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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d ' Appe l lo Tr i bunale d i p r oposto da

Verona di Ve nezia confermava la sen tenza del

con c ui e ra stato respinto i l rico r so nei confront i della s. p . a .

nonchè della s . p . a . po i \ s . c .p. a . e ora s . c . p .a.,

)

inteso a conseguire l'accer tame n to de l la assenza di gi usta c ausa e di giustificato motivo del licenziamento . int imatogli in data 5 . 2 . 04 , e la condann a a l pagament o della indennità sostitutiva del preavviso , del trattamento d i fine rappo r t o e de ll a indennità supplementa re, nonché al risarcimento de i dann i ex artt . 20 49 e 2087 c od. c iv. risentiti per effetto della condot ta posta in essere dalle con venu te, integrant e gli es tremi del mobbing. Con la medesima pronu ncia l a Corte t erritor iale r espingeva altresì l' appel l o inci den ta le con cui e ra stata chiesta la conda nna de l al pagamento della somma di euro 65 . 380 , 45 una volta compensa to il credi t o del ricorrent e risultante dall' ultima busta paga con quanto dovuto per la sanzion e irrogata da l l a pe r le condott e pos te in es sere dal l a voratore in violaz i one de l la no rmat i va in ma t eria di i ntermediaz ione finanziar i a . La pronuncia s i fonda v a , per que l che in questa sede interessa, sui segue n ti ri l ievi: alquanto al l a censura avente ad oggetto l a tempes t ività de ll a contes taz ione disc i pl ina re, corretta era da ritener s i la procedura seguita dal la parte da t oria l e , avuto riguardo ad una noz ione in senso re l ativo di detto requisito , riferito allo spazio temporale necessari o a l la valuta zione dei fatti , i n relazione alla l oro problematicità e alla complessità d e l la organizzaz ion e del l a impresa , in coerenza con i consolidati approdi di ques t a Cort e di legittimità ; b) quanto al merito degli addebiti, concernen ti la mov i mentazione di con t i corrent i riconduc ibili al in assenza di documenti·d i riscontro e l'autorizzazione a l l ' esecuzione di operazioni in cambi nel per i odo 10.1 2 . 2 002 di u na l i n ea di credito scaduta i l 1.10.2 001 effet t uata dal clien t e s.a., se n e ri b a diva la fo nda t ez za , già acclara ta dal giudice di prima istanz a , a l la st r egua del compend io probato ri o scrut inato , e l a idoneità a scuote re i l v inco l o fiducia r io sotteso al rapporto dj lavoro inter partes, stante l a connotazione in termini di grav i tà , del comportamen to del d ipendente in ragi one del l a posiz ione rives tit a (v i cedire t to re gene rale e r esponsabil e area f inanzi a ria di s.p.a. di cui aveva

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acquisito il 5l i del l a partecipazione) , dell'oggetto delle mansioni , del grado di affidamento · da queste richiesto; c )

quanto alla domanda risarc ito ria riferita ai compor tamenti vessatori attribuit i alla società, si rimarcava l'infondatezza delle censure formulate a l riguardo dal lavo ratore, in assen za di alcuna prova del denunciato intento persecuto r io , d i retto -d emarginarlo dal l'azienda ; d} per quanto at t i ene al motivo

i mpugnazione incentrato su l capo della sentenza di primo ~ ado che aveva escluso la responsabi l ità de l er le obb l igazioni assunte da

de l lavoratore , s i rite neva c he l a a ve s s e co rrettamente interpretato il

nei confronti

sentenza di pr i mo grado contenuto del contra t t o ,

nel s enso che recasse u n i mpegno a far rispettare dal la gli obblighi assunt i con i l contratto di lavoro

nell ' ipotesi di acquisizione di capitale di quest'ultima società e non all ' assunz i one da pa rte d i di una responsab i l i tà solidale nei confronti del lavoratore ; e) quanto al l ' appel l o inc identale, attinente a l la indi vidua zione

