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1 E’ PROSECUZIONE DEL VERBALE D’UDIENZA DEL 26/04/2016 NEL PROC N. 4186 / 2013 RGAC. Al quale è stato riunito il proc. N 2373-2015 RG TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27.09.2013 ed iscritto al n 4186-2013 RG, al quale è stato riunito il ricorso iscritto in data 01.07.2015 ed iscritto al n 2373- 2015 RG, vertente Tra - FERRARA DIEGO , FRRDGI69C05H224Z - VENANZIO RASALBA , VNN RLB 63P51 C747B - LAZZARO IDA , LZZDIA65B64H224C - VERSACE CLAUDIO , VRSCLD83H05H224T - PAGNOTTA GIUSEPPE FRANCESCO , PGNGPP67D28H224W - VADALA’ BRUNO , VDLBRN68L29H224I - PARRUCCI FRANCESCO GIUSEPPE , PRRFNC61C19H224R - SCOPELLITI SERAFINO , SCPSFN76A16H224U - BORDONARO GIANFRANCO ANTONIO , BRDGFR61E11H224F - CALARCO ROCCO , CLRRCC75H28H224B - CONSOLE ALFONSO BARTOLOMEO , CNSLNS67R04H224L - VADALA’ GIOVANNA , VDLGNN67L53H224N - SORBILLI CONCETTA , SRBCCT67C58H224Z - NIGERO ROBERTO , NGRRRT75H20H224N - ERRIGO VINCENZO , RRGVCN70S07H224S - CALABRO’ ADELE , CLBDLA66R63H224K - LAGANA’ FRANCESCO , LGNFNC68H10H224S - BARILLA’ MICHELE , BRLMHL77A22H224M - CAIAZZO STEFANIA , CZZ SFN 78A46 H224J - PARLOLONGO ATTILIO QUINTO , PRLTLQ75R28H224H - VILASI LORENZO DANIELE , VLSLNZ78H12H224E - CAPOGRECO GIOVANNI , CPGGNN69S24H224O Firmato Da: SICARI FRANCESCA PATRI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 32f Sentenza n. 505/2016 pubbl. il 26/04/2016 RG n. 4186/2013

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E’ PROSECUZIONE DEL VERBALE D’UDIENZA DEL 26/04/2016

NEL PROC N. 4186 / 2013 RGAC. Al quale è stato riunito il proc. N

2373-2015 RG

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del

Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari,

definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso

depositato in data 27.09.2013 ed iscritto al n 4186-2013 RG, al quale è

stato riunito il ricorso iscritto in data 01.07.2015 ed iscritto al n 2373-

2015 RG, vertente

Tra

- FERRARA DIEGO , FRRDGI69C05H224Z - VENANZIO RASALBA , VNN RLB 63P51 C747B

- LAZZARO IDA , LZZDIA65B64H224C

- VERSACE CLAUDIO , VRSCLD83H05H224T

- PAGNOTTA GIUSEPPE FRANCESCO , PGNGPP67D28H224W

- VADALA’ BRUNO , VDLBRN68L29H224I

- PARRUCCI FRANCESCO GIUSEPPE , PRRFNC61C19H224R

- SCOPELLITI SERAFINO , SCPSFN76A16H224U

- BORDONARO GIANFRANCO ANTONIO , BRDGFR61E11H224F

- CALARCO ROCCO , CLRRCC75H28H224B

- CONSOLE ALFONSO BARTOLOMEO , CNSLNS67R04H224L

- VADALA’ GIOVANNA , VDLGNN67L53H224N

- SORBILLI CONCETTA , SRBCCT67C58H224Z

- NIGERO ROBERTO , NGRRRT75H20H224N

- ERRIGO VINCENZO , RRGVCN70S07H224S

- CALABRO’ ADELE , CLBDLA66R63H224K

- LAGANA’ FRANCESCO , LGNFNC68H10H224S

- BARILLA’ MICHELE , BRLMHL77A22H224M

- CAIAZZO STEFANIA , CZZ SFN 78A46 H224J

- PARLOLONGO ATTILIO QUINTO , PRLTLQ75R28H224H

- VILASI LORENZO DANIELE , VLSLNZ78H12H224E

- CAPOGRECO GIOVANNI , CPGGNN69S24H224O

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- VERDUCI MILENA , VRDMLN65R42H224T

