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MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE ELEMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER I VIGILI DEL FUOCO CON CENNI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI INVESTIGAZIONE ANTINCENDIO CORSO DI FORMAZIONE A VIGILE PERMANENTE

Transcript of ELEMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER I VIGILI DEL … · del corpo nazionale dei vigili del fuoco ha...

MINISTERO DELL’INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ELEMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

PER I VIGILI DEL FUOCO CON CENNI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI INVESTIGAZIONE ANTINCENDIO

CORSO DI FORMAZIONE A VIGILE PERMANENTE

Ministero dell’Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Formazione

Area I – Coordinamento e Sviluppo della Formazione

Revisione della dispensa a cura di Giuseppe Merendino

Versione 1.0 – Dicembre 2010

File: dispensa_pg_aspiranti_vigili.doc (documento compatibile Word 97-2003)

Riservato alla circolazione interna ad uso esclusivamente didattico��

INDICE�

1 NOZIONI INTRODUTTIVE ...........................................................................................1

1.1 Lo Stato e le sue funzioni............................................................................................1

1.2 Reati e sanzioni penali ................................................................................................3

1.3 Codice penale..............................................................................................................4

1.4 Elementi essenziali del reato.......................................................................................4

1.5 Procedimento Penale...................................................................................................6

1.6 Codice di Procedura Penale ........................................................................................8

2 NOZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA .......................................................................9

2.1 Polizia Giudiziaria e Polizia Amministrativa .............................................................9

2.2 Il procedimento penale e la polizia giudiziaria. Cenni .............................................10

3 L’ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA .....................................12

3.1 Servizi, Sezioni, Organismi diversi ..........................................................................12

3.2 Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria .................................................................13

3.3 Le competenze di polizia giudiziaria del personale dei Vigili del Fuoco.................14

3.4 Illustrazione di specifici reati....................................................................................18

4 IL PROCEDIMENTO PENALE ...................................................................................22

4.1 La fase delle indagini preliminari e le funzioni di polizia giudiziaria ......................22

4.2 Dalle indagini preliminari alla conclusione del processo .........................................24

5 ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA ...................................................................27

5.1 Premessa ...................................................................................................................27

5.2 Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria..................................................27

5.3 Informazione .............................................................................................................30

5.4 Investigazione ...........................................................................................................33

5.4.1 L’identificazione .........................................................................................33

5.4.2 Le sommarie informazioni assunte dall’indagato.......................................36

5.4.3 Le sommarie informazioni assunte da persona informata sui fatti ............37

5.4.4 La perquisizione locale ...............................................................................40

5.4.5 Accertamenti urgenti...................................................................................42

5.5 Assicurazione............................................................................................................45

5.5.1 Sequestro penale .........................................................................................47

6 L’ATTIVITA’ DI INVESTIGAZIONE ANTINCENDIO ..........................................49

6.1 Svolgimento ed organizzazione dell’indagine ..........................................................49

6.2 La prima fase – il sospetto e l’avvio degli accertamenti...........................................50

6.3 La preservazione dei luoghi ......................................................................................52

6.4 I sopralluoghi ...........................................................................................................53

7 APPENDICI.....................................................................................................................55

7.1 Modulistica ...............................................................................................................55

7.1.1 Comunicazione notizia di reato – MODELLO A/PG ................................56

7.1.2 Verbale di identificazione di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone – MODELLO B/PG .........................58

7.1.3 Verbale di sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini – MODELLO C/PG........................................61

7.1.4 Verbale di altre sommarie informazioni - MODELLO D/PG ...................64

7.1.5 Verbale di accertamenti urgenti – MODELLO E/PG................................66

7.1.6 Verbale di sequestro – MODELLO F/PG..................................................69

7.1.7 Verbale di perquisizione – MODELLO G/PG...........................................72

7.2 Test di autovalutazione .............................................................................................75

7.3 Bibliografia ...............................................................................................................84

Premessa

L’attività e le funzioni di polizia giudiziaria caratterizzano diversi aspetti della vita professionale dei vigili del fuoco. Sia nell’attività di soccorso che nell’attività di prevenzione e vigilanza antincendio, spesso l’attività istituzionale si incrocia con i compiti di polizia giudiziaria e i vigili del fuoco sono chiamati a spendere la propria competenza professionale a sostegno dell’attività di indagine.

Le competenze e l’estrazione squisitamente tecnica di dirigenti, direttivi e operativi del corpo nazionale dei vigili del fuoco ha spesso ingenerato verso questa materia diffidenza, preoccupazione e timore nello svolgimento di queste funzioni, con la tendenza a temere oltre misura l’irrogazione di sanzioni anche penali in caso di condotte potenzialmente qualificabili come abusi, errori o omissioni nella condotta.

Ciò ha portato a volte a limitare il travaso delle conoscenze specifiche del personale vigile del fuoco nell’attività di investigazione antincendio e altre volte a impedire che l’attività svolta potesse correttamente proiettarsi in maniera sostanziale sui momenti successivi del procedimento penale (sul processo che dall’indagine si genera e sostanzia).

Tuttavia, negli anni, l’esperienza acquisita negli uffici di polizia giudiziaria dei Comandi e l’impulso dato all’attività di investigazione antincendio dall’istituzione presso il dipartimento di uno specifico Nucleo a quest’attività dedicato, oggi consente di proporre agli aspiranti vigili del fuoco una dispensa che ha l’obiettivo di illustrare attività e funzioni di polizia giudiziaria di loro competenza con il massimo della semplicità possibile e tenendo presenti le esigenze di praticità e immediata consultabilità che essi avranno quando saranno chiamati a operare.

La speranza è quella che la lettura possa stimolare l’interesse degli aspiranti vigili sulla materia e che, partendo da questa trattazione volutamente “semplicistica”, gli stessi vogliano approfondire quanto esposto quando sarà necessario nello sviluppo della loro carriera.

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1 NOZIONI INTRODUTTIVE

1.1 Lo Stato e le sue funzioni

Lo Stato è l’ente sovrano destinato a garantire le condizioni fondamentali e indispensabili perché, sul suo territorio, i rapporti tra i singoli si svolgano in maniera ordinata e si dirigano allo sviluppo ed al benessere dell’intera collettività.

Al conseguimento delle finalità di conservazione e sviluppo della comunità stabilita sul suo territorio, lo Stato provvede con una serie di attività che costituiscono le sue funzioni:

� la funzione legislativa: mediante la quale lo Stato detta le regole di condotta (norme) che vietano atti socialmente dannosi e spronano invece ad operare in senso vantaggioso;

� la funzione amministrativa: mediante la quale lo Stato pone in essere un complesso di attività dirette a realizzare i fini concreti che ha assegnato a se stesso (per esempio la conservazione dell’ordine pubblico interno e della sicurezza esterna, il mantenimento della sicurezza pubblica, la cura del benessere morale e materiale della collettività, l’istruzione, la buona condotta della finanza pubblica);

� la funzione giurisdizionale: mediante la quale lo Stato assicura l’osservanza delle norme che ha emanato con l’esercizio della funzione legislativa.

Infatti, per raggiungere le sue finalità, lo Stato non può limitarsi a fissare delle regole (norme) che impongono o vietano certe condotte.

Deve anche assicurarne l’osservanza creando appositi organi (giudici, tribunali) che hanno la funzione, all’esito di un’ordinata sequenza di atti (procedimento penale), di dichiarare se la

vengono fissate le regole

applica la sanzione ai trasgressori

attraverso i giudici

prevenzione del fatto criminoso attraverso i vigili del fuoco, ecc.

LEGISLATIVA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA

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norma è stata violata, nonché di conseguenza di infliggere e fare applicare, anche con la forza se necessario, le sanzioni che dalla stessa norma violata sono previste in caso di sua infrazione.

L’ordinata sequenza di atti che costituisce il procedimento penale ha la finalità di consentire il rispetto delle prerogative difensive del cittadino e di evitare abusi e arbitri da parte di chi deve far rispettare la norma violata, costituisce l’essenza dello Stato di diritto, che pone tutti i cittadini uguali di fronte la Legge.

Esempio

Si prenda ad esempio l’art. 423 del codice penale.

Questa norma punisce con la pena della reclusione da tre a sette anni chiunque causa volontariamente un incendio.

La norma è stata emanata dallo Stato nell’esercizio della sua funzione legislativa e per le finalità di assicurare che i rapporti tra i cittadini si svolgano in modo tranquillo e senza il ricorso a condotte che pongano in pericolo la pubblica incolumità.

È evidente, però, che una norma del genere sarebbe del tutto inutile se lo Stato ne affidasse l’applicazione solo alla buona volontà dei suoi cittadini e non predisponesse un apparato diretto a prevenire e reprimere il verificarsi di incendi.

È per questo motivo che lo Stato prevede:

� per un verso, che una sua istituzione, come i Vigili del Fuoco, si collochi sul territorio e svolga attività per prevenire il verificarsi di simili fatti criminosi (funzione amministrativa) diretta alla prevenzione degli incendi e al soccorso pubblico;

� per l’altro, che un’altra sua istituzione (giudici, tribunali) reprimano anche con la forza, se necessario, i fatti di incendio che, malgrado l’attività di prevenzione degli incendi svolta dai Vigili del Fuoco, si sono verificati, e all’esito di un processo, infligga agli autori dei fatti stessi la sanzione penale prevista dalla norma (art. 423 del codice penale) che vieta quel tipo di condotta (funzione giurisdizionale).

423. (Incendio).Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

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1.2 Reato e sanzioni penali

Il complesso delle norme emanate per il raggiungimento delle finalità dello Stato costituisce il “diritto” e tutte le norme che costituiscono il diritto dello Stato si dicono norme giuridiche (il termine giuridico viene dal latino “ius”, cioè diritto).

Lo stato assicura l’osservanza delle norme consentendone l’attuazione, anche contro la volontà dei soggetti cui esse si rivolgono, e prevedendo conseguenze sfavorevoli a carico di chi le trasgredisce. La sanzione prevista può essere di diverso tipo, a seconda della gravità della violazione, dei beni e degli interessi che la norma tutela.

Quando alla trasgressione di una norma giuridica consegue una sanzione penale, la norma appartiene alla categoria delle norme penali e il fatto illecito che essa punisce si definisce reato.

Il reato pertanto è qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione penale.

Le sanzioni penali sono le più drastiche e le più infamanti perché possono consistere nella punizione personale del trasgressore, in quanto la loro inosservanza sono causa del maggior allarme sociale destato nella collettività.

Se al fatto è collegata una sanzione di tipo diverso (amministrativa o di risarcimento del danno) tale fatto non costituisce reato, ma un illecito amministrativo o civile.

Le sanzioni penali (pene) si distinguono in detentive (ergastolo – pena detentiva perpetua -, reclusione e arresto – pene detentive temporanee) e pecuniarie, che prevedono pertanto il pagamento di una sanzione monetaria (multa e ammenda).

A seconda della diversa pena per essi rispettivamente stabilita, i reati si suddividono in delitti e contravvenzioni.

I delitti sono i reati per i quali sono stabilite le pene dell’ergastolo, della reclusione o della multa.

Le contravvenzioni sono i reati ritenuti più lievi e per esse sono stabilite le pene dell’arresto o dell’ammenda,

REATI

DELITTI CONTRAVVENZIONI

ERGASTOLO RECLUSIONE

da 15 gg.

a 24 anni

MULTA

da 5 a 5164 €

ARRESTO

da 5 gg.

a 3 anni

AMMENDA

da 2 a 1032 €

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1.3 Codice penale

Le norme penali sono contenute principalmente nel codice penale (c.p.).

Il diritto penale fondamentale è il diritto contenuto nel codice penale approvato con R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398, cosiddetto codice Rocco.

Il codice è diviso in tre libri:

1° libro: dei reati in generale (artt. 1-240);

2° libro: dei delitti in particolare (artt. 241-649);

3° libro: delle contravvenzioni in particolare (artt. 650-734bis).

Esso ha subito notevoli modifiche nel corso degli anni.

Il diritto penale complementare è invece contenuto nelle varie leggi speciali, che prevedono autonome figure di reati.

Tantissime sono le leggi contenenti disposizioni legislative in materia penale, specialmente in tema di contravvenzioni, tra cui si ricordano:

� il D. Lgs 09/04/2008, n°81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” modificato dal D. Lgs 03/08/2009 n°106;

� il D. Lgs 08/03/2006, n° 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

che contengono reati in materia di sicurezza antincendio e sicurezza del lavoro, oggetto dell’attività di controllo dei vigili del fuoco.

1.4 Elementi essenziali del reato

Per elementi essenziali del reato si intendono quelli senza i quali il reato non può sussistere.

Essi sono rappresentati dall’elemento oggettivo e da quello soggettivo.

La simultanea presenza di tutti gli elementi costitutivi è essenziale affinché vi sia il reato.

L'elemento oggettivo è costituito da:

a) la condotta, cioè un comportamento umano, che può assumere due forme:

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- l'azione, cioè un comportamento attivo con il quale un soggetto trasgredisce il divieto

contenuto nella norma penale. Ad esempio nel delitto d’incendio l’azione consiste

nell’appiccare il fuoco (comportamento attivo vietato);

- l'omissione, cioè un comportamento diverso e contrario da quello che la norma

comandava di tenere (ad esempio l’omissione di predisporre idonei mezzi di

estinzione);

b) l’evento, cioè la conseguenza della condotta (ad esempio, lo svilupparsi

dell'incendio);

c) il rapporto di causalità (artt. 40 e 41 c.p.), cioè il legame che deve intercorrere fra la

condotta e l'evento (rapporto causa/effetto): l'evento deve essere conseguenza della

condotta in quanto senza di essa l’evento non si sarebbe verificato.

Ad esempio, se si accerta che in un edificio andato in fiamme un individuo

detiene illegalmente nella cantina della sua abitazione sostanze facilmente

infiammabili per poter attribuire l’incendio a chi deteneva le materie

infiammabili si deve provare che proprio esse hanno causato l’incendio.

Il rapporto di causalità fra la condotta del soggetto (detenere materie

infiammabili) e l’evento ( incendio) non sussisterebbe ove, ad esempio, si

dimostrasse che le fiamme si sono sviluppate per un guasto elettrico in

un’altra ala del palazzo e che esse erano già indomabili quando hanno

raggiunto la cantina ove erano le materie infiammabili.

Resta fermo, ovviamente, che, anche in questo caso, il soggetto in

questione, pur non rispondendo dell’incendio, continuerà a rispondere

comunque della illegale detenzione del materiale infiammabile.

L'elemento soggettivo del reato consiste:

a) nel nesso psichico, cioè nella coscienza e volontà dell’azione od omissione (art. 42 comma 1 c.p.). Solo quando la condotta è determinata dalla coscienza e volontà essa può considerarsi “propria” dell’autore ed essergli posta a carico (ad esempio il nesso psichico non sussiste se, durante un delirio febbrile, una persona compie un gesto inconsulto e ferisce chi gli sta accanto);

b) in un rapporto fra la volontà del soggetto e l'evento, (art. 43 c.p.) ossia nel dolo onella colpa

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Si ha dolo quando l'evento è previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione od omissione; si ha colpa quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dal soggetto, ma si verifica a causa di imprudenza (avventatezza, insufficiente riflessione), negligenza (trascuratezza, mancanza o deficienza di attenzione), imperizia (insufficiente preparazione a compiere una certa attività) o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (e cioè di prescrizioni dettate dall'autorità).

