Dpr 380/2001 e legge regionale 15 agosto 2008, n. 15

1
Riferimenti legislativi: DPR 380/2001 (art. 27 e art. 31) e legge regionale 15 agosto 2008, n. 15 (art. 15) L’art. 27 (vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) del DPR 380/2001 (Testo Unico sull’Edilizia) stabilisce che è il dirigente comunale ad esercitare la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio. Con il successivo art. 31 (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali ) stabilisce che è il dirigente comunale ad ingiungere al proprietario la rimozione dell’abuso. In assenza di tale rimozione entro il termine di 90 giorni dalla ingiunzione il dirigente procede ad acquisire al patrimonio comunale le aree con le sovrastanti opere abusive. Il comma 4 così recita: L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. Il comma 4 bis: La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Il successivo comma 8: In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. La legge regionale 15 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizio) ricalca quanto disposto dal Dpr 380/2001 con l’aumento degli importi delle sanzioni. Quanto precede sta a significare che a parte le responsabilità politiche dell’Ente Territoriale Comune di natura omissiva, le norme legislative vigenti individuano in particolari soggetti pubblici la responsabilità, anche penale, del mancato esercizio di controllo e soppressione degli abusi: il dirigente dell’area urbanistico-edilizia del Comune, il Segretario comunale, il dirigente dell’area vigilanza e abusivismo della Regione Lazio .

Transcript of Dpr 380/2001 e legge regionale 15 agosto 2008, n. 15

Page 1: Dpr 380/2001 e legge regionale 15 agosto 2008, n. 15

Riferimenti legislativi: DPR 380/2001 (art. 27 e art. 31) e legge regionale 15 agosto 2008, n. 15 (art. 15)

L’art. 27 (vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) del DPR 380/2001 (Testo Unico sull’Edilizia) stabilisce che è il dirigente comunale ad esercitare la vigilanza sull’attività

urbanistico-edilizia nel territorio. Con il successivo art. 31 (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) stabilisce che è il dirigente comunale ad ingiungere

al proprietario la rimozione dell’abuso. In assenza di tale rimozione entro il termine di 90 giorni dalla ingiunzione il dirigente procede ad acquisire al patrimonio comunale le aree

con le sovrastanti opere abusive. Il comma 4 così recita: L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione

nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

Il comma 4 bis: La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e

del funzionario inadempiente. Il successivo comma 8: In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di

constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti

eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

La legge regionale 15 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizio) ricalca quanto disposto dal Dpr 380/2001 con l’aumento degli importi delle sanzioni.

Quanto precede sta a significare che a parte le responsabilità politiche dell’Ente

Territoriale Comune di natura omissiva, le norme legislative vigenti individuano in particolari soggetti pubblici la responsabilità, anche penale, del mancato esercizio di controllo e soppressione degli abusi: il dirigente dell’area urbanistico-edilizia del Comune,

il Segretario comunale, il dirigente dell’area vigilanza e abusivismo della Regione Lazio .