- CILEA CATERINA , CLICRN68A60H224I

- VERDUCI MARIA , VRDMRA69D53F112E

- BORZUMATI LUIGI , BRZLGU72A01H224Z

- LOMBARDO DEMETRIO , LMBDTR78M01H224M

- FOTI FRANCESCO ANTONIO , FTOFNC61C07H223Z

- MARRA ARNALDO , MRRRLD81P25H224Y

- NICOLO’ DEMETRIO , NCLDTR79E01H224O

- FIUME FRANCESCO , FMIFNC80D13H224Y

- IERO SILVESTRO , RIESVS72H09H224V

- ANSELMI FULVIO , NSLFLV81T02H224E

- PELLICANO’ SANTO , PLLSNT54E17H224M

- BENFATTO LUCIA , BNFLCU79T46H224O

- CINANNI MARIA , CNNMRA78D50F111Y

- MALARA TIZIANA DOMENICA , MLRTND68M44H224A

Tutti elettivamente domiciliati in via DEL GELSOMINO, 37 REGGIO

CALABRIA , presso lo studio dell’avv. BARBERA MARIA MARILENA,

rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall’avv. Marco Battaglia e

dall’avv. Salvatore Amico del foro di Messina, giusta procura in atti;

-ricorrente-

contro

- COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio

Calabria alla via Sant’Anna II tronco, presso il Settore Organizzazione

e Risorse Umane, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Cristina

Battaglia in virtù di delega ex art 417 bis cpc in atti;

-resistente-

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così

definitivamente provvede:

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

CONCLUSIONI: come in atti.

Ragioni di fatto e diritto della decisione

I ricorrenti, dipendenti del Comune di Reggio Calabria quali agenti

municipali Categoria C (alcuni categoria D), deducono che fino al

2009 la prestazione lavorativa resa in giornata festiva infrasettimanale,

veniva retribuita con l’indennità di cui all’art. 24, 2° comma CCNL

del comparto regioni ed autonomie locali del 14/09/2000 (“L’attività

prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del

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dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione

del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista

per il lavoro straordinario festivo”). Sostengono che dal 2010 tale

emolumento non gli veniva corrisposto sul presupposto che il servizio

reso in una giornata festiva infrasettimanale fosse già compensata

dall’indennità prevista dall’art. 22 del CCNL citato, che disciplina

l’indennità di turnazione, modalità di svolgimento della loro

prestazione lavorativa (“Al personale turnista è corrisposta una

indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla

particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono

stabiliti come segue: - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra

le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di

cui all’art.52, comma 2, lett. c)- turno notturno o festivo:

maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art.52,

comma 2, lett. c)- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del

50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)”), da loro

regolarmente percepita.

A sostegno della differenza ontologica dei due emolumenti deducono

la circostanza di non aver goduto, nonostante la prestazione lavorativa

resa in giorno festivo infrasettimanale, di alcun riposo compensativo,

previsto solo ex art. 24 CCNL e alternativo alla maggiorazione di cui

allo stesso articolo, e richiamano sul punto un precedente delle

Sezioni Unite (Cass. S.U. 9097/2007).

Chiedono, dunque, che venga accertato il diritto a percepire le due

indennità cumulativamente per la prestazione resa in giornata festiva

infrasettimanale, ed il loro diritto a percepire gli importi specificati e

determinati in base alle giornate festive infrasettimanali svolte da

ciascun ricorrente negli anni 2010-2011-2012 o delle stesse giornate

in cui abbiano usufruito di ferie.

