della Commissione elettorale ciascuna organizzazione sindacale abilitata alla presentazione della lista potr designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che avr dichiarato espressamente di non volersi candidare. Per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti il lavoratore presentatore di lista - ove dipendente - potr anche essere designato per la Commissione elettorale. La Commissione composta unicamente dai lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali presentatrici di lista. Al fine di individuare - in prima istanza - in modo unitario il momento dell'insediamento della Commissione le designazioni saranno presentate all'ufficio dell'Amininistrazione che secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale. La Commissione si considera insediata su comunicazione dell'ufficio sopra indicato non appena siano pervenute almeno tre designazioni, salvo il caso di enti con meno di 15 dipendenti dove sufficiente una sola designazione. Con l'insediamento, l'amministrazione indica il locale dove la Commissione potr svolgere la propria attivit, trasmettendo tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Dopo l'insediamento le liste saranno presentate direttamente alla Commissione. La costituzione formale deve, comunque, avvenire entro il 15 ottobre 1998, ai sensi dellart. 2, comma 3 parte prima dell'Accordo. La Commissione dovr indicare, nell'albo dell'amministrazione, lorario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza (20 ottobre). Essa sar integrata automaticamente con i lavoratori designati allo scopo nelle liste presentate tra il 15 e 20 ottobre 1998. Il presidente sar eletto nella prima seduta plenaria ed in tale riunione ferme rimanendo le date fissate per le operazioni elettorali preliminari, la Commissione, in ragione delle esigenze organizzative dell'amministrazione, fisser l'inizio delle votazioni e l'orario di chiusura nell'ultimo giorno. 3) ACCORDI DI COMPARTO. L'art. 2 comma 4 dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 demanda ai singoli accordi di comparto la definizione di alcuni aspetti per l'adattamento delle regole generali alle singole esigenze organizzative ed alla complessit degli enti ed amministrazioni di riferimento, sia con riguardo alle sedi dove eleggere le RSU che al numero dei componenti. In caso di amministrazioni con unica RSU ma pi articolazioni sul territorio la Commissione elettorale preveder una pluralit di seggi per favorire le operazioni di voto sul posto di lavoro (cfr. punto 5). Alla data odierna sono stati siglati gli accordi per i comparti sottoindicati che sono, dunque in corso di perfezionamento. Al presente documento viene allegata per ciascuna amministrazione la copia dell'ipotesi riferita al proprio comparto, utile per l'avvio delle elezioni. Per quanto riguarda le esemplificazioni contenute nel presente documento, ciascuna amministrazione far riferimento a quelle del proprio comparto. Con riferimento a tali accordi si segnalano alcune peculiarit: A) COMPARTI SANITA' REGIONI - AUTONOMIE LOCALI: Gli accordi in corso "prevedono una unica RSU per amministrazione, azienda o ente. Il numero dei componenti di ciascuna RSU in base al punto 1) lett. a) dei citati accordi, negli enti di piccola dimensione da considerare elevato in ragione della articolazione in pi uffici aventi funzioni operative differenziate e di rilevante presenza di professionalit diversificate o altamente qualificate. B) COMPARTI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, AZIENDE Gli accordi integrativi dei comparti sopraindicati prevedono la costituzione di pi RSU sia a livello centrale che periferico, in relazione alla complessa articolazione territoriale delle amministrazioni di riferimento e tenuto conto delle sedi individuate per lo svolgimento della contrattazione integrativa. Anche in questo caso, qualora le sedi di lavoro dove prevista l'elezione delle RSU siano variamente articolate sul territorio, le Commissioni elettorali potranno individuare pi seggi elettorali. Sono tuttora in corso le trattative per l'integrazione dell'accordo quadro nei comparti Scuola Universit ed Istituzioni ed enti di sperimentazione e ricerca. Le ipotesi di accordo saranno immediatamente inviate non appena sar intervenuta la sigla. Qualora entro il 30 settembre 1998 le predette trattative non si siano concluse per la costituzione delle RSU varranno le regole dell'accordo quadro generale del 7 agosto 1998. 4. FIGURE PROFESSIONALI

