Due o tre cose che so della renditacatastalepresunta · Due o tre cose che so della...
Transcript of Due o tre cose che so della renditacatastalepresunta · Due o tre cose che so della...
Due o tre cose che so della
rendita catastale presunta
mario cinà
rendita catastale presunta
Padova, giugno 2011
Di che stiamo parlando
• I fabbricati di cui si parla sono i cosiddetti fabbricati
MD (Mai Dichiarati) elencati nelle apposite liste
pubblicate nelle Gazzette Ufficiali dal 10 agosto 2007
al 29.09.2010 (nella G.U. del 29.09.2010, per la
provincia di Padova: Borgoricco – Campodarsego -
Due Carrare – Massanzago);
• Sono esclusi dall’attribuzione della rendita presunta i
fabbricati ex FR, i fabbricati ex F3/F4, i fabbricati non
dichiarati in catasto ma non compresi negli elenchi
pubblicati in GU, i fabbricati le cui rendite non sono
ritenute congrue dai comuni.
2
3
Fabbricati non dichiarati in catasto ma non
compresi negli elenchi pubblicati in GU
• Non si attribuiscono le rendite presunte;
• Si ricorre a quanto previsto dalla Legge 244/2007 comma 277 secondo cui si inizia la consueta procedura di richiesta alla ditta obbligata dell’accatastamento;
• Nel caso in cui la ditta non ottempera entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Le fonti normative
• La Rendita presunta è attribuita in via
transitoria alle unità immobiliari relative ai
fabbricati non dichiarati in catasto, di cui
all’art. 2, comma 36, del decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262, sulla base di quanto
disposto dall’ art. 19, comma 10, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
4
Le rendite presunte si assegnano a
partire dal 3 maggio 2011 incluso
• L’attività di attribuzione della rendita presunta ha
inizio dopo la scadenza del termine del 30 aprile
2011, stabilito dall’art. 2, comma 5bis, del decreto
legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10;
• Poiché il 30 aprile 2011 cadeva di sabato e poiché gli
uffici dell’Agenzia sono chiusi il sabato il termine
ultimo è slittato al 2 maggio come da Comunicato
stampa dell’Agenzia stessa.
5
La rendita presunta è transitoria
• Per il comma 10 dell’art. 19 del DL n.
78/2010 la rendita presunta si iscrive
transitoriamente in catasto;
• Dovrà necessariamente seguire la
rendita definitiva mediante
dichiarazione docfa presentata dalla
parte o eseguita in surroga dall’Agenzia
con spese a carico della parte.6
Come si assegna la rendita presunta
categorie A – B - C
• Si applicano i criteri stabiliti con il Provvedimento
direttoriale 19 aprile 2011:
• La categoria è individuata sulla base degli elementi
tecnici acquisiti mediante sopralluogo esterno;
• La classe è quella media o la superiore in caso di
classi pari presenti nella zona censuaria;
• La superficie si desume dai rilievi aereo-fotografici;
• La consistenza in vani si ottiene con il rapporto
superficie/superficie vano medio.
7
Come si assegna la rendita
presunta categorie D – E
• La superficie si desume sempre dai rilievi
aereo-fotografici;
• Si applica il saggio di redditività pari al
2% per le uiu del gruppo D ed il saggio
del 3% per quelle del gruppo E;
• I valori venali unitari sono quelli riferiti al
biennio 1988-1989.
8
L’accertamento
• L’attribuzione della rendita presunta non
deve modificare gli accertamenti già
presenti in Banca Dati;
• La rendita presunta si attribuisce
pertanto sempre in Nuova Costruzione
anche quando la porzione accertata
rappresenti un ampliamento di una uiu
esistente e già censita.
9
Casi particolari di accertamento
• Se l’immobile non è visualizzabile e non
è possibile reperire ulteriori informazioni
non si attribuisce la rendita presunta e si
avviano le procedure per la surroga;
• Gli immobili intestati al Demanio dello
Stato ed agli Enti locali saranno trattati al
termine delle operazioni interessanti i
soggetti privati.
