Due o tre cose che so della renditacatastalepresunta · Due o tre cose che so della...

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Due o tre cose che so della rendita catastale presunta mario cinà Padova, giugno 2011

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Due o tre cose che so della

rendita catastale presunta

mario cinà

rendita catastale presunta

Padova, giugno 2011

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Di che stiamo parlando

• I fabbricati di cui si parla sono i cosiddetti fabbricati

MD (Mai Dichiarati) elencati nelle apposite liste

pubblicate nelle Gazzette Ufficiali dal 10 agosto 2007

al 29.09.2010 (nella G.U. del 29.09.2010, per la

provincia di Padova: Borgoricco – Campodarsego -

Due Carrare – Massanzago);

• Sono esclusi dall’attribuzione della rendita presunta i

fabbricati ex FR, i fabbricati ex F3/F4, i fabbricati non

dichiarati in catasto ma non compresi negli elenchi

pubblicati in GU, i fabbricati le cui rendite non sono

ritenute congrue dai comuni.

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Fabbricati non dichiarati in catasto ma non

compresi negli elenchi pubblicati in GU

• Non si attribuiscono le rendite presunte;

• Si ricorre a quanto previsto dalla Legge 244/2007 comma 277 secondo cui si inizia la consueta procedura di richiesta alla ditta obbligata dell’accatastamento;

• Nel caso in cui la ditta non ottempera entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

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Le fonti normative

• La Rendita presunta è attribuita in via

transitoria alle unità immobiliari relative ai

fabbricati non dichiarati in catasto, di cui

all’art. 2, comma 36, del decreto legge 3

ottobre 2006, n. 262, sulla base di quanto

disposto dall’ art. 19, comma 10, del decreto

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122.

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Le rendite presunte si assegnano a

partire dal 3 maggio 2011 incluso

• L’attività di attribuzione della rendita presunta ha

inizio dopo la scadenza del termine del 30 aprile

2011, stabilito dall’art. 2, comma 5bis, del decreto

legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10;

• Poiché il 30 aprile 2011 cadeva di sabato e poiché gli

uffici dell’Agenzia sono chiusi il sabato il termine

ultimo è slittato al 2 maggio come da Comunicato

stampa dell’Agenzia stessa.

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La rendita presunta è transitoria

• Per il comma 10 dell’art. 19 del DL n.

78/2010 la rendita presunta si iscrive

transitoriamente in catasto;

• Dovrà necessariamente seguire la

rendita definitiva mediante

dichiarazione docfa presentata dalla

parte o eseguita in surroga dall’Agenzia

con spese a carico della parte.6

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Come si assegna la rendita presunta

categorie A – B - C

• Si applicano i criteri stabiliti con il Provvedimento

direttoriale 19 aprile 2011:

• La categoria è individuata sulla base degli elementi

tecnici acquisiti mediante sopralluogo esterno;

• La classe è quella media o la superiore in caso di

classi pari presenti nella zona censuaria;

• La superficie si desume dai rilievi aereo-fotografici;

• La consistenza in vani si ottiene con il rapporto

superficie/superficie vano medio.

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Come si assegna la rendita

presunta categorie D – E

• La superficie si desume sempre dai rilievi

aereo-fotografici;

• Si applica il saggio di redditività pari al

2% per le uiu del gruppo D ed il saggio

del 3% per quelle del gruppo E;

• I valori venali unitari sono quelli riferiti al

biennio 1988-1989.

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L’accertamento

• L’attribuzione della rendita presunta non

deve modificare gli accertamenti già

presenti in Banca Dati;

• La rendita presunta si attribuisce

pertanto sempre in Nuova Costruzione

anche quando la porzione accertata

rappresenti un ampliamento di una uiu

esistente e già censita.

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Casi particolari di accertamento

• Se l’immobile non è visualizzabile e non

è possibile reperire ulteriori informazioni

non si attribuisce la rendita presunta e si

avviano le procedure per la surroga;

• Gli immobili intestati al Demanio dello

Stato ed agli Enti locali saranno trattati al

termine delle operazioni interessanti i

soggetti privati.