Nel caso poi in cui l’evento preveduto e voluto dal soggetto è meno grave di quello che poi si genera per effetto della condotta, il reato è preterintenzionale.

Ad esempio se un individuo vuole semplicemente colpire con uno schiaffo la

sua vittima e causargli solo dolore ma questi inciampa e cadendo a terra

muore per l’urto con un oggetto, l’omicidio è preterintenzionale.

L’indicazione del luogo dove è stato commesso il reato è indispensabile per fissare la competenza territoriale dell’Autorità Giudiziaria, cioè la Procura competente

1.5 Il procedimento penale

Il diritto penale ricomprende pertanto tutte le norme che sanzionano, con la pena, un fatto illecito denominato reato.

Poiché la pena è la più drastica, infamante e intimidatoria delle sanzioni, essa può essere inflitta solo dallo Stato (e non per esempio dagli Enti locali, comuni, regioni, ecc.) e solo all’esito di un rigoroso procedimento (procedimento penale) affidato all’Autorità giudiziaria, che assicuri il rispetto delle prerogative difensive della persona ritenuta colpevole del reato.

Il procedimento penale è il meccanismo attraverso il quale gli organi giudiziari pervengono, attraverso vari momenti e varie fasi all’accertamento, positivo o negativo, di un reato e all’applicazione al caso concreto della norma che si stabilisce essere stata violata.

Con il procedimento penale si procede quindi all’accertamento giudiziale del reato ed ai suoi effetti punitivi.

Il procedimento penale prevede il compimento di atti da parte dei vari soggetti (la polizia giudiziaria, il pubblico ministero, l’imputato, il difensore, ecc.) e si articola in vari momenti e varie fasi (come quella delle indagini preliminari, del giudizio di primo grado, dell’appello, ecc.)Nel procedimento penale intervengono a vario titolo diversi soggetti e parti:

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1. Il giudice

2. Il pubblico ministero

3. Il giudice delle indagini preliminari

4. L’imputato

5. La parte civile

6. Il difensore

7. I testimoni

8. La polizia giudiziaria

9. La persona offesa del reato

Il giudice è l’organo al quale è attribuita la funzione giurisdizionale (cioè la pronuncia di una decisione), rappresenta il soggetto centrale del processo. Le sue funzioni attengono sia alla corretta applicazione delle regole procedurali sia al controllo sulla legalità degli atti posti in essere dai soggetti o dalle parti processuali (cosiddetta posizione “super partes”).

Pertanto elementi imprescindibili della funzione giurisdizionale sono l’indipendenza e l’imparzialità. Si può dire che il giudice entra in aula senza sapere nulla del “caso”.

Il pubblico ministero (p.m.) è l’organo a cui compete in via esclusiva l’esercizio dell’azione penale (titolare). Esercita funzioni di direzione delle indagini preliminari, data proprio la finalità di tali indagini, che consistono principalmente nell’acquisizione delle conoscenze necessarie per le determinazioni relative all’esercizio o meno dell’azione penale, mediante la presentazione del materiale al giudice delle indagini preliminari (g.i.p.). Ogni atto che compie il p.m. passa all’esame del g.i.p.

Il giudice delle indagini preliminari esercita funzioni di controllo sulle indagini preliminari. Il g.i.p. interviene infatti per svolgere funzioni di garanzia sulle posizioni di libertà degli indagati (autorizzazione al compimento di intercettazioni telefoniche, convalida di arresto, fermo o emissioni di misure cautelari o altre misure restrittive della libertà dell’indagato).

L’imputato è la persona alla quale è attribuito il reato; durante la fase dell’indagine preliminare non si parla di imputato ma solo di una persona nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari e alla quale spettano tutti i diritti e le garanzie che poi saranno dell’imputato. Esso rappresenta la controparte del p.m. Solo dopo che il g.i.p. stabilisce l’eventuale rinvio a giudizio l’indagato assume la qualifica di imputato.

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Il difensore ha una posizione rafforzata dal nuovo codice di procedura penale, che si realizza nella possibilità di richiedere al giudice, in ogni fase del procedimento, di compiere gli accertamenti che ritiene opportuni e di svolgere investigazioni al fine di acquisire elementi di prova per conto proprio (ad esempio con l’ausilio di investigatori), anche conferendo con persone che possono dare informazioni.

I testimoni sono, persone informate sui fatti, interrogati alternativamente da accusa e difesa. I vigili del fuoco generalmente nel dibattimento rivestono questo ruolo, sia perché devono relazionare sui fatti di cui sono venuti a conoscenza durante i compiti di istituto, sia quando, avendo svolto attività di polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, devono relazionarne al giudice, come vedremo nel seguito.

La parte civile è quel soggetto o i suoi successori universali ai quali il reato ha recato un danno. Esso può esercitare nel processo penale l’azione civile nei confronti dell’imputato mediante la costituzione di parte civile (cfr paragrafo 10.2).

1.6 Codice�di�procedura�penale�

Sia l’individuazione dei soggetti del procedimento penale sia l’individuazione e la disciplina dei loro compiti e funzioni sono regolate da norme che si definiscono processuali penali e che, per la loro gran parte, sono collocate nel codice di procedura penale (c.p.p.) e in altre disposizioni ad esso complementari (tra cui le norme di attuazione e transitorie del codice di procedura penale, d.lgs. 28/07/1989, n. 271).

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2 LA NOZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

2.1 Polizia giudiziaria e polizia amministrativa

Con il termine Polizia viene indicata l’attività che lo Stato ed altri enti pubblici svolgono per assicurare le condizioni di un ordinato e tranquillo vivere sociale.

Quest’attività può essere diretta a prevenire la commissione di reati, ovvero a reprimere reati già commessi.

Nel primo caso si parla di attività di polizia amministrativa e nel secondo di attività di polizia giudiziaria.

L’attività di polizia giudiziaria è quell’attività che viene svolta dai suoi componenti per accertare la violazione, già avvenuta, di norme penali e per impedire gli ulteriori effetti di tali violazioni.

Deve dunque sottolinearsi che per attività di polizia giudiziaria si intende unicamente quella che viene svolta dopo che si è verificato un fatto previsto dalla legge come reato e che è diretta, in vista della sua repressione, a ricostruirlo e ad individuarne il colpevole.

Ricordando che un reato è qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione penale (ergastolo, reclusione e multa per i delitti, arresto e ammenda per le contravvenzioni) , se la legge prevede invece per un determinato comportamento illecito una sanzione di tipo diverso da una sanzione penale, non costituendo tale fatto illecito un reato ma un illecito amministrativo, l’attività svolta per accertarlo ed individuarne l’autore non è attività di polizia giudiziaria, ma attività di polizia amministrativa.

Gli stessi soggetti possono svolgere entrambe le attività, come vedremo succede ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, quando nei compiti di prevenzione incendi o vigilanza sui locali di pubblico spettacolo svolgono funzioni di polizia amministrativa per controllare il rispetto delle norme antincendio.

Riassumendo, si intende attività di polizia giudiziaria:

� quella che viene svolta da ufficiali e agenti di p.g., dopo che si è verificato un reato, per reprimerlo, prendendone notizia, impedendo che venga portato a conseguenze ulteriori, ricercandone gli autori, compiendo gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliendo quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

Per attività di polizia amministrativa si intende invece:

l’attività svolta dai corpi dello Stato o di altri enti pubblici volta a realizzare le misure amministrative, di vigilanza ed osservazione per l’accertamento delle condotte dei cittadini in

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ordine all’osservanza dei limiti imposti dalle leggi e dagli atti amministrativi, oppure per la prevenzione dei pericoli che dalle condotte dei cittadini possono derivare per la loro sicurezza e incolumità.

Per tornare all’attività dei vigili del fuoco questi, quando effettuano i controlli di prevenzione incendi sulle attività a rischio di incendio, svolgono funzioni di polizia amministrativa. Con quest’attività essi controllano il rispetto della normativa antincendio per prevenire i rischi connessi al loro mancato rispetto, rischi che si traducono nel pericolo di sviluppo di un incendio a danno della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

Se durante questi controlli i vigili del fuoco rilevano un comportamento illecito sancito da una sanzione penale (rilevano quindi un reato, per esempio la manomissione di attrezzature antincendio) devono attivare la propria funzione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e avviare tutte le necessarie attività di polizia giudiziaria per reprimere il reato, innanzitutto informando l’Autorità Giudiziaria del fatto, nella persona del pubblico ministero competente.

2.2 Il procedimento penale e la polizia giudiziaria. Cenni

L’attività di polizia giudiziaria, proprio perché collegata all’accertamento ed alla repressione di un reato già commesso, si colloca all’interno del procedimento penale e ne costituisce generalmente il primo momento, poiché il procedimento penale sorge quando la polizia giudiziaria acquisisce la notizia di un reato compiuto o in atto. Tale informazione sul reato può giungere alla polizia giudiziaria da una fonte esterna (esempio denuncia o querela della vittima del reato o di un qualsiasi privato, segnalazione di un pubblico ufficiale), ma può anche dipendere da un’iniziativa autonoma della stessa polizia giudiziaria, poiché a questa spetta istituzionalmente il compito di ricercare, anche di propria iniziativa, tali informazioni.

Nell’attività concreta dei vigili del fuoco la notizia di reato può giungere a seguito di un intervento di estinzione incendio o altro soccorso tecnico urgente, quando gli stessi vigili si rendono conto che l’evento è stato generato da volontà criminale o a causa di un’omissione di

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cautele dovute (esempio dell’incendio doloso o colposo rispettivamente). La notizia di reato può anche pervenire da un’attività di polizia amministrativa svolta dai vigili del fuoco quando questi, durante un controllo di prevenzione incendi, si rendono conto di un’inosservanza in materia antincendio in una situazione dove questa è sanzionata da una sanzione penale (ad esempio nei luoghi di lavoro l’inosservanza della norma antincendio è sanzionata da una norma penale, essendo considerata una contravvenzione).

Una volta acquisita la notizia di un reato commesso, la polizia giudiziaria è tenuta a svolgere indagini e a riferirne al pubblico ministero cui spetta, da quel momento, la direzione delle indagini stesse. Le indagini svolte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero si denominano indagini preliminari perché servono a stabilire se la notizia di reato è fondata o meno e, in caso positivo, a consentire al pubblico ministero di esercitare l’azione penale a carico di colui al quale il reato è attribuito (imputato).

Il pubblico ministero esercita l’azione penale quando ritiene di aver acquisito, durante le indagini, elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Se ritiene invece che tali elementi non siano idonei a sostenere l’accusa, il pubblico ministero non esercita l’azione penale, ma chiede al giudice competente l’archiviazione del procedimento penale.

Nel corso della fase iniziale del procedimento penale la polizia giudiziaria svolge dunque un ruolo fondamentale, in stretto e continuativo contatto con il pubblico ministero, inoltre dalla buona conduzione delle indagini preliminari dipende, nella gran parte dei casi, l’esito dell’intero procedimento penale. Pertanto non è lontano dal vero affermare che solo da un lavoro attento e ben organizzato della polizia giudiziaria può discendere un esito efficace del procedimento penale.

Quando i vigili del fuoco svolgono le proprie funzioni di polizia giudiziaria devono quindi ricordare l’importante compito che sono tenuti a svolgere e, poiché tali funzioni sono compiute nell’ambito dei compiti d’istituto, l’insostituibile apporto che possono dare alle indagini, contribuendo ad esse con le proprie conoscenze tecniche e con il proprio bagaglio di esperienza.

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3 L’ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

3.1 Servizi, Sezioni, Organismi diversi

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte (nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni) da tutti coloro a cui il codice di procedura penale o specifiche leggi attribuiscono la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria

Per ottenere risultati ottimali dall'attività di polizia giudiziaria, il codice prevede, tuttavia, particolari organismi e strutture, sempre composti da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, appositamente istituiti per compiere attività di indagine in modo continuativo e permanente (sezioni e servizi di polizia giudiziaria).

Queste strutture sono collegate, più o meno intensamente, con l'Autorità Giudiziaria e, in particolare, con il pubblico ministero a cui la legge attribuisce il potere di dirigere le indagini.

In sintesi, si può dire che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte da :

� servizi di polizia giudiziaria;

� sezioni di polizia giudiziaria;

� ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti ad organismi diversi

I servizi di polizia giudiziaria.

I servizi di p. g. sono uffici ed unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge, il compito di svolgere, in via prioritaria e continuativa, le funzioni di p.g.

Al riguardo sono servizi di p.g. le squadre mobili presenti nelle Questure, i reparti e nuclei operativi dei Carabinieri, i nuclei di polizia tributaria della Guardia di Finanza, ecc.

Il personale che fa parte dei servizi dipende dagli organismi di appartenenza, ma il Procuratore della Repubblica ha il compito di controllo sulla mobilità dei dirigenti dei servizi.

Le sezioni di polizia giudiziaria.

Le sezioni di p.g. sono composte con personale (ufficiali e agenti) interforze dei citati servizi e istituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali. Normalmente le persone utilizzate nelle sezioni appartengono alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione possono essere impiegate unità di organi diversi (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, A.S.P., ecc.). Esse dipendono direttamente dai magistrati che

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dirigono gli uffici presso i quali sono istituiti e hanno una destinazione esclusiva all’attività di p.g.

Ufficiali e agenti appartenenti a organismi diversi.

Accanto alle sezioni ed ai servizi, svolgono funzioni di p.g. anche ufficiali ed agenti appartenenti ad organismi diversi.

Si tratta degli ufficiali ed agenti di p.g. che non sono inseriti nei servizi e nelle sezioni, ai quali, tuttavia, la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato e che possono avere una competenza generale (e cioè in ordine a qualunque reato) o limitata (e cioè solo in ordine a determinati reati).

Anche tali organi devono seguire, nell’espletamento dell’attività di p.g. le direttive del pubblico ministero.

E’ bene chiarire che continuano comunque ad essere subordinati ai loro superiori gerarchici per tutte le attività che non hanno attinenza con i compiti di p.g.

Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è compreso in questa categoria di ufficiali e agenti di p.g.

3.2 Ufficiali ed agenti di p.g.

A norma dell’art. 55 comma 3 del c.p.p. le funzioni di p.g. sono svolte dai relativi ufficiali ed agenti.

Se ufficiali ed agenti appartengono a corpi dello Stato che costituiscono servizi di p.g. essi sono ufficiali ed agenti di p.g. a competenza generale, cioè sono legittimati a svolgere le loro funzioni per l’accertamento di qualunque reato.

Se ufficiali ed agenti appartengono a corpi dello Stato che costituiscono organismi diversi di p.g. essi sono generalmente ufficiali ed agenti di p.g. a competenza limitata, cioè sono legittimati a svolgere le loro funzioni per l’accertamento di alcune determinate specie di reato, in particolare quelle che attengono ai loro compiti di istituto.

Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è compreso nella categorie a competenza limitata.

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3.3 Le competenze di p.g. del personale dei Vigili del Fuoco

Le competenze di p.g. al personale Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono attribuite dagli artt. 2 e 40 del Decreto legislativo 13/10/2005 n° 217 e dall’art. 6 del Decreto legislativo 08/03/2006 n° 139.

Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 - Ordinamento del personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252

Art. 2.Funzioni di polizia giudiziaria

1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1 ( ruolo dei vigili del fuoco, ruolo

dei capi squadra e dei capi reparto, ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori

antincendi) nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di p.g.,

limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

2. Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di

p.g., limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

3. Il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e a quello degli

ispettori e dei sostituti direttori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di p.g.,

limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

Art. 40.Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'articolo 39 esercita, anche in relazione alla

specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilità decisionale e

rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti,

secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica

ricoperta. I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono

l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di

ufficiale di p.g., limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di

appartenenza.

Art. 6 comma 2 del Decreto legislativo 08/03/2006 n° 139 – Riassetto delle disposizioni

relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 svolge funzioni

di p.g.. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni

di agente di p.g.; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del

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Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di p.g. secondo quanto previsto

nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo

personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e

agli agenti di p.g. e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto

urbano e metropolitano.

Tali disposizioni stabiliscono che il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di p.g. mentre i capi squadra, capi reparto, ispettori, sostituiti direttori antincendi, i funzionari direttivi e i primi dirigenti (con esclusione dei comandanti provinciali) rivestono la qualifica di ufficiale di p.g., limitatamente all’esercizio delle funzioni previste dal ruolo di appartenenza.

Appare quindi necessario sottolineare che vi è uno specifico dovere di esercitare le funzioni di p.g..

Analogamente ai sensi dell’art. 26 comma 3 del d.p.r. 76/2004 anche il personale volontario dei Vigili del Fuoco assume la qualifica di p.g.

Art. 26 comma 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004,

n. 76 - Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento,

l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco.

3. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 16 della legge 13

maggio 1961, n. 469, nonché dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850,

nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto

volontari e i capi squadra volontari sono ufficiali di p.g., mentre i vigili volontari sono agenti di

p.g..

Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco assume quindi la qualifica di ufficiale o agente di p.g., con l'attribuzione dei relativi poteri-doveri, solo in relazione a singole specie di reati e cioè a quelli che hanno riferimento all'esercizio delle funzioni, compiti e servizi ad esso devoluti dalle leggi e dai regolamenti.

I compiti d’istituto dei Vigili del Fuoco, in relazione ai quali il personale assume la qualità di ufficiale o agente di p.g., sono fondamentalmente:

� la prevenzione incendi e vigilanza antincendi ai sensi del Capo III del D. Lgs. 08/03/2006 n° 139;

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� il soccorso pubblico (estinzione incendi e i più generali servizi tecnici di soccorso finalizzati alla salvaguardia dell’incolumità pubblica) ai sensi del Capo IV del D. Lgs. 08/03/2006 n° 139;

Il riferimento all’esercizio delle funzioni ed ai limiti del servizio non serve a restringere l’ambito temporale e territoriale entro il quale il personale del Corpo può e deve esercitare le sue funzioni di p.g..

Il personale del Corpo assume le qualità di p.g. solo quando è in servizio.

Resta comunque fermo, per colui che fuori servizio rileva la sussistenza di un reato avente relazione alla prevenzione e vigilanza antincendi, il potere-dovere di denunciare il fatto all’ufficiale di p.g. competente, ovvero di compiere egli stesso, quando sarà nell’esercizio delle funzioni, e a ciò autonomamente legittimato, le attività di indagine necessarie.

Si pensi al caso del vigile del fuoco che, all’interno di un locale di pubblico

spettacolo ove si è portato per svago, rileva l’inosservanza di prescrizioni

imperative costituenti reato. In tal caso, il vigile non è legittimato a procedere

direttamente e immediatamente al compimento dell’attività di p.g..

Praticamente inversa è invece la situazione che può verificarsi quando un

appartenente al Corpo ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio estraneo

ai compiti d’istituto, ma nell’esercizio o a causa di quei compiti (per esempio

durante l’estinzione di un incendio si rende conto o ha notizia di un furto

avvenuto nello stesso luogo): in tal caso, rivestendo la qualifica di pubblico

ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sarà obbligato a farne denuncia al

pubblico ministero o a un ufficiale di p.g. a competenza generale (Polizia di

Stato, Carabinieri, Guarda di Finanza, ecc.).

Nella pratica quotidiana, il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco si trova spesso a svolgere, in relazione ad un determinato ed unico fatto (ad esempio, un incendio che si accerta doloso o colposo) una duplice funzione: quella relativa al compito di istituto (ad esempio, estinzione dell'incendio) e quella giudiziaria (accertamento e repressione del reato, assicurazione delle fonti di prova, accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, sequestro del corpo di reato, ecc.).

Può così accadere che, di fatto, l’esercizio contemporaneo delle due funzioni presenti degli aspetti di totale o parziale incompatibilità (caso tipico si ha quando le operazioni di spegnimento comportano la dispersione di tracce del reato o delle cose a questo pertinenti).

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Finché l’assolvimento del compito d’istituto si sostanzia nell’assicurare, attraverso l’opera di spegnimento di un incendio o l’intervento di soccorso, la salvaguardia dell’inviolabile diritto alla vita ed alla incolumità e, in genere alla sicurezza pubblica, esso assume un carattere di assoluta priorità.

Appena i locali saranno messi in sicurezza, prima delle operazioni di smassamento e prima di porre a disposizione i locali ai proprietari, correrà invece l’obbligo di avviare le attività di investigazione connesse al ruolo di ufficiale ed agente di p.g., nel caso si ipotizzi che l’incendio costituisca un reato, perché di origine dolosa o colposa. Queste attività saranno finalizzate al ritrovamento e assicurazione di reperti che possano diventare fonti di prova.

Le norme di attuazione (artt. 16-19 att. c.p.p) regolamentano il tema delle sanzioni

disciplinari che possono essere applicate agli ufficiali ed agenti di p.g. che violano le

norme relative all’esercizio delle loro funzioni:

� omettono di riferire nel termine previsto dall’autorità giudiziaria la notizia di

reato;

� omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria o lo

eseguono solo in parte o negligentemente;

� violano ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle loro funzioni.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate sono la censura

e, nei casi più gravi la sospensione dall’impiego per un tempo non

eccedente i sei mesi.

Quando ne sussistano i presupposti, l’inosservanza delle norme attinenti

alle funzioni di p.g. può dar luogo ad un procedimento penale a carico

dell’ufficiale o dell’agente di p.g.

E’ appena il caso di ricordare, infatti, che l’esercizio di tali funzioni è un

esercizio non facoltativo, ma doveroso, il cui mancato adempimento

(totale o parziale) può anche comportare responsabilità penali: ad

esempio, per i reati di omessa denuncia aggravata (artt. 361 e 363 del

c.p.) o rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.)

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3.4 Illustrazione di specifici reati.

Nello svolgimento dei compiti d'istituto il personale vigile del fuoco può “imbattersi” in fatti

concreti costituenti reato previsto dal codice penale e quindi ha il dovere di esercitare le

funzioni di p.g. attribuite dalla legge.

Molti di questi reati sono delitti contro la pubblica incolumità, vale a dire fatti che pongono

in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute di un numero indeterminato di persone.

Essi sono contenuti nel titolo VI (dall’art. 422 al 437 e dal 449 al 452) e nel titolo XIII delitti

contro il patrimonio (art. 635) del Codice Penale.

In tale categoria rientrano i fatti che tipicamente provocano un pericolo o un danno di tale

potenza espansiva o diffusività, da minacciare o ledere un numero indeterminato di persone.

Di seguito sono riportati alcuni articoli del codice penale di interesse per l’attività del Vigili

del Fuoco; appare opportuno rammentare che per l’espletamento dell’attività di p.g. si dovrà

sempre consultare il codice penale nella sua più recente stesura.

423. (Incendio).

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal

fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica.

L’incendio non è un qualsiasi abbruciamento di cose, ma un fuoco di

vaste proporzioni, che tende a diffondersi e non può essere spento

facilmente. Non basta quindi riferirsi ad una combustione più o meno

estesa di sostanze generanti calore, ma è invece necessario riportarsi alle

proporzioni del fuoco, alla sua vastità, alla sua estensione e violenza, alla

sua diffusibilità; ad un evento, cioè, la cui manifestazione pone in pericolo

la pubblica incolumità.

I concetti di incendio e fuoco sono fra loro distinti: si ha incendio solo

quando il fuoco divampa irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con

fiamme che si propagano con potenza distruttrice (Cass. Pen. Sez. IV 2805

del 20/02/1989

Sussiste il delitto d'incendio di cui all'art. 423 c.p., quando l'azione

dell'appiccare il fuoco è finalizzata a cagionare l'evento con un fuoco che

tenda a diffondersi, avente caratteristiche tali, per proporzioni e violenza, da

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determinare un pericolo effettivo per la pubblica incolumità. Diversamente

sussisterebbe il delitto di danneggiamento di cui all’art. 424 c.p.

In sede di accertamento è quindi importante rilevare: l’esistenza di una

condotta idonea (attiva o omissiva) che abbia posto in essere l’evento; le

caratteristiche dell’evento in ordine alla vastità, diffusibilità e difficoltà di

estinzione; l’esistenza di una situazione di pericolo per le persone.

423 bis. (Incendio boschivo).

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al

rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a

cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva

pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio

deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

424. (Danneggiamento seguito da incendio).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423 bis, al solo scopo di danneggiare

la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il

pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un

terzo alla metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al

rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423 bis.

426. (Inondazione, frana o valanga).

Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con

la reclusione da cinque a dodici anni.

427. (Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga).

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini,

dighe o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta

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o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il

pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la

reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (artt. 449 e 450).

434. (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi).

Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a

cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito,

se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

435. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti).

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o

altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che

servono alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a

cinque anni.

436. (Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni).

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un

naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili

materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o all’opera di difesa,

di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l’incendio

sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due

a sette anni.

437. (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o

infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a

cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a

dieci anni.

449. (Delitti colposi di danno).

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Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’art. 423 bis, cagiona per

colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con

la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di

una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di

persone.

450. (Delitti colposi di pericolo).

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un

disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di

un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.

La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare

ingiunzione dell’Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

451. (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro).

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o

altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri

o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a

euro 516.

Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità). Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.

Il reato previsto dall’art. 650 c.p. ha luogo nei casi di inosservanza delle prescrizioni, anche

di quelle che impongono una scadenza entro la quale una certa soluzione pericolosa deve

essere regolarizzata. E’ questo il caso delle prescrizioni imposte dai Vigili del Fuoco ai

responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

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4 IL PROCEDIMENTO PENALE

4.1 La fase delle indagini preliminari e le funzioni di p.g..

Acquisita la nozione di reato e individuati gli specifici reati solitamente ricorrenti nell’attività di p.g. affidata ai Vigili del Fuoco, si tratta ora di analizzare più da vicino in cosa effettivamente consiste l’attività di p.g. del personale dei Vigili del Fuoco e quale caratteristica essa assume all’interno del procedimento penale. L’attività di p.g. si colloca nella prima fase del procedimento che è denominata fase delle indagini preliminari. La fase delle indagini preliminari:

� ha una funzione investigativa, nel senso che serve a ricercare ed acquisire fonti di prova e consiste in una serie di atti ed accertamenti diretti a stabilire se la notizia di reato sia o meno fondata;

� precede l’inizio del processo vero e proprio, che sorge solo quando il pubblico ministero, valutando di avere acquisito durante la fase delle indagini preliminari elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, esercita l’azione penale (altrimenti il pubblico ministero chiede invece al giudice competente l’archiviazione);

� non serve, salvo alcune eccezioni, a formare atti che abbiano valore di prova, cioè atti che consentano al giudice del dibattimento di esprimere una sentenza di condanna o di proscioglimento. In base agli atti delle indagini preliminari il pubblico ministero può invece solo individuare la giusta pista investigativa, individuare l’indagato, raccogliere gli elementi per richiederne il rinvio a giudizio; ha la funzione pertanto di mettere in condizione il pubblico ministero di rivolgere richieste al giudice competente, il giudice per le indagini preliminari, g.i.p.

Gli organi che svolgono le indagini preliminari sono il pubblico ministero e la p.g.. Essi hanno dunque funzioni investigative e, salvo alcune eccezioni, i loro atti non costituiscono prova nel dibattimento. In particolare il pubblico ministero, pur essendo autorità giudiziaria, svolge un ruolo di parte, in posizione di sostanziale parità con la persona indagata. Da ciò deriva che il pubblico ministero non ha poteri sulla libertà personale dell’indagato, essendo demandata al g.i.p. la decisione in merito. Al pubblico ministero, in quanto organo dell’investigazione e titolare dell’azione penale, è attribuito invece il potere di dirigere la p.g.. L’azione di controllo sull’operato del pubblico ministero è demandata al g.i.p. le cui funzioni sono state già trattate al cap. 1.5. La p.g. svolge la sua attività in stretto e continuativo rapporto con il pubblico ministero.

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Rispetto all’attività del pubblico ministero, quella svolta dalla p.g. ha peraltro carattere preliminare ed ausiliario. Ha carattere preliminare perché è volta a fornire al pubblico ministero l’input investigativo: spettando poi al pubblico ministero stesso incanalare e sviluppare l’indicazione ricevuta finalizzandola al buon esito nel processo. Questo vuol dire che dal momento in cui il pubblico ministero ha concretamente assunto la direzione delle indagini, la p.g. ha il dovere di muoversi entro le linee da lui tracciate, salvo a riacquistare sfere di autonomia più o meno ampie in relazioni ad indagini richieste da elementi successivamente emersi. Ha carattere ausiliario perché spetta al pubblico ministero la direzione delle indagini e disporre direttamente della p.g. Da un punto di vista generale le funzioni di p.g. nella fase delle indagini preliminari possono distinguersi in:

� attività di informazione: essa consiste nell’acquisizione della notizia di reato e nella sua comunicazione al pubblico ministero. Quest’attività risulta fondamentale, letteralmente, perché proprio su di essa si fonda tutto il procedimento penale, l’avvio dello stesso, nel momento in cui viene riconosciuto un reato;

� attività di investigazione: essa consiste nella ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati. L’attività di investigazione viene, naturalmente, svolta dopo che è stata acquisita la notizia di reato e può muoversi in varie direzioni, quali: � la ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato (che si sostanzia nell’attività

di sopralluogo giudiziario che i Vigili del Fuoco compiono nei luoghi dell’incendio, al termine delle operazioni di estinzione, per comprendere le cause dell’incendio e del suo sviluppo);

� la ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (che si sostanzia nella raccolta delle testimonianze dei proprietari dei luoghi che possono descrivere com’erano prima dell’incendio, del personale vigile del fuoco che ha assistito e partecipato alle operazioni di estinzione, di vicini e presenti alle prime fasi dell’incendio prima ancora che arrivassero i vigili del fuoco, ecc..);

� la ricerca di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole (intercettazioni, indagini fiscali, raccolta di dati sulle condizioni economiche dell’indagato che possano costituire un movente, ecc..)

