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dott.ssa Maria Gabriella Pregnolato

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numero totale degli infortuni

950.000÷1.000.000/anno denunciati mediamente negli ultimi 5 anni

di cui circa 600.000/anno riconosciuti

25.000 ÷ 30.000/anno nuovi invalidi1.350 ÷ 1.450/anno mortali

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Confronto frequenze infortuni denunciati permanenti e mortali

INDUSTR

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COSTRUZIO

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TUTT

I I SETT

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invalidità temporanea

invalidità permanente

morte

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I settori lavorativi a maggior rischio infortunistico

• Costruzioni• Trasporti• Agricoltura• Legno• Cave

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Indici di incidenza dei casi mortali - Anni 1951-2001

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

1951

Anni

agricolturaindustr ia e t.

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-Datore di lavoro e dirigente adottano le misure di prevenzione

- Dirigente e preposto sorvegliano

catena fordista di produzione

Datore di lavoro

dirigente

preposto

Filosofia delle responsabilità dalle norme degli anni ‘50:

obiettivo principale della normativa anni ’50 = frapporre una barriera tra l’addetto e la zona di pericolo

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COSTITUZIONE

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. …..

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, …………..

Art. 27

La responsabilità penale è personale. …………….

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COSTITUZIONE

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure

gratuite agli indigenti. ……………..

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. ………………………..

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COSTITUZIONE

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e

coordinata a fini sociali.

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I DPR DEGLI ANNI ‘50I DPR DEGLI ANNI ‘50

DPR 547/55 (Norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro)

DPR 303/56 (Norme generali per l’igiene del

lavoro)

DPR 164/56 (Norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro nelle costruzioni)

Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ognuno per le proprie competenze, devono

rispettare specifici obblighi. Il controllo del rispetto è

affidato ad organismi pubblici di tipo tecnico

(Ispettorato del lavoro) e sono previste sanzioni

penali in caso di violazione

N.B.: NORMATIVE ANCORA VIGENTI, ANCHE SE CON ALCUNE MODIFICHEN.B.: NORMATIVE ANCORA VIGENTI, ANCHE SE CON ALCUNE MODIFICHE

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I DD.PP.RR. degli anni '50.

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.P.R. 07 gennaio 1956 n. 164.Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302.Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per la produzione

ed impiego di esplosivi.

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303.Norme per l'igiene del lavoro

D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320.Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in

sotterraneo.D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321.

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa.

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Formule ricorrenti nei DD.PP.RR. degli anni '50, Eliminazione dei pericoli * per quanto tecnicamente possibile. * *

* Il pericolo è la potenzialità che si crei un danno..

* * Non è contemplata subordinazione della possibilità di intervento ad altri fattori che non siano il progresso o la fattibilitàed efficienza tecnica. La giurisprudenza ha bocciato nel corso del

tempo tutti i concetti di possibilità economica, possibilitàtemporale, possibilità di reperimento soluzioni ecc.

Qualora non sia possibile rimuovere completamente * il pericolo devono essere adottate misure alternative per ridurlo **

al minimo

* Il concetto prioritario è quello di rimuovere completamente i pericoli, intendendo "possibile" come "fattibile tecnicamente".

* *La giurisprudenza ha puntualizzato nel corso del tempo che il "minimo" indicato dalla norma è un "limite tendente a zero".

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“un sistema produttivo che garantisce la continua e perfettasimmetria tra l’offerta dei beni

prodotti e la domanda che proviene dal mercato”

Il superamento del Fordismo.

JIT (Just-in time) / fabbrica integrata possibile far uscire i prodotti in serie brevi e differenziate, con aggiustamenti continui alle fluttuazioni del mercato.

A

B

C

D

CLIENTE

mercato

produzione JIT gruppi di lavoro aziendali fornitori materie

prime o semi lavorati

tempo complessivo

variabile

supera la tradizionale distinzione tra gli addetti all’allestimento dei macchinari e quelli addetti alla produzione:

meno bisogno di accumulare grandi scorte di materie prime, grazie ai frequenti cambi di produzione;

allestimento di un sistema di consegne giusto in tempo (Just in time) per essere lavorato;

risposta rapida alle variazioni del mercato e alle richieste personalizzate dei clienti;

maggior controllo della qualità del prodotto …

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D.Lvo 626/94 : la risposta normativa alle variazioni organizzative introdotte dalla produzione Just in time

Datore di lavoro

Responsabile del S.P.P. I lavoratori

nominano

Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.)

Addetti al S.P.P.

