Dott. Nicola Cadel1 TU 81/08 - Art. 32 comma 4 I corsi di formazione di cui al comma 2 sono...
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dott. Nicola Cadel 1
TU 81/08 - Art. 32 comma 4TU 81/08 - Art. 32 comma 4
I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per
la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione
della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole
superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al
comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
Premessa Premessa
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SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI STUDI MEDICI
Il 15/05/2008 è entrato in vigore il D.lgs 81 del 09/04/2008 (G.U. n. 101 del 30/04/2008 S.O. n. 108) sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La suddetta normativa, sostituisce ed accorpa tutta la legislazione emanata in materia dal 1955 ad oggi, imponendo ad ogni Datore di Lavoro, fin dall’inizio dell’attività con l’utilizzo di lavoratori, l’elaborazione documentata e condivisa, di un sistema per la prevenzione e protezione dei lavoratori agendo su tre direttive principali : 1. organizzazione 2. valutazione di tutti i rischi 3. informazione, formazione ed addestramento
ORGANIZZAZIONE (documentata):
- nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e relativa formazione non inferiore a 16 ore, con ripetizione nel tempo; - nomina addetto/i al primo soccorso; per i non medici, formazione iniziale di 12 ore e, ripetizione triennale di 4 ore ; - nomina addetto/i antincendio e relativa formazione di ore 4 (medici base, piccole strutture) o 8 (es. poliambulatori, uso e deposito di particolari sostanze combustibili od infiammabili per quantità) , con ripetizione nel tempo; - nomina Medico Competente in medicina del lavoro per gli accertamenti di idoneità alla mansione sui lavoratori esposti a rischi per la salute, identificati con la valutazione dei rischi ; - nomina da parte dei lavoratori, di un loro Rappresentante e relativa formazione dello stesso per 32 ore o, scelta del Rappresentante Territoriale (se istituito);
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VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI (documentata):
- valutazione dei rischi lavorativi inerenti: luoghi di lavoro, impianto elettrico (contatti diretti ed indiretti, verifiche periodiche e relativa manutenzione), impianto produzione calore, attrezzature utilizzate; - valutazione del rischio chimico per utilizzo durante l’attività di farmaci, prodotti pulizie, ecc.; - valutazione del rischio biologico per contatto con liquidi organici o sostanze inquinate; - valutazione del rischio da uso di Videoterminali, microclima, organizzazione del lavoro; - valutazione dei rischi fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti ed ottiche, campi elettromagnetici; -valutazione di particolari situazioni derivanti dall’utilizzo di personale femminile (stato di gravidanza ed allattamento), stranieri (comprensione della lingua), minori (mancanza di esperienza), disabili, ecc.;
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (documentata):
-all’atto dell’assunzione o inizio rapporto lavorativo, ogni lavoratore deve essere preventivamente informato (art 36), formato ed addestrato (art. 37) sui rischi lavorativi generali e specifici relativi alla propria mansione; -- ripetizione della formazione all’evoluzione dei rischi o al cambio della mansione; - ripetizione periodica, se il lavoratore dimostra di non aver compreso i rischi e i comportamenti di sicurezza impartiti;
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creare, condividere e mettere in creare, condividere e mettere in pratica la cultura della sicurezzapratica la cultura della sicurezza
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
farefare
è
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SICUREZZASICUREZZA
Chi si vuole rendere sicuri ?
Che cosa si vuole rendere sicuro ?
Contro quale evento ?
Può essere definito sicuro ciò che è esente da pericoli
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Se si presuppone che una apparecchiatura elettrica possa essere pericolosa, sarà necessario, attraverso opportune contromisure, renderla sicura.
dott. Nicola Cadel 8
Informazione
Formazione
Vigilanza
Repressione
Come rendere sicuro il comportamento umano ?Come rendere sicuro il comportamento umano ?
L’inosservanza delle norme di prevenzione infortuni sul lavoro sono reati perseguibili penalmente
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Codice Civile (1942)
Art. 2087 - Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per i mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
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Codice Penale (1930)
Art. 437 - Rimozione ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
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Codice Penale (1930)
Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difesa contro disastri o infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.
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Norme generali di tutela
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303Norme generali per l’igiene del lavoro
DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626modificato e integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
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Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 131)
Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la integrità fisica.