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La cartografia

• L’attribuzione della rendita presunta non comporta

l’aggiornamento cartografico;

• Nella banca dati cartografica viene apposto uno specifico simbolo

sulla particella oggetto di aggiornamento;

• Nella banca dati censuaria del catasto terreni saranno apposte le

annotazioni:

- per particella a partita 1:

Particella interessata da immobile urbano non regolarizzato ai sensi

del Dl 78/2010

- per particella non a partita 1 o non a p.te speciali:

Particella interessata da immobile urbano non regolarizzato ai sensi

del Dl 78/2010 – Al momento della presentazione del TM dovrà

assumere l’identificativo già utilizzato al CEU;

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Le notifiche D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito dalla Legge 26/02/2011, n. 10 Art. 2, comma 5-bis

• La notifica gli atti di attribuzione della rendita

presunta avviene mediante affissione all’albo

pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili.

• Dell’avvenuta affissione è data notizia con

comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,

nel sito internet dell’Agenzia del territorio, nonché

presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati.

• Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione

del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i

termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla

commissione tributaria provinciale competente. 12

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Decorrenza

• La rendita catastale presunta e quella

successivamente dichiarata come rendita

proposta o attribuita come rendita catastale

definitiva producono effetti fiscali fin dalla

loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal

1° gennaio 2007 salva la prova contraria volta

a dimostrare, in sede di autotutela, una

diversa decorrenza.

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Sanzioni e Oneri

• La sanzione pecuniaria amministrativa

tributaria si applica a causa di una violazione

tributaria compiuta dal soggetto interessato

come ad es. il mancato accatastamento di una

unità immobiliare;

• La sanzione ha un’efficacia temporale limitata

a cinque anni (art. 20, D.vo n. 472/1997);

• Gli oneri sono invece dovuti per le attività

svolte dall’ufficio in caso di mancato o tardivo

adempimento del soggetto interessato.14

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Sanzioni

• L’aumento delle sanzioni è stato stabilito con il d.lvo n.

23/2011 con decorrenza fissata dal d.l. n. 70/2011;

• Le nuove sanzioni:

- interessano soltanto la ritardata presentazione delle

denuncie docfa e non altre violazioni catastali;

- si applicano se il 1° giorno della ritardata presentazione

decorre dal 1° luglio 2011 compreso;

• Le vecchie sanzioni si applicano se il 1° giorno della

ritardata presentazione è antecedente al 1° luglio 2011.

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Riassumendo: Le nuove sanzioni

• Si applicano soltanto alle planimetrie:

• a) NC presentate dopo 30g dall’utilizzazione

• b) VAR presentate dopo 30g dall’utilizzazione

• c) ex FR presentate dopo 30g dalla fine ruralità

• Decorrenza: 01.07.2011

• Importo €: 1.032 ÷ 8.264

• Ridotto ad ¼ (258 ÷2.066) se pagate entro 60g

da notifica come da art. 16, d.lvo n. 472/1997

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Gli oneri

• Sono dovuti per l’attribuzione d’ufficio della

rendita presunta da porre a carico dei soggetti

inadempienti all’obbligo di presentazione

delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19,

comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122;

• Oltre agli oneri si devono corrispondere, se

dovute, le sanzioni.