� attività di assicurazione: essa consiste nell’acquisizione al procedimento di ciò che è stato trovato mediante l’attività di investigazione (per esempio quest’attività si sostanzia nella raccolta di tracce e cose pertinenti al reato, frammenti di mobili imbottiti, tappeti combusti, ecc., per rilevare tracce di liquidi infiammabili utilizzati per appiccare ed accelerare l’incendio).

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L’attività della p.g. durante le indagini preliminari può essere svolta come:

� attività di iniziativa: è quella che la p.g. è legittimata e tenuta a compiere in base a propri autonomi poteri che le derivano direttamente dalla legge e non da richiesta e/o da ordini del pubblico ministero (per esempio la ricezione di denunce, la perquisizione in caso di flagranza di reato, il sequestro di cose pertinenti al reato nell’urgenza che deriva dal rischio che il reperto possa inquinarsi). Taluni atti non possono essere compiuti di iniziativa dalla p.g., tra cui, l’assunzione di sommarie informazioni dall’arrestato o dal fermato (art. 350 co. 1 c.p.p.) (possono invece essere assunte informazioni dall’indagato se non è sottoposto a restrizioni della libertà personale) e il sequestro di plichi o corrispondenza (art. 353 c.p.p.).

� attività guidata o delegata: attività guidata è quella che la p.g. svolge nell’ambito delle direttive e, cioè, delle linee generali di indagine tracciate dal pubblico ministero; attività delegata consiste, invece, nel compimento, da parte della p.g., di atti specificamente richiesti ed indicati dal pubblico ministero.

4.2 Dalle indagini preliminari alla conclusione del processo.

Il codice disciplina un modello ordinario di procedimento e, accanto ad esso, alcuni modelli differenziati (procedimenti speciali). Il modello ordinario di procedimento penale inizia con l'acquisizione della notizia di reato da parte della p.g. (o del pubblico ministero, p.m.) e prevede le seguenti fasi:

Le indagini preliminari.

Come già detto il procedimento penale inizia con l’acquisizione della notizia di reato da parte della p.g. o del p.m. e l’iscrizione della persona, alla quale è attribuito il reato, nel registro delle notizie di reato (artt. 335 e 405 comma 2 c.p.p.). Da qui si avvia la procedura con una prima fase, quella delle indagini preliminari. Le indagini compiute dal p.m. e dalla p.g. mirano ad assumere le determinazioni in ordine o meno all’azione penale (art. 326 c.p.p.), cioè consentire il rinvio a giudizio dell’indagato.

La chiusura delle indagini preliminari. - L’archiviazione.

Entro i termini di 6 o al massimo 24 mesi (per casi particolari o reati gravi) devono concludersi le indagini preliminari, in quanto il p.m. deve operare la scelta tra l’archiviazione o l’esercizio dell’azione penale (art. 405 comma 1 c.p.p.).

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Per il nuovo codice, l’archiviazione è possibile: 1) in presenza di una generica infondatezza della notizia di reato (art. 408 c.p.p.). La

notizia di reato deve essere ritenuta infondata dal p.m. quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari “non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio” (art. 125 att.) e ciò al fine di evitare processi e dibattimenti inutili;

2) quando manca una condizione di procedibilità (cioè una condizione che consente di procedere nell’azione penale contro l’indagato) (artt. 336-346 c.p.p.): querela, richiesta e istanza di procedimento, autorizzazione a procedere;

3) quando il reato è estinto (art. 158-170 c.p.); 4) quando il fatto non è previsto dalla legge come reato (ad esempio, nel caso di

abolizione del reato); 5) quando sono ignoti gli autori del reato (art. 415 c.p.p.).

Se interviene l'archiviazione il processo vero e proprio non sorge, e si chiude il procedimento. Sulla richiesta di archiviazione è particolarmente intenso il controllo del g.i.p. che quando è in disaccordo con le conclusioni del p.m. può anche imporgli di compiere nuove indagini o di formulare l’imputazione.

La richiesta di rinvio a giudizio e l’udienza preliminare.

Se non chiede l’archiviazione, il p.m. esercita l’azione penale chiedendo il rinvio a giudizio dell’indagato o imboccando la via di uno dei procedimenti speciali con la formulazione dell’imputazione (art. 405 c.p.p.), in questo momento inizia il processo vero e proprio in cui la persona sottoposta a indagini diventa imputato. In questa fase il giudice per l’udienza preliminare (g.u.p.), nel contraddittorio tra le parti dell’udienza preliminare, valuta, come una sorta di filtro, l’accusa formulata dal p.m. e decide se rinviare o no a giudizio. Il g.u.p. può pronunciare la sentenza di non luogo a procedere oppure emana il decreto di rinvio a giudizio e viene aperto il fascicolo per il dibattimento.

Il giudizio.

Il momento centrale del giudizio è costituito dal dibattimento che si svolge pubblicamente (artt. 471 ss.) e del quale l'istruzione dibattimentale (artt. 496-515) rappresenta il momento centrale.La formazione della prova avviene attraverso il meccanismo dell'esame incrociato delle parti, dei testimoni, periti e consulenti tecnici ad opera del p.m. e dei difensori dell’imputato. Gli ufficiali e agenti di p.g. saranno quindi chiamati a testimoniare, relazionando sulla propria attività di p.g., in contraddittorio con le parti, per trasformare in prova ciò che fino a quel momento è stato solo lavoro utile per l’indagine preliminare.

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Nel corso dell'esame, ma solo dopo che il soggetto che vi è sottoposto abbia già deposto su un fatto o una circostanza, il p.m. o il difensore possono procedere alle opportune contestazioni, servendosi delle dichiarazioni precedentemente rese dal soggetto e contenute nel fascicolo del p.m. (artt. 433, 500, 503 c.p.p.). Dopo la discussione finale, nella quale p.m. e difensore formulano le rispettive conclusioni, il giudice delibera la sentenza, che potrà essere di condanna o di proscioglimento perché non si doveva procedere (se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita o se il reato è estinto) o di assoluzione.

L’impugnazione.

La sentenza pronunciata nel primo grado di giudizio può essere impugnata mediante l’appello e il ricorso in cassazione.

I procedimenti speciali si distinguono in giudizio abbreviato (artt. 438 – 443 C.P.P.), patteggiamento (artt. 444

– 448 C.P.P.), giudizio direttissimo, giudizio immediato, procedimento per decreto penale di condanna.

PROCESSO PENALE DI PRIMO GRADO

27

5 ATTIVITA’ DI P.G.

5.1 Premessa

Esamineremo ora nel dettaglio i principali atti di p.g. che il personale vigile del fuoco può essere chiamato a compiere di iniziativa o come atto delegato dal pubblico ministero.

Al riguardo va subito fatta una distinzione tra atti tipici di indagine, ossia quelli che sono espressamente disciplinati dal codice di procedura penale (vedremo ad esempio le perquisizioni, le sommarie informazioni dall’indagato e da altre persone, il sequestro), e attività atipica di indagine, cioè quell’attività che, pur non essendo espressamente disciplinata dal codice, non è da questo vietata (ad esempio attività di pedinamento, appostamenti, raccolta di dichiarazioni da un informatore). Nel seguito esamineremo atti tipici di indagine.

5.2 Documentazione dell’attività di p.g.

Nel descrivere i vari atti di indagine si farà riferimento, quanto al modo della loro

documentazione, all’annotazione e al verbale.

Sono queste, infatti, le forme attraverso le quali deve essere lasciata traccia, in un documento,

dell’attività di indagine compiuta dalla p.g..

L’annotazione

E’ il modo ordinario mediante il quale viene documentata l’attività svolta di iniziativa dalla

p.g.. Questa può dunque fare ricorso a tale forma di documentazione tutte le volte in cui la

legge non richiede la redazione del verbale e l’annotazione, anche sommaria sarà predisposta

dagli ufficiali e agenti di p.g. secondo le modalità che riterranno idonee ai fini delle indagini.

Il contenuto essenziale delle annotazioni è costituito:

a) dall’indicazione dell’ufficiale o agente di p.g. che ha compiuto le attività di

indagine e che dovrà sottoscrivere l’atto;

b) dall’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state eseguite;

c) dalle generalità e dalle altre indicazioni personali utili per l’identificazione del

soggetto dal quale la p.g. ha eventualmente assunto dichiarazioni;

d) dall’enunciazione succinta del risultato dell’attività di indagine.

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Il verbale

E’ il modo più formale di documentazione dell’attività di p.g..

E’ il codice di procedura penale che stabilisce per quali atti deve essere redatto il verbale.

Vedremo che per tutti gli atti tipici di indagine che illustreremo, tranne che per le sommarie

informazioni assunte da persone informate sui fatti (testimoni), va redatto il verbale. Inoltre

va redatto verbale nel caso si raccolgano denunce e querele presentate oralmente.

Il verbale deve contenere:

a) la menzione del luogo, anno, mese, giorno e, occorrendo, dell’ora in cui è

cominciato e chiuso;

b) le generalità delle persone intervenute e le cause, se conosciute, per cui sia

eventualmente mancata la presenza di persone che avrebbero dovuto

intervenire;

c) la descrizione di quanto l’autore del verbale ha di fatto constatato o di quanto

è avvenuto in sua presenza;

d) le dichiarazioni ricevute e l’attestazione, prima della chiusura, dell’avvenuta

lettura dell’atto;

e) la sottoscrizione delle persone intervenute, del pubblico ufficiale che ha redatto

il verbale e del pubblico ufficiale che ha assistito. Va tenuto presente che se

qualcuna delle persone intervenute non vuole o non è in grado di sottoscrivere

deve esserne fatta menzione nel verbale (con l’indicazione del motivo). La

sottoscrizione deve essere fatta di pugno.

Deve inoltre sottolinearsi che in caso di verbalizzazioni di dichiarazioni occorre indicare:

� se esse sono state rese spontaneamente o previa domanda: in tal caso è

riprodotta anche la domanda;

� se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante;

� se il dichiarante si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte.

Se il verbale consta di più fogli va sottoscritto alla fine di ogni foglio.

Le cancellature che occorresse eseguire devono essere fatte in modo da lasciare leggere le

parole cancellate (queste ultime vanno incasellate).

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Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con

postille, che devono essere approvate con sottoscrizione di chi redige il verbale; se le

variazioni e le aggiunte sono eseguite dopo la sottoscrizione , il verbale deve essere riaperto e

nuovamente sottoscritto da tutti.

Il verbale è nullo quando manca la designazione delle persone intervenute o la sottoscrizione

di chi ha redatto il verbale. La nullità del verbale può rendere non validi anche gli atti

consecutivi che dipendono da questo.

Una redazione negligente del verbale o la sua nullità possono comportare a carico di chi lo

redige una responsabilità disciplinare.

Le annotazioni e i verbali di p.g., che saranno redatti a partire dalla comunicazione di reato,

servono a documentare l’attività di p.g. svolta e sono ben distinti dal normale rapporto di

intervento che il capo squadra compila per ogni intervento.

Il rapporto di intervento può però precedere gli atti di p.g., perché redatta in un momento in

cui non ci si era resi conto che l’evento era stato generato da un reato. Essa potrà quindi

comunque essere utilizzata, per aiuto alla memoria, dal personale vigile del fuoco chiamato

nel processo come persona informata sui fatti, per relazionare la propria attività davanti al

giudice in contraddittorio con le parti. Sarà sempre possibile infatti, prima di

testimoniare, richiedere di poter leggere tutti gli atti presenti nei fascicoli del

procedimento penale a propria firma.

In questi casi, una corretta e dettagliata redazione del rapporto di intervento fatta a suo

tempo, può essere di grande aiuto nella ricostruzione dell’episodio e può rappresentare, per

il processo, materiale di prova d’assoluta rilevanza.

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Nel capitolo 6 (APPENDICI) sono riportati i modelli di annotazione e di verbale dei

principali atti di p.g. che il personale vigile del fuoco può essere chiamato a compiere di

iniziativa o come atto delegato dal pubblico ministero, proposti dal Dipartimento, a seguito di

un’analisi dell’attività di p.g. svolta negli anni dal Corpo e riportati in allegato alla Lettera-

circolare D.VV.F.S.P.D.C. – DCPREV – Area VIII - NIA prot. n. 8683 del 28/07/2009.

5.3 Informazione

L'attività di informazione ha per oggetto una notizia di reato e presenta due aspetti significativi:

� l’acquisizione della notizia (art. 330 c.p.p.);� l’obbligatoria comunicazione della notizia di reato al p.m. (art. 347 c.p.p.)

Se, infatti, la notizia di reato non viene riferita, o viene riferita con ritardo, ricorrono responsabilità penali (artt. 361 e 362 comma 2 c.p.) e disciplinari (art. 16 att. c.p.p.).

La valutazione della sussistenza della notizia di reato spetta al dirigente (il Comandante provinciale o suo delegato) dell'ufficio dal quale dipende chi l'ha acquisita autonomamente.

È, quindi, dal dirigente, e non dal singolo ufficiale o agente di p.g., che deve provenire l'informativa al p.m.

Il singolo ufficiale o agente di p.g., quando ritiene di aver acquisito una notizia di reato dovrà immediatamente comunicarla al dirigente, o suo delegato, mediante una specifica nota informativa (annotazione).

Spetterà a quest'ultimo valutare se effettivamente la notizia di reato sussista e, in caso positivo, riferirla al p.m. ai sensi dell'art. 347 c.p.p. Ne consegue che, una volta che l’ufficiale

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o agente di p.g. ha tempestivamente riferito al dirigente, ogni responsabilità per l’omissione o il ritardo relativi alla comunicazione al p.m. incombe sul dirigente medesimo o suo delegato.

Se il dirigente valuta che la notizia di reato è insussistente, non si dovrà fare comunicazione al p.m.

Il dirigente potrà, comunque, quando opportuno, impartire disposizioni per lo svolgimento di ulteriori attività. La notizia di reato deve infatti ritenersi acquisita quando si sono appresi gli elementi essenziali di un fatto costituente reato (anche se non se ne conosce l'autore). L'art. 347 comma 1 radica l’obbligo di comunicare la notizia di reato in capo alla p.g. e non al singolo ufficiale o agente. La legge dimostra, in questo modo, di voler fare riferimento all'ufficio (e per esso al suo dirigente) e non alle singole persone che, in posizione subordinata rispetto al primo, lo compongono. Ciò è confermato dal fatto che per altre ipotesi, relative all'adempimento di particolari doveri, il codice ha diversamente disposto, impegnando alla loro esecuzione il singolo ufficiale o agente di p.g.. Le indicazioni normative che attribuiscono il potere di valutare la sussistenza della notizia di reato al dirigente dell'ufficio, sono anche coerenti con ragioni d'ordine organizzativo e funzionale. Altrimenti, infatti, l'attività dell'ufficio o comando si frantumerebbe in una molteplicità di iniziative assunte in modo estemporaneo da questo o quel dipendente.

La p.g. può venire a conoscenza di una notizia di reato:

1) ricevendola da altri attraverso atti espressamente disciplinati dal codice a tale

scopo (ad esempio: denuncia, referto, ecc.);

2) acquisendola di iniziativa: ciò accade non solo quando la p.g. constata direttamente

il reato (ad esempio coglie una persona mentre lo sta commettendo, flagranza di

reato) ma anche quando viene a conoscenza del reato attraverso vie che non sono

quelle espressamente disciplinate dal codice. Si parla allora di fonti non qualificate

di notizia di reato (informazione occasionale a mezzo stampa, denuncia anonima,

notizia confidenziale);

3) acquisendo gli elementi di un reato nel corso di attività ispettive o di vigilanza (ad

esempio, nel corso delle visite tecniche di prevenzione incendi, durante i servizi di

vigilanza nel locali di pubblico spettacolo, ecc.).

