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1 L’AGRICOLTORE SENESE ANNO 19° - NUMERO 23 DICEMBRE 2014 L’Unione augura a tutti i Soci Buon Natale e Felice Anno Nuovo! SI COMUNICA CHE GLI UFFICI DELL’UNIONE RIMARRANNO CHIUSI NEI GIORNI MERCOLEDI’ 24, MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE VENERDI’ 02 E LUNEDI’ 05 GENNAIO p.v.

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L’AGRICOLTORE SENESE

ANNO 19° - NUMERO 23 DICEMBRE 2014

L’Unione augura a tutti i Soci

Buon Natale

e

Felice Anno Nuovo!

SI COMUNICA

CHE GLI UFFICI DELL’UNIONE

RIMARRANNO CHIUSI NEI GIORNI

MERCOLEDI’ 24, MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE

VENERDI’ 02 E LUNEDI’ 05 GENNAIO p.v.

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L’Agricoltore Senese 23/2014

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DALL’UNIONE

Proroga bando FIPIT INAIL

Con determina del Direttore centrale Prevenzione n. 83 del 28 novembre 2014, l’INAIL ha prorogato il termine di scadenza del bando FIPIT per l'adeguamento dei trattori agricoli, dal 3 dicembre 2014 al 15 Gennaio 2015 alle ore 18.00.

La proroga è stata richiesta da Confagricoltura sia per le disfunzioni registrate nei giorni scorsi sulla piattaforma telematica INAIL e sia per il completamento delle procedure di sostegno ai progetti da parte degli enti bilaterali.

Si ribadisce che si tratta di un' importante occasione per ottenere dall'INAIL il finanziamento dell'acquisto di dispositivi di sicurezza per le trattrici (quali cinture o dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, etc.), in modo semplice e veloce.

L'iniziativa - voluta e promossa da Confagricoltura - mira ad intervenire concretamente su uno dei maggiori fattori di rischio per gli addetti del settore agricolo, anche in vista dell'avvio della revisione delle macchine agricole posto al 30 giugno 2015.

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ASSICURATIVO

UFFICIO ASSICURATIVO

Nell’ottica di rendere sempre funzionale l’attività dell’Unione Agricoltori, comunichiamo che è stato attivato un nuovo servizio quello “Assicurativo”.

Gli interessati potranno ottenere consulenze e preventivi su una ampia copertura dei rischi, sia per l’impresa che per la persona, ogni mercoledì mattina.

L’operatività sarà assicurata da un collaboratore esterno e da personale interno.

L’Ufficio osserverà il seguente orario dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Il recapito telefonico è 0577.533229, sempre attivo, e-mail: [email protected].

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L’Agricoltore Senese 23/2014

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FORMAZIONE

NOVITA’ CORSI FORMAZIONE:

Utilizzatori di prodotti fitosanitari

Si comunica che

il D.lgs.n. 150/2012 ha istituito un sistema di formazione obbligatoria per utilizzatori

professionali, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari che comprende sia la

formazione di base che l’aggiornamento periodico, al fine di garantire che tali soggetti

siano in possesso di un’adeguata conoscenza.

Il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN, adottato con

decreto interministeriale 22 Gennaio 2014, prevede un’azione specifica dedicata alla

formazione di tali operatori nella quale sono stati definiti i requisiti relativi al sistema di

formazione.

A decorrere dal 26/11/2015 chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari

destinati a utilizzatori professionali, deve essere in possesso del certificato di abilitazione

all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, rilasciato dall’ autorità competente previa

frequenza di uno specifico corso e il superamento del relativo esame.

Il percorso formativo si articola in 6 unità formative così divise:

Nozioni legislative e amministrative – 2 ore

Nozioni su rischi ambientali e per la salute – 3 ore

Nozioni su difesa integrata – 3 ore

Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti - 2 ore

Approfondimenti agronomici – 5 ore

Approfondimenti su rischi ambientali e per la salute – 5 ore

Il percorso formativo si conclude con il superamento di un esame finale, al quale sono

ammessi coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore complessive.

Al superamento dell’esame con esito positivo verrà rilasciato uno specifico attestato di

frequenza necessario ad ottenere il rilascio del certificato di abilitazione da parte

dell’autorità competente.

I certificati di abilitazione sono validi per 5 anni e alla scadenza devono essere rinnovati, la

durata dei percorsi di aggiornamento è di 12 ore. La frequenza è obbligatoria al 90%.

Per informazioni più dettagliate contattare [email protected], oppure telefonare allo 0577-

533201 o consultare il sito www.foragrisi.it

For. Agri. Si. S.c.a.r.l. Via Massetana Romana 50/A 53100 Siena tel: 0577 533-201 - fax 0577_533050

e-mail [email protected] pec [email protected] Sito www.foragrisi.it

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DA CONFAGRICOLTURA

Confagricoltura

a sostegno delle imprese

agro energetiche

con un’azione legale contro

lo “Spalma Incentivi”

Con il deposito al TAR del

Lazio il 9 dicembre scorso

del primo ricorso contro lo

Spalma Incentivi, si è

avviata l’azione legale di

Confagricoltura volta a

impugnare le disposizioni

introdotte dall’art. 26 del d.l.

91/14 relative alla riduzione

delle tariffe incentivanti

degli impianti fotovoltaici di

potenza superiore a 200 kW.

Le azioni giudiziarie, alle quali

hanno aderito più di 350

imprese agricole socie di

Confagricoltura, sono dirette a

contestare la costituzionalità

della norma e quindi ad

ottenerne l’abrogazione. La

rimodulazione degli incentivi

prevista dalle norme di

legge destabilizza profondamente

il settore dal punto di vista

economico ed ha fatto

venir meno la certezza del

diritto, dal momento che,

il provvedimento, agendo

retroatt ivamente, incide

pesantemente su tutte le

convenzioni siglate tra i

produttori ed il GSE.

Confagricoltura evidenzia che

sono migliaia le imprese

agricole a cui si applicherà, a

partire dal 1 gennaio 2015, la

riduzione degli incentivi.

Nel settore agricolo,

infatti , sono stati installati

più di 1500 MW, calcolando i

soli impianti di potenza

superiore a 200 kW, con circa

9 miliardi di investimenti. Nei

prossimi giorni sarà conclusa

la fase di presentazione

dei ricorsi promossi su

iniziativa di Confagricoltura

ed Assorinnovabili, che

vedono complessivamente la

partecipazione di più di 1100

operatori.