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L'art. 47, comma 10 del d.lgs. 29/1993 prevede che alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dellart. 45 comma 3 dello stesso decreto deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali. Tale previsione al momento stata effettuata esclusivamente nel comparto degli Enti Pubblici non economici dove sono transitate le specifiche tipologie gi aggregate all'area dirigenziale (cfr. art. 6, comma 4 CCNL del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali). 5. ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI Le Amministrazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle leggi di riforma e dal conseguenti accordi collettivi, dovranno favorire la pi ampia presenza dei lavoratori alle operazioni elettorali informandoli tempestivamente anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti pi idonei dell'importanza delle elezioni in relazione alla natura dell'organismo rappresentativo quale strumento di partecipazione diretta dei lavoratori all'attivit sindacale nei luoghi di lavoro e facilitando nei giorni delle votazioni, l'affluenza alle urne mediante un'idonea organizzazione del lavoro. Al fini suddetti le amministrazioni sin dal 1 ottobre 1998 dovranno essere in grado di fornire alle organizzazioni sindacali e, quindi, alla Commissione Elettorale - appena sar insediata - l'elenco alfabetico generale degli elettori costituito da tutto il personale a tempo indeterminato in servizio (ivi compreso il personale comandato e fuori ruolo), nonch sotto elenchi del personale stesso anch'essi in ordine alfabetico, distinti in relazioni ai luoghi di lavoro non costituenti sede di RSU ma potenzialmente identificabili come seggi elettorali (ad es. nelle aziende sanitarie: per presidio ospedaliero distretti dipartimenti; nei comparti Ministeri enti pubblici non economici e aziende autonome: sedi periferiche accorpate; negli enti locali: per scuole o circoscrizioni etc.). Distinti elenchi dovranno altres, essere approntati per il personale delle specifiche tipologie nel caso di collegi distinti (cfr. al momento Enti pubblici non economici). Ci faciliter le operazioni della Commissione elettorale nell'individuazione dei seggi in rapporto alla complessit delle singole amministrazioni. Nel caso di amministrazioni articolate sul territorio nazionale in sedi e strutture periferiche (v. amministrazioni indicate nel punto 3 lett. b) individuate secondo le intese raggiunte con le OO.SS in base agli accordi di comparto come sede di RSU gli adempimenti di cui al presente documento fanno carico ai responsabili delle sedi o strutture stesse Pertanto nel termine lato di "amministrazione" si intendono ricomprese anche le citate sedi. Nei casi suddetti l'amministrazione centrale di appartenenza, avr cura di trasmettere alle sedi interessate il presente documento con tutte le altre indicazioni che saranno ritenute opportune. Nel comparto scuola l'elenco sopra citato comprende anche il personale a tempo determinato previsto nell'art. 3 parte seconda dell'accordo generale del 7 agosto 1998. Tale personale non pu comunque essere candidato nelle liste. Con riferimento all'elettorato si deve, tuttavia, prendere in considerazione il caso degli enti di nuova istituzione in cui tutto il personale - in attesa dell'inquadramento nelle relative dotazioni organiche versi in "posizione di comando". L'applicazione letterale della regola per cui il personale comandato non pu accedere all'elettorato passivo porterebbe all'assurdo che in quell'ente tutti possano votare e nessuno essere eletto. Si ritiene che in tali casi non si debba fare riferimento all'elemento terminologico ma alla sostanza della posizione dei dipendenti che non caratterizzata dalla temporaneit tipica dell'istituto del comando in senso