de l la d iscipli n a app l icabi l e ne l c as o in cu i come era avvenu t o ne l la fattispecie in esame - la società sanzionata dalla Consob omettesse di esercitare l'azione d i regresso ex art . 195 comma 9 d.lgs. n. 58 /199 8 ne i con fronti del responsabi l e de lla inf r azione, era da respingere, in forza del la delibera 8 . 5 .1 9 99 con la quale la soc ietà datrice . di lavoro aveva assunto , anche nei confront i del l e pubbliche amministrazioni, tutti i debit i per le sanz ioni· conseguenti alle vio l azion i che i rappres entant i e i dipendenti della società p o tessero commett e re n el lo s volgimento de l le l oro mansioni . A fronte di una disciplina c he non prevede una specifica sanzione al l ' omesso eserciz io della azione d i regresso , l' unica conseguenza della inosservanza de l l'art. 1 95 non po teva essere che nel senso del l a responsabilità degl i

amministratori ai sensi degli artt . 2394 ss. cod . c i v . Il ricorso del domanda l a cassazion e della sentenza per qua t tro mot ivi; resis tono, con controricorso , la s .p.a.

e la s . p. a . po i s .p. a ., ora s.c.p.a. che

prop ongono ricorso inc identale affida to ad unico motivo .

Il h a a propri a vo lta no tificato controri corso avverso i l ricorso incidentale .

MOT IVI DELLA DECISIONE

1. Prel imin armen te devono riunirs i i rico rs i siccome propost i avverso l a medesima decisio ne (art.3 35 c .p.c. ) .

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1 . 1 . Con il primo motivo di ricorso princ i pale , il r i corrente si duole , in relazione a l l ' art . 360 n . 5 cod . proc . civ ., del l a omessa motivazione circa fa t ti controversi e decisivi per i l giudizio consistenti nel primo motivo di licenz i amento (movimentazione di danaro su conti correnti de l o a lu i riconducibi l i , recante i ndici di anomalia ai sensi della normativa antiricic l aggio) e del).a v iolazione e falsa

·.) .. · ap,'plicazione di norme di diritto in re l azione agli artt . 3 e 5 çie'•lla Legge Antiriciclagg i o . In particolare il ricorrente lamenta che l a Corte territoria le abbia rigettato il primo motivo di appello sul l a infondatezza e la mancanza di tempestivi tà del primo motivo di licenziamento richiamando esclusivamente testimonianze addotte dal l a ed omettendo di valutare ogni altro fatto o risultanza documentale e testimoniale . 1.2 Il motivo è privo di fondamen t o . E ' bene rammentare che il principio della necessaria immed i atezza della contestazione - da intendersi peraltro in senso relativo , dovendo decorrere dall ' avvenuta conoscenza da parte del datore di l avoro della situazione contestata e non dall ' as tratta percet t ib i l i tà o conoscibili t à dei fatt i stessi e potendo i n concreto essere quindi compatibile con un interv a l lo di tempo p i ù o meno lungo , a l lorché l ' accertamento e la v a lutazione dei fa t ti abbia richiesto uno spazio temporale maggiore - ha l o scopo di garantire la possibilità di un ' utile difesa da parte del lavoratore e , quindi , 1 ' effetti vi tà de l contraddittorio , nonché la certezza dei rappor ti giuridici nel contesto dell ' esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede ; come ta le esso trova app l icazione anch e ne l procedimento disciplinare instaurato nel caso di l i cenziamento per giusta causa o giusti fi cato motivo sogge t tivo e la violaz i on e d i tale pr incipio , secondo il conso l idato orientamento di questa Corte , è causa del l ' i llegittimità del licenziament o stesso , costituendo peraltro la va l utazione de l la tempesti v i tà de l la contestazione un giudi zio di merito , non s indacab i le in cassazione ove adeguatamente mo t ivato {cfr ., ex plurimis , Cass ., nn . 3845/1987 ; 108 55 / 1997 ; 1 6754/2003 ; 8461/2007 ; 21546 / 20 07 ; 5546/2010) .

1 . 3 Il ricorren te censura , ne i termini già i ndicati , la suddetta valutazione relativa alla irrunediatezza de l la contestazione ; tale dogl i anza , per come svolta , si rive l a però inammissibile , siccome non riconducibile al paradigma di cui all ' art . 360 c . p . c ., comma 1 , n . 5 , n el testo vigent e a seguito de l la sua ri f ormulazione ad opera del D. L . 22 giugno 2012 , n.