TECNICO ECONOMICO

PREVENZIONE INCENDI

Il ddl di conversione del D.L. 91/2014 introduce al comma 1 dell’articolo 1 bis una semplificazione relativa agli adempimenti previsti per la prevenzione incendi. In particolare, viene disposto che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al DPR 151/2011.

Si ricorda che con l’emanazione del D.P.R. 151/2011 sono state riclassificate le attività sottoposte alla prevenzione incendi, ricomprendendo ad esempio anche i depositi dei prodotti petroliferi utilizzati dalle imprese agricole ed i contenitori distributori mobili, realizzati ed installati nel rispetto delle indicazioni del D.M. 19 marzo 1990.

Pertanto, la disposizione introdotta nel ddl di conversione, una volta emanata, consente alle imprese agricole con depositi di capienza inferiore a 6 metri cubi di essere esonerate dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Ne consegue che per tutti gli altri soggetti restano confermati gli obblighi imposti dal DPR 151/2011.

Si ricorda a tutte le aziende interessate a tale aspetto che possono prendere contatto e/o appuntamento con un consulente specializzato, presso i nostri Uffici, tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,00 tel. 0577/533220.

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Riduzione

pagamenti RPU 2014

Informiamo i nostri associati

che, AGEA Coordinamento

ha emanato la circolare

ACIU.2014.755 con la quale

rende nota la percentuale di

riduzione lineare del valore dei

titoli da applicare a tutti i diritti

all'aiuto per il 2014, pari al

8,41%. Segnaliamo inoltre che

e' stato emanato il reg. CE n.

1227/2014. La norma prevede

il tasso di adattamento

applicabile a decorrere dal 1°

dicembre 2014 ai pagamenti

diretti, pari al 1,302214%.

Pertanto:

- tutti gli importi dei pagamenti

diretti da versare agli

agricoltori per le domande

di aiuto presentate con

riferimento al 2014 saranno

ridotti in fase di saldo del

8,41%;

- per gli importi dei pagamenti

diretti che superino 2.000 euro

da versare agli agricoltori per

le domande di aiuto presentate

con riferimento al 2014

saranno ridotti in fase di saldo

del 1,302214%.

Considerando che con

circolare AGEA prot.

ACIU.2014.650 dell’ 8 ottobre

2014 era stato autorizzato il

pagamento dell’anticipo fino al

45% del valore dei diritti

all’aiuto prima dell’esecuzione

del taglio lineare, il pagamento

del saldo sarà eseguito

avendo riguardo al nuovo

valore dei titoli.

Pubblicazione istruzioni

esplicative e modulistica

per la compilazione

della dichiarazione

di vendemmia e di

produzione vino e/o mosto

Campagna 2014/2015

(id 9051)

Comunichiamo ai Soci che

sul sito di Artea è disponibile

il Decreto Dirigenziale n. 104

relativo alle istruzioni

esplicative ed alla modulistica

per la compilazione della

dichiarazione di vendemmia

2014/2014. Si informa

inoltre che la modulistica on-

line (ID 9051) è disponibile

in Anagrafe di Artea per la

compilazione e per la

presentazione. La scadenza è

fissata improrogabilmente

al 15 Gennaio 2014. Per la

corretta compilazione si

raccomanda la lettura

delle Istruzioni, disponibili

anche in linea sulla

modulistica stessa. Gli uffici

dell’UPA rimangono a

disposizione per qualsiasi

chiarimento in merito alla

dichiarazione di vendemmia e

produzione ed effettuano

la compilazione on-line

per tutte le aziende che ne

fanno richiesta previa

appuntamento.

Etichettatura

degli alimenti:

le nuove disposizioni

del Reg. UE 1169/11

Introduzione

Il regolamento (UE) n. 1169/2011,

consolida e aggiorna

l'etichettatura generica di

prodotti alimentari e

l'etichettatura nutrizionale,

precedentemente regolata

rispettivamente dalle direttive

2000/13/CE e 90/496/CEE;

direttive sostituite dal

regolamento in oggetto che

sarà applicato a partire dal 13

dicembre 2014, salvo per

l'articolo 9.1.l (etichetta

nutrizionale) che entrerà in

vigore dal 13 dicembre 2016.

Le modifiche alla legislazione

nazionale

Il nuovo regolamento modifica

ed integra le leggi nazionali

vigenti in materia di

informazioni ai consumatori

(in Italia il D.lgs. 109/92). Di

seguito le principali novità

introdotte dal Regolamento UE

1169/11.

Articolo 2 - Definizioni

Alimento preimballato

Il regolamento estende la

definizione a tutti i prodotti

(anche di grossa pezzatura)

che sono imballati, avvolti

interamente o in parte da tale

imballaggio (anche la carta o

altro involucro protettivo), in

modo tale che il contenuto non

possa essere alterato senza

aprire o cambiare l’imballaggio.

Articolo 7 - Pratiche leali

d'informazione

Quest’articolo sostituisce

completamente l’articolo 2

(Finalità dell’etichettatura dei

prodotti alimentari) del D.lgs.

109/92. L’aspetto, la

descrizione, le illustrazioni o

l’esaltazione della presenza di

certi ingredienti (anche se

eliminati e/o sostituiti) non

devono indurre il consumatore

a credere che l’alimento abbia

caratteristiche diverse da

quelle che ha naturalmente.

Non è possibile, quindi,

utilizzare l’immagine di

un’arancia in un’aranciata se

questa non è presente come

ingrediente, o di un formaggio

se a questo è stato eliminato il

latte (ad esempio con la soia).

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Art. 8 - Responsabilità

Nel caso che un prodotto

preimballato sia venduto non

direttamente al consumatore

finale, ma ad un terzo

(ristorante, trasformatore ,

ospedale, mensa etc.), che può

anche frazionarlo, trasformarlo

o tagliarlo, rimane la

possibilità di fornire le

informazioni obbligatorie nei

documenti commerciali a patto

che accompagnino l’alimento.

Tuttavia è importante

segnalare che tra le

informazioni da riportare è

necessario aggiungere quelle

relative alle “condizioni

particolari di conservazione e/o

condizioni d'impiego”. E’

altresì importante ricordare

che il Termine Minimo di

Conservazione (TMC) o data

di scadenza, le condizioni

particolari di conservazione,

impiego e il nome/ragione

sociale e indirizzo di chi

commercializza il prodotto

(non il produttore!) devono

comparire sull’imballaggio

esterno nel quale gli alimenti

preimballati sono presentati al

momento della loro

commercializzazione.

