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E.L.B.A. La Nuova bilateralità. - PowerPoint PPT Presentation

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Le Parti Sociali nazionali e regionali hanno sottoscritto una serie di accordi che regola la nuova bilateralità al fine di contribuire con maggiore efficacia alla salvaguardia e allo sviluppo delle imprese e dei loro dipendenti attraverso un meccanismo di welfare contrattuale integrativo.

Infatti la normativa prevede che le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore.

Pertanto l’impresa che aderisce alla bilateralità, versando € 125,00 annui – ridotti a € 62,50 annui per i part-time fino a 20 ore, ottempera a quanto dovuto nei confronti dei propri lavoratori.

Diversamente l’impresa che non aderisce alla bilateralità dovrà erogare ai singoli lavoratori un elemento aggiuntivo della retribuzione pari a € 25,00 lordi per tredici mensilità oltre a corrispondere le prestazioni che eroga la bilateralità.

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La nuova modalità di contribuzione è attraverso l’utilizzo del modello F24 con versamento mensile indicando nella sezione INPS:

nel campo “codice sede” il codice della sede INPS competente;

nel campo “causale di contributo” la causale EBNA;

nel campo “matricola Inps” il numero di matricola Inps dell’impresa;

nel campo “periodo di riferimento – da mm/aaaa ” il mese e l’anno di competenza;

nel campo “importi a debiti versati” l’importo del versamento;

i campi “a mm/aaaa” e “importi a credito compensati” non vanno compilati.

Nel caso di versamenti di mesi arretrati, l’impresa compila tante righe quanti sono i mesi di arretrati di versamento (es.:versa dicembre 2010 e gennaio 2011 riempie due righe di F24).

L’impresa inoltre compila il flusso UNIEMENS individuale indicando il versamento effettuato con F24.

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Le nuove modalità di versamento ad ELBA, della quota mensile pari a € 10,42 per ogni dipendente full-time in forza (per la provincia di Como € 10,84), ed a € 5,21 per i part-time fino a 20 ore settimanali (per la provincia di Como € 5,63), per tutte le imprese artigiane e non artigiane, iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane o che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dell’artigianato sono:

Le aziende in regola con il contributo 2010 versano tramite F24 con decorrenza gennaio 2011. Si considerano per intero gli assunti ed i cessati nel corso del mese.

Si intendono in regola con i versamenti ELBA le imprese che alla data del 30/11/2010 abbiano versato i contributi relativi agli ultimi 3 anni (2008/2009/2010);

Le imprese non iscritte all’Ente alla data del 30/11/2010 versano mensilmente tramite il modello F24, con decorrenza dicembre 2010. Si considerano per intero gli assunti ed i cessati nel corso del mese;  

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Il contributo di solidarietà per l’anno 2011, che le imprese versano mensilmente (UNIEMENS AGGREGATO di competenza del mese per il quale viene versata la quota), è pari a euro 0,42 per ogni dipendente full-time (per la provincia di Como euro 0,45) ed euro 0,21 per i dipendenti part-time fino a 20 ore (per Como euro 0,24);

Le imprese edili versano il contributo FACL entro la fine del mese di marzo che è pari a € 14,50 annue per dipendente, così suddivise: Rappresentanza sindacale € 10,25; Rappresentanza imprese € 4,25.

Le imprese dell’autotrasporto versano il contributo FACL entro la fine del mese di marzo che è pari a € 31,50 annue per dipendente, così suddivise: Rappresentanza sindacale € 10,25; Rappresentanza sicurezza € 11,00; Rappresentanza imprese € 10,25.

Le imprese non artigiane ma iscritte alle associazioni artigiane, che usufruiscono della rappresentanza della sicurezza versano il contributo entro la fine del mese di marzo che è pari a € 18,75 annue per dipendente.

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Per accedere alle prestazioni le imprese devono aver effettuato i seguenti versamenti.

