EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI energetiche di...EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PRESTAZIONI...
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EFFICIENZA ENERGETICA
NEGLI EDIFICI
PRESTAZIONI ENERGETICHE
DI EDIFICI ED IMPIANTI
NORMATIVE, INCENTIVI
ED AGEVOLAZIONI FISCALI
ING. FRANCO BAROSSO
Rappresentante C.N.I. Commissione Impianti e c/o UNI-CTI
Coordinatore Commissione Impianti e Sicurezza F.I.O.P.A.
ATAHOTEL VILLA PAMPHILI
ROMA, 5 MARZO 2008
DECRETO LEGISLATIVO 19.08.2005 N. 192
COORDINATO CON IL
DECRETO LEGISLATIVO 29.12.2006 N. 311
“ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2002/91/CE
RELATIVA AL RENDIMENTO
ENERGETICO NELL’EDILIZIA”
G. U. 1° Febbraio 2007 n. 26
ING. FRANCO BAROSSO
D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006
• E’ IN VIGORE DAL 02.02.2007
• SI APPLICA:
a) ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE E DEGLI IMPIANTI IN ESSI INSTALLATI, DI NUOVI IMPIANTI INSTALLATI IN EDIFICI ESISTENTI, DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI ESISTENTI
b) ALL’ESERCIZIO, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI, ANCHE PREESISTENTI
c) ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
ING. FRANCO BAROSSO
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NEL CASO DI RISTRUTTURAZIONE SONO PREVISTI DIVERSI
GRADI DI APPLICAZIONE:
a) APPLICAZIONE INTEGRALE PER:
• RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE (EDIFICI CON Su >1000 MQ)
• DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN MANUTENZIONE
STRAORDINARIA (EDIFICI CON Su > 1000 MQ)
b) APPLICAZIONE INTEGRALE MA LIMITATA AL SOLO
AMPLIAMENTO (AMPLIAMENTO > 20%)
c) APPLICAZIONE LIMITATA PER:
• RISTRUTTURAZIONI TOTALI O PARZIALI, MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E AMPLIAMENTI DI MINORE ENTITA’
• NUOVA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI
ESISTENTI O LORO RISTRUTTURAZIONE
• SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE
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ESCLUSIONI
• IMMOBILI INTERESSATI DAL CODICE DEI BENI
CULTURALI E DEL PAESAGGIO (NEL CASO IN CUI IL
RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPLICHEREBBE
UN’ALTERAZIONE INACCETTABILE DEL LORO
CARATTERE O ASPETTO)
• FABBRICATI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLI
NON RESIDENZIALI (SE RISCALDATI PER ESIGENZE
DEL PROCESSO PRODUTTIVO O SE UTILIZZANO
REFLUI DEI PROCESSI)
• FABBRICATI ISOLATI CON Su < 50 MQ
• IMPIANTI INSTALLATI AI FINI DEL PROCESSO
PRODUTTIVO
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA
• GIA’ SI APPLICA PER GLI EDIFICI DI NUOVA
COSTRUZIONE, NEL CASO DI
RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE E PER GLI
EDIFICI CON Su > 1000 MQ IN CASO DI
COMPRAVENDITA DELL’INTERO IMMOBILE
• SI APPLICHERA’ DAL 01.07.2008 PER GLI EDIFICI
CON Su < 1000 MQ IN CASO DI COMPRAVENDITA
DELL’INTERO IMMOBILE
• SI APPLICHERA’ DAL 01.07.2009 ANCHE ALLE
SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI IN CASO DI
COMPRAVENDITA
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DAL 01.07.2007 TUTTI I CONTRATTI, NUOVI O
RINNOVATI, RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI O DI CLIMATIZZAZIONE
DEGLI EDIFICI PUBBLICI DEVONO PREVEDERE
LA PREDISPOSIZIONE DELL’ATTESTATO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO
O DELL’UNITA’ IMMOBILIARE INTERESSATI
ENTRO I PRIMI SEI MESI DI VIGENZA
CONTRATTUALE
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L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA HA UNA VALIDITA’
TEMPORALE MASSIMA DI 10 ANNI ED E’
AGGIORNATO AD OGNI INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE CHE MODIFICA LA
PRESTAZIONE ENERGETICA
DELL’EDIFICIO O DELL’IMPIANTO
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ATTESTATO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
ATTESTATO DI
QUALIFICAZIONE ENERGETICA
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FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE
LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI, L’ATTESTATO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA E’ SOSTITUITO A
TUTTI GLI EFFETTI DALL’ATTESTATO DI
QUALIFICAZIONE ENERGETICA.