Articolo 9 - Elenco delle

indicazioni obbligatorie

Il Regolamento introduce

nuove indicazioni obbligatorie.

Tra queste ricordiamo:

• il paese d’origine o il luogo

di provenienza ove previsto (si

veda più avanti la descrizione

dell’articolo 26);

• la dichiarazione nutrizionale

(dal 13 dicembre 2016);

• la dichiarazione della

presenza di allergeni (per la

lista si veda l’allegato II del

regolamento).

Si potrà continuare ad

identificare l'operatore che

commercializza il prodotto

(nome/ragione sociale ed

indicazioni dell’indirizzo) col

solo marchio registrato. Le

indicazioni dell’indirizzo non

possono essere: la Casella

Postale, l’indirizzo internet o

di posta elettronica, il numero

telefonico, il numero di

registrazione alla CCIA. Non è

più obbligatorio (come era già

riportato nella direttiva

comunitaria mal recepita dal

D.lgs. 109/92) indicare la

sede dello stabilimento di

produzione o confezionamento

se il prodotto è

commercializzato da un terzo.

Riamane comunque la

possibilità di indicarlo

volontariamente, purché non

sostituisca il nome o la ragione

sociale de “l’operatore con il

cui nome o con la cui ragione

sociale è commercializzato il

prodotto o, dell’importatore”.

In pratica i prodotti venduti a

“Marchio” della GDO o

importati non hanno più

l’obbligo di indicare chi l’ha

fabbricati.

Dicitura del Lotto

Anche se il regolamento non

riporta l’obbligo della dicitura

del lotto, rimane in vigore per

la Direttiva 2011/91 che non è

stata abrogata. Sono comunque

esentati i prodotti ortofrutticoli

destinati all’industria di

trasformazione, ai centri di

immagazzinamento, alle

cooperative ed OP. La

vendita diretta dei prodotti

ortofrutticoli ai consumatori

non richiede la dicitura del

lotto.

Quantità netta

La quantità di alimento da

riportare sulla confezione è

quella nettae non più quella

nominale. La norma non si

applica ai prodotti che sono

soggetti a notevoli perdite del

loro volume o della loro massa

come, ad esempio , gli

ortofrutticoli. Peraltro per

questi ultimi valgono le

regole di commercializzazione

stabilite dall’OCM unica.

Denominazione di vendita

E’ obbligatorio indicare la

denominazione di vendita e

non più quella dell’alimento.

La differenza tra le due è che

la prima si riferisce al prodotto

finito (pasta, pane gelato

etc.), mentre la seconda si

riferisce al prodotto finito e

alla denominazione del suo

ingrediente (ad esempio pane

all’olio). Per la denominazione

di vendita si veda l’allegato

VI del regolamento. Si ricorda

che per “denominazione

dell’alimento” si intende

la sua denominazione legale

(formaggio, pane, pasta etc.).

Termine minimo di

conservazione

Il TMC è definito dall’articolo

24 e dall’allegato X del

Regolamento. Non è più

obbligatorio indicarlo nello

stesso campo visivo principale

dell’etichetta, ma si deve

sempre riportare anche

nell’involucro con cui è

commercializzato il prodotto.

Origine dell’alimento (art.

26)

L’obbligo di indicare il paese

di origine o provenienza

dell’alimento non sussiste per i

prodotti DOP IGP e STG.

L’indicazione del paese

d’origine o del luogo di

provenienza è obbligatoria:

“Nel caso in cui l’omissione di

tale indicazione possa indurre

in errore il consumatore in

merito al paese d’origine o al

luogo di provenienza reale

dell’alimento, in particolare

se le informazioni che

accompagnano l’alimento o

contenute nell’etichetta nel

loro insieme potrebbero

altrimenti far pensare che

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pol’alimento abbia un

differente paese d’origine o

luogo di provenienza”. In tal

modo non sarà più possibile

utilizzare simboli, immagini o

altro che possano far ritenere

che, (ad esempio un

formaggio), sia italiano pur

non essendo stato prodotto in

Italia. Una novità importante

per la lotta all’Italian

Sounding. Inoltre se il paese

d’origine o il luogo di

provenienza di un alimento è

indicato nell’etichetta e non è

lo stesso di quello del suo

ingrediente primario (farina,

latte, etc.) si deve indicare

obbligatoriamente il paese

d’origine o il luogo di

provenienza di tale ingrediente

primario; oppure si deve

specificare che il paese

d’origine o il luogo di

provenienza dell’ingrediente

primario è indicato è diverso

da quello dell’alimento .

Quest’ultima disposizione si

applicherà quando sarà

pubblicato l’atto delegato della

Commissione che ne stabilirà

le modalità corrette.

Etichettatura nutrizionale

Le informazioni nutrizionali

sono già in vigore secondo la

Direttiva 90/496/CEE. Anche

se le modifiche saranno

obbligatorie dal 13 dicembre

2016, molti produttori si

stanno già adeguando. Si

ritiene utile dare quindi alcune

informazioni in merito .

Secondo le nuove disposizioni,

la "dichiarazione nutrizionale"

obbligatoria indicherà il

contenuto energetico e le

percentuali di ogni singola

sostanza riportata, come di

seguito meglio specificato, in

una tabella comprensibile

sull'imballaggio. Le unità di

misura da usare nella

dichiarazione nutrizionale

sono per l’energia [kilojoule

(kJ) e kilocalorie (kcal) e per

la massa grammi (g),

milligrammi (mg) e

microgrammi (μg). Tutte le

informazioni dovranno essere

espresse per 100 g o per 100

ml e potranno, inoltre, anche

essere espresse in porzioni,

purché sia riportata la

quantità della porzione (ad

esempio si deve riportare

che un cucchiaino di olio sono

25 ml di prodotto). Il

regolamento introduce l'obbligo

dell'informazione nutrizionale

per la maggioranza degli

alimenti elaborati . Gli

elementi da dichiarare

obbligatoriamente sono:

- valore energetico

- grassi

- grassi saturi

- carboidrati

- zuccheri

- proteine e sale.

Non sono obbligati a

presentare la dichiarazione

nutrizionale:

• i prodotti non trasformati

che comprendono un solo

ingrediente o una sola

categoria di ingredienti;

• i prodotti trasformati che

sono stati sottoposti

unicamente a maturazione e

che comprendono un solo

ingrediente o una sola

categoria di ingredienti.

Sono pertanto esclusi i

prodotto ortofrutticoli.