Per le imprese iscritte ed in regolai contributi relativi agli ultimi 3 anni (2008/2009/2010) più i versamenti

mensili con F24 da gennaio 2011 ai due mesi precedenti la data dell’evento;

Per le imprese iscritte e non in regola (manca uno o più anni)la quota di ingresso pari a € 150,00 per dipendente, ridotto a € 75,00

per i part-time fino a 20 ore, più i versamenti mensili con F24 da dicembre 2010 (se manca l’anno 2010) o da gennaio 2011 (se manca l’anno 2008 o 2009) e sino ai due mesi precedenti la data dell’evento;

Per le imprese iscritte e non in regola (manca quota di uno o più dipendenti)la quota di ingresso pari a € 150,00 per ogni dipendente mancante,

ridotto a € 75,00 per i part-time fino a 20 ore, più i versamenti mensili con F24 da gennaio 2011 e sino ai due mesi precedenti la data dell’evento;

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Per le imprese di nuova iscrizione (di vecchia costituzione)o la quota di ingresso pari a € 150,00 per dipendente, ridotto a € 75,00 per i part-time fino a 20 ore, più i versamenti mensili con F24 ai due mesi precedenti la data dell’evento oppure la carenza di 14 mesi prima di accedere alle richieste di prestazioni.

Per le imprese di nuova iscrizione (di nuova costituzione – dal 01.01.2011)i versamenti mensili con F24 ai due mesi precedenti la data dell’evento e copia della domanda di iscrizione

Per le imprese di nuova iscrizione (di vecchia costituzione ma con assunzione del primo dipendente dal 01.01.2011)i versamenti mensili con F24 ai due mesi precedenti la data dell’evento e copia della domanda di iscrizione

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Fondo Sostegno al Reddito Fondo Sostegno al Reddito

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Per le imprese1)Mantenimento occupazionale – MAN

2)Riduzione costo del credito - CRE

3)Incremento dell’occupazione – ISO

4)Incentivi alle assunzioni - IAS

5)Formazione ed aggiornamento professionale - FAI

6)Eventi eccezionali - EEI

7)Promozione dei sistemi di qualità - QUA

8)Formazione esterna apprendisti - FAA

9)Provvidenza di bacino – BAC

10)Contributo agli investimenti – CPI

11)Rette per asili nido – RAN/I

Per i lavoratori

1.Contratti di solidarietà - CDS

2.Sospensione dell’attività lavorativa - SAL

3.Interventi per la disoccupazione - IDM

4.Anzianità professionale aziendale - APA

5.Borse di studio - BDS

6.Sostegno al reddito – SAR

7.Contributo alla scolarità – SCO

8.Contributo per trasporto – TRA

9.Rette per asili nido – RAN/D

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Erogazione di un sostegno al reddito per lavoratori di imprese interessate da riduzione di orario di lavoro che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per assenza dei requisiti soggettivi non possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.

Il contributo è pari al 50% della retribuzione persa calcolata sulla paga base, contingenza, EDR e somme previste dal CCRIL sulla base dell’inquadramento contrattuale applicato all’inizio del contratto di solidarietà.

Per i lavoratori part-time, la riduzione sarà riproporzionata sulla base dell’orario di lavoro in atto.

In caso di riduzione dell’orario annuo di lavoro, il periodo interessato dal contratto non potrà essere inferiore a 3 settimane e superiore ai limiti di legge (24/36 mesi). In ogni caso la riduzione non potrà essere inferiore a 80 ore e superiore ai limiti di legge.

Percentuale massima di riduzione: 50 % sul totale dell’orario ordinario

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 50.000,00.

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1. Contratti di solidarietà – CDS

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Contributo del 20% della retribuzione persa (composta esclusivamente da: paga base, contingenza, EDR, somme previste dal CCRIL) per i dipendenti che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per assenza dei requisiti soggettivi non possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.

Il sussidio per la sospensione dell’attività lavorativa è corrisposto dal primo giorno e fino a 90 giorni di calendario nel corso dell’anno solare.

Il contributo è aumentato all’80% nel caso in cui il lavoratore non abbia i requisiti per accedere al sussidio della disoccupazione.