TRASCORSI 12 MESI DALL’EMANAZIONE DELLE LINEE
GUIDA NAZIONALI, L’ATTESTATO DI
QUALIFICAZIONE ENERGETICA PERDE LA SUA
EFFICACIA.
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LA CONFORMITA’ DELLE OPERE REALIZZATE
RISPETTO AL PROGETTO ED ALLE SUE
EVENTUALI VARIANTI ED ALLA RELAZIONE
TECNICA, NONCHE’ L’ATTESTATO DI
QUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’
EDIFICIO COME REALIZZATO, DEVONO
ESSERE ASSEVERATI DAL DIRETTORE DEI
LAVORI E PRESENTATI AL COMUNE
CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE
DI FINE LAVORI
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LE REGIONI CONSIDERANO QUESTE NORME, NELLE
NORMATIVE E NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
ED URBANISTICI DI COMPETENZA, PONENDO
PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SOLUZIONI
TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE VOLTE ALL’USO
RAZIONALE DELL’ENERGIA ED ALL’USO DI FONTI
ENERGETICHE RINNOVABILI, CON INDICAZIONI
ANCHE IN ORDINE ALL’ORIENTAMENTO ED ALLA
CONFORMAZIONE DEGLI EDIFICI DA REALIZZARE
PER MASSIMIZZARE LO SFRUTTAMENTO DELLA
RADIAZIONE SOLARE E CON PARTICOLARE CURA NEL
NON PENALIZZARE, IN TERMINI DI VOLUME
EDIFICABILE, LE SCELTE CONSEGUENTI
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SANZIONI
• PER IL PROFESSIONISTA QUALIFICATO:
DAL 30 % AL 70 % DELLA PARCELLA
• PER IL DIRETTORE DEI LAVORI:
50 % DELLA PARCELLA - 5.000 EURO
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CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA(Art. 117, comma 5, della Costituzione)
LE REGIONI, NEL DETTARE LA NORMATIVA DI ATTUAZIONE, SONO TENUTE AL RISPETTO DEI VINCOLI DERIVANTI DALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DESUMIBILI DAL DECRETO E DALLA DIRETTIVA 2002/91/CE
?REGIONE PIEMONTE
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LIGURIA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
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INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI FISCALI
• D.M. 19.02.2007 “CRITERI E MODALITA’ PER INCENTIVARE LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE…..”
• D.M. 19.02.2007 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETRAZIONI PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE….. “
• LEGGE 24.12.2007 N. 244 (FINANZIARIA 2008)
• NORMATIVE REGIONALI
ING. FRANCO BAROSSO
ING. FRANCO BAROSSO
ING. FRANCO BAROSSO
ING. FRANCO BAROSSO
ING. FRANCO BAROSSO
LINEE GUIDA NAZIONALI
• SARANNO AMMESSE PIU’ METODOLOGIE PER
LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
• LE METODOLOGIE REGIONALI DOVRANNO
ESSERE CONGRUE CON QUELLE DI
RIFERIMENTO NAZIONALE
• LA CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E’ BASATA
SULL’EFFICIENZA ENERGETICA
(CLIMATIZZAZIONE INVERNALE,
PREPARAZIONE ACQUA CALDA,
CONDIZIONAMENTO ESTIVO)
ING. FRANCO BAROSSO
LINEE GUIDA NAZIONALI
IL SOGGETTO CHE CERTIFICA DEVE PRESENTARE AL RICHIEDENTE TUTTE LE OPZIONI CHE GLI SONO CONSENTITE PER ACCEDERE ALL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL SUO IMMOBILE, IN TERMINI DI QUALITA’ E DI COSTO DEL SERVIZIO, AL FINE DI CONSENTIRE AL MEDESIMO UNA SCELTA ADEGUATA AI FINI CHE SI PREFIGGE E COMMISURATA ALLA QUALITA’ ENERGETICA DELL’EDIFICIO
ING. FRANCO BAROSSO
PROPOSTA C.N.I C.N.P.I.
ING. FRANCO BAROSSO
LEGGE REGIONE LOMBARDIA
ING. FRANCO BAROSSO
DELIBERAZIONE
CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTE
11 GENNAIO 2007 N. 98-1247(B.U.R.P. N. 06 DEL 08.02.2007)
ATTUAZIONE DELLA L.R. 07.04.2000 N. 43
(DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO).
AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE PER IL
RISANAMENTO E LA TUTELA DELLA QUALITA’
DELL’ARIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 9 D.LGS.
04.08.1999 N. 351. STRALCIO DI PIANO PER IL
RISCALDAMENTO AMBIENTALE E IL
CONDIZIONAMENTO
PIEMONTE
LEGGE REGIONALE N. 13
28 MAGGIO 2007(B.U.R. N. 22 DEL 31.05.2007)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RENDIMENTO ENERGETICO
NELL’EDILIZIA
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Agli edifici di nuova costruzione e agli edifici
esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, si
applicano i requisiti minimi prestazionali, le
prescrizioni specifiche e la metodologia di calcolo
delle prestazioni energetiche, come disciplinati
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 21,
comma 1, lettera a).
2. Le prescrizioni specifiche individuate nella deliberazione
di cui al c. 1 si applicano alle seguenti categorie di opere
edilizie:
a) ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a
1000 mq o su porzioni di edifici con superficie utile
superiore a 1000 mq;
b) porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o
sopraelevazioni di edifici esistenti;
c) manutenzione straordinaria di edifici;
d) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;
e) ristrutturazione di impianti termici;
f) sostituzione di generatore di calore.
3. Agli edifici di nuova costruzione, a tutti
quelli oggetto di ristrutturazione, di
qualunque superficie utile, nonché in tutti i
casi di compravendita o locazione degli
edifici, si applica la certificazione
energetica.
Art. 5
(Certificazione energetica degli difici)
1. Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a
ristrutturazione edilizia è dotato, a cura del costruttore,
di attestato di certificazione energetica.
2. Nel caso di compravendita di un intero immobile o di
singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione
energetica è allegato al contratto, in originale o in copia
autenticata, a cura del venditore.
3. Nel caso di locazione di un intero immobile o di
singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione
energetica è messo a disposizione del locatario o ad
esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario
conforme all’originale in suo possesso.
4. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico,
la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti
dall’articolo 6, comma 1 quater, del d.lgs. 192/2005 ed è
affissa, nell’edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente
visibile per il pubblico.
5. Negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazio-
ne edilizia, l’attestato o una targhetta di efficienza energeti-
ca sono affissi in luogo facilmente visibile al pubblico.
6. La certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno
stesso fabbricato può fondarsi, alternativamente:
a) sulla valutazione dell’unità immobiliare interessata;
b) su una certificazione comune dell’intero edificio, per i
fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato;
c) sulla valutazione di un’altra unità immobiliare,
rappresentativa della stessa tipologia.
7. L’attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità
temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è
aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche
dell’edificio o dell’impianto.
8. L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi alle
prestazioni energetiche proprie dell’edificio, i valori vigenti a norma di
legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di effettuare
valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l’attestato è corredato
da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economi-
camente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.
9. L’attestato di certificazione energetica è conforme al modello
approvato dalla Giunta regionale come previsto dall’articolo 21,
comma 1, lettera d) e riporta chiaramente i valori indicati per le
prestazioni energetiche dell’edificio, nonché una valutazione del
sistema di produzione e utilizzo dell’energia.
10. L’attestato di certificazione energetica é rilasciato da un
professionista, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori,
abilitato ai sensi dell’articolo 6.
Art. 6
(Professionisti abilitati al rilascio
dell’attestato di certificazione degli edifici)
1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è
istituito l’elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell’
attestato di certificazione energetica, iscritti ad ordini o
collegi professionali competenti per materia ed in possesso
dei seguenti requisiti, alla data della presentazione della
domanda di iscrizione nell’elenco della Regione:
a) iscrizione all’ordine o collegio professionale;
b) attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso
di aggiornamento, le cui modalità di svolgimento sono
disciplinate con deliberazione della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera f).
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, la Regione, per
la tenuta e la gestione dell’elenco regionale dei
professionisti in materia di certificazione energetica
degli edifici, si avvale delle camere di commercio
piemontesi.
3. Coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al
comma 1, o equivalenti, conseguiti in altre regioni
italiane o in stati esteri, che intendono ottenere
l’abilitazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei
professionisti abilitati, fanno richiesta alla Regione, la
quale verifica l’equivalenza dei requisiti e dei relativi
contenuti professionali con quelli previsti dalla presente
legge.