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83 , art.54 , c onvertit o in L.7 agosto 2012 , n. 13 4, ed applicabile ration e temporis ne l presente giudizio ; ciò in quanto , secondo l ' interpretazione dalle Sezioni Unite di questa Corte r esa, da un lato è denunciabile in cassazione solo l' a n omalia mo t ivaziona l e c h e si tramut i in violazi one di

\legge cos tituz i onalmente rilevante , in quanto attinente .~l l ' esistenza del la mo tivazione in sè , purché i l vizio risulti

/ cta'l testo del l a sentenza i mpugna t a, a prescindere dal · confronto con le risultan ze processuali, cosicché t ale

anomalia si esaurisce nel la "mancan za assoluta di motivi sotto l ' aspetto materia le e grafico ", nella "motivazione apparente", nel " contrasto i r riducibile t ra affe r mazioni inconciliabi l i " e nella "motivazione pe rplessa ed obiettivamente incompr ensib ile ", esc lusa qua lunque rilevanza del semplice dife t to di "suff icienza " della mo tivazion e; e , dal l' a l tro , che l ' omesso esame di elementi i s trut tori n on integra, di pe r sè , i l viz io d i omes s o e same di un fat to decisivo qualora i l f at to storico , ri levan te in causa , s ia stato comunque preso i n consideraz ione dal giudice , anco rché la sentenza n on abbi a dato cont o d i t utte le risultanze probatorie (cfr, Cass ., SU , nn . 8 o s 3 I 2 o 1 4 ; 8 o s 4 I 2 o 1 4 ; 9 o 3 2 I 2 o 1 4 } .

1 . 4 Ne discende l'irr etrattab i lità della nega t a vio la zione de l princip io d i inunediatezza del l a contestaz i one , avendo la Corte distret tua le specificamente e congruamente motivato in ordine a l la questione delibata , con argomen t azioni , peral tro con fo rmi a di ritto , laddove ha e videnz ia t o che le anomali e r iscontrate nel le operaz ioni rispe t to al la accerta te solo a

di conto co r rente riferib i l i a l r ico rre n te , disciplina antiricicl aggio, erano s ta te

seguito di un controllo capilla r e avvia to da l serviz i o Auditing nel maggi o 2003 , proseguito s ino al novembre de l lo stesso ann o e concluso con un rapporto pervenuto a ll a Dire zione de l la ne l dicembre 2003, d i guisa che coerent e con i die ta giurisprudenziali di questa Cort e , doveva ritenersi l a c ontestazione d isc i p linare comunicata a l

i n da ta 19 .1 2.2003 .

2 . Con secondo mo tivo d i ricorso , si censur a la sentenza impugnata a i sens i del l ' art.360 corrima 1 n . 5 c od. proc . civ . Si dedu c e l ' omesso esame d i un fat to decisivo per i l giud izio e o gget t o di contest a zione tra l e part i, consistente nel secondo mot i vo di l i cen ziamento (l'aver autorizzato e/ o tol le rato l 'esecu zione di ope ra zio ni in cambi ne l periodo 10.12. 200 2 di un a l inea di credito, scaduta in data 1 . 10 . 2 001, e ff ettuata dal c liente s .a. ) . Ci s i duo l e pi ù specif i camente che la Corte d ist rettuale abbia omesso d i

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valutare cospicui elementi di natura documentale e testimoniale acquisiti agli atti (report scritto del Servizio Auditing di ottobre 2003 secondo cui l e asserite violaz ioni della delibera del CDA del 18 .10. 2002 sarebbero inferiori a quelle contestategli e comunque detta delibera sarebbe vaga, inattuabile , e sostanzialmente disapplicata anche dal Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione di aveva riconosciuto a verbale che il

era stato messo a conoscenza tardivamente della del 18 . 10 .200 2 e ne scusava e ratificava la