In quest’ultimo caso l’attività inizialmente ha carattere esclusivamente amministrativo

(attività di polizia amministrativa) anche se affidata ad organi di p.g.. In questa fase non sono

applicate le norme previste dal codice di procedura penale. Dal momento in cui emergono gli

indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto’altro

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possa servire per l'applicazione della legge penale debbono essere compiuti con l'osservanza

delle norme del codice di procedura penale. Può parlarsi di accertamento di illecito penale

solo quando dall’attività di ispezione e vigilanza emergono indizi di reato.

Come detto, al p.m. compete la direzione delle indagini (art. 327 c.p.p.), e deve quindi esser

tempestivamente informato delle notizie di reato acquisite dalla p.g.

L’informativa consente infatti al p.m. di apprendere i dati necessari per l’iscrizione della

notizia di reato nell’apposito registro (art. 335 c.p.p.), facendo così decorrere i termini per le

indagini e lo mette in grado di orientare e dirigere le indagini in ordine al fatto/reato

descrittogli dalla p.g.

L’obbligo di informativa sussiste per tutti i reati perseguibili d’ufficio e così sono quelli

analizzati precedentemente e nei quali usualmente si imbatte l’ufficiale o agente di p.g.

L’informativa al p.m. deve essere data (art. 347 c.p.p.):

� per iscritto, senza ritardo, indicando giorno e ora in cui tale acquisizione è avvenuta;

� se vi è urgenza anche in forma orale, immediatamente, facendo poi seguire, senza

ritardo, l'informativa scritta;

� se sono stati compiuti atti per i quali è necessariamente prevista l’assistenza del

difensore dell’indagato, l’informativa deve essere trasmessa entro quarantotto ore

dall’acquisizione della notizia di reato.

Al riguardo si rammenta che ogni Procura della Repubblica ha sempre un p.m. in turno di

servizio o reperibile da “informare”.

L'informativa o comunicazione della notizia di reato deve necessariamente contenere:

� una descrizione puntuale e chiara del fatto e gli altri elementi raccolti;

� l'indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute, delle quali deve essere

trasmessa la relativa documentazione;

� il giorno e l’ora di acquisizione della notizia di reato.

L'informativa conterrà anche le generalità delle persone indagate, della persona offesa e dei

testimoni.

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Può accadere che diversi organismi di p.g. acquisiscano contestualmente la notizia di reato; in

tale ipotesi è da ritenere che ciascuno debba riferire la notizia di reato al p.m. (art. 331 comma

3 c.p.p.).

Resta peraltro la facoltà degli organi di p.g. intervenuti di redigere e sottoscrivere

congiuntamente un unico atto; ovvero di impegnare uno solo degli organismi all’informativa

dando di ciò conto nella comunicazione stessa.

In appendice è riportato il modello proposto dal Dipartimento per la comunicazione di

notizia di reato (informativa, art. 347 c.p.p.), modello A/PG.

5.4 Investigazione

L'attività di investigazione consegue all’acquisizione della notizia di reato e consiste nella

raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed all’individuazione del colpevole.

Di seguito sono illustrati i principali atti tipici di investigazione che i vigili del fuoco possono

trovarsi a compiere di iniziativa per l’accertamento dei reati di loro competenza.

Si ricorda inoltre che ai vigili del fuoco può essere delegato il compimento di questi specifici

atti da parte del pubblico ministero.

5.4.1 L’identificazione

Norme di riferimento:

artt. 349, 357 comma 2 lett. e), 66 e 161 c.p.p.; art. 21 att. c.p.p.

Definizione e finalità:

L'identificazione è un atto tipico di investigazione, mediante il quale la p.g. procede

(attraverso un complesso di operazioni che possono talora consistere anche in rilievi sulla

persona) a stabilire l'identità del soggetto nei cui confronti vengono svolte le indagini

(indagato) e l'identità dei soggetti in grado di riferire su circostanze rilevanti per la

ricostruzione dei fatti (potenziali testimoni).

Organo che procede:

Possono procedere all'identificazione gli ufficiali e agenti di p.g.

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Modalità di esecuzione:

a) la p.g. invita la persona indagata a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può

valere a identificarla come soprannome, beni patrimoniali, condizioni di vita,

sottoposizione ad altri processi penali, condanne riportate, cariche pubbliche ricoperte,

attività lavorativa, ecc. (art. 66 c.p.p.; art. 21 att. c.p.p.);

b) la persona indagata viene ammonita sulle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di

dare le proprie generalità o le dà false (art. 66 c.p.p. e artt. 495 e 651 c.p.);

c) la p.g. rivolge l'invito a dichiarare le proprie generalità anche ai potenziali testimoni; a

essi non sono però rivolte né l’ammonizione né le richieste ulteriori di cui all'art. 66

c.p.p.;

d) i potenziali testimoni dimostrano la propria identità personale mediante l'esibizione dei

mezzi di identificazione, ma non possono essere sottoposti a rilievi;

e) la persona indagata dimostra la propria identità personale mediante l'esibizione dei

mezzi di identificazione; nei suoi confronti si possono però anche eseguire rilievi

dattiloscopici, fotografici, antropometrici, nonché altri accertamenti;

f) quando l'indagato o i potenziali testimoni rifiutano di farsi identificare oppure

forniscono generalità o documenti di identificazione in merito ai quali sussistono

sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la p.g. li accompagna nei propri uffici;

g) l’atto può avere una sua autonomia, ma anche essere il presupposto di un altro atto di

p.g. successivo; come ad esempio dell’assunzione di sommarie informazioni ( artt. 350

e 351 c.p.p.)

Obblighi specifici:

Se l’indagato o i potenziali testimoni sono accompagnati negli uffici di polizia, la p.g.

provvede a:

a) dare immediata notizia al p.m. competente dell’accompagnamento e dell’ora in cui

questo è avvenuto;

b) dare (senza ritardo) al pubblico ministero notizia del rilascio e dell’ora in cui esso è

avvenuto;

c) trattenere le persone accompagnate per il tempo strettamente necessario per

l’identificazione e comunque non oltre le 12 ore;

d) rilasciare le persone accompagnate, se così decide il p.m., ritenendo che non vi siano

le condizioni che legittimano l’accompagnamento.

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Garanzie difensive:

Non sono previste garanzie difensive. La persona indagata è però invitata a dichiarare o a

eleggere il domicilio per le notificazioni (art. 161 c.p.p.). Inoltre, se la p.g. deve compiere un

atto che prevede o consente l’assistenza del difensore, deve preliminarmente dare alla persona

indagata comunicazione delle disposizioni in materia di difesa a spese dello Stato.

Documentazione:

Di tutte le operazioni compiute a norma dell'art. 349 c.p.p., deve essere redatto un verbale

(art. 357 comma 2 lett. e) c.p.p.). La documentazione è conservata in apposito fascicolo

(fascicolo delle indagini) presso l'ufficio del pubblico ministero (art. 373 comma 5 c.p.p.).

Trasmissione:

La documentazione è posta a disposizione del pubblico ministero (artt. 357 comma 4 e 347

comma 1 c.p.p.). Copia dell'atto è conservata presso gli uffici di p.g. (art. 115 att. c.p.p.).

Altri riferimenti:

Il potere di “identificazione”, di cui si è parlato sopra, spetta, nei confronti dell’indagato e dei

potenziali testimoni, a tutti gli ufficiali e agenti di p.g. quando sono nell’espletamento dei loro

compiti di accertamento e repressione di un reato.

Anche quando non svolge compiti di p.g., ma è nell’esercizio delle proprie funzioni, il

pubblico ufficiale ha egualmente un potere/dovere di identificazione, cui però non si aggiunge

alcun potere di accompagnamento o di fermo per identificazione e di sottoposizione a

fotosegnalazione.

Si pensi al caso del personale vigile del fuoco che effettua un sopralluogo di

prevenzione incendi in uno stabilimento industriale. Se il personale vigile del

fuoco non accerta alcun reato, può solo procedere all’identificazione del

titolare o di altre persone; se accerta un reato ha invece, nei confronti

dell’indagato e di altre persone in grado di fornire notizie sul reato, i più ampi

poteri previsti dall’art. 349 c.p.p.

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In ogni caso chi rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità, sul proprio stato o su altre

qualità personali, commette il reato di cui all’art. 651 c.p. Chi invece, anziché rifiutare,

fornisce generalità false, commette i reati di cui agli artt. 495 e 496 c.p.

In appendice è riportato il modello di verbale proposto dal Dipartimento per l’

identificazione di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e altre persone

(art. 349 c.p.p.), modello B/PG.

5.4.2 Le sommarie informazioni assunte dall’indagato

Norme di riferimento:

artt. 350 commi 1 - 4, 347 commi 1 e 3, 357 commi 2 lett. b) e 4, 366, 433 in relazione all’art.

431, 503 comma 3 c.p.p.; art. 21 att. c.p.p.

Definizione e finalità:

Le sommarie informazioni assunte dall’indagato sono un atto tipico di investigazione,

mediante il quale gli ufficiali di p.g. assumono, da chi è sottoposto alle indagini, informazioni

utili per la ricostruzione del fatto, I'individuazione del suo autore e la ricerca delle fonti di

prova.

Organo che procede:Solo gli ufficiali di p.g.

Presupposti:

L'indagato non deve trovarsi in stato di arresto o di fermo e l'atto deve essere ritenuto

utile ai fini delle investigazioni.

Adempimenti preliminari:

Invito all’indagato a nominare un difensore di fiducia e a dichiarare o eleggere domicilio; in

caso di assenza di nomina di difensore, designazione di un difensore d’ufficio da parte della

stessa p.g.. Il difensore di fiducia deve essere tempestivamente avvisato e presenziare all’atto;

se il difensore non compare o non viene reperito, la p.g. richiede al p.m. di designare come

sostituto un altro difensore immediatamente reperibile (art. 97 c.p.p.).

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Garanzie difensive:

Esiste l’obbligo del difensore di assistere all'atto. Prima che siano assunte le informazioni,

l'indagato è avvertito, dandosene atto a verbale, che ha facoltà di non rispondere (salvo che

con riferimento alle richieste concernenti la sua identità) e che, se anche non risponde, il

procedimento seguirà il suo corso (art. 64 comma 3 c.p.p.).

Adempimenti esecutivi:

L'ufficiale di p.g. invita l’indagato a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere a

identificarlo e lo ammonisce sulle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie

generalità o chi le dà false (artt. 495 e 651 c.p.).

L'ufficiale di p.g. invita l'indagato a nominare un difensore di fiducia e a dichiarare o eleggere

domicilio (artt. 161 e 350 comma 2 c.p.p.) e lo informa delle disposizioni in materia di

gratuito patrocinio.

La richiesta di informazioni non prevede la contestazione all’indagato del fatto che gli è

attribuito, l’indicazione degli elementi di prova esistenti a suo carico con ulteriore, eventuale,

comunicazione delle fonti di prova.

Documentazione:

1. L'atto è documentato mediante verbale (art. 357 comma 2 lett. b).

2. L'atto è documentato durante il suo compimento. Può essere documentato

immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze che impediscono la

documentazione contestuale. Le circostanze devono essere indicate specificamente

(art. 373 comma 4 in relazione all'art. 357 comma 3).

3. La documentazione dell'atto è posta a disposizione del p.m. e a questi trasmessa

(previa conservazione di copia) per il deposito (art. 366 c.p.p.) e l'inserimento nel

fascicolo delle indagini (art. 373 comma 5 cp.p.).

Utilizzazione:

Il verbale di sommarie informazioni ha utilizzabilità piena prima del giudizio e utilizzabilità

limitata nel giudizio (cosiddetta utilizzazione solo per le contestazioni) (art. 503 comma 3

c.p.p.). Esso quindi non trasmigra mai dal fascicolo del pubblico ministero a quello per il

dibattimento (artt. 433 e 431 c.p.p.).

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In appendice è riportato il modello di verbale proposto dal Dipartimento per le

sommarie informazioni delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini (art.

350 c.p.p.), modello C/PG.

5.4.3. Le sommarie informazioni assunte dalle persone informate sui fatti

Norme di riferimento:

artt. 351, 347 commi 1 e 3, 348 comma 3, 357 commi 1, 2 lettera c) e 4; 366, 433 in relazione

all’art. 431, 500 commi 1 e 4; artt. 194-207 c.p.p.

Definizione e finalità:

Le sommarie informazioni assunte da persone informate sui fatti, sono un atto tipico di

investigazione, mediante il quale la p.g. riceve dalla persona offesa, dalla persona danneggiata

dal reato e da qualunque persona informata sui fatti (il cosiddetto potenziale testimone)

indicazioni e notizie utili ai fini delle indagini.

Organo che procede:

Ufficiali e agenti di p.g.

Garanzie difensive:

Non deve essere dato avviso al difensore dell'indagato e l'intervento del difensore non è

consentito.

Adempimenti preliminari:

1. La persona ha l'obbligo di rispondere secondo verità circa le proprie generalità. Tale

obbligo è sancito dagli artt. 651 e 495 c.p. che considerano reato il comportamento contrario a

questo precetto.

2. Le persone sentite a norma dell'art. 351 c.p.p. hanno obbligo di rispondere (riferire ciò che

sanno relativamente ai fatti sui quali vengono sentite). La loro reticenza e la loro falsità non

sono punite in sé stesse, salvo che il fatto, nelle concrete circostanze, possa configurarsi come

reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.) o di rifiuto di ufficio (art. 652 c.p.) o di calunnia (art.

368 c.p.).

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Eccezioni all’obbligo di rendere informazioni:

Esistono delle eccezioni all’obbligo di rendere informazioni: si tratta del cosiddetto “segreto”.

Non sono obbligati a deporre i prossimi congiunti dell’indagato, salvo che non abbiano

presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un prossimo congiunto siano offesi dal

reato.

Non possono essere obbligati a deporre talune persone tenute al segreto professionale

(avvocati, medici, ecc.).

I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo

di astenersi dal deporre su ciò che forma oggetto di segreto d’ufficio (art. 201 c.p.p.) o di

segreto di Stato (art. 202 c.p.p.)

Documentazione e trasmissione:

L'atto è documentato mediante annotazione salvo che la p.g. non ritenga di procedere a

verbalizzazione. L'atto è documentato mediante verbale quando le informazioni sono assunte

da persone informate sui fatti nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e

nell’immediatezza del fatto (art. 357 comma 2 e art. 373 comma 5 c.p.p.).

Utilizzazione:

1. Utilizzabilità piena prima del giudizio.

2. Utilizzabilità nel giudizio dopo le contestazioni limitata al fine di stabilire la

credibilità della persona esaminata (art. 500 comma 3 c.p.p.).

3. Utilizzabilità piena nel giudizio dopo le contestazioni soltanto se sussistono altri

elementi di prova che ne confermino l’attendibilità (art. 500 comma 4 c.p.p.).