stretto. In tali fattispecie si deve pertanto, ritenere possibile anche l'elettorato passivo. Le amministrazioni - concordando i loro adempimenti con le organizzazioni sindacali interessate e con la Commissione elettorale non appena insediata - dovranno assicurare la massima collaborazione e tempestivit nello svolgimento dei compiti assegnati, tra i quali, di particolare rilievo oltre quello gi segnalato di predisposizione dell'elenco degli elettori, si rinvengono: 1) la messa a disposizione dei locali dove si svolgono le operazioni di voto nonch di un locale per la Commissione elettorale; 2) la messa a disposizione della Commissione elettorale di tutto il materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) necessario per l'organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio (ad es. matite, urne elettorali); 3) la stampa - su fac-simile redatto dalla Commissione Elettorale - delle schede elettorali (distinte in caso di collegio specifico) nonch delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi nel caso previsto dall'art. 10 del regolamento elettorale;

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4) la cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove avvengono le votazioni specie dopo la chiusura dei seggi, nonch della integrit delle urne sigillate sino alle operazioni di scrutinio (che avverranno contestualmente per tutto il pubblico impiego il 26 novembre 1998), utilizzando ogni mezzo a disposizione per garantirla (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro sistema idoneo ovvero, in mancanza, prendendo accordi con le prefetture competenti per territorio). Qualora le organizzazioni sindacali interessate richiedano alle amministrazioni la predisposizione di fac-simili relativi agli adempimenti propri, ad esempio, della Commissione elettorale si rammenta che tale collaborazione del tutto facoltativa e pu essere utilmente prestata per uniformare la documentazione. L'unico fac-simile non suscettibile di rielaborazioni perch collegato con l'accertamento della rappresentativit il verbale delle elezioni delle RSU allegato all'Accordo del 7 agosto 1998 ed al presente documento che deve essere redatto esattamente con tutte le caratteristiche ivi indicate per esigenze informatiche. 6. VERIFICA DELLA RAPPRESENTATIVITA I risultati elettorali sono, ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs 29/1993, elemento necessario ed indispensabile per valutare - unitamente al dato associativo con il quale fanno media - la rappresentativit delle associazioni sindacali nel prossimo biennio. Solo la possibilit di un corretto e veloce accertamento consentir all'ARAN di procedere all'ammissione alle trattative nazionali delle associazioni che ne hanno veramente titolo. Appare, tuttavia, indispensabile sottolineare che la collaborazione richiesta alle amministrazioni per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali non solo finalizzata ai compiti che la legge attribuisce all' ARAN ma, in prima battuta, rientra direttamente nell'interesse di ciascuna amministrazione in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del CCNL sulle libert e prerogative sindacali del 7 agosto 1998, nella ripartizione dei permessi l'accertamento della rappresentativit delle organizzazioni sindacali avverr subito in sede locale in base alla media tra il dato associativo risultante alla data del 31 gennaio 1999 ed il dato elettorale di queste prime elezioni. Le amministrazioni saranno, dunque, le prime ad utilizzare le nuove regole senza una corretta attuazione delle quali si rischia, come facile immaginare, di innestare localmente dannose quanto imprevedibili conflittualit. La massima collaborazione , poi, richiesta alle amministrazioni per il tempestivo invio del verbale riassuntivo dei risultati elettorali secondo il fac-simile allegato all'Accordo del 7 agosto 1998, che dovr pervenire all'ARAN entro cinque giorni dal ricevimento del verbale stesso da parte della Commissione elettorale. Nella trasmissione dovr essere chiaramente indicato se il verbale definitivo ovvero se sulle decisioni della Commissione elettorale sia stato presentato ricorso