Tale provvidenza è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale (CIGS) erogati dall’Inps.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 50.000,00.

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2. Sospensione dell’attività lavorativa - SAL

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Sussidio di € 104,00 lordi settimanali (€ 80,00 lordi per gli apprendisti) per un massimo di 20

settimane concesso ai lavoratori, in forza a tempo indeterminato, licenziati da imprese per

giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o

di lavoro e subordinatamente alla permanenza dello stato di disoccupazione.

Tale provvidenza è incompatibile con i trattamenti di mobilità erogati dall’Inps.

In presenza di contestazione del lavoratore sui motivi del licenziamento, l’erogazione del

contributo sarà sospesa fino al termine della controversia.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 1.000.000,00.

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Erogazione di un contributo al lavoratore dipendente che ha maturato un’anzianità aziendale presso la stessa impresa dal 14° anno in poi.

Tale contributo sarà pari a € 170,00 e sarà concesso allo stesso lavoratore una sola volta per biennio.

Al raggiungimento del 20° anno di anzianità aziendale presso la stessa azienda il contributo è aumentato a € 200,00 e sarà concesso allo stesso lavoratore una sola volta per biennio.

In caso di trasformazione giuridica (ad esempio da ditta individuale a Snc o viceversa), di trasferimento (ad esempio da padre a figlio) e di cessazione dell’impresa senza che ciò comporti interruzione dell’anzianità, il dipendente mantiene il diritto all’anzianità professionale.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 1.500.000,00

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Erogazione di un contributo a favore dei lavoratori che hanno superato corsi regolari di studio in scuola di istruzione secondaria, universitaria e di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciute. Valido per corsi di durata minima di 3 anni.

Contributo di € 775,00 per corsi o diplomi di laurea;

Contributo di € 520,00 per diplomi di scuola di istruzione secondaria;

Contributo di € 260,00 per corsi triennali, professionali, post-scuola dell’obbligo.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 14.000,00

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Erogazione di un sussidio, per ogni nucleo famigliare, pari a € 200,00 mensili (riproporzionato per i part-time) per un numero massimo di 5 mesi, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare, a favore dei lavoratori sospesi mediante l’utilizzo degli ammortizzatori in deroga avviati/in corso o iniziati successivamente al 1° gennaio 2011.

Il sussidio è concesso ai dipendenti sospesi dal lavoro, per i quali è stata presentata ed accolta la domanda di concessione della Cassa Integrazione in deroga. Il contributo viene riconosciuto per ogni mese solare nel quale gli stessi siano stati sospesi dal lavoro in misura non inferiore a 110 ore – riproporzionato sulla base dell’orario contrattuale per i part-time.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 600.000,00

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Erogazione di un contributo a favore dei figli dei dipendenti che abbiano conseguito il titolo di

studio di scuola media superiore o di qualificazione professionale statale o legalmente

riconosciute.

Il contributo è concesso nella misura lorda di € 400,00 ed erogato al conseguimento del titolo

di studio quinquennale nell’anno scolastico 2010/2011.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 350.000,00

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Erogazione di un contributo a favore dei lavoratori che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi sul luogo di lavoro, attraverso abbonamenti settimanili e/o mensili nel corso dell’anno solare o abbonamenti annuali:

Settimanali, anche non continuativi, la cui sommatoria sia di durata non inferiore a sei mesi;

Mensili, anche non continuativi, per almeno sei mesi;

Annuali o mensili della durata di almeno dieci mesi.

Il contributo è concesso nella misura lorda di:

€ 75,00 nel caso di abbonamenti settimanali e o mensili della durata non inferiore a sei mesi;

€ 150,00 nel caso di abbonamenti annuali, o abbonamenti mensili della durata di almeno dieci mesi.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 250.000,00

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Erogazione di un contributo a favore dei lavoratori/lavoratici e degli imprenditori/imprenditrici

che utilizzano per i loro figli l’asilo nido (da 0 a 3 anni), pubblici o privati legalmente

riconosciuti.