Conclusioni

Il nuovo regolamento tende a

raggruppare e migliorare i

diversi dispositivi legislativi

in materia di etichettatura

che si sono susseguiti negli

ultimi anni, cercando di

armonizzare le informazioni

fornite ai consumatori e agli

operatori alimentari. E’ in

preparazione un D.M. di

recepimento del Regolamento

1169/11. Appena sarà

pubblicato provvederemo a

comunicarlo a tutti i Soci

mediante questo notiziario. Il

testo integrale del regolamento

(UE) n. 1169/2011 è reperibile

nel sito internet della

Confagricoltura di Siena.

Acquisto

capi riproduttori 2014

Si ricorda a tutti i Soci con

aziende zootecniche che la

Regione Toscana ha aperto il

bando del PRAF misura A.1.6,

azione B “Incentivazione

all’acquisto e all’impiego di

animali iscritti nei libri

genealogici e nei registri

anagrafici”. Sono ammessi a

contributo esclusivamente gli

animali riproduttori iscritti ai

Libri Genealogici (LL.GG) o

ai Registri Anagrafici (RR.AA)

di razza, secondo la normativa

vigente, delle seguenti specie,

“Spese massime ammesse per

specie e razze animali”:

Bovina; Bufalina; Ovina;

Caprina; Equina (delle razze

iscritte nel repertorio regionale

delle risorse genetiche animali

autoctone); Asinina (delle razze

iscritte nel repertorio regionale

delle risorse genetiche animali

autoctone); Suina (delle razze

iscritte nel repertorio regionale

delle risorse genetiche animali

autoctone).

Gli animali oggetto di acquisto

devono ottemperare, sia per

quanto riguarda gli allevamenti

di provenienza che i singoli capi,

alle norme sanitarie comunitarie,

nazionali e regionali in vigore

al momento dell’acquisto e

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della movimentazione del capo

verso l’allevamento ed essere

in possesso delle certificazioni

sanitarie. Il termine di

presentazione delle domande

per i capi acquistati

nell’anno solare 2014 è

fissato al 05 Febbraio 2015.

Si ricorda che i nostri Uffici

sono a disposizione per

chiarimenti e compilazione

delle domande.

FISCALE TRIBUTARIO

Imposte e tasse

Revisione zone montane

esenti da IMU

Decreto del Ministero

dell’economia e delle

finanze del 28.11.2014

Comunicato MEF

del 01.12.2014

Con il decreto di cui all’oggetto,

in corso di pubblicazione sulla

Gazzetta ufficiale, il cui testo

integrale è disponibile sul sito

del Dipartimento delle finanze

(www.finanze.it) diventa operativa

la revisione dell’elenco dei

comuni disposta dall’art. 22, c.

2 del D.L. n. 66/2014, conv. in

L. n. 89/2014, ove sono ubicati

i terreni agricoli esenti

dall’IMU. Fino all’emanazione

del decreto in commento erano

esenti dal tributo i terreni

agricoli ricadenti in aree

montane o di collina delimitate

ai sensi dell’art. 15 della L. n.

984/1977, a norma dell’art. 7,

c. 1, lett. h) del D. Lgs. n.

504/92. A valere per il periodo

d’imposta 2014, il predetto art.

22 del D.L. n. 66/2014,

sostituendo l’art. 4, c. 5 bis del

D.L. n. 16/2012, conv. in L. n.

44/2012, ha introdotto, al fine

dell’individuazione dei comuni

ove i terreni continuano a

risultare esenti , il criterio

del livello altimetrico,

riportato da un apposito elenco

dell’ISTAT, che diversifica i

terreni posseduti da coltivatori

diretti e imprenditori agricoli

professionali, di cui all’art. 1

del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti

nella previdenza agricola, dagli

altri terreni. Tanto premesso,

in base al nuovo decreto (artt.1

e 2), risultano esenti, a norma

dell’art 7, c. 1, lett. h) del

D.Lgs. n. 504/92 (ad eccezione

dei terreni ubicati nei comuni

della provincia autonoma di

Bolzano che, in base alla

legge provinciale n. 3/2014,

applicano l’imposta municipale

immobiliare - IMI):

a) I terreni agricoli dei

comuni ubicati ad un’altitudine

di 601 metri e oltre,

individuati sulla base dell’

“Elenco comuni italiani”,

pubblicato sul sito internet

dell’Istituto nazionale di

statistica (ISTAT),

http://www.istat.it/it/archivio/6

789, tenendo conto dell’altezza

riportata nella colonna

“Altitudine del centro (metri)”;

b) i terreni agricoli posseduti

da coltivatori diretti e

imprenditori agricoli

professionali di cui all’art. 1

del D. Lgs. n. 99/2004

(comprese le società con

qualifica IAP), iscritti nella

previdenza agricola, ubicati nei

comuni con un’altitudine

compresa fra 281 metri e 600

metri, individuati sulla base

dell’ “Elenco comuni italiani”,

pubblicato sul sito internet

dell’Istituto nazionale di

statistica (ISTAT),

http://www.istat.it/it/archivio/6

789, tenendo conto dell’altezza

riportata nella colonna

“Altitudine del centro (metri)”;

Il comma 3 dell’art. 2 del

decreto precisa, altresì, che

l’esenzione si applica anche ai

terreni di cui al comma 2 dello

stesso art. 2 (cioè quelli

indicati nella suddetta lettera

b), nel caso di concessione

degli stessi in comodato o in

affitto a coltivatori diretti

e imprenditori agricoli

professionali di cui all’art. 1

del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti

nella previdenza agricola. La

disposizione, tuttavia, appare

evidentemente pleonastica

atteso che il requisito del solo

possesso in capo agli stessi

IAP e CD iscritti alla

previdenza agricola (previsto

al comma 2) incorpora già la

possibilità di concedere in

affitto o in comodato ad

altrettanti affittuari o

comodatari IAP e CD, oltre

che, stando alla lettera della

disposizione, ad altri soggetti

non in possesso delle

medesime qualifiche. Sul

punto, in attesa di ottenere un

chiarimento sul piano tecnico,

sembrerebbe che l’intento, ad

una lettura “non irrazionale”

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L’Agricoltore Senese 23/2014

9

della norma, sia quello di

limitare l’esenzione, nel caso

dell’affitto o del comodato, ai

terreni posseduti da IAP e CD

concessi in godimento ad

altrettanti IAP e CD sempre

iscritti alla previdenza

agricola. I commi 4 e 5

dell’art . 2 del decreto

precisano che per i terreni

ubicati nei comuni diversi da

quelli individuati nei commi 1

e 2 (quelli per cui vale

l’esenzione), resta ferma

l’applicazione della disciplina

vigente dell’imposta

municipale propria e, in

particolare, delle disposizioni

di cui all’art. 13, commi 5 e 8

bis del D. L. n. 201/2011

(moltiplicatori e riduzioni della

base imponibile) ed, inoltre,

che l’individuazione dei

terreni, effettuata ai sensi dello

stesso art. 2, ai quali si

applica l’esenzione, sostituisce

quella effettuata in base alla

circolare n. 9 del 14 giugno

1993. Pertanto, i terreni ubicati

nei comuni con un’altitudine

inferiore a 281 metri, ancorché

prima esenti, sono soggetti al

pagamento dell’IMU disposta

dal decreto, anche se posseduti

e condotti da IAP e CD iscritti

alla previdenza agricola.