2 .1 Anche tale doglianza presenta le medesime carenze riscontrate in relazio ne al motivo che precede. Al di là dei profili di inammissibilità riscontrabili in ragione del difetto di autosufficienza che lo connota, per non essere riportato il tenore della delibera che si assume non correttamente interpretata, va rimarcato che la pronuncia impugnata ha sottoposto ad attento scrutinio il ma teria le probatori o acquisito, valorizzando le deposizioni testimoniali che confortavano la conoscenza da parte ricorrente, del contenuto della delibera 18 . 10 .02, nonché il ruolo rivestito in ambito sociale che in ogni caso gli imponeva la conosceBza del contenuto delle delibere del C.d.A. La critica formulata si palesa, pertanto, non conferente rispetto ai dettami di cui al novel lato art. 360 comma primo n.5 nella esegesi elaborata da questa Corte e richiamata nel motivo che precede, giacchè la pronuncia impugnata è sostenuta da una motivazione chiara e completa, perfettamente in equilibrio fra le sue componenti che si esprimono nella approfondita disamina dei dati istruttori acquisiti, la cui lettura risulta valorizzata alla stregua del ruolo apicale rivestito dal ricorrente nell'assetto organizzativo aziendale, sottraendosi pertanto, a lla censura all'esame. 3 . Con il terzo motivo di ricorso, è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 2049 e 2087 cod. civ. In particolare il lamenta che la Corte d'Appell o.ha fondato la decisione di rigetto della domanda di risarc imento del danno da mobbing sul mancato assolvimento, da parte del medesimo, degli oneri probatori relativi alla condotta " mobbizzante " e al danno dedotti in giudizio, senza fare alcun riferimen to all'ampia ricostruzione fattuale e documentale offerta in giudizio dal medesimo ricorrente. 3 . 1 Non può sottacersi che la doglianza presenti il medesimo difetto di a u tosufficienza riscontrato in relazione al secondo

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motivo di ricorso , mancando la riproduzione degli atti che nella prospe t tazione del ricorrente , si atteggiano quali dati costitutivi della presunta condotta mobbizzante (contestazioni di fatti risalent i ag l i anni 2000 - 2002) Neanche appaiono specificamente indicati i tempi e i modi di deduzione delle ci rcostanz e medesime e , tantomeno , la l oro rituale produzione , nell ' osservanza dei dettami di cui al l ' art . 369 comma 4 c . p . c . 3 . 2 La c ri tica presenta ulter i ori aspetti di inammissibil i tà

j, ~addo. ve ~ sia pur med i ante

vio l azione di l egge , tende valutazione della att i vità ques ta sede di legitt i mità . Questa Corte ha affermato il

la deduz i one di un vizi o di a pervenire istrut toria

ad non

una r innovata consenti t a in

pr i ncipio , che va qui ribadito , alla cu i stregua in terna d i r i corso per cassazion e , il v i zio di v iolazione d i l egge cons iste nella deduzione di un ' erronea ricognizione , da parte del provvedi mento impugnato , della fattispecie astratta recata da una norma di l egge e quindi i mpli ca necessariamente un problema interpretat ivo della stessa ; v iceversa , l ' allegazione di un ' erron ea ricognizione della fat t ispecie concre t a a mezz o del l e risu l tanze d i causa è

esterna al l ' esat t a interpretazione della norma di legge e inerisce al la tipica valuta z ione del giudice di merito , la cui censura è p os s ibi le , in sede di l eg i ttimità , sotto l' aspetto de l vizio di motivazione(vedi Cass . nn . 15499/04, 16312/05 , 10 127 /06 e 4178/07) . I l discrimine tra l' una e l ' altra ipotesi - v iol azione d i legge in sen so propr io a causa del l ' erronea ricogn izione del l ' astrat t a fat t ispecie normativa , ovvero erronea applicaz i one de l la l egge in ragione de ll a carente o contraddittoria ricostruzione del la fa t tispecie concreta - è segnato dal fatto che so l o quest ' ultima censura , e non anche la prima , è mediata dalla conte~tata valutazione del l e risultanze di causa (vedi Cass . n.16698/2010) . Ne l la specie r icorre proprio siffatta ul t ima ipotesi in quanto l a violazione di l egge v i ene dedotta mediante la contestazione della va l u t azione delle r i su l tanze di causa la cu i cen sura è

ammiss ibi le , in sede di legi t timi t à , sotto l ' aspetto del vizio d i motivaz ione , c he qu i non viene denunciato , ma non sotto il profil o della violazione o fa l sa applicazione di legge . 3 . 3 Peraltro , la definizione del quadro probatorio delineata dal l a Cor te te rritor i ale in r e laz ione alla delibata questione , in quanto s o stenuta d a una argomentata va l utazione in ordi ne alla insuss ist en za del denunc i ato int ento persecutorio s o tteso a l la condott a del l a parte datoriale , res i ste comunque a l le c ensure all ' esame .