4. La Regione effettua controlli a campione sulla
sussistenza dei requisiti richiesti e sull’operato dei
professionisti abilitati.
Art. 8
(Calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie)
1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri
portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove
costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i
maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo
miglioramento dei livelli di isolamento termico ed
acustico o di inerzia termica non sono considerati nei
computi per la determinazione dei volumi, delle
superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte
eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di
ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di
copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali
intermedi.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per
le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli
edifici se non comportano ombreggiamento delle
facciate, e dalle strade ferme restando le prescrizioni
minime dettate dalla legislazione statale.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano,
con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli
edifici esistenti in relazione ai soli spessori da
aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal
progettista, compatibilmente con la salvaguardia di
facciate, murature ed altri elementi costruttivi e
decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con
la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le
conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle
falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici
urbani e rurali di antica formazione.
Art. 18
(Disposizioni in materia di impianti solari)
1. Per gli edifici di nuova costruzione o in occasione
degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2,
lettere b), d), ed e), il proprietario o chi ne ha titolo
installa impianti solari termici integrati nella
struttura edilizia, dimensionati in modo tale da
soddisfare almeno il 60 per cento del fabbisogno
annuale di energia primaria richiesto per la
produzione di acqua calda sanitaria dell’edificio.
2. Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente impossibile
l’installazione degli impianti solari termici o il completo
soddisfacimento dell’obbligo di cui al comma 1, il
proprietario o chi ne ha titolo provvede all’integrazione
energetica con fonte rinnovabile differente, come
specificato con la deliberazione della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera p).
4. In fase di progettazione dell’intervento edilizio è resa
disponibile una superficie con caratteristiche tali da
assicurare una sufficiente producibilità dell’impianto solare
termico.
5. In armonia con quanto previsto dall’allegato I, comma 13,
del d.lgs. 192/2005, nel caso di edifici di cui all’articolo 2,
comma 1, è obbligatoria l’installazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Art. 19
(Predisposizione a servizi energetici
centralizzati)
1. Gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di
cui all’articolo 2, comma 2, lettere d) ed e),
composti da più di quattro unità abitative, sono
dotati di impianto centralizzato di produzione di
acqua calda sanitaria e di riscaldamento, nonché di
sistemi automatizzati di termoregolazione e
contabilizzazione individuale del calore.
LOMBARDIA
DELIBERAZIONE G.R. N. 5773
31 OTTOBRE 2007
DISPOSIZIONI INERENTI
ALL’EFFICIENZA
ENERGETICA IN EDILIZIA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
D.G.R. N. 5018/2007
REQUISITI DI PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI
IMPIANTI:
• INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER
LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EPH
•RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE
•TRASMITTANZA DELLE STRUTTURE EDILIZIE
ESTERNE E DI SEPARAZIONE
NEL CASO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DI NUOVA
COSTRUZIONE, IN OCCASIONE DI NUOVA INSTALLAZIONE O DI
RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DESTINATI ANCHE
ALLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA,
E’ OBBLIGATORIO PROGETTARE E
REALIZZARE L’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA TERMICA IN MODO TALE DA
COPRIRE ALMENO IL 50% DEL FABBISOGNO
ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA RICHIESTA PER
LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO DI IMPIANTI
ALIMENTATI DA COLLETTORI SOLARI
TERMICI O DA RISORSE GEOTERMICHE O DA
POMPE DI CALORE A BASSA ENTALPIA.
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
TARGA ENERGETICA
SOGGETTO CERTIFICATORE
• TITOLO DI STUDIO
• ADEGUATA COMPETENZA COMPROVATA DA:
- ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE
oppure
- FREQUENZA DI SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE
REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE 29.05.2007 N. 22
“NORME IN MATERIA DI ENERGIA”(B.U.R. N. 11 – PARTE I DEL 06.06.2007)
LEGGE REGIONALE 29.05.2007 N. 22
Articolo 26
(Rendimento energetico degli edifici)
1. Nel caso di nuova realizzazione
devono essere applicati
integralmente i requisiti minimi di
rendimento e le prescrizioni
specifiche previste dal successivo
regolamento
LEGGE REGIONALE 29.05.2007 N. 22
Articolo 26
(Rendimento energetico degli edifici)
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti èprevista un’applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici di superficie superiore a 1000 mq;
- demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie superiore a 1000 mq.