10
La cartografia
• L’attribuzione della rendita presunta non comporta
l’aggiornamento cartografico;
• Nella banca dati cartografica viene apposto uno specifico simbolo
sulla particella oggetto di aggiornamento;
• Nella banca dati censuaria del catasto terreni saranno apposte le
annotazioni:
- per particella a partita 1:
Particella interessata da immobile urbano non regolarizzato ai sensi
del Dl 78/2010
- per particella non a partita 1 o non a p.te speciali:
Particella interessata da immobile urbano non regolarizzato ai sensi
del Dl 78/2010 – Al momento della presentazione del TM dovrà
assumere l’identificativo già utilizzato al CEU;
11
Le notifiche D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito dalla Legge 26/02/2011, n. 10 Art. 2, comma 5-bis
• La notifica gli atti di attribuzione della rendita
presunta avviene mediante affissione all’albo
pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili.
• Dell’avvenuta affissione è data notizia con
comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
nel sito internet dell’Agenzia del territorio, nonché
presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati.
• Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i
termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla
commissione tributaria provinciale competente. 12
Decorrenza
• La rendita catastale presunta e quella
successivamente dichiarata come rendita
proposta o attribuita come rendita catastale
definitiva producono effetti fiscali fin dalla
loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal
1° gennaio 2007 salva la prova contraria volta
a dimostrare, in sede di autotutela, una
diversa decorrenza.
13
Sanzioni e Oneri
• La sanzione pecuniaria amministrativa
tributaria si applica a causa di una violazione
tributaria compiuta dal soggetto interessato
come ad es. il mancato accatastamento di una
unità immobiliare;
• La sanzione ha un’efficacia temporale limitata
a cinque anni (art. 20, D.vo n. 472/1997);
• Gli oneri sono invece dovuti per le attività
svolte dall’ufficio in caso di mancato o tardivo
adempimento del soggetto interessato.14
Sanzioni
• L’aumento delle sanzioni è stato stabilito con il d.lvo n.
23/2011 con decorrenza fissata dal d.l. n. 70/2011;
• Le nuove sanzioni:
- interessano soltanto la ritardata presentazione delle
denuncie docfa e non altre violazioni catastali;
- si applicano se il 1° giorno della ritardata presentazione
decorre dal 1° luglio 2011 compreso;
• Le vecchie sanzioni si applicano se il 1° giorno della
ritardata presentazione è antecedente al 1° luglio 2011.
15
Riassumendo: Le nuove sanzioni
• Si applicano soltanto alle planimetrie:
• a) NC presentate dopo 30g dall’utilizzazione
• b) VAR presentate dopo 30g dall’utilizzazione
• c) ex FR presentate dopo 30g dalla fine ruralità
• Decorrenza: 01.07.2011
• Importo €: 1.032 ÷ 8.264
• Ridotto ad ¼ (258 ÷2.066) se pagate entro 60g
da notifica come da art. 16, d.lvo n. 472/1997
16
Gli oneri
• Sono dovuti per l’attribuzione d’ufficio della
rendita presunta da porre a carico dei soggetti
inadempienti all’obbligo di presentazione
delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19,
comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
• Oltre agli oneri si devono corrispondere, se
dovute, le sanzioni.