Sostengono, inoltre, che fino al 2009 veniva loro erogata l'indennità

aggiuntiva servizio esterno (c.d. indennità di disagio), di cui all’art.17

punto 7 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo rubricato

“Attività disagiate” che così dispone: “Compensare le attività

disagiate con una indennità giornaliera destinata a remunerare la

sottoposizione a disagio dell’articolazione oraria e/o delle situazioni

operative e funzionali, ad eccezione delle prestazioni oggetto di

indennità di turnazione. Si prevede l’erogazione del disagio ai

seguenti profili professionali:1) Per i vigili urbani addetti in via

continuativa o prevalente (per più di tre ore giornaliere consecutive)

al servizio esterno si conferma la previsione storica del compenso

aumentato per il solo 2004 ad un totale di 120.000,00 parametrandola

a 6,00 al giorno nei limiti del fondo di cui al presente numero 1…”,

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emolumento non più corrisposto dal 2010 sul presupposto che il

relativo compenso rientrasse, in realtà, nell’indennità di vigilanza.

Chiedono accertarsi il diritto a percepire l’indennità di disagio stante

la diversità di presupposti rispetto all’indennità di vigilanza e

quantificano la somma spettante moltiplicando per ogni ricorrente il

numero di giornate effettivamente svolte in servizio esterno per un

importo di euro 4,50 (in ragione dell’aumento degli agenti municipali

senza un proporzionale aumento del fondo ad essa destinata), sebbene

l’art.17 punto 7 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

parametri l’indennità ad euro 6,00 al giorno.

Deducono, inoltre, l’intenzione del Comune di procedere al recupero

delle somme erogate a titolo di indennità di disagio e dell’indennità ex

art. 24 CCNL 2° comma, indebitamente corrisposte. Di contro,

sostengono la buona fede nella percezione dei detti emolumenti sulla

base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

Chiedono, dunque, che venga dichiarata legittima la corresponsione

delle due indennità per il periodo antecedente il 2010.

***

Si è costituito tempestivamente il Comune di Reggio Calabria

chiarendo l’inquadramento dei ricorrenti quali “Agenti di polizia

municipale”, categoria giuridica C, o “Specialista area di vigilanza”,

categoria giuridica D, inseriti nel corpo di Polizia Municipale

dell’Ente.

Deduce l’articolazione in turni della prestazione lavorativa dei

ricorrenti attesa l’esigenza di continuità del servizio e di tutela dei

cittadini e che con ordine di servizio del 12.04.2010 è stato disposto

che il personale turnista prestasse la propria attività lavorativa di 35

ore settimanali o su cinque giorni alla settimana per sette ore di lavoro

giornaliero con due giorni di riposo o su sei giorni alla settimana per 5

ore e 50 minuti di lavoro giornaliero con un giorno di riposo

settimanale. Specifica che, dunque, i turni possono ricadere in giorni

festivi (domenicali o infrasettimanali) e che, come indicato, sono

programmati i giorni di riposo settimanale.

Afferma che per le prestazioni lavorative rese in giornate festive

infrasettimanali, i ricorrenti hanno regolarmente percepito l’indennità

prevista dall’art. 22 comma 5 CCNL per il lavoro in turno prestato in

coincidenza di giorni festivi. Contesta la possibilità di cumulare per la

medesima prestazione lavorativa l’indennità di cui all’art. 24 comma 2

CCNL, che può essere corrisposta solo laddove il lavoratore turnista,

sia chiamato a svolgere la propria attività lavorativa oltre il normale

orario di lavoro nelle giornate di riposo settimanale o in giornate

festive infrasettimanali. Sul punto evidenzia che i ricorrenti

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rivendicano l’indennità di cui all’art. 24 comma 2 CCNL per una

prestazione resa nel normale orario di lavoro.

Contesta il quantum richiesto dai ricorrenti sia in ragione delle tariffe

orarie fornite dal Servizio gestione economica del personale del

Comune, sia nelle indicazione delle giornate lavorate sulla base di

quanto effettivamente certificato dal sistema di controllo

automatizzato della presenza. Per la denegata ipotesi

dell'accoglimento della pretesa attorea specifica che dovrebbe

comunque defalcarsi quanto percepito a titolo di turno ex art 22

CCNL.

Sull’indennità di disagio, prevista dalla contrattazione integrativa

decentrata e di cui i ricorrenti lamentano la mancata liquidazione,

deduce la sussistenza di una verifica amministrativo-contabile da

parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che,

recependo un parere dell’ARAN, ha affermato la sussistenza di

un’illegittima erogazione di compensi accessori al Personale della

Polizia Municipale, dando conto anche, il resistente, dell’intervento

della Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo della Calabria.