LEGGE REGIONALE 29.05.2007 N. 22
Articolo 26
(Rendimento energetico degli edifici)
3. Nel caso di ampliamento volumetricamente
superiore al venti per cento dell’edificio
esistente, qualora dall’intervento risulti un
aumento di superficie utile superiore a 15
mq, è prevista un’applicazione integrale
limitatamente al solo ampliamento
dell’edificio.
LEGGE REGIONALE 29.05.2007 N. 22
Articolo 26
(Rendimento energetico degli edifici)
4. Nel caso di ristrutturazioni totali o parziali
e manutenzione straordinaria
dell’involucro dell’edificio diversi da quelli
di cui ai precenti numeri 1., 2. e 3.,
l’applicazione è limitata al rispetto di
specifiche prescrizioni.
LEGGE REGIONALE 29.05.2007 N. 22
Articolo 27
(Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili )
1. Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda, salvo comprovati impedimenti tecnici………
2. Tali impianti sono dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al trenta per cento
3. Per i nuovi edifici…..è verificata in via prioritaria l’opportunità del ricorso a fonti di energia rinnovabile per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici…….
LEGGE REGIONALE 29.05.2007 N. 22
Articolo 28
(Certificazione energetica degli edifici)
1. Ogni edificio di nuova costruzione nonché ogni edificio esistente con Su superiore a 1000 mq oggetto di ristrutturazione edilizia integrale…… deve essere dotato di attestato di certificazione energetica a cura del costruttore…
2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui sopra deve essere dotato, all’atto della compravendita o della locazione, di attestato di certificazione energetica secondo le seguenti scadenze:
- entro 6 mesi dall’emanazione del regolamento per gli edifici superiori a 1000 mq;
- entro 12 mesi dall’emanazione del regolamento per gli edifici fino a 1000 mq;
- entro 18 mesi dall’emanazione del regolamento per le singole unità immobiliari.
REGIONE LIGURIA
DELIBERAZIONE G.R. 03.08.2007 N. 954(B.U.R. N. 48 – PARTE II DEL 28.11.2007)
ISTITUZIONE ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI ABILITATI AL RILASCIO
DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA. ART. 30 L.R. 29.05.2007 N. 22
“NORME IN MATERIA DI ENERGIA”.
Possono essere iscritti nell’elenco
esclusivamente le persone fisiche che ne
facciano richiesta e che risultano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di laurea in ingegneria
- diploma di laurea in architettura
- diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico
- diploma di geometra
con abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale da almeno cinque anni
b) adeguata competenza comprovata da:
esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di presentazione della domanda di iscrizione, attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale, in almeno due delle seguenti attività:
1. progettazione dell’isolamento termico degli edifici
2. progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva
3. gestione energetica di edifici ed impianti
4. certificazione e diagnosi energetiche
c) frequentazione di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati presso l’Universitào la Regione Liguria, con attestato comprovante il superamento dell’esame finale
Saranno considerati titoli preferenziali per
l’iscrizione all’elenco regionale i seguenti
requisiti:
- il riconoscimento di certificatore energetico
ottenuto presso altre Regioni o Province
autonome o altri Paesi appartenenti all’Unione
Europea;
- l’esercizio della funzione di Energy Manager
incaricato ufficialmente (elenco FIRE) per più di
tre anni.
REGIONE LIGURIA
DELIBERAZIONE G.R. 09.11.2007 N. 1336(B.U.R. N. 48 – PARTE II DEL 28.11.2007)
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI ABILITATI AL
RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI CUI ALL’ART. 30 L.R. 29.05.2007
N. 22
“NORME IN MATERIA DI ENERGIA” E MODIFICA D.G.R. N. 954 DEL 03.08.2007
.
Come titolo di studio è ammesso anche il
diploma di perito edile.
In sede di prima applicazione, per poter attivare
immediatamente l’elenco regionale, non viene
richiesta la frequentazione di specifici corsi di
formazione fino all’attivazione dei corsi stessi.
L’iscrizione all’elenco regionale avviene
condizionatamente alla frequenza ed al
superamento del corso entro un anno dalla sua
attivazione, pena la decadenza dall’elenco
regionale stesso.
REGIONE LIGURIA
REGOLAMENTO REGIONALE
8 NOVEMBRE 2007 N. 6 (B.U.R. N. 19 – PARTE I DEL 28.11.2007)
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22
“NORME IN MATERIA DI ENERGIA”.