Medico competente

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) obbligo del singolo

lavoratore di segnalare eventuali problemi legati alla sicurezza a datore di lavoro, dirigente, preposto, R.S.P.P. e/o R.L.S.

strumento operativo

nomina

firma

valutazione dei rischi (aggiornamento nel tempo)

L’idea della cellular manufacturing, unità produttiva all’interno della fabbrica integrata, viene quindi in parte copiata dal D.Lvo 626/94 istituendo in ogni azienda un Servizio di Prevenzione e Protezione,con dei precisi soggetti ed un linguaggio comune e dinamico costituito dalla valutazione dei rischi

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I nuovi orientamenti della organizzazione del lavoro del terzo millennio: terziarizzazione interna + produzione JIT + fabbrica snella

+ lavoratori a tempo determinato + qualità totale

A

B

C

D

CLIENTE

mercato

- casa madre S.P.A. : con propri dipendenti nel “commerciale”, obiettivi di corto medio periodo orientati al valore delle azioni

Ditte o cooperative esterne che operano all’interno della casa madre con lavoratori a

tempo determinato

fornitori materie prime o semi lavorati con lavoratori a tempo determinato

tempo complessivovariabile

Nuove forme Nuove forme di lavoro adi lavoro a

tempo tempo determinato determinato

LavoroLavorosomministrato somministrato (ex interinale)(ex interinale)

Lavoro Lavoro intermittente intermittente o a chiamatao a chiamata

Stage Stage E tirociniE tirocini

DistaccoDistaccodi di

personale personale

Contratto Contratto di di

inserimentoinserimento

Lavoro a Lavoro a progettoprogetto

Lavoro Lavoro occasionaleoccasionale ……

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Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del

lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159

Art. 2 – Definizioni…j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;

k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro …

Art. 4 - Agenzie per il lavoro1. …. e' istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello

svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. … articolato

in cinque sezioni:a) agenzie di somministrazione di lavoro .

b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato …c) agenzie di intermediazione;

d) agenzie di ricerca e selezione del personale;e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

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Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Art. 20 - Somministrazione di lavoro

1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito

denominato somministratore, ….

….5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi

……che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione …..

c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive

modifiche……

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Art. 29.Appalto

1.Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si

distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati

nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla

cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti…..

Art. 26 comma 4 D.Lgs 81/08: …..l’imprenditore comittente risponde in solido con l’appaltatore …per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dell’appaltatore non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL…

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Art. 30.Distacco

1.L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di

altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità

produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore e' adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o

sostitutive.

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Art. 34.Casi di ricorso al lavoro intermittente

1.Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze

individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale

o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata

in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 39.Computo del lavoratore intermittente

1. Il prestatore di lavoro intermittente e' computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro

effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

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Lavoro a tempo parzialeArt. 46.

Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, esuccessive modifiche e integrazioni

si intende per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro

lavoro a tempo parziale: riduzione orario di lavoro.orizzontale: prestazione fornita per tutti i giorni lavorativi della settimana

verticale: prestazione fornita per l’orario settimanale concordato, su un numero ridotto di giorni la settimana

Può essere applicato sul tempo indeterminato e sul tempo determinato

tempo indeterminato: contratto lavorativo senza indicazione di scadenza temporale

tempo determinato: contratto lavorativo con scadenza temporale

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ApprendistatoArt. 47.

Definizione, tipologie e limiti quantitativi

1. … il contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e

formazione;b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una

qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze

specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane

per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

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Art. 48.Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

1.Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti

che abbiano compiuto quindici anni.

2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto e' determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi

acquisiti, nonche' del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti

formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. 49.Apprendistato professionalizzante

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una

formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

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Contratto di inserimentoArt. 54 – Definizione e campo di applicazione

1. Il contratto di inserimento e' un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile …, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;f) persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.2. …possono essere stipulati da:a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;b) gruppi di imprese;c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;d) fondazioni;e) enti di ricerca, pubblici e privati;f) organizzazioni e associazioni di categoria.

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TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALICapo I

Lavoro a progetto e lavoro occasionaleArt. 61.

Definizione e campo di applicazione1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di

procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti

autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal

tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali,

intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso

complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente

capo.

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Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggettiArt. 70 – Definizione e campo di applicazione

1.Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne ovvero:a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;b) dell'insegnamento privato supplementare;c) dei piccoli lavori di giardinaggio, … pulizia e manutenzione d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.2. … le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

Art. 71.Prestatori di lavoro accessorio….

.a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunità di recupero;d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

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tutela delle lavoratrici madri

DLgs 26 marzo 2001 n. 151"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno

della maternità e della paternità".

• Art. 7, D. Lgs. 151/2001

• Elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri (allegato A);Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro vietati (allegato B);Elenco rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro (allegato C).

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Legge 17 ottobre 1967 n° 977TUTELA DEL LAVORO DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI.

• Per "fanciulli" si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni. Per "adolescenti" si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti

• L'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti.In agricoltura e nei servizi familiari l’età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico

• Non possono essere adibiti: • ----I fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli

anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;

• ----i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;…….

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Articolo 3 - Campo di applicazioneD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio….