17
Contabilizzazione oneri(allegato a provvedimento direttoriale del 19.04.2011)
A. Spese generali e di predisposizione dell’istruttoria ................................................... € 130,00
B. Spese per sopralluogo determinato forfetariamente ................................................ € 80,00
C. Oneri per le attività estimali (classamento, consistenza e rendita presunta)
C.1 – Per ogni unità immobiliare censibile nei gruppi ordinari (A, B e C) .................. € 50,00
C.2 - Per ogni unità immobiliare censibile nei gruppi speciale o particolare (D e E).. € 100,00
D. Spese per la predisposizione e la notifica dell’atto di accertamento ......................... € 20,00
18
Casi particolari di calcolo oneri (€)
• 1. Docfa del professionista presentato entro il 2.5.2011 compreso:
nessun onere (+ eventuali sanzioni)
• 2. Docfa del professionista presentato dopo il 2.5.2011 quindi a partire dal giorno 3:
• 2a) - dopo il sopralluogo - dopo registrazione RCP
130 + 80 + 50 (o 100) + 20 (+ eventuali sanzioni) = 280 o 330 (+ eventuali sanzioni)
• 2b) - dopo il sopralluogo - prima registrazione RCP
130 + 80 (+ eventuali sanzioni) = 210 (+ eventuali sanzioni)
• 2c) - prima del sopralluogo
130 (+ eventuali sanzioni)
• In tutti i casi di “accatastamento dovuto” sono chiesti 130 euro per apertura fascicolo.
• Se l’accatastamento non è dovuto non sono chiesti i 130 euro
19
DL n. 262, art. 2, comma 36.
L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
1
DL n. 78/2010, art. 19
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 è attivata l'"Anagrafe Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali. 2. In fase di prima applicazione l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali. 3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione. 4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio. 5. Le funzioni catastali connesse all'accettazione Balla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà. 6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di: a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali; b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti; c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati; d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia; e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata; f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che
non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n.
262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre
2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni. 9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato
una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della
relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. 10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali. 11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agii accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali. 12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni. 13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito dalla Legge 26/02/2011, n. 10 Art. 2, comma 5-bis
Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall’articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l’Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell’avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell’Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l’attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011. Art. 19, comma 7, DL n. 78/2010
L’Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell’art. 2. comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. NB L’ultimo elenco dei comuni (Borgoricco, Due Carrare, Massanzago, Campodarsego) è stato pubblicato nella G.U. del 29 settembre 2010.
COMUNICATO STAMPA
SCADE OGGI IL TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CASE FANTASMA DAI PROSSIMI GIORNI I SOPRALLUOGHI DEI TECNICI DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO
Scade oggi il termine ultimo per l’accatastamento spontaneo dei fabbricati non iscritti al Catasto, i cosiddetti “immobili fantasma”, o che, a seguito di interventi edilizi, hanno subito modifiche o variazioni di destinazione d’uso non dichiarate all’Agenzia del Territorio.
Dopo le proroghe previste dal legislatore, a partire dai prossimi giorni inizieranno, su tutto il territorio nazionale, i sopralluoghi dei tecnici dell’Agenzia, allo scopo di raccogliere i dati su ogni singolo immobile, necessari all’attribuzione della rendita catastale presunta. Tale rendita verrà iscritta transitoriamente in Catasto e consentirà di riscuotere i tributi erariali e locali, gli oneri e le relative sanzioni, con decorrenza 1° gennaio 2007.
In virtù dell’accordo raggiunto con il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, i professionisti, in alcune province selezionate congiuntamente, collaboreranno, a titolo gratuito, con l’Agenzia nelle attività di sopralluogo, propedeutiche all’attribuzione della rendita.
Tale rendita, che verrà notificata mediante affissione all’albo pretorio dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili, sarà determinata sulla base del classamento e della consistenza di ciascuna unità immobiliare, tenendo conto anche di ogni altro elemento conoscitivo desunto dalla documentazione disponibile presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia, nonché degli eventuali elementi tecnici scaturiti dalla preziosa collaborazione di tutti i Comuni interessati.
Questa procedura rappresenta il primo passo verso la regolarizzazione degli immobili che non risultano dichiarati al Catasto, cui farà seguito l’attribuzione, in via definitiva, della rendita catastale mediante dichiarazione di parte, ovvero in surroga, da parte dell’Agenzia.
Tali operazioni, pertanto, permetteranno all’Agenzia del Territorio di realizzare un duplice risultato: il contrasto all’evasione fiscale in campo immobiliare ed il completamento delle banche dati catastali, che consentiranno di fornire a tutti gli utenti pubblici e privati servizi sempre più efficaci per il governo del territorio.