Afferma che in altra controversia tra Amministrazione Comunale e

OO.SS. per le procedure di erogazione della Progressione Economica

Orizzontale (PEO) è stata disposta la sospensione degli effetti della

contrattazione integrativa decentrata. Sostiene che la disposizione

della contrattazione integrativa disciplinante l’indennità di disagio si

porrebbe in contrasto con la disposizione del contratto collettivo, di

cui risulta attuazione. In particolare afferma l’art. 17 comma 2 lett. E

del CCNL 1.4.1999 (“In relazione alle finalità di cui al comma 1, le

risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per…e)compensare l’esercizio

di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del

personale delle categorie A, B, e C”) intende remunerare particolari

modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative che non

caratterizzino in modo tipico le mansioni del profilo professionale

interessato. Nel caso di specie, il disagio derivante dal servizio

all’esterno rientrerebbe nel disagio connesso all’esercizio dell’attività

di vigilanza, che non può che svolgersi all’esterno, e già compensato

dalla relativa indennità di cui all’art. 37 CCNL erogata a fronte

dell’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio

di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie pubblica sicurezza.

Eccepisce che, nel caso di accoglimento della richiesta dei ricorrenti,

l’indennità di disagio comunque non può essere riconosciuta ai

ricorrenti inquadrati nella categoria D, considerato che il contratto

collettivo nazionale prevede l’indennità per particolari condizioni

disagiate esclusivamente a favore delle categorie A, B, C.

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Sul quantum espone che le somme richieste dai ricorrenti sono state

conteggiate in assenza di qualsiasi destinazione delle stesse, non

essendo approvato il relativo fondo.

Sull’azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte per

indennità di disagio e indennità ex art. 24 CCNL afferma di non aver

intrapreso nessuna azione di recupero e di avere inviato una

comunicazione ai lavoratori interessati ai soli fini interruttivi dei

termini prescrizionali.

***

Concesso il termine per note difensive, parte ricorrente riconosce la

correttezza del calcolo effettuato da parte resistente in ordine all’

indennità di cui all’art. 24 CCNL eventualmente spettante ai

ricorrenti.

Nelle note parte resistente dà conto che nelle more del giudizio è stato

emanato il D.L. n. 16/2014 che all’art. 4 comma 3 ha previsto che

“Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le

disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies

dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli

atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati

anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano

comportato ne' il superamento dei vincoli finanziari per la

costituzione dei medesimi fondi ne' il riconoscimento giudiziale

della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e dagli enti

locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno, la vigente

disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonche' le

disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122”. Deduce che sulla base dell’intervento legislativo le clausole

contrattuali, ancorché illegittime, non essendo colpite da nullità

avrebbero, all’epoca, prodotto i loro effetti e quindi non si dovrebbe

procedere a recupero sui lavoratori. Afferma, inoltre, che in data

15/12/2014 l’Ente, in assenza di accordo con le OO.SS e le RSU, ha

sottoscritto un atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo per

l’adeguamento del CCDI dell’Ente ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n.

165/2001, che sostituisce il previgente CCDI e riformulando anche

l'art. 17 del precedente CCDI disponendo al punto 6) la

disapplicazione dell'indennità cd. di attività esterna per gli agenti di

polizia municipale.

***

La causa viene decisa all’odierna udienza per i motivi che seguono,

dandone rituale lettura.

***

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Il ricorso è parzialmente fondato, e come tale va accolto per i motivi

di seguito esposti.

Sul cumulo con l'indennità di cui all'art. 24 c 2 CCNL.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, va precisato che la

pretesa nei confronti del Comune proviene da dipendenti appartenenti

alla Polizia Municipale, la cui prestazione lavorativa è articolata su

turni al fine di consentire la continuità del servizio.