4. Utilizzabilità piena nel giudizio dopo le contestazioni quando, anche per le modalità

della deposizione o per altre circostanze, il testimone è stato sottoposto a violenza,

minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità per costringerlo a non deporre

o a deporre il falso, ovvero quando risultino altre situazioni che abbiano comunque

compromesso la genuinità dell’esame testimoniale (art. 500 comma 5 c.p.p.).

In appendice è riportato il modello di annotazione proposto dal Dipartimento per le

sommarie informazioni delle persone informate sui fatti (art. 351 c.p.p.), modello D/PG.

40

5.4.4 La perquisizione locale

Norme di riferimento:

artt. 352, 356, 357 comma 2 lettera e), 366, 247-248, 250-251 c.p.p.; art. 80 e 113 att. c.p.p.

Definizione e caratteristiche:

La perquisizione locale è la ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, oppure di

un evaso o di un soggetto condannato o da arrestare, fermare o catturare per reati di

particolare gravità. La ricerca riguarda cose o soggetti che si ha fondato motivo di ritenere che

si trovino occultati nel luogo da perquisire. La perquisizione domiciliare costituisce un caso

della perquisizione locale. Quest'ultima riguarda infatti le perquisizioni locali compiute in

un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa (art. 251 c.p.p.). La perquisizione locale non

è consentita in certi luoghi (ad esempio: nelle sedi diplomatiche, negli uffici dei difensori).

Organo che procede:

Solo gli ufficiali di p.g. salvi i casi di particolare necessità e urgenza.

Presupposti:

Deve esistere un fondato motivo per ritenere che in un determinato luogo si trovi la persona

sottoposta alle indagini, oppure si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che

possono essere cancellate o disperse.

Modalità di esecuzione:

a) Se si ricerca una cosa determinata, l'ufficiale di p.g., prima di procedere alla

perquisizione, può (ma non deve) invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata,

non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile farlo per la completezza

delle indagini (art. 248 comma 1 c.p.p.).

b) L'interessato (che può essere l'indagato o chi ha comunque l'attuale disponibilità

del luogo) è avvisato della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di

fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea (art. 250 comma 1

c.p.p.).

c) Quando manca l'interessato, l’avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un

collaboratore ovvero, in mancanza, del portiere o a chi nei fa le veci (art. 250

comma 2 c.p.p.).

41

d) Quando mancano le persone sopra indicate, si procederà comunque alla

perquisizione dando atto nel verbale della situazione e degli atti (esempio

forzatura di porta) necessariamente compiuti per introdursi nel luogo e per poi

assicurarlo.

e) L'ufficiale di p.g. può ordinare, spiegandone i motivi nel verbale, di non

allontanarsi dal luogo prima che le operazioni siano concluse. Chi trasgredisce

all'ordine è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto (art. 250 comma 3

c.p.p.) e può rispondere del reato di cui all'art. 650 c.p.

Garanzie difensive:

Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356

c.p.p.); della facoltà di farsi assistere, la stessa p.g. deve informare l’indagato.

Documentazione e trasmissione

L’atto di perquisizione è documentato mediante verbale (art. 357 comma 2 lettera d) c.p.p.)

il verbale delle operazioni compiute (previa conservazione di copia) è trasmesso senza

ritardo, e comunque non oltre le 48 ore dal loro compimento, al pubblico ministero del luogo

dove la perquisizione è stata eseguita (art. 352 comma 4 c.p.p.). Del verbale trasmesso va

effettuata copia.

Il pubblico ministero convalida la perquisizione nelle 48 ore successive quando accerta che ne

ricorrevano i presupposti (art. 352 comma 4 c.p.p.).

La documentazione relativa alla perquisizione è autonomamente posta a disposizione anche

del pubblico ministero competente in relazione al procedimento, se diverso da quello del

luogo ove la perquisizione è stata eseguita (art. 357 comma 4 c.p.p.)

La documentazione relativa alla perquisizione è conservata nel fascicolo delle indagini presso

l'ufficio del pubblico ministero (art. 373 comma 5 c.p.p.). Copia di essa è conservata presso

gli uffici della p.g. (art. 115 att.).

Utilizzazione:

Il verbale di perquisizione ha utilizzabilità piena prima del giudizio e utilizzabilità originaria

(trattandosi di atto irripetibile) piena anche nel giudizio (art. 431 comma 1 lett. b c.p.p.).

Altri riferimenti:

42

Sono naturalmente diversi dalle perquisizioni (che presuppongono l’esistenza di un reato) gli

accessi che, anche in luogo abitato, i Vigili del Fuoco eseguono per la salvezza delle persone

e delle cose (ad esempio gli accessi che si compiono negli immobili adiacenti a quelli dove si

è verificato un incendio, per verificare la loro stabilità). In tali casi il personale vigile del

fuoco non opera nell’ambito di attività di p.g. ma nell’espletamento di un servizio di soccorso

tecnico (art. 25 legge 27/12/1941 n° 1570 e art. 3 legge 26/7/1965 n° 966).

In questi casi è necessario redigere, senza ritardo, un dettagliato rapporto di intervento e

assicurare la custodia delle cose che, per effetto delle operazioni effettuate risultino

abbandonate a se stesse. Tali cose possono anche essere affidate in custodia a terzi idonei,

mediante l’annotazione nel rapporto di intervento. La violazione degli altri domicili e

l’eventuale danneggiamento dei beni saranno giustificati dall’accertamento della circostanza

che chi ha operato lo ha fatto nell’adempimento di un dovere d’istituto (art. 51 c.p.). Chi ha

operato va dunque esente da pena e non è tenuto neppure al risarcimento dei danni.

Può aggiungersi che, ove tali danni non siano dovuti a condotta censurabile sotto il profilo

della prudenza, perizia, osservanza di norme, ma risultino obbiettivamente giustificati da uno

stato di necessità, i terzi danneggiati avranno diritto solo ad un’equa indennità (art. 2045 c.c.)

dovuta, se del caso, non dal personale intervenuto, ma dall’amministrazione.

In appendice è riportato il modello di verbale proposto dal Dipartimento per la

perquisizione locale per la ricerca di cose (art. 352 c.p.p.), modello G/PG.

5.4.5 Accertamenti urgenti

Norme di riferimento:

artt. 354 comma 2 e 3, 356, 357 comma 2 lettera e) 366, 244-246, 348, 359-360 c.p.p.; art.

113 att. c.p.p.

Definizione e finalità:

Gli accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone costituiscono un complesso di atti, tipici e

atipici compiuti dalla p.g., con finalità investigative e assicurative, quando il p.m. non può

intervenire tempestivamente. Questi atti possono essere compiuti solo se sussiste il pericolo

che, prima dell’intervento del p.m., possano essere alterati lo stato delle persone, dei luoghi,

delle cose pertinenti al reato e le tracce di questo.

43

Organo che procede:

Solo gli ufficiali di p.g., salvo i casi di particolare necessità e urgenza (ad esempio,

rilevamento di una macchia di combustibile che potrebbe andare dispersa a causa della

pioggia).

Presupposti:

Gli accertamenti urgenti presuppongono il compimento di un’attività generica di

conservazione che la p.g. svolge, non appena acquisita la notizia di reato, per la ricerca delle

cose e delle tracce pertinenti al reato e per la conservazione delle cose e dello stato dei luoghi.

Il p.m. non deve poter essere in grado di intervenire tempestivamente.

Garanzie difensive:

Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356

c.p.p.); della facoltà di farsi assistere, la stessa p.g. deve informare l'indagato se presente (art.

114 att. c.p.p.). Il verbale di accertamento urgente è depositato nella segreteria del p.m. entro

il terzo giorno successivo al compimento dell'atto (art. 366 comma 2 c.p.p.).

Documentazione e trasmissione:

a) Le operazioni e gli accertamenti urgenti sono documentati mediante verbale (art.

357 comma 2 lett. e), f) c.p.p.), la documentazione dell’attività è trasmessa al p.m.

con la comunicazione scritta della notizia di reato (art. 347 comma 3 c.p.p.).

b) Come sempre, il verbale è redatto contestualmente; è però redatto

immediatamente dopo, quando ricorrono insuperabili circostanze (da indicarsi

specificatamente) che impediscono la documentazione contestuale (art. 373

comma 4 c.p.p.). Il verbale dà atto dell'eventuale sequestro, se eseguito.

c) La documentazione è messa a disposizione del pubblico ministero (previa

conservazione di copia) ed è trasmessa insieme alla comunicazione scritta

dell'acquisizione della notizia di reato (art. 347 commi 1 e 3 c.p.p.).

d) La documentazione è conservata in apposito fascicolo presso l'ufficio del p.m.

(art. 373 comma 5 c.p.p.).

44

Utilizzazione:

Nella gran parte dei casi, l'accertamento urgente è atto non ripetibile e come tale ha

utilizzabilità piena prima del giudizio e utilizzabilità originaria piena anche nel giudizio (art.

431 comma 1 lett. b c.p.p.).

Tipologia degli accertamenti:

Va premesso che gli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, delle cose o delle persone

hanno finalità investigative e/o assicurative. Essi consistono in ogni attività volta alla

osservazione, al rilevamento ed alla apprensione di cose, tracce ed elementi del reato per i

quali esiste il pericolo imminente che possano inevitabilmente modificarsi.

Trattandosi di attività conseguente al compimento di un reato, è inopportuno che gli ufficiali e

agenti di p.g. intervenuti sul luogo se ne allontanino una volta compiuto il primo intervento

(salvo non sussista l’assoluta necessità di accorrere con urgenza altrove). Poiché si tratta di

evitare che lo stato dei luoghi e le eventuali tracce utili ai fini dell’accertamento di

responsabilità penali vengano alterati, è quindi necessario che la presenza di personale vigile

del fuoco venga mantenuta quantomeno fino all’intervento di altri organi di p.g. che

assumano l’incarico della prosecuzione delle indagini anche avvalendosi dei rilievi già

compiuti dal personale vigile del fuoco in sede di primo intervento.

Nella vasta categoria degli accertamenti urgenti rientrano atti tipici quali le ispezioni di luoghi

e cose e i sequestri ed atti atipici quali rilievi e le operazioni tecniche.

Le ispezioni dei luoghi e delle cose:

a) consistono nell’accertamento diretto (osservazione, constatazione e rilevazione)

da parte della p.g. delle tracce e degli altri effetti materiali che il reato ha

lasciato;

b) nel corso dell’ispezione la p.g. può doversi avvalere di mezzi e procedimenti

tecnico-scientifici in grado di consentire la percezione e la rilevazione di dati

obiettivi (ad esempio, riproduzioni audiovisive, rilievi descrittivi, ecc.).

c) la p.g. non può procedere né di iniziativa né su delega ad ispezione negli uffici dei

difensori (art. 103 c.p.p.).

Rilievi ed altri accertamenti:

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a) oltre che in sequestri ed ispezioni (di luoghi e cose), gli accertamenti urgenti

previsti dall’art. 354 c.p.p., possono consistere in rilievi, operazioni tecniche ed

altri tipi di accertamento;

b) i rilievi non hanno natura di perizia e mirano a riprodurre su documenti ed a

fissare stabilmente aspetti di realtà, esaminati in modo diretto, rilevanti ai fini

delle indagini. Si distinguono in descrittivi, segnaletici o fotografici.

Si pensi all’ipotesi in cui il primo intervento per l’estinzione di un incendio

avvenga ad opera dei vigili del fuoco. Spetterà a detto personale procedere

sia all’attività generica di conservazione e agli accertamenti e rilievi

necessari anche avvalendosi di ausiliari.

Quest’attività costituisce quello che usa dirsi sopralluogo giudiziario e, per i

vigili del fuoco, nello scenario di incendio è teso generalmente a

comprendere come si è generato un incendio, il punto di origine, l’eventuale

uso di ordigni o liquidi infiammabili per accelerare dolosamente l’incendio.

Questa costituisce l’attività di investigazione antincendio di cui in seguito

si daranno maggiori cenni.

È ovvio, peraltro, che il successivo intervento di ufficiali di p.g. a competenza

generale (ad esempio della Polizia di Stato) consentirà ai vigili del fuoco di

limitare la propria attività a quella direttamente e immediatamente connessa

ai propri compiti di istituto. Il personale vigile del fuoco dovrà trasmettere al

p.m. l’informativa sul fatto/reato e la documentazione sulle attività svolte.

In appendice è riportato il modello di verbale proposto dal Dipartimento per gli

accertamenti urgenti (art. 354 c.p.p.), modello E/PG.

5.5 Assicurazione

L’attività di assicurazione consiste nell’acquisire in disponibilità i risultati dell’investigazione precedentemente o contestualmente compiuta. L’attività di assicurazione può essere attuata:

� sulle persone (arresto in flagranza di reato e fermo di indiziato); � sulle cose e tracce pertinenti al reato, e ciò avviene, quando è possibile, mediante il

loro impossessamento e la loro custodia (sequestro penale).

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Talora però l’assicurazione non può intervenire mediante impossessamento e custodia intesi in senso materiale. Per esempio ciò avviene quando le tracce del reato sono destinate a svanire (ad esempio le tracce di affumicatura sui luoghi dell’incendio, l’odore di un certo combustibile ecc..). In questi casi l’assicurazione avviene mediante documentazione descrittiva: verbali, annotazioni; riproduttiva: rilievi, calchi, disegni, documentazione cinematografica.

L’arresto in flagranza di reato, cioè effettuato mentre il reo commette l’azione illecita, e ilfermo di indiziato, quando le indagini in corso richiedono di trattenere l’indagato presso le strutture penali per il pericolo che lo stesso possa darsi alla fuga, costituiscono i tipici provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale alla cui adozione, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, l’ordinamento legittima, eccezionalmente, autorità diverse dal giudice e, in particolare, la polizia giudiziaria. Teoricamente queste attività possono pertanto essere svolte, per i reati di competenza, e nei casi previsti dal c.p.p. (per esempio nel caso di reato di incendio doloso in flagranza), anche dai vigili del fuoco, ma generalmente sono demandate alle Forze dell’Ordine, specificatamente dotate e addestrate per questo scopo.

La p.g. procede all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti

contro l’incolumità pubblica per i quali è stabilita la pena della reclusione

non inferiore al minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni. L’arresto è dunque obbligatorio in flagranza di reato di incendio (art. 423

c.p.) e degli altri reati contro l’incolumità pubblica per i quali sono stabilite le

suddette misure di pena.

Negli altri casi l’arresto in flagranza può essere facoltativo, ovvero non è

consentito.

Procedono all’arresto ufficiali ed agenti di p.g.

Gli ufficiali e gli agenti di p.g. che hanno eseguito l’arresto in flagranza ne

danno immediata notizia al p.m.

Avvertono l’arrestato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, che

dovrà essere informato.

Pongono l’arrestato a disposizione del p.m. mediante la conduzione nella

casa circondariale del luogo. Non possono interrogarlo.

47

5.5.1 Sequestro penale

Norme di riferimento:

artt. 352, 356, 357 comma 2 lettera d), 357 comma 5, 431 comma 1 lettera b) 253-265 c.p.p.;

artt. 81- 88 att. c.p.p.