Considerato che la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale coincideva con il giorno 30 aprile non lavorativo, il termine ultimo è posticipato alla data odierna.
Roma, 2 maggio 2011
Prot. n. 24826 del 19 aprile 2011
1
PROVVEDIMENTO 19 aprile 2011
Attribuzione della rendita presunta ai sensi dell’art 19, comma 10, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e determinazione degli oneri da porre a carico
dei soggetti interessati.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 – convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249 – e successive modificazioni ed integrazioni, recante
norme in materia di accertamento generale dei fabbricati, rivalutazione del relativo
reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, recante disposizioni in materia di
semplificazione delle procedure catastali;
visto l’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, recante
norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e
delle conservatorie dei registri immobiliari;
visto l’articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
visto l’articolo 19, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante l’obbligo, per i titolari di
diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto, individuati con le procedure previste
dall’art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, di procedere alla
presentazione della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale entro il 31
dicembre 2010;
visto l’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto
dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, che ha prorogato il termine di
presentazione delle dichiarazioni catastali al 30 aprile 2011, nonché ha previsto le
modalità di notifica degli atti di accertamento connessi alla attribuzione della rendita
presunta da eseguirsi mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono ubicati
gli immobili;
2
visto l’articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede, in caso di inadempienza
all’obbligo di cui al comma 8 del medesimo art. 19, l’attribuzione di una rendita
presunta da iscrivere transitoriamente in catasto, con oneri a carico dell’interessato, da
determinare con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio;
visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che
la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti
internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta
Ufficiale;
considerato che la determinazione degli oneri correlati all’attribuzione della rendita
catastale presunta, di cui all’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, presuppone la preventiva individuazione dei criteri e delle modalità di calcolo della
predetta rendita;
Determina:
Art. 1. (Definizioni)
1. Ai fini della corretta applicazione del presente provvedimento valgono le seguenti
definizioni:
a) Classamento: il classamento consiste nella individuazione della categoria e
della classe necessarie all’attribuzione della rendita catastale presunta; non si
definisce la classe qualora le unità immobiliari vengano censite nei gruppi
speciale e particolare. La categoria è individuata sulla base degli elementi
tecnici acquisiti mediante sopralluogo esterno o forniti dai comuni, ovvero
utilizzando anche altri elementi conoscitivi o informativi a disposizione
dell’Ufficio. La classe è individuata in quella mediana della categoria, ovvero in
quella superiore, fra le due intermedie, in caso di numero pari di classi,
nell’ambito della zona censuaria ove è ubicata l’unità immobiliare.
b) Consistenza: la consistenza di ciascuna unità immobiliare da accertare è
calcolata, con modalità semplificate, tenendo conto della superficie desumibile
dai rilievi aereo-fotografici, nonché degli elementi informativi acquisiti con
sopralluogo esterno, numero di piani o altezza. In particolare, per le unità
immobiliari da censire nel Gruppo A, la consistenza in vani è determinata
attraverso il rapporto tra la superficie complessiva dell’unità immobiliare e la
superficie media del vano catastale, riferita alle unità immobiliari della stessa
categoria censite nella medesima zona censuaria. Per le unità immobiliari da
censire nel Gruppo B, la consistenza, espressa in metri cubi, viene
determinata tenendo conto, oltre che della superficie, dell’altezza media delle
unità immobiliari medesime.