REGOLAMENTO REGIONALE
8 .11. 2007 N. 6
Articolo 1
(Finalità)
La Regione…….definisce il sistema di certificazione energetica degli edifici in Liguria per perseguire con efficacia la
riduzione dei consumi energetici
nel settore civile.
REGOLAMENTO REGIONALE
8 .11. 2007 N. 6
Articolo 4
(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici )
•Per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici di nuova costruzione si adottano i valori limite che a livello nazionale sono previsti solo dopo il 01.01.2010
REGOLAMENTO REGIONALE
8 .11. 2007 N. 6
Articolo 4
(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici )
•Per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici esistenti si adottano i livelli di prestazione energetica limite di cui al D.Lgs. 311/2006 che entreranno in vigore rispettivamente dal 01.01.2008 e dal 01.01.2010.
REGOLAMENTO REGIONALE
8 .11. 2007 N. 6
Articolo 4
(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici )
•Per le caratteristiche costruttive dell’involucro edilizio si adottano i valori di trasmittanza limite indicati nell’allegato C.
REGOLAMENTO REGIONALE
8 .11. 2007 N. 6
Articolo 4
(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici )
•Per le prestazioni degli impianti si adottano i limiti previsti dall’allegato D del D.Lgs. 311/2006.
REGOLAMENTO REGIONALE
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Articolo 8
(Metodologia di classificazione degli edifici)
La classificazione energetica degli edifici riportata nel certificato energetico deve essere effettuata secondo i seguenti parametri:
•fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria EPi (kWh/mq anno)
•dispersioni dell’involucro (kWh/mq anno)
•rendimento globale degli impianti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
Articolo 9CLASSIFICAZIONE DEL FABBISOGNO
DI ENERGIA PRIMARIA
IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE REGIONALE, RELATIVO AL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA, E’ DEFINITO SULLA BASE DEI LIMITI DEL CORRISPONDENTE INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EPLi DI CUI ALL’ALLEGATO C DEL D.LGS. 192/2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E, QUINDI, PARAMETRATO AL RAPPORTO DI FORMA DELL’EDIFICIO ED AI GRADI GIORNO DELLA LOCALITA’ DOVE LO STESSO E’ UBICATO.
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LE CLASSI PREVISTE SONO SETTE (DALLA A ALLA G).
INOLTRE ………E’ INTRODOTTA UNA CLASSE DENOMINATA …. NQE.
.
Articolo 9
(Classificazione del fabbisogno di energia primaria)
Articolo 11
(Classificazione degli impianti)
In seguito ad un “periodo di
avviamento della certificazione” sul
territorio ligure, il Regolamento potrà
essere aggiornato, modificato ed
integrato sia sulla base dell’esperienza
realizzata in ambito regionale sia in
seguito alle indicazioni suggerite a
livello nazionale (attraverso le Linee
Guida Nazionali).
REGIONE EMILIA ROMAGNA
DELIBERAZIONE
GIUNTA REGIONALE
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
SUI REQUISITI DI RENDIMENTO
ENERGETICO E SULLE PROCEDURE DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
REGIONE EMILIA ROMAGNA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Possono essere accreditati quali soggetti
certificatori tecnici qualificati, iscritti all’Ordine o
al Collegio professionale, in possesso dei seguenti
titoli:
- diploma di laurea in ingegneria
- diploma di laurea in architettura
- diploma di laurea in scienze ambientali,
- diploma di perito industriale
- diploma di geometra
con comprovata esperienza almeno biennale nei
seguenti campi:
1. progettazione dell’isolamento termico degli edifici
2. progettazione di impianti di climatizzazione e di
valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici
3.progettazione delle misure di miglioramento del
rendimento energetico degli edifici
4.diagnosi energetica
5.gestione dell’uso razionale dell’energia
oppure
partecipazione ad uno specifico corso di formazione
professionale con superamento dell’esame finale
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Per il fabbisogno di energia primaria per la
climatizzazione invernale degli edifici si
adottano i livelli di prestazione energetica
limite di cui al D.Lgs. 311/2006 che
entreranno in vigore dal 01.01.2010.
Si riporta la scala di classi energetiche espressione
della prestazione energetica per la climatizzazione
invernale e la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici e sanitari: EPi + EPacs = EPtot.
Classe A+ EPtot < 20
Classe A EPtot < 30
Classe B 30 < EPtot < 50
Classe C 50 < EPtot < 90
Classe D 90 < EPtot < 130
Classe E 130 < EPtot < 170
Classe F 170 < EPtot < 210
Classe G EPtot > 210