Definizione e finalità:

Il sequestro penale (o probatorio) è un atto tipico di assicurazione, mediante il quale la p.g.,

ricorrendo situazioni di necessità e urgenza, sottrae alla disponibilità dell'avente diritto e

assoggetta a custodia una cosa mobile o immobile che rappresenta corpo del reato o cosa

pertinente al reato, necessaria per l'accertamento dei fatti.

L'art. 253 definisce corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato

commesso (ad esempio, la vettura cui è stato appiccato il fuoco e la tanica di benzina usata a

tale scopo), nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo (ad esempio:

le sostanze esplosive illegalmente fabbricate; I'esplosivo rubato; la somma percepita per

commettere il delitto).

Pertinente al reato: il codice non definisce le cose pertinenti al reato, fra le quali potrebbero

rientrare i mezzi che servirono per preparare il reato (le impronte delle chiavi per commettere

il furto), le tracce lasciate dal reato (segni di scasso) o ogni altra cosa che abbia subito le

conseguenze immediate del reato (mobili, mezzi, immobili con segni di sparo, di urto, di

incendio).

Organo che procede:

Solo gli ufficiali di p.g. salvo i casi di particolare necessità e urgenza.

Oggetto del sequestro:

Le cose che costituiscono il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per

l’accertamento dei fatti (art. 253 comma 1 c.p.p.).

Presupposti:

a) La p.g. procede al sequestro quando vi è pericolo che le cose, le tracce o i luoghi

del reato si alterino, si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico

ministero non può intervenire tempestivamente (art. 354 c.p.p.). Tali situazioni di

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necessità e urgenza non riguardano, naturalmente, le ipotesi di sequestro delegato

alla p.g. dal pubblico ministero (art. 253 comma 3 c.p.p.).

b) Il sequestro è eseguito in qualsiasi luogo e può avvenire anche nel corso

dell'esecuzione di un altro atto di p.g. (ad esempio, perquisizione personale o

domiciliare) oltre che su esibizione dell'interessato (art. 352 in rel. artt. 252 e 248

comma 1 c.p.p.).

Garanzie difensive:

a) Il difensore ha facoltà di assistere all'atto; non ha diritto, però di essere

preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.). La persona indagata deve essere

avvisata, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (art.

114 att. c.p.p.).

b) Il verbale di sequestro è depositato nella segreteria del pubblico ministero entro il

terzo giorno successivo al compimento dell'atto salvo che il pubblico ministero

non disponga di ritardare il deposito (art. 366 comma 2 c.p.p.).

Modalità di esecuzione:

a) Nel caso di cosa materiale mobile, la p.g. esegue il sequestro per mezzo di

un’apprensione manuale della cosa (I'impossessamento). I reperti sono affidati

alla custodia della segreteria del pubblico ministero, salvo che ciò non sia

possibile o opportuno.

b) Nel caso di cose immobili o di cose difficilmente trasportabili oppure di cose

mobili non custodibili in ufficio giudiziario (automobili, animali, etc.) il sequestro

si esegue in maniera simbolica, mediante assicurazione locale, con la nomina di

un custode e con l’apposizione, quando sia necessario e possibile, dei sigilli, o di

altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia.

Documentazione e trasmissione:

a) L'atto di sequestro è documentato mediante verbale (art. 357 comma 2 lett. a

c.p.p.).

b) Il verbale è sottoscritto da chi ha eseguito il sequestro e da chi era presente;

contiene l'elenco delle cose sequestrate e la descrizione delle cautele adottate per

assicurarle; indica inoltre la specie e il numero dei sigilli apposti.

49

c) Nel verbale è fatta menzione sia delle determinazioni adottate in tema di custodia

delle cose sequestrate (artt. 259 e 260 c.p.p.) sia del luogo della custodia.

d) Il verbale è sottoscritto anche dal custode se nominato. Nel verbale si dà atto

inoltre della dichiarazione del custode di assumere gli obblighi di legge.

e) Il verbale è trasmesso senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore al pubblico

ministero del luogo dove è stato eseguito il sequestro (art. 355 comma 1 c.p.p.).

Utilizzazione:

Il verbale di sequestro ha utilizzabilità piena prima del giudizio e utilizzabilità piena anche nel

giudizio (art. 431 comma 1 lett. b c.p.p.).

Convalida del sequestro:

a) Quando ha proceduto al sequestro la p.g. enuncia nel verbale i motivi del

sequestro e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state

sequestrate (art. 355 co. 1).

b) Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore, al pubblico

ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.

c) Il pubblico ministero, nelle 48 ore successive, con decreto motivato, convalida il

sequestro oppure dispone la restituzione delle cose sequestrate.

d) Contro il decreto di convalida può essere proposta richiesta di riesame, anche nel

merito (art. 324 c.p.p.).

In appendice è riportato il modello di verbale proposto dal Dipartimento per il

sequestro penale (art. 354 c.p.p.), modello F/PG.

6 L’ATTIVITA’ D’INVESTIGAZIONE ANTINCENDIO

6.1 Svolgimento ed organizzazione dell’indagine.

La ricerca delle cause dell’incendio è da inquadrarsi nell’ambito dell’attività di p.g.

d’investigazione, consegue all’acquisizione della notizia di reato e consiste nella raccolta di

ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed all’individuazione del colpevole, secondo

50

uno schema di successione di azioni che si può, in maniera elementare, schematizzare come

segue:

� Evento - Sospetto – Comunicazione notizia di reato e inizio investigazione;

� Accertamenti sui luoghi;

� Verifica testimonianze;

� Individuazioni di possibili persone da sottoporre ad indagini;

� Verifica di precedenti, moventi ed accertamenti su sospetti;

� Accertamenti di polizia giudiziaria (intercettazioni, verifiche di natura finanziaria

ecc.).

Le azioni investigative principali, relative alla determinazione delle cause di incendio,

consistono nella:

� preservazione dello scenario;

� ispezione sullo scenario, esame dei luoghi;

� ricostruzione dei luoghi prima dell’incendio;

� valutazioni sulle cause di innesco e sull’andamento dell’incendio;

� esame dell’andamento dell’incendio mediante ricognizione dei segnali lasciati

dall’incendio (macchie di fumo, esame delle superfici combuste);

� raccolta e preservazione dei campioni e/o degli elementi di prova necessari;

� documentazione dello scenario e delle attività svolte durante e dopo l’estinzione

dell’incendio (foto, video, elaborati grafici ecc.);

� valutazione dei testimoni (vigili del fuoco, testimoni oculari, potenziali testimoni,

sospetti ecc.) e di ogni altra persona che possa fornire informazioni utili

all’investigazione;

� redazione di atti (verbali, annotazioni ecc.) nelle forme previste dal c.p.p.

6.2 La prima fase – il sospetto e l’avvio degli accertamenti.

Il successo dell’indagine tecnico-scientifica dipende in maniera significativa dalla capacità

degli’ufficiali e degli agenti di p.g. che per primi giungono sulla scena del crimine; questi,

51

impegnati nella prioritaria azione di estinzione dell’incendio, dovranno avere anche

l’accortezza di occuparsi delle misure necessarie a non alterare lo stato dei luoghi.

L’attività investigativa viene svolta con modalità e tempi diversi da quelli (urgenti) connessi

all’intervento, e richiede una propria organizzazione in supporto (nucleo investigazione

antincendio, squadre NBCR, personale incaricato appositamente di seguire aspetti relativi alle

competenze di p.g.).

L'investigazione sulle cause di incendio deve essere tempestiva. La regola aurea è: agire

precocemente; più si aspetta e più le tracce potrebbero disperdersi.

L’indagine deve essere attivata precocemente, in presenza di sospetto o conclamato reato

penale, in particolare sarà necessaria in caso di:

� lesioni o morte di persone: si sospetta sempre la presenza di dolo o colpa;

� evento (es. incendio o esplosione) con sospetta natura dolosa, accertato in flagranza

(presenza di contenitori contenenti liquidi infiammabili o ordigni inesplosi, crateri di

esplosione) o sospettato: quando si presume che le cause siano attribuibili alla volontà

di una o più persone (esempio tipico: una fabbrica viene distrutta da un incendio);

� evento (es. incendio o esplosione) colposo: l’evento non è voluto, ma deriva da un

comportamento imprudente, negligente, omissivo, non rispettoso di leggi e

regolamenti (esempio tipico: una persona taglia con cannello in vicinanza di materiale

combustibile che poi prende fuoco)

Di seguito si riporta un elenco degli elementi che possono destare sospetti, suggerito dalle

statistiche e dall’esperienza pratica, sulla base dei quali ufficiali e agenti di p.g. provvedono a

dare avvio agli accertamenti:

� verificarsi dell'incendio nelle ore centrali della notte (0.00 - 4.00);

� evidente mancanza di inneschi accidentali;

� persone coinvolte, salvataggio di persone, ritrovamento di vittime;

� evidente presenza di segni di effrazione;

� incendio con grande potenza distruttiva e veloce propagazione segnalata già nelle

prime fasi ed accertata all'arrivo dei vigili del fuoco;

� notevole estensione del danno;

� finestre e/o porte rimaste aperte, o chiuse in modo strano o anomalo, ingressi bloccati,

52

uscite di sicurezza bloccate;

� ritrovamento di contenitori di combustibile, sistemi di innesco ecc.;

� presenza evidente ed accertabile a vista di diversi focolai di incendio;

� odori sospetti, in particolare di infiammabili (benzina, solventi, gasolio, ecc.);

� incendio a rapido sviluppo in presenza di guardiania, sistemi di rilevazione incendio

e/o spegnimento automatico, sistemi antifurto;

� segni evidenti di manomissione e/o mancato funzionamento degli impianti

antincendio e di sicurezza;

� difficoltà inattese durante l'estinzione quali, merce sistemata in prossimità delle

entrate, evidente resistenza delle fiamme all'azione dell'estinguente ecc.;

� segnalata e/o accertata fuga di persone e/o automezzi dal luogo del sinistro.

L’accertamento si avvia all’inizio e/o durante le operazioni di spegnimento, quando

l’incendio è sotto controllo o durante le operazioni di smassamento/bonifica dei luoghi, e si

sviluppa dopo che lo scenario è reso disponibile e sufficientemente sicuro.

L’attività investigativa viene svolta dalla p.g. secondo il principio della collaborazione. In

linea generale le indagini sono coordinate dalla p.g. a competenza generale (Polizia di Stato,

Carabinieri) e l’accertamento svolto dal personale vigile del fuoco dovrà limitarsi ad

accertamenti di tipo tecnico; è opportuno lasciare svolgere alle unità di p.g. a competenza

generale, presenti sul posto, atti di natura generale (sequestro, sommarie informazioni ecc.).

Solo qualora vi siano accordi particolari e/o in mancanza delle unità di p.g. a competenza

generale e/o su specifica indicazione del p.m., i vigili del fuoco procederanno autonomamente

svolgendo in toto l’attività investigativa.

53

6.3 La preservazione dei luoghi.

Preservare lo scenario per le successive indagini è un imperativo categorico, un’azione che

deve iniziare sin dal primo intervento dei vigili del fuoco, che dovrebbero annotare, almeno

mentalmente, tutti quei particolari che potrebbero sparire al fine di ricostruire lo stato dei

luoghi al momento del loro ingresso.

Non bisogna dimenticare che un indiscriminato modo di condurre le operazioni di

estinzione può seriamente compromettere l’esame della scena di un incendio: operazioni

di minuto spegnimento, solitamente accompagnate dalla rimozione di macerie, possono

determinare l’allontanamento delle tracce del reato, così come il liquido infiammabile

impiegato per cagionare l’incendio può essere dilavato da un uso inadeguato dei mezzi

estinguenti.

Tutti gli indizi vanno valutati con attenzione, nel dubbio occorre porsi il problema della

salvaguardia dei luoghi per le indagini successive (eventuale sequestro del luogo dove si è

sviluppato l’incendio).

Al termine di questa fase verranno formulate delle prime ipotesi credibili in merito alla natura

dell’incendio.

E’ importante che tutte le operazioni tecniche compiute dai primi intervenuti siano “fissate”

nei relativi rapporti d’intervento così da fornire preziosi elementi per una corretta

interpretazione della scena.

6.4 I sopralluoghi.

Lo scopo principale del sopralluogo giudiziario, da identificarsi generalmente con l’attività di

p.g. corrispondente agli accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose oggetto dell’incendio,

consiste nella ricerca degli elementi materiali costitutivi del reato consiste inoltre nell’intero

complesso di accertamenti da svolgersi sui luoghi, caratterizzati da una sistematicità

scientifica, teso a osservare, individuare, fissare e raccogliere tutti gli elementi utili alla

ricostruzione dell’evento e/o all’identificazione di chi l’ha provocato.

Il sopralluogo è un’indagine articolata in quattro fasi fondamentali:

1. Ispezione dei luoghi;

2. Descrizione dei luoghi;

3. Rilievi tecnici;

54

4. Raccolta delle fonti di prova (reperti).

L’indagine sulla scena del crimine richiede un addestramento specifico, la conoscenza delle

principali procedure, una particolare attenzione nell’esecuzione dei rilievi, il repertamento di

tutte le fonti di prova fisiche disponibili in un periodo di tempo ragionevole.

In caso di repertamento l’ufficiale e gli agenti di p.g. devono essere in grado di:

� identificare le prove anche a mesi di distanza dalla raccolta;

� provare che dal momento della raccolta fino a quello della sua presentazione al

processo, il reperto sia sempre stato custodito appropriatamente;

� descrivere eventuali alterazioni che il reperto potrebbe aver subito dal momento della

raccolta a quello della presentazione al processo;

� maneggiare e trattare le prove fisiche evitando di provocare alterazioni o

cambiamenti, utilizzando recipienti che non provochino contaminazione chimica o

batteriologica, contenitori che non consentano il rovesciamento, l’evaporazione,

l’infiltrazione, graffi o piegamenti accidentali e contenitori che non permettano

scambi di reperti.

Ad operazioni di spegnimento in corso (incendio sotto controllo, smassamento/bonifica) è

possibile compiere dei sopralluoghi sullo scenario. Tuttavia, generalmente, gli accertamenti

si avviano dopo lo spegnimento.

Al fine di evitare inquinamenti, occorre mantenere sotto stretto controllo lo scenario ed

evitare l'accesso a persone estranee, nonché sospendere o limitare al minimo necessario

le operazioni di bonifica e smassamento.

I sopralluoghi devono essere organizzati: per prima cosa occorre individuare la zona che,

non presentando impronte o altre tracce, permetta l’accesso del personale, poi un’area dalla

quale dirigere il sopralluogo e dove raccogliere l’equipaggiamento per i rilievi tecnici e i

contenitori per i reperti.

Le principali azioni da svolgere sono :

� il rilevo dei luoghi e la descrizione generale dello scenario;

55

� l’esecuzione di rilievi fotografici e riprese filmate;

� l’individuazione della zona di origine e della zona coinvolta nell'incendio;

� il prelievo di campioni di materiale, da conservare ai fini di successiva analisi di

laboratorio;

� la ricerca di possibili inneschi, micce, contenitori e quant'altro indichi un innesco

voluto;

� la valutazione sulla compatibilità tra la potenza dell'incendio e le caratteristiche del

materiale combustibile presente sullo scenario;

� le valutazioni sullo stato dell'attività ed in particolare sulla copertura assicurativa;

� la ricerca di informazioni di tipo testimoniale;

� l’assunzione di informazioni su eventuali minacce ed altri attentati o incendi accaduti.