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4. Con il quarto motivo di ricorso il denuncia la violazione e falsa applicazione degli art t . 1173 ss . cod. civ . sul capo re l at ivo alla responsabilità solidale della

~ - r-~- nelle obbligazioni pecuni~rie di UdSCeH L.l. dal conl.r,1 tt-.o ci i 1 avoro de J 1°. 7 .1999.

ln particolctre i l ricorrente lamenta la crroneitd della sentenza nella parte in c u i n on ha tenuto conto della circostanza che in data 1 . 2 . 1999 l a s . p.a . aveva :sottoscritto , insieme alla s . p . a . il contrat t o di lavoro con il espressamente assumendosi l ' onere di far rispettare gli impegni sottoscritti da s . p . a .

4.1 Anche in tal caso , l a censura non appare coerente con i l principio di autosufficienza ch e governa i l r i corso per cassazione , giacchè non reca i l tenore del contratto inter partes su cui fonda la tesi accreditata della responsabilità solidale de lla s~~ in relazione ag l i obblighi assunti da l la

4 . 2 Essa , peraltro , non è conforme a diritto , principio affermato da questa Corte , che va secondo cui in tema di interpretazione del sindacato di legittimità non può investire interpretativo in sé , c h e appartiene all ' ambito

vulnerando il qui ribad i to , contratto , il i l risultato

dei giudizi d i fatto riservati al giudice di merito , ma afferisce solo al l a verifica del rispetto dei coerenza e logicità della inammissibil ità di ogni

volontà negoziale operata

canon i lega l i di ermeneutica e della motivazione addot t a , con conseguente critica alla ricost r uzione della

dal giudice di mer ito che s i traduca in una diversa valutazione degli stessi e l ementi .di fatto da questi esaminati (vedi ex aliis , di recente , Ca ss . n . 2465 / 15) . In def init i va , al la stregua del l e consideraz i oni sinora esposte , il r icorso principale è respinto .

5 . Con l ' uni co motivo di ricorso incidentale , si denuncia , in re lazione al l 'art . 360 n . 3 cod . proc . civ ., la violazione o fal sa applicazione dell ' art . 195 de l d . lgs . n . 58/98 . In particolare si sost i ene che detta disposi zione al comma 9 (secondo c ui " le societ à e g l i enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono in solido con questi della sanzione e del le spese di pubblicità prevista da l secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare i l d irit to.di regress o verso i respons abi l i " ) avrebbe introdotto un a azione di regresso ex lege , che no n contempla disciplinepattizie di

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tipo diverso , Amministrazi one

sicchè la delibera del Cons igl io de l l ' B. 5.2009 , in virtù della quale la

d i

confronti pwbblir~}ìA s i ~~a aasun ta, òmlì'lih1 ::;tra z ioni , J ' " o n us solvendi" d i tutti i debiti per le sanzioni conseguent i alle violazioni che i rappresentati o i

dipendenti del l a società avessero commesso ne llo svolgimento delle proprie mansioni , sarebbe nulla per contrarietà a norma imperativa .

5 . 1 Il mo tivo è fondato . Secondo gli approdi ai qua l i sono pervenu te le Se zioni Uni t e di questa Corte , c he vanno qu i ribadì ti , in tema d i sanzioni ammini strati ve pe r viola z ione del l e disposiz i oni in mater i a d i inte r mediazione f inanz i aria , l ' azione d i regresso previs ta dal D.Lgs. 2 4 febbra i o 1998 , n . 58 , art . 195 , c omma connotat a dal crisma n . 20929/2009 c ui adde

9 , nei confronti del respon sabi l e , è

del l a obbl i gato ri et à (vedi Cass . S . U. Cass . n . 14 2 08/201 2 e Cass . n.19509/ 2 013) .

E' stato al del l ' art .1 292

r i gua rdo af f ermato che se il meccanismo disegna , nei rapporti interni una del vinco l o d i c i ascun coobbl igato verso

e . e . architet tura autonoma i l c r editore o autorità tecn i che d i vigilanza i l cu i potere d i i rrogare sanz ioni arruninis trative pecuniarie agli esponenti azi e ndali de g li intermedi ar i finanziari ri sulta rafforzato dal r egime at t uale ), nond i men o nei rapporti in t erni possono rinvenirs i situaz ioni soggettive condebitor i e carat t eriz zate da un diverso grado di dipendenza . Nell ' o t t i ca descritta , un indiscut ibile vinco lo di dipendenza fra obbligazioni s orge - ai sensi del comma 9 art . 19 5 de l D. Lgs . n. 58 de l 1998 in rag i one della previ sione dell ' obbligo di r egresso , che n e esclude ogni autonomia sos tan z iale .