al Comitato dei garanti. Sar cura di ciascuna amministrazione far pervenire a questa Agenzia l'esito del ricorso. Nel caso di amministrazioni articolate sul territorio nazionale l'invio del verbale citato avverr a cura del responsabile della sede o struttura periferica dove stata eletta la RSU., che potr inviare copia per conoscenza anche alla propria amministrazione centrale. I verbali delle votazioni saranno trasmessi, in via telematica, dalle amministrazioni ai numeri sottoindicati, ma a tale trasmissione dovr seguire quella documentale su supporto cartaceo, autenticata dall'amministrazione, necessaria per la validazione definitiva dei dati. I numeri messi a disposizione sono i seguenti: INDIRIZZI E MAIL: [email protected] [email protected] [email protected] FAX 06 /32652128; 06 /32652160. Per le esigenze informatiche, al fine di ridurre al minimo possibili problemi di registrazione, nel presupposto del comune interesse ad una completa collaborazione, necessario fare presente alle Commissioni elettorali di riportare le sigle sindacali con la loro corretta dizione nella compilazione del verbale riassuntivo. CONCLUSIONI Le indicazioni contenute nel presente documento sono quelle ritenute indispensabili per un corretto avvio delle operazioni elettorali. Questa Agenzia fornir tempestivamente ogni ulteriore chiarimento che dovesse risultare necessario, confidando nella piena e fattiva collaborazione delle amministrazioni rappresentate per il buon esito delle operazioni elettorali e per il miglior contributo all'attuazione dei principi di riforma. IL PRESIDENTE - (Prof Carlo. Dell'Aringa) All. 1

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DICHIARAZIONE Visto l'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7.8.1998; Visto l'art.2, comma 3, Parte I dell'Accordo e l'art.8 comma 1 lett.h) del D.Lgs.396/1997 come modificato dal D.Lsg.80/1998,

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le parti si danno reciprocamente atto di aver congiuntamente individuato la data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale (RSU) nei comparti di contrattazione del pubblico impiego come da calendario allegato. Con la presente dichiarazione, le Confederazioni firmatarie dell'Accordo del 7.8.1998 e della presente dichiarazione proclamano formalmente di assumere l'iniziativa per le elezioni delle predette rappresentanze in nome e per conto delle organizzazioni sindacali ad esse aderenti. I termini relativi agli adempimenti successivi alla presente iniziativa restano quelli previsti dall'Accordo del 7.8.1998. per l'A.R.A.N. nella persona dell'avv. Guido Fantoni per le Confederazioni sindacali CISL, CGlL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB/CUB, UGL Roma, 21 settembre 1998

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CIRCOLARE ARAN DEL 29 SETTEMBRE 1998 Roma, 29 settembre 1998 Prot. 5883 A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI LORO SEDI OGGETTO: Integrazioni alla nota del 25 settembre 1998, n. 5831, relativa alle elezioni delle RSU nei comparti di contrattazione del pubblico impiego. Facendo seguito alla nota in oggetto si comunica che le parti che hanno sottoscritto il CCNQ del 7 agosto 1998 sui distacchi, aspettative e permessi, nonch le altre prerogative sindacali, riunitesi in data 28 settembre 1998, hanno provveduto a correggere alcuni errori materiali riscontrati nella denominazione delle organizzazioni sindacali di cui alle tabelle dal n. 2 al n. 9 allegate al contratto medesimo ivi comprese quella delle organizzazioni indicate nel verbale di sottoscrizione del 7 agosto 1998. Tale precisazione consente di evitare equivoci al momento della presentazione delle liste. Con l'occasione, a completamento di quanto gi affermato nel punto 2 (intitolato "La commissione elettorale e le liste") del documento ARAN indicato in oggetto, si specifica che, ovviamente, oltre alle organizzazioni sindacali rappresentative, possono presentare le liste elettorali anche le Organizzazioni Sindacali non rappresentative di cui aII'art. 4, comma 1, lett b), parte Il, dell'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie 7 agosto 1998.