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SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Le figure prevenzionistiche
Gli obblighi
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UNICO TESTO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
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I principali soggetti coinvolti ed i relativi I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighiobblighi
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Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
Datore di Lavoro
Dirigente Preposto
Lavoratore
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Prevenzione e Protezione
Medico Competente
Rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA Studio Medico
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Datore di Lavoro
Lavoratore
•Servizio di Prevenzione e Protezione
•Medico Competente
•Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
•Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
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D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,
ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Datore di Lavoro
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
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Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei
quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e
di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l’organo di vertice medesimo
Datore di Lavoro
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
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Lavoratore
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione…
… il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso…
… l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile…
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
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Lavoratore
… il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro…
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
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Lavoratore
… l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
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S.P.P. Servizio Prevenzione e ProtezioneS.P.P. Servizio Prevenzione e Protezione
“… insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva”
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
dott. Nicola Cadel 26
R.S.P.P. Servizio Prevenzione e ProtezioneR.S.P.P. Servizio Prevenzione e Protezione
“Responsabile del servizio
prevenzione e protezione:
persona in possesso delle
capacità e dei requisiti
professionali di cui all’art. 32
designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai
rischi”
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato …. Segue …
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A.S.P.P. Servizio Prevenzione e ProtezioneA.S.P.P. Servizio Prevenzione e Protezione
Addetto al servizio di
prevenzione e protezione:
persona in possesso delle
capacità ed i requisiti
professionali adeguati alla
natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative di cui
all’art. 32”
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.
dott. Nicola Cadel 28
Medico Competente
Medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
2. Docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro
3. Autorizzazione di cui all’art. 55 del D. Lgs. 277/91
4. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
Medico competente: medico in
possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all’articolo
38, che collabora, secondo quanto
previsto all’articolo 29, comma 1, con il
datore di lavoro ai fini della valutazione
dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per
tutti gli altri compiti di cui al presente
decreto
dott. Nicola Cadel 29
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Persona, ovvero persone, eletta o
designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
dott. Nicola Cadel 30
“Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o
previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno “
Definizioni
art. 2
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
dott. Nicola Cadel 31
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
Definizioniart. 2
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
“Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni”
dott. Nicola Cadel 32
“Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito
dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata
ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e
ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza “
Definizioni
art. 2
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
dott. Nicola Cadel 33
“Sorveglianza sanitaria:
insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa “
“Salute:
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente
solo in un’assenza di malattia o d’infermità “
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Definizioni
art. 2
dott. Nicola Cadel 34
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
Compiti del Medico CompetenteCompiti del Medico Competente
Sorveglianza sanitaria
dott. Nicola Cadel 35
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
Compiti del Medico CompetenteCompiti del Medico Competente
dott. Nicola Cadel 36
1. Il medico competente:a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
Compiti del Medico CompetenteCompiti del Medico Competente
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
dott. Nicola Cadel 37
c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
Compiti del Medico CompetenteCompiti del Medico Competente
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
dott. Nicola Cadel 38
f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Compiti del Medico CompetenteCompiti del Medico Competente
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
dott. Nicola Cadel 39
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia
della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione
dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
Compiti del Medico CompetenteCompiti del Medico Competente
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
dott. Nicola Cadel 40
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Compiti del Medico CompetenteCompiti del Medico Competente
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
dott. Nicola Cadel 41
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Compiti del servizio di prevenzione e protezioneCompiti del servizio di prevenzione e protezione
dott. Nicola Cadel 42
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHIMISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
dott. Nicola Cadel 43
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHIMISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
n)l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
dott. Nicola Cadel 44
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHIMISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso
l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato;
v)l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.
dott. Nicola Cadel 45
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHIMISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che
integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e
dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
dott. Nicola Cadel 46
ObblighiObblighi del del datoredatore didi lavorolavoro
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
dott. Nicola Cadel 47
ObblighiObblighi del del datoredatore didi lavorolavoro
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
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ObblighiObblighi del del datoredatore didi lavorolavoro
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
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ObblighiObblighi del del datoredatore didi lavorolavoro
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
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ObblighiObblighi del del datoredatore didi lavorolavoro
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
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ObblighiObblighi del del datoredatore didi lavorolavoro
r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
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ObblighiObblighi del del datoredatore didi lavorolavoro
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
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ObblighiObblighi del del lavoratorelavoratore
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
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ObblighiObblighi del del lavoratorelavoratore
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
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ObblighiObblighi del del lavoratorelavoratore
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
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ObblighiObblighi del del lavoratorelavoratore
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
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PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZAPRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA
Grazie per l’attenzione
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CONCETTO DI PERICOLO E DI RISCHIOCONCETTO DI PERICOLO E DI RISCHIO
Definizioni I.S.P.E.S.L.
Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
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Pericolo
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (ad esempio, materiale, attrezzatura di lavoro,
impianto, metodi e pratiche di lavoro, ecc.) avente il potenziale di causare danni.
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Rischio
Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno, nelle condizioni di impiego ovvero di esposizione, di un determinato fattore.
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Informazione e formazione per la riduzione dei rischiInformazione e formazione per la riduzione dei rischi
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
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Valutazione del rischio
Procedimento di valutazione della possibile entitàdel danno, quale conseguenza del rischio per lasalute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamentodelle loro mansioni, derivante dal verificarsi di unpericolo sul luogo di lavoro.