Infine, il comma 6 dell’art. 2

del decreto conferma che i

terreni a immutabile

destinazione agro - silvo -

pastorale, a proprietà collettiva

indivisibile e inusucapibile,

sono esenti dall’IMU a

prescindere dalla loro

collocazione. L’art. 3 stabilisce

che i soggetti passivi tenuti al

pagamento dell’imposta in

base alle nuove disposizioni

devono effettuare il

versamento, per il 2014, in

un’unica rata entro il prossimo

16 dicembre 2014, con un

richiamo all’art. 10 della

L. n. 212/2000 (Statuto del

contribuente) sulla tutela

dell’affidamento e della buona

fede, cioè dalla norma che

prevede, tra l’altro, “che non

sono irrogate sanzioni né

richiesti interessi moratori al

contribuente qualora egli si sia

confermato a indicazioni contenute

in atti dell’amministrazione

finanziaria ....... o qualora il

suo comportamento risulti

posto in essere a seguito di

fatti direttamente conseguenti

a ritardi, omissioni od errori

dell’amministrazione stessa”,

di fatto prendendo atto che il

ritardo nell’emanazione del

D.M. potrebbe provocare

eventuali errori o violazioni

delle disposizioni oltre che

essere causa del versamento in

un’unica soluzione. In ordine

alla misura dell’aliquota

d’imposta, si ritiene sia

applicabile, in via generale,

l’aliquota base del 7,6 per

mille considerato che i Comuni

per i quali i terreni agricoli,

prima esenti, sono divenuti

imponibili, per effetto del

decreto, non hanno potuto, nei

termini previsti, deliberare

aliquote diverse, salvo che le

delibere comunali non

prevedano aliquote diverse da

quella base che riguardino

intere categorie di immobili,

per esempio “altri immobili”

diversi dall’abitazione

principale, ovvero che si tratti

di Comuni i cui terreni, prima

della nuova revisione, erano

parzialmente esenti e che

abbiano deliberato un’aliquota

diversa da quella ordinaria.

Tenuto conto dell’imminenza

dei versamenti previsti il

Consiglio dei Ministri del 12

dicembre u.s (www.governo.it)

ha approvato un decreto

legge di proroga del termine

di pagamento dell’IMU sui

terreni agricoli montani e

collinari dal prossimo 16

dicembre 2014 al 26 gennaio

2015. In attesa di eventuali

sviluppi circa la revisione

della nuova disciplina di cui

al D.M. 28.11.2014 (pubblicato

in G.U. del 06.12/2014), si

ricorda che resta fermo il

termine del 16 dicembre per

il versamento del saldo

IMU riguardante i terreni

agricoli non ricompresi nelle

zone montane e collinari

individuate con la circolare

ministeriale n. 9 del 14

giugno 1993.

SERVIZIO CONTABILITA’ IVA

Ricordiamo alle aziende aderenti al servizio di contabilità ed Iva che le fatture ed

ogni altro documento utile devono essere consegnati all’ Ufficio Fiscale entro i

primi 10 giorni successivi al mese di riferimento. Tale esigenza impone tempestive

consegne onde dar modo agli uffici e, conseguentemente, alle aziende di poter

operare correttamente e con la dovuta puntualità.

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L’Agricoltore Senese 23/2014

10

SINDACALE

Assunzioni congiunte

Decreto direttoriale n. 85

del 28/11/2014 e la nota

n.1471 del 4/12/2014

Modello UNILAV-cong.

Facciamo seguito alle nostre

precedenti comunicazioni

sull'argomento in oggetto per

comunicare che con decreto

direttoriale n. 85 del 28/11/2014

e la nota n.1471 del 4/12/2014,

la Direzione Generale dei sistemi

informativi, dell’innovazione

tecnologica e della

comunicazione del Ministero

del Lavoro e delle Politiche

Sociali ha fornito le modalità

operative per la comunicazione

delle assunzioni congiunte in

agricoltura. L'emanazione di

tali provvedimenti rende

finalmente operativa la

normativa sulle assunzioni

congiunte da parte di una

pluralità di datori di lavoro

legati da determinati vincoli

(gruppo, rete, rapporti

familiari) di cui all’art. 9, c.

11, del decreto legge n.

76/2013, convertito con

modificazioni dalla legge n.

99/2013. Il Decreto direttoriale

citato infatti stabilisce

espressamente che dal 7

gennaio 2015 sarà possibile

effettuare, attraverso il

portale cliclavoro.gov.it ,

la trasmissione della

comunicazione di assunzione

dei lavoratori reclutati con

questa particolare tipologia

contrattuale. In altre parole

le assunzioni congiunte,

indipendentemente dal luogo

ove è ubicata la sede di lavoro,

dovranno essere comunicate

non secondo il tradizionale

canale telematico regionale per

le comunicazioni obbligatorie,

ma solo ed esclusivamente

tramite la sezione

“ADEMPIMENTI” del portale

cliclavoro.gov.it dove sarà

operativa - dal 7 gennaio p.v. -

un’apposita applicazione web

denominata “UNILAV-

Congiunto”. Attraverso tale

canale potranno altresì essere

effettuate le comunicazioni

relative alle variazioni del

rapporto di lavoro (trasformazione,

proroga, cessazione) nonché la

rettifica e l'annullamento di

comunicazioni precedentemente

effettuate. Si sottolinea che

rispetto al normale modello

UNILAV, il nuovo formulario

per le assunzioni congiunte

richiede le seguenti

informazioni supplementari:

- nella sezione "altri datori di

lavoro" devono essere indicati

gli ulteriori datori di lavoro che

procedono all'assunzione

congiunta, e cioè tutti i datori

di lavoro diversi da quello che

effettua la comunicazione di

assunzione (per ciascun datore,

laddove agricolo, dovrà essere

indicato anche il codice CIDA

rilasciato dall'INPS);

- deve essere indicato il luogo

di conservazione dell'accordo

tra i datori di lavoro coinvolti,

in caso di assunzione

congiunta da parte di imprese

legate da un contratto di rete o

riconducibili a soggetti legati

tra loro da un vincolo di

parentela o di affinità entro il

terzo grado (si ricorda che, in

tali casi, le comunicazioni di

assunzione, trasformazione,

proroga e cessazione devono

essere effettuate da un soggetto

appositamente incaricato da

uno specifico accordo tra le

parti depositato presso le

associazioni di categoria con

modalità che ne garantiscano

la data certa di sottoscrizione

ovvero, in caso di contratto di

rete, dal contratto stesso).