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Contabilizzazione oneri(allegato a provvedimento direttoriale del 19.04.2011)

A. Spese generali e di predisposizione dell’istruttoria ................................................... € 130,00

B. Spese per sopralluogo determinato forfetariamente ................................................ € 80,00

C. Oneri per le attività estimali (classamento, consistenza e rendita presunta)

C.1 – Per ogni unità immobiliare censibile nei gruppi ordinari (A, B e C) .................. € 50,00

C.2 - Per ogni unità immobiliare censibile nei gruppi speciale o particolare (D e E).. € 100,00

D. Spese per la predisposizione e la notifica dell’atto di accertamento ......................... € 20,00

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Casi particolari di calcolo oneri (€)

• 1. Docfa del professionista presentato entro il 2.5.2011 compreso:

nessun onere (+ eventuali sanzioni)

• 2. Docfa del professionista presentato dopo il 2.5.2011 quindi a partire dal giorno 3:

• 2a) - dopo il sopralluogo - dopo registrazione RCP

130 + 80 + 50 (o 100) + 20 (+ eventuali sanzioni) = 280 o 330 (+ eventuali sanzioni)

• 2b) - dopo il sopralluogo - prima registrazione RCP

130 + 80 (+ eventuali sanzioni) = 210 (+ eventuali sanzioni)

• 2c) - prima del sopralluogo

130 (+ eventuali sanzioni)

• In tutti i casi di “accatastamento dovuto” sono chiesti 130 euro per apertura fascicolo.

• Se l’accatastamento non è dovuto non sono chiesti i 130 euro

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DL n. 262, art. 2, comma 36.

L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

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DL n. 78/2010, art. 19

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 è attivata l'"Anagrafe Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali. 2. In fase di prima applicazione l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali. 3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione. 4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio. 5. Le funzioni catastali connesse all'accettazione Balla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà. 6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di: a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali; b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti; c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati; d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia; e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata; f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

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8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che

non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n.

262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre

2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni. 9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato

una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della

relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. 10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali. 11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agii accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali. 12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni. 13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito dalla Legge 26/02/2011, n. 10 Art. 2, comma 5-bis

Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall’articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l’Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell’avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell’Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l’attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011. Art. 19, comma 7, DL n. 78/2010

L’Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell’art. 2. comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. NB L’ultimo elenco dei comuni (Borgoricco, Due Carrare, Massanzago, Campodarsego) è stato pubblicato nella G.U. del 29 settembre 2010.

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COMUNICATO STAMPA

SCADE OGGI IL TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CASE FANTASMA DAI PROSSIMI GIORNI I SOPRALLUOGHI DEI TECNICI DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO

Scade oggi il termine ultimo per l’accatastamento spontaneo dei fabbricati non iscritti al Catasto, i cosiddetti “immobili fantasma”, o che, a seguito di interventi edilizi, hanno subito modifiche o variazioni di destinazione d’uso non dichiarate all’Agenzia del Territorio.

Dopo le proroghe previste dal legislatore, a partire dai prossimi giorni inizieranno, su tutto il territorio nazionale, i sopralluoghi dei tecnici dell’Agenzia, allo scopo di raccogliere i dati su ogni singolo immobile, necessari all’attribuzione della rendita catastale presunta. Tale rendita verrà iscritta transitoriamente in Catasto e consentirà di riscuotere i tributi erariali e locali, gli oneri e le relative sanzioni, con decorrenza 1° gennaio 2007.

In virtù dell’accordo raggiunto con il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, i professionisti, in alcune province selezionate congiuntamente, collaboreranno, a titolo gratuito, con l’Agenzia nelle attività di sopralluogo, propedeutiche all’attribuzione della rendita.

Tale rendita, che verrà notificata mediante affissione all’albo pretorio dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili, sarà determinata sulla base del classamento e della consistenza di ciascuna unità immobiliare, tenendo conto anche di ogni altro elemento conoscitivo desunto dalla documentazione disponibile presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia, nonché degli eventuali elementi tecnici scaturiti dalla preziosa collaborazione di tutti i Comuni interessati.

Questa procedura rappresenta il primo passo verso la regolarizzazione degli immobili che non risultano dichiarati al Catasto, cui farà seguito l’attribuzione, in via definitiva, della rendita catastale mediante dichiarazione di parte, ovvero in surroga, da parte dell’Agenzia.