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Valutazione del rischio
Rischi per la salute dovuti a: Rischi di natura igienico ambientale
AGENTI CHIMICIAGENTI BIOLOGICIAGENTI FISICI: VIBRAZIONI CORPO INTERO VIBRAZIONI MANO BRACCIO RUMORE CAMPI ELETTROMAGNETICI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI RADIAZIONI IONIZZANTI INFRASUONI ULTRASUONI ATMOSFERE IPERBARICHE
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENIVIDEOTERMINALI (VDT)
Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a:Rischi di tipo cosiddetto trasversale
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHISOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTI SUPERIORIMICROCLIMA SEVEROSTRESS LAVORO-CORRELATOLAVORO NOTTURNOPOSTURE INCONGRUEMOVIMENTI RIPETITIVI ARTI SUPERIORISTATO DI GRAVIDANZA E LAVORATRICI MADRI
Rischi per la sicurezza dovuti a:
Rischi di natura infortunistica
INCENDIOESPLOSIONEIMPIANTI ELETTRICISTRUTTURAMACCHINE
Rischi extra DLgs 81/08
ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E/O PSICOTROPE
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Eliminazione del rischio alla fonte
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Livello di sicurezza accettabile
Poiché non è tecnicamente ed economicamente possibile ridurre il rischio a zero occorre definire un “livello di sicurezza accettabile”
•per cause di natura sconosciuta o non prevedibili (cause di forza maggiore)
Un danno può verificarsi:
•a causa di un rischio previsto e ritenuto accettabile o per il fallimento delle misure di protezione adottate (cause fortuite)
Riduzione del rischio
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Agenti o fattori di rischio
Tempo di esposizione
Infortunio, malattia professionale
Valutazione del rischio
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RISCHI PER LA RISCHI PER LA SICUREZZASICUREZZA
RISCHI PER LA RISCHI PER LA SALUTESALUTE
Antinfortunistici
Igienico Ambientale
Valutazione del rischio
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Rischi per la saluteRischi per la salute
Le cause di tali rischi sono da ricercarsi nell’insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative tali da compromettere l’equilibrio bio-ambientale tra l’uomo e l’ambiente di lavoro.
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Rischi per la sicurezzaRischi per la sicurezza
Le cause di tali rischi sono da ricercarsi nel non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti gli ambienti di lavoro, le macchine, attrezzature, modalità operative, organizzazione del lavoro da cui conseguono gli infortuni ovvero danni e menomazioni fisiche più o meno gravi in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura.
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I rischi lavorativi
1. Rischi per la sicurezza dovuti a:(Rischi di natura infortunistica)
2. Rischi per la salute dovuti a:(Rischi di natura igienico ambientale)
3. Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a:
(Rischi di tipo cosiddetto trasversale)
StruttureMacchineImpianti ed apparecchi elettriciSostanze pericoloseIncendio-Esplosioni
Agenti chimiciAgenti fisiciAgenti biologici
Organizzazione del lavoroFattori psicologiciFattori ergonomiciCondizioni di lavoro difficili
dott. Nicola Cadel 71
I Criteri procedurali per la valutazione del rischio
1. Identificazione delle sorgenti di rischio
(Prima fase)
2. Individuazione dei rischi di esposizione
(Seconda fase)
3. Stima dei rischi di esposizione(Terza fase)
LavorazioniFasi e operazioniprocesso tecnologicomacchine, impiantisostanze
Modalità operativetempi di esposizioneorganizzazione del lavoroD.P.I. e sistemi di sicurezza
DocumentazioneVerifiche strumentali
dott. Nicola Cadel 72
Grazie per l’attenzione
Arrivederci …
dott. Nicola Cadel 73
Testo Unico81/2008
DPR 303/1956 D.Lgs 277/1991 D.Lgs 626/1994
dott. Nicola Cadel 74
Infortunio sul lavoro e danno biologico
• L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile, tranne nei casi in cui sussiste anche la responsabilità penale,
• La Corte Costituzionale nel.1991 ha affermato che l'oggetto di tale assicurazione e le relative prestazioni non comprendono il danno biologico.
• Il datore di lavoro pertanto non viene esonerato dalla responsabilità civile, limitatamente ai casi in cui sussista una condotta colposa o dolosa da parte del datore di lavoro.
L'evento colposo è di norma dovuto a violazioni di specifiche norme in materia di prevenzione di infortuni e di igiene del lavoro.
In caso di danno biologico causato dal datore di lavoro, il dipendente potrà dunque richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno biologico, da liquidare in aggiunta alle prestazioni rese dall'INAIL, in quanto esse non lo comprendono.