Le comunicazioni relative alle

assunzioni congiunte potranno

essere effettuate da tutti i

soggetti accreditati al portale

cliclavoro, compresi gli

intermediari abilitati (consulenti,

associazioni di categoria,

società di servizi, etc.).

Relativamente all'accreditamento

al portale per l'invio delle

comunicazioni delle assunzioni

congiunte, si precisa che il

Ministero del lavoro, si è

riservato di far conoscere a

stretto giro le specifiche

modalità che dovranno essere

seguite. La comunicazione di

assunzione (modello UNILAV-

Congiunto), una volta pervenuta

al portale cliclavoro, attraverso

il Nodo di Coordinamento

Nazionale, sarà messa a

disposizione dei servizi regionali

e degli Enti previdenziali

competenti. Il decreto direttoriale

in commento prevede

l'emanazione di un'apposita

circolare congiunta della

Direzione Generale dei sistemi

informativi, dell’innovazione

tecnologica e della

comunicazione e la Direzione

Generale per l'attività ispettiva,

con la quale verranno fornite

ulteriori indicazioni di

carattere operativo. Ci

riserviamo pertanto di tornare

sull'argomento non appena sarà

diramata la predetta circolare.

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L’Agricoltore Senese 23/2014

11

PREVIDENZIALE

Erogazione premiale

erogazioni legate

all’andamento economico

dell’impresa

Art. 46 CPL operai

Si ricorda quanto previsto

dall’art. 46 del Contratto

Provinciale per gli operai

agricoli e florovivaisti della

Provincia di Siena inerente le

erogazioni legate all’andamento

economico dell’impresa. Le

Parti concordano di istituire,

per l'arco di validità del

presente contratto collettivo,

erogazioni premiali di cui alla

legge nazionale n 126 del

24.07.2008 , e successive

integrazioni e modificazioni,

correlati a risultati da

conseguire nella realizzazione

di programmi aventi come

obbiettivo, incrementi di

produttività, di qualità e di altri

elementi di competitività,

legati all'andamento produttivo

delle imprese, unitamente a

quanto previsto dall’articolo

2 comma 10 del C.C.N.L.

Dette erogazioni vengono così

denominate:

• Erogazione premiale

“disponibilità”;

• Erogazione premiale

“presenza”.

In ragione di quanto sopra, il

premio di partecipazione

annuale, così come declamato

dall’articolo 45 comma 4,

unitamente all’allegato 2 dei

previgenti C.P.L viene

integralmente sostituito, ad

ogni effetto di legge e di

contratto, dal presente accordo

di (sovra descritto) erogazione

premiale. L’Osservatorio è

l’istituzione contrattuale

deputata ad individuare tali

erogazioni, utilizzando dati

globali riferi ti ad almeno

sei elementi significativi

dell'andamento dell'agricoltura

provinciale e dovrà completare

le proprie ricerche

obbligatoriamente entro il 31

ottobre dell'anno solare di

riferimento. Entro il 30

novembre di ogni anno, verrà

convocata una apposita

riunione, per verificare la

sussistenza delle condizioni al

fine dell'erogazione premiale.

Tenuto conto, della variabilità

dei fattori che possono

incidere, sulla produttività,

innovazione ed efficienza

organizzativa, le parti

ritengono di differenziare

detta incidenza prendendo a

riferimento due diversi gruppi

di indicatori, gestionali,

economici e produttivi. Altri

parametri potranno essere

individuati direttamente

richiedendo anche dati ed

informazioni a tutti gli Enti

Pubblici e privati del settore.

L’erogazione premiale riveste

caratteristiche di variabilità nel

suo ammontare, non è

determinabile a priori ed è

commisurata ad un valore

anch’esso variabile secondo

parametri di presenza e di

adesione a criteri di flessibilità.

Dette corresponsioni

competono sia agli operai a

tempo determinato che

indeterminato, secondo le

modalità appresso riportate.

L’erogazione premiale, nel

caso l'Osservatorio dichiari

la sussistenza degli

elementi necessari alla sua

corresponsione, sarà erogata

entro il mese di gennaio

dell'anno solare successivo a

quello di riferimento. Tali

corresponsioni non incidono in

alcun istituto legale o

contrattuale previsto dal

presente contratto e non sono

riconducibili alla nozione di

retribuzione prevista dal

presente C.P.L. Pertanto

l’erogazione premiale non

deve costituire montante ai

fini della rilevazione delle

retribuzioni medie erogate

nella provincia di Siena. In

caso di controversie aventi

ad oggetto contestazioni

sull’erogazione premiale, viene

riconosciuto l’Osservatorio

quale unico organo deputato,

preliminarmente, ad esperire il

tentativo conciliativo, il cui

esito dovrà essere riportato su

apposito verbale, da inviare

alle parti firmatarie del

presente contratto unitamente

agli aventi causa. Al

dipendente spetterà, qualora

ricorressero le condizioni

ivi previste, comunque,

annualmente, una sola

tipologia di erogazione, avente

validità per l’intero anno solare

di riferimento.

Erogazione premiale

“disponibilità”. Tabella A

1. stato della manodopera

con riferimento ai lavoratori

occupati e dalle giornate

lavorate, con necessità di

verificare gli scostamenti in

aumento o in diminuzione e

relativa quantificazione delle

percentuali;

2. andamento dei prezzi di

mercato all 'ingrosso dei

prodotti , verificando le

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L’Agricoltore Senese 23/2014

12

contrattazioni e i quantitativi,

rilevando le percentuali e gli

scostamenti in più o in meno;

3. prezzi dei prodotti,

verificando gli scostamenti in

più o in meno e ricavando le

relative percentuali;

4. presenza nelle attività

agrituristiche;

5. eventi infortunistici ed in

itinere;

6. disponibilità ad un orario

di lavoro settimanale, di 44

ore, da potersi effettuare, in

tutto l’anno solare, ad

esclusione delle ultime due

settimane di gennaio, del mese

di agosto, delle ultime due

settimane di novembre, e del

mese di dicembre, nel limite

minino di 60 ore annue.(orario

flessibile).