L’attività investigativa avviene in forma coordinata, secondo le indicazioni fornite dal p.m..

Gli indizi vanno valutati con attenzione, nel dubbio occorre porsi il problema della

salvaguardia dei luoghi per le indagini successive (eventuale sequestro del luogo dove si è

sviluppato l’incendio).

Al termine di questa fase verranno formulate le prime ipotesi credibili in merito alla natura

dell’incendio.

I reperti raccolti sono generalmente affidati ai laboratori di polizia scientifica per la ricerca

delle tracce di liquido infiammabile.

7 APPENDICI

7.1 Modulistica.

In questo capitolo sono riportati i modelli di annotazione e di verbale dei principali atti di p.g.

che il personale vigile del fuoco può essere chiamato a compiere di iniziativa o come atto

delegato dal pubblico ministero.

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area VIII - Nucleo

Investigativo Antincendi, nell’ambito dei compiti di p.g. assegnati al personale vigile del

fuoco ha inteso, con la Lettera-circolare prot. n. 8683 del 28/07/2009, introdurre una

standardizzazione delle procedure attinenti le attività connesse.

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L’analisi dell’attività di p.g. svolta negli anni dai vigili del fuoco ha portato a privilegiare

quelle attività di indagine connesse alla determinazione delle cause di incendio/esplosione

relative ai reati riportati agli artt. 423 - 424 -425 - 449 del c.p.

Come regola generale la p.g. deve annotare, anche sommariamente, secondo le modalità

ritenute idonee ai fini delle indagini, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette

all’individuazione delle fonti di prova.

Deve essere verbalizzato solo ciò che può avere un’utilizzazione oltre la fase delle indagini

preliminari; generalmente è sufficiente una documentazione anche sommaria, purché idonea

ai fini delle indagini (annotazione).

Il verbale deve essere redatto dalla p.g. solo in casi particolari, indicati specificamente dalla

legge e, per quanto riguarda l’attività di p.g. che prevalentemente può essere svolta dai vigili

del fuoco, per gli atti tipici di indagine che sono stati analizzati nel capitolo precedente.

Ritenendo gli atti sopra citati quelli fondamentali per il corretto svolgimento dei compiti di

p.g. dei vigili del fuoco, sono allegati nel seguito i modelli proposti nella suddetta circolare, al

fine di dotare il personale di un utile e semplice strumento di lavoro.

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7.2 Test di autovalutazione.

1. Quali sono le funzioni dello Stato ?

A Legislativa, amministrativa, giurisdizionale. X

B Legislativa, amministrativa, preventiva.

C Amministrativa, giurisdizionale, notarile.

2. Quali sono le sanzioni penali ?

A Le sanzioni penali (pene) si distinguono in ordinarie (ergastolo – pena detentiva perpetua - reclusione e arresto – pene detentive temporanee) e speciali, che prevedono pertanto il pagamento di una sanzione monetaria (multa e ammenda).

B Le sanzioni penali (pene) si distinguono in detentive (ergastolo – pena detentiva perpetua -, reclusione e arresto – pene detentive temporanee) e pecuniarie, che prevedono pertanto il pagamento di una sanzione monetaria (multa e ammenda).

X

C Le sanzioni penali (pene) si distinguono in tipiche (ergastolo – pena detentiva perpetua - reclusione e arresto – pene detentive temporanee) e atipiche, che prevedono pertanto il pagamento di una sanzione monetaria (multa e ammenda).

3. Come si denominano i fatti puniti con la sanzione penale ?

A Reati. X

B Illeciti amministrativi.

C Oblazioni.

4. Cos’è il procedimento penale ?

A Il procedimento penale è il meccanismo attraverso il quale la polizia

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amministrativa perviene, attraverso vari momenti e varie fasi all’accertamento, positivo o negativo, di una sanzione e all’applicazione al caso concreto della norma che si stabilisce essere stata violata.

B Il procedimento penale è il meccanismo attraverso il quale gli organi giudiziari pervengono, attraverso vari momenti e varie fasi all’accertamento, positivo o negativo, di un reato e all’applicazione al caso concreto della norma che si stabilisce essere stata violata.

X

C E’ il procedimento che va utilizzato nella fase delle indagini preliminari.

5. Può esistere attività di polizia giudiziaria se si è in presenza di un fatto illecito che non costituisce reato ?

A SI, se si accerta la violazione di una norma penale.

B NO X

C Solo nel caso che intervenga un ufficiale di polizia giudiziaria a competenza generale.

6. Può esistere attività di polizia giudiziaria se si sta svolgendo attività di semplice prevenzione ?

A SI, se si accerta la violazione di una norma penale. X

B NO

C Solo nel caso che intervenga un ufficiale di polizia giudiziaria a competenza generale.

7. Che differenza c’è fra polizia amministrativa e polizia giudiziaria ?

A L’attività di polizia giudiziaria accerta la violazione, già avvenuta, di norme penali, l’attività di polizia amministrativa vigila ed osserva l’accertamento delle condotte dei cittadini in ordine all’osservanza dei limiti imposti dalle leggi e dagli atti amministrativi, per prevenire la violazione di norme.

X

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B L’attività di polizia amministrativa accerta la violazione, già avvenuta, di norme penali, l’attività di polizia giudiziaria vigila ed osserva l’accertamento delle condotte dei cittadini in ordine all’osservanza dei limiti imposti dalle leggi e dagli atti amministrativi, per prevenire la violazione di norme.

C Nessuna, sono due attività similari, entrambe svolte dai vigili del fuoco.

8. Quali sono i compiti fondamentali della polizia giudiziaria ?

A Vigilare ed osservare l’accertamento delle condotte dei cittadini in ordine all’osservanza dei limiti imposti dalle leggi e dagli atti amministrativi, per prevenire la violazione di norme.

B Accertare la presenza di un un reato, impedendo che venga portato a conseguenze ulteriori, ricercandone gli autori, compiendo gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliendo quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

X

C Il soccorso tecnico urgente, l’estinzione degli incendi, la prevenzione incendi.

9. Quali sono gli organismi che svolgono attività di polizia giudiziaria ?

A Servizi di p.g., sezioni di p.g., organismi diversi. X

B Servizi di p.g., Enti locali, Corpi dello Stato.

C Ufficiali e agenti di p.g.

10. Cosa si intende per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza generale e a competenza limitata ?

A Differiscono per le tipologia di reato che possono perseguire: tutte per quelli a competenza generale, solo alcune per gli altri.

X

B Gli uni appartengono alle sezioni di p.g. gli altri ai servizi di p.g.

C I primi sono quelli esclusivamente presenti nelle Procure.

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11. A quale delle due categorie appartiene il personale dei vigili del fuoco ?

A Competenza limitata. X

B Competenza generale.

C Nessuna delle due categorie.

12. Come si suddividono, all’interno dei Vigili del Fuoco, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ?

A Ufficiali di p.g.: funzionari, capi reparto e capi squadra; agenti di p.g.: vigili.

X

B Ufficiali di p.g.: funzionari; agenti di p.g.: capi reparto, capi squadra e vigili.

C Ufficiali di p.g.: comandante, funzionari, capi reparto e capi squadra; agenti di p.g.: vigili.

13. Quali sono i principali compiti di istituto dei Vigili del Fuoco ?

A Ordine pubblico, estinzione incendi.

B Soccorso pubblico, prevenzione e vigilanza antincendio. X

C Polizia amministrativa e polizia giudiziaria.

14. Cos’è un reato ?

A Il reato è qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione penale. X

B Il reato è qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione amministrativa.

C Il reato è qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione detentiva..

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15. Quali sono gli elementi essenziali del reato ?

A Elementi oggettivi (condotta, evento, rapporto di causalità) e soggettivi (nesso psichico e rapporto fra volontà del soggetto ed evento, dolo o colpa)

X

B Elementi soggettivi (condotta, evento, rapporto di causalità) e oggettivi (nesso psichico e rapporto fra volontà del soggetto ed evento, dolo o colpa)

C Delitti e contravvenzioni.

16. Che differenza esiste tra delitti e contravvenzioni ?

A I delitti sono i reati per i quali sono stabilite le pene dell’ergastolo, della reclusione o della multa. Le contravvenzioni sono i reati ritenuti più lievi e per esse sono stabilite le pene dell’arresto o dell’ammenda.

X

B I delitti sono i reati contro la persona, le contravvenzioni contro la pubblica incolumità.

C I delitti sono reati perseguibili d’ufficio, le contravvenzione solo dietro denuncia dell’offeso.

17. Quali sono le sanzioni previste per delitti e contravvenzioni ?

A I delitti sono i reati per i quali sono stabilite le pene dell’ergastolo, della reclusione o della multa. Le contravvenzioni sono i reati ritenuti più lievi e per esse sono stabilite le pene dell’arresto o dell’ammenda.

X

B Le contravvenzioni sono i reati per i quali sono stabilite le pene dell’ergastolo, della reclusione o della multa. I delitti sono i reati ritenuti più lievi e per esse sono stabilite le pene dell’arresto o dell’ammenda.

C I delitti sono le sanzioni penali per i quali sono stabilite le pene dell’ergastolo, della reclusione o della multa. Le contravvenzioni sono le sanzioni penali ritenute più lievi e per esse sono stabilite le pene dell’arresto o dell’ammenda.

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18. Quando può dirsi realizzato un incendio ?

A Qualunque fiamma è un incendio.

B Si definisce incendio, nel caso giudiziario, solo se genera danno verso terzi.

C L’incendio non è un qualsiasi abbruciamento di cose, ma un fuoco di vaste proporzioni, che tende a diffondersi e non può essere spento facilmente.

X

19. E’ punito l’incendio colposo ?

A SI X

B NO

C SI, solo in flagranza di rato

20. Che funzioni ha la fase delle indagini preliminari ?

A Ha una funzione investigativa, precede il processo, non ha generalmente la funzione di formare la prova.

X

B Ha una funzione giudicante, serve a formare la prova in contraddittorio.

C Ha una funzione giurisdizionale.

21. Cosa vuol dire che l’atto di p.g. non serve, generalmente, a formare la prova ?

A Che costituisce atti idonei al rinvio in giudizio dell’indagato. X

B Che costituisce atti che consentono al giudice del dibattimento di esprimere una sentenza di condanna o di proscioglimento

C Che costituisce atti idonei all’avvio di un procedimento penale.

22. Quali sono gli organi che svolgono le indagini ?

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A La polizia giudiziaria e il pubblico ministero. X

B Il g.i.p., il g.u.p. e la corte d’assise.

C La polizia giudiziaria e il giudice.

23. Quale scelta deve adottare il pubblico ministero al termine delle indagini ?

A Il rinvio a giudizio dell’indagato o l’applicazione di un procedimento speciale.

B Chiede il rinvio a giudizio o imbocca la via di uno dei procedimenti speciali.

X

C L’archiviazione o il proscioglimento.

24. Come si distinguono le funzioni di polizia giudiziaria ?

A Funzioni di polizia amministrative e funzioni di polizia giudiziaria.

B Attività di identificazione, sequestro penale e verbalizzazione.

C Attività di informazione, investigazione e assicurazione. X

25. In cosa consitono le attività di informazione, investigazione e assicurazione ?

A Sono atti tipici di p.g. da utilizzare nel dibattimento.

B Nell’acquisizione della notizia di reato, nella ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati, nell’acquisizione al procedimento di ciò che è stato trovato mediante l’attività di investigazione per riferirne al giudice.

C Nell’acquisizione della notizia di reato e nella sua comunicazione al pubblico ministero, nella ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati, nell’acquisizione al procedimento di ciò che è stato trovato mediante l’attività di investigazione

X

26. Cos’è l’identificazione ?

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A L'identificazione è un atto tipico di investigazione, mediante il quale la p.g. procede a stabilire l'identità del soggetto nei cui confronti vengono svolte le indagini e l'identità dei soggetti in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

X

B L'identificazione è un atto tipico di investigazione, mediante il quale la p.g. procede a stabilire l'identità delle persone interessate ai fatti.

C L’identificazione è una modalità di conservazione degli atti di p.g.

27. In cosa consistono gli accertamenti urgenti ?

A Gli accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone costituiscono un complesso di atti, tipici e atipici compiuti dalla p.g., con finalità identificative.

B Gli accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone costituiscono un complesso di atti, tipici e atipici compiuti dalla p.g., con finalità investigative e assicurative.

X

C Gli accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone consistono in un atto tipico di p.g. che può essere esclusivamente delegato dal p.m.

28. L’indagato ha il diritto di non rispondere ?

A L’indagato non ha facoltà di non rispondere.

B L’indagato ha facoltà di non rispondere ma, se non risponde, il procedimento viene sospeso e l’indagato viene rimesso al g.i.p.

C L’indagato ha facoltà di non rispondere (salvo che con riferimento alle richieste concernenti la sua identità) ma, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso

X

29. In cosa consiste il sequestro penale ?

A Il sequestro penale è un atto tipico di investigazione, mediante il quale la p.g., ricorrendo situazioni di necessità e urgenza, sottopone a custodia del giudice una cosa mobile o immobile che rappresenta corpo del reato o cosa

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pertinente al reato necessaria per l'accertamento dei fatti.

B Il sequestro penale è un atto tipico di assicurazione, mediante il quale la p.g., ricorrendo situazioni di necessità e urgenza, sottrae alla disponibilità dell'avente diritto e assoggetta a custodia una cosa mobile o immobile che rappresenta corpo del reato o cosa pertinente al reato necessaria per l'accertamento dei fatti.

X

C Il sequestro penale è un’attività del pubblico ministero necessaria ad assicurare i corpi del reato.

30. Cos’è il verbale e cos’è l’annotazione ?

A Il verbale è il modo più formale di documentazione dell’attività di p.g., invece l’annotazione è il modo ordinario mediante il quale viene documentata l’attività svolta di iniziativa dalla p.g.

X

B Il verbale e l’annotazione sono i documenti essenziali che vengono utilizzati nei procedimenti speciali.

C Il verbale è il modo formale di documentare l’attività del pubblico ministero mentre l’annotazione è utilizzata dalla p.g.

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7.3 Bibliografia

D’Ambrosio Loris e Vigna Pier Luigi, Polizia giudiziaria e nuovo processo penale, Laurus

Robuffo, Roma, 1989.

D’Ambrosio Loris e Vigna Pier Luigi, La pratica di polizia giudiziaria, Laurus Robuffo,

Roma, 1989.

Di Filippo Silvio, Struttura ed attività della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura

penale, Maggioli Editore, Rimini, 1990.

D’Ambrosio Loris e Vigna Pier Luigi, La polizia giudiziaria e la sua pratica, CEDAM, Roma,

1992.

D’Ambrosio Loris e Vigna Pier Luigi, La pratica di polizia giudiziaria, CEDAM, Roma,

2003.

Dario Zanut, Lezioni di investigazione antincendio per i vigili del fuoco.

Buzzanca Basilio e De Santis Fausto, Atti di polizia giudiziaria, Laurus Robuffo, Roma,

2006.

AA.VV, Lezioni di polizia giudiziaria per aspiranti capi squadra dei vigili del fuoco.