IL PRESIDENTE F.to Prof. C. Dell'Aringa

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Circolare ARAN del 23.10.98 Oggetto: Elezioni RSU. Ulteriori chiarimenti a seguito nota 25 settembre 1998, n.5831. Facendo seguito alla nota in oggetto e tenuto conto dei numerosi quesiti sia telefonici che scritti pervenuti da parte delle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni per ottenere chiarimenti in ordine alle modalit di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sindacali del personale, questa Agenzia ritiene opportuno integrare le note gi inviate con le seguenti ulteriori indicazioni. ADESIONI Le Organizzazioni sindacali non rappresentative (ossia, quelle che non sono ricomprese nelle tabelle allegato da 2 a 9 del CCNQ del 7 agosto sulle prerogative sindacali) devono presentare la dichiarazione di adesione allaccordo quadro sulla costituzione delle RSU direttamente nella sede dove presentano la lista. Questa agenzia non deve espletare nessuna attivit di certificazione nei loro confronti e la comunicazione eventualmente inviata all'Aran ha mero valore conoscitivo. ELENCO DEI DIPENDENTI ED ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO Lelenco dei dipendenti deve riportare tutti coloro che sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 30 settembre 1998. Il personale assunto dopo tale data esercita il diritto di voto senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU. Il personale comandato o fuori ruolo ha solo elettorato attivo, fatta salva leccezione negli enti di nuova istituzione costituiti interamente da personale non ancora inquadrato come gi indicato nella nota del 25 settembre 1998. Il personale comandato o fuori ruolo ha lelettorato passivo nellamministrazione di provenienza se con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Detto personale pu, invece, essere componente del seggio elettorale quale scrutatore o presidente. PRESENTAZIONE DELLE LISTE Il presentatore di lista pu essere un dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale ovvero un dipendente delegato dalla organizzazione sindacale presentatrice. La delega deve essere allegata alla lista. Il presentatore di lista non pu essere un dipendente con qualifica dirigenziale poich appartenente ad unaltra area di contrattazione dove attualmente non si procede allelezione delle RSU. Qualora, invece, il presentatore sia un dirigente sindacale appartenente alle qualifiche dirigenziali, la presentazione della lista avviene correttamente se tale soggetto ricopre la carica di dirigente allinterno dellorganizzazione di categoria del comparto interessata alla presentazione di lista. La data di ricezione delle liste (che potrebbero pervenire anche per posta) per individuarne lordine di arrivo deve risultare o dal protocollo dellamministrazione o della commissione. Lammissione della lista compito della Commissione elettorale e non dellAmministrazione. La firma del presentatore deve essere autenticata in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. CANDIDATI Laccordo del 7 agosto 1998 non prevede che il candidato debba dichiarare espressamente laccettazione della propria candidatura. Tale circostanza fa ritenere che la mancata accettazione espressa non costituisce motivo di esclusione. Pertanto eventuali difformi da parte di qualche commissione elettorale dovranno essere rettificate. INCOMPATIBILITA Laccordo del 7 agosto 1998 prevede espressamente che il presentatore di lista ed il componente della commissione elettorale non possono essere candidati e non enuncia altre incompatibilit: pertanto si ritiene che i sottoscrittori della lista possano essere candidati. COMMISSIONE ELETTORALE I componenti della commissione elettorale, ai sensi dellart.5, parte seconda, dellaccordo del 7 agosto 1998 devono essere dipendenti dellamministrazione. Nel caso in cui sia prevista nel comparto una pluralit di sedi delle RSU nella stessa struttura (ad es. per i Ministeri, gli enti pubblici non economici) il componente della commissione elettorale potr anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purch in servizio presso la medesima sede di lavoro. Il numero di componenti minimo per linsediamento della commissione elettorale indicato nel punto 2) della nota 25 settembre 1998 nel paragrafo intitolato "La commissione elettorale". Qualora presso una sede di RSU con numero superiore a 15 dipendenti venga presentata una sola lista ovvero una delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste designi il componente della commissione, si applica quanto previsto dalla stessa nota per le sedi con numero di dipendenti inferiore a 15.