Risulta evidente che, dunque, la prestazione lavorativa ordinaria possa

anche ricadere in un giorno festivo (domenica o infrasettimanale),

circostanza in presenza della quale al lavoratore turnista spetta

l’indennità di cui all’art. 22 comma 5, che prevede “Al personale

turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il

disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro

i cui valori sono stabiliti come segue: - turno diurno antimeridiano e

pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della

retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)

- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della

retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)- turno festivo notturno:

maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52,

comma 2, lett. c)”.

Gli odierni ricorrenti hanno regolarmente ricevuto tali maggiorazioni e

più nello specifico quelle spettanti per il lavoro in turno prestato in

coincidenza di giorni festivi.

Per la medesima attività lavorativa i ricorrenti rivendicano il cumulo

con il compenso previsto dall’art. 24 del contratto, più nello specifico

come indicato al comma 2:

(Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo

compensativo)

“1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non

usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la

retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b)

maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di

regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a

richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla

corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la

maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di

articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del

dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione

del compenso per lavoro straordinario non festivo.

4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro

trattamento accessorio collegato alla prestazione.

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5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro

ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della

retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), nella misura

del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la

maggiorazione dovuta è del 30%.”

Sul punto deve darsi atto di quanto espresso dalla Corte di legittimità,

che ha affermato: “deve rilevarsi che questa Corte ha già affrontato

la questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni

nell'ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia

municipale, giungendo ad escludere la cumulabilità della

maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi

del citato art. 22, con il compenso di cui al successivo art. 24 (Cass.

n. 8458 del 2010; v. pure sent. n. 2888 del 2012). Con interpretazione

che qui si intende confermare, è stato osservato che, ove la

prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella

domenicale, si applica l'art. 22, comma 5, del contratto collettivo 14

settembre 2000 sulle autonomie locali - che compensa il disagio con

la maggiorazione del 30% della retribuzione, mentre il disposto

dell'art. 24 - che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori

dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario

contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i predetti

lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via

eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che

competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive

infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro.

I primi tre commi dell'art. 24 prendono in considerazione situazioni

accomunate dal fatto che l'attività lavorativa viene prestata in giorni

non lavorativi, ossia l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro

prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di

lavoro. Essi non individuano situazioni relative al lavoro prestato

entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso - di

regola e in via ordinaria - dai lavoratori turnisti, per i quali è stata

dettata la speciale disciplina di cui all'art. 22…In conclusione, deve

affermarsi che, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il

lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui al comma 1,

art. 24 c.c.n.l. quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno

destinato a riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in

aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del

compenso di cui al comma 2, art. 24 (in alternativa al riposo

compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre

il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all'art.

22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di

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turnazione ed entro il normale orario di lavoro.…” (Cass. Sez L

sent. n. 22799 del 12/12/2012).

Tale interpretazione va condivisa; per altro, ove si seguisse

l'interpretazione proposta dai ricorrenti, qualunque lavoro ordinario

festivo darebbe luogo al trattamento di cui al comma 2 del medesimo

art. 24.

Nel caso de quo i ricorrenti non hanno dedotto il superamento del

normale orario di lavoro, ma hanno avanzato la loro pretesa per la

stessa prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di

lavoro, solo in quanto coincidente con una giornata festiva

infrasettimanale, così intendendo cumulare due benefici previsti per

finalità e situazioni diverse. L'ipotesi del cumulo non è sostenibile

nemmeno richiamando il comma 4, dell'art. 24, il quale fa riferimento

alla possibilità che la maggiorazione di cui al comma 1 concorra con

altri trattamenti accessori collegati alla prestazione. Presupposto di

tale previsione è che il lavoratore versi nell'ipotesi regolata dal comma

1 e dunque che abbia lavorato in giorno destinato a riposo settimanale.

Conseguentemente, la possibilità del cumulo non può in alcun modo

riferirsi alle ipotesi disciplinate dall'art. 22, comma 5, il quale, regola

le prestazioni rese dal lavoratore turnista entro il normale orario di

lavoro, vale a dire situazioni diverse da quelle poste a fondamento

dell'art. 24, comma 4.

