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Elementi caratterizzanti delle società cooperative: ristorni e prestito sociale I controlli: vigilanza e provvedimenti Corso di Formazione e Aggiornamento «Le Cooperative» 11 novembre 2014 – Barbara Daniele – UR Legacoop Piemonte Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 1

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Elementi caratterizzanti delle società

cooperative: ristorni e prestito sociale

I controlli: vigilanza e provvedimenti

Corso di Formazione e Aggiornamento «Le Cooperative»

11 novembre 2014 – Barbara Daniele – UR Legacoop Piemonte

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

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I Ristorni

L'art. 2545-sexies introduce, nel codice civile, la disciplina dei ristorni.

Essa prevede:

che negli statuti debbano essere determinati i criteri di ripartizione

dei ristorni, i quali debbono essere proporzionali alla quantità e

qualità degli scambi mutualistici;

che le cooperative debbano riportare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente

le diverse gestioni mutualistiche;

che l'assemblea possa deliberare la distribuzione dei ristorni anche

mediante l'aumento proporzionale delle quote, con l'emissione di

nuove azioni o con l'emissione di strumenti finanziari.

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L’istituto del ristorno rappresenta l’utile della cooperativa

prodotto dall’attività mutualistica intercorsa con i soci durante

l’esercizio e attribuito ai soci medesimi in proporzione alla

qualità e quantità di scambio mutualistico.

Il ristorno è lo strumento per destinare ai soci il vantaggio

mutualistico (risparmio di spesa o incremento dei salari)

proveniente dalla sola attività con i soci.

Il ristorno si differenzia dall’utile della società di capitale in

relazione alle modalità distributive:

entità dello scambio mutualistico (cooperative)

capitale investito (srl/spa)

Il ristorno sta alla causa mutualistica della cooperativa come il

dividendo a quella lucrativa della s.p.a..

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Il ristorno non ha natura di diritto

soggettivo del socio cooperatore, ma

nasce in capo al socio solo e nella misura

in cui l’assemblea deputata

all’approvazione del bilancio d’esercizio

deliberi, a seguito della proposta degli

amministratori formulata nel progetto di

bilancio, l’attribuzione di somme a tale

titolo.

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MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE:

• attribuzione in denaro

• attribuzione mediante aumento del capitale sociale:

incremento delle quote/azioni possedute in qualità

di “soci cooperatori” , anche in deroga all’art.

2525 (limite massimo del capitale sociale dei soci

persone fisiche pari a 100.000 euro),

emissione di azioni di partecipazione cooperativa

di cui all’art. 5 della legge 59/1992 (a.p.c.)

emissione di azioni di socio sovventore di cui all’art.

4 della legge 59/1992;

attribuzione mediante emissione di strumenti

finanziari.

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Attribuzione:

Il ristorno è attribuibile come:

• Destinazione di utile

• Imputazione a costo

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Limiti

L’istituto del ristorno è inapplicabile quando:

• è assorbito dalle particolari modalità

statutario/regolamentari di determinazione del prezzo

dei conferimenti dei soci (es. cooperative agricole di

conferimento)

• Leggi speciali impongono particolari regole

comportamentali che rendono obbligatorio

esprimere nello statuto il divieto di distribuzione di utili

od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi

forma (es. cooperative giornalistiche, sportive

dilettantistiche).

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avanzo di gestione = risultato gestione ordinaria

Rigo 23 del C.E. – D – E (se positivi)

% scambio mutualistico (importo massimo ristornabile)

PL (B9 verso soci +B7 verso soci)/

(B9 tot. + B7 tot) max 30% trattamenti retributivi complessivi

Consumo (A1 verso soci)/

(A1 tot.)