….4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto …..5. … nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro … tutti gli obblighi di cui al T.U. sono a carico dell’utilizzatore.6. Nell’ipotesi di distacco … tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi alle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per le pubbliche amministrazioni … gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro ospitante.7. Nei confronti dei lavoratori a progetto …e dei collaboratori coordinati e continuativi del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al T.U. si applicano ove la prestazione si svolga nei luoghi di lavoro del committente.8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, il T.U. e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

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D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 4 - Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:…

….e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio … nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ……

l) i collaboratori coordinati e continuativi … nonché i lavoratori a progetto ….. ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ….. e i lavoratori assunti a tempo parziale ……. si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell’ambito delle attività stagionali …… il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro effettuato……

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Titolo II -Dell'impresa in generale Capo I - Del lavoro nell'impresa

Sezione I - Dell'imprenditore

Art. 2082. Imprenditore.È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Art. 2083. Piccoli imprenditori.Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Art. 2086. Direzione e gerarchia nell'impresa.L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

Art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro.L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

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IMPRENDITORE TUTTOLOGO?"l'imprenditore non è tenuto ad essere anche geologo, architetto, ingegnere ma è innegabile che egli debba ricorrere, se necessario, ad un geologo, architetto o ingegnere".

Ciò perchè, precisa il Supremo Collegio (Cass. pen., n. 1657)"la comunità o organizzazione sociale in cui esso opera pretende, quanto meno, che, consapevole dei suoi limiti, abbia l'accortezza doverosa di far risolvere da altri quei problemi tecnici che non è in grado di affrontare personalmente".

Così - ad esempio - è stato affermato che l'amministratore delegato "nominando un ingegnere con la qualifica dirigenziale e preparandolo alla gestione di tutti i servizi di sicurezza, fornito di adeguati poteri e di disponibilità finanziaria, stante le dimensioni dell'azienda e la specificitàdi conoscenze tecniche necessarie al riguardo della sicurezza del lavoro avesse assolto l'obbligo di legge a lui riferibile"

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Art. 2087 codice civile: il datore di lavoro deve aggiornare le misure di prevenzione in

base al progresso scientificoDalla lettura delle diverse pronunce giurisprudenziali

(es.Cass. Pen., sez. IV, 29 aprile 1994, KUSTER; Cass. Pen., sez. Ili, 16 novembre 1982, GALLI) che hanno affrontato il tema, si possono tracciare alcuni elementi costanti:

a) il datore deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di lavorare in massima sicurezza;

b) il datore di lavoro, in ottemperanza del criterio della "massima sicurezza tecnologicamente fattibile" deve adottare tutti quegli accorgimenti tecnici che il progresso tecnologico,'in continua evoluzione, indica, per rendere le macchine sempre più sicure;

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Obbligo di adottare le misure secondo la particolarità del lavoro (art. 2087 cod. civ.)

• Corte Cassazione n.2558 del 27/02/98

• fattispecie: infortunio grave a sega a nastro dotata di idonei dispositivi specifici ma utilizzata in modo anomalo (taglio di stinco di maiale )

• Massima :– oltre al rispetto delle norme

specifiche, occorre vengano approntate, a seconda delle utilizzazioni, tutte le altre misure che il buon senso, l’esperienza e la comune prudenza impongono (atteso che il legislatore non può prevedere tutti i possibili modi in cui gli attrezzi di lavoro possono essere utilizzati).

Page 36: dott.ssa Maria Gabriella Pregnolato TPALL ASL TO3

la valutazione del rischioObbligo inderogabile sempre

anche laddove la realtà lavorativa sia tale da escludere la sussistenza di rischi specifici.

• Cass. 27.11.95, Banchio; Pret. Torino 31.10.95, Piccotti– <<il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la

valutazione anche e soltanto al fine di escludere la sussistenza di rischi e, quindi, della necessità di procedere alla loro eliminazione o riduzione >>

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TITOLO IDella legge penale

Art. 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge.

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 2. Successione di leggi penali.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti

penali.

CODICE PENALE

…omissis……..

Art. 5. Ignoranza della legge penale.

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

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CODICE PENALE

Art. 572. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla

sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito

con la reclusione da uno a cinque anni.Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da

quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

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CODICE PENALE

Art. 589. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la

pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare

gli anni dodici.

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Art. 590. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della

multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni

sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione

da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della

reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per

la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

CODICE PENALE

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Art. 583. Circostanze aggravanti.

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle

ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un

organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

2.1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare,

ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

CODICE PENALE

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Imprudente condotta lavoratore

DIRIGENTE (art. 2 81/08)

PREPOSTO

Art 2-19 D.Lgs81/08)

R.S.P.P.

DATORE DI LAVORO

CONSULENTE PER LA VAUTAZIONE DEI RISCHI

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE (se attivitàin D.Lvo 81/08

COMMITTENTE (D.Lvo 81/08)

PREPOSTO O DIRIGENTE R.S.P.P.

COSTRUTTORE , INSTALLATOREVENDITORE, PROGETTISTA

POSSIBILI RESPONSABILI DI

LESIONI PERSONALI COLPOSE O OMICIDIO

COLPOSO PER INFORTUNIO SUL

LAVORO

2087 c.c. val. rischi trasfertano delega organizzazione ingerenza

responsabilità obblighiappalto

COSTRUTTORE , INSTALLATOREVENDITORE, PROGETTISTA (con macchina o attrezzatura marcata CE)

PROPRIETARIO DEL MACCHINARIO O DEL LUOGO

MEDICO COMPETENTE

R.L.S.

LAVORATORE (art. 20 D.Lvo 81/08)

ISPETTORE ASL (per precedente sopralluogo) COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

(se attività in D.Lvo 81/08)