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LUOGO E GIORNI DELLE VOTAZIONI I luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) sono definiti dalla commissione elettorale in ragione della dislocazione degli uffici che fanno capo alla sede di elezione della RSU (alias collegio elettorale). Si confronti a tal fine il fac-simile del verbale riassuntivo delle elezioni che deve essere inviato allAran dove nel riquadro dopo le notizie anagrafiche con termine Collegio" si fa riferimento alla sede di elezione della RSU. I riquadri che seguono in orizzontale (numerati a titolo esemplificativo da 1 a 5) sono da intendersi riferiti ai singoli seggi elettorali, i cui voti devono confluire nel collegio elettorale. Spetta alla commissione definire dove vota il personale in missione ed il personale distaccato. Gli accordi integrativi di comparto, gi siglati ed inviati alle amministrazioni (alle quali le commissioni potranno chiedere copia) prevedono che le operazioni di voto possano essere anticipate al primo dei tre giorni ad esse dedicato. Infatti allo scrutinio destinato solo il quarto giorno uguale in tutti i comparti e, cio, il 26 novembre 1998. Le commissioni elettorali potranno assumere analoghe soluzioni ove i contatti integrativi non sono stati stipulati. Alla commissione spetta, inoltre, di definire lorario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare per lultimo giorno di votazione, avvertendone con pubblicit nellalbo dellamministrazione, tutti i dipendenti nei termini previsti dallart.11, parte seconda, dellaccordo quadro. ATTRIBUZIONE DEI SEGGI A chiarimento di quanto previsto dallart.2 e dallart.17, comma 3, parte seconda, nonch dalla tabella allegato n. 2 dellaccordo del 7 agosto 1998, per ci che attiene alla validit delle elezioni ("quorum") si deve fare riferimento al numero dei votanti, mentre, per lattribuzione dei seggi, si deve correttamente fare riferimento al numero dei voti validamente espressi (schede valide). La commissione autorizza lapertura delle urne per lo scrutinio nei vari seggi solo dopo aver proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale. In caso di parit di voti riportati da liste diverse o di parit di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze. ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI Le amministrazioni sono chiamate al massimo sforzo organizzativo per favorire il successo delle elezioni e a tal fine devono puntualmente adempire ai compiti loro spettanti, che tuttavia, non includono attivit provvedimentali n di controllo relative allammissibilit delle liste o ai compiti della commissione elettorale. Al fine di favorire linformazione, le amministrazioni sono pregate di fornire alle commissioni, oltre il materiale previsto, anche copia di tutte le note di chiarimento inviate dallAran nonch gli accordi pi volte citati. Come gi indicato nella nota del 25 settembre 1998, limportanza delle elezioni delle RSU comporta da parte delle amministrazioni lutilizzazione di ogni forma di flessibilit nellorganizzazione del lavoro che garantisca ai componenti delle commissioni elettorali lassolvimento del loro mandato. Le amministrazioni, dovranno, altres, designare fin da subito il funzionario (o i funzionari in caso di pluralit di sedi di RSU), che ai sensi dellart.19, parte seconda dellaccordo del 7 agosto 1998, far parte del Comitato dei garanti. Infatti, ai sensi di tale ultima clausola le controversi contro le decisioni della Commissione elettorale possono instaurarsi sin dalla sua attivazione. ADEMPIMENTI DELLE COMMISSIONI ELETTORALI Senza alcun pregiudizio per la libert di decisione delle commissioni elettorali ma in ragione dei numerosi quesiti telefonici che pervengono sullargomento, questa Agenzia, anche al fine di evitare al massimo il contenzioso che potrebbe determinare una paralisi delle elezioni, suggerisce i seguenti comportanti. In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la commissione consentir la regolarizzazione, assegnando un breve termine. Dovr essere riconosciuta valida anche lautocertificazione. Le decisioni della commissione elettorale sulle controversi instauratesi prima della data delle elezioni dovranno essere rapidamente decise ossia con tempi coerenti in modo da consentire alle organizzazioni sindacali interessate di portare a termine tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni. Si coglie loccasione di portare a conoscenza che questa Agenzia ha predisposto il verbale definitivo delle elezioni della RSU su dischetto informatizzato comprensivo delle istruzioni duso, utilizzando un software comune a tutti. Tale dischetto, verificato con le Confederazioni sindacali firmatarie dellaccordo del 7 agosto 1998, sar nei prossimi giorni consegnato alle stesse ed alle organizzazioni di categoria rappresentative nei vari comparti, affinch provvedano alla massima diffusione anche attraverso i loro siti internet. Per tale ragione le amministrazioni sono pregate di fornire, anche in tale circostanza, il necessario supporto informatico ove disponibile alle commissioni elettorali affinch sia facilitata, per tutti, la compilazione del verbale e la rilevazione dei dati elettorali.