Parte ricorrente richiama, inoltre, una sentenza delle Sezioni Unite

(sent. n. 9097 del 2007, vertente sull'interpretazione delle antecedenti

disposizioni di cui al D.P.R. n. 268 del 1987, artt. 13 e 17). Al

riguardo deve rilevarsi che, sebbene pronunciata dalle Sezioni Unite,

la sentenza non reca alcun principio di diritto. Il motivo avente ad

oggetto la questione interpretativa (ulteriore rispetto a quello vertente

sulla questione della giurisdizione) è stato respinto, con conferma

della sentenza impugnata, che è stata ritenuta immune da vizi per

essere "non specificamente censurata dal ricorrente" in quel giudizio.

Ne consegue che il percorso ricostruttivo riportato in tale precedente

giurisprudenziale non è altro che quello mutuato dalla sentenza del

giudice di merito, non efficacemente censurato dall'allora ricorrente

per cassazione. Il motivo è, pertanto, infondato (così Cass. Sez L sent.

n. 22799 del 12/12/2012; conforme anche Cass., sez. L . ord. n.

13558/2014).

Sull'indennità di disagio.

Per quanto attiene al secondo motivo di diritto, deve rilevarsi che il

diritto dei ricorrenti all’indennità di disagio si fonda sulla previsione

di cui all’art.17 punto 7 del Contratto Collettivo Decentrato

Integrativo rubricato “Attività disagiate” che così dispone:

“Compensare le attività disagiate con una indennità giornaliera

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destinata a remunerare la sottoposizione a disagio dell’articolazione

oraria e/o delle situazioni operative e funzionali, ad eccezione delle

prestazioni oggetto di indennità di turnazione. Si prevede l’erogazione

del disagio ai seguenti profili professionali:1) Per i vigili urbani

addetti in via continuativa o prevalente (per più di tre ore giornaliere

consecutive) al servizio esterno si conferma la previsione storica del

compenso aumentato per il solo 2004 ad un totale di 120.000,00

parametrandola a 6,00 al giorno nei limiti del fondo di cui al

presente numero 1…”.

Tale previsione risulta attuazione di quanto previsto dall’art. 17

comma 2 lett. E del CCNL 1.4.1999, che prevede: “In relazione alle

finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate

per:…e)compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni

particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A,

B, e C”.

E’ emerso che parte datoriale abbia proceduto a sospendere

l’erogazione di tale emolumento ritenendo illegittima la relativa

disposizione del CCDI (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo)

sul presupposto che la stessa sarebbe contraria alla disposizione di cui

al contratto collettivo nazionale, la cui ratio sarebbe comunque quella

di andare a remunerare prestazioni caratterizzate da particolari

modalità della prestazione lavorativa, che non siano compensate da

altri istituti contrattuali. Sostiene, il Comune, infatti che, invece, il

disagio compensato dall’indennità de qua, per come disciplinata dal

CCDI, sarebbe già ristorato dall’indennità di vigilanza.

Sul punto si afferma quanto ribadito dalla Corte di legittimità che

afferma che “gli atti e procedimenti posti in essere

dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro

subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si

utilizzano per i privati datori di lavoro, stante la scelta legislativa

dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa; scelta

che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon

andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (sentenze nn.

275 del 2001 e 11 del 2002). Ne consegue che, esclusa la presenza di

procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i

principi e le regole proprie di questi, ma il potere amministrativo

autoritativo si trasforma in potere privato che si esercita mediante atti

di natura negoziale” (Cass. Sez. L sent. n. 19626 del 1 ottobre 2015).

Non trova, dunque, ragione in materia il potere di autotutela della p.a.

incompatibile con la veste di datore di lavoro privato disegnata dal

legislatore.

Occorre dunque verificare se l’inadempimento di parte datoriale trovi

giustificazione nell’illegittimità della disposizione del CCDI. In

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materia occorre richiamare l’art. 40 del D. Lgs. 165/2001 comma 3

che prevede: “la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il

settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi,

la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, le pubbliche

amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva

integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti

di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna

amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge

sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i

soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa

puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le

pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede

decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli

risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non

previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di

ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non

possono essere applicate”.