Tali operazioni, pertanto, permetteranno all’Agenzia del Territorio di realizzare un duplice risultato: il contrasto all’evasione fiscale in campo immobiliare ed il completamento delle banche dati catastali, che consentiranno di fornire a tutti gli utenti pubblici e privati servizi sempre più efficaci per il governo del territorio.

Considerato che la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale coincideva con il giorno 30 aprile non lavorativo, il termine ultimo è posticipato alla data odierna.

Roma, 2 maggio 2011

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Prot. n. 24826 del 19 aprile 2011

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PROVVEDIMENTO 19 aprile 2011

Attribuzione della rendita presunta ai sensi dell’art 19, comma 10, del

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, e determinazione degli oneri da porre a carico

dei soggetti interessati.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 – convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 1939, n. 1249 – e successive modificazioni ed integrazioni, recante

norme in materia di accertamento generale dei fabbricati, rivalutazione del relativo

reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, recante disposizioni in materia di

semplificazione delle procedure catastali;

visto l’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, recante

norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e

delle conservatorie dei registri immobiliari;

visto l’articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

visto l’articolo 19, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante l’obbligo, per i titolari di

diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto, individuati con le procedure previste

dall’art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, di procedere alla

presentazione della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale entro il 31

dicembre 2010;

visto l’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto

dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, che ha prorogato il termine di

presentazione delle dichiarazioni catastali al 30 aprile 2011, nonché ha previsto le

modalità di notifica degli atti di accertamento connessi alla attribuzione della rendita

presunta da eseguirsi mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono ubicati

gli immobili;

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visto l’articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede, in caso di inadempienza

all’obbligo di cui al comma 8 del medesimo art. 19, l’attribuzione di una rendita

presunta da iscrivere transitoriamente in catasto, con oneri a carico dell’interessato, da

determinare con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio;

visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che

la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti

internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta

Ufficiale;

considerato che la determinazione degli oneri correlati all’attribuzione della rendita

catastale presunta, di cui all’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n.

78, presuppone la preventiva individuazione dei criteri e delle modalità di calcolo della

predetta rendita;

Determina:

Art. 1. (Definizioni)

1. Ai fini della corretta applicazione del presente provvedimento valgono le seguenti

definizioni:

a) Classamento: il classamento consiste nella individuazione della categoria e

della classe necessarie all’attribuzione della rendita catastale presunta; non si

definisce la classe qualora le unità immobiliari vengano censite nei gruppi

speciale e particolare. La categoria è individuata sulla base degli elementi

tecnici acquisiti mediante sopralluogo esterno o forniti dai comuni, ovvero

utilizzando anche altri elementi conoscitivi o informativi a disposizione

dell’Ufficio. La classe è individuata in quella mediana della categoria, ovvero in

quella superiore, fra le due intermedie, in caso di numero pari di classi,

nell’ambito della zona censuaria ove è ubicata l’unità immobiliare.

b) Consistenza: la consistenza di ciascuna unità immobiliare da accertare è

calcolata, con modalità semplificate, tenendo conto della superficie desumibile

dai rilievi aereo-fotografici, nonché degli elementi informativi acquisiti con

sopralluogo esterno, numero di piani o altezza. In particolare, per le unità

immobiliari da censire nel Gruppo A, la consistenza in vani è determinata

attraverso il rapporto tra la superficie complessiva dell’unità immobiliare e la

superficie media del vano catastale, riferita alle unità immobiliari della stessa

categoria censite nella medesima zona censuaria. Per le unità immobiliari da

censire nel Gruppo B, la consistenza, espressa in metri cubi, viene

determinata tenendo conto, oltre che della superficie, dell’altezza media delle

unità immobiliari medesime.