3
Art. 2. (Attribuzione d’ufficio della rendita presunta,
da iscrivere transitoriamente in catasto)
1. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare, ai sensi
dell’art. 19, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, le dichiarazioni di
aggiornamento catastale entro il termine stabilito dall’articolo 2, comma 5-bis, del
decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26
febbraio 2011, n. 10, la rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, ai
sensi del citato art. 19, comma 10, dello stesso decreto, viene determinata secondo le
seguenti modalità:
a) per le categorie a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), la rendita presunta
è individuata, per ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la consistenza,
determinata secondo i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per la tariffa
propria della classe così come individuata nell’articolo 1, lettera a);
b) per le categorie a destinazione speciale (Gruppo D) o particolare (Gruppo E),
la rendita presunta è determinata, con procedimento semplificato, applicando
al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari al 2% per le unità
immobiliari appartenenti al Gruppo D e al 3% per quelle riferibili al Gruppo E.
Il valore della unità immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza
calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per i corrispondenti
valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi ed informativi
a disposizione dell’Agenzia, con riferimento al biennio 1988-1989.
2. La rendita presunta è determinata sulla base di quanto previsto al comma 1 del
presente articolo, tenuto conto di ogni elemento conoscitivo desunto dalla
documentazione disponibile presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio,
nonchè degli eventuali elementi tecnici forniti dai Comuni, attraverso il “Portale per i
Comuni”.
Art. 3. (Determinazione degli oneri per le attività svolte dall’ufficio
in caso di mancato o tardivo adempimento)
1. L’attribuzione d’ufficio della rendita presunta comporta a carico dei soggetti
interessati, oltre all’irrogazione delle relative sanzioni, il pagamento degli oneri di cui
all’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, determinati nella
misura prevista dall’allegata tabella.
2. Per gli atti di aggiornamento catastali presentati oltre il termine stabilito
dall’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, ma prima
dell’inserimento in atti della rendita presunta da parte dell’Ufficio provinciale
dell’Agenzia del Territorio, sono dovuti, oltre alle sanzioni, gli oneri relativi alle spese
di cui alla lettera A della tabella allegata, nonché quelli connessi alle attività svolte.
4
3. L’Agenzia provvede alla notifica degli avvisi di accertamento catastale per
l’attribuzione della rendita presunta, mediante l’affissione all’albo pretorio del Comune
ove sono ubicati gli immobili, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di
trattamento dei dati personali.
4. Gli identificativi del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, relativi all’immobile
accertato, sono resi disponibili, per i soggetti interessati, presso tutti gli Uffici
provinciali dell’Agenzia del Territorio, ovvero sul sito internet dell’Agenzia. Ogni altro
elemento relativo all’avviso di accertamento catastale per l’attribuzione della rendita
presunta può essere richiesto presso l’Ufficio provinciale che lo ha emesso, sulla base
della competenza territoriale.
Art. 4. (Modalità di riscossione)
1. In caso di mancato o insufficiente pagamento degli oneri di cui al presente
provvedimento, si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 5. (Pubblicazione)
1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del Territorio,
ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 19 aprile 2011
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Firmato: Gabriella Alemanno
D.lvo n. 472/1997 – art. 20 – decadenza e prescrizione
1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione ...
Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70
Art. 5. Costruzioni private
Comma 15.
All’articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23* le parole "1° maggio
2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011".
*Art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.
Art. 16, d.lvo n. 472 del 18.12.1997
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto
della sanzione indicata nell'atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
A. € 130,00
B. € 80,00
C.
€ 50,00
€ 100,00
D. € 20,00Spese per la predisposizione e la notifica dell'atto di accertamento
PROVVEDIMENTO 19 aprile 2011 - AllegatoOneri dovuti per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta da porre a carico dei soggetti inadempienti all’obbligo di presentazione delle dichiarazioni aisensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Spese per sopralluogo determinato forfetariamente
Oneri per le attività estimali (classamento, consistenza e rendita presunta)
C.2 - Per ogni unità immobiliare censibile nei gruppi speciale o particolare (D ed E)
Elementi per la contabilizzazione degli oneri (da corrispondere oltre le sanzioni)
C.1 - Per ogni unità immobiliare censibile nei gruppi ordinari (A, B e C)
Spese generali e di predisposizione dell'istruttoria
DL n. 262, art. 2, comma 36.
L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
DL n. 262, art. 2, comma 36.
L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.