Occorre pertanto precisare il significato della due norme contrattuali

al fine di verificare l’esistenza di un contrasto della seconda rispetto

alla prima. Essendo il contratto un atto negoziale, frutto della

concorde volontà di due o più soggetti, esso vincola, tranne i casi

espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell’art.1372 c.c.,

solamente le parti stipulanti e nel caso dei contratti collettivi le

categorie datoriali e dei lavoratori in essi espressamente rappresentate

e previste. In materia di pubblico impiego, l’interpretazione autentica

dei contratti collettivi non è riservata in via unilaterale e vincolante né

all’ARAN, né alla Ragioneria generale dello Stato, ma alla specifica

procedura contrattuale prevista dall’art.49 del d.lgs.165/2001, la quale

prevede la partecipazione necessaria delle parti contrattuali che hanno

elaborato la norma originaria.

Ad avviso dell’odierno giudicante, la norma contenuta nel CCDI non

appare porsi in contrasto con la norma contenuta nel contratto

nazionale. La ratio sottesa all’art. 17 comma 2 lett. E del CCNL

1.4.1999 è quella di remunerare il lavoratore dell’esercizio di attività

svolte in condizioni particolarmente disagiate, lasciando alla

contrattazione decentrata l’individuazione di tali particolari

circostanze. La norma contenuta nell’art.17 punto 7 del Contratto

Collettivo Decentrato Integrativo individua legittimamente la

condizione disagiata nel servizio esterno svolto dai vigili urbani e

dunque nell’esposizione ad intemperie, agenti atmosferici o ad altri

particolari rischi.

Né può sostenersi l’illegittimità della norma contenuta nella

contrattazione decentrata affermando che il disagio compensato

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dall’indennità de qua risulti ristorato dall’indennità di vigilanza. Tale

ultimo emolumento va, infatti, ad attribuire un riconoscimento

economico per lo svolgimento di particolari funzioni, che comportano

peculiari responsabilità (quali funzioni di polizia giudiziaria, di

servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica

sicurezza). Le due indennità, dunque, trovano la loro ragione

giustificatrice in condizioni e causali formalmente ed oggettivamente

diverse. Non appare condivisibile l'argomento difensivo del

Comune secondo il quale l'indennità di disagio, essendo prevista

per il servizio esterno reso dai vigili urbani, sarebbe una

duplicazione perché il servizio esterno è connaturato al tipo di

prestazione lavorativa e quindi già considerato nella

determinazione stipendiale. Ciò potrebbe valere ove la prestazione

lavorativa non si potesse effettuare se non all'esterno; viceversa la

prestazione lavorativa della polizia municipale si esplica

(interamente e/o parzialmente) anche all'interno dei proprio

uffici. Sicchè appare corretta la previsione contrattuale che

presuppone l'essere "addetti in via continuativa o prevalente (per

più di tre ore giornaliere consecutive) al servizio esterno". Il disagio

che tale indennità va a coprire non è, quindi, qualsiasi prestazione

lavorativa resta all'esterno ma solo quella resa in via continuativa o

prevalente (per più di tre ore giornaliere consecutive), proprio perché

il servizio non deve necessariamente essere prestato sempre ed

esclusivamente all'esterno.

Pertanto deve riconoscersi il diritto all'indennità di vigilanza in via

continuativa o prevalente (per più di tre ore giornaliere consecutive)

che spetta ai ricorrenti sin dal mese di aprile 2010, atteso che non è

stata più corrisposta proprio da detta data.

Emerge inoltre dalla deliberazione della Commissione straordinaria n.

35 del 29 novembre 2012 allegata da parte resistente che la Corte dei

Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, con

deliberazione n. 294 nella adunanza pubblica del 15 novembre 2012 si

limitava a rilevare “profili di illegittimità di natura giuscontabile in

merito alla diretta iscrizione postuma a bilancio chiuso, tra i residui

attivi, delle citate entrate pari ad euro 22.493.699, 94 derivanti dal

recupero delle somme indebitamente corrisposte a dipendenti che non

risultavano iscritte nel bilancio di previsione (e sue variazioni), né

accertare in c/competenza”.