Conferimento (B6 conferiti dai soci)/

(Totale B6)

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Voci rientranti nella base di calcolo del 30% (coop. PL)

- Indennità di trasferta

- Indennità sostitutive di mensa e ticket restaurant

- Quota a carico del datore di lavoro di contributi versati ad

enti o casse

assistenziali e a fondi pensione

- Valore convenzionale auto e alloggio (fringe benefit)

- Benefit derivante dalla concessione di prestito agevolato

- Fringe benefit diversi dai precedenti

- Quota di Tfr maturata nell’esercizio

Voci escluse dalla base di calcolo

- Rimborsi spese a piè di lista

- Rimborsi chilometrici

- Erogazioni liberali (es. valore economico del pacco dono)

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Il ristorno attribuito (sia erogato in forma

liquida che attribuito in aumento di

capitale sociale) ai soci con i quali viene

instaurato un rapporto di lavoro

subordinato non è soggetto a

contribuzione INPS (sia per i contributi a

carico del datore di lavoro che del

lavoratore), ai sensi dell’art. 4, comma 2,

della legge n. 142 del 3.4.2001.

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Il ristorno attribuito ai soci con i quali si

instaura un rapporto di collaborazione, in

assenza di disposizioni specifiche – L.

142/2001, è soggetto al contributo

INPS/Gestione separata, se erogato in

forma liquida.

Nel caso in cui il ristorno venga attribuito

mediante aumento del capitale sociale

non sarà, invece, dovuto contributo

INPS/Gestione (reddito non assimilato a

quello di lavoro dipendente) ma, al

momento della restituzione del capitale,

(reddito di capitale).

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COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE

A queste cooperative sono applicabili le

disposizioni in tema di agevolazioni fiscali e,

pertanto, il ristorno è sempre deducibile

nell’esercizio di formazione degli elementi di

reddito presi a base per la commisurazione del

ristorno.

Ciò vale sia nel caso in cui la cooperativa

contabilizzi a conto economico il ristorno sia che

lo attribuisca in sede di destinazione dell’utile di

esercizio.

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COOPERATIVE A MUTUALITA’ NON PREVALENTE

Il ristorno è deducibile, non nell’esercizio di formazione

degli elementi di reddito presi a base per la

commisurazione del ristorno, ma nell’esercizio in cui si tiene

l’Assemblea che approva il bilancio relativo alla

formazione dei suddetti elementi.

Se la cooperativa contabilizza il ristorno a conto

economico, nella dichiarazione dei redditi si dovrà

operare una variazione in aumento nel primo esercizio ed

una variazione in diminuzione nel secondo esercizio

Se il ristorno viene attribuito come destinazione dell’utile di

esercizio, le cooperative PL effettueranno una variazione in

diminuzione nella dichiarazione dei redditi del secondo

esercizio. Per le altre cooperative il ristorno non è mai

deducibile.

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Il Prestito Sociale

Il prestito sociale costituisce una forma di

finanziamento della società cooperativa

che si concretizza nell’apporto, da parte

dei soci persone fisiche, di capitale

rimborsabile, a fronte del quale vengono

corrisposti normalmente degli interessi.

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Il prestito da soci si distingue dal conferimento di

capitale sociale (finanziamento di rischio) e dalle

obbligazioni (accessibili anche a soggetti non soci).

Costituisce un importante strumento di

autofinanziamento per le cooperative di tutti i settori.

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16 Delibera CICR 19 luglio 2005

Art. 6 – Raccolta presso soci

1. Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità

diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista

nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni

forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di

pagamento.

2. (…)

3. Le società cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1

purché non abbiano più di 50 soci. Per le società cooperative con più di 50

soci, l'ammontare complessivo della suddetta raccolta non deve

eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve

disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30 per cento, da

garanzia rilasciata dai soggetti individuati nelle istruzioni applicative della

Banca d'Italia ovvero quando la società aderisca a uno schema di

garanzia avente le caratteristiche indicate nelle medesime istruzioni.

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Istruzioni Banca d’Italia 21 marzo 2007

Nel patrimonio può essere computato un

ammontare pari al 50% della differenza tra

il valore degli immobili di proprietà ai fini

della determinazione dell'imposta

comunale sugli immobili e il valore di

carico in bilancio degli stessi. Del valore

degli immobili considerato ai fini della

determinazione dell'imposta comunale

deve essere data notizia nella

documentazione di bilancio delle

cooperative.