5 . 2 Nella difatti , d es tina ta

fat ti s pe c i e la po sizione

a res t are

contemplata dal l a no rma in parola , dell 'au t ore materiale/condebitore è

definit i vamen te pregiud i ca t a da l p r ovved i mento sanz iona tori o ingi unto , peraltro , nei con fronti della (sola) persona giuridica la qua l e , dal suo canto , nei rapporti interni , è obbligat a per l egge a non lasciare a c ar ico del proprio p a tr i monio l a san z i one pecuniaria ed a chiedere il rimborso al suo d i pendente (od organ o) che il decre t o san ziona t orio abbia ormai individuato come responsabile di una condo tta appl icando u na conseguente sanz i one ; in capo alla persona giuridi ca n asce , dunque , un ' obbl iga zi o n e acces s oria ex l ege , che presuppone que l la pri n cipale ma c h e , a l l ' esito dell ' accer t amento , de ve g ravare

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per intero sul singolo responsabile (vedi in motivazione Cass . cit . n. 29029 / 20 09).

L' assunto del giudice d 'appello risulta , dunque, privo di pregio giuridi co ove si consideri che l' az i one di regresso ha natu r a di obbl igazione accessoria ex lege, predisposta dall ' ordinamento a presidio di un interesse generale , come quello alla trasparenza del mercato finanziario , come tale inderogabile , stante la ratio sottesa a ta l e azione , volta ne l contempo a tutelare - è bene rimarcarlo - pure l ' interesse al risparmio , a copertura costituzionale , perché incoraggiato in tutte le sue forme anche att r averso la disciplina, il coordinamento e il controllo dell 'esercizio del credito (art . 47 Cos t. ) .

5 . 3 Le argomentazioni sinora svolte rinvengono decisivo conforto anche nel riferime nto all ' art . 36 del d . lgs l. n .1 65 de l 30 marzo 2001 e successive integrazioni e modifiche (Norme genera l i s ul l ' ordinamento del l avoro all e dipendenze delle Anuninistrazioni pubbliche ") il cui contenuto attesta come le azion i di regresso vengano opportunamente reputate dal legisla tore u ti l i strumenti a tutela di rilevanti interessi per la collettività , anche in prevenzione di illegittime condotte delle pubbliche amministrazioni essendo dette amministrazioni obbligate al recupero del l e somme corrisposte a titolo risarcitorio verso i propri dirigenti responsabili di illegittima assunzione o di i l legittimo impiego di lavoratori.

La de l ibera emessa in ispregio ai disposiz i one mentovata è, pertanto , quanto emessa contra legem

precetti indicati dalla radicalmente nu l l a in

6 . Per le argomentazioni sinora esposte, la sentenza impugnata va cassata con r invio al l a Cor te d 'Appe llo di Venezia in diversa composiz i one che , statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cas sazione, applicherà il seguer:ite principio di diritto : " L'azione di regresso prevista dall 'art.195 comma 9 d .lgsl . n . 58 del 1998 ha natura di obbligazione accessoria ex lege , come ta le, inderogabile stante la natura deg l i interessi al la trasparenza de l mercato finanziario ed al la tutela del . risparmio a copertura c8stituzionale. Ne consegue che la del i bera con cui le società e gli enti che operano nel mercato finanziario rinunziano al l'az ione di regresso , disciplinata dalla suddetta n orma imperativa , è nul la per violazione dell ' art . 1418 e.e .".

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P .Q.M.

La Cor t e ri u nisce i ri corsi , rigetta i l ricorso principa le , accoglie i l ricorso incidenta l e; cassa la sentenza impugnata in r e lazione al ricorso acco l to e rinvia, anche per le spese del

presente giudizio, al l a Corte d'Appello di Venezia in di versa compos=._zione .

Ai sens i dell'art.13 comma 1 qua te r del d.p.r. n. 1 15 del 2002 , dà a tto della sussistenza dei presuppost i per il versamento ,

da parte del ri co rrente principale del l 'ulte riore importo a

titolo d i co n t ributo unificato pari a que l lo dovuto per il

ricorso principale, a n o rma del comma 1 bis del lo s te sso art . 13 .

Così deciso in Roma i l 15 dicembre 2015.

CORTE SU?RFU . .\ O! c;,~SSAZl~ IV Sezione -e/ I/I

DEPOSITATO !N CM;·.:ELLERIA.

3 1 MAR 2016

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