Il contributo è concesso una sola volta nell’anno indipendentemente dal numero dei figli che

vanno all’asilo nido.

Il contributo è nella misura lorda di:

€ 500,00 annue per le famiglie monoparentali;

€ 350,00 annue per le altre famiglie.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 350.000,00

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Erogazione di un contributo a favore delle imprese che, coinvolte dalla crisi, mantengono i livelli occupazionali mediante il ricorso alla CIG in deroga, avviati, in corso o successivi al 1° gennaio 2011, anche non a zero ore.

Il contributo è concesso alle imprese che a seguito della avvenuta autorizzazione regionale faranno uso, anche solo in parte, della cassa integrazione in deroga.

Il sussidio è concesso nella misura di € 500,00 lordi, una sola volta nel corso dell’anno solare.

L’impresa non deve aver effettuato licenziamenti per riduzione del personale a partire dal 01/10/2010 e sino alla data di presentazione della domanda.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 500.000,00

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Erogazione di un contributo alle imprese che, a partire dal 1 gennaio 2011, presentano la

pratica per ottenere un finanziamento e/o affidamento tramite il sistema confidi artigiano per

abbattimento costi istruttoria pratica.

Il contributo è concesso nella misura lorda annua di € 200,00.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 200.000,00

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Erogazione di un contributo alle imprese che incrementano l'organico assumendo e/o trasformando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

L'incremento si verifica quando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno (esclusi gli apprendisti) in forza al 31 dicembre è superiore a quello degli stessi dipendenti in forza al 1° gennaio precedente.

Il contributo è pari a € 250,00 per ogni dipendente, calcolato sulla differenza di organico fra le due date.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per le provvidenze ISO e IAS è pari a € 350.000,00

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Erogazione di un contributo alle imprese che assumono dipendenti che non possono beneficiare della indennità di mobilità prevista dalle norme vigenti:

a)Lavoratrici ultra quarantenni, disoccupate da almeno tre mesi o lavoratrici che si riaffaccino al mondo del lavoro dopo un periodo di assenza dal medesimo di almeno 12 mesi;

b)Lavoratori ultra quarantacinquenni disoccupati da almeno tre mesi;

c)Persone disabili e svantaggiate così come definite ai sensi della legge regionale 4 agosto 2003 n. 13 e dalla legge 12.03.1999 n. 68, a condizione che l’assunzione non sia dovuta per obblighi di legge.

Il contributo è pari a € 750,00 per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per le provvidenze ISO e IAS è pari a € 350.000,00

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Erogazione di contributi ai titolari, soci, collaboratori delle imprese che frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l'attività svolta dall’Impresa o che partecipano contestualmente ai propri dipendenti all’attività formativa finanziata da Fondartigianato.

Contributo del 50% del costo di partecipazione al corso e non potrà superare l'importo di € 260,00.

Il contributo è altresì concesso all’impresa per la formazione dei dipendenti che non rientra nella tipologia finanziabile da Fondartigianato.

Nel caso di partecipazione di titolari, soci o collaboratori a iniziative formative contestualmente alle attività formative dei loro dipendenti finanziate da Fondartigianato, la percentuale è aumentata al 50% e l’importo massimo del contributo è aumentato a € 520,00.

Il Fondo Regionale non interviene per i corsi comportanti spese inferiori a € 100,00.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 150.000,00

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Erogazione di contributi alle imprese a fronte delle spese sostenute a seguito di danni causati da eventi eccezionali derivanti da fattori esterni, estranei all'Impresa.

Il contributo è concesso nella misura del 15% delle somme ammesse e non potrà superare € 15.500,00.

Il Fondo Regionale non interviene per gli eventi comportanti spese ammissibili inferiori a € 5.150,00.