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Art. 2. (Attribuzione d’ufficio della rendita presunta,

da iscrivere transitoriamente in catasto)

1. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare, ai sensi

dell’art. 19, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, le dichiarazioni di

aggiornamento catastale entro il termine stabilito dall’articolo 2, comma 5-bis, del

decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26

febbraio 2011, n. 10, la rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, ai

sensi del citato art. 19, comma 10, dello stesso decreto, viene determinata secondo le

seguenti modalità:

a) per le categorie a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), la rendita presunta

è individuata, per ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la consistenza,

determinata secondo i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per la tariffa

propria della classe così come individuata nell’articolo 1, lettera a);

b) per le categorie a destinazione speciale (Gruppo D) o particolare (Gruppo E),

la rendita presunta è determinata, con procedimento semplificato, applicando

al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari al 2% per le unità

immobiliari appartenenti al Gruppo D e al 3% per quelle riferibili al Gruppo E.

Il valore della unità immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza

calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per i corrispondenti

valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi ed informativi

a disposizione dell’Agenzia, con riferimento al biennio 1988-1989.

2. La rendita presunta è determinata sulla base di quanto previsto al comma 1 del

presente articolo, tenuto conto di ogni elemento conoscitivo desunto dalla

documentazione disponibile presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio,

nonchè degli eventuali elementi tecnici forniti dai Comuni, attraverso il “Portale per i

Comuni”.

Art. 3. (Determinazione degli oneri per le attività svolte dall’ufficio

in caso di mancato o tardivo adempimento)

1. L’attribuzione d’ufficio della rendita presunta comporta a carico dei soggetti

interessati, oltre all’irrogazione delle relative sanzioni, il pagamento degli oneri di cui

all’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, determinati nella

misura prevista dall’allegata tabella.

2. Per gli atti di aggiornamento catastali presentati oltre il termine stabilito

dall’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, ma prima

dell’inserimento in atti della rendita presunta da parte dell’Ufficio provinciale

dell’Agenzia del Territorio, sono dovuti, oltre alle sanzioni, gli oneri relativi alle spese

di cui alla lettera A della tabella allegata, nonché quelli connessi alle attività svolte.

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3. L’Agenzia provvede alla notifica degli avvisi di accertamento catastale per

l’attribuzione della rendita presunta, mediante l’affissione all’albo pretorio del Comune

ove sono ubicati gli immobili, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di

trattamento dei dati personali.

4. Gli identificativi del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, relativi all’immobile

accertato, sono resi disponibili, per i soggetti interessati, presso tutti gli Uffici

provinciali dell’Agenzia del Territorio, ovvero sul sito internet dell’Agenzia. Ogni altro

elemento relativo all’avviso di accertamento catastale per l’attribuzione della rendita

presunta può essere richiesto presso l’Ufficio provinciale che lo ha emesso, sulla base

della competenza territoriale.

Art. 4. (Modalità di riscossione)

1. In caso di mancato o insufficiente pagamento degli oneri di cui al presente

provvedimento, si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 5. (Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del Territorio,

ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed entra in

vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2011

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Firmato: Gabriella Alemanno

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D.lvo n. 472/1997 – art. 20 – decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione ...

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Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70

Art. 5. Costruzioni private

Comma 15.

All’articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23* le parole "1° maggio

2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011".

*Art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

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Art. 16, d.lvo n. 472 del 18.12.1997

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi

dell'articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto

della sanzione indicata nell'atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

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A. € 130,00

B. € 80,00

C.

€ 50,00

€ 100,00

D. € 20,00Spese per la predisposizione e la notifica dell'atto di accertamento

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2011 - AllegatoOneri dovuti per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta da porre a carico dei soggetti inadempienti all’obbligo di presentazione delle dichiarazioni aisensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Spese per sopralluogo determinato forfetariamente

Oneri per le attività estimali (classamento, consistenza e rendita presunta)

C.2 - Per ogni unità immobiliare censibile nei gruppi speciale o particolare (D ed E)

Elementi per la contabilizzazione degli oneri (da corrispondere oltre le sanzioni)

C.1 - Per ogni unità immobiliare censibile nei gruppi ordinari (A, B e C)

Spese generali e di predisposizione dell'istruttoria

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DL n. 262, art. 2, comma 36.

L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

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DL n. 262, art. 2, comma 36.

L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.