Le disposizioni di cui al punto

6, dovranno seguire la

seguente procedura. L’azienda

dovrà comunicare detto

intendimento, 15 giorni prima

dell’evento, a tutti i lavoratori

adibiti alle fasi lavorative od ai

lavori occasionali o di breve

durata, per le quali la stessa

ritenga, gestionalmente

opportuna, detta applicazione.

Il lavoratore interessato dovrà

formalizzare, per scritto,

detta volontà entro 5 giorni

dall’avvenuta comunicazione.

Soddisfatto quanto al punto 6,

al lavoratore sarà corrisposto

l’importo orario riportato

nella Tabella A, del presente

articolato, per tutte le ore

ordinarie effett ivamente

lavorate, durante l’anno solare

di riferimento, con esclusione

delle ferie, malattie, infortuni,

maternità e permessi. Ove, tale

procedura non fosse attuabile

per indisposizione del

lavoratore, o venir meno di

necessità aziendali, le ore

comunque effettuate dovranno

essere oggetto di recupero.

Allorché tale operazione non

venisse interamente attuata

entro il 31 marzo dell’anno

successivo, le ore residue

verranno retribuite con la

maggiorazione prevista per il

lavoro straordinario. Il

“recupero” e la “disponibilità”,

di cui ai commi precedenti,

non possono essere oggetto di

compensazione, in quanto

trattasi di due fattispecie aventi

diversa natura contrattuale.

Tabella A

IMPORTI DEL PREMIO PER GLI OPERAI AGRICOLI

QUALIFICHE

Importi orari 2012

1° livello - Op. Spec. Super Specializzato Super 0,249587

2° livello - Op. Spec. Super Spec. Super Interm. 0,246685

3° livello - Op. Specializzato Specializzato 0,237011

4° livello - Op.Qualif.Super Qualificato Super 0,227337

5° livello - Op. Qualificato Qualificato 0,212826

6° livello - Op. Comune Comune 0,193478

IMPORTI DEL PREMIO PER GLI OPERAI FLOROVIVAISTI QUALIFICHE

Importi orari 2012

Livello A - Op.Spec.Super Specializzato Super 0,251522

Livello B - Op. Specializzato Specializzato 0,24088

Livello C - Op.Qualif.Super Qualificato Super 0,230239

Livello D - Op. Qualificato Qualificato 0,216696

Livello E - Op. Comune Comune 0,195413

Erogazione premiale

“presenza”. Tabella B

a. lo stato della manodopera

con riferimento ai lavoratori

occupati ed alle giornate

lavorate, con necessità di

verificare gli scostamenti in

aumento o in diminuzione e

relativa quantificazione delle

percentuali;

b. andamento dei prezzi di

mercato all 'ingrosso dei

prodotti , verificando le

contrattazioni e i quantitativi,

rilevando le percentuali e

gli scostamenti in più o in

meno;

c. prezzi dei prodotti,

verificando gli scostamenti in

più o in meno e ricavando le

relative percentuali;

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L’Agricoltore Senese 23/2014

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d. presenza nelle attività

agrituristiche;

e. presenza lavorativa non

inferiore a 44 giornate

nell’anno solare di riferimento,

concretamente prestate

e regolarmente retribuite ,

in detto periodo, come

risultante dal cedolino

paga;

f. interruzioni, recuperi ,

sospensioni art .8 Cpl .

L’erogazione sarà corrisposta

per le ore effettivamente

lavorate, con esclusione delle

ferie, malattie, infortuni,

maternità e permessi, sulla

base della seguente tabella.

Tabella B

IMPORTI DEL PREMIO PER GLI OPERAI AGRICOLI QUALIFICHE

Importi orari 2012

1° livello - Op. Spec. Super

Specializzato Super

0,163

2° livello - Op. Spec. Super

Spec. Super Interm.

0,156

3° livello - Op. Specializzato

Specializzato

0,151

4° livello - Op.Qualif.Super

Qualificato Super

0,142

5° livello - Op. Qualificato

Qualificato

0,135

6° livello - Op. Comune

Comune

0,129

IMPORTI DEL PREMIO PER GLI OPERAI FLOROVIVAISTI QUALIFICHE

Importi orari 2012

Livello A - Op.Spec.Super

Specializzato Super

0,162

Livello B - Op. Specializzato

Specializzato

0,155

Livello C - Op.Qualif.Super

Qualificato Super

0,148

Livello D - Op. Qualificato

Qualificato

0,139

Livello E - Op. Comune

Comune

0,126

Altri elementi di produttività

Le parti convengono altresì

di individuare alt ri

elementi di produttività, di

cui al combinato disposto

dell'art.53, comma 1, decreto

legge n.78/2010, convertito in

legge n.122/2010, e art.1,

comma 57, legge n.220/2010,

presenti nella contrattazione

collettiva di settore, in

ragione della peculiarità

dell 'at tività svolta dagli

operai del comparto

agricoltura, come le

componenti accessorie della

retribuzione, che rispondono

agli elementi indicati dalla

Circolare Agenzia delle

Entrate/Ministero del Lavoro e

delle Politiche sociali, 3/E

dell' 11 febbraio 2011, presenti

nel vigente contratto

collettivo nazionale e

provinciale. Tali componenti

accessorie, qualora siano

state erogate conformemente

alle disposizioni sotto

elencate, possono beneficiare

dell'agevolazione fiscale ivi

prevista.

• lavoro straordinario, festivo

e notturno effettuato in supero

all'orario contrattuale di

lavoro, distribuito ai sensi

dell’art.9, del C.P.L;

• le giornate di riposo

compensativo per festività

soppresse e retribuite, così

come disciplinato dall'art.40 e

41, del vigente C.C.N.L. 25

maggio 2010;

• le ferie non godute e

retribuite, nel rispetto delle

norme di legge;

• gl i importi e le

maggiorazioni per lavoro

notturno o festivo che cade

in regolari turni periodici;

• il lavoro in supero, nei

rapporti di lavoro a tempo

parziale. Con espresso, ma

non solo, riferimento alle

c.d. clausole elastiche e

flessibili;

• lavoro straordinario

forfettizzato, purché

conforme a quanto stabilito

dalla circolare n. 47/E, del

17 settembre 2010,

congiunta dell'Agenzia delle

Entrate e del Ministero del

lavoro.