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18 … segue

Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio

presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti

sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio.

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio

qualora:

a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno

pari al 30%, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati;

ovvero

b) la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia

dei prestiti sociali promosso dalla propria associazione di

categoria, che preveda in caso di procedure concorsuali, il

rimborso dei prestiti effettuati dai soci in misura almeno pari al

30%.

I limiti quantitativi sopra indicati non si applicano alle società

cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50.

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… segue

E’ preclusa ai soggetti non bancari, quindi anche alle società cooperative:

• la raccolta di fondi “a vista”, cioè quella che può essere rimborsata su

richiesta del depositante in qualsiasi momento, senza preavviso o con un

preavviso inferiore alle 24 ore

• ogni forma di raccolta collegata all’”emissione o alla gestione di mezzi di

pagamento”, vale a dire l’attività di intermediazione finanziaria per mezzo

dell’emissione o gestione di carte di credito, carte di debito o altri mezzi di

pagamento a spendibilità generalizzata. La circolare della Banca d’Italia

precisa, al riguardo che “…Non rientrano ………. in tale attività l’emissione e

la gestione – da parte di un fornitore di beni e servizi – di carte di debito o

credito, ovvero di carte prepagate, utilizzabili esclusivamente presso il

fornitore stesso”.

• Le società cooperative finanziarie che svolgono l’attività di concessione di

finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma non possono raccogliere

prestiti dai soci con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari.

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20 Norme fiscali

Gli interessi corrisposti dalle società cooperative ai propri soci prestatori,

persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a ritenuta

alla fonte a titolo d’imposta (cd. Ritenuta secca) laddove vengano

soddisfatte e rispettate le condizioni previste dall’art. 13 del D.P.R. 29

settembre 1973, n. 60119, ovvero:

• che il prestito sociale venga raccolto dalla cooperativa esclusivamente

per il conseguimento dell’oggetto sociale;

• che l’ammontare non superi per ciascun socio i limiti previsti e aggiornati

triennalmente (01/01/2013: € 72.187,32 PL-Conferimento agricolo – Edilizie

di abitazione - € 36.093,66 per le altre cooperative).

• che gli interessi corrisposti sulle predette somme siano limitati, non

potendo mai superare la misura massima degli interessi spettanti ai

detentori di buoni postali fruttiferi, maggiorati di 2,5 punti percentuali.

La ritenuta è stabilita nella misura del 26%,

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21 Rif. comma 465, art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311

“Finanziaria 2005”

Limitazione alla deducibilità del costo per gli interessi

corrisposti da parte delle società cooperative

Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche

versano alle società cooperative e loro consorzi, alle

condizioni previste dall’articolo 13 del D.P.R. 29

settembre 1973, n. 601, sono indeducibili per la parte

che supera l’ammontare calcolato con riferimento

alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori

di buoni postali fruttiferi ordinari aumentata dello 0,90.

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La vigilanza cooperativa Le cooperative sono l’unico modello societario previsto dal Codice Civile per il

quale sono previsti controlli esterni sulla gestione di natura amministrativa

Art. 2 D. Lgs. 220/2002:

Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione

secondo cadenze e modalità stabilite con decreto

del Ministro.

Le revisioni cooperative devono avvenire almeno

una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di

leggi speciali che prescrivono una revisione

annuale.

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Le revisioni cooperative sono effettuate dal

Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati.

Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle

Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza

e tutela del movimento cooperativo, di seguito

denominate Associazioni, le revisioni cooperative

sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di

revisori da esse incaricati.

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D.M. Attività Produttive del 06/12/2004

La revisione deve essere effettuata almeno

una volta ogni due anni, tranne che per le

cooperative sociali di cui alla L. 381/91 e le

cooperative edilizie di cui alla L. 59/1992,

per le quali invece è prevista una revisione

annuale.