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Con la presente nota questa Agenzia ritiene di aver fornito il massimo possibile di assistenza in ordine ai quesiti pi ricorrenti. Si preavvisa, al fine di evitare spiacevoli equivoci, che non saranno date risposte telefoniche ma solo a quesiti scritti inviati via fax o in via telematica ai numeri indicati nella nota del 3 ottobre 1998, n. 6399 che rappresentino questioni generali e ripetitive. Si pregano le amministrazioni di dare la pi ampia diffusione della presente nota alle commissioni elettorali. Queste ultime sono pregate per le informazioni e chiarimenti di rivolgersi anche alle organizzazioni sindacali da cui i singoli componenti sono stati designati. Si ringrazia per la cortese collaborazione.

IL PRESIDENTE (prof. C. DellAringa)

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ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Roma, 3 novembre 1998 Prot. 6830 Oggetto: Accordo Collettivo Quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale. Al fine di dare tempestiva risposta agli altri quesiti presentati dopo le note del 25 settembre e del 23 ottobre 1998, questa Agenzia ritiene opportuno fornire i seguenti ulteriori chiarimenti. Presentazione liste In ordine alle sigle sindacali abilitate a presentare le liste, non si pu che confermare quanto previsto dagli accordi del 7 agosto 1998 e ribadito nelle note ARAN del 25 e 29 settembre 1998. Si precisa che la UGL fuoriuscita da alcune Federazioni censite dal CCNQ del 7 agosto 1998 come risulta dal verbale di sottoscrizione pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1998 e, pertanto, la stessa pu presentare proprie liste nei Comparti Sanit, Aziende e Ricerca. A tale proposito si rammenta che non sono abilitate a presentare proprie liste sigle facenti parte, anche in base alle affiliazioni, di Federazioni riconosciute rappresentative dal CCNQ del 7 agosto 1998: la presentazione della lista, ancorch venga effettuata da una delle componenti deve avvenire unicamente attraverso la sigla riconosciuta rappresentativa ed in ciascuna sede di elezione pu essere presentata unicamente una lista e non tante quante sono le componenti della federazione. Qualora, nonostante il divieto previsto degli artt. 4 e 20, parte seconda, dell'Accordo Collettivo Quadro 7 agosto 1998, tali principi dovessero essere disattesi, vi sarebbero valide ragioni, a giudizio di questa Agenzia, per non ammettere della lista, con dirette conseguenze ai fini del calcolo della rappresentativit. Adempimenti delle Amministrazioni e delle Commissioni Elettorali. Gli adempimenti di cui trattasi sono indicati nelle note del 25 settembre 1998, prot. 5831 e del 23 ottobre 1998, prot. 6632. In considerazione della circostanza che le elezioni costituiscono un fatto endo sindacale, le Amministrazioni non possono entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali, in quanto esonerate da qualsiasi compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimit dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali. Di converso, le Commissioni Elettorali devono autonomamente decidere sull'ammissibilit delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad esempio, autocertificazioni, candidature, etc), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'ARAN, intervenire o assumere orientamenti al proposito. Si coglie l'occasione per portare a conoscenza delle Commissioni Elettorali, per il tramite di codeste Amministrazioni, che l'ARAN non pu fornire alle stesse, per le ragioni su esposte, pareri telefonici; i quesiti devono essere posti per iscritto e ad essi, qualora assumano carattere di generalit e/o ripetitivit e comunque facciano stretto riferimento alle clausole contrattuali , verr data, tempestiva risposta con le stesse modalit sin qui utilizzate, e cio attraverso una nota a carattere generale. Si segnala inoltre che numerosi quesiti presentati dalle commissioni elettorali trovano soluzione nell'attenta lettura del Regolamento elettorale (Accordo 7 agosto 1998, seconda parte), nonch nelle note ARAN del 25 settembre e del 23 ottobre 1998, la cui copia pu essere richiesta alle Amministrazioni. Ad esempio, con riferimento all'art. 4, commi 2, 5,6 e 7 del citato Regolamento elettorale, si osserva che: - il lavoratore compreso in pi di una lista deve essere invitato ad optare; - il lavoratore pu firmare una sola lista a pena di nullit della firma apposta; - la firma del presentatore di lista pu essere ovviamente autenticata anche in tutti gli altri modi previsti dalla legge e l'eventuale inadempienza un comune caso che consente la regolarizzazione formale. E' di tutta evidenza che il Regolamento elettorale non pu coprire tutta la casistica che pu presentarsi alle Commissioni elettorali che dovranno, pertanto, stabilire i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e buona fede. Date delle elezioni e dello scrutinio.

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A tale proposito si conferma che le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali, essendo lo scrutinio previsto inderogabilmente ed in ogni caso per il 26 novembre 1998. Collegi professionali specifici - Comparto Enti Pubblici non EconomiciNel comparto Enti Pubblici non Economici, ove prevista la formazione di specifici collegi professionali per le tipologie professionali, i dipendenti ad esse afferenti qualora non abbiano costituito il collegio specifico, possono votare per una qualsiasi delle altre liste presentate. Comparto S.S.N. e Regioni e Autonomie Locali. Con riferimento agli Accordi integrativi dei due comparti si comunica che gli stessi sono definitivamente entrati in vigore come gi comunicato alle singole amministrazioni, essendo stati sottoscritti rispettivamente il 16 ed il 22 ottobre. Nelle Aziende ed Enti che superano i 200 dipendenti, gli ulteriori incrementi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 4, I Parte, dell'Accordo del 7.8.1998 si aggiungono al numero determinato in base alla lettera a) dello stesso comma, come modificato dagli accordi integrativi. L'incremento dei componenti delle RSU, come previsto dai predetti accordi integrativi, opera automaticamente. Comparto Ministeri Enti Pubblici non Economici, Ricerca. Si pregano le Amministrazioni dei Comparti, con cortese urgenza, di far conoscere attraverso fax e i punti E-mail, indicati nella circolare prot. 6399 del 13 ottobre 1998, in quale delle sedi censite dagli accordi di Amministrazione siano state effettivamente presentate le liste per le elezioni delle RSU. Componenti Commissioni Elettorali. Questa Agenzia, da ultimo con nota del 23 ottobre 1998, prot. 6632, ha precisato che tutte le Amministrazioni hanno l'onere di consentire ai componenti delle Commissioni Elettorali l'assolvimento dei compiti previsti dal regolamento di cui all'Accordo 7 agosto 1998, utilizzando ogni forma di flessibilit nell'organizzazione del lavoro. Atteso che le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge, in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentativit sindacale (misurazione che coinvolge direttamente l'interesse della P.A.), preso atto del conforme parere espresso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, questa Agenzia, ad ulteriore precisazione, ritiene che anche i componenti delle Commissioni Elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletino gli adempimenti di loro spettanza durante le ore di servizio.

Il Presidente (Prof. Carlo Dell'Aringa)