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L’Agricoltore Senese 23/2014

14

FIA Sanitario

Nuove modalità

di riscossione

tramite ENPAIA

Comunicazione

della rinuncia all'iscrizione

Si fa seguito alle nostre

precedenti comunicazioni per

rendere noto che con apposito

documento, il FIA sanitario

illustra nel dettaglio la nuova

procedura telematica per la

riscossione dei relativi

contributi. Come si ricorderà,

infatti, a decorrere dal 1°

gennaio 2015, il Fondo Sanitario

Impiegati Agricoli (FIA

Sanitario) affiderà all'ENPAIA -

per ragioni di economicità - il

servizio di riscossione dei

contributi di propria spettanza

previsti dalla contrattazione

collettiva per i quadri, impiegati

e da quella per i dirigenti

agricoli. La nuova procedura

telematica di riscossione della

contribuzione prevede in

automatico l'impostazione

della quota relativa all'iscrizione

al Fondo Sanitario FIA per tutti

gli impiegati e i quadri che

non hanno espressamente

comunicato di rinunciare

all'iscrizione. Ed infatti, come

noto, il contratto collettivo per

gli impiegati e quadri e

quello per i dirigenti agricoli

prevedono che i lavoratori che

intendano rinunciare

all'iscrizione al FIA Sanitario

hanno l'onere di comunicarlo

espressamente al datore di

lavoro ed al Fondo stesso (cfr.

art. 39 - già art. 38 - del vigente

CCNL per i quadri e gli

impiegati agricoli e art. 33 del

vigente CCNL per i dirigenti

agricoli). Laddove la rinuncia

del lavoratore non sia stata

ancora formalizzata e

comunicata al FIA Sanitario, è

possibile effettuare la

comunicazione tempestivamente,

e comunque prima

dell'entrata in vigore del

nuovo sistema di riscossione. A tal fine la comunicazione può

essere inviata per raccomandata

all ' indirizzo del FIA

SANITARIO (Viale Beethoven,

n.48 - 00144 Roma), o per posta

elettronica al seguente indirizzo

[email protected], ovvero

per fax al numero 06/5458354.

Per ulteriori informazioni si

prega di fare riferimento al

nostro Ufficio paghe.

CREDITIZIO

Bando per la concessione

di contributi in conto

interessi in favore

delle imprese del settore

agricolo che abbiano fatto

ricorso a finanziamenti

per investimenti

e/o spese di conduzione

La Fises Spa (Finanziaria

Senese di Sviluppo) ricorda che

è sempre operativo il Bando,

emesso in collaborazione con la

Provincia di Siena, per la

concessione di contributi in

conto interessi a favore delle

imprese del settore agricolo che

abbiano fatto ricorso a

finanziamenti per sostenere spese

di investimento e/o conduzione.

Le caratteristiche principali del

Bando in oggetto sono:

- I contributi richiesti devono

riferirsi a finanziamenti per

spese di investimento erogati nei

12 mesi antecedenti la data di

presentazione della domanda di

ammissione: tale termine si

riduce a 6 mesi nel caso di

finanziamenti per spese di

conduzione;

- Il contributo oggetto del Bando si

configura in un abbattimento del

tasso di interesse sul

finanziamento oggetto della

richiesta nella misura di 1,50

punti percentuali (al lordo della

ritenuta del 4% sull’importo

totale a titolo di acconto);

- Importo massimo ammesso a

contributo pari a 50.000 € per

spese di conduzione o

consolidamento di passività e

100.000 € per spese di

investimento: in caso gli importi

finanziati siano superiori, il

contributo sarà comunque

erogato entro tali limiti;

- Ciascun soggetto richiedente

può presentare a Fises una sola

domanda di contributo, con

l’unica deroga prevista per i

finanziamenti erogati alle imprese

tramite cambiale agricola;

- La durata su cui calcolare il

contributo non può superare i 5

anni, anche nel caso in cui il

finanziamento abbia durata

superiore;

- La concessione del contributo

rientra tra gli aiuti pubblici

concessi alle aziende agricole in

Regime De Minimis.

Ricordiamo infine che le domande

possono essere presentate in

ogni momento senza limite

temporale e saranno accolte fino

all’esaurimento dei fondi ed

evase in ordine cronologico. Per

informazioni più dettagliate si

può visitare direttamente il sito

della Fises www.fises.it oppure

telefonare per ulteriori

informazioni al nostro ufficio

Creditizio il mercoledì

pomeriggio dalle 15.00 alle

17.00 al numero 0577/533205.

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L’Agricoltore Senese 23/2014

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ANNUNCI ECONOMICI

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Telefonare al 334/8714340 oppure al 348/2841612

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INDICE

Chiusura Uffici festività natalizie 1

DALL’UNIONE

Proroga bando FIPIT Inail 2

Confagricoltura Siena è su Facebook 2

ASSICURATIVO Apertura Ufficio Assicurativo 2

FORMAZIONE Corso di formazione per Utilizzatori di prodotti fitosanitari 3

DA CONFAGRICOLTURA Confagricoltura a sostegno delle imprese agro energetiche con un’azione legale contro lo

“Spalma Incentivi”

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TECNICO ECONOMICO Prevenzione incendi 4

Riduzione pagamenti RPU 2014 5

Pubblicazione istruzioni esplicative e modulistica per la compilazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vino e/o mosto – Campagna 2014/2015 (id 9051)

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Etichettatura degli alimenti: le nuove disposizioni del Reg. UE 1169/11 5

Acquisto capi riproduttori 2014 7

FISCALE TRIBUTARIO

Imposte e tasse. Revisione zone montane esenti da Imu. Decreto del Ministro dell’economia ed elle finanze del 28.11.2014. Comunicato MEF del 01.12.2014

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Servizio contabilità Iva 9

SINDACALE

Assunzioni congiunte. Decreto direttoriale n. 85 del 28/11/2014 e la nota n. 1471 del 4/12/2014. Modello UNILAV – cong.

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PREVIDENZIALE Erogazione premiale erogazioni legate all’andamento economico dell’impresa. Art. 46 CPL

operai

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FIA Sanitario. Nuove modalità di riscossione tramite Enpaia. Comunicazione della rinuncia all’iscrizione

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CREDITIZIO

Bando per la concessione di contributi in conto interessi in favore delle imprese del settore agricolo che abbiano fatto ricorso a finanziamenti per investimenti e/o spese di conduzione

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ANNUNCI 15