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D. Lgs. 220/2002 - Art. 6. - Dichiarazione sostitutiva

Nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessita' di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, e' tenuto a produrre agli Uffici territoriali del Governo e all'Associazione cui eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.

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La revisione oggi: Tre livelli

Area Assistenza: carattere assistenziale consulenziale;

Area Accertamento: penetrante controllo sulla natura dell’ente cooperativo

Verifica della conformità dei rapporti di lavoro ex-art. 6 legge 142/01

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Assistenza-consulenza

La revisione cooperativa è finalizzata a fornire

agli organi di direzione e amministrazione

degli enti suggerimenti e consigli per

migliorare la gestione e il livello di

democrazia interna , al fine di promuovere la

reale partecipazione dei soci alla vita sociale

(art.4, comma 1, lettera a)

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Accertamento

Accertare, anche attraverso la gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell’ente;

…verificando l’effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l’ente, la qualità di tale partecipazione );

...l’assenza di scopi di lucro dell’ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;

Accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l’acquisizione del bilancio di esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio.

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Regolamento art. 6 L.142/01

Il revisore verifica l’eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall’ente cooperativo e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto dal regolamento stesso (art.4, commma 3)

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30 Al revisore si applicano le cause di

incompatibilità previste dall'articolo 2399

del codice civile. Il revisore è tenuto alla

riservatezza e al segreto d'ufficio nei

confronti dei terzi.

Il revisore incaricato dalle Centrali

cooperative riveste la funzione di

“incaricato di pubblico servizio “.

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31 Le risultanze della revisione sono riportate nel verbale redatto in duplice copia

e sottoscritto dal revisore e dal legale rappresentante dell’Ente

Il verbale si conclude con la proposta di:

ATTESTAZIONE di revisione esito positivo

PROVVEDIMENTO

- gestione commissariale

- liquidazione coatta amministrativa (insolvenza conclamata e perdurante)

- scioglimento d’ufficio

- sostituzione del liquidatore

Nel caso la revisione si concluda con la proposta di provvedimenti di rigore il

verbale è trasmesso al Ministero Sviluppo Economico che – previa istruttoria –

emanerà con apposito decreto il provvedimento sanzionatorio.

DIFFIDA il revisore evidenzia le eventuali irregolarità sanabili e ne prescrive il

termine per la regolarizzazione (30-60-90 gg).

ACCERTAMENTO sezione del verbale in cui si rileva la regolarizzazione o

meno di quanto oggetto di diffida Attestato o Provvedimento + sanzione

amministrativa.

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Art. 2545-sexiesdecies c.c.

Gestione commissariale

In caso di irregolare funzionamento delle società

cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare

gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione

della società ad un commissario, determinando i

poteri e la durata. (…)

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33 Art. 2545-septiesdecies c.c.

Scioglimento per atto dell'autorità

L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi

nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle

imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti

mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o

non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui

sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non

hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno

compiuto atti di gestione.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento

sono nominati uno o più commissari liquidatori.

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34 Art. 2545-Octiesdecies c.c.

Sostituzione dei liquidatori

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello

svolgimento della liquidazione ordinaria di una

società cooperativa, l'autorità di vigilanza può

sostituire i liquidatori o, se questi sono stati

nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne

la sostituzione al tribunale.(…)

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35 Contributo di revisione:

• numero soci

• capitale sociale sottoscritto

• valore della produzione

Cooperative sociali + 30% (revisione annuale)

Cooperative edilizie iscritte all’Albo + 50% (revisione annuale) ??

Cooperative grandi + 50% (ca € 27,000,000. ricavi/controllo srl) (revisione annuale)

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36 CERTIFICAZIONE ex art. 15, L. 59/92

Sono assoggettate alla certificazione del bilancio

gli enti cooperativi e i loro consorzi che hanno un

valore della produzione superiore a 60.000.000 di

euro o riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di

euro o con prestiti o conferimenti di soci

finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, le

cooperative che detengano partecipazioni di

controllo in s.p.a. nonché le cooperative che

emettono azioni di partecipazione cooperativa.