Il contributo è cumulabile, fino a concorrenza, con gli indennizzi da parte di assicurazioni qualora la differenza erogata dall’assicurazione e il danno realmente subito dall’impresa comporti spese ammissibili uguali o superiori a € 5.150,00.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nei sei mesi successivi all’evento, relative al primo ripristino del ciclo produttivo, ivi compreso il rimborso del costo del personale dipendente utilizzato per riparazioni, manutenzione, pulizie locali, sgombero, ecc.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 50.000,00.

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Contributo del 15% dei costi documentati per spese nette comprese tra € 1.550,01 e € 7.000,00 per la certificazione dei sistemi di qualità aziendali realizzata attraverso enti certificatori accreditati.

Il contributo è concesso anche per le spese relative agli aggiornamenti.

Il contributo è concesso per costi documentati superiori a € 1.550,00.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 50.000,00

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Il contributo è concesso nella misura di € 250,00 per ogni apprendista che ha frequentato il corso di formazione esterna per l’intera durata del corso pari ad almeno 120 ore.

In caso di durata inferiore stabilita dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art.16 della Legge 196/97, il contributo è concesso in misura proporzionale.

Nel caso in cui l’apprendista non abbia frequentato il minimo dell’80% delle ore del corso, il contributo non verrà concesso.

Il medesimo contributo è concesso anche nel caso di formazione esterna per l’apprendistato professionalizzante.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 40.000,00

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Erogazione di contributi alle imprese a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a mostre e fiere, in Italia e all’estero, di carattere nazionale o internazionale.

Il contributo è concesso nella misura del 15% dei costi documentati per la partecipazione a mostre e fiere e non potrà essere superiore a € 1.000,00.

Per essere ammesso a contributo il costo deve essere superiore a € 1.500,00 (all’interno degli stanziamenti previsti per ogni bacino).

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 350.000,00

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Erogazione di contributi alle imprese per la realizzazione di interventi finalizzati agli investimenti riguardanti: attrezzature, macchinari, impianti di produzione di nuova costruzione.

Per la categoria acconciatura-estetica sono considerate attrezzature l’arredamento del negozio.

Sono escluse dal contributo beni immobili, beni mobili registrati di cui all’art. 815 C.C.

Il contributo è calcolato in misura del 5%: In caso di autofinanziamento un contributo massimo erogabile di € 2.500,00;In caso di finanziamento un contributo massimo erogabile di € 2.000,00.

Il contributo è erogato per spese (IVA esclusa) non inferiori a € 25.000,00 sostenute nel corso dell’anno 2011.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 200.000,00

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Erogazione di un contributo a favore dei lavoratori/lavoratici e degli imprenditori/imprenditrici che utilizzano per i loro figli l’asilo nido (da 0 a 3 anni), pubblici o privati legalmente riconosciuti.

Il contributo è concesso una sola volta nell’anno indipendentemente dal numero dei figli che vanno all’asilo nido.

Il contributo è nella misura lorda di: € 500,00 annue per le famiglie monoparentali; € 350,00 annue per le altre famiglie.

Per l’anno 2011 lo stanziamento per la provvidenza è pari a € 350.000,00

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Le richieste vengono presentate all’EBA territoriale dall’impresa o dal dipendente entro i termini previsti, utilizzando la modulistica presente nel sito www.elba.lombardia.it;

le stesse vengono esaminate dal Comitato Paritetico Territoriale - CPT dell’EBA provinciale che delibera sulla loro conformità o richiede altra documentazione;

il Consiglio di Amministrazione di ELBA delibera sull’esito della richiesta;

in caso di respingimento della richiesta, il richiedente ha 60 giorni per presentare ricorso al Collegio dei Garanti.

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Presentazione delle domande nei termini previsti

dall’Accordo

Entro 5 gg. dal ricevimento l’operatore EBA le inserisce a

sistema

Entro 30 gg. dal ricevimento il CPT

delibera sulla conformità

Entro 10 gg. il verbale delle domande deliberate dal CPT in stato 1 (liquidabili) e stato

2 (respinte) deve essere trasmesso ad ELBA

Il C.d.A. ELBA entro 30 gg. dal ricevimento delibera sulle domande

approvate o respinte dagli EBA

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