Va precisato che l’importo dell’indennità di disagio va riconosciuto

nei limiti del fondo a tal fine destinato.

Si precisa che nell’ “atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo

per l’adeguamento ai sensi dell’art. 65 del D.LGS n. 150/2009, dei

previgenti contratti collettivi integrativi alla normativa Nazionale,

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disapplicando quelli in contrasto ed all’utilizzo delle risorse decentrate

anni 2011-12-13-14 ai sensi dell’art. 40 c. 3 ter del D.L.Vo 165/2001”,

allegato alle note di parte resistente, e sottoscritto

dall’Amministrazione Comunale in data 15/12/2014, all’art 17 punto

6) la norma regolatrice dell’indennità per attività esterne ai vigili

urbani risulta disapplicata in attesa della definizione dell’odierno

procedimento giudiziario pendente riportando in nota che comunque

“le somme previste per l’erogazione di tale indennità sono state,

comunque, inserite prudenzialmente nelle destinazioni dei fondi per le

annualità 2011/2012/2013/2014, di cui alla sez. II del presente atto,

essendo la verifica della sua legittimità tra l’altro oggetto di

procedimento giudiziario promosso da alcuni dipendenti”.

Da tale indennità vanno esclusi i ricorrenti appartenenti alla categoria

D, ossia Malara Tiziana Domenica e Venanzio Rosalba, nonché

Cutrupi Daniela Maria e Porcino Domenico, considerato quanto

disposto dall’art. 17 comma 2 lett. E del CCNL 1.4.1999, che prevede:

“In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art.

15 sono utilizzate per:…e)compensare l’esercizio di attività svolte in

condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle

categorie A, B, e C”.

Il secondo motivo, pertanto, va accolto, ma con condanna generica,

dovendosi precisare in ordine al quantum che gli importi indicati in

ricorso sono stati contestati come erronei perché non conformi al

disposto dell'art. 17 punto 7 del CCDI (contestazione fondata alla luce

di quanto esposto in ricorso alle pag. 59-60) e perché determinati in

assenza di destinazione delle somme per la copertura di tale indennità

mediante l'approvazione del relativo fondo annuale di cui all'art 15

CCNL.

Sul terzo motivo di ricorso risulta cessata la materia del contendere.

Infatti, il Comune, nelle note conclusive, ha dato atto che nelle more

del giudizio l’intervento del legislatore con il D. L. n. 16/2014 (art. 4

comma 3) ha dato luogo ad un effetto sanante delle illegittimità

pregresse, ragione, per la quale, non si procederà ad un’azione di

recupero delle somme erogate a titolo di indennità di disagio per

servizio esterno e indennità ex art. 24 comma 2 CCNL per il periodo

antecedente all’aprile 2010.

Le spese legali, in ragione della parziale soccombenza, vengono

regolate come da dispositivo.

p.q.m.

- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto

dei ricorrenti, con la sola esclusione dei ricorrenti Malara Tiziana

Domenica , Venanzio Rosalba, Cutrupi Daniela Maria e Porcino

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Domenico , a percepire dal Comune di Reggio Calabria l'indennità

prevista dall'art. 17 n. 7 n. 1 del CCDI non corrisposta dal mese di

aprile 2010 e, conseguentemente, condanna il Comune di Reggio

Calabria alla corresponsione della detta indennità a far data dal mese

di aprile 2010 nei limiti del fondo ad essa destinata, oltre il maggior

importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al

soddisfo;

- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla legittimità

della corresponsione della indennità di cui all’art. 17 n.7 n. 1 del

Contratto Collettivo Integrativo Decentrato nonché dell’indennità di

cui all’art. 24 c.2 CCNL per il periodo antecedente all’aprile 2010;

- rigetta le altre domande;

- compensa per metà le spese legali, ponendo a carico del Comune di

Reggio Calabria la restante parte, che liquida in complessivi € 2.000,00, per

compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali 15 %, CPA

e IVA come per legge.

Così deciso in Reggio Calabria, 26/04/2016

Il giudice del lavoro

Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari

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